WEBINAR "ETICHETTA AMBIENTALE PRODOTTI VITIVINICOLI" - 28 ottobre 2021 - Confagricoltura Asti

Pagina creata da Dario Adamo
 
CONTINUA A LEGGERE
WEBINAR "ETICHETTA AMBIENTALE PRODOTTI VITIVINICOLI" - 28 ottobre 2021 - Confagricoltura Asti
WEBINAR
«ETICHETTA AMBIENTALE PRODOTTI
          VITIVINICOLI»

         28 ottobre 2021
WEBINAR "ETICHETTA AMBIENTALE PRODOTTI VITIVINICOLI" - 28 ottobre 2021 - Confagricoltura Asti
Il programma

Introduzione ai lavori
Federico Castellucci, Presidente FNP vitivinicola

Sessione I: Il quadro normativo sull’etichettatura ambientale
Gloria Chiappini, Area Sviluppo Sostenibile ed Innovazione

Sessione II: Domande e risposte
Gloria Chiappini e Palma Esposito

Sessione III: L’etichetta nutrizionale del vino
Palma Esposito, Area Politiche Europee e Internazionali, Competitività,
Centro Studi

                                                                     2
WEBINAR "ETICHETTA AMBIENTALE PRODOTTI VITIVINICOLI" - 28 ottobre 2021 - Confagricoltura Asti
Sessione I: Il quadro normativo sull’etichettatura
                    ambientale

   Gloria Chiappini – Area Sviluppo Sostenibile e Innovazione
WEBINAR "ETICHETTA AMBIENTALE PRODOTTI VITIVINICOLI" - 28 ottobre 2021 - Confagricoltura Asti
Argomenti trattati
La normativa europea e nazionale in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi:
- Articolo 8 - Direttiva 94/62/Ce sui rifiuti di imballaggio e nella Decisione 97/129/CE
- Articolo 219, comma 5 del DLgs 152/2006 (TUA) come modificato dal D.Lgs. N.116/2020

La nota del Mite prot. 52445 del 17 maggio 2021
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/2021_17mag_nota_etiche
tta_imballaggi.pdf

Il lavoro svolto da CONAI sul tema dell’etichettatura ambientale
https://www.etichetta-conai.com/

                               con particolare riferimento a:

• Linea guida all’etichettatura ambientale obbligatoria
• FAQ
• Video

                                                                                            4
WEBINAR "ETICHETTA AMBIENTALE PRODOTTI VITIVINICOLI" - 28 ottobre 2021 - Confagricoltura Asti
La normativa europea e nazionale in materia di etichettatura ambientale

Articolo 8 Marcatura e sistema di identificazione                               Articolo 219 comma 5, in grassetto le modifiche apportate dal D.lgs. n.
Testo vigente                                                                   116/2020
Direttiva 94/62/CE

1. Il Consiglio, conformemente alle condizioni previste dal trattato, decide    5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le
non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva in merito    modalità stabilite con decreto dalle norme tecniche UNI applicabili e in
alla marcatura degli imballaggi.                                                conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione
                                                                                europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli
2. Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il          imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle
riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e   destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere
classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/   l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione
dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione           dell’imballaggio da parte dell’industria interessata, la natura dei materiali di
97/129/CE della Commissione (1).                                                imballaggio utilizzati sulla base della decisione 97/1129/Ce.

▼B 3. Gli imballaggi devono essere muniti dell'opportuna marcatura              I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e
apposta sull'imballaggio stesso o sull'etichetta e deve essere chiaramente      classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio
visibile e di facile lettura. La marcatura deve essere duratura e permanere     utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
anche all'apertura dell'imballaggio.

➢ Pur essendo un obbligo europeo, la sua obbligatorietà non è stata ancora armonizzata
  rispetto alla tipologia di informazioni da fornire;
➢ l’obbligo europeo prevede solo l’indicazione della natura del materiale di imballaggio
  secondo la decisione europea;
➢ Il recepimento italiano prevede un comma composto da 2 periodi diversi.

                                                                                                                                                                     5
WEBINAR "ETICHETTA AMBIENTALE PRODOTTI VITIVINICOLI" - 28 ottobre 2021 - Confagricoltura Asti
Le tempistiche, la norma salva scorte e le sanzioni
Il comma 5 dell’articolo 219 contiene due tipi di adempimenti:
• Le modifiche apportate dal. D.lgs. 116/2020 sono entrate in vigore il 26 settembre
    2020

Sulla sospensione dell'applicazione del presente comma sono intervenuti:
• l’ art. 15, comma 6, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni,
    dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (Decreto Milleproroghe 2021 che ha sospeso solo il
    primo periodo al 31 dicembre 2021)

•   l’ art. 39, comma 1-ter, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
    dalla L. 21 maggio 2021, n. 69. (Decreto Sostegni che dal 22 MAGGIO 2021 ha
    uniformato la sospensione di entrambi i periodi del c. 5 al 31 dicembre 2021 e
    introdotto la norma Salva scorte)

6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. I prodotti (= imballaggi*) privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o
etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

                      * CHIARIMENTO DEL MITE AL MOMENTO SOLO A LIVELLO INFORMALE

SANZIONE (secondo periodo comma 3 art. 261 TUA) : “a chiunque immette sul mercato interno imballaggi
privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5 del TUA” sia applicata “la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.500 e 40.000 euro”.

