Ordinanza del 18 marzo 2021 - Entscheidsuche.ch

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Kantonsgericht von Graubünden
               Dretgira chantunala dal Grischun
               Tribunale cantonale dei Grigioni

Ordinanza del 18 marzo 2021

(Con sentenza 1B_165/2021 del 28.05.2021 il Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto
contro la presente ordinanza.)

N. d'incarto        SK1 21 2

Istanza             Prima Camera penale

Composizione        Moses, presidente
                    Cavegn e Hubert
                    Baldassarre, attuario

Parti               A._____
                    istante
                    patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller
                    San Roc, 6537 Grono

                    contro

                    B._____
                    c/o Tribunale cantonale dei Grigioni, Poststrasse 14, 7001 Coira
                    opponente

Oggetto             ricusa

Comunicazione       19 marzo 2021
Ritenuto in fatto:

A.     Il Tribunale regionale Moesa, con sentenza del 15 marzo 2018, ha
dichiarato A._____ colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione
stradale, condannandolo a pena detentiva (recte: pecuniaria) sospesa di 40
aliquote giornaliere di CHF 270.00 ciascuna e a una multa di CHF 2'000.00.
Contro tale sentenza A._____ ha presentato appello.

B.     Le parti sono state citate al dibattimento d'appello, inizialmente previsto il
3 marzo 2021, in data 8 gennaio 2021. Il 12 gennaio 2021 l'avv. Fabrizio Keller ha
chiesto quali fossero – secondo la classificazione europea del livello di
comprensione linguistica – le conoscenze della lingua italiana della giudice
B._____. Il 15 gennaio 2021 il Presidente della Prima Camera penale del
Tribunale cantonale ha risposto che non compete alla direzione della procedura
valutare le capacità linguistiche dei membri del collegio giudicante. In data
20 gennaio 2021 A._____ ha quindi presentato, tramite l'avv. Fabrizio Keller,
un'istanza di ricusa nei confronti della giudice B._____. Quest'ultima, con
osservazioni del 28 gennaio 2021, ha chiesto la reiezione dell'istanza. A._____ ha
replicato il 25 febbraio 2021.

C.     Mediante una nuova citazione datata 1° febbraio 2021, il dibattimento è
stato posticipato al 20 aprile 2021.

Considerando in diritto:

1.      La domanda di ricusa è fondata sull'art. 56 lett. f CPP e concerne un singolo
membro del tribunale d'appello. Competente a statuire è quindi la giurisdizione
d'appello medesima in assenza del membro interessato dall'istanza di ricusa
(art. 59 cpv. 1 lett. c CPP; Jean-Marc Verniory, in: Jeannaret/Kuhn/Perrier
Depeursinge [edit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2a
ed. 2019, n. 2 ad art. 59 CPP).

2.      L'istante ritiene che la Giudice B._____ non disponga di conoscenze
sufficienti della lingua italiana per poter partecipare con cognizione di causa a un
procedimento orale d'appello. Sarebbe quindi dato il motivo di ricusa previsto
dall'art. 56 lett. f CPP.

3.    Chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se, per motivi non
espressamente previsti dall'art. 56 lett. a-e CPP, segnatamente a causa di rapporti
di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere
una prevenzione nella causa (art. 56 lett. f CPP). L'art. 56 lett. f CPP ha la portata

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di una clausola generale e corrisponde alla garanzia di un tribunale indipendente e
imparziale istituita dall'art. 30 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 143 IV 69
consid. 3.2 con riferimenti).

4.1. Il Tribunale federale, nella sua giurisprudenza, ha già avuto occasione di
chinarsi sulla questione della partecipazione di giudici laici al procedimento
giudiziario sotto il profilo della garanzia di un tribunale indipendente. Esso ha in
sostanza ritenuto che solo delle sufficienti conoscenze professionali consentono al
giudice di formare autonomamente la propria volontà, nonché d'applicare in
maniera corretta la legge. Il giudice deve quindi essere in grado di comprendere in
dettaglio la fattispecie, di farsi un'opinione al riguardo e di applicare il diritto alla
stessa (DTF 134 I 16 consid. 4.3 con riferimenti; vedi anche sentenza del
Tribunale amministrativo federale A-7729/2010 del 25 ottobre 2011 consid. 1.6.4).
Per una corretta comprensione il giudice deve non solo disporre di sufficienti
conoscenze professionali, ma anche di competenze linguistiche. Si giustifica
pertanto di applicare la giurisprudenza appena esposta anche al caso in esame.

4.2. Nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2021 l'opponente ha indicato di
avere, nel corso degli ultimi dodici anni, partecipato a diversi casi in lingua italiana,
talvolta anche come presidente, senza che sia mai stata sollevata alcuna
obiezione. L'opponente spiega di avere seguito lezioni di italiano al ginnasio per
un totale di quattro anni, e di avere ottenuto, nell'ultimo anno di frequenza, la nota
6. L'istante, al riguardo, replica che la Giudice non ha mai presenziato a
dibattimenti ai quali lui o l'avv. Fabrizio Keller hanno partecipato. Inoltre, alcuni
anni di italiano al ginnasio non permetterebbero – secondo l'istante – di acquisire
una competenza linguistica sufficiente per seguire e giudicare un dibattimento
completamente in lingua italiana. L'istante ritiene inoltre che le osservazioni
dell'opponente siano scritte in perfetto italiano, benché la Giudice riconosca che le
sue conoscenze in questa lingua siano limitate alle competenze acquisite in alcuni
anni al ginnasio. Esse sarebbero quindi state redatte da una terza persona,
presumibilmente un attuario.

4.3. Le conoscenze acquisite dalla Giudice B._____ nel corso della sua
formazione scolastica come anche nell'ambito della sua pluriennale esperienza
professionale sono – a prescindere dalla classificazione europea – più che
sufficienti per poter partecipare a un dibattimento orale d'appello e formarsi in
modo autonomo un'opinione ai sensi della precitata giurisprudenza del Tribunale
federale. Per quale ragione, a fronte di quattro anni di studi liceali conclusi con il
massimo dei voti, l'opponente non debba essere in grado di formulare in corretto

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italiano delle osservazioni scritte, non è dato sapere. L'istanza di ricusa è dunque
infondata.

4.4. La questione di sapere se – come sostiene l'istante – esiste un diritto delle
parti di essere informate sulle capacità linguistiche dei singoli membri di un
collegio giudicante può restare indecisa, dal momento che, nell'evenienza, la
Giudice B._____ ha fornito indicazioni adeguate al riguardo. La domanda se un
membro del Tribunale cantonale possa esprimersi in lingua tedesca e se sia di
conseguenza necessario l'intervento di un interprete esula per contro dall'oggetto
dell'odierna decisione, limitata all'esame dell'esistenza di un motivo di ricusa.

5.      Le spese processuali, fissate in CHF 2'000.00, seguono la soccombenza
dell'istante (art. 59 cpv. 4 CPP; art. 12 dell'Ordinanza sugli emolumenti in cause
penali [OECP; CSC 350.210]). La presente decisione, concernente una domanda
di ricusazione, è impugnabile mediante ricorso in materia penale al Tribunale
federale (art. 92 cpv. 1 LTF).

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La Prima Camera penale pronuncia:

1.   L'istanza di ricusa è respinta.

2.   La tassa di giustizia, di CHF 2'000.00, è posta a carico dell'istante.

3.   Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai
     sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000
     Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
     con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per
     l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso
     fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF.

4.   Comunicazione a:

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