L'eliminazione del requisito della rappresentazione grafica per la registrabilità del marchio e ricadute sulla proteggibilità dei marchi non ...

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L'eliminazione del requisito della rappresentazione grafica per la registrabilità del marchio e ricadute sulla proteggibilità dei marchi non ...
L’eliminazione del requisito della
rappresentazione grafica per la registrabilità
 del marchio e ricadute sulla proteggibilità
 dei marchi non convenzionali alla luce del
        Regolamento di esecuzione

            Torino, 12 giugno 2017

                                Avv. Paola Gelato / Partner
                               pgelato@jacobacci-law.com
                                 Con l’ Avv. Fabiana Spanò
L'eliminazione del requisito della rappresentazione grafica per la registrabilità del marchio e ricadute sulla proteggibilità dei marchi non ...
L’eliminazione del requisito della
rappresentazione grafica: Modifica normativa
Art. 4 Reg. 207/2009                           Art. 4 Reg. 2424/2015
Possono costituire marchi comunitari           Possono costituire marchi UE tutti i
tutti i segni che possono essere               segni, come le parole, compresi i nomi di
riprodotti       graficamente,            in   persone o i disegni, le lettere, le cifre, i
particolare le parole, compresi i nomi di      colori, la forma dei prodotti o del loro
persone, i disegni, le lettere, le cifre, la   imballaggio e i suoni, a condizione che
forma dei prodotti o del loro                  tali segni siano adatti a:
imballaggio, a condizione che tali segni       a) distinguere i prodotti o i servizi di
siano adatti a distinguere i prodotti o i      un'impresa da quelli di altre imprese; e
servizi di un’impresa da quelli di altre       b) essere rappresentati nel registro
imprese                                        dei     marchi     dell'Unione    Europea
                                               (“registro”) in modo da consentire alle
                                               autorità competenti e al pubblico di
                                               determinare in modo chiaro e preciso
                                               l'oggetto della protezione garantita al
                                               loro titolare

                         Entrata in vigore: 1/10/2017
                                                                         Avv. Paola Gelato / Partner
                                                                        pgelato@jacobacci-law.com
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Considerando n. 9 Reg. 2424/15
     Obbligo di rappresentazione
     •   chiara
     •   precisa
     •   autonoma
     •   facilmente accessibile
     •   intellegibile
     •   durevole
     •   obiettiva
     (cfr. CG, C-273/00, caso Sieckmann)

          in qualsiasi forma idonea
          utilizzando la tecnologia generalmente disponibile
          non necessariamente mediante strumenti grafici

                                                                Avv. Paola Gelato / Partner
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Considerando n. 9 Reg. 2424/15
• Obiettivi eliminazione del criterio della rappresentazione
  grafica del segno:
   – Maggior flessibilità
     Differenti tipi di marchi possono essere rappresentati mediante
     una pluralità di metodi di rappresentazione al fine di garantire
     flessibilità ed adattabilità a ciascun caso

     – Maggiore certezza del diritto
     Ciascun soggetto (titolare, richiedente, esaminatore) deve poter
     conoscere la propria situazione legale, mediante accesso alla
     rappresentazione del marchio riportata nel registro.
     Richiedente → possibile registrazione, esistenza di marchi identici o simili
                          dall’osservazione del registro
             Possibile opponente → nuove domande di marchi simili
 Esaminatore → esatta estensione della protezione che sarà garantita a seguito della
                                   registrazione
                                                                    Avv. Paola Gelato / Partner
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Conseguenze: Aperture di sistema

• Mezzi e modalità di rappresentazione
      Es: Video, File audio, Foto, ecc.
      → adeguamento al progresso tecnologico e
         maggiore aderenza al tipo di marchio

    Necessità di definire quali sono gli strumenti adottabili
       per la rappresentazione dei marchi → all’Ufficio
          compito di stabilire le specifiche tecniche

