Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali - Istituto Comprensivo ...

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Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali - Istituto Comprensivo ...
CORSO DI FORMAZIONE La vigilanza nei luoghi di lavoro ai tempi del covid
  Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in
  sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
             Sanificazione – Sostanze disinfettanti

                                                      Ignác Semmelweis il «salvatore»
                                                      delle madri

                   Patrizia Ferdenzi 19 maggio 2020
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Pulizia: le operazioni di rimozione manuale o meccanica dello sporco
(«sporco visibile») di qualsiasi natura su oggetti e superfici eseguite con
acqua e/o detergenti . La pulizia è essenziale prima della disinfezione.
La rimozione dello sporco mediante azione meccanica o fisica si può
applicare anche a organismi potenzialmente nocivi, in questo caso si parla di
detersione o igienizzazione.

Disinfezione: la distruzione o l’inattivazione della maggior parte di
microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore batteriche) su oggetti e
superfici da trattare per mezzo di agenti disinfettanti di natura chimica o fisica
(calore).

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Sanificazione: nel caso del contrasto al Covid-19 è l’insieme delle operazioni
di pulizia e disinfezione, compresa la ventilazione.
In generale si definisce attività di sanificazione [art. 11 e) DM 7 luglio 1997, n
274] «il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle
condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la
ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore».

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Prodotti detergenti: qualsiasi sostanza o miscela contenenti saponi e/o altri
tensioattivi destinati ad attività di lavaggio e pulizia. Devono essere conformi
al Regolamento (CE) 648/2004. Devono essere notificati all’Archivio Preparati
Pericolosi del CNSC-ISS.

Prodotti disinfettanti: sostanze o miscele in grado di ridurre la quantità di
agenti potenzialmente patogeni (quali batteri, funghi, o virus). Sono prodotti
destinati a superfici, tessuti, per la disinfezione della cute dell’uomo, ecc.
I prodotti disinfettanti sono biocidi o presidi medico-chirurgici
autorizzati/registrati dal Ministero della Salute: i prodotti che vantano
un’azione «disinfettante» devono riportare in etichetta
 «Autorizzazione prodotto biocida n….»
oppure
 «Presidio medico-chirurgico Registrazione n…. Del Ministero della Salute»
Se pericolosi, devono essere notificati all’Archivio Preparati Pericolosi del
CNSC-ISS.
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Prodotti igienizzanti: i prodotti senza la specifica registrazione/autorizzazione
del Ministero della Salute ma che riportano in etichetta diciture, segni, o
indicazioni sull’attività ad es. contro germi o batteri, non sono prodotti con
proprietà disinfettante dimostrata bensì sono igienizzanti che si possono
suddividere in
         igienizzanti per la cute, rientranti tra i cosmetici
         igienizzanti per gli ambienti/superfici, rientranti tra i detergenti

          IGIENIZZANTE NON E’ SINONIMO DI DISINFETTANTE

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Perché si deve sanificare?

Perché il covid-19 può diffondersi nell’ambiente

La contaminazione ambientale deve essere considerata una potenziale
modalità di contagio indiretta in quanto per le loro dimensioni i droplets, con
cui viene trasmesso covid-19, viaggiano nell’aria per relativamente brevi
distanze fino a depositarsi su oggetti o superfici.
La pulizia regolare seguita dalla disinfezione delle superfici e degli ambienti
interni rivestono un ruolo cruciale nella prevenzione e contenimento della
diffusione del virus.
Il tempo di sopravvivenza sulle superfici è condizionato da diversi parametri
quali temperatura, l’umidità residua, la presenza di materiale organico, la
concentrazione virale iniziale, la natura della superficie.

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Perché si deve sanificare?

Perché il covid-19 può resistere sulle superfici

Le evidenze più recenti dimostrano che la stabilità ambientale di Covid-19
(SARS-CoV-2) è molto simile a quella della SARS (SARS-CoV-1) così come il
decadimento nel tempo.
Covid-19 può resistere fino a 72 ore sulle plastiche e l’acciaio inossidabile
anche se la carica infettiva sui suddetti materiali si dimezza dopo circa 6 ore e
7 ore, rispettivamente.
Le superfici sulle quali si ha una minore persistenza sono il rame e il cartone,
dove è stato osservato un abbattimento completo dell’infettività dopo 4 ore
per il rame e 24 ore per il cartone.
Un recente studio ha valutato che Covid-19 è altamente stabile a 4°C ma
sensibile al calore: alla temperatura di incubazione di 70°, il virus non era più
rilevabile dopo 5 minuti
                                               Rapporto ISS Covid-19 n. 25     7
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Nello stesso studio ne è stata valutata la stabilità sulle superfici.
Il virus Covid-19 sembrerebbe essere più stabile sulle superfici lisce ed
estremamente stabile in un ampio intervallo di valori di pH (pH 3-10) a
temperatura ambiente (20°C).

