Normative e tutele per l'esercizio dell'attività d'impresa negli Emirati Arabi Uniti - Dubai

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Normative e tutele per l'esercizio dell'attività d'impresa negli Emirati Arabi Uniti - Dubai
Normative e tutele
per l’esercizio dell’attività
                 d’impresa
                       negli
              Emirati Arabi
                       Uniti
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SOMMARIO

Contratti:   Alcuni tipi di   Contratti di             Registrazione
disciplina      contratti     distribuzion   Società    di marchi e    Fallimento
generale     internazionali    e / agenzia                brevetti
Normative e tutele per l'esercizio dell'attività d'impresa negli Emirati Arabi Uniti - Dubai
Contratti: disciplina generale
Fonte: Codice Civile (Civil Transaction Law N. 5 /1985)

    Legge applicabile (art. 19, comma 1) → legge dello Stato o diversa legge scelta dalle
    parti (es.: Incoterms)

   Elementi (art. 129) → a. Consenso delle parti
                          b. Oggetto determinato o determinabile
                          c. Oggetto lecito

   Forma (art. 132 → L’espressione di volontà può essere scritta oppure orale
           (art. 133)→ L’accettazione dell’offerta altrui si concretizza in un contratto
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(CONTINUA – CONTRATTI: DISCIPLINA GENERALE)
   Contratto preliminare (art. 146) → ammissibile se sono inclusi tutti gli elementi del contratto
    definitivo e la data di conclusione di quest’ultimo

    Nullità del contratto (art. 210) → l’illiceità del contenuto e della forma determina la nullità
    del contratto (es.: la mancata forma scritta del contratto di distribuzione)

    Annullabilità del contratto (art. 212) → un contratto è annullabile se presenta un vizio di
    forma e non di contenuto. Il vizio di forma può essere sanato.

   Costruzione del contratto (artt. 257 e segg.)
                  1. (art. 257)       → consenso delle parti contraenti riguardo le
              obbligazioni contrattuali assunte
                  2. (art. 258, co. 1) → volontà delle parti parti contraenti
                  3. (art. 258, co. 2) → significato letterale del contratto
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(CONTINUA – CONTRATTI: DISCIPLINA GENERALE)

   Risoluzione del contratto (art. 267)
✓   mutuo consenso delle parti

✓   sentenza dell’Autorità Giudiziaria

✓   previsione di legge

   Lingua ufficiale del contratto: arabo.
Se il contratto è stato redatto in altra lingua, per una sua utilizzazione ufficiale occorrerà la
traduzione ufficiale in arabo operata da un traduttore autorizzato.
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Certi tipi di contratti di compravendita
     internazionale: FOB, CIF, arrival sale, sale at the
     airport of departure
Fonte:   Commercial Transactions (Federal Law N. 18/1993)

     FOB (Free On Board): fattispecie contrattuale già elaborata nella prassi contrattuale
     internazionale e già codificata negli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale
     di Parigi – ICC). La responsabilità del venditore cessa quando la merce è consegnata a bordo
     nave (On Board).

    Particolarità della vendita FOB:
1.   Luogo di consegna → bordo nave
2.   Pagamento delle prestazioni da parte del venditore → fino a bordo nave
3.   Assicurazione → a carico di chi ha interesse
4.   Trasporto → marittimo
5.   Costo del trasporto → a carico dell’acquirente
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CONTRATTI DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE)
(CONTINUA – CONTRATTI DI
COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE)

    Particolarità della vendita FAS:

1.   Luogo di consegna → banchina
2.   Pagamento delle prestazioni da parte del venditore → fino alla banchina
3.   Assicurazione → a carico di chi ha interesse
4.   Trasporto → marittimo
5.    Costo del trasporto → a carico dell’acquirente
(CONTINUA – CONTRATTI DI COMPRAVENDITA
INTERNAZIONALE)
    C.I.F. (Costs, Insurance & Freight): anche questa è una fattispecie contrattuale già elaborata
     dalla prassi commerciale internazionale e già codificata negli Incoterms della Camera di
     Commercio Internazionale di Parigi. La responsabilità del venditore cessa col caricamento della
     merce sulla nave (art. 141, comma 2).

    La disciplina è contenuta dall’art. 141 all’art. 154 della Federal Law n. 18/1993.

