L'applicazione del Testo Unico della sicurezza nella scuola
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Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze L’applicazione del Testo Unico della sicurezza nella scuola Seminario di aggiornamento Palazzo Medici - Riccardi Sala “Luca Giordano” Firenze, 14 Febbraio 2009 ATTI DEL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2009 -1
Redazione a cura: Prof. Sauro Garzi Coordinatore “Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze” Grafica, impaginazione e stampa a cura: Allievi ed insegnanti del Corso di Operatore per l’Industria Grafica I.S.I.S. “Leonardo da Vinci”, Firenze 2 - RETE DI SCUOLE E AGENZIE PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Prof. Massimo Batoni Dirigente Scolastico I.S.I.S. “Leonardo da Vinci” Presidente Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze Diamo inizio alla giornata di oggi ringraziando la Provincia di Firenze per la sensibilità che ha dimostrato ospitando questo incon- tro organizzato dalla Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della Pro- vincia di Firenze, con il nuovo procuratore della repubblica Beniamino Deidda, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. La bellezza di questa sala dedicata a Luca Giordano, una delle più prestigiose della città di Firenze, credo che sia in tono con l’importanza dell’obiettivo del nostro incontro: avviare una rifles- sione sul decreto legislativo 81 del 2008, il “Testo Unico della si- curezza”. Credo che la scuola debba giocare un ruolo importante in questa riflessione. È inutile soffermarsi sull’importanza della prevenzione e della sicurezza sul lavoro oggi in Italia, visto il nu- mero di morti sul lavoro. Deve fare riflettere il fatto che, quasi ritualmente, dopo ogni incidente, da parte dalle istituzioni, anche le più prestigiose, dalla stampa, dalle organizzazioni dei lavora- tori, si levino richieste di maggior sicurezza e maggiore attenzio- ne a questo problema, nonché di investimenti sulla sicurezza da parte degli imprenditori. Il terribile incidente e gli operai morti alla Thyssenkrupp sono solo un esempio e altri ne seguiranno. Su questo la scuola poco può fare, ma la scuola può e deve impe- gnarsi a fondo nella promozione della cultura della sicurezza nei confronti di quelli che saranno i lavoratori di domani. Con questa ATTI DEL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2009 -3
finalità è nata la Rete di scuole di scuole a agenzie per la sicurezza della Provincia di Firenze. L’anno scorso, quando formalmente la Rete è nata, parlando con il dottor Petrioli, con il professor Garzi e con il gruppo di insegnanti del progetto “Sicurezza in cattedra” che l’hanno promossa, pensavamo che al massimo potessero aderire una trentina di scuole, e già questo ci sembrava un buon risultato. Ad oggi alla Rete aderiscono 83 scuole della Provincia di Firen- ze, oltre a 7 Agenzie fra cui ASL, INAIL, INPS, ARPAT, DPL. Credo che questo risultato, al di là di ogni aspettativa, costituisca una rispo- sta chiara e dimostri che abbiamo centrato un bisogno presente nelle scuole, un bisogno di sapere, un bisogno di formazione all’interno della scuola, un bisogno di trattare l’argomento della sicurezza da parte di una presenza autorevole e accreditata che si ponga accanto alle scuole per portare avanti strategie e attività condivise, sia sul versante del lavoro con gli allievi, sia su quello della gestione degli adempimenti che la normativa sulla sicurezza impone. La richiesta da parte delle scuole alla Rete di formazione del- le figure con compiti in materia di sicurezza e il continuo aumen- to degli istituti iscritti, costituisce una premessa per lo sviluppo di una cultura nuova, oltre a comportare una maggiore sicurezza degli ambienti, monitorati con più competenza e attenzione. Ma la presenza della Rete a Firenze non ha significato solo garantire la formazione del personale scolastico sui temi della si- curezza; essa ha ricoperto un ruolo che le istituzioni preposte, da sole, difficilmente avrebbero potuto svolgere. E questo merito va a chi la Rete l’ha proposta, l’ha portata avanti e la conduce attual- mente, perché ritengo che ormai sia una risorsa riconosciuta nella provincia di Firenze e non solo nella provincia di Firenze, tanto è vero che arrivano alla Rete richieste di collaborazione per pro- muovere e consolidare esperienze analoghe in altre province del- la Toscana come Arezzo, Pistoia, Massa, Siena. Si tratta di un’espe- 4 - RETE DI SCUOLE E AGENZIE PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
rienza che sviluppa relazioni anche con altre regioni, fra le quali il Veneto, con cui da tempo è consolidata una proficua collabora- zione, nella predisposizione di materiali ed esperienze. In questa prospettiva abbiamo organizzato questo Seminario sul decreto legislativo 81 a cui abbiamo invitato il dottor Beniamino Deidda, che saluto nuovamente e che rivedo con felicità dopo tren- ta anni: trenta anni fa eravamo nello stesso Consiglio d’Istituto della Scuola media Redi. Nonostante siano passati trenta anni ab- biamo continuato a tenere molto alla scuola, io da una parte, lui nella sua veste attuale, e anche per questa sua sensibilità, credo che nessuno meglio di lui potrà dare, oltre agli indirizzi di carat- tere normativo, commenti e suggerimenti di grande utilità. A noi, come scuola, insieme con la ASL, il dott. Petrioli che è qui con noi, il compito di raccoglierli e concretizzarli. La Rete ha giusto que- sto come scopo: riuscire a mettere le gambe, far camminare e of- frire strategie per applicare e rendere concreti i dispositivi di leg- ge. Concludo ringraziando nuovamente tutti i presenti, l’Ammi- nistrazione Provinciale, e passo la parola per un saluto all’Asses- sore all’Istruzione della Provincia di Firenze, Lisa Simoni. ATTI DEL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2009 -5
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Dott.ssa Lisa Simoni Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale della Provincia di Firenze Porgo il benvenuto in questa bella sala; bella, ma anche un po’ freddina. Nel porgervi il benvenuto mi sento anche di espri- mere un ringraziamento alla Rete di scuole che ha scelto la Provincia di Firenze come interlocutore per questa bella ed interessante ini- ziativa. Ringrazio anche il nuovo procuratore della repubblica, il dottor Beniamino Deidda, che siamo felici di ospitare all’indoma- ni del suo insediamento a Firenze. Il preside Batoni ha fatto un’affermazione molto importante sottolineando come che l’esperienza della Rete di scuole e agen- zie per la sicurezza della Provincia di Firenze abbia avuto succes- so al di là delle aspettative a causa delle difficoltà nelle quali si trovano le singole scuole e per la consapevolezza da parte delle istituzioni della difficoltà di svolgere con efficacia il loro ruolo senza uno strumento che consenta un confronto e un’azione con- divisa. Sono convinta che sia assolutamente vero e questo mi pia- ce ribadirlo per una ragione: quando si parla di scuola, e mi di- spiace che stamani non ci siano molti giornalisti come altre volte; si parla di solito dei problemi e degli aspetti negativi che emergo- no, ma tutte le volte che ci sono buone pratiche e belle esperienze, poco se ne parla, mentre sarebbe utile farlo, non tanto per trovare compensazione, quanto perché le buone pratiche dimostrano che “... è possibile...”. ATTI DEL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2009 -7
