RLS & RLST: Istruzioni per l'uso 2 - Caduta dall'alto Caduta in piano Lavoro in solitario - CGIL Liguria
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RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 1 RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 Caduta dall’alto Caduta in piano Lavoro in solitario Rapina, Molestie, Aggressione PONITI DELLE DOMANDE ARIS CAPRA Luglio 2018 CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 2 Anche questa seconda pubblicazione, che segue la precedente del 2016, intende mettere a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, una sorta di lista di controllo che li aiuti ad assolvere a quanto previsto dalle norme vigenti, con semplicità e con la profondità che di volta in volta ritengano necessaria. Vista la ovvia impossibilità di affrontare esaustivamente la materia, la pubblicazione vuole suddividere l’ambito di intervento in alcune delle principali macro aree di rischio che nella precedente non erano state affrontate in modo approfondito, all’interno delle quali il RLS possa porsi delle domande e darsi delle risposte. Non ci sono domande inutili, tutte potranno servire ad analizzare il proprio posto di lavoro e la propria azienda nel rispetto delle regole. Il RLS, nel diritto del lavoro italiano, è infatti la figura che ha il compito di rappresentare i lavoratori per quanto concerne la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’utilizzo di domande a risposte chiuse (SI - NO) permette di affrontare approfondimenti specifici, per altro veicolati da riferimenti ad articoli di legge o norme dedicate, spesso inseriti nel testo. Alcune domande possono parere ad uno sguardo superficiale persino banali od altre troppo specialistiche, ma tutte compongono l’immagine dello stato dell’arte di parte del sistema sicurezza dell’impresa. Nella elaborazione della Valutazione dei Rischi aziendali qualcuno dovrebbe essersele poste e questo insieme dovrebbe supportare il RLS nel verificarlo. Ciò è quanto il RLS deve fare per assolvere al proprio ruolo, porsi delle domande e verificarne le risposte in modo adeguato, chiedendo aiuto se serve ai colleghi, agli Organi di Vigilanza, alle rappresentanze sindacali, ai funzionari delle Categorie, alle Camere del Lavoro, alla CGIL. La CGIL è nata nel 1906 e nel 2018 la Camera del Lavoro Metropolitana di Genova ha compiuto 122 anni, venne inaugurata ufficialmente infatti il 31 maggio 1896. Da sempre ha nel suo Dna la difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, garantendone la tutela e fornendo assistenza necessaria in caso di necessità. Tale azione di tutela è finalizzata a difendere e garantire i diritti individuali e collettivi, che vanno dai diritti sul posto di lavoro ai sistemi di welfare. Perché morire sul lavoro non debba essere considerato come un inevitabile danno collaterale dello sviluppo, di riforme od oscure necessità produttive. CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 3 CADUTA DALL’ALTO Le cadute dall’alto rappresentano circa 1/3 degli infortuni mortali sui luoghi di lavoro. A seguito di una indagine svolta da INAIL tempo addietro in riferimento alle cadute dall’alto, emerge che il settore maggiormente colpito è quello delle costruzioni, per il 65%, seguito a distanza da quello dell’agricoltura con l’11%. Il luogo in cui si verificano più frequentemente le cadute è il cantiere con 52,4% degli incidenti. In particolare, vengono riportate le percentuali delle cadute dall’alto: • il 30,8% da tetti o coperture • 23,9 % da attrezzature per lavori in quota (es. scale portatili, trabattelli, ponteggi, ecc.) • 15,9% da parti in quota di edificio (es. terrazzi, parapetti, aperture, ecc.) • 5,8% da macchine di sollevamento Fattori di rischio Al fine di esaminare i fattori di rischio, sono stati analizzati numerosi casi di caduta dall’alto con esito mortale dai quali risultano le seguenti e prevalenti modalità di infortunio: • il 23,2%, caduta per sfondamento di copertura • il 17,3%, caduta da scala portatile • il 12,5%, caduta da parte fissa di edificio • il 10,1%, caduta da ponteggi, impalcature fisse • il 10,1%, caduta all’interno di varco • caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota La somma rappresenta circa l’81% della totalità delle cadute dall’alto. La causa principale dei decessi sui cantieri avviene per cadute dall’ alto che si verifica principalmente per la mancanza, o a causa dell’errato montaggio o smontaggio di alcune parti dei dispositivi di protezione collettivi o per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), come cinture o imbracature di sicurezza, sebbene ciò sia governato da leggi specifiche e dedicate: l’articolo 122 del D. Lgs. n. 81/2008, recita infatti: CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 4 “nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII”, Nessun dubbio quindi sussiste oggi in definitiva sul campo di applicazione di tale articolo, riferito ai lavori per i quali viene richiesta una protezione al fine di evitare la caduta dall’alto di persone o cose, che il legislatore ha voluto legare esplicitamente ai lavori in quota così come definiti nell’art 107 dello stesso D. Lgs.. Nessun dubbio altresì sussiste sulle misure di protezione da adottare ogni qualvolta nel testo del D. Lgs. n. 81/2008 vengono citati i “lavori in quota” così come accade nell’art. 115 sui sistemi di protezione individuali. Questa conclusione non deve però portare a pensare che nel caso di lavori per l’esecuzione dei quali un lavoratore venga a trovarsi su di un piano di calpestio posto ad una altezza inferiore ai 2 metri, non vadano adottate ugualmente delle misure di protezione dalla caduta dall’alto e che quindi tali attività possano essere effettuate senza alcuna protezione. Esaminando, infatti, più approfonditamente le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in merito alle misure da adottare a protezione dalla caduta dall’alto, emerge chiaramente che, mentre con l’art. 126, contenuto nel Titolo IV dello stesso decreto legislativo e valido quindi per i cantieri temporanei o mobili, è stato confermato che la caduta da un’altezza di 2 metri vada comunque protetta verso il vuoto con un robusto parapetto (avendo lo stesso imposto che “gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione”), lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 nell’Allegato IV, contenente i requisiti che devono possedere i luoghi di lavoro, con una disposizione che è quindi applicabile a tutte le attività oltre a quella svolta nei cantieri edili, ha indicato