AMMORTIZZATORI SOCIALI E MISURE A SOSTEGNO DI IMPRESE E LAVORATORI - 11 maggio 2020
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ANALISI DECRETO LEGGE c.d. CURA ITALIA (D.L. N.18/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 27/2020) ❑ Cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario con causale «COVID» (artt. 19, 20 e 21), divieto di licenziamento (art. 46) e norma di interpretazione autentica in materia di contratti a tempo determinato e di somministrazione (art. 19 bis) ❑ Cassa integrazione guadagni in deroga (art. 22) ❑ Congedo parentale «Covid», permessi legge 104 e altri strumenti di tutela (artt. 23, 24, 26 e 63)
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA («CIGO») COM’ERA ▪ Causali a) situazioni temporanee di mercato (esempio: mancanza di commesse o materie prime, crisi di mercato) b) eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) ▪ Durata massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane in un biennio mobile (non per EONE)
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA C.D. CIGO COM’ERA ▪ Obbligo di informazione preventiva e consultazione con le OO.SS. (durata massima 25 gg. per aziende > 50 dipendenti ridotti a 10 gg. per aziende < 50 dipendenti) ▪ Limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA C.D. CIGO COM’ERA ▪ Contributo addizionale sulla retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate a) 9% per le prime 52 settimane in un quinquennio mobile b) 12% oltre le 52 settimane sino a 104 settimane in un quinquennio mobile c) 15 % oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile. ▪ Termine per la presentazione della domanda Entro 15 gg. dall’inizio della sospensione o della riduzione
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA C.D. CIGO COM’ERA ▪ Relazione tecnica La domanda, per le causali ordinarie, deve essere corredata da una relazione tecnica dettagliata ▪ Ripresa nell’attività Fondamentale la previsione della ripresa dell’attività lavorativa da valutare al momento della richiesta (non a posteriori) supportata da elementi concreti
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA C.D. CIGO COM’ERA ▪ 90 gg. di anzianità per i lavoratori beneficiari ▪ Pagamento diretto a carico dell’INPS soggetto ad un indice di liquidità per dimostrare le «comprovate difficoltà finanziarie»
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA C.D. CIGO COM’È AI TEMPI DEL COVID ▪ Causale: «emergenza COVID-19» rientra negli eventi oggettivamente non evitabili ▪ Durata: 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 (versione originaria decreto legge «per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020») Bozza D.L. «Rilancio» → 18 settimane di cui 14 entro il 31 agosto e 4 settimane dal 1° settembre al 31 ottobre
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA C.D. CIGO COM’È AI TEMPI DEL COVID ▪ Informazione preventiva e consultazione: dapprima prevista con formulazione «i datori di lavoro che presentano domanda […] sono dispensati dall’osservanza dell’art. 14 […] fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva» ▪ In sede di conversione: SOPPRESSO L’OBBLIGO DI INFORMAZIONE, CONSULTAZIONE ED ESAME CONGIUNTO → RIAPPARE NELLA BOZZA D.L. c.d. «RILANCIO»
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA C.D. CIGO COM’È AI TEMPI DEL COVID ▪ Domanda: La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa ▪ Non è soggetta ai requisiti di cui all’art. 11 del D. lgs. 148/2015 → ovvero alle CAUSALI «TRADIZIONALI» ▪ L’eventuale PRESENZA di FERIE PREGRESSE non è ostativa all'eventuale accoglimento dell'istanza di CIGO (Circ. Inps 47/2020)
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA C.D. CIGO COM’È AI TEMPI DEL COVID ▪ ESCLUSIONE DAI CONTEGGI: a) 24 mesi nel quinquennio mobile b) 52 settimane nel biennio mobile ▪ NEUTRALIZZAZIONE AI FINI DI SUCCESSIVE RICHIESTE ▪ NON SI APPLICA LA CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA C.D. CIGO COM’È AI TEMPI DEL COVID ▪ Non è richiesto il requisito dell'anzianità lavorativa nell’unita produttiva di almeno 90 giornate per lavoratori già assunti al 23 febbraio 2020 → data posticipata al 17 marzo 2020 per effetto dell’art. 41 del c.d. Decreto liquidità ▪ DOMANDE GIA’ PRESENTATE: Le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale COVID-19 nazionale possono, pertanto, inviare una domanda integrativa con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA C.D. CIGO COM’È AI TEMPI DEL COVID ▪ PAGAMENTO DIRETTO: pur rimanendo eccezione alla regola, è possibile il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. Non è più obbligatoria la sottoscrizione del modello "IG Str Aut" (cod. "SR41") da parte dei lavoratori e la compilazione di alcuni dati specifici non indispensabili alla gestione della pratica istruttoria (INPS mess. n. 1508/2020).