Ritengo che nella provincia di Firenze, ma più in generale in Toscana, ci siano esempi importanti di collaborazione, gra- zie al mondo della scuola, ma anche a un rapporto che si è crea- to e si è mantenuto con gli Enti locali, anche se qualche volta è stato conflittuale, mirato sempre e comunque a trovare la so- luzione usando il buon senso. Ora questi due elementi diventeranno ancora più importanti alla luce del problema enorme di risorse. Quando parliamo di sicurezza i temi sono senza dubbio due: c’è un tema che riguarda la cultura della sicurezza, e c’è un tema che riguarda gli edifici, la struttura degli edifici e tutto quello che deve essere messo a nor- ma. Questo non è un tema banale, perché le risorse per quanto riguarda l’edilizia scolastica sono ormai inesistenti. La Provincia di Firenze, malgrado ciò, ha immesso risorse, ma queste risorse sono sempre insufficienti assolutamente insufficienti, perché gli edifici hanno un costante bisogno di interventi e perché noi do- vremmo anche - a me questo tema è molto caro - pensare all’edi- lizia scolastica in un ottica diversa, cioè un edilizia ad uso della didattica. In Europa abbiamo degli esempi che ci fanno venire i brividi per quello che si riesce a fare anche solo grazie ad ambienti ade- guati in grado di facilitare l’apprendimento e la voglia di scuola da parte di ragazzi che di voglia di scuola ne hanno sempre meno. L’altro aspetto, è sicuramente quello della cultura della sicu- rezza. In questo paese la cultura della sicurezza e la sicurezza diventano una battaglia di civiltà non c’è discussione, noi abbia- mo ormai esempi tutti i giorni di un cancro che morde il nostro paese che è quello delle morti sul lavoro. Sul numero di «Panorama», in edicola stamani, ci sono dati sugli incidenti domestici che fanno spavento. Ritengo che pro- muovere la cultura della sicurezza a partire dalla scuola possa 8 - RETE DI SCUOLE E AGENZIE PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
veramente cambiare il trend del futuro, perché l’interlocutore sono le nuove generazioni. Vi sono molti progetti nei quali la Provincia è coinvolta insie- me alla Prefettura, fra l’altro nostro dirimpettaio in questo ma- gnifico Palazzo Medici-Riccardi, su esperienze di questo tipo che coinvolgevano i ragazzi, diventati docenti rispetto ai genitori, ai fratelli o alle sorelle maggiori. Apprendendo hanno capito la vali- dità del tema, e dunque dove se non all’interno della scuola af- frontare questa scommessa di civiltà? Non voglio rubare altro tem- po. Concludo scusandomi del fatto che non potrò rimanere con voi per un’altra iniziativa, alla quale non posso mancare, voglio però sicuramente assicurare la collaborazione da parte della Pro- vincia su questo tema, non solo rispetto a quello trattato oggi, ma anche rispetto alla messa a punto di strategie per portare questa discussione anche all’esterno, perché la scuola educhi non solo i loro ragazzi e le ragazze, ma anche la società intera su questi temi. Vi ringrazio ancora e vi porgo il benvenuto in questo Palazzo che in questi mesi è stato aperto proprio ai cittadini e alle cittadi- ne di Firenze, perché si cominciasse a riviverlo come uno spazio di questa città. ATTI DEL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2009 -9
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Dott.ssa Stefania Saccardi Assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie dell’Amministrazione Comunale di Firenze La promozione della cultura della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro costituisce per l’Amministrazione Comunale di Firenze un tema di vivo interesse nei confronti del quale inten- de mantenere e rafforzare l’impegno sviluppato in questi anni. Si tratta di un impegno per il quale sono necessarie strategie e risor- se che mondo della scuola e istituzioni del territorio hanno il dif- ficile compito di individuare e rendere disponibili. Il Seminario di aggiornamento organizzato dalla Rete di scuo- le e agenzie per la sicurezza della provincia di Firenze sul “Testo Unico della sicurezza” costituisce l’esempio di una collaborazione, che ha il merito di promuovere un confronto fra Enti locali, rappre- sentanti delle istituzioni con compiti in materia di sicurezza e per- sonale della scuola, concorrendo a precisare obblighi e responsa- bilità dei dirigenti scolastici, ma anche delle pubbliche ammini- strazioni. Il nuovo scenario normativo, segnato dall’entrata in vigore del “Testo Unico della sicurezza”, sottolinea, fra l’altro, l’obbligo del datore di lavoro di promuovere azioni rivolte ad aumentare competenze e consapevolezza fra i lavoratori. Su questo terreno l’Amministrazione Comunale intende proseguire lo sviluppo di iniziative in collaborazione con la Provincia di Firenze in due di- rezioni: da una parte rafforzare il ruolo dei rappresentanti dei ATTI DEL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2009 - 11
lavoratori per la sicurezza, dall’altra far crescere la cultura della sicurezza e della salute sul lavoro, a partire dalla scuola. È in questa prospettiva che si inquadra l’interesse nei con- fronti della Rete di scuole e agenzie per la sicurezza della provincia di Firenze, strumento per lo sviluppo di un confronto capace di dare luogo a progettualità condivise fra istituzioni della scuola e del territorio, e in grado di mettere a punto strumenti operativi per la gestione della sicurezza negli istituti scolastici. L’Amministrazione Comunale intende sostenere questa real- tà, apprezzata e accreditata, anche per la possibilità che offre di confronto con esperienze analoghe di altre province e altre regio- ni in una logica di sistema capace di rispondere in modo efficien- te - e dipenderà da tutti noi se efficace - a quanto previsto dal decreto legislativo 81/’08 in tema di promozione della cultura della sicurezza. Il ruolo che tale provvedimento legislativo assegna alla scuola rappresenta un’importante novità e implica la necessità di momenti di ricerca, riflessione e confronto fra scuola e territorio. Per rendere operativi e concreti gli stimoli del decreto legi- slativo 81/’08, l’Amministrazione Comunale si impegna ad assu- mere iniziative rivolte a favorire lo sviluppo e il consolidamento della Rete e delle relative attività. Impegno che non potrà essere disgiunto dagli adempimento dei propri obblighi in ordine alla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento anche agli edifici scolastici di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 12 - RETE DI SCUOLE E AGENZIE PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Dott. Giuseppe Petrioli Direttore Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria di Firenze Con molte delle persone presenti stamani ci sono già state occasioni nelle quali ho avuto modo di sottolineare il supporto dell’Azienda Sanitaria di Firenze, e del Dipartimento di Preven- zione che dirigo, alla Rete di scuole e agenzie per la prevenzione della Provincia di Firenze. Un supporto che oggi confermo, convinto che il significato e l’importanza della Rete sia legato alla possibilità di confronto fra il mondo della scuola e quello della prevenzione per analizzare quali sono le difficoltà della scuola e fornire un contributo alla individuazione delle soluzioni atte a rimuoverle. Cercherò di essere molto sintetico per lasciare più spazio al- l’intervento del dottor Deidda e al dibattito successivo che spero possa essere ricco e consenta di sfruttare l’opportunità, certo non di tutti i giorni, di poter contare sull’esperienza e la sensibilità di uno degli esperti di maggior rilievo a livello nazionale su questa tematica. Entrando direttamente nel merito delle questioni, è necessa- rio premettere che il decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico del- la sicurezza) è un corpo normativo molto complesso che ha una sua parte sanzionatoria importante sia di tipo amministrativo che di tipo penale: 13 titoli, 306 articoli, 51 allegati, con 50 atti delegati da emanare, e quest’ultimo dato direi che rappresenta un punto debole; erano 50 atti quando è stato emanato e 50 atti rimangano ATTI DEL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2009 - 13
ancora da emanare. Ci saremmo aspettati una maggiore dinamicità da parte del legislatore, sopratutto per dar vita ad alcuni organismi che sono sostanzialmente indispensabili al funzionamento comples- sivo del decreto, quali le commissioni ed i comitati previsti dall’arti- colo 5 e dall’articolo 6, la Commissione per l’interpello prevista dal- l’articolo 11, commissioni per le quali sono già stati individuati i com- ponenti, ma che non sono state ancora convocate. Cercando di concentrare l’attenzione sugli elementi di novità introdotti dal Testo Unico che hanno una ricaduta anche indiretta sul mondo della scuola, non essendo possibile sintetizzarli nello spazio di un intervento, mi soffermerò sui principali: ritengo utile partire dall’analisi del “Campo di applicazione” del decreto, che può riguardare il mondo della scuola, nel senso che, se la norma- tiva precedente tutelava prevalentemente, o quasi esclusivamen- te, il lavoro dipendente, ora ogni forma di lavoro ricade nel cam- po di applicazione del decreto e quindi è tutelata, anche se con modalità e sfaccettature diverse, a seconda della tipologia dei la- voratori. Dunque chiunque entri all’interno di un istituto scola- stico per svolgere attività lavorative è sottoposto alle tutele previ- ste dal Decreto Legislativo 81. Un altro elemento fortemente innovativo introdotto dal Te- sto Unico è quello contenuto nell’articolo 11, uno degli articoli che credo debba interessare di più il mondo della scuola chiama- to direttamente in causa come attore per promuovere la cultura della sicurezza e che richiama lo spirito della Rete. Devo dire, con una certa soddisfazione, che questo articolo è uno di quelli che più ha risentito del contributo che la Toscana ha dato a livello nazionale nella redazione del decreto, proprio facendo tesoro del- l’esperienza della Rete nata per far crescere la cultura della sicu- rezza a partire dal mondo della scuola, quindi per migliorare l’azio- ne educativa nei confronti degli allievi. La Rete ha anche svilup- 14 - RETE DI SCUOLE E AGENZIE PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
pato proposte sul versante della gestione degli adempimenti per la sicurezza negli edifici e nelle attività scolastiche, attività che forse è quella vissuta oggi con maggiore preoccupazione ed inte- resse all’interno delle scuole, ma che va sempre coniugata con le iniziative formative sulla sicurezza del lavoro rivolte agli studen- ti. Quindi è necessario da un lato far crescere la cultura sulla sicu- rezza nei ragazzi e dall’altro realizzare, all’interno della scuola, le condizioni di sicurezza migliori. L’articolo 11 del decreto legislativo 81/’08 assegna alla Com- missione consultiva permanente prevista dall’art. 6, che dovreb- be essere attivata a breve, il compito di definire le attività promo- zionali da finanziare. Tra queste vi sono i percorsi scolastici for- mativi interdisciplinari finalizzati a favorire la conoscenza delle tematiche relative alla salute e sicurezza del lavoro, oltre alle ul- teriori iniziative che è facoltà degli istituti scolastici attivare. Cre- do che la Rete debba essere un supporto importante nei confronti delle scuole che vorranno attivare questo tipo di iniziative, grazie anche alle esperienze condotte in questi anni, fra le quali il pro- getto “Sicurezza in cattedra” occupa un ruolo di rilievo. Un altro aspetto importante riguarda le “Misure generali di tutela” contenute nell’articolo 15. In particolare, viene posta at- tenzione in modo più chiaro rispetto alla normativa precedente al tema dell’organizzazione del lavoro e a come la prevenzione di- penda dalla sicurezza delle macchine e degli impianti e dalla for- mazione, ma dipenda anche da una adeguata organizzazione del lavoro. Viene inoltre sottolineato che le misure di prevenzione adot- tate non valgono per l’eternità, ma devono essere aggiornate nel tempo, sulla base dell’evoluzione del progresso tecnico, e viene ribadita l’importanza dei codici di condotta e delle buone prassi, che per la prima volta sono definite in maniera chiara nell’ambito ATTI DEL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2009 - 15
di un corpo normativo come soluzioni organizzative e procedu- rali, coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Quindi, soluzioni organizzative i cui modelli sono elaborati dalle Regioni, dall’Isti- tuto Superiore sulla Prevenzione del Lavoro, dall’INAIL, dagli Organismi paritetici e validati dalla Commissione prevista dal- l’articolo 6 del decreto legislativo 81/’08 che, come detto, deve es- sere attivata a livello nazionale. Viene inoltre precisato che i diri- genti ed i preposti, sul cui ruolo il dott. Deidda si soffermerà con la necessaria puntualità, devono essere destinatari di iniziative di formazione mirata per poter svolgere questo ruolo. A questo proposito mi preme soffermarmi sulla delega di funzioni, argomento che, con molta più competenza di me, sarà affrontato dal dott. Deidda. Nel mondo della scuola, qualora sia- no presenti le condizioni per delegare le responsabilità in materia di sicurezza, tali deleghe devono essere effettuate con modalità precise già sancite dalla giurisprudenza precedente il decreto le- gislativo 81/’08, ma oggi chiaramente definite dalla legge, condi- zioni senza le quali la delega non è valida. In particolare la delega deve risultare da atto scritto con data certa, vi devono essere i requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto destinatario della delega, devono essere esplicitati i poteri che la persona destinataria della delega deve avere per poterla esercitare; vi deve essere autonomia di spesa e potere decisionale necessari per con- cretizzare la delega, e ovviamente è essenziale l’accettazione for- male, perché non si può delegare qualcuno se questi non è d’ac- cordo e non recepisce la delega. Gli obblighi del datore di lavoro richiamati dal decreto legi- slativo 81/2008 sono tanti e per ragioni di tempo mi soffermo ov- viamente su quelli che vengono meglio esplicitati e che sono in- 16 - RETE DI SCUOLE E AGENZIE PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
