Per una "Didattica a Distanza" equa e sostenibile Nuove opportunità per innovare e includere - Scheda nr. 9/2020 - CISL Scuola

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Scheda nr. 9/2020

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         Per una “Didattica a Distanza” equa e
                      sostenibile
 Nuove opportunità per innovare e includere

A cura della Segreteria Nazionale – 17 marzo 2020
Premessa
I docenti della scuola italiana, di fronte all’emergenza determinata dall’epidemia da corona
virus, raccolgono una nuova sfida, quella della didattica digitale.
Secondo una recentissima indagine del Sole 24 Ore, le scuole italiane, ricorrendo a forme
elementari di e-learning, che fanno perno soprattutto sul registro elettronico, ma non
rinunciando a sperimentare, laddove possibile, videoconferenze e call dal vivo, soffrono
comunque di evidenti difficoltà derivanti da infrastrutture e dotazioni a disposizione, molto
(troppo) differenziate, tra scuola e scuola, provincia e provincia
Dall’indagine, il primo dato che balza agli occhi è la percentuale di docenti che già pratica la
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didattica a distanza: l’84% dei docenti (78% alle primarie) a fronte di un 15% che sta ancora
organizzando la propria attività di e-learning e il restante 1% dei docenti che ancora non si è
attivato a proposito.
Dal punto di vista organizzativo, ancora una volta, la scuola fornisce l’esempio vero di una
comunità, quella educante: nel 64% dei casi i dirigenti scolastici suggeriscono ai docenti
come organizzarsi, ma non manca la collaborazione orizzontale, con il 51% degli interessati
che si coordina con i colleghi.
Tra gli strumenti più utilizzati per assegnare compiti e condividere materiale didattico il
registro elettronico (74%) resta quello più sicuro e diffuso trasversalmente in ogni area,
ordine e grado. Abbastanza usati, sono anche WhatsApp (39%) e i servizi di posta elettronica
(31%). Sono diffuse, anche se non ancora capillarmente, le piattaforme di Google
(Meet/Hangout) o la suite Classroom (24%).
Uno degli aspetti che frena maggiormente il passaggio, in questo periodo emergenziale,
dalle lezioni frontali a quelle a distanza, in particolar modo nella scuola primaria e
secondaria di primo grado, resta l’impossibilità, da parte di alcuni componenti del gruppo
classe, di accedere al materiale digitale per mancanza degli strumenti. In generale, in 1.200
comuni la copertura della rete mobile è assente o molto debole tanto che più di 10 milioni di
italiani non hanno copertura di rete Internet.
E’ importante sottolineare che, in questa fase di emergenza, l’aspetto fondamentale resta
quello di mantenere almeno un certo livello di socializzazione e vicinanza con il gruppo
classe. La didattica a distanza non deve ridursi alla semplice indicazione di cose da studiare e
compiti da fare: specie per i più piccoli, è importante tenere vivo nei modi possibili il tessuto
di relazioni e il clima che normalmente si vive nella propria classe, anche se
momentaneamente impediti a frequentarla.

                        Linee di orientamento normativo
La Didattica a distanza, a quali condizioni
Il DPCM 6 marzo 2020, nel definire le misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero
territorio nazionale dell’epidemia ha disposto, tenuto conto della sospensione della
frequenza, l’attivazione, da parte dei Dirigenti scolastici, delle modalità di didattica a
distanza per tutto il periodo di sospensione.
Successivamente, il DPCM 8 marzo 2020, all’art.1 punto h) ha previsto la sospensione dei

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servizi educativi per l’infanzia nonché le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni
ordine e grado fino al 3 aprile. Tali disposizioni, previste inizialmente per la Regione
Lombardia e 14 Province, sono state estese a tutto il territorio nazionale dal successivo
DPCM 9 marzo 2020.
Infine, le nota 278 e 279, rispettivamente del 6 e del 7 marzo, nel sottolineare la necessità
del più ampio coinvolgimento della comunità educante, sottolineano la necessità di andare
oltre la mera trasmissione di materiali, evidenziando la necessaria attività di
programmazione anche al fine di evitare sovrapposizioni tra le diverse discipline.
Le condizioni per l’attivazione della didattica a distanza, nella attuale situazione di
emergenza, non possono prescindere dalla strumentazione e dalle specifiche competenze di              3
cui dispongono i docenti ma anche dall’età degli alunni e dalla loro possibilità di
partecipare/ricevere i materiali in termini di device e di connettività.
E' necessario quindi progettare delle specifiche sessioni di lavoro, assimilate alla singola
lezione o una serie limitatissima di lezioni tenendo conto di vincoli spazio-temporali, della
durate dell’“ora di lezione”, dei tempi di attenzione e motivazione degli studenti. A tale
proposito è suggerita la condivisione di un patto formativo tra insegnanti e studenti da
pubblicare sul sito istituzionale della scuola, come forma di patto reciproco tra i vari soggetti.

