REGOLAMENTO COMUNITARIO IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI - Avv. Massimo Alpigiani

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REGOLAMENTO COMUNITARIO IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI - Avv. Massimo Alpigiani
REGOLAMENTO COMUNITARIO IN MATERIA DI
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Avv. Massimo Alpigiani
Senior Associate
CMS Adonnino Ascoli Cavasola & Scamoni

Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020
REGOLAMENTO COMUNITARIO IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI - Avv. Massimo Alpigiani
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Il Trattato istitutivo dell’Unione Europea, firmato a
Roma nel 1957, prevede la libera circolazione
delle merci.

L’istituzione di un mercato interno comporta uno
spazio senza frontiere interne, nel quale è
assicurata la libera circolazione delle merci, delle
persone, dei servizi e dei capitali secondo le
disposizioni dei trattati

La libera circolazione delle merci comporta che le
merci originarie o prodotte nell’Unione Europea
possono viaggiare tra gli stati membri dell’Unione
senza vincoli doganali.

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FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

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GERARCHIA DELLE FONTI

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REGOLAMENTO COMUNITARIO IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI - Avv. Massimo Alpigiani
MUTUO RICONOSCIMENTO

Il principio del mutuo riconoscimento prevede la possibilità di commercializzare
prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in uno Stato Membro anche in
altri Stati Membri, anche nel caso in cui tale prodotto non sia conforme alle
norme vigenti negli Stati Membri di destinazione.

Tale principio prende le mosse dalla presunzione che se un prodotto possa
essere legalmente fabbricato o immesso sul mercato in uno Stato Membro, ciò
offra un adeguato livello di protezione della salute dei consumatori e
dell’ambiente; pertanto, gli altri Stati Membri non ne possano impedire la
commercializzazione sul proprio territorio.

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MUTUO RICONOSCIMENTO

Pronuncia “Cassis de Dijon”:
“Ogni prodotto legalmente fabbricato e posto in vendita
in uno Stato membro dev’essere, in linea di massima,
ammesso sul mercato di ogni altro Stato membro”,
se è “conforme alla normativa od ai procedimenti di
fabbricazione legittimi e tradizionali del paese d’esportazione, e
commercializzato sul territorio di quest’ultimo”.
(Corte di giustizia, sent. 20 febbraio 1979, in causa C-120/78, Rewe Zentrale)

le normative tecniche e commerciali non possono creare ostacoli se non quando siano
necessarie per soddisfare esigenze imperative e perseguano un obiettivo di interesse
generale, di cui esse costituiscono la garanzia essenziale. Tale obiettivo dev’essere di
natura tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci, che
costituisce una delle regole fondamentali della Comunità

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MUTUO RICONOSCIMENTO

REGOLAMENTO 1169/2011

Relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai
consumatori

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MUTUO RICONOSCIMENTO

Articolo 38 Regolamento 1169:
Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli
Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo
se il diritto dell’Unione lo autorizza. Tali disposizioni nazionali non creano
ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei
confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri

Fatto salvo l’articolo 39, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali
concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento
purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci
conformi al presente regolamento

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MUTUO RICONOSCIMENTO

Articolo 39 Regolamento 1169:

gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 45,
disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie
specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:
a) protezione della salute pubblica;
b) protezione dei consumatori;
c) prevenzione delle frodi;
d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni
    di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della
    concorrenza sleale.

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

                                                UNO SGUARDO ALL’ITALIA

     Regolamento UE n. 1169/2011

     D. Lgs. n. 231/2017

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REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

     AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI

     Articolo 1, comma 3

     ✓ operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena
       alimentare, quando le loro attività riguardano la fornitura di
       informazioni sugli alimenti ai consumatori

     ✓ tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, anche se
       commercializzati in una fase antecedente alla vendita al dettaglio

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REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

     SOGGETTI RESPONSABILI:
     OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (art. 8)

         ➢ La persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle
           disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il
           suo controllo

         ➢ L’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il
           prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore avente
           sede nel territorio dell’Unione

         ➢ L’operatore il cui nome o la cui ragione sociale sono riportati in un marchio
           depositato o registrato

         ➢ Tutti gli operatori della filiera: operatore di ogni fase della catena alimentare e
           per tutti gli alimenti destinati al consumatore finale (anche se commercializzati
           in una fase antecedente alla vendita al dettaglio)

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REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

