RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO - RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ...
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T R I B U T I STEFANO SETTI RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO GUIDA AI NUOVI BONUS FISCALI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FOCUS
Stefano Setti Ristrutturazioni e risparmio energetico Guida ai nuovi bonus fiscali
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Indice 1. Bonus fiscali: le novità 1 1.1 Il d.l. 63/2013 e il potenziamento del previgente regime di detrazioni fiscali 1 2. Ristrutturazioni edilizie 9 2.1 Premessa 9 2.2 Le diverse novità 2011 per beneficiare della detrazione del 36% (che dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 passa al 50%) 11 2.3 Limiti alla detrazione del 36% (aumentata al 50% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) 11 2.4 Ambito soggettivo 12 2.5 Interventi agevolabili 13 2.6 Fattura della spesa detraibile 14 3. Risparmio energetico 19 3.1 Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico 19 3.1.1 In cosa consiste tale agevolazione 19 3.1.2 Chi può usufruire della detrazione fiscale 19 3.1.3 Cumulabilità con altre agevolazioni 20 3.1.4 Aliquota IVA applicabile alle operazioni di riqualificazione energetica 20 3.1.5 Interventi agevolati 21 3.1.6 Spese agevolate 23 3.1.7 Adempimenti 23 3.1.8 Modello di comunicazione 25 3.1.9 Comunicazione di fine lavori 26 © Cesi Multimedia III
Capitolo 1 – Bonus fiscali: le novità 1. Bonus fiscali: le novità 1.1 Il d.l. 63/2013 e il potenziamento del previgente regime di detrazioni fiscali Il d.l. 4 giugno 2013, n. 63 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2013, n. 130) convertito con modifica- zioni dalla Legge n. 90 del 3 agosto 2013 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.181 del 3 agosto 2013), ha prorogato i bonus fiscali per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per gli in- terventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti. Il citato d.l. 63/2013, che recepisce la direttiva 19 maggio 2010, n. 2010/31/Ue sulla prestazione energetica de- gli edifici, è entrato in vigore il 6 giugno 2013. Gli obiettivi del decreto legge in esame sono: promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici; favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; sostenere la diversificazione energetica; promuovere la competitività dell’industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico; conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale. In particolare, con l’approvazione del d.l. 63/2013 è stato previsto un potenziamento del precedente regime di detrazioni fiscali, che dal 6 giugno 2013 è passato dal 55% per gli interventi di riqualificazione energetica di edi- fici già esistenti (detrazione che era precedentemente in scadenza il 30 giugno 2013) al 65%, e il suo prolunga- mento fino a tutto il 2013. Ulteriori 6 mesi di agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2014 sono riconosciuti agli interventi che riguardano le parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compo- ne il singolo condominio. Lo stesso decreto legge ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e l’estensione di tale detrazione anche all’acquisto di mobili finalizza- ti all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione fino a euro 10.000 (quindi, un bonus fiscale di euro 5.000). Nota bene In sede di conversione del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 (Legge n. 90 del 3 agosto 2013), è stata estesa la detrazione per l’acquisto di mobili ai grandi elettrodomestici. Infatti, è stato previsto che anche i condizionatori in grado di fare caldo e freddo possono rientra- re nel perimetro dell’agevolazione fiscale. Inoltre, rientrano nel bonus ristrutturazioni del 50% anche i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Quest’ultima detrazione va calcolata su un imponibile di 10mila euro che è ag- giuntivo rispetto ai 96mila euro previsti per le opere di ristrutturazione immobiliari. Infine, sono stati inclusi anche gli interventi per il miglioramento antisismico, fra quelli cui si applicano le proroghe agli sgravi del 50% e del 65%. 6 giugno 2013: le nuove detrazioni riservate al risparmio energetico e alle ristrutturazioni Dalle spese effettuate a decorrere dal 6 giugno 2013, e fino al 31 dicembre 2013, tornano applicabili le seguenti percentuali di detrazione: spese di ristrutturazione e interventi antisismici: 50% su un ammontare di spesa di euro 96.000; riqualificazione energetica: detrazione del 65% rispettando i diversi importi di spesa per singola tipologia di intervento. Nuove Nota bene percentuali di Con riferimento alle spese di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali (ad es. facciate, detrazione tetti, caldaie, ecc.) la detrazione tornerà applicabile fino al 30 giugno 2014. Quindi, per i condomini vi sarà più tempo. © Cesi Multimedia 1
Capitolo 1 – Bonus fiscali: le novità Nota bene La detrazione del 50% sull’acquisto dei mobili nonché dei grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, fina- lizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, è concessa solo «ai contribuenti che fruiscono della detrazione» indicata al comma 1 dell’art. 16, del d.l. 63/2013, il quale richiama l’agevolazione relati- va alla detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012, detraibili al 50 e non al 36% (comma 1, articolo 11, d.l. 83/2012). Quindi, la detrazione del 50% sull’acquisto dei mobili do- vrebbe essere concessa ai contribuenti che hanno fruito o fruiranno di questa detrazione per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013. Si ricorda che per beneficiare delle detrazioni in esame le spese dovranno: essere opportunamente documentate; sostenute mediante bonifico: le spese devono, in generale, essere pagate attraverso bonifico ban- cario o postale, in cui deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Tale obbligo non sussiste per i titolari di reddito d’impresa per i quali rileva, anziché la data di pagamento, il momento di imputazione dei costi; essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo, indipendentemente dall’età del contribuen- te. Il caso Domanda: il contribuente (persona fisica) che ha