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS») COM’ERA ▪ Nella sua versione «ordinaria» il Fondo Integrazione Salariale (c.d. FIS) consente prestazioni differenziate in ragione delle dimensioni dell’azienda: a) Aziende da 6 a 15 dipendenti medi → assegno di solidarietà b) Aziende oltre i15 dipendenti medi → assegno di solidarietà ed assegno ordinario
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS») COM’ERA ▪ Tetto aziendale: le prestazioni del fondo di integrazione salariale sono determinate in misura non superiore a 10 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già fruite (co. 4, art. 29, D.Lgs. 148/2015). ▪ Contributo addizionale: la misura della contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro, connessa all'utilizzo delle prestazioni di integrazione salariale, è stabilita dalla legge nella misura del 4% della retribuzione persa
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS») COM’ERA Assegno Ordinario: ▪ Causali ✓ Causali congiunturali → temporanee situazioni di mercato (Cigo) ✓ Causali «strutturali» → riorganizzazione o crisi aziendale (Cigs) ▪ Durata ✓ 13 settimane prorogabili sino a 26 in un biennio mobile ✓ rimangono fermi i limiti massimi di utilizzo degli ammortizzatori sociali (24 mesi in un quinquennio mobile)
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS») COM’ERA ▪ Domanda: a prescindere dalla causale invocata, deve essere presentata alla sede INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS») COM’ERA ▪ Limiti: ✓ Causali congiunturali non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile ✓ Causali strutturali: non possono essere autorizzate ore eccedenti il limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS») COM’ERA Assegno di solidarietà: ▪ Presupposto: di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso di una procedura di licenziamento collettivo o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo ▪ Durata ✓ sino a 12 mesi in un biennio mobile ✓ rimangono fermi i limiti massimi di utilizzo degli ammortizzatori sociali (24 mesi in un quinquennio mobile)
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS») COM’ERA Assegno di solidarietà: ▪ Forma: si rinvia a quella del contratto di solidarietà difensivo ▪ Entità della sospensione la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati (il limite individuale è non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato)
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS») COM’E’ AI TEMPI DEL COVID ▪ Causale: «emergenza COVID-19» rientra negli eventi oggettivamente non evitabili ▪ Estensione dell’assegno ordinario: anche ai datori di lavoro da 6 a 15 dipendenti medi che altrimenti godrebbero del solo assegno di solidarietà → su istanza del datore di lavoro a pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. ▪ Durata: 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 (versione originaria decreto legge «per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020»)
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS») COM’È AI TEMPI DEL COVID ▪ Informazione preventiva e consultazione: dapprima prevista con formulazione «i datori di lavoro che presentano domanda […] sono dispensati dall’osservanza dell’art. 14 […] fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva» ▪ In sede di conversione: SOPPRESSO L’OBBLIGO DI INFORMAZIONE, CONSULTAZIONE ED ESAME CONGIUNTO → Riappare nella bozza del DL c.d. «Rilancio»
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS») COM’È AI TEMPI DEL COVID ▪ Domanda: La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa ▪ Non è soggetta ai requisiti di cui all’art. 11 del D. lgs. 148/2015 → ovvero alle CAUSALI «TRADIZIONALI»
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS») COM’È AI TEMPI DEL COVID ▪ ESCLUSIONE DAI CONTEGGI: a) 24 mesi nel quinquennio mobile b) 52 settimane nel biennio mobile ▪ NEUTRALIZZAZIONE AI FINI DI SUCCESSIVE RICHIESTE ▪ NON SI APPLICA LA CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS») COM’È AI TEMPI DEL COVID ▪ NEUTRALIZZAZIONE TETTO AZIENDALE: limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. ▪ PAGAMENTO DIRETTO: pur rimanendo eccezione alla regola, è possibile il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE («FIS») COM’È AI TEMPI DEL COVID ▪ Non è richiesto il requisito dell’anzianità lavorativa nell’unita produttiva di almeno 90 giornate per lavoratori già assunti al 23 febbraio 2020 → data posticipata al 17 marzo 2020 per effetto dell’art. 41 del c.d. Decreto Liquidità
SOSPENSIONE CIGS AUTORIZZATA Le aziende che al 23 febbraio 2020 (inizialmente alla data di entrata in vigore del decreto legge Cura Italia) hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (Cigs) possono presentare domanda di concessione di cassa integrazione guadagni ordinaria con causale «Covid» per un massimo di 9 settimane che sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. NORMA «SALVA CdS» la concessione della «cigo Covid» può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro → Contratti Solidarietà
SOSPENSIONE CIGS AUTORIZZATA ✓Modalità: inoltrare apposita richiesta, da trasmettere attraverso il canale di comunicazione nella piattaforma di CIGSon-line indicando sia la data di inizio della sospensione della CIGS, sia la data di ripresa del programma di cassa integrazione straordinaria (M.L., circ. 8/2020). ✓Agevolazioni: il periodo di trattamento ordinario non è conteggiato ai fini della durata massima dei 24 mesi nel quinquennio mobile o delle 52 settimane nel biennio mobile di cui alla Cigo. Non è dovuta la contribuzione addizionale.
SOSPENSIONE ASSEGNO SOLIDARIETA’ AUTORIZZATO Le aziende, iscritte al Fondo di integrazione salariale, che hanno in corso un assegno di solidarietà possono presentare domanda di assegno ordinario COVID per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. Tale trattamento può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro (co. 1, art. 21, DL n. 18/2020).
