REGOLAMENTO COMUNITARIO IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI - Avv. Massimo Alpigiani
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REGOLAMENTO COMUNITARIO IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI Avv. Massimo Alpigiani Senior Associate CMS Adonnino Ascoli Cavasola & Scamoni Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Il Trattato istitutivo dell’Unione Europea, firmato a Roma nel 1957, prevede la libera circolazione delle merci. L’istituzione di un mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati La libera circolazione delle merci comporta che le merci originarie o prodotte nell’Unione Europea possono viaggiare tra gli stati membri dell’Unione senza vincoli doganali. 2 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
MUTUO RICONOSCIMENTO Il principio del mutuo riconoscimento prevede la possibilità di commercializzare prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in uno Stato Membro anche in altri Stati Membri, anche nel caso in cui tale prodotto non sia conforme alle norme vigenti negli Stati Membri di destinazione. Tale principio prende le mosse dalla presunzione che se un prodotto possa essere legalmente fabbricato o immesso sul mercato in uno Stato Membro, ciò offra un adeguato livello di protezione della salute dei consumatori e dell’ambiente; pertanto, gli altri Stati Membri non ne possano impedire la commercializzazione sul proprio territorio. 5 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
MUTUO RICONOSCIMENTO Pronuncia “Cassis de Dijon”: “Ogni prodotto legalmente fabbricato e posto in vendita in uno Stato membro dev’essere, in linea di massima, ammesso sul mercato di ogni altro Stato membro”, se è “conforme alla normativa od ai procedimenti di fabbricazione legittimi e tradizionali del paese d’esportazione, e commercializzato sul territorio di quest’ultimo”. (Corte di giustizia, sent. 20 febbraio 1979, in causa C-120/78, Rewe Zentrale) le normative tecniche e commerciali non possono creare ostacoli se non quando siano necessarie per soddisfare esigenze imperative e perseguano un obiettivo di interesse generale, di cui esse costituiscono la garanzia essenziale. Tale obiettivo dev’essere di natura tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci, che costituisce una delle regole fondamentali della Comunità 6 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
MUTUO RICONOSCIMENTO REGOLAMENTO 1169/2011 Relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori 7 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
MUTUO RICONOSCIMENTO Articolo 38 Regolamento 1169: Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza. Tali disposizioni nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri Fatto salvo l’articolo 39, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento 8 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
MUTUO RICONOSCIMENTO Articolo 39 Regolamento 1169: gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 45, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale. 9 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNO SGUARDO ALL’ITALIA Regolamento UE n. 1169/2011 D. Lgs. n. 231/2017 10 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
REGOLAMENTO UE N. 1169/2011 AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI Articolo 1, comma 3 ✓ operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare, quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ✓ tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, anche se commercializzati in una fase antecedente alla vendita al dettaglio 11 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
REGOLAMENTO UE N. 1169/2011 SOGGETTI RESPONSABILI: OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (art. 8) ➢ La persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo ➢ L’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore avente sede nel territorio dell’Unione ➢ L’operatore il cui nome o la cui ragione sociale sono riportati in un marchio depositato o registrato ➢ Tutti gli operatori della filiera: operatore di ogni fase della catena alimentare e per tutti gli alimenti destinati al consumatore finale (anche se commercializzati in una fase antecedente alla vendita al dettaglio) 12 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
REGOLAMENTO UE N. 1169/2011 SOGGETTI RESPONSABILI: OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (art. 8) ➢ L’OSA, in quanto responsabile di garantire il rispetto delle prescrizioni poste dalla legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo, è responsabile delle informazioni sugli alimenti ed assicura la presenza e l’esattezza di tali informazioni ➢ Quando l’OSA non influisce sulle informazioni relative agli alimenti non fornisce alimenti di cui conosce o presume la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle relative legislazioni nazionali ➢ L’OSA non modifica le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli 13 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE Destinatari delle informazioni ▪ Consumatori finali ▪ Altri operatori ▪ Collettività 14 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE Principi ▪ Garanzia della corretta e completa informazione al consumatore nel rispetto della legislazione vigente ▪ Rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo ▪ Tutela della salute 15 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE Contenuto dei compiti dell’OSA ▪ E’ responsabile delle informazioni sugli alimenti ▪ Assicura la presenza e l’esattezza di tali informazioni ▪ Non introduce informazioni che incidono sulla tutela dei consumatori ▪ Non fornisce alimenti di cui conosce o presume la non conformità ▪ E’ responsabile di garantire il rispetto delle prescrizioni della legge alimentare 16 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
