PILLAR 3 Informativa da parte degli Enti ai sensi del Regolamento (UE) n.575/2013 e successive modifiche Dati riferiti al 30/06/2021

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PILLAR 3 Informativa da parte degli Enti ai sensi del Regolamento (UE) n.575/2013 e successive modifiche Dati riferiti al 30/06/2021
PILLAR 3

Informativa da parte degli Enti ai
   sensi del Regolamento (UE)
     n.575/2013 e successive
            modifiche

   Dati riferiti al 30/06/2021
PILLAR 3 Informativa da parte degli Enti ai sensi del Regolamento (UE) n.575/2013 e successive modifiche Dati riferiti al 30/06/2021
INTRODUZIONE .................................................................................................................... 3

1.         OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO - ART.435 CRR .................. 8
2.         INFORMATIVA SULLE METRICHE PRINCIPALI – ART.447 CRR.............................. 9
3.    LINEE GUIDA EBA SU FONDI PROPRI E REGIME TRANSITORIO IFRS 9
(EBA/GL/2020/12) .............................................................................................................. 15
4.         LINEE GUIDA EBA SU MORATORIA COVID-19 (EBA/GL/2020/07) .................. 18
5.    ELEMENTI FONDAMENTALI DELLE POLITICHE E DEI PROCESSI DI CONTROLLO
DEI DATI OGGETTO DI INFORMATIVA PILLAR 3 ............................................................. 22

Attestazione sulle politiche e gli obblighi di informativa ai sensi della Parte otto, art.
431 comma 3 del Regolamento Europeo n. 575/2013 del 26 giugno 2013 e successive
modifiche e integrazioni) .................................................................................................. 23

GLOSSARIO.......................................................................................................................... 24

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INTRODUZIONE

QUADRO NORMATIVO

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina di vigilanza armonizzata per le banche e le
imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013
(Capital Requirements Regulation ‐ di seguito anche "CRR") e successivi aggiornamenti e nella
Direttiva (UE) 2013/36 del 26 giugno 2013 (Capital Requirements Directive ‐ di seguito anche
"CRD IV") e successivi aggiornamenti, che hanno trasposto nell'Unione Europea le riforme degli
accordi del Comitato di Basilea ("Basilea 3").

Alla suddetta normativa si aggiungono le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con la Circolare
n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, che raccolgono le disposizioni di
vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani ‐ riviste e aggiornate per
adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale,
con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria
dell'UE, nonché per tenere conto delle esigenze emerse nell'esercizio della Vigilanza sulle banche
e sugli intermediari ‐ e riporta l'elenco delle disposizioni allo scopo previste dal CRR.

Obiettivo del framework regolamentare di Basilea 3 è rafforzare la resilienza e la capacità delle
banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente
dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance nonché a rafforzare la
trasparenza e l'informativa delle stesse banche.

La struttura della regolamentazione prudenziale prevista da Basilea 3 è articolata su tre Pilastri:

      il Primo prevede un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell'attività
       bancaria e finanziaria, introducendo l'utilizzo di metodologie alternative per il calcolo dei
       requisiti patrimoniali;
      il Secondo richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo
       dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica;
      il Terzo, integrando i requisiti del Primo e Secondo Pilastro, stabilisce obblighi
       d'informativa al pubblico volta a consentire agli operatori di mercato una più accurata
       valutazione in merito all'adeguatezza patrimoniale, all'esposizione ai rischi e alle
       caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, misurazione e gestione
       degli stessi, favorendo la trasparenza verso il mercato.

Il 14 dicembre 2016, l'EBA ha pubblicato le linee guida sui requisiti normativi di informativa con
l'obiettivo di garantirne l'attuazione armonizzata e tempestiva a livello europeo. Dette linee
guida si sono applicate dal 31 dicembre 2017 alle istituzioni a rilevanza sistemica, fermo restando
che le competenti autorità nazionali potranno richiedere l'applicazione parziale o totale delle
stesse anche da parte di altre istituzioni secondo il principio di proporzionalità.
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Il 20 maggio 2019, il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno avviato una significativa revisione
attraverso i Regolamenti (UE) n. 876/2019 (di seguito anche "CRR II") e n. 877/2019 (di seguito
anche "SRMR II") e le Direttive (UE) n. 878/2019 (di seguito anche "CRD V") e n. 879/2019 (di
seguito anche "BRRD II"). In particolare, la modifica del CRR ha l'obiettivo di integrare la disciplina
relativa al coefficiente di leva finanziaria, al coefficiente netto di finanziamento stabile, ai requisiti
di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, al rischio di mercato ed al
trattamento delle esposizioni verso controparti, delle esposizioni verso OICR, delle grandi
esposizioni e gli obblighi di segnalazione e informativa.

La citata revisione include diversi cambiamenti anche nell'ambito della disclosure Pillar 3, a
partire dal 28 giugno 2021, introdotti al fine di:

       ottimizzare il framework del terzo pilastro, fornendo un package unico e migliorando la
        chiarezza delle informazioni fornite;
       rafforzare la proporzionalità (tipologia e frequenza delle informazioni da fornire al
        mercato) a seconda delle dimensioni e complessità degli enti;
       migliorare la qualità dei dati riportati nel Pillar 3 attraverso la definizione di un processo
        organizzativo atto a verificare la produzione delle informazioni rilevanti e la conformità ai
        requisiti normativi;
       aumentare la completezza, coerenza e la comparabilità delle informazioni divulgate
        mediante l'introduzione di nuovi formati unici di disclosure (complessivamente, a valere
        sul 31 dicembre, n. 21 tavole qualitative a struttura flessibile e n. 67 template quantitativi
        a struttura standard);
       aumentare l'efficienza della disclosure riducendone l'onere per gli enti mediante l'utilizzo
        di dati quantitativi divulgati nelle segnalazioni di vigilanza in vigore (i.e. FINREP, COREP);
       promuovere la consapevolezza degli stakeholder esterni della rilevanza del ruolo degli
        enti nella transizione verso la green economy.

Complessivamente, la materia sulla base della quale viene redatta l'informativa di Pillar 3 è
direttamente regolata da:

       CRR, Parte Otto "Informativa da parte degli enti" (art. 431 ‐ 455) e Parte dieci, Titolo I,
        Capo 3 "Disposizioni transitorie in materia di informativa sui fondi propri" (art. 492), come
        modificata dalla CRR II;
       Regolamenti della Commissione Europea recanti le norme tecniche di regolamentazione
        (Regulatory Technical Standard ‐ "RTS") o di attuazione (Implementing Technical Standard
        ‐ "ITS") per disciplinare modelli uniformi di pubblicazione delle diverse tipologie di
        informazioni, adottate dalla Commissione Europea su proposta delle Autorità Europee di
        Vigilanza;
       Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti emanata da Banca
        d'Italia, contenente le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai
        gruppi bancari italiani;

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   Orientamenti (Guidelines) emanati dall'EBA (European Banking Autority) con lo scopo di
       disciplinare i modelli uniformi per la pubblicazione di ulteriori ambiti di informativa.

