PILLAR 3 Informativa da parte degli Enti ai sensi del Regolamento (UE) n.575/2013 e successive modifiche Dati riferiti al 30/06/2021
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PILLAR 3 Informativa da parte degli Enti ai sensi del Regolamento (UE) n.575/2013 e successive modifiche Dati riferiti al 30/06/2021
INTRODUZIONE .................................................................................................................... 3 1. OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO - ART.435 CRR .................. 8 2. INFORMATIVA SULLE METRICHE PRINCIPALI – ART.447 CRR.............................. 9 3. LINEE GUIDA EBA SU FONDI PROPRI E REGIME TRANSITORIO IFRS 9 (EBA/GL/2020/12) .............................................................................................................. 15 4. LINEE GUIDA EBA SU MORATORIA COVID-19 (EBA/GL/2020/07) .................. 18 5. ELEMENTI FONDAMENTALI DELLE POLITICHE E DEI PROCESSI DI CONTROLLO DEI DATI OGGETTO DI INFORMATIVA PILLAR 3 ............................................................. 22 Attestazione sulle politiche e gli obblighi di informativa ai sensi della Parte otto, art. 431 comma 3 del Regolamento Europeo n. 575/2013 del 26 giugno 2013 e successive modifiche e integrazioni) .................................................................................................. 23 GLOSSARIO.......................................................................................................................... 24 2
INTRODUZIONE QUADRO NORMATIVO Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina di vigilanza armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (Capital Requirements Regulation ‐ di seguito anche "CRR") e successivi aggiornamenti e nella Direttiva (UE) 2013/36 del 26 giugno 2013 (Capital Requirements Directive ‐ di seguito anche "CRD IV") e successivi aggiornamenti, che hanno trasposto nell'Unione Europea le riforme degli accordi del Comitato di Basilea ("Basilea 3"). Alla suddetta normativa si aggiungono le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, che raccolgono le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani ‐ riviste e aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale, con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell'UE, nonché per tenere conto delle esigenze emerse nell'esercizio della Vigilanza sulle banche e sugli intermediari ‐ e riporta l'elenco delle disposizioni allo scopo previste dal CRR. Obiettivo del framework regolamentare di Basilea 3 è rafforzare la resilienza e la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance nonché a rafforzare la trasparenza e l'informativa delle stesse banche. La struttura della regolamentazione prudenziale prevista da Basilea 3 è articolata su tre Pilastri: il Primo prevede un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell'attività bancaria e finanziaria, introducendo l'utilizzo di metodologie alternative per il calcolo dei requisiti patrimoniali; il Secondo richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica; il Terzo, integrando i requisiti del Primo e Secondo Pilastro, stabilisce obblighi d'informativa al pubblico volta a consentire agli operatori di mercato una più accurata valutazione in merito all'adeguatezza patrimoniale, all'esposizione ai rischi e alle caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, misurazione e gestione degli stessi, favorendo la trasparenza verso il mercato. Il 14 dicembre 2016, l'EBA ha pubblicato le linee guida sui requisiti normativi di informativa con l'obiettivo di garantirne l'attuazione armonizzata e tempestiva a livello europeo. Dette linee guida si sono applicate dal 31 dicembre 2017 alle istituzioni a rilevanza sistemica, fermo restando che le competenti autorità nazionali potranno richiedere l'applicazione parziale o totale delle stesse anche da parte di altre istituzioni secondo il principio di proporzionalità. 3
Il 20 maggio 2019, il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno avviato una significativa revisione attraverso i Regolamenti (UE) n. 876/2019 (di seguito anche "CRR II") e n. 877/2019 (di seguito anche "SRMR II") e le Direttive (UE) n. 878/2019 (di seguito anche "CRD V") e n. 879/2019 (di seguito anche "BRRD II"). In particolare, la modifica del CRR ha l'obiettivo di integrare la disciplina relativa al coefficiente di leva finanziaria, al coefficiente netto di finanziamento stabile, ai requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, al rischio di mercato ed al trattamento delle esposizioni verso controparti, delle esposizioni verso OICR, delle grandi esposizioni e gli obblighi di segnalazione e informativa. La citata revisione include diversi cambiamenti anche nell'ambito della disclosure Pillar 3, a partire dal 28 giugno 2021, introdotti al fine di: ottimizzare il framework del terzo pilastro, fornendo un package unico e migliorando la chiarezza delle informazioni fornite; rafforzare la proporzionalità (tipologia e frequenza delle informazioni da fornire al mercato) a seconda delle dimensioni e complessità degli enti; migliorare la qualità dei dati riportati nel Pillar 3 attraverso la definizione di un processo organizzativo atto a verificare la produzione delle informazioni rilevanti e la conformità ai requisiti normativi; aumentare la completezza, coerenza e la comparabilità delle informazioni divulgate mediante l'introduzione di nuovi formati unici di disclosure (complessivamente, a valere sul 31 dicembre, n. 21 tavole qualitative a struttura flessibile e n. 67 template quantitativi a struttura standard); aumentare l'efficienza della disclosure riducendone l'onere per gli enti mediante l'utilizzo di dati quantitativi divulgati nelle segnalazioni di vigilanza in vigore (i.e. FINREP, COREP); promuovere la consapevolezza degli stakeholder esterni della rilevanza del ruolo degli enti nella transizione verso la green economy. Complessivamente, la materia sulla base della quale viene redatta l'informativa di Pillar 3 è direttamente regolata da: CRR, Parte Otto "Informativa da parte degli enti" (art. 431 ‐ 455) e Parte dieci, Titolo I, Capo 3 "Disposizioni transitorie in materia di informativa sui fondi propri" (art. 492), come modificata dalla CRR II; Regolamenti della Commissione Europea recanti le norme tecniche di regolamentazione (Regulatory Technical Standard ‐ "RTS") o di attuazione (Implementing Technical Standard ‐ "ITS") per disciplinare modelli uniformi di pubblicazione delle diverse tipologie di informazioni, adottate dalla Commissione Europea su proposta delle Autorità Europee di Vigilanza; Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti emanata da Banca d'Italia, contenente le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani; 4