esplicitamente al punto 1.7.3 che “le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti” con l’unica eccezione che tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore ai 2 m. Nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non si riscontra per la verità una definizione di posti di lavoro “sopraelevati” per i quali il legislatore abbia previsto l’obbligo di una protezione contro la caduta dall’alto, ma dei riferimenti si potrebbero comunque rinvenire nella lettura di altre disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo. Si osserva, infatti che nel comma 1 dell’art.146, che si riferisce alla difesa delle CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 5 aperture verso il vuoto, si legge che “le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio” e che nel comma 3 dello stesso articolo 146 si legge che “le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone” per cui in definitiva si può pensare che per luogo sopraelevato possa essere inteso un posto di lavoro che si trovi già ad un’altezza che superi i 50 centimetri dal suolo e che quindi già a partire da tale altezza sia necessario che il posto di lavoro sia protetto sui lati aperti. (da PUNTO SICURO - 15/03/2017) Nei lavori in quota si è esposti a rischi, sia di caduta dall’alto o strettamente connessi ad essa, sia di natura diversa in relazione alla attività specifica da svolgere e che procurano morte o lesioni al corpo o danni alla salute. Si individuano le seguenti tipologie: 1) Rischio prevalente di caduta a seguito di caduta dall’alto a) Cadute (inciampare, scivolare, perdere l'equilibrio) b) Sfondamenti di coperture dei tetti c) Cadute dall'alto oltre il bordo del tetto 2) Rischio susseguente alla caduta derivante da: a) Oscillazione del corpo con urto contro ostacoli (“effetto pendolo”) b) Arresto del moto di caduta per effetto delle sollecitazioni trasmesse dall’imbracatura sul corpo c) Sospensione inerte del corpo dell’utilizzatore che resta appeso al dispositivo di arresto caduta e da tempo di permanenza in tale posizione 3) Rischio connesso al DPI anticaduta derivante da: a) Non perfetta adattabilità del DPI; b) Intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI stesso; c) Inciampo su parti del DPI; CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 6 4) Rischio innescante la caduta derivante da: a) Insufficiente aderenza delle calzature; b) Insorgenza di vertigini; c) Abbagliamento degli occhi; d) Scarsa visibilità; e) Colpo di calore o di sole; f) Rapido abbassamento della temperatura; 5) Rischio specifico dell’attività lavorativa: a) Natura meccanica (bordi spigolosi, attrezzi taglienti, caduta di oggetti, ecc.) b) Natura termica (scintille, fiamme libere, ecc.) c) Natura chimica d) Natura elettrica 6) Rischio di natura atmosferica derivante da: a) Vento, pioggia o ghiaccio su superfici di calpestio, ecc. CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 7 RISCHIO CADUTA: PERCHE’ SEI INTERESSATO? EVENTI PRECEDENTI SEI CADUTO SUL LAVORO NEGLI ULTIMI NON PIU DI UNA SI NO TRE MESI? RICORDO VOLTA HAI RISCHIATO DI CADERE SUL LAVORO NON PIU DI UNA SI NO NEGLI ULTIMI TRE MESI? RICORDO VOLTA SEI CADUTO NON SUL LAVORO NEGLI NON PIU DI UNA SI NO ULTIMI TRE MESI? RICORDO VOLTA SVOLGI UNA ATTIVITA’ CHE COMPORTA SI NO A VOLTE ELEVATA ATTIVITA’ MOTORIA? HAI NOTIZIA DI TUOI COLLEGHI CHE SIANO NON PIU DI UNA CADUTI SVOLGENDO LA TUA STESSA SI NO RICORDO VOLTA ATTIVITA’? PERCEZIONE DEL RISCHIO RITIENI DI ESSERE A RISCHIO DI CADUTA NON ME LO HA MAI DURANTE IL LAVORO? SI NO NON LO SO DETTO NESSUNO IN CHE MODO PENSI POSSA SUCCEDERE O SIA GIA’ SUCCESSO? CADUTA DALL’ALTO Svolgi un’attività lavorativa che ti esponga DEVO al rischio di caduta da una quota posta ad SI NO RARAMENTE VERIFICARE altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile? CADUTA DALL’ALTO Svolgi un’attività lavorativa che ti esponga al rischio di caduta da impalcature, DEVO SI NO RARAMENTE passerelle, ripiani, rampe di accesso, VERIFICARE balconi, posti di lavoro o di passaggio sopraelevati, ponti di servizio, CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 8 andatoie, aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro, aperture nei muri prospicienti il vuoto? CADUTA IN PIANO Svolgi un’attività lavorativa che ti esponga al rischio di caduta sul piano di lavoro nel quale operi? (Può avere cause molto diverse, ma “il DEVO fattore comune per tutte le cadute è SI NO RARAMENTE VERIFICARE comunque la perdita d'equilibrio”. Gli scivolamenti “rappresentano solo un sotto-insieme delle cadute: quelle per le quali la perdita d'equilibrio è provocata dallo scivolamento dei piedi sul suolo”) CADUTA DALL’ALTO (LISTA NON Ritieni siano presenti durante la tua attività i seguenti ESAUSTIVA) fattori di rischio: Nel lavoro che svolgi ritieni sia possibile una tua perdita di SI NO equilibrio. Lavori in prossimità di aperture o balconi prospicenti il vuoto con SI NO possibile caduta oltre il bordo Svolgi attività su piani di lavoro in quota dove ritieni possibile un loro SI NO cedimento con successivo sfondamento di coperture di tetti Lavori su piani sopraelevati e ritieni possibile il cedimento della loro SI NO struttura di sostenimento Lavori in prossimità di aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme SI NO di lavoro Lavori in assenza di adeguate protezioni (collettive o individuali). SI NO Svolgi attività/mansioni: CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 9 su scale portatili SI NO su trabattelli SI NO su piattaforme mobili e/o cestelli SI NO su impalcature SI NO su tetti, cornicioni, gronde SI NO su pali e tralicci SI NO su passerelle SI NO su ripiani SI NO su rampe di accesso o di carico SI NO su posti di lavoro o di passaggio sopraelevati SI NO su ponti di servizio SI NO su andatoie SI NO Ti occupi di pulizia silos SI NO Ti occupi di montaggio strutture mobili o temporanee SI NO Ti occupi di lavori di demolizione SI NO Ti occupi di lavoro in quota su fune SI NO Ti occupi di lavori di caldareria SI NO Tipologie di caduta Si applicano le seguenti definizioni di tipologie di caduta. È una caduta dove la distanza di caduta, prima che il sistema di arresto di caduta inizi a prendere il carico, è superiore a 600 mm sia in direzione verticale, sia lungo un pendio sul quale non è possibile camminare senza l’assistenza di un corrimano. Caduta libera La massima altezza di caduta libera consentita è limitata a 1500 mm, salvo per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici per i quali tale altezza viene estesa fino a 4000 mm È una caduta