VIA LIBERA DELLA CAMERA AL DECRETO "RILANCIO": LE NOVITÀ DELLA CONVERSIONE IN LEGGE - MYSOLUTION
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
PRIMA LETTURA DECRETO “RILANCIO” Via libera della Camera al decreto “Rilancio”: le novità della conversione in legge di Paolo Duranti | 9 LUGLIO 2020 Il disegno di legge di conversione del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha incassato oggi, dopo il voto di fiducia, l'approvazione definitiva della Camera con 278 voti favorevoli e 187 contrari. Rispetto al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e attualmente in vigore, la versione del provvedimento licenziata da Montecitorio presenta non poche novità interessanti: dall’ulteriore rinvio del termine per la nomina degli organi di controllo o del revisore nelle Srl e nelle società cooperative costituite dopo il 16 marzo 2019, agli incentivi per la “rottama- zione” dell’auto e l’acquisto di veicoli non inquinanti, alle modifiche alla disciplina dettata per l’ecobonus e il si- smabonus. Si tratta di misure che vanno ad aggiungersi alle norme originarie del decreto-legge, come le proro- ghe di versamenti e adempimenti fiscali, i bonus e le indennità di sostegno al reddito e gli aiuti per l’attività d’impresa. Il testo passa ora all’esame del Senato, dove non sono previste modifiche, per l’approvazione definiti- va, che dovrà avvenire entro il 18 luglio 2020. Si riporta di seguito una sintesi delle principali novità fiscali del Decreto-legge, evidenziando le novità alla luce delle modifiche introdotte dalla Camera in sede di conversione in legge. Le PRINCIPALI MISURE FISCALI e gli INCENTIVI del DECRETO “RILANCIO”: le NOVITÀ della CONVERSIONE in LEGGE IRAP – ESENZIONE Il decreto prevede che non è dovuto dalle imprese con un volume di ricavi non superiore a VERSAMENTO 250 milioni di euro e dai lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, Art. 24 nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, il versamento: • del saldo Irap dovuto per il 2019; • della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto Irap dovuto per il 2020. Attenzione - rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019; - l’acconto per il 2020 è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta. L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari non- ché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici. CONTRIBUTI a Il decreto prevede la concessione di contributi a fondo perduto esentasse. FONDO PERDUTO Soggetti ammessi Art. 25 Soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva. Soggetti esclusi 1 MySolution | Prima Lettura | 9 luglio 2020
Via libera della Camera al decreto “Rilancio”: le novità della conversione in legge Non possono usufruire del contributo: • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza; • gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR; • i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27, 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; • i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Condizioni Il contributo spetta esclusivamente: • ai titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir; • ai soggetti con un ammontare di compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir o un ammontare di ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi al pe- riodo d’imposta 2019, non superiore a 5 milioni di euro; • se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019. Attenzione Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. Categorie di soggetti MISURA del CONTRIBUTO IMPORTO dei (calcolato sulla differenza tra fatturato/corrispettivi RICAVI/COMPENSI di aprile 2020 e fatturato/corrispettivi di aprile 2019) (2) Non superiore a 20 per cento 400mila euro (1) Non superiore a 1 mi- 15 per cento lione di euro (1) Non superiore a 5 mi- 10 per cento lioni di euro (1) Nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame. (2) Per i soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui sopra, è comunque rico- nosciuto un contributo minimo di: • 1.000 euro per le persone fisiche; • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Domanda Dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate (anche attraverso in- termediario abilitato), entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica di presenta- zione della stessa. L’istanza dovrà contenere altresì un’autocertificazione che il soggetto richiedente non si trova in una delle condizioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 set- tembre 2011, n. 159. Attuazione della norma 2 MySolution | Prima Lettura| 9 luglio 2020
Via libera della Camera al decreto “Rilancio”: le novità della conversione in legge È affidata ad un apposito provvedimento direttoriale. CONTRIBUTI a In sede di conversione in legge è stata introdotta una norma che riconosce contributi a FONDO PERDUTO – fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2020, a fa- SETTORI vore delle imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché RICREATIVO e dell’organizzazione di feste e cerimonie. dell’INTRATTENIME I criteri e le modalità di applicazione della presente disposizione saranno adottati con de- NTO creto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello svilup- Art. 25-bis po economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019. CONTRIBUTI a In sede di conversione in legge è stata introdotta una norma che riconosce contributi a FONDO PERDUTO – fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2020, a fa- SETTORI TESSILE, vore dell’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con parti- MODA e ACCESSORI colare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo Art. 38-bis di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che va- lorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo. Le modalità di presentazione delle domande dei contributi, i criteri di selezione, le spese ammissibili, le modalità di erogazione dei contributi, le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese, nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. CREDITO In sede di conversione in legge è stata introdotta una norma che riconosce alle società d’IMPOSTA – benefit, di cui all’arti. 