PERIMETRO DI APPLICAZIONE

La disciplina in materia di informativa al pubblico si applica:

      su base individuale a tutti i destinatari della CRR, definiti "Enti" (Banche ed Imprese di
       Investimento) (art. 6 della CRR);
      su base consolidata l'applicazione è disciplinata dall'art. 13 della CRR (Applicazione degli
       obblighi in materia di informativa su base consolidata).

Ciò premesso, per il Gruppo Banca Carige ("Gruppo Carige" o "Gruppo") l'obbligo d'Informativa
al pubblico (di seguito anche "Pillar 3") viene assolto dalla Capogruppo Banca Carige S.p.A.
("Carige" o "Banca") che redige il documento in base alle citate disposizioni, su base consolidata
con riferimento ad un'area di consolidamento "prudenziale" che coincide sostanzialmente con la
definizione di Vigilanza di Gruppo Bancario.

Il presente documento riflette le novità, applicabili a partire dal 28 giugno 2021, introdotte dal
CRR II che, a differenza dell'informativa dei periodi precedenti, prevedono obblighi informativi
con contenuti e frequenza differenziati commisurati alla complessità e alle dimensioni dell'ente.

FREQUENZA E MODALITA' DELL' INFORMATIVA AL PUBBLICO

Il documento è pubblicato conformemente a quanto previsto dagli artt. 433 e seguenti del CRR
aggiornato. Oltre ai citati articoli del CRR, il Gruppo fa riferimento anche agli orientamenti
emanati dall'EBA in materia di rilevanza, esclusività, riservatezza e frequenza dell'informativa. In
sintesi, tali orientamenti introducono requisiti di informativa trimestrale per le istituzioni
identificate come G‐SIIs (Global Systemically Important Institutions) e O‐SIIs (Other Systemically
Important Institutions) e semestrali sulla base di determinati requisiti dimensionali.

Le modifiche pubblicate lo scorso giugno 2020 al Regolamento (UE) n. 876/2019 (CRR II), che
modifica a sua volta il Regolamento (UE) n.575/2013 (CRR), prevedono che a partire dal 28 giugno
2021 gli altri enti, non complessi e quotati (ossia non classificati come grande ente in quanto
individuati come G‐SII, O‐SII, o tra i primi tre enti del paese dello Stato membro per valore totale
delle attività o che abbiano un valore del totale delle attività a livello consolidato pari o superiore
a 30 miliardi di euro) debbano pubblicare su base semestrale l'informativa al pubblico.

Il Gruppo Banca Carige rientra in questo obbligo di pubblicazione dell'informativa su base
semestrale in quanto classificato come altro ente quotato e pertanto è tenuto alla redazione
dell'informativa con riferimento ai dati al 30 giugno 2021.

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L'articolo 433, paragrafo 3, del CRR, aggiornato dal CRR II, prescrive che l'informativa venga
pubblicata unitamente alla pubblicazione dei rendiconti finanziari, o il prima possibile dopo tale
data.

Il Gruppo Carige pubblica il documento attraverso il proprio sito internet www.gruppocarige.it
nella sezione "Report Basilea ‐ Pillar 3" del menu "Investor Relations".

CONTENUTI DELL'INFORMATIVA AL PUBBLICO

Il documento di informativa al Pubblico assolve agli obblighi informativi di cui alla Parte Otto
"Informativa da parte degli enti" del CRR, aggiornato dal CRR II, e alla Parte Dieci "disposizioni
transitorie" ex articolo 492, e riflette le novità, applicabili a partire dal 28 giugno 2021. In
particolare, a differenza dell'informativa dei periodi precedenti, sono previsti obblighi informativi
dai contenuti e frequenza differenziati, commisurati alla complessità ed alle dimensioni dell'ente.

Al 30 giugno 2021, data la natura di altro ente quotato, il Gruppo Carige è chiamato alla
pubblicazione delle informazioni sulle metriche principali di cui agli artt. 438 b) e 447 da a) ‐ g)
del CRR. Tali metriche sono richieste attraverso la compilazione del Template EU KM1, la cui
struttura e contenuto informativo sono riportati al Capitolo 2 “Informativa sulle metriche
principali – art. 447 CRR".

Con riferimento ai dati dei periodi precedenti al 30 giugno 2021 del template EU KM1, la Banca
si è avvalsa della facoltà concessa dalla normativa di non pubblicare i dati relativi ai periodi
precedenti quando i dati sono pubblicati per la prima volta.

Ai sensi dell'art. 431 CRR, paragrafo 4, le informazioni quantitative sono accompagnate da una
descrizione qualitativa e da ogni altra informazione complementare eventualmente necessaria
per permettere al mercato di comprendere le informazioni quantitative, che evidenzi in
particolare le eventuali variazioni significative delle informazioni contenute nell'informativa
rispetto alle informative precedenti.

Occorre ricordare che a fronte della pandemia da COVID‐19, e dei conseguenti effetti negativi
della crisi economica in corso, si è reso necessario aggiornare la disclosure per consentirne
un'adeguata rappresentazione nell'informativa al pubblico. Per questi motivi, a giugno 2020 l'EBA
ha pubblicato il documento "Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to
measures applied in response to the COVID‐19 crisis" (EBA/GL/2020/07), contenente
orientamenti in materia di disclosure relative alle esposizioni interessate da misure adottate per
mitigare gli effetti della crisi da COVID‐19.

Sempre all'interno dello scenario pandemico sopra descritto, è stato pubblicato, con iter
accelerato (c.d. "quick fix"), il Regolamento (UE) 2020/873 del 24 giugno 2020, che modifica i
regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 contenente disposizioni temporanee di sostegno
in termini di capitale e liquidità.
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Si ricorda infine che, in conformità con le soluzioni rapide in materia di CRR (cd “quick fix”),
sempre in risposta alla pandemia COVID‐19, l’EBA ha pubblicato gli orientamenti recanti modifica
agli orientamenti EBA/GL/2018/01 sulle informative uniformi ai sensi dell'articolo 473 bis del CRR
per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione
dell’IFRS9 sui fondi propri (EBA/GL/2020/12).