REGOLAMENTO UE N. 1169/2011 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE Il Regolamento 1169 individua il seguente pacchetto di informazioni obbligatorie da dare ai consumatori: a) la denominazione dell’alimento b) l’elenco degli ingredienti c) Indicazione circa la presenza di allergeni d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti e) la quantità netta dell’alimento f) il TMC o la data di scadenza g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’OSA i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26 j) le istruzioni per l’uso, ove necessarie k) il titolo alcolometrico volumico effettivo (per ABV >1,2%) l) una dichiarazione nutrizionale 17 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
REGOLAMENTO UE N. 1169/2011 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE L’Allegato 3 del Regolamento 1169 contiene poi un elenco di alimenti la cui etichettatura deve comprendere una più indicazioni complementari. Alcuni esempi: Alimenti contenenti edulcoranti La denominazione dell’alimento è accompagnata dall’indicazione «con edulcorante/i» Bevande con elevato tenore di caffeina nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda deve comparire la dicitura «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento» 18 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
REGOLAMENTO UE N. 1169/2011 INFORMAZIONI VOLONTARIE Nel caso in cui siano fornite - su base volontaria - delle informazioni rientranti tra quelle obbligatorie, queste devono essere rese nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento per la messa a disposizione delle informazioni obbligatorie. 19 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
REGOLAMENTO UE N. 1169/2011 INFORMAZIONI VOLONTARIE - Non possono indurre in errore il consumatore - Non devono essere ambigue o confuse - Non possono attribuire caratteristiche e qualità non possedute - Non possono suggerire presenza di un ingrediente naturalmente presente - Non possono occupare lo spazio disponibile in etichetta per le informazioni obbligatorie - si basano, se del caso, su dati scientifici pertinenti 20 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018 PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede che: − l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria laddove omettendo tale indicazione il consumatore possa essere indotto in errore in merito al paese d'origine o luogo di provenienza reali dell'alimento finale. − Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, deve essere indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario in questione, o diversamente il paese d'origine o luogo di provenienza dell'ingrediente primario deve essere indicato come diverso da quello dell'alimento. L'applicazione di tali requisiti è soggetta all'adozione di un atto di esecuzione Regolamento di Esecuzione 775/2018 21 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018 PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO Regolamento di Esecuzione 775/2018 Indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non sia dello stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, deve esporsi in etichetta indicando la zona geografica (UE, non UE, lo Stato Membro, la regione, etc..) oppure indicando che l'ingrediente primario proviene/non proviene da un determinato paese d'origine o luogo di provenienza Secondo le linee guida pubblicate dalla stessa Commissione Europea, il Regolamento 775/2018 si applica anche quando l'indicazione del paese d'origine o il luogo di provenienza è espressa attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche (ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche). Le diciture "made in", "prodotto in" seguite dall'indicazione di un paese, così come i simboli nazionali o i colori di una bandiera sono da considerarsi come indicazione d'origine e determinano l'applicazione dell'articolo 26 22 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018 PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO Quadro normativo italiano Decreto Mipaaf del 30 marzo 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia di alcuni decreti (grano, riso, pomodoro) i quali sarebbero divenuti inefficaci dal 1 aprile 2020 con l'entrata in vigore del Regolamento 775/2018 DECRETO 26 luglio 2017 del Mipaaf recante "Indicazione dell'origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro" in base al quale le confezioni di pasta secca prodotte in Italia devono obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture: a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato; b) Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato. Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE; Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE". 