Il Personale coinvolto
L’attività di didattica a distanza può richiedere la partecipazione, oltre che dei docenti, anche
di altri profili professionali, a seconda dell’ordine di scuola e delle professionalità presenti in
istituto. Di seguito un elenco delle figure che possono essere coinvolte nell’erogazione della
Didattica a Distanza:
- i singoli docenti di classe/di disciplina;
- gli animatori digitali;
- i responsabili dei dipartimenti (anche per le necessarie funzioni di coordinamento);
- gli Assistenti Tecnici (dove presenti) anche come figure di supporto alla docenza;
- il Dsga e gli Assistenti Amministrativi per gli aspetti legati ad eventuali autorizzazioni,
licenze, ed ogni altra attività di carattere amministrativo;
- il Dirigente scolastico per tutte le attività di indirizzo e coordinamento.

L’attività di coordinamento del Dirigente
Gli indirizzi forniti dal dirigente scolastico hanno la finalità di assicurare elementi di coerenza
all’azione dell’istituzione scolastica. Le indicazioni di massima possono comprendere, ad
esempio, la necessità che siano riformulati gli obiettivi per adeguarli alle diverse condizioni
operative, l’opportunità di non sovrapporre gli interventi dei docenti verso il gruppo degli
alunni, di rispettare gli orari delle lezioni senza occupare altre fasce orarie, il superamento
progressivo - ove presente- della mera trasmissione dei materiali, ogni altra indicazione di
supporto, incoraggiamento e sostegno al lavoro dei docenti.
Gli indirizzi forniti dal dirigente scolastico, nell’attività di coordinamento, valorizzeranno le
diverse opzioni metodologiche che i docenti potranno mettere in atto, in relazione alle
condizioni date, anche ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, secondo il quale il PTOF

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“comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari,
valorizza le corrispondenti professionalità”. I docenti pertanto utilizzeranno strumenti e
modalità differenziate, purché nel rispetto delle necessarie precauzioni nell’uso della rete e
della vigente normativa in materia di privacy.

Il ruolo dei consigli di classe
In questo particolare contesto appare fondamentale il coordinamento che i Consigli di classe
devono mettere in atto. Al consiglio di classe e alla collaborazione orizzontale tra i docenti
spetta il ruolo decisivo di programmazione delle diverse iniziative, evitando, in questo
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modo, di incorrere in dispendiose sovrapposizioni.
Tenuto conto dell'eccezionalità della condizione, potrebbe essere valutata dal Collegio dei
Docenti nei principi generali, e dai Consigli di Classe nelle progettazioni disciplinari ed
interdisciplinari, una rimodulazione degli obiettivi formativi.
In tal senso potrà essere necessario per il prossimo anno scolastico prevedere la
strutturazione di interventi educativi integrativi, da finanziare con risorse specifiche,
tenendo conto della dimensione del ciclo scolastico. Tale possibilità consentirebbe di
ricondurre agli obiettivi previsti le conoscenze e le competenze verificate come carenti,
rispetto agli obiettivi formativi nazionali. Analogo intervento “integrativo” potrebbe
riguardare, appena si potrà tornare a scuola, gli studenti coinvolti nell'esame di Stato con la
destinazione di specifiche risorse

È possibile valutare gli alunni?
La nota del Ministero dell'Istruzione n°279 dell’8 marzo 2020, recita: “la normativa vigente
(DPR 122/09, D. Lgs. 62/17), lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire
particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.
Tenuta in considerazione la complessità dell’atto valutativo, considerando la straordinarietà
del momento e le emergenze con cui le nuove procedure di didattica sono state attivate e
sperimentate da studenti e docenti, potranno esservi verifiche e azioni di monitoraggio del
progredire degli apprendimenti.
La valutazione degli studenti invece potrà essere formalizzata al rientro a scuola, anche sulla
base di ulteriori indicazioni, che tengano conto degli elementi in cui si articola la valutazione
formativa, riscontrati durante il periodo di sospensione delle attività didattiche (frequenza
dei corsi online, rispetto della restituzione degli elaborati richiesti dal docente,
partecipazione attenta, interessata, responsabile e collaborativa alle attività proposte).
In questa delicata fase va dato “valore” alle attività, all’interesse, allo sforzo, al senso di
responsabilità che gli Studenti stanno mettendo in atto in questo particolare frangente.

