WEBINAR "ETICHETTA AMBIENTALE PRODOTTI VITIVINICOLI" - 28 ottobre 2021 - Confagricoltura Asti
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Il programma Introduzione ai lavori Federico Castellucci, Presidente FNP vitivinicola Sessione I: Il quadro normativo sull’etichettatura ambientale Gloria Chiappini, Area Sviluppo Sostenibile ed Innovazione Sessione II: Domande e risposte Gloria Chiappini e Palma Esposito Sessione III: L’etichetta nutrizionale del vino Palma Esposito, Area Politiche Europee e Internazionali, Competitività, Centro Studi 2
Sessione I: Il quadro normativo sull’etichettatura ambientale Gloria Chiappini – Area Sviluppo Sostenibile e Innovazione
Argomenti trattati La normativa europea e nazionale in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi: - Articolo 8 - Direttiva 94/62/Ce sui rifiuti di imballaggio e nella Decisione 97/129/CE - Articolo 219, comma 5 del DLgs 152/2006 (TUA) come modificato dal D.Lgs. N.116/2020 La nota del Mite prot. 52445 del 17 maggio 2021 https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/2021_17mag_nota_etiche tta_imballaggi.pdf Il lavoro svolto da CONAI sul tema dell’etichettatura ambientale https://www.etichetta-conai.com/ con particolare riferimento a: • Linea guida all’etichettatura ambientale obbligatoria • FAQ • Video 4
La normativa europea e nazionale in materia di etichettatura ambientale Articolo 8 Marcatura e sistema di identificazione Articolo 219 comma 5, in grassetto le modifiche apportate dal D.lgs. n. Testo vigente 116/2020 Direttiva 94/62/CE 1. Il Consiglio, conformemente alle condizioni previste dal trattato, decide 5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva in merito modalità stabilite con decreto dalle norme tecniche UNI applicabili e in alla marcatura degli imballaggi. conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli 2. Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/ l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione dell’imballaggio da parte dell’industria interessata, la natura dei materiali di 97/129/CE della Commissione (1). imballaggio utilizzati sulla base della decisione 97/1129/Ce. ▼B 3. Gli imballaggi devono essere muniti dell'opportuna marcatura I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e apposta sull'imballaggio stesso o sull'etichetta e deve essere chiaramente classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio visibile e di facile lettura. La marcatura deve essere duratura e permanere utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. anche all'apertura dell'imballaggio. ➢ Pur essendo un obbligo europeo, la sua obbligatorietà non è stata ancora armonizzata rispetto alla tipologia di informazioni da fornire; ➢ l’obbligo europeo prevede solo l’indicazione della natura del materiale di imballaggio secondo la decisione europea; ➢ Il recepimento italiano prevede un comma composto da 2 periodi diversi. 5
Le tempistiche, la norma salva scorte e le sanzioni Il comma 5 dell’articolo 219 contiene due tipi di adempimenti: • Le modifiche apportate dal. D.lgs. 116/2020 sono entrate in vigore il 26 settembre 2020 Sulla sospensione dell'applicazione del presente comma sono intervenuti: • l’ art. 15, comma 6, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (Decreto Milleproroghe 2021 che ha sospeso solo il primo periodo al 31 dicembre 2021) • l’ art. 39, comma 1-ter, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69. (Decreto Sostegni che dal 22 MAGGIO 2021 ha uniformato la sospensione di entrambi i periodi del c. 5 al 31 dicembre 2021 e introdotto la norma Salva scorte) 6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti (= imballaggi*) privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. * CHIARIMENTO DEL MITE AL MOMENTO SOLO A LIVELLO INFORMALE SANZIONE (secondo periodo comma 3 art. 261 TUA) : “a chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5 del TUA” sia applicata “la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 e 40.000 euro”. AC 291 – Recepimento Direttiva SUP – la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 10.000 € 6
ETICHETTATURA AMBIENTALE: c. 5 art 219 del TUA PRIMO PERIODO Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. MITE: l’obbligo di etichettatura ricade anche sugli utilizzatori di imballaggi in quanto le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo (es. grafica contenuti, forma, layout da stampare o riprodurre sul packaging). Tale modus operandi viene disciplinato attraverso accordi commerciali e contrattuali che ne definiscono le responsabilità e gli oneri ricadenti sugli stessi in maniera condivisa. CONAI: • Si applica a tutti gli imballaggi destinati al consumatore finale (B2C) • Sono esclusi gli imballaggi destinati agli usi professionali (B2B) • Vi è libertà di scegliere i modi e la forma per etichettare basta assicurare l’obiettivo informativo • Il richiamo alle norme UNI è generico e a carattere volontario • Il richiamo alle determinazioni adottate dall’Unione europea al momento è solo la Decisione 1997/129/CE • Il richiamo alle informazioni sulle destinazioni finali degli imballaggi sono quelle che comunicano il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita (es. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune) 7
