PIANO DI PREVIDENZA F10 - REGOLAMENTO 1a PARTE

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REGOLAMENTO 1a PARTE

                   PIANO DI PREVIDENZA F10
A partire dal 1° gennaio 2017, per tutte le persone assicurate nel piano di previdenza F10 entra in vigore
l’ordinamento per la previdenza professionale ai sensi della LPP sotto indicato, oggetto di descrizione nelle
disposizioni generali del regolamento.
Il presente piano di previdenza (1a parte) costituisce, unitamente alle disposizioni generali (2a parte del rego-
lamento) e all’appartenenza a un collettivo (3a parte del regolamento), il regolamento della Fondazione SEF.

Fondazione SEF
Organo di gestione
Casella postale 300
8401 Winterthur
www.eev.ch

 Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.
 In linea di massima, le disposizioni del regolamento prevalgono sui dati figuranti nel certificato di previden-
 za (controllo numerico dei diritti regolamentari a un determinato momento).
 Le denominazioni al maschile di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ov-
 viamente a entrambi i sessi.
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I.    PERSONE ASSICURATE

      (cfr. punto 3 delle disposizioni generali)

A.    Cerchia delle persone assicurate
      Nel presente piano di previdenza devono essere assicurati tutti i dipendenti delle ditte affiliate alla Fon-
      dazione SEF, a condizione che questi dipendenti percepiscano un salario annuo AVS e, in base
      all’appartenenza a un collettivo (3a parte del regolamento), corrispondano a una categoria d’assicurati
      attribuita a questo piano di previdenza.
      Possono inoltre essere assicurati i lavoratori indipendenti membri dell’associazione, purché siano
      stati assegnati a questo piano di previdenza in base all’appartenenza a un collettivo (3a parte del re-
      golamento).

B.    Ammissione nella cerchia delle persone assicurate
      La copertura assicurativa inizia il giorno in cui il dipendente comincia o avrebbe dovuto cominciare il
      lavoro in base al suo contratto, in ogni caso dal momento in cui si reca al luogo di lavoro, ma non
      prima, tuttavia, del 1° gennaio susseguente al compimento del 24° anno d'età.
      Per i lavoratori indipendenti la previdenza decorre dal momento in cui la notifica perviene all’organo
      d’applicazione, non prima, tuttavia, della data d’inizio indicata nella notifica.
      Dopo l’ammissione alla Fondazione SEF ogni persona assicurata riceve un certificato di previdenza
      con i dati per lei valevoli. Un nuovo certificato viene rilasciato il 1° gennaio di ogni anno ed eventual-
      mente dopo una modifica straordinaria nel corso dell’anno. Il nuovo certificato sostituisce tutti quelli
      precedenti.

II.   BASI DI CALCOLO / TERMINOLOGIA

      (cfr. punto 4 delle disposizioni generali)

A.    Età determinante / Età di pensionamento
      L’età determinante per la previdenza corrisponde alla differenza tra l’anno civile corrente e l’anno di
      nascita.
      L’età di pensionamento corrisponde all’età ordinaria di pensionamento ai sensi della LPP.

B.    Salario assicurato
      Per salario assicurato si intende:
      -   per i lavoratori dipendenti: il salario annuo o la parte di salario notificata dalla ditta affiliata, il cui im-
          porto oscilla da un minimo di CHF 5 000.- a un massimo costituito dal salario annuo soggetto
          all’AVS. Il salario assicurato deve essere determinato in base ai medesimi principi validi per tutti i di-
          pendenti di una categoria d’assicurati;
      -   per i lavoratori indipendenti: il reddito annuo o la parte del reddito notificata, il cui importo oscilla
          da un minimo di CHF 5 000.- a un massimo costituito dalla media del reddito annuo soggetto
          all’AVS.
      In caso di pensionamento parziale, il salario o il reddito notificato si riduce analogamente al grado di
      occupazione residuo.
      Nel presente piano di previdenza, la discesa al di sotto del salario o del reddito minimo di cui al para-
      grafo precedente equivale al pensionamento completo.
      Se la persona assicurata ha già aderito o aderisce a un piano di previdenza LPP della fondazione
      SEF, nell’attuale piano di previdenza è consentito assicurare solo il salario annuo AVS o il reddito
      annuo AVS eccedente la soglia massima del relativo piano di previdenza LPP.