  Rapporto ISS Covid-19 n. 25
  Chin A.W. H., et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions The Lancet Microbe DOI:https://doi.org/10.1016/S2666-
  5247(20)30003-3) 2 aprile 2020 .
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Quali prodotti utilizzare?

Classificazione dei virus in base alla resistenza verso i disinfettanti chimici:
  piccoli (50 nm) senza envelope mediamente sensibili;
 grandi (>50 nm) con envelope altamente sensibili (es. Covid-19).

I virus con envelope sono i più sensibili all’inattivazione da parte dei disinfettanti,
perché possiedono un pericapside lipidico facilmente danneggiato dalla maggior
parte dei disinfettanti, i quali compromettono l’integrità del virus e ne
neutralizzano la capacità infettiva .
I criteri di efficacia si basano sulla facilità con cui i tre tipi di virus vengono inattivati
dai disinfettanti.
La norma EN 14476 regolamenta le prove che un disinfettante deve sostenere per
valutarne l’attività virucida e stabilisce di testare il prodotto su due virus di prova,
uno dei quali è il poliovirus, virus nudo particolarmente resistente.                   9
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Quali prodotti utilizzare?
                          Rapporto ISS Covid-19 n. 25

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Studi di efficacia dei disinfettanti   Rapporto ISS Covid-19 n. 20

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Quali prodotti utilizzare?
                                                       Rapporto ISS Covid-19 n. 25

Disinfezione delle superfici

I principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a
livello nazionale (Presidi Medico Chirurgici; PMC) ed Europeo (biocidi) sono
l’etanolo, i sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio
- DDAC, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio, ADBAC), il perossido
d’idrogeno (acqua ossigenata), il sodio ipoclorito e altri principi attivi.
Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere
una efficace azione disinfettante sono dichiarati sull’etichetta apposta sui
prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore.
L’azione disinfettante dovrebbe svilupparsi in tempi brevi, compatibili con l’uso
previsto (professionale o non professionale).
Quali prodotti utilizzare?
                                                     Rapporto ISS Covid-19 n. 25

Non si esclude che prodotti autorizzati con concentrazioni inferiori di
etanolo siano comunque efficaci contro i virus in considerazione di fattori
quali tempi di contatto e organismo bersaglio.
Esistono altri prodotti per superfici, sempre autorizzati dal Ministero, che
dichiarano in etichetta attività antivirale/virucida.
Quali prodotti utilizzare?

L’etichetta e la scheda tecnica del disinfettante indicano la destinazione
d’uso stabilita dal fabbricante in base all’efficacia dimostrata tramite test
specifici.
Quando l’etichetta indica che il disinfettante è “destinato a utilizzatori
professionali” il prodotto deve essere usato solo da questa categoria di
utenti con adeguata formazione, esperienza specifica e conformemente alla
normativa applicabile.
L’utilizzo dei prodotti igienizzanti e disinfettanti deve essere sempre
effettuato nel rispetto delle avvertenze riportate in etichetta o nella scheda
dati di sicurezza.
È fondamentale NON MISCELARE prodotti diversi perché si potrebbero
generare sostanze pericolose.
Quali prodotti utilizzare?