Orientamenti (Guidelines) emanati dall'EBA (European Banking Autority) con lo scopo di disciplinare i modelli uniformi per la pubblicazione di ulteriori ambiti di informativa. PERIMETRO DI APPLICAZIONE La disciplina in materia di informativa al pubblico si applica: su base individuale a tutti i destinatari della CRR, definiti "Enti" (Banche ed Imprese di Investimento) (art. 6 della CRR); su base consolidata l'applicazione è disciplinata dall'art. 13 della CRR (Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata). Ciò premesso, per il Gruppo Banca Carige ("Gruppo Carige" o "Gruppo") l'obbligo d'Informativa al pubblico (di seguito anche "Pillar 3") viene assolto dalla Capogruppo Banca Carige S.p.A. ("Carige" o "Banca") che redige il documento in base alle citate disposizioni, su base consolidata con riferimento ad un'area di consolidamento "prudenziale" che coincide sostanzialmente con la definizione di Vigilanza di Gruppo Bancario. Il presente documento riflette le novità, applicabili a partire dal 28 giugno 2021, introdotte dal CRR II che, a differenza dell'informativa dei periodi precedenti, prevedono obblighi informativi con contenuti e frequenza differenziati commisurati alla complessità e alle dimensioni dell'ente. FREQUENZA E MODALITA' DELL' INFORMATIVA AL PUBBLICO Il documento è pubblicato conformemente a quanto previsto dagli artt. 433 e seguenti del CRR aggiornato. Oltre ai citati articoli del CRR, il Gruppo fa riferimento anche agli orientamenti emanati dall'EBA in materia di rilevanza, esclusività, riservatezza e frequenza dell'informativa. In sintesi, tali orientamenti introducono requisiti di informativa trimestrale per le istituzioni identificate come G‐SIIs (Global Systemically Important Institutions) e O‐SIIs (Other Systemically Important Institutions) e semestrali sulla base di determinati requisiti dimensionali. Le modifiche pubblicate lo scorso giugno 2020 al Regolamento (UE) n. 876/2019 (CRR II), che modifica a sua volta il Regolamento (UE) n.575/2013 (CRR), prevedono che a partire dal 28 giugno 2021 gli altri enti, non complessi e quotati (ossia non classificati come grande ente in quanto individuati come G‐SII, O‐SII, o tra i primi tre enti del paese dello Stato membro per valore totale delle attività o che abbiano un valore del totale delle attività a livello consolidato pari o superiore a 30 miliardi di euro) debbano pubblicare su base semestrale l'informativa al pubblico. Il Gruppo Banca Carige rientra in questo obbligo di pubblicazione dell'informativa su base semestrale in quanto classificato come altro ente quotato e pertanto è tenuto alla redazione dell'informativa con riferimento ai dati al 30 giugno 2021. 5
L'articolo 433, paragrafo 3, del CRR, aggiornato dal CRR II, prescrive che l'informativa venga pubblicata unitamente alla pubblicazione dei rendiconti finanziari, o il prima possibile dopo tale data. Il Gruppo Carige pubblica il documento attraverso il proprio sito internet www.gruppocarige.it nella sezione "Report Basilea ‐ Pillar 3" del menu "Investor Relations". CONTENUTI DELL'INFORMATIVA AL PUBBLICO Il documento di informativa al Pubblico assolve agli obblighi informativi di cui alla Parte Otto "Informativa da parte degli enti" del CRR, aggiornato dal CRR II, e alla Parte Dieci "disposizioni transitorie" ex articolo 492, e riflette le novità, applicabili a partire dal 28 giugno 2021. In particolare, a differenza dell'informativa dei periodi precedenti, sono previsti obblighi informativi dai contenuti e frequenza differenziati, commisurati alla complessità ed alle dimensioni dell'ente. Al 30 giugno 2021, data la natura di altro ente quotato, il Gruppo Carige è chiamato alla pubblicazione delle informazioni sulle metriche principali di cui agli artt. 438 b) e 447 da a) ‐ g) del CRR. Tali metriche sono richieste attraverso la compilazione del Template EU KM1, la cui struttura e contenuto informativo sono riportati al Capitolo 2 “Informativa sulle metriche principali – art. 447 CRR". Con riferimento ai dati dei periodi precedenti al 30 giugno 2021 del template EU KM1, la Banca si è avvalsa della facoltà concessa dalla normativa di non pubblicare i dati relativi ai periodi precedenti quando i dati sono pubblicati per la prima volta. Ai sensi dell'art. 431 CRR, paragrafo 4, le informazioni quantitative sono accompagnate da una descrizione qualitativa e da ogni altra informazione complementare eventualmente necessaria per permettere al mercato di comprendere le informazioni quantitative, che evidenzi in particolare le eventuali variazioni significative delle informazioni contenute nell'informativa rispetto alle informative precedenti. Occorre ricordare che a fronte della pandemia da COVID‐19, e dei conseguenti effetti negativi della crisi economica in corso, si è reso necessario aggiornare la disclosure per consentirne un'adeguata rappresentazione nell'informativa al pubblico. Per questi motivi, a giugno 2020 l'EBA ha pubblicato il documento "Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to the COVID‐19 crisis" (EBA/GL/2020/07), contenente orientamenti in materia di disclosure relative alle esposizioni interessate da misure adottate per mitigare gli effetti della crisi da COVID‐19. Sempre all'interno dello scenario pandemico sopra descritto, è stato pubblicato, con iter accelerato (c.d. "quick fix"), il Regolamento (UE) 2020/873 del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 contenente disposizioni temporanee di sostegno in termini di capitale e liquidità. 6
