Recepimento delle direttive EPBD e EED: spunti e novità - Livio De Chicchis 15 luglio 2020

Pagina creata da Gabriele Bevilacqua
 
CONTINUA A LEGGERE
Recepimento delle direttive EPBD e EED: spunti e novità - Livio De Chicchis 15 luglio 2020
Recepimento delle direttive
EPBD e EED: spunti e
novità

Livio De Chicchis
15 luglio 2020
Recepimento delle direttive EPBD e EED: spunti e novità - Livio De Chicchis 15 luglio 2020
Cos’è la FIRE?

                        La Federazione Italiana per l’uso Razionale
                        dell’Energia è un’associazione tecnico-
                        scientifica che dal 1987 promuove per statuto
                        efficienza energetica e rinnovabili,
                        supportando chi opera nel settore.

                        Oltre alle attività rivolte agli associati, la FIRE
                        opera su incarico del Ministero dello Sviluppo
                        Economico per gestire l’elenco e promuovere
                        il ruolo degli Energy Manager nominati ai
                        sensi della Legge 10/91.

                        La Federazione collabora con le Istituzioni, la
                        Pubblica Amministrazione e varie Associazioni
                        per diffondere l’uso efficiente dell’energia
                        ed opera a rete con gli operatori di settore e
                        gli utenti finali per individuare e rimuovere le
                        barriere di mercato e per promuovere buone
  www.fire-italia.org   pratiche.

                        La FIRE certifica gli EGE attraverso il SECEM.

                                                                          2
Recepimento delle direttive EPBD e EED: spunti e novità - Livio De Chicchis 15 luglio 2020
Come può supportarti

                                           FIRE può essere un partner per varie attività:
                                            realizzazione di indagini presso energy
                                            manager, ESCO, EGE, società con ISO 50001,
                                            etc.;
                                            studi di mercato o di settore;
                                            guide e analisi su strumenti di incentivazione e
                                            policy;
                                            realizzazione di campagne di informazione e
                                            cambiamento comportamentale;
                                            realizzazione di campagne di disseminazione;
                                            diagnosi e studi di fattibilità;
                                            corsi di formazione sull’energy management e i
                                            suoi strumenti (ISO 50001, diagnosi, EPC, IPMVP,
                                            LCCA, fattibilità, etc.), politiche e incentivi,
                                            soluzioni per l’efficienza, cogenerazione, etc;
 Circa 400 associati, di cui una metà       progetti europei e molto altro…
persone fisiche e l’altra organizzazioni
   che includono sia medi e grandi
    consumatori, sia società attive
                                                    segreteria@fire-italia.org
   nell’offerta di soluzioni e servizi.
                                                                                            3
Recepimento delle direttive EPBD e EED: spunti e novità - Livio De Chicchis 15 luglio 2020
Energy management a 360 gradi

La FIRE è attiva sia a livello italiano, sia a    Progetti internazionali recenti e collaborazioni
livello europeo ed internazionale, attraverso     Management e buone pratiche
progetti co-finanziati e commesse.
Fra i clienti delle commesse negli ultimi anni
si segnalano: Ministero dell’Ambiente, ENEA,
GSE, RSE, Regione Piemonte, Provincia di
Torino, Comune di Vignola, EASME, Ecofys,         Finanziamento progetti
ENEL, Engie, Estra, Ferrovie dello Stato, FCA,
Galbani, Gruppo HERA, Hitachi, Leonardo,
Poste Italiane, Schneider Electric, TIM,
Unioncamere, Vigili del Fuoco, Wind Tre,          EPC e standardizzazione
università, associazioni, ordini professionali,
agenzie ed enti fieristici.

