Normative e tutele per l'esercizio dell'attività d'impresa negli Emirati Arabi Uniti - Dubai
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SOMMARIO Contratti: Alcuni tipi di Contratti di Registrazione disciplina contratti distribuzion Società di marchi e Fallimento generale internazionali e / agenzia brevetti
Contratti: disciplina generale Fonte: Codice Civile (Civil Transaction Law N. 5 /1985) Legge applicabile (art. 19, comma 1) → legge dello Stato o diversa legge scelta dalle parti (es.: Incoterms) Elementi (art. 129) → a. Consenso delle parti b. Oggetto determinato o determinabile c. Oggetto lecito Forma (art. 132 → L’espressione di volontà può essere scritta oppure orale (art. 133)→ L’accettazione dell’offerta altrui si concretizza in un contratto
(CONTINUA – CONTRATTI: DISCIPLINA GENERALE) Contratto preliminare (art. 146) → ammissibile se sono inclusi tutti gli elementi del contratto definitivo e la data di conclusione di quest’ultimo Nullità del contratto (art. 210) → l’illiceità del contenuto e della forma determina la nullità del contratto (es.: la mancata forma scritta del contratto di distribuzione) Annullabilità del contratto (art. 212) → un contratto è annullabile se presenta un vizio di forma e non di contenuto. Il vizio di forma può essere sanato. Costruzione del contratto (artt. 257 e segg.) 1. (art. 257) → consenso delle parti contraenti riguardo le obbligazioni contrattuali assunte 2. (art. 258, co. 1) → volontà delle parti parti contraenti 3. (art. 258, co. 2) → significato letterale del contratto
(CONTINUA – CONTRATTI: DISCIPLINA GENERALE) Risoluzione del contratto (art. 267) ✓ mutuo consenso delle parti ✓ sentenza dell’Autorità Giudiziaria ✓ previsione di legge Lingua ufficiale del contratto: arabo. Se il contratto è stato redatto in altra lingua, per una sua utilizzazione ufficiale occorrerà la traduzione ufficiale in arabo operata da un traduttore autorizzato.
Certi tipi di contratti di compravendita internazionale: FOB, CIF, arrival sale, sale at the airport of departure Fonte: Commercial Transactions (Federal Law N. 18/1993) FOB (Free On Board): fattispecie contrattuale già elaborata nella prassi contrattuale internazionale e già codificata negli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale di Parigi – ICC). La responsabilità del venditore cessa quando la merce è consegnata a bordo nave (On Board). Particolarità della vendita FOB: 1. Luogo di consegna → bordo nave 2. Pagamento delle prestazioni da parte del venditore → fino a bordo nave 3. Assicurazione → a carico di chi ha interesse 4. Trasporto → marittimo 5. Costo del trasporto → a carico dell’acquirente
(CONTINUA – CONTRATTI DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE) Particolarità della vendita FAS: 1. Luogo di consegna → banchina 2. Pagamento delle prestazioni da parte del venditore → fino alla banchina 3. Assicurazione → a carico di chi ha interesse 4. Trasporto → marittimo 5. Costo del trasporto → a carico dell’acquirente
(CONTINUA – CONTRATTI DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE) C.I.F. (Costs, Insurance & Freight): anche questa è una fattispecie contrattuale già elaborata dalla prassi commerciale internazionale e già codificata negli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale di Parigi. La responsabilità del venditore cessa col caricamento della merce sulla nave (art. 141, comma 2). La disciplina è contenuta dall’art. 141 all’art. 154 della Federal Law n. 18/1993. Particolarità della vendita CIF: 1. Luogo di consegna → porto di imbarco 2. Pagamento delle prestazioni da parte del venditore → fino al porto di sbarco 3. Assicurazione → inclusa nel prezzo di vendita (art. 141, comma 1) 4. Trasporto → marittimo 5. Costo del trasporto → incluso nel prezzo di vendita (art. 141, comma 1)
(CONTINUA – CONTRATTI DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE) La somma pagata dall’acquirente include: 1. Il prezzo della merce 2. I costi di assicurazione della merce 3. Il trasporto via mare della merce fino al porto di destinazione (art. 141, comma 1) Responsabilità del venditore: fino al completamento delle operazioni di carico sul vassello (art. 141, comma 2). Se il venditore omette di coprire il trasporto della merce con assicurazione, il contratto sarà ritenuto Cost & Freight (art. 141, comma 3).