Si precisa che una delle principali integrazioni normative (articolo 431, comma 3) stabilisce che
"almeno un membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza attestino, per iscritto,
che l'ente in questione ha effettuato l'informativa richiesta ai sensi della Parte Otto del CRR
conformemente alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni", con l'obiettivo di
garantire una migliore qualità dei dati oggetto di informativa e un controllo e monitoraggio del
processo di generazione degli stessi. L'attestazione in oggetto e gli elementi fondamentali della
politica formale sono parte integrante dell'informativa al pubblico della Banca.

Per completezza si specifica che:

      ulteriori informazioni relative ai rischi cui il Gruppo Carige è esposto ed alle modalità di
       gestione degli stessi sono pubblicate nella Parte E della Nota integrativa del Bilancio
       Consolidato e nel documento Pillar 3 del Gruppo Carige entrambi riferiti al 31 dicembre
       2020;
      tutte le informazioni sulla Governance sono riportate nella "Relazione sul Governo
       Societario e gli Assetti Proprietari per l'esercizio 2020", consultabile nella sezione
       "Documenti societari" della sezione "Governance" del sito internet del Gruppo
       www.gruppocarige.it (di seguito "sito internet");
      le informazioni richieste dall'art. 450 della CRR in merito alle politiche e alle prassi di
       remunerazione, relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un
       impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca, sono riportate nella "Relazione sulla
       Remunerazione", consultabile nella sezione "Assemblee" del menù "Governance" del sito
       internet.

Il documento è consultabile sul sito internet del Gruppo www.gruppocarige.it, nella sezione
"Report Basilea ‐ Pillar 3" del menù "Investor Relations".

I dati, salvo dove diversamente indicato, sono espressi in migliaia di euro.

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1.        OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO - ART.435
          CRR

Il presidio dei rischi si sostanzia in quattro momenti che vedono:
     a) la definizione delle strategie di gestione dei rischi, con particolare riferimento alla risk
        tolerance ed al risk appetite dell’organizzazione, espresse dagli Organi Amministrativi
        della Capogruppo;
     b) la statuizione delle modalità d’individuazione, misurazione e controllo dei vari rischi cui è
        sottoposta l’attività del Gruppo;
     c) la gestione dei rischi individuati;
     d) la verifica dell’adeguatezza dei sistemi di misurazione e gestione di tali rischi.

Si rimanda al documento di informativa Pillar 3 relativo al 31 dicembre 2020 per informazioni di
dettaglio sulle strategie e sulle modalità di misurazione, gestione e controllo dei diversi rischi cui
è esposta l’attività aziendale, nonché sulle soluzioni organizzative e procedurali messe in atto dal
Gruppo al fine di garantire una sana e prudente gestione che coniughi alla profittabilità
dell’impresa una coerente assunzione dei rischi e un’operatività improntata a criteri di
trasparenza e correttezza.

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2. INFORMATIVA SULLE METRICHE PRINCIPALI – ART.447 CRR

L’articolo 447 della CRR II richiede alle banche la pubblicazione delle metriche principali di
carattere prudenziale in un formato tabellare. Nello specifico, esse riguardano:

   a)   la composizione dei fondi propri e i requisiti di fondi propri (art. 92);
   b)   l'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato (art. 92, par. 3);
   c)   l'importo e la composizione dei fondi propri aggiuntivi (art. 104, par.1, lettera a CRD IV);
   d)   il requisito combinato di riserva di capitale;
   e)   il coefficiente di leva finanziaria e la misura dell'esposizione complessiva ex art. 429;
   f)   informazioni relative al coefficiente di copertura della liquidità calcolato;
   g)   informazioni relative al requisito di finanziamento stabile.

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La tabella che segue riporta il template con le metriche principali alla data del 30/06/2021.

 Template EU KM1: metriche principali
 (dati espressi in migliaia di euro)

                                                                                      30/06/2021
           Fondi propri disponibili (importi)
    1      Capitale primario di classe 1 (CET1)
                                                                                      1.059.338
    2      Capitale di classe 1
                                                                                      1.060.589
    3      Capitale totale
                                                                                      1.269.060
           Importi dell'esposizione ponderati per il rischio
    4      Importo complessivo dell'esposizione al rischio
                                                                                      9.270.767
           Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione
           ponderato per il rischio)
    5      Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)                          11,427%
    6      Coefficiente del capitale di classe 1 (%)                                   11,440%
    7      Coefficiente di capitale totale (in %)                                      13,689%
           Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal
           rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo
           dell'esposizione ponderato per il rischio)
           Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal
  EU 7a                                                                                1,547%
           rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)
  EU 7b       Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)                   0,516%
  EU 7c       Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)            0,687%
  EU 7d    Requisiti di fondi propri SREP totali (%)                                   10,750%
           Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale
           complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione
           ponderato per il rischio)
    8    Riserva di conservazione del capitale (%)                                     2,500%
         Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o
   EU 8a                                                                               0,000%
         sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)
     9   Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)                       0,000%
   EU 9a Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)                        0,000%
    10   Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)                0,000%
  EU 10a Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)                               0,000%
    11   Requisito combinato di riserva di capitale (%)                                2,500%
  EU 11a Requisiti patrimoniali complessivi (%)                                        13,250%
         CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP
    12                                                                                 2,939%
         totali (%)
         Coefficiente di leva finanziaria
    13     Misura dell'esposizione complessiva
                                                                                      22.348.243
    14     Coefficiente di leva finanziaria (%)                                         4,746%
                                                                                                   10
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva
         finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione
         complessiva)
         Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva
EU 14a                                                                             0,000%
         finanziaria eccessiva (in %)
EU 14b      di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)                 0,000%

EU 14c Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)              0,000%
         Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo
         del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura
         dell'esposizione totale)
EU 14d Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)               0,000%

EU 14e Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)              0,000%
         Coefficiente di copertura della liquidità
         Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore
  15
         ponderato ‐ media)                                                       3.569.930

EU 16a Deflussi di cassa ‐ Valore ponderato totale
                                                                                  2.155.839
EU 16b Afflussi di cassa ‐ Valore ponderato totale
                                                                                   298.942
  16     Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)
                                                                                  1.856.897
  17     Coefficiente di copertura della liquidità (%)                            192,252%
         Coefficiente netto di finanziamento stabile
  18     Finanziamento stabile disponibile totale
                                                                                  18.053.528
  19
         Finanziamento stabile richiesto totale                                   14.999.244
  20     Coefficiente NSFR (%)                                                     120,363%

                                                                                               11
FONDI PROPRI

I Fondi propri rappresentano l’insieme dei mezzi patrimoniali ammessi dall’Autorità di Vigilanza
a copertura dei rischi assunti a fronte dei rischi principali della banca: di credito, di mercato e
operativo, definiti anche di Primo pilastro. Essi sono composti da strumenti di capitale che
rispettano i requisiti posti dalla normativa di Vigilanza, e sono la somma di:

       Capitale di classe 1 o Tier 1:
       Capitale aggiuntivo di classe 1 o AT1;
       Capitale di classe 2 o Tier 2.