Guide, studi                                      Policy

e rapporti
FIRE
                                                   Collabora con

                    www.fire-italia.org
                                                                                                 4
Recepimento delle direttive EPBD e EED: spunti e novità - Livio De Chicchis 15 luglio 2020
SECEM: la certificazione degli EGE

                     SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione in
                     Energy Management, è un organismo di
                     certificazione del personale facente capo alla
                     FIRE.
                     Primo organismo a offrire la certificazione di
                     parte terza per gli Esperti in Gestione
                     dell’Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI
                     11339, ad aprile 2012 SECEM ha ottenuto da
                     Accredia l’accreditamento secondo i requisiti
                     della norma internazionale ISO/IEC 17024.
                     SECEM certifica gli EGE in virtù di un
                     regolamento rigoroso e imparziale, basato
                     sull’esperienza di FIRE con gli energy manager.
                     Un vantaggio di chi si certifica con SECEM è la
                     possibilità di accedere ai servizi informativi e
                     formativi e di essere coinvolto nelle iniziative
                     della FIRE.
                     SECEM inoltre riconosce corsi di formazione
   www.secem.eu      sull’energy management, su richiesta dell’ente
                     erogatore.
                                                                    5
Recepimento delle direttive EPBD e EED: spunti e novità - Livio De Chicchis 15 luglio 2020
Energy efficiency 1st

Il principio “prima l’efficienza energetica” sarà fondamentale per garantire uno sviluppo
armonico delle politiche energetiche. Non deve rimanere solo uno slogan.
Il principio citato è importante perché consente di minimizzare i costi della
decarbonizzazione, riducendo le risorse richieste per conseguirla (suolo, materia, rifiuti,
etc.).
Cosa comporta:
 Dare priorità alla gestione lato domanda
 Anteponendo le risorse dal lato della domanda ogni volta che sono più convenienti dal
 punto di vista della società rispetto agli investimenti in infrastrutture energetiche
 (compresa la generazione distribuita) nel raggiungimento degli obiettivi politici.
 Priorità da applicarsi a qualsiasi livello alla pianificazione degli investimenti nel settore
 energetico. È fondamentale che il Portale nazionale sulla riqualificazione energetica
 dell’edilizia spinga in questa direzione.
 Assicurare l’inclusione del principio in tutte le politiche energetiche
 Garantendo che l’efficienza energetica sia promossa nell’ambito di provvedimenti
 come le agevolazioni agli energivori, il demand response, le concessioni sulle reti, la
 digitalizzazione, i contatori “smart”, etc. Ciò consente di operare in un contesto di pari
 opportunità fra efficienza energetica, fonti rinnovabili e altri obiettivi politici.

                                                                                            6
Recepimento delle direttive EPBD e EED: spunti e novità - Livio De Chicchis 15 luglio 2020
Priorità edifici

In accordo con il PNIEC:
  investimenti per riqualificazione edilizia: ≈190 mld€
  (di cui ≈70 mld€ extra investimenti);
  residenziale: 12 mln edifici, tasso di riqualificazione
  profonda attuale
Recepimento delle direttive EPBD e EED: spunti e novità - Livio De Chicchis 15 luglio 2020
Vincoli e opportunità

Ad oggi intervenire in modo rilevante sugli edifici è reso difficoltoso, se non impossibile, per le
seguenti ragioni:
Processi autorizzativi
I processi decisionali sono frequentemente rallentati da un’applicazione non chiara o
eccessivamente formale delle leggi. È la principale emergenza nel nostro Paese e occorre
affrontarla.
Assemblee condominiali
La riqualificazione energetica profonda è un intervento costoso e complesso, che rende le
decisioni condominiali non banali. È fondamentale un’azione coordinata che metta insieme le
iniziative suggerite su conoscenza/competenze con strumenti che favoriscano la qualificazione
degli operatori di settore, l’industrializzazione dell’industria dell’edilizia e strumenti di supporto
adeguati.

La riqualificazione profonda è un intervento costoso (ampio impegno di capitale) e con lunghi
tempi di ritorno degli investimenti (immobilizzazione del capitale) con rischio di performance
non trascurabile (prestazioni effettive rispetto a quelle teoriche).
È fondamentale agire su queste voci per garantire la sostenibilità degli interventi.
Riduzione dei costi
In una prima fase si ritiene fondamentale agire in ottica di riduzione dei costi della
riqualificazione, favorendo lo sviluppo di un’industrializzazione del settore delle costruzioni che
porti benefici sui costi, sui temi, sulla qualità dei lavori e sulla gestione dei cantieri.

