Statuto 2021 Credito Cooperativo Centro Calabria - Banca Centro Calabria

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Statuto 2021
Credito Cooperativo Centro Calabria

                       STATUTO 2021 • CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA   1

              gruppo.cassacentrale.it
Statuto
          2021       Credito Cooperativo
                         Centro Calabria

STATUTO 2021 • CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA   3
Il presente statuto è stato approvato il 28 ottobre 2018 giusta verbale del notaio Leucio Gisonna di
Rende n. 324587 di Rep. e n. 57576 di Racc.
Modificazioni sono state apportate con verbale del 22 maggio 2021 per notaio Andrea Perrelli di
Cosenza n. 1799 di Rep. e n. 1372 di Racc.

4   CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA • STATUTO 2021
Titolo I
COSTITUZIONE • DENOMINAZIONE E SCOPO MUTUALISTICO
APPARTENENZA AL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO
ED ASSOGGETTAMENTO ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO
DELLA CAPOGRUPPO • PRINCÌPI ISPIRATORI
SEDE • COMPETENZA TERRITORIALE • DURATA

Articolo 1. Denominazione. Scopo mutua-                     e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e
listico                                                     l’educazione al risparmio e alla previdenza non-
1.1. É costituita una società cooperativa per azio-         ché la coesione sociale e la crescita responsabile
ni denominata “CREDITO COOPERATIVO CEN-                     e sostenibile del territorio nel quale opera.
TRO CALABRIA - Società cooperativa” (di seguito             2.2. La Società si distingue per il proprio orien-
definita anche la “Società”).                               tamento sociale e per la scelta di costruire il bene
“CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA                        comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza
- Società cooperativa” è una società cooperativa            con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e
a mutualità prevalente.                                     a rendere effettivi forme adeguate di democrazia
                                                            economico-finanziaria e lo scambio mutualistico
Articolo 2. Princìpi ispiratori                             tra i Soci Cooperatori nonché la partecipazione
2.1. Nell’esercizio della sua attività, la Società si       degli stessi alla vita sociale.
ispira ai princìpi cooperativi della mutualità senza
fini di speculazione privata.                               Articolo 3. Adesione al Gruppo Bancario
Essa ha lo scopo di favorire i soci cooperatori (i          Cooperativo
“Soci Cooperatori” e, singolarmente il “Socio               3.1. La Società fa parte del, ed aderisce al,
Cooperatore”; congiuntamente ai Soci Finan-                 Gruppo Bancario Cooperativo avente come Ca-
ziatori, come definiti all’articolo 24.3, i “Soci” e,       pogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Co-
singolarmente, il “Socio”), e gli appartenenti alle         operativo Italiano S.p.A. (di seguito definito an-
comunità locali nelle operazioni e nei servizi di           che il “Gruppo Bancario Cooperativo Cassa
banca, perseguendo il miglioramento delle con-              Centrale”) ed è soggetta all’attività di direzione e
dizioni morali, culturali ed economiche degli stessi        coordinamento di Cassa Centrale Banca - Credito

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Cooperativo Italiano S.p.A. (la “Capogruppo”).           Cosenza e Santo Stefano di Rogliano (CS), non-
La Società è tenuta all’osservanza delle disposi-        ché nei comuni ad essi limitrofi.
zioni che la Capogruppo emana nell’esercizio             4.2. La competenza territoriale, ai sensi delle di-
dell’attività di direzione e coordinamento ovvero        sposizioni di vigilanza, comprende il territorio di
per l’esecuzione delle istruzioni impartite dall’Au-     detti Comuni, dei Comuni ove la Società ha pro-
torità competente nell’interesse della stabilità del     prie succursali o un numero di Soci Cooperatori,
gruppo, in conformità al contratto di coesione           rapportato alla popolazione residente, almeno
stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sen-         pari a quello determinato in conformità alle dispo-
si dell’articolo 37-bis, comma terzo, del D. Lgs. 1      sizioni emanate dall’Autorità competente, nonché
settembre 1993, n. 385 s.m.i. (“TUB”).                   dei Comuni ad essi limitrofi.”
La Società nella corrispondenza e nelle comuni-
cazioni alla clientela dà evidenza dell’apparte-         Articolo 5. Adesione ad organismi di cate-
nenza al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa               goria
Centrale, indicando altresì la Capogruppo.               5.1. La Società ha facoltà di aderire agli enti ed
                                                         organismi di categoria e di rappresentanza del
Articolo 4. Sede e competenza territoriale               movimento cooperativo.
4.1. La Società ha sede nel Comune di Cropani
(CZ) e direzione generale nel Comune di Catan-           Articolo 6. Durata
zaro (CZ).                                               6.1. La durata della Società è fissata al 31 dicem-
La Società ha sedi distaccate nei comuni di Catan-       bre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte
zaro e di Lamezia Terme.                                 con delibera dell’assemblea straordinaria.
La Società ha altresì competenza nei Comuni di

6   CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA • STATUTO 2021
Titolo II
SOCI COOPERATORI

Articolo 7. Ammissibilità a Socio Coopera-                    Articolo 8. Limitazioni all’acquisto della
tore                                                          qualità di Socio Cooperatore
7.1. Fermo quanto previsto dal presente Statuto               8.1. Non possono far parte della Società i sog-
in relazione ai Soci Finanziatori di cui all’articolo         getti che:
24.3. che segue, possono essere ammessi a So-                 a) siano interdetti, inabilitati, falliti o siano stati di-
cio Cooperatore le persone fisiche e giuridiche,                  chiarati insolventi nell’ambito di una procedura
le società di ogni tipo regolarmente costituite, i                di liquidazione coatta amministrativa;
consorzi, gli enti e le associazioni che risiedono            b) non siano in possesso dei requisiti determinati
o svolgono la loro attività in via continuativa nella             ai sensi del TUB;
zona di competenza territoriale della Società. Per            c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministra-
i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene con-            zione, attività in concorrenza con la Società;
to dell’ubicazione della sede legale, della dire-             d) siano, a giudizio del consiglio di amministra-
zione, degli stabilimenti o di altre unità operative.             zione, inadempienti verso la Società, verso al-
7.2. É fatto obbligo al Socio Cooperatore di comu-                tre società del Gruppo Bancario Cooperativo
nicare ogni variazione che comporti il venir meno                 Cassa Centrale o abbiano costretto alcune di
dei requisiti di cui all’articolo 7.1 che precede.                esse ad atti giudiziari per l’adempimento di ob-
7.3. I Soci Cooperatori diversi dalle persone fi-                 bligazioni da essi assunte nei loro confronti.
siche devono designare per iscritto la persona
fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a          Articolo 9. Procedura di ammissione a So-
rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta               cio Cooperatore
designazione è inopponibile alla Società, finché              9.1. Per l’ammissione a Socio Cooperatore, l’a-
non sia stata ad essa formalmente comunicata.                 spirante socio deve presentare al consiglio di am-
7.4. I rappresentanti legali dei Soci Cooperato-              ministrazione una domanda scritta contenente,
ri e quelli designati ai sensi dell’articolo 7.3 che          oltre al numero delle azioni richieste in sottoscri-
precede esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai       zione o acquistate, le informazioni e dichiarazio-
loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale           ni dovute ai sensi del presente Statuto o richieste
veste, alle cariche sociali.                                  dalla Società in via generale.

