CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO: IMPRESE AMMESSE ED ESCLUSE - MYSOLUTION

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AGEVOLAZIONI

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: imprese
ammesse ed escluse
Imprese beneficiarie, identificazione delle attività e base di calcolo del credito d’imposta
di Alberto Bosco, Eleonora Galbiati | 20 GENNAIO 2020

 La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all’art. 1, commi 198 e seguenti, ha introdotto
 e disciplinato, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, un credito
 d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica
 4.0 e in altre attività innovative, alle condizioni e nelle misure espressamente previste. In questo primo
 intervento, dopo una breve premessa, illustriamo le imprese ammesse ed escluse e in cosa consistono le
 attività di ricerca e sviluppo, soffermandoci altresì sugli elementi ammissibili ai fini della determinazione
 della base di calcolo del credito d’imposta relativo alle citate attività.

Premessa
L’art. 1, comma 198 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto un credito d’imposta
per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in
altre attività innovative. Un beneficio similare era stato introdotto dall’art. 3 del D.L. 23 dicembre
2013, n. 145 (convertito in legge, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9) ma la sua operati-
vità per l’anno 2020 è stata “soppressa” per effetto dell’entrata in vigore delle nuove misure contenu-
te nella legge di bilancio 2020, la quale, all’art. 1, comma 209, dispone che le risorse derivanti
dall’anticipata cessazione del termine di applicazione del sopra citato art. 3 sono destinate al credito
d’imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la compe-
titività delle imprese, di cui ai commi da 198a 207 del medesimo art. 1.
Quindi, ai sensi dell’art. 1, comma 198, della legge di bilancio 2020, per il periodo d’imposta succes-
sivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in:
a.   ricerca e sviluppo;
b.   transizione ecologica;
c.   innovazione tecnologica 4.0; e
d.   altre attività innovative;
è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure previste dai commi da 199 a 206. Il
monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta in oggetto è effettuato dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze. Di seguito, illustriamo nel dettaglio la disciplina di tale nuova misura.

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Credito d’imposta ricerca e sviluppo: imprese ammesse ed escluse

Imprese ammesse ed escluse

Imprese ammesse
Come espressamente previsto dall’art. 1, comma 199, della legge di bilancio 2020, possono accedere
al credito d’imposta in esame tutte le imprese residenti in Italia – incluse le stabili organizzazioni di
soggetti non residenti – indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di apparte-
nenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano
investimenti in una delle attività ammissibili come definite di seguito.

        Attenzione
        Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è subor-
        dinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ogni set-
        tore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e as-
        sistenziali a favore dei lavoratori.

Imprese escluse
Sempre l’art. 1, comma 199, della legge n. 160/2019, prevede poi che sono escluse dall’ambito di ap-
plicazione del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo le imprese:
a.   in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventi-
     vo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n.
     267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o da
     altre leggi speciali;
b.   che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui appena
     sopra;
c.   destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.
     231, ossia destinatarie delle seguenti sanzioni: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione
     o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divie-
     to di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un
     pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale re-
     voca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Attività di ricerca e sviluppo

Nozione
Ai sensi dell’art. 1, comma 200, della legge n. 160/2019, sono considerate attività di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e svi-
luppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere
m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del
27 giugno 2014, concernente la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazio-
ne. Per il dettaglio delle definizioni si veda la tabella sotto riportata.
         Par. 1.3, p. 15, comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014

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Credito d’imposta ricerca e sviluppo: imprese ammesse ed escluse

         “Sviluppo spe-      Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e
         rimentale”          capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro
          (lettera j)        tipo per sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano
                             in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concet-
                             tuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti,
                             processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di
                             prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convali-
                             da di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambien-
                             te che riproduce le condizioni operative reali ove l’obiettivo primario è
                             l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che
                             non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi
                             comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile
                             per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale fina-
                             le e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato solo a
                             fini dimostrativi e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende
                             però le modifiche di routine o periodiche apportate a prodotti, linee di pro-
                             duzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in
                             corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
         “Ricerca fon-       Lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove cono-
         damentale”          scenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano
          (lettera m)        previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette.
         “Ricerca indu-      Ricerca pianificata o indagini critiche volte ad acquisire nuove conoscenze e
         striale”            capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o ap-
          (lettera q)        portare un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti.
                             Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può in-
                             cludere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un am-
                             biente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realiz-
                             zazione di linee pilota, se ciò è necessario per la ricerca industriale, in parti-
                             colare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