effettuato i pagamenti con bonifico bancario, nel quale ha indicato come causale “interventi di risparmio energetico” (e quindi detrazione del 55%), può utilizzare, in alter- nativa, gli stessi pagamenti per ottenere invece la detrazione di imposta prevista per le ristrutturazioni edilizie Come (anche se con percentuale più bassa)? beneficiare delle detrazioni Risposta: a oggi, l’Amministrazione finanziaria non ha chiarito puntualmente tale fattispecie. Ciò posto si ricor- da che per beneficiare della detrazione (sia con riferimento alle ristrutturazioni sia in merito al risparmio energe- tico) è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino: causale del versamento, codice fiscale del soggetto che paga, codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pa- gamento. Con la ris. n. 55/E del 7 giugno 2012 l’Agenzia delle Entrate, in merito alla detrazione IRPEF per gli interventi sul recupero edilizio, ha negato la possibilità di fruire dell’agevolazione fiscale qualora il bonifico bancario ovvero postale sia carente dei requisiti indicati dalla legge. Ne consegue che, nel caso prospettato nel quesito, sembra non sia possibile beneficiare, in alternativa, della detrazione per ristrutturazioni edilizie, in quanto nel bonifico è stato indicato come causale “interventi di risparmio energetico”. Nel caso in cui il contribuente, comunque, voglia utilizzare la detrazione sulle ristrutturazioni (ancorché la cau- sale risulti errata) potrebbe, comunque, essere sostenuta la teoria dell’errore scusabile in considerazione del fatto che la ritenuta del 4% sul bonifico è stata comunque effettuata. Focus: detrazione del 50% sull’acquisto dei mobili* * Sulla base delle modifiche apportate al D.L. n. 63/2013 in sede di conversione in legge rientrano anche i grandi elettrodome- stici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Ambito oggettivo Il nuovo bonus fiscale del 50% riservato all’acquisto di mobili attiene alle spese documentate e sostenute per l’acquisto di mo- bili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a euro 10.000, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, indipendentemente dall’età del contribuente. Conseguentemente il nuovo bonus annuo, dall’imposta lorda, non potrà superare euro 500. 2 © Cesi Multimedia
Capitolo 1 – Bonus fiscali: le novità Si tratta, in sostanza, di un’ulteriore detrazione Irpef del 50% cumulabile con lo sconto principale della ristrutturazione. Così come previsto dalla norma in commento, la nuova detrazione per l’acquisto di mobili deve essere abbinata agli interventi di re- cupero edilizio per i quali si beneficia della detrazione nella misura del 50%. Fra tali interventi dovrebbero rientrare: la manu- tenzione straordinaria, la ristrutturazione, gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche, la cablatura degli edi- fici, il contenimento dell’inquinamento acustico, il risparmio energetico, la sicurezza statica e antisismica, la messa a norma degli edifici, la protezione da furti e infortuni domestici. Di converso, non dovrebbero rientrare (sul punto si veda la circolare n. 35/E/2009) i lavori che attengono a parti comuni degli edifici ovvero la manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari ov- vero la realizzazione di autorimesse o ancora posti auto pertinenziali. Nota bene Al fine di potere beneficiare dell’ulteriore agevolazione fiscale del 50% risulta necessario che i mobili ed i grandi elet- trodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, acquistati siano finalizzati all’arredamento dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Va da sé che non potranno es- sere agevolati i contribuenti che rinnovano unicamente l’arredo, senza porre in essere interventi di ristrutturazione, ovvero che acquistano i mobili per arredare un’abitazione nuova. Nota bene Come scritto in precedenza, in sede di conversione in legge del D.L. n. 63/2013, è stato parzialmente riformulato il testo del comma 2 dell’art. 16, che ora prevede, con lo stesso limite di spesa di 10.000 euro e la medesima modalità di ripartizione del beneficio, una detrazione del 50% delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Ambito soggettivo La nuova detrazione del 50% prevista per l’acquisto di beni mobili e dei grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, è riservata allo stesso contribuente che beneficia della detrazione per le spese di ristrutturazione. Conseguentemente, l’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici (come sopra evidenziati) dovrà essere documentato da fattura intestata al medesimo soggetto che usufruisce anche del bonus fiscale sulla ristrutturazione dell’immobile. Termini La disposizione normativa stabilisce che la detrazione del 50% sull’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici è concessa solo «ai contribuenti che fruiscono della detrazione» indicata al comma 1 dell’articolo 16, del d.l. 63/2013, il quale richiama l’agevolazione relativa alla detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012, detraibili al 50% e non al 36% (comma 1, articolo 11, d.l. 83/2012). Quindi, ancorché risulti opportuna/necessaria una conferma ministeriale, sembra ragionevole ritenere che la detrazione del 50% sull’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici debba essere concessa a tutti i contribuenti che hanno fruito ovvero fruiranno di questa detrazione per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013. Documentazione e modalità di pagamento Al fine ti potere beneficiare della detrazione per l’acquisto dei mobili non è necessaria la presentazione di alcuna istanza né tantomeno risulta necessario effettuare comunicazioni preventive. Elemento indispensabile è rappresentato dal fatto che l’acquisto dei mobili sia finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di intervento edilizio; inoltre, la fattura dell’acquisto dei mo- bili dovrà essere intestata al medesimo soggetto che usufruisce della detrazione per la ristrutturazione dell’immobile. Risulta opportuno precisare che l’acquisto potrà essere precedente, contestuale o anche successivo (ma entro il 31 dicembre 2013) alle spese di ristrutturazione. In merito al pagamento dei mobili, l’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 4 luglio 2013, ha precisato che per usu- fruire del bonus del 50% (per l’acquisto di mobili, si ritiene che tali indicazioni valgano anche per gli elettrodomestici come so- pra definiti) occorrerà attenersi alle modalità di pagamento già stabilite per gli interventi di ristrutturazione. In particolare, i con- tribuenti dovranno effettuare il bonifico speciale presso banche e poste indicando la causale degli interventi di ristrutturazione, nonché il codice fiscale del beneficiario della detrazione e, infine, la partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del bonifico. © Cesi Multimedia 3