novativi rispetto al passato: la consegna del documento di valu- tazione dei rischi al Rappresentante dei lavoratori per la sicurez- za, l’obbligo di comunicare gli infortuni che comportano l’assen- za dal lavoro per almeno un giorno, e non più tre come in prece- denza, e di comunicare i nominativi dei Rappresentanti dei Lavo- ratori per la Sicurezza (RLS). A questi obblighi si aggiunge quel- lo, per i lavoratori di ditte in appalto, di esibire un tesserino di riconoscimento, al fine di avere la certezza che chiunque svolga attività nella scuola sia un lavoratore regolare immediatamente identificabile. Un altro obbligo riguarda la vigilanza sull’effettuazione della sorveglianza sanitaria ad opera del medico competente. In caso di omissione ne risponderà questa figura sanitaria, ma il datore di lavo- ro deve comunque accertarsi che, là dove vige l’obbligo della sorve- glianza sanitaria, questa venga effettivamente svolta come condizio- ne per l’avvio o la continuazione dell’attività lavorativa. A proposito di obblighi del datore di lavoro, un punto molto caldo nelle scuole è costituito dal livello di responsabilità del diri- gente scolastico sugli immobili la cui manutenzione la legge affi- da agli enti locali o ad altri soggetti. Va ricordato che in questi casi la responsabilità del Dirigente Scolastico si esaurisce se ha prov- veduto ad effettuare una segnalazione precisa e puntuale dei pro- blemi riscontrati, la cui soluzione è a carico del soggetto che ha dato in uso i locali e che è tenuto a garantire l’idoneità degli stessi. Un punto particolarmente delicato, per le specificità che ca- ratterizzano il contesto scolastico, riguarda l’identificazione dei preposti. Su questo punto è importante precisare che i preposti svolgono questo ruolo in relazione alle loro attività, anche senza una specifica delega, ma che la loro identificazione deve essere chiara e formalizzata in quanto creditori di una formazione speci- fica per poter svolgere con efficacia il proprio ruolo. ATTI DEL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2009 - 17
I compiti del preposto sono definiti con chiarezza dall’artico- lo 19: sovrintendere e vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali e in partico- lare segnalare tempestivamente le carenza dei mezzi, delle attrez- zature, dei dispositivi di protezione, richiedere il rispetto delle procedure nei casi di emergenza ed effettuare la formazione, cioè sottoporsi alla formazione che il datore di lavoro predispone per loro. Nella scuola individuare un preposto significa capire, caso per caso, chi sovrintende all’operato di altri, chi deve quindi assi- curare il rispetto delle direttive. Ovviamente il preposto, quando deve segnalare situazioni di non conformità, si riferisce al diri- gente scolastico. È utile ripetere che, a differenza di quanto è pre- visto per i dirigenti, non è necessaria per i preposti una delega specifica da parte del Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, ma semplicemente la loro esplicita designazione. Rispetto al passato è una figura nuova da un punto di vista giuridico per- ché prima il preposto non esisteva come soggetto autonomo destinatario di obblighi di responsabilità e di sanzioni. Chi può svolgere il ruolo di preposto nella scuola? Possono essere prepo- sti il vicepreside, i responsabili di plesso, il direttore dei servizi generali ed amministrativi, figure che possono anche ricoprire il ruolo di dirigenti a seconda delle scelte operate dal dirigente sco- lastico e delle caratteristiche della scuola; preposti possono esse- re anche insegnanti di laboratorio, responsabili di uffici, capo uf- ficio tecnico, coordinatore del personale ausiliario, responsabile di magazzino, coordinatore di biblioteca. Cioè, in linea teorica, tante sono le figure che possono svolgere questo ruolo, però di- pende poi dalla realtà della singola scuola e dalle funzioni ogget- tivamente svolte. Queste considerazioni sono presenti nel portale della Rete: http://www.sicurscuolatoscana.it/. Un altro elemento di novità è costituito dall’attenzione che il 18 - RETE DI SCUOLE E AGENZIE PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
Testo Unico pone sugli appalti, un problema molto presente nelle scuole. Tra i principali aspetti che devono essere sistematicamen- te presidiati vi è la verifica dell’idoneità tecnico professionale del- le imprese; nell’attesa che vengano definiti a livello nazionale i requisiti, sono necessari almeno l’iscrizione alla camera di com- mercio e l’autocertificazione del possesso dei requisiti. Il Dirigen- te Scolastico ha anche il compito di assicurare la collaborazione ed il coordinamento fra le varie imprese che intervengono nella scuola ed è prevista anche la risposta in solido dell’appaltante, quindi del Dirigente Scolastico, per eventuali danni riportati da terzi e non indennizzati dall’INAIL. Va ricordato che nei contratti di appalto i costi della sicurezza devono essere esplicitati e se il contratto di appalto riguarda lavori pubblici ne deve essere veri- ficata anche la congruità. Se il tema della valutazione dei rischi prima era al centro della normativa prevenzionistica, ora lo è ancora di più: viene esplicitato che tutti i rischi devono essere valutati, compresi quelli legati allo stress, secondo la definizione del 4 ottobre 2004, che esclude la vio- lenza e a sopraffazione sul lavoro, lo stress post-traumatico, in sinte- si il mobbing, che quindi non è oggetto di valutazione. Questo non significa che deve essere praticato; i comportamenti che determina- no mobbing sono un reato, ma non sono oggetto di valutazione. Devono essere presi in esame i rischi connessi a differenza di genere, di età, di provenienza da altri paesi. Sullo stress voglio esprimere una parola tranquillizzante in merito all’approccio del- l’organo di vigilanza su questo tema che, ritengo, debba essere molto cauto trattandosi di una tematica abbastanza nuova. Nella valutazione dei rischi, comunque, è indispensabile che questo problema venga affrontato, cercando di capire se in quella realtà scolastica il problema vi può essere, ed eventualmente met- tere in atto alcune contromisure per ridurlo, per quanto possibile. ATTI DEL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2009 - 19
