Redditi di lavoro dipendente, riduzione del cuneo fiscale
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A tutti i Clienti LORO SEDI Circolare n. 5/2021 Rimini, 21 gennaio 2021 Oggetto: Circolare informativa Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più importanti intervenute recentemente. Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti. Redditi di lavoro dipendente, riduzione del cuneo fiscale A regime l’ulteriore detrazione fiscale per le prestazioni rese da luglio 2020 Sommario 1. Novità e ultimi provvedimenti 2. Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali 3. Redditi di lavoro dipendente, riduzione del cuneo fiscale 1. Novità e ultimi provvedimenti • Iva/Esportatore abituale Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 gennaio 2021, n. 1 Plafond Iva di un soggetto non residente: contratto di commissione Vengono esaminate le condizioni per la spettanza dello status di esportatore abituale e del plafond Iva nell’ambito di un contratto di commissione di beni ceduti all’esportazione.
Con riferimento alla qualifica di esportatore abituale, nell'ipotesi in cui le cessioni all'esportazione siano effettuate per il tramite di commissionari, fermo restando la veste di esportatore per il commissionario, la norma riconosce tale qualifica anche al committente, per via della fictio iuris che richiede la duplice fatturazione dell’operazione. Pertanto anche le operazioni effettuate da quest’ultimo concorrono a determinare il volume delle esportazioni ai fini della qualifica di esportatore abituale (Cm 11 agosto 1976, n. 28). La prassi dell’Amministrazione finanziaria ha già chiarito che la facoltà di acquistare in regime di non imponibilità Iva, per i soggetti esportatori abituali (articolo 8, comma 1, lettera c), Dpr 633/1972) è riconosciuta anche qualora a effettuare le operazioni che attribuiscono la predetta facoltà siano soggetti non residenti identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato a norma dell’articolo 35-ter, Dpr 633/1972 (Rm 21 giugno 1999 n. 102/E). Questa possibilità (di acquistare senza applicazione dell’Iva avvalendosi del plafond) non viene meno se l’esportatore abituale è un soggetto residente nel Regno Unito ed è terminato il periodo transitorio (31 dicembre 2020) individuato dall’Accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione europea (Brexit). Per i soggetti stabiliti nel Regno Unito, essendo terminato il 31 dicembre 2020 il periodo transitorio, non è attribuita automaticamente la possibilità di identificarsi direttamente ai fini Iva in altri Stati membri dell’Ue, ma la facoltà è subordinata alla verifica della sussistenza di accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito Ue (Rm 220/E/2003 e Rm 44/E/2020). • Iva/Pro-rata Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 gennaio 2021, n. 2 Operazioni di finanziamento verso soggetti esteri Non è detraibile l’Iva assolta su acquisti e importazioni di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta (articolo 19, comma 2, Dpr 633/1972). A questa regola fanno eccezione quelle operazioni per le quali il comma 3 del medesimo articolo 19 riconosce il diritto alla detrazione, con la conseguenza che anche se non sono imponibili sono assimilate, ai fini della detrazione dell'Iva sugli acquisti ad esse afferenti, alle operazioni imponibili. Ad esempio, le operazioni di finanziamento di cui all'articolo 10, comma 1, numero 1, Dpr 633/1972, a norma dell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), Dpr 633/1972 danno diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti solo ove rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti al di fuori della Ue. Permane, invece, l'indetraibilità prevista dall'articolo 19, comma 2, in relazione all'Iva assolta sugli acquisti laddove le medesime operazioni siano rese a soggetti passivi residenti o domiciliati in uno Stato membro, non operando la deroga di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 19 citato, atteso che, se le medesime
operazioni fossero territorialmente rilevanti in Italia, non darebbero diritto alla detrazione. Nell’ipotesi di beni e servizi che vengono in parte utilizzati per effettuare operazioni non soggette, l'imposta assolta non risulta detraibile per la quota imputabile alle operazioni non soggette e l'ammontare indetraibile dev’essere determinato con criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati, per l'eventuale controllo da parte degli organi competenti (articolo 19, comma 4, Dpr 633/1972). Solo laddove i beni e i servizi acquistati abbiano natura tale da rendere impossibile l'adozione di criteri specifici di imputazione, potrà farsi riferimento a un criterio forfetario basato sul rapporto (pro-rata) tra «volumi di affari» (articolo 19, comma 5 e articolo 19-bis, Dpr 633/1972). La percentuale di detraibilità è calcolata secondo il rapporto (Cm 328/E/1997) tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, comprendenti sia le operazioni imponibili che le operazioni non soggette ma assimilate ad operazioni imponibili ai fini delle detrazioni (elencate nell'articolo 19, comma 3), e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. Ne consegue che le operazioni non soggette diverse da quelle (assimilate alle operazioni imponibili) per cui spetta il diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 19, comma 3, Dpr 633/1972, non partecipano al calcolo del pro-rata, essendo alle stesse preclusa in via specifica ai sensi dei commi 2 e 4 del medesimo articolo 19. Per i soggetti che detraggono l'imposta in base a pro-rata, che effettuano anche operazioni escluse, i medesimi devono prima sottrarre, dall'imposta relativa agli acquisti, quella afferente ai beni e ai servizi utilizzati nelle predette operazioni escluse e, poi, sul restante importo, procedere all'applicazione della percentuale di detrazione. Ad esempio, nel caso in cui per l'effettuazione delle operazioni di finanziamento risultino impiegati beni e servizi che sono in parte utilizzati per lo svolgimento di attività che, pur non soggette, danno diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti, occorre scomputare la quota di Iva indetraibile relativa ai costi promiscui afferenti le operazioni non soggette per cui non compete la detrazione (finanziamenti Ue). Sull'importo residuo di imposta, una volta effettuato il suindicato scomputo, si applicherà la percentuale di detrazione, di cui agli articoli 19, comma 5, e 19-bis, Dpr 633/1972. • Iva/Aliquote Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 gennaio 2021, n. 20 Manutenzione straordinaria: interventi su immobile utilizzato per l'attività di casa di riposo Si applica l’aliquota Iva del 10% in relazione agli interventi di manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b), Dpr 6 giugno 2001, n. 380) effettuati