Si ricorda infine che, in conformità con le soluzioni rapide in materia di CRR (cd “quick fix”), sempre in risposta alla pandemia COVID‐19, l’EBA ha pubblicato gli orientamenti recanti modifica agli orientamenti EBA/GL/2018/01 sulle informative uniformi ai sensi dell'articolo 473 bis del CRR per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS9 sui fondi propri (EBA/GL/2020/12). Si precisa che una delle principali integrazioni normative (articolo 431, comma 3) stabilisce che "almeno un membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza attestino, per iscritto, che l'ente in questione ha effettuato l'informativa richiesta ai sensi della Parte Otto del CRR conformemente alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni", con l'obiettivo di garantire una migliore qualità dei dati oggetto di informativa e un controllo e monitoraggio del processo di generazione degli stessi. L'attestazione in oggetto e gli elementi fondamentali della politica formale sono parte integrante dell'informativa al pubblico della Banca. Per completezza si specifica che: ulteriori informazioni relative ai rischi cui il Gruppo Carige è esposto ed alle modalità di gestione degli stessi sono pubblicate nella Parte E della Nota integrativa del Bilancio Consolidato e nel documento Pillar 3 del Gruppo Carige entrambi riferiti al 31 dicembre 2020; tutte le informazioni sulla Governance sono riportate nella "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari per l'esercizio 2020", consultabile nella sezione "Documenti societari" della sezione "Governance" del sito internet del Gruppo www.gruppocarige.it (di seguito "sito internet"); le informazioni richieste dall'art. 450 della CRR in merito alle politiche e alle prassi di remunerazione, relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca, sono riportate nella "Relazione sulla Remunerazione", consultabile nella sezione "Assemblee" del menù "Governance" del sito internet. Il documento è consultabile sul sito internet del Gruppo www.gruppocarige.it, nella sezione "Report Basilea ‐ Pillar 3" del menù "Investor Relations". I dati, salvo dove diversamente indicato, sono espressi in migliaia di euro. 7
1. OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO - ART.435 CRR Il presidio dei rischi si sostanzia in quattro momenti che vedono: a) la definizione delle strategie di gestione dei rischi, con particolare riferimento alla risk tolerance ed al risk appetite dell’organizzazione, espresse dagli Organi Amministrativi della Capogruppo; b) la statuizione delle modalità d’individuazione, misurazione e controllo dei vari rischi cui è sottoposta l’attività del Gruppo; c) la gestione dei rischi individuati; d) la verifica dell’adeguatezza dei sistemi di misurazione e gestione di tali rischi. Si rimanda al documento di informativa Pillar 3 relativo al 31 dicembre 2020 per informazioni di dettaglio sulle strategie e sulle modalità di misurazione, gestione e controllo dei diversi rischi cui è esposta l’attività aziendale, nonché sulle soluzioni organizzative e procedurali messe in atto dal Gruppo al fine di garantire una sana e prudente gestione che coniughi alla profittabilità dell’impresa una coerente assunzione dei rischi e un’operatività improntata a criteri di trasparenza e correttezza. 8
2. INFORMATIVA SULLE METRICHE PRINCIPALI – ART.447 CRR L’articolo 447 della CRR II richiede alle banche la pubblicazione delle metriche principali di carattere prudenziale in un formato tabellare. Nello specifico, esse riguardano: a) la composizione dei fondi propri e i requisiti di fondi propri (art. 92); b) l'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato (art. 92, par. 3); c) l'importo e la composizione dei fondi propri aggiuntivi (art. 104, par.1, lettera a CRD IV); d) il requisito combinato di riserva di capitale; e) il coefficiente di leva finanziaria e la misura dell'esposizione complessiva ex art. 429; f) informazioni relative al coefficiente di copertura della liquidità calcolato; g) informazioni relative al requisito di finanziamento stabile. 9
La tabella che segue riporta il template con le metriche principali alla data del 30/06/2021. Template EU KM1: metriche principali (dati espressi in migliaia di euro) 30/06/2021 Fondi propri disponibili (importi) 1 Capitale primario di classe 1 (CET1) 1.059.338 2 Capitale di classe 1 1.060.589 3 Capitale totale 1.269.060 Importi dell'esposizione ponderati per il rischio 4 Importo complessivo dell'esposizione al rischio 9.270.767 Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio) 5 Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%) 11,427% 6 Coefficiente del capitale di classe 1 (%) 11,440% 7 Coefficiente di capitale totale (in %) 13,689% Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio) Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal EU 7a 1,547% rischio di leva finanziaria eccessiva (in %) EU 7b Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali) 0,516% EU 7c Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali) 0,687% EU 7d Requisiti di fondi propri SREP totali (%) 10,750% Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio) 8 Riserva di conservazione del capitale (%) 2,500% Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o EU 8a 0,000% sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%) 9 Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%) 0,000% EU 9a Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%) 0,000% 10 Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%) 0,000% EU 10a Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%) 0,000% 11 Requisito combinato di riserva di capitale (%) 2,500% EU 11a Requisiti patrimoniali complessivi (%) 13,250% CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP 12 2,939% totali (%) Coefficiente di leva finanziaria 13 Misura dell'esposizione complessiva 22.348.243 14 Coefficiente di leva finanziaria (%) 4,746% 10