23 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018 PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO Quadro normativo italiano Decreto Mipaaf del 30 marzo 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia di alcuni decreti (grano, riso, pomodoro) i quali sarebbero divenuti inefficaci dal 1 aprile 2020 con l'entrata in vigore del Regolamento 775/2018 DECRETO 26 luglio 2017 del Mipaaf recante "Indicazione dell'origine in etichetta del riso" in base al quale sull'etichetta del riso devono essere indicati: a) "Paese di coltivazione del riso"; b) "Paese di lavorazione"; c) "Paese di confezionamento". Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura "Origine del riso: Italia". Ove, invece, queste fasi avvengano nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. 24 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018 PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO Quadro normativo italiano Decreto Mipaaf del 30 marzo 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia di alcuni decreti (grano, riso, pomodoro) i quali sarebbero divenuti inefficaci dal 1 aprile 2020 con l'entrata in vigore del Regolamento 775/2018 DECRETO 26 novembre 2017 del Mipaaf recante "Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro" in base al quale le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia devono indicare in etichetta le seguenti diciture: a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato; b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato. Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "Origine del pomodoro:Italia". 25 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018 PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO Quadro normativo italiano Decreto Mipaaf del 22 luglio 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia del seguente decreto che altrimenti sarebbe divenuto inefficace dal 1 aprile 2020 con l'entrata in vigore del Regolamento 775/2018 DECRETO 9 dicembre 2016 del Mipaaf recante "Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari" in base al quale tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, preimballati ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano prodotte in Italia devono indicare in etichetta le seguenti diciture: a) Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte; b) Paese di condizionamento o di trasformazione: nome del paese in cui il latte è stato condizionato o trasformato. Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "Origine del latte:Italia". 26 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018 PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO Quadro normativo italiano DECRETO 6 agosto 2020 Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate, quali carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina. Indicazioni da riportare in etichetta: «Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali)»; «Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali)»; «Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali)» Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "100% italiano". 27 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018 PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA DELL'INGREDIENTE PRIMARIO Decreti di origine in Italia Quadro normativo italiano EFFICACIA FINO AL 31 DICEMBRE 2021 DOPO ??? 28 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI E DI PRESENTAZIONE La violazione degli obblighi imposti dalla normativa in materia di presentazione e degli alimenti è suscettibile di essere sanzionata sia a livello amministrativo che penale: ➢ Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 ➢ Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. «Codice dei consumatori» ➢ Legge 24 novembre 1981, n. 689, sanzioni amministrative ➢ Codice Penale, Frode nell’esercizio del commercio 29 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
Ipotesi di responsabilità - 1 ▪ Pratiche leali di informazione (art. 7 Reg. 1169) ✓ caratteristiche dell’alimento (natura, composizione, qualità, provenienza) ✓ proprietà ed effetti inesistenti ✓ proprietà ed effetti terapeutici (eccezioni: acque minerali naturali e alimenti destinati ad un particolare utilizzo nutrizionale) ✓ elementi di differenziazione rispetto ad alimenti analoghi ✓ presenza o assenza di ingredienti o componenti 30 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
Ipotesi di responsabilità - 2 ▪ Indicazioni obbligatorie (art. 9 Reg. 1169) ✓ visibilità ✓ posizionamento ✓ campo visivo (denominazione, quantità netta e ABV) ✓ leggibilità ✓ lingua ✓ allergeni ✓ TMC, scadenza ✓ condizioni d’uso e di conservazione 31 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
Ipotesi di responsabilità - 3 ▪ Indicazioni volontarie (art. 36 Reg. 1169) ✓ modalità identiche alle indicazioni obbligatorie ✓ non decettive ✓ basate su dati scientifici 32 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 ▪ Disposizioni e sanzioni in materia di: ✓ etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ai sensi del Capo VI del Regolamento (UE) n. 1169/2011 ✓ diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, di cui alla Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, c.d. Direttiva Lotto 33 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
SANZIONI AUTORITÀ COMPETENTE ICQRF: Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari, istituito presso il MIPAAF salve le competenze spettanti all’AGCM e D.Lgs.145/2007 34 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
