ARCENE BG VIA 25 APRILE - Regolamento interno per lo stabile sito in
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Nel formulare questo regolamento interno confidiamo che ogni condomino e inquilino si farà parte diligente per applicarlo e farlo applicare. Regolamento interno per lo stabile sito in ARCENE BG VIA 25 APRILE denominato "RESIDENZA IL GELSO" (Redatto in osservanza alle disposizioni di legge, ai regolamenti di Polizia Urbana e agli usi e consuetudini del Comune di Arcene BG)
PREMESSA a) Il complesso immobiliare è composto da edifici ad uso civile abitazione e commerciale. Detto complesso verrà edificato per lotti successivi. Ogni singolo lotto avrà una propria tabella millesimale. Al termine dell’edificazione verrà redatta una tabella millesimale complessiva per le spese generali relative all’intera area. Detto regolamento, essendo predisposto per l’intero compendio immobiliare, comprende punti specifici che riguardano solo alcuni lotti di edifici (esempio: regole relative all’ascensore). b) Ogni condomino è tenuto a: - usare i locali di sua proprietà e le parti comuni in modo conveniente e tale da non recare molestia agli altri condomini; - eseguire nei locali di sua proprietà le opere e le riparazioni necessarie per evitare danni alla proprietà degli altri condomini ed alle parti comuni; - consentire che nei locali di sua proprietà si proceda alle ispezioni ed ai lavori ritenuti necessari dall'assemblea dei condomini o dall'amministratore per la conservazione delle parti comuni, salvo il diritto al risarcimento dei danni effettivi; - autorizzare il passaggio del personale incaricato dall’amministratore per accedere al tetto (in funzione della posizione di accesso alla linea vita). Per le palazzine A e B l’accesso avviene dagli appartamenti n. 4 e 5; - fare preventivamente conoscere all'Amministratore le opere murarie di modifica che intendesse eseguire nei locali di sua esclusiva proprietà. c) Per tutti gli effetti, i valori proporzionali delle proprietà esclusive dei condomini ragguagliati a quelli dell'intero fabbricato sono indicati nella tabella millesimale. d) Ciascun condomino deve contribuire alle spese di conservazione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle parti comuni, alle spese di amministrazione e di assicurazione dell'edificio, a quelle relative alle innovazioni ed al funzionamento dei servizi comuni, ed in genere alle spese deliberate dall'Assemblea Condominiale, in proporzione ai millesimi corrispondenti al valore della sua proprietà esclusiva, salvo quanto stabilito nei punti che seguono. e) Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ricostruzione si dividono secondo gli articoli 1124/1125/1126 del Codice Civile e secondo le diverse tabelle millesimali predisposte in base all'effettiva proprietà così come specificato negli atti notarili. f) Le spese di manutenzione ordinaria e di funzionamento dell'ascensore saranno ripartite secondo la specifica tabella millesimale. g) Le spese di consumo acqua verranno suddivise sulla scorta della lettura del contatore generale e dei contatori parziali dei singoli condomini. h) L'assemblea dei condomini nomina un amministratore, le cui funzioni sono regolate
dagli art. 1129/1130/1133 del Codice Civile, e ne determina la retribuzione. i) L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'amministratore entro tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, con avviso che deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. l) L'assemblea, sia ordinaria, che straordinaria, nomina di volta in volta tra gli intervenuti, il presidente ed il segretario, anche non condomini. I verbali dell'assemblea saranno firmati dal presidente e dal segretario. m) L'amministratore deve trasmettere copia dei preventivi e dei rendiconto ad ogni condomino almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, e per lo stesso periodo deve tenere a disposizione dei condomini i documenti giustificativi di cassa. Nei preventivi delle spese annuali e nei rendiconto, le spese saranno classificate, oltre che per destinazione, anche secondo il criterio di ripartizione. n) Le quote dovute da ciascun condomino, risultanti dagli stati di ripartizione e dai preventivi e consuntivi di spesa approvati, debbono essere versate entro 20 giorni dalla richiesta, qualora non venga stabilito un termine diverso. o) Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento viene fatto riferimento alle disposizioni di legge ed al Codice Civile.