su edifici di edilizia residenziale pubblica (numero 127-duodecies) della Tabella A, Parte III, del Dpr 633/1972). Gli edifici di edilizia residenziale pubblica sono caratterizzati da due elementi: a) sono edifici pubblici. Devono cioè essere realizzati da enti pubblici (articolo 1, comma 2, Dpr 30 dicembre 1972, n. 1035) con totali oneri a loro carico ovvero che fruiscono di contributo statale ovvero di finanziamento con fondi pubblici, come enti pubblici territoriali, gli IACP e loro consorzi (legge 24 dicembre 1993, n. 560); b) sono edifici residenziali. Trattasi di unità immobiliari caratterizzate dalla stabile residenzialità, costituite da abitazioni e da edifici destinati a stabili residenze per collettività (orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, ecc.), fatti costruire direttamente dallo Stato o da enti pubblici ai quali, in virtù di leggi in forza di propri atti costitutivi, sia stata demandata la costruzione degli stessi. Non rientrano nella disposizione in parola gli altri edifici che, anche se assimilati (dalla legge 19 luglio 1961, n. 659) alle case di abitazione, non sono connotati dal carattere della stabile residenza (scuole, asili, colonie climatiche, ospedali, caserme, ecc.). • Iva/Note di credito Principio di diritto agenzia delle Entrate 11 gennaio 2021, n. 1 Variazione anche oltre l’anno di effettuazione dell’operazione Se tra le parti c’è disaccordo sul prezzo da attribuire all’operazione (è il caso della determinazione del prezzo di compravendita sulla base di un contratto che prevede un articolato sistema di determinazione del prezzo fissato dalle parti) e la valutazione è rimessa ad un perito, non vige il limite temporale di un anno – previsto per le variazioni in diminuzione per sopravvenuto accordo fra le parti – di cui all’articolo 26, comma 3, Dpr 633/1972. Tale conclusione vale ancor di più se l’operazione è effettuata nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza, dove l’autonomia delle parti è subordinata ad interessi pubblicistici e agli indirizzi di politica industriale del Governo. In tali casi, il presupposto per emettere la nota di variazione è la determinazione definitiva del prezzo dei beni secondo il procedimento contrattualmente previsto. • Registro/Misura Risoluzione agenzia delle Entrate 15 gennaio 2021, n. 4/E Costituzione di servitù prediale: no all’imposta di registro al 15% e rinuncia ai contenziosi in corso Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (iniziando da Corte di Cassazione 4 novembre 2003, n. 16495 e da ultimo sentenze Corte di Cassazione 5 settembre 2020, nn. 22198, 22199, 22200 e 22201), l’atto di costituzione di servitù prediale su un terreno (articolo 1027 Codice civile) non può
scontare l’imposta di registro con l’aliquota del 15% (articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986); va, invece, applicata quella del 9% (aliquota oggi vigente) prevista per la costituzione di diritti reali. L’impostazione dell’agenzia delle Entrate (Cm 18/E/2019, paragrafo 4.16; Cm 18/E/2013; Rm 92/E/2000) era quella di applicare l’aliquota prevista per i trasferimenti. Invero la servitù (che consiste nel porre un peso, da parte di un fondo di un proprietario, su un fondo di un altro proprietario) può solo essere costituita, mentre non può trasferirsi separatamente dalla proprietà del fondo dominante (Corte di Cassazione, ordinanze del 2020, nn. da 6671 a 6677 e 22118). Alla luce di quanto sopra, l’agenzia delle Entrate invita gli uffici ad abbandonare i contenziosi in corso laddove la tassazione sia stata operata secondo criteri non conformi a quelli appena indicati e salvo che non siano sostenibili altre questioni. • Successioni e donazioni/Quote societarie Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 gennaio 2021, n. 5 Quote societarie che detengono immobili: società semplice che non ha redatto né bilancio né inventario È possibile applicare il regime della valutazione «automatica» (catastale/tabellare) di cui all'articolo 34, comma 5, Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346 (Tus) al valore dichiarato, in sede di donazione o dichiarazione di successione, della quota di società semplice che non abbia redatto né bilancio né inventario, con riguardo agli immobili inclusi nel patrimonio della società. Detto criterio non si applica ai terreni aventi destinazione edificatoria. In tema di successione mortis causa, l'articolo 16, Dlgs 346/1990 dispone che il valore delle azioni delle società non quotate in borsa e delle quote di società non azionarie, e dunque anche delle società semplici, è determinato assumendo, alla data di apertura della successione o della donazione, due distinti criteri: ove vi sia un bilancio o un inventario, il valore della quota dev’essere individuato nel valore proporzionalmente corrispondente a quello del patrimonio netto dell'ente o della società da essi risultante, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti; ove non vi sia un bilancio o un inventario, per il valore della quota corrispondente, in proporzione, si tiene conto del valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società, al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23 del Tus, ed escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell'articolo 12 del Tus. Per quanto concerne la determinazione del valore dei beni trasferiti per donazione, l'articolo 56, comma 4, del Tus dispone che il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli 14-19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5. Come chiarito anche nella Cm 30 dicembre 2003, n. 58/E, secondo la Corte costituzionale, ordinanza 14 giugno 2002, n. 250 il riferimento al valore risultante
