LE OPERAZIONI INTERNAZIONALI PERICOLOSE: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DAC 6 - A cura di Andrea Barabino, Andrea Bonino, Gianluca Odetto e Elena ...
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LE OPERAZIONI INTERNAZIONALI PERICOLOSE: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DAC 6 A cura di Andrea Barabino, Andrea Bonino, Gianluca Odetto e Elena Vaudano
CARATTERE TRANSFRONTALIERO E AMBITO SOGGETTIVO COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA ü Cooperazione amministrativa fiscale: strumento per il contrasto a evasione e elusione fiscale da parte dei diversi Paesi, grazie a informazioni tempestive relative a schemi di pianificazione fiscale aggressiva transnazionale. ü Direttiva DAC 6: - obbligo per Stati membri di scambiare in maniera automatica le informazioni sui meccanismi transfrontalieri notificati da intermediari e contribuenti; - istituzione di un registro centrale sicuro in cui mettere a disposizione le informazioni raccolte, al quale hanno accesso tutti gli Stati membri. ü Informazioni da comunicare: - identificazione degli intermediari e dei contribuenti interessati; - elementi distintivi presenti nel meccanismo; - contenuto del meccanismo transfrontaliero; - data di avvio dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero; - valore del meccanismo transfrontaliero; - identificazione delle giurisdizioni di residenza dei contribuenti interessati. 3
CARATTERE TRANSFRONTALIERO E AMBITO SOGGETTIVO NORMATIVA E PRASSI ü Normativa e prassi di riferimento: - direttiva (UE) 25 maggio 2018 n. 2018/822 (DAC 6); - decreto legislativo 30 luglio 2020 n. 100; - decreto ministeriale 17 novembre 2020; - provvedimento Agenzia delle Entrate 26 novembre 2020 n. 364425; - circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E/2021. 4
CARATTERE TRANSFRONTALIERO E AMBITO SOGGETTIVO CARATTERE TRANSFRONTALIERO ü Meccanismo: - schema, accordo o progetto; - termini che individuano diversi gradi di complessità del meccanismo. ü Meccanismo transfrontaliero perchè riguarda: - ITALIA: intermediario o contribuente collegati con il territorio italiano; - Stati UE e giurisdizioni extra UE. ü Condizione richiesta per il meccanismo: - non tutti i partecipanti risiedono fiscalmente in Italia; - ad esempio, sono coinvolti: • un contribuente residente in Spagna; • un promotore residente in Francia; • un intermediario italiano come fornitore di servizi. ü Territorialità del risparmio: riduzione delle imposte dovute in un Paese UE o in altre giurisdizioni estere con le quali è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri. 5
CARATTERE TRANSFRONTALIERO E AMBITO SOGGETTIVO FINALITÀ DAC 6 DAC 6 per contrastare: 1. pianificazioni fiscali aggressive; 2. operazioni realizzate per eludere lo scambio automatico di informazioni tra Paesi (CRS); 3. meccanismi che impediscano l’identificazione delle persone fisiche titolari effettive di attività, grazie all’utilizzo di strutture opache. 6
CARATTERE TRANSFRONTALIERO E AMBITO SOGGETTIVO PIANIFICAZIONI AGGRESSIVE 1. DAC 6 PER CONTRASTARE PIANIFICAZIONI FISCALI AGGRESSIVE: obbligo per intermediari e contribuenti di comunicare alle Amministrazioni fiscali dei Paesi membri UE (per IT, Agenzia delle Entrate) il contenuto degli schemi, accordi o progetti potenzialmente idonei a costituire strumenti di pianificazione fiscale aggressiva, alla luce della presenza di almeno un indicatore di rischio. Esempio 1: ü ALFA IT opera in FR per il tramite di una stabile organizzazione (no branch exemption) in perdita; ü BETA IT acquisisce il controllo di ALFA IT; ü BETA IT incorpora ALFA IT e ne interrompe l'attività commerciale principale al fine di utilizzarne le perdite. 7
CARATTERE TRANSFRONTALIERO E AMBITO SOGGETTIVO SCAMBIO AUTOMATICO INFO 2. DAC 6 PER CONTRASTARE ELUSIONE SCAMBIO AUTOMATICO INFORMAZIONI (CRS). ü Esempio 2: - PF IT intende aprire un conto deposito presso la Banca FR; - IT e FR partecipano allo scambio automatico di info sui conti finanziari; - PF IT decide di aprire un conto in moneta elettronica con funzionalità e servizi analoghi al conto deposito, per mascherare la detenzione di un prodotto finanziario oggetto di monitoraggio. ü Esempio 3: - PF IT detiene un conto deposito presso la Banca FR; - IT e FR partecipano allo scambio automatico di info sui conti finanziari; - PF IT non vuole lo scambio: • 28 dicembre: trasferisce le attività in un conto deposito presso C che non scambia; • 2 gennaio successivo: ritrasferisce in FR. 8