Il monitoraggio
Con la nota n. 318 dell’11 marzo 2020 il Ministero dell'Istruzione ha inviato alle scuole un
monitoraggio, tramite un questionario online, al fine di rilevare le modalità di realizzazione

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e svolgimento della didattica a distanza. Il Questionario ha l'obiettivo di rilevare la didattica
a distanza attivata e le forme in essere, le modalità di coinvolgimento degli studenti, la
disponibilità informatica in dotazione delle scuole ed il supporto alle categorie più deboli, le
modalità di interazione “a distanza” con gli organi collegiali, il numero approssimativo di
docenti con competenze informatiche adeguate a realizzare interventi formativi a distanza.
Tale rilevazione non deve rappresentare un ulteriore “appesantimento” burocratico, né
tantomeno uno strumento sanzionatorio, quanto piuttosto una necessaria rilevazione dello
“status quo”, al fine di supportare e sostenere le scuole, garantendo con interventi
aggiuntivi, anche di carattere economico, le pari condizioni di offerta formativa a distanza in
tutto il territorio nazionale (vedi nota M.I. n°391 del 16/3/2020).
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Non sono richiesti ulteriori strumenti di rilevazione delle azioni di didattica a distanza in
atto, considerato che tutte le piattaforme in uso consentono di documentare, monitorare,
coordinare le attività senza bisogno di istituire altre forme documentali. Peraltro, l’attività
svolta andrà riportata nel registro elettronico per consentire a tutti i docenti di operare in
modo coerente sul gruppo classe.

Il registro elettronico
Al fine di comprendere se, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche,
disposto dai diversi DPCM emanati per il contenimento del contagio da COVID – 19, sia
possibile richiedere ai docenti che realizzano la didattica a distanza, la firma del registro
elettronico e l’attestazione delle presenze, occorre preliminarmente ricostruire il quadro
normativo relativo alla fattispecie in esame.
Riferimenti normativi
    •   Il R.D. 30 aprile 1924, n. 965, all’art. 41, prevede che “Ogni professore deve tenere
        diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza
        segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e
        corretti, le assenze e le mancanze degli alunni. In fin d’anno presenta una relazione
        sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento”.
    •   Il decreto-legge 95/2012, all’art. 7, comma 31 prevede che “A decorrere dall'anno
        scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e
        inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico”.
Recentemente la Corte di Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza n. 47241 del 21
novembre 2019, ha analizzato in modo preciso e puntuale la funzione del registro di classe e
del registro del professore. I giudici della Corte di Cassazione hanno chiarito che tali
documenti – registro di classe e del professore - devono essere indiscutibilmente qualificati
come atto pubblico avente fede privilegiata e tutte le attestazioni riguardanti come “attività
compiute dal pubblico ufficiale che redige l’atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui
percepiti”.
Dello stesso parere è anche la giurisprudenza amministrativa che è costante nel qualificare
i documenti in esame come atti pubblici.

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Di conseguenza, se il registro, come atto amministrativo, deve testimoniare la presenza a
scuola, il lavoro svolto dagli insegnanti nelle ore di presenza, come trova compatibilità con
una didattica a distanza non regolamentata in nessun modo?
Ciò posto si ritiene che l’utilizzo del registro elettronico durante il periodo di sospensione
delle attività didattiche in presenza e di eventuale attivazione della didattica a distanza
debba essere limitato alla documentazione del lavoro svolto, all'indicazione degli
strumenti utilizzati e alla indicazione del materiale trasmesso agli alunni.

I problemi legati alla privacy
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In occasione della attivazione della didattica a distanza il Dirigente scolastico titolare del
trattamento dati:
    • deve informare, per iscritto, il docente circa la corretta condotta che dovrà tenere
      durante lo svolgimento dell’attività didattica a distanza anche riguardo le indicazioni
      e le misure di sicurezza da rispettare (modalità di utilizzo del pc/tablet; antivirus
      aggiornato; gestione delle password; non salvare, né registrare video/foto ed audio
      ecc..);
    • valutare insieme al DPO, le modalità di integrazione del documento di informativa
      alle famiglie fornito all’inizio dell’anno scolastico (specificando le modalità di
      erogazione della didattica a distanza);
    • prendere in considerazione, eventualmente, insieme al DPO, l’integrazione del
      modello di autorizzazione al trattamento dati predisposta per il personale all’inizio
      dell’anno e l’aggiornamento del Registro dei trattamenti.
    PS. non è necessario il consenso delle famiglie, dato che il trattamento dei dati degli
    alunni avviene per finalità istituzionali sulla scorta di indicazioni di legge.

N.B.: Le indicazioni fornite rappresentano un primo strumento di orientamento tecnico-normativo a cui
potranno seguire eventuali aggiornamenti derivanti dall'evoluzione normativa in corso

Roma, 17 marzo 2020

A cura della Segreteria Nazionale – 17 marzo 2020
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