CINEMA - TEATRO - SALA CONCERTI - DISCOTECA

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Cinema - teatro
(Scheda)

Ultimo aggiornamento:            1 ago. 2008

CINEMA – TEATRO – SALA CONCERTI – DISCOTECA –
AUDITORIUM – ARENA e simili
    •   Sistema di alimentazione: TT, TN

    •   Norme di riferimento:
          o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
             superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua";
             Sez. 752 “Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di
             intrattenimento”;
          o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
             superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua";
             Sez. 751 “Ambienti a maggior rischio in caso di incendio”;
          o Guida CEI 64-54 “Edilizia residenziale. Guida per l’integrazione nell’edificio
             degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari,
             telefonici e di trasmissione dati. Criteri particolari per i locali di pubblico
             spettacolo;
          o Guida CEI 64-50 “Edilizia residenziale. Guida per l’integrazione nell’edificio
             degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari,
             telefonici e di trasmissione dati. Criteri generali;
          o Norma CEI 64-15 “Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica
             e/o artistica”;
          o Norma CEI EN 60598-2-17 (CEI 34-38) “Apparecchi di illuminazione. Parte
             2: Prescrizioni particolari. Apparecchi per palcoscenici, studi televisivi e
             cinematografici.

    •   Principali disposizioni legislative:
           o DM 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di preven-zione
              incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di
              intrattenimento e di pubblico spettacolo”;
           o Circolare n. 1 MI.SA. prot. P147/4109 sott. 35, del 23 gennaio 1997.
              “Decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 - Approvazione della
              regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
              esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Chiarimenti ed
              indirizzi applicativi”;
           o Circolare ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951 “Norme di sicurezza per la
              costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di
              pubblico spettacolo in genere”;

Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati
solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti
sulla scheda e su tutti i relativi contenuti.

Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con
la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio
Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.
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             o   Lettera circolare n. 12388/4109 del 14 giugno 1984 “Attività di spettacolo e
                 trattenimento nei locali dei circoli privati. Attribuzione del carattere privato o
                 pubblico del locale”;
             o   DM 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di
                 impianti sportivi”;
             o   RD n.635 del 6/5/40 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del
                 testo unico 18 giugno 1931, n.773 delle leggi di pubblica sicurezza”;
             o   DPR 06/11/02 n.293 “Regolamento di semplificazione recante modifica
                 all’articolo 141 del RD 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in
                 materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo”;
             o   Circolare Ministeriale n. 16 del 16/06/80 “Modifiche e chiarimenti alla
                 Circolare Ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951”;
             o   Circolare Ministeriale n. 52 del 20/11/82 “DM 16 febbraio 1982 e DP.R. 29
                 luglio 1982, n. 577 – Chiarimenti”.
             o   DM 8 marzo 1985 "Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di
                 prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla
                 legge 7 dicembre 1984, n. 818";
             o   DM 16 febbraio 1982 "Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre
                 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di
                 prevenzione incendi";
             o   DPR 689/59 "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini
                 della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando dei Vigili del
                 fuoco";
             o   Dlgs 81/08 Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
                 lavoro;
             o   DM 10/03/98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
                 dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.
             o   D.P.R. 392/94 "Regolamento recante la disciplina del procedimento di
                 riconoscimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e
                 trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza";
             o   D.P.R. 558/99 "Regolamento recante norme per la semplificazione della
                 disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione
                 dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di
                 iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per
                 particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti
                 tecnici".
             o   DM 37/08 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
                 quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,
                 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli
                 impianti all'interno degli edifici”.

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    •   Direttive applicabili:
           o Direttiva 92/58/CEE sulla segnaletica di sicurezza.

    •   Installazione:

             o   Per l’installazione occorre una impresa abilitata alla realizzazione degli
                 impianti di cui all'art. 1 comma 2 a) del DM 37/08 e iscritta nell'albo
                 provinciale delle imprese artigiane.

