RLS & RLST: Istruzioni per l'uso 2 - Caduta dall'alto Caduta in piano Lavoro in solitario - CGIL Liguria

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RLS & RLST: Istruzioni per l'uso 2 - Caduta dall'alto Caduta in piano Lavoro in solitario - CGIL Liguria
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2
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                   RLS & RLST:
                    Istruzioni per l’uso 2
                          Caduta dall’alto

                          Caduta in piano

                        Lavoro in solitario

                   Rapina, Molestie, Aggressione

                   PONITI DELLE DOMANDE

                                 ARIS CAPRA
                                      Luglio 2018
CGIL CDLM GENOVA                                              SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2
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Anche questa seconda pubblicazione, che segue la precedente del 2016, intende
mettere a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, una
sorta di lista di controllo che li aiuti ad assolvere a quanto previsto dalle norme
vigenti, con semplicità e con la profondità che di volta in volta ritengano
necessaria.
Vista la ovvia impossibilità di affrontare esaustivamente la materia, la
pubblicazione vuole suddividere l’ambito di intervento in alcune delle principali
macro aree di rischio che nella precedente non erano state affrontate in modo
approfondito, all’interno delle quali il RLS possa porsi delle domande e darsi delle
risposte. Non ci sono domande inutili, tutte potranno servire ad analizzare il
proprio posto di lavoro e la propria azienda nel rispetto delle regole.
Il RLS, nel diritto del lavoro italiano, è infatti la figura che ha il compito di
rappresentare i lavoratori per quanto concerne la salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
L’utilizzo di domande a risposte chiuse (SI - NO) permette di affrontare
approfondimenti specifici, per altro veicolati da riferimenti ad articoli di legge o
norme dedicate, spesso inseriti nel testo.    Alcune domande possono parere ad
uno sguardo superficiale persino banali od altre troppo specialistiche, ma tutte
compongono l’immagine dello stato dell’arte di parte del sistema sicurezza
dell’impresa. Nella elaborazione della Valutazione dei Rischi aziendali qualcuno
dovrebbe essersele poste e questo insieme dovrebbe supportare il RLS nel
verificarlo.
Ciò è quanto il RLS deve fare per assolvere al proprio ruolo, porsi delle domande e
verificarne le risposte in modo adeguato, chiedendo aiuto se serve ai colleghi, agli
Organi di Vigilanza, alle rappresentanze sindacali, ai funzionari delle Categorie,
alle Camere del Lavoro, alla CGIL.
La CGIL è nata nel 1906 e nel 2018 la Camera del Lavoro Metropolitana di Genova
ha compiuto 122 anni, venne inaugurata ufficialmente infatti il 31 maggio 1896.
Da sempre ha nel suo Dna la difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici,
garantendone la tutela e fornendo assistenza necessaria in caso di necessità.
Tale azione di tutela è finalizzata a difendere e garantire i diritti individuali e
collettivi, che vanno dai diritti sul posto di lavoro ai sistemi di welfare.
Perché morire sul lavoro non debba essere considerato come un inevitabile
danno collaterale dello sviluppo, di riforme od oscure necessità produttive.

CGIL CDLM GENOVA                                                  SPORTELLO SICUREZZA
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CADUTA DALL’ALTO

Le cadute dall’alto rappresentano circa 1/3 degli infortuni mortali sui luoghi di
lavoro.

A seguito di una indagine svolta da INAIL tempo addietro in riferimento alle cadute
dall’alto, emerge che il settore maggiormente colpito è quello delle costruzioni, per il
65%, seguito a distanza da quello dell’agricoltura con l’11%.
Il luogo in cui si verificano più frequentemente le cadute è il cantiere con 52,4% degli
incidenti.
In particolare, vengono riportate le percentuali delle cadute dall’alto:
   •  il 30,8% da tetti o coperture
   • 23,9 % da attrezzature per lavori in quota (es. scale portatili, trabattelli,
   ponteggi, ecc.)
   • 15,9% da parti in quota di edificio (es. terrazzi, parapetti, aperture, ecc.)
   • 5,8% da macchine di sollevamento

Fattori di rischio
Al fine di esaminare i fattori di rischio, sono stati analizzati numerosi casi di caduta
dall’alto con esito mortale dai quali risultano le seguenti e prevalenti modalità di
infortunio:
   •   il 23,2%, caduta per sfondamento di copertura
   •   il 17,3%, caduta da scala portatile
   •   il 12,5%, caduta da parte fissa di edificio
   •   il 10,1%, caduta da ponteggi, impalcature fisse
   •   il 10,1%, caduta all’interno di varco
   •   caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota
La somma rappresenta circa l’81% della totalità delle cadute dall’alto.
La causa principale dei decessi sui cantieri avviene per cadute dall’ alto che si verifica
principalmente per la mancanza, o a causa dell’errato montaggio o smontaggio di
alcune parti dei dispositivi di protezione collettivi o per il mancato utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), come cinture o imbracature di sicurezza,
sebbene ciò sia governato da leggi specifiche e dedicate: l’articolo 122 del D. Lgs. n.
81/2008, recita infatti:

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“nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente
ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII”,

Nessun dubbio quindi sussiste oggi in definitiva sul campo di applicazione di tale
articolo, riferito ai lavori per i quali viene richiesta una protezione al fine di evitare la
caduta dall’alto di persone o cose, che il legislatore ha voluto legare esplicitamente ai
lavori in quota così come definiti nell’art 107 dello stesso D. Lgs.. Nessun dubbio
altresì sussiste sulle misure di protezione da adottare ogni qualvolta nel testo del D.
Lgs. n. 81/2008 vengono citati i “lavori in quota” così come accade nell’art. 115 sui
sistemi di protezione individuali.

Questa conclusione non deve però portare a pensare che nel caso di lavori per
l’esecuzione dei quali un lavoratore venga a trovarsi su di un piano di calpestio posto
ad una altezza inferiore ai 2 metri, non vadano adottate ugualmente delle misure di
protezione dalla caduta dall’alto e che quindi tali attività possano essere effettuate
senza alcuna protezione.

 Esaminando, infatti, più approfonditamente le disposizioni dettate dal D. Lgs. n.
81/2008 in merito alle misure da adottare a protezione dalla caduta dall’alto, emerge
chiaramente che, mentre con l’art. 126, contenuto nel Titolo IV dello stesso decreto
legislativo e valido quindi per i cantieri temporanei o mobili, è stato confermato che
la caduta da un’altezza di 2 metri vada comunque protetta verso il vuoto con un
robusto parapetto (avendo lo stesso imposto che “gli impalcati e ponti di servizio, le
passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono
essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di
conservazione”), lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 nell’Allegato IV, contenente i requisiti
che devono possedere i luoghi di lavoro, con una disposizione che è quindi applicabile
a tutte le attività oltre a quella svolta nei cantieri edili, ha indicato esplicitamente al
punto 1.7.3 che “le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi
ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati
aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti” con l’unica
eccezione che tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza
inferiore ai 2 m.

Nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non si riscontra per la verità una definizione di posti di
lavoro “sopraelevati” per i quali il legislatore abbia previsto l’obbligo di una
protezione contro la caduta dall’alto, ma dei riferimenti si potrebbero comunque
rinvenire nella lettura di altre disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo.
Si osserva, infatti che nel comma 1 dell’art.146, che si riferisce alla difesa delle
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aperture verso il vuoto, si legge che “le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme
di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede
oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non
inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio” e che nel comma 3 dello
stesso articolo 146 si legge che “le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che
abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da
impedire la caduta di persone” per cui in definitiva si può pensare che per luogo
sopraelevato possa essere inteso un posto di lavoro che si trovi già ad un’altezza che
superi i 50 centimetri dal suolo e che quindi già a partire da tale altezza sia necessario
che il posto di lavoro sia protetto sui lati aperti.
(da PUNTO SICURO - 15/03/2017)

Nei lavori in quota si è esposti a rischi, sia di caduta dall’alto o strettamente connessi
ad essa, sia di natura diversa in relazione alla attività specifica da svolgere e che
procurano morte o lesioni al corpo o danni alla salute.
Si individuano le seguenti tipologie:
1) Rischio prevalente di caduta a seguito di caduta dall’alto
      a) Cadute (inciampare, scivolare, perdere l'equilibrio)
      b) Sfondamenti di coperture dei tetti
      c) Cadute dall'alto oltre il bordo del tetto
2) Rischio susseguente alla caduta derivante da:
      a) Oscillazione del corpo con urto contro ostacoli (“effetto pendolo”)
       b) Arresto del moto di caduta per effetto delle sollecitazioni trasmesse
dall’imbracatura sul corpo
       c) Sospensione inerte del corpo dell’utilizzatore che resta appeso al dispositivo
di arresto caduta e da tempo di permanenza in tale posizione
      3) Rischio connesso al DPI anticaduta derivante da:
       a) Non perfetta adattabilità del DPI;
      b) Intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI stesso;
      c) Inciampo su parti del DPI;
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4) Rischio innescante la caduta derivante da:
      a) Insufficiente aderenza delle calzature;
      b) Insorgenza di vertigini;
      c) Abbagliamento degli occhi;
      d) Scarsa visibilità;
      e) Colpo di calore o di sole;
      f) Rapido abbassamento della temperatura;
5) Rischio specifico dell’attività lavorativa:
      a) Natura meccanica (bordi spigolosi, attrezzi taglienti, caduta di oggetti, ecc.)
      b) Natura termica (scintille, fiamme libere, ecc.)
      c) Natura chimica d) Natura elettrica
6) Rischio di natura atmosferica derivante da:
       a) Vento, pioggia o ghiaccio su superfici di calpestio, ecc.

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RISCHIO CADUTA: PERCHE’ SEI INTERESSATO?
EVENTI PRECEDENTI
  SEI CADUTO SUL LAVORO NEGLI ULTIMI                                    NON        PIU DI UNA
                                                      SI        NO
  TRE MESI?                                                           RICORDO        VOLTA
  HAI RISCHIATO DI CADERE SUL LAVORO                                    NON        PIU DI UNA
                                                      SI        NO
  NEGLI ULTIMI TRE MESI?                                              RICORDO        VOLTA
  SEI CADUTO NON SUL LAVORO NEGLI                                       NON        PIU DI UNA
                                                      SI        NO
  ULTIMI TRE MESI?                                                    RICORDO        VOLTA

  SVOLGI UNA ATTIVITA’ CHE COMPORTA
                                                           SI         NO          A VOLTE
  ELEVATA ATTIVITA’ MOTORIA?
  HAI NOTIZIA DI TUOI COLLEGHI CHE SIANO
                                                                        NON        PIU DI UNA
  CADUTI SVOLGENDO LA TUA STESSA                      SI        NO
                                                                      RICORDO        VOLTA
  ATTIVITA’?

PERCEZIONE DEL RISCHIO
  RITIENI DI ESSERE A RISCHIO DI CADUTA                                            NON ME LO
                                                                                     HA MAI
  DURANTE IL LAVORO?                                  SI         NO   NON LO SO
                                                                                     DETTO
                                                                                    NESSUNO

IN CHE MODO PENSI POSSA SUCCEDERE O SIA GIA’
SUCCESSO?
  CADUTA DALL’ALTO
  Svolgi un’attività lavorativa che ti esponga
                                                                                     DEVO
  al rischio di caduta da una quota posta ad          SI         NO   RARAMENTE
                                                                                   VERIFICARE
  altezza superiore a 2 m rispetto a un piano
  stabile?
  CADUTA DALL’ALTO
  Svolgi un’attività lavorativa che ti esponga
  al rischio di caduta da impalcature,                                               DEVO
                                                      SI         NO   RARAMENTE
  passerelle, ripiani, rampe di accesso,                                           VERIFICARE
  balconi,     posti    di    lavoro    o   di
  passaggio sopraelevati, ponti di servizio,
CGIL CDLM GENOVA                                                           SPORTELLO SICUREZZA
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  andatoie, aperture lasciate nei solai o nelle
  piattaforme di lavoro, aperture nei muri
  prospicienti il vuoto?
  CADUTA IN PIANO
  Svolgi un’attività lavorativa che ti esponga
  al rischio di caduta sul piano di lavoro nel
  quale operi?
  (Può avere cause molto diverse, ma “il
                                                                                           DEVO
  fattore comune per tutte le cadute è                  SI         NO   RARAMENTE
                                                                                         VERIFICARE
  comunque la perdita d'equilibrio”.
  Gli scivolamenti “rappresentano solo un
  sotto-insieme delle cadute: quelle per le
  quali la perdita d'equilibrio è provocata
  dallo scivolamento dei piedi sul suolo”)

CADUTA DALL’ALTO

                                                          (LISTA NON
Ritieni siano presenti durante la tua attività i seguenti ESAUSTIVA)
fattori di rischio:

Nel lavoro che svolgi ritieni sia possibile una tua perdita di                      SI        NO
equilibrio.
Lavori in prossimità di aperture o balconi prospicenti il vuoto con                 SI        NO
possibile caduta oltre il bordo
Svolgi attività su piani di lavoro in quota dove ritieni possibile un loro          SI        NO
cedimento con successivo sfondamento di coperture di tetti
Lavori su piani sopraelevati e ritieni possibile il cedimento della loro            SI        NO
struttura di sostenimento
Lavori in prossimità di aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme             SI        NO
di lavoro
Lavori in assenza di adeguate protezioni (collettive o individuali).                SI        NO

Svolgi attività/mansioni:

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su scale portatili                                                        SI     NO
su trabattelli                                                            SI     NO
su piattaforme mobili e/o cestelli                                        SI     NO
su impalcature                                                            SI     NO
su tetti, cornicioni, gronde                                              SI     NO
su pali e tralicci                                                        SI     NO
su passerelle                                                             SI     NO
su ripiani                                                                SI     NO
su rampe di accesso o di carico                                           SI     NO
su posti di lavoro o di passaggio sopraelevati                            SI     NO
su ponti di servizio                                                      SI     NO
su andatoie                                                               SI     NO
Ti occupi di pulizia silos                                                SI     NO
Ti occupi di montaggio strutture mobili o temporanee                      SI     NO
Ti occupi di lavori di demolizione                                        SI     NO
Ti occupi di lavoro in quota su fune                                      SI     NO
Ti occupi di lavori di caldareria                                         SI     NO

 Tipologie di caduta

 Si applicano le seguenti definizioni di tipologie di caduta.