CARATTERE TRANSFRONTALIERO E AMBITO SOGGETTIVO TITOLARITÀ EFFETTIVA 3. DAC 6 PER CONTRASTARE MECCANISMI CHE IMPEDISCANO L’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO. ü Esempio 4: - meccanismi che consentono, intervenendo sugli assetti proprietari di un'entità non finanziaria che detiene un conto, di impedire che l'investitore che esercita il controllo su tale entità sia identificato come controllante (ad esempio, attraverso forme di frammentazione della partecipazione). - in sostanza, sono fattispecie in cui entità non tenute all'obbligo di comunicazione sono utilizzate per celare l'identità del titolare effettivo del conto, altrimenti soggetto a comunicazione. 9
CARATTERE TRANSFRONTALIERO E AMBITO SOGGETTIVO DAC 6 + SOS Comunicazione DAC6 + SOS (operazioni sospette) antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007): ü possibile presenza di entrambe le comunicazioni (Telefisco 2021); ü adempimenti distinti a carico dei soggetti attivi; ü destinatari delle informazioni diversi: - Agenzia delle Entrate per DAC 6; - Unità di Informazione Finanziaria di Banca di Italia, per antiriciclaggio; ü compresenza dei quadri sanzionatori. 10
CARATTERE TRANSFRONTALIERO E AMBITO SOGGETTIVO AMBITO SOGGETTIVO ü Soggetti tenuti alla comunicazione: intermediario o contribuente. ü Soggetto tenuto con preminenza alla comunicazione: - intermediario; - nel caso di più intermediari: obbligo per tutti gli intermediari coinvolti. ü Contribuente tenuto alle comunicazioni in via residuale: - se ricorrono le cause di esonero per gli intermediari; - se non esistono intermediari, ovvero quando il contribuente ha le competenze per elaborare pianificazioni aggressive; - se l’intermediario non ha fornito al contribuente la documentazione attestante che le informazioni sono state già oggetto di notifica all’Amministrazione Finanziaria: • documentazione attestante ricezione della comunicazione e contenuto della stessa; • il contribuente è libero se la comunicazione dell'intermediario è completa. 11
CARATTERE TRANSFRONTALIERO E AMBITO SOGGETTIVO INTERMEDIARIO FIN. O PROF. ü Intermediario: - intermediari finanziari: banche, SIM, SGR, imprese di assicurazione, società fiduciarie; - professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio: dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati. ü Intermediario comunica se collegato a IT, ovvero se: - è residente ai fini fiscali in IT; - ha una stabile organizzazione in IT tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione; - è iscritto ad un’associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza in IT. 12
CARATTERE TRANSFRONTALIERO E AMBITO SOGGETTIVO CONTRIBUENTE ü Contribuente: qualunque soggetto che: - attua un meccanismo transfrontaliero, anche attraverso una sola transazione rilevante o - a favore del quale viene messo a disposizione, ai fini della relativa attuazione, un meccanismo transfrontaliero. ü Effetti: la concreta attuazione non costituisce un elemento essenziale ai fini degli obblighi di comunicazione, essendo sufficiente, per la configurazione della qualifica di contribuente, anche: - la sola disponibilità del meccanismo transfrontaliero, ovvero - la conoscenza degli elementi costitutivi dello stesso. 13
CARATTERE TRANSFRONTALIERO E AMBITO SOGGETTIVO CONTRIBUENTE COLLEGATO CON IT ü Contribuente comunica se collegato a IT, ovvero se: 1. è residente ai fini fiscali in IT; 2. dispone di una stabile organizzazione in IT che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione; 3. non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e percepisce redditi prodotti in IT (art. 23 TUIR); 4. non soddisfa le condizioni 1-3, ma svolge la propria attività in IT. ü Esempio 5: - fattispecie in esame: criterio residuale del punto 4; - si consideri il caso di un soggetto non residente che svolge in Italia un’attività d'impresa senza che possa configurarsi una stabile organizzazione; - il criterio di collegamento assume rilevanza se attinente ad un meccanismo transfrontaliero comunicabile. 14