                                                                                                     8
Recepimento delle direttive EPBD e EED: spunti e novità - Livio De Chicchis 15 luglio 2020
Direttiva 2018/844/UE: principali novità

Modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva
2012/27/UE sull’efficienza energetica

La direttiva punta a:
   migliorare l'efficienza energetica degli edifici
   incentivare la ristrutturazione degli immobili.

Ciò può avvenire:
   promuovendo le ristrutturazioni economicamente efficienti,
   introducendo un indicatore d'intelligenza per gli edifici,
   semplificando le ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell’aria
   promuovendo l'elettromobilità mediante l'istituzione di un quadro per i posti auto
   destinati ai veicoli elettrici.

Per gli edifici di nuova costruzione:
   viene imposto agli Stati membri di garantire "che, prima dell'inizio dei lavori di costruzione
   degli edifici di nuova costruzione, si tenga conto della fattibilità tecnica, ambientale ed
   economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili”.

Per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti:
   i Paesi Membri devono incoraggiare "sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è
   tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile", oltre a "prendere in
   considerazione le questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della
   sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'intensa attività sismica”.                9
Direttiva 2018/844/UE: principali novità

Efficienza energetica: gli impianti
Gli Stati dovranno fissare “requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta
installazione e al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per
l’edilizia installati negli edifici esistenti”.
Nei nuovi edifici diventerà obbligatorio installare, se tecnicamente ed economicamente fattibile,
dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando
giustificato, in una determinata zona riscaldata dell’unità immobiliare.
Negli edifici esistenti l’installazione di tali dispositivi autoregolanti sarà richiesta al momento della
sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile”.

Efficienza energetica edifici: gli ‘indicatore d’intelligenza’
Entro la fine del 2019, la Commissione europea dovrà sviluppare l’‘indicatore d’intelligenza’, uno
strumento che misuri la capacità degli edifici di migliorare la propria operatività e interazione con la rete,
adattando il consumo energetico alle esigenze reali degli abitanti. Tale indicatore inoltre dovrà tener
conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché
delle funzionalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi e intelligenti.
La metodologia considera tecnologie come i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo
degli edifici, i dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura dell’aria interna, gli
elettrodomestici incorporati, i punti di ricarica per veicoli elettrici, l’accumulo di energia, nonché le
funzionalità specifiche e l’interoperabilità di tali sistemi, oltre ai benefici per le condizioni climatiche
degli ambienti interni, l’efficienza energetica, i livelli di prestazione e la flessibilità così consentita.

                                                                                                          10
Recepimento della EPBD: D.Lgs. 10 giugno 2020 n.48

 Pubblicato in G.U. il 10 giugno 2020, attua la Direttiva 2018/44/UE recando modifiche
 ed integrazioni al decreto legislativo n.192 del 2015.

                “migliorare le prestazioni energetiche degli edifici… anche tramite
                l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi,
                nonché edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi
                edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti”

                                          “definire le modalità di esercizio, conduzione,
“ispezioni periodiche degli               controllo, ispezione e manutenzione degli
impianti per la climatizzazione           impianti termici per la climatizzazione
                                          invernale ed estiva e per la preparazione
invernale ed estiva”                      dell'acqua calda sanitaria”

  “promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e
  definire gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici”
                                                                                        11
Ambiti di intervento: novità

Sono esclusi dall’applicazione del decreto gli edifici:
• edifici dichiarati inagibili o collabenti;
• che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base
  della destinazione d'uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della
  Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, quali box, cantine,             autorimesse,
  parcheggi     multipiano,     depositi, strutture stagionali a protezione degli
  impianti sportivi, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e
  l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, resta fermo in ogni caso
  quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di
  ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.