Con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da pubblicare entro 60 giorni dal 1°
gennaio 2020 (data di entrata in vigore della presente legge), sono dettati i criteri per la corretta ap-
plicazione delle definizioni di cui sopra, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel
Manuale di Frascati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Individuazione
L’art. 1, comma 200, dispone poi che, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito
d’imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e
congruità:
   le spese di personale relative a ricercatori e a tecnici titolari di rapporto di lavoro subordi-
     nato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle
     operazioni di ricerca e sviluppo svolte nell’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali ope-
     razioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego,
     in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università
     italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifi-
     co secondo la classificazione internazionale standard dell’educazione (Isced) dell’UNESCO, assunti
     dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati solo nei la-

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Credito d’imposta ricerca e sviluppo: imprese ammesse ed escluse

     vori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un
     importo pari al 150% del loro ammontare;
   le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o semplice e le altre spese re-
     lative a beni materiali mobili e a software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per
     realizzare prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della deter-
     minazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite del 30% delle
     spese di personale indicate alla lett. a). Se tali beni sono utilizzati anche per le ordinarie attività
     produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese im-
     putabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;
   le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da par-
     te del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito
     d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca
     con sede in Italia, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un
     importo pari al 150% del loro ammontare. Se i contratti sono stipulati con imprese o soggetti ap-
     partenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, operano le regole applicabili nell’ipotesi
     di attività di ricerca e sviluppo svolte nell’impresa.
La maggiorazione per le spese di personale prevista dalla lett. a), 2° periodo, si applica solo qualora i
soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati in Italia.
Le spese in esame sono ammissibili purché i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle
attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta – anche se appartenenti allo stesso grup-
po dell’impresa committente – siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri della UE o
in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o in Stati compresi nell’elenco di cui
al decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996;

        Attenzione
        Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo
        soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diver-
        si dalle società di capitali. In particolare, in base al citato art. 2359, si considerano società con-
        trollate quelle:
        1) in cui un’altra società ha la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
        2) in cui un’altra società ha voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante
        nell’assemblea ordinaria;
        3) sotto influenza dominante di un’altra società per particolari vincoli contrattuali con essa.
        Per l’applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a
        società fiduciarie e a persona interposta; non si contano i voti spettanti per conto di terzi.
        Invece, sono considerate collegate le società sulle quali un’altra esercita un’influenza notevole.
        L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un
        quinto dei voti o un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

   le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi (anche in licenza d’uso) di privative
     industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a
     semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite di 1.000.000 di euro e a condizione che
     siano utilizzate direttamente e solo per svolgere le attività inerenti ai progetti di ricerca e svilup-
     po ammissibili al credito d’imposta. Tali spese sono ammissibili a condizione che derivino da con-
     tratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi fiscalmente residenti o localizzati in altri Sta-
     ti membri della UE o in Stati aderenti all’accordo sul SEE o in Stati compresi nell’elenco di cui al

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Credito d’imposta ricerca e sviluppo: imprese ammesse ed escluse

     D.M. 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l’acquisto (anche
     in licenza d’uso) dei predetti beni immateriali derivanti da operazioni con imprese appartenenti
     allo stesso gruppo dell’impresa acquirente;
   le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e svi-
     luppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite del 20% delle spese di personale ammissibili
     indicate alla lett. a) o delle spese ammissibili indicate alla lett. c), senza tener conto delle maggio-
     razioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti in Ita-
     lia o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri della UE o in Stati aderen-
     ti all’accordo sul SEE o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;
   infine, le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ri-
     cerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolti nell’impresa anche per realizzare pro-
     totipi o impianti pilota, nel limite del 30% delle spese di personale indicate alla lett. a) o, nel caso
     di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lett. c).

        Riferimenti normativi
   Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 198 a 209

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