ETICHETTATURA AMBIENTALE: c. 5 art 219 del TUA SECONDO PERIODO I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione MITE: spetta ai produttori di imballaggi identificare correttamente il materiale di imballaggio in funzione della codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 97/129/Ce, avendo contezza dell’effettiva composizione dell’imballaggio, sia esso finito che semilavorato, e garantire una informazione completa e idonea a favore di tutti i soggetti della filiera; CONAI: • Si applica a tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) immessi al consumo in Italia (B2B e B2C) • Solo relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori. • Qualora la decisione 1997/129/CE non preveda specifiche identificazioni di polimeri plastici nella composizione dell’imballaggio, si può volontariamente ricorrere alle norme UNI 8
Alla luce della normativa e del lavoro di CONAI emerge che… Va fatta una prima analisi interna con la suddivisione degli imballaggi utilizzati in ordine a: 1. Tipologia di imballaggio (corpo principale dell’imballaggio, componenti: etichetta, tappo, fascetta, ecc.) 2. Materiale (acciaio, vetro, plastica, plastica compostabile, carta, legno) 3. Destinazione d’uso dei prodotti immessi al consumo (se mercato estero o italiano) 4. Destinazione d’uso degli imballaggi in base al loro uso (B2B o B2C) 9
COSA E’ UN IMBALLAGGIO ART. 218 TUA (Definizioni) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei 11
COSA E’ UN IMBALLAGGIO Guida CONAI https://www.conai.org/wp-content/uploads/2020/07/Conai-Liste-Imballaggi-3.pdf 12
COSA E’ UN IMBALLAGGIO Guida CONAI 13
COSA E’ UN IMBALLAGGIO Guida CONAI 14
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COSA E’ UN IMBALLAGGIO Guida CONAI 16
Materiale di imballaggio e sua codifica 17
Decisione 1997/129/CE del 28 gennaio 1997 La codifica degli Imballaggi Si compone di 4 articoli e 7 allegati: • istituisce la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione che descrive la natura del o dei materiali di imballaggio utilizzati, e specifica quali materiali sono soggetti a tale sistema di identificazione. • precisa la definizione di imballaggio « composto»: l'imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell'imballaggio, che verrà stabilita, in conformità con la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE. Potenziali deroghe per alcuni materiali possono essere stabilite in base alla stessa procedura. • Introduce negli allegati la numerazione e le abbreviazioni del sistema di identificazione per ciascun materiale di imballaggio, precisando che il loro uso sarà volontario fino a che non viene attivata una procedura ad hoc da parte della Commissione europea. ALLEGATO I per la plastica ALLEGATO IV per il legno ALLEGATO II per la carta e cartone ALLEGATO V per i materiali tessili ALLEGATO III per i metalli ALLEGATO VI per il vetro ALLEGATO VII per i composti 18
Decisione 1997/129/CE del 28 gennaio 1997 La codifica degli Imballaggi 19
Decisione 1997/129/CE del 28 gennaio 1997 La codifica degli Imballaggi 20
Norme UNI applicabili Secondo le linee Guida CONAI sono facoltative e sono: 21
Destinazione d’uso dei prodotti immessi al consumo (se mercato estero o italiano): IMBALLAGGI E PRODOTTI IMBALLATI DESTINATI ALL’ESPORTAZIONE 22
Imballaggi e prodotti imballati destinati all’esportazione Secondo il Mite Con riferimento agli imballaggi destinati all’esportazione, la nota ministeriale li esclude dall’obbligo di etichettatura, in quanto gli obblighi di cui al comma 5 articolo 219 del TUA si riferiscono solo a imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, prodotti, riempiti e importati nel territorio nazionale. La motivazione risiede nel fatto che, sebbene sia un obbligo europeo, la sua obbligatorietà non è stata ancora armonizzata rispetto alla tipologia di informazioni da fornire, pertanto in attesa di un coordinamento con la normativa europea gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione. 23
Destinazione d’uso dei prodotti immessi al consumo (se mercato estero o italiano): IMBALLAGGI IMMESSI AL CONSUMO NEL TERRITORIO NAZIONALE, PRODOTTI, RIEMPITI O IMPORTATI NEL TERRITORIO NAZIONALE 24