(CONTINUA – CONTRATTI DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE) ARRIVAL SALE: è una specifica figura contrattuale prevista dall’art. 155. Caratteristiche del contratto «arrival sale» sono: 1. Il venditore sopporterà il rischio di perimento della merce dopo l’imbarco, oppure 2. Il contratto sarà sottoposto a condizione sospensiva dell’arrivo sicuro della nave, oppure 3. Il contratto sarà sottoposto a condizione sospensiva della consegna delle merci alla località di destinazione.
(CONTINUA – CONTRATTI DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE) SALE AT THE AIRPORT OF DEPARTURE: articoli da 156 a 163 È una figura contrattuale che riprende il contenuto normativo della vendita FAS. A differenza della vendita FAS che ha ad oggetto la consegna delle merci sulla banchina per il trasporto di queste ultime via mare, la presente figura contrattuale disciplina la consegna di merci per trasporto aereo. Particolarità del contratto di vendita all’aeroporto di partenza: 1. La vendita si perfeziona con la consegna delle merci da parte del venditore allo spedizioniere designato dall’acquirente o prescelto dal venditore all’aeroporto di partenza (art. 156). 2. La consegna delle merci avverrà all’aeroporto ed alla data concordate o all’aeroporto prescelto dall’acquirente dopo l’esecuzione del contratto (leggasi pagamento del prezzo)(art. 157).
(CONTINUA – CONTRATTI DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE) 3. La consegna avverrà secondo le regole e la pratica dell’aeroporto di partenza (art.157) 4. Il costi del contratto di trasporto e la responsabilità del trasporto rimarranno a carico dell’acquirente (art. 158). 5. Imposte e tasse dovute sull’esportazione dei beni graveranno sul venditore (art. 159).
Contratto di Agenzia / Distribuzione Fonti: ❖ Commercial Agency Law N. 18 / 1981 e successive modifiche ed integrazioni ❖ Commercial Transaction Law N. 18 /1993 – (Codice di Commercio) A) COMMERCIAL AGENCY LAW La Commercial Agency Law n. 18/1981 disciplina la nomina degli agenti commerciali, dei rappresentati commerciali e dei distributori. La citata legge consente agli investitori ed alle società estere di nominare un agente commerciale che li rappresenti negli Emirati Arabi in luogo di stabilire una loro presenza permanente nel Paese. La legge definisce come agenzia commerciale (Trade Agency) l’accordo attraverso il quale una società estera è rappresentata da un soggetto locale «for distribution, sale, display or render of a commodity or service in the State against a commission or profit» (art. 1 F.L. n. 18/1981, modificato dalla F.L. n. 14/1988).
(CONTINUA - CONTRATTO DI AGENZIA / DISTRIBUZIONE) Gli agenti commerciali devono essere cittadini emiratini o società costituite negli Emirati Arabi e possedute interamente da cittadini emiratini (art. 2 F.L. n. 18/1981, modificato dalla F.L. 14 /1988). L’agente commerciale deve essere registrato presso il Ministero dell’Economia e del Commercio (art. 3, comma 1, F.L. n. 18/1981). Qualsiasi agenzia commerciale non iscritta nel registro tenuto presso il predetto Ministero non sarà considerata tale ed eventuali dispute legali saranno ritenute inammissibili dalla competente Autorità Giudiziaria (art. 3, comma 2, F.L. n. 18/1981). Il contratto di agenzia commerciale dovrà essere registrato, cioè dovrà rivestire la forma scritta e le firme dovranno essere autenticate da un Notary Public (art. 4 F.L. n. 18 /1981).