dove la distanza di caduta libera, prima che il sistema di arresto di caduta inizia a prendere il carico, è Caduta libera uguale o inferiore a 600 mm sia in direzione verticale, sia su limitata un pendio sul quale non è possibile camminare senza l’assistenza di un corrimano. CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 10 È una caduta dove la persona che sta cadendo è trattenuta dall’azione combinata di una idonea posizione dell’ancoraggio, lunghezza del cordino e dispositivo di trattenuta. In tale modalità di caduta, la massima distanza di Caduta contenuta arresto, in qualsiasi condizione, non può essere superiore a 600 mm, sia in direzione verticale, sia su un pendio dove è possibile camminare senza l’assistenza di un corrimano. Situazione in cui si realizza la condizione di prevenzione Caduta totale di rischio di caduta dall’alto, tramite un sistema di totalmente trattenuta che impedisce al lavoratore di raggiungere la prevenuta zona in cui sussiste il rischio di caduta dall’alto. Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto Si definisce dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto un dispositivo atto ad assicurare una persona ad un punto di ancoraggio sicuro in modo da prevenire od arrestare in condizioni di sicurezza la caduta. I dispositivi di protezione individuale da usare sui luoghi di lavoro sopraelevati, dove esista il rischio di caduta dall’alto, si possono suddividere come segue: Dispositivi I sistemi di posizionamento sul lavoro sono destinati a sostenere individuali per il addetti che devono operare in altezza con sostegno su pali o posizionamento altre strutture consentendo loro di poter lavorare con e la trattenuta entrambe le mani libere. degli addetti per I sistemi di trattenuta servono a prevenire le cadute dall’alto, la prevenzione impedendo al lavoratore in quota di raggiungere la zona in cui della loro sussiste il rischio di cadute dall’alto. Questi sistemi non sono possibile caduta destinati all’arresto delle cadute. dall’alto Tali dispositivi, che comprendono un’imbracatura per il corpo, Sistemi di un assorbitore di energia ed un sistema di collegamento ad un arresto caduta. punto di ancoraggio sicuro, sono destinati ad arrestare le cadute. Questi devono essere ancorati ad un punto fisso. CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 11 Tali dispositivi sono utilizzati per il salvataggio e l’evacuazione di emergenza per mezzo dei quali una persona può scendere da Dispositivi di sola, o con l’assistenza di una seconda persona, a velocità discesa. limitata da una posizione elevata ad una posizione più bassa. Nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva o comunque non siano sufficienti per garantire una adeguata sicurezza, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale composti da diversi elementi conformi alle norme tecniche: Elemento o componente di un sistema di arresto caduta Assorbitore di progettato per dissipare l’energia cinetica sviluppata durante energia: una caduta dall’alto. Le cinghie primarie di imbracatura per il corpo sono quelle Cinghie destinate dal fabbricante a sostenere il corpo o ad esercitare primarie/cinghie una pressione su di esso durante la caduta e dopo il suo arresto. secondarie: Le altre cinghie sono quelle secondarie. Elemento di collegamento o componente di un sistema di arresto caduta. Connettore: Il cordino può essere costituito da una corda di fibra sintetica, una fune metallica, una cinghia o una catena. Elemento di collegamento di un dispositivo anticaduta di tipo retrattile. Cordino Il cordino retrattile può essere costituito da una fune metallica, retrattile: una cinghia o una corda di fibra sintetica. Elemento o serie di elementi solidali, contenenti uno o più punti Dispositivo di di ancoraggio. ancoraggio: Elemento di collegamento specifico per un sottosistema con dispositivo anticaduta. Linea di Una linea di ancoraggio flessibile può essere una corda di fibra ancoraggio sintetica o una fune metallica ed è destinata ad essere fissata flessibile: ad un punto di ancoraggio posto più in alto. CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 12 Elemento di collegamento specifico per un sottosistema con dispositivo anticaduta. Linea di Una linea di ancoraggio rigida può essere una rotaia o una fune ancoraggio metallica ed è fissata a una struttura in modo che i movimenti rigida: laterali della linea siano limitati. Dispositivo anticaduta dotato di funzione autobloccante e sistema di guida. Il dispositivo anticaduta di tipo guidato si muove lungo una linea Dispositivo di ancoraggio, accompagna l’utilizzatore senza la necessità di anticaduta di regolazione manuale durante i cambiamenti di posizione verso tipo guidato: l’alto o verso il basso e, in caso di caduta, si blocca automaticamente sulla linea di ancoraggio. Dispositivo anticaduta dotato di funzione autobloccante e di sistema automatico di tensione e di ritorno del cordino, ovvero Dispositivo del cordino retrattile. anticaduta di Una funzione di dissipazione di energia può essere incorporata tipo retrattile: nel dispositivo stesso oppure un assorbitore di energia può essere incorporato nel cordino retrattile. Connettore con sistema di chiusura automatico e sistema di Gancio: bloccaggio automatico o manuale. Supporto per il corpo principalmente ai fini dell’arresto caduta, cioè un componente di un sistema di arresto caduta. L’imbracatura per il corpo può comprendere cinghie, accessori, Imbracatura per fibbie o altri elementi disposti e assemblati opportunamente il corpo: per sostenere tutto il corpo di una persona e reggerla durante la caduta e dopo l’arresto. Punto sulla linea di ancoraggio in cui può essere attaccato o Punto di staccato il dispositivo anticaduta di tipo guidato. attacco/distacco: Durante la tua attività ritieni di essere esposto a Rischi connessi ai DPI anticaduta derivanti da: CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 13 Non perfetta adattabilità del DPI; SI NO Intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI stesso; SI NO Inciampo su parti del DPI; SI NO DPI scaduti SI NO DPI danneggiati e non sostituiti SI NO DPI già usati e non sostituiti o revisionati SI NO In caso di temporanea eliminazione di un dispositivo di protezione collettivo, deve essere previsto l’approntamento di misure di sicurezza equivalenti. (D.Lgs.81/2008 art. 111, c.5 e 6 D.M. 466/92 UNI EN 341, 353, 354, 355, 358, 360, 361, 362, 363, 795, 1891) Durante la tua attività ritieni di essere esposto a Rischio di caduta dall’alto derivante da: Insufficiente