L'eliminazione del requisito della rappresentazione grafica per la registrabilità del marchio e ricadute sulla proteggibilità dei marchi non ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
L’eliminazione del requisito della rappresentazione grafica per la registrabilità del marchio e ricadute sulla proteggibilità dei marchi non convenzionali alla luce del Regolamento di esecuzione Torino, 12 giugno 2017 Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com Con l’ Avv. Fabiana Spanò
L’eliminazione del requisito della rappresentazione grafica: Modifica normativa Art. 4 Reg. 207/2009 Art. 4 Reg. 2424/2015 Possono costituire marchi comunitari Possono costituire marchi UE tutti i tutti i segni che possono essere segni, come le parole, compresi i nomi di riprodotti graficamente, in persone o i disegni, le lettere, le cifre, i particolare le parole, compresi i nomi di colori, la forma dei prodotti o del loro persone, i disegni, le lettere, le cifre, la imballaggio e i suoni, a condizione che forma dei prodotti o del loro tali segni siano adatti a: imballaggio, a condizione che tali segni a) distinguere i prodotti o i servizi di siano adatti a distinguere i prodotti o i un'impresa da quelli di altre imprese; e servizi di un’impresa da quelli di altre b) essere rappresentati nel registro imprese dei marchi dell'Unione Europea (“registro”) in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare Entrata in vigore: 1/10/2017 Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 1 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Considerando n. 9 Reg. 2424/15 Obbligo di rappresentazione • chiara • precisa • autonoma • facilmente accessibile • intellegibile • durevole • obiettiva (cfr. CG, C-273/00, caso Sieckmann) in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile non necessariamente mediante strumenti grafici Avv. Paola Gelato / Partner 2 pgelato@jacobacci-law.com Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Considerando n. 9 Reg. 2424/15 • Obiettivi eliminazione del criterio della rappresentazione grafica del segno: – Maggior flessibilità Differenti tipi di marchi possono essere rappresentati mediante una pluralità di metodi di rappresentazione al fine di garantire flessibilità ed adattabilità a ciascun caso – Maggiore certezza del diritto Ciascun soggetto (titolare, richiedente, esaminatore) deve poter conoscere la propria situazione legale, mediante accesso alla rappresentazione del marchio riportata nel registro. Richiedente → possibile registrazione, esistenza di marchi identici o simili dall’osservazione del registro Possibile opponente → nuove domande di marchi simili Esaminatore → esatta estensione della protezione che sarà garantita a seguito della registrazione Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 3 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Conseguenze: Aperture di sistema • Mezzi e modalità di rappresentazione Es: Video, File audio, Foto, ecc. → adeguamento al progresso tecnologico e maggiore aderenza al tipo di marchio Necessità di definire quali sono gli strumenti adottabili per la rappresentazione dei marchi → all’Ufficio compito di stabilire le specifiche tecniche Problema strumentazione tecnica a disposizione dell’Ufficio / del Richiedente Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 4 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Le modalità di rappresentazione del segno nel registro marchi: Il Regolamento di esecuzione del 18.5.2017 Considerando nn. 4, 5, 6, 8 e 9 • Necessità che l’oggetto della registrazione sia determinato con chiarezza e precisione definito dalla rappresentazione ed eventualmente indicazione del tipo di marchio e descrizione del segno • Rappresentazione in formato elettronico ed accesso alla rappresentazione mediante link al registro elettronico, anche per la riproduzione nel certificato • Regole generali, valide per tutti i tipi di marchio + requisiti specifici, per la rappresentazione di determinati tipi di marchio, avuto riguardo alle effettive caratteristiche del marchio considerato. Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 5 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Rappresentazione del marchio – Art. 3 del Regolamento di esecuzione Il marchio può essere rappresentato: • in qualsiasi forma idonea • mediante l’uso di tecnologie generalmente disponibili • purché possa essere riprodotto nel registro – in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole ed obiettivo – in modo da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare Se la rappresentazione è accompagnata da una descrizione, questa è in linea con la rappresentazione e non ne amplia la portata Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 6 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Regole specifiche MARCHIO DENOMINATIVO Riproduzione del segno secondo modalità standard di scrittura e di layout, senza riproduzione grafica o colori MARCHIO FIGURATIVO Elementi esclusivamente figurativi/ combinazione elementi denominativi e figurativi Riproduzione in cui figurino tutti gli elementi e, se del caso, i colori No descrizione o indicazione di colore MARCHIO DI FORMA Riproduzione grafica o fotografica; Possibilità di includere diverse vedute (fino a 6, se la riproduzione non viene inviata in formato elettronico) Ammesse immagini generate al computer o design animato (file 3D) → No per registrazione internazionale secondo l’Accordo di Madrid No descrizione o indicazione di colore Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 7 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Regole specifiche MARCHIO DI POSIZIONE Riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonché la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti. Gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della registrazione sono esclusi visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o punteggiate. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la modalità di apposizione del segno sui prodotti No descrizione che indichi che la posizione può variare No indicazione di colore MARCHIO A MOTIVI RIPETUTI Riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la regolarità della ripetizione degli elementi No indicazione di colore Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 8 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Regole specifiche MARCHIO DI COLORE • Unico colore senza contorni Riproduzione del colore, accompagnata dall'indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto (Pantone, Ral, ecc.) CG C-104/01, Caso Libertel EUIPO R-2272/2010-2 del 16.06.2011 Il colore rosso Pantone n. 18.1663TP applicato ad una suola di scarpa a tacco alto si differenzia in modo significativo dagli usi del settore PERCEZIONE CONSUMATORE Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 9 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Regole specifiche MARCHIO DI COLORE • Combinazione di colori senza contorni Riproduzione che mostra la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall'indicazione di tali colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto → percezione/ memorizzazione consumatore. Può essere altresì aggiunta una descrizione che precisi la disposizione sistematica dei colori – 1.10.2017→ non accettate ind. – verbale colori non contemplati in descr. CJUE C-49/02, Caso Heidelberg Bauchemie Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 10 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Caso Seven Towns – Tribunale UE (I Sezione) 14/6/2012 – caso T-293/10 NO combinazione colori MA • Giustapposizione colori (quadratini colorati) – marchio figurativo e NON di colore (spazialmente determinato) → quadratini con bordo nero Descrizione: individuazione errata e contradditoria del tipo di MARCHIO - INCOMPATIBILITA’ con la nozione di marchio di colore per sé → designazione in astratto e senza contorno (CJUE Heidelberg Bauchemie) • NON ASSENZA di RAPPRESENTAZIONE di elementi segno → MA erronea / contradditoria menzione di tali elementi → difficile comprensione segno → persona ragionevolmente attenta, con livelli normali di percezione – sforzo intellettivo eccessivo → INOTTEMPERANZA art. 4 Reg. 207/09 chiara → Rappresentazione facilmente accessibile intellegibile Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 11 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Regole specifiche MARCHIO SONORO → definizione: marchio consistente esclusivamente in un suono o una combinazione di suoni. Rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale Se depositati entrambi → file audio prevale GIA’ SUPERATA CGUE C-283/01, caso Shield Mark: Registrabilità di un segno sonoro quando rappresentabile mediante un pentagramma diviso in battute in cui figurino una chiave, note musicali e pause la cui forma indichi il valore relativo e, eventualmente, alterazioni Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com (Für Elise) 12 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Regole specifiche MARCHIO DI MOVIMENTO→ definizione: marchio