Recepimento delle direttive EPBD e EED: spunti e novità - Livio De Chicchis 15 luglio 2020
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Cos’è la FIRE? La Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia è un’associazione tecnico- scientifica che dal 1987 promuove per statuto efficienza energetica e rinnovabili, supportando chi opera nel settore. Oltre alle attività rivolte agli associati, la FIRE opera su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico per gestire l’elenco e promuovere il ruolo degli Energy Manager nominati ai sensi della Legge 10/91. La Federazione collabora con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione e varie Associazioni per diffondere l’uso efficiente dell’energia ed opera a rete con gli operatori di settore e gli utenti finali per individuare e rimuovere le barriere di mercato e per promuovere buone www.fire-italia.org pratiche. La FIRE certifica gli EGE attraverso il SECEM. 2
Come può supportarti FIRE può essere un partner per varie attività: realizzazione di indagini presso energy manager, ESCO, EGE, società con ISO 50001, etc.; studi di mercato o di settore; guide e analisi su strumenti di incentivazione e policy; realizzazione di campagne di informazione e cambiamento comportamentale; realizzazione di campagne di disseminazione; diagnosi e studi di fattibilità; corsi di formazione sull’energy management e i suoi strumenti (ISO 50001, diagnosi, EPC, IPMVP, LCCA, fattibilità, etc.), politiche e incentivi, soluzioni per l’efficienza, cogenerazione, etc; Circa 400 associati, di cui una metà progetti europei e molto altro… persone fisiche e l’altra organizzazioni che includono sia medi e grandi consumatori, sia società attive segreteria@fire-italia.org nell’offerta di soluzioni e servizi. 3
Energy management a 360 gradi La FIRE è attiva sia a livello italiano, sia a Progetti internazionali recenti e collaborazioni livello europeo ed internazionale, attraverso Management e buone pratiche progetti co-finanziati e commesse. Fra i clienti delle commesse negli ultimi anni si segnalano: Ministero dell’Ambiente, ENEA, GSE, RSE, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Vignola, EASME, Ecofys, Finanziamento progetti ENEL, Engie, Estra, Ferrovie dello Stato, FCA, Galbani, Gruppo HERA, Hitachi, Leonardo, Poste Italiane, Schneider Electric, TIM, Unioncamere, Vigili del Fuoco, Wind Tre, EPC e standardizzazione università, associazioni, ordini professionali, agenzie ed enti fieristici. Guide, studi Policy e rapporti FIRE Collabora con www.fire-italia.org 4
SECEM: la certificazione degli EGE SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione in Energy Management, è un organismo di certificazione del personale facente capo alla FIRE. Primo organismo a offrire la certificazione di parte terza per gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI 11339, ad aprile 2012 SECEM ha ottenuto da Accredia l’accreditamento secondo i requisiti della norma internazionale ISO/IEC 17024. SECEM certifica gli EGE in virtù di un regolamento rigoroso e imparziale, basato sull’esperienza di FIRE con gli energy manager. Un vantaggio di chi si certifica con SECEM è la possibilità di accedere ai servizi informativi e formativi e di essere coinvolto nelle iniziative della FIRE. SECEM inoltre riconosce corsi di formazione www.secem.eu sull’energy management, su richiesta dell’ente erogatore. 5
Energy efficiency 1st Il principio “prima l’efficienza energetica” sarà fondamentale per garantire uno sviluppo armonico delle politiche energetiche. Non deve rimanere solo uno slogan. Il principio citato è importante perché consente di minimizzare i costi della decarbonizzazione, riducendo le risorse richieste per conseguirla (suolo, materia, rifiuti, etc.). Cosa comporta: Dare priorità alla gestione lato domanda Anteponendo le risorse dal lato della domanda ogni volta che sono più convenienti dal punto di vista della società rispetto agli investimenti in infrastrutture energetiche (compresa la generazione distribuita) nel raggiungimento degli obiettivi politici. Priorità da applicarsi a qualsiasi livello alla pianificazione degli investimenti nel settore energetico. È fondamentale che il Portale nazionale sulla riqualificazione energetica dell’edilizia spinga in questa direzione. Assicurare l’inclusione del principio in tutte le politiche energetiche Garantendo che l’efficienza energetica sia promossa nell’ambito di provvedimenti come le agevolazioni agli energivori, il demand response, le concessioni sulle reti, la digitalizzazione, i contatori “smart”, etc. Ciò consente di operare in un contesto di pari opportunità fra efficienza energetica, fonti rinnovabili e altri obiettivi politici. 6