aderenza delle calzature; SI NO Insorgenza di vertigini; SI NO Abbagliamento degli occhi SI NO Scarsa visibilità; SI NO Colpo di calore o di sole; SI NO Rapido abbassamento della temperatura; SI NO Piani di lavoro sdrucciolevoli SI NO Inciampi possibili sui passaggi SI NO Errato montaggio di ponteggi SI NO Condizioni meteo inadeguate SI NO Durante la tua attività ritieni di essere esposto ai seguenti Rischi specifici della tua attività lavorativa: Rischi di natura meccanica (bordi spigolosi, attrezzi taglienti, caduta di SI NO oggetti, ecc.) Rischi di natura termica (scintille, fiamme libere, atmosfere esplodenti, SI NO incendio, ecc.) Rischi di natura chimica SI NO Rischi di natura elettrica SI NO Rischio derivante da atmosfera non respirabile / tossica SI NO CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 14 Rischio susseguente alla caduta derivante da: Oscillazione del corpo con urto contro ostacoli (“effetto pendolo”) SI NO Arresto del moto di caduta per effetto delle sollecitazioni trasmesse SI NO dall’imbracatura sul corpo Sospensione inerte del corpo dell’utilizzatore che resta appeso al SI NO dispositivo di arresto caduta e da tempo di permanenza in tale posizione Altre cause che a tuo parere possono aggravare i rischi già esistenti: Formazione carente SI NO Modalità operative errate SI NO Inadeguatezza della organizzazione del lavoro SI NO Mancanza / carenza di figure di controllo (preposti, capi, dirigenti) SI NO Rischio di natura atmosferica derivante da vento, pioggia o ghiaccio su SI NO superfici di calpestio, ecc. CADUTA IN PIANO Le cadute in piano riguardano tutti i lavoratori, “possono provocare degli infortuni a chiunque, in tutti i luoghi ed in qualsiasi momento”. Possono avere cause molto diverse, ma “il fattore comune per tutte le cadute è comunque la perdita d'equilibrio”. Gli scivolamenti e le cadute nei luoghi di lavoro rappresentano la causa del maggior numero di infortuni in tutti i settori lavorativi, compreso il lavoro d’ufficio, e sono i motivi principali delle assenze dal lavoro superiori ai tre giorni, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese dove il rischio di infortuni dovuti a cadute per scivolosità delle pavimentazioni è più elevato, così come riportato in uno studio pilota dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro. In Italia le statistiche riflettono il trend europeo e le cadute in piano rappresentano la terza causa di infortunio di tutti i comparti produttivi; per dare un’indicazione dell’entità del fenomeno, considerando i casi denunciati uno studio di INAIL dimostra che sono pari a circa il 15% di tutti gli infortuni di cui sono note le cause. CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 15 Le cadute in piano causano infortuni anche gravi nei lavoratori con una durata media di assenze dal lavoro di 38 giorni nel periodo analizzato, durata superata soltanto dalle assenze dovute alle cadute dall’alto, con 47 giorni, e dagli infortuni per impiglio/aggancio, con 49 giorni. Gli indennizzi corrisposti a seguito di tali infortuni rappresentano la principale voce di spesa dell’Inail. La conseguente perdita di 2 milioni di giorni lavorativi, in tutti i settori, nell’anno preso a campione, ha rappresentato la prima causa di assenza dal lavoro, con ovvie ricadute negative sul piano economico per l’intero sistema produttivo nazionale (fonte: Banca Dati Inail). Il rischio di caduta in piano da scivolamento, ad esempio, rappresenta un rischio normato dal D.Lgs. 81/08, che il datore di lavoro è obbligato a valutare, per identificare adeguate misure di miglioramento. (“gli scivolamenti “rappresentano un sotto-insieme delle cadute: quelle per le quali la perdita d'equilibrio è provocata dallo scivolamento dei piedi sul suolo”). Allo stato attuale, tuttavia, la valutazione è condotta solo per gli ambienti nei quali questo è riconosciuto come rischio specifico e porta abitualmente alla predisposizione di misure che riguardano la prescrizione di calzature con suola antiscivolo; tuttavia, le mutevoli condizioni di esercizio possono determinare situazioni di usura, umidità superficiale e contaminazione, che influiscono sulla sicurezza delle pavimentazioni, compromettendo spesso anche la sicurezza dei lavoratori che indossano DPI. Ma il problema della valutazione di questo rischio si estende anche al terziario, ambito nel quale è ampiamente sottostimato e spesso del tutto incontrollato. Il Datore di Lavoro è obbligato, infatti, a prendere appropriati provvedimenti per evitare che si possano verificare rischi non solo per i propri dipendenti ma per tutti i soggetti che, per qualsiasi motivo e indipendentemente dal tempo di permanenza, sono presenti nell’ambiente di lavoro. Gli infortuni provocati da scivolamento o inciampo sulla superficie di calpestio sono generalmente ricondotti, dalla letteratura e dalla normativa tecnica-edilizia, al valore della resistenza allo scivolamento delle pavimentazioni (Li & Chang, 2009; Liua & Kimb, 2012). In effetti, la caduta sullo stesso livello è prevalentemente riconducibile a una inadeguata interazione tra la superficie della suola della scarpa e la superficie del pavimento ed è fortemente condizionata dalla resistenza allo scivolamento della superficie di calpestio. La resistenza allo scivolamento della pavimentazione attiene alle caratteristiche superficiali del suo rivestimento che possono ostacolare o CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 16 facilitare lo scorrimento di corpi in movimento su di esso. Tale attributo è condizionato principalmente dall’attrito e, quindi, dal livello di rugosità e dalle condizioni in cui si trova la superficie del rivestimento. Maggiore è il coefficiente di attrito che caratterizza la superficie del rivestimento della pavimentazione, minore è la sua scivolosità. Tuttavia, è necessario evidenziare che la condizione di scivolamento non è relativa al solo aspetto di una condizione di equilibrio governata dal coefficiente di attrito, ma è dovuta anche alle interazioni tra entità diverse e condizionate da fattori oggettivi (tecnici, ambientali e funzionali-spaziali) La determinazione del valore di un indice complessivo di scivolamento che si possa ritenere sufficiente ad assicurare adeguati livelli di sicurezza, deve quindi tener conto di fattori eterogenei, come quelli climatici (temperatura, umidità, pioggia), dei differenti valori del coefficiente d’attrito che caratterizzano le pavimentazioni interessate, della destinazione d’uso dell’ambiente in cui la pavimentazione è messa in opera (in relazione alla maggiore o minore esposizione ad agenti macchianti, filmanti e alteranti), ecc. L’indice deve inoltre considerare i fattori legati alle caratteristiche fisiche e comportamentali degli utenti (abilità motoria e percettivo- sensoriali, forza muscolare, funzionalità articolare, ecc.); in particolare, l’abilità psico- cognitiva (capacità di attenzione, di orientamento di memoria e ragionamento, ecc.) e i possibili usi impropri degli spazi da parte degli utilizzatori (consumo di cibi in luoghi non destinati a tale funzione, i cicli irregolari di pulizia ordinaria e straordinaria, ecc.). CADUTA IN PIANO (LISTA NON Ritieni siano presenti durante la tua attività i seguenti fattori di ESAUSTIVA) rischio: Lo stato scivoloso delle superfici di appoggio dei piedi (presenza di SI NO grasso o umidità al suolo su piani non antiscivolo); I sistemi di accesso ai veicoli o alle macchine inadeguati o mancanti SI NO (salendo e scendendo da …); L’uso scale fisse o portatili, con scalini pericolosi (scalino metallico SI NO bagnato …); La presenza di liquidi, rottami, oggetti al suolo, neve o ghiaccio (es. SI NO entrando in azienda si rischia di scivolare sul ghiaccio.); CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 17 Durante il ciclo di travaso in contenitori di fluidi oleosi, i bacini, le bacinelle o le vasche di contenimento non sono di dimensioni appropriate (capacità almeno pari al volume del recipiente di SI NO maggiori dimensioni), in modo da evitare il rischio di scivolamento in caso di spargimento sul suolo di tali sostanze. La presenza di ingombri da macchinari, mobilia o materiali che SI NO possono essere causa del possibile urto da cui la perdita di equilibrio. La mancanza di visibilità…; SI NO L’attività lavorativa specifica…; SI NO La fretta legata all’urgenza…; SI NO La scarsa conoscenza dell’ambiente di lavoro…; SI NO La inadeguatezza del tipo di calzature e di abbigliamento indossate; SI NO Le condizioni psico-fisiche SI NO Il fatto che gli elementi che costituiscono la pavimentazione sono SI NO disuniti … Il fatto che gli elementi che costituiscono la pavimentazione non SI NO sono antisdrucciolo… Il fatto che la pavimentazione sia deteriorata a causa di: es. invecchiamento dei materiali, condizioni di utilizzo, atmosferiche e SI NO microclimatiche, urti, sollecitazioni, ... La presenza di zerbini inadeguati, soprattutto quelli posti alla partenza ed all’arrivo delle rampe di scale e quando queste SI NO rappresentano anche via di esodo in caso di emergenza Percorso in piano, ma con scalini per superare i dislivelli, non SI NO segnalati o in condizioni di scarsa visibilità od illuminazione L’utilizzo di grigliati a maglie troppo larghe usati per i piani di SI NO calpestio, tali da costituire ostacolo o pericolo di inciampo. La mancanza di delimitazione a pavimento, e con strisce di colore di contrasto (preferibilmente gialle), fra le aree di stoccaggio dei materiali e quelle di lavoro, allo scopo di creare delle vie di transito SI NO che garantiscano sia il passaggio dei mezzi di sollevamento che delle persone La presenza di tubi flessibili e cavi srotolati che ingombrano le aree di lavoro e di passaggio. SI NO Ma se protetti e ricoverati “con apposite canaline a profilo arrotondato”, queste costituiscono a loro volta rischio di inciampo”. Il fatto che le pulizie dei pavimenti vengano svolte anche durante orario di lavoro o, comunque, in ambienti presidiati, qualora non SI NO vengano segnalati luoghi bagnati e non viene vietato il passaggio. CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 18 La presenza di “parapetti sul lato aperto delle scale fisse a gradini e dei pianerottoli con un'altezza utile inferiore ad 1 metro a partire dal pavimento (misurata in verticale dal lembo superiore e, per le rampe, SI NO fino all’angolo fra pedata ed alzata dei gradini)” e “il lembo superiore del parapetto non garantisca una presa sicura della mano” DPI Fra i DPI necessari, vengono assegnati ai lavoratori calzature adatte. SI NO L’azienda ha stabilito delle regole chiare sulle calzature da indossare SI NO e ne verifica il rispetto. L’azienda controlla periodicamente che le calzature si trovino in SI NO buono stato. Vengono allontanati dal posto di lavoro i lavoratori che non indossano SI NO le calzature assegnate. Viene imposto anche ai quadri di indossare calzature adatte, anche SI NO se si recano sul cantiere soltanto per breve tempo. I preposti sono stati incaricati di individuare e rimuovere le «trappole» SI NO che possono provocare cadute CANTIERI I percorsi provvisori sui cantieri vengono delimitati ed attrezzati in modo opportuno, ad evitare che i lavoratori si muovano su percorsi SI NO casuali e non organizzati o protetti. I cavi e le tubature (per la corrente, l’acqua, l’aria ecc.) sono posati in modo che non rappresentino un ostacolo sulle vie di circolazione. SI NO Qualora non sia stato possibile farlo, si provvede a segnalarli in modo chiaro e visibile. Nell’allestire i percorsi provvisori sul terreno naturale viene tenuto SI NO conto delle condizioni atmosferiche (vento, pioggia, neve, ghiaccio). I dispositivi utilizzati per rimuovere i dislivelli nel terreno sono stabili SI NO e antiscivolo (per es. fissati con puntoni trasversali). Le scale fisse sul cantiere sono dotate di un corrimano. SI NO È possibile accedere in modo sicuro al luogo di lavoro. SI NO Per esempio, tramite scale fisse o portatili. CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 19 Per quanto piccole, le aperture nel pavimento sono coperte o SI NO transennate. Le vie di accesso e circolazione sono sgombre da ostacoli. SI NO Il cantiere viene opportunamente illuminato anche quando si trova SI NO ancora nella fase di allestimento e di costruzione grezza. EXTRA CANTIERE I pavimenti vengono lavati nelle ore marginali della giornata, cioè SI NO quando vi sono pochi lavoratori in azienda. Il personale di pulizia è stato istruito a segnalare in modo chiaro e visibile che il pavimento è bagnato (per es. con cartelli di pericolo, SI NO triopan eccetera). E’ previsto che il servizio invernale provveda a rendere sicuri gli SI NO accessi agli edifici prima ancora che inizi il lavoro di mattina. Si controlla periodicamente che le uscite di sicurezza e le vie di fuga SI NO siano prive di ostacoli e di trappole che possono provocare cadute. Si effettuano periodicamente dei sopralluoghi per identificare e SI NO rimuovere le eventuali insidie in cui inciampare e cadere. INFRASTRUTTURE I passaggi, le vie di circolazione e i posti per il deposito