Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali - Istituto Comprensivo ...
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CORSO DI FORMAZIONE La vigilanza nei luoghi di lavoro ai tempi del covid Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali Sanificazione – Sostanze disinfettanti Ignác Semmelweis il «salvatore» delle madri Patrizia Ferdenzi 19 maggio 2020
Parliamo tutti la stessa lingua? Pulizia: le operazioni di rimozione manuale o meccanica dello sporco («sporco visibile») di qualsiasi natura su oggetti e superfici eseguite con acqua e/o detergenti . La pulizia è essenziale prima della disinfezione. La rimozione dello sporco mediante azione meccanica o fisica si può applicare anche a organismi potenzialmente nocivi, in questo caso si parla di detersione o igienizzazione. Disinfezione: la distruzione o l’inattivazione della maggior parte di microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici da trattare per mezzo di agenti disinfettanti di natura chimica o fisica (calore). 2
Parliamo tutti la stessa lingua? Sanificazione: nel caso del contrasto al Covid-19 è l’insieme delle operazioni di pulizia e disinfezione, compresa la ventilazione. In generale si definisce attività di sanificazione [art. 11 e) DM 7 luglio 1997, n 274] «il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore». 3
Parliamo tutti la stessa lingua? Prodotti detergenti: qualsiasi sostanza o miscela contenenti saponi e/o altri tensioattivi destinati ad attività di lavaggio e pulizia. Devono essere conformi al Regolamento (CE) 648/2004. Devono essere notificati all’Archivio Preparati Pericolosi del CNSC-ISS. Prodotti disinfettanti: sostanze o miscele in grado di ridurre la quantità di agenti potenzialmente patogeni (quali batteri, funghi, o virus). Sono prodotti destinati a superfici, tessuti, per la disinfezione della cute dell’uomo, ecc. I prodotti disinfettanti sono biocidi o presidi medico-chirurgici autorizzati/registrati dal Ministero della Salute: i prodotti che vantano un’azione «disinfettante» devono riportare in etichetta «Autorizzazione prodotto biocida n….» oppure «Presidio medico-chirurgico Registrazione n…. Del Ministero della Salute» Se pericolosi, devono essere notificati all’Archivio Preparati Pericolosi del CNSC-ISS. 4
Parliamo tutti la stessa lingua? Prodotti igienizzanti: i prodotti senza la specifica registrazione/autorizzazione del Ministero della Salute ma che riportano in etichetta diciture, segni, o indicazioni sull’attività ad es. contro germi o batteri, non sono prodotti con proprietà disinfettante dimostrata bensì sono igienizzanti che si possono suddividere in igienizzanti per la cute, rientranti tra i cosmetici igienizzanti per gli ambienti/superfici, rientranti tra i detergenti IGIENIZZANTE NON E’ SINONIMO DI DISINFETTANTE 5
Perché si deve sanificare? Perché il covid-19 può diffondersi nell’ambiente La contaminazione ambientale deve essere considerata una potenziale modalità di contagio indiretta in quanto per le loro dimensioni i droplets, con cui viene trasmesso covid-19, viaggiano nell’aria per relativamente brevi distanze fino a depositarsi su oggetti o superfici. La pulizia regolare seguita dalla disinfezione delle superfici e degli ambienti interni rivestono un ruolo cruciale nella prevenzione e contenimento della diffusione del virus. Il tempo di sopravvivenza sulle superfici è condizionato da diversi parametri quali temperatura, l’umidità residua, la presenza di materiale organico, la concentrazione virale iniziale, la natura della superficie. 6
Perché si deve sanificare? Perché il covid-19 può resistere sulle superfici Le evidenze più recenti dimostrano che la stabilità ambientale di Covid-19 (SARS-CoV-2) è molto simile a quella della SARS (SARS-CoV-1) così come il decadimento nel tempo. Covid-19 può resistere fino a 72 ore sulle plastiche e l’acciaio inossidabile anche se la carica infettiva sui suddetti materiali si dimezza dopo circa 6 ore e 7 ore, rispettivamente. Le superfici sulle quali si ha una minore persistenza sono il rame e il cartone, dove è stato osservato un abbattimento completo dell’infettività dopo 4 ore per il rame e 24 ore per il cartone. Un recente studio ha valutato che Covid-19 è altamente stabile a 4°C ma sensibile al calore: alla temperatura di incubazione di 70°, il virus non era più rilevabile dopo 5 minuti Rapporto ISS Covid-19 n. 25 7
