LA NUOVA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE - GIAMBROCONO & CSPA
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
LA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE INDICE • Perché un nuovo Decreto Legislativo per la tutela del segreto commerciale • Modifiche e Integrazioni al Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) e al Codice Penale (C.P.) • Quali azioni per le aziende a tutela del segreto commerciale 2 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
IL SEGRETO COMMERCIALE COME PATRIMONIO AZIENDALE Nel corso delle loro attività, aziende, ricercatori, inventori e creatori sviluppano informazioni di tipo tecnico o commerciale. STRATEGIE CONTENUTO DI MARKETING KNOW HOW ACCORDI ANALISI E ANALISI DI MERCATO DATI RISULTATI FINANZIARI SPERIMENTALI DATI LISTE PERSONALE CLIENTI Tali informazioni sono un mezzo strategico per lo sviluppo di nuove tecnologie proprietarie e per gli affari; esse possono essere oggetto di accordi commerciali di licenza o di trasferimento. Tali informazioni rappresentano un bene immateriale, avente quindi un valore economico (diretto o indiretto). Esse devono pertanto essere tutelate. 3 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
IL SEGRETO COMMERCIALE NON È UN TITOLO DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE Tutela delle informazioni tecniche BREVETTO (e altri titoli di IP) Tutela delle informazioni aziendali/commerciali, delle informazioni tecniche non brevettabili o prima della brevettazione SEGRETO COMMERCIALE La tutela del segreto commerciale è esclusivamente fondata sulla non divulgazione o appropriazione indebita da parte di terzi. Una società europea su cinque è stata vittima di appropriazione indebita, o tentativi di appropriazione indebita, di segreti commerciali almeno una volta negli ultimi 10 anni. 4 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
LA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE IN EUROPA, PRIMA DELLA DIRETTIVA 2016/943 Il segreto commerciale era tutelato da articoli di legge solamente in: Austria Grecia Portogallo Bulgaria Ungheria Romania Repubblica Ceca Italia Slovacchia Estonia Lettonia Slovenia Germania Lituania Spagna Finlandia Polonia Svezia Il segreto commerciale non era tutelato da articoli di legge in: Belgio Malta Francia Olanda Irlanda Regno Unito Lussemburgo (Cipro: solo con contratto) 5 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
IP STRATEGY IN EUROPE Da una consultazione pubblica della Commissione Europea, svoltasi tra il 2012 e il 2013, è emersa la necessità di fornire una tutela del segreto commerciale maggiore e più uniforme tra gli Stati membri. (Ref:https://ec.europa.eu/growth/content/public-consultation-protection- 6 against-misappropriation-trade-secrets-and-confidential_en)
LA DIRETTIVA EUROPEA 2016/943 IL DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63 (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2018) Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2018 7 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63 Modifiche e integrazioni al Codice della Proprietà Industriale D. L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 • Art. 1(1) • Art. 121 • Art. 2(4) • Art. 124 • Art. 98 • Art. 126 • Art. 99 • Art. 132 Modifiche e integrazioni al Codice Penale • Art. 388 • Art. 623 8 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63 Modifiche e integrazioni al Codice della Proprietà Industriale D. L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 • Art. 1(1) • Art. 121 • Art. 2(4) • Art. 124 • Art. 98 • Art. 126 • Art. 99 • Art. 132 9 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
DEFINIZIONE Le parole «informazioni aziendali riservate» sono sostituite dalle parole: «SEGRETI COMMERCIALI» Art. 1 (Diritti di proprieta' industriale) 1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende .. i segreti commerciali ...». Art. 2 (Costituzione ed acquisto dei diritti) (…) 4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge... i segreti commerciali …. 10 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
OGGETTO Art. 98 (Oggetto della tutela) 1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 11 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
TUTELA Art. 99 (Tutela) 1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi, od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo. 1-bis. […..] si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1. 12 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
TUTELA Art. 99 (Tutela) 1-ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente. 1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni.». 13 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
PROCEDIMENTI GIUDIZIARI Art. 121-ter (Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari) 1. Nei procedimenti giudiziari relativi all’acquisizione, all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all’articolo 98, il giudice può vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio, l’utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati. Il provvedimento di divieto di cui al primo periodo è pronunciato su istanza di parte e mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale è stato emesso. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 perde la sua efficacia: a) se con sentenza, passata in giudicato, è accertato che i segreti commerciali oggetto di causa erano privi dei requisiti di cui all’articolo 98; b) se i segreti commerciali diventano generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore. 14 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