(CONTINUA - CONTRATTO DI AGENZIA / DISTRIBUZIONE) Il Preponente potrà avere un Agente per tutto il Paese oppure un agente in ciascun Emirato per specifici prodotti o servizi (art. 5 F.L. n. 18/1981). Sostanzialmente l’agente sarà in esclusiva per il territorio designato. L’Agente ha titolo alla percezione delle commissioni anche per gli affari conclusi dal Preponente o da terzi nel territorio di competenza di questi, anche se gli affari sono stati conclusi senza alcuna partecipazione da parte dell’agente (art. 7 L.F. N. 18/1981). Il Preponente non potrà risolvere il contratto di agenzia a meno che non vi sia una ragione che ne giustifichi la risoluzione nè potrà inserire il nominativo di un altro soggetto quale suo nuovo agente nel Registro degli Agenti Commerciali, a meno che il precedente contratto di agenzia non sia scaduto e non sia stato rinnovato per consenso delle parti o a seguito decisione giudiziale (art. 8 F.L. n. 18/1981, modificato dalla L.F. N. 13/2006).
(CONTINUA - CONTRATTO DI AGENZIA / DISTRIBUZIONE) Le parti possono, per mutuo consenso, rinnovare il contratto di agenzia non oltre un anno prima della data di scadenza dello stesso (art. 8, comma 2, modificato dalla F.L. n. 13/2006). Gli agenti commerciali hanno titolo ad ottenere un risarcimento dal Preponente se il contratto di agenzia è risolto senza alcuna giustificazione sostanziale (art. 9 F.L. n. 18/1981, modificato dalla F.L. n. 13/2006). Gli agenti commerciali hanno titolo per impedire l’importazione nel Paese di prodotti oggetto del contratto di agenzia, se questa è attuata a nome altrui e attraverso altri canali che non siano quelli dell’agente. A richiesta dell’agente le Dogane devono sequestrare detti beni e depositarli in un magazzino finchè la disputa non sia stata conclusa (art. 23 F.L. n. 18/1981, modificato dalla F.L. n. 13/2006).
(CONTINUA - CONTRATTO DI AGENZIA / DISTRIBUZIONE) B) COMMERCIAL TRANSACTIONS LAW La disciplina generale è contenuta negli articoli da 197 a 216. Essa integra le previsioni contenute nella citata legge n. 18/1981 (Commercial Agency Law) e contiene la specifica disciplina dei rapporti tra Preponente e Agente. Gli articoli 217 e segg. contengono la disciplina di certi tipi di agenzia commerciale. Tra essi la «Contracts Proxy» cioè la delega (proxy) contrattuale. Ai sensi della citata norma, la contracts proxy consiste in un contratto attraverso il quale un soggetto conduce continuativamente in un’area specifica attività di promozione e di conclusione di affari per conto del Preponente. Detto soggetto è definito nella norma in esame quale «agente». La norma – a differenza della previsione contenuta all’art. 4 della Legge Federale n. 18/1981 - non prevede nè la forma scritta e neppure l’autentica delle firme sul contratto. Le due norme (l’art. 4 della Commercial Agency Law n. 18/1981 che prevede la forma scritta e l’autentica delle firme da parte del notaio per la nomina di un agente commerciale e l’art. 217 della Commercial Transactions Law n. 18/1993 che non prevede alcun requisito di forma) disciplinano in modo diverso quella che sembra essere la medesima figura (cioè l’agente commerciale) ancorchè definita in modo parzialmente diverso.