    Particolarità della vendita CIF:
1.   Luogo di consegna → porto di imbarco
2.   Pagamento delle prestazioni da parte del venditore → fino al porto di sbarco
3.   Assicurazione → inclusa nel prezzo di vendita (art. 141, comma 1)
4.   Trasporto → marittimo
5.   Costo del trasporto → incluso nel prezzo di vendita (art. 141, comma 1)
(CONTINUA – CONTRATTI DI COMPRAVENDITA
INTERNAZIONALE)
   La somma pagata dall’acquirente include:
    1.   Il prezzo della merce
    2.   I costi di assicurazione della merce
    3.   Il trasporto via mare della merce fino al porto di destinazione
         (art. 141, comma 1)

   Responsabilità del venditore: fino al completamento delle operazioni di carico sul
    vassello (art. 141, comma 2).

    Se il venditore omette di coprire il trasporto della merce con assicurazione, il contratto
    sarà ritenuto Cost & Freight (art. 141, comma 3).
(CONTINUA – CONTRATTI DI
COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE)

   ARRIVAL SALE: è una specifica figura contrattuale prevista dall’art. 155.

   Caratteristiche del contratto «arrival sale» sono:
    1.   Il venditore sopporterà il rischio di perimento della merce dopo l’imbarco, oppure

    2. Il contratto sarà sottoposto a condizione sospensiva dell’arrivo sicuro della nave,
           oppure

    3.   Il contratto sarà sottoposto a condizione sospensiva della consegna delle merci
         alla località di destinazione.
(CONTINUA – CONTRATTI DI
COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE)
   SALE AT THE AIRPORT OF DEPARTURE: articoli da 156 a 163
   È una figura contrattuale che riprende il contenuto normativo della vendita FAS.
   A differenza della vendita FAS che ha ad oggetto la consegna delle merci sulla banchina per
il trasporto di queste ultime via mare, la presente figura contrattuale disciplina la consegna di
merci per trasporto aereo.
   Particolarità del contratto di vendita all’aeroporto di partenza:
    1. La vendita si perfeziona con la consegna delle merci da parte del venditore allo
       spedizioniere designato dall’acquirente o prescelto dal venditore all’aeroporto di
       partenza (art. 156).
    2. La consegna delle merci avverrà all’aeroporto ed alla data concordate o all’aeroporto
       prescelto dall’acquirente dopo l’esecuzione del contratto (leggasi pagamento del
       prezzo)(art. 157).
(CONTINUA – CONTRATTI DI
COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE)

             3. La consegna avverrà secondo le regole e la pratica
             dell’aeroporto di partenza (art.157)

             4. Il costi del contratto di trasporto e la responsabilità del
             trasporto rimarranno a carico dell’acquirente (art. 158).

             5. Imposte e tasse dovute sull’esportazione dei beni graveranno
             sul venditore (art. 159).
Contratto di Agenzia / Distribuzione
Fonti:

❖   Commercial Agency Law N. 18 / 1981 e successive modifiche ed integrazioni
❖   Commercial Transaction Law N. 18 /1993 – (Codice di Commercio)
A) COMMERCIAL AGENCY LAW
   La Commercial Agency Law n. 18/1981 disciplina la nomina degli agenti commerciali, dei
    rappresentati commerciali e dei distributori.
    La citata legge consente agli investitori ed alle società estere di nominare un agente
    commerciale che li rappresenti negli Emirati Arabi in luogo di stabilire una loro
    presenza permanente nel Paese.
    La legge definisce come agenzia commerciale (Trade Agency) l’accordo attraverso il
    quale una società estera è rappresentata da un soggetto locale «for distribution, sale,
    display or render of a commodity or service in the State against a commission or profit» (art. 1
    F.L. n. 18/1981, modificato dalla F.L. n. 14/1988).
(CONTINUA - CONTRATTO DI AGENZIA / DISTRIBUZIONE)
    Gli agenti commerciali devono essere cittadini emiratini o società costituite negli Emirati
    Arabi e possedute interamente da cittadini emiratini (art. 2 F.L. n. 18/1981, modificato dalla
    F.L. 14 /1988).
   L’agente commerciale deve essere registrato presso il Ministero dell’Economia e del
    Commercio (art. 3, comma 1, F.L. n. 18/1981).
    Qualsiasi agenzia commerciale non iscritta nel registro tenuto presso il predetto Ministero
    non sarà considerata tale ed eventuali dispute legali saranno ritenute inammissibili dalla
    competente Autorità Giudiziaria (art. 3, comma 2, F.L. n. 18/1981).
   Il contratto di agenzia commerciale dovrà essere registrato, cioè dovrà rivestire la forma