CASO: Imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, prodotti, riempiti o importati nel territorio nazionale In questo caso si possono verificare 3 situazioni: 1. Gli imballaggi importati 2. Gli imballaggi destinati al B2B 3. Gli imballaggi destinati al B2C Secondo CONAI: Canale B2B: imballaggi che tal quali o sotto forma di prodotti preconfezionati sono ceduti al professionista (persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario) Canale B2C: imballaggi che tal quali o sotto forma di prodotti preconfezionati sono ceduti in vendita o anche a titolo gratuito al consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) 25
Gli imballaggi importati Ai fini della Guida CONAI l’importazione ai fini della gestione ambientale degli imballaggi equivale alla produzione di imballaggi a meno che l’impresa estera che non ha obblighi diretti non intenda in via facoltativa sostituirsi ai clienti italiani negli adempimenti previsti dalle disposizioni consortili nominando un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 del Dpr 633/72 (disciplina dell’IVA). Quindi l’importatore di imballaggi è considerato come produttore di imballaggi per cui ha l’obbligo di : identificare correttamente il materiale di imballaggio in funzione della codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 97/129/Ce, avendo contezza dell’effettiva composizione dell’imballaggio, sia esso finito che semilavorato, e garantire una informazione completa e idonea a favore di tutti i soggetti della filiera 26
Gli imballaggi destinati al B2B Mite: nel caso imballi per il trasporto o imballaggio terziario (film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde in cartone ondulato) si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, anche nel caso il produttore di imballaggi inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali. CONAI: Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, dalla nostra lettura del testo di legge, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili. 27
Gli imballaggi destinati al B2C (linee guida CONAI) Per gli imballaggi costituiti da più componenti è necessario fornire informazioni legate all’etichettatura ambientale per ogni componente separabile manualmente del sistema di imballo, preferibilmente su ogni componente. Laddove non sia possibile la codifica su ogni componente per motivi di spazio o per altri motivi tecnologicamente significativi è possibile riportarla sul corpo principale o sull’imballo di presentazione Si considera separabile manualmente una componente che l’utente può separare completamente (salvo eventuali residui irrisori di materiale che possono restare adesi dopo la separazione), e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili. 28
Gli imballaggi destinati al B2C (linee guida CONAI) COMPONENTI NON SEPARABILI MANUALMENTE (ETICHETTE, ADESIVE, TAPPI, CHIUSURE NON SEPARABILI E FINESTRE Ove possibile, si può apporre la sola codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE anche sulle componenti non separabili manualmente, ma, su queste, non va riportata l’indicazione sulla raccolta. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE: 1. La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE 2. Le indicazioni sulla raccolta quando non indicate sull’imballaggio di presentazione esterno. Si suggerisce: • di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)” • oppure • di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula “Raccolta differenziata”, e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune. 29
Gli imballaggi destinati al B2C (linee guida CONAI) QUALI IMBALLAGGI POSSONO ESSERE CONFERITI IN RACCOLTA DIFFERENZIATA? Gli imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata, siano essi riciclabili o non allo stato delle tecnologie attuali, ferme restando le buone regole per una raccolta differenziata di qualità. La valutazione della riciclabilità dell’imballaggio rientra tra le informazioni aggiuntive che l’azienda può scegliere di apporre sul pack, ma prescinde dalle informazioni in merito al conferimento dell’imballaggio. Unica eccezione a questa regola riguarda gli imballaggi composti (e/o con componenti di diverso materiale non separabili manualmente) a prevalenza carta, con percentuale di materiale cellulosico inferiore al 60% del peso totale, una percentuale che compromette la riciclabilità dell’imballaggio, annullandola, con ovvie conseguenze di impatto ambientale. 30
