Comune di TRECENTA REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - Provincia di Rovigo

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Comune di TRECENTA
                  Provincia di Rovigo
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     REGOLAMENTO

DI GESTIONE DEI RIFIUTI

   Approvato con atto C.C. n 8          del 10.03.2003

         Modificato con atto n 26 del 30.06.2021
SOMMARIO
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo N. 1    OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Articolo N. 2    FINALITA’ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Articolo N. 3    RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo N. 4    ESCLUSIONI
Articolo N. 5    DEFINIZIONI
Articolo N. 6    CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Articolo N. 7    PRINCIPI GENERALI
Articolo N. 8    DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI
Articolo N. 9    OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI
Articolo N. 10   ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

TITOLO II : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E SIMILI

Articolo N. 11  DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI
Articolo N. 12  RIFIUTI SIMILI
Articolo N. 13  MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E
                SIMILI
Articolo N. 14 SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"
Articolo N. 15 GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE
Articolo N. 16 GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDO
Articolo N. 17 AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI
Articolo N. 18 SERVIZIO DI RACCOLTA PER LE FRAZIONI RECUPERABILI SECCHE
Articolo N. 19 GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA E CARTONE PER GRANDI UTENZE
Articolo N. 20 GESTIONE DELLE FRAZIONI PLASTICA, VETRO, LATTINE E BARATTOLI
Articolo N. 21 GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE
Articolo N. 22 GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI
Articolo N. 23 GESTIONE DEI RIFIUTI SIMILI AGLI URBANI
Articolo N. 24 GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
Articolo N. 25 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE
Articolo N. 26 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Articolo N. 27 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

TITOLO III: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Articolo N. 28   DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI
Articolo N. 29   SPAZZAMENTO
Articolo N. 30   SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE
Articolo N. 31   CESTINI STRADALI
Articolo N. 32   RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI
Articolo N. 33   PULIZIA DEI MERCATI
Articolo N. 34   POZZETTI STRADALI – GRIGLIATI
Articolo N. 35   AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E
                 MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Articolo N. 36   ALTRI SERVIZI DI PULIZIA
Articolo N. 37   SGOMBERO NEVE
Articolo N. 38   OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA
Articolo N. 39   LAVAGGIO DEI CONTENITORI
Articolo N. 40   PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI
                 NON EDIFICATI
Articolo N. 41   AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI
Articolo N. 42   CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI
Articolo N. 43   DISPOSIZIONI DIVERSE
Articolo N. 44   AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE
Articolo N. 45   LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE
Articolo N. 46   GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

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TITOLO IV : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO

Articolo N. 47   PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO
Articolo N. 48   ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Articolo N. 49   MEZZI DI RACCOLTA
Articolo N. 50   DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI

TITOLO V : VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo N. 51   OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI
Articolo N. 52   COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Articolo N. 53   CONTROLLI E VIGILANZA
Articolo N. 54   SANZIONI
Articolo N. 55   EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ALLEGATI

Allegato A       NORME SANZIONATORIE
Allegato B       LISTA ESEMPLIFICATIVA DEI RIFIUTI SIMILI AGLI URBANI
Allegato C       CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E DEI CONTENITORI DA USARSI PER LA
                 RACCOLTA DEGLI RSU E RSA

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TITOLO I

                                          DISPOSIZIONI GENERALI

                                                Articolo n.1
                                         OGGETTO DEL REGOLAMENTO

         Il presente Regolamento costituisce l’ambito normativo entro il quale si svolgono le attività connesse
al ciclo unico dei rifiuti ed agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono
erogati sul territorio comunale.
         In particolare l'intera gestione del Rifiuti viene effettuata da questo Comune con differenziazione
spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte del produttori, con
riferimento specifico ai seguenti criteri:
    a) evitando ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività
         e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente
         assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani
    b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con
         l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare
         da essi materiale ed energia;
    c) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e del rifiuti da esumazione ed
         estumulazione ;
    d) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia
         con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare
    e) abrogato
    f)   favorire i sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti senza danneggiare il paesaggio e i siti di
         particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

                                                    Articolo 2
                                             FINALITA’ DEL SERVIZIO
                                          DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

          Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con
l’obiettivo di:
  - diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
  - favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione,
    distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di RSU che,
    se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse
    disponibili da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
  - incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei RSU (rifiuti alimentari, scarti di
    prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti
    verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
  - istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e
    causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;
  - migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi
    contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”) per i quali le norme vigenti prescrivono l`adozione di
    tecniche di smaltimento separate;
  - ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale
    assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
  - contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

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Articolo N. 3
                                          RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi :
      - dell'articolo N. 21 DECRETO LEGISLATIVO N. 22 del 5 febbraio 1997 così come modificato dal
         DECRETO LEGISLATIVO N. 389 del 8 novembre 1997
      - dell'articolo N. 62 della L.R. N. 33 del 16 aprile 1985 e successive modifiche e integrazioni
      - dell'articolo N. 16 del Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (in seguito denominato
         PRRSU) approvato con provvedimento del Consiglio Regionale N. 785 in data 28 ottobre 1988
e in conformità:
      - agli articoli N. 1, 1 bis, 1 ter, 11 quater, 1 quinquies e 14 comma 1 della LEGGE N. 441 del 29 ottobre
         1987 ;
      - agli articoli N. 7, 9 e 9 quinquies della LEGGE N. 475 del 9 novembre 1988
      - al DMA del 26 gennaio 1990 ;
      - alla L. 142 del 8 giugno 1990
      - al DMA del 29 maggio 1991 ;
      - al Capo III del DECRETO LEGISLATIVO n. 507 del 15 novembre 1993
      - Direttiva (UE) n.2018/851

                                                 Articolo n. 4
                                                 ESCLUSIONI

       Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati all’art. 8 del D.Lgs. 5
Febbraio 1997 n. 22 così come modificato dal D.Lgs. N. 389 del 8 novembre 1997.

                                                  Articolo N. 5
                                                  DEFINIZIONI

        Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, in conformità all’art 3, punto 2 ter, della
direttiva 2008/98/CE come modificato dall’art , n.3, lettera a) della direttiva (UE) 2018/851 rientrano
nella definizione di rifiuti urbani quelli elencati all’art 6.

                                              Articolo N. 6
                                       CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

 1. Rientrano nella definizione di rifiuti urbani:
 a) I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone,
    vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti da apparecchiature
    elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi
    materassi e mobili;
 b) I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili
    per natura e composizione ai rifiuti domestici ( nel seguito anche solo”rifiuti simili”): a tal
    fine si fa riferimento agli allegati A e B del presente Regolamento
 2. Sono rifiuti speciali i rifiuti di provenienza non domestica che non sono simili per natura
    e composizione ai rifiuti domestici ossia: i rifiuti della produzione, dell’agricoltura e della
    silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di
    trattamento della acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i
    rifiuti da costruzione e demolizione.

                                                Articolo N. 7
                                             PRINCIPI GENERALI

          La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle
norme del presente Regolamento.
          Compete al Comune, tramite il Consorzio R.S.U come da delibera di G.C n. 5 del 20.01.2003, la
gestione del rifiuti urbani, così come definiti all'articolo precedente, nelle forme di cui alla Legge N. 142/90 e
all'articolo N. 23 del Decreto Legislativo N. 22/97 così come modificato dal D.Lgs. N. 389 /97.
          La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i
                                                       5
soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i
rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento regionale, nazionale e comunitario.
           Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e
di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il
riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di
smaltimento.
           Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune di Trecenta nell'ambito delle
proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni
opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati
qualificati, nelle forme previste dalla Legge N. 142/90 e dall'articolo N. 23 del Decreto Legislativo N. 22/9797
così come modificato dal D.Lgs. N. 389 /97.
           Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative
promozionali e di informazione.
           Per ragioni di opportunità tecnica ed economica, la raccolta differenziata può essere in ogni momento
scissa in tutto od in parte dal restante servizio ed affidata ad uno o più soggetti diversi mediante separati
procedimenti contrattuali o concessori.
           Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi i servizi erogati
dall’amministrazione comunale ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità
diverse in relazione alle specificità: delle zone del territorio comunale, delle diverse classi di utenza, e alla
effettiva richiesta di erogazione dei servizi. In particolare potranno essere adottate modalità diverse di
raccolta dei rifiuti nella periferia rispetto al centro o stabilite diverse frequenze di asporto, potranno inoltre
essere attivate raccolte specifiche per specifiche categorie di utenze.
         Per ottimizzare il servizio e realizzare economie di scala, le attività di raccolta e conferimento
differenziata sono affidate al Consorzio di Bacino intercomunale Rovigo 1, che le gestirà mediante rapporti
contrattuali o concessori con soggetti ed enti abilitati.
         Nell'attività di gestione del rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle
associazioni di volontariato e della partecipazione del cittadini e delle loro associazioni.
         Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla citata Legge N. 142/90 e successive modificazioni,
servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non simili ai rifiuti urbani.