dal bilancio «appare tutt'altro che irragionevole, considerata la mancanza di un valore di mercato della quota e la evidente impossibilità, per l'acquirente mortis causa, di procedere ad una autonoma valutazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio sociale; ferma sempre restando la possibilità, da parte dell'amministrazione finanziaria, di contestare il mancato rispetto dei criteri legali di redazione del bilancio o dell'inventario». A seguito di tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha stabilito che la citata norma consente all'Amministrazione finanziaria un'autonoma valutazione nel caso in cui si tratti di società per la quale non siano stati approvati bilanci o redatti inventari, mentre il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio «è vincolante per l'amministrazione finanziaria, che non può procedere ad un'autonoma valutazione del valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società al netto delle passività, salvo che non denunci (motivatamente) la inattendibilità delle poste di bilancio» (Corte di Cassazione 7 maggio 2003, n. 6915; Corte di Cassazione 4 aprile 2003, n. 5282). Pertanto, in assenza di bilancio o inventario, ai fini della determinazione del valore della quota societaria oggetto di donazione o successione, occorre procedere con una valutazione analitica del valore complessivo dell'azienda sociale attraverso la procedura di quantificazione del valore effettivo attribuibile a ciascun bene e diritto di cui la società è titolare, secondo i criteri, quindi, indicati dagli articoli 14 e seguenti del Tus, nonché mediante l'individuazione delle passività deducibili risultanti a norma degli articoli 21-23 del Tus. La base imponibile relativa agli immobili, oggetto di donazione o successione, è costituita, quanto alla piena proprietà, dal valore venale in comune commercio degli stessi. Tale norma va coordinata con la previsione di cui all'articolo 34, comma 5, del Tus, applicabile anche alle donazioni, che preclude la rettifica di valore da parte degli uffici dell'agenzia nell'ipotesi in cui il valore dichiarato sia almeno pari al cd. valore tabellare. Diversamente, non si applica la previsione di cui all'articolo 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (cd. prezzo-valore), in quanto detta norma, per la determinazione della base imponibile delle cessioni di beni immobili ad uso abitativo poste in essere nei confronti di persone fisiche, rinvia all'articolo 52, commi 4 e 5, Dpr 131/1986, e non anche alle disposizioni che, sebbene di contenuto analogo, regolano l'imposta sulle successioni e donazioni. • Redditi di lavoro dipendente/Oneri deducibili Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 gennaio 2021, n. 3 Principio di omnicomprensività: oneri deducibili rimborsati al lavoratore
L’articolo 51 del Tuir sancisce il principio di omnicomprensività, in applicazione del quale costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, anche da terzi, nel periodo d'imposta, a qualunque titolo ed anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Specifiche deroghe sono individuate nelle opere, nei servizi, nelle prestazioni e nei rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte. Trattandosi di disposizioni derogatorie del principio di onnicomprensività, aventi carattere agevolativo, non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste normativamente. Riguardo ai contributi previdenziali volontariamente versati dal lavoratore all’Inps, l’agenzia osserva che la norma: prevede che non concorrono a formare il reddito «le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 del Tuir e alle condizioni ivi previste». Alla luce di questa norma, il datore di lavoro deve escludere dal reddito di lavoro dipendente i contributi per oneri che ha trattenuto dalla retribuzione del dipendente (articolo 51, comma 2, lettera h), del Tuir). La ratio della norma è evitare al lavoratore di dover presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine di fruire di oneri deducibili a fronte di contributi trattenuti dal datore di lavoro; non contempla il «rimborso» dei contributi da parte del datore di lavoro di oneri sostenuti direttamente dal dipendente. In tal caso, quanto rimborsato dal datore di lavoro per oneri sostenuti volontariamente dal lavoratore si qualifica come emolumento rientrante nel principio di omnicomprensività, concorrendo – pertanto – alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Resta inteso che il lavoratore potrà portare in deduzione tali oneri. • Redditi di impresa/Partecipation exemption Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 11 gennaio 2021, nn. 32 e 33 Il requisito «formale» della commercialità deve trovare riscontro nella «sostanza» e altri requisiti Il regime della Partecipation exemption (Pex) di cui all’articolo 87, comma 1, del Tuir (applicabile alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni; per le minusvalenze il riferimento è l’articolo 101, comma 1, del Tuir) richiede, tra gli altri, il rispetto del requisito della commercialità (interpello 33/2020). Tale requisito, ai sensi del comma 2 dell'articolo 87, deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso. Regole particolari sono previste per la detenzione delle partecipazioni da parte delle holding (articolo 87, comma 5, del Tuir). Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui
produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. La norma (lettera d del citato comma 1 dell’articolo 87) prevede che la partecipata eserciti un'impresa «commerciale» secondo la definizione di cui all'articolo 55 del Tuir. Il concetto di attività commerciale secondo la norma fiscale, più ampio di quello civilistico, ricomprende non solo le attività indicate nell'articolo 2195 del Codice civile, ma anche le attività di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo 55, che reca un’elencazione aggiuntiva (rispetto a quella civilistica) di fattispecie di reddito d'impresa, più che una definizione di impresa commerciale. L'attività commerciale si riscontra laddove esista una «struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi». È dunque necessaria, ma non sufficiente, la qualifica formale del reddito prodotto dalla società (es. desumibile dall’oggetto sociale); occorre altresì che i redditi prodotti derivino effettivamente (nella sostanza) dall’esercizio di un’attività, escludendo che si abbia esercizio di un'attività d'impresa in relazione a mere intenzioni ovvero in relazione all'assolvimento di meri adempimenti formali. L’agenzia analizza in altra risposta (interpello 32/2020) tutti i requisiti per fruire della Pex, ossia: a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato; d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale. Con la Cm 4 agosto 2004, n. 36/E è stato evidenziato che, mentre i primi due requisiti possono definirsi «soggettivi», poiché vanno verificati in capo al partecipante, gli altri due possono essere qualificati come «oggettivi», in quanto attengono a caratteristiche proprie della società partecipata. Nell’ipotesi di una plusvalenza esente, in quanto dotata dei requisiti Pex, e una minusvalenza deducibile, in quanto priva dei requisiti Pex, le operazioni di cessione e riacquisto di partecipazioni non comportano il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito (costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario), in quanto la cessione e riacquisto determinano effetti legati all'ordinaria applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 86, 87 e 101 del Tuir. • Redditi di capitale/dividendi Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 gennaio 2021, n. 38 Utili provenienti dalla Svizzera: tassazione ordinaria
L'articolo 47, comma 4, del Tuir prevede che gli utili percepiti da persone fisiche residenti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa (o da persone fisiche titolari di imprese commerciali, in base al rinvio contenuto nell'articolo 59 del Tuir) concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile del socio residente, se provenienti da soggetti residenti in territori a regime fiscale privilegiato, qualora non abbiano già concorso a formare il reddito imputato ai soci per trasparenza. Inoltre, per il corretto regime fiscale da applicare ai dividendi che saranno distribuiti attingendo dalle riserve pregresse di utili è necessario verificare se, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, gli utili formati in capo alla società istante siano qualificabili o meno come dividendi provenienti da un paradiso fiscale. A partire dal periodo d'imposta 2019, i criteri di individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata sono contenuti nell'articolo 47-bis, comma 1, del Tuir. Analizzando il caso proposto dall’istante, viene chiarito che gli utili prodotti da una società con sede in Svizzera nel periodo d’imposta 2012-2019 e distribuiti a un soggetto residente in Italia non provengono da un Paese a fiscalità privilegiata e, pertanto, devono essere assoggettati a tassazione ordinaria. A decorrere dal 1° gennaio 2018, su tali utili è prevista la tassazione a titolo d'imposta con aliquota del 26% (articolo 27, Dpr 600/1973). Questo regime opera anche per gli utili e i proventi di fonte estera derivanti da soggetti residenti in Paesi che non sono considerati a regime fiscale privilegiato. Tali utili, se non sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta da parte di un sostituto o di un intermediario, dovranno essere indicati dal contribuente nel quadro RM del modello Redditi PF con l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota al 26%. • Immobili/sisma bonus Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 8 gennaio 2021, n. 19 e 11 gennaio 2021, n. 30 Demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria e sisma bonus acquisti L’agenzia delle Entrate chiarisce l’aliquota Iva applicabile agli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione, con aumento della volumetria. Poiché essi vanno ricondotti alla fattispecie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr 6 giugno 2001, n. 380 (ristrutturazione edilizia), i relativi contratti di appalto saranno soggetti all’aliquota Iva del 10%. Si ricorda anche che l’articolo 10, comma 1, lettera b), Dl 76/2020 ha stabilito che nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per
l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. L’agenzia, inoltre, fornisce precisazioni in relazione al «sisma bonus acquisti». Sul punto afferma che qualora l’intervento abbia le caratteristiche di cui all’articolo 16, comma l-septies, Dl 4 giugno 2013 n. 63 (deve trattarsi di interventi realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile) l’acquirente delle unità immobiliari può fruire della detrazione prevista (nella misura del 75% e dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 119, Dl 34/2020 la detrazione in parola è elevata al 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021). Il comma 1-septies, infatti, è inserito nel contesto delle disposizioni che disciplinano il sisma bonus e si riferisce espressamente agli interventi di cui al comma 1-quater dell’articolo 16 citato che, a sua volta, richiama gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, e che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico. • Agevolazioni/Prima casa Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 5 gennaio 2021, nn. 6 e 8 e 12 gennaio 2021, n. 39 La costruzione deve terminare entro 3 anni: sospensione dei termini per gli interessi passivi La sospensione dei termini prevista dall’articolo 24, Dl 23/2020 non opera in relazione al termine triennale (Cm 38/E/2005, paragrafo 5.1), entro il quale occorre terminare i lavori per la costruzione della «prima casa». Superato questo termine si decade dall’agevolazione.