Vincoli storici, artistici e del paesaggio
Il decreto tenta di ampliare gli ambiti di intervento, limitando alle variazioni sostanziali il
veto delle autorità competenti.
È un passo avanti, ma presumibilmente non risolverà il problema e i tempi decisionali
rimarranno lunghi. In alcuni contesti caratterizzati da vincoli forti, le reti di
teleriscaldamento/teleraffrescamento alimentate da fonti rinnovabili potrebbero essere
una valida alternativa agli interventi sugli immobili.
                                                                                            12
Strategia di ristrutturazione di lungo termine

   “..conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale nel settore degli
   edifici, definendo le strategie nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del
   parco immobiliare nazionale;…”

• ricognizione del parco immobiliare;
• individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace tenendo conto dei costi e del
  ciclo di vita dell’immobile
• rassegna e modifica delle politiche in vigore, rivolte a:
                                                                       inefficienze
       edifici con                    barriere alla                 negli investimenti
  prestazioni peggiori              riqualificazione

                                                     riduzione
          edifici pubblici                        rischio sismico       ristrutturazioni
                                                                           importanti
                             povertà energetica
                                                         competenze e
tecnologie intelligenti
                                                          formazione                       13
Strategia di ristrutturazione di lungo termine

“La strategia comprende una stima affidabile del risparmio energetico atteso,
nonché' dei benefici in senso lato come, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
quelli connessi alla salute, alla sicurezza e alla qualità”

                             Valutazione dei benefici
                             multipli dell’efficienza
                             energetica!

                    Verranno fissati obiettivi periodici per il 2030, 2040 e
                    2050, misurati con indicatori di progresso.
                    Tasso annuale di ristrutturazione degli edifici almeno
                    pari al 3%.
                                                                                     14
Nuovi criteri per requisiti e prescrizioni

Per nuovi edifici, o ristrutturazione importante di esistenti:
•sistemi
  tenere conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei
          alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
•all’attività
  rispetto dei parametri termo-igrometrici, sicurezza in caso di incendi e rischi connessi
              sismica.
Per nuovi edifici o edifici esistenti:
•sostituzione
  dotarsi di dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura in occasione della
                 del generatore di calore, ove tecnicamente fattibile;
•l’edilizia,
  per nuova       installazione,   sostituzione    o miglioramento dei sistemi tecnici per
             i requisiti minimi devono prevedere sistemi di regolazione e controllo;
•potenza
  entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con
             nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e
 controllo

  I tempi di ritorno degli investimenti dipendono dalle
  prestazioni energetiche. È utile promuovere sistemi di building
  automation intelligenti in quanto favoriscono il
  raggiungimento delle prestazioni previste!

                                                                                         15
Ricarica dei veicoli elettrici

              Edifici non residenziali                          Edifici residenziali
  Nuova costruzione o ristrutturazione               Nuova costruzione o ristrutturazione
  importante, con più di 10 posti auto e             importante, con più di 10 posti auto e
  parcheggio interno o adiacente:                    parcheggio interno o adiacente:
  • almeno un punto di ricarica;                     • infrastrutture di canalizzazione in tutti
                                                       i posti auto per permettere ulteriore
  • infrastrutture di canalizzazione in almeno         futura ricarica
    un posto auto su 5 per permettere
    ulteriore futura ricarica
                                                                 Nel caso di ristrutturazioni, le
                                                                  misure devono riguardare il
   Tutti gli edifici con più di 20 posti auto:                   parcheggio o le infrastrutture
                                                                     elettriche dell’edificio
  • entro il 1 gennaio 2025, almeno un punto
    di ricarica

Esclusioni:

• edifici di proprietà di PMI;
• per nuove costruzioni o ristrutturazioni, domande di permesso a costruire presentate entro il 10
  marzo 2021;
• infrastrutture di canalizzazione compromettano la stabilità della rete;
• costo delle installazioni supera del 7% il costo totale della ristrutturazione;
• edifici pubblici che già rispettano i requisiti della Direttiva 2014/94/UE.                    16
Impianti termici: nuovo D.P.R.

 Verrà emanato un decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) con lo scopo di regolare:

             requisiti professionali e criteri di accreditamento per la qualificazione
             degli operatori che redigeranno gli APE

             modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione
             accertamento e ispezione degli impianti termici

 E’ necessario migliorare le competenze e gli strumenti dei vari
stakeholder che partecipano all’offerta e ai processi decisionali e
attuativi:
 Le certificazione degli operatori (e.g. ESCO, EGE), insieme con la
 formazione da parte delle associazioni di settore (e.g. condomini)
 sono importanti e occorre che si sviluppino in ottica qualitativa.