                                                      Articolo N. 8
                                          DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI
         I produttori di rifiuti Urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e
in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.
         Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti di cui all’art. 14 del D.Lgs. 22/97 è vietato:
           a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi
               contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi
               comunali di smaltimento rifiuti;
           b) esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica nei giorni e fuori
               delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato
               “porta a porta";
           c) danneggiare le attrezzature del servizio di smaltimento pubblico dei rifiuti;
           d) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio
               stesso;
           e) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente
               spenti o tali da provocare danni;
           f) smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico-nocivi) al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. n. 22/97;
           h) il conferimento di rifiuti speciali non simili ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza
               avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
           i) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce,
               pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili.
           l) spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei Rifiuti
           m) lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei
               regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura.
           n) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente
               istituiti
           o) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.
           p) miscelare categorie diverse dei rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi
Non viene considerato abbandono :
           - il deposito per il conferimento delle frazioni dei RIFIUTI raccolti con il sistema "porta a porta" nei
               tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento
           - il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nel quali comunque è
               vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti ed al
                                                            6
di fuori degli stessi.
           -   il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della Frazione Organica dei Rifiuti
               Urbani, come definita al precedente articolo N. 6 tramite compostaggio anche domestico)
               qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse
               non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.
         Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal
presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto
costituisca reato.
         Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti
disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 27.04.1955 N. 547, DPR 19.03.1956 N. 303 e
Decreto Legislativo N. 626/97) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei
necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).
         Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi
differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a
norma del presente Regolamento.
                                                 Articolo N. 9
                                      OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI
                                           SPECIALI E PERICOLOSI

        Il Comune promuove la raccolta differenziata delle seguenti frazioni di rifiuto speciale e urbano
pericoloso:
   a)     Rifiuti pericolosi
   - a1) batterie e pile;
   - a2) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T", o "F";
   - a3) prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati;
   - a4) lampade a scarica e tubi catodici;
   - a5) siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale;
   - a6) cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti.
   - a7) batterie per auto

   b)     Rifiuti liquidi:
   b1) oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti
   b2) oli e grassi minerali esausti
Per la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al punto a5), il Comune potrà istituire un apposito servizio di
raccolta.

Per le frazioni di rifiuto speciale e pericoloso derivanti da :
   - attività agricole e agro-industriali
   - attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo ;
   - lavorazioni industriali
   - lavorazioni artigianali
   - attività commerciali ,
   - attività di servizio
   - attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle
     acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
   - i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
   - i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
   - i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
se non dichiarati simili il conferimento, la raccolta e lo smaltimento deve essere effettuato nel rispetto delle
disposizioni previste dal Decreto Legislativo N. 22/97 così come modificato dal D.Lgs. N. 389 /97.
           Oltre ai divieti di cui al precedente art. 8 è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, di cui al
comma 1, lettera a), nei contenitori o nei punti di accumulo destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti
urbani ed simili.

                                               Articolo N. 10
                                     ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

        Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica
sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e
dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può
emettere, sentita l’autorità di bacino, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a
speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano
conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.
                                                             7
TITOLO Il

                                   NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI
                                    RIFIUTI URBANI DOMESTICI E SIMILI

                                                     Articolo N. 11
                                              DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

              Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, Trasporto e
      Recupero/Smaltimento definite ai sensi dell'art. 6, lett. d) del D.Lgs. 22/97) delle presenti tipologie di Rifiuti
      Urbani e Speciali:
                a. Rifiuti Urbani, come definiti al precedente articolo N. 6
                b. Rifiuti simili come definiti al successivo art 12
                c. Rifiuti primari da imballaggio come definiti all’art. 35 del D.Lgs. 22/97.