                       È una caduta dove la distanza di caduta, prima che il sistema
                       di arresto di caduta inizi a prendere il carico, è superiore a
                       600 mm sia in direzione verticale, sia lungo un pendio sul
                       quale non è possibile camminare senza l’assistenza di un
                       corrimano.
 Caduta libera
                       La massima altezza di caduta libera consentita è limitata a
                       1500 mm, salvo per gli addetti al montaggio ed allo
                       smontaggio dei ponteggi metallici per i quali tale altezza
                       viene estesa fino a 4000 mm

                       È una caduta dove la distanza di caduta libera, prima che il
                       sistema di arresto di caduta inizia a prendere il carico, è
 Caduta libera         uguale o inferiore a 600 mm sia in direzione verticale, sia su
 limitata              un pendio sul quale non è possibile camminare senza
                       l’assistenza di un corrimano.

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                       È una caduta dove la persona che sta cadendo è trattenuta
                       dall’azione combinata di una idonea posizione
                       dell’ancoraggio, lunghezza del cordino e dispositivo di
                       trattenuta. In tale modalità di caduta, la massima distanza di
 Caduta contenuta
                       arresto, in qualsiasi condizione, non può essere superiore a
                       600 mm, sia in direzione verticale, sia su un pendio dove è
                       possibile camminare senza l’assistenza di un corrimano.

                       Situazione in cui si realizza la condizione di prevenzione
 Caduta                totale di rischio di caduta dall’alto, tramite un sistema di
 totalmente            trattenuta che impedisce al lavoratore di raggiungere la
 prevenuta             zona in cui sussiste il rischio di caduta dall’alto.

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute
dall’alto
Si definisce dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto un
dispositivo atto ad assicurare una persona ad un punto di ancoraggio sicuro in modo
da prevenire od arrestare in condizioni di sicurezza la caduta.

I dispositivi di protezione individuale da usare sui luoghi di lavoro sopraelevati,
dove esista il rischio di caduta dall’alto, si possono suddividere come segue:

Dispositivi          I sistemi di posizionamento sul lavoro sono destinati a sostenere
individuali per il   addetti che devono operare in altezza con sostegno su pali o
posizionamento       altre strutture consentendo loro di poter lavorare con
e la trattenuta      entrambe le mani libere.
degli addetti per    I sistemi di trattenuta servono a prevenire le cadute dall’alto,
la prevenzione       impedendo al lavoratore in quota di raggiungere la zona in cui
della loro           sussiste il rischio di cadute dall’alto. Questi sistemi non sono
possibile caduta     destinati all’arresto delle cadute.
dall’alto
                     Tali dispositivi, che comprendono un’imbracatura per il corpo,
Sistemi di           un assorbitore di energia ed un sistema di collegamento ad un
arresto caduta.      punto di ancoraggio sicuro, sono destinati ad arrestare le
                     cadute. Questi devono essere ancorati ad un punto fisso.
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                   Tali dispositivi sono utilizzati per il salvataggio e l’evacuazione
                   di emergenza per mezzo dei quali una persona può scendere da
Dispositivi di
                   sola, o con l’assistenza di una seconda persona, a velocità
discesa.
                   limitata da una posizione elevata ad una posizione più bassa.

Nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva
o comunque non siano sufficienti per garantire una adeguata sicurezza, è necessario
che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale composti da diversi
elementi conformi alle norme tecniche:

                   Elemento o componente di un sistema di arresto caduta
Assorbitore di     progettato per dissipare l’energia cinetica sviluppata durante
energia:           una caduta dall’alto.

                   Le cinghie primarie di imbracatura per il corpo sono quelle
Cinghie            destinate dal fabbricante a sostenere il corpo o ad esercitare
primarie/cinghie   una pressione su di esso durante la caduta e dopo il suo arresto.
secondarie:        Le altre cinghie sono quelle secondarie.

                   Elemento di collegamento o componente di un sistema di
                   arresto caduta.
Connettore:        Il cordino può essere costituito da una corda di fibra sintetica,
                   una fune metallica, una cinghia o una catena.

                   Elemento di collegamento di un dispositivo anticaduta di tipo
                   retrattile.
Cordino
                   Il cordino retrattile può essere costituito da una fune metallica,
retrattile:
                   una cinghia o una corda di fibra sintetica.

                   Elemento o serie di elementi solidali, contenenti uno o più punti
Dispositivo di
                   di ancoraggio.
ancoraggio:
                   Elemento di collegamento specifico per un sottosistema con
                   dispositivo anticaduta.
Linea di
                   Una linea di ancoraggio flessibile può essere una corda di fibra
ancoraggio
                   sintetica o una fune metallica ed è destinata ad essere fissata
flessibile:
                   ad un punto di ancoraggio posto più in alto.

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                   Elemento di collegamento specifico per un sottosistema con
                   dispositivo anticaduta.
Linea di
                   Una linea di ancoraggio rigida può essere una rotaia o una fune
ancoraggio
                   metallica ed è fissata a una struttura in modo che i movimenti
rigida:
                   laterali della linea siano limitati.

                   Dispositivo anticaduta dotato di funzione autobloccante e
                   sistema di guida.
                   Il dispositivo anticaduta di tipo guidato si muove lungo una linea
Dispositivo
                   di ancoraggio, accompagna l’utilizzatore senza la necessità di
anticaduta di
                   regolazione manuale durante i cambiamenti di posizione verso
tipo guidato:
                   l’alto o verso il basso e, in caso di caduta, si blocca
                   automaticamente sulla linea di ancoraggio.

                   Dispositivo anticaduta dotato di funzione autobloccante e di
                   sistema automatico di tensione e di ritorno del cordino, ovvero
Dispositivo        del cordino retrattile.
anticaduta di      Una funzione di dissipazione di energia può essere incorporata
tipo retrattile:   nel dispositivo stesso oppure un assorbitore di energia può
                   essere incorporato nel cordino retrattile.

                   Connettore con sistema di chiusura automatico e sistema di
Gancio:            bloccaggio automatico o manuale.

                   Supporto per il corpo principalmente ai fini dell’arresto caduta,
                   cioè un componente di un sistema di arresto caduta.
                   L’imbracatura per il corpo può comprendere cinghie, accessori,
Imbracatura per
                   fibbie o altri elementi disposti e assemblati opportunamente
il corpo:
                   per sostenere tutto il corpo di una persona e reggerla durante
                   la caduta e dopo l’arresto.