PROCEDIMENTI GIUDIZIARI Art. 121-ter 3. Nei procedimenti giudiziari di cui al comma 1 il giudice, su istanza di parte, può adottare i provvedimenti che, nel rispetto dei principi regolatori del giusto processo, appaiano più idonei a tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa, ed in particolare: a) limitare ad un numero ristretto di soggetti l’accesso alle udienze e agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio; b) disporre, nei provvedimenti che definiscono i procedimenti di cui al comma 1, resi disponibili anche a soggetti diversi dalle parti, l’oscuramento o l’omissione delle parti contenenti i segreti commerciali. 15 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
MISURE CORRETTIVE Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili) (…Inibitoria, distruzione, sequestro, risarcimento..) 6-bis. […] il giudice, nel disporre le misure di cui al presente articolo e nel valutarne la proporzionalità', considera le circostanze del caso concreto, tra le quali: a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti commerciali; b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i segreti commerciali; c) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, utilizzare o rivelare i segreti commerciali; d) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti commerciali; e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse; f) i legittimi interessi dei terzi; g) l'interesse pubblico generale; h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali. Art. 126 (Pubblicazione della sentenza) In ogni caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della riservatezza dei segreti commerciali 16 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
MISURE CORRETTIVE Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili) (…Inibitoria, distruzione, sequestro, risarcimento..) 6-ter. ….il giudice può disporre, in alternativa all'applicazione delle misure di cui al presente articolo e su istanza della parte interessata, il pagamento di un indennizzo, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della rivelazione, non conosceva ne', secondo le circostanze, avrebbe dovuto conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente; b) l'esecuzione di tali misure può essere eccessivamente onerosa per la parte istante; c) l'indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure. 6-quater. L'indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non può, in ogni caso, superare l'importo dei diritti dovuti qualora la parte istante avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo degli stessi avrebbe potuto essere vietato. 17 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
MISURE CAUTELARI Art. 132. (Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito). 5-bis. …il giudice può, su istanza di parte, in alternativa all'applicazione delle misure cautelari, autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore. E' vietata la rivelazione a terzi dei segreti commerciali di cui è autorizzata l'utilizzazione a norma del primo periodo. 5-ter. ….il giudice considera le circostanze di cui all'articolo 124, comma 6-bis. … 5-quater. ….. se viene successivamente accertato che l'acquisizione, l'utilizzo o la rivelazione illeciti dei predetti segreti commerciali non sussisteva, il ricorrente è tenuto a risarcire il danno cagionato dalle misure adottate. 18 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63 Modifiche e integrazioni al Codice Penale • Art. 388 • Art. 623 19 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
DECRETO L.VO 11.05.2018, n. 63 –PENALE Art. 388 c.p. (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. [….] La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale. È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine. 20 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
DECRETO L.VO 11.05.2018, n. 63 –PENALE Art. 623 c.p. (Rivelazione di segreti scientifici o commerciali) Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni. La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto. Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata. Il colpevole è punito a querela della persona offesa. 21 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
TUTELARE ADEGUATAMENTE IL SEGRETO COMMERCIALE PER PREVENIRE PER POTER «CURARE» 1) identificare i propri segreti commerciali, 2) verificarne l’effettivo livello di protezione, 3) implementare le misure di protezione che risultassero essere insufficienti. DA CHI TUTELARSI DIPENDENTI o EX-DIPENDENTI PARTNER DI AFFARI TERZE PARTI 22 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
MISURE DI SICUREZZA Misure Fisiche Aree separate «Cleandesk» policy Distruzione documenti / supporti fisici dati Misure NON -Fisiche • Passwords • Sistemi di criptazione dati • Firewalls Misure Giuridiche • NDA -Non Disclosure Agreements • Confidentiality Clauses • Warning Markers Sensibilizzazione e formazione adeguata dei propri dipendenti (Policy) 23 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE!! 24 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
Puoi anche leggere