CARATTERE TRANSFRONTALIERO E AMBITO SOGGETTIVO INTERMEDIARIO PROMOTORE 1. INTERMEDIARIO QUALE PROMOTORE: ü soggetto che elabora (concependolo), commercializza, organizza (coordinandolo e monitorandolo) o mette a disposizione (definendolo in toto) per l’attuazione un meccanismo transfrontaliero o ü soggetto che gestisce in autonomia l’intera attuazione, anche se è un meccanismo elaborato da terzi. ü Esempio 6: difficile che una società fiduciaria, che nella sua attività di routine amministra i beni per conto di terzi, rivesta la funzione di promotore, gestendo pertanto il meccanismo senza la necessità di indicazioni da parte di terzi. 15
CARATTERE TRANSFRONTALIERO E AMBITO SOGGETTIVO INTERMEDIARIO FORNITORE 2. INTERMEDIARIO QUALE FORNITORE DI SERVIZI (CON STANDARD DI CONOSCENZA): soggetto che svolge un’attività di assistenza o consulenza per elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione o gestione attuazione del meccanismo transfrontaliero. ü Condizione necessaria per gli obblighi di comunicazione del fornitore di servizi: - possesso di uno standard di conoscenza, ovvero - considerando le informazioni disponibili alla luce delle proprie competenze, l’intermediario ritiene ragionevolmente che il meccanismo sia rilevante per gli obblighi di comunicazione. 16
CARATTERE TRANSFRONTALIERO E AMBITO SOGGETTIVO STANDARD DI CONOSCENZA continua sul punto 2. ü Presunzione di assenza di standard di conoscenza (e obblighi di comunicazione) per operazioni finanziarie di routine, con discrezionalità minima dell'operatore, e procedure standardizzate e di frequente esecuzione: 1. operazioni allo sportello o da remoto per la predisposizione di bonifici, incassi e pagamenti ordinari; 2. compravendite e collocamenti di strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati italiani ed esteri e correlate operazioni accessorie di custodia e amministrazione; 3. finanziamenti volti a supportare le ordinarie esigenze commerciali della clientela: finanziamenti a breve termine, factoring, anticipo fatture, fidi. 17
CARATTERE TRANSFRONTALIERO E AMBITO SOGGETTIVO STANDARD ASSENTE ü Esempio 7: - l’effettuazione di operazioni di routine esclude la qualificazione di fornitore di servizi; - l’attività di amministrazione, con o senza intestazione, di attività patrimoniali e finanziarie da parte delle fiduciarie è di routine? Risposta positiva, se si considera che l’attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari avviene in base a contratti standardizzati, di frequente esecuzione; - al di fuori di queste attività, valutazione caso per caso. ü Esempio 8: la presunzione di assenza dello standard di conoscenza non opera in caso di trasferimento di attività finanziarie per il quale una banca abbia un ragionevole motivo per concludere, dalle informazioni disponibili, che il trasferimento è effettuato nell'ambito di meccanismi finalizzati a compromettere lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari. 18
CARATTERE TRANSFRONTALIERO E AMBITO SOGGETTIVO INTERMEDIARIO ESONERATO ü Intermediario esonerato dalla comunicazione per: - informazioni ricevute con esame della posizione giuridica del contribuente (segreto professionale); - attività di consulenza o assistenza in relazione a meccanismi transfrontalieri già attuati dal contribuente, senza aggiornamento o miglioramento del meccanismo; - mera interpretazione delle norme fiscali interessate dal meccanismo; - ricognizione del meccanismo in occasione della revisione contabile; - invio delle dichiarazioni fiscali; - predisposizione del masterfile in materia di TP. 19
CARATTERE TRANSFRONTALIERO E AMBITO SOGGETTIVO INTERMEDIARIO ESONERATO ü Esempio 9: - IT, nel corso del 2018 effettua un conferimento di capitale alla controllata residente FR, entità senza altre funzioni commerciali primarie, la quale contestualmente retrocede i fondi a IT sotto forma di prestito a titolo oneroso; - il capitale e gli interessi maturati sono pagabili in unica soluzione dopo tre anni; - terminata la fase di attuazione del meccanismo, l'anno successivo, IT chiede l’assistenza di un consulente per la compilazione del modello REDDITI SC (art. 96 TUIR, per interessi passivi del meccanismo); - nessun obbligo di comunicazione per il professionista. 20