                  Punto sulla linea di ancoraggio in cui può essere attaccato o
Punto di
                  staccato il dispositivo anticaduta di tipo guidato.
attacco/distacco:

Durante la tua attività ritieni di essere esposto a Rischi connessi ai DPI
anticaduta derivanti da:
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Non perfetta adattabilità del DPI;                                                      SI     NO
Intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI stesso;                            SI     NO
Inciampo su parti del DPI;                                                              SI     NO
DPI scaduti                                                                             SI     NO
DPI danneggiati e non sostituiti                                                        SI     NO
DPI già usati e non sostituiti o revisionati                                            SI     NO
In caso di temporanea eliminazione di un dispositivo di protezione collettivo, deve essere previsto
l’approntamento di misure di sicurezza equivalenti.
(D.Lgs.81/2008 art. 111, c.5 e 6
D.M. 466/92
UNI EN 341, 353, 354, 355, 358, 360, 361, 362, 363, 795, 1891)

Durante la tua attività ritieni di essere esposto a Rischio di caduta
dall’alto derivante da:

Insufficiente aderenza delle calzature;                                                 SI     NO
Insorgenza di vertigini;                                                                SI     NO
Abbagliamento degli occhi                                                               SI     NO
Scarsa visibilità;                                                                      SI     NO
Colpo di calore o di sole;                                                              SI     NO
Rapido abbassamento della temperatura;                                                  SI     NO
Piani di lavoro sdrucciolevoli                                                          SI     NO
Inciampi possibili sui passaggi                                                         SI     NO
Errato montaggio di ponteggi                                                            SI     NO
Condizioni meteo inadeguate                                                             SI     NO

Durante la tua attività ritieni di essere esposto ai seguenti Rischi
specifici della tua attività lavorativa:

Rischi di natura meccanica (bordi spigolosi, attrezzi taglienti, caduta di              SI     NO
oggetti, ecc.)
Rischi di natura termica (scintille, fiamme libere, atmosfere esplodenti,               SI     NO
incendio, ecc.)
Rischi di natura chimica                                                                SI     NO
Rischi di natura elettrica                                                              SI     NO
Rischio derivante da atmosfera non respirabile / tossica                                SI     NO

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 Rischio susseguente alla caduta derivante da:

 Oscillazione del corpo con urto contro ostacoli (“effetto pendolo”)           SI    NO
 Arresto del moto di caduta per effetto delle sollecitazioni trasmesse         SI    NO
 dall’imbracatura sul corpo
 Sospensione inerte del corpo dell’utilizzatore che resta appeso al            SI    NO
 dispositivo di arresto caduta e da tempo di permanenza in tale
 posizione

 Altre cause che a tuo parere possono aggravare i rischi già esistenti:

 Formazione carente                                                            SI    NO
 Modalità operative errate                                                     SI    NO
 Inadeguatezza della organizzazione del lavoro                                 SI    NO
 Mancanza / carenza di figure di controllo (preposti, capi, dirigenti)         SI    NO
 Rischio di natura atmosferica derivante da vento, pioggia o ghiaccio su       SI    NO
 superfici di calpestio, ecc.

CADUTA IN PIANO

Le cadute in piano riguardano tutti i lavoratori, “possono provocare degli infortuni a
chiunque, in tutti i luoghi ed in qualsiasi momento”. Possono avere cause molto
diverse, ma “il fattore comune per tutte le cadute è comunque la perdita
d'equilibrio”.
Gli scivolamenti e le cadute nei luoghi di lavoro rappresentano la causa del maggior
numero di infortuni in tutti i settori lavorativi, compreso il lavoro d’ufficio, e sono i
motivi principali delle assenze dal lavoro superiori ai tre giorni, con particolare
riferimento alle piccole e medie imprese dove il rischio di infortuni dovuti a cadute
per scivolosità delle pavimentazioni è più elevato, così come riportato in uno studio
pilota dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro.
In Italia le statistiche riflettono il trend europeo e le cadute in piano rappresentano la
terza causa di infortunio di tutti i comparti produttivi; per dare un’indicazione
dell’entità del fenomeno, considerando i casi denunciati uno studio di INAIL dimostra
che sono pari a circa il 15% di tutti gli infortuni di cui sono note le cause.

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Le cadute in piano causano infortuni anche gravi nei lavoratori con una durata media
di assenze dal lavoro di 38 giorni nel periodo analizzato, durata superata soltanto dalle
assenze dovute alle cadute dall’alto, con 47 giorni, e dagli infortuni per
impiglio/aggancio, con 49 giorni.
Gli indennizzi corrisposti a seguito di tali infortuni rappresentano la principale voce di
spesa dell’Inail. La conseguente perdita di 2 milioni di giorni lavorativi, in tutti i settori,
nell’anno preso a campione, ha rappresentato la prima causa di assenza dal lavoro,
con ovvie ricadute negative sul piano economico per l’intero sistema produttivo
nazionale (fonte: Banca Dati Inail).
Il rischio di caduta in piano da scivolamento, ad esempio, rappresenta un rischio
normato dal D.Lgs. 81/08, che il datore di lavoro è obbligato a valutare, per
identificare adeguate misure di miglioramento.
 (“gli scivolamenti “rappresentano un sotto-insieme delle cadute: quelle per le quali
la perdita d'equilibrio è provocata dallo scivolamento dei piedi sul suolo”).
Allo stato attuale, tuttavia, la valutazione è condotta solo per gli ambienti nei quali
questo è riconosciuto come rischio specifico e porta abitualmente alla
predisposizione di misure che riguardano la prescrizione di calzature con suola
antiscivolo; tuttavia, le mutevoli condizioni di esercizio possono determinare
situazioni di usura, umidità superficiale e contaminazione, che influiscono sulla
sicurezza delle pavimentazioni, compromettendo spesso anche la sicurezza dei
lavoratori che indossano DPI.
Ma il problema della valutazione di questo rischio si estende anche al terziario, ambito
nel quale è ampiamente sottostimato e spesso del tutto incontrollato. Il Datore di
Lavoro è obbligato, infatti, a prendere appropriati provvedimenti per evitare che si
possano verificare rischi non solo per i propri dipendenti ma per tutti i soggetti che,
per qualsiasi motivo e indipendentemente dal tempo di permanenza, sono presenti
nell’ambiente di lavoro.
Gli infortuni provocati da scivolamento o inciampo sulla superficie di calpestio sono
generalmente ricondotti, dalla letteratura e dalla normativa tecnica-edilizia, al valore
della resistenza allo scivolamento delle pavimentazioni (Li & Chang, 2009; Liua &
Kimb, 2012). In effetti, la caduta sullo stesso livello è prevalentemente riconducibile
a una inadeguata interazione tra la superficie della suola della scarpa e la superficie
del pavimento ed è fortemente condizionata dalla resistenza allo scivolamento della
superficie di calpestio. La resistenza allo scivolamento della pavimentazione attiene
alle caratteristiche superficiali del suo rivestimento che possono ostacolare o
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facilitare lo scorrimento di corpi in movimento su di esso. Tale attributo è
condizionato principalmente dall’attrito e, quindi, dal livello di rugosità e dalle
condizioni in cui si trova la superficie del rivestimento. Maggiore è il coefficiente di
attrito che caratterizza la superficie del rivestimento della pavimentazione, minore è
la sua scivolosità. Tuttavia, è necessario evidenziare che la condizione di scivolamento
non è relativa al solo aspetto di una condizione di equilibrio governata dal coefficiente
di attrito, ma è dovuta anche alle interazioni tra entità diverse e condizionate da
fattori oggettivi (tecnici, ambientali e funzionali-spaziali)
La determinazione del valore di un indice complessivo di scivolamento che si possa
ritenere sufficiente ad assicurare adeguati livelli di sicurezza, deve quindi tener conto
di fattori eterogenei, come quelli climatici (temperatura, umidità, pioggia), dei
differenti valori del coefficiente d’attrito che caratterizzano le pavimentazioni
interessate, della destinazione d’uso dell’ambiente in cui la pavimentazione è messa
in opera (in relazione alla maggiore o minore esposizione ad agenti macchianti,
filmanti e alteranti), ecc. L’indice deve inoltre considerare i fattori legati alle
caratteristiche fisiche e comportamentali degli utenti (abilità motoria e percettivo-
sensoriali, forza muscolare, funzionalità articolare, ecc.); in particolare, l’abilità psico-
cognitiva (capacità di attenzione, di orientamento di memoria e ragionamento, ecc.)
e i possibili usi impropri degli spazi da parte degli utilizzatori (consumo di cibi in luoghi
non destinati a tale funzione, i cicli irregolari di pulizia ordinaria e straordinaria, ecc.).