delle merci SI NO sono separati in modo chiaro I cavi e le tubature (per la corrente, l’acqua, l’aria ecc.) sono posati in SI NO modo che non rappresentino un ostacolo sulle vie di circolazione Le scale, i corridoi e le vie di circolazione sono costruiti in modo che i bordi dei gradini, l’inizio e la fine delle rampe e dei pianerottoli, gli SI NO ostacoli e i dislivelli siano ben visibili Le scale sono dotate di corrimano comodi da usare SI NO L’illuminazione (specie nei locali senza luce naturale) è regolata tramite sensori in modo che la luce si accenda subito e SI NO automaticamente I lavoratori sono stati sensibilizzati a prestare attenzione alle insidie SI NO e agli i ostacoli che possano provocare una caduta CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 20 REGOLE DI COMPORTAMENTO BEN DEFINITE Viene preteso che ci si debba sempre reggere ai corrimani per evitare SI NO di inciampare e cadere sulle scale Il luogo di lavoro viene mantenuto pulito e ordinato. SI NO Si deve evitare che eventuali oggetti che sporgano sulle vie di circolazione o cassettiere lasciate aperte possano costituire rischi di SI NO inciampo per i colleghi di lavoro. Oggetti, merci e liquidi sui pavimenti o sulle scale sono una possibile concausa molto frequente di cadute. È previsto che vengano rimossi immediatamente oppure, se non è SI NO possibile farlo, che vengano segnalati in modo chiaro e visibile e che venga avvisata subito la persona di competenza. Anche i dislivelli minimi nei pavimenti, i bordi rialzati di un tappeto e i tappeti stessi possono provocare cadute. SI NO È previsto che siano segnalati e rimossi subito tali fonti di pericolo. I preposti o i dirigenti controllano e impongono effettivamente il SI NO rispetto di queste regole Le prese della corrente negli uffici e nelle sale riunioni sono disposte SI NO in modo da evitare cavi volanti che possono provocare cadute Le scale sono costruite in modo che i bordi dei gradini, l'inizio e la fine SI NO delle rampe e dei pianerottoli siano ben visibili Le scale sono dotate di corrimano comodi da usare SI NO VIE DI CIRCOLAZIONE Le vie di circolazione devono essere piane (ossia senza buche, ostacoli SI NO o asperità, ecc.) Le vie di circolazione sono mantenute libere da pericoli di inciampare e scivolare (cavi o resti di materiale lasciati in giro, spargimenti di SI NO liquidi, granulati, sporcizia) Le vie di circolazione devono essere libere da materiale ingombrante SI NO (palette, casse, carrelli, ecc.) Le vie di circolazione devono essere bene illuminate SI NO Nelle vie di circolazione gli eventuali lati verso il vuoto sono protetti SI NO con ringhiere o parapetti. CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 21 La struttura di ringhiere o parapetti deve essere adattata al tipo di persone che utilizzano il passaggio (ad es. solo lavoratori o non addetti ai lavori, con o senza bambini, ecc.) È previsto che ci sia, tra il cancello pedonale e gli accessi degli edifici, “almeno un percorso il più possibile in piano, senza scalini per superare i dislivelli e con caratteristiche che consentano un’agevole SI NO mobilità, prendendo come riferimento le caratteristiche dei percorsi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie Vengono valutati i rischi presenti nei percorsi che conducono ai punti SI NO di raccolta in caso d’emergenza I punti e le zone di pericolo devono essere contrassegnati in modo SI NO chiaro con cartelli di obbligo e di divieto Gli ostacoli quali angoli, sporgenze, traverse, travi portanti o pilastri a spigoli vivi o a forma acuminata, devono essere provvisti di SI NO rivestimenti in gomma piuma di colore giallo o a strisce giallo e nero Gli impianti di trasporto, i trasportatori a nastro o a rulli installati in SI NO modo fisso devono disporre di passaggi sopraelevati sicuri SCALE PASSAGGI I gradini devono avere una superficie di calpestio antisdrucciolevole (per es. con rivestimenti in gomma, strisce antisdrucciolevoli, profilati SI NO incassati) Le scale all’aperto devono essere protette contro scivolamenti (per SI NO es. superficie di calpestio in grigliato, tettoie) Le scale devono essere provviste di corrimani o ringhiere. SI NO Le scale ripide e le scale a pioli devono essere provviste di corrimani SI NO o parapetti su ambedue i lati I ripiani di lavoro devono essere provvisti di accessi della sufficiente SI NO stabilità I gradini di ogni rampa di scale hanno devono avere tutti le stesse dimensioni, sia le alzate (superfici verticali), che le pedate (superfici SI NO orizzontali)” PAVIMENTI CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 22 I rivestimenti appropriati sono quelli di tipo antisdrucciolo e adeguati alle condizioni d’uso. A seconda delle condizioni possono essere superfici ruvide, piastrelle SI NO antiscivolo, rivestimenti rigati, ecc. (Ditte specializzate possono rivestire in un secondo momento i pavimenti in ceramica e pietra con materiale antisdrucciolo). Gli elementi che costituiscono la pavimentazione devono essere uniti tra loro e, se presentano giunture, queste sono larghe meno di 5 SI NO millimetri e realizzate con materiali durevoli nel tempo Gli elementi devono essere piani e le eventuali asperità hanno uno SI NO spessore massimo di 2 millimetri Negli ambienti bagnati (dove abitualmente si versano liquidi) il pavimento deve consentire il normale deflusso dei liquidi. SI NO Ad es. pavimenti rivestiti in gomma a bolli con una leggera pendenza, grigliati, ecc. Laddove siano utilizzati per i calpestii grigliati “a maglie fitte”, per non costituire ostacolo o pericolo di inciampo questi hanno i vuoti di tale SI NO dimensione da non essere attraversabili da una sfera di 2 centimetri di diametro All’entrata dell’edificio dovrebbero essere in uso idonee barriere SI NO antisporco che riescano ad assorbire anche l’umidità Sui punti a rischio delle scale, ad es. i bordi, devono essere applicate SI NO idonee strisce antiscivolo Qualora i rivestimenti presentino segni di usura, deterioramento o SI NO danneggiamento, sono riparati o rinnovati immediatamente Le vie di circolazione all’aperto sono concepite in modo tale che gli agenti atmosferici (ad es. umidità, neve, gelo) non possano renderle SI NO scivolose. I pavimenti devono essere facili da pulire e a tale scopo si devono impiegare solo detergenti e metodi di pulizia che non alterano le SI NO caratteristiche antisdrucciolo della pavimentazione Le pulizie dei pavimenti vengono eseguite al di fuori dell’orario di lavoro o, comunque, in ambienti non presidiati”, segnalando e SI NO vietando