                                                                                         17
Criteri per gli impianti termici nel D.P.R.

•   determinare soglie di potenza degli impianti termici per le ispezioni:

       P3 -—         -—- Ispezione periodica obbligatoria

       P2 —-         —— Accertamento del rapporto di controllo

P1 (
Attestato di prestazione energetica

Introduzione di un’apposita clausola nei contratti di compravendita e locazione con la
quale si dichiara di aver ricevuto informazioni e documentazione sulla prestazione
energetica degli edifici       sanzioni alle parti per inadempienza

Trasmissione dei risultati al proprietario dell’edificio, in modo che rimangano
disponibili e utilizzabili per la verifica di conformità ai requisiti minimi e per il rilascio
degli APE

Sopralluogo obbligatorio e relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile

La qualità degli APE continua ad essere
insoddisfacente. È quindi opportuno sia rivedere
i requisiti dei certificatori, come previsto dal
decreto, sia promuovere i controlli da parte
delle Regioni con l’applicazione di opportune
sanzioni.

                                                                                           19
Strumenti finanziari

 Gli incentivi sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti, e
 verranno erogati solo se l’installazione è realizzata da un operatore in possesso dei
 requisiti definiti da uno specifico D.P.R..
 Il monitoraggio dei risparmi è effettuato dalla medesima autorità che concede
 l’incentivo.

  Incentivi spot, quale il cosiddetto “superbonus”, non vanno in questa direzione.
  L’obiettivo deve essere quello di fare crescere il mercato degli operatori, evitando
  speculazioni e bolle

           presentano un rapporto con proposte per favorire la mobilitazione di
           investimenti privati tramite aggregazione di progetti, riduzione del
           rischio percepito, ottimizzazione degli strumenti pubblici di promozione,
           diffusione di contratti EPC, one-stop shop.

Per la P.A. il tema degli one-stop shop è fondamentale, essendo
difficilmente perseguibile la strada della formazione estesa e puntuale dei
funzionari pubblici, soprattutto negli enti medio-piccoli. Il modello può
essere quello di alcune agenzie regionali oggi attive (e.g. AESS Modena-
Bologna, IRE Liguria).
                                                                                       20
Portale nazionale sulla prestazione energetica
  degli edifici

E’ istituito presso l’ENEA sotto forma di sportello unico, con lo scopo di fornire a
cittadini, imprese e PA informazioni su:
• prestazione energetica egli edifici
• migliori pratiche per riqualificazioni energetiche efficaci
• strumenti di promozione esistenti                                    Uno specifico D.M.
• attestati di prestazione energetiche                                 disciplinerà il
                                                                       funzionamento del Portale
• formazione delle competenze.
                                                 dati

 Coordinamento tra vari database
                                               sistema
                                         informativo integrato
   catasto degli APE                              AU                                  SIOPE

                        banca dati GSE                           patrimonio PA

Occorre rafforzare le attività di sensibilizzazione e informazione (tema della
conoscenza: bene il Portale nazionale sulla riqualificazione energetica dell’edilizia, ma
servono anche iniziative locali).
È importante che il Portale consenta di ottenere dati sui consumi ante-post intervento
per dare segnali sulle prestazioni effettive degli immobili riqualificati.
                                                                                      21
Ruolo dell’energy manager

                                     “Ai fini della più estesa applicazione dell’articolo 26 , comma 7,
                                     della legge 9 gennaio 1991 n.10, per gli enti soggetti all'obbligo
                                     di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di
                                     progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla
                                     applicazione del predetto articolo 26, comma 7, redatta dal
                                     Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
                                     nominato.”

Per la transizione energetica la figura dell’energy manager è determinante, l’abolizione del
ruolo dell’energy manager legato all’attestazione di verifica della relazione tecnica di
progetto prevista per gli enti pubblici è una occasione mancata.