E' TASSATIVAMENTE VIETATO: Art. 1 Applicare targhe all'ingresso, sulle scale, ed in qualsiasi altra parte del fabbricato, salvo le targhette sulle singole porte d'ingresso degli appartamenti e salvo deroghe stabilite dall'assemblea dei condomini. Art. 2 Apportare varianti o modifiche alla consistenza degli alloggi e dei fabbricati, accessori e pertinenze, salva la preventiva autorizzazione. Art. 3 Gettare negli acquai o nei vasi dei bagni materie che possono ingombrare le tubazioni di scarico. In caso di danni, le spese saranno addebitate a tutti gli assegnatari che non avranno osservato quanto esposto. Art. 4 Sostituire o verniciare i serramenti esterni con tinte che non si uniformino a quella originale. Art. 5 Installare antenne di qualsiasi genere fissandole sui parapetti o balconi, o altri conduttori che modifichino l'estetica del fabbricato. Sarà consentita l'applicazione sul tetto di una parabola centralizzata ad esclusiva spesa degli interessati. Chi vorrà collegarsi in un secondo tempo dovrà versare il dovuto corrispettivo. Art. 6 Applicare ai balconi impennate o verande di qualsiasi genere. E' consentita l'applicazione di tende o veneziane purché del tipo e colore deciso dal costruttore. E' inoltre vietato applicare lampade sui balconi differenti da quelle decise in assemblea. Art. 7 Piantare chiodi o altro nei pilastri e nei soffitti per evitare l'indebolimento della struttura. Art. 8 Eseguire scavi di qualunque genere o abbattere pareti o altro negli scantinati e nei box che arrecano danno agli altri assegnatari ed alle murature portanti dell'edificio. Art. 9 Approntare qualsiasi modifica non autorizzata, all'impianto di riscaldamento nei locali di singola proprietà. Art. 10 Depositare anche provvisoriamente, biciclette, carrozzine suppellettili varie, nelle parti comuni. Tali mezzi possono essere ricoverati nelle rispettive cantine. E' vietato introdurre mezzi a motore nelle cantine. Eventuali materiali di scarto dovranno essere depositati dagli interessati nel locale immondezzaio. Quest'ultimo si potrà utilizzare solo se fornito da parte di ogni singolo condomino di appositi bidoni per la raccolta differenziata, compreso il bidoncino dell'umido. Art. 11 Far scorrere acqua lungo i muri esterni in seguito all'annaffiatura di fiori, lavaggio del balcone o altro e provocare stillicidio stendendo biancheria. La biancheria può essere stesa all'interno dei balconi su appositi stendibiancheria mobili. Per gli appartamenti che non possiedono balconi è possibile utilizzare stendibiancheria da applicare all'esterno del parapetto, in questo caso la biancheria dovrà essere stesa sino ad un'altezza pari o inferiore all'altezza del parapetto. Eventuali armadietti posti sul balcone non dovranno superare
l'altezza dei parapetti. E' inoltre vietato porre vasi di fiori all'esterno dei parapetti dei balconi. Art. 12 Tenere materiale infiammabile, esplosivo e corrosivo nei locali, nelle cantine e nei box. E' vietato accedere alle autorimesse con autoveicoli alimentati a G.P.L. Art. 13 L'accesso alle scale ed agli appartamenti agli sconosciuti, ai propagandisti e raccoglitori di sottoscrizioni in genere, ai venditori ambulanti, ai piazzisti ed agenti di vendita, salvo che siano diretti espressamente da uno degli assegnatari; intrattenersi sulle scale e sui pianerottoli, come pure negli ingressi ed in prossimità degli stessi. Art. 14 Imbrattare e provocare scalfiture ai muri interni ed esterni delle pareti comuni del fabbricato. Art. 15 L'accesso all'interno dello stabile agli automezzi non di proprietà dei condomini, fatta eccezione per le autolettighe, per i mezzi dei pompieri e per i mezzi di trasporto riguardanti servizi comuni dello stabile (camion della nettezza urbana); è altresì vietato l'accesso agli automezzi privati ad eccezione di quelli che effettuano il trasloco di mobili ed il trasporto di persone colpite da calamità. Art. 16 Depositare materiale edilizio nel vialetto di accesso ai box, nel giardino, nelle scale, sottoscale e nei bidoni di raccolta dei rifiuti domestici. Gli automezzi che trasportano materiale edilizio potranno accedere previa autorizzazione. Eventuali danni ed il ripristino della pulizia, a lavoro ultimato, saranno a carico dell'assegnatario interessato. Art. 17 Gettare immondizie o altri oggetti di rifiuto nelle parti comuni e nelle altre proprietà. Art. 18 Battere tappeti, panni o altro sulle scale. La battitura di tali oggetti potrà essere effettuata dai balconi dalle ore 08.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Gli zerbini invece devono essere battuti entro il proprio balcone. Art. 19 Recare danno, pericolo, molestia o disturbo a cose o persone per effetto di esalazioni, rumori od altro. E' quindi vietato suonare, ballare, cantare, far funzionare apparecchi radio, televisori ecc. ad alto tono dopo le 22.00 e non prima delle ore 08.00. Art. 20 E' ammesso tenere animali domestici di qualsiasi specie purché non arrechino danno o disturbo agli altri assegnatari. Non è concesso lasciarli liberi nelle parti comuni del fabbricato. Art. 21 Sovraccaricare i pavimenti delle proprie abitazioni onde evitare danni ai soffitti sottostanti, gravare gli stessi oltre quanto tecnicamente consentito al fine di non pregiudicare la stabilità delle solette portanti. Art. 22 Manomettere le condutture principali dell'acqua, creando diramazioni per le singole cantine, così pure applicare la presa diretta di acqua alla tubazione dei servizi igienici. Gli assegnatari che apporteranno modifiche nel senso non consentito saranno responsabili di ogni conseguenza e spesa.