                                                       Articolo N. 12
                                                       RIFIUTI SIMILI

      Rientrano nella definizione di rifiuto “simile” i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata
      provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati
      nell'allegato B) al presente regolamento

                                                       Articolo N. 12 bis

          Autonomo avvio a recupero o riciclo dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche

     1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti simili al di fuori del
     servizio pubblico in conformità alla previsione dell’art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006 sono tenute a
     comunicare formalmente tale scelta al gestore del servizio pubblico e, per conoscenza, al Consiglio di
     bacino Rovigo ed al Comune di Trecenta:

     - Per l’anno 2021 entro il 31 maggio di ciascun anno con effetti a decorrere dal 01.01.2022:

     - Per le annualità successive, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 01 gennaio
         dell’anno solare successivo;
2.   Alla comunicazione          deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità
     dell’autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:

     a)     la durata, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare l’opzione di autonomo avvio
            a
     recupero dei propri rifiuti simili;

     b)      la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi
             prodotti
     nell’anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;

     c)       l’esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di
              recupero
     dei rifiuti simili.
     Per l’anno 2021 le utenze che hanno presentato la comunicazione di uscita dal servizio pubblico entro il
     termine del 31 maggio sono tenute a presentare la documentazione di cui al presente comma entro il
     termine del 30 settembre 2021;

     3. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno
     effettuato l’attività di recupero dei loro rifiuti simili, sono escluse dalla sola corresponsione della
     componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).

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4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della
scadenza del periodo di esercizio dell’opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del
servizio pubblico e, per conoscenza, al Consiglio di bacino Rovigo ed al Comune di Trecenta: detta
richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge e, in mancanza entro il 30 giugno
di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Una diversa decorrenza può
essere concordata col gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del
servizio pubblico. La riammissione all’interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla
copertura degli eventuali costi di riattivazione dell’utenza.

5. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili in
conformità alla previsione contenuta nell’art. 1, co. 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013:
l’esercizio di tale facoltà integra un’ipotesi di variazione della comunicazione/denuncia di attivazione
dell’utenza e pertanto deve essere comunicata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per tale
comunicazione.

6. Le utenze non domestiche che esercitano l’opzione prevista dall’art. 238, co. 10, D.lgs. n. 152/2006
ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall’art. 1, co. 649, secondo periodo della Legge n.
147/2013, hanno l’obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti simili avviati a recupero e/o a riciclo
nell’anno precedente compilando l’apposito applicativo regionale entro il termine fissato con
provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un’autocertificazione
ex DPR 445/2000 contenente i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e
l’attestazione dell’impianto di destino da produrre al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile
dell’anno successivo.

7. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo
rimangono comunque soggette all’obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al
locale Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese
e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell’avvenuto
riciclo/recupero).

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o
amministrativa della materia nazionale e/o regionale: pertanto, in caso di sopravvenienza di
disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di
produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente articolo.

                                             articolo N. 13
                               MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI
                                  RIFIUTI URBANI DOMESTICI E SIMILI

          Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e simili viene effettuato entro l'intero perimetro
 Comunale, comprese le zone sparse.
          Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad
 ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Simili, compresi i rifiuti da
 imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le
 modalità indicate dal Comune.
          Le modalità e le frequenze di raccolta e altre indicazioni specifiche vengono determinate dall’Ente di
 Bacino, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-
 sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.
          Pertanto l'amministrazione Comunale potrà servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate
 nel presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in
 attuazione dell'articolo N. 23, commi 1,2, e 3 del Decreto Legislativo N. 22/97.
          Il conferimento in cassonetti o altri contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o
 manuale è regolato dalle seguenti norme:
      a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
      b) è vietato introdurre nei contenitori:
          - sostanze liquide;
          - materiale acceso o non completamente spento;
          - materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;

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- rifiuti definiti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D.Lgs. 22/97 così come modificato dal D.Lgs. N.
             389 /97;
           - rifiuti pericolosi (ovviamente gli stessi potranno essere inseriti negli appositi contenitori ove
             predisposti).
     c)   il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e negli appositi contenitori
           e/o sacchetti trasparenti nel giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
     d)   i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree
           dove viene realizzata la raccolta, sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali
           che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico
           interesse o in prossimità delle stesse, proteggendoli anche con appositi contenitori il quale deve
           garantire la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario.
     e)   il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale
           percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale,
           nonché ogni disturbo per la popolazione, impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree
           circostanti.;
     f)   per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere
           opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell’introduzione dei sacchetti.