Priorità edifici In accordo con il PNIEC: investimenti per riqualificazione edilizia: ≈190 mld€ (di cui ≈70 mld€ extra investimenti); residenziale: 12 mln edifici, tasso di riqualificazione profonda attuale
Vincoli e opportunità Ad oggi intervenire in modo rilevante sugli edifici è reso difficoltoso, se non impossibile, per le seguenti ragioni: Processi autorizzativi I processi decisionali sono frequentemente rallentati da un’applicazione non chiara o eccessivamente formale delle leggi. È la principale emergenza nel nostro Paese e occorre affrontarla. Assemblee condominiali La riqualificazione energetica profonda è un intervento costoso e complesso, che rende le decisioni condominiali non banali. È fondamentale un’azione coordinata che metta insieme le iniziative suggerite su conoscenza/competenze con strumenti che favoriscano la qualificazione degli operatori di settore, l’industrializzazione dell’industria dell’edilizia e strumenti di supporto adeguati. La riqualificazione profonda è un intervento costoso (ampio impegno di capitale) e con lunghi tempi di ritorno degli investimenti (immobilizzazione del capitale) con rischio di performance non trascurabile (prestazioni effettive rispetto a quelle teoriche). È fondamentale agire su queste voci per garantire la sostenibilità degli interventi. Riduzione dei costi In una prima fase si ritiene fondamentale agire in ottica di riduzione dei costi della riqualificazione, favorendo lo sviluppo di un’industrializzazione del settore delle costruzioni che porti benefici sui costi, sui temi, sulla qualità dei lavori e sulla gestione dei cantieri. 8
Direttiva 2018/844/UE: principali novità Modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica La direttiva punta a: migliorare l'efficienza energetica degli edifici incentivare la ristrutturazione degli immobili. Ciò può avvenire: promuovendo le ristrutturazioni economicamente efficienti, introducendo un indicatore d'intelligenza per gli edifici, semplificando le ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell’aria promuovendo l'elettromobilità mediante l'istituzione di un quadro per i posti auto destinati ai veicoli elettrici. Per gli edifici di nuova costruzione: viene imposto agli Stati membri di garantire "che, prima dell'inizio dei lavori di costruzione degli edifici di nuova costruzione, si tenga conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili”. Per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti: i Paesi Membri devono incoraggiare "sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile", oltre a "prendere in considerazione le questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'intensa attività sismica”. 9
Direttiva 2018/844/UE: principali novità Efficienza energetica: gli impianti Gli Stati dovranno fissare “requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l’edilizia installati negli edifici esistenti”. Nei nuovi edifici diventerà obbligatorio installare, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell’unità immobiliare. Negli edifici esistenti l’installazione di tali dispositivi autoregolanti sarà richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile”. Efficienza energetica edifici: gli ‘indicatore d’intelligenza’ Entro la fine del 2019, la Commissione europea dovrà sviluppare l’‘indicatore d’intelligenza’, uno strumento che misuri la capacità degli edifici di migliorare la propria operatività e interazione con la rete, adattando il consumo energetico alle esigenze reali degli abitanti. Tale indicatore inoltre dovrà tener conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi e intelligenti. La metodologia considera tecnologie come i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo degli edifici, i dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura dell’aria interna, gli elettrodomestici incorporati, i punti di ricarica per veicoli elettrici, l’accumulo di energia, nonché le funzionalità specifiche e l’interoperabilità di tali sistemi, oltre ai benefici per le condizioni climatiche degli ambienti interni, l’efficienza energetica, i livelli di prestazione e la flessibilità così consentita. 10