                                                           scritta e le firme dovranno essere
                                                            autenticate da un Notary
                                                           Public (art. 4 F.L. n. 18 /1981).
(CONTINUA - CONTRATTO DI AGENZIA /
    DISTRIBUZIONE)
    Il Preponente potrà avere un Agente per tutto il Paese oppure un agente in ciascun Emirato
    per specifici prodotti o servizi (art. 5 F.L. n. 18/1981). Sostanzialmente l’agente sarà in esclusiva
    per il territorio designato.

   L’Agente ha titolo alla percezione delle commissioni anche per gli affari conclusi dal
    Preponente o da terzi nel territorio di competenza di questi, anche se gli affari sono stati
    conclusi senza alcuna partecipazione da parte dell’agente (art. 7 L.F. N. 18/1981).

    Il Preponente non potrà risolvere il contratto di agenzia a meno che non vi sia una ragione che
    ne giustifichi la risoluzione nè potrà inserire il nominativo di un altro soggetto quale suo nuovo
    agente nel Registro degli Agenti Commerciali, a meno che il precedente contratto di agenzia
    non sia scaduto e non sia stato rinnovato per consenso delle parti o a seguito decisione
    giudiziale (art. 8 F.L. n. 18/1981, modificato dalla L.F. N. 13/2006).
(CONTINUA - CONTRATTO DI AGENZIA /
DISTRIBUZIONE)
    Le parti possono, per mutuo consenso, rinnovare il contratto di agenzia non oltre un anno
    prima della data di scadenza dello stesso (art. 8, comma 2, modificato dalla F.L. n.
    13/2006).

    Gli agenti commerciali hanno titolo ad ottenere un risarcimento dal Preponente se il
    contratto di agenzia è risolto senza alcuna giustificazione sostanziale (art. 9 F.L. n. 18/1981,
    modificato dalla F.L. n. 13/2006).

    Gli agenti commerciali hanno titolo per impedire l’importazione nel Paese di prodotti
    oggetto del contratto di agenzia, se questa è attuata a nome altrui e attraverso altri canali
    che non siano quelli dell’agente. A richiesta dell’agente le Dogane devono sequestrare detti
    beni e depositarli in un magazzino finchè la disputa non sia stata conclusa (art. 23 F.L. n.
    18/1981, modificato dalla F.L. n. 13/2006).
(CONTINUA - CONTRATTO DI AGENZIA / DISTRIBUZIONE)
B) COMMERCIAL TRANSACTIONS LAW
    La disciplina generale è contenuta negli articoli da 197 a 216. Essa integra le previsioni
    contenute nella citata legge n. 18/1981 (Commercial Agency Law) e contiene la specifica
    disciplina dei rapporti tra Preponente e Agente.
   Gli articoli 217 e segg. contengono la disciplina di certi tipi di agenzia commerciale.
     Tra essi la «Contracts Proxy» cioè la delega (proxy) contrattuale.
    Ai sensi della citata norma, la contracts proxy consiste in un contratto attraverso il quale un
    soggetto conduce continuativamente in un’area specifica attività di promozione e di conclusione
    di affari per conto del Preponente.
   Detto soggetto è definito nella norma in esame quale «agente». La norma – a differenza della
    previsione contenuta all’art. 4 della Legge Federale n. 18/1981 - non prevede nè la forma scritta e
    neppure l’autentica delle firme sul contratto.
   Le due norme (l’art. 4 della Commercial Agency Law n. 18/1981 che prevede la forma scritta e
    l’autentica delle firme da parte del notaio per la nomina di un agente commerciale e l’art. 217
    della Commercial Transactions Law n. 18/1993 che non prevede alcun requisito di forma)
    disciplinano in modo diverso quella che sembra essere la medesima figura (cioè l’agente
    commerciale) ancorchè definita in modo parzialmente diverso.
(CONTINUA - CONTRATTO DI AGENZIA / DISTRIBUZIONE)