KITERSAN

RIFRAXSAN

DUOCIT ECO

VALSAN

ARGONIT
Quali prodotti utilizzare?
                                                        Rapporto ISS Covid-19 n. 19
Disinfezione della cute

I principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a
livello nazionale (Presidi Medico Chirurgici; PMC) ed efficaci contro i virus sono a
base di etanolo (73,6-89% p/p) e di ammoni quaternari (cloruro di didecil
dimetil ammonio DDAC, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio ADBAC), sono
disponibili miscele a base di etanolo più 1-propanolo a una concentrazione di
etanolo del 65% (p/p)
L’efficacia di un prodotto per la disinfezione della cute dovrebbe completarsi
nell’arco di trenta secondi, un minuto nel caso di prodotti per gli utenti non
professionali.
Le soluzioni alcoliche a concentrazioni più elevate sono meno efficaci poiché le
proteine sono difficilmente denaturabili in assenza dell’acqua.
Quali prodotti utilizzare?
                                                                          Rapporto ISS Covid-19 n. 19

                                DDAC

PT1: prodotti applicati sulla pelle o il cuoio capelluto, o a contatto con essi, allo scopo principale di
disinfettare la pelle o il cuoio capelluto.
Quali prodotti utilizzare?

                                                         COSMETICO
                                                         IGIENIZZANTE
                                                         Alcol etilico 62%

PRESIDIO MEDICO
CHIRURGICO
CLAIM VIRUCIDA

                 PREPARAZIONE
                 OFFICINALE
                 Alcol etilico 60% v/v
Quali prodotti utilizzare?

      Formulazione per la cute Organizzazione Mondiale Sanità OMS

Nel punto 6 c) dell’allegato 6 si dice: è favorita la preparazione da parte
dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS.
La guida OMS non è destinata alla preparazione a scopo di vendita né alla
produzione “fai da te” ma è raccomandata per i produttori che intendono
preparare formulazioni per il consumo locale e non a scopo industriale.
Corrispondenza della concentrazione di principio attivo Etanolo (v/v o p/p)

Occorre considerare la densità della sostanza (etanolo < 1 g/cm3) in dipendenza della temperatura, è
evidente che la percentuale espressa in unità volume/volume corrisponde a una percentuale inferiore
se espressa in termini di peso/peso; per tale motivo è raccomandato esprimere la concentrazione in
un formulato in p/p (peso/peso); fattore non influenzato dalla temperatura o da altre variabili.
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Quali prodotti utilizzare?

      CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 5443 DEL 22/02/2020
           OGGETTO: COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti

Citata al punto 4 dell’allegato 6 e al punto 3 dell’allegato 7, relativi alla pulizia e
sanificazione.
PULIZIA IN AMBIENTI SANITARI: pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e
detergente seguita dall’applicazione dei disinfettanti di abituale uso ospedaliero:
    IPOCLORITO DI SODIO 0.1-0.5%,
    ETANOLO (ALCOOL ETILICO) 62-71% (v/v o p/p non specificato),
    PEROSIDO DI IDROGENO (ACQUA OSSIGENATA) 0.5%
per un adeguato tempo di contatto.
Si fa particolare riferimento alla stanza di isolamento/superfici toccate dal paziente e
aree di vestizione/svestizione dei DPI da parte degli operatori sanitari.

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Quali prodotti utilizzare?

      CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 5443 DEL 22/02/2020
           OGGETTO: COVID-19. Nuove indicazioni e chiarimenti

PULIZIA IN AMBIENTI NON SANITARI in cui hanno soggiornato casi confermati di COVID-
19: pulizia completa con acqua e detergenti, successivamente si raccomanda l’uso di
     IPOCLORITO DI SODIO 0.1%
     ETANOLO (ALCOOL ETILICO) 70% (v/v o p/p non specificato), per le superfici che
     possono danneggiate dall’ipoclorito
Durante le pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Pulire con particolare attenzione le superfici toccate frequentemente (muri, porte e
finestre, servizi igienici e sanitari)
Lavare biancheria da letto, tende ed altri materiali in tessuto a 90°C e detergente, se non è
possibile utilizzare alte temperature, addizionare candeggina o prodotti a base di
ipoclorito di sodio.
Il personale addetto indossa facciale filtrante FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti
monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe; i DPI saranno rimossi       22
seguendo la procedura di svestizione.
Si deve verificare, sulla base delle
indicazioni disponibili, la necessaria
   efficacia virucida del prodotto
               utilizzato

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Quando e dove igienizzare le mani?