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un SOCIETÀ BENEFIT contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50 per cento dei costi di co- Art. 38-ter stituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro. Tale credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, per l’anno 2021. RAFFORZAMENTO Il decreto contiene misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle Pmi. Si prevede PATRIMONIALE PMI infatti che per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale di Spa, Art. 26 Sapa, Srl (anche semplificate), società cooperative, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che abbiano sede legale in Italia, spetta un credito d’imposta pari al 20 per cento. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere i 2 milioni di euro. A tal fine si deve trattare di società in possesso di determinati requisiti prescritti dalla norma, tra i quali (a titolo esemplificativo): 1. ricavi, di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), Tuir, relativi al periodo di imposta 2019, superiori di regola a 5 milioni di euro; 2. riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento; 3. aver eseguito entro il 31 dicembre 2020 (purché successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge in esame) un aumento di capitale a pagamento e integralmente ver- sato. Per la società beneficiaria del conferimento è previsto un credito d’imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale. MICROIMPRESE E Per disposizione di una norma inserita in sede di conversione in legge le misure di so- PMI – CREDITO stegno finanziario previste dall’art. 56 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 3 MySolution | Prima Lettura| 9 luglio 2020
Via libera della Camera al decreto “Rilancio”: le novità della conversione in legge Art. 26-ter 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) per le micro e piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano otte- nuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, si applicano anche ai finanziamenti contratti ai sensi: • dell’art. 11, commi 7 e 7-bis, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modifica- zioni, dallalegge 7 dicembre 2012, n. 213; • dell’art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; • dell’art. 6, commi 2 e 3, del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71; • dell’art. 11, commi da 3 a 13, D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. PAGAMENTI CON Con la conversione in legge è stato disposta l’istituzione di un fondo, con una dotazione CARTE di CREDITO di 10 milioni di euro per l’anno 2021, per la parziale compensazione dei costi sostenuti o DEBITO – dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle COMPENSAZIONE transazioni effettuato con carte di credito o di debito, a decorrere dalla data di entrata in COSTI vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. Art. 30-bis Un decreto del Il Ministro dell’Economia e delle finanze disciplinerà l’utilizzo del fondo in relazione al volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e tenendo conto del limite massi- mo di spesa previsto dalla norma. BILANCI – In sede di conversione in legge è stata introdotta una norma secondo cui, in sede di re- CONTINUITÀ dazione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora AZIENDALE approvati: Art. 38-quater • la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis, comma 1, n. 1), c.c., dev’essere effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilan- cio; • le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’art. 2427, comma 1, n. 1), c.c.; • restano ferme tutte le altre norme relative alle informazioni da fornire nella nota inte- grativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incer- tezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continua- re a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di red- dito. Si dispone inoltre che, in sede di redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicem- bre 2020: • la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423-bis, comma 1, n. 1), c.c., può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020; • le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’art. 2427, comma 1, n. 1), c.c., anche mediante il richia- mo delle risultanze del bilancio precedente; • restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle in- certezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di conti- nuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. Attenzione L’efficacia delle norme contenute nell’articolo in esame è limitata ai soli fini civilistici. DISTRIBUZIONE di Alle micro, piccole e medie imprese con sede in Italia, che gestiscono il servizio di distri- CARBURANTI – buzione autostradale di carburanti, che risultavano attive e in regola con il versamento dei INCENTIVI contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, può essere ricono- 4 MySolution | Prima Lettura| 9 luglio 2020
