REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - R.E. Comune di Villafranca di Verona

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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - R.E. Comune di Villafranca di Verona
R.E.        Comune di Villafranca di Verona
                                                                Provincia di Verona

                                                                              SINDACO
                                                                   Roberto Luca dall'Oca

                                                         ASSESSORE ALL'URBANISTICA
                                                                  Francesco Paolo Arduini

                                                                      PROGETTAZIONE
                                                                   Tombolan & Associati
                                                                     Piergiorgio Tombolan
                                                                         Raffaele Di Paolo

    REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
 Adeguamento ai sensi dell'art.4 c.1-sexies D.P.R. 380/01 - D.G.R.V. 669/2018
INDICE GENERALE

         PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO                                                                                   4
ART. 2 – DEFINIZIONI UNIFORMI                                                                                 4
ART. 3 – DEFINIZIONI INTEGRATIVE                                                                              7
ART.4: AMBITI TERRITORIALI DI PARTICOLARE APPLICAZIONE                                                    9
ART. 5 - RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL
TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA                                                                           9
ART. 6 – PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI                                                                  9

         PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI                                                       10
   CAPO I – SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI                                                              10
       ART. I.I.1 - SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (SUE)                                                  10
       ART. I.I.2 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)                                     10
       ART. I.I.4 - PROCEDIMENTI EDILIZI: DISPOSIZIONI                                                    10
       ART. I.I.5 - CONTROLLI AMMINISTRATIVI                                                              13
       ART. I.I.6 - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CLP)                                             13
       ART. I.I.7 - COMMISSIONE EDILIZIA (CE)                                                             13
       ART. I.I.8 - COMMISSIONE TERRITORIO                                                                13
   CAPO II – ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI                                                            14
       ART. I.II.2 - RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI                      14
       ART. I.II.3 - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)                                            14
       ART. I.II.4 - PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI                                             14
       ART. I.II.5 - SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ                                  14
       ART. I.II.6 - CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE                        14
       ART. I.II.7 - PARERI PREVENTIVI                                                                        14
       ART. I.II.8 - ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA              15
       ART. I.II.10 - COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEGLI ABITANTI E DEI PORTATORI DI
       INTERESSE                                                                                              15
       ART. I.II.11 - CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA                                                  15
       ART. I.II.12 - ATTI DI GOVERNO: INDIRIZZI, DIRETTIVE, LINEE GUIDA E COLLABORAZIONI                 15

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI                                                        16
   CAPO I – NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI                                               16
       ART. II.I.1 - COMUNICAZIONE DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, ANCHE
       RELATIVE AI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI                             16
       ART. II.I.2 - ATTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI                                               16
       ART. II.I.3 - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI E PRESENTAZIONE DELLA SCIA DI AGIBILITÀ                     16
       ART. II.I.4 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO                                                            16
       ART. II.I.5 - COMUNICAZIONI DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA                               17
   CAPO II – NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI                                                    18
       ART. II.II.1 - PRINCIPI GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI                                        18
       ART. II.II.2 - PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO                                                   18
       ART. II.II.3 - CONDUZIONE DEL CANTIERE                                                             18
       ART. II.II.4 - CARTELLI DI CANTIERE                                                                18

                                                    1
ART. II.II.5 - CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI                                               19
      ART. II.II.6 - TOLLERANZA COSTRUTTIVE                                                                     19
      ART. II.II.7 - SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI
      REALIZZAZIONE DELL'OPERA                                                                                     19
      ART. II.II.8 - DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI ED INTERVENTI DI BONIFICA
      E RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI                                                                         19
      ART. II.II.9 - RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI                               19

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI                          20
   CAPO I – DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO                                                                    20
      ART. III.I.1 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI                                     20
            III.I.1.1 - Caratteristiche dei locali                                                              20
            III.I.1.2 - Altezze minime                                                                             20
            III.I.1.3 - Superfici minime                                                                           20
            III.I.1.4 - Dotazione degli alloggi                                                                 20
            III.I.1.5 - Ventilazione ed areazione                                                               21
            III.I.1.7 - Piani seminterrati e interrati                                                          21
      ART. III.I.2 - REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL’EFFICIENZA
      ENERGETICA E AL COMFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI,
      ALL’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
      INQUINANTI O CLIMA ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO                           22
            III.I.2.1 - Linee generali                                                                             22
      ART. III.I.3 - REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ
      PROGETTUALE                                                                                                  22
      ART. III.I.4 - INCENTIVI FINALIZZATI ALL'INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI
      EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI.                            22
      ART. III.I.5 - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI RADON 22
      ART. III.I.6 - SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO
      E COMMERCIALE                                                                                                22
      ART. III.I.7 - DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI E FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. LINEE VITA)               22
      ART. III.I.8 - LIVELLI MINIMI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DA RISPETTARE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI            23
   CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO                                          24
      ART. III.II.1 - STRADE                                                                                       24
      ART. III.II.3 - PISTE CICLABILI                                                                              24
      ART. III.II.4 - AREE PER PARCHEGGIO                                                                       24
      ART. III.II.7 - PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE                                                     24
      ART. III.II.8 - CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO                                                         24
      ART. III.II.10 - RECINZIONI                                                                                  25
      ART. III.II.11 - NUMERI CIVICI                                                                               25
      ART. III.II.12 - CRITERI DI PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI E DI USO PUBBLICO NEI PUA          25
      CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE                                                       27
      ART. III.III.1 - AREE VERDI                                                                                  27
      ART. III.III.6 - TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO                                                        27
   CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE                                                                 28
      ART. III.IV.1 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO                                                                 28
      ART. III.IV.2 - DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE                                                     28
      ART. III.IV.4 - DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA, RETI TELEFONICHE E DEL GAS                          28

                                                         2
ART. III.IV.6 - RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI                                                           28
   CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO                                30
      ART. III.V.1 - PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI                  30
      ART. III.V.2 - FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO                               30
      ART. III.V.3 - ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI                                 30
      ART. III.V.6 - COPERTURE DEGLI EDIFICI                                                                   30
      ART. III.V.7 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                    31
      ART. III.V.8 - GRIGLIE ED INTERCAPEDINI                                                                  31
      ART. III.V.9 - ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI   31
      ART. III.V.10 - SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI                                                         32
   CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI                                                                              33
      ART. III.VI.1 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RAMPE E ALTRE MISURE PER L'ABBATTIMENTO DI
      BARRIERE ARCHITETTONICHE                                                                                 33
      ART. III.VI.2 - SERRE BIOCLIMATICHE                                                                      33
      ART. III.VI.3 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI      33
      ART. III.VI.5 - STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI                                                      33
      ART. III.VI.9 - MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI                                           33

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO                                                                   34
      ART. IV.1 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL
      TERRITORIO                                                                                               34
      ART. IV.1 BIS – ATTIVITÀ DI VIGILANZA E ACCERTAMENTO TECNICO                                             34
      ART. IV.6 – SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME REGOLAMENTARI                                            34
      ART. IV.7 – SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE                                                           35

TITOLO V – NORME TRANSITORIE                                                                                   36
      ART. V.1 - AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO                                                        36
      ART. V.2 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO                                                    36
      ART. V.3 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME                                                               36

                                                3
PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO

    1.    Il presente regolamento disciplina l'attività edilizia ai sensi dell'art. 2 comma 4 del DPR 6 giugno 2001,n. 380, conformemente ai
          disposti dell'art. 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dell'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed
          Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268, e della DGR n. 1896 del 22 novembre 2017.