L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani accessibili
a tutti i lavoratori attraverso specifici dispenser collocati in punti facilmente
individuabili.
Va garantita la presenza di detergenti appositamente segnalati presso
l’entrata e l’uscita nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
Considerando il problema della disponibilità in commercio, l’azienda può preparare il
liquido detergente secondo la «ricetta» OMS.
Si ribadisce l’importanza delle misure igieniche, in particolare per le mani e si
raccomanda la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
Nelle Pubbliche Amministrazioni, in particolare in quelle del servizio sanitario,
nonché in tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli
addetti [nonché utenti e visitatori] soluzioni disinfettanti per l’igiene delle
mani [art. 3 c. e) DPCM 26 aprile 2020].
Quando e che cosa pulire/sanificare?

Fatto salvo quanto previsto per il settore sanitario e quanto previsto per i settori
lavorativi per cui sono stati adottati specifici protocolli anti-contagio, il
«Protocollo condiviso» descritto nell’allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020, prevede:
Pulizie giornaliere e sanificazioni periodiche, dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro (incluse tastiere, schermi touch e mouse), spogliatoi e delle
aree comuni e di svago (comprese le aree fumatori e le tastiere dei distributori di
bevande e snack).
Pulizie e sanificazioni straordinarie, da effettuarsi specificamente secondo le
disposizioni della Circolare MdS n. 5443, degli ambienti di lavoro, delle postazioni
di lavoro e delle aree comuni nelle aziende in cui sono stati registrati casi di
COVID-19 e, comunque, alla riapertura delle aziende ubicate nelle aree
geografiche a maggiore endemia.

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Quando e che cosa pulire/sanificare?

Inoltre: «l’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute
secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi
particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali»

In occasione di sanificazione straordinaria per presenza di persona con
COVID-19 nonché nella gestione degli spazi comuni, viene ribadita
l’importanza di provvedere alla ventilazione dei locali, che nel caso dei locali
comuni deve essere continua.

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Quando e che cosa pulire/sanificare?

Il «Protocollo condiviso» descritto nell’allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020
relativo ai cantieri, prevede
Pulizie giornaliere e sanificazioni periodiche degli spogliatoi e delle aree
comuni, degli alloggiamenti, dei mezzi d’opera con le relative cabine di guida
o di pilotaggio, delle auto di servizio, delle auto a noleggio, dei mezzi di lavoro
quali gru e mezzi operanti in cantiere, delle tastiere dei distributori di
bevande.
Sanificazione almeno giornaliera e organizzazione degli spazi mensa e degli
spogliatoi, con ventilazione continua dei locali.
Pulizie e sanificazioni straordinarie, da effettuarsi specificamente con le
disposizioni della Circolare MdS n. 5443, dei locali, alloggiamenti, aree
comuni e mezzi nel caso di persone con COVID-19 all’interno del cantiere,
provvedendo alla ventilazioni di tali locali/aree.

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Quando e che cosa pulire/sanificare?

Pulizia corretta degli strumenti individuali di lavoro tramite detergente specifico
reso disponibile in cantiere prima, durante e dopo le prestazioni di lavoro dal
DDL, il quale verifica che sia stata effettuata.
Sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali nonché dei mezzi d’opera
dopo ciascun utilizzo, compresi quelli all’esterno del cantiere o situati in aree
private ma utilizzati a tale finalità, il DDL verifica che la sanificazione sia
avvenuta.
La periodicità della sanificazione è stabilita dal DDL sulla base delle
caratteristiche e utilizzi dei locali e mezzi di lavoro, previa consultazione del MC,
RSPP, RLS o RLST. I prodotti da utilizzare sono quelli con le caratteristiche
indicate nella Circolare MdS n. 5443.
Nelle aziende che eseguono le operazioni di pulizia e sanificazione con proprio
personale, i protocolli specifici vanno definiti con RLS o RLST e tali operatori
devono essere inderogabilmente dotati di tutti gli indumenti e DPI.

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Con che periodicità sanificare?
Un programma di sanificazione di natura preventiva va impostato tenendo
conto dei seguenti fattori:
   Permanenza delle persone (frequente/saltuaria)
   Affollamento dei locali/aree (numero di persone)
   Condizioni microclimatiche
   Tipologia materiali e superfici
   Presenza di punti ciechi o di difficile accesso
   Presenza di superfici maggiormente esposte al contatto con le persone,
   come quelle che si trovano a livello del viso e del busto e quelle più
   manipolate
   Presenza di impianti di condizionamento
   Chiusura prolungata dell’attività (maggiore di 9 giorni)

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Chi effettua la sanificazione?