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva) Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva EU 14a 0,000% finanziaria eccessiva (in %) EU 14b di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali) 0,000% EU 14c Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%) 0,000% Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale) EU 14d Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%) 0,000% EU 14e Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%) 0,000% Coefficiente di copertura della liquidità Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore 15 ponderato ‐ media) 3.569.930 EU 16a Deflussi di cassa ‐ Valore ponderato totale 2.155.839 EU 16b Afflussi di cassa ‐ Valore ponderato totale 298.942 16 Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto) 1.856.897 17 Coefficiente di copertura della liquidità (%) 192,252% Coefficiente netto di finanziamento stabile 18 Finanziamento stabile disponibile totale 18.053.528 19 Finanziamento stabile richiesto totale 14.999.244 20 Coefficiente NSFR (%) 120,363% 11
FONDI PROPRI I Fondi propri rappresentano l’insieme dei mezzi patrimoniali ammessi dall’Autorità di Vigilanza a copertura dei rischi assunti a fronte dei rischi principali della banca: di credito, di mercato e operativo, definiti anche di Primo pilastro. Essi sono composti da strumenti di capitale che rispettano i requisiti posti dalla normativa di Vigilanza, e sono la somma di: Capitale di classe 1 o Tier 1: Capitale aggiuntivo di classe 1 o AT1; Capitale di classe 2 o Tier 2. Complessivamente, i fondi propri del Gruppo Carige ammontano a circa euro 1,269 miliardi. ESPOSIZIONE COMPLESSIVA AL RISCHIO Per esposizione complessiva al rischio si intende il totale delle attività in bilancio e fuori bilancio del Gruppo ponderate per i coefficienti previsti dalla normativa. Il totale dell’esposizione complessiva al rischio del Gruppo Carige ammonta a circa euro 9,271 miliardi, composti quasi esclusivamente da attività esposte a rischio di credito e di controparte determinati mediante l’applicazione dell’approccio Standard ai sensi del Titolo II – Requisiti patrimoniali per il rischio di credito del CRR. REQUISITI DI FONDI PROPRI ED ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO – ART. 438 del CRR REQUISITI AGGIUNTIVI DI FONDI PROPRI Il Gruppo si pone tra gli obiettivi strategici principali il rafforzamento della propria posizione patrimoniale e l’attenuazione dei profili di rischio individuando un percorso di graduale ritorno alla redditività in condizioni di equilibrio patrimoniale con obiettivi di capitalizzazione coerenti con i requisiti prudenziali a livello consolidato di Banca Carige comunicati dalla Banca Centrale Europea (BCE). La BCE tramite la SREP Decision dell’8 giugno 2020 ha comunicato alla Banca una riduzione del requisito aggiuntivo di fondi propri di secondo pilastro che dal 3,25% viene ridotta a 2,75% e ha richiesto al Gruppo Banca Carige il mantenimento del requisito patrimoniale complessivo (Overall Capital Requirement ‐ OCR) in termini di: • Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) su base consolidata dell’8,55% (costituito da coefficiente minimo del 4,5%, requisito di fondi propri aggiuntivi del 2,75% da detenere sotto forma di capitale primario di classe 1 almeno per il 56,25% e requisito combinato di riserva di capitale del 2,5%). 12
• Tier 1 Ratio (T1 Ratio) su base consolidata del 10,56% (costituito da coefficiente minimo del 6%, requisito di fondi propri aggiuntivi del 2,75% da detenere sotto forma di capitale di classe 1 almeno per il 75% e requisito combinato di riserva di capitale del 2,5%). • Total Capital Ratio (TC Ratio) su base consolidata del 13,25% (costituito da coefficiente minimo del 8%, requisito di fondi propri aggiuntivi del 2,75% e requisito combinato di riserva di capitale del 2,5%). Inoltre, la BCE ha comunicato un coefficiente patrimoniale SREP complessivo minimo (Total SREP Capital Requirement – TSCR) del 10,75% su base consolidata. Sempre a giugno 2020 è stata comunicata alla Banca, con la SREP Decision, la Capital Guidance da detenere su tutti i livelli di capitale a 1,55%. LEVA FINANZIARIA La regolamentazione prudenziale di Basilea 3 ha introdotto l’obbligo di calcolo, di segnalazione e di pubblicazione di un coefficiente di leva finanziaria (Leverage Ratio) che rappresenta un requisito regolamentare supplementare rispetto agli indicatori risk‐based. L’indice di leva finanziaria persegue i seguenti obiettivi: • contenere l’accumulo di leva finanziaria nel settore bancario; • rafforzare i requisiti patrimoniali con una misura integrativa semplice e non basata sul rischio. Il suddetto coefficiente è calcolato secondo le regole sancite dal “Regolamento Delegato (UE) 2015/62 della Commissione del 10 ottobre 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria”. Nella seduta del 15 aprile 2019, il Parlamento Europeo ha approvato nella misura del 3% il requisito minimo per il Leverage Ratio nell’ambito del primo pilastro. A fronte del suddetto requisito minimo, il Gruppo Carige, al 30 giugno, ha stimato un coefficiente di Leva Finanziaria pari al 4,75%, a conferma della politica di derisking intrapresa negli ultimi anni. LIQUIDITÀ Il rischio di liquidità, nella sua principale accezione di Funding Liquidity Risk, è il rischio che il Gruppo non sia in grado di far fronte, secondo criteri di economicità, alle proprie uscite di cassa (sia attese sia inattese) e alle esigenze di collaterale, senza pregiudicare l’operatività caratteristica o la situazione finanziaria del Gruppo stesso. Il rischio di liquidità può essere generato da eventi strettamente connessi al Gruppo e alla sua operatività caratteristica (idiosincratici) e/o da eventi esterni (sistemici). Le due tipologie di fattori di rischio non sono tra 13