ART. 2 – DEFINIZIONI UNIFORMI

    1.    Con riferimento all’allegato “A” all’Intesa Stato Regioni del 20/10/2016 concernente l’adozione del Regolamento edilizio tipo di cui
          all’art. 4, comma 1 sexies D.P.R. 06/06/2001 n. 380, le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, con relative note esplicative
          sono:
                                                                                                         INCIDENZA
                                                                                                           SULLE                NOTE
      VOCE             ACRONIMO                               DEFINIZIONE
                                                                                                        PREVISIONI           ESPLICATIVE
                                                                                                       DIMENSIONALI
                                        Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di
  1 - Superficie                        intervento di trasformazione urbanistica. Comprende
                            ST                                                                             SI
   territoriale                         la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali
                                        ivi comprese quelle esistenti.
                                        Superficie reale di una porzione di territorio destinata
  2 - Superficie                        all’uso edificatorio. È costituita dalla superficie
                            SF                                                                             SI
     fondiaria                          territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali
                                        ivi comprese quelle esistenti.
   3 - Indice di                        Quantità massima di superficie o di volume edificabile
                                                                                                                       Per superficie si intende
   edificabilità            IT          su una determinata superficie territoriale, comprensiva            SI
                                                                                                                          la superficie lorda
   territoriale                         dell’edificato esistente.

   4 - Indice di                        Quantità massima di superficie o di volume edificabile
                                                                                                                       Per superficie si intende
   edificabilità            IF          su una determinata superficie fondiaria, comprensiva               SI
                                                                                                                          la superficie lorda
    fondiaria                           dell’edificato esistente.
                                        Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato
                                        immobile o insediamento in relazione alla sua entità e
    5 - Carico                          destinazione d’uso. Costituiscono variazione del
                            CU                                                                             SI
   urbanistico                          carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale
                                        fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi
                                        urbanistico - edilizi ovvero a mutamenti di
                                        Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di
  6 - Dotazioni                         uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e
                            DT                                                                             SI
   Territoriali                         per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-
                                        economica e territoriale) prevista dalla legge o dal
                                        Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato,
   7 - Sedime                           corrispondente alla localizzazione dello stesso                    SI
                                        sull’area di pertinenza.

                                        Superficie risultante dalla proiezione sul piano
  8 - Superficie                        orizzontale del profilo esterno perimetrale della
                            SC                                                                             SI
      coperta                           costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e
                                        sporti inferiori a 1,50 m.
                                        Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di
  9 - Superficie                        pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o
                            SP                                                                             NO
   permeabile                           fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di
                                        raggiungere naturalmente la falda acquifera.
                                        Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie
  10 - Indice di
                         IPT/IPF        territoriale (indice di permeabilità territoriale) o               SI
  permeabilità
                                        fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).

  11 - Indice di                        Rapporto tra la superficie coperta e la superficie                            Si intende quale rapporto
                            IC                                                                             SI
   copertura                            fondiaria.                                                                           di copertura

                                        Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra,
  12 - Superficie
                            ST          seminterrati ed interrati comprese nel profilo                     SI
       totale
                                        perimetrale esterno dell’edificio.

                                                                 4
Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel                     SLP superficie lorda
13 - Superficie
                   SL   profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le             SI   pavimento, è SL riferita al
     lorda
                        superfici accessorie.                                                      singolo piano
                        Superficie di pavimento degli spazi di un edificio
                                                                                              Per spazi si intendono gli
14 - Superficie         misurata al netto della superficie accessoria e di
                   SU                                                                    SI       spazi di un edificio
      utile             murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e
                                                                                              relazionati ai relativi piani
                        finestre.
                        Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi
                        carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso
                        della costruzione medesima, misurata al netto di
                        murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e
                        finestre.
                        La superficie accessoria ricomprende:
                          - i portici e le gallerie pedonali;
                          - i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
                          - le tettorie con profondità superiore a m 1,50; le
                               tettorie aventi profondità inferiore a m 1,50
                               sono escluse dal computo sia della superficie
                               accessoria sia della superficie utile;
                          - le cantine poste al piano interrato, seminterrato
                               o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di
                               servizio;
                          - i sottotetti accessibili e praticabili per la sola
                               porzione con altezza pari o superiore a m 1,80,
15 - Superficie                ad esclusione dei sottotetti aventi accesso
                   SA                                                                    SI
 accessoria                    diretto da una unità immobiliare e che
                               presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili
                               che costituiscono superficie utile;
                          - i vani scala interni alle unità immobiliari
                               computati in proiezione orizzontale, a terra, una
                               sola volta;
                          - spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero
                               degli autoveicoli ad esclusione delle
                               autorimesse      che       costituiscono       attività
                               imprenditoriale;
                          - le parti comuni, quali i locali di servizio
                               condominiale in genere, i depositi, gli spazi
                               comuni di collegamento orizzontale, come
                               ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di
                               collegamento verticale e gli androni
                               condominiali sono escluse dal computo sia
                               della superficie accessoria sia della superficie
                               utile.
16 - Superficie         Somma della superficie utile e del 60 % della
                   SC                                                                    SI
 complessiva            superficie accessoria (SC=SU+60% SA).
17 - Superficie         Superficie risultante dalla somma delle superfici utili
                                                                                         SI
 calpestabile           (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.
                        Conformazione planivolumetrica della costruzione
                        fuori terra nel suo perimetro considerato in senso
                        verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene
 18 - Sagoma                                                                             SI    Vedi schema grafico 1
                        ad assumere l’edificio, comprese le strutture
                        perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a
                        1,50 m.
 19 - Volume
                        Volume della costruzione costituito dalla somma della
   totale o
                        superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza       SI
  volumetria
                        lorda.
 complessiva
                        Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato
20 - Piano fuori
                        in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a                SI
      terra
                        quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
                        Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una
                        quota inferiore (anche solo in parte) a quella del
  21 -Piano
                        terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si      SI
 seminterrato
                        trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto
                        in aderenza all’edificio.