Via libera della Camera al decreto “Rilancio”: le novità della conversione in legge Art. 40 sciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per il 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione ob- bligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Tale contributo non può essere riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffi- nazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione. Seguirà un provvedimento attuativo. CONTRIBUTI In sede di conversione in legge sono stati riconosciuti contributi – fermo restando quanto “ROTTAMAZIONE” previsto dall’art. 1, comma 1031, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio AUTO 2019) – alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia, dal 1° agosto 2020 al 31 Art. 44 dicembre 2020, anche in leasing, un veicolo nuovo di fabbrica: 1. per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un altro immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che, nel periodo di vigenza dell’agevolazione, superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione; il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro: CO2g/km CONTRIBUTO (euro) 0-20 2.000 21-60 2.000 61-110 1.500 2. per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parame- trato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro: CO2g/km CONTRIBUTO (euro) 0-20 1.000 21-60 1.000 61-110 750 Attenzione I contributi sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che: - abbiano emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal richiamato art. 1, comma 1031, della Legge 145/2018; - abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40mila al netto dell’Iva. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei requisiti di cui sopra, i contributi sono cumulabili con il contributo di cui al citato art. 1, comma 1031, della Legge 145/2018. La norma prevede inoltre che le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con un veico- 5 MySolution | Prima Lettura| 9 luglio 2020
Via libera della Camera al decreto “Rilancio”: le novità della conversione in legge lo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri fiscali sul trasfe- rimento di proprietà del veicolo acquistato. MOTOVEICOLI – Attraverso la modifica, introdotta in sede di conversione in legge, dell’art. 1, comma INCENTIVI 1057, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), il decreto riconosce Art. 44-bis contributi a chi nel 2020 acquista, anche in leasing, e immatricola in Italia un veicolo elet- trico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e. Il contributo è riconosciuto nella misura del: • 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3mila euro; • 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 4mila euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3 o un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria, di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi o di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familia- re convivente. TAX CREDIT per la Con la conversione in legge vengono stanziati ulteriori 30 milioni a favore del credito MANCATA d’imposta riconosciuto dall’art. 49 del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, PARTECIPAZIONE a convertito con modifiche dallaLegge 28 giugno 2019, n. 58), per le spese sostenute dalle FIERE imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano Art. 46-bis state disdette in ragione dell’emergenza Covid-19. Tali somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia. RIMANENZE FINALI In sede di conversione in legge è stata introdotta una norma che riconosce un credito di MAGAZZINO – d’imposta alle imprese del settore tessile, della moda, della produzione calzaturiera e del- TAX CREDIT la pelletteria e degli accessori, al fine di contenere gli effetti negativi sulle rimanenze fina- Art. 48-bis li di magazzino. Il contributo spetta nella misura del 30 per cento del valore delle rima- nenze finali di magazzino di cui all’art. 92, comma 1, del Tuir, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020. Il metodo e i criteri applicati per la valu- tazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del bene- ficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta conside- rati ai fini della media. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. SUPERAMMORTAME Ai fini del superammortamento, è stato prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre NTO – TERMINI 2020 il termine entro il quale è possibile effettuare la consegna del bene strumentale nuo- Art. 50 vo sul quale sarà applicata la maggiorazione (il termine è previsto dall’art. 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 28 giugno 2019, n. 58). SRL, COOPERATIVE Con la converisone in legge viene disposto un ulteriore rinvio del termine per la nomina – NOMINA ORGANO degli organi di controllo o del revisore nelle Srl e nelle società cooperative costituite alla di CONTROLLO data del 16 marzo 2019; in particolare, si prevede lo spostamento della scadenza Art. 51-bis all’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021 (è stato infatti modificato l’art. 379, comma 3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). FINANZIAMENTI La norma, introdotta in sede di conversione in legge, consente alle imprese colpite AGEVOLATI – dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di assicurarne la continuità aziendale, RINEGOZIAZIONE di richiedere con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministra- Art. 52-bis zioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro con- cessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investi- menti in ricerca, di cui all’art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, la rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. 6 MySolution | Prima Lettura| 9 luglio 2020