Gli imballaggi destinati al B2C (linee guida CONAI) IMBALLAGGIO COMPOSTO o MULTISTRATO costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente (Decisione 1997/129/CE) Ai fini della corretta identificazione dei materiali di imballaggi composti o multistrato, si ritiene che, laddove il peso del/i materiale/i secondario/i sia inferiore al 5% del peso totale del pack, l’imballaggio sia considerato alla stregua di un imballaggio monomateriale ed etichettato in funzione del materiale prevalente in peso. Diversamente le codifiche saranno quelle previste all’Allegato VII della Decisione 129/97/CE se trattasi di un imballaggio composto, o la codifica “7” come da Allegato I se l’imballaggio e un multistrato in plastica. Tale soglia e applicata anche nei casi di imballaggi in cui siano presenti più materiali secondari e uno di questi ha peso < 5%: tale materiale non e considerato ai fini Es. Tappo in plastica e alluminio a prevalenza dell’identificazione. alluminio con plastica maggiore del 5% : C/ALU 90 LA SOGLIA DEL 5% PRENDE SPUNTO DALLA DECISIONE (UE) 2019/66531
Criticità e chiarimenti del Mite prot. 52445 del 17 maggio 2021 • Imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasporto Con riferimento agli imballaggi finiti e venduti direttamente dal produttore, neutri, privi di grafica o stampa (sacchettame trasparente, incarti non personalizzati) o imballi per il trasporto o imballaggio terziario (film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde in cartone ondulato), viene consentita - tramite la nota ministeriale – una possibile alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso. Infatti, per gli imballaggi citati, si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, anche nel caso il produttore di imballaggi inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali. Le motivazioni che hanno portato a questa interpretazione afferiscono al fatto che vi sono criticità di tipo economico e strutturale ad indicare i materiali utilizzati per l’imballaggio stesso, oltre al fatto che in molti casi potrebbe essere un semilavorato destinato a subire trattamenti e/o accoppiamenti. 32
Criticità e chiarimenti del Mite prot. 52445 del 17 maggio 2021 • Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione; Con riferimento a: - flussi di beni preconfezionali di origine estera, - imballi di piccola dimensione (capacità minore di 125 ml o superficie maggiore deve essere minore 25 cm2) - o con spazi stampati limitati e sugli imballaggi con etichettatura multilingua, in cui è noto a monte il mercato di destinazione è consentita una modalità alternativa. Tramite la nota ministeriale viene consentito il ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre, o se non sono percorribili queste strade la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) di supporto che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese. Ricorso al digitale. Con la nota ministeriale, al fine di adempiere all’obbligo informativo, viene anche consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (APP, QR code, siti internet) in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, anche previsto all’interno del PPNR. 33
ESEMPI - LINEA GUIDA CONAI 34
BOTTIGLIA CON TAPPO GL 73 SE VETRO DIVERSO 35
BOTTIGLIA CON TAPPO 36
TAPPO in SUGHERO 37
ASTUCCIO 38
SCATOLA 39
CASSETTA E PALLET 40
I CASI DI SUCCESSO PER CONAI 41
I CASI DI SUCCESSO PER CONAI 42
I CASI DI SUCCESSO PER CONAI 43
QUALCHE ESEMPIO REALE…. 44
QUALCHE ESEMPIO REALE…. Confezione di bottiglie in tetrapak con sleeve in plastica 45
ETICHETTA AMBIENTALE PRODOTTI VITIVINICOLI FAQ Gloria Chiappini – Palma Esposito
TEMI • LE SCORTE • LE RESPONSABILITA’ • LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE • ETICHETTATURA DI BOTTIGLIA DI SPUMANTE • TAPPI • RICORSO AL DIGITALE • FAQ CONAI
Iniziamo dalle scorte…. Le BOTTIGLIE con etichetta non conforme in commercio dopo il 1 gennaio devono essere ri-etichettate? E le BOTTIGLIE delle annate precedenti etichettate ed invendute? Le ETICHETTE in magazzino non aderenti alla nuova normativa devono essere eliminate? E gli altri imballaggi? 6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti (= imballaggi*) privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. * Chiarimento del Mite al momento solo informale
FAQ CONAI sulle scorte…. Gli imballaggi prodotti prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale ma commercializzati in data postuma, così come le scorte di magazzino, devono essere adeguati o sono esclusi dall’obbligo? Possono essere venduti eventuali stock e rimanenze entro un certo periodo? Il 21 maggio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 69, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto DL Sostegni. Tra le modificazioni apportate nell’iter di conversione del decreto, è compresa anche la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2021, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta fino a esaurimento scorte.