(CONTINUA - CONTRATTO DI AGENZIA / DISTRIBUZIONE) Inoltre, ai sensi dell’art. 227 della Commercial Transactions Law n. 18/1993 il contratto di distribuzione sarà considerato un contracts proxy. Le norme contenute nella Commercial Transactions Law n. 18/1993 non prevedono alcun requisito di forma del contratto di agenzia o distribuzione a differenza di quanto previsto dall’art. 4 della Commercial Agency Law n. 18/1981. Questo conflitto di norme ha portato le Corti emiratine ad emettere sentenze di segno opposto su casi analoghi, ritenendo talvolta inammissibile un’azione giudiziaria ove il contratto di agenzia non era stato concluso per iscritto e con firme autenticate e talaltra invece accettando finanche la forma non scritta del contratto di agenzia / distribuzione. Resta il fatto che, anche in presenza di un contratto di agenzia / distribuzione non scritto, si pone il problema della prova degli accordi contrattuali.
Società Fonte: Commercial Company Law n. 2/2015 Negli Emirati Arabi esistono società onshore e società offshore. Le società offshore non possono svolgere alcuna attività nel Paese ma soltanto all’estero. Nel Paese esse hanno soltanto la sede legale presso un agente autorizzato. Sono costituite presso le Free Zones. Nella licenza commerciale non figurano i soci ma soltanto un soggetto (anche non socio) che funge da legale rappresentante della società offshore. Le società onshore si distinguono in società costituite nella mainland e società costituite nelle Free Zones. Per la costituzione di una società nella mainland occorrerà un socio / agente (sponsor) locale. Il socio / agente (sponsor) locale dovrà avere – per legge – almeno il 51% delle quote sociali. Ogni pattuizione contraria oppure ogni trasferimento di quota che faccia scendere la titolarità del socio locale sotto la detta soglia del 51% è radicalmente nulla (art. 10, comma 3 della Commercial Company Law n. 2/2015).
CONTINUA - SOCIETÀ Ai sensi dell’art. 659 del Codice Civile (Civil Transaction Law n.5/1985) è tuttavia consentita una diversa ripartizione degli utili. L’Autorità competente al rilascio delle licenze commerciali a Dubai è il Department of Economic Development. Per talune licenze professionali non occorre il socio locale ma l’agente locale soltanto che funge essenzialmente da sponsor. Per talune licenze occorre il pre-approval da parte di talune Autorità. Soltanto dopo il pre- approval il DED potrà rilasciare la licenza richiesta.
CONTINUA - SOCIETÀ Gli steps per costituire a Dubai una società commerciale sono i seguenti: 1. Individuazione della licenza che si intende richiedere. Occorrerà focalizzarsi su tre elementi- chiave che determineranno l’intero processo di rilascio della licenza: - Scelta dell’attività imprenditoriale che si intende esercitare; - Scelta della forma giuridica della società; - Scelta del trade name. 2. Presentazione della richiesta per avere l’initial approval. Detta richiesta (che include la presentazione di documenti ed il pagamento di fees) può essere fatta on-line collegandosi al sito del DED www.dubaided.gov.ae 3. Acquisizione del pre-approval da parte di altre Autorità, ove richiesto. 4. Acquisizione dell’initial approval. Ciò conferma che la domanda soddisfa i requisiti standard prescritti per la licenza richiesta. 5. Affitto di un locale idoneo a seconda della licenza richiesta. Registrazione del contratto di locazione (Ejari).