       Problema strumentazione tecnica a disposizione
                dell’Ufficio / del Richiedente
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Le modalità di rappresentazione del
segno nel registro marchi: Il Regolamento
       di esecuzione del 18.5.2017
Considerando nn. 4, 5, 6, 8 e 9
• Necessità che l’oggetto della registrazione sia
  determinato con chiarezza e precisione       definito dalla
  rappresentazione ed eventualmente indicazione del tipo
  di marchio e descrizione del segno
• Rappresentazione in formato elettronico ed accesso alla
  rappresentazione mediante link al registro elettronico,
  anche per la riproduzione nel certificato
• Regole generali, valide per tutti i tipi di marchio +
  requisiti specifici, per la rappresentazione di determinati
  tipi di marchio, avuto riguardo alle effettive
  caratteristiche del marchio considerato.
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Rappresentazione del marchio – Art. 3 del
      Regolamento di esecuzione

    Il marchio può essere rappresentato:
    • in qualsiasi forma idonea
    • mediante l’uso di tecnologie generalmente
      disponibili
    • purché possa essere riprodotto nel registro
      – in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile,
        intelligibile, durevole ed obiettivo
      – in modo da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di
        determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione
        conferita al titolare

      Se la rappresentazione è accompagnata da una
      descrizione, questa è in linea con la
      rappresentazione e non ne amplia la portata
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Regole specifiche
MARCHIO DENOMINATIVO
Riproduzione del segno secondo modalità standard di scrittura e di
layout, senza riproduzione grafica o colori

MARCHIO FIGURATIVO
Elementi esclusivamente figurativi/ combinazione elementi denominativi e
figurativi
Riproduzione in cui figurino tutti gli elementi e, se del caso, i colori
No descrizione o indicazione di colore

MARCHIO DI FORMA
Riproduzione grafica o fotografica; Possibilità di includere diverse
vedute (fino a 6, se la riproduzione non viene inviata in formato
elettronico)
Ammesse immagini generate al computer o design animato (file 3D) → No
per registrazione internazionale secondo l’Accordo di Madrid
No descrizione o indicazione di colore                     Avv. Paola Gelato / Partner
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Regole specifiche
MARCHIO DI POSIZIONE
Riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione nonché la
dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti.
Gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della registrazione sono
esclusi visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o
punteggiate.
La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che
specifichi la modalità di apposizione del segno sui prodotti
No descrizione che indichi che la posizione può variare
No indicazione di colore

MARCHIO A MOTIVI RIPETUTI
Riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione.
La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che
specifichi la regolarità della ripetizione degli elementi
No indicazione di colore
                                                           Avv. Paola Gelato / Partner
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Regole specifiche
    MARCHIO DI COLORE
    • Unico colore senza contorni
    Riproduzione      del     colore, accompagnata
    dall'indicazione di tale colore mediante un
    riferimento a un codice cromatico generalmente
    riconosciuto (Pantone, Ral, ecc.)
    CG C-104/01, Caso Libertel

    EUIPO R-2272/2010-2 del 16.06.2011
    Il colore rosso Pantone n. 18.1663TP applicato ad una suola di
    scarpa a tacco alto si differenzia in modo significativo dagli usi
    del settore

                                                            PERCEZIONE CONSUMATORE
                                                           Avv. Paola Gelato / Partner
                                                          pgelato@jacobacci-law.com
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Regole specifiche
MARCHIO DI COLORE

• Combinazione di colori senza contorni
Riproduzione che mostra la disposizione sistematica
della combinazione di colori in modo costante e
predeterminato, accompagnata dall'indicazione di tali
colori mediante un riferimento a un codice cromatico
generalmente        riconosciuto      →      percezione/
memorizzazione consumatore.
Può essere altresì aggiunta una descrizione che precisi la
disposizione sistematica dei colori – 1.10.2017→ non
accettate ind. – verbale colori non contemplati in descr.
CJUE C-49/02, Caso Heidelberg Bauchemie

                                              Avv. Paola Gelato / Partner
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Caso Seven Towns – Tribunale
UE (I Sezione) 14/6/2012 – caso T-293/10