Responsabilità… E' necessario chiarire "chi fa cosa". Lasciare la possibilità di "condividere l'onere" dell’obbligo tra produttore e utilizzatore di imballaggio non è corretto… MITE (NOTA CHIARIMENTI prot. 52445 del 17 maggio 2021) : - l’obbligo di etichettatura ricade anche sugli utilizzatori di imballaggi in quanto le informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo (es. grafica contenuti, forma, layout da stampare o riprodurre sul packaging). Tale modus operandi viene disciplinato attraverso accordi commerciali e contrattuali che ne definiscono le responsabilità e gli oneri ricadenti sugli stessi in maniera condivisa. - spetta ai produttori di imballaggi identificare correttamente il materiale di imballaggio in funzione della codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 97/129/Ce, avendo contezza dell’effettiva composizione dell’imballaggio, sia esso finito che semilavorato, e garantire una informazione completa e idonea a favore di tutti i soggetti della filiera
Indicazioni obbligatorie Come si configurano visivamente le indicazioni obbligatorie e su quali imballaggi (cartoni vino, shopper vino…) ? Regola: Chiedere ai produttori di imballaggi e concordare tutte le informazioni (anche sulla raccolta)
Indicazioni per una bottiglia di vino spumante… Bottiglia Tappo Capsula Gabbietta
Tappi Codice relativo ai tappi tecnici (DIAM etc) ok FOR51? spetta ai produttori di imballaggi identificare correttamente il materiale di imballaggio in funzione della codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 97/129/Ce, avendo contezza dell’effettiva composizione dell’imballaggio, sia esso finito che semilavorato, e garantire una informazione completa e idonea a favore di tutti i soggetti della filiera.
Supporto digitale Richiesta informazioni su QR code (dimensioni) e sito web Ricorso al digitale (NOTA CHIARIMENTI prot. 52445 del 17 maggio 2021) : Con la nota ministeriale, al fine di adempiere all’obbligo informativo, viene anche consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (APP, QR code, siti internet) in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, anche previsto all’interno del PPNR.
FAQ CONAI sul ricorso al digitale È obbligatorio apporre l’etichettatura sull’imballaggio o si possono veicolare al consumatore finale queste informazioni anche attraverso canali digitali (ad esempio specifiche App, QR Code, ecc)? Per rendere più facilmente disponibili e consultabili le informazioni ambientali obbligatorie circa la composizione e – qualora si tratti di imballaggi destinati al consumatore finale – la corretta gestione a fine vita del packaging, si suggerisce di prevedere chiare indicazioni sul packaging o sul punto vendita, riguardo alle modalità mediante le quali il consumatore può ricercarle tramite gli strumenti digitali o i siti web.
FAQ CONAI aspetti generali L’etichettatura ambientale deve avere una grandezza minima? Dal punto di vista grafico, non vi sono disposizioni da seguire obbligatoriamente. Si presuppone tuttavia che, oltre ad essere chiara, non fuorviante e facilmente comprensibile da qualsiasi consumatore, l’etichettatura debba essere ben leggibile. Pertanto si suggerisce di fare riferimento a quanto già regolato in tal senso nel settore alimentare, dal Regolamento UE 1169/2011, art. 13 nell’ambito del quale si prevede che le informazioni siano riportate sul pack in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), è pari o superiore a 1,2 mm. Qualora l’imballaggio abbia invece una superficie maggiore che misuri meno di 80 cm2, l’altezza della x della dimensione dei caratteri può essere pari o superiore a 0,9 mm.
FAQ CONAI aspetti generali La codifica alfa-numerica è già apposta sull’imballaggio, può non essere riportata anche in etichetta? L’etichettatura ambientale può essere apposta/stampata/impressa direttamente sul packaging, oppure su un supporto nel caso sia previsto nel sistema di imballo (es. etichetta). È possibile che la codifica identificativa dell’imballaggio sia riportata in un punto differente rispetto alle indicazioni per la raccolta. E’ obbligatorio apporre le informazioni in etichetta, o possono essere riportate su altre componenti dell’imballaggio? Le etichettature ambientali (almeno la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE) delle diverse componenti separabili manualmente che costituiscono l’unità di vendita dovrebbero essere apposte su ciascuna componente. Quando ciò non è possibile, possono essere apposte o sul corpo principale del sistema di imballo, o sull’etichetta o su altra componente che renda facilmente visibile l’informazione al consumatore finale.