    Inoltre, ai sensi dell’art. 227 della Commercial Transactions Law n. 18/1993 il contratto
     di distribuzione sarà considerato un contracts proxy.
     Le norme contenute nella Commercial Transactions Law n. 18/1993 non prevedono
     alcun requisito di forma del contratto di agenzia o distribuzione a differenza di
     quanto previsto dall’art. 4 della Commercial Agency Law n. 18/1981.
     Questo conflitto di norme ha portato le Corti emiratine ad emettere sentenze di
     segno opposto su casi analoghi, ritenendo talvolta inammissibile un’azione
     giudiziaria ove il contratto di agenzia non era stato concluso per iscritto e con firme
     autenticate e talaltra invece accettando finanche la forma non scritta del contratto di
     agenzia / distribuzione.
     Resta il fatto che, anche in presenza di un contratto di agenzia / distribuzione non
     scritto, si pone il problema della prova degli accordi contrattuali.
Società

Fonte: Commercial Company Law n. 2/2015
   Negli Emirati Arabi esistono società onshore e società offshore.
    Le società offshore non possono svolgere alcuna attività nel Paese ma soltanto all’estero. Nel
    Paese esse hanno soltanto la sede legale presso un agente autorizzato. Sono costituite presso le
    Free Zones. Nella licenza commerciale non figurano i soci ma soltanto un soggetto (anche non
    socio) che funge da legale rappresentante della società offshore.
   Le società onshore si distinguono in società costituite nella mainland e società costituite nelle
    Free Zones.
   Per la costituzione di una società nella mainland occorrerà un socio / agente (sponsor) locale.
   Il socio / agente (sponsor) locale dovrà avere – per legge – almeno il 51% delle quote sociali.
    Ogni pattuizione contraria oppure ogni trasferimento di quota che faccia scendere la titolarità
    del socio locale sotto la detta soglia del 51% è radicalmente nulla (art. 10, comma 3 della
    Commercial Company Law n. 2/2015).
CONTINUA - SOCIETÀ

   Ai sensi dell’art. 659 del Codice Civile (Civil Transaction Law n.5/1985) è tuttavia consentita una
    diversa ripartizione degli utili.
   L’Autorità competente al rilascio delle licenze commerciali a Dubai è il Department of Economic
    Development.
    Per talune licenze professionali non occorre il socio locale ma l’agente locale soltanto che
    funge essenzialmente da sponsor.
    Per talune licenze occorre il pre-approval da parte di talune Autorità. Soltanto dopo il pre-
    approval il DED potrà rilasciare la licenza richiesta.
CONTINUA - SOCIETÀ
     Gli steps per costituire a Dubai una società commerciale sono i seguenti:
1.    Individuazione della licenza che si intende richiedere. Occorrerà focalizzarsi su tre elementi-
      chiave che determineranno l’intero processo di rilascio della licenza:
      -   Scelta dell’attività imprenditoriale che si intende esercitare;
      -   Scelta della forma giuridica della società;
      -   Scelta del trade name.
2.    Presentazione della richiesta per avere l’initial approval. Detta richiesta (che include la
      presentazione di documenti ed il pagamento di fees) può essere fatta on-line collegandosi al sito
      del DED www.dubaided.gov.ae
3.    Acquisizione del pre-approval da parte di altre Autorità, ove richiesto.
4.    Acquisizione dell’initial approval. Ciò conferma che la domanda soddisfa i requisiti standard
      prescritti per la licenza richiesta.
5.    Affitto di un locale idoneo a seconda della licenza richiesta. Registrazione del contratto di
      locazione (Ejari).
CONTINUA - SOCIETÀ
6. Preparazione dei seguenti documenti da sottoporre al DED:
    -   Ricevuta dell’initial approval
    -   Tutti i documenti presentati a supporto della richiesta di initial approval
    -   Fotocopia del contratto di locazione dell’ufficio / esercizio commerciale
    -   Altri eventuali documenti richiesti a seconda della licenza che si intende ottenere
7. Pagamento e ritiro della licenza
    -   Il pagamento della licenza può avvenire on-line oppure attraverso talune banche
        autorizzate dal DED.
    -   La licenza può essere ritirata allo sportello del DED oppure stampata direttamente dal sito
        web del DED
CONTINUA – SOCIETÀ