    AC 291 – Recepimento Direttiva SUP – la sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 10.000 €           6
WEBINAR "ETICHETTA AMBIENTALE PRODOTTI VITIVINICOLI" - 28 ottobre 2021 - Confagricoltura Asti
ETICHETTATURA AMBIENTALE: c. 5 art 219 del TUA
PRIMO PERIODO
Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle
norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione
dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli
imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali
degli imballaggi.

          MITE:
         l’obbligo di etichettatura ricade anche sugli utilizzatori di imballaggi in quanto le
         informazioni previste per una corretta etichettatura degli imballaggi sono molto spesso
         condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo
         utilizzo (es. grafica contenuti, forma, layout da stampare o riprodurre sul packaging). Tale
         modus operandi viene disciplinato attraverso accordi commerciali e contrattuali che ne
         definiscono le responsabilità e gli oneri ricadenti sugli stessi in maniera condivisa.

         CONAI:
         • Si applica a tutti gli imballaggi destinati al consumatore finale (B2C)
         • Sono esclusi gli imballaggi destinati agli usi professionali (B2B)
         • Vi è libertà di scegliere i modi e la forma per etichettare basta assicurare l’obiettivo
           informativo
         • Il richiamo alle norme UNI è generico e a carattere volontario
         • Il richiamo alle determinazioni adottate dall’Unione europea al momento è solo la
           Decisione 1997/129/CE
         • Il richiamo alle informazioni sulle destinazioni finali degli imballaggi sono quelle che
           comunicano il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita (es. Raccolta differenziata.
           Verifica le disposizioni del tuo Comune)                                                 7
WEBINAR "ETICHETTA AMBIENTALE PRODOTTI VITIVINICOLI" - 28 ottobre 2021 - Confagricoltura Asti
ETICHETTATURA AMBIENTALE: c. 5 art 219 del TUA

SECONDO PERIODO
I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e
classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla
base della decisione 97/129/CE della Commissione

           MITE:
           spetta ai produttori di imballaggi identificare correttamente il materiale di
           imballaggio in funzione della codifica alfa numerica prevista dalla Decisione
           97/129/Ce, avendo contezza dell’effettiva composizione dell’imballaggio, sia
           esso finito che semilavorato, e garantire una informazione completa e idonea a
           favore di tutti i soggetti della filiera;

          CONAI:
          • Si applica a tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) immessi al
            consumo in Italia (B2B e B2C)
          • Solo relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale
            sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai
            produttori.
          • Qualora la decisione 1997/129/CE non preveda specifiche identificazioni di
            polimeri plastici nella composizione dell’imballaggio, si può volontariamente
            ricorrere alle norme UNI                                                    8
WEBINAR "ETICHETTA AMBIENTALE PRODOTTI VITIVINICOLI" - 28 ottobre 2021 - Confagricoltura Asti
Alla luce della normativa e del lavoro di CONAI emerge che…

Va fatta una prima analisi interna con la suddivisione degli imballaggi utilizzati in ordine a:

1. Tipologia di imballaggio (corpo principale dell’imballaggio, componenti: etichetta, tappo,
   fascetta, ecc.)

2. Materiale (acciaio, vetro, plastica, plastica compostabile, carta, legno)

3. Destinazione d’uso dei prodotti immessi al consumo (se mercato estero o italiano)

4. Destinazione d’uso degli imballaggi in base al loro uso (B2B o B2C)

                                                                                              9
WEBINAR "ETICHETTA AMBIENTALE PRODOTTI VITIVINICOLI" - 28 ottobre 2021 - Confagricoltura Asti
Tipologia di imballaggio

                           10
COSA E’ UN IMBALLAGGIO
                                                                                       ART. 218 TUA (Definizioni)

imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie
prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o
all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo

imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita,
un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore

 imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il
raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente
finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere
rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche

 imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il
trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli
per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari
marittimi ed aerei