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9.2. Il consiglio di amministrazione decide sulla            a) intervengono in assemblea ed esercitano il di-
richiesta di ammissione entro il termine di novanta              ritto di voto, secondo quanto stabilito dall’arti-
giorni dal suo ricevimento e dispone la comunica-                colo 27;
zione della deliberazione all’interessato. In caso           b) partecipano al dividendo deliberato dall’as-
di accoglimento, unitamente alla comunicazione                   semblea a partire dal mese successivo a quello
della delibera, il consiglio provvede immediata-                 di acquisto della qualità di socio e nel caso di
mente ad informare l’interessato che dovrà effet-                sottoscrizione di nuove azioni a quello succes-
tuare il versamento integrale dell’importo delle                 sivo al pagamento delle azioni stesse;
azioni sottoscritte e dell’eventuale sovrapprezzo            c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei van-
nel termine perentorio di sessanta giorni dal ri-                taggi offerti dalla Società ai propri Soci Coo-
cevimento della delibera. Verificato l’avvenuto                  peratori nei modi e nei limiti fissati dai regola-
versamento degli importi dovuti, è disposta l’an-                menti e dalle deliberazioni sociali.
notazione della delibera nel libro dei soci, a far           10.2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio
tempo dalla quale si acquista la qualità di Socio            dal giorno in cui divengono esigibili restano de-
Cooperatore.                                                 voluti alla Società ed imputati alla riserva legale.
9.3. Nessun Socio Cooperatore può possedere                  10.3. I Soci Cooperatori hanno l’obbligo di os-
azioni per un valore nominale complessivo ecce-              servare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni
dente i limiti fissati dalla legge. Ai sensi dell’artico-    degli organi sociali e di collaborare al buon an-
lo 34, comma 4-bis, del TUB, il consiglio di ammi-           damento della Società, operando in modo signi-
nistrazione potrà prevedere un numero minimo di              ficativo, partecipando all’assemblea e favorendo
azioni da sottoscrivere o acquistare ai fini dell’am-        in ogni modo gli interessi sociali.
missione a Socio Cooperatore della Società.
9.4. Gli amministratori nella relazione al bilancio          Articolo 11. Domiciliazione dei Soci Coope-
illustrano le ragioni delle determinazioni assunte           ratori
con riguardo all’ammissione di nuovi Soci Coo-               11.1. I Soci Cooperatori, per quanto concerne
peratori.                                                    ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di
                                                             legge e del presente Statuto, si ritengono domici-
Articolo 10. Diritti e doveri dei Soci Coope-                liati all’indirizzo risultante dal libro dei soci.
ratori
10.1. I Soci Cooperatori, che a norma delle di-              Articolo 12. Perdita della qualità di Socio
sposizioni precedenti sono stati ammessi nella So-           Cooperatore
cietà ed iscritti nel libro dei soci, esercitano i diritti   12.1. La qualità di Socio Cooperatore si perde
sociali e patrimoniali e:                                    con la morte, col recesso e con l’esclusione.

8   CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA • STATUTO 2021
Articolo 13. Morte del Socio Cooperatore                     autorizzato il trasferimento delle azioni da lui pos-
13.1. In caso di morte del Socio Cooperatore,                sedute ad altro soggetto non Socio, nel caso di
qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel ter-            dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la
mine di un anno dalla data del decesso del de                proroga della durata della Società.
cuius, il trasferimento delle azioni a nome di uno           14.4. Nei casi di cui all’articolo 14.3 che prece-
fra di essi designato, o detto trasferimento non sia         de, il consiglio di amministrazione, sentito il col-
stato approvato dal consiglio di amministrazione,            legio sindacale e tenuto conto della situazione
la Società provvederà al rimborso delle azioni ai            economica e patrimoniale della Società, deve
sensi del successivo articolo 16.                            deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento
13.2. In pendenza del termine di cui all’articolo            della relativa richiesta.
13.1 che precede, i coeredi dovranno designa-                14.5. Il recesso produce effetto dal momento del-
re un rappresentante comune che tuttavia, in tale            la comunicazione al Socio Cooperatore del prov-
qualità, non può partecipare all’assemblea e non             vedimento di accoglimento della richiesta.
è eleggibile alle cariche sociali.                           14.6. Con riferimento ai rapporti mutualistici il re-
                                                             cesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in
Articolo 14. Recesso del Socio Cooperatore                   corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso
14.1. Oltre che negli altri casi previsti dalla leg-         contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
ge, il Socio Cooperatore ha diritto di recedere              14.7. Nei casi previsti dall’articolo 14.3. che pre-
dalla Società, qualora non abbia concorso alle               cede, il recesso non può essere esercitato, e la
deliberazioni assembleari riguardanti la fusione             relativa richiesta non ha comunque effetto, prima
con banche di diversa natura ai sensi dell’articolo          che il Socio Cooperatore abbia adempiuto tutte le
36, del TUB, nonché nell’ipotesi in cui siano venuti         sue obbligazioni verso la Società.
meno i requisiti di cui all’articolo 7. Il recesso non
può essere parziale.                                         Articolo 15. Esclusione del Socio Coopera-
14.2. La relativa dichiarazione deve farsi per               tore
iscritto con lettera raccomandata o PEC diretta al           15.1. Il consiglio di amministrazione, previo ac-
consiglio di amministrazione che dovrà esaminar-             certamento delle circostanze che seguono, pro-
la entro sessanta giorni dal ricevimento e comuni-           nuncia l’esclusione dei Soci Cooperatori:
carne gli esiti al socio.                                    - che siano privi dei requisiti di cui all’articolo
14.3. Il Socio Cooperatore può altresì richiedere,              7, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle
con le formalità di cui all’articolo 14.2 che prece-            condizioni di cui alle lett. a) e b) dell’articolo 8;
de, di recedere dalla Società, oltre che nel caso            - nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo
in cui il consiglio di amministrazione non abbia                grado, sentenza di condanna a seguito dell’e-