CONTINUA - SOCIETÀ 6. Preparazione dei seguenti documenti da sottoporre al DED: - Ricevuta dell’initial approval - Tutti i documenti presentati a supporto della richiesta di initial approval - Fotocopia del contratto di locazione dell’ufficio / esercizio commerciale - Altri eventuali documenti richiesti a seconda della licenza che si intende ottenere 7. Pagamento e ritiro della licenza - Il pagamento della licenza può avvenire on-line oppure attraverso talune banche autorizzate dal DED. - La licenza può essere ritirata allo sportello del DED oppure stampata direttamente dal sito web del DED
CONTINUA – SOCIETÀ Non è possibile iniziare il processo di registrazione e di rilascio della licenza senza essere in possesso di una Emirates ID, cioè del docuemento di identità che è rilasciato dalle Autorità locali a chi è residente nel Paese Le Banche locali convenzionate col DED ove è possibile eseguire i pagamenti sono le seguenti: - Emirates Islamic Bank - Dubai Islamic Bank - Commercial Bank of Dubai - Mashreq Bank - Noor Bank - Aafaq Islamic Finance
CONTINUA – SOCIETÀ
Tipi di società 1. SOLE ESTABLISHMENT /PROPRIETORSHIP: SE Si tratta si una società a Socio Unico per l’esercizio di attività commerciali, industriali e professionali. Il Socio Unico sarà titolare al 100% della società ma anche responsabile al 100% per le obbligazioni assunte in nome e per conto della società. Possono essere titolari di questo tipo di società: - Cittadini emiratini e cittadini GCC - Cittadini stranieri limitatamente alle licenze professionali con un agente locale (cittadino emiratino) 2. CIVIL COMPANY: CB Una Civil Company è una business partnership per soggetti che esercitano attività professionale o artigianale. Possono essere titolari di questo tipo di società: - Cittadini emiratini e cittadini GCC - Stranieri (almeno due) con la presenza di socio / agente locale L’agente locale può essere anche una società locale con tutti i soci locali (emiratini)
CONTINUA – Tipi di società: LLC 3. LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC) È tipo di società che, per ciò che concerne il regime di responsabilità, assomiglia grossomodo alla nostra Srl Oggetto della LLC potrà essere qualsiasi attività commerciale o industriale ma non professionale. Attraverso una LLC è consentito l’esercizio di attività bancaria, assicurativa o di investimento. Per la costituzione di una LLC occorrono un minimo di 2 soci. Il numero massimo dei soci non può essere superiore a 50. Ciascun socio sarà responsabile limitatamente alla quota di capitale sottoscritto. Il capitale sociale non è frazionato in azioni quanto piuttosto in quote. La qualità di socio non è attestata dal possesso di titoli negoziabili (come, ad esempio, i titoli azionari delle Spa italiane).
CONTINUA – Tipi di società: LLC Le quote sociali sono trasmissibili in via ereditaria. Il numero dei managers (siano essi soci o non soci) non potrà essere superiore a 5. I managers godranno dei pieni poteri di amministrazione della società a meno che non vi siano limitazioni specifiche. I managers sono nominati dall’assemblea generale degli soci oppure nello statuto (Memorandum of Association). Possono essere titolari di questo tipo di società: - Cittadini emiratini e cittadini GCC - Stranieri (almeno due) con la presenza di socio / agente locale - Società straniere ove i soci siano tutti della medesima nazionalità, con la presenza di socio / agente locale La LLC deve nominare un revisore contabile (auditor) accreditato negli EAU.
CONTINUA – Tipi di società: General Partnership (GP) Attraverso la General Partnership è possibile l’esercizio di attività commerciali, industriali o professionali. Possono essere titolari di questo tipo di società: - Cittadini emiratini CONTINUA – Tipi di società: Public Shareholding Company (PB) Questo tipo di società è il più vicino alla nostra Spa. Il capitale sociale è diviso in azioni (negotiable shares) liberamente trasferibili. Attraverso questa società è possibile esercitare buona parte delle attività commerciali ed industriali e talune attività professionali. La PSC è un tipo di società aperta alla pubblica sottoscrizione. I soci fondatori (nel minimo numero di 10) dovranno sottoscrivere almeno il 20% del capitale sociale ma non oltre il 40%. Il capitale sociale minimo dovrà essere di almeno 10 milioni di AED.
CONTINUA – Tipi di società: Private Shareholding Company (PV) La PV (chiamata anche Private Joint-Stock Company) è una partnership costituita da almeno tre soggetti individuali. I partners devono investire almeno 2 milioni di AED. Attraverso questo tipo di società è consentito l’esercizio di attività commerciali ed industriali ma non professionali. A differenza della Public Shareholding Company, le azioni di questa società non possono essere offerte al pubblico attraverso pubblica sottoscrizione. È consentito trasformare una PV in una PB dopo almeno due anni di attività, sempreché siano soddisfatti taluni requisiti previsti dalla legge. CONTINUA – Tipi di società: Branches di altre società È consentita la costituzione delle seguenti Branches: Branch of a UAE-based Company Branch of a Foreign Company Branch of a Free Zone Company. Perchè possano essere aperte siffatte branches sarà necessario soddisfare taluni requisiti di legge.