Via libera della Camera al decreto “Rilancio”: le novità della conversione in legge COOPERATIVE Con la conversione in legge viene prevista la possibilità per le cooperative agricole e i AGRICOLE – loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, in possesso RIVALUTAZIONE delle clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 c.c., di: BENI d’IMPRESA e • rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni indicati dal comma 696 dell’art. 1 della PARTECIPAZIONI legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni stabilite dal comma 697 del medesi- Art. 136-bis mo articolo, • fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell’art. 84 del Tuir, • senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 del predetto art. 1 art. 1 art. 1della legge n. 160 del 2019, • nel limite del 70 per cento del loro ammontare. Le perdite così utilizzate non possono essere impiegate in diminuzione del reddito ai sensi dell’art. 84del Tuir. CONTRIBUTI ANAC – Per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del decreto “Rilancio” ESONERO e fino al 31 dicembre 2020, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati Art. 65 dal versamento all’Anac dei contributi di cui all’art. 1, comma 65, della Legge 23 dicem- bre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006). BONUS 600 EURO – Si prevede l’estensione al mese di aprile 2020 dell’indennità di 600 euro prevista dagli APRILE artt. 27, 28 e 29del del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Art. 84 modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). PROFESSIONISTI – Il decreto riconosce per il mese di maggio 2020 una indennità di 1.000 euro a favore dei INDENNITÀ 1.000 liberi professionisti: EURO • titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento; Art. 84 • iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; • non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; • che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Principio di cassa A tal fine rileva, secondo il principio di cassa, la differenza tra i ricavi e i compensi per- cepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Procedura • Professionista: presenta all’Inps la domanda, nella quale autocertifica il possesso dei requisiti richiesti. • Inps: comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione. • Agenzia delle Entrate: comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito. CO.CO.CO. – Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, INDENNITÀ 1.000 comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme EURO previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in Art. 84 vigore del decreto in esame, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 di 1.000 euro. LAVORATORI Il decreto prevede un’indennità mensile di 600 euro per i mesi di aprile e maggio, a favore AUTONOMI SENZA dei lavoratori dipendenti e autonomi che per effetto dell’emergenza hanno cessato, ridotto PARTITA IVA – o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. INDENNITÀ Per quanto riguarda in particolare i lavoratori autonomi, la misura interessa i soggetti pri- Art. 84 vi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti auto- nomi occasionali di cui all’art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, 7 MySolution | Prima Lettura| 9 luglio 2020
Via libera della Camera al decreto “Rilancio”: le novità della conversione in legge con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile Incaricati alle vendite a domicilio Rientrano nell’ambito applicativo della norma anche gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dal- le medesime attività superiore a 5mila euro, titolari di partita Iva attiva, iscritti alla ge- stione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Condizioni I soggetti beneficiari della predetta indennità non devono essere, alla data di presentazio- ne della domanda, in alcuna delle seguenti condizioni: a. titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; b. titolari di pensione. PROFESSIONISTI – Con riferimento all’indennità prevista dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto “Cura Ita- INDENNITÀ – lia” (D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 27/2020) e relativa al mese TERMINI per la di marzo, la domanda dev’essere presentata entro il 3 giugno 2020 (cioè entro 15 giorni RICHIESTA dall’entrata in vigore del D.L. in esame). Art. 84 Decorso tale termine, si decade dal diritto. PROFESSIONISTI – Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020 dell’indennità di 600 CASSE di euro, di cui all’art. 44, comma 2 del D.L. n. 18/2020, riconosciuta per il mese di marzo PREVIDENZA 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di pre- PRIVATE – videnza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i INDENNITÀ soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono Art. 78 essere: • titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; • titolari di pensione. Contestualmente è stato abrogato l’art. 34 del D.L. n. 23/2020. BONUS Si prevede che le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. n. 18/2020 sia- PROFESSIONISTI – no cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. CUMULO con 222. l’ASSEGNO di Tra le indennità previste dalla norma rientra quindi anche il bonus di 600 euro riconosciu- INVALIDITÀ to ai professionisti e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e conti- Art. 75 nuativa (art. 27), nonché ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (art. 28). LAVORATORI Soggetti interessati SPORTIVI È riconosciuta un’indennità di 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di Art. 98 collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni spor- tive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciu- ti dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del Tuir, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Soggetti esclusi Non possono usufruirne i percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Indennità: trattamento fiscale Non concorre alla formazione del reddito. Periodo di spettanza del bonus Mesi di aprile e maggio 2020. 8 MySolution | Prima Lettura| 9 luglio 2020
