AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE A SOSTEGNO DI IMPRESE E LAVORATORI - 11 maggio 2020

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AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE A SOSTEGNO DI IMPRESE E LAVORATORI - 11 maggio 2020
AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE A
SOSTEGNO DI IMPRESE E LAVORATORI

                           11 maggio 2020
ANALISI DECRETO LEGGE c.d. CURA ITALIA
            (D.L. N.18/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 27/2020)

❑ Cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario con
  causale «COVID» (artt. 19, 20 e 21), divieto di licenziamento (art.
  46) e norma di interpretazione autentica in materia di contratti a
  tempo determinato e di somministrazione (art. 19 bis)
❑ Cassa integrazione guadagni in deroga (art. 22)
❑ Congedo parentale «Covid», permessi legge 104 e altri strumenti
  di tutela (artt. 23, 24, 26 e 63)
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA («CIGO»)
COM’ERA

▪ Causali
 a) situazioni temporanee di mercato (esempio: mancanza di
   commesse o materie prime, crisi di mercato)
 b) eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE)

▪ Durata
 massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente
 fino a un massimo complessivo di 52 settimane in un biennio
 mobile (non per EONE)
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA C.D. CIGO

COM’ERA

▪ Obbligo di informazione preventiva e consultazione con le
  OO.SS. (durata massima 25 gg. per aziende > 50 dipendenti
  ridotti a 10 gg. per aziende < 50 dipendenti)

▪ Limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio
  mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva
  mediamente occupati nel semestre precedente la domanda.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA C.D. CIGO

COM’ERA

▪ Contributo addizionale sulla retribuzione globale che sarebbe
  spettata per le ore non prestate
  a) 9% per le prime 52 settimane in un quinquennio mobile
  b) 12% oltre le 52 settimane sino a 104 settimane in un quinquennio
     mobile
  c) 15 % oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

▪ Termine per la presentazione della domanda
  Entro 15 gg. dall’inizio della sospensione o della riduzione
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA C.D. CIGO

COM’ERA

▪ Relazione tecnica
   La domanda, per le causali ordinarie, deve essere corredata da una
   relazione tecnica dettagliata

▪ Ripresa nell’attività
   Fondamentale la previsione della ripresa dell’attività lavorativa da
   valutare al momento della richiesta (non a posteriori) supportata da
   elementi concreti
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA C.D. CIGO

COM’ERA

▪ 90 gg. di anzianità per i lavoratori beneficiari

▪ Pagamento diretto a carico dell’INPS soggetto ad un indice di
  liquidità per dimostrare le «comprovate difficoltà finanziarie»
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA C.D. CIGO

COM’È AI TEMPI DEL COVID

▪ Causale: «emergenza COVID-19» rientra negli eventi oggettivamente
  non evitabili

▪ Durata: 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al
  31 agosto 2020
  (versione originaria decreto legge «per una durata massima di 9
  settimane e comunque entro il mese di agosto 2020»)
  Bozza D.L. «Rilancio» → 18 settimane di cui 14 entro il 31 agosto e 4
  settimane dal 1° settembre al 31 ottobre
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA C.D. CIGO

COM’È AI TEMPI DEL COVID

▪ Informazione preventiva e consultazione: dapprima prevista con
  formulazione «i datori di lavoro che presentano domanda […] sono
  dispensati dall’osservanza dell’art. 14 […] fermo restando l’informazione,
  la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in
  via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione
  preventiva»
▪ In sede di conversione: SOPPRESSO L’OBBLIGO DI INFORMAZIONE,
  CONSULTAZIONE ED ESAME CONGIUNTO → RIAPPARE NELLA BOZZA
  D.L. c.d. «RILANCIO»
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA C.D. CIGO

COM’È AI TEMPI DEL COVID

▪ Domanda: La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la
  fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo
  di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa

▪ Non è soggetta ai requisiti di cui all’art. 11 del D. lgs. 148/2015 →
  ovvero alle CAUSALI «TRADIZIONALI»

▪ L’eventuale PRESENZA di FERIE PREGRESSE non è ostativa all'eventuale
  accoglimento dell'istanza di CIGO (Circ. Inps 47/2020)
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA C.D. CIGO

COM’È AI TEMPI DEL COVID

▪ ESCLUSIONE DAI CONTEGGI:
  a) 24 mesi nel quinquennio mobile
  b) 52 settimane nel biennio mobile

▪ NEUTRALIZZAZIONE AI FINI DI SUCCESSIVE RICHIESTE

▪ NON SI APPLICA LA CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA C.D. CIGO