Come chiarito dalla Cm 9/E/2020, paragrafo 8.1) la sospensione prevista a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 vale per: i 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune della nuova abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente, che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici prima casa nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto, deve comperare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale; il termine di un anno entro il quale il contribuente, che ha acquistato un’abitazione principale, deve procedere alla vendita della casa ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata a sua volta acquistata usufruendo dei benefici prima casa; il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a quest’ultimo acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. Diversamente, nell’ambito della detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, l'emergenza epidemiologica Covid- 19 rappresenta una causa di forza maggiore idonea a impedire la decadenza dall'agevolazione se accaduta in pendenza del termine entro cui stabilire la dimora abituale nell'immobile. • Agevolazioni/Patent box Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 gennaio 2021, n. 27 Regime non applicabile retroattivamente: eccezioni Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate 30 luglio 2019, n. 658445 ha disciplinato il regime dell’autoliquidazione, che consente di autoliquidare il beneficio derivante dalla Patent box (articolo 1, commi 37-45, della legge 23 dicembre 2014 n. 190) direttamente in dichiarazione, a condizione che il contribuente predisponga il set informativo. Il nuovo regime si applica dal 2019 e, pertanto, non è possibile applicare retroattivamente il regime di autoliquidazione (es. per fruire del beneficio fiscale a seguito della presentazione di dichiarazioni integrative per gli anni 2016, 2017 e 2018). La norma prevede, infatti, che sia consentita l'autoliquidazione per gli esercizi pregressi solo nei casi di cui agli articoli 7 e 8 del provvedimento citato, ossia in ipotesi di: rinuncia alla prosecuzione della procedura di Patent box presentata a suo tempo con istanza; comunicazione del possesso dell’idonea documentazione da parte del contribuente che abbia determinato autonomamente e indicato in dichiarazione il reddito agevolabile.
• Agevolazioni/Fondo perduto Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 gennaio 2021, n. 29 Contributo a fondo perduto Covid-19: «trasformazione» da società di persone a impresa individuale Ai fini del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25, Dl 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), nell'ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2020, l'attività precedentemente esercitata da una società di persone sia proseguita in capo all'unico socio superstite come impresa individuale, la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l'ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell'operazione di riorganizzazione. Mentre sul piano formale l’esercizio prosegue con un soggetto differente (il codice fiscale della società risulta estinto), sul piano sostanziale non si è in presenza di un'attività neocostituita successivamente al 30 aprile 2020 (limite temporale per rientrare nell'ambito di applicazione del contributo). • Agevolazioni/Bonus locazioni Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 gennaio 2021, n. 34 Indennità di occupazione senza titolo È possibile fruire del bonus locazioni (articolo 28, Dl 19 maggio 2020, n. 34) anche nel caso dell'occupazione sine titulo di un immobile a uso non abitativo a seguito della cessazione – nell’anno 2019 – di un contratto di locazione. Il credito d’imposta è calcolato con riferimento alla quota di indennità imputabile ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (anche luglio per le attività stagionali legate al turismo), ed effettivamente corrisposta. Secondo l’agenzia, anche sulla base della finalità della norma (che è quella di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell'incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili delle piccole attività economiche), l’indennità che deriva dall’occupazione sine titulo può essere assimilata al canone di locazione. • Agevolazioni/DTA Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 gennaio 2021, n. 35 Utilizzo in compensazione del credito d’imposta Il credito d’imposta derivante dalla facoltà di trasformare le imposte anticipate (Dta) corrispondenti alle perdite fiscali e alle eccedenze Ace non ancora utilizzate da parte
