REGOLAMENTO SEGNALAZIONE ILLECITI (WHISTLEBLOWER) MULTISS S.p.A.

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                                                                 impianti termici e F-GAS CE 303/2008
                                                                     Codice 723A00A – Rev. #9 del 04/06/2018

                      REGOLAMENTO
                   SEGNALAZIONE ILLECITI
                     (WHISTLEBLOWER)
                       MULTISS S.p.A.

APPROVATO CON DELIBERA DELCONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 MARZO 2019

Multiss S.p.A. – Società Unipersonale
Z.I. Predda Niedda Nord, Strada 28 - 07100 Sassari
C.F./P.I. e numero Registro Imprese 01770650909
Iscrizione R.E.A. n. 12387 Capitale Sociale: € 154.800,00 i.v.
Tel. 079 302 6031 - Fax 079 302 6212
info@multissspa.com - info@pec.multissspa.com
www.multissspa.com
REGOLAMENTO SULLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA’ E
       SULLA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE (WHISTLEBLOWER)

   1.   FINALITA’ DELLA PROCEDURA E INQUADRAMENTO NORMATIVO
   2.   CONTENUTO, OGGETTO E MODALITA’ DELLA SEGNALAZIONE
   3.   SEGNALAZIONI ANONIME
   4.   VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE
   5.   FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER
   6.   RESPONSABILITÁ DEL WHISTLEBLOWER
   7.   RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
   8.   SEGNALAZIONE ALL’ANAC

Art. 1 - Finalità della procedura e Inquadramento normativo

Il presente regolamento, disciplinante le modalità̀ di segnalazione degli illeciti in ambito
aziendale, si inserisce nella sfera delle attività di prevenzione previste dal Piano Triennale
per la prevenzione della corruzione della Multiss Spa, approvato con delibera del C.d.a. del
30.1.2019.

Con l’espressione whistleblower (mutuato dai paesi anglosassoni), si fa riferimento al
dipendente che in ambito aziendale segnala agli organi legittimati ad intervenire, condotte
illecite apprese in in ragione del rapporto di lavoro.

La segnalazione (cd. whistleblowing), è un atto attraverso cui il whistleblower contribuisce
ad agevolare l’emersione e la prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per
l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in
ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

L’obiettivo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare
o disincentivare il ricorso all’istituto, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da
seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni, e quindi in tema di riservatezza dell’identità
del dipendente segnalatore, nonché chiarire il ruolo del Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza, quale figura identificata da Anac quale destinatario della
segnalazione.

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In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al
whistleblower precise indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità̀
di trasmissione delle segnalazioni, nonché́ circa le forme di garanzia offerte a sua
protezione.

La tutela prevista dall’ordinamento nazionale per i dipendenti che segnalano gli illeciti,
nella più ampia misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito consumate
all’interno del posto di lavoro, racchiude le sue norme principali nelle seguenti disposizioni
legislative e di indirizzo:

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità̀ nella pubblica amministrazione” che con l’art.1, comma 51 ha
introdotto, a modifica del D. Lgs. 165/2001, l’art. 54 bis.

- Determina ANAC n. 6 del 28.4.2015 - Linee guida ANAC pubblicate in Gazzetta Ufficiale
serie generale n. 110 del 14 maggio 2015 in materia di tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti avevano l’obiettivo di dettare una disciplina volta ad incoraggiare i
dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell’ambito del
rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un’efficace tutela.

- Legge 30 novembre 2017, n. 179, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala
illeciti” operante la modifica all’art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001.

- Delibera n. 1033 del 30.10.2018 ANAC - Regolamento (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 269 del 19 novembre 2018) sull’esercizio del potere sanzionatorio in
materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a
conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

Art. 2 - OGGETTO, CONTENUTO E MODALITA’ DELLA SEGNALAZIONE

L’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 prevede espressamente che il dipendente possa segnalare
le “condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro” (e non
riportate o riferite da altri soggetti). Si deve dunque trattare di fatti accaduti all’interno
della Società o comunque relativi ad essa. Non sono invece meritevoli di tutela le
segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Stante l’assenza di un elenco tassativo di reati o irregolarità che possano costituire oggetto
di segnalazione, vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano

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comportamenti, rischi, reati o irregolarità̀, consumati o tentati, a danno dell’interesse
pubblico.

Le condotte illecite meritevoli di segnalazione e tutela comprendono non solo l’insieme
delle fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del
codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per
atto contrario ai doveri di ufficio e corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 318, 319 e
319-ter del codice penale), ma anche tutte le situazioni in cui si riscontri l’abuso da parte di
un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché́ i fatti dai
quali scaturisca un mal funzionamento delle attività̀ aziendali a causa dell’uso a fini privati
delle funzioni attribuite, e ciò a prescindere dalla rilevanza penale.