consistente in e/o comprendente un movimento, o un cambio di posizione degli elementi che lo compongono – il marchio può comprendere anche parole/figure Rappresentato attraverso un file video, oppure una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento, o il cambiamento di posizione. Qualora siano utilizzate immagini statiche, esse possono essere numerate o accompagnate da una descrizione esplicativa della sequenza File video No per registrazione internazionale secondo l’Accordo di Madrid No indicazione di colore EUIPO R-772/01 Marchio rifiutato No forma portiere → solo movimento Avv. Paola Gelato / Partner di apertura verso l’alto pgelato@jacobacci-law.com 13 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Regole specifiche MARCHIO MULTIMEDIALE → definizione: marchio consistente/comprendente una combinazione di suoni ed immagini (può comprendere parole, figure, elementi, etichette) Rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono File audiovisivo No per registrazione internazionale secondo l’Accordo di Madrid No descrizione e indicazione di colore Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 14 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Regole specifiche MARCHIO OLOGRAFICO → definizione: marchio che consiste di elementi, con caratteristiche olografiche Rappresentato attraverso un file video, o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l'effetto olografico, nella sua interezza Numero di vedute illimitato File video No per registrazione internazionale secondo l’Accordo di Madrid No descrizione e indicazione di colore * A partire dal 1/10/2017 → l’Ufficio non accetta nessuna descrizione del marchio o indicazione di colore per il marchio ologramma Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 15 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Conseguenze: Aperture di sistema • Segni registrabili : «Marchi c.d. futuribili» → agevolazione marketing sensoriale → marchi traccianti (strisce applicate ai prodotti → sfruttati nell’industria tessile) Art. 3 co. 4 Reg. di esecuzione: Applicazione regole generali Art. 3 co. 1 Reg. di esecuzione Ammessa descrizione, specialmente per indicazione su tipo di marchio e non appartenenza a tipi individuati Art. 3 co. 9 Reg. di esecuzione: Il deposito di un campione o di un facsimile non costituisce un’adeguata rappresentazione di un marchio Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 16 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
«Altri marchi» Ad oggi non ammessi dal Regolamento MARCHIO OLFATTIVO TUE T-305/04 del 27.10.2005 Descrizione «odore di fragola matura» riferibile a diverse varietà e pertanto a diversi odori distinti → Non è né univoca né precisa e non consente di CGUE C-273/00 escludere soggettività nel processo di identificazione e di percezione del Sieckmann segno formula chimica Non esiste attualmente una classificazione internazionale di odori non facilmente comprensibile e generalmente riconosciuta (cfr. codici internazionali di colore, o scrittura non relativa al musicale) che consenta l’identificazione obiettiva e precisa di un segno profumo ma al olfattivo prodotto in quanto tale L’immagine di una fragola rappresenta solo il frutto che emana un odore e non l’odore rivendicato, non costituisce una rappresentazione adeguata del segno olfattivo. Le fragole, o almeno talune di esse, hanno un odore diverso secondo la varietà. Nell’immagine della fragola non è specificata la varietà → non consente di identificare con chiarezza e precisione il segno olfattivo rivendicato. La combinazione della descrizione verbale e dell’immagine non costituisce una rappresentazione grafica valida Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 17 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
«Altri marchi» Ad oggi non ammessi dal Regolamento MARCHIO GUSTATIVO EUIPO R-003132404 del 31.08.2004 Il marchio gustativo «SAPORE DI ARANCE» non può essere rappresentato graficamente La descrizione mediante il termine «arance» non permette la comprensione del reale sapore cui si fa riferimento → Il sapore di un’arancia può essere simulato in diversi modi, con risultati variabili (es: acido/dolce; fresco/dolciastro). Il sapore è troppo indefinito in natura e non permette di identificare i prodotti/servizi di un’impresa rispetto ad un’altra Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 18 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