Complessivamente, i fondi propri del Gruppo Carige ammontano a circa euro 1,269 miliardi.

ESPOSIZIONE COMPLESSIVA AL RISCHIO

Per esposizione complessiva al rischio si intende il totale delle attività in bilancio e fuori bilancio
del Gruppo ponderate per i coefficienti previsti dalla normativa. Il totale dell’esposizione
complessiva al rischio del Gruppo Carige ammonta a circa euro 9,271 miliardi, composti quasi
esclusivamente da attività esposte a rischio di credito e di controparte determinati mediante
l’applicazione dell’approccio Standard ai sensi del Titolo II – Requisiti patrimoniali per il rischio di
credito del CRR.

REQUISITI DI FONDI PROPRI ED ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO – ART. 438 del CRR

REQUISITI AGGIUNTIVI DI FONDI PROPRI

Il Gruppo si pone tra gli obiettivi strategici principali il rafforzamento della propria posizione
patrimoniale e l’attenuazione dei profili di rischio individuando un percorso di graduale ritorno
alla redditività in condizioni di equilibrio patrimoniale con obiettivi di capitalizzazione coerenti
con i requisiti prudenziali a livello consolidato di Banca Carige comunicati dalla Banca Centrale
Europea (BCE).

La BCE tramite la SREP Decision dell’8 giugno 2020 ha comunicato alla Banca una riduzione del
requisito aggiuntivo di fondi propri di secondo pilastro che dal 3,25% viene ridotta a 2,75% e ha
richiesto al Gruppo Banca Carige il mantenimento del requisito patrimoniale complessivo (Overall
Capital Requirement ‐ OCR) in termini di:

    • Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) su base consolidata dell’8,55% (costituito da
      coefficiente minimo del 4,5%, requisito di fondi propri aggiuntivi del 2,75% da detenere
      sotto forma di capitale primario di classe 1 almeno per il 56,25% e requisito combinato di
      riserva di capitale del 2,5%).

                                                                                                     12
• Tier 1 Ratio (T1 Ratio) su base consolidata del 10,56% (costituito da coefficiente minimo
     del 6%, requisito di fondi propri aggiuntivi del 2,75% da detenere sotto forma di capitale
     di classe 1 almeno per il 75% e requisito combinato di riserva di capitale del 2,5%).
   • Total Capital Ratio (TC Ratio) su base consolidata del 13,25% (costituito da coefficiente
     minimo del 8%, requisito di fondi propri aggiuntivi del 2,75% e requisito combinato di
     riserva di capitale del 2,5%).

Inoltre, la BCE ha comunicato un coefficiente patrimoniale SREP complessivo minimo (Total SREP
Capital Requirement – TSCR) del 10,75% su base consolidata.

Sempre a giugno 2020 è stata comunicata alla Banca, con la SREP Decision, la Capital Guidance
da detenere su tutti i livelli di capitale a 1,55%.

LEVA FINANZIARIA

La regolamentazione prudenziale di Basilea 3 ha introdotto l’obbligo di calcolo, di segnalazione e
di pubblicazione di un coefficiente di leva finanziaria (Leverage Ratio) che rappresenta un
requisito regolamentare supplementare rispetto agli indicatori risk‐based. L’indice di leva
finanziaria persegue i seguenti obiettivi:

   • contenere l’accumulo di leva finanziaria nel settore bancario;
   • rafforzare i requisiti patrimoniali con una misura integrativa semplice e non basata sul
     rischio.

Il suddetto coefficiente è calcolato secondo le regole sancite dal “Regolamento Delegato (UE)
2015/62 della Commissione del 10 ottobre 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria”.

Nella seduta del 15 aprile 2019, il Parlamento Europeo ha approvato nella misura del 3% il
requisito minimo per il Leverage Ratio nell’ambito del primo pilastro.

A fronte del suddetto requisito minimo, il Gruppo Carige, al 30 giugno, ha stimato un coefficiente
di Leva Finanziaria pari al 4,75%, a conferma della politica di derisking intrapresa negli ultimi anni.

LIQUIDITÀ

Il rischio di liquidità, nella sua principale accezione di Funding Liquidity Risk, è il rischio che il
Gruppo non sia in grado di far fronte, secondo criteri di economicità, alle proprie uscite di cassa
(sia attese sia inattese) e alle esigenze di collaterale, senza pregiudicare l’operatività
caratteristica o la situazione finanziaria del Gruppo stesso. Il rischio di liquidità può essere
generato da eventi strettamente connessi al Gruppo e alla sua operatività caratteristica
(idiosincratici) e/o da eventi esterni (sistemici). Le due tipologie di fattori di rischio non sono tra
                                                                                                    13
loro alternative, e possono presentarsi anche congiuntamente. Il rischio di liquidità si suddivide
generalmente in:

   • Funding liquidity risk, incapacità di reperire fondi Market
   • Liquidity risk, presenza di limiti allo smobilizzo delle attività.

Il rischio di liquidità è costantemente monitorato dalle Autorità di Vigilanza europee attraverso i
due indicatori descritti di seguito.

LCR – REQUISITI DI COPERTURA DELLA LIQUIDITA’

Il requisito di copertura della Liquidità Operativa, denominato Liquidity Coverage Ratio (LCR),
rappresenta una regola di breve termine volta a garantire la disponibilità da parte delle singole
banche appartenenti al Gruppo di attività liquide che consentano la sopravvivenza delle stesse
nel breve/brevissimo termine in caso di stress acuto, senza ricorrere al mercato. L’indicatore
compara le attività liquide a disposizione del Gruppo con i deflussi di cassa netti (differenza tra
deflussi e afflussi lordi) attesi su un orizzonte temporale di 30 giorni, quest’ultimi sviluppati
tenendo conto di uno scenario di stress predefinito. L’indicatore in questione viene determinato
mensilmente attraverso le specifiche Segnalazioni di Vigilanza che il Gruppo è tenuta ad inviare
all’Organo di Vigilanza.

Ai sensi dell’Art. 460, paragrafo 2 d), del CRR gli enti mantengono un requisito di copertura della
liquidità almeno pari al 100%.