Capitolo 1 – Bonus fiscali: le novità Il caso Intervento di recupero edilizio dell’immobile eseguito nel novembre 2013 (che beneficia della detrazione in capo al contribuente al 50%); nel mese di novembre 2013 vengono acquistati tre armadi come arredo dell’immobile oggetto di recupero edilizio per un ammontare pari a euro 5.000. Al contribuente spetterà, oltre alla detrazione del 50% prevista per il recupero edilizio, anche l’ulteriore detrazione del 50% su un ammontare di euro 5.000, quindi, pari a euro 2.500 da ripartire in 10 quote annuali del medesimo importo (corrispondente a euro 250). Conseguentemente, in sede di UNICO 2014 (ovvero 730/2014) beneficerà di una detrazione per mobili pari a euro 250. Focus: la ritenuta d’acconto sui bonifici per beneficiare dei bonus fiscali in tema di ristrutturazioni e risparmio energetico L’art. 25 del d.l. 78/2010 ha stabilito che, a decorrere dal 1° luglio 2010, le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a opera- re una ritenuta d’acconto del 10% sulle somme accreditate con bonifico alle imprese che hanno eseguito lavori di ristruttura- zione edilizia o risparmio energetico. La Manovra correttiva 2011 (art. 23 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni nella l. n. 111 del 15 luglio 2011) ha stabilito, con decorrenza 6 luglio 2011, la riduzione della ritenuta d’acconto dal 10% al 4%. Con tale modifica, pur non cambiando l’impianto normativo esi- stente, vengono stemperati gli effetti finanziari a carico delle piccole realtà imprenditoriali. Tale ritenuta opera a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito dovuta dalle imprese che eseguono tali opere e potrà, dalle stes- se, essere conteggiata come ritenuta subita in sede di liquidazione delle imposte dovute in UNICO. Nota bene La Manovra correttiva ha modificato, per i bonifici effettuati a decorrere dal 6 luglio 2011, la misura della ritenuta d’acconto d’applicare; infatti, si è passati dal 10% al 4%. Per fare fronte all’operatività della ritenuta, l’Agenzia delle Entrate aveva emanato il provv. n. 94288 del 30 giugno 2010, ri- guardante l’effettuazione delle ritenute alla fonte, ai sensi dell’art. 25 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, sui pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. In particolare, con il provvedimento in esame l’Agenzia ha individuato le tipologie di pagamento effettuate mediante bonifico bancario o po- stale, in relazione alle quali trova applicazione la ritenuta alla fonte, nonché gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane S.p.A., che devono: operare, all’atto dell’accreditamento delle somme, la ritenute d’acconto, con obbligo di rivalsa; effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; rilasciare la certificazione delle ritenute d’acconto eseguite al beneficiario stesso; indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati. Di notevole importanza è stata la precisazione fornita dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate citato, il quale ha stabilito che la ritenuta d’acconto deve essere effettuata unicamente sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per: le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’art. 1, l. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni; le spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dei commi 344, 345, 346 e 347, art. 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Infine, con tale provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha specificato gli altri adempimenti, successivi e collegati, cui sono tenuti gli operatori finanziari e più precisamente: versare la ritenuta con F24, utilizzando il codice tributo 1039, istituito con la ris. n. 65/E del 30 giugno 2010; certificare la stessa al beneficiario del bonifico, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, riportandola nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770). Ambito di applicazione della ritenuta del 4% Per quanto attiene all’ambito soggettivo, come ribadito anche dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, l’adempimento 4 © Cesi Multimedia
Capitolo 1 – Bonus fiscali: le novità riguarda esclusivamente i pagamenti effettuati tramite banche o Poste Italiane S.p.A. Pertanto, ove un contribuente decida di effettuare un’operazione in contanti, se da una parte lo stesso perde il diritto a beneficiare della detrazione, ad esempio quella relativa alle agevolazioni fiscali riservate alle ristrutturazioni, dall’altra il beneficiario del pagamento non subisce alcuna ritenuta. Riguardo all’ambito oggettivo, l’obbligo di effettuare la ritenuta di acconto nella misura del 4% (per i bonifici effettuati a de- correre dal 6 luglio 2011; prima di tale data, la ritenuta era pari al 10%) riguarda esclusivamente i pagamenti effettuati dai contribuenti tramite bonifico bancario per «beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta». A tale riguardo, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, richiamato precedentemente, ha stabilito che la ritenuta va applicata unicamente sui bonifici riferiti: alle spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’art. 1, l. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni; alle spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dei commi 344, 345, 346 e 347, art. 