NO combinazione colori MA

•  Giustapposizione colori (quadratini colorati) – marchio
   figurativo e NON di colore (spazialmente determinato) →
   quadratini con bordo nero
  Descrizione: individuazione errata e contradditoria del tipo di
MARCHIO - INCOMPATIBILITA’ con la nozione di marchio di colore
per sé → designazione in astratto e senza contorno (CJUE
Heidelberg Bauchemie)
• NON ASSENZA di RAPPRESENTAZIONE di elementi segno → MA
   erronea / contradditoria menzione di tali elementi → difficile
   comprensione segno → persona ragionevolmente attenta, con
   livelli normali di percezione – sforzo intellettivo eccessivo →
   INOTTEMPERANZA art. 4 Reg. 207/09

                            chiara
     → Rappresentazione     facilmente accessibile
                            intellegibile                 Avv. Paola Gelato / Partner
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Regole specifiche
        MARCHIO SONORO → definizione: marchio consistente
        esclusivamente in un suono o una combinazione di suoni.
        Rappresentato attraverso un file audio che riproduce
        il suono oppure attraverso una rappresentazione
        accurata del suono in notazione musicale
        Se depositati entrambi → file audio prevale

                                                                                                     GIA’
                                                                                                     SUPERATA
     CGUE C-283/01, caso Shield Mark: Registrabilità di un segno
     sonoro quando rappresentabile mediante un pentagramma diviso in
     battute in cui figurino una chiave, note musicali e pause la cui forma
     indichi il valore relativo e, eventualmente, alterazioni   Avv. Paola Gelato / Partner
                                                               pgelato@jacobacci-law.com
     (Für Elise)
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Regole specifiche
      MARCHIO DI MOVIMENTO→ definizione:                                  marchio
      consistente in e/o comprendente un movimento, o un cambio di posizione
      degli elementi che lo compongono – il marchio può comprendere anche
      parole/figure
      Rappresentato attraverso un file video, oppure una serie di immagini
      statiche in sequenza che illustrano il movimento, o il cambiamento di
      posizione.
      Qualora siano utilizzate immagini statiche, esse possono essere numerate
      o accompagnate da una descrizione esplicativa della sequenza
      File video No per registrazione internazionale secondo l’Accordo di Madrid
      No indicazione di colore

EUIPO R-772/01 Marchio rifiutato
No forma portiere → solo movimento                                Avv. Paola Gelato / Partner
di apertura verso l’alto                                         pgelato@jacobacci-law.com
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Regole specifiche
 MARCHIO MULTIMEDIALE → definizione: marchio
 consistente/comprendente una combinazione di suoni ed immagini
 (può comprendere parole, figure, elementi, etichette)
 Rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la
 combinazione di immagine e di suono
 File audiovisivo No per registrazione internazionale secondo l’Accordo
 di Madrid
 No descrizione e indicazione di colore

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                                                       pgelato@jacobacci-law.com
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Regole specifiche
     MARCHIO OLOGRAFICO → definizione: marchio che
     consiste di elementi, con caratteristiche olografiche
     Rappresentato attraverso un file video, o una riproduzione
     grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per
     individuare adeguatamente l'effetto olografico, nella sua
     interezza
     Numero di vedute illimitato
     File video No per registrazione internazionale secondo l’Accordo di Madrid
     No descrizione e indicazione di colore
                                                * A partire dal 1/10/2017 → l’Ufficio non accetta
                                                nessuna descrizione del marchio o indicazione di
                                                colore per il marchio ologramma

                                                                  Avv. Paola Gelato / Partner
                                                                 pgelato@jacobacci-law.com
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Conseguenze: Aperture di sistema
      • Segni registrabili : «Marchi c.d. futuribili»
          → agevolazione marketing sensoriale → marchi
      traccianti (strisce applicate ai prodotti → sfruttati
      nell’industria tessile)
      Art. 3 co. 4 Reg. di esecuzione:
      Applicazione regole generali Art. 3 co. 1 Reg. di
      esecuzione
      Ammessa descrizione, specialmente per indicazione su
      tipo di marchio e non appartenenza a tipi individuati
      Art. 3 co. 9 Reg. di esecuzione:
      Il deposito di un campione o di un facsimile non
      costituisce un’adeguata rappresentazione di un marchio
                                                  Avv. Paola Gelato / Partner
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«Altri marchi»
                           Ad oggi non ammessi dal Regolamento