FAQ CONAI aspetti generali In che lingua deve essere riportata l’etichettatura ambientale? L’obbligo è in vigore per gli imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale, pertanto le informazioni devono essere riportate in italiano, al fine di essere comprensibili da tutti. Inoltre, si segnala che le indicazioni sulla raccolta differenziata degli imballaggi applicabili in Italia, potrebbero non essere valide per altri Paesi.
FAQ CONAI – separatori in cartoncino Nel caso di alveari, separatori in cartoncino teso 100% riciclato, quali sono gli obblighi di etichettatura se destinati al B2B? Ai sensi del decreto legislativo del 3 settembre 2020, tutti gli imballaggi sono sottoposti all’obbligo di etichettatura. Gli imballaggi destinati al B2B devono obbligatoriamente ripotare la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre informazioni sono volontariamente applicabili. Nel caso di imballaggi in carta, cartoncino, o cartone ondulato, si fa riferimento all’Allegato II della decisione 129/97/CE.
FAQ CONAI - TAPPI Dove conferire un tappo costituto da sughero/legno e plastica? Nel caso di un imballaggio composto, costituito prevalentemente da sughero/legno con plastica (>5%), si segnala che l’Allegato VII non prevede codifiche identificative per questo tipo di imballaggi, pertanto si consiglia di adottare la codifica identificativa degli imballaggi in sughero/legno. In merito alle indicazioni per il conferimento dell’imballaggio a fine vita, nel caso di un tappo in sughero/legno con plastica (>5%), non compostabile ai sensi della UNI EN 13432 e non conferibile nella raccolta differenziata per rifiuti organici, è opportuno indicare al consumatore di verificare con il proprio Comune come conferirlo in maniera corretta (che, nel caso di un imballaggio in legno, sarà presso l’isola ecologica). Se, invece, il tappo è a prevalenza plastica con sughero/legno (> 5%), anche in questo caso la Decisione 129/97/CE non prevede codifiche specifiche per questo tipo di composti, pertanto si suggerisce di adottare la codifica identificativa degli imballaggi in plastica e di conferire il tappo nella raccolta differenziata per gli imballaggi in questo materiale.
FAQ CONAI -COLLARINI I collarini delle bottiglie devono essere etichettati? I collarini delle bottiglie sono imballaggi, quindi sono sottoposti all’obbligo di etichettatura ambientale e possono essere conferiti in raccolta differenziata in base al materiale prevalente.
FAQ CONAI -ETICHETTE Come si identifica una bottiglia di vetro che prevede una etichetta in carta non separabile manualmente? I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente, devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale, e le indicazioni sulla raccolta (che seguono il materiale del corpo principale). Ove possibile, si può apporre la sola codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE anche sulle componenti non separabili manualmente, ma, su queste, non va riportata l’indicazione sulla raccolta. Pertanto, in questo caso, andrà etichettata la bottiglia di vetro con la codifica GL 70 o GL 71 o GL 72, a seconda del colore, e le indicazioni sulla raccolta. L’etichetta in carta, invece, non essendo separabile manualmente, può facoltativamente essere etichettata con la relativa codifica (es. PAP 22).
FAQ CONAI –DI APPROFONDIMENTO https://www.etichetta-conai.com/faqs/ Come si identifica una bottiglia di vetro verniciata? Nel caso di imballaggi in vetro verniciato, si prevede la codifica identificativa relativa al colore della bottiglia priva di trattamento, secondo il relativo Allegato VI che prevede codifiche identificative per gli imballaggi di vetro di colore trasparente, verde e marrone. Per gli imballaggi in vetro di colore diverso rispetto a quelli considerati nell’Allegato VI, si ritiene opportuno utilizzare il codice GL 73, ovvero la prima numerazione disponibile e che non identifica alcun colore specifico e che quindi si può adottare in questi casi. È obbligatorio apporre l’etichettatura ambientale su un imballaggio venduto all’estero e rivenduto in Italia tramite il canale e-commerce? Ai sensi del decreto legislativo del 3 settembre 2020, tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia sono sottoposti all’obbligo di etichettatura. Pertanto, nel caso di imballaggi destinati al mercato italiano si devono prevedere obbligatoriamente le informazioni di etichettatura ambientale.