Via libera della Camera al decreto “Rilancio”: le novità della conversione in legge Soggetto erogatore Sport e Salute S.p.A. Domanda Dovrà essere presentata alla società Sport e Salute s.p.a., accompagnata da un’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni di cui sopra. Beneficiari per il mese di marzo dell’indennità ex art. 96, D.L. 18/2020 (“Cura Ita- lia”) L’indennità prevista dal presente decreto è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. Attuazione della misura È affidata ad un apposito decreto ministeriale. Dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro Possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020, per un periodo massimo di 9 settimane. ALIQUOTE IVA e Prevista l’abrogazione dell’art. 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (leg- ACCISE – CLAUSOLE ge di Stabilità 2015) e dell’art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di SALVAGUARDIA di Bilancio 2019). Art. 123 Di conseguenza, le cosiddette “clausole di salvaguardia” vengono “sterilizzate” in via de- finitiva, con l’effetto di eliminare l’aumento delle aliquote Iva e delle accise, altrimenti previsto dal 1° gennaio 2021. ACCISE – RITARDI Relativamente all’accisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di Art. 131 marzo 2020, non sono previste sanzioni e indennità di mora previste per il ritardato pa- gamento qualora il versamento sia stato effettuato entro il 25 maggio 2020 (anziché entro la scadenza del 16 aprile). Riferimento normativo Art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. ECOBONUS e Ecobonus SISMABONUS È previsto l’incremento al 110% della detrazione di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, Art. 119 spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere fruita in 5 rate di pari importo. La medesima aliquota di detrazione spetta anche anche a tutti gli altri interventi di effi- cientamento energetico indicati nel citato art. 14 del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi precedentemente indicati dalla norma. Attenzione Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi pre- visti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, converti- to, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dal- la data di entrata in vigore del presente decreto, e devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energeti- ca (A.P.E), di cui all’art. 6 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. 9 MySolution | Prima Lettura| 9 luglio 2020
Via libera della Camera al decreto “Rilancio”: le novità della conversione in legge Sismabonus È prevista una detrazione pari al 110 per cento, da ripartire in cinque rate (anziché dieci) annuali di pari importo, delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici (di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013), sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’art. 15, comma 1, lettera f-bis), Tuir, spetta nella misura del 90 per cento. Impianti fotovoltaici La detrazione nella misura del 110 per cento è estesa agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi prece- dentemente indicati. La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubbli- ci o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, na- zionale e regionale. Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici È riconosciuta la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiunta- mente con uno degli interventi precedentemente indicati, per l’installazione di infrastrut- ture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Soggetti beneficiari Le agevolazioni sopra indicate si applicano: • alle persone fisiche – non nell’esercizio di imprese, arti o professioni – sulle singole unità immobiliari; • ai condomini; • agli Istituti autonomi case popolari (IACP), nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; • alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del D.Lgs. 4 di- cembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione so- ciale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autono- me di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; • alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spo- gliatoi. I beneficiari dell’agevolazione potranno cedere la detrazione di imposta ad una banca, una assicurazione o altro intermediario finanziario oppure scontare subito lo sgravio fisca- le nella fattura dei fornitori che a loro volta saranno liberi di cederlo a una banca o ad altri soggetti. In sede di conversione è stata ampiamente modificata la disciplina introdotta dal decre- to: Regole confermate 1. Si fa riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021; per le case popolari degli Iacp il superbonus resterà operativo fino al 30 giugno 2022; 2. la fruizione della detrazione avviene in 5 rate di pari importo; 3. gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche 10 MySolution | Prima Lettura| 9 luglio 2020
Via libera della Camera al decreto “Rilancio”: le novità della conversione in legge dell’edificio (ora anche degli edifici plurifamiliari), o – se non possibile – il conse- guimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di pre- stazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico ante e post intervento; 4. se il sismabonus viene ceduto ad un’impresa di assicurazione la detrazione della po- lizza (art. 15, lettera f-bis, del Tuir) è pari al 90%; 5. in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici la detrazione spetta fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai punti preceden- ti. La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito. Stesso discorso vale per i sistemi di accumu- lo integrati negli impianti solari fotovoltaici che sono agevolati nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo; 6. la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi ammessi, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici; è possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: o per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad al- tri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari; o per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari fi- nanziari. Onlus, OdV e APS e seconde case La prima grande novità riguarda la platea dei soggetti che possono fruire del superbonus. Infatti, da un lato possono fruirne anche altre categorie di contribuenti, dall’altro, per al- cuni di essi, è possibile estendere il superbonus anche sulle seconde case, comprese le vil- lette a schiera, ma con esclusione delle abitazioni signorili, ville o castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A. Il superbonus sarà usufruibile solo per gli interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni, senza limitazioni, per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Le novità per i lavori di efficienza energetica Passando ai lavori ammissibili alla detrazione del 110%, molte novità sono riservate alle spese per gli interventi di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013. Si tratta degli interventi volti al conseguimento di un risparmio energetico, conosciuti come “ecobonus”. Di seguito, si riporta il dettaglio e i nuovi limiti di spesa come risultano dalle modifiche in esame. Interventi – Limiti di spesa Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superfi- cie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi auto- nomi dall’esterno: • € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; • € 40.