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Gli adempimenti delle Banche e delle Poste Italiane SpA Risulta opportuno ricordare che, al fine di potere beneficiare delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico ovvero ristruttu- razioni, il contribuente deve effettuare il versamento delle suddette spese detraibili tramite bonifici bancari o postali che con- tengano: il codice fiscale del soggetto che paga (beneficiario dell’agevolazione); il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento (destinatario del bonifico); la causale del versamento, con gli estremi della legge di riferimento: ‘‘Legge n. 449/1997’’ per le ristrutturazioni edilizie e ‘‘Legge n. 296/2006’’ per il risparmio energetico. Nota bene Sono esclusi da tali modalità di pagamento gli oneri di urbanizzazione, le imposte di bollo, le ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, che non possono essere pagate tramite bonifico. Secondo quanto disposto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010, le banche e le Poste Italiane S.p.A., dopo avere operato la ritenuta, devono effettuare il versamento della stessa con le modalità di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, tramite F24, e utilizzando il codice tributo 1039, a tal fine istituito con la ris. 30 giugno 2010, n. 65/E. I succitati operatori finanziari sono tenuti, inoltre, a certificare al beneficiario, entro i termini previsti dal c. 6-quater, art. 4, del d.P.R. 322/1998, l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate. Infine, banche e Poste devono anche indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui al c. 1, art. 4, dello stesso decre- to, i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate. Nota bene I sostituti d’imposta che non eseguono tali adempimenti sono assoggettati a sanzioni amministrative, variabili dal 120 al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, di cui al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e penali, di cui all’art. 10-bis della l. 10 marzo 2000, n. 74 (che dispone la reclusione da sei mesi a due anni a chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti) per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Il corretto calcolo della ritenuta d’acconto Le Poste Italiane S.p.A. e le banche, nel momento in cui sarà effettuato l’accredito dei bonifici (riferiti alle detrazioni spettanti per il risparmio energetico e le ristrutturazioni) dovranno trattenere il 4% ai beneficiari. Il 4%, come specificato dalla circ. dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2010, n. 40/E (che era intervenuta a chiarire le modalità di applicazione della ritenuta quando la stessa era pari al 10%), deve essere conteggiato sull’imponibile e non sull’intero im- porto dell’incasso. I chiarimenti forniti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2010, n. 40/E (dal 6 luglio 2011, ritenuta pari al 4%) Come deve essere computata la base imponibile sulla quale calcolare la ritenuta d’acconto del 4%? Allo scopo di effettuare in modo corretto l’applicazione della ritenuta d’acconto, risulta opportuno individuare in modo puntuale la base imponibile sulla quale operare la ritenuta. A tale riguardo è opportuno rilevare come i pagamenti eseguiti mediante bo- © Cesi Multimedia 5
Capitolo 1 – Bonus fiscali: le novità nifico da parte di chi ha disposto i lavori sono comprensivi dell’IVA; si fa presente che l’aliquota applicata può variare a seconda del tipo di spesa che si va a pagare. A puro titolo esemplificativo, l’aliquota IVA è pari al 10% per i lavori di ristrutturazione su immobili abitativi, così come su i c.d. “beni significativi” forniti dall’impresa, quali infissi, sanitari, ascensore, eccetera; tale ali- quota IVA passa invece al 21% nel caso di interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi. Risulta evidente come la base di calcolo (base imponibile) su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’IVA, proprio in virtù del principio di neutralità dell’imposta (infatti, in caso contrario si avrebbe una “doppia tassazione”). Dal momento che chi effettua la ritenuta del 4% non può sapere né quale è l’ammontare dell’IVA compresa nell’importo del bonifico, né quale è l’aliquota applicata di volta in volta, per esigenze di semplificazione e di economicità e per evitare possibili errori, l’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 40/E ha chiarito che dall’importo del bonifico va scorporata l’IVA del 21% (l’aliquota IVA ordinaria dal 17 settembre 2011 è passata dal 20% al 21%) e su questa base va operata la ritenuta d’acconto del 4%. Come ci si deve comportare nel caso in cui sia stata effettuata un’altra ritenuta d’acconto? Se le prestazioni, per cui tornano applicabili le agevolazioni fiscali in commento, sono assoggettate ad altri tipi di ritenuta d’acconto, dovrà essere applicata solo la nuova ritenuta d’acconto del 4%, considerando il “carattere speciale della disciplina” dell’art. 25, d.l. n. 78/2010. Con la circ. n. 40/E, l’Agenzia delle Entrate ha fatto l’esempio delle prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi, effettuate nei confronti di condomini, alle quali si applica solo la ritenuta del 4%, nel caso in cui le spese siano agevolate dalle detrazioni fiscali in commento, e non anche quella ordinaria del 4% (art. 25-ter, d.P.R. 29 settem- bre 1973, n. 600). Solo in tale modo sarà possibile evitare un doppio prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo. Nota bene Tale interpretazione vale anche nei casi in cui i professionisti fatturino prestazioni detraibili al 36% (percentuale aumentata al 50% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) a ditte individuali o a società di persone, per le quali non è più ap- plicabile l’ordinaria ritenuta d’acconto del 20%. A tal riguardo sarebbe opportuno che i committenti comunichino, al prestato- re/all'impresa che esegue i lavori, che hanno intenzione di usufruire delle agevolazioni fiscali del 36% (percentuale aumentata al 50% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) o del 55% (percentuale aumentata al 65% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013); tutto ciò allo scopo di consentire al prestatore/all'impresa di emettere fattura senza eviden- za della ritenuta d’acconto. La ris. n. 47/E del 5 luglio 2013 ha precisato che la ritenuta sui bonifici non va operata nel caso in cui i prestatori rientrino nel nuovo regime dei minimi. Più nel dettaglio è stato stabilito che «[…] i contribuenti che rientrano nel […] “regime di vantaggio” e che risultano essere destinatari delle somme trasferite mediante i bonifici in argomento, provvisti delle specifiche causali, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del