Costi per la costituzione di una società al Dubai DED DESCRIPTION FEE DESCRIPTION FEE Registration of a Professional License 600 Freeze a Business License 2,000 Registration of a Commercial License 600 Company Dissolution 2,000 Registration of an Industrial License 600 Announce a Company Dissolution 500 Extract /Copy Files 50 Change a Company Name 500 Add a Partner 500 Add a Technician/a Manager 500 Add a Business Activity 500 Cancel a License 500 Change/Add a Director 500 Commercial Services 50 Relocation of a Business Premises 500 Remove a Business Activity from the Register 500 Amend/Renew a License 500 Foreign Trade Name with Numbers 2,000 Change a Business Activity Arabized Trade Name 1,000 Late Registration Penalty 200 Reduce the Company Capital 500 Announce a Trade Name Change 500 Withdraw a Partner 500 Announce a Partner Withdrawal 500 Sell a Business Premises 500 Announce Withdrawal and Addition of a Partner 500 Substitute and Appoint Heirs 500 Announce a Partner Death and Substitution of 500 Change a Manager 500 Heirs for Succession Announce a License Transfer on Death 500 Devolution of a License 500 Announce a License Assignment 500 Change an Owner/a Partner/a Company Nationality 500 Announce a Foreign Company Nationality Change 500 Change a Legal Form 500 Announce an Owner's/a Partner's Name Change 500 Delete a Business Activity 500 Announce a License Cancellation 500 Change the Company Capital 500 Announce Other Amendments 500 Delete an Owner/Partner Name 500 Add and Change the Registration Certificate 500 Change the Company Capital Shares 500 Details
Costi per la costituzione di una società al Dubai DED Add/Change a Public Relations Officer (PRO) 500 Delete a Procedure 500 Announce an Owner/a Partner Nationality 500 Trade Name (Dubai, Emirates, Gulf) 2,000 Change Announce a Legal Form Change 500 Abbreviated Trade Name (A.B. etc.) 2,000 Announce Appointment of Heirs 500 Change a Company Name 500 Representative Commercial Services 500/1000 Dissolve a Company and Appoint a Liquidator 2,000 Local Services Agent 700 Remove a Company from the Register - 2,000 Deregistration
Società costituite nelle Free Zones Le Free Zones sono delle aree dove è permessa la costituzione di società con capitale posseduto interamente da stranieri. Negli Emirati Arabi esistono – allo stato attuale – 36 FZs, buona parte delle quali allocate nell’Emirato di Dubai. Ogni FZ offre le proprie licenze ed ha proprie tariffe e proprie procedure. Alcune FZs sono monotematiche (ad esempio, Dubai Media City); tante altre offrono licenze commerciali, industriali e professionali. Possono essere costituite sia Entities (Socio Unico), sia Companies (da 2 a 5 soci). Vantaggi della costituzione di una società in una FZ: - Non è necessario alcun socio / agente (sponsor) locale - Totale proprietà della società da parte dell’’ investitore straniero - Semplicità e rapidità delle procedure di costituzione - Costi generalmente contenuti - Libertà di rimpatrio dei capitali - Tassazione zero - Responsabilità limitata alla quota di capitale sottoscritto - Per l’attività di import-export una società di trading costituita in una FZ è la forma societaria ideale
CONTINUA – Società costituite nelle Free Zones Svantaggi della costituzione di una società in una FZ: - L’attività commerciale, industriale o professionale può essere esercitata soltanto all’interno della FZ; - Non è consentita l’apertura di uffici, spazi commerciali ed opifici industriali fuori dalla FZ, a meno che la maggioranza delle quote della società della FZ non sia posseduta da cittadini emiratini e sempreché si soddisfino i requisiti previsti per l’apertura di una Branch di una FZ Company nella mainland in riferimento alla specifica attività commerciale, industriale o professionale; - Per la commercializzazione di prodotti nella mainland sarà necessario avvalersi di un agente / distributore locale e pagare i dazi di importazione dei prodotti nel Paese. L’opportunità o meno della costituzione di una Entity / Company in una FZ dovrà essere valutata caso per caso. In generale, la vale la pena costituire un società in una FZ per chi: - esercita un’attività di import-export - esercita un’attività industriale con importazione di prodotti grezzi o semi-lavorati, lavorazione degli stessi ed esportazione nella mainland o in Paesi terzi; - esercita un’attività professionale senza necessità di aprire succursali dello studio professionale nella mainland; - esercita qualsiasi attività commerciale senza necessità di aprire succursali o punti –vendita dell’azienda nella mainland.