CARATTERE TRANSFRONTALIERO E AMBITO SOGGETTIVO INTERMEDIARIO ESONERATO ü Esempio 10: con riferimento a meccanismi già attuati, non assumono rilevanza: - i pareri in merito a specifici rischi di natura fiscale del meccanismo transfrontaliero; - le consulenze, nonché le istanze di interpello, aventi ad oggetto i profili di adempimento rispetto alla disciplina in commento; - la predisposizione della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento (masterfile); - la predisposizione di un'istanza di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale. ü Esempio 11: l'intermediario è esonerato dall'obbligo di comunicazione se può provare che le medesime informazioni concernenti il meccanismo transfrontaliero sono state comunicate da altro intermediario, ovunque residente, all'Agenzia delle entrate o all'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea. 21
CARATTERE TRANSFRONTALIERO E AMBITO SOGGETTIVO CONTRIBUENTE E INTERMEDIARIO 3. CONTRIBUENTE CON LA QUALIFICA DI INTERMEDIARIO (PROMOTORE O FORNITORE DI SERVIZI): ü qualora all’interno di un gruppo d'imprese elabori il meccanismo mettendolo a disposizione di altre società del gruppo per l'attuazione (promotore) o fornisca assistenza o consulenza nel processo di attuazione del meccanismo (fornitore di servizi); ü in tali casi, pur in presenza di un unico soggetto economico, cioè il gruppo d'imprese, occorre distinguere tra la figura dell'intermediario, individuabile nell'entità che elabora, gestisce e mette a disposizione il meccanismo o che svolge assistenza o consulenza e la figura del contribuente, identificabile con l'entità del gruppo che attua lo stesso. ü Effetti: obblighi di comunicazione in via principale su intermediario. 22
DAC 6 – TERMINI DI TRASMISSIONE E PROFILI SANZIONATORI A cura di Elena Vaudano
DAC 6 – TERMINI DI TRASMISSIONE E PROFILI SANZIONATORI TERMINI DI TRASMISSIONE D. Lgs. Meccanismo Fase Attuazione Obbligato Qualifica Oggetto Decorrenza Termine 100/2020 transfrontaliero 25/06/2015 - intermediario - 1 art. 8 transitoria - "su misura" - - entro il 28/02/2021 30/06/2020 contribuente 1/07/2020 - intermediario - art. 7 co. 4 transitoria - "su misura" - dall'1/01/2021 entro 30 gg 31/12/2021 contribuente dal giorno seguente a quello in cui il entro e non meccanismo transfrontaliero soggetto art. 7 co. 1 informazioni di cui all. art. 6 a regime oltre l' intermediario promotore* "su misura" all'obbligo di comunicazione è messo a entro 30 gg 2 lett. a) del D. Lgs. 100/2020 1/01/2021 disposizione ai fini dell'attuazione o a quello in cui è stata avviata l'attuazione dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre entro e non persone, assistenza o consulenza ai fini art. 7 co. 1 fornitore di informazioni di cui all. art. 6 a regime oltre l' intermediario "su misura" dell'attuazione del meccanismo entro 30 gg lett. b) servizi** del D. Lgs. 100/2020 1/01/2021 transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione report di aggiornamento entro e non promotore - prima relazione 3 delle informazioni di cui art. 7 co. 2 a regime oltre l' intermediario fornitore di "commerciabile" ogni tre mesi periodica entro il all'art. 6 co. 1 lettera a), d), 1/01/2021 servizi 30 aprile 2021 g) e h) del D. Lgs. 100/2020 dal giorno successivo a quello in cui è contribuente (in stato informato dall'intermediario entro e non caso di esonero informazioni di cui all. art. 6 esonerato circa la sussistenza 4 art. 7 co. 3 a regime oltre l' - "su misura" entro 30 gg dell'intermediario) del D. Lgs. 100/2020 dell'obbligo di comunicazione a suo 1/01/2021 carico scambio automatico delle entro 30 gg; informazioni ricevute, relative è previsto che il Agenzia delle dalla fine del trimestre in cui l'Agenzia art. 9 co. 2 a regime - - - ai meccenismi primo invio avvenga Entrate delle Entrate ha ricevuto le informazioni transfrontalieri soggetti entro il 30 aprile all'obbligo di notifica 2021 * intermediario che, avendo ideato il meccanismo, lo mette a disposizione per la relativa attuazione (rif. art. 2 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 100/2020) ** intermediario qualificato nel fornire consulenza ai fini dell'attuazione del meccanismo (rif. art. 2 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 100/2020) 24