Sono in corso di elaborazione, e probabilmente verranno licen- ziate alla fine di questo mese (febbraio 2009, n. d. r.), degli indiriz- zi, che la Regione fornirà; appena disponibili saranno inseriti nel Portale della Rete. Il concetto su cui si basa l’approccio al proble- ma è quello di dire che in tutte le realtà deve essere effettuata la valutazione dei rischi procedendo per step; alcuni parametri og- gettivi, che sono indice indiretto della presenza di stress, devono essere esaminati nell’ambito della valutazione dei rischi. Se que- sta è negativa, la valutazione può fermarsi qui, se questa è invece positiva, è necessario passare a un secondo livello che può essere ipotizzato attraverso le interviste ad alcuni soggetti importanti che fungono da sensore e da termometro della situazione all’in- terno della scuola, quali il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, il Medico competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.; se da que- sto approfondimento ulteriore emergono situazioni preoccu- panti, allora è necessario procedere con indagini più mirate. Per intendersi non ci saranno interventi di vigilanza che, met- tendo in discussione le modalità con cui si è proceduto alla va- lutazione dello stress, determinino la emanazione di notizie di reato. È importante però che le scuole sappiano, come tutte le altre realtà produttive, che anche questa tematica deve essere presa in esame. Sempre sulla valutazione dei rischi, c’è il problema della data certa che momentaneamente è slittata perché, in virtù di una pro- roga del governo, questo punto non è stato reso operativo. In merito, l’indirizzo della Regione Toscana è, comunque, quello di non dare un interpretazione formalistica a questo obbligo; pre- tendere che la data certa voglia dire andare dal notaio a far mette- re il timbro sulla valutazione dei rischi è inaccettabile, perché que- sto sarebbe contraddittorio con il significato della valutazione dei 20 - RETE DI SCUOLE E AGENZIE PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
rischi. La valutazione dei rischi è uno strumento dinamico che va aggiornato via via, va modificato e ritarato periodicamente e quin- di non può essere equiparato ad un atto notarile; dal notaio ci si va quando si compra la casa, non quando si cambia un rubinetto. Si tratta di individuare dei meccanismi, che possano andare dal protocollo interno ad una controfirma sulla data da parte del RLS, del RSPP, del datore di lavoro e medico competente, se presente. Il cuore, comunque, della valutazione dei rischi va ricercato nelle misure e sopratutto nel programma di miglioramento. La valuta- zione dei rischi è uno strumento finalizzato ad individuare possi- bili problemi e a lasciare spazio poi al programma di migliora- mento; quindi è necessario porre molta attenzione al fatto che la valutazione dei rischi abbia poi il corrispettivo di che cosa si fa per migliorare la situazione, per risolvere i problemi individuati. Non basta mettere i titoli delle cose da fare, ma bisogna dire con che procedure si faranno, chi le farà, quando si faranno e su questo il decreto legislativo 81/’08 è molto più preciso della legislazione previgente. Il decreto 626/’94 rendeva obbligato- rio un programma di miglioramento, ora ci vuole un program- ma di miglioramento che deve avere ampi livelli di dettaglio e devono essere specificate le attività che espongono a rischi spe- cifici. Sulla valutazione dei rischi, ovviamente, vi deve essere la piena collaborazione del Responsabile del Servizio Preven- zione Protezione e del Medico competente e la consultazione del RLS. Viene specificato in maniera chiara che la valutazione dei rischi va rielaborata in caso di modifiche significative dei rischi lavorativi, di infortuni gravi, di evoluzione della tecnica e, cosa che non era esplicitata prima, degli esiti della sorve- glianza sanitaria; quindi se emergono dei problemi nell’ambi- to della sorveglianza sanitaria questi devono spingere ad un riesame della situazione. ATTI DEL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2009 - 21
L’articolo 30 del decreto legislativo 81/’08 tratta il tema dei modelli di organizzazione e gestione: è una novità assoluta su cui si devono cimentare i datori di lavoro, si devono cimentare le scuo- le, ma si deve cimentare anche l’organo di vigilanza che su questo tema non ha maturato particolare esperienza. Anche su questo punto, l’intervento sarà molto morbido anche perché il problema dell’organizzazione e gestione della sicurezza è entrato nella nor- mativa italiana dalla finestra invece che dalla porta principale, nel senso che il legislatore non ha esplicitamente detto che è ob- bligatorio un sistema di gestione della sicurezza, ha detto invece che se non viene realizzato non scattano per i datori di lavoro (nel caso della scuola i Dirigenti Scolastici) agevolazioni che possono essere importanti in caso di infortunio (se esiste un sistema di ge- stione della sicurezza vi è efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa in caso di danno alla persona, cioè se succede un infortunio la responsabilità amministrativa non scatta, ma è ov- vio che il sistema di gestione della sicurezza deve essere stato re- alizzato prima dell’infortunio). Quindi anche i Servizi di Preven- zione devono cambiare il modo di lavorare nel condurre le inda- gini per infortunio in quanto è necessario anche capire se al mo- mento in cui è successo l’infortunio in quella azienda esisteva o non esisteva un sistema di gestione della sicurezza valido e tale da avere effetto esimente sulla responsabilità amministrativa. I modelli di organizzazione e gestione sulla sicurezza possono es- sere i più vari; la norma dice che sono sicuramente accettabili le linee guida UNI INAIL 2001 o le OHSAS 18001:2007, ma vi è pie- na facoltà da parte del Dirigente Scolastico di fare riferimento, sotto la propria responsabilità, ad altri modelli di gestione della sicurezza. Nel mondo della scuola abbiamo provato a fare qualche ri- flessione: attivare un sistema di gestione della sicurezza nella scuo- 22 - RETE DI SCUOLE E AGENZIE PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
