CINEMA - TEATRO - SALA CONCERTI - DISCOTECA
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Cinema - teatro (Scheda) Ultimo aggiornamento: 1 ago. 2008 CINEMA – TEATRO – SALA CONCERTI – DISCOTECA – AUDITORIUM – ARENA e simili • Sistema di alimentazione: TT, TN • Norme di riferimento: o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua"; Sez. 752 “Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento”; o Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua"; Sez. 751 “Ambienti a maggior rischio in caso di incendio”; o Guida CEI 64-54 “Edilizia residenziale. Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. Criteri particolari per i locali di pubblico spettacolo; o Guida CEI 64-50 “Edilizia residenziale. Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati. Criteri generali; o Norma CEI 64-15 “Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica”; o Norma CEI EN 60598-2-17 (CEI 34-38) “Apparecchi di illuminazione. Parte 2: Prescrizioni particolari. Apparecchi per palcoscenici, studi televisivi e cinematografici. • Principali disposizioni legislative: o DM 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di preven-zione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”; o Circolare n. 1 MI.SA. prot. P147/4109 sott. 35, del 23 gennaio 1997. “Decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Chiarimenti ed indirizzi applicativi”; o Circolare ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951 “Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere”; Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.
Cinema - teatro (Scheda) Ultimo aggiornamento: 1 ago. 2008 o Lettera circolare n. 12388/4109 del 14 giugno 1984 “Attività di spettacolo e trattenimento nei locali dei circoli privati. Attribuzione del carattere privato o pubblico del locale”; o DM 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi”; o RD n.635 del 6/5/40 “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.773 delle leggi di pubblica sicurezza”; o DPR 06/11/02 n.293 “Regolamento di semplificazione recante modifica all’articolo 141 del RD 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, in materia di accertamenti tecnici relativi a locali di pubblico spettacolo”; o Circolare Ministeriale n. 16 del 16/06/80 “Modifiche e chiarimenti alla Circolare Ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951”; o Circolare Ministeriale n. 52 del 20/11/82 “DM 16 febbraio 1982 e DP.R. 29 luglio 1982, n. 577 – Chiarimenti”. o DM 8 marzo 1985 "Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818"; o DM 16 febbraio 1982 "Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi"; o DPR 689/59 "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando dei Vigili del fuoco"; o Dlgs 81/08 Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; o DM 10/03/98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”. o D.P.R. 392/94 "Regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza"; o D.P.R. 558/99 "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici". o DM 37/08 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”. Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.
Cinema - teatro (Scheda) Ultimo aggiornamento: 1 ago. 2008 • Direttive applicabili: o Direttiva 92/58/CEE sulla segnaletica di sicurezza. • Installazione: o Per l’installazione occorre una impresa abilitata alla realizzazione degli impianti di cui all'art. 1 comma 2 a) del DM 37/08 e iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane. • Necessità di progetto: o Il progetto è necessario se è verificata almeno una delle seguenti condizioni: 2 § Il locale ha una superficie superiore ai 200 m (art. 5 comma 2 c) del DM 37/08); § la potenza contrattuale supera i 6 kW (art. 5 comma 2 c) del DM 37/08); § Il locale è alimentato attraverso una cabina MT/BT; § Il locale è classificato a maggior rischio in caso di incendio; § Il locale è sottoposto al controllo da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, istituita presso la Prefettura locale. Tale Commissione esprime un parere obbligatorio, non vincolante, circa l'idoneità dei locali per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione dagli incendi, esaminando le domande in fase progettuale, effettuando sopralluoghi ed esprimendo un parere di merito che viene inoltrato al Comune competente al rilascio della licenza. § Il luogo è all’aperto, ma è collegato (attraverso cavi o impianto di terra) ad un impianto interno soggetto a progettazione. Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.