 CADUTA IN PIANO
                                                                      (LISTA NON
 Ritieni siano presenti durante la tua attività i seguenti fattori di ESAUSTIVA)
 rischio:

 Lo stato scivoloso delle superfici di appoggio dei piedi (presenza di
                                                                                 SI     NO
 grasso o umidità al suolo su piani non antiscivolo);
 I sistemi di accesso ai veicoli o alle macchine inadeguati o mancanti
                                                                                 SI     NO
 (salendo e scendendo da …);
 L’uso scale fisse o portatili, con scalini pericolosi (scalino metallico
                                                                                 SI     NO
 bagnato …);
 La presenza di liquidi, rottami, oggetti al suolo, neve o ghiaccio (es.
                                                                                 SI     NO
 entrando in azienda si rischia di scivolare sul ghiaccio.);

CGIL CDLM GENOVA                                                         SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2
                                                                                       17

Durante il ciclo di travaso in contenitori di fluidi oleosi, i bacini, le
bacinelle o le vasche di contenimento non sono di dimensioni
appropriate (capacità almeno pari al volume del recipiente di               SI    NO
maggiori dimensioni), in modo da evitare il rischio di scivolamento in
caso di spargimento sul suolo di tali sostanze.
La presenza di ingombri da macchinari, mobilia o materiali che
                                                                            SI    NO
possono essere causa del possibile urto da cui la perdita di equilibrio.
La mancanza di visibilità…;                                                 SI    NO
L’attività lavorativa specifica…;                                           SI    NO
La fretta legata all’urgenza…;                                              SI    NO
La scarsa conoscenza dell’ambiente di lavoro…;                              SI    NO
La inadeguatezza del tipo di calzature e di abbigliamento indossate;        SI    NO
Le condizioni psico-fisiche                                                 SI    NO
Il fatto che gli elementi che costituiscono la pavimentazione sono
                                                                            SI    NO
disuniti …
Il fatto che gli elementi che costituiscono la pavimentazione non
                                                                            SI    NO
sono antisdrucciolo…
Il fatto che la pavimentazione sia deteriorata a causa di: es.
invecchiamento dei materiali, condizioni di utilizzo, atmosferiche e        SI    NO
microclimatiche, urti, sollecitazioni, ...
La presenza di zerbini inadeguati, soprattutto quelli posti alla
partenza ed all’arrivo delle rampe di scale e quando queste                 SI    NO
rappresentano anche via di esodo in caso di emergenza
Percorso in piano, ma con scalini per superare i dislivelli, non
                                                                            SI    NO
segnalati o in condizioni di scarsa visibilità od illuminazione
L’utilizzo di grigliati a maglie troppo larghe usati per i piani di
                                                                            SI    NO
calpestio, tali da costituire ostacolo o pericolo di inciampo.
La mancanza di delimitazione a pavimento, e con strisce di colore di
contrasto (preferibilmente gialle), fra le aree di stoccaggio dei
materiali e quelle di lavoro, allo scopo di creare delle vie di transito    SI    NO
che garantiscano sia il passaggio dei mezzi di sollevamento che delle
persone
La presenza di tubi flessibili e cavi srotolati che ingombrano le aree
di lavoro e di passaggio.
                                                                            SI    NO
Ma se protetti e ricoverati “con apposite canaline a profilo
arrotondato”, queste costituiscono a loro volta rischio di inciampo”.
Il fatto che le pulizie dei pavimenti vengano svolte anche durante
orario di lavoro o, comunque, in ambienti presidiati, qualora non           SI    NO
vengano segnalati luoghi bagnati e non viene vietato il passaggio.

CGIL CDLM GENOVA                                                     SPORTELLO SICUREZZA
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                                                                                          18

La presenza di “parapetti sul lato aperto delle scale fisse a gradini e
dei pianerottoli con un'altezza utile inferiore ad 1 metro a partire dal
pavimento (misurata in verticale dal lembo superiore e, per le rampe,          SI   NO
fino all’angolo fra pedata ed alzata dei gradini)” e “il lembo superiore
del parapetto non garantisca una presa sicura della mano”

DPI
Fra i DPI necessari, vengono assegnati ai lavoratori calzature adatte.         SI    NO
L’azienda ha stabilito delle regole chiare sulle calzature da indossare
                                                                               SI    NO
e ne verifica il rispetto.
L’azienda controlla periodicamente che le calzature si trovino in
                                                                               SI    NO
buono stato.
Vengono allontanati dal posto di lavoro i lavoratori che non indossano
                                                                               SI    NO
le calzature assegnate.
Viene imposto anche ai quadri di indossare calzature adatte, anche
                                                                               SI    NO
se si recano sul cantiere soltanto per breve tempo.
I preposti sono stati incaricati di individuare e rimuovere le «trappole»
                                                                               SI    NO
che possono provocare cadute

CANTIERI
I percorsi provvisori sui cantieri vengono delimitati ed attrezzati in
modo opportuno, ad evitare che i lavoratori si muovano su percorsi             SI    NO
casuali e non organizzati o protetti.
I cavi e le tubature (per la corrente, l’acqua, l’aria ecc.) sono posati in
modo che non rappresentino un ostacolo sulle vie di circolazione.
                                                                               SI    NO
Qualora non sia stato possibile farlo, si provvede a segnalarli in modo
chiaro e visibile.
Nell’allestire i percorsi provvisori sul terreno naturale viene tenuto
                                                                               SI    NO
conto delle condizioni atmosferiche (vento, pioggia, neve, ghiaccio).
I dispositivi utilizzati per rimuovere i dislivelli nel terreno sono stabili
                                                                               SI    NO
e antiscivolo (per es. fissati con puntoni trasversali).
Le scale fisse sul cantiere sono dotate di un corrimano.                       SI    NO
È possibile accedere in modo sicuro al luogo di lavoro.
                                                                               SI    NO
 Per esempio, tramite scale fisse o portatili.
CGIL CDLM GENOVA                                                       SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2
                                                                                         19

Per quanto piccole, le aperture nel pavimento sono coperte o
                                                                              SI    NO
transennate.
Le vie di accesso e circolazione sono sgombre da ostacoli.                    SI    NO
Il cantiere viene opportunamente illuminato anche quando si trova
                                                                              SI    NO
ancora nella fase di allestimento e di costruzione grezza.

EXTRA CANTIERE
I pavimenti vengono lavati nelle ore marginali della giornata, cioè
                                                                              SI    NO
quando vi sono pochi lavoratori in azienda.
Il personale di pulizia è stato istruito a segnalare in modo chiaro e
visibile che il pavimento è bagnato (per es. con cartelli di pericolo,        SI    NO
triopan eccetera).
E’ previsto che il servizio invernale provveda a rendere sicuri gli
                                                                              SI    NO
accessi agli edifici prima ancora che inizi il lavoro di mattina.
Si controlla periodicamente che le uscite di sicurezza e le vie di fuga
                                                                              SI    NO
siano prive di ostacoli e di trappole che possono provocare cadute.
Si effettuano periodicamente dei sopralluoghi per identificare e
                                                                              SI    NO
rimuovere le eventuali insidie in cui inciampare e cadere.