Recepimento della EPBD: D.Lgs. 10 giugno 2020 n.48 Pubblicato in G.U. il 10 giugno 2020, attua la Direttiva 2018/44/UE recando modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n.192 del 2015. “migliorare le prestazioni energetiche degli edifici… anche tramite l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonché edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti” “definire le modalità di esercizio, conduzione, “ispezioni periodiche degli controllo, ispezione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione invernale ed estiva” dell'acqua calda sanitaria” “promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definire gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici” 11
Ambiti di intervento: novità Sono esclusi dall’applicazione del decreto gli edifici: • edifici dichiarati inagibili o collabenti; • che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, resta fermo in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici. Vincoli storici, artistici e del paesaggio Il decreto tenta di ampliare gli ambiti di intervento, limitando alle variazioni sostanziali il veto delle autorità competenti. È un passo avanti, ma presumibilmente non risolverà il problema e i tempi decisionali rimarranno lunghi. In alcuni contesti caratterizzati da vincoli forti, le reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento alimentate da fonti rinnovabili potrebbero essere una valida alternativa agli interventi sugli immobili. 12
Strategia di ristrutturazione di lungo termine “..conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale nel settore degli edifici, definendo le strategie nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale;…” • ricognizione del parco immobiliare; • individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace tenendo conto dei costi e del ciclo di vita dell’immobile • rassegna e modifica delle politiche in vigore, rivolte a: inefficienze edifici con barriere alla negli investimenti prestazioni peggiori riqualificazione riduzione edifici pubblici rischio sismico ristrutturazioni importanti povertà energetica competenze e tecnologie intelligenti formazione 13
Strategia di ristrutturazione di lungo termine “La strategia comprende una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonché' dei benefici in senso lato come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli connessi alla salute, alla sicurezza e alla qualità” Valutazione dei benefici multipli dell’efficienza energetica! Verranno fissati obiettivi periodici per il 2030, 2040 e 2050, misurati con indicatori di progresso. Tasso annuale di ristrutturazione degli edifici almeno pari al 3%. 14
Nuovi criteri per requisiti e prescrizioni Per nuovi edifici, o ristrutturazione importante di esistenti: •sistemi tenere conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei alternativi ad alta efficienza, se disponibili; •all’attività rispetto dei parametri termo-igrometrici, sicurezza in caso di incendi e rischi connessi sismica. Per nuovi edifici o edifici esistenti: •sostituzione dotarsi di dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura in occasione della del generatore di calore, ove tecnicamente fattibile; •l’edilizia, per nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per i requisiti minimi devono prevedere sistemi di regolazione e controllo; •potenza entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo I tempi di ritorno degli investimenti dipendono dalle prestazioni energetiche. È utile promuovere sistemi di building automation intelligenti in quanto favoriscono il raggiungimento delle prestazioni previste! 15