Sondaggio svolto tra gli energy manager nominati ai sensi della Legge 10/91 (Fonte: FIRE)
   Siete favorevoli a quanto previsto dal D.Lgs di        “Mi sembra una contraddizione, da un lato si vuole giustamente
             recepimento della EPBD?:                     spingere sull'efficientamento dei vari fabbricati ed impianti ,
                                                          mentre dall'altro nello stesso tempo si toglie il riferimento alla
                                                          figura professionale preposta a tali azioni”.
                            25%

                                                     Sì   “Tanto spesso i fascicoli progettuali contenuti negli archivi
                                                     No
                                                          comunali sono privi delle relazioni ex art. 19 L.10/91. Ritengo
               75%                                        che, seppur si tratti di un semplice atto di verifica e attestazione,
                                                          sia utile e faccia luce su aspetti altrimenti oscuri”.
                                                                                                                               22
Direttiva 2018/2002/UE sull’efficienza energetica

   Pubblicata in G.U. il 21 dicembre 2019, modifica la Direttiva 2012/27/UE

Obiettivi:
    incremento dell’efficienza energetica del 32,5% al 2030;
    obbligo di ottenere nuovi risparmi energetici annuali dello 0,8% nel periodo 2021-2030

Misure:
   rafforzare la misura dei consumi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda
   sanitaria, nonché una fatturazione degli stessi in grado di fornire agli utenti finali
   indicazioni utili per le scelte di investimento mirate alla riqualificazione degli edifici;
   supporto agli utenti in povertà energetica con interventi su edifici e impianti

             • 25 ottobre 2020: contatori e contabilizzati di nuova costruzione dovranno
               essere governati da remoto,
             • 1 gennaio 2027: anche quelli installati dovranno essere governabili da
               remoto
                                                                                           23
Recepimento della EED: D.Lgs 14 luglio 2020 n.73

 Lo scorso 7 luglio è stato approvato definitivamente il D.Lgs di attuazione della direttiva
 2018/2002/UE, che reca modifiche e integrazioni al D.Lgs 102/2014

                        Estende al 2030 gli obblighi di risparmio
                        energetico, in linea con quanto previsto nel PNIEC

Definizioni
“Esperto in Gestione dell’energia (EGE): persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI
11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l’altro, esegue diagnosi energetiche
conformi alle norme UNI CEI EN 16247 “
“Auditor energetico: figura coincidente con quella dell’EGE per le attività previste dal
presente decreto in relazione all’esecuzione di diagnosi energetiche”
“Grande impresa: ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un’attività
economica con più di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro,
oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie
finanziarie sono calcolabili secondo   criteri e i principi stabiliti dalla raccomandazione
2003/362/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003”                                   24
Efficienza energetica negli edifici e nella P.A.

               Proposta di interventi da parte dell’ENEA per il miglioramento della
               prestazione energetica degli immobili.

 Istituzione di una cabina di regia presieduta dal MISE e formata da MATTM, MIT, MEF per un
 coordinamento ottimale degli interventi.

             Obiettivi per la P.A.:

             • Estensione al 2030 della riqualificazione di almeno il 3% annuo degli
               immobili
             • Abrogazione dell’obiettivo cumulato

Estensione del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica
Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030

             Utilizzo del sistema informatico integrato dell’Acquirente Unico per
             censire i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, delle
             utenze.
                                                                                           25
Regimi obbligatori di efficienza energetica

  Estensione al 2030 degli obiettivi definiti
  dall’art. 7 del D.Lgs 102/2014, in accordo con
  quanto definito dal PNIEC

Inclusione dei risparmi energetici, per i quali non siano
stati riconosciuti TEE, realizzati da enti pubblici che
abbiano aderito una convenzione CONSIP (servizio
energia, illuminazione o energy management) per il
computo del raggiungimento degli obiettivi:

L’esperienza applicativa sull’obiettivo 2020 ha dimostrato che:
 • fondare il raggiungimento degli obiettivi su poche misure rischia di non essere sufficiente, in
   quanto esse possono non funzionare come previsto;
 • intervenire sulle misure esistenti senza tenere conto dell’impatto delle stesse sul raggiungimento
   degli obiettivi rischia di produrre più danni che benefici; è dunque opportuno valutare con
   attenzione le possibili conseguenze delle modifiche introdotte nel corso degli anni;
 • gli incentivi non servono solo a supportare il mercato dell’efficienza, ma a rispondere alle sfide
   della decarbonizzazione, a raccogliere i benefici multipli dell’efficienza energetica (e.g. salute,
   competitività, comfort, sicurezza, qualità ambiente, etc.) e ad adempiere agli obiettivi comunitari.
                                                                                                          26
Regimi obbligatori di efficienza energetica