SOSPENSIONE ASSEGNO SOLIDARIETA’ AUTORIZZATO ✓Agevolazioni ▪ il periodo di coesistenza tra assegno ordinario e assegno di solidarietà non è conteggiato ai fini della durata massima complessiva di intervento (24 mesi nel quinquennio mobile) e durata (26 settimane nel biennio mobile). ▪ Non è dovuta la contribuzione addizionale.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO Per 60 gg. (5 mesi nella bozza di DL «Rilancio») dalla data di entrata in vigore del decreto legge Cura Italia (e quindi sino al 17 maggio 2020 è vietato: 1) l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 2) sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (eccezione «cambi appalto»). 3) indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, legge 15 luglio 1966, n. 604.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO CASISTICA ✓ Licenziamento dirigente L’art. 46 del D.L. n. 18/2020 fa esplicito riferimento all’art. 3 della legge n. 604/1966, pacificamente non applicabile al personale dirigenziale pertanto dal “divieto” di licenziamento individuale per ragioni oggettive sembrerebbero essere esclusi i dirigenti, che potrebbero quindi essere licenziati “a causa” del Coronavirus.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO CASISTICA ✓ Licenziamento per superamento del periodo di comporto L’esplicita indicazione nella norma che il divieto di licenziare riguardi solo il recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della legge n. 604/1966) escluderebbe, dall’ambito oggettivo del divieto, il licenziamento per superamento del diritto alla conservazione del posto in caso di malattia. N.B.: la c.d. «quarantena» è equiparata a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO CASISTICA ✓ Licenziamento per inidoneità sopravvenuta Dovrebbe invece considerarsi incluso nel divieto, sempre alla stregua della sua definizione giurisprudenziale, il licenziamento per impossibilità della prestazione conseguita alla sopravvenuta inidoneità fisica del dipendente rientra tra quelli previsti dall’art. 3 della legge 604/1966. Vi sono tuttavia, pareri discordanti in dottrina poiché la motivazione non sarebbe quella «economica» cui è ispirata la norma dell’art. 46 del decreto Cura Italia.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO CASISTICA ✓ Licenziamento disciplinare E’ da considerarsi escluso dal divieto di licenziamento. Quindi, sarà ammesso il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. ✓ Licenziamento per mancato superamento periodo di prova Non è incluso nella lettera della norma (essendo un recesso ai sensi dell’art. 2118 c.c.) e, pertanto, sembra essere ammesso.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO SANZIONE Il licenziamento attuato in presenza del divieto deve intendersi nullo e, pertanto, la sanzione è quella massima dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori ovvero la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con un minimo di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.
CONTRATTI A TERMINE E IN SOMMINISTRAZIONE Con l’art. 19bis al fine di evitare la cessazione dei rapporti di lavoro con personale già addestrato per cui vi sarebbe un interesse alla prosecuzione del rapporto vengono autorizzati: 1) la proroga del rapporto a termine (diretto, oppure a scopo di somministrazione) 2) in alternativa, viene legittimata anche la scelta rinnovare i contratti che sono già scaduti, nell’ambito di tutto il periodo di convivenza con l’ammortizzatore sociale → ATTENZIONE: CON «CAUSALE» 3) Viene prevista inoltre l’inapplicabilità del c.d. stop and go
CONTRATTI A TERMINE E IN SOMMINISTRAZIONE LA NECESSITA’ DELLA NORMA deriva dai due divieti espressi di apposizione del termine (sia per contratti a tempo determinato che contratti di somministrazione a tempo determinato) in caso di sospensione o riduzione del lavoro in regime di cassa integrazione guadagni che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato o di somministrazione di lavoro.
CONTRATTI A TERMINE E IN SOMMINISTRAZIONE SCOPO: l'obiettivo del legislatore è di estendere l'ombrello protettivo degli ammortizzatori sociali ai lavoratori a tempo determinato che, a contratto scaduto, si sarebbero trovati privi di copertura salariale. PROBLEMI IRRISOLTI: ✓ Retroattività? La rubrica della disposizione definisce la norma come “interpretativa”, ciò consentirebbe una lettura in senso retroattivo della sua efficacia, ma in realtà non risolve alcun contrasto interpretativo, ma rimuove un divieto normativo. Mancano, quindi, i requisiti minimi per assegnare natura interpretativa a una norma di legge, e quindi l’art. 19-bis non può avere un effetto sanante su fattispecie antecedenti alla sua entrata in vigore
CONTRATTI A TERMINE E IN SOMMINISTRAZIONE PROBLEMI IRRISOLTI: ✓ CAUSALE ogni rinnovo (anche entro i 12 mesi) e la proroga dei contratti continuano a richiedere, in caso di superamento dei 12 mesi di l’indicazione di una delle “causali” introdotte dal c.d. decreto dignità (D.L. 87/2018) ovvero: 1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività 2. esigenze di sostituzione di altri lavoratori 3. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
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