citato decreto legge n. 78 del 2010, laddove abbiano rilasciato la prevista dichiarazione alla banca o all’ufficio postale presso il quale risultano correntisti». Esempi Di seguito, alcuni esempi di calcolo della ritenuta (per i bonifici effettuati prima del 6 luglio 2011, quindi, con l’applicazione della ritenuta nella misura del 10%) per lavori di ristrutturazione edile, eseguiti su abitazione, pari a 10.000 euro, oltre IVA pari al 10% (1.000 euro). Trattamento fiscale fino al 30 giugno 2010 Imponibile 10.000 euro IVA 10% 1.000 euro Totale fattura 11.000 euro Compenso totale di competenza dell’impresa edile 11.000 euro Trattamento fiscale a decorrere dal 1º luglio 2010 fino al 5 luglio 2011 Imponibile 10.000 euro IVA 10% 1.000 euro Totale fattura 11.000 euro Ritenuta del 10% sul bonifico effettuato eseguita da banche 916,66 euro e da Poste Italiane S.p.A Formula di calcolo: 10% * (11.000/1,2) = euro 916,66 (somma che si ottiene scorporando dall’importo 6 © Cesi Multimedia
Capitolo 1 – Bonus fiscali: le novità complessivo fatturato l’IVA a forfait del 20%, così come chiarito dalla circ. n. 40/E/2010) Totale incassato dall’impresa che ha eseguito i lavori 10.083,33 euro Trattamento fiscale per i bonifici effettuati a decorrere dal 6 luglio 2011 al 16 settembre 2011 Imponibile 10.000 euro IVA 10% 1.000 euro Totale fattura 11.000 euro Ritenuta del 4% sul bonifico effettuato eseguita da banche e 366,66 euro da Poste Italiane S.p.A. Formula di calcolo: 4% * (11.000/1,2) = euro 366,66 (somma che si ottiene scorporando dall’importo complessivo fatturato l’IVA a forfait del 20%; infatti, fino al 16 settembre 2011 l’aliquota IVA ordinaria era pari al 20%) Totale incassato dall’impresa che ha eseguito i lavori 10.633,33 euro (quindi, a decorrere dal 6 luglio 2011 l’impresa si vedrà accreditato un importo superiore rispetto a quanto avveniva fino a tale data!) Nota bene Tale ritenuta opera a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito dovuta dalle imprese che eseguono tali opere e potrà, dalle stes- se, essere conteggiata come ritenuta subita in sede di liquidazione delle imposte dovute in UNICO. Trattamento fiscale per i bonifici effettuati a decorrere dal 17 settembre 2011 (da tale data l’aliquota IVA ordinaria è passata al 21%; tale informazione serve al fine del corretto calcolo della ritenuta del 4% con il metodo dello scorporo) Imponibile 10.000 euro IVA 10% 1.000 euro Totale fattura 11.000 euro Ritenuta del 4% sul bonifico effettuato eseguita da banche 363,64 euro e da Poste Italiane S.p.A. Formula di calcolo: 4% * (11.000/1,21) = euro 363,64 (somma che si ottiene scorporando dall’importo complessivo fatturato l’IVA a forfait del 21%) Totale incassato dall’impresa che ha eseguito i lavori 10.636,36 euro © Cesi Multimedia 7
Capitolo 1 – Bonus fiscali: le novità 8 © Cesi Multimedia
Capitolo 2 – Ristrutturazioni edilizie 2. Ristrutturazioni edilizie 2.1 Premessa Si ricorda che il decreto “salva Italia” (d.l. 201/2011, pubblicato sulla G.U. 6 dicembre 2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha stabilito che la detrazione IRPEF del 36% prevista per le ristrutturazioni, dal 1° gennaio 2012 diventa strutturale: quindi, non vi sarà bisogno delle consuete proroghe a cui gli operatori, perio- dicamente, sono abituati. Più nel dettaglio, l’art. 4 del d.l. 201/2011 – rubricato «Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficienta- mento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali» – a fare data dal 1° gennaio 2012, ha inserito le nuove norme direttamente nel TUIR e più nel dettaglio all’interno dell’art. 16-bis. Inoltre, si fa presente che la Manovra Monti è intervenuta anche chiarendo un’incertezza che era nata con l’ultima legge di stabilità (d.l. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011), e più in particolare in merito alla possibilità di trasferire, in presenza di cessione dell’immobile sul quale erano stati effettuati inter- venti di recupero, le quote agevolative non ancora fruite1. Sul punto è stato chiarito che, in tale ipotesi, vi è l’automatico trasferimento delle quote non ancora pienamente godute, salvo che nel rogito notarile non vi sia un diverso accordo fra le parti2. Si ritiene che tale disposizione torni applicabile sia ai trasferimenti a titolo oneroso (compravendita), sia a quelli a titolo gratuito (donazioni)3. Di conseguenza, all’interno degli atti stipulati dal 1° gennaio 2012, le quote agevolative non ancora godute rap- presenteranno una componente sicuramente rilevante ai fini della fissazione del prezzo di vendita e sarà fonda- mentale specificare nel rogito l’eventuale diverso accordo fra le parti. Le principali novità in tema di detrazione IRPEF del 36% (dal 26 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2013 pari al 50%) La detrazione IRPEF del 36% (aumentata al 50% dal periodo 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) a decorrere dal 1° gennaio 2012 diventa strutturale. A partire dal 26 giugno 2012 (entrata in vigore del d.l. 83/2013 convertito con modifiche dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012) e fino al 31 dicembre 2013 (a seguito delle novità apportate dal d.l. 63/2013) la detrazione fiscale prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia pas- sa dal previgente 36% (percentuale valida fino al 25 giugno 2012) al 50% (ciò è quanto stabi- lito dall’art. 11 del d.l. 83/2012 e dal d.l. 63/2013). Inoltre, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 è stata anche incrementata la soglia massi- ma di spesa passando dai previgenti euro 48.000 (soglia valida fino al 25 giugno 2012) a euro 96.000. Ne consegue che i contribuenti potranno detrarre, per le spese di ristrutturazione (per meglio dire: spese di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione di Agevolazione immobili residenziali nonché manutenzioni ordinarie di parti comuni condominiali) un importo massimo di euro 48.000 (50% di euro 96.000). Nota bene L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, ha chiarito che il contri- buente che fino al 25 giugno 2012 ha sostenuto spese per 48.000 euro e che, per interventi sullo stesso immobile, ha speso altri 96.000 euro nel periodo dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può decidere di avvalersi della detrazione del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno in poi, in luogo della detrazione del 36% delle spese effettuate fino al 25 giugno. ------------------------------------------- 1 Infatti, come noto, con la manovra di fine estate era stato previsto che in caso di alienazione del bene immobile sui cui fossero stati effet- tuati interventi di recupero edilizio, l’ammontare delle detrazioni non ancora beneficiate dal dante causa potessero essere cedute, unitamen- te al bene, all’acquirente persona fisica o continuare a essere usufruite dallo stesso. 2 Di fatto è stata confermata la “facoltà”, mediante l’utilizzo della locuzione «[…] salvo diverso accordo delle parti […]». 3 Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate fornito in sede di videoconferenza di ItaliaOggi, nel 2012. © Cesi Multimedia 9