il passaggio in luoghi bagnati se ciò non è possibile È certificata la caratteristica tecnica che conferisce ai materiali la qualità di ‘antisdrucciolevole’” (vedi le definizioni di pavimenti antisdrucciolevoli contenute nel D.M. 14/06/89 n°236 : "Prescrizioni SI NO tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 23 sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche." (Pubblicato in suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 1989) I valori di attrito non vengono modificati a seguito dell’apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione (es. cere per pavimenti SI NO antisdrucciolo) POSSIBILI OSTACOLI La pavimentazione deve essere regolare, uniforme e priva di buche, rigature, spigoli sporgenti e altri ostacoli SI NO (In linea generale per ostacoli si intendono dislivelli superiori a 4 mm.) Eventuali aperture e canalette di scolo, buche nel terreno e cavità similari, devono essere adeguatamente protette da coperture a filo SI NO del pavimento concepite in modo tale da essere calpestate e da evitarne il ribaltamento Le canalette di scolo rimaste aperte e che non si possono evitare devono essere profonde al massimo 2 cm e avere gli spigoli superiori opportunamente smussati SI NO (Le canalette non devono attraversare le vie di circolazione adibite al trasporto di carichi con carrelli elevatori, transpallet a mano, carriole, ecc.) I grigliati sono fissati in modo tale che non possano ribaltarsi o cadere e che gli spigoli non possano sporgere SI NO (I grigliati devono essere raccordati gli uni con gli altri in modo tale che in caso di deformazione gli spigoli non possano sporgere.) Le scale e le soglie che non si possono evitare sono segnalate in modo SI NO chiaro e ben illuminate Le barriere antisporco, i tappeti e le superfici calpestabili sono fissati in modo tale che non possano scivolare e che i bordi non possano SI NO girarsi all’insù Nelle zone di circolazione i binari devono essere posizionati a filo del terreno e le scanalature rivestite con inserti in gomma nelle zone SI NO adibite al transito di veicoli (carriole, biciclette, transpallet a mano, ecc.) Viene tenuta una scorta, per la stagione invernale, di “un certo SI NO quantitativo di sale antigelo (cloruro di sodio NaCl o cloruro di calcio CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 24 CaCl2 che è largamente il più usato tra i due poiché la sua azione disgelante è considerata più efficace, soprattutto per la rapidità) Deve essere evitato lo spargimento di sostante scivolose come acqua, olio, pulviscolo, granuli e residui vari e qualora ciò dovesse SI NO verificarsi, si provvede a pulire immediatamente il pavimento stesso? L’azienda deve utilizzare apposita segnaletica per indicare il pericolo SI NO di scivolamento o caduta quando necessario LAVORO IN SOLITARIO Il lavorare in solitudine deve essere affrontato in base a due possibili ricadute sulla salute di chi lo compie: da un lato il rischio vero e proprio derivante dalla mancata possibilità di venire soccorsi (sia in caso di infortunio sul lavoro, sia in caso di malore o evento accidentale) e, dall’altro, le conseguenze, meno dirette ma comunque da non trascurare, che hanno a che vedere con gli aspetti psicologici e sociali che possono avere delle ripercussioni sullo stato di benessere del lavoratore. La condizione di lavoratore isolato detto anche lavoratore solitario o lavoratore in solitudine, può non essere necessariamente permanente. Può accadere che un lavoratore riceva un compito occasionale che debba essere svolto autonomamente ed in un luogo isolato, per un periodo più o meno breve. In altri casi il compito può trasformarsi in lavoro isolato per effetto di cause esterne quali, per esempio, il protrarsi oltre il normale orario di lavoro. L’Accordo Stato-Regioni che implementa l’art. 37 comma 2 del D.Lgs 81/08 sulla formazione dei lavoratori indica i titoli dei contenuti della formazione specifica per i lavoratori; tra questi non viene esplicitamente menzionato il lavoro in solitudine (anche se l’ultimo punto “altri rischi” potrebbe ricomprenderlo) in quanto non rappresenta di per sé un rischio, bensì una condizione di lavoro per la quale però il lavoratore deve essere idoneamente formato. In particolare, la formazione dovrà riguardare le misure di protezione da attuare in caso di emergenza, le misure di prevenzione atte ad evitare il disagio di una condizione di lavoro che lo pone per tutto l’orario o larga parte di esso in assenza di contatti con altri esseri umani. Nelle organizzazioni quindi in cui è previsto che vi siano uno o più lavoratori che operano CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 25 da soli, la formazione sui rischi specifici è fondamentale. Inoltre, deve essere posta particolare attenzione al “Piano di evacuazione”. All’interno di detto piano è importante venga inserito uno specifico paragrafo in cui siano individuate le procedure di evacuazione in caso di emergenza e di necessità di primo soccorso per chi opera in solitario. In questo senso il Decreto Interministeriale 24 gennaio 2011, n. 19 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - pur essendo specifico per le attività del trasporto ferroviario è un esempio pratico e utile per meglio comprendere alcune delle misure che possono essere inserite nel piano di evacuazione. Misure utili a garantire idonee misure di protezione in situazioni di emergenza nell’ambito di questa particolare condizione lavorativa. Il decreto prevede la presenza del pacchetto di medicazione, di un mezzo di comunicazione idoneo e una procedura adatta ad attivare in ogni caso la richiesta di pronto soccorso con la conseguente la formazione del personale al fine di fornire adeguate informazioni, prevede di dotare il personale impiegato di idonei sistemi di telefonia fissa o di apparati radio su rete pubblica o privata, compresa la comunicazione interna, idonei a garantire la comunicazione del personale ivi presente l’attivazione della richiesta di soccorso ed a predisporre contestualmente una procedura idonea per tale attivazione anche con i servizi pubblici di pronto soccorso. Carico eccessivo della persona tenuta a lavorare da sola La mancanza di contatto con gli altri lavoratori può aumentare considerevolmente il rischio di infortunio. Questa condizione di solitudine può a sua volta causare uno stress psichico (sensazione di isolamento, paura). Di fronte a eventi eccezionali, le persone che lavorano da sole possono sentirsi sotto pressione a livello fisico, mentale o psichico (mancanza di