delle società che abbiano ceduto a titolo oneroso crediti verso debitori inadempienti entro il 31 dicembre 2020 (articolo 44-bis, Dl 30 aprile 2019, n. 34) può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti stessi. L'utilizzo in compensazione è consentito anche se non è stata ancora esercitata l'opzione di cui al comma 3 dell'articolo 44-bis o non è stato versato il relativo canone. • Società/Recesso Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 gennaio 2021, n. 4 Rivalutazione di partecipazioni e successiva cessione: recesso tipico e recesso atipico del socio In caso di recesso tipico (attuato tramite l'annullamento e il rimborso della partecipazione detenuta, in proporzione del patrimonio sociale e tenuto conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, ai sensi dell'articolo 2473 del Codice civile), il valore rideterminato (articolo 2, comma 2, Dl 282/2002) delle quote di partecipazione non può essere utilizzato in quanto le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate (rientrando quindi tra le fattispecie che danno luogo a redditi di capitale). Diversamente, in caso di recesso atipico (attuato mediante l'alienazione diretta – a titolo oneroso – delle quote ad uno dei soci della società ceduta), si genera un reddito diverso di natura finanziaria (di cui all’articolo 67 del Tuir) e il valore rideterminato delle partecipazioni è utilizzabile ai fini del capital gain. Laddove costituisca libera scelta dei soci uscenti recedere dalla società mediante la cessione delle rispettive partecipazioni previamente rivalutate ad uno dei soci della società ceduta e laddove non si integri per i suddetti soci uscenti alcun vantaggio fiscale indebito, l’operazione non è abusiva. • Operazioni straordinarie/Cessione di azienda Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 dicembre 2020, n. 609 Cessione di una lista clienti La cessione di una member-list (lista clienti con analisi degli orientamenti e dei gusti degli stessi) non configura una cessione di azienda (risposta a interpello 19/2020). Pertanto, ai fini delle imposte dirette, l’operazione determina una plusvalenza neppure rateizzabile, stante l’assenza del possesso triennale. Secondo l’agenzia, la valutazione circa la data di possesso dell'asset non deve essere fatta in astratto, ma in concreto, con riguardo alla sua effettiva capacità di produrre utilità nel processo
produttivo; e tenuto conto che elemento caratterizzante il valore di siffatto asset è la sua capacità di rispecchiare una entità che tende a variare nel tempo, qual è la profilazione della clientela, deve necessariamente presumersi che tale valore sia tanto maggiore quanto i dati componenti la member-list siano recenti. Deve escludersi il possesso triennale che consente la rateazione della plusvalenza (articolo 86, comma 4, del Tuir). Per l’acquirente l’importo pagato verrà iscritto nella voce B.I.3 di Stato patrimoniale, con conseguente deducibilità della quota di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Tuir, in misura non superiore al 50% del costo. Ai fini delle imposte indirette (Iva/registro), l’operazione non configura una cessione di azienda (esclusa da Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972; articolo 19, comma 1, Direttiva 2006/112/Ce; Corte di Giustizia Ue in cause C-651/11; C-17/18, C-497/01, C-444/10; Corte di Cassazione, ordinanze 33495/2018 e 21767/2017), ma la cessione di un singolo asset riconducibile a informazioni aziendali e commerciali giuridicamente tutelate (articolo 3, comma 2, numero 2), Dpr 633/1972) con applicazione dell’Iva nella misura ordinaria (e l’imposta di registro, solo in caso d’uso, in misura fissa). Recentemente, la risposta 546/2020 ha ritenuto configurare una cessione d’azienda l’insieme di marchi, formule, disegni, domìni e di tutti i diritti di proprietà intellettuale connessi, ceduto a terzi unitamente al magazzino, con conseguente applicazione di imposta di registro in misura proporzionale del 3%; ciò, in virtù del fatto che, secondo l’agenzia, i beni ceduti, combinati tra loro, integravano una struttura organizzativa idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un’attività economica a sé stante. • Operazioni straordinarie/Scissione Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 31 dicembre 2020, n. 635 Rivalutazione dei beni e riserva non affrancata Come regola generale, le posizioni soggettive tra i partecipanti a una scissione sono ripartite secondo un criterio proporzionale, sulla base delle quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste per effetto della scissione (articolo 173, comma 4, del Tuir). A questa regola fa eccezione il caso di una connessione specifica di una posizione soggettiva e i corrispondenti elementi patrimoniali interessati dalla scissione: in questo caso, le posizioni soggettive «seguono» il ramo aziendale o l'asset a cui si riferiscono. Venendo al caso oggetto di interpello, l'articolo 15, commi 10-bis e 10-ter, Dl 185/2008 ha introdotto la possibilità, previo pagamento di un'imposta sostitutiva (dell’Ires e dell’Irap), di affrancare i valori relativi ad avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, purché riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni di cessione d'azienda e di partecipazioni.
