La valutazione del rischio sismico nelle aziende - Seriana ...
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OBBLIGHI E ADEMPIMENTI Con la presente poniamo alla Vostra attenzione quali sono gli obblighi e gli adempimenti riguardo alla valutazione del rischio sismico ed alle eventuali azioni correttive da porre in essere in caso di gravi carenze riscontrate. 2
LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI «Il D.lgs 81/08 da sempre riporta come obbligo non delegabile del Datore di lavoro, la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi.» Il rischio sismico (terremoto) è presente nelle “procedure standardizzate” di cui al D.M. 30 Novembre 2012 Modulo 2 – Individuazione dei pericoli presenti in azienda. Le strutture che ospitano i luoghi di lavoro (capannoni) devono essere valutate se costruite quando la normativa era completamente diversa da quella vigente e a maggior ragione se contemporaneamente è cambiata la classificazione sismica del territorio. 3
Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze che possano pregiudicare la sicurezza all’interno del luogo di lavoro devono essere eliminate quanto più rapidamente possibile. L’edificio prefabbricato realizzato senza criteri antisismici, pertanto senza collegamenti tra le strutture portanti (pilastri, travi, tegoli ecc ) è considerato insicuro sotto gli effetti del sisma. Di fatto l’edificio NON ha alcuna capacità resistente dichiarabile, in quanto i vincoli affidati al solo attrito non possono essere considerati in alcun modo efficaci rispetto al comportamento dell’edificio in caso di terremoto. Un edificio prefabbricato con queste caratteristiche può crollare in pochissimi secondi ( anche 3-4 ) in caso di evento. E’ evidente che non c’è un tempo idoneo per i presenti di evacuare in modo sicuro. 4
GUARDARE AVANTI «I terremoti NON sono un evento imprevedibile.» Riportiamo a titolo d’esempio alcune sentenze recenti che chiariscono che il terremoto NON è un evento imprevedibile o eccezionale, ma tipico del suolo, soprattutto in zone classificate sismiche; A seguito del sisma de L’Aquila la Cassazione con sentenza del 21 gennaio 2016 n.2536 e sentenza del 24 Marzo 2016 n. 12478 e sentenza del 1 settembre 2016 n. 36285 ribadisce chiaramente che i terremoti, anche di rilevante entità, sono eventi normali e caratteristici del suolo e non possono essere giudicati come imprevedibili o eccezionali quando si verificano in zone formalmente classificate come sismiche. Nel 2016 è avvenuta anche la prima condanna per la morte di un operaio durante il sisma del 2012 in Emilia Romagna. La sentenza ha coinvolto il datore di lavoro ed il responsabile della sicurezza, rei di non aver valutato ed adottato tutte le precauzioni per la riduzione del rischio sismico delle strutture, il cui crollo ha causato il decesso dell’operaio. 5
COLPA COSCIENTE 2012 «Rispetto al sisma dell’Emilia Romagna del 2012, oggi c’è una conoscenza diffusa circa le criticità delle strutture prefabbricate rispetto ad un potenziale evento sismico.» La conoscenza del rischio (sostanziale differenza tra oggi ed il periodo antecedente il sisma dell’Emilia Romagna), senza l’adozione di idonee misure di prevenzione, può comportare un’aggravante molto significativa in caso di evento. La sentenza ThyssenKrupp, dove nel rogo del 2007 morirono 7 persone, è emblematica circa l’aggravante della conoscenza del problema noto ed il fatto di non aver adottato soluzioni di protezione e prevenzione per la tutela e la sicurezza dei lavoratori. Nella condanna, l’aggravante della colpa cosciente ha significativamente inciso sulla posizione degli imputati. I condannati sono stati i sei dirigenti dell’azienda, da un minimo di 6 anni e 8 mesi (per il responsabile della sicurezza) fino a 9 anni e 7 mesi (per l’amministratore delegato). La sentenza in Cassazione è divenuta ormai un punto di riferimento in tema di responsabilità in caso di incidenti sul luogo di lavoro. “Nella colpa si è in presenza del malgoverno di un rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito. Il rimprovero è di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo censurabile. In tale figura manca la direzione della volontà verso l’evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia (colpa cosciente)”. 6
ARTICOLI DI LEGGE Citiamo alcuni articoli di riferimento del D.lgs 81/08: Art. 17, c. 1: “Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi” Art. 63, comma 1 “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV” Allegato IV, punto 1.1.1 “Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali”. Art. 64 comma 1, lettera c) “Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro ...vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori”. 7
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