Il sistema delle competenze - Daria de Pretis - Università di Trento
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Il sistema delle competenze Daria de Pretis - Università di Trento 1
Chi fa che cosa in materia di bonifiche? La distribuzione delle competenze legislative e amministrative fra i poteri pubblici statali: • Punto di partenza sistematico: il riferimento alla tutela dell’ambiente • Punto di partenza normativo: il t.u. dell’ambiente • d.lgs. 152 del 2006 • decreti correttivi: d. lgs. n. 284 del 2006 e d. lgs. n. 4 del 2008 2
Testo unico PARTE IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati TITOLO V BONIFICA DI SITI CONTAMINATI ART. 239 (Principi e campo di applicazione) 1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". 3
Influenza comunitaria a) Poteri normativi es.: direttiva rifiuti 75/442/CEE (modificata dalla direttiva 91/156/CE) b) Funzioni amministrative – Esecuzione indiretta - Ma anche competenze comunitarie dirette (Commissione, Agenzia europea per l’ambiente) c) Problemi giurisdizionali (v. sent. Corte di Giustizia CE 18 dicembre 2007, C-194/05 4
T.u. ambiente dopo il correttivo 2008 innova il quadro delle funzioni statali e regionali di tutela ambientale: • introduce norme generali sui principi (artt.3 bis, ter, quater, quinquies, sexies) • modifica il riparto delle funzioni fra Stato e regioni in singoli settori in senso più regionalistico 5
fra le modifiche di settore • per esempio, in materia di bonifiche e di ripristino ambientale (artt. 239-252-bis): alle regioni un ruolo più rilevante (art. 242- Procedure operative ed amministrative) salva la competenza del Ministero dell’Ambiente per i siti di interesse nazionale 6
Sistema costituzionale del riparto delle funzioni in materia di tutela dell’ambiente dopo la riforma del 2001 • Art. 117 Funzioni legislative • Art. 118 funzioni amministrative • Interpretazione della Corte costituzionale 7
Art. 117 Costituzione • La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. • Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (omissis) • s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 8
(continua) art. 117 3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: • (omissis) • tutela della salute; • protezione civile • governo del territorio • porti e aeroporti civili • grandi reti di trasporto e di navigazione 9
V. anche art. 116, co. 3 Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti la tutela dell’ambiente dell’ecosistema e dei beni culturali” possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. 10
Art. 118 Costituzione • Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 11
Corte costituzionale Ha “corretto” le rigidità del riparto b) ambiente è un “valore” più che una materia c) le funzioni legislative seguono le funzioni amministrative d) la competenza acquisita dallo Stato deve essere esercitata nel rispetto del principio di leale collaborazione 12
d. lgs. n. 4 del 2008 Art. 3-quinquies. Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione • I principi desumibili dalle norme del decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale. . 13
(continua) Art. 3-quinquies. Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali. 14
In sintesi • “i principi” del decreto sono condizioni minime ed essenziali per la tutela dell’ambiente su tutto il territorio • le regioni possono introdurre a determinate condizioni, “forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive” 15
A che condizioni sono ammissibili forme di tutela giuridica più restrittive? Problema delle deroghe (riduttive e migliorative): b) deroghe riduttive restano inammissibili, a meno che non espressamente consentite (es.: all’art. 77, co. 7 del d. 152: “Le regioni possono motivatamente stabilire obiettivi di qualità ambientale meno rigorosi per taluni corpi idrici…” 16
b) deroghe migliorative Due tesi • inderogabile lo standard fissato a livello statale: punto di equilibrio fra la tutela dell’ambiente e altri interessi e valori (es. regole che in funzione ambientale limitano la concorrenza o altre libertà) • ammissibili regole di maggiore protezione: norme più protettive non sarebbero mai “in contrasto” con la disciplina statale di tutela 17
Per la Corte costituzionale • ammissibile una legislazione regionale più restrittiva se interviene in materia regionale, diversa dalla tutela dell’ambiente (es. governo del territorio, la tutela della salute) • incostituzionali leggi regionali che introducevano standard di tutela più elevati non collegati a profili regionali, e orientati semplicemente a finalità ambientali (es. rifiuti radioattivi; o inquinamento elettromagnetico, n. 307/2003 su l. prov. Trento) 18
Art. 3-quinquies, co. 2, ammette la possibilità per la regione di adottare forme di tutela più restrittive, ma a due condizioni • che siano “situazioni particolari del loro territorio” (parallelismo rovesciato) • divieto di arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali 19
L’intervento dello Stato art. 3-quinquies – comma 3 3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati. 20
Le funzioni amministrative nel t.u. • Meccanismo di individuazione varia molto da materia a materia per esempio: – in materia di acque non è prevista alcuna competenza specifica: si richiama genericamente la Costituzione (art. 142 – Competenze) v. * – in rifiuti materia si elencano analiticamente e minuziosamente le funzioni di Stato, regioni, province e comuni (artt. 195, 196, 197, 198) 21