    •   Necessità di progetto:
          o Il progetto è necessario se è verificata almeno una delle seguenti condizioni:
                                                                    2
                 § Il locale ha una superficie superiore ai 200 m (art. 5 comma 2 c) del
                     DM 37/08);
                 § la potenza contrattuale supera i 6 kW (art. 5 comma 2 c) del DM
                     37/08);
                 § Il locale è alimentato attraverso una cabina MT/BT;
                 § Il locale è classificato a maggior rischio in caso di incendio;
                 § Il locale è sottoposto al controllo da parte della Commissione
                     Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, istituita
                     presso la Prefettura locale. Tale Commissione esprime un parere
                     obbligatorio, non vincolante, circa l'idoneità dei locali per quanto
                     riguarda la sicurezza e la prevenzione dagli incendi, esaminando le
                     domande in fase progettuale, effettuando sopralluoghi ed esprimendo
                     un parere di merito che viene inoltrato al Comune competente al
                     rilascio della licenza.
                 § Il luogo è all’aperto, ma è collegato (attraverso cavi o impianto di
                     terra) ad un impianto interno soggetto a progettazione.

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    •   Dichiarazione di conformità:

             o   La dichiarazione di conformità è sempre necessaria, tranne nei seguenti
                 casi:

                     §    Uno stand fieristico (o per altra manifestazione) di piccole dimensioni
                          alimentato da una presa a spina e quindi non soggetto al DM 37/08;

                     §    Un impianto installato completamente all’esterno e non collegato in
                          nessun modo (ad esempio attraverso l’impianto di terra) ad impianti
                          interni. Anche in questo caso non si applica il DM 37/08.

    •   Note sul locale: Definizioni e interpretazioni:
          o Luoghi di intrattenimento e di pubblico spettacolo: Locali e ambienti, al
              chiuso o all’aperto, compresi quelli di servizio, costituenti per es. un teatro,
              un cinematografo, una sala per concerti, per balli, per conferenze, per
              esposizioni o per riunioni di pubblico spettacolo in genere. Si precisa che si
              ritengono assoggettabili alla normativa sui locali di intrattenimento e di
              pubblico spettacolo, ai sensi della Circolare n.12388/4109 del 14 giugno
              1984, i locali che, sebbene dichiarati come privati (circoli o clubs) presentino
              le seguenti caratteristiche:
                   § pagamento del biglietto di ingresso effettuato volta per volta anche da
                      non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere
                      associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
                   § pubblicità degli spettacoli o degli intrattenimenti a mezzo di giornali,
                      manifesti, ecc., destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei
                      cittadini;
                   § struttura del locale dove si svolge l’attività, dalla quale si evinca
                      l’esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di
                      natura palesemente imprenditoriale.
                   § Rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo. A
                      questo riguardo si ritiene possa farsi riferimento al criterio previsto dal
                      D.M. 16 febbraio 1982 che impone l’obbligo della certificazione
                      antincendio per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, con
                      capienza superiore a 100 posti.
          o Presso la Prefettura è istituita la Commissione Provinciale di Vigilanza
              (prevista dall’art. 80 del T.U. della legge di P.S.) sui locali di pubblico
              spettacolo, che esprime un parere obbligatorio, non vincolante, circa
              l'idoneità dei locali per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione dagli