Nello stesso studio ne è stata valutata la stabilità sulle superfici. Il virus Covid-19 sembrerebbe essere più stabile sulle superfici lisce ed estremamente stabile in un ampio intervallo di valori di pH (pH 3-10) a temperatura ambiente (20°C). Rapporto ISS Covid-19 n. 25 Chin A.W. H., et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions The Lancet Microbe DOI:https://doi.org/10.1016/S2666- 5247(20)30003-3) 2 aprile 2020 . 8
Quali prodotti utilizzare? Classificazione dei virus in base alla resistenza verso i disinfettanti chimici: piccoli (50 nm) senza envelope mediamente sensibili; grandi (>50 nm) con envelope altamente sensibili (es. Covid-19). I virus con envelope sono i più sensibili all’inattivazione da parte dei disinfettanti, perché possiedono un pericapside lipidico facilmente danneggiato dalla maggior parte dei disinfettanti, i quali compromettono l’integrità del virus e ne neutralizzano la capacità infettiva . I criteri di efficacia si basano sulla facilità con cui i tre tipi di virus vengono inattivati dai disinfettanti. La norma EN 14476 regolamenta le prove che un disinfettante deve sostenere per valutarne l’attività virucida e stabilisce di testare il prodotto su due virus di prova, uno dei quali è il poliovirus, virus nudo particolarmente resistente. 9
Studi di efficacia dei disinfettanti Rapporto ISS Covid-19 n. 20 11
Quali prodotti utilizzare? Rapporto ISS Covid-19 n. 25 Disinfezione delle superfici I principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a livello nazionale (Presidi Medico Chirurgici; PMC) ed Europeo (biocidi) sono l’etanolo, i sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio - DDAC, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio, ADBAC), il perossido d’idrogeno (acqua ossigenata), il sodio ipoclorito e altri principi attivi. Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore. L’azione disinfettante dovrebbe svilupparsi in tempi brevi, compatibili con l’uso previsto (professionale o non professionale).
Quali prodotti utilizzare? Rapporto ISS Covid-19 n. 25 Non si esclude che prodotti autorizzati con concentrazioni inferiori di etanolo siano comunque efficaci contro i virus in considerazione di fattori quali tempi di contatto e organismo bersaglio. Esistono altri prodotti per superfici, sempre autorizzati dal Ministero, che dichiarano in etichetta attività antivirale/virucida.
Quali prodotti utilizzare? L’etichetta e la scheda tecnica del disinfettante indicano la destinazione d’uso stabilita dal fabbricante in base all’efficacia dimostrata tramite test specifici. Quando l’etichetta indica che il disinfettante è “destinato a utilizzatori professionali” il prodotto deve essere usato solo da questa categoria di utenti con adeguata formazione, esperienza specifica e conformemente alla normativa applicabile. L’utilizzo dei prodotti igienizzanti e disinfettanti deve essere sempre effettuato nel rispetto delle avvertenze riportate in etichetta o nella scheda dati di sicurezza. È fondamentale NON MISCELARE prodotti diversi perché si potrebbero generare sostanze pericolose.
Quali prodotti utilizzare? KITERSAN RIFRAXSAN DUOCIT ECO VALSAN ARGONIT
Quali prodotti utilizzare? Rapporto ISS Covid-19 n. 19 Disinfezione della cute I principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a livello nazionale (Presidi Medico Chirurgici; PMC) ed efficaci contro i virus sono a base di etanolo (73,6-89% p/p) e di ammoni quaternari (cloruro di didecil dimetil ammonio DDAC, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio ADBAC), sono disponibili miscele a base di etanolo più 1-propanolo a una concentrazione di etanolo del 65% (p/p) L’efficacia di un prodotto per la disinfezione della cute dovrebbe completarsi nell’arco di trenta secondi, un minuto nel caso di prodotti per gli utenti non professionali. Le soluzioni alcoliche a concentrazioni più elevate sono meno efficaci poiché le proteine sono difficilmente denaturabili in assenza dell’acqua.
Quali prodotti utilizzare? Rapporto ISS Covid-19 n. 19 DDAC PT1: prodotti applicati sulla pelle o il cuoio capelluto, o a contatto con essi, allo scopo principale di disinfettare la pelle o il cuoio capelluto.