INFRASTRUTTURE
I passaggi, le vie di circolazione e i posti per il deposito delle merci
                                                                              SI    NO
sono separati in modo chiaro
I cavi e le tubature (per la corrente, l’acqua, l’aria ecc.) sono posati in
                                                                              SI    NO
modo che non rappresentino un ostacolo sulle vie di circolazione
Le scale, i corridoi e le vie di circolazione sono costruiti in modo che i
bordi dei gradini, l’inizio e la fine delle rampe e dei pianerottoli, gli     SI    NO
ostacoli e i dislivelli siano ben visibili
Le scale sono dotate di corrimano comodi da usare                             SI    NO
L’illuminazione (specie nei locali senza luce naturale) è regolata
tramite sensori in modo che la luce si accenda subito e                       SI    NO
automaticamente
I lavoratori sono stati sensibilizzati a prestare attenzione alle insidie
                                                                              SI    NO
e agli i ostacoli che possano provocare una caduta

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                                                                                         20

REGOLE DI COMPORTAMENTO BEN DEFINITE
Viene preteso che ci si debba sempre reggere ai corrimani per evitare
                                                                              SI    NO
di inciampare e cadere sulle scale
Il luogo di lavoro viene mantenuto pulito e ordinato.                         SI    NO
Si deve evitare che eventuali oggetti che sporgano sulle vie di
circolazione o cassettiere lasciate aperte possano costituire rischi di       SI    NO
inciampo per i colleghi di lavoro.
Oggetti, merci e liquidi sui pavimenti o sulle scale sono una possibile
concausa molto frequente di cadute.
 È previsto che vengano rimossi immediatamente oppure, se non è               SI    NO
possibile farlo, che vengano segnalati in modo chiaro e visibile e che
venga avvisata subito la persona di competenza.
Anche i dislivelli minimi nei pavimenti, i bordi rialzati di un tappeto e
i tappeti stessi possono provocare cadute.                                    SI    NO
È previsto che siano segnalati e rimossi subito tali fonti di pericolo.
I preposti o i dirigenti controllano e impongono effettivamente il
                                                                              SI    NO
rispetto di queste regole
Le prese della corrente negli uffici e nelle sale riunioni sono disposte
                                                                              SI    NO
in modo da evitare cavi volanti che possono provocare cadute
Le scale sono costruite in modo che i bordi dei gradini, l'inizio e la fine
                                                                              SI    NO
delle rampe e dei pianerottoli siano ben visibili
Le scale sono dotate di corrimano comodi da usare                             SI    NO

VIE DI CIRCOLAZIONE
Le vie di circolazione devono essere piane (ossia senza buche, ostacoli
                                                                              SI    NO
o asperità, ecc.)
Le vie di circolazione sono mantenute libere da pericoli di inciampare
e scivolare (cavi o resti di materiale lasciati in giro, spargimenti di       SI    NO
liquidi, granulati, sporcizia)
Le vie di circolazione devono essere libere da materiale ingombrante
                                                                              SI    NO
(palette, casse, carrelli, ecc.)
Le vie di circolazione devono essere bene illuminate                          SI    NO
Nelle vie di circolazione gli eventuali lati verso il vuoto sono protetti
                                                                              SI    NO
con ringhiere o parapetti.

CGIL CDLM GENOVA                                                      SPORTELLO SICUREZZA
RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2
                                                                                          21

La struttura di ringhiere o parapetti deve essere adattata al tipo di
persone che utilizzano il passaggio (ad es. solo lavoratori o non addetti
ai lavori, con o senza bambini, ecc.)
È previsto che ci sia, tra il cancello pedonale e gli accessi degli edifici,
“almeno un percorso il più possibile in piano, senza scalini per
superare i dislivelli e con caratteristiche che consentano un’agevole          SI    NO
mobilità, prendendo come riferimento le caratteristiche dei percorsi
riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie
Vengono valutati i rischi presenti nei percorsi che conducono ai punti
                                                                               SI    NO
di raccolta in caso d’emergenza
I punti e le zone di pericolo devono essere contrassegnati in modo
                                                                               SI    NO
chiaro con cartelli di obbligo e di divieto
Gli ostacoli quali angoli, sporgenze, traverse, travi portanti o pilastri a
spigoli vivi o a forma acuminata, devono essere provvisti di                   SI    NO
rivestimenti in gomma piuma di colore giallo o a strisce giallo e nero
Gli impianti di trasporto, i trasportatori a nastro o a rulli installati in
                                                                               SI    NO
modo fisso devono disporre di passaggi sopraelevati sicuri

SCALE PASSAGGI
I gradini devono avere una superficie di calpestio antisdrucciolevole
(per es. con rivestimenti in gomma, strisce antisdrucciolevoli, profilati      SI    NO
incassati)
Le scale all’aperto devono essere protette contro scivolamenti (per
                                                                               SI    NO
es. superficie di calpestio in grigliato, tettoie)
Le scale devono essere provviste di corrimani o ringhiere.
                                                                               SI    NO

Le scale ripide e le scale a pioli devono essere provviste di corrimani
                                                                               SI    NO
o parapetti su ambedue i lati
I ripiani di lavoro devono essere provvisti di accessi della sufficiente
                                                                               SI    NO
stabilità
I gradini di ogni rampa di scale hanno devono avere tutti le stesse
dimensioni, sia le alzate (superfici verticali), che le pedate (superfici      SI    NO
orizzontali)”

PAVIMENTI
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RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2
                                                                                          22

I rivestimenti appropriati sono quelli di tipo antisdrucciolo e
adeguati alle condizioni d’uso.
A seconda delle condizioni possono essere superfici ruvide, piastrelle
                                                                               SI    NO
antiscivolo, rivestimenti rigati, ecc. (Ditte specializzate possono
rivestire in un secondo momento i pavimenti in ceramica e pietra con
materiale antisdrucciolo).
Gli elementi che costituiscono la pavimentazione devono essere uniti
tra loro e, se presentano giunture, queste sono larghe meno di 5               SI    NO
millimetri e realizzate con materiali durevoli nel tempo
Gli elementi devono essere piani e le eventuali asperità hanno uno
                                                                               SI    NO
spessore massimo di 2 millimetri
Negli ambienti bagnati (dove abitualmente si versano liquidi) il
pavimento deve consentire il normale deflusso dei liquidi.
                                                                               SI    NO
Ad es. pavimenti rivestiti in gomma a bolli con una leggera pendenza,
grigliati, ecc.
Laddove siano utilizzati per i calpestii grigliati “a maglie fitte”, per non
costituire ostacolo o pericolo di inciampo questi hanno i vuoti di tale
                                                                               SI    NO
dimensione da non essere attraversabili da una sfera di 2 centimetri
di diametro
All’entrata dell’edificio dovrebbero essere in uso idonee barriere
                                                                               SI    NO
antisporco che riescano ad assorbire anche l’umidità
Sui punti a rischio delle scale, ad es. i bordi, devono essere applicate
                                                                               SI    NO
idonee strisce antiscivolo
Qualora i rivestimenti presentino segni di usura, deterioramento o
                                                                               SI    NO
danneggiamento, sono riparati o rinnovati immediatamente
Le vie di circolazione all’aperto sono concepite in modo tale che gli
agenti atmosferici (ad es. umidità, neve, gelo) non possano renderle           SI    NO
scivolose.
I pavimenti devono essere facili da pulire e a tale scopo si devono
impiegare solo detergenti e metodi di pulizia che non alterano le              SI    NO
caratteristiche antisdrucciolo della pavimentazione
Le pulizie dei pavimenti vengono eseguite al di fuori dell’orario di
lavoro o, comunque, in ambienti non presidiati”, segnalando e                  SI    NO
vietando il passaggio in luoghi bagnati se ciò non è possibile
È certificata la caratteristica tecnica che conferisce ai materiali la
qualità di ‘antisdrucciolevole’” (vedi le definizioni di pavimenti
antisdrucciolevoli contenute nel D.M. 14/06/89 n°236 : "Prescrizioni           SI    NO
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica

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RLS & RLST: Istruzioni per l’uso 2
                                                                                          23

sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione
delle barriere architettoniche."
(Pubblicato in suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno
1989)
I valori di attrito non vengono modificati a seguito dell’apposizione
di strati di finitura lucidanti o di protezione (es. cere per pavimenti        SI    NO
antisdrucciolo)

POSSIBILI OSTACOLI
La pavimentazione deve essere regolare, uniforme e priva di buche,
rigature, spigoli sporgenti e altri ostacoli                                   SI    NO
(In linea generale per ostacoli si intendono dislivelli superiori a 4 mm.)
Eventuali aperture e canalette di scolo, buche nel terreno e cavità
similari, devono essere adeguatamente protette da coperture a filo
                                                                               SI    NO
del pavimento concepite in modo tale da essere calpestate e da
evitarne il ribaltamento
Le canalette di scolo rimaste aperte e che non si possono evitare
devono essere profonde al massimo 2 cm e avere gli spigoli superiori
opportunamente smussati
                                                                               SI    NO
(Le canalette non devono attraversare le vie di circolazione adibite al
trasporto di carichi con carrelli elevatori, transpallet a mano, carriole,
ecc.)
I grigliati sono fissati in modo tale che non possano ribaltarsi o cadere
e che gli spigoli non possano sporgere
                                                                               SI    NO
(I grigliati devono essere raccordati gli uni con gli altri in modo tale che
in caso di deformazione gli spigoli non possano sporgere.)
Le scale e le soglie che non si possono evitare sono segnalate in modo
                                                                               SI    NO
chiaro e ben illuminate
Le barriere antisporco, i tappeti e le superfici calpestabili sono fissati
in modo tale che non possano scivolare e che i bordi non possano               SI    NO
girarsi all’insù
Nelle zone di circolazione i binari devono essere posizionati a filo del
terreno e le scanalature rivestite con inserti in gomma nelle zone
                                                                               SI    NO
adibite al transito di veicoli (carriole, biciclette, transpallet a mano,
ecc.)
Viene tenuta una scorta, per la stagione invernale, di “un certo
                                                                               SI    NO
quantitativo di sale antigelo (cloruro di sodio NaCl o cloruro di calcio
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                                                                                           24

CaCl2 che è largamente il più usato tra i due poiché la sua azione
disgelante è considerata più efficace, soprattutto per la rapidità)
Deve essere evitato lo spargimento di sostante scivolose come
acqua, olio, pulviscolo, granuli e residui vari e qualora ciò dovesse          SI     NO
verificarsi, si provvede a pulire immediatamente il pavimento stesso?
L’azienda deve utilizzare apposita segnaletica per indicare il pericolo
                                                                               SI     NO
di scivolamento o caduta quando necessario

LAVORO IN SOLITARIO
Il lavorare in solitudine deve essere affrontato in base a due possibili ricadute sulla
salute di chi lo compie: da un lato il rischio vero e proprio derivante dalla mancata
possibilità di venire soccorsi (sia in caso di infortunio sul lavoro, sia in caso di malore
o evento accidentale) e, dall’altro, le conseguenze, meno dirette ma comunque da
non trascurare, che hanno a che vedere con gli aspetti psicologici e sociali che
possono avere delle ripercussioni sullo stato di benessere del lavoratore.

La condizione di lavoratore isolato detto anche lavoratore solitario o lavoratore in
solitudine, può non essere necessariamente permanente. Può accadere che un
lavoratore riceva un compito occasionale che debba essere svolto autonomamente
ed in un luogo isolato, per un periodo più o meno breve. In altri casi il compito può
trasformarsi in lavoro isolato per effetto di cause esterne quali, per esempio, il
protrarsi oltre il normale orario di lavoro.

L’Accordo Stato-Regioni che implementa l’art. 37 comma 2 del D.Lgs 81/08 sulla
formazione dei lavoratori indica i titoli dei contenuti della formazione specifica per
i lavoratori; tra questi non viene esplicitamente menzionato il lavoro in solitudine
(anche se l’ultimo punto “altri rischi” potrebbe ricomprenderlo) in quanto non
rappresenta di per sé un rischio, bensì una condizione di lavoro per la quale però il
lavoratore deve essere idoneamente formato. In particolare, la formazione dovrà
riguardare le misure di protezione da attuare in caso di emergenza, le misure di
prevenzione atte ad evitare il disagio di una condizione di lavoro che lo pone per
tutto l’orario o larga parte di esso in assenza di contatti con altri esseri umani. Nelle
organizzazioni quindi in cui è previsto che vi siano uno o più lavoratori che operano

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da soli, la formazione sui rischi specifici è fondamentale. Inoltre, deve essere posta
particolare attenzione al “Piano di evacuazione”.
All’interno di detto piano è importante venga inserito uno specifico paragrafo in
cui siano individuate le procedure di evacuazione in caso di emergenza e di
necessità di primo soccorso per chi opera in solitario.

In questo senso il Decreto Interministeriale 24 gennaio 2011, n. 19 Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito
ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - pur essendo specifico per le attività del
trasporto ferroviario è un esempio pratico e utile per meglio comprendere alcune
delle misure che possono essere inserite nel piano di evacuazione.
Misure utili a garantire idonee misure di protezione in situazioni di emergenza
nell’ambito di questa particolare condizione lavorativa. Il decreto prevede la
presenza del pacchetto di medicazione, di un mezzo di comunicazione idoneo e una
procedura adatta ad attivare in ogni caso la richiesta di pronto soccorso con la
conseguente la formazione del personale al fine di fornire adeguate informazioni,
prevede di dotare il personale impiegato di idonei sistemi di telefonia fissa o di
apparati radio su rete pubblica o privata, compresa la comunicazione interna, idonei
a garantire la comunicazione del personale ivi presente l’attivazione della richiesta
di soccorso ed a predisporre contestualmente una procedura idonea per tale
attivazione anche con i servizi pubblici di pronto soccorso.

Carico eccessivo della persona tenuta a lavorare da sola
La mancanza di contatto con gli altri lavoratori può aumentare considerevolmente
il rischio di infortunio. Questa condizione di solitudine può a sua volta causare uno
stress psichico (sensazione di isolamento, paura). Di fronte a eventi eccezionali, le
persone che lavorano da sole possono sentirsi sotto pressione a livello fisico,
mentale o psichico (mancanza di assistenza, disorientamento). In queste situazioni
di stress, per la persona tenuta a lavorare da sola c'è un maggior rischio di prendere
decisioni sbagliate, di commettere errori o improvvisare in modo pericoloso.