Le aziende stesse che sanificano in proprio (procedura da
concordare all’interno del Comitato per l’applicazione del
protocollo).
Le imprese previste nel DM 7 luglio 1997, n. 274 del
Ministero dell’Industria e del commercio che sono abilitate
non solo sulla base della capacità economica e
dell’onorabilità (come le imprese di pulizie) ma anche su
requisiti di capacità tecnico-professionale.

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Si può utilizzare l’ozono per sanificare?
                                                           Rapporto ISS Covid-19 n. 25

L’ozono generato in situ a partire da ossigeno è un principio attivo ad azione “biocida”
che però non è ancora stato autorizzato a livello europeo come disinfettante per le
superfici (PT2 e PT4).
Per questo motivo per ora non può essere commercializzato in Italia come Presidio
Medico Chirurgico ad azione “disinfettante” data l’impossibilità (generazione in situ -
produzione fuori officina) di individuare un sito specifico da autorizzare come previsto
dalla normativa nazionale. Pertanto, in questa fase, l’ozono può essere considerato un
“sanitizzante”.
Sebbene la valutazione non sia stata completata, è disponibile un’ampia base di dati che
ne conferma l’efficacia microbicida anche sui virus.
Non esistono informazioni specifiche sull’efficacia contro il SARS COV-2 ma sono
disponibili diversi studi che ne supportano l’efficacia virucida (Norovirus) in ambienti
sanitari e non. Anche a basse concentrazioni, con elevata umidità, l’ozono ha una
elevata azione disinfettante virucida in aria.
Si può utilizzare l’ozono per sanificare?
                                                            Rapporto ISS Covid-19 n. 25
Il problema dell’utilizzo dell’ozono generato in situ è la sua pericolosità: può provocare
o aggravare un incendio; letale se inalato, provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni
oculari, provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta per via
inalatoria, molto tossico per l’ambiente acquatico con effetti di lunga durata.
ECHA ha l’intenzione di proporre per l’ozono una classificazione ed etichettatura
armonizzate anche come mutageno di categoria 2 e cancerogeno di categoria 2.
L’uso di l’ozono deve avvenire in ambienti non occupati e debitamente confinati. In
condizioni reali il tempo di decadimento naturale necessario per rendere accessibili i
locali è di almeno 2 ore. Se possibile, è preferibile eseguire i trattamenti nelle ore
notturne in modo che alla ripresa del lavoro la quantità di ozono ambientale si trovi
entro i limiti di sicurezza sanitaria (< 0.02 ppm).
Per ridurre il rischio, possono essere predisposti dispositivi visivi in ogni punto di
accesso degli ambienti in fase di trattamento e allo stesso modo possono essere
predisposti segnalatori di libero accesso. Gli operatori devono essere addestrati ed
esperti e provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI). Alla luce di
quanto sopra il trattamento deve essere effettuato da ditte abilitate ai sensi del DM
274.
S   S
C   A
H   N
E   I
M   F               Rapporto ISS
                   Covid-19 n. 25
A   I
    C
P   A
E   Z
R   I
    O
L   N
A   E

        Covid-19
E gli impianti di ventilazione?

Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) eliminare
totalmente il ricircolo d’aria
Pulire regolarmente i filtri, acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante
installato sull’impianto ed eventualmente sostituirlo con uno più efficiente
Gli VMC devono essere tenuti accesi ed in buono stato di funzionamento,
controllando i parametri microclimatici (es T, umidità relativa, CO2)
Nel caso di presenza di split, termoconvettori, impianti autonomi di
riscaldamento/raffrescamento pulire i filtri dell’aria ogni 4 settimane
(singolo lavoratore sempre lo stesso), ogni settimana in tutti gli altri casi
Per la pulizia di prese e griglie di ventilazione utilizzare panni in microfibra
inumiditi con acqua e sapone oppure soluzione di alcool etilico al 70%v/v
minimo
Mantenere il più possibile un flusso d’aria laminare per evitare di
risollevare quanto eventualmente depositato sulle superfici
                                              Rapporto ISS Covid-19 n. 5
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in
sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
         DPI respiratori – Mascherine chirurgiche
               Disposizioni straordinarie DPI
Dispositivi di protezione individuale