Cinema - teatro (Scheda) Ultimo aggiornamento: 1 ago. 2008 • Dichiarazione di conformità: o La dichiarazione di conformità è sempre necessaria, tranne nei seguenti casi: § Uno stand fieristico (o per altra manifestazione) di piccole dimensioni alimentato da una presa a spina e quindi non soggetto al DM 37/08; § Un impianto installato completamente all’esterno e non collegato in nessun modo (ad esempio attraverso l’impianto di terra) ad impianti interni. Anche in questo caso non si applica il DM 37/08. • Note sul locale: Definizioni e interpretazioni: o Luoghi di intrattenimento e di pubblico spettacolo: Locali e ambienti, al chiuso o all’aperto, compresi quelli di servizio, costituenti per es. un teatro, un cinematografo, una sala per concerti, per balli, per conferenze, per esposizioni o per riunioni di pubblico spettacolo in genere. Si precisa che si ritengono assoggettabili alla normativa sui locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, ai sensi della Circolare n.12388/4109 del 14 giugno 1984, i locali che, sebbene dichiarati come privati (circoli o clubs) presentino le seguenti caratteristiche: § pagamento del biglietto di ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso; § pubblicità degli spettacoli o degli intrattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei cittadini; § struttura del locale dove si svolge l’attività, dalla quale si evinca l’esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di natura palesemente imprenditoriale. § Rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo. A questo riguardo si ritiene possa farsi riferimento al criterio previsto dal D.M. 16 febbraio 1982 che impone l’obbligo della certificazione antincendio per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, con capienza superiore a 100 posti. o Presso la Prefettura è istituita la Commissione Provinciale di Vigilanza (prevista dall’art. 80 del T.U. della legge di P.S.) sui locali di pubblico spettacolo, che esprime un parere obbligatorio, non vincolante, circa l'idoneità dei locali per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione dagli Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.
Cinema - teatro (Scheda) Ultimo aggiornamento: 1 ago. 2008 incendi. La Commissione esamina le domande in fase progettuale, effettua sopralluoghi ed esprime il parere di merito che viene inoltrato al Comune competente al rilascio della licenza. A locale operante, la commissione ha il campito di controllare periodicamente l’applicazione delle specifiche di progetto. Le visite della Commissione Provinciale di Vigilanza devono essere richieste per tutti i locali al chiuso o all’aperto aperti al pubblico, a pagamento e non, nei quali il pubblico stesso assiste a spettacoli o comunque vi si intrattiene per qualsiasi motivo. Le visite della Commissione Provinciale di Vigilanza devono essere richieste, prima dell’inizio delle attività, per i locali di cui sopra anche se aventi carattere di provvisorietà o saltuarietà. o La circolare n. 16 del 16/06/80 stabilisce che, per quanto riguarda gli impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo, la legge 186/68 prevale rispetto ad altre disposizioni. Il che significa che le norme CEI hanno la supremazia, nel caso che tra norme e disposizioni vi siano contraddizioni; o Il DM 19/08/96 abroga, all’art.7 tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi emanate sui locali citati all’art. 1, comma 1. Ne consegue che la circolare 16/51 rimane tuttora in vigore per tutte le problematiche e gli aspetti che non riguardano la prevenzione incendi (Parere Min. Int. P2157/4109 sott.44 del 28/11/96); o Elenco dei luoghi di pubblico spettacolo secondo la norma CEI 64-8/752: § I locali e gli ambienti, al chiuso o all’aperto, compresi quelli di servizio, costituenti per es. un teatro, un cinematografo, una sala per concerti, per balli, per conferenze, per esposizioni o per riunioni di pubblico spettacolo in genere. o Elenco dei luoghi di pubblico spettacolo secondo il DM 19/08/96: § a) teatri; b) cinematografi; c) cinema-teatri; d) auditori e sale convegno; e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone (se la capienza è inferiore a 100 persone rimane sempre un locale di trattenimento, ma a cui si applicano un numero inferiore di prescrizioni); f) sale da ballo e discoteche; g) teatri tenda; h) circhi; i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; l) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. Rientrano nel campo di applicazione del decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto: a) i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.
Cinema - teatro (Scheda) Ultimo aggiornamento: 1 ago. 2008 stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico; b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti; c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo; d) i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale karaoke o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone; e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi). o Elenco dei luoghi di pubblico spettacolo secondo la Circolare Min. 16/51: § 1) Teatri: dove si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di riviste e varietà, caratterizzati dalla scena comprendente scenari mobili con relativi meccanismi ed attrezzature .2) Cinematografi: destinati unicamente alle proiezioni cinematografiche.3) Cinema-Teatri: destinati, oltre alle proiezioni cinematografiche anche a numeri di avanspettacoli su palcoscenico con limitate attrezzature oppure su semplice pedana. 4) Altri locali di trattenimento: ove si tengono concerti, conferenze, 5) trattenimenti danzanti, numeri di varietà su semplice pedana, spettacoli di burattini, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc., nonché altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza sostarvi in modo permanente come esposizioni, mostre, fiere, ecc. 5) Circhi: specialmente costruiti od occasionalmente destinati a presentare al pubblico manifestazioni di abilità, forza e coraggio, che si svolgono con o senza l'intervento di animali feroci o domestici. 6) Serragli: dove si accolgono gabbie, collocate o non sopra veicoli, destinate a contenere animali di qualsiasi genere ma specialmente belve feroci. 7) Stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacoli all'aperto: dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive, quali gioco del pallone, palle al cesto, atletismo, corse di cavalli, corse ciclistiche, automobilistiche, gare di calcio ecc. 8) Baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti e parapetto resistenti al fuoco per l'accesso e le operazioni dei Vigili del fuoco; o I locali di pubblico spettacolo sono sottoposti al rilascio del Certificato di prevenzione incendi, essendo inseriti come attività n. 83 del DM 16/02/82: Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.