     MARCHIO OLFATTIVO
     TUE T-305/04 del 27.10.2005
     Descrizione «odore di fragola matura» riferibile a diverse varietà e pertanto a
     diversi odori distinti → Non è né univoca né precisa e non consente di                               CGUE C-273/00
     escludere soggettività nel processo di identificazione e di percezione del                           Sieckmann
     segno                                                                                                formula chimica
     Non esiste attualmente una classificazione internazionale di odori                                   non facilmente
                                                                                                          comprensibile e
     generalmente riconosciuta (cfr. codici internazionali di colore, o scrittura                         non relativa al
     musicale) che consenta l’identificazione obiettiva e precisa di un segno                             profumo ma al
     olfattivo                                                                                            prodotto in
                                                                                                          quanto tale
     L’immagine di una fragola rappresenta solo il frutto che emana un odore e
     non l’odore rivendicato, non costituisce una rappresentazione adeguata del
     segno olfattivo.
     Le fragole, o almeno talune di esse, hanno un odore diverso secondo la
     varietà. Nell’immagine della fragola non è specificata la varietà → non
     consente di identificare con chiarezza e precisione il segno olfattivo
     rivendicato.
     La combinazione della descrizione verbale e dell’immagine non costituisce
     una rappresentazione grafica valida                              Avv. Paola Gelato / Partner
                                                                             pgelato@jacobacci-law.com
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«Altri marchi»
                  Ad oggi non ammessi dal Regolamento

     MARCHIO GUSTATIVO
     EUIPO R-003132404 del 31.08.2004
     Il marchio gustativo «SAPORE DI ARANCE» non può
     essere rappresentato graficamente
     La descrizione mediante il termine «arance» non
     permette la comprensione del reale sapore cui si fa
     riferimento → Il sapore di un’arancia può essere
     simulato in diversi modi, con risultati variabili (es:
     acido/dolce; fresco/dolciastro).
     Il sapore è troppo indefinito in natura e non permette
     di identificare i prodotti/servizi di un’impresa rispetto
     ad un’altra
                                                   Avv. Paola Gelato / Partner
                                                  pgelato@jacobacci-law.com
18                                                  Con l’ Avv. Fabiana Spanò
«Altri marchi»
                    Ad oggi non ammessi dal Regolamento
     MARCHIO TATTILE
     Necessario che la rappresentazione nel registro consenta alle
     autorità competenti ed al pubblico di determinare in modo chiaro
     e preciso l’oggetto della protezione

     EUIPO R-2588/2014-2 del 27.05.2015
     Definizione «tactile feeling constituted by the imprinted
     embossed pattern on the smooth bottle surface» e
     rappresentazione visiva → No rappresentazione chiara ed
     autonoma della caratteristica tattile. Impossibile comprendere la
     specifica sensazione al tatto o avere contezza di cosa sia il
     marchio tattile = impossibile identificare con certezza!
     → MANCA LA RAPPRESENTAZIONE
     No rappresentazione mediante la tecnologia attualmente
     disponibile MA non si può escludere che strumenti tecnici più
     avanzati ne potranno consentire la rappresentazione in futuro
                                                          Avv. Paola Gelato / Partner
                                                         pgelato@jacobacci-law.com
19                                                         Con l’ Avv. Fabiana Spanò
Modifica art. 7.1(e) RMUE:
                Impedimenti assoluti alla registrazione

          NO monopolio su soluzioni tecniche, estetiche,
              utilitarie o funzionali di un prodotto
         (CGUE C-299/02, Caso Philips Remington) → impedire diritti
                           esclusivi permanenti

     “ Sono esclusi dalla registrazione
     e) i segni costituiti esclusivamente:
     i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
     ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un
     risultato tecnico;
     iii) dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto”

                                                                      Avv. Paola Gelato / Partner
                                                                     pgelato@jacobacci-law.com
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Caso Haulk / Stokke – CJUE – C-205/13 – 18/9/2014