                                                  5
Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota
   22 - Piano
                     inferiore rispetto a quella del terreno posto in               SI
    interrato
                     aderenza all’edificio.
                     Spazio compreso tra l’intradosso della copertura
 23 - Sottotetto     dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano              SI
                     sottostante.
                     Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con
 24 - Soppalco       la parziale interposizione di una struttura portante           SI
                     orizzontale in uno spazio chiuso.
                     È il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono,
25 - Numero dei
                     anche parzialmente, al computo della superficie lorda          SI
      piani
                     (SL).
                     Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano
                     e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per
26 - Altezza lorda   l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del           SI
                     pavimento fino all’intradosso del soffitto o della
                     copertura.
                     L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio
                     è delimitata:
                       - all’estremità inferiore, dalla quota del terreno
                             posta in      aderenza all’edificio prevista dal
 27 - Altezza del            progetto;
                                                                                    NO   Vedi schema grafico 2
      fronte           - all’estremità superiore, dalla linea di
                             intersezione tra il muro perimetrale e la linea di
                             intradosso del solaio di copertura, per i tetti
                             inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture
                             perimetrali, per le coperture piane.
  28 - Altezza
                     Altezza massima tra quella dei vari fronti.                    SI
  dell’edificio
                     Altezza del vano misurata dal piano di calpestio
                     all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener
29 -Altezza utile    conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali         SI
                     aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si
                     determina calcolando l’altezza media ponderata.
                     Lunghezza del segmento minimo che congiunge
                     l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà,
  30 - Distanze      stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o   SI
                     di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto
                     della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
                     Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente
                     necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle
  31 - Volume        apparecchiature degli impianti tecnici al servizio
                                                                                    NO
    tecnico          dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di
                     climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di
                     sicurezza, telefonico, ecc.)
                     Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque
                     appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da
                     aree libere, oppure separata da altre costruzioni
                     mediante strutture verticali che si elevano senza
  32 - Edificio                                                                     NO
                     soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto,
                     funzionalmente indipendente, accessibile alle persone
                     e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti
                     nel tempo.
                     Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad
                     un’unica unità immobiliare urbana di proprietà
  33 - Edificio
                     esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga           NO
  Unifamiliare
                     di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato
                     all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
                     Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e
                     complementarietà rispetto alla costruzione principale,
 34 - Pertinenza     non utilizzabile autonomamente e di dimensioni                 NO
                     modeste o comunque rapportate al carattere di
                     accessorietà.

                                              6
Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due
                                      lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di
   35 - Balcone                                                                                              NO
                                      ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da
                                      uno o più locali interni.
                                      Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e
                                      anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di
   36 - Ballatoio                                                                                            NO
                                      una muratura con funzione di distribuzione, munito di
                                      ringhiera o parapetto.
                                      Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante,
   37 – Loggia                        aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o
                                                                                                             NO
    /Loggiato                         parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani
                                      interni.
                                      Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle
  38 - Pensilina                      pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di                   NO
                                      montanti verticali di sostegno.
                                      Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici,
        39 -
                                      intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più                 NO
 Portico/Porticato
                                      lati verso i fronti esterni dell’edificio.
                                      Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a
                                      copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o
   40 - Terrazza                                                                                             NO
                                      parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali
                                      interni.
                                      Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto
                                      sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi
    41 - Tettoia                                                                                             NO
                                      accessori oppure alla fruizione protetta di spazi
                                      pertinenziali.
                                      Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di
                                      loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da
   42 - Veranda                                                                                              NO
                                      superfici vetrate o con elementi trasparenti e
                                      impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

          esplicheranno la loro efficacia gesplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell’entrata in vigore del primo strumento
          urbanistico approvato successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, che le utilizzerà in sede di redazione ed
          elaborazione, e limitatamente alle trasformazioni ed all’assetto del territorio da questo disciplinate.

ART. 3 – DEFINIZIONI INTEGRATIVE

                                                                                                                                        NOTE
       VOCI           ACRONIMO                                              DEFINIZIONI
                                                                                                                                     ESPLICATIVE

                                     Elemento sporgente dalla sagoma del fabbricato senza sovrastanti corpi chiusi
 Aggetti e sporti
                                     aperto sui tre lati e senza appoggi a terra
Area pertinenziale                   Area scoperta strettamente funzionale ad un edificio esistente / di progetto.
  Lastrico solare                    Tetto piano di un edificio, anche praticabile, che non si configura come una Terrazza.
                                     Porzione di suolo soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell’edificio
      Lotto                          esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l’unità fondiaria
                                     preordinata all’edificazione
                                     Parete munita di finestre qualificabili come «vedute» indipendentemente dalla loro
 Parete finestrata                   collocazione spaziale, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre
                                     definibili esclusivamente come «lucifere».
                                     Elemento architettonico verticale, composto da un volume piano dallo spessore
                                     ridotto rispetto all'altezza e alla larghezza. Può avere un andamento rettilineo o Vedi schema
      Parete
                                     ondulato. La parete delimita lo spazio di un edificio e lo suddivide internamente. Lo grafico 3
                                     sfalsamento o traslazione rispetto al piano di riferimento costituisce pareti diverse.
                                     Il piano la cui quota altimetrica (media) è quella del terreno rilevabile prima di
     Piano di
                                     effettuare l'intervento edilizio-urbanistico, o risultante a seguito di sistemazioni
    campagna
                                     autorizzate allo scopo di rendere possibile l'intervento edilizio-urbanistico.
                                     ll gazebo è una struttura di arredo da giardino a pianta regolare, leggera ed
                                     amovibile, in legno o metallo, priva di fondazioni. ancorata al terreno, con piccoli
                                     pilastri di sostegno, aperta su tutti i lati con una copertura in tela, stuoie, plastica a
      Gazebo
                                     pannelli solari. priva di grondaie e pluviali.
                                     La struttura non può essere tamponata in alcun modo; sono tuttavia consentiti
                                     grigliati in legno o materiali similari a sostegno di piante rampicanti.