Al 30 giugno 2021 il Gruppo Carige ha raggiunto un requisito di copertura della liquidità pari a
quasi il doppio rispetto al requisito minimo (192,25%).

NSFR – FINANZIAMENTO STABILE

Il requisito di finanziamento stabile della Liquidità Strutturale, denominato Net Stable Funding
Ratio (NSFR), è volto a garantire un requisito di lungo periodo in un orizzonte temporale di 12
mesi. Il limite viene fissato al valore assunto dall’indicatore, ovvero dal rapporto fra gli elementi
che forniscono finanziamento stabile e gli elementi che richiedono finanziamento stabile. La
struttura dell’indicatore si basa sul documento del Comitato di Basilea “Basel III: the Net Stable
Funding Ratio”, dell’ottobre 2014.

Ai sensi dell’Art. 460, paragrafo 2 d), del CRR gli enti mantengono un requisito di copertura della
liquidità almeno pari al 100%.

Al 30 giugno 2021 il Gruppo Carige ha raggiunto un requisito di finanziamento stabile pari al
120,36%.

                                                                                                  14
3.    LINEE GUIDA EBA SU FONDI PROPRI E REGIME TRANSITORIO
      IFRS 9 (EBA/GL/2020/12)
Le linee Guida EBA “Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2018/01 on uniform disclosures
under Article 473a of Regulation (EU) No 575/2013 (CRR) on the transitional period for mitigating
the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds to ensure compliance with the CRR ‘quick
fix’ in response to the COVID‐19 pandemic” (EBA/GL/2020/12 pubblicato ad agosto 2020),
sempre in risposta alla pandemia COVID‐19, richiamano gli enti sulla necessità di pubblicare un
modello per il confronto dei fondi propri, dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli
enti con e senza l’applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9.

                                                                                                 15
Di seguito viene riportata l’informativa prevista dal documento EBA/GL/2020/12 secondo il
modello IFRS 9 – Art. 468/FL.

Modello quantitativo
                                                                     30/06/2021          31/12/2020          31/01/2020        31/12/2018

        Capitale disponibile (importi)

    1   Capitale primario di classe 1 (CET1)                              1.059.338           1.212.519           1.296.499         1.572.743

    2   Capitale primario di classe 1 (CET1) come se non                       862.018             933.640        1.051.355         1.240.047
        fossero state applicate le disposizioni transitorie in
        materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti

   2a   Capitale primario di classe 1 (CET1) come se non fosse          n.a.                n.a.                n.a.              n.a.
        applicato il trattamento temporaneo previsto
        dall’articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non
        realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre
        componenti di conto economico complessivo

    3   Capitale di classe 1                                              1.060.589           1.213.804           1.296.674         1.575.170

    4   Capitale di classe 1 come se non fossero state applicate               863.270             934.925        1.051.530         1.242.474
        le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o
        analoghe perdite attese su crediti

   4a   Capitale di classe 1 come se non fosse applicato il             n.a.                n.a.                n.a.              n.a.
        trattamento temporaneo previsto dall’articolo 468 del
        CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al
        valore equo rilevato nelle altre componenti di conto
        economico complessivo
    5   Capitale totale                                                   1.269.060           1.422.319           1.503.469         1.896.943

    6   Capitale totale come se non fossero state applicate le            1.071.740           1.143.440           1.258.325         1.564.247
        disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe
        perdite attese su crediti
   6a   Capitale totale come se non fosse applicato il                  n.a.                n.a.                n.a.              n.a.
        trattamento temporaneo previsto dall’articolo 468 del
        CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al
        valore equo rilevato nelle altre componenti di conto
        economico complessivo
        Attività ponderate per il rischio (importi)

    7   Totale delle attività ponderate per il rischio                    9.270.767           9.441.032          10.781.824        14.727.271

    8   Totale delle attività ponderate per il rischio come se non        9.073.448           9.162.153          10.408.564        14.125.730
        fossero state applicate le disposizioni transitorie in
        materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti
        Coefficienti patrimoniali

    9   Capitale primario di classe 1 (come percentuale                          11,4%               12,8%             12,0%             10,7%
        dell’importo dell’esposizione al rischio)

   10   Capitale primario di classe 1 (come percentuale                           9,5%               10,2%             10,1%                8,8%
        dell’importo dell’esposizione al rischio) come se non
        fossero state applicate le disposizioni transitorie in
        materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti

 10a    Capitale primario di classe 1 (come percentuale                 n.a.                n.a.                n.a.              n.a.
        dell’importo dell’esposizione al rischio) come se non
        fosse applicato il trattamento temporaneo previsto
        dall’articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non
        realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre
        componenti di conto economico complessivo

   11   Capitale di classe 1 (come percentuale dell’importo                      11,4%               12,9%             12,0%             10,7%
        dell’esposizione al rischio)
   12   Capitale di classe 1 (come percentuale dell’importo                       9,5%               10,2%             10,1%                8,8%
        dell’esposizione al rischio) come se non fossero state
        applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9
        o analoghe perdite attese su crediti

                                                                                                                                             16
12a   Capitale di classe 1 (come percentuale dell’importo          n.a.           n.a.           n.a.           n.a.
       dell’esposizione al rischio) come se non fosse applicato
       il trattamento temporaneo previsto dall’articolo 468 del
       CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al
       valore equo rilevato nelle altre componenti di conto
       economico complessivo

  13   Capitale totale (come percentuale dell’importo                      13,7%          15,1%          13,9%          12,9%
       dell’esposizione al rischio)
  14   Capitale totale (come percentuale dell’importo                      11,8%          12,5%          12,1%          11,1%
       dell’esposizione al rischio) come se non fossero state
       applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9
       o analoghe perdite attese su crediti

 14a   Capitale totale (come percentuale dell’importo               n.a.           n.a.           n.a.           n.a.
       dell’esposizione al rischio) come se non fosse applicato
       il trattamento temporaneo previsto dall’articolo 468 del
       CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al
       valore equo rilevato nelle altre componenti di conto
       economico complessivo

       Coefficiente di leva finanziaria

  15   Misurazione dell’esposizione totale del coefficiente di       22.348.243     23.052.757     22.777.752     22.657.486
       leva finanziaria
  16   Coefficiente di leva finanziaria                                     4,7%           5,3%           5,7%           7,0%

  17   Coefficiente di leva finanziaria come se non fossero                 3,9%           4,1%           4,6%           5,5%
       state applicate le disposizioni transitorie in materia di
       IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti

 17a   Coefficiente di leva finanziaria come se non fosse           n.a.           n.a.           n.a.           n.a.
       applicato il trattamento temporaneo previsto
       dall’articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non
       realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre
       componenti di conto economico complessivo

Il Gruppo Banca Carige ha optato inoltre di avvalersi del nuovo criterio introdotto dal comma 7
bis dell’art. 473 bis andando così ad aumentare l’attivo ponderato di un importo pari al beneficio
ottenuto nel calcolo dei fondi propri dall’applicazione del filtro prudenziale sia statico sia
dinamico. Avendo optato per tale trattamento transitorio, il Gruppo deve fornire al mercato le
informazioni relative a Capitale disponibile, RWA, Ratio patrimoniale e Leverage ratio con e senza
l’applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9.