                                                                                                                       11
COSA E’ UN IMBALLAGGIO
                                                                    Guida CONAI

https://www.conai.org/wp-content/uploads/2020/07/Conai-Liste-Imballaggi-3.pdf

                                                                                12
COSA E’ UN IMBALLAGGIO
            Guida CONAI

                    13
COSA E’ UN IMBALLAGGIO
            Guida CONAI

                    14
15
COSA E’ UN IMBALLAGGIO
            Guida CONAI

                    16
Materiale di imballaggio e sua codifica

                                          17
Decisione 1997/129/CE del 28 gennaio 1997
                                                                  La codifica degli Imballaggi

Si compone di 4 articoli e 7 allegati:

• istituisce la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione che
  descrive la natura del o dei materiali di imballaggio utilizzati, e specifica quali materiali sono
  soggetti a tale sistema di identificazione.

•   precisa la definizione di imballaggio « composto»: l'imballaggio costituito da materiali
    diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei quali non superi una
    determinata percentuale del peso dell'imballaggio, che verrà stabilita, in conformità con la
    procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE. Potenziali deroghe per alcuni
    materiali possono essere stabilite in base alla stessa procedura.

• Introduce negli allegati la numerazione e le abbreviazioni del sistema di identificazione per
  ciascun materiale di imballaggio, precisando che il loro uso sarà volontario fino a che non
  viene attivata una procedura ad hoc da parte della Commissione europea.

            ALLEGATO I per la plastica                  ALLEGATO IV per il legno
            ALLEGATO II per la carta e cartone          ALLEGATO V per i materiali tessili
            ALLEGATO III per i metalli                  ALLEGATO VI per il vetro
                                                        ALLEGATO VII per i composti

                                                                                              18
Decisione 1997/129/CE del 28 gennaio 1997
                 La codifica degli Imballaggi

                                        19
Decisione 1997/129/CE del 28 gennaio 1997
                 La codifica degli Imballaggi

                                        20
Norme UNI applicabili

  Secondo le linee Guida CONAI sono facoltative e sono:

                                                          21
Destinazione d’uso dei prodotti immessi al consumo (se mercato estero o italiano):

            IMBALLAGGI E PRODOTTI IMBALLATI DESTINATI ALL’ESPORTAZIONE

                                                                                     22
Imballaggi e prodotti imballati destinati all’esportazione

Secondo il Mite
Con riferimento agli imballaggi destinati all’esportazione, la nota ministeriale li esclude
dall’obbligo di etichettatura, in quanto gli obblighi di cui al comma 5 articolo 219 del TUA
si riferiscono solo a imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, prodotti,
riempiti e importati nel territorio nazionale.
La motivazione risiede nel fatto che, sebbene sia un obbligo europeo, la sua obbligatorietà
non è stata ancora armonizzata rispetto alla tipologia di informazioni da fornire, pertanto in
attesa di un coordinamento con la normativa europea gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in
tutta la logistica pre-export, dovranno essere accompagnati da idonea documentazione
che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che
riportino le informazioni di composizione.

                                                                                        23
Destinazione d’uso dei prodotti immessi al consumo (se mercato estero o italiano):

  IMBALLAGGI IMMESSI AL CONSUMO NEL TERRITORIO NAZIONALE, PRODOTTI, RIEMPITI O
                       IMPORTATI NEL TERRITORIO NAZIONALE

                                                                                     24
CASO: Imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, prodotti, riempiti o importati
nel territorio nazionale

In questo caso si possono verificare 3 situazioni:
1. Gli imballaggi importati
2. Gli imballaggi destinati al B2B
3. Gli imballaggi destinati al B2C

Secondo CONAI:

Canale B2B: imballaggi che tal quali o sotto forma di prodotti preconfezionati sono ceduti al
professionista (persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario)

Canale B2C: imballaggi che tal quali o sotto forma di prodotti preconfezionati sono ceduti in
vendita o anche a titolo gratuito al consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei
all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta)

                                                                                       25
Gli imballaggi importati

Ai fini della Guida CONAI l’importazione ai fini della gestione ambientale degli imballaggi
equivale alla produzione di imballaggi a meno che l’impresa estera che non ha obblighi diretti
non intenda in via facoltativa sostituirsi ai clienti italiani negli adempimenti previsti dalle
disposizioni consortili nominando un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 del Dpr 633/72
(disciplina dell’IVA).

Quindi l’importatore di imballaggi è considerato come produttore di imballaggi per cui ha
l’obbligo di :

                           identificare correttamente il materiale di imballaggio in
                           funzione della codifica alfa numerica prevista dalla Decisione
                           97/129/Ce, avendo contezza dell’effettiva composizione
                           dell’imballaggio, sia esso finito che semilavorato, e garantire
                           una informazione completa e idonea a favore di tutti i
                           soggetti della filiera

                                                                                             26
Gli imballaggi destinati al B2B

Mite:
nel caso imballi per il trasporto o imballaggio terziario (film per pallettizzazione, pallet,
scatole o interfalde in cartone ondulato) si considera ottemperato l’obbligo di identificazione
del materiale di composizione dell’imballaggio, anche nel caso il produttore di imballaggi
inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri
supporti esterni, anche digitali.