                                                     Articolo N. 14
                                   SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"
         Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti, che
avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il
marciapiede o la strada. I contenitori dovranno essere collocati nel giorno e nell’ora prefissati davanti
all’ingresso dell’abitazione o negli spazi appositamente indicati dagli Uffici competenti e disposti in modo da
non costituire ingombro e/o pericolo per la circolazione.
         Per alcune frazioni degli RSU il servizio viene attuato su chiamata, ovvero sarà disponibile per gli
utenti con frequenza fissata nei successivi articoli previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a
conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.
         Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse
sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio dì raccolta sono obbligati a pulire la zona
interessata.
         Nel caso i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare
collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i
contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena
saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.
         Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi
potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte
esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.
         Il Comune potrà fornire alle utenze di cui al precedente comma che ne faranno richiesta, appositi
bidoni di adeguata capacità che rimarranno di proprietà del Comune. Tali contenitori si considereranno in
custodia degli amministratori del condominio e/o ditta o di chi a loro vece ha provveduto a ritirarli presso gli
Uffici Comunali preposti e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.
         Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che l'amministrazione riterrà necessario, per la migliore
funzionalità del servizio in relazione ai costi i sacchi dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada
principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali
competenti.
         Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Simili la consegna dei rifiuti stessi
potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione
dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li
utilizzerà in conformità al presente Regolamento.
         I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione al
luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità ne risultare sgradevoli alla vista
ne essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà
intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo
mirato ad una particolare situazione.
         In caso di festività infrasettimanali , la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno.
In caso di più giorni di festa consecutivi , dovrà comunque essere garantito il servizio entro il quarto giorno da
quello normalmente stabilito.

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Articolo N. 15
                                     GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE

         La raccolta della frazione VERDE degli RSU viene effettuata di norma attraverso il sistema "porta a
porta con frequenza settimanale nel periodo marzo-ottobre, quindicinale nel periodo novembre-febbraio,
mensile nel periodo dicembre-gennaio.
         La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare alcune zone del territorio non servite dalla raccolta
porta a porta dove viene riconosciuta una forte attitudine o possibilità da parte delle utenze ivi residente a
praticare l’autotrattamento della frazione verde secondo quanto previsto dal successivo art. 17.
         I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi
centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per
recuperi ambientali.
         Gli sfalci erbosi dovranno essere esclusivamente conferiti negli appositi sacchi riutilizzabili forniti dalla
ditta.
         Le ramaglie dovranno essere legate in fasci e depositate nel punto più prossimo della sede stradale
di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o
pedonale nonché ogni disturbo per la popolazione circostante.

                                               Articolo N. 16
                                     GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDA

         La raccolta della frazione UMIDO degli RSU verrà effettuata con il sistema "porta a porta" con
frequenza minima bisettimanale con l’incremento di una terza raccolta nei mesi estivi (15 giugno-15
settembre) allo scopo di prevenire problemi di ordine igenico-sanitario.
         La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare alcune zone del territorio non servite dalla raccolta
porta a porta dove viene riconosciuta una forte attitudine o possibilità da parte delle utenze ivi residente a
praticare l’autotrattamento della frazione organica secondo quanto previsto dal successivo art. 17.
         In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno,
il sabato non e' considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà comunque essere
garantito il servizio entro il quarto giorno.
         I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere, di
dimensioni e caratteristiche approvate dal Comune.
         Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ecc. ed altre attività con forti produzioni di questa frazione
del Rifiuti Urbani simili verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima
frequenza della raccolta per le utenze domestiche.
         La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo articolo N. 40.
         I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi
centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per
recuperi ambientali.

