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COMUNE DI VALSAMOGGIA Città Metropolitana di Bologna ORDINANZA N. 55 DEL 04/03/2021 OGGETTO: ADOZIONE DI APPOSITO PIANO DI SOSPENSIONE PER IL MERCATO DEGLI HOBBISTI DI SAVIGNO AI SENSI DELLA NORMATIVA EMERGENZIALE SULLA PANDEMIA IN CORSO IL SINDACO VISTO il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la L.R. n. 1 del 7/02/2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 27 del 7/02/2013, con la quale, tenuto conto dell'esito del referendum consultivo regionale in data 25/11/2012, e' stato istituito, a far tempo dal 1 gennaio 2014, il Comune di Valsamoggia mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno; VISTI -il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; - il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l’art. 3, comma 1; - il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72 recante: “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”; - il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; - il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020; - il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159; - il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176; - il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6; - il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; - il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” , in base al quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 e con il quale sono state rafforzate le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid -19 e viene confermato il sistema di classificazione delle regioni per fascia di rischio (rossa, arancione, gialla) con l'introduzione di un'ulteriore fascia bianca; - il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; - il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; VISTI - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», - il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» - il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»; VISTO il DPCM 02 marzo 2021; VISTO il decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 03/03/2021; RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze, che recavano disposizioni in ordine allo svolgimento del mercato del vecchio e dell’antico di Savigno; RICHIAMATE le determinazioni della Responsabile del SUAP, in ordine al medesimo oggetto;
TENUTO CONTO che nel Comune di Valsamoggia, località Savigno, si svolge da marzo con cadenza mensile e precisamente la seconda domenica del mese (con due ulteriori giornate a novembre), il “Mercatino del vecchio e dell’antico” istituito con delibera del Consiglio Comunale n.117 del 18/12/2019, avente ad oggetto “ISTITUZIONE DEL MERCATINO STORICO CON HOBBISTI DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA LOCALITA' SAVIGNO DENOMINATO "MOSTRA MERCATO DEL VECCHIO E DELL'ANTICO" AI SENSI DEL COMMA 8 DELL'ART. 7 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 12/1999 E ISTITUZIONE DEL CONTIGUO MERCATO DELL'ARTE E INGEGNO -APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO”, ai sensi del comma 8 dell’articolo 7-bis (“Hobbisti”) della L.R. n.12/1999, così come modificata con L.R. n. 4/2013; RITENUTO che in zona gialla sussistono i presupposti, in applicazione delle norme sopra citate, per la ripresa dell’attività del mercatino con hobbisti di Savigno, dando attuazione, al “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia-Romagna”; CONSIDERATO che nell’eventualità di aumento dei casi di persone positive al Covid-19, riscontrati a livello Regionale, determinando il passaggio della Regione – o del Comune - ad uno scenario ad alto o altissimo rischio "zona arancione" o “zona rossa”, sono limitati gli spostamenti (anche) all'interno del proprio Comune; RITENUTO, al di fuori della zona bianca e della zona gialla, necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ulteriori misure di natura precauzionale volte a limitare gli spostamenti e necessarie a contrastare possibili assembramenti di persone; VISTI in particolare i protocolli di sicurezza adottati e relativi alle attività produttive di commercio su aree pubbliche in base ai quali, in particolare: “dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi” e cioè: “- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale; - Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. - Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento. - Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande. - Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile
assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro. - Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.” ; VISTI i seguenti criteri da adottare per la regolamentazione dei mercati, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale: tenere in considerazione la loro localizzazione le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione; RITENUTO, in zona gialla, di applicare il protocollo relativo allo svolgimento delle attività di commercio sulle aree pubbliche anche nel mercato del Vecchio e antico di Valsamoggia e al contestuale Mercato delle cose buone ; RITENUTO che per il mercato del Vecchio e antico di Valsamoggia e per il contestuale Mercato delle cose buone, l’estensione in rapporto alla popolazione residente che usufruisce del servizio è tale che sono necessarie - adeguata informazione e assistenza alla cittadinanza in corrispondenza dei principali punti di accesso al mercato, tramite cartellonistica; - la presenza di almeno un addetto individuato dall’Amministrazione Comunale che verifichi l’andamento del mercato e in caso di necessità avverta le forze