Ricarica dei veicoli elettrici Edifici non residenziali Edifici residenziali Nuova costruzione o ristrutturazione Nuova costruzione o ristrutturazione importante, con più di 10 posti auto e importante, con più di 10 posti auto e parcheggio interno o adiacente: parcheggio interno o adiacente: • almeno un punto di ricarica; • infrastrutture di canalizzazione in tutti i posti auto per permettere ulteriore • infrastrutture di canalizzazione in almeno futura ricarica un posto auto su 5 per permettere ulteriore futura ricarica Nel caso di ristrutturazioni, le misure devono riguardare il Tutti gli edifici con più di 20 posti auto: parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio • entro il 1 gennaio 2025, almeno un punto di ricarica Esclusioni: • edifici di proprietà di PMI; • per nuove costruzioni o ristrutturazioni, domande di permesso a costruire presentate entro il 10 marzo 2021; • infrastrutture di canalizzazione compromettano la stabilità della rete; • costo delle installazioni supera del 7% il costo totale della ristrutturazione; • edifici pubblici che già rispettano i requisiti della Direttiva 2014/94/UE. 16
Impianti termici: nuovo D.P.R. Verrà emanato un decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) con lo scopo di regolare: requisiti professionali e criteri di accreditamento per la qualificazione degli operatori che redigeranno gli APE modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione accertamento e ispezione degli impianti termici E’ necessario migliorare le competenze e gli strumenti dei vari stakeholder che partecipano all’offerta e ai processi decisionali e attuativi: Le certificazione degli operatori (e.g. ESCO, EGE), insieme con la formazione da parte delle associazioni di settore (e.g. condomini) sono importanti e occorre che si sviluppino in ottica qualitativa. 17
Criteri per gli impianti termici nel D.P.R. • determinare soglie di potenza degli impianti termici per le ispezioni: P3 -— -—- Ispezione periodica obbligatoria P2 —- —— Accertamento del rapporto di controllo P1 (
Attestato di prestazione energetica Introduzione di un’apposita clausola nei contratti di compravendita e locazione con la quale si dichiara di aver ricevuto informazioni e documentazione sulla prestazione energetica degli edifici sanzioni alle parti per inadempienza Trasmissione dei risultati al proprietario dell’edificio, in modo che rimangano disponibili e utilizzabili per la verifica di conformità ai requisiti minimi e per il rilascio degli APE Sopralluogo obbligatorio e relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile La qualità degli APE continua ad essere insoddisfacente. È quindi opportuno sia rivedere i requisiti dei certificatori, come previsto dal decreto, sia promuovere i controlli da parte delle Regioni con l’applicazione di opportune sanzioni. 19
Strumenti finanziari Gli incentivi sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti, e verranno erogati solo se l’installazione è realizzata da un operatore in possesso dei requisiti definiti da uno specifico D.P.R.. Il monitoraggio dei risparmi è effettuato dalla medesima autorità che concede l’incentivo. Incentivi spot, quale il cosiddetto “superbonus”, non vanno in questa direzione. L’obiettivo deve essere quello di fare crescere il mercato degli operatori, evitando speculazioni e bolle presentano un rapporto con proposte per favorire la mobilitazione di investimenti privati tramite aggregazione di progetti, riduzione del rischio percepito, ottimizzazione degli strumenti pubblici di promozione, diffusione di contratti EPC, one-stop shop. Per la P.A. il tema degli one-stop shop è fondamentale, essendo difficilmente perseguibile la strada della formazione estesa e puntuale dei funzionari pubblici, soprattutto negli enti medio-piccoli. Il modello può essere quello di alcune agenzie regionali oggi attive (e.g. AESS Modena- Bologna, IRE Liguria). 20
Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici E’ istituito presso l’ENEA sotto forma di sportello unico, con lo scopo di fornire a cittadini, imprese e PA informazioni su: • prestazione energetica egli edifici • migliori pratiche per riqualificazioni energetiche efficaci • strumenti di promozione esistenti Uno specifico D.M. • attestati di prestazione energetiche disciplinerà il funzionamento del Portale • formazione delle competenze. dati Coordinamento tra vari database sistema informativo integrato catasto degli APE AU SIOPE banca dati GSE patrimonio PA Occorre rafforzare le attività di sensibilizzazione e informazione (tema della conoscenza: bene il Portale nazionale sulla riqualificazione energetica dell’edilizia, ma servono anche iniziative locali). È importante che il Portale consenta di ottenere dati sui consumi ante-post intervento per dare segnali sulle prestazioni effettive degli immobili riqualificati. 21