                                       Articolo N. 17
                     AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI

          Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l’attivazione di opportuna
attività di controllo, il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei rifiuti Urbani domestici.
          Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed
esclusivamente sulla Frazione Organica del Rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di
risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.
          Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle
diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle
caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle
distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi al vicini e non dia luogo ad emissioni di odori
nocivi.
          Il compostaggio domestico è consentito nella zona del centro urbano ad una distanza di almeno 10
metri dai fabbricati esclusivamente mediante composter; mentre nelle zone periferiche è consentito ad una
distanza di almeno 30 metri dai fabbricati con l’utilizzo di tutte le metodologie consentite.
          Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione
Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario,
esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
          La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da
eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

                                                         11
Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti
aspetti:
    - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire
      un`adeguata sterilizzazione del materiale ;
    - assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale
    - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini
      agronomici dello stesso.
         Ogni utente interessato al compostaggio dovrà presentare apposita richiesta su modulo predisposto
dal Comune entro termini stabiliti nel Regolamento della tassa e/o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti e la
riduzione verrà concessa secondo le modalità stabilite nello stesso.
         L’Ufficio Ambiente e/o il Comando di Polizia Municipale effettueranno periodicamente controlli tra gli
utenti che hanno chiesto la riduzione tariffaria , non solo in occasione della presentazione della richiesta, ma
anche nel periodo successivo, al fine di verificare che il compostaggio domestico sia effettuato correttamente
e con costanza .
         I dati relativi agli utenti aderenti verranno comunicati al gestore del servizio , per i quali sarà
disattivato il servizio di raccolta della frazione umida e verde.

                                          Articolo N. 18
                   SERVIZIO DI RACCOLTA PER LE FRAZIONI RECUPERABILI SECCHE

I contenitori utilizzati per la raccolta di questo tipo di rifiuto devono essere:
      - adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno
         garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare
         esalazioni moleste;
       - in numero sufficiente, ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da
         assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti,
         conferiti e prelevati dal servizio ;
      - costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili
      - ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla
         mobilità del ciclisti, del pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alla persone
      - essere mantenuti in costante efficienza.
         I contenitori saranno puliti periodicamente, con cadenza definita secondo l’art. 40.
         I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano obbligatorio,
pertanto possono essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività
produttive, del negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi.
         I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o
privati presso i quali viene prevista l'installazione del medesimi, sono tenuti:
    - a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta
    - a collaborare con l'amministrazione Comunale nella diffusione del materiale di pubblicazione del servizio
    - a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento
      del servizio.
         L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere
eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro
contenitore.
         I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore,
devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.
         Il servizio comprende inoltre la raccolta ad ogni passaggio di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si
trovassero al di fuori dei contenitori.

                                        Articolo N. 19
                 GESTIONE DELLA FRAZIONE CARTA E CARTONE PER GRANDI UTENZE

          La raccolta delle frazione di Rifiuti Urbani CARTA, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in
cartone, viene effettuata con il sistema porta a porta con cadenza quindicinale.
          La raccolta del CARTONE per grandi utenze non domestiche viene effettuata porta a porta con
frequenza settimanale.
          In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non
festivo.
          I rifiuti dovranno essere conferiti piegati e/o impachettati , ripuliti da altre tipologie di rifiuto, i giornali e
le riviste dovranno essere conferiti in pacchi di modeste dimensioni , in modo da facilitare agli operatori le
operazioni di prelievo.

                                                             12
I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi
impianti per il Recupero ai sensi del successivo articolo N. 51.

                                               Articolo N. 20
                                    GESTIONE DELLE FRAZIONI PLASTICA,
                                       VETRO, LATTINE E BARATTOLI

         La raccolta delle frazione PLASTICA, VETRO, LATTINE e BARATTOLI viene effettuata con il
sistema porta a porta con cadenza quindicinale.
         In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non
festivo.
         La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo articolo N. 40.
         I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi
impianti per il Recupero ai sensi del successivo articolo N. 51.