La decorrenza degli effetti fiscali del descritto riallineamento è stata fissata a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva ed è stata prevista la revoca dei predetti effetti fiscali in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa, le altre attività immateriali e/o l'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva (cd. periodo di sorveglianza). Secondo la Cm 25 settembre 2008, n. 57/E, i beni devono intendersi realizzati in caso di alienazione, conferimento di beni, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee, mentre non rilevano i trasferimenti effettuati in occasione di operazioni fiscalmente neutrali (fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda) Sulla base del quadro normativo indicato, l’agenzia conclude – in relazione alle riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta generatesi a seguito della rivalutazione – nel seguente modo: se la scissione si perfeziona durante il periodo di sorveglianza, il subentro nella posizione soggettiva segue il criterio specifico e pertanto le deduzioni extracontabili post scissione competono per intero alla società, tra la scissa e le beneficiarie, nel cui patrimonio permane la partecipazione di controllo affrancata; se la scissione si perfeziona quando il periodo di sorveglianza è già trascorso, il subentro nella posizione soggettiva segue il criterio proporzionale e pertanto le deduzioni extracontabili competono alla scissa e alle beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile rimaste e trasferite. • Operazioni straordinarie/Liquidazione Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 11 gennaio 2021, n. 28 Liquidazione di una snc e decesso di un socio: determinazione del reddito in capo alla società e ai soci Si qualificano come redditi di partecipazione (ossia, redditi di impresa) quelli compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società di persone o ai loro eredi in caso di liquidazione. Non si genera, quindi, alcun componente negativo qualificabile come differenza da recesso, in quanto il reddito deriva da un’ordinaria procedura di liquidazione (e non da recesso dei soci). Secondo quanto previsto dall’articolo 182, comma 2, del Tuir, se la liquidazione si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio e fino a tre esercizi, l’intera procedura è considerata, ai fini fiscali, come un unico periodo d’imposta ed il reddito d’impresa relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, salvo
conguaglio in base al bilancio finale. Se, invece, la liquidazione si protrae per più di tre esercizi, il reddito d’impresa relativo a ciascun periodo d’imposta compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione è determinato in via definitiva. Il reddito prodotto dalla società dev’essere imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Inoltre, se varia la compagine sociale delle società di persone, il reddito prodotto dev’essere riferito esclusivamente ai soci che rivestono questa qualifica alla chiusura del periodo d’imposta. In particolare, nell’ipotesi di decesso del socio, l’accettazione dell’eredità comporta solo il diritto alla liquidazione della proporzionale quota del capitale sociale spettante agli eredi; questi ultimi, in mancanza di un consenso espresso, non rientrano nel rapporto sociale ma acquisiscono la posizione di creditori aventi un diritto di natura patrimoniale alla liquidazione della quota del socio defunto alla data del decesso. Dal lato del socio, l’articolo 20-bis del Tuir qualifica quali redditi di partecipazione (ossia, redditi di impresa), i redditi compresi nelle «somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci» delle società di persone o ai loro eredi in caso di liquidazione, rinviando – ma solo ai fini della determinazione del reddito da assoggettare a tassazione – alle regole dettate dal legislatore per gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali di cui all’articolo 47, comma 7, del Tuir. Secondo quest’ultima disposizione, la determinazione di detti redditi avverrà in base alla differenza positiva tra le somme o il valore normale dei beni riconosciuti ai soci e a ciascun erede ed il costo fiscalmente riconosciuto della rispettiva quota di partecipazione. La tassazione avrà riguardo ai redditi compresi nelle somme liquidate che non hanno già formato oggetto di tassazione mediante imputazione ai soci. Dal lato della società, l’attribuzione ai soci e agli altri eredi dei redditi derivanti dalla liquidazione non determina l’emersione di alcun componente negativo qualificabile come differenza da recesso, trattandosi di un’ordinaria procedura liquidatoria. • Dichiarazioni annuali/Iva e imposte dirette Provvedimenti agenzia delle Entrate 15 gennaio 2021 Dichiarazione Iva 2021, CU 2021, modelli 730/2021 e 770/2021: approvazione Sono stati approvati, con le relative istruzioni, la Certificazione Unica, il modello di dichiarazione Iva, il modello 730 e il modello 770 relativi all’anno 2020 da presentare nel 2021.
• Riscossione/Causali Risoluzione agenzia delle Entrate 11 gennaio 2021, n. 1/E Contributi dovuti alla Cassa Forense: causali per il versamento Sono istituite le causali per il versamento, tramite il modello F24 (come previsto dal Dm Mef 10 gennaio 2014), dei contributi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense: E100 - CASSA FORENSE - contributo soggettivo minimo; E101 - CASSA FORENSE - contributo di maternità; E102 - CASSA FORENSE - contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5); E103 - CASSA FORENSE - contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5). Queste causali sono operativamente efficaci a decorrere dal 25 gennaio 2021. • Riscossione/Codici tributo Risoluzione agenzia delle Entrate 11 gennaio 2021, n. 2/E Bonus adeguamento ambienti di lavoro: codice tributo La Legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1098-1100, legge 178/2020) ha anticipato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2021 il termine entro cui utilizzare in compensazione (ovvero cedere a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari) il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120, Dl 19 maggio 2020, n. 34). Stesso termine (30 giugno 2021 invece del 31 dicembre 2021) per esercitare l’opzione per la cessione del credito verso terzi (articolo 122, Dl 34/2020), i quali hanno la facoltà di successiva cessione ovvero di utilizzo in compensazione negli stessi termini previsti per il beneficiario originario. Si ricorda che il credito d'imposta in questione spetta a imprese e lavoratori autonomi che esercitano l'attività in luoghi aperti al pubblico (ad esempio, alberghi, villaggi turistici, ristoranti, mense, bar, teatri, musei, ecc.), associazioni, fondazioni, e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, in misura pari al 60% delle spese sostenute, fino a un massimo di 80.000 euro, per: interventi necessari per il rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, compresi quelli edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni e l'acquisto di arredi di sicurezza; investimenti in attività innovative, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell'attività lavorativa e l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (cd. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. Alla luce dei nuovi termini previsti dalla Legge di bilancio 2021, l’agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni del modello di comunicazione delle spese ammissibili al credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (provvedimento agenzia delle Entrate 10 luglio 2020, n. 259854).