In particolare la segnalazione può̀ riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

• penalmente rilevanti;

• poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne
sanzionabili in via disciplinare;

• suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o
a altro ente pubblico;

• suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine della Multiss Spa;

• suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o
di arrecare un danno all’ambiente;

• pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività
presso la società.

Il segnalatore deve fornire tutti gli elementi utili affinché́ gli organi preposti possano
procedere alle verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di
segnalazione.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

• generalità̀ del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione del ruolo/funzione
svolta nell’ambito della Società̀;

• chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

• ove conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;

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• ove conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i
che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;

• indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di
segnalazione;

• indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

• ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti
segnalati.

Il segnalatore utilizza per la propria segnalazione un apposito “Modulo”, allegato al
presente Regolamento e scaricabile sul sito web aziendale www.multissspa.com, nella
sezione Società̀ Trasparente, da sottoscrivere a cura del dipendente segnalatore.

La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione
della Multiss Spa, e può essere presentata mediante invio all’indirizzo di posta elettronica
attivo: whistleblowing@multissspa.com, a detta casella ha accesso esclusivamente il RPC, il
quale ne garantirà la riservatezza, oppure a mezzo del servizio postale o a mano, nei quali
casi, al fine di tutelare la riservatezza del segnalatore, sarà necessario consegnare il modulo
all’interno di una busta chiusa recante all’esterno il solo destinatario nella persona del RPC.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal RPC deve essere
tempestivamente inoltrata dal ricevente al RPC.

Qualora le segnalazioni riguardino il RPC gli interessati possono inviare le stesse
direttamente all’ANAC.

ART. 3 - SEGNALAZIONI ANONIME

La segnalazione deve essere sottoscritta e circostanziata, per evitare di impegnare
l’Amministrazione su meri sospetti o voci.

Sono ammesse diverse tipologie di segnalazione, a seconda del grado di riservatezza che il
segnalante richiede gli venga garantito:

- segnalazioni aperte o esplicite – in questi casi il segnalante non richiede di rimanere
sconosciuto all’incolpato ma, al contrario, presta consenso alla comunicazione della sua
identità̀, allorché́ tale comunicazione si renda necessaria;

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- segnalazioni esplicite riservate al RPCT – in questi casi il segnalante presenta una
segnalazione esplicita sulla sua identità̀ al RPCT, che quindi fin dall’inizio conosce l’identità̀
del segnalante, ma non presta consenso a informare l’incolpato.

La riservatezza è mantenuta, salvo che nel caso sub A), nei confronti di tutti i soggetti
interni all’Amministrazione; diversamente in caso di trasmissione degli atti all’Autorità̀
giudiziaria e alla Corte dei Conti sarà̀ consegnata, su richiesta di tali Autorità̀, la
segnalazione integrale comprensiva del nome del segnalante.

Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se relative a fatti di
particolare gravità e con contenuto adeguatamente dettagliato e circoscritto.

Art. 4 - VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è l’organo deputato alla gestione e
verifica delle circostanze rappresentate nella segnalazione, e ciò alla luce dei principi di
imparzialità̀ e riservatezza, con facoltà di svolgere ogni opportuna attività, tra le quali
richiedere l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono
riferire sui fatti segnalati.

Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti non manifestamente infondata, il
Responsabile per la prevenzione della corruzione provvede a:

- inoltrare la segnalazione all’Autorità̀ giudiziaria competente, alla Corte dei Conti, all’ANAC
per i profili di rispettiva competenza;

- trasmettere la segnalazione al Responsabile del settore in cui si è verificato il fatto illecito
per l’acquisizione di elementi istruttori (solamente per le segnalazioni i cui fatti
rappresentati non integrano ipotesi di reato);

- inoltrare la segnalazione al Responsabile delle risorse umane o Direzione per i profili di
responsabilità̀ disciplinare;

- inoltrare la segnalazione all’Organismo di Vigilanza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette la segnalazione agli organi
interni della Società (come sopra indicati), priva di tutte quelle informazioni e dati dai quali
sia possibile desumere l’identità̀ del segnalante.

La trasmissione avverrà̀ avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione
pervenuta da soggetto cui l’ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza
ai sensi dell’articolo 54- bis del D.lgs. n. 165/2001.

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La valutazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione deve
concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione.

La segnalazione, unitamente all’ulteriore documentazione prodotta a comprovare i fatti
descritti, è archiviata a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione con
modalità̀ atte a garantirne la riservatezza.