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; • € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizza- zione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento 11 MySolution | Prima Lettura| 9 luglio 2020
Via libera della Camera al decreto “Rilancio”: le novità della conversione in legge o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impian- ti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni mon- tani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente: • € 20.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari; • € 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esi- stenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sa- nitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici anche abbinati all’installazione di im- pianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenera- zione a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non in- teressati dalle procedure europee di infrazione, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente: • 30.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio (anche su spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sosti- tuito) Inoltre, la detrazione del 110% si applica a tutti gli altri interventi previsti nel predetto art. 14 del D.L. n. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamen- to energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiun- tamente ad almeno uno degli interventi sopra riportati. Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), o gli interventi di cui sopra siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopra riportati, fermi restando i requisiti di cui appresso. Condizioni Passando alle condizioni richieste dalla norma, non è cambiato molto. Infatti, gli interven- ti: • devono rispettare i requisiti ministeriali di prossima emanazione; • devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici pluri- familiari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più acces- si autonomi dall’esterno, ovvero se ciò non sia possibile, il conseguimento della clas- se energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della di- chiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti sopra stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione edilizia (art. 3, comma 1, let- tera d), D.P.R. n. 380/2001). Sismabonus Sono poche le modifiche all’altro gruppo di interventi ammessi al superbonus, ovvero i lavori di cui all’art. 16 del D.L. n. 63/2013, in materia di “sismabonus”. L’unica novità consiste nell’aver esteso la detrazione del 110% anche alla realizzazione di sistemi di mo- 12 MySolution | Prima Lettura| 9 luglio 2020
Via libera della Camera al decreto “Rilancio”: le novità della conversione in legge nitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. Pertanto, restano confermati (tra parentesi il riferimento ai commi dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 sopra citato): • gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione (comma 1-bis); • gli interventi con una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore (vecchia detrazione del 70%) o due classi di rischi (vecchia detrazione dell’80%) (comma 1-quater); • gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, con passaggio ad una classe di rischio inferiore (vecchia detrazione del 75%) o due classi di rischi (vecchia detrazione dell’85%) per un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio (comma 1-quinquies); • gli interventi di cui ai punti precedenti fruibili dagli Istituti autonomi per le case po- polari, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti (comma 1- septies). Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo Nessuna modifica di rilievo si registra anche per le altre spese ammesse al superbonus. Pertanto, si applica la detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione: • di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un am- montare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico; • contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari foto- voltaici agevolati nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accu- mulo del sistema di accumulo. L’installazione degli impianti deve essere eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di ecobonus o sismabonus di cui si è detto sopra. Se si tratta di interventi di «ristrutturazione edilizia», «nuova costruzione» o «ristruttura- zione urbanistica» (art. 3, lett. d), e), f), D.P.R. n. 380/2001) il limite di spesa per gli im- pianti fotovoltaici è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. La detrazione di cui si discute: • non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsia- si natura; • è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero (novità introdotta con l’emendamento) non condivisa per l’autoconsumo e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsia- si natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale; spetta anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici sempre- ché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi. Opzione per lo sconto in fattura o la cessione Resta possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: a. per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad al- tri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari; b. per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari fi- nanziari. 13 MySolution | Prima Lettura| 9 luglio 2020