Quali prodotti utilizzare? COSMETICO IGIENIZZANTE Alcol etilico 62% PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO CLAIM VIRUCIDA PREPARAZIONE OFFICINALE Alcol etilico 60% v/v
Quali prodotti utilizzare? Formulazione per la cute Organizzazione Mondiale Sanità OMS Nel punto 6 c) dell’allegato 6 si dice: è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS. La guida OMS non è destinata alla preparazione a scopo di vendita né alla produzione “fai da te” ma è raccomandata per i produttori che intendono preparare formulazioni per il consumo locale e non a scopo industriale.
Corrispondenza della concentrazione di principio attivo Etanolo (v/v o p/p) Occorre considerare la densità della sostanza (etanolo < 1 g/cm3) in dipendenza della temperatura, è evidente che la percentuale espressa in unità volume/volume corrisponde a una percentuale inferiore se espressa in termini di peso/peso; per tale motivo è raccomandato esprimere la concentrazione in un formulato in p/p (peso/peso); fattore non influenzato dalla temperatura o da altre variabili. 20
Quali prodotti utilizzare? CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 5443 DEL 22/02/2020 OGGETTO: COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti Citata al punto 4 dell’allegato 6 e al punto 3 dell’allegato 7, relativi alla pulizia e sanificazione. PULIZIA IN AMBIENTI SANITARI: pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione dei disinfettanti di abituale uso ospedaliero: IPOCLORITO DI SODIO 0.1-0.5%, ETANOLO (ALCOOL ETILICO) 62-71% (v/v o p/p non specificato), PEROSIDO DI IDROGENO (ACQUA OSSIGENATA) 0.5% per un adeguato tempo di contatto. Si fa particolare riferimento alla stanza di isolamento/superfici toccate dal paziente e aree di vestizione/svestizione dei DPI da parte degli operatori sanitari. 21
Quali prodotti utilizzare? CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 5443 DEL 22/02/2020 OGGETTO: COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti PULIZIA IN AMBIENTI NON SANITARI in cui hanno soggiornato casi confermati di COVID- 19: pulizia completa con acqua e detergenti, successivamente si raccomanda l’uso di IPOCLORITO DI SODIO 0.1% ETANOLO (ALCOOL ETILICO) 70% (v/v o p/p non specificato), per le superfici che possono danneggiate dall’ipoclorito Durante le pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Pulire con particolare attenzione le superfici toccate frequentemente (muri, porte e finestre, servizi igienici e sanitari) Lavare biancheria da letto, tende ed altri materiali in tessuto a 90°C e detergente, se non è possibile utilizzare alte temperature, addizionare candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio. Il personale addetto indossa facciale filtrante FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe; i DPI saranno rimossi 22 seguendo la procedura di svestizione.
Si deve verificare, sulla base delle indicazioni disponibili, la necessaria efficacia virucida del prodotto utilizzato 23
Quando e dove igienizzare le mani? L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani accessibili a tutti i lavoratori attraverso specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. Va garantita la presenza di detergenti appositamente segnalati presso l’entrata e l’uscita nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Considerando il problema della disponibilità in commercio, l’azienda può preparare il liquido detergente secondo la «ricetta» OMS. Si ribadisce l’importanza delle misure igieniche, in particolare per le mani e si raccomanda la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. Nelle Pubbliche Amministrazioni, in particolare in quelle del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli addetti [nonché utenti e visitatori] soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani [art. 3 c. e) DPCM 26 aprile 2020].