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sercizio dell’azione di responsabilità nella loro       Articolo 16. Liquidazione della quota del
   qualità di amministratori, di sindaci o di direttori.   Socio Cooperatore
15.2. Il consiglio di amministrazione, con delibe-         16.1. Il Socio Cooperatore receduto o escluso o
razione presa a maggioranza dei suoi compo-                gli aventi causa del Socio Cooperatore defunto
nenti, può altresì escludere dalla Società il Socio        hanno diritto soltanto al rimborso del valore no-
Cooperatore che:                                           minale delle azioni e del sovrapprezzo versato
a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla             in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli
   Società o svolga attività in concorrenza con la         utilizzi per copertura di eventuali perdite quali ri-
   stessa;                                                 sultano dai bilanci precedenti e da quello dell’e-
b) sia gravemente inadempiente alle obbligazioni           sercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limita-
   derivanti dal contratto sociale e a quelle assun-       tamente al Socio Cooperatore.
   te quale cliente della Società;                         16.2. Il pagamento deve essere eseguito entro
c) sia stato interdetto dall’emissione di assegni          centottanta giorni dall’approvazione del bilancio
   bancari;                                                stesso ed il relativo importo è posto a disposizione
d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo           degli aventi diritto in un conto infruttifero.
   del consiglio di amministrazione, palese o ri-          16.3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
   petuto disinteresse per l’attività della Società,       16.1, è comunque vietata la distribuzione di riserve.
   omettendo di operare in modo significativo              16.4. Le somme non riscosse entro cinque anni
   con essa.                                               dal giorno in cui divengono esigibili restano de-
15.3. Nei casi diversi da quelli previsti dalla leg-       volute alla Società ed imputate alla riserva legale.
ge l’esclusione del Socio Cooperatore è delibe-            16.5. Ferma restando l’autorizzazione dell’Auto-
rata tenuto conto della situazione economica e             rità competente per la riduzione dei fondi propri
patrimoniale della Società.                                della Società, il consiglio di amministrazione, su
15.4. Il provvedimento di esclusione è comunica-           proposta del Direttore , informata la Capogrup-
to al Socio Cooperatore con lettera raccomanda-            po, e sentito il collegio sindacale, ha la facoltà di
ta o PEC ed è immediatamente esecutivo. Contro             limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti
di esso, il Socio Cooperatore può ricorrere, nel           di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri stru-
termine di trenta giorni dalla comunicazione, al           menti di capitale del Socio Cooperatore receduto
collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente            (anche in caso di trasformazione della Società),
esclusa la possibilità di sospensione del provvedi-        escluso o deceduto, anche in deroga a disposi-
mento impugnato.                                           zioni del codice civile e ad altre norme di legge,
15.5. Contro l’esclusione il Socio Cooperatore             secondo quanto previsto dalla disciplina pruden-
può proporre opposizione al tribunale.                     ziale applicabile.

10   CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA • STATUTO 2021
Il consiglio di amministrazione assume le proprie          − l’importo del capitale primario di classe 1, del
determinazioni sull’estensione del rinvio e sulla            capitale di classe 1 e del capitale totale in rap-
misura della limitazione del rimborso delle azio-            porto ai requisiti patrimoniali minimi (primo pi-
ni e degli altri strumenti di capitale tenendo con-          lastro), ai requisiti patrimoniali richiesti dall’Au-
to della situazione prudenziale della Società. In            torità competente (secondo pilastro) nonché
particolare, ai fini della decisione il consiglio di         al requisito combinato di riserva di capitale,
amministrazione valuta:                                      come previsti dalla disciplina prudenziale.
− la complessiva situazione finanziaria, di liqui-
    dità e di solvibilità della Società;

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Titolo III
OGGETTO SOCIALE • OPERATIVITÀ

Articolo 17. Oggetto sociale                               - conterrà la propria posizione netta complessi-
17.1. La Società ha per oggetto la raccolta del              va aperta in cambi entro il 2% dei fondi propri,
risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie          innalzabile al 5% con l’approvazione della
forme. Essa può compiere, con l’osservanza delle             Capogruppo;
disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi      - potrà stipulare contratti a termine (su strumenti
bancari, finanziari e, ove autorizzati, assicurati-          finanziari e valute) e altri contratti derivati di
vi consentiti, nonché ogni altra operazione stru-            copertura di rischi assunti dalla stessa. A tal
mentale o comunque connessa al raggiungimento                fine, i contratti derivati sono considerati di co-
dello scopo sociale, in conformità alle disposizio-          pertura se sono rispettate tutte le seguenti con-
ni emanate dall’Autorità competente. La Società              dizioni: i) sono conclusi allo scopo esplicito di
svolge le proprie attività anche nei confronti dei           proteggere dal rischio di avverse variazioni
terzi non Soci.                                              dei tassi d’interesse, dei tassi di cambio o dei
17.2. La Società può emettere obbligazioni e al-             prezzi di mercato il valore di singole attività o
tri strumenti finanziari conformemente alle vigenti          passività o di insiemi di attività o di passività
disposizioni normative, nonché azioni di finanzia-           (in bilancio o fuori bilancio) della Società; ii)
mento ai sensi dell’articolo 150-ter, comma 2, del           è elevata la correlazione tra le caratteristiche
TUB, in conformità alle disposizioni del presente            tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di inte-
Statuto.                                                     resse, etc.) delle attività e passività coperte e
17.3. La Società, con le autorizzazioni di legge,            quelle del contratto “di copertura”; iii) le con-
può svolgere l’attività di negoziazione di strumenti         dizioni precedenti sono adeguatamente docu-
finanziari per conto terzi, a condizione che il com-         mentate da evidenze interne della Società;
mittente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o        - potrà offrire alla clientela finanziamenti struttu-
consegni preventivamente i titoli, in caso di vendita.       rati, ossia contratti di finanziamento che con-
17.4. Nell’esercizio dell’attività in cambi e nell’uti-      tengono una o più componenti derivative, se
lizzo di contratti a termine e di altri prodotti deriva-     gli elementi caratteristici del finanziamento e
ti, la Società non assumerà posizioni speculative.           delle componenti derivative corrispondono o
In particolare, la Società:                                  sono strettamente allineate.