Il Gruppo ha invece optato di non aderire al filtro introdotto dal nuovo art. 468 “Trattamento
temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre
componenti di conto economico complessivo alla luce della pandemia di COVID‐19“.

                                                                                                                          17
4. LINEE GUIDA EBA SU MORATORIA COVID-19 (EBA/GL/2020/07)
Le linee Guida EBA “Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures
applied in response to the COVID‐19 crisis” (EBA/GL/2020/07 pubblicato a giugno 2020) richiama
gli enti sulla necessità di pubblicare un’informativa in merito alle esposizioni oggetto di
moratorie, legislative e non legislative, a causa della crisi da Covid‐19 e sulle esposizioni oggetto
di garanzia pubblica.

Di seguito viene riportata l’informativa prevista dall’allegato 3 di tale documento
EBA/GL/2020/07.

                                                                                                  18
Modello 1 - Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative

                                                                                                                                                                                                                                                                   Valore
                                                                                                                                                 Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio
                                                                              Valore contabile lordo                                                                                                                                                              contabile
                                                                                                                                                                                                  di credito
                                                                                                                                                                                                                                                                    lordo

                                                                   In bonis                                      Deteriorate                                                      In bonis                                       Deteriorate

                                                                                       Di cui:                                                                                                       Di cui:
                                                                                     strumenti                                                                                                     strumenti
                                                                                       con un                                                                                                        con un
                                                                                                                                     Di cui:                                                                                                         Di cui:
                                                                                     aumento                                                                                                       aumento                                                       Afflussi nelle
                                                                                                                                inadempienze                                                                                                    inadempienze
                                                                                   significativo                                                                                                 significativo                                                    esposizioni
                                                                     Di cui:                                        Di cui:      probabili che                                     Di cui:                                         Di cui:       probabili che
                                                                                  del rischio di                                                                                                del rischio di                                                    deteriorate
                                                                   esposizioni                                    esposizioni      non sono                                      esposizioni                                     esposizioni       non sono
                                                                                  credito dopo                                                                                                  credito dopo
                                                                   oggetto di                                     oggetto di       scadute o                                     oggetto di                                      oggetto di        scadute o
                                                                                         la                                                                                                            la
                                                                    misure di                                      misure di       che sono                                       misure di                                       misure di        che sono
                                                                                    rilevazione                                                                                                   rilevazione
                                                                 «forbearance»                                  «forbearance»     scadute da                                   «forbearance»                                   «forbearance»      scadute da
                                                                                   iniziale ma                                                                                                   iniziale ma
                                                                                                                                  non più di                                                                                                      non più di
                                                                                      che non                                                                                                       che non
                                                                                                                                   90 giorni                                                                                                       90 giorni
                                                                                        sono                                                                                                          sono
                                                                                    deteriorati                                                                                                   deteriorati
                                                                                      (Fase 2)                                                                                                      (Fase 2)

     Prestiti e anticipazioni soggetti
 1
     a moratoria                         1.132.296   1.115.065       253.227          569.015          17.231          9.863          16.737         40.569          35.785           16.614         33.518           4.784            2.353            4.579           4.137

 2   di cui: a famiglie
                                          218.310     212.727         44.715           84.697           5.583          2.851           5.190          7.029           5.417            2.865           5.062          1.612              811            1.467             731

       di cui: garantiti da beni
 3   immobili residenziali a titolo di
                                          142.930     139.260          23.133          53.506           3.670          1.486           3.295           4.615          3.623            1.582           3.426             992             400              856             359
     garanzia reale

     di cui: a società non
 4
     finanziarie                          895.115     883.468        204.474          477.405          11.648          7.013          11.547         33.187          30.016           13.589         28.116           3.171            1.542            3.112           3.406

     di cui: a piccole e medie
 5
     imprese                              829.111     818.021        189.019          437.857          11.089          6.730          11.008         30.118          27.128           12.390         25.365           2.990            1.505            2.934           3.406

         di cui: garantiti da beni
 6   immobili non residenziali a
                                          635.278     630.948        140.726          353.451           4.330          2.505           4.316         24.311          23.671           10.795         22.307              640             350              639             566
     titolo di garanzia reale

                                                                                                                                                                                                                                                                           19
Modello 2 - Disaggregazione dei prestiti delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie

                                                                                                                                           Valore contabile lordo

                                                                                                                                                                           Durata residua delle moratorie

                                                                 Numero di debitori
                                                                                                        Di cui:              Di cui:
                                                                                                  moratorie legislative     scadute
                                                                                                                                                                     > 3 mesi            > 6 mesi            > 9 mesi
                                                                                                                                              1 anno
Modello 3 - Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova
applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid-19

                                                                         a                     b                    c                   d

                                                                                                            Importo massimo
                                                                                                            della garanzia che   Valore contabile
                                                                         Valore contabile lordo
                                                                                                                può essere            lordo
                                                                                                                considerato

                                                                                       di cui: oggetto di                         Afflussi nelle
                                                                                                            Garanzie pubbliche
                                                                                            misure di                              esposizioni
                                                                                                                 ricevute
                                                                                         «forbearance»                             deteriorate

     Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia
 1
     pubblica                                                            2.281.756                  3.271           1.820.261                5.792

 2   di cui: a famiglie
                                                                             309.712                                                               518
       di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di
 3
     garanzia reale                                                                -                                                                 -
 4   di cui: a società non finanziarie
                                                                         1.935.717                  3.133           1.533.271                5.274
 5     di cui: a piccole e medie imprese
                                                                         1.690.143                                                           3.709
       di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di
 6
     garanzia reale                                                            5.599                                                                 -

                                                                                                                                                    21
5. ELEMENTI FONDAMENTALI DELLE POLITICHE E DEI PROCESSI DI
   CONTROLLO DEI DATI OGGETTO DI INFORMATIVA PILLAR 3

Il processo di redazione e pubblicazione dell’informativa al pubblico presuppone adeguati
meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilità ben
definite e un sistema dei controlli interni di cui ne deve essere assicurata la completezza,
l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità.

