MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE - COVID-19 Unità di supporto legale alle imprese - CasaeAssociati

Pagina creata da Valerio Molteni
 
CONTINUA A LEGGERE
MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE - COVID-19 Unità di supporto legale alle imprese - CasaeAssociati
MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

              COVID-19
 Unità di supporto legale alle imprese

                                         1
Emergenza COVID-19

                                  Indice:

                                  1. Nota introduttiva
                                  2. I soggetti beneficiari delle misure di sostegno
                                  3. La tipologia delle misure di sostegno
                                  4. Le modalità per accedere alle misure di sostegno
                                  5. Le misure alternative a quelle previste nel d.l. 17.03.2020
                                  6. Le misure di sostegno per le grandi imprese
                                  7. Le misure di sostegno per le imprese con esposizioni deteriorate
                                  8. Le garanzie originarie connesse all‘erogazione del credito

Misure a sostegno delle imprese                                                                         2
Emergenza COVID-19

1. Nota introduttiva

La situazione di lockdown che ci troviamo a vivere ha ripercussioni in primo luogo sulla liquidità delle imprese che
non hanno più flussi di cassa in entrata e si trovano ad avere costi fissi cui comunque dover far fronte. In questo
quadro generalizzato è evidente che il sistema bancario doveva necessariamente farsi carico di garantire un
sostegno concreto, messo a sua volta in condizioni di sicurezza dalle garanzie statali.

Il primo fondamentale passo per attuare questo sistema di sostegno alle imprese era quello di riconoscere
ufficialmente la situazione emergenziale come tale. Ciò è stato fatto con il riconoscimento che l‘epidemia da
COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezione e di grave turbamento dell‘economia, ai sensi
dell‘art. 107 del Trattato sul funzionamento dell‘Unione Europea.

Conseguentemente le misure previste non sono considerate misure di tollerenza. Di conseguenza non impattano
in alcun modo sui critieri di valutazione finanziaria delle imprese beneficiarie nè, per le banche, sui principi
contabili IFRS 9, non imponendo dunque specifici accontonamenti in previsione di future perdite.

Misure a sostegno delle imprese                                                                                        3
Emergenza COVID-19

2. I SOGGETTI BENEFICIARI DELLE MISURE DI SOSTEGNO
                        Liberi
                    professionisti                                       1. per tutti i settori
                                            Microimprese
                                                                         produttivi

                                                                         2. con sede in Italia

                                                                         3. in ogni caso per
                                                                         esposizioni creditizie
                                                                         non deteriorate

                                                                         4. anche nel caso in cui le
   Imprenditori                                                          imprese abbiano già
    individuali -                                      Piccole imprese   ottenuto misure di
     lavoratori                                                          sospensione o
     autonomi                                                            ristrutturazione dello
                                                                         stesso finanziamento
                                                                         nell’arco dei 24 mesi
                                                                         precedenti
                                       Medie imprese
Misure a sostegno delle imprese                                                                        4
Emergenza COVID-19

3.        LA TIPOLOGIA DI MISURE PREVISTE DALL’ART. 56 D.L. 17.03.2020
                                 Tipologia contratto                                          Misura di sostegno prevista
                (deve essere stato in essere alla data del 29.02.2020)

           Aperture di credito a revoca                                      No revoca fino al 30.09.2020
           Anticipi su crediti° esistenti al 17.03.2020 (no futuri)          No revoca fino al 30.09.2020
           Prestiti bullet (non rateali) con scadenza entro il Scadenza al 30.09.2020
           30.09.2020

           Mutui e altri finanziamenti con rientro rateale                   Sospensione rate* fino al 30.09.2020
           Leasing                                                           Sospensione canoni* fino al 30.09.2020
           Finanziamenti per internazionalizzazione (fondo 394/81)           Sospensione per 12 mesi quota capitale e interessi delle rate
                                                                             in scadenza fino al 31.12.2020

           °la relazione tecnica parla solo di anticipi su titoli di credito (il che escluderebbe anticipi su fatture e su riba)
           *è possibile chiedere la sospensione solo della parte della rata o del canone in conto capitale

           N.B. la circolare ABI del 24.03.2020 precisa che anche le rate in scadenza il 30.09.2020 devono intendersi sospese

Misure a sostegno delle imprese                                                                                                          5
Emergenza COVID-19

4. LE MODALITA’ PER ACCEDERE ALLE MISURE DI SOSTEGNO

1. RICHIESTA ALLA BANCA DI VOLER ACCEDERE ALLE MISURE DI SOSTEGNO: molti istituti hanno predisposto
   proprie modulistiche – in mancanza basta una semplice pec con l’indicazione del rapporto per il quale si
   chiede la sospensione
2. IN OGNI CASO alla comunicazione VA ALLEGATA L’AUTOCERTIFICAZIONE DELL’IMPRESA DI AVER SUBITO IN VIA
   TEMPORANEA A CAUSA DELL’EPIDEMIA UNA CARENZA DI LIQUIDITÀ. Ne alleghiamo un esempio, alla pagina
   successiva, richiamando le indicazioni generali sulla valenza e sulle responsabilità per false autodichiarazioni
   che abbiamo già affrontata nel contributo specificatamente dedicato a tale tematica.