12   CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA • STATUTO 2021
17.5. In ogni caso la Società non potrà remunera-             comunque residenti o operanti nella zona di com-
re gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione       petenza territoriale.
ai Soci in misura superiore a due punti rispetto al
limite massimo previsto per i dividendi.                      Articolo 19. Operatività fuori della zona di
17.6. La Società potrà assumere partecipazioni                competenza territoriale
nei limiti determinati dall’Autorità competente.              19.1. Una quota non superiore al 5% del totale
                                                              delle attività di rischio potrà essere assunta al di
Articolo 18. Operatività nella zona di com-                   fuori della zona di competenza territoriale.
petenza territoriale                                          19.2. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 19.1
18.1. La Società assume, nell’ambito della zona               che precede, non rientrano nel limite della com-
di competenza territoriale, attività di rischio pre-          petenza territoriale le esposizioni verso o garan-
valentemente nei confronti dei propri Soci Coo-               tite da:
peratori.                                                     - amministrazioni centrali della Repubblica Ita-
18.2. La previsione di cui all’articolo 18.1 che                  liana e di altri Paesi dell’eurozona, la Banca
precede è rispettata quando più del 50% delle                     Centrale Europea, la Banca d’Italia;
attività di rischio è destinata a Soci Cooperatori            - la Capogruppo e altre società del Gruppo
e/o ad attività di cui al successivo articolo 19.2,               Bancario Cooperativo Cassa Centrale, gli
secondo i criteri stabiliti dall’Autorità competente.             impegni e le garanzie assunti in esecuzione
18.3. Le attività di rischio assistite da garanzia                dell’accordo di garanzia in solido;
rilasciata da un Socio della Società sono consi-              - i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credi-
derate attività di rischio verso Soci, a condizione               to cooperativo.
che la garanzia prestata sia personale, esplicita e           Le esposizioni verso schemi di investimento sono
incondizionata.                                               considerate come esposizioni fuori zona e verso
18.4. Le attività di rischio non destinate ai Soci            soggetti diversi da soci, secondo i criteri ed alle
sono assunte nei confronti di soggetti che siano              condizioni stabiliti dall’Autorità competente.

                                                          STATUTO 2021 • CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA     13
Titolo IV
PATRIMONIO • CAPITALE SOCIALE • AZIONI

Articolo 20. Patrimonio                                   dell’articolo 2443, codice civile, anche a servizio
20.1. Il patrimonio della Società è costituito:           dell’emissione di azioni di finanziamento ai sensi
a) dal capitale sociale, rappresentato da azioni          dell’articolo 150-ter, del TUB, per un periodo di
   ordinarie e, se emesse, da azioni di finanzia-         cinque anni dalla data della deliberazione, anche
   mento di cui all’articolo 150-ter, comma 1, del        con esclusione del diritto di opzione, nell’osser-
   TUB, regolate al successivo articolo 24;               vanza delle norme applicabili.
b) dalla riserva legale;                                  21.3. A seguito delle deliberazioni assunte in
c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;                  data 28 ottobre 2018, l’assemblea straordinaria
d) da ogni altra riserva avente destinazione ge-          della Società ha deliberato di attribuire al consi-
   nerica o specifica alimentata da utili netti.          glio di amministrazione la facoltà di aumentare il
                                                          capitale sociale a pagamento entro il termine del
Articolo 21. Capitale sociale                             27 ottobre 2023, per un ammontare nominale
21.1. Il capitale sociale è variabile ed è costituito     massimo di Euro 1.500.000 (unmilionecinque-
da azioni, che possono essere emesse, in linea di         centomila), mediante emissione di azioni di finan-
principio, illimitatamente, ed il cui valore nomina-      ziamento ai sensi dell’art. 150-ter del TUB, con
le non può essere inferiore a euro 51,65 né su-           eventuale sovrapprezzo e con esclusione del di-
periore a euro 500. Detto valore può variare per          ritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell’artico-
effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della     lo 2441, commi 4 e 5, codice civile, sottoscrivibili
lettera c) del successivo articolo 53.1. Il consiglio     dalla Capogruppo.
di amministrazione provvede a depositare presso
il Registro delle Imprese la delibera assembleare         Articolo 22. Azioni e trasferimento delle
che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione     medesime
del capitale, indicando la misura aggiornata del          22.1. Le azioni sono nominative ed indivisibili, e
valore nominale delle azioni.                             non sono consentite cointestazioni; fermo quan-
21.2. L’assemblea straordinaria dei soci può de-          to previsto in relazione alla cessione di azioni di
legare al consiglio di amministrazione l’aumento,         finanziamento all’articolo 24 che segue, le azio-
in una o più volte, del capitale sociale ai sensi         ni non possono essere cedute a non Soci senza

14   CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA • STATUTO 2021
l’autorizzazione del consiglio di amministrazione,            serva, che non potrà essere utilizzata per la riva-
che esaminerà preventivamente la domanda di                   lutazione delle azioni.
ammissione dell’aspirante Socio nei termini e con
le modalità di cui agli articoli 9 e 24.                      Articolo 24. Azioni di finanziamento – Soci
22.2. In caso di cessione di azioni fra Soci, le              Finanziatori
parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione,         24.1. Ai sensi dell’articolo 150-ter, del TUB, la
debbono con lettera raccomandata o PEC comu-                  Società, qualora versi in una delle situazioni in-
nicare alla Società il trasferimento e chiedere le            dicate dal comma 1 del predetto articolo, può
relative variazioni del libro dei soci.                       emettere azioni di finanziamento di cui all’articolo
22.3. Le azioni non possono essere sottoposte a               2526, codice civile.
pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la pre-             24.2. Le azioni di finanziamento, la cui emissione
ventiva autorizzazione del consiglio di ammini-               deve essere autorizzata dall’Autorità competente,
strazione; è inoltre vietato alla Società fare anti-          possono essere sottoscritte solamente dai sogget-
cipazioni sulle proprie azioni, accettare proprie             ti di cui all’articolo 150-ter, comma 2, del TUB e
azioni in garanzia, compensare le proprie azioni              dalla Capogruppo, da quest’ultima anche fuori
con eventuali debiti dei Soci.                                dei casi di cui all’articolo 24.1 che precede. La
22.4. La Società non emette i titoli azionari e la            sottoscrizione delle azioni di finanziamento da
qualità di Socio risulta dall’iscrizione nel libro dei        parte della Capogruppo è obbligatoria nei casi
soci.                                                         previsti dall’accordo di garanzia in solido inter-
22.5. Il consiglio di amministrazione può delibe-             corrente tra la Capogruppo stessa e le banche di
rare, con l’osservanza delle disposizioni vigenti,            credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen
l’acquisto di azioni della Società, al loro valore            affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa
nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle        Centrale.
riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio re-       24.3. Il consiglio di amministrazione attesta che
golarmente approvato.                                         il richiedente la sottoscrizione delle azioni di fi-
                                                              nanziamento rientri in una delle categorie previste
Articolo 23. Sovrapprezzo                                     dalla legge; a seguito della positiva attestazione e
23.1. L’assemblea può determinare annualmen-                  dell’integrale versamento dell’importo delle azio-
te, su proposta del consiglio di amministrazione,             ni sottoscritte e dell’eventuale sovrapprezzo, il
l’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato              sottoscrittore è iscritto nel libro dei soci e acquista
in aggiunta al valore nominale di ogni azione sot-            la qualifica di “Socio Finanziatore” (collettiva-
toscritta dai nuovi Soci.                                     mente i “Soci Finanziatori”). In caso di acquisto
23.2. Il sovrapprezzo è imputato all’apposita ri-             successivo all’emissione, la cessione delle azioni