IN ITALIA ➢ ICQRF è la principale Autorità sanzionatoria italiana nell’agroalimentare: le irregolarità accertate anche da altre Autorità di controllo o forze di polizia in materia di etichettatura, Vino, Olio, BIO, Riso, OGM ecc.. vengono poi sanzionate dall’ICQRF. ➢ ICQRF svolge una intensa attività di contrasto al crimine agroalimentare. ICQRF ha in carico le maggiori indagini penali sull’agroalimentare in Italia. Gli ispettori ICQRF hanno la qualifica di Polizia giudiziaria. ➢ ICQRF effettua la vigilanza di tutti gli Organismi di Certificazione delle denominazioni protette e del BIO ➢ Coopera con l’ANTITRUST per sanzionare le situazioni di concorrenza sleale lungo la catena agroalimentare Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
NEL MONDO ➢ ICQRF effettua il più alto numero di controlli antifrode al mondo su numerose produzioni, a cominciare da vino e olio. ICQRF ha cooperazioni operative con le omologhe strutture di decine di Paesi (USA (FDA), Cina, Turchia, Moldavia, Germania, Regno Unito …) ➢ ICQRF effettua il maggior numero di controlli antifrode in Europa sulle produzioni di qualità; ➢ In Europa, ICQRF è Autorità italiana ex officio (cioè per gli interventi a protezione di tutti i prodotti europei a DOP e IGP) e autorità di coordinamento sul vino. ICQRF difende il made in Italy in tutti i paesi UE, contrastando le contraffazioni con accordi diretti di cooperazione, come nel caso del Ministero tedesco BMEL e i Lander ➢ ICQRF è FOOD FRAUD CONTACT POINT tra l’Italia e la UE Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
FOOD FRAUD CONTACT POINT Organo amministrativo di assistenza e di collegamento che gestisce le richieste specifiche per la cooperazione transfrontaliera nei casi di "frodi alimentari“. Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
SANZIONI PROCEDURA - Legge 689/1981 ▪ Verbale di diffida per ▪ Violazione di lieve entità + solo sanzione amministrativa ▪ Violazione sanabile e OSA non già diffidato per medesima violazione ▪ Violazioni diverse da quelle in materia di sicurezza alimentare ▪ Scritti difensivi ▪ Audizione ▪ Ordinanza-ingiunzione ▪ Impugnazione (ricorso all’Autorità giudiziaria) 38 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
Decreto legislativo n. 206/2005 «Codice del Consumo» PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE Previsione Sanzioni Artt. 20-26 D. Lgs. 206/2005 Art. 27 D. Lgs. 206/2005 ❖ pratica commerciale scorretta: ✓ Divieto di continuazione/sospensione delle pratiche commerciali scorrette ✓ contraria alla diligenza professionale, falsa o idonea a falsare il comportamento ✓ Assunzione dell'impegno di porre fine economico del consumatore all'infrazione + pubblicazione della ✓ ingannevoli dichiarazione dell'impegno in questione a ✓ aggressive cura e spese del professionista ✓ sanzione amministrativa pecuniaria da Autorità competente: AGCM 5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione 39 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
Direttiva (UE) 2019/633 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE È stata pubblicata la direttiva (UE) 2019/633, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. La direttiva (UE) 2019/633 si applica ai fornitori e agli acquirenti, diversi dai consumatori, che rientrano nelle fasce di fatturato individuate in modo dettagliato. Essa definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate, stabilendo norme relative all'applicazione di questi divieti e disposizioni per il coordinamento tra le autorità di contrasto Il recepimento da parte degli Stati Membri deve avvenire entro il 1° maggio 2021 Le disposizioni si applicheranno ai contratti di fornitura conclusi dopo il recepimento 40 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
Codice Penale FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO Previsione Sanzione Art. 515, comma 1 C.P. Art. 515, comma 1 C.P. Chiunque, nell'esercizio di un'attività Reclusione fino a due anni o multa fino commerciale, ovvero in uno spaccio ad euro 2.065. aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. 41 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
RASFF Rapid Alert System for Food and Feed Laddove, a seguito di un controllo ufficiale, disposto sul mercato o presso un posto di ispezione frontaliera, nell’ambito di un autocontrollo effettuato da un operatore del settore, di un reclamo di un consumatore, o di un episodio di malattia alimentare, etc, venga identificato un rischio per la salute correlato ad un determinato prodotto, viene attivato il sistema di allerta rapido RASFF. RITIRO – RICHIAMO – SEQUESTRO – RESPINGIMENTO https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_leaflet_it.pdf 42 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
Contatti GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE. Per ulteriori informazioni o chiarimenti su qualsiasi aspetto di questa presentazione, non esitate a contattarmi Avv. Massimo Alpigiani Senior Associate Studio CMS massimo.alpigiani@cms-aacs.com Roma Milano Via Agostino Depretis, 86 Galleria Passarella, 1 T: +39 06 478 151 T: +39 02 8928 3800 F: +39 06 483 755 F: +39 02 4801 2914 cms.law 43 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia
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