Quando e che cosa pulire/sanificare? Fatto salvo quanto previsto per il settore sanitario e quanto previsto per i settori lavorativi per cui sono stati adottati specifici protocolli anti-contagio, il «Protocollo condiviso» descritto nell’allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, prevede: Pulizie giornaliere e sanificazioni periodiche, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (incluse tastiere, schermi touch e mouse), spogliatoi e delle aree comuni e di svago (comprese le aree fumatori e le tastiere dei distributori di bevande e snack). Pulizie e sanificazioni straordinarie, da effettuarsi specificamente secondo le disposizioni della Circolare MdS n. 5443, degli ambienti di lavoro, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nelle aziende in cui sono stati registrati casi di COVID-19 e, comunque, alla riapertura delle aziende ubicate nelle aree geografiche a maggiore endemia. 25
Quando e che cosa pulire/sanificare? Inoltre: «l’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali» In occasione di sanificazione straordinaria per presenza di persona con COVID-19 nonché nella gestione degli spazi comuni, viene ribadita l’importanza di provvedere alla ventilazione dei locali, che nel caso dei locali comuni deve essere continua. 26
Quando e che cosa pulire/sanificare? Il «Protocollo condiviso» descritto nell’allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020 relativo ai cantieri, prevede Pulizie giornaliere e sanificazioni periodiche degli spogliatoi e delle aree comuni, degli alloggiamenti, dei mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio, delle auto di servizio, delle auto a noleggio, dei mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere, delle tastiere dei distributori di bevande. Sanificazione almeno giornaliera e organizzazione degli spazi mensa e degli spogliatoi, con ventilazione continua dei locali. Pulizie e sanificazioni straordinarie, da effettuarsi specificamente con le disposizioni della Circolare MdS n. 5443, dei locali, alloggiamenti, aree comuni e mezzi nel caso di persone con COVID-19 all’interno del cantiere, provvedendo alla ventilazioni di tali locali/aree. 27
Quando e che cosa pulire/sanificare? Pulizia corretta degli strumenti individuali di lavoro tramite detergente specifico reso disponibile in cantiere prima, durante e dopo le prestazioni di lavoro dal DDL, il quale verifica che sia stata effettuata. Sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, compresi quelli all’esterno del cantiere o situati in aree private ma utilizzati a tale finalità, il DDL verifica che la sanificazione sia avvenuta. La periodicità della sanificazione è stabilita dal DDL sulla base delle caratteristiche e utilizzi dei locali e mezzi di lavoro, previa consultazione del MC, RSPP, RLS o RLST. I prodotti da utilizzare sono quelli con le caratteristiche indicate nella Circolare MdS n. 5443. Nelle aziende che eseguono le operazioni di pulizia e sanificazione con proprio personale, i protocolli specifici vanno definiti con RLS o RLST e tali operatori devono essere inderogabilmente dotati di tutti gli indumenti e DPI. 28
Con che periodicità sanificare? Un programma di sanificazione di natura preventiva va impostato tenendo conto dei seguenti fattori: Permanenza delle persone (frequente/saltuaria) Affollamento dei locali/aree (numero di persone) Condizioni microclimatiche Tipologia materiali e superfici Presenza di punti ciechi o di difficile accesso Presenza di superfici maggiormente esposte al contatto con le persone, come quelle che si trovano a livello del viso e del busto e quelle più manipolate Presenza di impianti di condizionamento Chiusura prolungata dell’attività (maggiore di 9 giorni) 29
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Chi effettua la sanificazione? Le aziende stesse che sanificano in proprio (procedura da concordare all’interno del Comitato per l’applicazione del protocollo). Le imprese previste nel DM 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell’Industria e del commercio che sono abilitate non solo sulla base della capacità economica e dell’onorabilità (come le imprese di pulizie) ma anche su requisiti di capacità tecnico-professionale. 31
Si può utilizzare l’ozono per sanificare? Rapporto ISS Covid-19 n. 25 L’ozono generato in situ a partire da ossigeno è un principio attivo ad azione “biocida” che però non è ancora stato autorizzato a livello europeo come disinfettante per le superfici (PT2 e PT4). Per questo motivo per ora non può essere commercializzato in Italia come Presidio Medico Chirurgico ad azione “disinfettante” data l’impossibilità (generazione in situ - produzione fuori officina) di individuare un sito specifico da autorizzare come previsto dalla normativa nazionale. Pertanto, in questa fase, l’ozono può essere considerato un “sanitizzante”. Sebbene la valutazione non sia stata completata, è disponibile un’ampia base di dati che ne conferma l’efficacia microbicida anche sui virus. Non esistono informazioni specifiche sull’efficacia contro il SARS COV-2 ma sono disponibili diversi studi che ne supportano l’efficacia virucida (Norovirus) in ambienti sanitari e non. Anche a basse concentrazioni, con elevata umidità, l’ozono ha una elevata azione disinfettante virucida in aria.