                                                                7
Il pergolato è un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera
                   di legno o metallo, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da
                   sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o
  Pergolato
                   ombreggiatura di una superficie.
                   La struttura può essere coperta con teli, cannucciaia, piante rampicanti e pannelli
                   solari.
 Casette da        Le casette di giardino per ricovero attrezzi o giochi devono essere in legno, con
  giardino         effetto legno o pvc e di facile montaggio e smontaggio, prive di fondamenta
Piccole serre      Sono serre da giardino i manufatti in legno, vetro, PVC trasparente o metallo, di
 da giardino       facile smontaggio, al servizio delle aree verdi, realizzati in struttura leggera.
                   Si intendono tutti quei manufatti di piccole dimensioni che costituiscono arredo e
                   corredo dei giardini privati: panchine, giochi fissi, statue, fontanelle, vasche e vasi
Ulteriori arredi   per fiori, ombrelloni, pannelli grigliati, pavimentazioni di limitate dimensioni Tali
 da giardino       manufatti sono installabili senza necessità di alcun titolo abilitativo.
                   Rientrano nella suddetta categoria i barbecue destinati esclusivamente atta cottura
                   di cibi di consumazione domestica tramite /'utilizzo di legna e/o carbone.
                   Per piscine si intendono quei manufatti costituiti da una vasca artificiale riempita
                   d'acqua, adibita generalmente al nuoto o altre attività acquatiche ad esclusivo
                   servizio di privati.
                   Le piscine di tipo prefabbricato, realizzate completamente fuori terra, non ancorate
  Piscine da       stabilmente al suolo possono rientrare nella nozione di attività edilizia libera ai sensi
   giardino        dell'art. 6 del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001) senza richiedere alcun titolo
                   abilitativo.
                   Le piscine completamente o parzialmente interrate richiedono la SCIA e possono
                   essere installate in ragione di una per ogni unità abitativa.
                   Dovranno avere una distanza minima dai confini di proprietà di 2 m
   Androne         Vano d'ingresso tra il portone e il cortile interno o le scale
                   La distanza della superficie coperta (SC) dal ciglio stradale inteso come limite degli
 Distanze da
                   spazi pubblici esistenti e previsti (strade, piazze, fossi e scarpate relative,
    strade
                   marciapiedi, ecc.)
Distanza dai
                   La distanza tra il perimetro della superficie coperta (SC) e i confini di proprietà
   confini
 Distacco tra
                   La distanza minima, tra la superficie coperta (SC) dei fabbricati
  fabbricati
                   Il cortile è lo spazio delimitato da fabbricazione lungo l’intero suo perimetro,
    Cortile        nell’ambito della stessa unità edilizia, destinato ad illuminare e ventilare anche locali
                   abitabili.
                   Il cavedio o pozzo di luce o chiostrina è l'area libera scoperta delimitata dai muri
 Cavedio (o
                   perimetrali e dalle fondamenta di un edificio condominiale, destinata ad illuminare e
 chiostrina)
                   ventilare i vani accessori di abitazione.
Manufatto (o       Il manufatto, o costruzione, è qualsiasi opera edilizia che determina una
costruzione)       trasformazione del territorio o dell’edificato
 Organismo         L’organismo edilizio è l’edificio o una sua parte caratterizzato dall’unitarietà
  edilizio         strutturale e morfologica
                   I chioschi/dehors sono manufatti costituiti da elementi rimovibili o mobili, di forma
   Chiosco/
                   regolare, funzionale ed armonico, con possibilità di chiusura totale, atti ad ospitare
   Dehors
                   un servizio pubblico, un pubblico esercizio o un servizio commerciale.
                   Sono tali i vani tecnici destinati ad ospitare impianti tecnologici, canalizzazioni e
                   simili, costruiti sfruttando le conformazioni morfologiche del terreno (fossi,
Locali Tombati     avvallamenti, ecc.) di modo che sia possibile il loro interramento (tombamento),
                   ovvero costruiti completamente interrati, nel rispetto delle norme di sicurezza e di
                   regimazione delle acque.

                                             8
SCHEMI grafici esplicativi

          1            Sagoma

          2            Altezza del fronte (H)

          3            Parete

ART.4 – AMBITI TERRITORIALI DI PARTICOLARE APPLICAZIONE
Si rimanda al P.I. e alle allegate schede urbanistiche

ART. 5 – RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ
EDILIZIA

     1.       Nell’Allegato B della DGR 1896 del 22/11/2017 e nel D.Lgs. 222 del 25/11/2016 è riportata una ricognizione delle disposizioni
              incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia

ART. 6 – PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI

     1.       Le disposizioni di dettaglio e quelle oggettuali-descrittive devono essere interpretate ed attuate nel rispetto dei principi ispiratori della
              disciplina regolamentare.
     2.       Il Consiglio Comunale o il Dirigente dell’Area Tecnica, nell’ambito delle rispettive competenze, possono formulare specifiche
              indicazioni e direttive, anche di natura interpretativa, in ordine all’applicazione delle norme del presente regolamento, nel rispetto dei
              principi ispiratori della disciplina regolamentare.
     3.       Per quanto non espressamente previsto dal regolamento edilizio, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
              in materia edilizia, urbanistica, ambientale e paesaggistica.

                                                                       9
PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

                            TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

                                              CAPO I – SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

ART. I.I.1 - SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (SUE)

    1.   Lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), tramite le proprie strutture organizzative, svolge le attività di informazione, di ricezione delle
         comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie, nonché di ogni atto comunque denominato in materia edilizia, in
         applicazione dell’art. 5 del DPR 380/2001. Il SUE si rapporta e si coordina anche con le attività degli altri Settori e Servizi comunali
         competenti in attività inerenti i titoli edilizi, le convenzioni urbanistiche, i piani di attuazione e gli accordi di programma.
    2.   Lo SUE cura inoltre i rapporti tra il soggetto interessato, l’Amministrazione comunale e gli altri Enti ed Amministrazioni chiamati a
         pronunciarsi in ordine all’attività edilizia.
    3.   Sono esclusi dall’ambito di competenza del SUE, in quanto non disciplinati dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii., i procedimenti relativi ad
         istanze, dichiarazioni, segnalazioni che hanno ad oggetto tematiche non rilevanti sotto il profilo edilizio o che afferiscono alla
         disciplina dei lavori o delle opere pubbliche, i procedimenti riguardanti il decoro urbano, i procedimenti riguardanti l’idoneità ed il
         funzionamento degli impianti termici, i procedimenti relativi all’approvazione di Piani Urbanistici Attuativi, ecc.
    4.   Le pratiche edilizie indirizzate al SUE sono presentate in modalità telematica (www.impresainungiorno.gov.it)

ART. I.I.2 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

    1.   Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), costituisce unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative
         concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativi edilizi, in
         applicazione del DPR 160I2010.
    2.   Ruolo, funzioni, rapporti con altri Settori Comunali ed Enti inerenti l'ambito di competenza del SUAP sono disciplinati dal
         regolamento emanato dal comune di Villafranca di Verona;
    3.   Le pratiche edilizie indirizzate al SUAP sono presentate in modalità telematica (www.impresainungiorno.gov.it)