     SOGGETTI RESPONSABILI:
     OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (art. 8)

     ➢ L’OSA, in quanto responsabile di garantire il rispetto delle prescrizioni poste dalla
       legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo, è
       responsabile delle informazioni sugli alimenti ed assicura la presenza e l’esattezza
       di tali informazioni

     ➢ Quando l’OSA non influisce sulle informazioni relative agli alimenti non fornisce
       alimenti di cui conosce o presume la non conformità alla normativa in materia di
       informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle relative legislazioni
       nazionali

     ➢ L’OSA non modifica le informazioni che accompagnano un alimento se tale
       modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro
       modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale
       di effettuare scelte consapevoli

13   Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                                         CMS in Italia
OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

     Destinatari delle informazioni

     ▪      Consumatori finali

     ▪      Altri operatori

     ▪      Collettività

14       Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020   CMS in Italia
OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

     Principi

     ▪    Garanzia della corretta e completa informazione al consumatore nel
          rispetto della legislazione vigente

     ▪    Rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo

     ▪    Tutela della salute

15   Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                                  CMS in Italia
OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

     Contenuto dei compiti dell’OSA

     ▪   E’ responsabile delle informazioni sugli alimenti

     ▪   Assicura la presenza e l’esattezza di tali informazioni

     ▪   Non introduce informazioni che incidono sulla tutela dei consumatori

     ▪   Non fornisce alimenti di cui conosce o presume la non conformità

     ▪   E’ responsabile di garantire il rispetto delle prescrizioni della legge
         alimentare

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REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

                                     INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

     Il Regolamento 1169 individua il seguente pacchetto di informazioni obbligatorie da
     dare ai consumatori:
     a) la denominazione dell’alimento
     b) l’elenco degli ingredienti
     c) Indicazione circa la presenza di allergeni
     d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
     e) la quantità netta dell’alimento
     f)   il TMC o la data di scadenza
     g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego
     h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’OSA
     i)   il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26
     j)   le istruzioni per l’uso, ove necessarie
     k) il titolo alcolometrico volumico effettivo (per ABV >1,2%)
     l)   una dichiarazione nutrizionale
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REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

                                       INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

 L’Allegato 3 del Regolamento 1169 contiene poi un elenco di alimenti la cui etichettatura
 deve comprendere una più indicazioni complementari. Alcuni esempi:

 Alimenti contenenti edulcoranti                 La denominazione dell’alimento è accompagnata
                                                 dall’indicazione «con edulcorante/i»

 Bevande con elevato tenore di caffeina          nello stesso campo visivo della denominazione
                                                 della bevanda deve comparire la dicitura
                                                 «elevato tenore di caffeina.
                                                 Non raccomandato per i bambini e durante la
                                                 gravidanza e l’allattamento»

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REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

                                        INFORMAZIONI VOLONTARIE

      Nel caso in cui siano fornite - su base volontaria - delle informazioni
       rientranti tra quelle obbligatorie, queste devono essere rese nel
         rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento per la messa a
                   disposizione delle informazioni obbligatorie.

19   Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                            CMS in Italia
REGOLAMENTO UE N. 1169/2011

                                        INFORMAZIONI VOLONTARIE

     -    Non possono indurre in errore il consumatore
     -    Non devono essere ambigue o confuse
     -    Non possono attribuire caratteristiche e qualità non possedute
     -    Non possono suggerire presenza di un ingrediente naturalmente
          presente
     -    Non possono occupare lo spazio disponibile in etichetta per le
          informazioni obbligatorie
     -    si basano, se del caso, su dati scientifici pertinenti

20   Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                        CMS in Italia
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

                      PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA
                            DELL'INGREDIENTE PRIMARIO

                                         Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede che:

     −    l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria laddove omettendo tale
          indicazione il consumatore possa essere indotto in errore in merito al paese d'origine o luogo di
          provenienza reali dell'alimento finale.

     −    Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di
          quello del suo ingrediente primario, deve essere indicato anche il paese d'origine o il luogo di
          provenienza dell'ingrediente primario in questione, o diversamente il paese d'origine o luogo di
          provenienza dell'ingrediente primario deve essere indicato come diverso da quello dell'alimento.