CONAI:

Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli
imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, dalla nostra lettura del
testo di legge, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli
imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare la codifica dei materiali di composizione
in conformità alla Decisione 129/97/CE.

Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.

                                                                                              27
Gli imballaggi destinati al B2C (linee guida CONAI)

  Per gli imballaggi costituiti da più componenti è necessario fornire informazioni legate all’etichettatura
  ambientale per ogni componente separabile manualmente del sistema di imballo, preferibilmente su
  ogni componente.
  Laddove non sia possibile la codifica su ogni componente per motivi di spazio o per altri motivi
  tecnologicamente significativi è possibile riportarla sul corpo principale o sull’imballo di presentazione

 Si considera separabile manualmente una componente che l’utente può separare completamente (salvo eventuali
 residui irrisori di materiale che possono restare adesi dopo la separazione), e senza rischi per la sua salute e incolumità,
 dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.        28
Gli imballaggi destinati al B2C (linee guida CONAI)
                                               COMPONENTI            NON         SEPARABILI
                                               MANUALMENTE (ETICHETTE, ADESIVE,
                                               TAPPI, CHIUSURE NON SEPARABILI E
                                               FINESTRE
                                               Ove possibile, si può apporre la sola codifica
                                               identificativa del materiale come da
                                               Decisione       129/97/CE    anche       sulle
                                               componenti non separabili manualmente,
                                               ma, su queste, non va riportata l’indicazione
                                               sulla raccolta.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE:
1. La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione
129/97/CE
2. Le indicazioni sulla raccolta quando non indicate sull’imballaggio di presentazione
esterno. Si suggerisce:
• di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)”
• oppure
• di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla
   formula “Raccolta differenziata”, e di invitare il consumatore a verificare le
   disposizioni del proprio Comune.
                                                                                         29
Gli imballaggi destinati al B2C (linee guida CONAI)

QUALI IMBALLAGGI POSSONO ESSERE CONFERITI IN RACCOLTA DIFFERENZIATA?

Gli imballaggi possono essere conferiti in raccolta differenziata, siano essi riciclabili o non allo
stato delle tecnologie attuali, ferme restando le buone regole per una raccolta differenziata di
qualità.
La valutazione della riciclabilità dell’imballaggio rientra tra le informazioni aggiuntive che
l’azienda può scegliere di apporre sul pack, ma prescinde dalle informazioni in merito al
conferimento dell’imballaggio.
Unica eccezione a questa regola riguarda gli imballaggi composti (e/o con componenti di
diverso materiale non separabili manualmente) a prevalenza carta, con percentuale di
materiale cellulosico inferiore al 60% del peso totale, una percentuale che compromette la
riciclabilità dell’imballaggio, annullandola, con ovvie conseguenze di impatto ambientale.
                                                                                               30
Gli imballaggi destinati al B2C (linee guida CONAI)

IMBALLAGGIO COMPOSTO o MULTISTRATO
costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente (Decisione 1997/129/CE)

   Ai fini della corretta identificazione dei
   materiali di imballaggi composti o
   multistrato, si ritiene che, laddove il peso
   del/i materiale/i secondario/i sia inferiore
   al 5% del peso totale del pack, l’imballaggio
   sia considerato alla stregua di un
   imballaggio monomateriale ed etichettato
   in funzione del materiale prevalente in
   peso.

   Diversamente le codifiche saranno quelle
   previste all’Allegato VII della Decisione
   129/97/CE se trattasi di un imballaggio
   composto, o la codifica “7” come da Allegato
   I se l’imballaggio e un multistrato in plastica.

    Tale soglia e applicata anche nei casi di
   imballaggi in cui siano presenti più materiali
   secondari e uno di questi ha peso < 5%:
   tale materiale non e considerato ai fini           Es. Tappo in plastica e alluminio a prevalenza
   dell’identificazione.                              alluminio con plastica maggiore del 5% : C/ALU 90

                           LA SOGLIA DEL 5% PRENDE SPUNTO DALLA DECISIONE (UE) 2019/66531
Criticità e chiarimenti del Mite prot. 52445 del 17 maggio 2021

•   Imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasporto
Con riferimento agli imballaggi finiti e venduti direttamente dal produttore, neutri, privi di
grafica o stampa (sacchettame trasparente, incarti non personalizzati) o imballi per il
trasporto o imballaggio terziario (film per pallettizzazione, pallet, scatole o interfalde in
cartone ondulato), viene consentita - tramite la nota ministeriale – una possibile
alternativa alla tradizionale etichettatura da apporre sull’imballaggio stesso.