   Non è possibile iniziare il processo di registrazione e di rilascio della licenza senza essere in
    possesso di una Emirates ID, cioè del docuemento di identità che è rilasciato dalle Autorità
    locali a chi è residente nel Paese
    Le Banche locali convenzionate col DED ove è possibile eseguire i pagamenti sono le
    seguenti:
     -   Emirates Islamic Bank                  - Dubai Islamic Bank
     -   Commercial Bank of Dubai               - Mashreq Bank
     -   Noor Bank                              - Aafaq Islamic Finance
CONTINUA – SOCIETÀ
Tipi di società
1. SOLE ESTABLISHMENT /PROPRIETORSHIP: SE
 Si tratta si una società a Socio Unico per l’esercizio di attività commerciali, industriali e
  professionali. Il Socio Unico sarà titolare al 100% della società ma anche responsabile al 100%
  per le obbligazioni assunte in nome e per conto della società.
 Possono essere titolari di questo tipo di società:
- Cittadini emiratini e cittadini GCC
- Cittadini stranieri limitatamente alle licenze professionali con un agente locale (cittadino
  emiratino)
2. CIVIL COMPANY: CB
 Una Civil Company è una business partnership per soggetti che esercitano attività professionale
  o artigianale.
 Possono essere titolari di questo tipo di società:
- Cittadini emiratini e cittadini GCC
-  Stranieri (almeno due) con la presenza di socio / agente locale
 L’agente locale può essere anche una società locale con tutti i soci locali (emiratini)
CONTINUA – Tipi di società: LLC
3. LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC)
   È tipo di società che, per ciò che concerne il regime di responsabilità, assomiglia
    grossomodo alla nostra Srl
   Oggetto della LLC potrà essere qualsiasi attività commerciale o industriale ma non
    professionale.
    Attraverso una LLC è consentito l’esercizio di attività bancaria, assicurativa o di
    investimento.
   Per la costituzione di una LLC occorrono un minimo di 2 soci. Il numero massimo
    dei soci non può essere superiore a 50.
   Ciascun socio sarà responsabile limitatamente alla quota di capitale sottoscritto.

   Il capitale sociale non è frazionato in azioni quanto piuttosto in quote.
    La qualità di socio non è attestata dal possesso di titoli negoziabili (come, ad
    esempio, i titoli azionari delle Spa italiane).
CONTINUA – Tipi di società: LLC
   Le quote sociali sono trasmissibili in via ereditaria.
   Il numero dei managers (siano essi soci o non soci) non potrà essere superiore a 5.
    I managers godranno dei pieni poteri di amministrazione della società a meno che non vi siano
    limitazioni specifiche.
    I managers sono nominati dall’assemblea generale degli soci oppure nello statuto (Memorandum
    of Association).
   Possono essere titolari di questo tipo di società:
-   Cittadini emiratini e cittadini GCC
-   Stranieri (almeno due) con la presenza di socio / agente locale
-    Società straniere ove i soci siano tutti della medesima nazionalità, con la presenza di socio /
    agente locale
   La LLC deve nominare un revisore contabile (auditor) accreditato negli EAU.
CONTINUA – Tipi di società: General Partnership (GP)
   Attraverso la General Partnership è possibile l’esercizio di attività commerciali, industriali o
    professionali.
    Possono essere titolari di questo tipo di società:
     -   Cittadini emiratini
CONTINUA – Tipi di società: Public Shareholding Company (PB)