Registrazione di marchi e brevetti: normativa la UAE-Patent Law No. 44 del 1992 la UAE- (Gazzetta Ufficiale Trademark Law Federale No. 243 del la UAE- Copyright La Proprietà No. 37 del 1992 12.10.1992, entrata in Law n. 40 del 1992 Intellettuale negli (Gazzetta vigore il 12.01.1993), il (Gazzetta Ufficiale Emirati Arabi è Ufficiale Federale suo Regolamento di Federale No. 243 disciplinata da tre Esecuzione e la del 12 ottobre 1992, No. 234 del leggi Risoluzione entrata in vigore il 12.10.1992, fondamentali: Ministeriale per 12 aprile 1993). entrata in vigore l’Organizzazione del il 12.01.1993); Dipartimento di Proprietà Industriale;
Registrazione di marchi e brevetti: procedura MARCHI - Ufficio competente: Ministry of Economy (M.O.E.)- Location: New Etisalat Building, di fronte al World Trade Center, 4 piano, Dubai (EAU); - Ricerca on-line presso il predetto ufficio governativo circa l’originalita’ del trademark; - Compilazione della application (Form n. 1, fornita esclusivamente in lingua araba) per la richiesta di registrazione del trademark; - Produzione di 14 copie stampate del trademark. La misura richiesta delle copie e’ 5x6 o 6x7 cm. riprodotte su carta autoadesiva . Le 14 copie dovranno poi essere riposte all’interno di una piccola busta. Un esemplare del trademark stampato deve essere applicato sulla application form N. 1 di cui sopra. Un altro esemplare dovra’ essere applicato sull’altro lato del card board file. - Traduzione ufficiale in arabo se il trademark riporta delle parole in qualsiasi altra lingua che non sia l’arabo. La traduzione di qualsiasi ufficio abilitato alle traduzioni è accettata; - L’application deve essere presentata da un Legal Office (abilitato) o da un Trademark Agent autorizzato;
CONTINUA - Registrazione di marchi e brevetti: procedura - L’application deve essere corredata da copia della procura (power of attorney), rilasciata al Legal Office o al Trademark Agent, rilasciata in Italia innanzi ad un Notaio, tradotta in lingua inglese con traduzione asseverata da giuramento presso la Cancelleria del Tribunale competente, legalizzata presso la competente Procura della Repubblica, legalizzata presso il Ministero degli Esteri degli EAU (la legalizzazione puo’ anche essere fatta presso l’Ambasciata emiratina di Roma – sezione consolare - con sede in Via della Camilluccia n. 551 – 00133 Roma - tel. 06. 3630 6105 / fax 06. 3630 6155, aperta dal LU al VE dalle 8.30 alle 11.00, pagando euro 40,00. La copia legalizzata viene rilasciata il giorno successivo). - Unitamente alla copia legalizzata della procura seguendo la procedura avanti indicata, deve essere presentata anche una traduzione ufficiale certificata in arabo, cioè a dire eseguita da un traduttore ufficiale di lingua araba e corredata di certificazione dello stesso attestante che la traduzione del testo è fedele all’originale. - Infine, deve essere prodotta copia della license del Legal Office o del Trademark agent.