ART. I.I.4 - PROCEDIMENTI EDILIZI: DISPOSIZIONI

    1.   La presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l’attività edilizia avviene esclusivamente per via
         telematica. Si considerano irricevibili le istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni prodotte in forma cartacea o mediante
         l’utilizzo di forme di trasmissione differenti da quella adottata.
    2.   I documenti di cui al comma 1 sono trasmessi in conformità agli standard previsti dalla piattaforma utilizzata per l’inoltro delle
         pratiche.
    3.   Nei procedimenti di particolare complessità, per i quali è comunque obbligatoria la gestione in modalità digitale, il Responsabile del
         procedimento può richiedere, in fase istruttoria, la produzione di una copia in forma cartacea degli elaborati grafici, conforme
         all’originale formato digitale.
    4.   I documenti di cui al comma 1 dovranno essere corredati da tutti gli allegati obbligatori in relazione alla specifica tipologia di pratica
         e di intervento, riportati nella vigente modulistica unificata e standardizzata.
    5.   E’ facoltà degli Uffici definire le specifiche tecniche dei documenti di cui ai precedenti commi, oltre a richiedere la produzione dei
         formulari relativi alla Rilevazioni statistiche ISTAT, all’aggiornamento delle cartografie comunali, del Quadro conoscitivo e del
         monitoraggio comunale.
    6.   Il termine per la presentazione della documentazione integrativa a seguito di richieste di conformazione delle SCIA è fissato dalla
         normativa sovraordinata.
    7.   Le tariffe dei diritti di segreteria sono approvate con Deliberazione di Giunta Comunale.
    8.   In caso di presentazione di pratiche mediante forme telematiche, alla domanda devono essere allegati, pena l'inammissibilità della
         stessa, almeno gli elaborati tecnici ed i documenti minimi nelle modalità di seguito indicate:
          a)    i disegni relativi alle opere di cui agli artt.6,7,8,9 delle NTO;
          b)    deve essere presentata una planimetria della località, aggiornata alla data di presentazione del progetto, in scala non inferiore
                ad 1:2000, che comprenda punti di riferimento atti ad individuare con precisione la località ove si intenda eseguire l’opera o
                collocare il manufatto progettato. Devono inoltre essere rappresentati la destinazione e la normativa dell’area secondo il P.I.,
                le servitù e i vincoli di qualsiasi genere relativo all’area in esame.
          c)    per aree comprese in zone nelle quali è obbligatoria la preventiva approvazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo i
                disegni devono riportarne uno stralcio planimetrico e normativo, e i progetti devono rispettarne le specifiche norme di
                attuazione.
         8.1    PER LE NUOVE COSTRUZIONI ANCHE PREFABBRICATE:

                          relazione sommaria;

                                                                   10
     planimetria, in scala 1 :500 rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'edificio,
                    completo di tutte le quote orizzontali e verticali atte ad individuarne l'andamento planimetrico ed altimetrico prima e
                    dopo la sistemazione delle aree, compresi i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli
                    allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, e la larghezza delle strade prospettanti il lotto;
                    devono essere altresì riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto;
                   planimetria, in scala 1 :200, della sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi pedonali e
                    carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde con le relative alberature. alle
                    pavimentazioni, ed alla recinzione; per quest'ultima sono inoltre richiesti: sezione e prospetto tipo, in scala 1:20
                    con l'indicazione del materiale impiegato e sezione quotata in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la
                    recinzione prospetta;
                   tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, in scala non inferiore a 1:100, quotate e recanti la
                    precisa indicazione della destinazione dei locali. Per i capannoni industriali, laboratori artigianali, magazzini,
                    depositi, la specifica attività potrà essere indicata all'atto della richiesta del certificato di agibilità;
                   piante in scala 1:100, della copertura, con l'indicazione dei volumi tecnici (torrette, vani scala, sovrastrutture varie,
                    etc.); tutti i prospetti esterni, in scala 1:100, con l'indicazione dei volumi tecnici e dei colori previsti, estesi ai
                    fabbricati adiacenti;
                   adeguate sezioni verticali quotate in scala 1:100;
                   planimetria del fabbricato in scala 1:100, con le indicazioni degli impianti relativi all'approvvigionamento idrico ed
                    allo smaltimento delle acque usate e meteoriche, quotati ed estesi alle reti collettrici;
                   i dati metrici relativi alla superficie fondiaria corrispondente alla superficie coperta, al volume, all'altezza del
                    fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione verificati ai sensi delle norme di attuazione
                    vigenti per le varie zone del P.I.;
                   dichiarazione di conformità in merito alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
                   in caso di complessi edilizi di notevole estensione le piante dei vari piani, la pianta delle coperture, i prospetti, la
                    sezione e la planimetria del fabbricato possono essere rappresentati in scala 1:200
8.2   PER GLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI:
                   oltre a quanto ai successivi commi prescritti grafici progettuali devono chiaramente distinguere la rappresentazione
                    dello stato di fatto dal progetto, devono altresì essere adottati colori diversi indelebili per le indicazioni dei manufatti
                    da demolire (giallo) sullo stato di fatto, da costruire (rosso) sul progetto, e in sanatoria (blu).
      8.2.1       per gli interventi di restauro:
          a) rilievo completo dello stato di fatto: piante, sezioni, prospetti, in funzione delle qualità architettoniche dell'edificio 1:50
             o 1:100 con l'indicazione del tipo di materiali e dell'orditura delle strutture;
          b) rilievo della superficie utile per ciascuna unità immobiliare, per ciascun piano, e per tutto l'immobile con l'indicazione
             della destinazione d'uso in atto;
          c) rilievo in scala adeguata non inferiore 1:2000 delle aree di pertinenza, con l'indicazione delle colture in atto,
             piantumazioni, materiali, arredi e di ogni elemento qualificante;
          d) documentazione storico-catastale dell'immobile: planimetrie, piante e rilievi antichi. stampe, documenti letterari, foto
             d'epoca, riprodotti in copia o citati con indicazione degli estremi della fonte;
          e) documentazione fotografica particolareggiata dello stato di fatto;
          f)      dichiarazione di conformità in merito alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
          g) planimetria con le indicazioni degli impianti relativi all'approvvigionamento idrico e allo smaltimento delle acque usate
             e meteoriche, estese alle reti collettrici.
      Il progetto dovrà essere illustrato con una dettagliata relazione tecnica di approfondimento delle indicazioni delle tavole di P.I.,
      e delle sue norme attuative, fornendo ogni elemento utile alla miglior lettura dell'organismo edilizio giustificando le scelte
      progettuali, che dovranno essere dettagliatamente illustrate anche per quanto riguarda gli aspetti statici, funzionali,
      tecnologici e distributivi.
      Le tavole di progetto edilizio saranno in funzione delle qualità architettoniche degli edifici interessati alla scala minima di 1:50
      oppure 1:100; esse dovranno indicare tutti gli elementi strutturali, distributivi e funzionali, le rifiniture interne ed esterne, le
      destinazioni d'uso, per la migliore comprensione delle opere proposte.
      Le tavole di progetto dovranno prevedere anche il tipo ed i modi delle sistemazioni esterne: spazi lastricati e spazi e verde. E'
      necessaria anche la presentazione delle tavole - alla scala corrispondente e quella del progetto - di intervento edilizio nelle
      quali con colore rosso e giallo, saranno indicate rispettivamente le nuove costruzioni e le demolizioni.
      8.2.2.      Per gli interventi di ristrutturazione edilizia:
      La documentazione da presentare può essere alla scala 1 :100 e quanto richiesto al precedente punto 8.2.1 dalla lett. a) alla
      lett. h) potrà essere diversamente approfondito in relazione al tipo di intervento, la relazione tecnica dovrà contenere quegli
      specifici approfondimenti di ricerca che consentano di individuare correttamente le scelte progettuali.
      8.2.3.      Per gli interventi di manutenzione straordinaria in edifici sottoposti e disciplina di restauro o ristrutturazione.