                                                          STATUTO 2021 • CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA      15
di finanziamento può avvenire esclusivamente a             b) qualora le azioni di finanziamento siano sotto-
favore di una delle predette categorie di Soci Fi-             scritte o acquistate dalla Capogruppo, il diritto
nanziatori e deve essere autorizzata dal consiglio             della stessa di designare, anche fra non Soci,
di amministrazione.                                            non meno di 2 (due) componenti del consiglio
24.4. Ai Soci Finanziatori spettano i diritti ammi-            di amministrazione e sino alla maggioranza
nistrativi previsti dallo Statuto. In particolare, rile-       degli stessi, nonché il presidente del collegio
vano le disposizioni di cui agli articoli 27.1, 36.4,          sindacale;
45.4 e 45.12 che seguono. Ai Soci Finanziatori             c) qualora le azioni di finanziamento siano sot-
sono attribuiti i medesimi diritti patrimoniali dei            toscritte o acquistate da uno dei soggetti di cui
Soci Cooperatori. Ai Soci Finanziatori si applica              all’articolo 150-ter, comma 2, del TUB, il dirit-
la previsione di cui all’articolo 11 del presente              to del Socio Finanziatore di designare, anche
Statuto. Nei confronti dei Soci Finanziatori non vi            fra non Soci, 2 (due) componenti del consiglio
sono riduzioni o maggiorazioni nella remunera-                 di amministrazione ed il presidente del collegio
zione delle azioni.                                            sindacale.
24.5. I Soci Finanziatori hanno i seguenti diritti         d) 24.6. In deroga a quanto previsto dall’articolo
patrimoniali ed amministrativi:                                27.5 che segue, il Socio Finanziatore può par-
a) un numero di voti attribuiti in assemblea pro-              tecipare alle assemblee ed esercitare il diritto
    porzionati al capitale sottoscritto o al numero            di voto dalla data di acquisto della qualità di
    delle azioni emesse, in deroga alle previsioni             Socio. Nei confronti dei Soci Finanziatori non
    di cui all’articolo 34, terzo comma, del TUB               sono applicabili le disposizioni statutarie in
    e di cui all’articolo 2526, codice civile, con             materia di recesso ed esclusione dei Soci Co-
    l’effetto, di norma, qualora le azioni di finan-           operatori, di trasferimento delle azioni e di li-
    ziamento siano sottoscritte o acquistate dalla             quidazione della partecipazione, quest’ultima
    Capogruppo, di acquisire la maggioranza dei                regolata dall’articolo 24.7 che segue.
    diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci      24.7. Fermo restando quanto previsto dalla disci-
    o, comunque, di esercitare il controllo ai sensi       plina sui limiti al rimborso di strumenti di capitale
    dell’articolo 2359, comma 1, nn. 1) e 2), codi-        applicabile alle banche di credito cooperativo, i
    ce civile; qualora le azioni di finanziamento si-      Soci Finanziatori possono chiedere il rimborso del
    ano sottoscritte o acquistate da uno dei sogget-       valore nominale delle azioni sottoscritte e dell’e-
    ti di cui all’articolo 150-ter, comma 2, del TUB,      ventuale sovraprezzo versato. Il consiglio di am-
    di attribuire ai Soci Finanziatori diritti adeguati    ministrazione, sentito il collegio sindacale, delibe-
    a proteggere gli interessi dell’investitore senza      ra sulla richiesta di rimborso, potendo escludere,
    attribuire ad essi il controllo sulla Società;         limitare o rinviare il rimborso, avendo riguardo

16   CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA • STATUTO 2021
alla situazione di liquidità, finanziaria e patri-         to degli utilizzi per eventuali perdite pregresse o
moniale attuale e prospettica della Società, an-           dell’esercizio in cui è stato deliberato. È sempre
che secondo criteri più prudenziali di quelli di cui       esclusa la distribuzione di riserve al Socio Finan-
alla disciplina richiamata al periodo precedente.          ziatore. Non si può in ogni caso procedere al rim-
L’efficacia della delibera è condizionata alla pre-        borso se, a seguito dello stesso, la Società non
ventiva autorizzazione dell’Autorità competen-             rispetta i requisiti patrimoniali minimi (primo pila-
te. Il consiglio di amministrazione definisce nella        stro), i requisiti patrimoniali in misura superiore al
propria delibera le modalità con cui procedere al          livello regolamentare minimo richiesti dall’Autorità
rimborso delle azioni di finanziamento, che deve           competente (secondo pilastro), nonché il requisito
in ogni caso avvenire al valore nominale maggio-           combinato di riserva di capitale, previsti dalla di-
rato dell’eventuale sovraprezzo versato, al net-           sciplina prudenziale applicabile.