Si può utilizzare l’ozono per sanificare? Rapporto ISS Covid-19 n. 25 Il problema dell’utilizzo dell’ozono generato in situ è la sua pericolosità: può provocare o aggravare un incendio; letale se inalato, provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari, provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta per via inalatoria, molto tossico per l’ambiente acquatico con effetti di lunga durata. ECHA ha l’intenzione di proporre per l’ozono una classificazione ed etichettatura armonizzate anche come mutageno di categoria 2 e cancerogeno di categoria 2. L’uso di l’ozono deve avvenire in ambienti non occupati e debitamente confinati. In condizioni reali il tempo di decadimento naturale necessario per rendere accessibili i locali è di almeno 2 ore. Se possibile, è preferibile eseguire i trattamenti nelle ore notturne in modo che alla ripresa del lavoro la quantità di ozono ambientale si trovi entro i limiti di sicurezza sanitaria (< 0.02 ppm). Per ridurre il rischio, possono essere predisposti dispositivi visivi in ogni punto di accesso degli ambienti in fase di trattamento e allo stesso modo possono essere predisposti segnalatori di libero accesso. Gli operatori devono essere addestrati ed esperti e provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI). Alla luce di quanto sopra il trattamento deve essere effettuato da ditte abilitate ai sensi del DM 274.
S S C A H N E I M F Rapporto ISS Covid-19 n. 25 A I C P A E Z R I O L N A E Covid-19
E gli impianti di ventilazione? Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) eliminare totalmente il ricircolo d’aria Pulire regolarmente i filtri, acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull’impianto ed eventualmente sostituirlo con uno più efficiente Gli VMC devono essere tenuti accesi ed in buono stato di funzionamento, controllando i parametri microclimatici (es T, umidità relativa, CO2) Nel caso di presenza di split, termoconvettori, impianti autonomi di riscaldamento/raffrescamento pulire i filtri dell’aria ogni 4 settimane (singolo lavoratore sempre lo stesso), ogni settimana in tutti gli altri casi Per la pulizia di prese e griglie di ventilazione utilizzare panni in microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure soluzione di alcool etilico al 70%v/v minimo Mantenere il più possibile un flusso d’aria laminare per evitare di risollevare quanto eventualmente depositato sulle superfici Rapporto ISS Covid-19 n. 5
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali DPI respiratori – Mascherine chirurgiche Disposizioni straordinarie DPI
Dispositivi di protezione individuale L’adozione dei dispositivi di protezione individuale, vista la situazione di emergenza, è legata alla disponibilità in commercio. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, declinati sulla base del complesso dei rischi valutati in azienda. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)
Disposizioni finalizzate all’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali Secondo l’art 34 del DL n. 9 fino al termine dello stato di emergenza, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente la cui efficacia è valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui … E’ consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. L’art. 16 c. 1 del DL n. 18, trasformato in legge con la Legge n. 27 del 24 aprile 2020, permette, sempre fino al termine dell’emergenza, sull’intero territorio nazionale che per i lavoratori oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro durante l’attività lavorativa, siano considerati dispositivi di protezione individuale di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio anche prive di marcatura CE se validate da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.
Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine «chirurgiche» e DPI I produttori e gli importatori di mascherine chirurgiche e DPI, e coloro che li immettono in commercio se intendono produrle e immetterli sul mercato in deroga alle normative vigenti, inviano all’Istituto superiore di sanità per le mascherine «chirurgiche» all’ INAIL per i DPI quali ad es. le semimaschere filtranti - una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche e dichiarano che maschere chirurgiche o DPI rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. - entro e non oltre 3 giorni dall’invio della citata autocertificazione, i produttori e gli importatori devono altresì trasmettere ogni elemento utile alla validazione di quanto oggetto della autocertificazione. L’Istituto Superiore di Sanità e l’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronunciano rispettivamente sulla rispondenza delle mascherine chirurgiche o dei DPI alle norme vigenti. Art. 15 dpcm 24 aprile 2020
Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine «chirurgiche» e DPI Esistono quindi , fino al termine dell’emergenza COVID-19, due disposizioni straordinarie: 1. la possibilità di produrre, importare e immettere sul mercato mascherine ad uso medico («chirurgiche») e dispositivi di protezione individuale privi della marcatura CE, in deroga alle normative vigenti; 2. la possibilità di estendere l’uso delle mascherine ad uso medico , sia marcate CE sia prodotte in deroga, inizialmente riservato agli operatori sanitari, anche ai lavoratori che sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, nel qual caso sono considerati come DPI ai sensi del DLgs 81/08.
Per le mascherine «chirurgiche», nel caso di conformità l’Istituto Superiore di Sanità rilascia una dichiarazione con oggetto «valutazione maschere facciali ad uso medico» in cui esprime PARERE FAVOREVOLE ALLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE indicando le specifiche del prodotto, dichiarazione valida fino alla fine dell’emergenza.