                                                            11
I progetti di manutenzione straordinaria riferiti ad immobili o porzioni di immobili sottoposti a discipline di restauro conservativo
       o ristrutturazione edilizia dovranno essere documentati in proporzione all'ambito ed al tipo delle opere proposte e
       coerentemente con quanto previsto al precedente articolo.
       In particolare per l'adeguamento l'inserimento di servizi igienico-sanitari e tecnologici negli edifici di cui sopra è necessaria la
       presentazione di:
                 rilievo dello stato di fatto;
                 rilievo critico dello stato di fatto; intervento edilizio (rosso e giallo o simili);
                 progetto edilizio;
                 alla scala 1:100 relativa all'unità immobiliare - alle unità - interessata con tutte le indicazioni previste al precedente
                  articolo.
       Potrà essere richiesto anche che tali opere vengono inserite e inquadrate in un progetto di massima di più ampio riferimento
       edilizio - esteso all'intera unità di minimo intervento - al fine di verificarne la congruità e la compatibilità nei confronti degli
       obiettivi globali che sarebbero conseguibili sugli edifici in oggetto con interventi di restauro o ristrutturazione.
8.3.   PER LE RECINZIONI E LORO MODIFICHE:
                 planimetria, in scala 1:500, con l'andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote orizzontali, riferite a
                  capisaldi necessarie per il tracciamento;
                 sezione e prospetto tipo della recinzione in scala 1:100, 1:50, 1: 20;
                 sezione quotata in scala 1:100 dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;
                 l'indicazione dei materiali impiegati;
8.4.   PER LE DEMOLIZIONI   DI EDIFICI

                 piante ed almeno una sezione quotato in scala non inferiore a 1-.200, dello stato attuale del fabbricato con
                  l'indicazione in colore giallo delle parti da demolire;
8.5.   PER PIANO URBANISTICO ATTUATIVO:
                 una cartografia in scala 1:2000 catastale, ed 1:500 riproducente lo stato di fatto e il perimetro dell'area
                  dell'intervento da cui risultino tra l'altro:
                   a)    il rilievo del verde esistente con l'indicazione delle essenze arboree;
                   b)    le costruzioni e i manufatti di qualunque genere esistenti;
                   c)    il tracciato delle reti tecnologiche e delle relative servitù;
                   d)    la viabilità con la relativa toponomastica;
                   e)    eventuali vincoli;
                   f)    adeguata documentazione fotografica da più punti di vista;
                 una cartografia di progetto in scala 1:500 riproducente il perimetro dell'intervento e contenente inoltre:
                   a)    il perimetro dell'intervento;
                   b)    le indicazioni del piano urbanistico generale relativamente all'area interessata al progetto;
                   c)    la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali e carrabili con l'indicazione di principali dati altimetrici;
                   d)    la progettazione di massima delle reti tecnologiche e di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione
                         dell'insediamento;
                   e)    le aree da destinare all'assolvimento degli standards in base alla L.R. 61 del 27 Giugno 1985;
                   f)    l'eventuale delimitazione degli ambiti territoriali dei comparti all'interno delle zone residenziali;
                   g)    le zone e gli edifici da destinare a svolgimento di attività pubbliche o di interesse pubblico;
                   h)    il progetto planivolumetrico delle masse e degli allineamenti delle stesse lungo gli spazi pubblici;
8.6. PER GLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO, LA SISTEMAZIONE DI PARCHI E DI AREE APERTE AL PUBBLICO, LA COSTRUZIONE DI PONTI E DI ACCESSI
     PEDONALI E CARRABILI, APERTURA DI STRADE E LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI STRADALI:

                 planimetria, in scala 1:500 (qualora l'opera in progetto riguardi strade, canali, o altri manufatti di notevole
                  estensione la planimetria potrà essere in scala 1:2000), quotata, dello stato attuale e della definitiva sistemazione
                  di progetto, con l'indicazione delle sezioni stradali delle sezioni di scavo, dei rilevati, delle alberature da mettere a
                  dimora o da abbattere e dei manufatti da costruire;
                 piante prospetti sezioni dei manufatti, quotati in scala adeguata;
                 planimetria con le indicazioni degli impianti relativi all'approvvigionamento idrico e allo smaltimento delle acque
                  usate e meteoriche, estese alle reti collettive;
                 dichiarazione di conformità in merito alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

                                                           12
8.7. PER LA COSTRUZIONE DI LOCALI NEL SOTTOSUOLO;
                            piante quotate di tutti i piani, in scala 1:100 con l'indicazione della destinazione dei locali;
                            almeno una sezione verticale, quotata in scala 1:100;
         8.8       PER IL COLLOCAMENTO LA MODIFICAZIONE O LA RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE ESTERNE CHE NON ATTENGONO ALLE RETI PUBBLICHE:
                   ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA, FOGNATURE, TELEFONI, ILLUMINAZIONE:

                            piante e prospetti quotati delle opere da eseguire in scala adeguata;
         8.9. PER IL COLLOCAMENTO E LA MODIFICAZIONE O RIMOZIONE DI IMPIANTI TECNICI A CARATTERE PUBBLICO:
                            planimetrie e profilo in scala adeguata;
                            piante prospetti e sezioni, quotati in scala adeguata dei manufatti;
         8.10.     PER LE VARIANTI DA APPORTARE A PROGETTI APPROVATI:

                            progetto approvato con le modifiche richieste indicate in colore opportuno;
                            documentazione fotografica dello stato attuale.