                                                       STATUTO 2021 • CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA     17
Titolo V
ORGANI SOCIALI

Articolo 25. Organi sociali                               a) l’assemblea dei soci;
25.1. Gli organi della Società, ai quali è deman-         b) il consiglio di amministrazione;
dato, secondo le rispettive competenze e tenuto           c) il comitato esecutivo, se nominato;
conto dell’assoggettamento alla direzione e co-           d) il collegio sindacale;
ordinamento della Capogruppo, l’esercizio delle           e) il collegio dei probiviri.
funzioni sociali sono:

18   CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA • STATUTO 2021
Titolo VI
ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 26. Convocazione dell’assemblea                    sedi distaccate della Società o inviato o recapitato
26.1. L’assemblea regolarmente costituita rap-              ai Soci o pubblicato sul sito internet della Società.
presenta l’universalità dei Soci, e le sue delibera-        26.5. L’assemblea può essere indetta in seconda
zioni obbligano i Soci ancorché non intervenuti o           convocazione con lo stesso avviso, non oltre tren-
dissenzienti.                                               ta giorni dopo quello fissato per la prima convo-
26.2. L’assemblea dei Soci è convocata dal con-             cazione.
siglio di amministrazione presso la sede della So-          26.6. Il consiglio di amministrazione deve inol-
cietà o in altro luogo indicato, purché in territorio       tre convocare l’assemblea entro trenta giorni da
italiano, mediante avviso di convocazione con-              quando ne è fatta richiesta dal collegio sindaca-
tenente l’indicazione degli argomenti da trattare,          le o domanda da almeno un decimo dei Soci. La
del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza,             domanda deve essere sottoscritta da tutti i Soci
da pubblicare almeno quindici giorni prima di               richiedenti, con firma autenticata con le modalità
quello fissato per l’assemblea nella Gazzetta Uf-           di cui all’articolo 27.3, ed indicare gli argomenti
ficiale della Repubblica italiana o in almeno uno           da trattarsi.
dei seguenti quotidiani:
a) Gazzetta del Sud;                                        Articolo 27. Intervento e rappresentanza in
b) Il Quotidiano della Calabria.                            assemblea
26.3. In alternativa alla pubblicazione dell’av-            27.1. Possono intervenire all’assemblea e hanno
viso di convocazione, stabilita nell’articolo 26.2          diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro
che precede, il consiglio di amministrazione può            dei soci da almeno novanta giorni ed i Soci Fi-
disporre l’invio ai Soci dell’avviso di convoca-            nanziatori dalla data di acquisto della qualità di
zione con mezzi che ne garantiscano la prova                socio.
dell’avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni           27.2. Fermo quanto previsto all’articolo 24.5 in
prima di quello fissato per l’assemblea.                    relazione alle azioni di finanziamento di cui all’ar-
26.4. Il consiglio di amministrazione può comun-            ticolo 150-ter, del TUB, ogni Socio Cooperatore
que disporre che detto avviso sia affisso in modo           ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero del-
visibile nella sede sociale, nelle succursali e nelle       le azioni a lui intestate.

                                                        STATUTO 2021 • CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA    19
27.3. Il Socio può farsi rappresentare da altro              sembleari ed esprimere al momento della vo-
Socio persona fisica che non sia amministratore,             tazione il proprio voto, a condizione che risulti
sindaco o dipendente della Società, mediante                 garantita l’identificazione dei Soci stessi e che
delega scritta, contenente il nome del rappre-               sia data comunicazione dell’esercizio di tale
sentante e nella quale la firma del delegante sia            facoltà nell’avviso di convocazione dell’assem-
autenticata dal presidente della Società o da un             blea. In ogni caso, il presidente dell’assemblea
notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere          e il segretario devono essere presenti nel luo-
autenticata da consiglieri o dipendenti della So-            go indicato nell’avviso di convocazione ove si
cietà a ciò espressamente autorizzati dal consi-             considera svolta l’adunanza.
glio di amministrazione.
27.4. Ogni Socio non può ricevere più di cinque           Articolo 28. Presidenza dell’assemblea
deleghe.                                                  28.1. L’assemblea, sia ordinaria che straordina-
27.5. All’assemblea possono intervenire e pren-           ria, è presieduta dal presidente del consiglio di
dere la parola, senza diritto di voto:                    amministrazione e, in caso di sua assenza o impe-
− un rappresentante di eventuali organismi di ca-         dimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell’articolo
   tegoria cui la Società dovesse aderire ai sensi        43 e, in caso di impedimento anche di questi, da
   dell’articolo 5 del presente Statuto, nei casi e       un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovve-
   secondo le modalità previsti nello Statuto degli       ro, in mancanza anche di questi, da persona de-
   organismi stessi;                                      signata dall’assemblea medesima.
− salvo sottoscrizione di azioni di finanziamento         28.2. Il presidente ha pieni poteri per la direzio-
   ex articolo 150-ter, comma 2, del TUB, i rap-          ne dell’assemblea e, in particolare, per l’accerta-
   presentanti della Capogruppo;                          mento della regolarità delle deleghe e del diritto
− i rappresentanti del soggetto incaricato della          degli intervenuti a partecipare all’assemblea; per
   revisione legale dei conti della Società;              constatare se questa si sia regolarmente costituita
− i rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la           ed in un numero valido per deliberare; per diri-
   Società aderisce, nei casi e secondo le moda-          gere e regolare la discussione nonché per accer-
   lità previsti nello Statuto dei Fondi medesimi.        tare i risultati delle votazioni. Nella conduzione
− 27.6. Il consiglio di amministrazione può predi-        dell’assemblea il presidente ha diritto di farsi as-
   sporre l’attivazione di uno o più collegamenti a       sistere da persona, anche non Socio, designata
   distanza con il luogo in cui si tiene l’assemblea,     dal consiglio di amministrazione, in relazione alla
   che consentano ai Soci che non intendano               materia oggetto della trattazione.
   recarsi presso tale luogo per partecipare alla         28.3. L’assemblea, su proposta del presidente,
   discussione di seguire comunque i lavori as-           nomina fra i Soci Cooperatori due o più scrutato-