                                  L’ente finanziatore può chiedere garanzia del
                                  Fondo di garanzia presso il Mediocredito
                                  Centrale: si tratta di una garanzia sussidiaria e
                                  gratuita a sostegno della misura concessa. La
                                  richiesta non è soggetta a preventiva valutazione
                                  Pertanto la Banca non può subordinare la
                                  concessione della sospensione alla concessione
                                  della predetta garanzia.

Misure a sostegno delle imprese                                                                                       6
Emergenza COVID-19

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI FINI DELL’ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO
 DELLE IMPRESE COLPITE DALL’EPIDEMIA DI COVID-19
  (AI SENSI DEL DELL’ART. 56 COMMA 2 D.L. 17.03.2020 N. 18 E DELL’ART. 47 D.P.R. 445/2000)
 Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a a _________________________(___) il ___________ e residente in
 _____________________(___), Via _____________ n.____ in qualità di legale rappresentante della società
 ______________________con sede in ________________________(___) Via ____________________________ n. _______ e
 domicilio fiscale in____________________________(___), Via___________________ n. _______ Partita
 I.V.A._______________________ Codice Fiscale __________________________,
 letto l’art. 56 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (G.U. n. 70 del 17.03.2020)
 pienamente consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, false o mendaci, di formazione o uso di atti
 falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e dagli art. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale,
 DICHIARA
 di aver subito una temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia di Covid-19
 La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000
 __________________________, li _______________

 FIRMA (1) __________________________________ + PREFERIBILMENTE TIMBRO DELLA SOCIETA’

 Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Presa visione della normativa
 privacy, si autorizza l’utilizzo dei dati sopra estesi, ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 196/03, esclusivamente a fini istruttori nell’ambito del
 procedimento in oggetto, nella consapevolezza che verranno conservati agli atti e soggetti a diffusione unicamente nelle modalità e
 nei termini stabiliti da leggi o regolamenti che consentano l’accesso agli atti e alle informazioni.

 FIRMA (1) __________________________________

 La firma apposta sul modello deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

Misure a sostegno delle imprese                                                                                                                  7
Emergenza COVID-19

 5. LE MISURE ALTERNATIVE A QUELLE PREVISTE DALL’ART. 56 D.L. 17.03.2020

L’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha prorogato l’accordo per il credito 2019 concluso con le associazione di
rappresentanza delle PMI, stipulando un apposito addendum in data 06.03.2020 con il quale è estesa
l’applicazione della misura «Impresa in Ripresa 2.0» ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in
favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica COVID-19.

condizioni generali per l’applicazione dell’Accordo ABI 06.03.2020
A. imprese (micro, piccole e medie) senza esposizioni non performing
B. finanziamenti in essere alla data del 31.01.2020
C. anche con rate già scadute o pagate parzialmente ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della
domanda

Misure a sostegno delle impreseo                                                                                    8
Emergenza COVID-19

                                  ACCORDO ABI

                    SOSPENSIONE                 ALLUNGAMENTO

Misure a sostegno delle imprese                                9
Emergenza COVID-19

                                             SOSPENSIONE

effetti della moratoria
sospensione per massimo 12 mesi: traslazione del piano di ammortamento, interessi sulla quota capitale devono
essere pagati alle scadenze originarie
il tasso di interessi applicabile può essere diverso da quello originariamente pattuito e può essere calibrato anche
in ragione delle garanzie collaterali offerte

oggetto della moratoria
contratti di finanziamento a medio / lungo termine (quindi tutti quelli di durata superiore a 18 mesi)
leasing immobiliare
leasing mobiliare (la sospensione riguarda solo la quota capitale dei canoni)
aperture di credito in conto corrente ipotecario

Misure a sostegno delle imprese                                                                                        10
Emergenza COVID-19

                                                        ALLUNGAMENTO

effetti dell’allungamento
allungamento dei tempi di rientro secondo le diverse tipologie di contratti interessati
il tasso di interessi applicabile può essere diverso da quello originariamente pattuito e può essere calibrato anche
in ragione delle garanzie collaterali offerte

oggetto dell’allungamento
mutui (finanziamenti oltre i 18 mesi di durata) à allungamento fino al 100% della durata originaria
finanziamenti a breve termine (entro i 18 mesi di durata) à allungamento fino a 270 giorni delle scadenze
credito agrario à allungamento fino a 120 giorni delle scadenze

Misure a sostegno delle imprese                                                                                        11
Emergenza COVID-19

6.                   LE MISURE DI SOSTEGNO PER LE GRANDI IMPRESE

All’art. 57 del decreto legge «Cura Italia» il Governo ha predisposto misure che consentono:

a) alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti, di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese
   che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della emergenza Covid-19;

b) a Cassa Depositi e Prestiti di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici
strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni
assunte dalle banche stesse;

c) allo Stato, di concedere «controgaranzie» fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a
condizioni di mercato.