     • Sedia Tripp – Trapp → forma imposta natura prodotto –
       forma indispensabile funzione prodotto → impedimento
       sussiste anche in presenza di una o più caratteristiche
       essenziali del prodotto → caratteristiche di utilizzo inerenti la
       funzione del prodotto → impedimento registrazione di un
       segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto con
       caratteristiche che conferiscono valori essenziali – FORMA →
       valore sostanziale al prodotto non solo forma prodotto con
       valore artistico o ornamentale MA anche prodotto con valore
       estetico e caratteristiche funzionali essenziali

                                                            Avv. Paola Gelato / Partner
                                                           pgelato@jacobacci-law.com
21                                                           Con l’ Avv. Fabiana Spanò
CGUE C-215/14 (caso Kit Kat) del 16/9/2015 + Tribunale Euipo
         15/12/2016 (C-586/15) - caratteristiche funzionali del prodotto

     •    Esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla
          forma imposta dalla natura del prodotto e necessaria per
          ottenere un risultato tecnico → modo in cui il prodotto
          funziona e NO modo in cui esso è fabbricato → dal punto di
          vista consumatori → determinanti ed essenziali le
          caratteristiche funzionali del prodotto
     •    Marchio – forma tavoletta rettangolare – presenza / posizione
          scanalature – numero scanalature / separazione barrette
     •    Acquisizione carattere distintivo → uso → prova percezione
          dell’ambiente interessato – prodotto designato da quell’unico
          marchio rispetto ad altri, come proveniente da un’impresa
          determinata (origine esclusiva – senza confusione possibile)
     •    Rigore nell’accertamento del Secondary Meaning (in tutta
          l’EU) → in difetto mancanza caratt. distintivo

                                                                      Avv. Paola Gelato / Partner
                                                                     pgelato@jacobacci-law.com
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CJUE 10/11/2016 – caso Rubik Cube – C-30/15
(annulla Trib. UE 25/11/2014 – T450-09)
 Marchio intrinsecamente distintivo - forma prodotto NON
 usuale – il pubblico di riferimento non percepisce dalla
rappresentazione grafica marchio le linee nere (gabbia) e che
gli elementi sono finalizzati a ruotare → soluzione
tecnica → meccanismo invisibile e non percepibile
                                 MA LA CORTE ≠
 Caratteristiche essenziali di una forma necessarie all’ottenimento di un
  risultato tecnico → funzione tecnica prodotto in concreto → carattere
  funzionale struttura
 Mancata valutazione capacità rotatoria di elementi individualizzanti di un
  puzzle 3D
 Omissione elementi funzionali non visibili / meccanismo interno -
  rappresentazione grafica completa - MA integrata da elementi esterni
  supplementari → caratteristiche essenziali marchio, alla luce della funzione
  tecnica del prodotto concreto (caso Lego 48/09 – punto 43) → forma
  necessaria prodotto per risultato tecnico →             errore valutazione
  caratteristiche prodotto in concreto → modalità funzionamento cubo
  (rotazione) – impedimento registrazione ex art. 7 RUE. Avv. Paola Gelato / Partner
                                                                pgelato@jacobacci-law.com
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Modifica art. 7.1(e) RMUE:
              Impedimenti assoluti alla registrazione
          • Norma potenzialmente applicabile ad ogni tipo di marchio
          → Ricadute su marchi non convenzionali (anche marchi figurativi
     che rappresentino la forma di un prodotto)
     • Impedimento non sanabile, nemmeno mediante capacità distintiva
        acquisita (art. 7 (3) EUTMR – la percezione del consumatore medio
        → criterio di valutazione per l’identificazione caratteristiche
        essenziali del segno (caso Hauck)
                    → Mercato libero rispetto ad elementi funzionali
     • Altra caratteristica del marchio → necessità              di corretta
        individuazione – non esiste gerarchia degli elementi di cui consiste
        il segno → criterio dell’impressione generale (caso Lego Brick – C-
        48/09 del 14/9/2010) oppure esame dei singoli componenti del
        segno → analisi visiva del segno, opinione di esperti tecnici →
        precedenti privative (brevetti)
     • Applicazione indipendente ed autonoma dei criteri impeditivi della
        registrabilità forma alle altre(a) caratteristiche(a) → in carenza
        dell’applicabilità piena degli impedimenti alle caratteristiche → la
        registrazione non è preclusa                             Avv. Paola Gelato / Partner
                                                                        pgelato@jacobacci-law.com
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Modifica art. 7.1(e) RMUE:
             Impedimenti assoluti alla registrazione
     Altra caratteristica imposta dalla natura del
     prodotto