L’adozione dei dispositivi di protezione individuale, vista la situazione di
emergenza, è legata alla disponibilità in commercio.
Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e
alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate
mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un
metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque
necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti,
occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità
scientifiche e sanitarie, declinati sulla base del complesso dei rischi valutati in
azienda.
E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una
mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in
combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)
Disposizioni finalizzate all’acquisizione di
              dispositivi di protezione e medicali
Secondo l’art 34 del DL n. 9 fino al termine dello stato di emergenza, è
consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva
analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla
normativa vigente la cui efficacia è valutata preventivamente dal Comitato
tecnico scientifico di cui …
E’ consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo
a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del
marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.
L’art. 16 c. 1 del DL n. 18, trasformato in legge con la Legge n. 27 del 24 aprile
2020, permette, sempre fino al termine dell’emergenza, sull’intero territorio
nazionale che per i lavoratori oggettivamente impossibilitati a mantenere la
distanza interpersonale di un metro durante l’attività lavorativa, siano
considerati dispositivi di protezione individuale di cui all’articolo 74, comma 1,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili
in commercio anche prive di marcatura CE se validate da parte dell’Istituto
Superiore di Sanità.
Disposizioni straordinarie per la produzione
            di mascherine «chirurgiche» e DPI

I produttori e gli importatori di mascherine chirurgiche e DPI, e coloro che li
immettono in commercio se intendono produrle e immetterli sul mercato in deroga
alle normative vigenti, inviano
      all’Istituto superiore di sanità per le mascherine «chirurgiche»
      all’ INAIL per i DPI quali ad es. le semimaschere filtranti

- una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità,
  attestano le caratteristiche tecniche e dichiarano che maschere chirurgiche o DPI
  rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.
- entro e non oltre 3 giorni dall’invio della citata autocertificazione, i produttori e
  gli importatori devono altresì trasmettere ogni elemento utile alla validazione di
  quanto oggetto della autocertificazione.

L’Istituto Superiore di Sanità e l’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di
quanto indicato nel presente comma, si pronunciano rispettivamente sulla
rispondenza delle mascherine chirurgiche o dei DPI alle norme vigenti.

                                                  Art. 15 dpcm 24 aprile 2020
Disposizioni straordinarie per la produzione
           di mascherine «chirurgiche» e DPI

Esistono quindi , fino al termine dell’emergenza COVID-19, due disposizioni
straordinarie:

1. la possibilità di produrre, importare e immettere sul mercato
   mascherine ad uso medico («chirurgiche») e dispositivi di protezione
   individuale privi della marcatura CE, in deroga alle normative vigenti;
2. la possibilità di estendere l’uso delle mascherine ad uso medico , sia
   marcate CE sia prodotte in deroga, inizialmente riservato agli operatori
   sanitari, anche ai lavoratori che sono oggettivamente impossibilitati a
   mantenere la distanza interpersonale di un metro, nel qual caso sono
   considerati come DPI ai sensi del DLgs 81/08.
Per le mascherine «chirurgiche»,
nel caso di conformità l’Istituto
Superiore di Sanità rilascia una
dichiarazione      con     oggetto
«valutazione maschere facciali ad
uso medico» in cui esprime
PARERE FAVOREVOLE             ALLA
PRODUZIONE                        E
COMMERCIALIZZAZIONE
indicando le specifiche del
prodotto, dichiarazione valida fino
alla fine dell’emergenza.
L’INAIL può esprimersi sulla rispondenza dei DPI riportati nella tabella
seguente.
Pubblica sul proprio portale web l’elenco dei dispositivi di protezione
individuale autorizzati con procedura di validazione in deroga.
Le aziende richiedenti ricevono un provvedimento di conformità o non
conformità.
Non vale la regola del silenzio-assenso.
[da FAQ INAIL marzo-aprile 2020]
Dispositivi respiratori

Se pur immessi sul mercato attraverso le procedure di «validazione straordinaria»
questi dispositivi devono comunque rispettare le norme tecniche specifiche.
MASCHERE FACCIALI AD USO MEDICO («mascherine chirurgiche)
Sono dispositivi medici di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e s.m.i., hanno lo
scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la
trasmissione di agenti infettivi.
Devono essere prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019
indicando i requisiti di:
     resistenza a schizzi liquidi
     traspirabilità
     efficienza di filtrazione batterica
     pulizia da microbi.
e nel rispetto della norma UNI EN ISO 10993-1:2010 che ha carattere generale per
i dispositivi medici e prevede valutazione e prove all'interno di un processo di
gestione del rischio biologico.
Dispositivi respiratori