ART. I.I.5 - CONTROLLI AMMINISTRATIVI

    1.   Esclusi i Permessi di Costruire e fatto salvo il controllo della documentazione prevista per legge, il controllo istruttorio delle istanze
         relative all’attività edilizia potrà avvenire con provvedimento motivato da parte del dirigente o del responsabile del procedimento,
         con le modalità di seguito precisate.
    2.   Il controllo sulle istanze di attività edilizia, seguirà i seguenti criteri:
                    le domande di SCIA relative alle opere di cui al punto c) dell’art. 22 comma 3 del TU DPR 380/01 e successive modifiche ed
                     integrazioni;
                    le domande SCIA in cui è previsto un ampliamento ai sensi di specifica normativa;
                    le domande in sanatoria ove è previsto un aumento parametrico
    3.   Le istanze che presentano carattere d’urgenza, potranno avere una priorità nell’esame istruttorio per la peculiarità dell’entità dei
         lavori e della dichiarata urgenza, che dovrà essere adeguatamente motivata dal richiedente.
    4.   Il controllo avverrà secondo il principio della rilevanza dell’intervento edilizio per il quale è presentata l’istanza di attività edilizia,
         secondo l’assetto organizzativo dell’Ente ivi compresi eventuali atti dirigenziali e/o del responsabile del servizio o dell’ufficio.

ART. I.I.6 - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CLP)

    1.   La Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) può essere istituita con deliberazione di Consiglio Comunale. Essa supporta gli
         Uffici delegati all’esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica al fine di garantire una adeguata tutela del
         paesaggio e degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte terza del D. Lgs. 42/2004.

ART. I.I.7 - COMMISSIONE EDILIZIA (CE)

    1.   La Commissione Edilizia (CE) può essere istituita con deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 4 del DPR 380/2001;
         uno specifico regolamento potrà stabilire le modalità di funzionamento e le competenze.

ART. I.I.8 - COMMISSIONE TERRITORIO

    1.   La Commissione “Territorio”, può essere istituita con Deliberazione di Consiglio Comunale, esamina pratiche inerenti l’Urbanistica,
         l’Edilizia Pubblica e Privata e SUAP la cui definizione è subordinata ad approvazione da parte del Consiglio Comunale.

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CAPO II – ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

ART. I.II.2 - RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI

    1.   Entro 60 giorni è possibile per l'istante proporre all'Ufficio che ha ricevuto, emesso o respinto l'atto una motivata richiesta di riesame,
         al fine di riforma, modifica o ritiro dell'atto stesso, corredata di idonea documentazione integrativa.
    2.   Lo Sportello Unico per l'Edilizia, entro 60 giorni dalla richiesta di riesame, comunica all'interessato le proprie determinazioni in
         merito con indicazione sulla fondatezza o infondatezza delle motivazioni prospettate, adottando i provvedimenti conseguenti.

ART. I.II.3 - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)

    1.   Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.), nel rispetto delle modalità e delle finalità previste dalla vigente normativa, attesta
         la destinazione urbanistica di un'area, identificata al catasto con un numero di Foglio e di Mappale, come definita dalla
         strumentazione urbanistica comunale vigente e adottata.
    2.   La richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) è presentata utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzione
         dell'Amministrazione Comunale.
    3.   Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) viene rilasciato dal Dirigente competente entro il termine perentorio di 30 giorni
         dalla presentazione della relativa domanda; conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non siano intervenute
         modificazioni degli strumenti urbanistici.
    4.   La richiesta di CDU è assoggettata al preventivo pagamento dei diritti nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta
         Comunale.

ART. I.II.4 - PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI

    1.   Ai fini del rinnovo del permesso di costruire, inoltrato dal committente a mezzo di tecnico abilitato, non è necessario depositare
         nuovamente la documentazione già prodotta con la precedente domanda se l'intervento non ha variazioni che necessitino di nuova
         istruttoria, e che, nel rispetto degli incarichi professionali, la predetta documentazione risulti invariata o previo nulla-osta del
         professionista anche successivamente incaricato.

ART. I.II.5 - SOSPENSIONE DELL'USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ

    1.   Fermo restando il disposto degli artt. 24 e 26 del DPR 380I2001, un edificio dichiarato inagibile non può essere utilizzato fino a
         quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità.

ART. I.II.6 - CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE

    1.   Gli art. 16, 17, 18 e 19 del DPR 380/2001, individuano i casi in cui è prevista la corresponsione di un contributo commisurato
         all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
    2.   È consentita la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione e/o la Monetizzazione degli
         Standard Urbanistici”, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
    3.   In caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, il titolare del permesso di
         costruire, assume per sé, successori ed aventi causa, e per quanto non riservato per legge al Comune, gli obblighi di tracciabilità
         dei flussi finanziari previsti dalla specifica normativa vigente.

ART. I.II.7 - PARERI PREVENTIVI

    1.   È facoltà dei soggetti interessati chiedere allo Sportello Unico un parere preventivo in merito alla fattibilità degli interventi edilizi
         oggetto di successivo titolo abilitante, con particolare riguardo agli interventi non asseverabili.
    2.   Nella richiesta devono essere indicati: il luogo dell'intervento (via, numero civico o individuazione del lotto su planimetria), i dati
         anagrafici del richiedente, il domicilio elettronico, oppure, in caso di affidamento ad altri per la firma digitale ed invio telematico,
         anche i dati del procuratore, la procura ed i documenti d'identità.
    3.   Deve inoltre essere allegata alla richiesta adeguata documentazione comprensiva di elaborati grafici che rappresentino lo stato di
         fatto e di riforma in pianta, prospetti e sezioni, documentazione fotografica dei luoghi con coni visuali e relazione tecnica illustrativa.
    4.   La richiesta di parere preventivo è assoggettata al preventivo pagamento dei diritti nella misura quantificata con apposita
         deliberazione di Giunta Comunale.
    5.   Entro 90 giorni dalla richiesta, lo Sportello Unico dell’Edilizia si esprime con un parere di massima, in nessun modo vincolante pareri
         o atti successivi.

                                                                14
ART. I.II.8 - ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA

    1.   Il proprietario di immobili o colui che ne ha la disponibilità e/o responsabilità è tenuto ad evitare che lo stesso possa concretare
         pericolo per persone e cose.
    2.   Nei casi in cui ricorrano imminenti condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone e/o cose per la stabilità delle costruzioni o
         comunque per l'integrità del sito o dell'ambiente, il proprietario dell'immobile interessato deve, nel rispetto della vigente normativa,
         eseguire gli interventi finalizzati esclusivamente alla rimozione delle condizioni di pericolo , sua sponte o in ottemperanza delle
         indicazioni dell'Autorità, senza preventiva acquisizione del necessario titolo abilitativo, limitatamente alle opere provvisionali di
         servizio, alle demolizioni e alle rimozioni strettamente necessarie per far cessare lo stato di pericolo.
    3.   L'esecuzione degli interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario, o l'avente disponibilità, e del professionista
         incaricato anche per quanto riguarda la effettiva verifica della esistenza del pericolo e del suo superamento/rimedio.
    4.   Il proprietario o l'avente disponibilità deve dare immediata comunicazione dei lavori allo Sportello Unico ed entro trenta giorni
         dall'inizio degli stessi deve presentare domanda per il rilascio il necessario titolo abilitativo.
    5.   Rimangono fermi il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti nel rispetto della vigente normativa e la facoltà
         del Dirigente/Responsabile del servizio competente di provvedere ai sensi di quanto previsto dall’art. III.V.1

ART. I.II.10 - COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEGLI ABITANTI E DEI PORTATORI DI INTERESSE

    1.   Fatte salve le forme di partecipazione al procedimento urbanistico ed edilizio previste dalla vigente normativa, il Comune può
         promuovere l'attivazione di ulteriori e idonee forme di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza per interventi edilizi
         comportanti un forte impatto con riguardo alla struttura urbana e alla qualità della vita della città.