   Questo tipo di società è il più vicino alla nostra Spa. Il capitale sociale è diviso in azioni
    (negotiable shares) liberamente trasferibili.
    Attraverso questa società è possibile esercitare buona parte delle attività commerciali ed
    industriali e talune attività professionali.
   La PSC è un tipo di società aperta alla pubblica sottoscrizione.
    I soci fondatori (nel minimo numero di 10) dovranno sottoscrivere almeno il 20% del capitale
    sociale ma non oltre il 40%.
   Il capitale sociale minimo dovrà essere di almeno 10 milioni di AED.
CONTINUA – Tipi di società: Private Shareholding Company (PV)
    La PV (chiamata anche Private Joint-Stock Company) è una partnership costituita da almeno tre
    soggetti individuali.
   I partners devono investire almeno 2 milioni di AED.
   Attraverso questo tipo di società è consentito l’esercizio di attività commerciali ed industriali ma
    non professionali.
   A differenza della Public Shareholding Company, le azioni di questa società non possono essere
    offerte al pubblico attraverso pubblica sottoscrizione.
    È consentito trasformare una PV in una PB dopo almeno due anni di attività, sempreché siano
    soddisfatti taluni requisiti previsti dalla legge.
CONTINUA – Tipi di società: Branches di altre società
È consentita la costituzione delle seguenti Branches:
   Branch of a UAE-based Company
   Branch of a Foreign Company
   Branch of a Free Zone Company.
Perchè possano essere aperte siffatte branches sarà necessario soddisfare taluni requisiti di legge.
Costi per la costituzione di una società al Dubai DED
DESCRIPTION                                     FEE   DESCRIPTION                                        FEE
Registration of a Professional License          600   Freeze a Business License                         2,000
Registration of a Commercial License            600   Company Dissolution                               2,000
Registration of an Industrial License           600   Announce a Company Dissolution                     500
Extract /Copy Files                              50   Change a Company Name                              500
Add a Partner                                   500   Add a Technician/a Manager                         500
Add a Business Activity                         500   Cancel a License                                   500
Change/Add a Director                           500   Commercial Services                                 50
Relocation of a Business Premises               500   Remove a Business Activity from the Register       500
Amend/Renew a License                           500   Foreign Trade Name with Numbers                   2,000
Change a Business Activity                            Arabized Trade Name                               1,000
Late Registration Penalty                       200   Reduce the Company Capital                         500
Announce a Trade Name Change                    500   Withdraw a Partner                                 500
Announce a Partner Withdrawal                   500   Sell a Business Premises                           500
Announce Withdrawal and Addition of a Partner   500   Substitute and Appoint Heirs                       500
Announce a Partner Death and Substitution of    500   Change a Manager                                   500
Heirs for Succession
Announce a License Transfer on Death            500   Devolution of a License                           500
Announce a License Assignment                   500   Change an Owner/a Partner/a Company Nationality   500
Announce a Foreign Company Nationality Change   500   Change a Legal Form                               500
Announce an Owner's/a Partner's Name Change     500   Delete a Business Activity                        500
Announce a License Cancellation                 500   Change the Company Capital                        500
Announce Other Amendments                       500   Delete an Owner/Partner Name                      500
Add and Change the Registration Certificate     500   Change the Company Capital Shares                 500
Details
Costi per la costituzione di una società al Dubai DED

Add/Change a Public Relations Officer (PRO)     500      Delete a Procedure                            500

Announce an Owner/a Partner Nationality         500      Trade Name (Dubai, Emirates, Gulf)            2,000
Change

Announce a Legal Form Change                    500      Abbreviated Trade Name (A.B. etc.)            2,000

Announce Appointment of Heirs                   500      Change a Company Name                         500
Representative

Commercial Services                           500/1000   Dissolve a Company and Appoint a Liquidator   2,000

Local Services Agent                            700      Remove a Company from the Register -          2,000
                                                         Deregistration
Società costituite nelle Free Zones
   Le Free Zones sono delle aree dove è permessa la costituzione di società con capitale posseduto interamente
    da stranieri.
   Negli Emirati Arabi esistono – allo stato attuale – 36 FZs, buona parte delle quali allocate nell’Emirato di
    Dubai.
   Ogni FZ offre le proprie licenze ed ha proprie tariffe e proprie procedure.
    Alcune FZs sono monotematiche (ad esempio, Dubai Media City); tante altre offrono licenze commerciali,
    industriali e professionali.
   Possono essere costituite sia Entities (Socio Unico), sia Companies (da 2 a 5 soci).
   Vantaggi della costituzione di una società in una FZ:
-   Non è necessario alcun socio / agente (sponsor) locale
-   Totale proprietà della società da parte dell’’ investitore straniero
-   Semplicità e rapidità delle procedure di costituzione
-   Costi generalmente contenuti
-   Libertà di rimpatrio dei capitali
-   Tassazione zero
-   Responsabilità limitata alla quota di capitale sottoscritto
-   Per l’attività di import-export una società di trading costituita in una FZ è la forma societaria ideale
CONTINUA – Società costituite nelle Free Zones
    Svantaggi della costituzione di una società in una FZ:
-   L’attività commerciale, industriale o professionale può essere esercitata soltanto all’interno della
    FZ;
-    Non è consentita l’apertura di uffici, spazi commerciali ed opifici industriali fuori dalla FZ, a
    meno che la maggioranza delle quote della società della FZ non sia posseduta da cittadini
    emiratini e sempreché si soddisfino i requisiti previsti per l’apertura di una Branch di una FZ
    Company nella mainland in riferimento alla specifica attività commerciale, industriale o
    professionale;
-    Per la commercializzazione di prodotti nella mainland sarà necessario avvalersi di un agente /
    distributore locale e pagare i dazi di importazione dei prodotti nel Paese.
   L’opportunità o meno della costituzione di una Entity / Company in una FZ dovrà essere valutata
    caso per caso.
    In generale, la vale la pena costituire un società in una FZ per chi:
-   esercita un’attività di import-export
-   esercita un’attività industriale con importazione di prodotti grezzi o semi-lavorati, lavorazione
    degli stessi ed esportazione nella mainland o in Paesi terzi;
-   esercita un’attività professionale senza necessità di aprire succursali dello studio professionale
    nella mainland;
-   esercita qualsiasi attività commerciale senza necessità di aprire succursali o punti –vendita
    dell’azienda nella mainland.
Registrazione di marchi e brevetti: normativa