COM’È AI TEMPI DEL COVID
▪ Non è richiesto il requisito dell'anzianità lavorativa nell’unita
  produttiva di almeno 90 giornate per lavoratori già assunti al 23
  febbraio 2020 → data posticipata al 17 marzo 2020 per effetto
  dell’art. 41 del c.d. Decreto liquidità
▪ DOMANDE GIA’ PRESENTATE: Le aziende che hanno già trasmesso
  domanda di accesso alle prestazioni con causale COVID-19
  nazionale possono, pertanto, inviare una domanda integrativa con
  riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei
  possibili beneficiari della prestazione in forza presso la stessa unità
  produttiva oggetto della originaria istanza.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA C.D. CIGO

COM’È AI TEMPI DEL COVID
▪ PAGAMENTO DIRETTO: pur rimanendo eccezione alla regola, è
  possibile il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza che il
  datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie
  dell’impresa.
  Non è più obbligatoria la sottoscrizione del modello "IG Str Aut"
  (cod. "SR41") da parte dei lavoratori e la compilazione di alcuni
  dati specifici non indispensabili alla gestione della pratica
  istruttoria (INPS mess. n. 1508/2020).
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS»)

COM’ERA

▪ Nella sua versione «ordinaria» il Fondo Integrazione Salariale
  (c.d. FIS) consente prestazioni differenziate in ragione delle
  dimensioni dell’azienda:

    a) Aziende da 6 a 15 dipendenti medi → assegno di solidarietà

    b) Aziende oltre i15 dipendenti medi → assegno di solidarietà
      ed assegno ordinario
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS»)

COM’ERA
▪ Tetto aziendale: le prestazioni del fondo di integrazione salariale
  sono determinate in misura non superiore a 10 volte l’ammontare
  dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro, tenuto conto
  delle prestazioni già fruite (co. 4, art. 29, D.Lgs. 148/2015).
▪ Contributo addizionale: la misura della contribuzione addizionale
  a carico dei datori di lavoro, connessa all'utilizzo delle prestazioni
  di integrazione salariale, è stabilita dalla legge nella misura del 4%
  della retribuzione persa
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS»)

COM’ERA
Assegno Ordinario:
▪ Causali
✓ Causali congiunturali → temporanee situazioni di mercato (Cigo)
✓ Causali «strutturali» → riorganizzazione o crisi aziendale (Cigs)

▪ Durata
✓ 13 settimane prorogabili sino a 26 in un biennio mobile
✓ rimangono fermi i limiti massimi di utilizzo degli ammortizzatori
  sociali (24 mesi in un quinquennio mobile)
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS»)

COM’ERA

▪ Domanda: a prescindere dalla causale invocata, deve essere
  presentata alla sede INPS territorialmente competente in relazione
  all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di
  15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività
  lavorativa.
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS»)

COM’ERA
▪ Limiti:
✓ Causali congiunturali non possono essere autorizzate ore di
  integrazione salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore
  lavorabili nel biennio mobile
✓ Causali strutturali: non possono essere autorizzate ore
  eccedenti il limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità
  produttiva nell’arco di tempo di cui al programma
  autorizzato.
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS»)
COM’ERA
Assegno di solidarietà:
▪ Presupposto: di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel
  corso di una procedura di licenziamento collettivo o al fine di
  evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo
  oggettivo
▪ Durata
✓ sino a 12 mesi in un biennio mobile
✓ rimangono fermi i limiti massimi di utilizzo degli ammortizzatori
  sociali (24 mesi in un quinquennio mobile)
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS»)
COM’ERA
Assegno di solidarietà:
▪ Forma: si rinvia a quella del contratto di solidarietà difensivo
▪ Entità della sospensione
   la riduzione media oraria non può essere superiore al 60%
   dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori
   interessati (il limite individuale è non può essere superiore al 70%
   nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è
   stipulato)
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS»)
COM’E’ AI TEMPI DEL COVID
▪ Causale: «emergenza COVID-19» rientra negli eventi oggettivamente
  non evitabili
▪ Estensione dell’assegno ordinario: anche ai datori di lavoro da 6 a
  15 dipendenti medi che altrimenti godrebbero del solo assegno di
  solidarietà → su istanza del datore di lavoro a pagamento diretto della
  prestazione da parte dell'INPS.
▪ Durata: 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al
  31 agosto 2020 (versione originaria decreto legge «per una durata
  massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020»)
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS»)