20   CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA • STATUTO 2021
ri, oltre ad un segretario (anche non Socio), sal-            no non si esaurisca in una sola seduta, l’assem-
vo che nel caso delle assemblee straordinarie, o              blea può essere prorogata dal presidente non
quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la           oltre l’ottavo giorno successivo, mediante dichia-
funzione di segretario è assunta da un notaio.                razione da farsi all’adunanza e senza necessità di
                                                              altro avviso.
Articolo 29. Costituzione dell’assemblea                      31.2. Nella sua successiva seduta, l’assemblea si
29.1. L’assemblea, tanto ordinaria che straordi-              costituisce e delibera con le stesse maggioranze
naria, è validamente costituita in prima convoca-             stabilite per la validità della costituzione e delle
zione con l’intervento in proprio e per rappresen-            deliberazioni dell’assemblea di cui rappresenta la
tanza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al           prosecuzione.
voto e, in seconda convocazione, qualunque sia
il numero dei Soci intervenuti, se ordinaria, e con           Articolo 32. Assemblea ordinaria
l’intervento di almeno un decimo dei Soci, se stra-           32.1. L’assemblea ordinaria è convocata alme-
ordinaria.                                                    no una volta l’anno, entro centoventi giorni dalla
                                                              chiusura dell’esercizio, per procedere, oltre che
Articolo 30. Maggioranze assembleari                          alla trattazione degli altri argomenti posti all’or-
30.1. L’assemblea ordinaria e straordinaria, sia in           dine del giorno, all’approvazione del bilancio di
prima che in seconda convocazione, delibera a                 esercizio.
maggioranza dei voti espressi.                                32.2. L’assemblea ordinaria, oltre a stabilire i
30.2. La nomina delle cariche sociali avviene a               compensi spettanti agli organi dalla stessa no-
maggioranza relativa; le modalità di candidatu-               minati, approva le politiche di remunerazione a
ra, eventualmente anche in rappresentanza dei                 favore dei consiglieri di amministrazione, dei sin-
più significativi ambiti territoriali, e le modalità di       daci, di dipendenti o di collaboratori non legati
espressione del voto sono disciplinate in un appo-            alla Società da rapporti di lavoro subordinato, e
sito regolamento approvato dall’assemblea ordi-               le modifiche alle stesse, tenendo conto delle linee
naria su proposta del consiglio di amministrazio-             di indirizzo formulate dalla Capogruppo.
ne. A parità di voti si intende eletto il più anziano         32.3. L’assemblea ordinaria approva, altresì, i
di età.                                                       criteri per la determinazione del compenso da ac-
30.3. Le votazioni in assemblea hanno luogo in                cordare al personale più rilevante, come definito
modo palese e normalmente per alzata di mano.                 dalla normativa anche regolamentare pro tempo-
                                                              re vigente, in caso di conclusione anticipata del
Articolo 31. Proroga dell’assemblea                           rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dal-
31.1. Qualora la trattazione dell’ordine del gior-            la carica, ivi compresi i limiti fissati a detto com-

                                                          STATUTO 2021 • CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA    21
penso in termini di annualità della remunerazione         Articolo 33. Verbale delle deliberazioni
fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro         assembleari
applicazione.                                             33.1. Le deliberazioni dell’assemblea debbono
32.4. L’assemblea, su proposta del consiglio di           risultare da apposito verbale sottoscritto dal pre-
amministrazione, ha facoltà di deliberare l’elezio-       sidente, dal segretario o dal notaio, se nominato
ne, senza oneri per la Società, di un presidente          a tale incarico.
onorario al fine di riconoscere, col conferimento         33.2. I verbali delle assemblee vengono trascrit-
di tale carica, particolari doti e meriti al Socio Co-    ti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e
operatore prescelto. Il presidente onorario even-         gli estratti del medesimo, certificati conformi dal
tualmente nominato non fa parte del consiglio di          presidente, fanno prova delle adunanze e delle
amministrazione, ma può essere invitato a presen-         deliberazioni dell’assemblea.
ziare alle riunioni dello stesso con funzione con-
sultiva e senza diritto di voto.

22   CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA • STATUTO 2021
Titolo VII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 34. Composizione del consiglio di                   (i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà
amministrazione                                                    della governance del Gruppo Bancario Coo-
34.1. Il consiglio di amministrazione è compo-                     perativo Cassa Centrale;
sto da 5 a 9 amministratori tra cui un presidente,           (ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia
eletto di norma dall’assemblea fra i Soci (fermo                   dell’attività di direzione e coordinamento da
quanto diversamente previsto agli articoli 24.5.                   parte della Capogruppo;
(b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), previa de-          (iii) inidonei ad assicurare la sana e prudente
terminazione del loro numero. Le modalità di no-                   gestione della Società, avendo riguardo, in
mina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale                  particolare, al merito individuale comprovato
adottato dalla società.                                            dalle capacità dimostrate e dai risultati even-
34.2. La Capogruppo, con delibera motivata                         tualmente conseguiti in qualità di esponente
dell’organo amministrativo della stessa, fermo                     aziendale della Società o di altre società.
quanto previsto dall’articolo 37-bis, comma 3-ter,           34.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste
lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomi-       all’articolo 34.2. che precede, come individuate
na ovvero di nominare direttamente i componenti              nel contratto di coesione stipulato tra la Capo-
del consiglio di amministrazione della Società,              gruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis,
sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non            comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di
Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di           revocare uno o più componenti del consiglio di
amministratore – nell’ambito del procedimento                amministrazione già nominati. Per l’ipotesi di so-
di consultazione preventiva inerente i candidati             stituzione del componente revocato, ove lo stesso
per gli organi di amministrazione, da attuarsi in            sia determinante per conseguire la maggioranza
conformità alle disposizioni di cui al Regolamento           del consiglio di amministrazione, la Capogruppo
Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di         indica il candidato da eleggere in luogo del com-
coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società            ponente cessato. Sulla richiesta della Capogrup-
ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB          po, la Società provvede nel più breve tempo pos-
– siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche              sibile e, comunque, non oltre il termine massimo
alternativamente:                                            previsto dal contratto di coesione stipulato tra la

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Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-                 di natura societaria della categoria, in società
bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine                    partecipate, anche indirettamente, dalla So-
trascorra inutilmente senza che la Società abbia                   cietà, in consorzi o in cooperative di garanzia,
autonomamente provveduto alla sostituzione, la                     ferma restando l’applicazione dell’articolo 36
Capogruppo provvede direttamente e ne dà no-                       della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell’eventuale
tizia all’Autorità competente informando la stessa                 ulteriore normativa applicabile;
in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca          f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto
del componente.                                                    nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere
34.4. Non possono essere nominati, e se eletti                     comunale, di consigliere provinciale o regio-
decadono:                                                          nale, di assessore o di sindaco comunale, di
a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che si-      presidente di provincia o di regione, di com-
    ano stati condannati ad una pena che importa                   ponente delle relative giunte, o coloro che ri-
    l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici                 coprono la carica di membro del Parlamento,
    uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;          nazionale o europeo, o del Governo italiano,
b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di               o della Commissione europea; tali cause di
    professionalità, onorabilità, competenza, cor-                 ineleggibilità e decadenza operano con rife-
    rettezza e dedizione di tempo prescritti dalla                 rimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui
    normativa tempo per tempo vigente, come in-                    ambito territoriale comprenda la zona di com-
    dividuati dalle disposizioni di vigilanza appli-               petenza della Società;
    cabili alla Società;                                        g) coloro che, nei due esercizi precedenti l’ado-
c) i parenti, i coniugi o affini con altri amministra-             zione dei relativi provvedimenti, hanno svolto
    tori, fino al secondo grado incluso;                           funzioni di amministrazione, direzione o con-
d) i dipendenti della Società;                                     trollo nella Società, qualora essa sia stata sot-
e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro                 toposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV,
    subordinato o di collaborazione, i componenti                  articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleg-
    di organi amministrativi o di controllo di altre               gibilità e decadenza ha efficacia per cinque
    banche o di società finanziarie o assicurative                 anni dall’adozione dei relativi provvedimenti;
    operanti nella zona di competenza territoriale              h) coloro che hanno svolto funzioni di ammini-
    della Società. Detta causa di ineleggibilità e                 strazione, direzione o controllo nella Società
    decadenza non opera nei confronti dei soggetti                 ovvero in altre banche di credito cooperativo,
    che si trovano nelle situazioni sovra descritte in             casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Grup-
    società finanziarie di partecipazione, in società              po Bancario Cooperativo Cassa Centrale e
    finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche               siano stati revocati da tali funzioni dalla Ca-