la vuol dire presidiare almeno alcuni capitoli, cioè definire proce- dure precise per garantire condizioni di sicurezza. Le tematiche sulle quali è necessario incentrare l’attenzione sono almeno: - la tenuta e l’aggiornamento della documentazione attinente la sicurezza; - i rapporti tra i soggetti della prevenzione (RLS, RSPP, medi- co competente, addetti a mansioni speciali); - i comportamenti e le procedure in caso di infortunio, - la manutenzione della scuola, degli impianti macchine, - la gestione dei dispositivi di protezione individuale, - gli appalti, la gestione delle lavoratrici madri (la corretta attivazione delle eventuali misure di tutela in caso di gravi- danza); - la gestione della riunione periodica. L’indicazione contenuta nell’art. 32 di individuare all’interno dell’istituto scolastico gli addetti e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rappresenta un successo ottenuto gra- zie al lavoro della Toscana e del Veneto, che hanno fatto pesare le esperienze condotte nelle Reti. Così il decreto, in maniera chiara, obbliga il Dirigente Scolastico a verificare la disponibilità a rico- prire tali ruoli all’interno del proprio istituto, in subordine fra il personale di altre strutture scolastiche e se non è possibile nem- meno questo, devono essere fatte convenzioni con gli enti pro- prietari degli immobili, oppure con enti che sono specializzati nella prevenzione e protezione del lavoro. Solo in ultima istanza è pos- sibile ricorrere a professionisti esterni. Una cascata di opzioni che fa capire l’ordine di priorità verso il quale il legislatore spinge. È anche possibile che il datore di lavoro, se non ci sono più di due- cento dipendenti, possa svolgere personalmente il ruolo di respon- sabile del servizio di prevenzione e protezione, anche se non sem- bra che questa sia una prassi diffusa nel mondo della scuola. Nel ATTI DEL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2009 - 23
caso in cui il Dirigente Scolastico decida in questo senso deve sot- toporsi ad una formazione specifica e deve provvedere ad un ag- giornamento della propria formazione. Un altro aspetto centrale del decreto 81/’08 riguarda l’at- tenzione molto forte posta alla formazione dei lavoratori e de- gli RLS che deve essere iniziale e ripetuta periodicamente e deve essere dimensionata al ruolo che si svolge nell’azienda. Quin- di, gli RLS devono essere destinatari di una formazione speci- fica di almeno 32 ore, di cui 2 specifiche e con verifica finale di apprendimento. Questa formazione deve essere facilmente comprensibile, anche prestando attenzione agli aspetti lingui- stici, oltre che dei contenuti. Un ulteriore aspetto riguarda la sorveglianza sanitaria: si tratta di un tema abbastanza sentito in questo momento, visto che mi sono pervenuti moltissimi quesiti in merito. Per i dipendenti del mondo della scuola non c’è nessuna particolarità che li distingua dal rimanente del mondo del lavoro. Qualche riflessione specifi- ca deve essere fatta in riferimento agli studenti, sopratutto nei due momenti chiave, quando operano in laboratorio, e in occasio- ne degli stage e delle esperienze scuola-lavoro. Gli studenti che operano in laboratorio dove utilizzano macchine, attrezzature, sostanze, ecc., sono equiparati a lavoratori subordinati. Ciò non significa che in questi casi scatti automaticamente per il Dirigente Scolastico l’obbligo di garantire loro la sorveglianza sanitaria. È necessario verificare se la tipologia di lavoro svolta nel laborato- rio richiede la sorveglianza sanitaria, dopo di che la norma ricor- da che devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori esposti, e questo “esposti a” credo che debba essere letto come esposti concretamente; dunque la presenza di una boccettina di una sostanza non fa scattare tutti gli obblighi; essi dipendono dalle modalità di utilizzo (come, dove, quanto, per 24 - RETE DI SCUOLE E AGENZIE PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
quanto tempo). Quindi sarà importante che la valutazione dei ri- schi metta a fuoco il livello di esposizione stimato per gli allievi. Lo stesso tipo di ragionamento deve essere fatto in occasione del- lo stage: non è automatico che la sorveglianza debba scattare, per- ché un allievo di un istituto superiore tecnico o professionale va in una fabbrica per effettuare il tirocinio. L’obbligo di sorveglian- za sanitaria dipende dalle modalità, dai tempi, dall’entità, dalla tipologia di attività svolte. Il secondo punto, che lascio al dott. Deidda con qualche punto interrogativo, riguarda chi si debba farsi carico della sorveglianza sanitaria, se ritenuta necessaria: è a carico della scuola o è a carico dell’impresa? In merito ritengo di poter affermare che se vi è un problema connesso alla mancata effettuazione della sorveglianza sanitaria durante lo stage, ne risponde il datore di lavoro dell’azienda presso cui il ragazzo lavora, che sembrerebbe quindi essere il destinatario principale dell’obbligo. ATTI DEL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2009 - 25
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Dott. Beniamino Deidda Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze È utile mettere in evidenza un dato storico, costituito dal fat- to che le scuole si sono avvicinate molto tardi al tema della sicu- rezza rispetto ai tradizionali luoghi di lavoro privati. In generale tutta la pubblica amministrazione si è avvicinata al tema della sicurezza con grande ritardo; ecco dentro questo generale ritardo la scuola ne regista uno gravissimo, perché se è vero che anche le istituzioni hanno una loro cultura, la cultura della scuola non si è mai fermata proprio sui temi della sicurezza. La scuola è cresciu- ta intorno ad altri valori più o meno nobili, ma certo la sicurezza dei lavoratori non possiamo dire sia stata per molti decenni, in cima ai pensieri dei docenti, Dirigenti Scolastici, o funzionari del Ministero. Oggi abbiamo la novità costituita dal legislativo 81/’08, il cui contenuto è stato bene illustrato dal dottor Petrioli, ed è difficile negare che l’entrata in vigore di questo decreto, anche se varato con una certa fretta, con una certa superficialità, non abbia cam- biato il volto della prevenzione nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Non solo perché ha prodotto un’opera di semplificazione di razionalizzazione legislativa, che era poi l’intento principale di questo che viene chiamato, un po’ impropriamente, il “Testo Uni- co della sicurezza”, ma sopratutto perché ha dato vita ad un si- stema di grande respiro, le cui linee fondamentali sono sostan- ATTI DEL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2009 - 27