DAC 6 – TERMINI DI TRASMISSIONE E PROFILI SANZIONATORI TERMINI DI TRASMISSIONE 1 I termini «transitori» attuano le proroghe concesse nel contesto dell’emergenza COVID-19 dall’art. 27-bis della direttiva 2011/16/UE, inserito dall’art. 1 della direttiva 2020/876/UE. In particolare, sulla base dell’esplicito riferimento alla «prima fase» operato nell’art. 8 del D. Lgs. 100/2020, e come evidenziato dall’Agenzia delle Dogane nella circolare 2/2021, i meccanismi transfrontalieri che alla data del 25/06/2018 erano già in fase di realizzazione, ancorché gli stessi continuino a produrre effetti rilevanti anche dopo tale data, sono da considerarsi esclusi dall’ambito della comunicazione in esame. 2 In tutti i casi in cui si possono verificare entrambe le circostanze previste dall’art. 7 co.1 lett. a) del D. Lgs. 100/2020, ossia messa a disposizione del meccanismo e avvio dell’attuazione, il dies a quo del termine di trenta giorni è da individuare con riferimento al giorno in cui si verifica la prima delle stesse (circolare Agenzia Entrate n. 2/2021 § 5.3). 3 In caso di meccanismi «commerciabili», ovvero di strutture «in serie» proposte alla generalità dei clienti piuttosto che ad un segmento particolare, oltre alle informazioni rilevanti ex art. 6 D. Lgs. 100/2020 previste per i meccanismi «su misura», gli intermediari devono presentare all’Agenzia delle Entrate, ogni tre mesi, una relazione periodica con cui aggiornano le informazioni diventate disponibili dopo la prima comunicazione o dopo la presentazione dell’ultima relazione. 4 In caso di esonero dell’intermediario, ex art. 3 co. 4 e 5 del D. Lgs. 100/2020, alla comunicazione del meccanismo transfrontaliero è tenuto il contribuente, il quale dovrà essere informato dall’intermediario circa la sussistenza delle cause di esonero e dell'obbligo, a suo carico, di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate nei termini di cui all’art. 7 co. 3 del D. Lgs. 100/2020, «senza indugio» (cfr. art. 8 bis ter co. 5 della Direttiva n. 2018/822/UE) e comunque, ai sensi dell’art. 2 co. 4 del D.M. 17.11.2020, entro i termini previsti dall’art. 7 co. 1 del D. Lgs. 100/2020. In tutti gli altri casi, le disposizioni attuative (cfr. art. 2 co. 5 del D.M. 17.11.2020 e art. 4.3 del provv. Agenzia delle Entrate 364425/2020) prevedono che la scadenza per le comunicazioni da parte del contribuente avvenga nei termini ordinari, ovvero entro trenta giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione è stato messo a sua disposizione ai fini dell’attuazione o a quello in cui è stata avviata l’attuazione. 25
DAC 6 – TERMINI DI TRASMISSIONE E PROFILI SANZIONATORI PROFILI SANZIONATORI D. Lgs. Importo Importo Comunicazioni ex art. 8 Disapplicazione Violazione Sanzione Ravvedimento Cumulo giuridico 100/2020 minimo massimo co. 1 D.Lgs. 100/2020 sanzione sanzioni comminabili rinvio all'art. 10 co. 1 D. Lgs. applicazione art. 12 1 2 con riferimento ad ogni applicazione art. 13 art. 12 omessa comunicazione 471/1997 , sanzione 3.000 € 31.500 € sino al 28/02/2021 3 co. 1 D. Lgs. singolo meccanismo D. Lgs. 472/1997 4 aumentata della metà 472/1997 transfrontaliero sanzioni comminabili comunicazione tardiva applicazione art. 12 rinvio all'art. 10 co. 1 D. Lgs. con riferimento ad ogni applicazione art. 13 art. 12 (entro 15 gg dalla 1.500 € 15.750 € sino al 28/02/2021 co. 1 D. Lgs. 471/1997 2, ultimo periodo singolo meccanismo D. Lgs. 472/1997 3 4 scadenza) 472/1997 transfrontaliero sanzioni comminabili rinvio all'art. 10 co. 1 D. Lgs. applicazione art. 12 comunicazione 2 con riferimento ad ogni applicazione art. 13 art. 12 471/1997 , sanzione ridotta 1.000 € 10.500 € sino al 28/02/2021 3 co. 1 D. Lgs. incompleta o inesatta singolo meccanismo D. Lgs. 472/1997 della metà 472/1997 4 transfrontaliero sanzioni comminabili comunicazione applicazione art. 12 rinvio all'art. 10 co. 1 D. Lgs. con riferimento ad ogni applicazione art. 13 art. 12 rettificativa tardiva (entro 2 500 € 5.250 € sino al 28/02/2021 3 co. 1 D. Lgs. 471/1997 , ultimo periodo singolo meccanismo D. Lgs. 472/1997 4 15 gg dalla scadenza) 472/1997 transfrontaliero 1si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto dall'art. 7 del D. Lgs. 100/2020 e dall'art. 2 co. 5 del D.M. 17.11.2020 (circolare Agenzia Entrate n. 2/2021 § 7) 2il quale recita "[...] si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi." 3 in caso di violazioni plurime ciascuna deve essere oggetto di ravvedimento in via autonoma. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/2021 (§ 7) precisa che si applicano, in via generale, le disposizione dei D. Lgs. 471/1997 e 472/1997. 4secondo cui "è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi […] commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione" 26