C.    Contributo per il rischio, il fondo di garanzia e le spese amministrative
      Il contributo per il rischio, il fondo di garanzia e le spese amministrative dipendono dalla variante di
      piano indicata ed è riportato al punto VI./A. del presente piano di previdenza.
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D.     Accrediti di vecchiaia / Avere di vecchiaia
       L’ammontare annuo degli accrediti di vecchiaia individuali si basa su quanto stabilito dalla variante
       del piano di previdenza indicata.

        Variante del piano di previdenza                              FT10                     FI10

        Accrediti di vecchiaia in % del salario assicurato
                                                                      6.4%                     8.0%
        (senza copertura infortuni)

        Accrediti di vecchiaia in % del salario assicurato
                                                                      6.0%                     7.6%
        (con copertura infortuni)

       L’avere di vecchiaia è formato:
       - dagli accrediti individuali di vecchiaia,
       - dalle prestazioni di libero passaggio sovraobbligatorie trasferite,
       - dai versamenti sovraobbligatori dalla compensazione della previdenza in caso di divorzio,
       - dagli eventuali versamenti unici,
       - dai contributi facoltativi per il riscatto delle prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento,
       - dagli interessi corrisposti su questi importi secondo le disposizioni del consiglio di fondazione.
       L’avere di vecchiaia è eventualmente ridotto:
       - dai prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni,
       - dalle prestazioni e dai relativi interessi suddivisi in caso di divorzio.

E.     Possibilità di scelta tra le diverse varianti del piano di previdenza
       In conformità all’art. 1d OPP 2, la Fondazione SEF offre al collettivo “Piano di previdenza F10” la pos-
       sibilità di libera scelta tra due varianti del piano di previdenza (FT10 e FI10).

III.   PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

       (cfr. punto 5 delle disposizioni generali)

A.     Per la vecchiaia

       - Capitale di vecchiaia (varianti FT10 e FI10 del piano di previdenza)
          Il capitale di vecchiaia diventa esigibile alla data in cui la persona assicurata raggiunge l’età di
          pensionamento ai sensi del punto II./A.
          L’ammontare del capitale di vecchiaia dipende dall’avere di vecchiaia disponibile per la persona
          assicurata ai sensi del punto II./D.

       - Pensionamento flessibile
          Le persone assicurate possono chiedere che il versamento delle prestazioni di vecchiaia venga
          anticipato al massimo al compimento del 58° anno d’età, a condizione tuttavia che cessino defini-
          tivamente, in tutto o in parte, la loro attività lucrativa.
          Le persone assicurate che esercitano l’attività lucrativa anche dopo avere raggiunto l’età di pensio-
          namento di cui al punto II./A. possono chiedere il differimento totale o parziale delle prestazioni di
          vecchiaia per un periodo massimo di cinque anni.
          Le richieste di anticipo o differimento delle prestazioni devono essere inoltrate alla cassa pensione
          al più tardi sei mesi prima delle rispettive scadenze.
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B.    In caso di invalidità

      - Rendita d’invalidità (varianti FT10 e FI10 del piano di previdenza)
         La rendita d’invalidità diventa esigibile dopo 24 mesi dal subentrare dell’invalidità causata da ma-
         lattia.
         L’importo della rendita d’invalidità corrisponde al 30% del salario assicurato ai sensi del punto
         II./B.
         Se il rischio d’infortunio non è stato espressamente assicurato nell’ambito del collettivo (3 a parte
         del regolamento), in caso d’invalidità dovuta a infortunio le prestazioni sono concesse nella stessa
         misura di quelle causate da invalidità dovuta a malattia.

      - Esonero dal pagamento dei contributi (varianti FT10 e FI10 del piano di previden-
        za)
         L’esonero dal pagamento dei contributi subentra dopo 3 mesi d’incapacità di guadagno o
         d’invalidità in seguito a malattia o infortunio.

      In linea di massima il periodo d'attesa ricomincia da capo per ogni caso d'invalidità. Se, invece, l'inva-
      lidità si verifica nuovamente entro un anno e per la medesima causa (ricaduta), i giorni dell'invalidità
      precedente vengono computati al nuovo periodo d'attesa. Le eventuali modifiche delle prestazioni
      sopravvenute nel frattempo non sono prese in considerazione.
      In caso di invalidità parziale le prestazioni vengono calcolate ai sensi delle disposizioni generali (2a
      parte del regolamento).

C.    In caso di decesso

      - Capitale di decesso (varianti FT10 e FI10 del piano di previdenza)
         Il capitale di decesso diventa esigibile se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'e-
         tà di pensionamento.
         L’importo del capitale di decesso corrisponde all’avere di vecchiaia acquisito ipoteticamente alla
         fine dell’anno in cui sopraggiunge il decesso.