                  L'applicazione di tali requisiti è soggetta all'adozione di un atto di esecuzione

                                                Regolamento di Esecuzione 775/2018

21   Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                                                         CMS in Italia
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

                      PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA
                            DELL'INGREDIENTE PRIMARIO
                                                Regolamento di Esecuzione 775/2018

        Indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non sia dello stesso
          paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, deve esporsi in etichetta indicando la zona
           geografica (UE, non UE, lo Stato Membro, la regione, etc..) oppure indicando che l'ingrediente primario
                       proviene/non proviene da un determinato paese d'origine o luogo di provenienza

     Secondo le linee guida pubblicate dalla stessa Commissione Europea, il Regolamento 775/2018 si applica anche
      quando l'indicazione del paese d'origine o il luogo di provenienza è espressa attraverso qualunque mezzo, come
       diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche (ad eccezione dei termini
                                     geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche).

      Le diciture "made in", "prodotto in" seguite dall'indicazione di un paese, così come i simboli nazionali o i colori di
         una bandiera sono da considerarsi come indicazione d'origine e determinano l'applicazione dell'articolo 26

22   Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                                                                          CMS in Italia
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

                        PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA
                              DELL'INGREDIENTE PRIMARIO
                                                     Quadro normativo italiano

     Decreto Mipaaf del 30 marzo 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia di alcuni decreti (grano, riso,
        pomodoro) i quali sarebbero divenuti inefficaci dal 1 aprile 2020 con l'entrata in vigore del Regolamento
                                                        775/2018

     DECRETO 26 luglio 2017 del Mipaaf recante "Indicazione dell'origine in etichetta del grano duro per paste di semola
     di grano duro" in base al quale le confezioni di pasta secca prodotte in Italia devono obbligatoriamente indicate in
     etichetta le seguenti diciture:
     a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
     b) Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.
         Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le
         seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;

     Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura:
                                                  "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".

23     Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                                                                        CMS in Italia
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

                           PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA
                                 DELL'INGREDIENTE PRIMARIO
                                                      Quadro normativo italiano

     Decreto Mipaaf del 30 marzo 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia di alcuni decreti (grano, riso,
        pomodoro) i quali sarebbero divenuti inefficaci dal 1 aprile 2020 con l'entrata in vigore del Regolamento
                                                        775/2018

     DECRETO 26 luglio 2017 del Mipaaf recante "Indicazione dell'origine in etichetta del riso" in base al quale sull'etichetta
     del riso devono essere indicati:
     a)      "Paese di coltivazione del riso";
     b)      "Paese di lavorazione";
     c)      "Paese di confezionamento".

     Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura "Origine del riso: Italia".

     Ove, invece, queste fasi avvengano nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le
     seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

24        Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                                                                   CMS in Italia
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

                           PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA
                                 DELL'INGREDIENTE PRIMARIO
                                                     Quadro normativo italiano

     Decreto Mipaaf del 30 marzo 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia di alcuni decreti (grano, riso,
        pomodoro) i quali sarebbero divenuti inefficaci dal 1 aprile 2020 con l'entrata in vigore del Regolamento
                                                        775/2018

     DECRETO 26 novembre 2017 del Mipaaf recante "Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro" in base al quale
     le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia devono indicare in etichetta le seguenti diciture:
     a)      Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;
     b)      Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.

     Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti
     diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

     Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "Origine del pomodoro:Italia".

25        Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                                                                     CMS in Italia
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

                           PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA
                                 DELL'INGREDIENTE PRIMARIO
                                                      Quadro normativo italiano

          Decreto Mipaaf del 22 luglio 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia del seguente decreto che
           altrimenti sarebbe divenuto inefficace dal 1 aprile 2020 con l'entrata in vigore del Regolamento 775/2018

     DECRETO 9 dicembre 2016 del Mipaaf recante "Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i
     prodotti lattieri caseari" in base al quale tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1,
     preimballati ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano prodotte in Italia
     devono indicare in etichetta le seguenti diciture:
     a)      Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;
     b)      Paese di condizionamento o di trasformazione: nome del paese in cui il latte è stato condizionato o trasformato.

     Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti
     diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

     Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "Origine del latte:Italia".
26        Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                                                                     CMS in Italia
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

                       PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA
                             DELL'INGREDIENTE PRIMARIO
                                            Quadro normativo italiano

     DECRETO 6 agosto 2020

     Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate, quali
     carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e
     prodotti a base di carne suina. Indicazioni da riportare in etichetta:

     «Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali)»;

     «Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali)»;

     «Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali)»

     Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti
     diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

     Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "100% italiano".