FAQ CONAI – DI APPROFONDIMENTO Come comportarsi nel caso di un imballaggio composto 50% plastica e 50% materiale diverso da quelli di imballaggio (es. gomma, lattice,…)? A parità di materiale di composizione di un imballaggio, il principio che viene applicato è quello di verificare caso per caso, se ad uno dei materiali che costituiscono l’imballaggio è applicato il Contributo Ambientale CONAI, in funzione del quale possa essere etichettato, e quindi gestito in quello specifico flusso. Se il Contributo Ambientale CONAI è applicato alla plastica, si invita a fare riferimento all’Allegato I della Decisione 129/97/CE relativo agli imballaggi in plastica: https://www.etichetta-conai.com/documenti/decisione-129-97-ce/. Tale imballo è conferibile nella raccolta differenziata per imballaggi in plastica. In caso contrario, se non è quindi applicato il Contributo Ambientale CONAI, poiché lattice/gomma non rientrano tra i materiali di imballaggio annoverati nella decisione 129/97/CE, non sono previste codifiche identificative per gli imballaggi costituiti da questo materiale. Materiali non inclusi
FAQ CONAI –DI APPROFONDIMENTO Come trattare colle, adesivi e inchiostri? Qualora l’imballaggio sia realizzato con uno dei materiali di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro), accoppiato o trattato con un altro materiale, diverso da quelli di imballaggio (es. colle, adesivi, inchiostri), è sempre da considerarsi monomateriale. Ad esempio, un imballaggio in HDPE con uno strato di inchiostro e l’uso di colle che hanno peso superiore al 5% del peso totale dell’imballaggio, riporterà la sola codifica prevista per gli imballaggi monomateriali in HDPE.
Dichiarazione nutrizionale ed elenco degli ingredienti nell’etichetta del vino Palma Esposito Responsabile nazionale settori vitivinicolo e olivicolo
Indicazioni obbligatorie – Riforma PAC NOVITA’→ Modificato art. 119 del Reg (UE) n. 1308/2013 (Indicazioni obbligatorie per l’etichettatura dei vini) con aggiunta di indicazioni previste da Reg (UE) n. 1169/2011 • Dichiarazione nutrizionale • Elenco degli ingredienti • Il Termine minimo di conservazione nel caso di prodotti vitivinicoli dealcolati e aventi un titolo alc. inferiore al 10 %. Entrata in vigore 2 anni dopo l’entrata in vigore della riforma della PAC
Proposta di autoregolamentazione Modifica annunciata da tempo Lobby europea molto efficace
Dichiarazione nutrizionale In deroga la dichiarazione nutrizionale sull'etichetta può essere limitata al valore energetico riportato, che può essere espresso mediante il simbolo (E) per l'energia. In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio. Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti. Previsto già nel regolamento base
Dichiarazione nutrizionale
Elenco degli ingredienti In deroga l'elenco degli ingredienti può essere fornito attraverso strumenti elettronici identificati mediante indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio. In tali casi: a) non sono raccolti o tracciati dati degli utenti; b) l'elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e c) l'indicazione delle informazioni sugli allergeni figura direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. con la parola «contiene» seguita dal nome della sostanza allergenica
Elenco degli ingredienti –Atti delegati Atti delegati La Commissione adotterà dei regolamenti specifici (atti delegati) per le norme relative all'indicazione e alla designazione degli ingredienti. Reg. (UE) n.1169/2011 prevede che alcuni additivi e coadiuvanti tecnologici possano non essere indicati in etichetta Occorre valutare bene la lista di ingredienti
Termine minimo di conservazione per i vini dealcolati Prodotto vitivinicolo • "dealcolizzato" → titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol., o • "parzialmente dealcolizzato" → il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione. Se prodotto dealcolizzato e titolo alcolometrico effettivo minimo < 10°% allora obbligo termine minimo di conservazione Per le seguenti categorie di prodotti vitivinicoli (Vino, V. Spumante, V.S di qualità, V S di qualità del tipo aromatico, V S gassificato, V Frizzante e VF gassificato)
Gestione scorte e entrata in vigore Consentita la continuazione della commercializzazione delle scorte di vini prodotti ed etichettati prima dell’entrata in vigore della normativa fino a esaurimento. Concesso tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti di etichettatura prima che divengano applicabili Entrata in vigore due anni dopo l’entrata in vigore del Regolamento su OCM unica (giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE→ fine 2021→ 2023.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE Contatti: vegetali@confagricoltura.it areambiente@confagricoltura.it
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