                                             la UAE-Patent Law
                                               No. 44 del 1992
                            la UAE-           (Gazzetta Ufficiale
                      Trademark Law         Federale No. 243 del       la UAE- Copyright
   La Proprietà
                       No. 37 del 1992      12.10.1992, entrata in     Law n. 40 del 1992
Intellettuale negli
                           (Gazzetta       vigore il 12.01.1993), il   (Gazzetta Ufficiale
 Emirati Arabi è
                      Ufficiale Federale     suo Regolamento di          Federale No. 243
disciplinata da tre                             Esecuzione e la        del 12 ottobre 1992,
                          No. 234 del
       leggi                                     Risoluzione            entrata in vigore il
                          12.10.1992,
  fondamentali:                                Ministeriale per           12 aprile 1993).
                      entrata in vigore
                                            l’Organizzazione del
                        il 12.01.1993);
                                               Dipartimento di
                                           Proprietà Industriale;
Registrazione di marchi e brevetti: procedura

 MARCHI
-   Ufficio competente: Ministry of Economy (M.O.E.)- Location: New Etisalat Building, di fronte al World
    Trade Center, 4 piano, Dubai (EAU);
-   Ricerca on-line presso il predetto ufficio governativo circa l’originalita’ del trademark;
-   Compilazione della application (Form n. 1, fornita esclusivamente in lingua araba) per la richiesta di
    registrazione del trademark;
-   Produzione di 14 copie stampate del trademark. La misura richiesta delle copie e’ 5x6 o 6x7 cm.
    riprodotte su carta autoadesiva . Le 14 copie dovranno poi essere riposte all’interno di una piccola
    busta. Un esemplare del trademark stampato deve essere applicato sulla application form N. 1 di cui
    sopra. Un altro esemplare dovra’ essere applicato sull’altro lato del card board file.
-   Traduzione ufficiale in arabo se il trademark riporta delle parole in qualsiasi altra lingua che non
    sia l’arabo. La traduzione di qualsiasi ufficio abilitato alle traduzioni è accettata;
-   L’application deve essere presentata da un Legal Office (abilitato) o da un Trademark Agent
    autorizzato;
CONTINUA - Registrazione di marchi e brevetti: procedura
-   L’application deve essere corredata da copia della procura (power of attorney), rilasciata al Legal
    Office o al Trademark Agent, rilasciata in Italia innanzi ad un Notaio, tradotta in lingua inglese con
    traduzione asseverata da giuramento presso la Cancelleria del Tribunale competente, legalizzata
    presso la competente Procura della Repubblica, legalizzata presso il Ministero degli Esteri degli
    EAU (la legalizzazione puo’ anche essere fatta presso l’Ambasciata emiratina di Roma – sezione
    consolare - con sede in Via della Camilluccia n. 551 – 00133 Roma - tel. 06. 3630 6105 / fax 06.
    3630 6155, aperta dal LU al VE dalle 8.30 alle 11.00, pagando euro 40,00. La copia legalizzata
    viene rilasciata il giorno successivo).

- Unitamente alla copia legalizzata della procura seguendo la procedura avanti indicata, deve essere
presentata anche una traduzione ufficiale certificata in arabo, cioè a dire eseguita da un traduttore
ufficiale di lingua araba e corredata di certificazione dello stesso attestante che la traduzione del
testo è fedele all’originale.