Infatti, per gli imballaggi citati, si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del
materiale di composizione dell’imballaggio, anche nel caso il produttore di imballaggi inserisca
tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri
supporti esterni, anche digitali.

Le motivazioni che hanno portato a questa interpretazione afferiscono al fatto che vi sono
criticità di tipo economico e strutturale ad indicare i materiali utilizzati per l’imballaggio
stesso, oltre al fatto che in molti casi potrebbe essere un semilavorato destinato a subire
trattamenti e/o accoppiamenti.

                                                                                          32
Criticità e chiarimenti del Mite prot. 52445 del 17 maggio 2021
•     Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione;
Con riferimento a:
- flussi di beni preconfezionali di origine estera,
-    imballi di piccola dimensione (capacità minore di 125 ml o superficie maggiore deve
     essere minore 25 cm2)
-    o con spazi stampati limitati e sugli imballaggi con etichettatura multilingua, in cui è noto
     a monte il mercato di destinazione
                               è consentita una modalità alternativa.
Tramite la nota ministeriale viene consentito il ricorso a strumenti digitali (come App, QR
code, codice a barre, o se non sono percorribili queste strade la messa a disposizione di tali
informazioni sui siti internet) di supporto che rendano possibile una comunicazione corretta e
completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese.

    Ricorso al digitale.
    Con la nota ministeriale, al fine di adempiere all’obbligo informativo, viene anche
    consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (APP, QR code, siti
    internet) in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, anche
    previsto all’interno del PPNR.
                                                                                            33
ESEMPI - LINEA GUIDA CONAI

                             34
BOTTIGLIA CON TAPPO

                      GL 73 SE VETRO DIVERSO

                                               35
BOTTIGLIA CON TAPPO

                      36
TAPPO in SUGHERO

                   37
ASTUCCIO

           38
SCATOLA

          39
CASSETTA E PALLET

                    40
I CASI DI SUCCESSO PER CONAI

                               41
I CASI DI SUCCESSO PER CONAI

                               42
I CASI DI SUCCESSO PER CONAI

                               43
QUALCHE ESEMPIO REALE….

                          44
QUALCHE ESEMPIO REALE….

           Confezione di bottiglie in tetrapak con sleeve in plastica

                                                                        45
ETICHETTA AMBIENTALE PRODOTTI
          VITIVINICOLI
                  FAQ

       Gloria Chiappini – Palma Esposito
TEMI

• LE SCORTE

• LE RESPONSABILITA’

• LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE

• ETICHETTATURA DI BOTTIGLIA DI SPUMANTE

• TAPPI

• RICORSO AL DIGITALE

• FAQ CONAI
Iniziamo dalle scorte….
       Le BOTTIGLIE con etichetta non conforme in commercio dopo il 1
       gennaio devono essere ri-etichettate?

       E le BOTTIGLIE delle annate precedenti etichettate ed invendute?

       Le ETICHETTE in magazzino non aderenti alla nuova normativa
       devono essere eliminate?

       E gli altri imballaggi?

6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti (= imballaggi*) privi dei requisiti ivi prescritti e già
immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad
esaurimento delle scorte.
* Chiarimento del Mite al momento solo informale
FAQ CONAI sulle scorte….
 Gli imballaggi prodotti prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura
 ambientale ma commercializzati in data postuma, così come le scorte di magazzino,
 devono essere adeguati o sono esclusi dall’obbligo? Possono essere venduti eventuali
 stock e rimanenze entro un certo periodo?

Il 21 maggio 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 69, del
decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, cosiddetto DL Sostegni.
Tra le modificazioni apportate nell’iter di conversione del decreto, è compresa anche
la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31
dicembre 2021, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i
prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o
già provvisti di etichetta fino a esaurimento scorte.
Responsabilità…
    E' necessario chiarire "chi fa cosa".
    Lasciare la possibilità di "condividere l'onere" dell’obbligo tra
    produttore e utilizzatore di imballaggio non è corretto…

MITE (NOTA CHIARIMENTI prot. 52445 del 17 maggio 2021) :

-   l’obbligo di etichettatura ricade anche sugli utilizzatori di imballaggi in quanto le informazioni previste per una corretta
    etichettatura degli imballaggi sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione
    del suo effettivo utilizzo (es. grafica contenuti, forma, layout da stampare o riprodurre sul packaging). Tale modus operandi
    viene disciplinato attraverso accordi commerciali e contrattuali che ne definiscono le responsabilità e gli oneri
    ricadenti sugli stessi in maniera condivisa.