loro alternative, e possono presentarsi anche congiuntamente. Il rischio di liquidità si suddivide generalmente in: • Funding liquidity risk, incapacità di reperire fondi Market • Liquidity risk, presenza di limiti allo smobilizzo delle attività. Il rischio di liquidità è costantemente monitorato dalle Autorità di Vigilanza europee attraverso i due indicatori descritti di seguito. LCR – REQUISITI DI COPERTURA DELLA LIQUIDITA’ Il requisito di copertura della Liquidità Operativa, denominato Liquidity Coverage Ratio (LCR), rappresenta una regola di breve termine volta a garantire la disponibilità da parte delle singole banche appartenenti al Gruppo di attività liquide che consentano la sopravvivenza delle stesse nel breve/brevissimo termine in caso di stress acuto, senza ricorrere al mercato. L’indicatore compara le attività liquide a disposizione del Gruppo con i deflussi di cassa netti (differenza tra deflussi e afflussi lordi) attesi su un orizzonte temporale di 30 giorni, quest’ultimi sviluppati tenendo conto di uno scenario di stress predefinito. L’indicatore in questione viene determinato mensilmente attraverso le specifiche Segnalazioni di Vigilanza che il Gruppo è tenuta ad inviare all’Organo di Vigilanza. Ai sensi dell’Art. 460, paragrafo 2 d), del CRR gli enti mantengono un requisito di copertura della liquidità almeno pari al 100%. Al 30 giugno 2021 il Gruppo Carige ha raggiunto un requisito di copertura della liquidità pari a quasi il doppio rispetto al requisito minimo (192,25%). NSFR – FINANZIAMENTO STABILE Il requisito di finanziamento stabile della Liquidità Strutturale, denominato Net Stable Funding Ratio (NSFR), è volto a garantire un requisito di lungo periodo in un orizzonte temporale di 12 mesi. Il limite viene fissato al valore assunto dall’indicatore, ovvero dal rapporto fra gli elementi che forniscono finanziamento stabile e gli elementi che richiedono finanziamento stabile. La struttura dell’indicatore si basa sul documento del Comitato di Basilea “Basel III: the Net Stable Funding Ratio”, dell’ottobre 2014. Ai sensi dell’Art. 460, paragrafo 2 d), del CRR gli enti mantengono un requisito di copertura della liquidità almeno pari al 100%. Al 30 giugno 2021 il Gruppo Carige ha raggiunto un requisito di finanziamento stabile pari al 120,36%. 14
3. LINEE GUIDA EBA SU FONDI PROPRI E REGIME TRANSITORIO IFRS 9 (EBA/GL/2020/12) Le linee Guida EBA “Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2018/01 on uniform disclosures under Article 473a of Regulation (EU) No 575/2013 (CRR) on the transitional period for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds to ensure compliance with the CRR ‘quick fix’ in response to the COVID‐19 pandemic” (EBA/GL/2020/12 pubblicato ad agosto 2020), sempre in risposta alla pandemia COVID‐19, richiamano gli enti sulla necessità di pubblicare un modello per il confronto dei fondi propri, dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti con e senza l’applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9. 15
Di seguito viene riportata l’informativa prevista dal documento EBA/GL/2020/12 secondo il modello IFRS 9 – Art. 468/FL. Modello quantitativo 30/06/2021 31/12/2020 31/01/2020 31/12/2018 Capitale disponibile (importi) 1 Capitale primario di classe 1 (CET1) 1.059.338 1.212.519 1.296.499 1.572.743 2 Capitale primario di classe 1 (CET1) come se non 862.018 933.640 1.051.355 1.240.047 fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti 2a Capitale primario di classe 1 (CET1) come se non fosse n.a. n.a. n.a. n.a. applicato il trattamento temporaneo previsto dall’articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo 3 Capitale di classe 1 1.060.589 1.213.804 1.296.674 1.575.170 4 Capitale di classe 1 come se non fossero state applicate 863.270 934.925 1.051.530 1.242.474 le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti 4a Capitale di classe 1 come se non fosse applicato il n.a. n.a. n.a. n.a. trattamento temporaneo previsto dall’articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo 5 Capitale totale 1.269.060 1.422.319 1.503.469 1.896.943 6 Capitale totale come se non fossero state applicate le 1.071.740 1.143.440 1.258.325 1.564.247 disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti 6a Capitale totale come se non fosse applicato il n.a. n.a. n.a. n.a. trattamento temporaneo previsto dall’articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo Attività ponderate per il rischio (importi) 7 Totale delle attività ponderate per il rischio 9.270.767 9.441.032 10.781.824 14.727.271 8 Totale delle attività ponderate per il rischio come se non 9.073.448 9.162.153 10.408.564 14.125.730 fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti Coefficienti patrimoniali 9 Capitale primario di classe 1 (come percentuale 11,4% 12,8% 12,0% 10,7% dell’importo dell’esposizione al rischio) 10 Capitale primario di classe 1 (come percentuale 9,5% 10,2% 10,1% 8,8% dell’importo dell’esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti 10a Capitale primario di classe 1 (come percentuale n.a. n.a. n.a. n.a. dell’importo dell’esposizione al rischio) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall’articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo 11 Capitale di classe 1 (come percentuale dell’importo 11,4% 12,9% 12,0% 10,7% dell’esposizione al rischio) 12 Capitale di classe 1 (come percentuale dell’importo 9,5% 10,2% 10,1% 8,8% dell’esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti 16