Queste possibilità dovranno dar modo alle Grandi Imprese, che si presumono dotate di un potere contrattuale
individuale e specifico, di ottenere sospensioni, allungamenti e rideterminazione dei finanziamenti in essere, sulla
scorta dei parametri e delle prospettive temporali di quanto previsto per le altre tipologie di imprese.

Misure a sostegno delle imprese                                                                                        12
Emergenza COVID-19

7. LE MISURE PER LE IMPRESE CON POSIZIONI DEBITORIE DETERIORATE

Le misure di cui all’art. 56 d.l. 17.03.2020 e le quelle di cui all’accordo ABI sono in entrambi i casi previste per
imprese che non mostravano prima dell’emergenza COVID-19 segnali di difficoltà, e quindi per le quali la Centrali
Rischi era regolare.
La Circolare ABI del 24.03.2020 afferma testualmente che per accedere alle misure, l’impresa deve essere in bonis,
vale a dire […] non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie
sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinamenti deteriorate. In particolare, non deve
avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
A prima vista, dunque, le imprese con esposizioni non performing parrebbero non destinate ad essere sostenute
da alcuna misura emergenziale.

In realtà vi sono degli spazi che auspicabilmente potranno giovare anche a queste imprese, che diversamente del
resto sarebbero destinate a sicura fuoriuscita dal mercato.

Misure a sostegno delle imprese                                                                                           13
Emergenza COVID-19

7. Segue - LE MISURE PER LE IMPRESE CON POSIZIONI DEBITORIE DETERIORATE

I nuovi finanziamenti per massimo 1,5 miliardi di euro per ogni impresa con l’intervento del Fondo di garanzia per
le PMI, previsti dall’art. 49 del d.l. 17.03.2020, sono ottenibili anche per le imprese che abbiano delle posizioni
debitorie classificate dalla banca come non-performing e per i finanziamenti che presentino rate scadute da più di
90 giorni.

Sempre attraverso il Fondo di garanzia delle PMI si possono finanziare le operazioni di rinegoziazione del debito
dell’impresa, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10%
dell’importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Misure a sostegno delle imprese                                                                                       14
Emergenza COVID-19

8. LE GARANZIE ORIGINARIE CONNESSE ALL’EROGAZIONE DEL CREDITO

Con nota del Ministero dell’Economia del 22.03.2020 è stato precisato che laddove il testo del decreto legge
17.03.2020 fa riferimento a «elementi accessori» intende tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, e
in specie le garanzie e i contratti di assicurazione collegati nonché i contratti in derivati, che pertanto sono
prorogati senza formalità automaticamente alle condizioni del contratto originario.

Se i finanziamenti originari erano stati erogati con finanziamenti di terzi è automaticamente allungato anche il
contratto di provvista alle stesse condizioni del contratto originario.

Se il finanziamento originario erano stato erogato grazie ad agevolazioni pubbliche, la banca dà comunicazione
all’ente agevolatore della misura che intende adottare, la quale verrà concretamente adottato dopo 15 giorni
dalla comunicazione in assenza di rilievi da parte del predetto ente (vale in altri termini il principio del silenzio
assenso).

Misure a sostegno delle imprese                                                                                         15
Emergenza COVID-19

                                              COVID-19
                                 Unità di supporto legale alle imprese

                                               Contatti:

                                          T +39 0444 513233
                              E-mail: supportocovid19@casaeassociati.it

                     Le informazioni rese dal servizio sono completamente gratuite.

                                                                                      16
Emergenza COVID-19

                                                                                  Disclaimer

                                       Casa&Associati fornisce queste informazioni come servizio a clienti e altri amici a solo scopo educativo.
Il contenuto di questo documento non deve essere pertanto interpretato o ritenuto come se si trattasse di una consulenza legale o quale strumento volto ad instaurare un rapporto
                  avvocato-cliente. I lettori non devono quindi agire sulla base di queste informazioni senza chiedere consiglio ai propri consulenti professionisti.
          Casa&Associati resta inoltre titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale concernenti questa pubblicazione e qualsiasi sua riproduzione, anche solo parziale,
                                                                 dovrà essere preventivamente autorizzata dal nostro studio.

                                                                               casaeassociati.it

                                                                                                                                                                      17
Puoi anche leggere