Via libera della Camera al decreto “Rilancio”: le novità della conversione in legge Attenzione Ora l’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavo- ri. Per gli interventi in commento, tuttavia, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento de- ve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. I crediti d’imposta sono utilizzati anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e sono usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rim- borso. Non si applicano gli attuali limiti di compensazione di 700.000 euro che, dal 2020, passa a un milione di euro (art. 34, legge n. 388/2000, come modificato dallo stesso decreto “Rilancio”) e 250.000 euro (art. 1, comma 53, legge n. 244/2007). Controlli Ai fini del controllo, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale uti- lizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche par- ziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei con- fronti dei soggetti beneficiari. Dal punto di vista operativo si ricorda che ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente: • deve richiedere, ad un CAF, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazio- ne che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi; • deve farsi rilasciare: o in caso di ecobonus, l’asseverazione da un tecnico che va trasmessa all’ENEA; o in caso di sismabonus, l’asseverazione dai professionisti incaricati della progettazio- ne strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico. Ulteriori modifiche prevedono che l’asseverazione venga rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. Inoltre, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari che saranno individuati dal decreto di prossima emanazione. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata fa- cendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, arti- gianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. ADEGUAMENTO degli Il decreto introduce un credito d’imposta nella misura dell’60 per cento – per un importo AMBIENTI di massimo di 80mila euro – delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli am- LAVORO – CREDITO bienti di lavoro. d’IMPOSTA Art. 120 TAX CREDIT per l’ADEGUAMENTO degli AMBIENTI di LAVORO • Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico purché ricompresi BENEFICIARI nell’elenco allegato al medesimo decreto (es. bar, ri- storanti, alberghi) • Enti del Terzo Settore. 14 MySolution | Prima Lettura| 9 luglio 2020
Via libera della Camera al decreto “Rilancio”: le novità della conversione in legge Tra gli interventi agevolati rientrano i lavori necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di conte- nimento contro la diffusione del virus Covid-19, compresi: • quelli edilizi necessari per rifacimento spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi INTERVENTI comuni; AGEVOLATI • arredi di sicurezza; • quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo (es. sviluppo o acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti). Il credito d’imposta è: • cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti; • utilizzabile esclusivamente in compensazione CARATTERISTICHE nell’anno 2021; • cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. ATTUAZIONE della Seguirà un decreto ministeriale contenente la disciplina re- MISURA lativa all’incentivo in esame. Poiché in questa fase non possono essere identificati tutti i soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, la norma prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti ammissibili all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa previsto. DETRAZIONI FISCALI Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per determinate tipologie di interventi edili- – OPZIONE CESSIONE zi, è possibile alternativamente (in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione): CREDITI d’IMPOSTA • ottenere uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore, il quale a sua volta recupe- – SCONTO in rerà l’importo sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spet- FATTURA tante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli Art. 121 istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; • trasformare il relativo importo in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo ad altri soggetti (comprese le banche). In in sede di conversione in legge è stato disposto che l’opzione può essere esercitata relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all’art. 119 (ecobonus e sismabonus) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferir- si ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. Tale possibilità è riconosciuta per le seguenti tipologie di interventi: 1. recupero del patrimonio edilizio, ex art. 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del Tuir; 2. efficienza energetica, ex art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifi- che dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90; 3. adozione di misure antisismiche, ex art. 16, commi 1-bis e 1-ter, del D.L. n. 63/2013; 4. recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, compresa la sola pulitura e tin- teggiatura esterna; 5. installazione di impianti solari fotovoltaici; 6. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. CREDITI d’IMPOSTA Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto ai crediti d’imposta introdotti per fron- “ANTI COVID-19” – teggiare l’emergenza da Covid-19, potranno optare – in luogo dell’utilizzo diretto – per la 15 MySolution | Prima Lettura| 9 luglio 2020
Puoi anche leggere