L’INAIL può esprimersi sulla rispondenza dei DPI riportati nella tabella seguente. Pubblica sul proprio portale web l’elenco dei dispositivi di protezione individuale autorizzati con procedura di validazione in deroga. Le aziende richiedenti ricevono un provvedimento di conformità o non conformità. Non vale la regola del silenzio-assenso. [da FAQ INAIL marzo-aprile 2020]
Dispositivi respiratori Se pur immessi sul mercato attraverso le procedure di «validazione straordinaria» questi dispositivi devono comunque rispettare le norme tecniche specifiche. MASCHERE FACCIALI AD USO MEDICO («mascherine chirurgiche) Sono dispositivi medici di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e s.m.i., hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi. Devono essere prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019 indicando i requisiti di: resistenza a schizzi liquidi traspirabilità efficienza di filtrazione batterica pulizia da microbi. e nel rispetto della norma UNI EN ISO 10993-1:2010 che ha carattere generale per i dispositivi medici e prevede valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio biologico.
Dispositivi respiratori Se pur immessi sul mercato attraverso le procedure di «validazione straordinaria» questi dispositivi devono comunque rispettare le norme tecniche specifiche. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE- SEMIMASCHERE FILTRANTI ANTIPOLVERE Hanno lo scopo di proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol). Devono essere prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 149:2009 che specifica i requisiti minimi per le semimaschere filtranti antipolvere, utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie (denominati FPP2 e FPP3), ai fini di garantirne le caratteristiche di efficienza, traspirabilità, stabilità della struttura attraverso prove e test tecnici.
Dispositivi respiratori Altri tipi di mascherine Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle precedentemente indicate, non è un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale; può essere prodotta ai sensi dell'art. 16, comma 2, del D.L. 18/2020 [mascherine di comunità] sotto la responsabilità del produttore che deve comunque garantire la sicurezza del prodotto (a titolo meramente esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono noti per causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, non sono altamente infiammabili, ecc.). Per queste mascherine non è prevista alcuna valutazione dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’INAIL. Chi la indossa deve comunque rispettare le norme precauzionali sul distanziamento sociale e le altre introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Dispositivi respiratori Mascherina di comunità 3. Ai fini di cui al comma 2, [accesso luoghi chiusi aperti al pubblico, mezzi di trasporto, in tutte le occasioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento sociale], possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 4. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio……. Art. 3 c. 3 e 4 dpcm 26 aprile 2020
Dispositivi di protezione individuali respiratori Finché rimarrà la condizione di stato di emergenza COVID-19, in ambiente di lavoro si possono utilizzare: semimaschere filtranti FFP2 o FFP3 marcate CE semimaschere filtranti FFP2 o FFP3 validate in deroga da INAIL mascherine ad uso medico marcate CE mascherine ad uso medico validate in deroga dall’Istituto Superiore di Sanità. Per attività lavorative in cui è garantita la distanza interpersonale superiore ad un metro, il DDL può fornire mascherine di comunità?
Dispositivi di protezione individuali respiratori e cantieri Nell’allegato 7 al punto 5 si dice che in caso le lavorazioni impongano di lavorare a distanza interpersonale inferiore ad un metro, in mancanza degli idonei DPI le lavorazioni devono essere sospese, facendo ricorso se necessario alla cassa integrazione. Inoltre il CSE ove nominato deve integrare il Piano di sicurezza e coordinamento e la stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari. 48
Mascherine ad uso medico R significa resistente agli spruzzi Devono essere fornite le seguenti informazioni sull’imballaggio: numero della presente norma europea tipo di maschera (come indicato nel prospetto 1) 49 UNI EN 14683/2019
Dispositivo di protezione individuale Semimaschere filtranti antipolvere Efficienza Resistenza Resistenza Fattore filtrante inspiratoria inspiratoria Protezione con valvole senza valvole Operativo mbar mbar FFP1 > 78% 4 3 4 FFP2 > 92% 5 4 10 FFP3 > 98% 7 5 30 NR = utilizzabile solo per un singolo turno R = riutilizzabile D = se superata prova di intasamento Da riportare sull’imballaggio e sulla semimaschera (es. FFP3NR D) 50 UNI EN 149/2009
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali Altri protocolli «informali»
PROTOCOLLO CONDIVISO SETTORE BANCARIO PROTOCOLLO CONDIVISO SETTORE CERAMICO PROTOCOLLO CONDIVISO SETTORE MODA INDICAZIONI PER IL SETTORE AGRICOLTURA - INAIL
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