assistenza, disorientamento). In queste situazioni di stress, per la persona tenuta a lavorare da sola c'è un maggior rischio di prendere decisioni sbagliate, di commettere errori o improvvisare in modo pericoloso. Mancanza di aiuto in caso d’infortunio o di situazione critica Quasi tutti i lavori comportano dei pericoli. Molte attrezzature di lavoro celano pericoli che possono causare un infortunio. Si presume tacitamente che in caso di infortunio o di fronte a una situazione critica vi sia la possibilità di prestare un aiuto immediato, che però, per chi lavora da solo, non è più garantito. È evidente come, in mancanza di aiuto tempestivo, le conseguenze di un infortunio o di una situazione critica possano peggiorare notevolmente. CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 26 Si è di fronte a una «situazione critica», ad esempio, quando una persona non riesce più a uscire da una cella frigorifera con le proprie forze. Questo lavoratore, pur non avendo riportato necessariamente delle lesioni, ha bisogno di un aiuto immediato. Pertanto, mediante un’organizzazione di allarme e apparecchi adeguati (ausili), occorre garantire che una richiesta di aiuto giunga ai soccorritori in modo tempestivo e sicuro. RUOLI LAVORATIVI CHE PREVEDONO IL LAVORO IN SOLITUDINE (esempi) Autotrasportatori Addetti alle guardianie sia notturne, sia diurne Tecnici di pronto intervento per servizi di pubblica utilità che svolgono il proprio lavoro sul territorio (energia elettrica, gas, acqua, ecc.) Addetti alle pulizie che operano in orari in cui i locali da pulire non sono “abitati” Addetti al controllo del funzionamento di impianti a ciclo continuo Addetti ai servizi di vigilanza, che spesso presidiano ampie aree attraverso monitor e telecamere Addetti al Telelavoro Lavorazioni in agricoltura Lavorazioni del commercio Lavorazioni di assistenza impianti e/o di magazzinaggio Addetti a particolari attività di riscossione di denaro (esempio addetti al pedaggio autostradale e/o distributori di carburante) Macchinisti ferroviari CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 27 Piccole attività con pochi addetti: laboratori, chioschi, punti di informazione, sale controllo, biglietterie, rivendite; Reparti isolati di aziende, impianti di risalita, magazzini, centri di ricerca; Prestatori di servizi che devono essere svolti al di fuori della normale attività aziendale, sorveglianza, addetti alla manutenzione, dirigenti o responsabili. Cantieri o interventi esterni, montatori, rappresentanti, servizi presso terzi; Servizi distribuiti, distribuzione, servizi a domicilio, sanità, professionisti ed artigiani, agenti e rappresentanti; Addetti alla manutenzione Addetti smaltimento rifiuti Tecnici di laboratorio Tassisti Farmacisti Giardinieri Guardie mediche Guardie giurate Medici Infermieri Portieri d’albergo Operatori che lavorino soli per lunghi periodi in sale quadri di impianti chimici, di raffinerie, di centrali termiche, in o in un ufficio CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 28 Operatori che lavorino soli per lunghi periodi in magazzini, depositi, scantinati, vani tecnici Operatori che lavorino soli per lunghi periodi in archivio, in un ufficio decentrato, periferico LAVORI VIETATI IN SOLITARIO • i lavori ad alto rischio e/o in ambienti chiusi, per i quali è opportuna la presenza di un supervisore e/o di un addetto di pronto intervento/soccorso in postazione sicura; • il lavoro in prossimità di conduttori con apparecchiature in tensione, lavori edili o agricoli a rischio (taglio di piante, scavi, ecc. ); • le attività dove sono presenti materiali o sostanze che possono determinare pericoli per la salute e la sicurezza; • i lavori in altezza o gli scavi in profondità. • Ambiti definiti dal D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177. Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 novembre 2011, n. 260. • Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona, la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare Quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala. CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 29 INDICAZIONI MINIME / NECESSITA’ Obbligo di una formazione completa ed efficace. I lavoratori solitari dovrebbero conoscere e sapere attuare autonomamente le procedure di emergenza dei propri reparti, locali o ambiti di lavoro. Deve essere garantito un accesso agevole alle cassette di primo soccorso anche negli orari di chiusura Oppure deve essere fornito al lavoratore un kit trasportabile per il trattamento di piccole ferite o l’automedicazione (associato al relativo corso di primo soccorso) Il lavoratore isolato deve/può essere dotato di dispositivi elettronici che avvisi in automatico e/o manuale in caso di malore, caduta, e/o altro evento Avviso a voce ad un compagno di lavoro, registri, telefoni o citofoni, dispositivi elettronici che avvisino in caso di caduta “funzione uomo a terra” chiamata anche “funzione man down”, video camere fino a controlli periodici di sorveglianti. Le modalità di controllo Accessi periodici diretti; / interazione Contatti regolari a distanza, per esempio con il telefono, la radio, le / videocamere e le e-mail; segnali di allarme, manuali o automatici supervisione (dispositivi di uomo a terra, sensori di movimento/posizione gps) possono soprattutto in caso di caduta del lavoratore; includere: Segnali che attestino il completamento di un compito o il ritorno del lavoratore alla base. CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2 30 Possibile matrice di valutazione lavoro in solitudine A Frequente 4 (più di 1 volta al 3a 2 1 1 mese) B Occasionale (da 1 volta 4 all'anno a 1 3a 2 2 1 volta al mese) C Rara (da 1 volta ogni 4 3a 3b 2 2 Probabilità di accadimento 5 anni a 1 volta l'anno) D Improbabile (da 1 volta ogni 4 20 anni a 1 3a 3b 3b 3b volta ogni 5 anni) E Quasi Impossibile (da 1 volta ogni 4 100 anni a 1 4 4 4 3b volta ogni 20 anni) IV III I V II Bassa Media Molto Alta Molto Alta (lesione (lesione (lesione mortale Bassa (lesione grave, lieve con media, con qualora i primi (contusione con invalidità assenza invalidità soccorsi non siano lieve senza grave dal leggera prestati assenza dal irreversibile) lavoro) irreversibile) tempestivamente) lavoro) Gravità del danno CAMPO 4 – E’ CONSENTITO LAVORARE DA SOLI CAMPO 3 –SORVEGLIANZA PERIODICA (3a max. 8 ore, 3b max. 4 ore) CAMPO 2 – SORVEGLIANZA CONTINUA, INDIPENDENTE DALLA VOLONTA’ CAMPO 1 - DIVIETO DI LAVORARE DA SOLI CGIL CDLM GENOVA SPORTELLO SICUREZZA
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