COM’È AI TEMPI DEL COVID

▪ Informazione preventiva e consultazione: dapprima prevista con
  formulazione «i datori di lavoro che presentano domanda […] sono
  dispensati dall’osservanza dell’art. 14 […] fermo restando l’informazione,
  la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in
  via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione
  preventiva»
▪ In sede di conversione: SOPPRESSO L’OBBLIGO DI INFORMAZIONE,
  CONSULTAZIONE ED ESAME CONGIUNTO → Riappare nella bozza del DL
  c.d. «Rilancio»
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS»)

COM’È AI TEMPI DEL COVID

▪ Domanda: La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la
  fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo
  di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa

▪ Non è soggetta ai requisiti di cui all’art. 11 del D. lgs.
  148/2015 → ovvero alle CAUSALI «TRADIZIONALI»
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS»)

COM’È AI TEMPI DEL COVID

▪ ESCLUSIONE DAI CONTEGGI:
  a) 24 mesi nel quinquennio mobile
  b) 52 settimane nel biennio mobile

▪ NEUTRALIZZAZIONE AI FINI DI SUCCESSIVE RICHIESTE

▪ NON SI APPLICA LA CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS»)

COM’È AI TEMPI DEL COVID

▪ NEUTRALIZZAZIONE TETTO AZIENDALE: limitatamente all'anno
  2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione
  salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29,
  comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre
  2015, n. 148.
▪ PAGAMENTO DIRETTO: pur rimanendo eccezione alla regola, è
  possibile il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza che il datore
  di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS»)

COM’È AI TEMPI DEL COVID

▪ Non è richiesto il requisito dell’anzianità lavorativa nell’unita
  produttiva di almeno 90 giornate per lavoratori già assunti al
  23 febbraio 2020 → data posticipata al 17 marzo 2020 per
  effetto dell’art. 41 del c.d. Decreto Liquidità
SOSPENSIONE CIGS AUTORIZZATA
Le aziende che al 23 febbraio 2020 (inizialmente alla data di entrata in
vigore del decreto legge Cura Italia) hanno in corso un trattamento di
integrazione salariale straordinario (Cigs) possono presentare domanda
di concessione di cassa integrazione guadagni ordinaria con causale
«Covid» per un massimo di 9 settimane che sospende e sostituisce il
trattamento di integrazione straordinario già in corso.

NORMA «SALVA CdS» la concessione della «cigo Covid» può riguardare
anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali
straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro → Contratti Solidarietà
SOSPENSIONE CIGS AUTORIZZATA

✓Modalità: inoltrare apposita richiesta, da trasmettere attraverso il
canale di comunicazione nella piattaforma di CIGSon-line indicando sia
la data di inizio della sospensione della CIGS, sia la data di ripresa del
programma di cassa integrazione straordinaria (M.L., circ. 8/2020).

✓Agevolazioni: il periodo di trattamento ordinario non è
conteggiato ai fini della durata massima dei 24 mesi nel quinquennio
mobile o delle 52 settimane nel biennio mobile di cui alla Cigo.
Non è dovuta la contribuzione addizionale.
SOSPENSIONE ASSEGNO SOLIDARIETA’ AUTORIZZATO
Le aziende, iscritte al Fondo di integrazione salariale, che hanno in corso
un assegno di solidarietà possono presentare domanda di assegno
ordinario COVID per un periodo non superiore a 9 settimane. La
concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno
di solidarietà già in corso.

Tale trattamento può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari
dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro (co. 1,
art. 21, DL n. 18/2020).
SOSPENSIONE ASSEGNO SOLIDARIETA’ AUTORIZZATO

✓Agevolazioni

 ▪ il periodo di coesistenza tra assegno ordinario e assegno di
   solidarietà non è conteggiato ai fini della durata massima
   complessiva di intervento (24 mesi nel quinquennio mobile) e
   durata (26 settimane nel biennio mobile).

 ▪ Non è dovuta la contribuzione addizionale.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Per 60 gg. (5 mesi nella bozza di DL «Rilancio») dalla data di entrata
in vigore del decreto legge Cura Italia (e quindi sino al 17 maggio
2020 è vietato:
1) l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge
    23 luglio 1991, n. 223;
2) sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente
    alla data del 23 febbraio 2020 (eccezione «cambi appalto»).
3) indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può
    recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
    dell’art. 3, legge 15 luglio 1966, n. 604.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO

CASISTICA

✓ Licenziamento dirigente
L’art. 46 del D.L. n. 18/2020 fa esplicito riferimento all’art. 3 della
legge n. 604/1966, pacificamente non applicabile al personale
dirigenziale pertanto dal “divieto” di licenziamento individuale per
ragioni oggettive sembrerebbero essere esclusi i dirigenti, che
potrebbero quindi essere licenziati “a causa” del Coronavirus.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO

CASISTICA
✓ Licenziamento per superamento del periodo di comporto
L’esplicita indicazione nella norma che il divieto di licenziare riguardi solo
il recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (art. 3
della legge n. 604/1966) escluderebbe, dall’ambito oggettivo del divieto,
il licenziamento per superamento del diritto alla conservazione del posto
in caso di malattia.