Cinema - teatro (Scheda) Ultimo aggiornamento: 1 ago. 2008 “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti”. Successive circolari e chiarimenti hanno meglio definito il campo di applicazione del decreto comprendendo impianti sportivi, sale convegni, case da gioco (casinò), sale giochi, drive in, palestre sportive, sale da fitness, circoli privati ove si svolgono trattenimenti danzanti ed escludendo ristoranti, bar, sale consiliari, chiese ed edifici destinati al culto, musei; o Luogo aperto al pubblico: un delimitato spazio all'aperto attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza antincendio. (CM 20/11/82, n. 52); o Spettacoli e/o intrattenimenti: tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità e il buon costume (artt. 70, 80 T.U. delle leggi di P.S.); o Differenza fra spettacoli e intrattenimenti: gli spettacoli sono divertimenti cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, ecc.), mentre gli intrattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.); o VVF e CPV: nel caso in cui le attività di pubblico spettacolo siano già state sottoposte in precedenza ai controlli da parte delle Commissioni Provinciali di Vigilanza ed abbiano ottenuto regolare agibilità ma che non abbiano subito trasformazioni o modifiche, i verbali di visita e gli elaborati grafici da acquisire da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco possono essere gli stessi già in possesso delle Commissioni Provinciali medesime. Tali documentazioni sono pertanto da ritenersi valide agli effetti della richiesta per il rilascio del CPI. I sopralluoghi per il rilascio del predetto CPI possono essere eseguiti contestualmente a quelli da effettuare in seno alle Commissioni Provinciali di Vigilanza (CM n. 52 del 20/11/82); o Arena: cinema all’aperto funzionante esclusivamente in periodi determinati (per es. tra il 1 giugno e il 30 settembre) allestito su un’area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche. o Auditori e sale convegno: locali destinati a concerti, conferenze, congressi e simili. o Cinema – Teatri: locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ed attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere. o Cinematografi: locali, con o senza semplice pedana, destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche. o Locali di intrattenimento: Locali destinati a intrattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli. Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.
Cinema - teatro (Scheda) Ultimo aggiornamento: 1 ago. 2008 o Locali multiuso: locali utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli. o Multisala: insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti. o Sala: area del locale utilizzato dal pubblico per assistere ad uno spettacolo, ad una proiezione cinematografica, ad una audizione, ad una riunione o destinata a intrattenimenti. o Sale da ballo e discoteche: locali destinati a intrattenimenti danzanti. o Scena: area destinata alla rappresentazione di spettacoli al pubblico; la scena comprende il palcoscenico, gli scenari nonché tutte le altre attrezzature ed allestimenti necessari all’effettuazione di rappresentazioni teatrali e di spettacoli in genere. o Teatri: locali in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, caratterizzati dalla scena, ivi compresi i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico. • Classificazione dei Locali: o I locali di questo tipo sono classificati come particolari e per questo sottoposti a normativa specifica (Sezione 752 della norma CEI 64-8); o Se i locali hanno una capienza superiore ai 100 posti ricadono nell’attività n. 83 del DM 16/02/82, ed in pratica diventano ambienti a maggior rischio in caso di incendio, soggetti quindi anche alla sezione 751 della norma CEI 64- 8. Il DM 16/02/82 comprende nel suo campo di applicazione impianti sportivi, sale convegni, case da gioco (casinò), sale giochi, drive in, palestre sportive, sale da fitness, circoli privati ove si svolgono trattenimenti danzanti, mentre ne sono esclusi ristoranti, bar, sale consiliari, chiese ed edifici destinati al culto, musei; o Anche se il compartimento antincendio del locale considerato ha una capienza inferiore ai 100 posti, può comunque essere classificato come ambiente a maggior rischio in caso di incendio, a causa dell’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio come definito dall’art. 751.03.2 della norma CEI 64-8; o Nel caso in cui il locale sia all’interno di un edificio pregevole per rilevanza storica e/o artistica, ad esso di devono applicare anche i principi della norma CEI 64-15. Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti. Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili. Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.
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