MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE - COVID-19 Unità di supporto legale alle imprese - CasaeAssociati
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Emergenza COVID-19 Indice: 1. Nota introduttiva 2. I soggetti beneficiari delle misure di sostegno 3. La tipologia delle misure di sostegno 4. Le modalità per accedere alle misure di sostegno 5. Le misure alternative a quelle previste nel d.l. 17.03.2020 6. Le misure di sostegno per le grandi imprese 7. Le misure di sostegno per le imprese con esposizioni deteriorate 8. Le garanzie originarie connesse all‘erogazione del credito Misure a sostegno delle imprese 2
Emergenza COVID-19 1. Nota introduttiva La situazione di lockdown che ci troviamo a vivere ha ripercussioni in primo luogo sulla liquidità delle imprese che non hanno più flussi di cassa in entrata e si trovano ad avere costi fissi cui comunque dover far fronte. In questo quadro generalizzato è evidente che il sistema bancario doveva necessariamente farsi carico di garantire un sostegno concreto, messo a sua volta in condizioni di sicurezza dalle garanzie statali. Il primo fondamentale passo per attuare questo sistema di sostegno alle imprese era quello di riconoscere ufficialmente la situazione emergenziale come tale. Ciò è stato fatto con il riconoscimento che l‘epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezione e di grave turbamento dell‘economia, ai sensi dell‘art. 107 del Trattato sul funzionamento dell‘Unione Europea. Conseguentemente le misure previste non sono considerate misure di tollerenza. Di conseguenza non impattano in alcun modo sui critieri di valutazione finanziaria delle imprese beneficiarie nè, per le banche, sui principi contabili IFRS 9, non imponendo dunque specifici accontonamenti in previsione di future perdite. Misure a sostegno delle imprese 3
Emergenza COVID-19 2. I SOGGETTI BENEFICIARI DELLE MISURE DI SOSTEGNO Liberi professionisti 1. per tutti i settori Microimprese produttivi 2. con sede in Italia 3. in ogni caso per esposizioni creditizie non deteriorate 4. anche nel caso in cui le Imprenditori imprese abbiano già individuali - Piccole imprese ottenuto misure di lavoratori sospensione o autonomi ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti Medie imprese Misure a sostegno delle imprese 4
Emergenza COVID-19 3. LA TIPOLOGIA DI MISURE PREVISTE DALL’ART. 56 D.L. 17.03.2020 Tipologia contratto Misura di sostegno prevista (deve essere stato in essere alla data del 29.02.2020) Aperture di credito a revoca No revoca fino al 30.09.2020 Anticipi su crediti° esistenti al 17.03.2020 (no futuri) No revoca fino al 30.09.2020 Prestiti bullet (non rateali) con scadenza entro il Scadenza al 30.09.2020 30.09.2020 Mutui e altri finanziamenti con rientro rateale Sospensione rate* fino al 30.09.2020 Leasing Sospensione canoni* fino al 30.09.2020 Finanziamenti per internazionalizzazione (fondo 394/81) Sospensione per 12 mesi quota capitale e interessi delle rate in scadenza fino al 31.12.2020 °la relazione tecnica parla solo di anticipi su titoli di credito (il che escluderebbe anticipi su fatture e su riba) *è possibile chiedere la sospensione solo della parte della rata o del canone in conto capitale N.B. la circolare ABI del 24.03.2020 precisa che anche le rate in scadenza il 30.09.2020 devono intendersi sospese Misure a sostegno delle imprese 5
Emergenza COVID-19 4. LE MODALITA’ PER ACCEDERE ALLE MISURE DI SOSTEGNO 1. RICHIESTA ALLA BANCA DI VOLER ACCEDERE ALLE MISURE DI SOSTEGNO: molti istituti hanno predisposto proprie modulistiche – in mancanza basta una semplice pec con l’indicazione del rapporto per il quale si chiede la sospensione 2. IN OGNI CASO alla comunicazione VA ALLEGATA L’AUTOCERTIFICAZIONE DELL’IMPRESA DI AVER SUBITO IN VIA TEMPORANEA A CAUSA DELL’EPIDEMIA UNA CARENZA DI LIQUIDITÀ. Ne alleghiamo un esempio, alla pagina successiva, richiamando le indicazioni generali sulla valenza e sulle responsabilità per false autodichiarazioni che abbiamo già affrontata nel contributo specificatamente dedicato a tale tematica. L’ente finanziatore può chiedere garanzia del Fondo di garanzia presso il Mediocredito Centrale: si tratta di una garanzia sussidiaria e gratuita a sostegno della misura concessa. La richiesta non è soggetta a preventiva valutazione Pertanto la Banca non può subordinare la concessione della sospensione alla concessione della predetta garanzia. Misure a sostegno delle imprese 6