zialmente nuove, anche se in gran parte ricalcano e confermano una serie di principi che già erano contenuti nel famoso decreto legislativo 626/’94. Oggetto del mio contributo nell’illustrazione di questo nuovo testo normativo sarà il tema delle responsabilità che maturano all’interno degli edifici scolastici. I criteri di distri- buzione di questa responsabilità sono stati in gran parte confer- mati rispetto al precedente assetto del Decreto 626/’94, ma alcune previsioni normative hanno spostato un po’ il precedente equili- brio fra i vari soggetti, dando vita ad un sistema gestionale della scuola, come di altre pubbliche amministrazioni, per certi aspetti diverso da quello precedente. Innanzitutto perché rispetto al De- creto Legislativo 626/’94, il Decreto Legislativo 81/’08 conferma sostanzialmente il numero e la qualità ed il ruolo delle persone che devono pensare alla sicurezza, anche se il profilo di alcuni soggetti è in parte cambiato. Per capire come si distribuiscono le responsabilità di questi soggetti, bisogna rifarsi alle linee portanti che emergono dal de- creto 81/’08, dalle quali scaturisce: la sicurezza in ogni azienda, in ogni luogo di lavoro pubblico o privato, deve essere una sicurez- za di sistema, non più affidata a questo o a quell’obbligo, o dili- genza a mettere in regola qualche cosa. Il dato che emerge è il dato sistematico, cioè la presenza di un progetto di sicurezza. In questo scenario di sistema bisogna capire come si articola- no i ruoli dei soggetti. Innanzitutto dobbiamo precisare che al cen- tro di questo sistema, inevitabilmente si deve collocare il datore di lavoro; senza il datore di lavoro manca il perno, colui che ha la possibilità o l’iniziativa di intervenire. La centralità del datore di lavoro non è un concetto che viene introdotto per la prima volta nel Decreto 81/08, anche prima, anche nella vecchia legislazione degli anni ’50, nel DPR 547/55 e nel DPR 303/06, il datore di lavo- ro era una figura centrale, ma solo nel senso che nella gerarchia 28 - RETE DI SCUOLE E AGENZIE PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
dei soggetti tenuti ad attuare le norme di prevenzione egli occu- pava il primo posto, mentre invece la centralità del lavoro che emerge dal decreto legislativo 81/’08 è per certi aspetti nuova, in quanto il datore di lavoro non è più soltanto chiamato, come per il passato, ad attuare le singole norme di sicurezza, ma a dar vita ad un sistema gestionale e organizzativo che prima era scono- sciuto. La legge vuole che il datore di lavoro si organizzi per isti- tuire condizioni di sicurezza, non solo per attuare le norme di sicurezza, quale che sia il grado di efficienza della scuola o di effi- cienza dell’edificio, e vuole che il sistema venga istituito sempre. Quindi non possiamo accettare un Dirigente Scolastico che dica: “... noi abbiamo la scuola nuova, non abbiamo bisogno di un si- stema di gestione della sicurezza...”. Invece sì, ne ha bisogno, esat- tamente come se fosse il Preside di una di quelle topaie che ven- gano adibite a edifici scolastici. Quindi, se in passato era possibile al datore di lavoro adottare discrezionalmente il suo modello di prevenzione, oggi non è più possibile. La ragione è evidente: in passato doveva rispondere soltanto dell’attuazione delle singole norme, oggi invece deve istituire il Servizio di prevenzione e pro- tezione, designarne il responsabile, indicare il medico competen- te, quando questo è necessario: deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure prevenzione incendi, dell’emergenza, del primo soccorso, dell’evacuazione ra- pida: deve cioè dar vita ad una rete organizzativa senza la quale la legge lo ritiene responsabile della violazione delle norme di prevenzione. Ma non basta, ci sono due articoli, il 28 ed il 29, ri- chiamati più volte nel suo intervento dal dottor Petrioli, che im- pongono al datore di lavoro l’adozione di un proprio sistema di gestione, che tra l’altro trova la sua definizione nell’articolo suc- cessivo, il 30, ed è un sistema di gestione in cui sono definiti, i ruoli ed i compiti di ciascun soggetto. Per la prima volta nell’ordi- ATTI DEL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2009 - 29
namento italiano il legislatore detta moduli organizzativi per il datore di lavoro, rompendo quello che fino ora è stato un vero e proprio tabù, rappresentato dal principio cosiddetto della libertà di impresa, interpretato come uno spazio gelosamente riservato alla discrezionalità del datore di lavoro; non è più così in quanto le norme contenute nel decreto legislativo 81/’08 dimostrano che la libertà di impresa, che pure è un valore costituzionale che con- tinua a caratterizzare il nostro ordinamento, non si estende fino all’adozione di un modello di organizzazione del lavoro che su- bordini la tutela della salute ad altri pur rilevanti interessi. In cima alla scala costituzionale viene la salute come diritto individuale personalissimo e come interesse collettivo, quindi prima la salute e la sicurezza di tutti, dopo arriva la discrezionalità nelle scelte del modello organizzativo. Queste sono le numerose ragioni che stanno a fondamento di quello che io chiamo la centralità del datore di lavoro. Cioè il legi- slatore vuole che il datore di lavoro sia il regista dentro l’istituzio- ne scolastica; dentro l’edificio scolastico il datore di lavoro è il regista del sistema di sicurezza, cioè il promotore, il coordinato- re, il controllore dei processi di attuazione della sicurezza in una concessione “dinamica”, che al cambiare delle condizioni impone l’aggiornamento del modello di gestione della sicurezza. Una seconda linea portante in questo sistema è costituita dal- l’istituzione e dal ruolo del Servizio di prevenzione e protezione che può essere interno e esterno all’azienda, e che negli ultimi dieci anni, da quando è stato istituito con il Decreto Legislativo 626/’94, ha subito paurose oscillazioni giurisprudenziali. Distor- sioni interpretative che richiedono la necessità di fare il punto su cosa deve essere questo Servizio. È importante ricordare come alcune interpretazioni hanno attribuito a questo Servizio ruoli che non sono propriamente quelli che il legislatore ha voluto. Il De- 30 - RETE DI SCUOLE E AGENZIE PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
creto Legislativo 81/’08 sottolinea che il Servizio di prevenzione ha natura di consulente del datore lavoro, cioè ha poteri e facoltà che sono esclusivamente consultivi, non ha obblighi penalmente sanzionati, come può agevolmente trarsi dal fatto, che nel Capo IV del Titolo I (che è quello dedicato alle sanzioni), nessuna nor- ma prevede la responsabilità degli appartenenti al servizio di pre- venzione e protezione. A riprova di questa singolare collocazione il legislatore ha riservato a questo Servizio il contenuto dell’arti- colo 33, che già dal titolo esclude che in capo ai membri del Servi- zio si configurino obblighi penalmente sanzionabili, tanto è vero che si parla di “compiti” del Servizio di prevenzione e non di “ob- blighi”: una distinzione che per un giurista ha il suo peso. Carat- teristica comune di questi compiti è che sono svolti a beneficio del datore di lavoro, per consentirgli di svolgere al meglio i suoi adempimenti, far fronte ai suoi obblighi. Analizzando questi com- piti risulta evidente che sono compiti di studio, di valutazione, di elaborazione, di proposta, mai compiti “di fare”, perché il R.S.P.P. non deve “fare” nulla, se non consigliare. Ecco il compito di con- sulenza nei confronti del datore di lavoro e sarebbe assurdo che la legge affidasse al Responsabile del Servizio di Prevenzione ob- blighi, adempimenti e poi non lo sanzionasse in caso di sua ina- dempienza. Egli deve fare il suo lavoro, ma il suo lavoro è quello di mettere il datore di lavoro in condizioni di svolgere al meglio i suoi compiti. Dunque, per quanto questi compiti di consulenza siano fondamentali, e dal punto di vista tecnico, anzi, essenziali, il Responsabile del servizio e gli addetti, non diventano soggetti attivi della prevenzione, cioè non sono loro che devono fare pre- venzione, ma svolgono la loro opera a favore del datore di lavoro che, a norma del terzo comma dell’articolo 33, del Decreto Legi- slativo 81/’08 è l’unico a poter “utilizzare” il servizio. L’irresponsa- bilità penale che le norme attribuiscono al Responsabile del Ser- ATTI DEL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2009 - 31