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                 incendi. La Commissione esamina le domande in fase progettuale, effettua
                 sopralluoghi ed esprime il parere di merito che viene inoltrato al Comune
                 competente al rilascio della licenza. A locale operante, la commissione ha il
                 campito di controllare periodicamente l’applicazione delle specifiche di
                 progetto. Le visite della Commissione Provinciale di Vigilanza devono
                 essere richieste per tutti i locali al chiuso o all’aperto aperti al pubblico,
                 a pagamento e non, nei quali il pubblico stesso assiste a spettacoli o
                 comunque vi si intrattiene per qualsiasi motivo. Le visite della
                 Commissione Provinciale di Vigilanza devono essere richieste, prima
                 dell’inizio delle attività, per i locali di cui sopra anche se aventi carattere di
                 provvisorietà o saltuarietà.
             o   La circolare n. 16 del 16/06/80 stabilisce che, per quanto riguarda gli impianti
                 elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo, la legge 186/68 prevale rispetto ad
                 altre disposizioni. Il che significa che le norme CEI hanno la supremazia, nel
                 caso che tra norme e disposizioni vi siano contraddizioni;
             o   Il DM 19/08/96 abroga, all’art.7 tutte le precedenti disposizioni di prevenzione
                 incendi emanate sui locali citati all’art. 1, comma 1. Ne consegue che la
                 circolare 16/51 rimane tuttora in vigore per tutte le problematiche e gli
                 aspetti che non riguardano la prevenzione incendi (Parere Min. Int.
                 P2157/4109 sott.44 del 28/11/96);
             o   Elenco dei luoghi di pubblico spettacolo secondo la norma CEI 64-8/752:
                     § I locali e gli ambienti, al chiuso o all’aperto, compresi quelli di
                         servizio, costituenti per es. un teatro, un cinematografo, una sala
                         per concerti, per balli, per conferenze, per esposizioni o per
                         riunioni di pubblico spettacolo in genere.
             o   Elenco dei luoghi di pubblico spettacolo secondo il DM 19/08/96:
                     § a) teatri; b) cinematografi; c) cinema-teatri; d) auditori e sale
                         convegno; e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a
                         trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed
                         attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100
                         persone (se la capienza è inferiore a 100 persone rimane sempre un
                         locale di trattenimento, ma a cui si applicano un numero inferiore di
                         prescrizioni); f) sale da ballo e discoteche; g) teatri tenda; h) circhi;
                         i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
                         l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi
                         all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a
                         spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo
                         stazionamento del pubblico. Rientrano nel campo di applicazione del
                         decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di
                         intrattenimento e pubblico spettacolo. Sono esclusi dal campo di
                         applicazione del decreto: a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree
                         urbane prive di strutture specificatamente destinate allo

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                       stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni
                       varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza
                       non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di
                       amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al
                       pubblico; b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di
                       pertinenza di sedi di associazioni ed enti; c) i pubblici esercizi dove
                       sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e
                       di spettacolo; d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio
                       musicale karaoke o simile, a condizione che non sia installato in sale
                       appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni
                       canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia
                       capienza non superiore a 100 persone; e) i pubblici esercizi dove
                       sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli
                       avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale
                       giochi).
             o Elenco dei luoghi di pubblico spettacolo secondo la Circolare Min. 16/51:
                   § 1) Teatri: dove si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici,
                       coreografici, di riviste e varietà, caratterizzati dalla scena
                       comprendente scenari mobili con relativi meccanismi ed attrezzature
                       .2)     Cinematografi:      destinati   unicamente       alle     proiezioni
                       cinematografiche.3) Cinema-Teatri: destinati, oltre alle proiezioni
                       cinematografiche anche a numeri di avanspettacoli su palcoscenico
                       con limitate attrezzature oppure su semplice pedana. 4) Altri locali di
                       trattenimento: ove si tengono concerti, conferenze, 5) trattenimenti
                       danzanti, numeri di varietà su semplice pedana, spettacoli di burattini,
                       spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc.,
                       nonché altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza
                       sostarvi in modo permanente come esposizioni, mostre, fiere, ecc. 5)
                       Circhi: specialmente costruiti od occasionalmente destinati a
                       presentare al pubblico manifestazioni di abilità, forza e coraggio, che
                       si svolgono con o senza l'intervento di animali feroci o domestici. 6)
                       Serragli: dove si accolgono gabbie, collocate o non sopra veicoli,
                       destinate a contenere animali di qualsiasi genere ma specialmente
                       belve feroci. 7) Stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per
                       divertimento o spettacoli all'aperto: dove si presentano al pubblico, in
                       luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni
                       sportive, quali gioco del pallone, palle al cesto, atletismo, corse di
                       cavalli, corse ciclistiche, automobilistiche, gare di calcio ecc. 8)
                       Baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti e parapetto
                       resistenti al fuoco per l'accesso e le operazioni dei Vigili del fuoco;
             o I locali di pubblico spettacolo sono sottoposti al rilascio del Certificato di
               prevenzione incendi, essendo inseriti come attività n. 83 del DM 16/02/82:

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Cinema - teatro
(Scheda)