-   spetta ai produttori di imballaggi identificare correttamente il materiale di imballaggio in funzione della codifica alfa
    numerica prevista dalla Decisione 97/129/Ce, avendo contezza dell’effettiva composizione dell’imballaggio, sia esso finito
    che semilavorato, e garantire una informazione completa e idonea a favore di tutti i soggetti della filiera
Indicazioni obbligatorie
Come si configurano visivamente le indicazioni obbligatorie e su quali
imballaggi (cartoni vino, shopper vino…) ?

                                         Regola: Chiedere ai produttori di
                                         imballaggi e concordare tutte le
                                         informazioni (anche sulla raccolta)
Indicazioni per una bottiglia di vino spumante…
Bottiglia

Tappo

Capsula

Gabbietta
Tappi
  Codice relativo ai tappi tecnici (DIAM etc) ok FOR51?

spetta ai produttori di imballaggi identificare correttamente il materiale di
imballaggio in funzione della codifica alfa numerica prevista dalla
Decisione 97/129/Ce, avendo contezza dell’effettiva composizione
dell’imballaggio, sia esso finito che semilavorato, e garantire una informazione
completa e idonea a favore di tutti i soggetti della filiera.
Supporto digitale
      Richiesta informazioni su QR code (dimensioni) e sito web

Ricorso al digitale (NOTA CHIARIMENTI prot. 52445 del 17 maggio 2021) :
Con la nota ministeriale, al fine di adempiere all’obbligo informativo, viene anche
consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (APP, QR code, siti
internet) in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, anche
previsto all’interno del PPNR.
FAQ CONAI sul ricorso al digitale

È obbligatorio apporre l’etichettatura sull’imballaggio o si possono veicolare al
consumatore finale queste informazioni anche attraverso canali digitali (ad esempio
specifiche App, QR Code, ecc)?

   Per rendere più facilmente disponibili e consultabili le informazioni ambientali
   obbligatorie circa la composizione e – qualora si tratti di imballaggi destinati al
   consumatore finale – la corretta gestione a fine vita del packaging, si suggerisce di
   prevedere chiare indicazioni sul packaging o sul punto vendita, riguardo alle
   modalità mediante le quali il consumatore può ricercarle tramite gli strumenti
   digitali o i siti web.
FAQ CONAI aspetti generali

L’etichettatura ambientale deve avere una grandezza minima?

Dal punto di vista grafico, non vi sono disposizioni da seguire obbligatoriamente.
Si presuppone tuttavia che, oltre ad essere chiara, non fuorviante e facilmente
comprensibile da qualsiasi consumatore, l’etichettatura debba essere ben leggibile.
Pertanto si suggerisce di fare riferimento a quanto già regolato in tal senso nel settore
alimentare, dal Regolamento UE 1169/2011, art. 13 nell’ambito del quale si prevede che
le informazioni siano riportate sul pack in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), è
pari o superiore a 1,2 mm.
Qualora l’imballaggio abbia invece una superficie maggiore che misuri meno di 80 cm2,
l’altezza della x della dimensione dei caratteri può essere pari o superiore a 0,9 mm.
FAQ CONAI aspetti generali
  La codifica alfa-numerica è già apposta sull’imballaggio, può non essere
 riportata anche in etichetta?
L’etichettatura ambientale può essere apposta/stampata/impressa direttamente sul
packaging, oppure su un supporto nel caso sia previsto nel sistema di imballo (es.
etichetta).
È possibile che la codifica identificativa dell’imballaggio sia riportata in un punto differente
rispetto alle indicazioni per la raccolta.

E’ obbligatorio apporre le informazioni in etichetta, o possono essere riportate
su altre componenti dell’imballaggio?
Le etichettature ambientali (almeno la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE)
delle diverse componenti separabili manualmente che costituiscono l’unità di vendita
dovrebbero essere apposte su ciascuna componente.
Quando ciò non è possibile, possono essere apposte o sul corpo principale del sistema di
imballo, o sull’etichetta o su altra componente che renda facilmente visibile l’informazione al
consumatore finale.
FAQ CONAI aspetti generali

In che lingua deve essere riportata l’etichettatura ambientale?

L’obbligo è in vigore per gli imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale, pertanto
le informazioni devono essere riportate in italiano, al fine di essere comprensibili da tutti.
Inoltre, si segnala che le indicazioni sulla raccolta differenziata degli imballaggi applicabili in
Italia, potrebbero non essere valide per altri Paesi.
FAQ CONAI – separatori in cartoncino

Nel caso di alveari, separatori in cartoncino teso 100% riciclato, quali sono gli
obblighi di etichettatura se destinati al B2B?