DAC 6 – TERMINI DI TRASMISSIONE E PROFILI SANZIONATORI PROFILI SANZIONATORI Casistica* Soggetto su cui gravano le sanzioni Riferimento normativo art. 7 del D.L. 269/2003, convertito società o enti con personalità giuridica unicamente la persona giuridica con modificazioni dalla L. 326/2003 persona fisica che ha commesso o soggetti non dotati di personalità giuridica art. 2 co. 2 del D. Lgs. 472/1997 concorso a commettere la violazione intermediari persone fisiche organizzati in persona fisica che ha assunto il mandato forma collettiva, senza personalità giuridica - professionale (es. associazioni tra professionisti) obbligo congiunto di comunicazione da parte ciascuno di tali soggetti in via autonoma** - dell'intermediario e del contribuente * cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/2021 § 7 ** entrambi i soggetti potranno autonomamente accedere all'istituto del ravvedimento operoso ma in virtù dell'autonomia dei rispetti obblighi, il pagamento da parte di un soggetto non libera l'altro delle violazioni allo stesso riferibili 27
COMUNICAZIONE DAC 6: – Ambito oggettivo: elementi distintivi di rischio – Vantaggio fiscale e vantaggio principale – Il contenuto della comunicazione A cura di Andrea Barabino
COMUNICAZIONE DAC 6 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ü Direttiva (UE) 2018/822 ü Decreto Legislativo 100/2020 con allegato 1 ü Decreto del Ministero dell’Economia 17 novembre 2020 ü Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 364425 del 26 /11/20 ü Circolare 2/2021 dell’Agenzia delle entrate 29
COMUNICAZIONE DAC 6 ELEMENTI DISTINTIVI O HALLMARKS L’"ELEMENTO DISTINTIVO", o HALLMARK: indice di rischio di elusione o evasione fiscale Allegato 1 D.lgs100/2020: gli elementi distintivi sono rubricati alle lettere A, B, C, D, ed E. Un meccanismo transfrontaliero è «rilevante ai fini della comunicazione» all'Agenzia delle entrate quando uno o più elementi distintivi o hallmarks, tra quelli indicati nell'Allegato 1, ne risultano integrati. 30
COMUNICAZIONE DAC 6 ELEMENTI DISTINTIVI O HALLMARKS 1) Hallmarks che determinano l’obbligo di comunicazione solo quando è verificata la sussistenza di un vantaggio fiscale principale. 2) Hallmarks che determinano l’obbligo di comunicazione solo se determinano una riduzione d’imposta genericamente intesa. 3) Hallmarks che determinano l’obbligo di comunicazione sempre. 31
COMUNICAZIONE DAC 6 ELENCAZIONE FORNITA DALL’ALLEGATO 1 AL D.LGS 100/2020 A. Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale B. Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale C. Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere D. Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva E. Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento 32
COMUNICAZIONE DAC 6 LA COMUNICAZIONE DCA 6 DEVE CONTENERE LE SEGUENTI INFORMAZIONI a) il codice fiscale di chi che effettua la comunicazione b) l’indirizzo di PEC del soggetto che effettua la comunicazione c) gli elementi distintivi presenti nel meccanismo transfrontaliero: – una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero – la data di avvio dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero – le disposizioni nazionali che stabiliscono l'obbligo di comunicazione – il valore del meccanismo transfrontaliero oggetto della di comunicazione – l'identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati, e di altre giurisdizioni interessate dal meccanismo – l'identificazione di qualunque altro soggetto interessato dal meccanismo transfrontaliero e delle giurisdizioni a cui tale soggetto è riconducibile d) il codice fiscale italiano, ove presente, delle persone o entità interessate e) il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero che sia già stato oggetto di una prima comunicazione all’Agenzia delle entrate o all’Autorità un altro Stato membro 33