                                           Articolo N. 21
                         GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE

         La raccolta della frazione Secco non recuperabile del Rifiuti Urbani Domestici e Simili sarà
effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza di una volta la settimana.
         In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non
festivo.
         I rifiuti Secchi non recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere di
opportune dimensioni.
         La pulizia di detti contenitori andrà effettuata con le modalità indicate al successivo articolo N. 40.
         I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di Smaltimento.

                                             Articolo N. 22
                          GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI

          La raccolta dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli viene effettuata porta a porta su chiamata . la
raccolta avverrà mensilmente ed alternativamente (un mese ingombranti , un mese beni durevoli) secondo u
preciso calendario predisposto dal gestore del servizio.
          Il conferimento di talune tipologie di rifiuti ingombranti (es. Elettrodomestici) può essere effettuato
direttamente dal produttore ad un centro di raccolta autorizzato e/o un rivenditore autorizzato.
          Per questa frazione di Rifiuto si dovrà provvedere ad una sua suddivisione in materiali riciclabili o
riutilizzabili (quali a esempio i materiali ferrosi, vetro ecc.) da avviare al riutilizzo. Le frazioni residue verranno
avviate allo smaltimento.

                                                   Art. 23
                                   GESTIONE DEI RIFIUTI SIMILI AGLI URBANI

        Al fine di ottimizzare e ridurre la quantità di rifiuti, le disposizione del presente regolamento si
applicano anche ai rifiuti simili agli urbani provenienti da attività di tipo economico-produttivo, che verranno
suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, con le caratteristiche dei Rifiuti
Domestici.

                                               Articolo N. 24
                                  GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

           Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l’ambiente, e` fatto assoluto divieto di conferire
i rifiuti urbani pericolosi di cui all’art. 9 nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di
rifiuti urbani ed simili.
           A tal fine il Comune effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel
territorio comunale e presso il centro multiraccolta, per tali contenitori valgono le norme previste all’art. N 18.
In particolare:
     - le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali. Tali contenitori sono
       posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie
       medesime, quali esercizi commerciali di elettrodomestici e giocattoli, ferramenta, tabaccai, orologiai,
       supermercati, fotografi, e anche nelle stazioni e nelle piazzole o aree dove sono sistemati i contenitori
       per gli altri tipi di rifiuti.

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- i farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei
      pressi di tutte le farmacie, ubicate nel territorio del Comune, nonché nei pressi delle sedi delle Unità
      sanitarie locali e dei distretti sanitari di base, studi medici.
    - i rifiuti pericolosi di cui ai punti a.2), a.4), a.6), a.7), b1) e b2) dell’art. 9 devono obbligatoriamente essere
      conferiti, a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa presso un centro di
      raccolta autorizzato ovvero negli appositi contenitori, se predisposti.
            I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino
ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con cadenza mensile. Il controllo
dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti
urbani.
            Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per questa raccolta verranno effettuate con le modalità
previste dal successivo articolo N. 40 con frequenza minima semestrale.
            I Rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutte le
accorgimenti necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

                                                Articolo N. 25
                                       ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

          L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'articolo N. 23
del decreto Legislativo N. 22/97, può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche
avvalendosi del centro multiraccolta, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i
rifiuti da destinare allo smaltimento.
          All'atto dell'istituzione la Giunta Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo
servizio.

                                               Articolo N. 26
                                       ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

         Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni
possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti Urbani Domestici e/o Simili o
partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri enti e finalizzate al
raggiungimento degli obbiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione
delle attività da realizzarsi a livello di Bacino.
         Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere
continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dalla Giunta
Comunale.

                                            Articolo N. 27
                           CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

          L'Amministrazione Comunale cura, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla
collaborazione dei cittadini.
          Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati
qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i
cittadini.
          Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento,
sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte del
cittadini.

                                                           14
TITOLO III

                                NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI
                                RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

                                                  Articolo N. 28
                                           DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

         Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani :
       1) Rifiuti Urbani esterni, come definiti al precedente articolo N. 6
       2) Rifiuti Urbani Cimiteriali, come definiti al precedente articolo N. 6.