Emergenza COVID-19 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RESA AI FINI DELL’ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO DELLE IMPRESE COLPITE DALL’EPIDEMIA DI COVID-19 (AI SENSI DEL DELL’ART. 56 COMMA 2 D.L. 17.03.2020 N. 18 E DELL’ART. 47 D.P.R. 445/2000) Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a a _________________________(___) il ___________ e residente in _____________________(___), Via _____________ n.____ in qualità di legale rappresentante della società ______________________con sede in ________________________(___) Via ____________________________ n. _______ e domicilio fiscale in____________________________(___), Via___________________ n. _______ Partita I.V.A._______________________ Codice Fiscale __________________________, letto l’art. 56 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (G.U. n. 70 del 17.03.2020) pienamente consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, false o mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e dagli art. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale, DICHIARA di aver subito una temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia di Covid-19 La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000 __________________________, li _______________ FIRMA (1) __________________________________ + PREFERIBILMENTE TIMBRO DELLA SOCIETA’ Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Presa visione della normativa privacy, si autorizza l’utilizzo dei dati sopra estesi, ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 196/03, esclusivamente a fini istruttori nell’ambito del procedimento in oggetto, nella consapevolezza che verranno conservati agli atti e soggetti a diffusione unicamente nelle modalità e nei termini stabiliti da leggi o regolamenti che consentano l’accesso agli atti e alle informazioni. FIRMA (1) __________________________________ La firma apposta sul modello deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. Misure a sostegno delle imprese 7
Emergenza COVID-19 5. LE MISURE ALTERNATIVE A QUELLE PREVISTE DALL’ART. 56 D.L. 17.03.2020 L’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha prorogato l’accordo per il credito 2019 concluso con le associazione di rappresentanza delle PMI, stipulando un apposito addendum in data 06.03.2020 con il quale è estesa l’applicazione della misura «Impresa in Ripresa 2.0» ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica COVID-19. condizioni generali per l’applicazione dell’Accordo ABI 06.03.2020 A. imprese (micro, piccole e medie) senza esposizioni non performing B. finanziamenti in essere alla data del 31.01.2020 C. anche con rate già scadute o pagate parzialmente ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda Misure a sostegno delle impreseo 8
Emergenza COVID-19 ACCORDO ABI SOSPENSIONE ALLUNGAMENTO Misure a sostegno delle imprese 9
Emergenza COVID-19 SOSPENSIONE effetti della moratoria sospensione per massimo 12 mesi: traslazione del piano di ammortamento, interessi sulla quota capitale devono essere pagati alle scadenze originarie il tasso di interessi applicabile può essere diverso da quello originariamente pattuito e può essere calibrato anche in ragione delle garanzie collaterali offerte oggetto della moratoria contratti di finanziamento a medio / lungo termine (quindi tutti quelli di durata superiore a 18 mesi) leasing immobiliare leasing mobiliare (la sospensione riguarda solo la quota capitale dei canoni) aperture di credito in conto corrente ipotecario Misure a sostegno delle imprese 10
