La valutazione del rischio sismico nelle aziende - Seriana ...

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La valutazione del rischio sismico nelle aziende - Seriana ...
La valutazione del
   rischio sismico
     nelle aziende
La valutazione del rischio sismico nelle aziende - Seriana ...
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

Con la presente poniamo alla Vostra attenzione quali sono gli obblighi e gli adempimenti
 riguardo alla valutazione del rischio sismico ed alle eventuali azioni correttive da porre
                                           in essere in caso di gravi carenze riscontrate.

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La valutazione del rischio sismico nelle aziende - Seriana ...
LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI

 «Il D.lgs 81/08 da sempre riporta come obbligo non delegabile del
 Datore di lavoro, la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
             elaborazione del documento di valutazione dei rischi.»

         Il rischio sismico (terremoto) è presente nelle “procedure standardizzate” di cui al
       D.M. 30 Novembre 2012 Modulo 2 – Individuazione dei pericoli presenti in azienda.

Le strutture che ospitano i luoghi di lavoro (capannoni) devono essere valutate se costruite
 quando la normativa era completamente diversa da quella vigente e a maggior ragione se
                  contemporaneamente è cambiata la classificazione sismica del territorio.

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Nel caso in cui vengano riscontrate gravi
  carenze che possano pregiudicare la sicurezza
     all’interno del luogo di lavoro devono essere
     eliminate quanto più rapidamente possibile.
   L’edificio prefabbricato realizzato senza criteri antisismici, pertanto senza collegamenti
    tra le strutture portanti (pilastri, travi, tegoli ecc ) è considerato insicuro sotto gli effetti
del sisma. Di fatto l’edificio NON ha alcuna capacità resistente dichiarabile, in quanto
       i vincoli affidati al solo attrito non possono essere considerati in alcun modo efficaci
rispetto al comportamento dell’edificio in caso di terremoto. Un edificio prefabbricato con
 queste caratteristiche può crollare in pochissimi secondi ( anche 3-4 ) in caso di evento.
        E’ evidente che non c’è un tempo idoneo per i presenti di evacuare in modo sicuro.

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GUARDARE AVANTI

«I terremoti NON sono un evento imprevedibile.»
Riportiamo a titolo d’esempio alcune sentenze recenti che chiariscono che il terremoto NON è un evento
imprevedibile o eccezionale, ma tipico del suolo, soprattutto in zone classificate sismiche;
A seguito del sisma de L’Aquila la Cassazione con sentenza del 21 gennaio 2016 n.2536 e sentenza del 24
Marzo 2016 n. 12478 e sentenza del 1 settembre 2016 n. 36285 ribadisce chiaramente che i terremoti, anche
di rilevante entità, sono eventi normali e caratteristici del suolo e non possono essere giudicati come
imprevedibili o eccezionali quando si verificano in zone formalmente classificate come sismiche.

Nel 2016 è avvenuta anche la prima condanna per la morte di un operaio durante il sisma del 2012 in Emilia
Romagna. La sentenza ha coinvolto il datore di lavoro ed il responsabile della sicurezza, rei di non aver
valutato ed adottato tutte le precauzioni per la riduzione del rischio sismico delle strutture, il cui crollo ha
causato il decesso dell’operaio.

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COLPA COSCIENTE                                                                                             2012
«Rispetto al sisma dell’Emilia Romagna del 2012, oggi
c’è una conoscenza diffusa circa le criticità delle
strutture prefabbricate rispetto ad un potenziale
evento sismico.»
La conoscenza del rischio (sostanziale differenza tra oggi ed il periodo antecedente il sisma dell’Emilia Romagna),
senza l’adozione di idonee misure di prevenzione, può comportare un’aggravante molto significativa in caso di evento.
La sentenza ThyssenKrupp, dove nel rogo del 2007 morirono 7 persone, è emblematica circa l’aggravante della
conoscenza del problema noto ed il fatto di non aver adottato soluzioni di protezione e prevenzione per la tutela e la
sicurezza dei lavoratori.
Nella condanna, l’aggravante della colpa cosciente ha significativamente inciso sulla posizione degli imputati. I
condannati sono stati i sei dirigenti dell’azienda, da un minimo di 6 anni e 8 mesi (per il responsabile della sicurezza)
fino a 9 anni e 7 mesi (per l’amministratore delegato).
La sentenza in Cassazione è divenuta ormai un punto di riferimento in tema di responsabilità in caso di incidenti sul
luogo di lavoro.

 “Nella colpa si è in presenza del malgoverno di un rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze
pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito. Il rimprovero è di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la condotta illecita
sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo censurabile. In tale figura manca la direzione della volontà
verso l’evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia (colpa cosciente)”.

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ARTICOLI DI LEGGE
Citiamo alcuni articoli di riferimento del D.lgs 81/08:

Art. 17, c. 1: “Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione
di tutti i rischi”

Art. 63, comma 1 “I luoghi di lavoro devono essere conformi
ai requisiti indicati nell'Allegato IV” Allegato IV, punto 1.1.1
“Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra
opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere
stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo
d'impiego ed alle caratteristiche ambientali”.

Art. 64 comma 1, lettera c) “Il datore di lavoro provvede
affinché i luoghi di lavoro ...vengano sottoposti a regolare
manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più
rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori”.

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