Ruolo dell’energy manager “Ai fini della più estesa applicazione dell’articolo 26 , comma 7, della legge 9 gennaio 1991 n.10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.” Per la transizione energetica la figura dell’energy manager è determinante, l’abolizione del ruolo dell’energy manager legato all’attestazione di verifica della relazione tecnica di progetto prevista per gli enti pubblici è una occasione mancata. Sondaggio svolto tra gli energy manager nominati ai sensi della Legge 10/91 (Fonte: FIRE) Siete favorevoli a quanto previsto dal D.Lgs di “Mi sembra una contraddizione, da un lato si vuole giustamente recepimento della EPBD?: spingere sull'efficientamento dei vari fabbricati ed impianti , mentre dall'altro nello stesso tempo si toglie il riferimento alla figura professionale preposta a tali azioni”. 25% Sì “Tanto spesso i fascicoli progettuali contenuti negli archivi No comunali sono privi delle relazioni ex art. 19 L.10/91. Ritengo 75% che, seppur si tratti di un semplice atto di verifica e attestazione, sia utile e faccia luce su aspetti altrimenti oscuri”. 22
Direttiva 2018/2002/UE sull’efficienza energetica Pubblicata in G.U. il 21 dicembre 2019, modifica la Direttiva 2012/27/UE Obiettivi: incremento dell’efficienza energetica del 32,5% al 2030; obbligo di ottenere nuovi risparmi energetici annuali dello 0,8% nel periodo 2021-2030 Misure: rafforzare la misura dei consumi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria, nonché una fatturazione degli stessi in grado di fornire agli utenti finali indicazioni utili per le scelte di investimento mirate alla riqualificazione degli edifici; supporto agli utenti in povertà energetica con interventi su edifici e impianti • 25 ottobre 2020: contatori e contabilizzati di nuova costruzione dovranno essere governati da remoto, • 1 gennaio 2027: anche quelli installati dovranno essere governabili da remoto 23
Recepimento della EED: D.Lgs 14 luglio 2020 n.73 Lo scorso 7 luglio è stato approvato definitivamente il D.Lgs di attuazione della direttiva 2018/2002/UE, che reca modifiche e integrazioni al D.Lgs 102/2014 Estende al 2030 gli obblighi di risparmio energetico, in linea con quanto previsto nel PNIEC Definizioni “Esperto in Gestione dell’energia (EGE): persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l’altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247 “ “Auditor energetico: figura coincidente con quella dell’EGE per le attività previste dal presente decreto in relazione all’esecuzione di diagnosi energetiche” “Grande impresa: ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un’attività economica con più di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo criteri e i principi stabiliti dalla raccomandazione 2003/362/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003” 24
Efficienza energetica negli edifici e nella P.A. Proposta di interventi da parte dell’ENEA per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili. Istituzione di una cabina di regia presieduta dal MISE e formata da MATTM, MIT, MEF per un coordinamento ottimale degli interventi. Obiettivi per la P.A.: • Estensione al 2030 della riqualificazione di almeno il 3% annuo degli immobili • Abrogazione dell’obiettivo cumulato Estensione del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030 Utilizzo del sistema informatico integrato dell’Acquirente Unico per censire i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, delle utenze. 25
Regimi obbligatori di efficienza energetica Estensione al 2030 degli obiettivi definiti dall’art. 7 del D.Lgs 102/2014, in accordo con quanto definito dal PNIEC Inclusione dei risparmi energetici, per i quali non siano stati riconosciuti TEE, realizzati da enti pubblici che abbiano aderito una convenzione CONSIP (servizio energia, illuminazione o energy management) per il computo del raggiungimento degli obiettivi: L’esperienza applicativa sull’obiettivo 2020 ha dimostrato che: • fondare il raggiungimento degli obiettivi su poche misure rischia di non essere sufficiente, in quanto esse possono non funzionare come previsto; • intervenire sulle misure esistenti senza tenere conto dell’impatto delle stesse sul raggiungimento degli obiettivi rischia di produrre più danni che benefici; è dunque opportuno valutare con attenzione le possibili conseguenze delle modifiche introdotte nel corso degli anni; • gli incentivi non servono solo a supportare il mercato dell’efficienza, ma a rispondere alle sfide della decarbonizzazione, a raccogliere i benefici multipli dell’efficienza energetica (e.g. salute, competitività, comfort, sicurezza, qualità ambiente, etc.) e ad adempiere agli obiettivi comunitari. 26
