LA NUOVA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE - GIAMBROCONO & CSPA

Pagina creata da Raffaele Ruggiero
 
CONTINUA A LEGGERE
LA NUOVA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE - GIAMBROCONO & CSPA
LA NUOVA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE

                                      1
LA NUOVA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE - GIAMBROCONO & CSPA
LA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE

INDICE

•    Perché un nuovo Decreto Legislativo per la tutela del segreto
     commerciale

•    Modifiche e Integrazioni al Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) e
     al Codice Penale (C.P.)

•    Quali azioni per le aziende a tutela del segreto commerciale

                                                                                           2
    Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
LA NUOVA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE - GIAMBROCONO & CSPA
IL SEGRETO COMMERCIALE COME PATRIMONIO AZIENDALE

 Nel corso delle loro attività, aziende, ricercatori, inventori e creatori
 sviluppano informazioni di tipo tecnico o commerciale.

                                                                  STRATEGIE
                                  CONTENUTO DI                    MARKETING
  KNOW HOW                          ACCORDI

                                  ANALISI E                     ANALISI DI
                                                                MERCATO
                                    DATI
    RISULTATI                    FINANZIARI
  SPERIMENTALI
                                        DATI                        LISTE
                                     PERSONALE                     CLIENTI

Tali informazioni sono un mezzo strategico per lo sviluppo di nuove
tecnologie proprietarie e per gli affari; esse possono essere oggetto
di accordi commerciali di licenza o di trasferimento.

Tali informazioni rappresentano un bene immateriale, avente quindi
un valore economico (diretto o indiretto).
Esse devono pertanto essere tutelate.
                                                                                   3
 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
LA NUOVA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE - GIAMBROCONO & CSPA
IL SEGRETO COMMERCIALE
   NON È UN TITOLO DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

 Tutela delle informazioni tecniche                             BREVETTO
                                                               (e altri titoli di IP)

 Tutela delle informazioni aziendali/commerciali, delle
 informazioni tecniche non brevettabili o prima della
 brevettazione          SEGRETO COMMERCIALE

             La tutela del segreto commerciale
               è esclusivamente fondata sulla
        non divulgazione o appropriazione indebita
                      da parte di terzi.

Una società europea su cinque è stata vittima di
appropriazione indebita, o tentativi di appropriazione indebita, di
segreti commerciali almeno una volta negli ultimi 10 anni.
                                                                                       4
Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
LA NUOVA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE - GIAMBROCONO & CSPA
LA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE IN EUROPA,
              PRIMA DELLA DIRETTIVA 2016/943

Il segreto commerciale era tutelato da articoli di legge solamente in:

     Austria                                 Grecia                            Portogallo
     Bulgaria                                Ungheria                          Romania
     Repubblica Ceca                          Italia                           Slovacchia
     Estonia                                  Lettonia                         Slovenia
     Germania                                 Lituania                         Spagna
     Finlandia                                Polonia                          Svezia

     Il segreto commerciale non era tutelato da articoli di legge in:

                Belgio                                  Malta
                Francia                                 Olanda
                Irlanda                                 Regno Unito
                Lussemburgo                            (Cipro: solo con contratto)

                                                                                       5
Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
LA NUOVA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE - GIAMBROCONO & CSPA
IP STRATEGY IN EUROPE

 Da una consultazione pubblica della Commissione
 Europea, svoltasi tra il 2012 e il 2013, è emersa la
 necessità di fornire una tutela del segreto commerciale
 maggiore e più uniforme tra gli Stati membri.

(Ref:https://ec.europa.eu/growth/content/public-consultation-protection-
                                                                           6
against-misappropriation-trade-secrets-and-confidential_en)
LA NUOVA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE - GIAMBROCONO & CSPA
LA DIRETTIVA EUROPEA 2016/943

        IL DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63
                          (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2018)

               Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2018
                                                                                       7
Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
LA NUOVA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE - GIAMBROCONO & CSPA
DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63

Modifiche e integrazioni al Codice della Proprietà Industriale
                       D. L.vo 10 febbraio 2005, n. 30

•   Art. 1(1)                                           •   Art. 121
•   Art. 2(4)                                           •   Art. 124
•   Art. 98                                             •   Art. 126
•   Art. 99                                             •   Art. 132