                                                     Articolo N. 29
                                                    SPAZZAMENTO

           Il servizio di spazzamento, se affidato al Consorzio, viene effettuato entro il perimetro delineato in
sede di approvazione del Capitolato Speciale di appalto per il servizio di nettezza Urbana ad eccezione delle
aree in concessione o in uso temporaneo, la cui pulizia è a carico del concessionario.
           All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in
modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:
    a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
    b) le piazze;
    c) i marciapiedi;
    d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
    e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pub-
         blico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
    f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.
           La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi
attrezzati con interventi programmati, da effettuarsi in un giorno feriale.
           Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti
necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie
stradali.
           I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possi-
bile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
           Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nelle seguenti fasce orarie in cui è
ridotto il traffico pedonale e veicolare.
           Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle
acque dei fiumi e del corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale è a carico degli Enti
competenti.

                                                 Articolo 30
                                          SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE

         Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da
alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
         Lo spazzamento delle foglie viene eseguita dagli operatori addetti allo spazzamento.
Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il
trasporto al luogo dello smaltimento.

                                                       Art. 31
                                                  CESTINI STRADALI

         Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il
servizio di spazzamento, il Servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei
cestini stradali per carta e prodotti similari.
         I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti con le
medesime modalità e periodicità previste per la raccolta del rifiuti secco non riciclabile di cui all’art. 21.

                                                            15
E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

                                                 Art. 32
                                      RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

        Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all’interno del territorio comunale nelle aree o
luoghi pubblici e la relativa pulizia.
        Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio
comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all’impianto di trattamento finale.
        Il servizio sarà eseguito, o direttamente, o su specifica richiesta dell’Amministrazione con le modalità
che saranno previste nel capitolato speciale d’appalto.

                                                 Articolo N. 33
                                              PULIZIA DEI MERCATI

         I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso
pubblico, debbono mantenere pulito l’area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti
prodotti negli appositi contenitori e/o sacchetti predisposti e gestiti dal servizio di raccolta ovvero depositati
lungo i marciapiedi in appositi sacchetti con le medesime modalità previste dall’art. 13.
         I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi di norma in sacchi in materiale
biodegradabile.

                                              Articolo N. 34
                                       POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI

        Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti d’ispezione grigliati stradali
e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti.
        E’ vietato introdurre rifiuti negli stessi.

                                           Articolo N. 35
                                AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI,
                         SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

         Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park debbono essere mantenute pulite durante l’uso
e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori
predisposti dal servizio di raccolta.
         Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che
intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.
su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie
autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si
intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti
prodotti durante la manifestazione.
         Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla
superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni dì pulizia, a copertura degli eventuali
oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

                                                 Articolo N. 36
                                            ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

         Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base)
e il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici
la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante.

                                                   Articolo N. 37
                                                 SGOMBERO NEVE

       In caso di nevicate il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e
pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante :

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a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di
       maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici
       e i luoghi di pubblico interesse;
    b) lo spargimento di breccia e/o di miscele crioidratiche, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di
       nevicata, il suolo si rendesse sdrucciolevole per presenza di ghiaccio.
         Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all’aperto,
sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

                                           Articolo N. 38
                     OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA

         Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi
prospicienti il fabbricato nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e
delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

                                                   Art. 39
                                          LAVAGGIO DEI CONTENITORI

                La pulizia del contenitori è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e
detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza del cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori
verranno lavati e disinfettati pure i luoghi sul quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si
rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Resta inteso che
al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza
creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.
        Nei casi in cui verranno utilizzati contenitori di dimensioni tali da renderne impossibile o disagevole la
pulizia e la manutenzione da parte degli utenti (quali bidoni, cassonetti, benne con capacità > a 250 lt.)
l'amministrazione Comunale provvederà alla corretta pulizia e disinfezione dei contenitori stessi con cadenze
adeguate in funzione della frazione di rifiuto raccolta.

                                             Articolo N. 40
                       PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE
                                      E DEI TERRENI INEDIFICATI

         I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere
tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
         I terreni non edificati , prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la
destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia
la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni,
canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la
manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
         Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti
eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla
proliferazione di animali dannosi quali topi , zanzare ecc..
         In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel
caso di ulteriore inosservanza, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

                                             Articolo N. 41
                                   AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

         I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali
i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo
quotidianamente a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nei presente regolamento. I rifiuti così
raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i RSU Interni.
         E’ vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.
All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

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