Regimi obbligatori di efficienza energetica Certificati bianchi Conto termico La definizione degli obiettivi seguirà una Entro il 30 giugno 2021 è aggiornato il traiettoria coerente col PNIEC e con le conto termico. risultanze dell’attività di monitoraggio. Criteri: Possibilità di prevedere, anche su • adeguare il meccanismo al settore civile segnalazione dell’ARERA: non residenziale (in particolare terziario • modalità alternative o aggiuntive di privato) conseguimento dei risultati; • semplificare l’accesso al meccanismo da • eventuali dilazioni degli obiettivi; parte di P.A. (ampliamento contingente • estensioni o variazioni dell’ambito dei di spesa, tempistiche più rapide) e soggetti obbligati; privati, anche attraverso EPC; • misure per l’incremento dei progetti • ampliare la platea di interventi presentati ammissibili (allaccio a impianti di TLR e teleraffrescamento efficiente, • semplificazione dell’accesso agli microcogenerazione) incentivi e delle procedure di valutazione • promuovere installazione di punti di • misure che tengano conto di eventuali ricarica per veicoli elettrici strumenti concorrenti 27
Obbligo di realizzare diagnosi energetiche Inclusioni: imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001 Esclusioni: grandi imprese con consumi energetici annui inferiori a 50 tep Disposizioni per imprese a forte consumo di energia (D.M. 21 dicembre 2017): “… sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell’intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l’attuazione dell’intervento stesso”. Supporto alle PMI: • entro il 30 dicembre 2021, e successivamente a cadenza biennale, il MISE emana bandi pubblici per il finanziamento dell’implementazione di SGE conformi alla ISO 50001; • l’ENEA elabora un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle PMI per la realizzazione di diagnosi energetiche. 28
Misurazione e fatturazione dei consumi energetici Obbligo di lettura da remoto • contatori e sotto-contatori installati a partire dal 25 ottobre 2020 devono essere leggibili da remoto; • entro il 1 gennaio 2027, tutti i sistemi saranno dotati di dispositivi che ne permettano la lettura da remoto. Informazioni sui consumi “è garantita al cliente finale la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi” Per sensibilizzare adeguatamente i consumatori finali, in particolare quelli residenziali, andrebbero sfruttate al meglio le capacità dei contatori intelligenti e di strumenti quali il Sistema Informativo Integrato dell’Acquirente Unico per fornire ai consumatori indicazioni chiare sullo stato dei propri consumi rispetto a quelli di consumatori analoghi, in termini di composizione del nucleo famigliare, zona di residenza, area climatica, etc. 29
Ulteriori disposizioni e novità Programma nazionale di formazione e informazione sull’efficienza energetica Estensione al 2030 del programma, a cura di ENEA di concerto con il GSE, con incremento della dotazione disponibile. Il programma dovrà essere predisposto entro il 31 gennaio 2021, e successivamente con cadenza triennale Fondo nazionale per l’efficienza energetica possibilità di concedere finanziamenti a fondo perduto inclusione degli interventi di efficienza energetica nel settore dei trasporti Sanzioni Inadempienza alla diffida a realizzazione la diagnosi entro i 90 giorni previsti: da 1.500 a 15.000 euro. Imprese energivore che non attuino almeno uno degli interventi individuati nella diagnosi: da 1.000 a 10.000 euro. 30
Grazie! Nome relatore, FIRE http://blog.fire-italia.org www.facebook.com/FIREenergy.manager www.linkedin.com/company/fire-federazione- italiana-per-l'uso-razionale-dell'energia www.twitter.com/FIRE_ita
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