               Modifiche e integrazioni al Codice Penale

• Art. 388
• Art. 623

                                                                                        8
 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
LA NUOVA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE - GIAMBROCONO & CSPA
DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63

   Modifiche e integrazioni al Codice della Proprietà
                      Industriale
           D. L.vo 10 febbraio 2005, n. 30

     •   Art. 1(1)                                            •   Art. 121
     •   Art. 2(4)                                            •   Art. 124
     •   Art. 98                                              •   Art. 126
     •   Art. 99                                              •   Art. 132

                                                                                       9
Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
LA NUOVA TUTELA DEL SEGRETO COMMERCIALE - GIAMBROCONO & CSPA
DEFINIZIONE

Le parole «informazioni aziendali riservate» sono sostituite
dalle parole: «SEGRETI COMMERCIALI»

Art. 1 (Diritti di proprieta' industriale)

1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà
   industriale comprende .. i segreti commerciali ...».

Art. 2 (Costituzione ed acquisto dei diritti)
   (…)
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge... i
segreti commerciali ….

                                                                                       10
Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
OGGETTO

Art. 98 (Oggetto della tutela)

1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali.

Per segreti commerciali si intendono le informazioni
aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese
quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del
detentore, ove tali informazioni:

   a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella
   precisa configurazione e combinazione dei loro elementi
   generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
   operatori del settore;

   b) abbiano valore economico in quanto segrete;

  c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo
  controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente
adeguate a mantenerle segrete.

                                                                                        11
 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
TUTELA

Art. 99 (Tutela)

1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo
detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il
diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di
         acquisire,
         rivelare a terzi, od
         utilizzare,
in modo abusivo, tali segreti,
        salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo
indipendente dal terzo.

 1-bis. […..] si considerano illecite anche quando il soggetto, al
momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era
a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a
conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati
ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o
rivelava illecitamente ai sensi del comma 1.

                                                                                        12
 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
TUTELA

Art. 99 (Tutela)

1-ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci
costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo
stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo
illecito dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, quando il
soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo
le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto
che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi
del comma 1.
Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la
progettazione, le caratteristiche,           la    funzione,       la
produzione o la commercializzazione beneficiano in
maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti,
utilizzati o rivelati illecitamente.

1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui
ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni.».

                                                                                        13
 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Art. 121-ter (Tutela della riservatezza dei segreti
commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari)
1. Nei       procedimenti       giudiziari     relativi   all’acquisizione,
   all’utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali
   di cui all’articolo 98, il giudice può vietare ai soggetti da lui
   nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti,
   ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri
   soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti,
   agli atti e ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio, l’utilizzo o
   la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del
   procedimento che ritenga riservati. Il provvedimento di divieto di
   cui al primo periodo è pronunciato su istanza di parte e
   mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del
   procedimento nel corso del quale è stato emesso.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 perde la sua efficacia:
         a) se con sentenza, passata in giudicato, è accertato che i
  segreti commerciali oggetto di causa erano privi dei requisiti di cui
  all’articolo 98;
         b) se i segreti commerciali diventano generalmente noti o
  facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore.
                                                                                        14
 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

 Art. 121-ter

3. Nei procedimenti giudiziari di cui al comma 1 il giudice, su
   istanza di parte, può adottare i provvedimenti che, nel rispetto
   dei principi regolatori del giusto processo, appaiano più idonei a
   tutelare la riservatezza dei segreti commerciali oggetto di causa,
   ed in particolare:

   a) limitare ad un numero ristretto di
soggetti l’accesso alle udienze e agli atti e
ai documenti presenti nel fascicolo d’ufficio;

   b) disporre, nei provvedimenti che
definiscono i procedimenti di cui al comma 1,
resi disponibili anche a soggetti diversi dalle
parti, l’oscuramento o l’omissione delle
parti contenenti i segreti commerciali.

                                                                                          15
   Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
MISURE CORRETTIVE

Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili)

(…Inibitoria, distruzione, sequestro, risarcimento..)

6-bis. […] il giudice, nel disporre le misure di cui al presente
articolo e nel valutarne la proporzionalità', considera le circostanze
del caso concreto, tra le quali:
  a) il valore e le altre caratteristiche specifiche dei segreti
       commerciali;
  b) le misure adottate dal legittimo detentore per proteggere i
       segreti commerciali;
  c) la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire,
       utilizzare o rivelare i segreti commerciali;
  d) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite dei segreti
       commerciali;
  e) i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il
       rigetto delle misure potrebbe avere per le stesse;
  f) i legittimi interessi dei terzi;
  g) l'interesse pubblico generale;
  h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali.