12a Capitale di classe 1 (come percentuale dell’importo n.a. n.a. n.a. n.a. dell’esposizione al rischio) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall’articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo 13 Capitale totale (come percentuale dell’importo 13,7% 15,1% 13,9% 12,9% dell’esposizione al rischio) 14 Capitale totale (come percentuale dell’importo 11,8% 12,5% 12,1% 11,1% dell’esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti 14a Capitale totale (come percentuale dell’importo n.a. n.a. n.a. n.a. dell’esposizione al rischio) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall’articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo Coefficiente di leva finanziaria 15 Misurazione dell’esposizione totale del coefficiente di 22.348.243 23.052.757 22.777.752 22.657.486 leva finanziaria 16 Coefficiente di leva finanziaria 4,7% 5,3% 5,7% 7,0% 17 Coefficiente di leva finanziaria come se non fossero 3,9% 4,1% 4,6% 5,5% state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti 17a Coefficiente di leva finanziaria come se non fosse n.a. n.a. n.a. n.a. applicato il trattamento temporaneo previsto dall’articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo Il Gruppo Banca Carige ha optato inoltre di avvalersi del nuovo criterio introdotto dal comma 7 bis dell’art. 473 bis andando così ad aumentare l’attivo ponderato di un importo pari al beneficio ottenuto nel calcolo dei fondi propri dall’applicazione del filtro prudenziale sia statico sia dinamico. Avendo optato per tale trattamento transitorio, il Gruppo deve fornire al mercato le informazioni relative a Capitale disponibile, RWA, Ratio patrimoniale e Leverage ratio con e senza l’applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9. Il Gruppo ha invece optato di non aderire al filtro introdotto dal nuovo art. 468 “Trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo alla luce della pandemia di COVID‐19“. 17
4. LINEE GUIDA EBA SU MORATORIA COVID-19 (EBA/GL/2020/07) Le linee Guida EBA “Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to the COVID‐19 crisis” (EBA/GL/2020/07 pubblicato a giugno 2020) richiama gli enti sulla necessità di pubblicare un’informativa in merito alle esposizioni oggetto di moratorie, legislative e non legislative, a causa della crisi da Covid‐19 e sulle esposizioni oggetto di garanzia pubblica. Di seguito viene riportata l’informativa prevista dall’allegato 3 di tale documento EBA/GL/2020/07. 18
Modello 1 - Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative Valore Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio Valore contabile lordo contabile di credito lordo In bonis Deteriorate In bonis Deteriorate Di cui: Di cui: strumenti strumenti con un con un Di cui: Di cui: aumento aumento Afflussi nelle inadempienze inadempienze significativo significativo esposizioni Di cui: Di cui: probabili che Di cui: Di cui: probabili che del rischio di del rischio di deteriorate esposizioni esposizioni non sono esposizioni esposizioni non sono credito dopo credito dopo oggetto di oggetto di scadute o oggetto di oggetto di scadute o la la misure di misure di che sono misure di misure di che sono rilevazione rilevazione «forbearance» «forbearance» scadute da «forbearance» «forbearance» scadute da iniziale ma iniziale ma non più di non più di che non che non 90 giorni 90 giorni sono sono deteriorati deteriorati (Fase 2) (Fase 2) Prestiti e anticipazioni soggetti 1 a moratoria 1.132.296 1.115.065 253.227 569.015 17.231 9.863 16.737 40.569 35.785 16.614 33.518 4.784 2.353 4.579 4.137 2 di cui: a famiglie 218.310 212.727 44.715 84.697 5.583 2.851 5.190 7.029 5.417 2.865 5.062 1.612 811 1.467 731 di cui: garantiti da beni 3 immobili residenziali a titolo di 142.930 139.260 23.133 53.506 3.670 1.486 3.295 4.615 3.623 1.582 3.426 992 400 856 359 garanzia reale di cui: a società non 4 finanziarie 895.115 883.468 204.474 477.405 11.648 7.013 11.547 33.187 30.016 13.589 28.116 3.171 1.542 3.112 3.406 di cui: a piccole e medie 5 imprese 829.111 818.021 189.019 437.857 11.089 6.730 11.008 30.118 27.128 12.390 25.365 2.990 1.505 2.934 3.406 di cui: garantiti da beni 6 immobili non residenziali a 635.278 630.948 140.726 353.451 4.330 2.505 4.316 24.311 23.671 10.795 22.307 640 350 639 566 titolo di garanzia reale 19
Modello 2 - Disaggregazione dei prestiti delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie Valore contabile lordo Durata residua delle moratorie Numero di debitori Di cui: Di cui: moratorie legislative scadute > 3 mesi > 6 mesi > 9 mesi 1 anno
Modello 3 - Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid-19 a b c d Importo massimo della garanzia che Valore contabile Valore contabile lordo può essere lordo considerato di cui: oggetto di Afflussi nelle Garanzie pubbliche misure di esposizioni ricevute «forbearance» deteriorate Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia 1 pubblica 2.281.756 3.271 1.820.261 5.792 2 di cui: a famiglie 309.712 518 di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di 3 garanzia reale - - 4 di cui: a società non finanziarie 1.935.717 3.133 1.533.271 5.274 5 di cui: a piccole e medie imprese 1.690.143 3.709 di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di 6 garanzia reale 5.599 - 21
5. ELEMENTI FONDAMENTALI DELLE POLITICHE E DEI PROCESSI DI CONTROLLO DEI DATI OGGETTO DI INFORMATIVA PILLAR 3 Il processo di redazione e pubblicazione dell’informativa al pubblico presuppone adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite e un sistema dei controlli interni di cui ne deve essere assicurata la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità. Il suddetto processo è integrato nella normativa interna del Gruppo Carige. In tal senso il Gruppo adotta presidi organizzativi idonei a garantire la conformità degli adempimenti informativi con la disciplina del terzo pilastro; la valutazione e la verifica della qualità delle informazioni è rimessa alle responsabilità ed all’autonomia degli organi aziendali. Il Gruppo, inoltre, ha posto in essere specifiche ed idonee procedure di verifica delle informazioni da fornire al pubblico. La responsabilità del processo è rimessa al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo che ne definisce in piena autonomia il disegno e l’organizzazione secondo le proprie competenze e prerogative. Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo delega l’Amministratore Delegato ad attuare ed aggiornare il processo, al fine di assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui il Gruppo opera. La produzione dell’informativa al pubblico è frutto di un processo organizzativo che costituisce parte integrante delle attività di gestione aziendale e consente al pubblico di avere una completa disclosure qualitativa e quantitativa. Il Governo del processo di informativa al pubblico vede coinvolti gli Organi Societari con funzioni di: Supervisione Strategica: Consiglio di Amministrazione della Capogruppo; Gestione: Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Capogruppo; Controllo: Collegio Sindacale della Capogruppo. In base alla natura dei temi considerati possono, eventualmente, essere coinvolti Comitati di natura specialistica (es. Comitato Rischi, Comitato Controllo Rischi) e ulteriori strutture aziendali. L’individuazione delle strutture aziendali coinvolte nell’elaborazione o predisposizione dei vari elementi o fasi del processo di Informativa al Pubblico, tiene conto delle caratteristiche organizzative del Gruppo. I compiti e le responsabilità indicate fanno riferimento al ruolo di governo che gli Organi/Funzioni aziendali devono svolgere nell’ambito del processo di redazione e pubblicazione dell’informativa al pubblico, ferme restando le attribuzioni attualmente previste per tali Organi/Funzioni nell’ambito della vigente normativa aziendale. 22
GLOSSARIO Nel presente documento sono utilizzate le seguenti definizioni: Basilea 2: nuovo accordo internazionale sul capitale con il quale sono state ridefinite le linee guida per la determinazione dei requisiti patrimoniali minimi delle banche. La nuova regolamentazione prudenziale si basa su tre pilastri: ‐ primo pilastro (Pillar 1): fermo restando l’obiettivo di un livello di capitalizzazione pari all’8% delle esposizioni ponderate per il rischio, è stato delineato un nuovo sistema di regole per la misurazione dei rischi tipici dell’attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativi) che prevede metodologie alternative di calcolo caratterizzate da diversi livelli di complessità con la possibilità di utilizzare, previa autorizzazione dell’Organo di Vigilanza, modelli sviluppati internamente; ‐ secondo pilastro (Pillar 2): le banche devono dotarsi di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno complessivo (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche diversi da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo (primo pilastro). All’Autorità di Vigilanza spetta il compito di esaminare il processo ICAAP, formulare un giudizio complessivo ed attivare, ove necessario, le opportune misure correttive; ‐ terzo pilastro (Pillar 3): sono stati introdotti obblighi di trasparenza per l’informazione al pubblico sui livelli patrimoniali, i rischi e la loro gestione. Basilea 3: con l'espressione Basilea 3 si indica un insieme di provvedimenti approvati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in conseguenza della crisi finanziaria del 2007‐08 con l'intento di perfezionare la preesistente regolamentazione prudenziale del settore bancario (a sua volta correntemente denominata Basilea 2), l'efficacia dell'azione di vigilanza e la capacità degli intermediari di gestire i rischi che assumono. Basis point (bp o punto base): un centesimo di punto percentuale; rappresenta la variazione unitaria del tasso di interesse; 100 basis point sono equivalenti ad un punto percentuale. Capitale aggiuntivo di classe 1(o Additional Tier 1): strumenti di capitale diversi dalle azioni ordinarie che rispettano tutti i requisiti fissati dalla normativa. Capitale Complessivo: elementi patrimoniali che la banca ritiene possano essere utilizzati a copertura del “capitale interno complessivo”. 24
Capitale Interno1: capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso (tale definizione presuppone che la perdita attesa sia fronteggiata da rettifiche di valore nette ‐ specifiche e di portafoglio ‐ di pari entità; ove queste ultime fossero inferiori, il capitale interno dovrà far fronte anche a questa differenza). Capitale Interno Complessivo: capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico. Common Equity Tier 1(o Capitale primario di classe 1 o CET1): comprende il capitale versato, gli strumenti di capitale che rispettano i requisiti fissati dalla normativa, i relativi sovrapprezzi di emissione, le riserve di utili, al netto delle azioni proprie in portafoglio, dell’avviamento, delle altre attività immateriali e dell’eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese. Common Equity Tier 1 ratio (CET1 ratio): indicatore dato dal rapporto tra il capitale primario di classe 1 (cfr. definizione) e le attività ponderate per il rischio (v. voce RWA). Contingency funding plan: piano di interventi per la gestione della liquidità in condizioni di crisi; esso ha quale finalità principale la protezione del patrimonio della banca in situazioni di drenaggio di liquidità, attraverso la predisposizione di strategie di gestione della crisi e procedure per il reperimento di fonti di finanziamento in caso di emergenza. EBA (European Banking Authority) è un organismo dell'Unione Europea, con sede a Londra, istituito con regolamento n. 1093/2010/UE. È operativo a partire dal 1° gennaio 2011, data in cui ha sostituito il Comitato delle autorità nazionali di vigilanza bancaria (Committee of European Banking Supervisors, in forma abbreviata, "CEBS"). Obiettivo primario dell'EBA, dotata di personalità giuridica, è quello di proteggere l'interesse pubblico, contribuendo alla stabilità ed efficacia del sistema finanziario a beneficio dell'economia dell'Unione Europea, dei suoi cittadini e delle sue imprese. Fair Value: corrispettivo al quale, in un regime di libera concorrenza, un bene può essere scambiato, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili. Spesso è identico al prezzo di mercato. In base agli IAS (cfr. definizione) le banche applicano il fair value nella valutazione degli strumenti finanziari (attività e passività) di negoziazione e disponibili per la vendita e dei derivati e possono usarlo per la valorizzazione delle partecipazioni e delle immobilizzazioni materiali e immateriali (con diverse modalità di impatto sul conto economico per le differenti attività considerate). 1 La definizione del capitale interno, di capitale interno complessivo, capitale e capitale complessivo sono desunti dalla Circolare Banca d’Italia 263/06, Titolo III, Cap. 1, Sezione II, par. 1, pag. 6. 25