     Es: Un marchio sonoro che rappresenta il suono di una motocicletta per
     motociclette o un marchio olfattivo per la fragranza di un profumo .
     Necessaria per ottenere un risultato tecnico (caso Lego Brick – CJUE
     14/9/2010 – n. 48/09) - Tutte le caratteristiche del mattoncino rosso
     Lego assolvono una funzione tecnica

     Es. Un marchio sonoro per repellenti per insetti, se il suono repelle
     effettivamente gli insetti.
     Che conferisce valore sostanziale al prodotto
     Es. Un marchio sonoro, che rappresenti un suono specifico di una
     motocicletta che potrebbe attirare una porzione rilevante del pubblico
     pertinente al punto da poter realmente incidere sulla scelta di acquisto
     del consumatore
                                                                 Avv. Paola Gelato / Partner
                                                                pgelato@jacobacci-law.com
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CONCLUSIONI

      Certezza giuridica intervento Europeo → inequivocità di
         stabilire diritti ed obblighi nell’accesso al Registro
      Libertà mezzi – soppressione rappresentazione grafica
         MA mancata individuazione precisa strumenti - problemi
         accessibilità per i richiedenti → potenziare lotta alla
         contraffazione MA necessaria la determinazione chiara
         dell’oggetto della protezione → Flessibilità
                                   MA
     vera e propria certezza/chiarezza per i marchi, non percepibili
     visivamente e per le caratteristiche essenziali del segno
     non rappresentate, specie per i marchi di forma ?

                                                         Avv. Paola Gelato / Partner
                                                        pgelato@jacobacci-law.com
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CONCLUSIONI

      La rappresentazione nel Registro NON equivale ad una
       precisa rivendicazione esaustiva della portata di
       protezione di tutti i segni percepibili, non solo
       visivamente → necessità di valutazione completa →
       problema           della         completezza             della
       rappresentazione → rappresentazione apparente risultante
       dal Registro → integrata dagli elementi supplementari relativi al
       prodotto concreto contraddistinto dal segno →
       funzione → circostanze d’uso → percezione del
       consumatore → unico segno proveniente da una determina
       impresa → MA limiti prova secondary meaning per
       la registrazione di marchi esclusivamente
       funzionali.
                                                            Avv. Paola Gelato / Partner
                                                           pgelato@jacobacci-law.com
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CONCLUSIONI

      Evoluzione marketing: marchi olfattivi e marchi gustativi
       → percezione multisensoriale
      Protezione tecniche produttive → nuovi strumenti per
       trasformare gli elementi reali →             in un giudizio
       semantico →          catalogo aperto – nuovo scenario:
       proteggibilità dei concept store (Apple Store ) – CJUE
       10/7/2014 – colori grigio, arancio, marrone chiaro
      Secondo la Corte una rappresentazione che visualizzi uno
       spazio di vendita tramite un insieme continuo di linee –
       contorni – forme = marchio apprezzamento in concreto del
       carattere distintivo segno → percezione consumatore

                                                        Avv. Paola Gelato / Partner
                                                       pgelato@jacobacci-law.com
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CONCLUSIONI
      Francia – decisione Kiko (Corte d’appello Douai – 16/3/2017
       – n. 15/03286)
      Fisionomia dei negozi Kiko → combinazione originali di
       colori e forme → sforzo creativo – diritto d’autore →
       riconoscimento boutique Kiko da parte del pubblico →
       particolare combinazione cromatica – bianco / nero → prova
       concorrenza sleale →        se imitazione di terzi di tali
       caratteristiche
      rifiuto della registrazione di marchio della forma di un
       negozio (Kiko) – EUIPO Comm. Ricorsi 29/3/2016 – R.
       1135/2015/I

                                                        Avv. Paola Gelato / Partner
                                                       pgelato@jacobacci-law.com
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