«Altri marchi» Ad oggi non ammessi dal Regolamento MARCHIO TATTILE Necessario che la rappresentazione nel registro consenta alle autorità competenti ed al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione EUIPO R-2588/2014-2 del 27.05.2015 Definizione «tactile feeling constituted by the imprinted embossed pattern on the smooth bottle surface» e rappresentazione visiva → No rappresentazione chiara ed autonoma della caratteristica tattile. Impossibile comprendere la specifica sensazione al tatto o avere contezza di cosa sia il marchio tattile = impossibile identificare con certezza! → MANCA LA RAPPRESENTAZIONE No rappresentazione mediante la tecnologia attualmente disponibile MA non si può escludere che strumenti tecnici più avanzati ne potranno consentire la rappresentazione in futuro Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 19 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Modifica art. 7.1(e) RMUE: Impedimenti assoluti alla registrazione NO monopolio su soluzioni tecniche, estetiche, utilitarie o funzionali di un prodotto (CGUE C-299/02, Caso Philips Remington) → impedire diritti esclusivi permanenti “ Sono esclusi dalla registrazione e) i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto” Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 20 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Caso Haulk / Stokke – CJUE – C-205/13 – 18/9/2014 • Sedia Tripp – Trapp → forma imposta natura prodotto – forma indispensabile funzione prodotto → impedimento sussiste anche in presenza di una o più caratteristiche essenziali del prodotto → caratteristiche di utilizzo inerenti la funzione del prodotto → impedimento registrazione di un segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto con caratteristiche che conferiscono valori essenziali – FORMA → valore sostanziale al prodotto non solo forma prodotto con valore artistico o ornamentale MA anche prodotto con valore estetico e caratteristiche funzionali essenziali Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 21 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
CGUE C-215/14 (caso Kit Kat) del 16/9/2015 + Tribunale Euipo 15/12/2016 (C-586/15) - caratteristiche funzionali del prodotto • Esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura del prodotto e necessaria per ottenere un risultato tecnico → modo in cui il prodotto funziona e NO modo in cui esso è fabbricato → dal punto di vista consumatori → determinanti ed essenziali le caratteristiche funzionali del prodotto • Marchio – forma tavoletta rettangolare – presenza / posizione scanalature – numero scanalature / separazione barrette • Acquisizione carattere distintivo → uso → prova percezione dell’ambiente interessato – prodotto designato da quell’unico marchio rispetto ad altri, come proveniente da un’impresa determinata (origine esclusiva – senza confusione possibile) • Rigore nell’accertamento del Secondary Meaning (in tutta l’EU) → in difetto mancanza caratt. distintivo Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 22 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
CJUE 10/11/2016 – caso Rubik Cube – C-30/15 (annulla Trib. UE 25/11/2014 – T450-09) Marchio intrinsecamente distintivo - forma prodotto NON usuale – il pubblico di riferimento non percepisce dalla rappresentazione grafica marchio le linee nere (gabbia) e che gli elementi sono finalizzati a ruotare → soluzione tecnica → meccanismo invisibile e non percepibile MA LA CORTE ≠ Caratteristiche essenziali di una forma necessarie all’ottenimento di un risultato tecnico → funzione tecnica prodotto in concreto → carattere funzionale struttura Mancata valutazione capacità rotatoria di elementi individualizzanti di un puzzle 3D Omissione elementi funzionali non visibili / meccanismo interno - rappresentazione grafica completa - MA integrata da elementi esterni supplementari → caratteristiche essenziali marchio, alla luce della funzione tecnica del prodotto concreto (caso Lego 48/09 – punto 43) → forma necessaria prodotto per risultato tecnico → errore valutazione caratteristiche prodotto in concreto → modalità funzionamento cubo (rotazione) – impedimento registrazione ex art. 7 RUE. Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 23 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Modifica art. 7.1(e) RMUE: Impedimenti assoluti alla registrazione • Norma potenzialmente applicabile ad ogni tipo di marchio → Ricadute su marchi non convenzionali (anche marchi figurativi che rappresentino la forma di un prodotto) • Impedimento non sanabile, nemmeno mediante capacità distintiva acquisita (art. 7 (3) EUTMR – la percezione del consumatore medio → criterio di valutazione per l’identificazione caratteristiche essenziali del segno (caso Hauck) → Mercato libero rispetto ad elementi funzionali • Altra caratteristica del marchio → necessità di corretta individuazione – non esiste gerarchia degli elementi di cui consiste il segno → criterio dell’impressione generale (caso Lego Brick – C- 48/09 del 14/9/2010) oppure esame dei singoli componenti del segno → analisi visiva del segno, opinione di esperti tecnici → precedenti privative (brevetti) • Applicazione indipendente ed autonoma dei criteri impeditivi della registrabilità forma alle altre(a) caratteristiche(a) → in carenza dell’applicabilità piena degli impedimenti alle caratteristiche → la registrazione non è preclusa Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 24 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Modifica art. 7.1(e) RMUE: Impedimenti assoluti alla registrazione Altra caratteristica imposta dalla natura del prodotto Es: Un marchio sonoro che rappresenta il suono di una motocicletta per motociclette o un marchio olfattivo per la fragranza di un profumo . Necessaria per ottenere un risultato tecnico (caso Lego Brick – CJUE 14/9/2010 – n. 48/09) - Tutte le caratteristiche del mattoncino rosso Lego assolvono una funzione tecnica Es. Un marchio sonoro per repellenti per insetti, se il suono repelle effettivamente gli insetti. Che conferisce valore sostanziale al prodotto Es. Un marchio sonoro, che rappresenti un suono specifico di una motocicletta che potrebbe attirare una porzione rilevante del pubblico pertinente al punto da poter realmente incidere sulla scelta di acquisto del consumatore Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 25 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
CONCLUSIONI Certezza giuridica intervento Europeo → inequivocità di stabilire diritti ed obblighi nell’accesso al Registro Libertà mezzi – soppressione rappresentazione grafica MA mancata individuazione precisa strumenti - problemi accessibilità per i richiedenti → potenziare lotta alla contraffazione MA necessaria la determinazione chiara dell’oggetto della protezione → Flessibilità MA vera e propria certezza/chiarezza per i marchi, non percepibili visivamente e per le caratteristiche essenziali del segno non rappresentate, specie per i marchi di forma ? Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 26 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
CONCLUSIONI La rappresentazione nel Registro NON equivale ad una precisa rivendicazione esaustiva della portata di protezione di tutti i segni percepibili, non solo visivamente → necessità di valutazione completa → problema della completezza della rappresentazione → rappresentazione apparente risultante dal Registro → integrata dagli elementi supplementari relativi al prodotto concreto contraddistinto dal segno → funzione → circostanze d’uso → percezione del consumatore → unico segno proveniente da una determina impresa → MA limiti prova secondary meaning per la registrazione di marchi esclusivamente funzionali. Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 27 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
CONCLUSIONI Evoluzione marketing: marchi olfattivi e marchi gustativi → percezione multisensoriale Protezione tecniche produttive → nuovi strumenti per trasformare gli elementi reali → in un giudizio semantico → catalogo aperto – nuovo scenario: proteggibilità dei concept store (Apple Store ) – CJUE 10/7/2014 – colori grigio, arancio, marrone chiaro Secondo la Corte una rappresentazione che visualizzi uno spazio di vendita tramite un insieme continuo di linee – contorni – forme = marchio apprezzamento in concreto del carattere distintivo segno → percezione consumatore Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 28 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
CONCLUSIONI Francia – decisione Kiko (Corte d’appello Douai – 16/3/2017 – n. 15/03286) Fisionomia dei negozi Kiko → combinazione originali di colori e forme → sforzo creativo – diritto d’autore → riconoscimento boutique Kiko da parte del pubblico → particolare combinazione cromatica – bianco / nero → prova concorrenza sleale → se imitazione di terzi di tali caratteristiche rifiuto della registrazione di marchio della forma di un negozio (Kiko) – EUIPO Comm. Ricorsi 29/3/2016 – R. 1135/2015/I Avv. Paola Gelato / Partner pgelato@jacobacci-law.com 29 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Puoi anche leggere