24   CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA • STATUTO 2021
pogruppo in forza dei poteri alla stessa attri-           tori, ma non la maggioranza del consiglio, quelli
   buiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi        in carica provvedono, con l’approvazione del
   dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.               collegio sindacale, alla loro sostituzione.
34.5. La non ricorrenza delle cause di ineleg-               36.2. Gli amministratori nominati ai sensi dell’ar-
gibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f)         ticolo 36.1. che precede restano in carica fino
dell’articolo 34.4. che precede costituisce requisi-         alla successiva assemblea; coloro che sono no-
to di indipendenza degli amministratori.                     minati successivamente dall’assemblea assumono
                                                             l’anzianità del mandato degli amministratori che
Articolo 35. Durata in carica degli ammini-                  hanno sostituito. Se nel corso dell’esercizio vie-
stratori                                                     ne a mancare il presidente eletto dall’assemblea,
35.1. Gli amministratori durano in carica tre                questi verrà sostituito secondo le regole di cui ai
esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data            commi precedenti.
dell’assemblea convocata per l’approvazione del              36.3. Nelle ipotesi di sostituzione degli ammini-
bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro ca-        stratori troveranno applicazione, mutatis mutan-
rica; nella prima riunione, il consiglio provvede            dis, le disposizioni di cui agli articoli 34.2. e 34.3.
alla nomina di uno o più vice presidenti designan-           che precedono.
do, in quest’ultimo caso, anche il vicario.                  36.4. In deroga a quanto previsto all’articolo
35.2. Le disposizioni di cui all’articolo 34.1 relati-       36.1 che precede, in caso di sottoscrizione di
ve alla nomina del presidente non si applicano nel           azioni di finanziamento di cui all’articolo 24, se
caso in cui siano state sottoscritte azioni di finan-        l’amministratore venuto a mancare è stato desi-
ziamento di cui all’articolo 24.                             gnato dal Socio Finanziatore, la sua sostituzione
35.3. Fermo quanto previsto dalla legge e dal                spetta al medesimo Socio Finanziatore.
presente Statuto, nel regolamento di cui all’arti-
colo 30 vengono disciplinate le modalità per la              Articolo 37. Poteri del consiglio di ammini-
presentazione delle candidature e stabiliti criteri di       strazione
candidabilità, volti a favorire una composizione             37.1. Il consiglio è investito di tutti i poteri di or-
del consiglio di amministrazione rispondente alle            dinaria e straordinaria amministrazione della So-
esigenze di esperienza, competenza e ricambio                cietà, tranne quelli riservati per legge all’assem-
del governo della Società.                                   blea dei soci.
                                                             37.2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a nor-
Articolo 36. Sostituzione di amministratori                  ma di legge, sono riservate alla esclusiva compe-
36.1. Se nel corso dell’esercizio vengono a man-             tenza del consiglio di amministrazione le decisioni
care, per qualsiasi motivo, uno o più amministra-            concernenti:

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− l’ammissione, l’esclusione e il recesso dei Soci;       − la supervisione del processo di informazione al
− la cessione delle azioni di finanziamento di cui          pubblico e di comunicazione della banca;
  all’articolo 24;                                        − la nomina, la revoca e la definizione delle
− le decisioni che incidono sui rapporti mutuali-           attribuzioni del direttore e dei componenti la
  stici con i Soci Cooperatori;                             direzione, nel rispetto delle disposizioni di cui
− la determinazione degli indirizzi generali di             al contratto di coesione stipulato tra la Capo-
  gestione, la definizione dell’assetto comples-            gruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-
  sivo di governo e l’approvazione dell’assetto             bis, comma terzo, del TUB;
  organizzativo della Società, garantendo la              − l’approvazione e le modifiche di regolamenti
  chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché          interni;
  la prevenzione dei conflitti di interesse;              − l’istituzione, il trasferimento e la soppressione
− l’approvazione degli orientamenti strategici,             di succursali e la proposta all’assemblea dell’i-
  dei piani industriali e finanziari;                       stituzione o soppressione di sedi distaccate;
− la definizione degli obiettivi di rischio, della so-    − l’assunzione e la cessione di partecipazioni;
  glia di tolleranza e delle politiche di governo         − l’acquisto, la costruzione e l’alienazione di im-
  dei rischi;                                               mobili;
− le linee di indirizzo del sistema dei controlli in-     − la promozione di azioni giudiziarie ed ammini-
  terni, la costituzione delle funzioni aziendali           strative di ogni ordine e grado di giurisdizione,
  di controllo, la nomina e la revoca, sentito il           fatta eccezione per quelle relative al recupero
  collegio sindacale, dei responsabili e, in caso           dei crediti;
  di esternalizzazione, dei referenti nonché l’ap-        − le iniziative per lo sviluppo delle condizioni
  provazione dei programmi annuali di attività              morali e culturali dei Soci Cooperatori nonché
  delle funzioni;                                           per la promozione della cooperazione e per
− l’approvazione del quadro di riferimento or-              l’educazione al risparmio e alla previdenza;
  ganizzativo e metodologico per l’analisi del ri-        − l’istituzione di una consulta dei Soci, disciplina-
  schio informatico e la propensione allo stesso,           ta da un apposito regolamento e munita di fun-
  avuto riguardo ai servizi interni e a quelli offerti      zioni consultive e con resa di pareri e proposte
  alla clientela;                                           non vincolanti;
− l’approvazione dei sistemi contabili e di rendi-        − la costituzione dell’organismo di controllo sul-
  contazione (reporting);                                   la responsabilità amministrativa della Società,
− la costituzione di speciali comitati con funzioni         disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, lad-
  consultive, istruttorie e propositive, composti di        dove sia stato adottato il relativo modello;
  propri membri”;                                         − tutti gli altri compiti e deliberazioni considerati

26   CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA • STATUTO 2021
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