ART. 5 - FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità̀ a titolo di calunnia e di
diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 c.c., e delle ipotesi
in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o
amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità̀ del segnalatore viene protetta in
ogni contesto successivo alla segnalazione.

Fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità̀ del segnalante può̀ essere rivelata solo col
suo espresso consenso, e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della
segnalazione, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità̀ disciplinare, fatte salve
ulteriori forme di responsabilità̀ previste dall’ordinamento.
Per quanto concerne, in particolare, l’ambito del procedimento disciplinare, l’identità̀ del
segnalante può̀ essere rivelata all’autorità̀ disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui:

- il segnalante presti il proprio esplicito consenso;

- la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basa unicamente sulla
denuncia del dipendente, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere
al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di quest’ultimo, solo se ciò sia
“assolutamente indispensabile” per la propria difesa, come previsto dall’art. 54-bis, co. 2,
del D.lgs. 165/2001

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli
articoli 22 eseguenti della legge n. 241/1990. Il documento non può̀, pertanto, essere
oggetto di visione, di estrazione, di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito
delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990 e succ.
mod..

Tutti i soggetti che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a
tutelare la riservatezza dell’identità̀ del segnalante.

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Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita alcuna forma
di ritorsione o misura discriminatoria (sanzioni, demansionamento, licenziamento,
trasferimento, o misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, azioni
disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che
determini condizioni di lavoro intollerabili) diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni
di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti
della Società̀.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato
una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione
al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata tempestivamente la
sussistenza degli elementi, potrà̀ segnalare l’ipotesi di discriminazione:

- al Responsabile del settore di appartenenza del dipendente autore della presunta
discriminazione o al Responsabile Risorse Umane, che valuterà l’opportunità̀ di adottare
tutti gli atti o i provvedimenti per rimuovere gli effetti negativi della discriminazione,
valutando la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti
del dipendente autore della discriminazione;

- al Direttore Generale della Società̀, qualora l’autore della discriminazione sia un Dirigente
della Società̀;

- alla Procura della Repubblica, qualora si verifichino fatti penalmente rilevanti;

- al Responsabile Risorse Umane, per l’avvio di un’attività istruttoria;

- all’Organismo di Vigilanza;

- all’ANAC

ART. 6 - RESPONSABILITÁ DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura e regolamento non tutela il segnalatore in caso di responsabilità̀
penale e disciplinare nell’ipotesi in cui la segnalazione configuri ipotesi di calunnia e
diffamazione ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 c.c..

Sono fonte di responsabilità̀, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali
forme di abuso del presente regolamento, quali le segnalazioni dilatorie e/o effettuate al
solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo

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improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente
procedura.

ART. 7 - RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ODV

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento,
dovranno essere conservate e catalogate in apposito archivio debitamente custodito.

Il RPC rende conto nella Relazione Annuale di cui all’articolo 1, comma 14, della legge n.
190/2012, con modalità̀ tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di
segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

Il RPC ha il compito di assicurare la diffusione del presente Regolamento a tutti i dipendenti
mediante la pubblicazione dello stesso sul sito internet aziendale e mediante altri canali di
diffusione che si riterranno opportune.

ART. 8 - SEGNALAZIONE ALL’ANAC

Il segnalante, ai sensi dell’articolo 1, comma 51, della legge n. 190/2012 e dell’articolo 19,
comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 114 (“Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»), può inviare la segnalazione
direttamente all’ANAC e all’Autorità̀ giudiziaria ordinaria e contabile, ferme restando le
medesime tutele. Le segnalazioni all’ANAC possono essere inviate mediante diversi canali,
tra i quali di particolare garanzia è la piattaforma on line accessibile all’indirizzo:
https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/.

Nell’ambito del procedimento penale, l’identità̀ del segnalante è coperta in modo limitato a
garanzia del diritto di difesa dell’indagato/imputato, secondo quanto stabilito dall’art. 329
c.p.p..

Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l’identità̀ del segnalante non può̀
essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Anche in queste ipotesi, il whistleblower gode della tutela contro ogni forma di
discriminazione o ritorsione correlata alla segnalazione/denuncia, secondo quanto stabilito
dalla legge 179/2017.

In merito alle segnalazioni di cui al comma 6 art. 54 bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179, l’ANAC
eserciterà il potere sanzionatorio nei confronti dei responsabili di atti ritorsivi e
discriminatori nelle modalità e tempi previsti dal “Regolamento sull’esercizio del potere

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sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui
siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del d.lgs.
165/2001”, delibera n. 1033 del 30 ottobre 2018 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 269
del 19 novembre 2018).

ALLEGATI

Modello di segnalazione

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