Filtri prudenziali: nell’ambito delle modalità di calcolo dei Fondi propri, correzioni apportate alle voci di bilancio, allo scopo di salvaguardare la qualità de Fondi propri stessi e di ridurne la potenziale volatilità indotta dall’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (cfr. definizione). Fondi propri: insieme dei mezzi patrimoniali ammessi dall’Autorità di Vigilanza a copertura dei rischi assunti a fronte del Primo Pilastro. Patrimonio delle banche valido ai fini della normativa di Vigilanza, costituito dalla somma di: Capitale di classe 1 o Tier 1: è pari alla somma del capitale primario di classe 1 (cfr. definizione) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (cfr. definizione). Capitale di classe 2 o Tier 2: comprende gli strumenti di capitale e prestiti subordinati che soddisfano i requisiti fissati dalla normativa, i relativi sovrapprezzi di emissione, l’eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese e gli altri elementi che costituiscono patrimonio di qualità secondaria. ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process): disciplina del Secondo Pilastro (Pillar 2). Richiede alle banche di dotarsi di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare i rischi, anche diversi da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo (Primo Pilastro o Pillar 1), nell’ambito di una valutazione dell’esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie e dell’evoluzione del contesto di riferimento. LCR (Liquidity Coverage Ratio): indice regolamentare di liquidità. Ha come obiettivo il rafforzamento della resilienza a breve termine del profilo di liquidità della banca. Liquidity policy: insieme delle linee guida relative alle strategie e ai processi per la gestione del rischio di liquidità. Lower Tier II: passività subordinate che concorrono alla formazione del capitale di classe 2 o T2 (cfr. definizione) a condizione che i contratti che ne regolano l’emissione prevedano espressamente che: a) in caso di liquidazione dell’ente emittente il debito sia rimborsabile solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati; b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni; c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell’emittente e preveda il nulla osta della Banca d’Italia. L’ammontare dei prestiti subordinati ammesso nel patrimonio supplementare è ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi. 26
NSFR (Net Stable Funding Ratio): indice regolamentare di liquidità. E’ definito come il rapporto tra l’ammontare disponibile di provvista stabile (Available Amount of Stable Funding) e l’ammontare di fabbisogno di funding stabile (Required Amount of Stable Funding). L’orizzonte temporale considerato per valutare la provvista stabile è di un anno. OICR: Organismi d’investimento collettivo del risparmio. Perimetro di riferimento del processo: Gruppo Bancario Banca Carige (“Gruppo”). Requisito regolamentare: quantificazione del capitale che deve essere posto a copertura dei rischi di mercato, controparte, credito, operativi, secondo le regole individuate da Banca d’Italia nel Primo Pilastro. Rischio di leva finanziaria eccessiva: il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la banca vulnerabile, rendendo necessaria l’adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività. Rischio di liquidità: rischio che la banca non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni alla loro scadenza. Risk management: attività di acquisizione, misurazione, valutazione e gestione globale delle varie tipologie di rischio e delle relative coperture. Risk tolerance: costituisce il livello massimo di rischio sopportabile ed è rappresentata come soglia minima di patrimonializzazione giudicata accettabile dal Gruppo. RWA (Risk Weighted Assets, Attività ponderate per il rischio): le attività per cassa e fuori bilancio (derivati e garanzie) classificate e ponderate in base a diversi coefficienti legati ai rischi, ai sensi delle normative bancarie emanate dalle Autorità di vigilanza per il calcolo dei coefficienti di solvibilità. SREP: Processo di revisione e valutazione prudenziale posto in essere da parte dell’Autorità di Vigilanza. Testo Unico Bancario (TUB): il Decreto Legislativo 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche e integrazioni. Tier 1 ratio: indicatore dato dal rapporto tra il capitale di classe 1 (cfr. definizione) ed il totale delle attività ponderate per il rischio (v. voce RWA). Tier 2 (capital di classe 2): il capitale di classe 2 (T2 – elemento dei Fondi Propri) è costituito dai seguenti elementi positivi e negativi: a) strumenti di capitale e prestiti subordinati e relativi sovraprezzi; b) rettifiche di valore generiche delle banche standardizzate nel limite dell’1,25% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito; c) eccedenza sulle perdite attese delle 27
banche IRB delle rettifiche di valore contabilizzate, nel limite dello 0,6% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito; d) strumenti di classe 2 oggetto di disposizioni transitorie; e) rettifiche e detrazioni. Total Capital Ratio: indicatore dato dal rapporto tra il totale dei Fondi Propri ed il totale delle attività ponderate per il rischio (v. voce RWA). Upper Tier II: strumenti ibridi di patrimonializzazione che concorrono alla formazione del patrimonio supplementare o Tier II (cfr. definizione) quando il contratto prevede che: a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l’autorizzazione all’attività bancaria, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all’ente emittente di continuare l’attività; b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l’insorgere di perdite; c) in caso di liquidazione dell’ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati. Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito al nulla osta della Banca d’Italia. 28
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