Art. 126 (Pubblicazione della sentenza)
In ogni caso, sono adottate le misure idonee a garantire la tutela della
riservatezza dei segreti commerciali
                                                                  16
  Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
MISURE CORRETTIVE

Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili)
(…Inibitoria, distruzione, sequestro, risarcimento..)

6-ter. ….il giudice può disporre, in alternativa all'applicazione
delle misure di cui al presente articolo e su istanza della parte
interessata, il pagamento di un indennizzo, qualora ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la parte istante, al momento dell'utilizzazione o della rivelazione,
    non conosceva ne', secondo le circostanze, avrebbe dovuto
    conoscere, del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti
    da un terzo che li stava utilizzando o rivelando illecitamente;
b) l'esecuzione di tali misure può essere eccessivamente onerosa
    per la parte istante;
c) l'indennizzo risulti adeguato in relazione al pregiudizio subito
    dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure.

6-quater. L'indennizzo liquidato a norma del comma 6-ter non può,
in ogni caso, superare l'importo dei diritti dovuti qualora la parte
istante avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare i segreti
commerciali per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo degli stessi
avrebbe potuto essere vietato.

                                                                                        17
 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
MISURE CAUTELARI

Art. 132. (Anticipazione della tutela cautelare e
rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito).

5-bis. …il giudice può, su istanza di parte, in alternativa
all'applicazione delle misure cautelari, autorizzare la parte
interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando
idonea cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal
legittimo detentore. E' vietata la rivelazione a terzi dei segreti
commerciali di cui è autorizzata l'utilizzazione a norma del primo
periodo.

5-ter. ….il giudice considera le circostanze di cui all'articolo 124,
comma 6-bis. …

5-quater. ….. se viene successivamente accertato che
l'acquisizione, l'utilizzo o la rivelazione illeciti dei predetti segreti
commerciali non sussisteva, il ricorrente è tenuto a risarcire il
danno cagionato dalle misure adottate.

                                                                                         18
  Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 63

Modifiche e integrazioni al Codice Penale

• Art. 388
• Art. 623

                                                                                       19
Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
DECRETO L.VO 11.05.2018, n. 63 –PENALE

Art. 388 c.p. (Mancata esecuzione dolosa di                                     un
provvedimento del giudice)
Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da
un provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso
l'accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, sui
propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo
stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi
all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino
a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
[….]
La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un
provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o
correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale.
È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque,
essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento
adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di
proprietà industriale, viola il relativo ordine.

                                                                                        20
 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
DECRETO L.VO 11.05.2018, n. 63 –PENALE

Art.   623 c.p. (Rivelazione di segreti scientifici o
commerciali)

Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o
della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie
destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni
scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è
punito con la reclusione fino a due anni.
La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo
abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o
altrui profitto.
Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite
qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

                                                                                        21
 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
TUTELARE ADEGUATAMENTE
                     IL SEGRETO COMMERCIALE

                      PER PREVENIRE

                                          PER POTER «CURARE»

     1)         identificare i propri segreti commerciali,
     2)         verificarne l’effettivo livello di protezione,
    3)      implementare le misure di protezione che risultassero
  essere insufficienti.

                            DA CHI TUTELARSI

                 DIPENDENTI o EX-DIPENDENTI
                 PARTNER DI AFFARI
                 TERZE PARTI

                                                                                       22
Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
MISURE DI SICUREZZA

Misure Fisiche
  Aree separate
  «Cleandesk» policy
  Distruzione documenti / supporti fisici dati

Misure NON -Fisiche
• Passwords
• Sistemi di criptazione dati
• Firewalls

Misure Giuridiche
• NDA -Non Disclosure Agreements
• Confidentiality Clauses
• Warning Markers

Sensibilizzazione e formazione adeguata dei propri
dipendenti (Policy)

                                                                                        23
 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE!!

                                                                                        24
 Giambrocono & C. S.p.A. - Italian and European Patent-Trademark Attorneys since 1921
Puoi anche leggere