dell’ordine; - una ridefinzione planimetrica dei posteggi; RITENUTO di demandare all’Ufficio SUAP con apposito e successivo atto, la temporanea ridefinizione planimetrica del mercato; CONSIDERATA la normativa di dettaglio del Ministero dell’Interno sulla competenza ad assicurare il rispetto delle misure adottate nell’ambito dell’emergenza sanitaria, con la collaborazione di tutti i Corpi e Comandi ivi citati; RITENUTO, altresì, che sussistono le condizioni contingibili ed urgenti per adottare ordinanza che contenga misure ulteriormente restrittive per contrastare la pandemia tuttora in corso; VISTO l'art. 50 commi 4 e 54, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.L.P.S.) legittimante l' adozione di apposito provvedimento di prevenzione e tutela in materia sanitaria in capo al sindaco del Comune; VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 RILEVATO che dall'approvazione del presente atto non derivano oneri per il bilancio comunale; VISTI: il D.Lgs.n.114 del 31/03/1998 e ss.mm.ii.;
L.R. 25/06/1999 n.12 e la s.m. L.R.24/05/2013 n.4; la Delibera di Giunta Regionale n.1368/99 così come modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n.485/13; il Regolamento per il mercato del vecchio e dell’antico n.117 del 18/12/2019; il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali; l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; VISTA la documentazione presente agli atti d'ufficio; ORDINA 1) in zona arancione e in zona rossa, la chiusura del mercato del Vecchio e antico di Savigno; 2) in zona bianca e gialla, la riapertura del mercatino con hobbisti con le seguenti modalità: - controllo dinamico dell’area mercatale da effettuarsi a cura di personale appositamente individuato, incaricato di monitorare e promuovere le misure di prevenzione, di verificare il rispetto delle misure anti-Covid, al fine di prevenire affollamenti e aggregazioni di persone; - collocazione nell’area mercatale di apposita cartellonistica, in lingua italiana e inglese, rivolta agli acquirenti, con le informazioni relative alle misure di prevenzione; 3) Il mercatino e le altre iniziative concomitanti devono svolgersi nel rispetto delle seguenti misure atte a prevenire ogni eventuale contagio da Covid-19: - tutti i partecipanti, compreso tutto il personale che effettua operazioni di vendita, devono essere dotati di mascherina ed utilizzarla per tutta la durata del mercatino, comprese le operazioni di carico e scarico; - tutti coloro che sono all'interno delle aree di svolgimento del mercatino e delle altre iniziative delle associazioni, devono indossare la mascherina; - i clienti devono indossare guanti monouso oppure, in alternativa, disinfettare le mani prima di toccare la merce, con l’apposito prodotto igienizzante messo a disposizione dagli operatori; - i titolari di posteggio e degli spazi espositivi sono tenuti ad adottare le seguenti misure: • pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita; • uso obbligatorio delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani; • messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; in particolare tali prodotti devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento; • nel caso di vendita con possibilità di scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, gli operatori dovranno mettere a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente oppure, in alternativa, dovranno rendere obbligatoria la disinfezione delle mani prima di toccare la merce; • obbligo di allestire l’esposizione dei prodotti in modo che il pubblico possa accedervi soltanto sul fronte del posteggio e non lateralmente rispetto al posteggio stesso.
4) In caso di violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza, si applicano le sanzioni e le procedure previste dall’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 in relazione all’art. 3 del medesimo decreto legge, come richiamate dall’art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020 n. 74. A tal fine l’autorità competente è il Sindaco. 5) Il presente atto ha valenza per tutto il periodo di emergenza sanitaria e per il periodo di validità delle misure nazionali e regionali di contrasto al contagio da Covid-19. 6) di sostituire ogni precedente determinazione difforme, adottata in base all’emergenza sanitaria in corso; 7) Per tutto quanto non previsto si rinvia alle leggi e alla regolamentazione vigente in materia di mercati cittadini. 8) Per ogni esigenza sopravvenuta e per la modifica delle planimetrie, si fa riferimento al Responsabile del Servizio SUAP, che procederà con proprio atto. 9) Gli effetti del presente atto decorrono da giovedì 4 marzo 2021. DISPONE - di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet; - di demandare la vigilanza a tutti i corpi e comandi così come indicati sulla scorta della richiamata disposizione del Ministero dell’Interno circa la competenza ad assicurare il rispetto delle misure adottate nell’ambito dell’emergenza sanitaria - che copia della presente ordinanza sia trasmessa a: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna; Servizio Polizia Locale; Compagnia Carabinieri di Savigno; Pro loco di Savigno AVVERTE Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi di legge e dei regolamenti comunali vigenti. Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza e ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.
IL SINDACO Ruscigno Daniele (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) Daniele Ruscigno 2021.03.04 12:51:23 CN=Daniele Ruscigno C=IT O=NON PRESENTE 2.5.4.46=201414988512 RSA/2048 bits
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