Il suddetto processo è integrato nella normativa interna del Gruppo Carige.

In tal senso il Gruppo adotta presidi organizzativi idonei a garantire la conformità degli adempimenti
informativi con la disciplina del terzo pilastro; la valutazione e la verifica della qualità delle
informazioni è rimessa alle responsabilità ed all’autonomia degli organi aziendali. Il Gruppo, inoltre,
ha posto in essere specifiche ed idonee procedure di verifica delle informazioni da fornire al
pubblico.

La responsabilità del processo è rimessa al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo che ne
definisce in piena autonomia il disegno e l’organizzazione secondo le proprie competenze e
prerogative. Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo delega l’Amministratore Delegato ad
attuare ed aggiornare il processo, al fine di assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche
operative e al contesto strategico in cui il Gruppo opera.

La produzione dell’informativa al pubblico è frutto di un processo organizzativo che costituisce parte
integrante delle attività di gestione aziendale e consente al pubblico di avere una completa
disclosure qualitativa e quantitativa.

Il Governo del processo di informativa al pubblico vede coinvolti gli Organi Societari con funzioni di:

       Supervisione Strategica: Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
       Gestione: Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Capogruppo;
       Controllo: Collegio Sindacale della Capogruppo.

In base alla natura dei temi considerati possono, eventualmente, essere coinvolti Comitati di natura
specialistica (es. Comitato Rischi, Comitato Controllo Rischi) e ulteriori strutture aziendali.

L’individuazione delle strutture aziendali coinvolte nell’elaborazione o predisposizione dei vari
elementi o fasi del processo di Informativa al Pubblico, tiene conto delle caratteristiche
organizzative del Gruppo.

I compiti e le responsabilità indicate fanno riferimento al ruolo di governo che gli Organi/Funzioni
aziendali devono svolgere nell’ambito del processo di redazione e pubblicazione dell’informativa al
pubblico, ferme restando le attribuzioni attualmente previste per tali Organi/Funzioni nell’ambito
della vigente normativa aziendale.

                                                                                                    22
GLOSSARIO

Nel presente documento sono utilizzate le seguenti definizioni:

   Basilea 2: nuovo accordo internazionale sul capitale con il quale sono state ridefinite le linee
    guida per la determinazione dei requisiti patrimoniali minimi delle banche. La nuova
    regolamentazione prudenziale si basa su tre pilastri:

    ‐   primo pilastro (Pillar 1): fermo restando l’obiettivo di un livello di capitalizzazione pari
        all’8% delle esposizioni ponderate per il rischio, è stato delineato un nuovo sistema di
        regole per la misurazione dei rischi tipici dell’attività bancaria e finanziaria (di credito, di
        controparte, di mercato e operativi) che prevede metodologie alternative di calcolo
        caratterizzate da diversi livelli di complessità con la possibilità di utilizzare, previa
        autorizzazione dell’Organo di Vigilanza, modelli sviluppati internamente;

    ‐   secondo pilastro (Pillar 2): le banche devono dotarsi di processi e strumenti per
        determinare il livello di capitale interno complessivo (Internal Capital Adequacy
        Assessment Process – ICAAP) adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche
        diversi da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo (primo pilastro).
        All’Autorità di Vigilanza spetta il compito di esaminare il processo ICAAP, formulare un
        giudizio complessivo ed attivare, ove necessario, le opportune misure correttive;

    ‐   terzo pilastro (Pillar 3): sono stati introdotti obblighi di trasparenza per l’informazione al
        pubblico sui livelli patrimoniali, i rischi e la loro gestione.

   Basilea 3: con l'espressione Basilea 3 si indica un insieme di provvedimenti approvati dal
    Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in conseguenza della crisi finanziaria del 2007‐08
    con l'intento di perfezionare la preesistente regolamentazione prudenziale del settore bancario
    (a sua volta correntemente denominata Basilea 2), l'efficacia dell'azione di vigilanza e la
    capacità degli intermediari di gestire i rischi che assumono.

   Basis point (bp o punto base): un centesimo di punto percentuale; rappresenta la variazione
    unitaria del tasso di interesse; 100 basis point sono equivalenti ad un punto percentuale.

   Capitale aggiuntivo di classe 1(o Additional Tier 1): strumenti di capitale diversi dalle azioni
    ordinarie che rispettano tutti i requisiti fissati dalla normativa.

   Capitale Complessivo: elementi patrimoniali che la banca ritiene possano essere utilizzati a
    copertura del “capitale interno complessivo”.

                                                                                                     24
     Capitale Interno1: capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato
      rischio che la banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso
      (tale definizione presuppone che la perdita attesa sia fronteggiata da rettifiche di valore nette
      ‐ specifiche e di portafoglio ‐ di pari entità; ove queste ultime fossero inferiori, il capitale interno
      dovrà far fronte anche a questa differenza).

     Capitale Interno Complessivo: capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla
      banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere
      strategico.

     Common Equity Tier 1(o Capitale primario di classe 1 o CET1): comprende il capitale versato,
      gli strumenti di capitale che rispettano i requisiti fissati dalla normativa, i relativi sovrapprezzi
      di emissione, le riserve di utili, al netto delle azioni proprie in portafoglio, dell’avviamento, delle
      altre attività immateriali e dell’eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle
      perdite attese.

     Common Equity Tier 1 ratio (CET1 ratio): indicatore dato dal rapporto tra il capitale primario di
      classe 1 (cfr. definizione) e le attività ponderate per il rischio (v. voce RWA).

     Contingency funding plan: piano di interventi per la gestione della liquidità in condizioni di crisi;
      esso ha quale finalità principale la protezione del patrimonio della banca in situazioni di
      drenaggio di liquidità, attraverso la predisposizione di strategie di gestione della crisi e
      procedure per il reperimento di fonti di finanziamento in caso di emergenza.

     EBA (European Banking Authority) è un organismo dell'Unione Europea, con sede a Londra,
      istituito con regolamento n. 1093/2010/UE. È operativo a partire dal 1° gennaio 2011, data in
      cui ha sostituito il Comitato delle autorità nazionali di vigilanza bancaria (Committee of
      European Banking Supervisors, in forma abbreviata, "CEBS"). Obiettivo primario dell'EBA,
      dotata di personalità giuridica, è quello di proteggere l'interesse pubblico, contribuendo alla
      stabilità ed efficacia del sistema finanziario a beneficio dell'economia dell'Unione Europea, dei
      suoi cittadini e delle sue imprese.