COMUNICAZIONE DAC 6 INTERMEDIARI Per gli intermediari, le informazioni devono essere comunicate nella misura in cui ne siano a conoscenza, o ne siano in possesso o ne abbiano il controllo. N.B. – La mancata reazione dell'Amministrazione finanziaria a fronte della comunicazione del meccanismo transfrontaliero da parte dell'intermediario o del contribuente non comporta l'accettazione della validità o del trattamento fiscale stesso, e coerentemente, la comunicazione di un meccanismo rilevante da parte di un intermediario o contribuente non costituisce di per sé ammissione di condotta elusiva o evasiva. 34
IL VALORE DELLE OPERAZIONI: ESEMPI DI OPERAZIONI DA COMUNICARE A cura di Gianluca Odetto
IL VALORE DELLE OPERAZIONI: ESEMPI DI OPERAZIONI DA COMUNICARE VALORE DELLE OPERAZIONI Il valore delle operazioni da inserire nelle comunicazioni dipende dall’hallmark di riferimento. Hallmark Valore delle operazioni Hallmark A (Elementi distintivi generici) Vantaggio fiscale derivabile dal meccanismo transfrontaliero, determinato quale differenza tra le Hallmark B (Elementi imposte da assolvere sulla base del meccanismo e distintivi specifici le imposte che sarebbero dovute in assenza dello collegati al criterio del stesso (art. 7 co. 3 del DM 17.11.2020). vantaggio principale) Nell’ipotesi in cui è necessario effettuare il main Hallmark C (Elementi benefit test, il vantaggio fiscale da comunicare è distintivi specifici quello utilizzato ai fini di questa verifica (circ. collegati alle operazioni 2/2021, § 5.2). transfrontaliere) 36
IL VALORE DELLE OPERAZIONI: ESEMPI DI OPERAZIONI DA COMUNICARE VALORE DELLE OPERAZIONI Il valore delle operazioni da inserire nelle comunicazioni dipende dall’hallmark di riferimento. Hallmark Valore delle operazioni Valore dei conti finanziari determinato ai sensi Hallmark D.1 (“ostacolo” dell’art. 3 co. 1 del DM 28.12.2015 (secondo la allo scambio di circ. 2/2021, § 5.2, occorre segnalare la informazioni) consistenza al termine dell’anno precedente) Valore dei conti finanziari determinati ai sensi dell’art. 3 co. 1 del DM 28.12.2015 (al termine Hallmark D.2 (“ostacolo” dell’anno precedente) o, per le attività e i redditi di all’individuazione del natura finanziaria, vantaggio fiscale derivabile dal titolare effettivo) meccanismo transfrontaliero (art. 7 co. 3 del DM 17.11.2020) 37
IL VALORE DELLE OPERAZIONI: ESEMPI DI OPERAZIONI DA COMUNICARE VALORE DELLE OPERAZIONI Il valore delle operazioni da inserire nelle comunicazioni dipende dall’hallmark di riferimento. Hallmark Valore delle operazioni Vantaggio fiscale derivabile dal meccanismo Hallmark E (Elementi transfrontaliero, determinato quale differenza tra distintivi specifici le imposte da assolvere sulla base del riguardanti i prezzi di meccanismo e le imposte che sarebbero dovute trasferimento) in assenza dello stesso (art. 7 co. 3 del DM 17.11.2020). Se il valore dell’operazione non è determinabile, nelle comunicazioni occorre indicare il valore «0». 38
IL VALORE DELLE OPERAZIONI: ESEMPI DI OPERAZIONI DA COMUNICARE OPERAZIONI DA COMUNICARE: HALLMARK B Acquisizione di una società non residente con S.O. estera dotata di perdite, incorporazione e interruzione dell’attività (operazione B.1, sottoposta a main benefit test). 39
IL VALORE DELLE OPERAZIONI: ESEMPI DI OPERAZIONI DA COMUNICARE OPERAZIONI DA COMUNICARE: HALLMARK B Società residente nell’UE che concede un finanziamento fruttifero ad una società italiana; la società estera, con ruling, può riqualificare parte degli interessi in capitale (operazione B.2, sottoposta a main benefit test). 40
IL VALORE DELLE OPERAZIONI: ESEMPI DI OPERAZIONI DA COMUNICARE OPERAZIONI DA COMUNICARE: HALLMARK B Una società italiana costituisce una società veicolo trasparente in uno Stato UE, la quale acquista quote di OICR. I proventi sono corrisposti alla controllante italiana sotto forma di dividendi (operazione B.2, sottoposta a main benefit test). 41
IL VALORE DELLE OPERAZIONI: ESEMPI DI OPERAZIONI DA COMUNICARE OPERAZIONI DA COMUNICARE: HALLMARK C Pagamenti transfrontalieri deducibili tra imprese associate in cui il beneficiario è residente in una giurisdizione in cui non esiste imposta sulle società, o il tasso è prossimo allo zero (C.1.b.1): es. Principato di Monaco (fatte salve alcune eccezioni), molti Stati del Golfo Persico, ecc.. Per «pagamento» si intende qualsiasi costo deducibile, compresi gli oneri figurativi tra casa madre e stabile organizzazione. 42
