La banca ticinese e l'azienda del Nord Italia: possibili collaborazioni in un'ottica d'integrazione economica transfrontaliera

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La banca ticinese e l’azienda del Nord Italia: possibili
collaborazioni in un’ottica d’integrazione economica
transfrontaliera
Aspetti normativi

Prof. René Chopard, Direttore, Centro di Studi Bancari, Lugano
Avv. Stelio Pesciallo, Centro di Studi Bancari, Lugano, già Responsabile giuridico
UBS Ticino
Prof.ssa Ilaria Capelli, Università dell’Insubria
Il contesto “off-shore”

 Sistema economico                       Sistema bancario
 del Nord Italia                         del Sud della
                                         Svizzera

                     Forze centrifughe

                      Frontiera filtro

                                2
Il contesto “cross-border”

 Sistema economico                        Sistema bancario
 del Nord Italia                          del Sud della
                                          Svizzera

                     Forze centripete

                     Frontiera contatto

                                3
La ricerca

 Sistema economico                                                   Sistema bancario
 del Nord Italia                                                     del Sud della
                                                                     Svizzera

  •   La domanda in servizi finanziari (in particolare creditizi) delle aziende del Nord Italia
  •   l’offerta in servizi finanziari (in particolare crediti) delle banche del Sud della Svizzera
  •   il contesto normativo delle attività creditizie cross-border
        – Avv. Stelio Pesciallo, Centro di Studi Bancari, già Responsabile giuridico UBS Ticino
        – Prof.ssa Ilaria Capelli, Università dell’Insubria

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Una premessa metodologica

 • La Banca come istituzione
 • La Banca di diritto svizzero avente sede in Svizzera
 • L'
    attività della Banca quale dispensatrice di credito e di
   servizi affini o complementari

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L'
 attività cross-border

  • Consiste in operazioni aventi dimensioni internazionali
    nel senso di operazioni finanziarie in senso lato che
    attengono all'esportazione di una prestazione di servizi,
    alla vendita di un prodotto all'
                                   estero o all'
                                               investimento su
    un mercato estero soggetto a regolamentazione.

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L'
 attività cross-border dalla Svizzera sull'
                                          Italia
nell'
    ottica del diritto svizzero

  • La libera circolazione dei capitali e dei servizi
  • L' assenza di autorizzazioni
  • Il rispetto delle norme sul bilancio: distinzione di attivi e
    passivi interni e esteri/Proporzione tra attivi esteri ed
    insieme degli attivi
  • Il rispetto della politica monetaria svizzera
  • La considerazione dei rischi
  • L' incidenza delle normative estere

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L'
 attività cross-border dalla Svizzera sull'
                                          Italia
nell'
    ottica del diritto italiano

  • Una banca extra-comunitaria può essere autorizzata
    dalla banca d’Italia a svolgere in Italia, in regime di
    stabilimento o in libera prestazione di servizi (LPS),
    l’attività bancaria.

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L'
 attività cross-border dalla Svizzera sull'
                                          Italia
nell'
    ottica del diritto italiano

  L’apertura di succursali

  • la nozione di succursale è delineata nel tub:
    si intende per succursale una “sede che costituisce
    parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e
    che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività
    della banca”.

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L'
 attività cross-border dalla Svizzera sull'
                                          Italia
nell'
    ottica del diritto italiano

  La prestazione di servizi da parte di banche
  extracomunitarie in Italia richiede una formale
  autorizzazione della Banca d’Italia, sentita Consob con
  riferimento alle attività di intermediazione mobiliare.

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L'
 attività cross-border dalla Svizzera sull'
                                          Italia
nell'
    ottica del diritto italiano

  Autorizzazione LPS “piena”

  • La banca può richiedere alla Banca d’Italia
    l’autorizzazione alla prestazione dell’attività bancaria e
    dei servizi di investimento. La Banca d’Italia rilascia
    l’autorizzazione alla prestazione dei servizi di
    investimento sentito il parere della Consob.

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L'
 attività cross-border dalla Svizzera sull'
                                          Italia
nell'
    ottica del diritto italiano

  Autorizzazione LPS “parziale”

  • La banca viene autorizzata dalla Banca d’Italia, senza
    l’esigenza di un parere da parte della Consob, alla
    prestazione dell’attività bancaria e di altre attività
    finanziarie diverse dai servizi di investimento.

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L'
 attività cross-border dalla Svizzera sull'
                                          Italia
nell'
    ottica del diritto italiano

  • In assenza di autorizzazione è necessaria la massima
    cautela

  • Principio della reverse solicitation

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La prestazione di servizi senza stabilimento
nell’ottica del diritto italiano

  Casistica
  • possono essere individuati tre schemi generali
     – Il primo attiene all’esercizio dell’attività a seguito dello
       spostamento del cliente nel paese ove si trova la sede della
       banca: il cliente decide di recarsi presso l’istituto per fruire dei
       suoi servizi direttamente oltre confine.
     – Una seconda serie omogenea di ipotesi vede il trasferimento
       temporaneo del prestatore.
     – Il terzo schema attiene al c.d. “spostamento del servizio”, in cui il
       prestatore e beneficiario non si spostano dai rispettivi paesi ed è
       il servizio a trasferirsi, mediante transazioni effettuate in via
       telefonica, telematica o postale.

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Lo “spostamento del destinatario della prestazione”

  I serie casistica (spostamento del cliente verso la sede
     della banca)
  • La rilevanza della “prestazione caratteristica”
  • la rilevanza delle concrete modalità con cui l’iniziativa del
     cliente sia stata sollecitata

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Lo “spostamento del prestatore”

  II serie casistica
  • L’ipotesi in cui il prestatore si sposti nel territorio italiano
      rientra - naturalmente in assenza di succursali, ma al
      massimo di un’organizzazione temporanea – nell’ambito
      di applicabilità della disposizione del quarto comma
      dell’art. 16, con la conseguente necessità
      dell’autorizzazione della banca d’Italia, posto che la
      banca si trova, infatti, a concludere gli atti e, quindi, a
      prestare il servizio, nel territorio del richiedente il
      finanziamento.

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Lo “spostamento del servizio”

  III serie casistica (c.d. “spostamento del servizio”)

  • Contatto senza iniziativa della banca
  • L’iniziativa della banca e le variabili: i molteplici contenuti
    della pubblicità on line

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Considerazioni conclusive: le prospettive di una
reciproca integrazione

  • Dal punto di vista della Legge svizzera, l' offerta di servizi
    finanziari da parte di banche ad aziende aventi sede nel
    Nord Italia, non dipende da ulteriori specifiche
    autorizzazioni rilasciate dall'
                                  autorità svizzera che non
    siano già quelle previste dalla stessa Legge sulle
    Banche.
  • Sul diverso versante della normativa italiana, la
    questione si dipana in diverse soluzioni a seconda che la
    banca abbia ottenuto l’autorizzazione prescritta dall’art.
    16 TUB, oppure ne sia al momento sprovvista.

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Considerazioni conclusive: le prospettive di una
reciproca integrazione

  • In assenza di autorizzazione, il generico riferimento alla
    “operatività” delle banche sul territorio italiano, previsto
    nel quarto comma del citato art. 16, rende in definitiva
    necessario dare specifica rilevanza e attenzione a
    comportamenti che, rispetto al momento perfezionativo
    del negozio di finanziamento, possono presentarsi come
    meramente prodromici, antecedenti e non strettamente
    collegati alla fase delle trattative: concetto di reverse
    solicitation.

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