ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO LEZIONE N. 3
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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO LEZIONE N. 3
ES. TRASFERIMENTO PROPRIETA’ CIVILE SU UNO SCHIAVO • IN IURE (FINTO PROCESSO) • IL CESSIONARIO AFFERMAVA: • ‘DICO CHE QUEST’UOMO E’ MIO EX IURE QUIRITIUM’ (VINDICATIO) • IL DOMINUS DELLO SCHIAVO (CEDENTE) RICHIESTO DAL MAGISTRATO DI CONTRAVINDICARE TACEVA O RICONOSCEVA IL DIRITTO DI PROPRIETA’ DICHIARATO DAL CESSIONARIO • IL MAGISTRATO PRONUNCIAVA L’ADDICTIO DELLO SCHIAVO A FAVORE DEL CESSIONARIO (NEGOZIO ASTRATTO AD EFFETTI REALI)
INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTA’ NEGOZIALE • RICOSTRUZIONE DOTTRINALE PREVALENTE • DA UN’INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLE ESPRESSIONI USATE DALLE PARTI (BASATA SUI VERBA) SI SAREBBE PASSATI GRADUALMENTE A UN’INTERPRETAZIONE CHE TENESSE CONTO DELLA VOLONTA’ DELLA O DELLE PARTI NEGOZIALI (BASATA SULLA RICERCA DELL’EFFETTIVA VOLUNTAS)
• IN REALTA’ SEMBRA’ PREFERIBILE TENERE PRESENTE CHE I NEGOZI SOLENNI DEL IUS CIVILE PREVEDEVANO FORMULE VERBALI E COMPORTAMENTI PREFISSATI -> NON VI ERA SPAZIO PER UN’INTERPRETAZIONE DI VOLONTA’ NEGOZIALE DIVERSA DA QUELLA CHE IL RITO ESPRIMEVA • DUBBI INTERPRETATIVI POTEVANO RIGUARDARE • LE PARTI VARIABILI DEL NEGOZIO SOLENNE • I NEGOZI NON SOLENNI (NON FORMALI) -> primariamente se mortis causa (negozi unilaterali e comportanti un acquisto a titolo gratuito)
PRINCIPALI CRITERI INTERPRETATIVI • intendere il significato dei termini e delle espressioni impiegati non isolatamente ma nel contesto dell’atto (criterio primario) • Ricorso all’occorrenza alla consuetudo patris familae • Ricorso all’occorrenza al mos regionis • Riferimento alla natura del negozio • Riferimento al principio del favor testamenti, del favor dotis, del favor libertatis (operatività negozio, produzione effetti) • In riferimento alla stipulatio quale criterio sussidiario si impose quello dell’interpretatio contra stipulatorem (il principio, denominato, con formula generale, favor debitoris, fu esteso ai contratti di compravendita e di locazione -> contra venditorem e contra locatorem)
DIVERGENZA TRA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ E VOLONTA’ NEGOZIALE • Bisogna distinguere tra • NEGOZI SOLENNI DELL’ANTICO IUS CIVILE, RISPETTO AI QUALI NON ERA DATO PROCEDERE AD UN’OPERA DI INTERPRETAZIONE ->NON VI ERA SPAZIO PER UN’INTERPRETAZIONE DIVERSA DA QUELLA CHE IL RITO IN SE’ (CERTA VERBA E CERTA GESTA) ESPRIMEVA • NEGOZI NON SOLENNI (INFORMALI) -> NULLITA’ (INVALIDITA’, NEGOZIO IMPRODUTTIVO DI EFFETTI GIURIDICI)
MUOVENDO DALLA STIPULATIO LA GIURISPRUDENZA SANCI’: • D. 2.14.1.3 (Ulp. 4 ad ed.) • Adeo autem conventionis nomen generale est, ut eleganter dicat Pedius nullum esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem, sive re sive verbis fiat: nam et stipulatio quae verbis fit, nisi habeat consensum, nulla est • La parola convezione, dunque, è a tal punto generale che, come elegantemente dice Pedio, è nullo il contratto, nulla l’obbligazione che non contenga in sé un accordo, sia che esso si perfezioni attraverso la consegna della cosa sia per mezzo di formule solenni; infatti, anche una stipulazione che si perfezione per mezzo di parole solenni è nulla se manca il consenso.