Ultimo aggiornamento:            1 ago. 2008

                 “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a
                 100 posti”. Successive circolari e chiarimenti hanno meglio definito il campo
                 di applicazione del decreto comprendendo impianti sportivi, sale
                 convegni, case da gioco (casinò), sale giochi, drive in, palestre
                 sportive, sale da fitness, circoli privati ove si svolgono trattenimenti
                 danzanti ed escludendo ristoranti, bar, sale consiliari, chiese ed edifici
                 destinati al culto, musei;
             o   Luogo aperto al pubblico: un delimitato spazio all'aperto attrezzato per
                 accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture e/o impianti
                 e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza
                 alle misure tecniche di sicurezza antincendio. (CM 20/11/82, n. 52);
             o   Spettacoli e/o intrattenimenti: tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità
                 intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta
                 l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per
                 garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (artt.
                 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.);
             o   Differenza fra spettacoli e intrattenimenti: gli spettacoli sono divertimenti
                 cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre gli
                 intrattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente
                 (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.);
             o   VVF e CPV: nel caso in cui le attività di pubblico spettacolo siano già state
                 sottoposte in precedenza ai controlli da parte delle Commissioni Provinciali
                 di Vigilanza ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subito
                 trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire
                 da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco possono essere gli
                 stessi già in possesso delle Commissioni Provinciali medesime. Tali
                 documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta
                 per il rilascio del CPI. I sopralluoghi per il rilascio del predetto CPI possono
                 essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle
                 Commissioni Provinciali di Vigilanza (CM n. 52 del 20/11/82);
             o   Arena: cinema all’aperto funzionante esclusivamente in periodi determinati
                 (per es. tra il 1 giugno e il 30 settembre) allestito su un’area delimitata ed
                 appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche.
             o   Auditori e sale convegno: locali destinati a concerti, conferenze, congressi
                 e simili.
             o   Cinema – Teatri: locali destinati prevalentemente a proiezioni
                 cinematografiche ed attrezzati con scena per lo svolgimento di
                 rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere.
             o   Cinematografi: locali, con o senza semplice pedana, destinati
                 prevalentemente a proiezioni cinematografiche.
             o   Locali di intrattenimento: Locali destinati a intrattenimenti ed attrazioni
                 varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli.

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Cinema - teatro
(Scheda)

Ultimo aggiornamento:            1 ago. 2008

             o   Locali multiuso: locali utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e
                 pubblici spettacoli.
             o   Multisala: insieme di due o più sale cinematografiche adibite a
                 programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo
                 strutturale e tra loro comunicanti.
             o   Sala: area del locale utilizzato dal pubblico per assistere ad uno spettacolo,
                 ad una proiezione cinematografica, ad una audizione, ad una riunione o
                 destinata a intrattenimenti.
             o   Sale da ballo e discoteche: locali destinati a intrattenimenti danzanti.
             o   Scena: area destinata alla rappresentazione di spettacoli al pubblico; la
                 scena comprende il palcoscenico, gli scenari nonché tutte le altre
                 attrezzature ed allestimenti necessari all’effettuazione di rappresentazioni
                 teatrali e di spettacoli in genere.
             o   Teatri: locali in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici,
                 coreografici, di rivista e varietà, caratterizzati dalla scena, ivi compresi i locali
                 destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico.

    •   Classificazione dei Locali:
           o I locali di questo tipo sono classificati come particolari e per questo sottoposti
              a normativa specifica (Sezione 752 della norma CEI 64-8);
           o Se i locali hanno una capienza superiore ai 100 posti ricadono nell’attività n.
              83 del DM 16/02/82, ed in pratica diventano ambienti a maggior rischio in
              caso di incendio, soggetti quindi anche alla sezione 751 della norma CEI 64-
              8. Il DM 16/02/82 comprende nel suo campo di applicazione impianti sportivi,
              sale convegni, case da gioco (casinò), sale giochi, drive in, palestre sportive,
              sale da fitness, circoli privati ove si svolgono trattenimenti danzanti, mentre
              ne sono esclusi ristoranti, bar, sale consiliari, chiese ed edifici destinati al
              culto, musei;
           o Anche se il compartimento antincendio del locale considerato ha una
              capienza inferiore ai 100 posti, può comunque essere classificato come
              ambiente a maggior rischio in caso di incendio, a causa dell’elevato tempo di
              sfollamento in caso di incendio come definito dall’art. 751.03.2 della norma
              CEI 64-8;
           o Nel caso in cui il locale sia all’interno di un edificio pregevole per rilevanza
              storica e/o artistica, ad esso di devono applicare anche i principi della norma
              CEI 64-15.

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