SEZIONE III - GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE ART. 142 (Competenze) • 1. Nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali, e fatte salve le competenze dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione. • 2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio. • 3. Gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svol gono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto. 22
La leale collaborazione fra Stato e regioni • leale collaborazione nella disciplina statale delle funzioni amministrative • meccanismi di cooperazione – di tipo procedimentale – di tipo organizzativo. 23
Meccanismi procedimentali intervento delle regioni nella predisposizione di atti di competenza statale: • attraverso la Conferenza Stato-regioni: – es. per tutti i procedimenti statali di adozione di atti normativi, di indirizzo, piani e programmi (in via generale art. 59); – in tema di bonifiche, art 246, co. 8, sugli accordi di programma • attraverso diretta partecipazione della regione al procedimento statale – es. art. 252 co. 2, individuazione dei siti di interesse nazionale dal Ministro dell'ambiente d'intesa con le regioni interessate v. anche partecipazione orizzontale – regioni disciplinano le modalita' di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS (art.7, co.7,d) 24
Meccanismi organizzativi • nuovi organismi misti, ai quali partecipano rappresentanti dello Stato e delle Regioni, – es. Autorità di bacino distrettuale (art.- 63); – Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (art. 159, co. 2); • la partecipazione dei rappresentanti delle regioni a organismi amministrativi statali, – es. commissione tecnico-consultiva per la valutazione dell’impatto ambientale, rappresentanti che le regioni devono designare entro 15 giorni dalla data di costituzione della commissione 25
Rapporti regione - enti locali Comma 4, art. 3-quinquies 4. Il principio di sussidiarieta' di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori. 26
Le competenze nel settore delle bonifiche Applicando quanto esposto in via generale dobbiamo distinguere fra: • Competenze legislative e di disciplina generale: restano interamente affidate allo Stato • Competenze amministrative: sono distribuite fra i vari livelli 27
Competenze di disciplina generale • Disciplina alquanto minuta del t.u. (artt. 239-253) • Riserva allo Stato di attività di regolazione uniforme, es.: – bonifica ambientale e di messa in sicurezza, d’emergenza, operativa e permanente delle aree destinate all’agricoltura e all’allevamento (art. 241 v.*) – contenuti e struttura dei dati essenziali dell’anagrafe dei siti da bonificare nonché le modalità di loro trasposizione in sistemi informativi, attività pur materialmente assegnata alla regione (art. 251 v.*) 28
art. 241 (Regolamento aree agricole) 1. Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali. 29
art. 251 Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare (omissis) 3. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA). 30
Competenze amministrative • Stato: ART. 252 (Siti di interesse nazionale) 1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. 31
ART. 252 (Siti di interesse nazionale) ult. co. • 3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili. 32
alle Regioni • tutti i compiti di pianificazione degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale per le aree a inquinamento diffuso (art. 239 v.*) • principali attività nelle procedure operative ed amministrative al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito (art. 242) • compiti di censimento e anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica (art. 251 v.*) 33
Art. 239 (Principi e ambito di applicazione) co. 3 • 3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo 34
ART. 251 Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare 1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere (omissis) 35
ART. 242 (Procedure operative ed amministrative) In particolare la regione : • approva: – piano di caratterizzazione – piano di monitoraggio, – progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre • indice le conferenze di servizi 36
Spettano alla Provincia • indagini ed attività istruttorie (avvalendosi della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione (art. 242, co. 12) • rilascio della la certificazione di avvenuta bonifica; se non provvede entro trenta giorni provvede la regione (art. 242, co. 13). • diffida (in precedenza affidata ai Comuni) (art. 244, co. 2 v.*) 37
ART. 244 (Ordinanze) 2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. 38
Spettano ai comuni prevalentemente compiti di ricevimento, per lo più unitamente alla Provincia, delle comunicazioni del responsabile - dell’effettuato ripristino - dell’avvenuto superamento delle Csc. - del piano di caratterizzazione 39
Rapporti con i privati Art. 3-ter - Principio dell'azione ambientale • 1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale. 40
art. 246 (Accordi di programma) 1. I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242, con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo. (omissis) 41
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