IPOTESI DI DIVERGENZA TRA MANIFESTAZIONE E VOLONTA’ NEGOZIALE DICHIARAZIONI IOCI CAUSA E SIMILI (irrilevanti) RISERVA MENTALE (validità negozio -> affidamento destinatari) SIMULAZIONE (ASSOLUTA E RELATIVA) presuppone un negozio almeno bilaterale - la consapevolezza di non volere ciò che si dichiara è comune alle parti del negozio -> negozio simulato + accordo simulatorio occulto nel quale eventualmente si fa menzione del diverso negozio voluto (simulazione relativa) Negozi solenni ius civile -> validi per il ius civile (ma invalidati iure honorario: exceptio pacti) Negozio non solenni fondati sul consenso delle parti (es. contratti) -> nullità Negozio dissimulato (simulazione relativa) -> voluto e, quindi, valido se ne fossero ricorsi i requisiti di forma e di sostanza
ERRORE NEGOZIALE DIVERGENZA TRA MANIFESTAZIONE E VOLONTA’ INCONSAPEVOLE Negozi bilaterali (o plurilaterali) -> dissenso errore ostativo o nella errore dichiarazione (art. 1433 c.c.) esclude la volontà
- errore vizio - non esclude la volontà ma la vizia - Irrilevante rispetto alle parti fisse dei negozi solenni - > negozio valido - Circa le parti variabili dei negozzi solenni e rispetto ai negozi non solenni -> poteva dare luogo a nullità: *errore di diritto (error o ignorantia iuris) -> di solito irrilevante *errore su elementi di fatto (error o ignorantia facti)-> rilevante se scusabile ed essenziale
1. Error in negotio -> rilevante 2. Error in persona -> rilevante negozi mortis causa; rispetto ai negozi inter vivos solo se in essi l’elemento della fiducia fosse stato rilevante (es. mutuo) 3. Error in corpore -> rilevante 4. Error in substantia -> rilevante ma solo rispetto ai negozi che davano luogo a iudicia bonae fidei 5. Error in qualitate -> irrilevante 6. Error in quantitate -> rilevante o nel determinare la nullità del negozio o nel comportare la validità del negozio solo nei limiti della quantità minore 7. Error in causa (sui motivi) -> irrilevante
DOLO NEGOZIALE • ERRORE VIZIO MA NON IMPUTABILE ALL’AUTORE DEL NEGOZIO, INDOTTO DA ALTRI (MACCHINAZIONE, RAGGIRO) • Dolus malus / dolus bonus • IRRILEVANZA PER IL IUS CIVILE (ECCEZION FATTA PER I NEGOZI CHE DAVANO LUOGO A GIUDIZI DI BUONA FEDE)
• EXCEPTIO DOLI (I SEC. A.C.) -> superflua a fronte di iudicia bonae fidei • ‘SE NON VI E’ STATO O NON VI E’ DOLO AL RIGUARDO DA PARTE DI AULO AGERIO’ (ATTORE)
• ACTIO DOLI (GIURISTA E PRETORE NEL 66 A.C. AQUILIO GALLO) • PENALE (anche se condanna al simplum, al quanti ea res est) • PRETORIA (annuale – termine elevato a 2 anni da Costantino, nossale se il delictum commesso da uno schiavo o da un fiflius familias -> possibile la noxa deditio) • INFAMANTE • SUSSIDIARIA • CON CLAUSOLA ARBITRARIA • Esperibile anche nei confronti degli eredi dell’autore dell’illecito ma solo nei limiti dell’arricchimento dagli stessi conseguito a causa del dolo e non infamante
• Actio doli • C. Aquilius iudex esto. Si paret dolo malo N. Negidii factum esse, ut A. Agerius N. Negidio fundum quo de agitur mancipio daret neque plus quam annus est, cum experiundi potestas fuit, neque ea res arbitrio C. Aquilii iudicis restituetur, quanti ea res erit tantam pecuniam C. Aquilius iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non paret absolvito
METUS (VIS) • timore generato dall’altrui violenza • violenza morale, vis compulsiva o vis animo illata • il male minacciato deve essere ingiusto e la minaccia seria • In linea di principio, il negozio estorto con la minaccia era iure civili valido ed efficace. • il convenuto con una azione ex fide bona
• I secolo a.C. • exceptio metus (uperflua a fronte di iudicia bonae fidei, giovava al convenuto con azioni di stretto diritto • si in ea re nihil metus causa factum est • ‘se al riguardo nulla è stato fatto a causa di timore’ • espressa impersonalmente • in rem scripta
• Actio quod metus causa • penale • Pretoria • arbitraria • Nossale • in rem scripta • in integrum restitutio propter metum
OBBLIGAZIONE (OBLIGATIO -> OB-LIGATIO) • Inst. 3.13pr. • Oblìgatio est ìurìs vinculum, quo necessitate adstrìngimur alicuius solven-dae rei secundum nostrae civitatis iura, • L’obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale siamo astretti dalla necessità di adempiere una qualche prestazione, secondo il diritto della nostra comunità politica
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