Il modello va inviato entro il 31 maggio 2021 (in luogo del precedente termine che era fissato al 30 novembre 2021). Con la risoluzione in commento è stato istituito il codice tributo 6918 per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del suddetto credito (la compensazione è possibile dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa comunicazione e, in ogni caso, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021). • Riscossione/Codici tributo Risoluzione agenzia delle Entrate 13 gennaio 2021, n. 3/E Investimenti in beni strumentali nuovi: codici tributo Vengono istituiti i codici tributi che consentono agli operatori economici di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Il credito d’imposta spetta in relazione ai bonus previsti: a) dall’articolo 1, commi 184 e seguenti, legge 160/2019, Legge di bilancio 2020 (per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione). La somma può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in 5 quote annuali di pari importo, che diventano 3 per gli investimenti in beni immateriali. Sono altresì previsti tempi diversi per la fruizione del credito in base al tipo di investimento effettuato: il contributo può essere speso dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni non ad alto valore tecnologico, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per gli investimenti dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0». Nel caso in cui l'interconnessione di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante secondo quanto previsto dal comma 188.Questi i codici tributo da utilizzare: 6932, 6933 e 6934; b) dall’articolo 1, commi 1051 e seguenti, legge 178/2020, Legge di bilancio 2021 (per gli investimenti in beni strumentali effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che, al 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). La somma può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in 3 quote annuali di pari importo, salvo che per gli investimenti in beni «ordinari» effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, in relazione ai quale è
possibile usufruire del credito in un’unica soluzione. Questi i codici tributo da utilizzare: 6935, 6936 e 6937. • Riscossione/Proroghe Dl 15 gennaio 2021, n. 3 (GU 15 gennaio 2021, n. 11) Sospensione della riscossione e dei pignoramenti: proroga fino al 31 gennaio Il decreto prevede una mini-sospensione dell’attività di accertamento e riscossione (di entrate tributarie e non tributarie) fino al 31 gennaio 2021 (il precedente termine era fissato al 31 dicembre 2020; articolo 157, Dl 19 maggio 2020, n. 34), in attesa che venga varato l’annunciato decreto «Ristori quinquies» che, per far fronte alla grave crisi economica, introdurrà disposizioni più durature. In particolare, il decreto prevede che: gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione siano notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 dicembre 2022; gli atti, le comunicazioni e gli inviti richiamati dall’articolo 157, comma 2, Dl 34/2020 (es. avvisi bonari) siano notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 dicembre 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi; i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento non siano più prorogati di un anno, ma siano prorogati di 13 mesi relativamente alle dichiarazioni già indicate nel comma 3 del citato articolo 157. Inoltre, il decreto rinvia: al 31 gennaio 2021 i termini per il versamento delle cartelle di pagamento; al 16 marzo 2021 il versamento della web tax, e la dichiarazione della stessa al 30 aprile 2021 (in luogo, rispettivamente, dei precedenti termini del 16 febbraio 2021 e 31 marzo 2021). • Riscossione/Web tax Provvedimento agenzia delle Entrate 15 gennaio 2021 Contabilità dell’imposta e altre modalità attuative Vengono fornite le disposizioni attuative dell’imposta sui servizi digitali (articolo 1, commi da 35 a 50, legge 145/2018). In particolare viene individuato il modello attraverso il quale i soggetti passivi dovranno indicare mensilmente i ricavi imponibili e gli altri elementi quantitativi per calcolare l’imposta. Dopo aver fornito le definizioni per circoscrivere soggetti, servizi e operazioni interessate dalla digital tax, il provvedimento disciplina anche quali servizi digitali sono esclusi da tassazione, nonché le modalità di versamento dell’imposta e la procedura di richiesta di rimborso.
2. Adempimenti, scadenze fiscali e previdenziali 1 febbraio 2021 Scade oggi il termine per effettuare il versamento della rata di acconto mensile calcolata in base ai consumi del 2020. Modalità di versamento: alla Tesoreria provinciale dello Stato; i versamenti possono essere effettuati utilizzando il Modello F24 telematico, con possibilità di compensazione con altre Accise imposte e contributi. Gas metano – Frequenza: mensile versamento mensile Riferimenti: Articolo 26, comma 8, Dlgs 504/1995, modif. dall'articolo 4, comma 1, lettera b), Dl 669/1996, conv. con L. 30/1997 e dall'articolo 12, L. 488/1999; Dm 25 marzo 2002; Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26; Provvedimento agenzia Entrate 23 ottobre 2007; Provvedimento agenzia Entrate 12 marzo 2012 Ai fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio, per i soggetti che effettuano operazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, scade oggi il termine per la presentazione all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della dichiarazione delle operazioni di importo pari o superiore a 12.500 euro effettuate nel mese precedente Antiriciclaggio (dicembre 2020). Operazioni in oro – Modalità di presentazione: la dichiarazione va trasmessa in via dichiarazione all'unità telematica, tramite le funzionalità disponibili sul portale di informazione Infostat-Uif, con due modalità di invio alternative (data entry o finanziaria (Uif) upload). Frequenza: mensile Riferimenti: L. 17 gennaio 2000, n. 7; Provvedimento Uic 14 luglio 2000; Circolare Uic 28 marzo 2001; Comunicazione Uif 1 agosto 2014; Comunicazione Uif del 27 marzo 2020 Scade il termine per la presentazione, da parte degli istituti di Bollo credito, della dichiarazione relativa al quarto trimestre 2020. Assegni circolari – Modalità: presentazione della dichiarazione al competente dichiarazione Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.
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