Ai sensi del decreto legislativo del 3 settembre 2020, tutti gli imballaggi sono sottoposti
all’obbligo di etichettatura.
Gli imballaggi destinati al B2B devono obbligatoriamente ripotare la codifica dei materiali di
composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE. Tutte le altre informazioni sono
volontariamente applicabili.
Nel caso di imballaggi in carta, cartoncino, o cartone ondulato, si fa riferimento all’Allegato II
della decisione 129/97/CE.
FAQ CONAI - TAPPI
Dove conferire un tappo costituto da sughero/legno e plastica?

Nel caso di un imballaggio composto, costituito prevalentemente da sughero/legno con
plastica (>5%), si segnala che l’Allegato VII non prevede codifiche identificative per questo
tipo di imballaggi, pertanto si consiglia di adottare la codifica identificativa degli imballaggi
in sughero/legno.
In merito alle indicazioni per il conferimento dell’imballaggio a fine vita, nel caso di un
tappo in sughero/legno con plastica (>5%), non compostabile ai sensi della UNI EN 13432 e
non conferibile nella raccolta differenziata per rifiuti organici, è opportuno indicare al
consumatore di verificare con il proprio Comune come conferirlo in maniera corretta (che,
nel caso di un imballaggio in legno, sarà presso l’isola ecologica).
Se, invece, il tappo è a prevalenza plastica con sughero/legno (> 5%), anche in questo caso
la Decisione 129/97/CE non prevede codifiche specifiche per questo tipo di composti,
pertanto si suggerisce di adottare la codifica identificativa degli imballaggi in plastica e di
conferire il tappo nella raccolta differenziata per gli imballaggi in questo materiale.
FAQ CONAI -COLLARINI

I collarini delle bottiglie devono essere etichettati?

I collarini delle bottiglie sono imballaggi, quindi sono sottoposti all’obbligo di etichettatura
ambientale e possono essere conferiti in raccolta differenziata in base al materiale
prevalente.
FAQ CONAI -ETICHETTE
Come si identifica una bottiglia di vetro che prevede una etichetta in carta
non separabile manualmente?
I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e altre componenti
accessorie non separabili manualmente, devono riportare obbligatoriamente la codifica
identificativa del materiale del corpo principale, e le indicazioni sulla raccolta (che
seguono il materiale del corpo principale).
Ove possibile, si può apporre la sola codifica identificativa del materiale come da
Decisione 129/97/CE anche sulle componenti non separabili manualmente, ma, su
queste, non va riportata l’indicazione sulla raccolta.

Pertanto, in questo caso, andrà etichettata la bottiglia di vetro con la codifica GL 70 o
GL 71 o GL 72, a seconda del colore, e le indicazioni sulla raccolta. L’etichetta in carta,
invece, non essendo separabile manualmente, può facoltativamente essere
etichettata con la relativa codifica (es. PAP 22).
FAQ CONAI –DI APPROFONDIMENTO
                                                            https://www.etichetta-conai.com/faqs/

 Come si identifica una bottiglia di vetro verniciata?
Nel caso di imballaggi in vetro verniciato, si prevede la codifica identificativa relativa al
colore della bottiglia priva di trattamento, secondo il relativo Allegato VI che prevede
codifiche identificative per gli imballaggi di vetro di colore trasparente, verde e marrone.
Per gli imballaggi in vetro di colore diverso rispetto a quelli considerati nell’Allegato VI, si
ritiene opportuno utilizzare il codice GL 73, ovvero la prima numerazione disponibile e che
non identifica alcun colore specifico e che quindi si può adottare in questi casi.
 È obbligatorio apporre l’etichettatura ambientale su un imballaggio venduto
 all’estero e rivenduto in Italia tramite il canale e-commerce?

Ai sensi del decreto legislativo del 3 settembre 2020, tutti gli imballaggi immessi al consumo
in Italia sono sottoposti all’obbligo di etichettatura.
Pertanto, nel caso di imballaggi destinati al mercato italiano si devono prevedere
obbligatoriamente le informazioni di etichettatura ambientale.
FAQ CONAI – DI APPROFONDIMENTO
Come comportarsi nel caso di un imballaggio composto 50% plastica e 50% materiale
diverso da quelli di imballaggio (es. gomma, lattice,…)?