Capitolo 2 – Ristrutturazioni edilizie Nota bene Salvo diversi interventi del legislatore, dal 1° gennaio 2014, la detrazione sarà di nuovo del 36%, per un ammontare massimo di euro 48.000 per unità immobiliare. Nota bene La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Tabella riepilogativa Spese sostenute fino al 25 giugno 2012 Detrazione del 36% su un limite massimo di spesa di 48.000 euro Spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 Detrazione del 50% su un limite massimo dicembre 2013 di spesa di 96.000 euro Spese sostenute dal 1° gennaio 2014 Detrazione del 36% su un limite massimo di spesa di 48.000 euro L’art. 16-bis del TUIR, introdotto dall’art. 4, comma 1, lett. c), contiene la disciplina della de- trazione IRPEF del 36% (aumentata al 50% dal periodo 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Sono comprese nell’agevolazione anche altre tipologie di intervento: le attività necessarie alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di un edificio residenziale. Le parti comuni sono: suolo su cui sorge l’edificio, fondazioni, muri maestri, tetti e lastrici solari, scale, portoni d’ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, parti necessarie all’uso comune, locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, ascensori, pozzi, cisterne, fognature, ecc...; la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune; Spese agevolabili l’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi; la realizzazione di strumenti adatti a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione, per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità; l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico; la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo alle fonti rinnovabili (ad es. fotovoltaico); l’adozione di misure antisismiche; la bonifica dall’amianto; l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Le disposizioni introdotte dalla Manovra Monti si rendono applicabili a decorrere dal 1° gen- naio 2012. Nota bene Decorrenza per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 la detrazione spetta nella misura del 50%. Possibilità di trasferire in capo all’acquirente e passaggio in capo all’erede se lo stesso con- Trasferimento serva la detenzione materiale e diretta dell’unità immobiliare. 10 © Cesi Multimedia
Capitolo 2 – Ristrutturazioni edilizie 2.2 Le diverse novità 2011 per beneficiare della detrazione del 36% (che dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 passa al 50%) Si ricorda che il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato in G.U. 13 maggio 2011, n. 110 (c.d. “Decreto sviluppo”, in vigore dal 14 maggio 2011) ha apportato delle semplificazioni “operative” allo scopo di poter beneficiare, ai fini delle ristrutturazioni edilizie, della detrazione IRPEF del 36% (aumentata al 50% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) e più precisamente: a fare data dal 14 maggio 2011, il Decreto sviluppo ha abrogato il comma 19 dell’art. 1, legge 244/2007. Con l’abrogazione di tale comma è venuto meno – anche per l’agevolazione IRPEF del 36%, aumentata al 50% dal periodo 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 (infatti, per beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 10% non sussisteva più tale obbligo già a decorrere dal 1° gennaio 2008) – l’obbligo di distinta indicazione nella fattura del costo della manodopera impiegata per l’esecuzione degli interventi agevolati; l’art. 1, c. 1, lett. a), d.m. 41/1998, a fare data dal 14 maggio 2011, sostituendo la precedente formulazio- ne, stabilisce che – al fine di beneficiare dell’agevolazione fiscale IRPEF del 36%, aumentata al 50% dal pe- riodo 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 – il contribuente dovrà «indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate». In base a quanto sopra, si evince, al fine di potere beneficiare della detrazione IRPEF del 36% (aumentata al 50% dal periodo 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), viene meno l’obbligo di preventivo invio della “Comunicazione di inizio lavori” all’Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pesca- ra. Il soggetto che vorrà fruire della detrazione fiscale del 36% (aumentata al 50% dal periodo 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui si sono effettuati i lavori (a puro titolo esemplificativo: UNICO 2013 ovvero 730/2013 per l’anno d’imposta 2012), le seguenti informazioni: ‐ dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi; ‐ estremi di registrazione dell’atto (comodato in forma scritta o contratto di locazione), nel caso in cui i la- vori siano eseguiti non dal possessore dell’immobile ma dal detentore (comodatario ovvero locatario); ‐ gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Devono, infine, essere conservati ed esibiti, a richiesta degli Uffici, i documenti che sono stati indicati all’interno del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. Più precisamente (oltre alla comunicazione all’Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento), il contribuente dovrà essere in possesso: della domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito); delle ricevute di pagamento dell’ICI (dal 1° gennaio 2012 IMU), se dovuta; della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; della dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effet- tuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi; delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, ecc...) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, della di- chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli inter- venti realizzati rientrano tra quelli agevolabili. 2.3 Limiti alla detrazione del 36% (aumentata al 50% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) Anche a decorrere dal 1° gennaio 2012, la detrazione compete per le spese sostenute nell’anno, in applicazione del c.d. “principio di cassa”. Si fa presente che la detrazione in questione spetta fino al limite massimo di spesa di euro 48.000 da suddividere in dieci anni. Nota bene Così come stabilito dal d.l. 83/2012 e dal d.l. 63/2013, a decorrere dal 26 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia passa dal previgente 36% (percentuale valida fino al 25 giugno 2012) al © Cesi Multimedia 11