             Certificati bianchi                              Conto termico

La definizione degli obiettivi seguirà una      Entro il 30 giugno 2021 è aggiornato il
traiettoria coerente col PNIEC e con le         conto termico.
risultanze dell’attività di monitoraggio.
                                                Criteri:
Possibilità di prevedere,          anche   su   • adeguare il meccanismo al settore civile
segnalazione dell’ARERA:                          non residenziale (in particolare terziario
• modalità alternative o aggiuntive        di     privato)
  conseguimento dei risultati;                  • semplificare l’accesso al meccanismo da
• eventuali dilazioni degli obiettivi;            parte di P.A. (ampliamento contingente
• estensioni o variazioni dell’ambito dei         di spesa, tempistiche più rapide) e
  soggetti obbligati;                             privati, anche attraverso EPC;
• misure per l’incremento dei progetti          • ampliare la platea di interventi
  presentati                                      ammissibili (allaccio a impianti di TLR e
                                                  teleraffrescamento efficiente,
• semplificazione       dell’accesso     agli     microcogenerazione)
  incentivi e delle procedure di valutazione
                                                • promuovere installazione di punti di
• misure che tengano conto di eventuali           ricarica per veicoli elettrici
  strumenti concorrenti
                                                                                               27
Obbligo di realizzare diagnosi energetiche

Inclusioni:
imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001

Esclusioni:
grandi imprese con consumi energetici annui inferiori a 50 tep

Disposizioni per imprese a forte consumo di energia (D.M. 21 dicembre 2017):
“… sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze,
indipendentemente dalla loro dimensione e a dare attuazione ad almeno uno degli
interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare
sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell’intervallo di tempo che
intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione
nella diagnosi successiva l’attuazione dell’intervento stesso”.

Supporto alle PMI:
• entro il 30 dicembre 2021, e successivamente a cadenza biennale, il MISE emana
  bandi pubblici per il finanziamento dell’implementazione di SGE conformi alla ISO
  50001;
• l’ENEA elabora un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle PMI per
  la realizzazione di diagnosi energetiche.
                                                                                          28
Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

Obbligo di lettura da remoto
• contatori e sotto-contatori installati a partire dal 25 ottobre 2020 devono essere
  leggibili da remoto;
• entro il 1 gennaio 2027, tutti i sistemi saranno dotati di dispositivi che ne permettano
  la lettura da remoto.

Informazioni sui consumi
“è garantita al cliente finale la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle
informazioni relative ai propri consumi”

Per sensibilizzare adeguatamente i consumatori finali, in particolare quelli residenziali,
andrebbero sfruttate al meglio le capacità dei contatori intelligenti e di strumenti quali il
Sistema Informativo Integrato dell’Acquirente Unico per fornire ai consumatori indicazioni
chiare sullo stato dei propri consumi rispetto a quelli di consumatori analoghi, in termini
di composizione del nucleo famigliare, zona di residenza, area climatica, etc.

                                                                                             29
Ulteriori disposizioni e novità

Programma nazionale di formazione e informazione sull’efficienza energetica
Estensione al 2030 del programma, a cura di ENEA di concerto con il GSE, con incremento
della dotazione disponibile.
Il programma dovrà essere predisposto entro il 31 gennaio 2021, e successivamente con
cadenza triennale

Fondo nazionale per l’efficienza energetica
  possibilità di concedere finanziamenti a fondo perduto
  inclusione degli interventi di efficienza energetica nel settore dei trasporti

Sanzioni
Inadempienza alla diffida a realizzazione la diagnosi entro i 90 giorni previsti: da 1.500 a
15.000 euro.
Imprese energivore che non attuino almeno uno degli interventi individuati nella diagnosi:
da 1.000 a 10.000 euro.

                                                                                               30
Grazie!

                              Nome relatore, FIRE
http://blog.fire-italia.org

www.facebook.com/FIREenergy.manager

www.linkedin.com/company/fire-federazione-
italiana-per-l'uso-razionale-dell'energia

www.twitter.com/FIRE_ita
Puoi anche leggere