A parità di materiale di composizione di un imballaggio, il principio che viene applicato è
quello di verificare caso per caso, se ad uno dei materiali che costituiscono l’imballaggio è
applicato il Contributo Ambientale CONAI, in funzione del quale possa essere etichettato, e
quindi gestito in quello specifico flusso.
Se il Contributo Ambientale CONAI è applicato alla plastica, si invita a fare riferimento
all’Allegato    I    della     Decisione      129/97/CE      relativo agli  imballaggi     in
plastica: https://www.etichetta-conai.com/documenti/decisione-129-97-ce/. Tale imballo è
conferibile nella raccolta differenziata per imballaggi in plastica.
In caso contrario, se non è quindi applicato il Contributo Ambientale CONAI, poiché
lattice/gomma non rientrano tra i materiali di imballaggio annoverati nella decisione
129/97/CE, non sono previste codifiche identificative per gli imballaggi costituiti da questo
materiale.
Materiali non inclusi
FAQ CONAI –DI APPROFONDIMENTO

Come trattare colle, adesivi e inchiostri?

Qualora l’imballaggio sia realizzato con uno dei materiali di imballaggio (acciaio,
alluminio, carta, legno, plastica, vetro), accoppiato o trattato con un altro materiale,
diverso da quelli di imballaggio (es. colle, adesivi, inchiostri), è sempre da considerarsi
monomateriale.

Ad esempio, un imballaggio in HDPE con uno strato di inchiostro e l’uso di colle che hanno
peso superiore al 5% del peso totale dell’imballaggio, riporterà la sola codifica prevista
per gli imballaggi monomateriali in HDPE.
Dichiarazione nutrizionale ed elenco degli
    ingredienti nell’etichetta del vino

                 Palma Esposito
Responsabile nazionale settori vitivinicolo e olivicolo
Indicazioni obbligatorie – Riforma PAC
NOVITA’→ Modificato art. 119 del Reg (UE) n. 1308/2013
(Indicazioni obbligatorie per l’etichettatura dei vini) con
aggiunta di indicazioni previste da Reg (UE) n. 1169/2011

• Dichiarazione nutrizionale
• Elenco degli ingredienti
• Il Termine minimo di conservazione nel caso di
  prodotti vitivinicoli dealcolati e aventi un titolo alc.
  inferiore al 10 %.

         Entrata in vigore 2 anni dopo l’entrata
           in vigore della riforma della PAC
Proposta di autoregolamentazione

Modifica annunciata da tempo
Lobby europea molto efficace
Dichiarazione nutrizionale

    In deroga la dichiarazione nutrizionale sull'etichetta può
    essere limitata al valore energetico riportato, che può
    essere espresso mediante il simbolo (E) per l'energia.

    In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è
    fornita per via elettronica mediante indicazione
    sull'etichetta o sull'imballaggio.

    Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre
    informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e
    non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti.
Previsto già nel regolamento base
Dichiarazione nutrizionale
Elenco degli ingredienti
In deroga l'elenco degli ingredienti può essere fornito
attraverso strumenti elettronici identificati mediante
indicazione sull'etichetta o sull'imballaggio.
In tali casi:
a)       non sono raccolti o tracciati dati degli utenti;
b)       l'elenco degli ingredienti non figura insieme ad
altre informazioni inserite a fini commerciali o di
marketing; e
c)       l'indicazione delle informazioni sugli allergeni figura
direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso
apposta. con la parola «contiene» seguita dal nome della
sostanza allergenica
Elenco degli ingredienti –Atti delegati

Atti delegati

La Commissione adotterà dei regolamenti specifici (atti
delegati) per le norme relative all'indicazione e alla
designazione degli ingredienti.

Reg. (UE) n.1169/2011 prevede che alcuni additivi e
coadiuvanti tecnologici possano non essere indicati in
etichetta

Occorre valutare bene la lista di ingredienti
Termine minimo di conservazione per i vini
                                            dealcolati

Prodotto vitivinicolo
• "dealcolizzato" → titolo alcolometrico effettivo del prodotto
  non è superiore a 0,5 % vol., o
• "parzialmente dealcolizzato" → il titolo alcolometrico
  effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol. ed è inferiore al
  titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che
  precede la dealcolizzazione.

Se prodotto dealcolizzato e titolo alcolometrico effettivo minimo
< 10°% allora obbligo termine minimo di conservazione
Per le seguenti categorie di prodotti vitivinicoli
(Vino, V. Spumante, V.S di qualità, V S di qualità
del tipo aromatico, V S gassificato, V Frizzante e
VF gassificato)
Gestione scorte e entrata in vigore

Consentita la continuazione della commercializzazione
delle scorte di vini prodotti ed etichettati prima dell’entrata
in vigore della normativa fino a esaurimento.

Concesso tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi
requisiti di etichettatura prima che divengano applicabili

Entrata in vigore due anni dopo l’entrata in vigore del
Regolamento su OCM unica (giorno successivo alla
pubblicazione nella GUUE→ fine 2021→ 2023.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Contatti:
vegetali@confagricoltura.it
areambiente@confagricoltura.it
Puoi anche leggere