Emergenza COVID-19 ALLUNGAMENTO effetti dell’allungamento allungamento dei tempi di rientro secondo le diverse tipologie di contratti interessati il tasso di interessi applicabile può essere diverso da quello originariamente pattuito e può essere calibrato anche in ragione delle garanzie collaterali offerte oggetto dell’allungamento mutui (finanziamenti oltre i 18 mesi di durata) à allungamento fino al 100% della durata originaria finanziamenti a breve termine (entro i 18 mesi di durata) à allungamento fino a 270 giorni delle scadenze credito agrario à allungamento fino a 120 giorni delle scadenze Misure a sostegno delle imprese 11
Emergenza COVID-19 6. LE MISURE DI SOSTEGNO PER LE GRANDI IMPRESE All’art. 57 del decreto legge «Cura Italia» il Governo ha predisposto misure che consentono: a) alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti, di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della emergenza Covid-19; b) a Cassa Depositi e Prestiti di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse; c) allo Stato, di concedere «controgaranzie» fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato. Queste possibilità dovranno dar modo alle Grandi Imprese, che si presumono dotate di un potere contrattuale individuale e specifico, di ottenere sospensioni, allungamenti e rideterminazione dei finanziamenti in essere, sulla scorta dei parametri e delle prospettive temporali di quanto previsto per le altre tipologie di imprese. Misure a sostegno delle imprese 12
Emergenza COVID-19 7. LE MISURE PER LE IMPRESE CON POSIZIONI DEBITORIE DETERIORATE Le misure di cui all’art. 56 d.l. 17.03.2020 e le quelle di cui all’accordo ABI sono in entrambi i casi previste per imprese che non mostravano prima dell’emergenza COVID-19 segnali di difficoltà, e quindi per le quali la Centrali Rischi era regolare. La Circolare ABI del 24.03.2020 afferma testualmente che per accedere alle misure, l’impresa deve essere in bonis, vale a dire […] non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinamenti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. A prima vista, dunque, le imprese con esposizioni non performing parrebbero non destinate ad essere sostenute da alcuna misura emergenziale. In realtà vi sono degli spazi che auspicabilmente potranno giovare anche a queste imprese, che diversamente del resto sarebbero destinate a sicura fuoriuscita dal mercato. Misure a sostegno delle imprese 13
Emergenza COVID-19 7. Segue - LE MISURE PER LE IMPRESE CON POSIZIONI DEBITORIE DETERIORATE I nuovi finanziamenti per massimo 1,5 miliardi di euro per ogni impresa con l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI, previsti dall’art. 49 del d.l. 17.03.2020, sono ottenibili anche per le imprese che abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come non-performing e per i finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni. Sempre attraverso il Fondo di garanzia delle PMI si possono finanziare le operazioni di rinegoziazione del debito dell’impresa, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Misure a sostegno delle imprese 14
Emergenza COVID-19 8. LE GARANZIE ORIGINARIE CONNESSE ALL’EROGAZIONE DEL CREDITO Con nota del Ministero dell’Economia del 22.03.2020 è stato precisato che laddove il testo del decreto legge 17.03.2020 fa riferimento a «elementi accessori» intende tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, e in specie le garanzie e i contratti di assicurazione collegati nonché i contratti in derivati, che pertanto sono prorogati senza formalità automaticamente alle condizioni del contratto originario. Se i finanziamenti originari erano stati erogati con finanziamenti di terzi è automaticamente allungato anche il contratto di provvista alle stesse condizioni del contratto originario. Se il finanziamento originario erano stato erogato grazie ad agevolazioni pubbliche, la banca dà comunicazione all’ente agevolatore della misura che intende adottare, la quale verrà concretamente adottato dopo 15 giorni dalla comunicazione in assenza di rilievi da parte del predetto ente (vale in altri termini il principio del silenzio assenso). Misure a sostegno delle imprese 15
Emergenza COVID-19 COVID-19 Unità di supporto legale alle imprese Contatti: T +39 0444 513233 E-mail: supportocovid19@casaeassociati.it Le informazioni rese dal servizio sono completamente gratuite. 16
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