Capitolo 2 – Ristrutturazioni edilizie 50%. Inoltre, è stata anche incrementata la soglia massima di spesa passando dai previgenti euro 48.000 (soglia valida fino al 25 giugno 2012) a euro 96.000. Ne consegue che i contribuenti potranno detrarre, per le spese di ristrutturazione (per meglio dire: spese di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione di immobili residenziali nonché manutenzioni ordinarie di parti comuni condominiali) un importo massimo di euro 48.000 (50% di euro 96.000). Focus: la ripartizione della detrazione fiscale Il decreto “salva Italia” ha eliminato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la norma che consentiva ai contribuenti di età non in- feriore a 75 e 80 anni di ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 rate annuali. Si ritiene, quindi, che fino al 31 dicembre 2011 per i contribuenti, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio - di età non inferiore a 75 e a 80 anni - la detrazione fiscale del 36% (aumentata al 50% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), anzi- ché essere frazionata in dieci quote annuali, può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo. 2.4 Ambito soggettivo La detrazione fiscale è un’agevolazione che opera sull’imposta anziché (come per le deduzioni) sul reddito im- ponibile. Dopo che sul reddito imponibile (quello su cui vengono applicate le aliquote percentuali delle imposte sui redditi) è stata calcolata l’imposta, da tale imposta vengono detratte le somme che costituiscono una detra- zione. Queste somme possono essere previste dal fisco (detrazioni per carichi familiari, per categorie di lavoro) o possono essere applicate dal contribuente, qualora si tratti di spese sostenute per cui il fisco conceda questo tipo di agevolazione (spese detraibili). Ciò premesso, considerato che quella prevista per le spese di ristrutturazione è una detrazione IRPEF, i soggetti che possono fruire di tale agevolazione fiscale sono quelli assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisi- che (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato. Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati: il proprietario o il nudo proprietario dell’immobile; il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); il locatario (vale a dire chi prende in locazione l’immobile); il comodatario (chi riceve in uso gratuito l’immobile); i soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa; gli imprenditori individuali, anche in forma di impresa familiare, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o fra i “beni merce”; i soci di società semplici, di s.n.c. o di s.a.s., purché sussistano le medesime condizioni previste per gli im- prenditori individuali; il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori. Il caso Domanda: può essere utilizzabile per la detrazione fiscale l’importo lavori fatturato a nome di una persona fisica (per es. marito), pagato dal conto corrente di un’altra persona fisica (per es. moglie) con bonifico bancario, dove vengono indicati come titolari della detrazione entrambe le persone? Risposta: la risposta è affermativa. Più nel dettaglio, si fa presente che, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13 maggio 2011 (punto 2), in caso di non coincidenza tra soggetto intestatario delle fatture e relativi bonifici ovvero più soggetti be- neficiari della detrazione non risultanti dai bonifici e/o fatture, è possibile fruire dell’agevolazione qualora gli interessati provvedano a in- tegrare le fatture con l’indicazione della spesa effettivamente sostenuta da ciascun soggetto. 12 © Cesi Multimedia
Capitolo 2 – Ristrutturazioni edilizie 2.5 Interventi agevolabili Si ricorda che la detrazione IRPEF riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione stra- ordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appar- tamenti e per gli immobili condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali. Fra le spese per le quali compete la detrazione rientrano: interventi di recupero edilizio di cui alle lett. a), b), c), e d) dell’art. 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, vale a di- re manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rea- lizzati sulle parti comuni di edifici residenziali di cui all’art. 1117, c.c.; interventi di recupero edilizio di cui alle lett. b), c) e d) dell’art. 3, d.P.R. 380/2001, vale a dire manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, realizzati sulle singole unità im- mobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, e sulle loro pertinenze; interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune; interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi a oggetto ascensori, montacarichi, e alla realizzazione di ogni strumento che, utilizzando la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecno- logicamente avanzato, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per i portatori di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104; interventi per l’adozione di misure finalizzate a prevedere il rischio di compimento di illeciti da parte di terzi; opere finalizzate alla cablatura di edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico; opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il consegui- mento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. La detrazione per tale inter- vento si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013; interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione ob- bligatoria comprovante la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino centri sto- rici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. La Manovra Monti ha confermato che tra le spese detraibili possono essere ricomprese anche quelle di proget- tazione nonché per le prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici. Inoltre, è stata confermata anche la detrazione IRPEF prevista per l’acquisto di immobili ristrutturati – il cui beneficio fiscale si applica nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazio- ne edilizia riguardanti interi fabbricati – eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da co- operative edilizie, che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro 6 mesi dal termine dei lavori. In tali ipotesi, la detrazione IRPEF del 36% (aumentata al 50% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) dovrà essere calcolata su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. L’ammontare su cui calcolare la detrazione, da ripartire in dieci quote annuali costanti, non può comunque superare l’importo massimo di euro 48.000 (importo aumentato a euro 96.000 nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013). Non rientrano, invece, fra le spese che danno diritto alla detrazione: gli interessi passivi pagati per mutui, anticipazioni o scoperti di c/c, stipulati per sostenere le spese di recu- pero edilizio; i costi di trasloco o di custodia in magazzino dei mobili per il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione. © Cesi Multimedia 13
Capitolo 2 – Ristrutturazioni edilizie 2.6 Fattura della spesa detraibile La detrazione fiscale del 36% (aumentata al 50% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), per i lavori fatturati fino al 14 maggio 2011, tornava applicabile solo nel caso in cui il costo della relativa manodopera fosse stato evidenziato in fattura. A decorrere dal 14 maggio 2011, tale modalità non è più richiesta. Focus: regime IVA delle ristrutturazioni Si ricorda che, dopo numerose proroghe, l’art. 2, c. 11, l. 23 dicembre 2009, n. 191 (c.d. Finanziaria 2010) ha stabilito, a regi- me con effetto dal 2010, l’aliquota IVA ridotta del 10% per le prestazioni di servizi relativi alla manutenzione ordinaria e straor- dinaria realizzati su immobili a prevalente destinazione abitativa privata. Definizione Fabbricati a prevalente destinazione abitativa (circ. min. 7 aprile 2000, n. 71/E): a) singole unità immobiliari di categoria catastale da A1 ad A11, a prescindere dal loro utilizzo – a esclusione della categoria A10 (uffici) – e anche nel caso in cui la singola unità immobiliare sia parte di un edificio non a prevalente destinazione abitati- va; b) interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa, per i quali l’agevolazione si applica agli interventi eseguiti sulle parti co- muni. Il Ministero delle Finanze ha precisato (circ. 29 dicembre 1999, n. 247/E) che rientrano nell’agevolazione gli immobili con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata, senza però che debba sussistere l’altra condi- zione richiesta dalla l. 2 luglio 1949, n. 408 (c.d. legge Tupini); vale a dire che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra; c) edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalente destinazione abitativa e individuati dalla circ. 9 luglio 1999, n. 151/E; d) edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi della l. 19 luglio 1961, n. 659, a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività (orfanatrofi, ospizi, conventi, ecc..., ma non scuole, caserme, ospedali, ecc..., in quanto privi del carattere di stabile residenza); e) pertinenze di immobili abitativi, così come intese ai sensi dell’art. 817, c.c., anche nel caso in cui gli interventi abbiano a og- getto la sola pertinenza di unità a uso abitativo e nell’ulteriore ipotesi in cui detta unità abitativa sia situata in un edificio non a prevalente destinazione abitativa. L’aliquota IVA ridotta spetta anche quando gli interventi riguardano le case di abitazione di lusso, così come definite dal d.m. 2 agosto 1969, mentre restano esclusi i fabbricati destinati a utilizzazioni pubbliche. A tale riguardo si precisa che, per le sole manutenzioni straordinarie effettuate su edifici di edilizia residenziale pubblica, è già prevista, a regime, l’aliquota del 10% (Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, n. 127-duodecies). Distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria Per manutenzione ordinaria si deve intendere quel tipo di intervento caratterizzato dal mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, con opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente; riguarda le opere di riparazione, rinnova- mento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (l. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lett. a)). Sulla base di quanto sostenuto dal Ministero delle Finanze nella circ. 24 febbraio 1998, n. 57/E, rientrano in tale categoria di intervento (a puro titolo esemplificativo): il rifacimento o la riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici, fognanti, del gas o antincendio; la sostituzione dei pavimenti, dei rivestimenti e dei sanitari; l’impermeabilizzazione delle coperture e la tinteggiatura esterna senza mutamenti di colore; la pitturazione di pareti, il rifacimento o la riparazione di intonaci; le prestazioni di manutenzione obbligatoria previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità in caso di guasti. Invece, nella manutenzione straordinaria rientrano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, e le opere e le modifiche per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso (l. 457/1978, art. 31, lett. b)). Si tratta, sostanzialmente, di interventi che corrispondono al criterio dell’innovazione nel rispetto dell’immobile esistente. Sulla base di quanto contenuto all’interno della circ. min. n. 57/E/1998, rientrano in questa categoria di intervento (a puro titolo esemplificativo): il rifacimento o la riparazione del regolato del tetto o della copertura; la sostituzione del tavolato e delle travi in legno del tetto; la sostituzione dei singoli macchinari; 14 © Cesi Multimedia
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