27    Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                                                                         CMS in Italia
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE 775/2018

                      PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA
                            DELL'INGREDIENTE PRIMARIO
                                       Decreti di origine in Italia Quadro normativo italiano

                                                EFFICACIA FINO AL 31 DICEMBRE 2021

                                                            DOPO ???

28   Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                                                   CMS in Italia
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI E DI
PRESENTAZIONE

     La violazione degli obblighi imposti dalla normativa in materia di presentazione e degli
     alimenti è suscettibile di essere sanzionata sia a livello amministrativo che penale:

     ➢ Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante la disciplina sanzionatoria
       per la violazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011

     ➢ Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. «Codice dei consumatori»

     ➢ Legge 24 novembre 1981, n. 689, sanzioni amministrative

     ➢ Codice Penale, Frode nell’esercizio del commercio

29   Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                                           CMS in Italia
Ipotesi di responsabilità - 1

     ▪ Pratiche leali di informazione (art. 7 Reg. 1169)

           ✓ caratteristiche dell’alimento (natura, composizione, qualità, provenienza)

           ✓ proprietà ed effetti inesistenti

           ✓ proprietà ed effetti terapeutici (eccezioni: acque minerali naturali e alimenti
             destinati ad un particolare utilizzo nutrizionale)

           ✓ elementi di differenziazione rispetto ad alimenti analoghi

           ✓ presenza o assenza di ingredienti o componenti

30   Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                                             CMS in Italia
Ipotesi di responsabilità - 2

     ▪ Indicazioni obbligatorie (art. 9 Reg. 1169)

           ✓   visibilità
           ✓   posizionamento
           ✓   campo visivo (denominazione, quantità netta e ABV)
           ✓   leggibilità
           ✓   lingua
           ✓   allergeni
           ✓   TMC, scadenza
           ✓   condizioni d’uso e di conservazione

31   Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                       CMS in Italia
Ipotesi di responsabilità - 3

     ▪ Indicazioni volontarie (art. 36 Reg. 1169)

           ✓ modalità identiche alle indicazioni obbligatorie

           ✓ non decettive

           ✓ basate su dati scientifici

32   Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                       CMS in Italia
Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231

     ▪ Disposizioni e sanzioni in materia di:

           ✓ etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ai sensi del
             Capo VI del Regolamento (UE) n. 1169/2011

           ✓ diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale
             appartiene una derrata alimentare, di cui alla Direttiva 2011/91/UE
             del Parlamento europeo e del Consiglio, c.d. Direttiva Lotto

33   Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                                  CMS in Italia
SANZIONI

      AUTORITÀ COMPETENTE
      ICQRF: Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e
      repressioni frodi dei prodotti agroalimentari, istituito presso il MIPAAF
      salve le competenze spettanti all’AGCM e D.Lgs.145/2007

34   Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                                  CMS in Italia
IN ITALIA

➢ ICQRF è la principale Autorità sanzionatoria italiana nell’agroalimentare: le
  irregolarità accertate anche da altre Autorità di controllo o forze di polizia in materia di
  etichettatura, Vino, Olio, BIO, Riso, OGM ecc.. vengono poi sanzionate dall’ICQRF.

➢ ICQRF svolge una intensa attività di contrasto al crimine agroalimentare. ICQRF ha
  in carico le maggiori indagini penali sull’agroalimentare in Italia. Gli ispettori ICQRF
  hanno la qualifica di Polizia giudiziaria.

➢ ICQRF effettua la vigilanza di tutti gli Organismi di Certificazione delle denominazioni
  protette e del BIO

➢ Coopera con l’ANTITRUST per sanzionare le situazioni di concorrenza sleale lungo
  la catena agroalimentare

   Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                                             CMS in Italia
NEL MONDO

➢ ICQRF effettua il più alto numero di controlli antifrode al mondo su numerose produzioni,
  a cominciare da vino e olio. ICQRF ha cooperazioni operative con le omologhe strutture di
  decine di Paesi (USA (FDA), Cina, Turchia, Moldavia, Germania, Regno Unito …)

➢ ICQRF effettua il maggior numero di controlli antifrode in Europa sulle produzioni di
  qualità;

➢ In Europa, ICQRF è Autorità italiana ex officio (cioè per gli interventi a protezione di tutti i
  prodotti europei a DOP e IGP) e autorità di coordinamento sul vino. ICQRF difende il
  made in Italy in tutti i paesi UE, contrastando le contraffazioni con accordi diretti di
  cooperazione, come nel caso del Ministero tedesco BMEL e i Lander

➢ ICQRF è FOOD FRAUD CONTACT POINT tra l’Italia e la UE

      Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                                             CMS in Italia
FOOD FRAUD CONTACT POINT

Organo amministrativo di assistenza e di collegamento
che gestisce le richieste specifiche per la cooperazione
     transfrontaliera nei casi di "frodi alimentari“.

 Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020            CMS in Italia
SANZIONI

      PROCEDURA - Legge 689/1981
      ▪ Verbale di diffida per
           ▪    Violazione di lieve entità + solo sanzione amministrativa
           ▪    Violazione sanabile e OSA non già diffidato per medesima violazione
           ▪    Violazioni diverse da quelle in materia di sicurezza alimentare
      ▪ Scritti difensivi
      ▪ Audizione
      ▪ Ordinanza-ingiunzione
      ▪ Impugnazione (ricorso all’Autorità giudiziaria)

38   Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                                         CMS in Italia
Decreto legislativo n. 206/2005 «Codice del Consumo»
                               PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

                     Previsione                                       Sanzioni
            Artt. 20-26 D. Lgs. 206/2005                      Art. 27 D. Lgs. 206/2005
      ❖ pratica commerciale scorretta:                  ✓ Divieto di continuazione/sospensione delle
                                                          pratiche commerciali scorrette
      ✓ contraria alla diligenza professionale, falsa
        o idonea a falsare il comportamento             ✓ Assunzione dell'impegno di porre fine
        economico del consumatore                         all'infrazione + pubblicazione della
      ✓ ingannevoli                                       dichiarazione dell'impegno in questione a
      ✓ aggressive                                        cura e spese del professionista

                                                        ✓ sanzione amministrativa pecuniaria da
      Autorità competente: AGCM                           5.000,00 euro a 5.000.000 euro, tenuto
                                                          conto della gravità e della durata della
                                                          violazione

39   Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                                                    CMS in Italia
Direttiva (UE) 2019/633
                                PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

     È stata pubblicata la direttiva (UE) 2019/633, del Parlamento europeo e del Consiglio
     del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella
     filiera agricola e alimentare.

     La direttiva (UE) 2019/633 si applica ai fornitori e agli acquirenti, diversi dai
     consumatori, che rientrano nelle fasce di fatturato individuate in modo dettagliato.

     Essa definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate, stabilendo
     norme relative all'applicazione di questi divieti e disposizioni per il coordinamento tra le
     autorità di contrasto

     Il recepimento da parte degli Stati Membri deve avvenire entro il 1° maggio 2021
     Le disposizioni si applicheranno ai contratti di fornitura conclusi dopo il recepimento

40   Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                                               CMS in Italia
Codice Penale
                            FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO

                      Previsione                            Sanzione
                Art. 515, comma 1 C.P.               Art. 515, comma 1 C.P.
      Chiunque, nell'esercizio di un'attività Reclusione fino a due anni o multa fino
      commerciale, ovvero in uno spaccio ad euro 2.065.
      aperto      al   pubblico,  consegna
      all'acquirente una cosa mobile per
      un'altra, ovvero una cosa mobile, per
      origine,     provenienza,  qualità    o
      quantità, diversa da quella dichiarata
      o pattuita.

41   Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                                     CMS in Italia
RASFF
                       Rapid Alert System for Food and Feed

Laddove, a seguito di un controllo ufficiale, disposto sul mercato o presso
un posto di ispezione frontaliera, nell’ambito di un autocontrollo effettuato
da un operatore del settore, di un reclamo di un consumatore, o di un
episodio di malattia alimentare, etc, venga identificato un rischio per la
salute correlato ad un determinato prodotto, viene attivato il sistema di
allerta rapido RASFF.

             RITIRO – RICHIAMO – SEQUESTRO – RESPINGIMENTO

     https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_leaflet_it.pdf

42    Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                            CMS in Italia
Contatti

                       GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE.
      Per ulteriori informazioni o chiarimenti su qualsiasi aspetto di questa
                       presentazione, non esitate a contattarmi
                                                Avv. Massimo Alpigiani
                                                Senior Associate
                                                Studio CMS

                                                massimo.alpigiani@cms-aacs.com

                    Roma                                       Milano
                    Via Agostino Depretis, 86                  Galleria Passarella, 1
                    T: +39 06 478 151                          T: +39 02 8928 3800
                    F: +39 06 483 755                          F: +39 02 4801 2914

                    cms.law

43   Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020                                           CMS in Italia
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