Se pur immessi sul mercato attraverso le procedure di «validazione
straordinaria» questi dispositivi devono comunque rispettare le norme
tecniche specifiche.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE- SEMIMASCHERE
FILTRANTI ANTIPOLVERE
Hanno lo scopo di proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da
trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol).
Devono essere prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 149:2009
che specifica i requisiti minimi per le semimaschere filtranti antipolvere,
utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie (denominati
FPP2 e FPP3), ai fini di garantirne le caratteristiche di efficienza, traspirabilità,
stabilità della struttura attraverso prove e test tecnici.
Dispositivi respiratori

Altri tipi di mascherine
Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle
precedentemente indicate, non è un dispositivo medico né un dispositivo di
protezione individuale; può essere prodotta ai sensi dell'art. 16, comma 2, del
D.L. 18/2020 [mascherine di comunità] sotto la responsabilità del produttore
che deve comunque garantire la sicurezza del prodotto (a titolo meramente
esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono noti per causare irritazione
o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, non sono altamente
infiammabili, ecc.). Per queste mascherine non è prevista alcuna valutazione
dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’INAIL.
Chi la indossa deve comunque rispettare le norme precauzionali sul
distanziamento sociale e le altre introdotte per fronteggiare l’emergenza
Covid-19.
Dispositivi respiratori

Mascherina di comunità

3. Ai fini di cui al comma 2, [accesso luoghi chiusi aperti al pubblico, mezzi di
trasporto, in tutte le occasioni in cui non è possibile mantenere il
distanziamento sociale], possono essere utilizzate mascherine di comunità,
ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in
materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo,
che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
4. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di
protezione finalizzate alla riduzione del contagio…….

                                             Art. 3 c. 3 e 4 dpcm 26 aprile 2020
Dispositivi di protezione individuali
                         respiratori

Finché rimarrà la condizione di stato di emergenza COVID-19, in
ambiente di lavoro si possono utilizzare:
   semimaschere filtranti FFP2 o FFP3 marcate CE
   semimaschere filtranti FFP2 o FFP3 validate in deroga da INAIL
   mascherine ad uso medico marcate CE
   mascherine ad uso medico validate in deroga dall’Istituto Superiore
   di Sanità.

Per attività lavorative in cui è garantita la distanza interpersonale
superiore ad un metro, il DDL può fornire mascherine di comunità?
Dispositivi di protezione individuali
                  respiratori e cantieri

Nell’allegato 7 al punto 5 si dice che in caso le lavorazioni impongano
di lavorare a distanza interpersonale inferiore ad un metro, in
mancanza degli idonei DPI le lavorazioni devono essere sospese,
facendo ricorso se necessario alla cassa integrazione.
Inoltre il CSE ove nominato deve integrare il Piano di sicurezza e
coordinamento e la stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti
necessari.

                                                                          48
Mascherine ad uso medico

R significa resistente agli spruzzi
Devono essere fornite le seguenti informazioni sull’imballaggio:
    numero della presente norma europea
    tipo di maschera (come indicato nel prospetto 1)
                                                                     49
                                                 UNI EN 14683/2019
Dispositivo di protezione individuale
          Semimaschere filtranti antipolvere

        Efficienza   Resistenza      Resistenza        Fattore
        filtrante    inspiratoria    inspiratoria      Protezione
                     con valvole     senza valvole     Operativo
                     mbar            mbar
FFP1       > 78%            4                 3                4
FFP2       > 92%            5                 4               10
FFP3       > 98%            7                 5               30

NR = utilizzabile solo per un singolo turno
R = riutilizzabile
D = se superata prova di intasamento
Da riportare sull’imballaggio e sulla semimaschera (es. FFP3NR D)

                                                                    50
                                                  UNI EN 149/2009
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in
sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
                Altri protocolli «informali»
PROTOCOLLO CONDIVISO SETTORE BANCARIO

 PROTOCOLLO CONDIVISO SETTORE CERAMICO

PROTOCOLLO CONDIVISO SETTORE MODA

INDICAZIONI PER IL SETTORE AGRICOLTURA - INAIL
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