     Fair Value: corrispettivo al quale, in un regime di libera concorrenza, un bene può essere
      scambiato, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili. Spesso è identico al prezzo
      di mercato. In base agli IAS (cfr. definizione) le banche applicano il fair value nella valutazione
      degli strumenti finanziari (attività e passività) di negoziazione e disponibili per la vendita e dei
      derivati e possono usarlo per la valorizzazione delle partecipazioni e delle immobilizzazioni
      materiali e immateriali (con diverse modalità di impatto sul conto economico per le differenti
      attività considerate).

1
 La definizione del capitale interno, di capitale interno complessivo, capitale e capitale complessivo sono desunti dalla Circolare Banca d’Italia
263/06, Titolo III, Cap. 1, Sezione II, par. 1, pag. 6.

                                                                                                                                              25
   Filtri prudenziali: nell’ambito delle modalità di calcolo dei Fondi propri, correzioni apportate
    alle voci di bilancio, allo scopo di salvaguardare la qualità de Fondi propri stessi e di ridurne la
    potenziale volatilità indotta dall’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (cfr.
    definizione).

   Fondi propri: insieme dei mezzi patrimoniali ammessi dall’Autorità di Vigilanza a copertura dei
    rischi assunti a fronte del Primo Pilastro. Patrimonio delle banche valido ai fini della normativa
    di Vigilanza, costituito dalla somma di:

     Capitale di classe 1 o Tier 1: è pari alla somma del capitale primario di classe 1 (cfr.
      definizione) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (cfr. definizione).

     Capitale di classe 2 o Tier 2: comprende gli strumenti di capitale e prestiti subordinati che
      soddisfano i requisiti fissati dalla normativa, i relativi sovrapprezzi di emissione, l’eccedenza
      delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese e gli altri elementi che
      costituiscono patrimonio di qualità secondaria.

   ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process): disciplina del Secondo Pilastro (Pillar
    2). Richiede alle banche di dotarsi di processi e strumenti per determinare il livello di capitale
    interno adeguato a fronteggiare i rischi, anche diversi da quelli presidiati dal requisito
    patrimoniale complessivo (Primo Pilastro o Pillar 1), nell’ambito di una valutazione
    dell’esposizione, attuale e prospettica, che tenga conto delle strategie e dell’evoluzione del
    contesto di riferimento.

   LCR (Liquidity Coverage Ratio): indice regolamentare di liquidità. Ha come obiettivo il
    rafforzamento della resilienza a breve termine del profilo di liquidità della banca.

   Liquidity policy: insieme delle linee guida relative alle strategie e ai processi per la gestione del
    rischio di liquidità.

   Lower Tier II: passività subordinate che concorrono alla formazione del capitale di classe 2 o T2
    (cfr. definizione) a condizione che i contratti che ne regolano l’emissione prevedano
    espressamente che:

       a) in caso di liquidazione dell’ente emittente il debito sia rimborsabile solo dopo che siano
       stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;

       b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia
       indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni;

       c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell’emittente e preveda il
       nulla osta della Banca d’Italia.

    L’ammontare dei prestiti subordinati ammesso nel patrimonio supplementare è ridotto di un
    quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di
    un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.
                                                                                                      26
   NSFR (Net Stable Funding Ratio): indice regolamentare di liquidità. E’ definito come il rapporto
    tra l’ammontare disponibile di provvista stabile (Available Amount of Stable Funding) e
    l’ammontare di fabbisogno di funding stabile (Required Amount of Stable Funding). L’orizzonte
    temporale considerato per valutare la provvista stabile è di un anno.

   OICR: Organismi d’investimento collettivo del risparmio.

   Perimetro di riferimento del processo: Gruppo Bancario Banca Carige (“Gruppo”).

   Requisito regolamentare: quantificazione del capitale che deve essere posto a copertura dei
    rischi di mercato, controparte, credito, operativi, secondo le regole individuate da Banca d’Italia
    nel Primo Pilastro.

   Rischio di leva finanziaria eccessiva: il rischio che un livello di indebitamento particolarmente
    elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la banca vulnerabile, rendendo necessaria
    l’adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con
    contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti
    attività.

   Rischio di liquidità: rischio che la banca non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni
    alla loro scadenza.

   Risk management: attività di acquisizione, misurazione, valutazione e gestione globale delle
    varie tipologie di rischio e delle relative coperture.

   Risk tolerance: costituisce il livello massimo di rischio sopportabile ed è rappresentata come
    soglia minima di patrimonializzazione giudicata accettabile dal Gruppo.

   RWA (Risk Weighted Assets, Attività ponderate per il rischio): le attività per cassa e fuori
    bilancio (derivati e garanzie) classificate e ponderate in base a diversi coefficienti legati ai rischi,
    ai sensi delle normative bancarie emanate dalle Autorità di vigilanza per il calcolo dei
    coefficienti di solvibilità.

   SREP: Processo di revisione e valutazione prudenziale posto in essere da parte dell’Autorità di
    Vigilanza.

   Testo Unico Bancario (TUB): il Decreto Legislativo 385 del 1° settembre 1993, e successive
    modifiche e integrazioni.

   Tier 1 ratio: indicatore dato dal rapporto tra il capitale di classe 1 (cfr. definizione) ed il totale
    delle attività ponderate per il rischio (v. voce RWA).

   Tier 2 (capital di classe 2): il capitale di classe 2 (T2 – elemento dei Fondi Propri) è costituito dai
    seguenti elementi positivi e negativi: a) strumenti di capitale e prestiti subordinati e relativi
    sovraprezzi; b) rettifiche di valore generiche delle banche standardizzate nel limite dell’1,25%
    delle esposizioni ponderate per il rischio di credito; c) eccedenza sulle perdite attese delle
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banche IRB delle rettifiche di valore contabilizzate, nel limite dello 0,6% delle esposizioni
    ponderate per il rischio di credito; d) strumenti di classe 2 oggetto di disposizioni transitorie; e)
    rettifiche e detrazioni.

   Total Capital Ratio: indicatore dato dal rapporto tra il totale dei Fondi Propri ed il totale delle
    attività ponderate per il rischio (v. voce RWA).

   Upper Tier II: strumenti ibridi di patrimonializzazione che concorrono alla formazione del
    patrimonio supplementare o Tier II (cfr. definizione) quando il contratto prevede che:

       a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle
       riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l’autorizzazione all’attività
       bancaria, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano
       essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all’ente emittente di
       continuare l’attività;

       b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla
       remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l’insorgere di
       perdite;

       c) in caso di liquidazione dell’ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano
       stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

    Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o
    superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso
    del prestito al nulla osta della Banca d’Italia.

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