CONTINUA - Registrazione di marchi e brevetti: procedura COSTI: AED 500 per la ricerca on-line sull’originalita’ del marchio AED 500 al momento della presentazione dell’application form AED 500 per la pubblicazione in un Trademark journal (dopo l’accettazione dell’application) Costo della pubblicazione dell’avvenuta accettazione in due quotidiani locali arabi AED 12,000 final registration fees Fees dovuta al Legal Office o al Trademark agent. I TEMPI MEDI PER LA REGISTRAZIONE DI UN TRADEMARK SONO DI CIRCA 8-10 MESI DALLA PRESENTAZIONE DELL’APPLICATION FORM.
CONTINUA - Registrazione di marchi e brevetti: procedura BREVETTI - Ufficio competente: Ministry of Economy (M.O.E.)- Location: New Etisalat Building, di fronte al World Trade Center, 4 piano, Dubai (EAU) - Check list degli elementi richiesti per la registrazione di un brevetto: Descrizione completa del brevetto consistente nei seguenti dettagli relativi all’invenzione: o Nome o Settore tecnico o Il background tecnologico in riferimento alla specializzazione del richiedente (con riferimento ai dettagli della fonte materiale) Descrizione con linguaggio semplice dei dettagli e di ogni utile aspetto; Descrizione delle figure incluse nel design, ove ve ne siano; Dettagli del migliore metodo di implementazione dell’invenzione con esempi e riferimenti ai disegni; Metodi di implementazione del brevetto che includano processi di fabbricazione e relativi risultati supportati da documenti; Lista dettagliata di nuove componenti che richiedono protezione.
CONTINUA - Registrazione di marchi e brevetti: procedura - Relazione sintetica dell’invenzione in non piu’ di 200 parole e comprendente i seguenti dettagli: Sommario dell’invenzione che includa la sua descrizione ed i suoi disegni, campi tecnici, natura e soluzioni dei piu’ rilevanti problemi tecnici dell’invenzione e delle sue caratteristiche; Dettagli delle composizioni chimiche descrittive dell’invenzione; Un disegno illustrativo dell’invenzione. - Dati relativi al soggetto richiedente: Statuto della societa’ (Memorandum of Association/Charter) o un estratto della registrazione commerciale del richiedente se e’ un’entita’ giuridica; Documento che conferma i diritti del richiedente nell’invenzione (se il richiedente e’ altro che l’inventore o se la richiesta è formulata sulla base di una licenza); Consenso dell’inventore dell’invenzione principale se la richiesta è formulata per un’invenzione sussidiaria basata sulla prima; Procura Speciale; Copia della precedente domanda con gli allegati recante data , numero e Paese, presentata in un altro Paese che ha un accordo internazionale o un trattato con gli Emirati Arabi Uniti e che da la priorità alla presente domanda
CONTINUA - Registrazione di marchi e brevetti: procedura Un certificato dell’Ufficio “Boicottaggio di Israele” che certifichi che non esiste alcuna proibizione alla brevettabilita’ dell’invenzione; Un certificato di protezione temporanea, ove sussistente; Nome, indirizzo, nazionalita’, residenza e domicilio eletto negli Emirati Arabi.
Fallimento: riferimenti normativi Fonti normative: ❖ Commercial Transaction Law n. 18/1993 (Libro V° - dall’art. 645 all’art. 896) ❖ Federal Decree Law n. 9/2016 (Bankruptcy Law) Presupposti della dichiarazione di fallimento (art. 645, comma 1): - Incapacità a saldare i debiti commerciali a causa della fluttuazione della posizione finanziaria o instabilità dei crediti. Competenza: Civil Court competente (art. 645, comma 3). La Corte invierà copia della bankruptcy declaration al Public Prosecutor, al Ministero dell’Economia, alla Camera di Commercio Federale ed alla Banca Centrale.
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