IL VALORE DELLE OPERAZIONI: ESEMPI DI OPERAZIONI DA COMUNICARE OPERAZIONI DA COMUNICARE: HALLMARK C Pagamenti transfrontalieri deducibili tra imprese associate in cui il beneficiario è residente in una giurisdizione «non cooperativa» (C.1.b.2). Stati nella black list fiscale UE Stati sotto gli standard OCSE/G20 Anguilla Barbados Guam Isole Figi Anguilla Isole Samoa USA Dominica Isole Vergini USA Niue Palau Sint Maarten Panama Trinidad e Tobago Samoa (Guatemala?) Seychelles Trinidad e Tobago Vanuatu 43
IL VALORE DELLE OPERAZIONI: ESEMPI DI OPERAZIONI DA COMUNICARE OPERAZIONI DA COMUNICARE: HALLMARK C Una società italiana A costituisce una società nello Stato B, ma residente nello Stato E (Stato di direzione effettiva), che esenta da imposta i redditi. Alla società estera è trasferito un bene immateriale, concesso in uso alla società italiana, che deduce i canoni (operazione C.1.c, sottoposta a main benefit test). 44
IL VALORE DELLE OPERAZIONI: ESEMPI DI OPERAZIONI DA COMUNICARE OPERAZIONI DA COMUNICARE: HALLMARK C Pagamenti transfrontalieri deducibili tra imprese associate che beneficiano di un regime fiscale preferenziale nello Stato in cui il destinatario è residente ai fini fiscali (C.1.d). Per verificare che il regime speciale sia non dannoso (not harmful) ci si deve riferire ai rapporti OCSE in materia. Alcuni esempi riferiti al settore marittimo. 45
IL VALORE DELLE OPERAZIONI: ESEMPI DI OPERAZIONI DA COMUNICARE OPERAZIONI DA COMUNICARE: HALLMARK D Hallmark Esempi Sostituzione di un conto di deposito con un conto in moneta elettronica Apertura di escrow accounts per «mascherare» un Hallmark D.1 (“ostacolo” conto di deposito allo scambio di Trasferimenti di conti in Stati che non partecipano informazioni) alle procedure di scambio di informazioni Utilizzo di strutture offshore opache Utilizzo di «passaporti d’oro» (es. Cipro, Malta) Utilizzo di prestanomi Utilizzo di trust in cui il trustee «obbedisce» ad un Hallmark D.2 (“ostacolo” soggetto terzo all’individuazione del Acquisizioni di fatto di società con strumenti anomali titolare effettivo) (es. prestiti con opzione di acquisto ad un prezzo simbolico) 46
IL VALORE DELLE OPERAZIONI: ESEMPI DI OPERAZIONI DA COMUNICARE OPERAZIONI DA COMUNICARE: HALLMARK D 47
IL VALORE DELLE OPERAZIONI: ESEMPI DI OPERAZIONI DA COMUNICARE OPERAZIONI DA NON COMUNICARE Le manovre sui prezzi di trasferimento devono essere comunicate solo se presentano gli elementi distintivi del gruppo E (es. regimi di safe harbour unilaterale, trasferimenti di beni immateriali di difficile valutazione, ecc.). Un possibile scostamento dai valori di libera concorrenza non è, quindi, di per sé un fatto oggetto di comunicazione. Nella bozza di circolare emanata a dicembre 2020 l’Agenzia aveva inserito, tra le operazioni oggetto di comunicazione, una vendita dalla controllante italiana alla controllata estera atta ad incrementare l’utile di quest’ultima (es. con sottofatturazione), seguita dalla distribuzione del maggior utile (tassato nel limite del 5%) alla controllante italiana. L’esempio non è, però, stato replicato nella versione definitiva della circolare. 48
IL VALORE DELLE OPERAZIONI: ESEMPI DI OPERAZIONI DA COMUNICARE OPERAZIONI DA NON COMUNICARE Le operazioni del gruppo C.1 (ed in particolare quelle in cui il destinatario del pagamento è residente in uno Stato a fiscalità zero, o in uno Stato non cooperativo, e quelle in cui il reddito beneficia di un’esenzione totale nello Stato di residenza del percipiente) devono essere comunicate solo se esse avvengono tra imprese associate. Nessun obbligo è, quindi, previsto se le imprese sono indipendenti. 49
IL VALORE DELLE OPERAZIONI: ESEMPI DI OPERAZIONI DA COMUNICARE OPERAZIONI DA NON COMUNICARE Più in generale, se taluni hallmark sono integrati in presenza di più condizioni, la comunicazione è obbligatoria solo se tutte sono soddisfatte. Ad esempio, per le operazioni B.1 devono sussistere sia l’acquisizione di una società con perdite, sia l’interruzione dell’attività, sia ancora l’utilizzo delle perdite. Quindi, se avviene l’acquisizione della società con perdite e l’utilizzo delle perdite stesse, questa sequenza non dà luogo all’obbligo di comunicazione, in quanto non viene interrotta l’attività della società (acquisita) con perdite. 50
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