N.B.: la c.d. «quarantena» è equiparata a malattia ai fini del trattamento
economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO

CASISTICA
✓ Licenziamento per inidoneità sopravvenuta

Dovrebbe invece considerarsi incluso nel divieto, sempre alla stregua
della sua definizione giurisprudenziale, il licenziamento per impossibilità
della prestazione conseguita alla sopravvenuta inidoneità fisica del
dipendente rientra tra quelli previsti dall’art. 3 della legge 604/1966.
Vi sono tuttavia, pareri discordanti in dottrina poiché la motivazione non
sarebbe quella «economica» cui è ispirata la norma dell’art. 46 del decreto
Cura Italia.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO

CASISTICA
✓ Licenziamento disciplinare
E’ da considerarsi escluso dal divieto di licenziamento.
Quindi, sarà ammesso il licenziamento per giusta causa o giustificato
motivo soggettivo.

✓ Licenziamento per mancato superamento periodo di prova
Non è incluso nella lettera della norma (essendo un recesso ai sensi
dell’art. 2118 c.c.) e, pertanto, sembra essere ammesso.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO

   SANZIONE

Il licenziamento attuato in presenza del divieto deve intendersi nullo e,
pertanto, la sanzione è quella massima dell’art. 18 dello statuto dei
lavoratori ovvero la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del
danno pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di
fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione, con un minimo di cinque mensilità della retribuzione globale
di fatto.
CONTRATTI A TERMINE E IN SOMMINISTRAZIONE

Con l’art. 19bis al fine di evitare la cessazione dei rapporti di lavoro con
personale già addestrato per cui vi sarebbe un interesse alla prosecuzione
del rapporto vengono autorizzati:
1) la proroga del rapporto a termine (diretto, oppure a scopo di
     somministrazione)

2) in alternativa, viene legittimata anche la scelta rinnovare i contratti che
   sono già scaduti, nell’ambito di tutto il periodo di convivenza con
   l’ammortizzatore sociale → ATTENZIONE: CON «CAUSALE»

3) Viene prevista inoltre l’inapplicabilità del c.d. stop and go
CONTRATTI A TERMINE E IN SOMMINISTRAZIONE

LA NECESSITA’ DELLA NORMA deriva dai due divieti espressi di
apposizione del termine (sia per contratti a tempo determinato che
contratti di somministrazione a tempo determinato) in caso di
sospensione o riduzione del lavoro in regime di cassa integrazione
guadagni che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce
il contratto a tempo determinato o di somministrazione di lavoro.
CONTRATTI A TERMINE E IN SOMMINISTRAZIONE

SCOPO:      l'obiettivo del legislatore è di estendere l'ombrello protettivo degli
ammortizzatori sociali ai lavoratori a tempo determinato che, a contratto
scaduto, si sarebbero trovati privi di copertura salariale.

PROBLEMI IRRISOLTI:
✓ Retroattività? La rubrica della disposizione definisce la norma come
   “interpretativa”, ciò consentirebbe una lettura in senso retroattivo della sua
   efficacia, ma in realtà non risolve alcun contrasto interpretativo, ma rimuove
   un divieto normativo. Mancano, quindi, i requisiti minimi per assegnare
   natura interpretativa a una norma di legge, e quindi l’art. 19-bis non può
   avere un effetto sanante su fattispecie antecedenti alla sua entrata in vigore
CONTRATTI A TERMINE E IN SOMMINISTRAZIONE

PROBLEMI IRRISOLTI:

✓ CAUSALE ogni rinnovo (anche entro i 12 mesi) e la proroga dei contratti
   continuano a richiedere, in caso di superamento dei 12 mesi di
   l’indicazione di una delle “causali” introdotte dal c.d. decreto dignità (D.L.
   87/2018) ovvero:
1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività
2. esigenze di sostituzione di altri lavoratori
3. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non
     programmabili, dell'attività ordinaria.
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