vizio di Prevenzione, consente loro di poter fare qualsiasi cosa; significa semplicemente che non sono soggetti attivi nella pre- venzione, ma che, come tutti, possono poi trovarsi, ad essere responsabili, per esempio per colpa professionale, come l’in- gegnere che progetta ponti, come il medico che esegue inter- venti chirurgici; rispondono di colpa professionale e quindi se nell’esercizio della loro missione, essi ignorano le regole del- l’arte, risponderanno, come tutti del loro operato. L’ingegnere che sbaglia i calcoli del ponte, non svolge le funzioni di addet- to alla sicurezza dei lavoratori che lo stanno costruendo, ma non può far crollare loro il ponte in testa, quindi, in caso di infortunio o di malattia professionale, risponde certamente delle conseguenze o degli eventi dannosi che potranno even- tualmente scaturirne; non risponde invece della prevenzione, perché non è lui il titolare degli obblighi. È molto importante, non confondere i soggetti appartenenti alle linee consultive e alle linee operative, perché su questa di- stinzione il decreto legislativo 81/’08 fonda il suo carattere princi- pale; ci sono soggetti che devono provvedere all’attuazione delle norme di sicurezza, altri che hanno il ruolo di organi consultivi, che devono soltanto “consigliare” il datore di lavoro. Non dob- biamo dimenticare questa divisione netta che il legislatore ha vo- luto stabilire: rendere obbligatoria nelle scuole, così come in tutte le aziende, l’istituzione di una figura che ha il ruolo di consulente tecnico del datore di lavoro, ma non è coinvolta in compiti opera- tivi di sicurezza. La concentrazione in capo ad un medesimo sog- getto di compiti diversi, operativi e consultivi “inquinerebbe” la distinzione che il legislatore ha voluto operare, e vanificherebbe la previsione legislativa facendo venir meno una delle linee por- tanti del Decreto Legislativo 81/’08. La terza linea portante ha una grandissima importanza, ancor 32 - RETE DI SCUOLE E AGENZIE PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
più di quanto non ne avesse nel vecchio Decreto Legislativo 626/ ’94, ed è la valutazione dei rischi. La legge pone tale obbligo a carico di tutte le aziende e di tutte le attività lavorative, quindi anche delle scuole, ed è un obbligo che scolpisce bene le funzioni di regista del datore di lavoro, specialmente alla luce delle novità contenute nell’articolo 28, richiamate dal dottor Petrioli nel suo intervento. È sufficiente notare che il datore di lavoro, nell’ef- fettuare la valutazione dei rischi deve obbligatoriamente eser- citare una discrezionalità tecnica, cioè deve compiere un’autovalutazione, un’autocertificazione, ed è un’attività che si esplica nella valutazione di tutti i rischi, salvo quelli relativi al mobbing, che non sono rischi valutabili. Tale valutazione si esplica nella redazione di un documento che deve contenere anche un programma di interventi con il quale il datore di la- voro intende fronteggiare i rischi ed esplicitare le misure de- stinate a migliorare nel tempo le condizioni di sicurezza nella sua azienda. Dunque la valutazione dei rischi si impone come momento dinamico e flessibile capace di fotografare le condi- zioni esistenti in azienda. Non si tratta, dunque, di un adempi- mento buracratico da fare una volta per tutte, da mettere den- tro il cassetto in attesa dell’organo di vigilanza. Non è questo lo spirito; deve essere usato come strumento di intervento, di- namico, flessibile, che varia nel tempo a seconda dei cambia- menti intervenuti nella produzione, dell’arrivo di nuove mac- chine, nuove persone, di eventi in relazione ai quali deve esse- re adeguata la valutazione dei rischi. L’ultima linea portante, che costituisce uno snodo fondamen- tale e su cui si è fatta nelle scuole poca attenzione, è quella della preventiva formazione ed informazione dei lavoratori; è curioso che nelle scuole non si parli di formazione, ma così è. La forma- zione e l’informazione sulla sicurezza hanno contato sempre meno ATTI DEL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2009 - 33
della storia e della matematica, forse giustamente, ma ora è il caso di dedicargli un po’ di spazio. Gli articoli 36 e 37 del Decreto Legislativo 81/’08, prevedono che il datore di lavoro debba fornire a ciascun lavoratore una “adegua- ta” informazione sui rischi per la sicurezza della salute connessa al- l’uso di preparati e sostanze, ed inoltre assicurare una formazione sufficiente in materia di sicurezza e salute. L’attenzione che il nuovo decreto dedica a questo delicato capitolo è un pò più ampia di quan- to fosse nel Decreto Legislativo 626/’94. Il legislatore si è reso conto che ciò che rende possibile un fenomeno infortunistico così vasto nel nostro paese, è proprio la scarsissima preparazione soggettiva di coloro che poi materialmente svolgono le attività lavorative. Ed è una mancanza di cultura della sicurezza che spesso vanifica anche i sistemi di prevenzione esistenti. Da qui l’esigenza che il Decreto Le- gislativo 81/’08 raccoglie con forza, di garantire sufficienti livelli di formazione ed informazione per tutti coloro che vengono adibiti a lavorazioni più o meno rischiose e di mettere a carico del datore di lavoro l’onere del raggiungimento di questo grado di consapevolez- za da parte degli addetti ai lavori. Si è provveduto, dopo decenni di protezione oggettiva a raf- forzare la protezione soggettiva, mettendo in grado le persone di agire con competenza e consapevolezza. Sulla scorta di queste linee fondamentali, che valgono non solo per le scuole, possiamo costruire quella che si chiama la teo- ria delle responsabilità, cioè cercare di capire a chi spetti la re- sponsabilità dentro i luoghi di lavoro, chi deve fare che cosa. Ca- pire questa distribuzione di compiti e di obblighi, e dunque di responsabilità, è possibile grazie al recepimento delle norme di origine comunitaria e definitivamente con il Decreto Legislativo 81/’08. Lo schema di distribuzione delle responsabilità penali, definito dal DPR 547 del ’55 è rimesso in discussione sopratutto 34 - RETE DI SCUOLE E AGENZIE PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
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