La banca ticinese e l'azienda del Nord Italia: possibili collaborazioni in un'ottica d'integrazione economica transfrontaliera
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La banca ticinese e l’azienda del Nord Italia: possibili collaborazioni in un’ottica d’integrazione economica transfrontaliera Aspetti normativi Prof. René Chopard, Direttore, Centro di Studi Bancari, Lugano Avv. Stelio Pesciallo, Centro di Studi Bancari, Lugano, già Responsabile giuridico UBS Ticino Prof.ssa Ilaria Capelli, Università dell’Insubria
Il contesto “off-shore” Sistema economico Sistema bancario del Nord Italia del Sud della Svizzera Forze centrifughe Frontiera filtro 2
Il contesto “cross-border” Sistema economico Sistema bancario del Nord Italia del Sud della Svizzera Forze centripete Frontiera contatto 3
La ricerca Sistema economico Sistema bancario del Nord Italia del Sud della Svizzera • La domanda in servizi finanziari (in particolare creditizi) delle aziende del Nord Italia • l’offerta in servizi finanziari (in particolare crediti) delle banche del Sud della Svizzera • il contesto normativo delle attività creditizie cross-border – Avv. Stelio Pesciallo, Centro di Studi Bancari, già Responsabile giuridico UBS Ticino – Prof.ssa Ilaria Capelli, Università dell’Insubria 4
Una premessa metodologica • La Banca come istituzione • La Banca di diritto svizzero avente sede in Svizzera • L' attività della Banca quale dispensatrice di credito e di servizi affini o complementari 5
L' attività cross-border • Consiste in operazioni aventi dimensioni internazionali nel senso di operazioni finanziarie in senso lato che attengono all'esportazione di una prestazione di servizi, alla vendita di un prodotto all' estero o all' investimento su un mercato estero soggetto a regolamentazione. 6
L' attività cross-border dalla Svizzera sull' Italia nell' ottica del diritto svizzero • La libera circolazione dei capitali e dei servizi • L' assenza di autorizzazioni • Il rispetto delle norme sul bilancio: distinzione di attivi e passivi interni e esteri/Proporzione tra attivi esteri ed insieme degli attivi • Il rispetto della politica monetaria svizzera • La considerazione dei rischi • L' incidenza delle normative estere 7
L' attività cross-border dalla Svizzera sull' Italia nell' ottica del diritto italiano • Una banca extra-comunitaria può essere autorizzata dalla banca d’Italia a svolgere in Italia, in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi (LPS), l’attività bancaria. 8
L' attività cross-border dalla Svizzera sull' Italia nell' ottica del diritto italiano L’apertura di succursali • la nozione di succursale è delineata nel tub: si intende per succursale una “sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività della banca”. 9
L' attività cross-border dalla Svizzera sull' Italia nell' ottica del diritto italiano La prestazione di servizi da parte di banche extracomunitarie in Italia richiede una formale autorizzazione della Banca d’Italia, sentita Consob con riferimento alle attività di intermediazione mobiliare. 10
L' attività cross-border dalla Svizzera sull' Italia nell' ottica del diritto italiano Autorizzazione LPS “piena” • La banca può richiedere alla Banca d’Italia l’autorizzazione alla prestazione dell’attività bancaria e dei servizi di investimento. La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento sentito il parere della Consob. 11
L' attività cross-border dalla Svizzera sull' Italia nell' ottica del diritto italiano Autorizzazione LPS “parziale” • La banca viene autorizzata dalla Banca d’Italia, senza l’esigenza di un parere da parte della Consob, alla prestazione dell’attività bancaria e di altre attività finanziarie diverse dai servizi di investimento. 12
L' attività cross-border dalla Svizzera sull' Italia nell' ottica del diritto italiano • In assenza di autorizzazione è necessaria la massima cautela • Principio della reverse solicitation 13
La prestazione di servizi senza stabilimento nell’ottica del diritto italiano Casistica • possono essere individuati tre schemi generali – Il primo attiene all’esercizio dell’attività a seguito dello spostamento del cliente nel paese ove si trova la sede della banca: il cliente decide di recarsi presso l’istituto per fruire dei suoi servizi direttamente oltre confine. – Una seconda serie omogenea di ipotesi vede il trasferimento temporaneo del prestatore. – Il terzo schema attiene al c.d. “spostamento del servizio”, in cui il prestatore e beneficiario non si spostano dai rispettivi paesi ed è il servizio a trasferirsi, mediante transazioni effettuate in via telefonica, telematica o postale. 14
Lo “spostamento del destinatario della prestazione” I serie casistica (spostamento del cliente verso la sede della banca) • La rilevanza della “prestazione caratteristica” • la rilevanza delle concrete modalità con cui l’iniziativa del cliente sia stata sollecitata 15
Lo “spostamento del prestatore” II serie casistica • L’ipotesi in cui il prestatore si sposti nel territorio italiano rientra - naturalmente in assenza di succursali, ma al massimo di un’organizzazione temporanea – nell’ambito di applicabilità della disposizione del quarto comma dell’art. 16, con la conseguente necessità dell’autorizzazione della banca d’Italia, posto che la banca si trova, infatti, a concludere gli atti e, quindi, a prestare il servizio, nel territorio del richiedente il finanziamento. 16
Lo “spostamento del servizio” III serie casistica (c.d. “spostamento del servizio”) • Contatto senza iniziativa della banca • L’iniziativa della banca e le variabili: i molteplici contenuti della pubblicità on line 17
Considerazioni conclusive: le prospettive di una reciproca integrazione • Dal punto di vista della Legge svizzera, l' offerta di servizi finanziari da parte di banche ad aziende aventi sede nel Nord Italia, non dipende da ulteriori specifiche autorizzazioni rilasciate dall' autorità svizzera che non siano già quelle previste dalla stessa Legge sulle Banche. • Sul diverso versante della normativa italiana, la questione si dipana in diverse soluzioni a seconda che la banca abbia ottenuto l’autorizzazione prescritta dall’art. 16 TUB, oppure ne sia al momento sprovvista. 18
Considerazioni conclusive: le prospettive di una reciproca integrazione • In assenza di autorizzazione, il generico riferimento alla “operatività” delle banche sul territorio italiano, previsto nel quarto comma del citato art. 16, rende in definitiva necessario dare specifica rilevanza e attenzione a comportamenti che, rispetto al momento perfezionativo del negozio di finanziamento, possono presentarsi come meramente prodromici, antecedenti e non strettamente collegati alla fase delle trattative: concetto di reverse solicitation. 19
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