Ordinanza del 18 marzo 2021 - Entscheidsuche.ch
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Kantonsgericht von Graubünden Dretgira chantunala dal Grischun Tribunale cantonale dei Grigioni Ordinanza del 18 marzo 2021 (Con sentenza 1B_165/2021 del 28.05.2021 il Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto contro la presente ordinanza.) N. d'incarto SK1 21 2 Istanza Prima Camera penale Composizione Moses, presidente Cavegn e Hubert Baldassarre, attuario Parti A._____ istante patrocinato dall'avv. Fabrizio Keller San Roc, 6537 Grono contro B._____ c/o Tribunale cantonale dei Grigioni, Poststrasse 14, 7001 Coira opponente Oggetto ricusa Comunicazione 19 marzo 2021
Ritenuto in fatto: A. Il Tribunale regionale Moesa, con sentenza del 15 marzo 2018, ha dichiarato A._____ colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione stradale, condannandolo a pena detentiva (recte: pecuniaria) sospesa di 40 aliquote giornaliere di CHF 270.00 ciascuna e a una multa di CHF 2'000.00. Contro tale sentenza A._____ ha presentato appello. B. Le parti sono state citate al dibattimento d'appello, inizialmente previsto il 3 marzo 2021, in data 8 gennaio 2021. Il 12 gennaio 2021 l'avv. Fabrizio Keller ha chiesto quali fossero – secondo la classificazione europea del livello di comprensione linguistica – le conoscenze della lingua italiana della giudice B._____. Il 15 gennaio 2021 il Presidente della Prima Camera penale del Tribunale cantonale ha risposto che non compete alla direzione della procedura valutare le capacità linguistiche dei membri del collegio giudicante. In data 20 gennaio 2021 A._____ ha quindi presentato, tramite l'avv. Fabrizio Keller, un'istanza di ricusa nei confronti della giudice B._____. Quest'ultima, con osservazioni del 28 gennaio 2021, ha chiesto la reiezione dell'istanza. A._____ ha replicato il 25 febbraio 2021. C. Mediante una nuova citazione datata 1° febbraio 2021, il dibattimento è stato posticipato al 20 aprile 2021. Considerando in diritto: 1. La domanda di ricusa è fondata sull'art. 56 lett. f CPP e concerne un singolo membro del tribunale d'appello. Competente a statuire è quindi la giurisdizione d'appello medesima in assenza del membro interessato dall'istanza di ricusa (art. 59 cpv. 1 lett. c CPP; Jean-Marc Verniory, in: Jeannaret/Kuhn/Perrier Depeursinge [edit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2a ed. 2019, n. 2 ad art. 59 CPP). 2. L'istante ritiene che la Giudice B._____ non disponga di conoscenze sufficienti della lingua italiana per poter partecipare con cognizione di causa a un procedimento orale d'appello. Sarebbe quindi dato il motivo di ricusa previsto dall'art. 56 lett. f CPP. 3. Chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se, per motivi non espressamente previsti dall'art. 56 lett. a-e CPP, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa (art. 56 lett. f CPP). L'art. 56 lett. f CPP ha la portata 2/5
di una clausola generale e corrisponde alla garanzia di un tribunale indipendente e imparziale istituita dall'art. 30 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 143 IV 69 consid. 3.2 con riferimenti). 4.1. Il Tribunale federale, nella sua giurisprudenza, ha già avuto occasione di chinarsi sulla questione della partecipazione di giudici laici al procedimento giudiziario sotto il profilo della garanzia di un tribunale indipendente. Esso ha in sostanza ritenuto che solo delle sufficienti conoscenze professionali consentono al giudice di formare autonomamente la propria volontà, nonché d'applicare in maniera corretta la legge. Il giudice deve quindi essere in grado di comprendere in dettaglio la fattispecie, di farsi un'opinione al riguardo e di applicare il diritto alla stessa (DTF 134 I 16 consid. 4.3 con riferimenti; vedi anche sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7729/2010 del 25 ottobre 2011 consid. 1.6.4). Per una corretta comprensione il giudice deve non solo disporre di sufficienti conoscenze professionali, ma anche di competenze linguistiche. Si giustifica pertanto di applicare la giurisprudenza appena esposta anche al caso in esame. 4.2. Nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2021 l'opponente ha indicato di avere, nel corso degli ultimi dodici anni, partecipato a diversi casi in lingua italiana, talvolta anche come presidente, senza che sia mai stata sollevata alcuna obiezione. L'opponente spiega di avere seguito lezioni di italiano al ginnasio per un totale di quattro anni, e di avere ottenuto, nell'ultimo anno di frequenza, la nota 6. L'istante, al riguardo, replica che la Giudice non ha mai presenziato a dibattimenti ai quali lui o l'avv. Fabrizio Keller hanno partecipato. Inoltre, alcuni anni di italiano al ginnasio non permetterebbero – secondo l'istante – di acquisire una competenza linguistica sufficiente per seguire e giudicare un dibattimento completamente in lingua italiana. L'istante ritiene inoltre che le osservazioni dell'opponente siano scritte in perfetto italiano, benché la Giudice riconosca che le sue conoscenze in questa lingua siano limitate alle competenze acquisite in alcuni anni al ginnasio. Esse sarebbero quindi state redatte da una terza persona, presumibilmente un attuario. 4.3. Le conoscenze acquisite dalla Giudice B._____ nel corso della sua formazione scolastica come anche nell'ambito della sua pluriennale esperienza professionale sono – a prescindere dalla classificazione europea – più che sufficienti per poter partecipare a un dibattimento orale d'appello e formarsi in modo autonomo un'opinione ai sensi della precitata giurisprudenza del Tribunale federale. Per quale ragione, a fronte di quattro anni di studi liceali conclusi con il massimo dei voti, l'opponente non debba essere in grado di formulare in corretto 3/5
italiano delle osservazioni scritte, non è dato sapere. L'istanza di ricusa è dunque infondata. 4.4. La questione di sapere se – come sostiene l'istante – esiste un diritto delle parti di essere informate sulle capacità linguistiche dei singoli membri di un collegio giudicante può restare indecisa, dal momento che, nell'evenienza, la Giudice B._____ ha fornito indicazioni adeguate al riguardo. La domanda se un membro del Tribunale cantonale possa esprimersi in lingua tedesca e se sia di conseguenza necessario l'intervento di un interprete esula per contro dall'oggetto dell'odierna decisione, limitata all'esame dell'esistenza di un motivo di ricusa. 5. Le spese processuali, fissate in CHF 2'000.00, seguono la soccombenza dell'istante (art. 59 cpv. 4 CPP; art. 12 dell'Ordinanza sugli emolumenti in cause penali [OECP; CSC 350.210]). La presente decisione, concernente una domanda di ricusazione, è impugnabile mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). 4/5
La Prima Camera penale pronuncia: 1. L'istanza di ricusa è respinta. 2. La tassa di giustizia, di CHF 2'000.00, è posta a carico dell'istante. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a: 5/5
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