Mancanza di aiuto in caso d’infortunio o di situazione critica
Quasi tutti i lavori comportano dei pericoli.
Molte attrezzature di lavoro celano pericoli che possono causare un infortunio. Si
presume tacitamente che in caso di infortunio o di fronte a una situazione critica vi
sia la possibilità di prestare un aiuto immediato, che però, per chi lavora da solo,
non è più garantito.
È evidente come, in mancanza di aiuto tempestivo, le conseguenze di un infortunio
o di una situazione critica possano peggiorare notevolmente.

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                                                                                       26

Si è di fronte a una «situazione critica», ad esempio, quando una persona non riesce
più a uscire da una cella frigorifera con le proprie forze. Questo lavoratore, pur non
avendo riportato necessariamente delle lesioni, ha bisogno di un aiuto immediato.
Pertanto, mediante un’organizzazione di allarme e apparecchi adeguati (ausili),
occorre garantire che una richiesta di aiuto giunga ai soccorritori in modo
tempestivo e sicuro.

RUOLI LAVORATIVI CHE PREVEDONO IL LAVORO IN
SOLITUDINE (esempi)
Autotrasportatori

Addetti alle guardianie sia notturne, sia diurne

Tecnici di pronto intervento per servizi di pubblica utilità che svolgono il proprio
lavoro sul territorio (energia elettrica, gas, acqua, ecc.)

Addetti alle pulizie che operano in orari in cui i locali da pulire non sono
“abitati”

Addetti al controllo del funzionamento di impianti a ciclo continuo

Addetti ai servizi di vigilanza, che spesso presidiano ampie aree attraverso
monitor e telecamere

Addetti al Telelavoro

Lavorazioni in agricoltura

Lavorazioni del commercio

 Lavorazioni di assistenza impianti e/o di magazzinaggio

Addetti a particolari attività di riscossione di denaro (esempio addetti al
pedaggio autostradale e/o distributori di carburante)

Macchinisti ferroviari
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Piccole attività con pochi addetti: laboratori, chioschi, punti di informazione,
sale controllo, biglietterie, rivendite;

Reparti isolati di aziende, impianti di risalita, magazzini, centri di ricerca;

Prestatori di servizi che devono essere svolti al di fuori della normale attività
aziendale, sorveglianza, addetti alla manutenzione, dirigenti o responsabili.

Cantieri o interventi esterni, montatori, rappresentanti, servizi presso terzi;

Servizi distribuiti, distribuzione, servizi a domicilio, sanità, professionisti ed
artigiani, agenti e rappresentanti;

Addetti alla manutenzione

Addetti smaltimento rifiuti

Tecnici di laboratorio

Tassisti

Farmacisti

Giardinieri

Guardie mediche

Guardie giurate

Medici

Infermieri

Portieri d’albergo

Operatori che lavorino soli per lunghi periodi in sale quadri di impianti chimici,
di raffinerie, di centrali termiche, in o in un ufficio

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Operatori che lavorino soli per lunghi periodi in magazzini, depositi, scantinati,
vani tecnici

Operatori che lavorino soli per lunghi periodi in archivio, in un ufficio
decentrato, periferico

LAVORI VIETATI IN SOLITARIO
        •   i lavori ad alto rischio e/o in ambienti chiusi, per i quali è opportuna la
            presenza di un supervisore e/o di un addetto di pronto
            intervento/soccorso in postazione sicura;

        •   il lavoro in prossimità di conduttori con apparecchiature in tensione,
            lavori edili o agricoli a rischio (taglio di piante, scavi, ecc. );

        •   le attività dove sono presenti materiali o sostanze che possono
            determinare pericoli per la salute e la sicurezza;

        •   i lavori in altezza o gli scavi in profondità.

        • Ambiti definiti dal D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177. Regolamento
          recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori
          autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a
          norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9
          aprile 2008, n. 81.
          Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 novembre 2011, n. 260.
        • Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra
          persona, la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta
          limitando il peso dei carichi da trasportare Quando vengono eseguiti
          lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona
          deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala.

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                                                                                     29

INDICAZIONI MINIME / NECESSITA’
Obbligo di una formazione completa ed efficace.

I lavoratori solitari dovrebbero conoscere e sapere attuare autonomamente le
procedure di emergenza dei propri reparti, locali o ambiti di lavoro.

Deve essere garantito un accesso agevole alle cassette di primo soccorso anche
negli orari di chiusura

Oppure deve essere fornito al lavoratore un kit trasportabile per il trattamento di
piccole ferite o l’automedicazione (associato al relativo corso di primo soccorso)

Il lavoratore isolato deve/può essere dotato di dispositivi elettronici che avvisi in
automatico e/o manuale in caso di malore, caduta, e/o altro evento

               Avviso a voce ad un compagno di lavoro, registri, telefoni o citofoni,
               dispositivi elettronici che avvisino in caso di caduta “funzione
               uomo a terra” chiamata anche “funzione man down”, video camere
               fino a controlli periodici di sorveglianti.
Le modalità
di controllo
               Accessi periodici diretti;
/
interazione
               Contatti regolari a distanza, per esempio con il telefono, la radio, le
/
               videocamere e le e-mail; segnali di allarme, manuali o automatici
supervisione
               (dispositivi di uomo a terra, sensori di movimento/posizione gps)
possono
               soprattutto in caso di caduta del lavoratore;
includere:
               Segnali che attestino il completamento di un compito o il ritorno del
               lavoratore alla base.

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                                                                                                                                30

Possibile matrice di valutazione lavoro in solitudine
                              A
                              Frequente
                                                       4
                              (più di 1 volta al                     3a            2                 1                  1
                              mese)

                              B
                              Occasionale
                              (da 1 volta              4
                              all'anno a 1
                                                                     3a            2                 2                  1
                              volta al mese)

                              C
                              Rara
                              (da 1 volta ogni         4
                                                                     3a           3b                 2                  2
 Probabilità di accadimento

                              5 anni a 1 volta
                              l'anno)

                              D
                              Improbabile
                              (da 1 volta ogni
                                                       4
                              20 anni a 1                            3a           3b                3b                 3b
                              volta ogni 5
                              anni)

                              E
                              Quasi
                              Impossibile
                              (da 1 volta ogni         4
                              100 anni a 1
                                                                     4             4                 4                 3b
                              volta ogni 20
                              anni)

                                                                 IV          III                                I
                                                   V                                          II
                                                                 Bassa       Media                              Molto Alta
                                                   Molto                                      Alta
                                                                 (lesione    (lesione                           (lesione mortale
                                                   Bassa                                      (lesione grave,
                                                                 lieve con   media, con                         qualora i primi
                                                   (contusione                                con invalidità
                                                                 assenza     invalidità                         soccorsi non siano
                                                   lieve senza                                grave
                                                                 dal         leggera                            prestati
                                                   assenza dal                                irreversibile)
                                                                 lavoro)     irreversibile)                     tempestivamente)
                                                   lavoro)

                                                                   Gravità del danno
                              CAMPO 4 – E’ CONSENTITO LAVORARE DA SOLI
                              CAMPO 3 –SORVEGLIANZA PERIODICA (3a max. 8 ore, 3b max. 4 ore)
                              CAMPO 2 – SORVEGLIANZA CONTINUA, INDIPENDENTE DALLA VOLONTA’
                              CAMPO 1 - DIVIETO DI LAVORARE DA SOLI

CGIL CDLM GENOVA                                                                                            SPORTELLO SICUREZZA
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