ART. I.II.11 - CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA

    1.   Il Comune può attivare procedure concorsuali, nel rispetto della vigente normativa, allo scopo di promuovere la qualità
         architettonica.
    2.   Il concorso è una procedura di aggiudicazione intesa a fornire un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice,
         sulla base di criteri qualitativi.
    3.   Eventuali concorsi saranno disciplinati con specifico bando, da adottare nei concorsi di progettazione e di idee e nelle procedure
         ordinarie di affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria, in relazione all’importo stimato del corrispettivo ed alla tipologia delle
         opere da realizzare.

ART. I.II.12 - ATTI DI GOVERNO: INDIRIZZI, DIRETTIVE, LINEE GUIDA E COLLABORAZIONI

    1.   Gli organi di governo locale (coadiuvati dal dirigente) esercitano i poteri direttivi e di coordinamento al fine di:
         a)    emanare atti a contenuto regolamentare e generale, nonché le disposizioni attuative e di dettaglio dal carattere meramente
               tecnico ed evolutivo;
         b)    svolgere i compiti di monitoraggio e verifica necessari ed opportuni in relazione agli obiettivi e finalità perseguiti;
         c)    garantire il conseguente aggiornamento delle disposizioni e delle informazioni;
         d)    facilitare accordi procedimentali e/o collaborazioni sia interne che esterne all’amministrazione in adesione alla leale
               cooperazione istituzionale e al principio di buona amministrazione;
         e)    promuovere l’erogazione di servizi tecnico-informativi a supporto delle attività pubbliche e private.
    2.   I poteri direttivi e di coordinamento degli uffici sono esercitati attraverso atti di indirizzo, direttive e linee guida deliberate nel rispetto
         delle normative vigenti, anche con riguardo alle competenze.

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TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

                                   CAPO I – NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. II.I.1 - COMUNICAZIONE DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, ANCHE RELATIVE AI
               SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

    1.   Il titolare del permesso di costruire, SCIA e CILA, o suo avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, deve comunicare al
         SUE/SUAP la data di inizio dei lavori, presentata con modalità telematica.
    2.   Nell'eventualità di interruzione dei lavori o di loro abbandono deve darsi da parte del titolare del permesso di costruire, SCIA e CILA,
         o suo avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori tempestivamente avviso al SUE/SUAP per l’eventuale adozione di
         provvedimenti necessari.
    3.   In caso di mancata comunicazione sarà considerata quale data di inizio dei lavori quella di rilascio del titolo abilitativo o sua
         formazione per silenzio-assenso
    4.   L’inizio lavori idoneo ad evitare la decadenza ope legis del titolo abilitativo edilizio deve consistere in una quantità e qualità di opere
         proporzionali all’entità e alle dimensioni dell’intervento, tali da escludere lavori fittizi e simbolici e non oggettivamente significativi di
         un effettivo intendimento di procedere alla realizzazione dell’intervento.
    5.   L’inizio lavori non può essere limitato a parte delle opere.
    6.   Nel caso di trasferimento del titolo abilitativo, i titolari subentranti devono presentare apposita richiesta al SUE/SUAP per il cambio
         d'intestazione degli atti, allegando copia della documentazione che giustifica il cambio di titolarità degli immobili.
    7.   Qualora vi sia la variazione del direttore dei lavori, il titolare deve comunicare al SUE/SUAP il nominativo del nuovo tecnico ed il
         subentrante deve produrre la documentazione di accettazione dell’incarico e la dichiarazione di conformità dei lavori a quanto
         autorizzato.
    8.   I lavori in economia sono ammessi esclusivamente nei casi previsti dal Dlgs 81/2008.
    9.   In caso di opere di urbanizzazione, la comunicazione di inizio lavori di cui ai commi precedenti deve essere preceduta dal deposito
         del progetto esecutivo, presso il competente Servizio/Settore ed essere trasmessa al medesimo per gli adempimenti previsti nella
         vigente disciplina comunale della realizzazione delle opere di urbanizzazione.
    10. L'omissione dell'adempimento relativo alla comunicazione di inizio lavori comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente
        Regolamento, salve altre previsioni sanzionatorie di legge.

ART. II.I.2 - ATTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEI LAVORI

    1.   Prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire o della SCIA, deve comunicare/trasmettere al Comune la
         documentazione prevista dal D.P.R. 380/2001 e dalla normativa di settore; la documentazione relativa alla denuncia dei lavori di
         realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, è riferita al momento
         della loro effettiva esecuzione.
    2.   La documentazione dovrà comprendere un elaborato fotografico dello stato attuale riferito ai confini di proprietà del terreno oggetto
         di intervento e l’area di accesso.

ART. II.I.3 - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI E PRESENTAZIONE DELLA SCIA DI AGIBILITÀ

    1.   Il titolare o l'avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, del titolo abilitativo entro il termine di validità del titolo, deve
         comunicare al SUE/SUAP la data di fine dei lavori, utilizzando l'apposita modulistica.
    2.   In caso di mancata comunicazione sarà considerata quale data di fine lavori il termine di tre anni dalla data di inizio, o dalla data di
         efficacia del titolo abilitativo.
    3.   Alla comunicazione di fine dei lavori e alla presentazione della SCIA di agibilità - art. 24 del DPR 280/2001 deve essere allegata la
         prescritta documentazione.
    4.   La comunicazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata dalla documentazione asseverata di
         cui al comma 3.
    5.   L'omissione degli adempimenti relativi alla comunicazione di fine lavori e alla presentazione della SCIA di agibilità comporta
         l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, salve altre previsioni sanzionatorie di legge.

ART. II.I.4 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

    1.   Le eventuali occupazioni o manomissioni di suolo pubblico che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori devono essere
         preventivamente autorizzate dall'Ente proprietario e l'esecuzione dovrà avvenire in base al relativo Regolamento Comunale.

                                                                 16
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