      - Capitale di decesso supplementare (variante FT10 del piano di previdenza)
         Il capitale di decesso supplementare diventa esigibile se la persona assicurata decede in seguito
         a malattia prima di aver raggiunto l’età di pensionamento.
         L’ammontare del capitale di decesso supplementare equivale al 300% del salario assicurato (fino
         al raggiungimento dell’età di pensionamento).
         Se il rischio d’infortunio è stato espressamente assicurato nell’ambito dell’appartenenza al colletti-
         vo (3a parte del regolamento), in caso di decesso dovuto a infortunio le prestazioni sono concesse
         nella stessa misura di quelle causate da decesso dovuto a malattia.

IV.   LIBERO PASSAGGIO

      (cfr. punto 5 delle disposizioni generali)

      La persona che esce prematuramente dalla cerchia delle persone assicurate ha diritto a una presta-
      zione di libero passaggio il cui importo, calcolato secondo l’art. 15 della legge sul libero passaggio
      (LFLP), corrisponde all’avere di vecchiaia ai sensi del punto II./D. acquisito fino al giorno dell’uscita.
      Le prestazioni minime ai sensi degli artt. 17 e 18 LFLP sono garantite.
      Il dipendente uscente rimane assicurato contro i rischi di decesso e d’invalidità nell’ambito della Fon-
      dazione SEF per un periodo di un mese dalla data di uscita. Le prestazioni equivalgono a quelle assi-
      curate al termine del rapporto di lavoro. In caso di nuovo rapporto di lavoro prima di questa scaden-
      za, la copertura viene assicurata dal nuovo istituto di previdenza.
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V.    PROMOZIONE DELLA PROPRIETA' ABITATIVA

      (cfr. punto 6 delle disposizioni generali)

A.    Prelievo anticipato e costituzione in pegno
      Nell’ambito delle disposizioni di legge la persona assicurata ha la possibilità di costituire in pegno o di
      prelevare anticipatamente dei fondi dalla Fondazione SEF per il finanziamento della proprietà
      d’abitazione ad uso proprio.
      In caso di prelievo anticipato o di costituzione in pegno la Fondazione SEF riscuote dalla persona as-
      sicurata un contributo di CHF 400.-- per le spese amministrative. Le tasse, i bolli e le altre spese in
      relazione a un prelievo anticipato o alla costituzione in pegno a favore di terzi sono a carico della per-
      sona assicurata.

VI.   FINANZIAMENTO

      (cfr. punto 8 delle disposizioni generali)

A.    Contributo annuo
      I contributi alla Fondazione SEF si compongono delle seguenti voci (in % del salario assicurato):

                                                                     Uomini e donne
       Variante del piano di previ-
       denza                                Accredito di vec-       Contributo di ri-           Contributo
                                                 chiaia                  schio                    totale

       FT10

       senza copertura infortuni                   6.4%                    3.6%                   10.0%

       con copertura infortuni                     6.0%                    4.0%                   10.0%

       FI10

       senza copertura infortuni                   8.0%                    2.0%                   10.0%

       con copertura infortuni                     7.6%                    2.4%                   10.0%

      La copertura infortuni è definita nel piano di appartenenza al collettivo (3a parte del regolamento).
      Se la persona assicurata è un dipendente, il contributo è per metà a carico del datore di lavoro e per
      l’altra metà a carico della persona assicurata. È consentita anche una ripartizione dei contributi che
      sia più favorevole alla persona assicurata.

B.    Riscatto delle prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento
      La persona assicurata può effettuare a titolo facoltativo versamenti unici per il riscatto delle presta-
      zioni fino al massimo previsto dal regolamento. Su richiesta l’organo d’applicazione allestisce il relati-
      vo calcolo. La possibilità di detrarre i contributi versati dal reddito imponibile deve essere accertata
      dalla persona assicurata.
      Dopo aver percepito parte delle prestazioni di vecchiaia conformemente al punto III./A., non è più
      possibile effettuare riscatti (ad eccezione di un riscatto a seguito di divorzio).

C.    Prestazioni di libero passaggio / Versamenti unici
      La persona assicurata deve trasferire alla Fondazione SEF tutte le prestazioni di libero passaggio di
      precedenti istituzioni di previdenza o di libero passaggio.
      Le prestazioni di libero passaggio sovraobbligatorie trasferite e gli eventuali versamenti unici vengono
      utilizzati per aumentare l’avere di vecchiaia e quindi per migliorare le prestazioni.
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