Art. 23 Togliere le canne fumarie esterne alle pareti degli appartamenti senza il consenso dell'amministratore. Art. 24 Modificare l'estetica o il colore della porta d'ingresso dell'appartamento, salvo motivi estetici approvati dall'assemblea. Art. 25 Imbiancare l'interno dei balconi con colori diversi da quelli in origine. Art. 26 Togliere, manomettere o spostare la posa dell'antenna centralizzata T.V. senza il preventivo benestare dell'amministratore; prolungare il cavo interno dell'appartamento ed aumentare le prese senza usare tutti gli accorgimenti necessari in un impianto centralizzato. Art. 27 Posteggiare auto, moto e biciclette nell'androne dei box. Nonché lavare auto e moto all'interno dei singoli box o lungo il corsello comune. I box inoltre dovranno essere utilizzati esclusivamente come autorimessa e non per attività commerciali o laboratori permanenti. Art. 28 Giocare sulle scale, sui pianerottoli, nei locali comuni delle cantine e dei box. Sono inoltre vietati tutti i giochi molesti e dannosi. Rimane responsabilità dei genitori controllare i propri figli, sia per i danni propri che altrui, in nessun caso il condominio potrà essere chiamato in causa. Art. 29 Usare l'ascensore per il trasporto di materiale da costruzione o per traslochi. In caso di lavori murari nelle singole proprietà, dovrà essere applicata una carrucola esterna per il trasporto di tutti i materiali. Gli attrezzi necessari ai lavori ed alla preparazione degli stessi dovranno essere tenuti nel box del condomino che effettua i lavori, e non occupare lo spazio comune all'esterno dei box. E' inoltre vietato l'uso dell' ascensore per i bambini di età inferiore a 12 anni, se non accompagnati da persona adulta. Art. 30 Il cancello di ingresso ai box e le porte d'ingresso dovranno rimanere sempre chiusi. Art. 31 Aree a verde: - I giardini privati dovranno essere tenuti in ordine e con decoro e l'annaffiatura degli stessi dovrà avvenire senza recare danni e/o molestia alle proprietà altrui o comuni. - Nei giardini privati è vietato montare e/o costruire tettoie anche provvisorie e strutture di qualsiasi genere, ad eccezione di grigliati con altezza massima mt. 2 in legno tinto noce tipo Pircher o similari. E' inoltre vietato depositare materiali di qualsiasi specie che possano alterare l'aspetto estetico della residenza (stendere biancheria, deposito di cicli e motorini, ecc.), piantare ortaggi, piantare alberi di alto fusto sopra i solai interrati in quanto l'eccessivo sviluppo delle radici potrebbe provocare danni al manto impermeabile dei locali sotterranei, precisando che gli eventuali danni saranno comunque addebitati, senza eccezione di sorta, a chi li avrà arrecati o a chi nel frattempo sarà subentrato nella proprietà. - Le siepi delimitanti il confine tra i giardini privati, non devono superare l'altezza massima di mt. 1,60 dal piano di calpestio del terreno e il taglio delle stesse dovrà essere eseguito nel rispetto degli orari previsti all'art. 19.
* -------------- * Chiunque trasgredisca le norme di cui sopra, sarà passibile di un ammenda non inferiore a euro 100,00 e non superiore a euro 500,00, da stabilirsi in assemblea, oltre alla refusione dei danni. L'importo dell'ammenda passerà al fondo manutenzione. Gli assegnatari rispondono per le persone conviventi, per i minori e per le persone di servizio. Ogni assegnatario è tenuto a : - comunicare all'amministratore dove possono essere reperite le chiavi del proprio appartamento, in caso di assenza oltre i tre giorni, allo scopo di eventualmente accedervi in caso di indispensabile necessità per limitare ed evitare danni agli appartamenti degli altri assegnatari; - portare a conoscenza dei propri inquilini il contenuto del presente regolamento; - informare l'amministratore del nuovo domicilio in caso di trasferimento. Gli eventuali reclami, richieste, segnalazioni, ecc., dovranno essere fatti dagli assegnatari esclusivamente per iscritto all'amministratore. Bottanuco, 27 ottobre 2008
Puoi anche leggere