- Infine, deve essere prodotta copia della license del Legal Office o del Trademark agent.
CONTINUA - Registrazione di marchi e brevetti: procedura

 COSTI:
   AED 500 per la ricerca on-line sull’originalita’ del marchio
   AED 500 al momento della presentazione dell’application form
   AED 500 per la pubblicazione in un Trademark journal (dopo l’accettazione
    dell’application)
   Costo della pubblicazione dell’avvenuta accettazione in due quotidiani
    locali arabi
   AED 12,000 final registration fees
   Fees dovuta al Legal Office o al Trademark agent.

I TEMPI MEDI PER LA REGISTRAZIONE DI UN TRADEMARK SONO DI
CIRCA 8-10 MESI DALLA PRESENTAZIONE DELL’APPLICATION FORM.
CONTINUA - Registrazione di marchi e brevetti: procedura
  BREVETTI
- Ufficio competente: Ministry of Economy (M.O.E.)- Location: New Etisalat Building, di fronte al World
   Trade Center, 4 piano, Dubai (EAU)
- Check list degli elementi richiesti per la registrazione di un brevetto:
 Descrizione completa del brevetto consistente nei seguenti dettagli relativi all’invenzione:
o     Nome
o     Settore tecnico
o     Il background tecnologico in riferimento alla specializzazione del richiedente (con
   riferimento ai dettagli della fonte materiale)
 Descrizione con linguaggio semplice dei dettagli e di ogni utile aspetto;
 Descrizione delle figure incluse nel design, ove ve ne siano;
 Dettagli del migliore metodo di implementazione dell’invenzione con esempi e riferimenti ai
   disegni;
 Metodi di implementazione del brevetto che includano processi di fabbricazione e relativi
   risultati supportati da documenti;
 Lista dettagliata di nuove componenti che richiedono protezione.
CONTINUA - Registrazione di marchi e brevetti: procedura
-   Relazione sintetica dell’invenzione in non piu’ di 200 parole e comprendente i seguenti
    dettagli:
   Sommario dell’invenzione che includa la sua descrizione ed i suoi disegni, campi tecnici, natura
    e soluzioni dei piu’ rilevanti problemi tecnici dell’invenzione e delle sue caratteristiche;
   Dettagli delle composizioni chimiche descrittive dell’invenzione;
   Un disegno illustrativo dell’invenzione.
-   Dati relativi al soggetto richiedente:
   Statuto della societa’ (Memorandum of Association/Charter) o un estratto della registrazione
    commerciale del richiedente se e’ un’entita’ giuridica;
   Documento che conferma i diritti del richiedente nell’invenzione (se il richiedente e’ altro che
    l’inventore o se la richiesta è formulata sulla base di una licenza);
   Consenso dell’inventore dell’invenzione principale se la richiesta è formulata per un’invenzione
    sussidiaria basata sulla prima;
   Procura Speciale;
   Copia della precedente domanda con gli allegati recante data , numero e Paese, presentata in un
    altro Paese che ha un accordo internazionale o un trattato con gli Emirati Arabi Uniti e che da la
    priorità alla presente domanda
CONTINUA - Registrazione di marchi e brevetti: procedura

   Un certificato dell’Ufficio “Boicottaggio di Israele” che certifichi che non esiste alcuna
    proibizione alla brevettabilita’ dell’invenzione;
   Un certificato di protezione temporanea, ove sussistente;
   Nome, indirizzo, nazionalita’, residenza e domicilio eletto negli Emirati Arabi.
Fallimento: riferimenti normativi
Fonti normative:

❖   Commercial Transaction Law n. 18/1993 (Libro V° - dall’art. 645 all’art. 896)
❖   Federal Decree Law n. 9/2016 (Bankruptcy Law)

   Presupposti della dichiarazione di fallimento (art. 645, comma 1):
-   Incapacità a saldare i debiti commerciali a causa della fluttuazione della posizione
    finanziaria o instabilità dei crediti.
   Competenza: Civil Court competente (art. 645, comma 3).

   La Corte invierà copia della bankruptcy declaration al Public Prosecutor, al Ministero
    dell’Economia, alla Camera di Commercio Federale ed alla Banca Centrale.
Euro Legal Consultants FZE
Tel. +971 9 223 0337 – website: www.eurolegalconsultants.com
E-mail: info@eurolegalconsultants.com
        antonio.varvaro@eurolegalconsultants.com
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