ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO LEZIONE N. 3

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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

        LEZIONE N. 3
ES. TRASFERIMENTO PROPRIETA’
        CIVILE SU UNO SCHIAVO
• IN IURE (FINTO PROCESSO)
• IL CESSIONARIO AFFERMAVA:
• ‘DICO CHE QUEST’UOMO E’ MIO EX IURE QUIRITIUM’
  (VINDICATIO)
• IL DOMINUS DELLO SCHIAVO (CEDENTE) RICHIESTO
  DAL MAGISTRATO DI CONTRAVINDICARE TACEVA O
  RICONOSCEVA      IL  DIRITTO  DI    PROPRIETA’
  DICHIARATO DAL CESSIONARIO
• IL MAGISTRATO PRONUNCIAVA L’ADDICTIO DELLO
  SCHIAVO A FAVORE DEL CESSIONARIO (NEGOZIO
  ASTRATTO AD EFFETTI REALI)
INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTA’
          NEGOZIALE
• RICOSTRUZIONE DOTTRINALE PREVALENTE
• DA   UN’INTERPRETAZIONE   LETTERALE DELLE
  ESPRESSIONI USATE DALLE PARTI (BASATA SUI
  VERBA) SI SAREBBE PASSATI GRADUALMENTE A
  UN’INTERPRETAZIONE CHE TENESSE CONTO DELLA
  VOLONTA’ DELLA O DELLE PARTI NEGOZIALI
  (BASATA    SULLA   RICERCA    DELL’EFFETTIVA
  VOLUNTAS)
• IN REALTA’ SEMBRA’ PREFERIBILE TENERE PRESENTE
  CHE I NEGOZI SOLENNI DEL IUS CIVILE PREVEDEVANO
  FORMULE VERBALI E COMPORTAMENTI PREFISSATI ->
  NON VI ERA SPAZIO PER UN’INTERPRETAZIONE DI
  VOLONTA’ NEGOZIALE DIVERSA DA QUELLA CHE IL
  RITO ESPRIMEVA
• DUBBI INTERPRETATIVI POTEVANO RIGUARDARE
• LE PARTI VARIABILI DEL NEGOZIO SOLENNE
• I NEGOZI NON SOLENNI (NON FORMALI) ->
  primariamente se mortis causa (negozi unilaterali e comportanti un
  acquisto a titolo gratuito)
PRINCIPALI CRITERI INTERPRETATIVI

• intendere il significato dei termini e delle espressioni impiegati non
  isolatamente ma nel contesto dell’atto (criterio primario)
• Ricorso all’occorrenza alla consuetudo patris familae
• Ricorso all’occorrenza al mos regionis
• Riferimento alla natura del negozio
• Riferimento al principio del favor testamenti, del favor dotis, del favor
  libertatis (operatività negozio, produzione effetti)
• In riferimento alla stipulatio quale criterio sussidiario si impose quello
  dell’interpretatio contra stipulatorem (il principio, denominato, con
  formula generale, favor debitoris, fu esteso ai contratti di compravendita
  e di locazione -> contra venditorem e contra locatorem)
DIVERGENZA TRA MANIFESTAZIONE DI
 VOLONTA’ E VOLONTA’ NEGOZIALE
• Bisogna distinguere tra
• NEGOZI SOLENNI DELL’ANTICO IUS CIVILE, RISPETTO AI
  QUALI NON ERA DATO PROCEDERE AD UN’OPERA DI
  INTERPRETAZIONE ->NON VI ERA SPAZIO PER
  UN’INTERPRETAZIONE DIVERSA DA QUELLA CHE IL RITO
  IN SE’ (CERTA VERBA E CERTA GESTA) ESPRIMEVA
• NEGOZI NON SOLENNI (INFORMALI) -> NULLITA’
  (INVALIDITA’, NEGOZIO IMPRODUTTIVO DI EFFETTI
  GIURIDICI)
MUOVENDO DALLA STIPULATIO LA
        GIURISPRUDENZA SANCI’:

• D. 2.14.1.3 (Ulp. 4 ad ed.)
• Adeo autem conventionis nomen generale est, ut eleganter dicat
  Pedius nullum esse contractum, nullam obligationem, quae
  non habeat in se conventionem, sive re sive verbis fiat: nam et
  stipulatio quae verbis fit, nisi habeat consensum, nulla est
• La parola convezione, dunque, è a tal punto generale che, come
  elegantemente dice Pedio, è nullo il contratto, nulla
  l’obbligazione che non contenga in sé un accordo, sia che
  esso si perfezioni attraverso la consegna della cosa sia per mezzo
  di formule solenni; infatti, anche una stipulazione che si perfezione
  per mezzo di parole solenni è nulla se manca il consenso.
IPOTESI DI DIVERGENZA TRA
 MANIFESTAZIONE E VOLONTA’ NEGOZIALE

DICHIARAZIONI IOCI CAUSA E SIMILI (irrilevanti)
RISERVA MENTALE (validità negozio -> affidamento destinatari)
SIMULAZIONE (ASSOLUTA E RELATIVA) presuppone un negozio
   almeno bilaterale - la consapevolezza di non volere ciò che si dichiara
   è comune alle parti del negozio -> negozio simulato + accordo
   simulatorio occulto nel quale eventualmente si fa menzione del diverso
   negozio voluto (simulazione relativa)
Negozi solenni ius civile -> validi per il ius civile (ma invalidati iure
   honorario: exceptio pacti)
Negozio non solenni fondati sul consenso delle parti (es. contratti) ->
   nullità
Negozio dissimulato (simulazione relativa) -> voluto e, quindi, valido se
   ne fossero ricorsi i requisiti di forma e di sostanza
ERRORE NEGOZIALE
             DIVERGENZA TRA
     MANIFESTAZIONE E VOLONTA’
               INCONSAPEVOLE
Negozi bilaterali (o plurilaterali) ->
  dissenso
errore ostativo o nella errore dichiarazione
  (art. 1433 c.c.) esclude la volontà
- errore vizio - non esclude la volontà ma la vizia
- Irrilevante rispetto alle parti fisse dei negozi solenni -
  > negozio valido
- Circa le parti variabili dei negozzi solenni e rispetto ai
  negozi non solenni -> poteva dare luogo a nullità:
*errore di diritto (error o ignorantia iuris) -> di solito
  irrilevante
*errore su elementi di fatto (error o ignorantia facti)->
  rilevante se scusabile ed essenziale
1. Error in negotio -> rilevante
2. Error in persona -> rilevante negozi mortis causa; rispetto ai negozi
    inter vivos solo se in essi l’elemento della fiducia fosse stato
    rilevante (es. mutuo)
3. Error in corpore -> rilevante
4. Error in substantia -> rilevante ma solo rispetto ai negozi che
    davano luogo a iudicia bonae fidei
5. Error in qualitate -> irrilevante
6. Error in quantitate -> rilevante o nel determinare la nullità del negozio
    o nel comportare la validità del negozio solo nei limiti della quantità
    minore
7. Error in causa (sui motivi) -> irrilevante
DOLO NEGOZIALE

• ERRORE VIZIO MA NON IMPUTABILE
  ALL’AUTORE DEL NEGOZIO, INDOTTO DA
  ALTRI (MACCHINAZIONE, RAGGIRO)
• Dolus malus / dolus bonus
• IRRILEVANZA          PER  IL IUS CIVILE
  (ECCEZION FATTA PER I NEGOZI CHE
  DAVANO LUOGO A GIUDIZI DI BUONA
  FEDE)
• EXCEPTIO DOLI (I SEC. A.C.) ->
  superflua a fronte di iudicia bonae fidei
• ‘SE NON VI E’ STATO O NON VI E’
  DOLO AL RIGUARDO DA PARTE DI
  AULO AGERIO’ (ATTORE)
• ACTIO DOLI (GIURISTA E PRETORE NEL 66 A.C. AQUILIO
  GALLO)
• PENALE (anche se condanna al simplum, al quanti ea res est)
• PRETORIA (annuale – termine elevato a 2 anni da Costantino,
  nossale se il delictum commesso da uno schiavo o da un fiflius
  familias -> possibile la noxa deditio)
• INFAMANTE
• SUSSIDIARIA
• CON CLAUSOLA ARBITRARIA
• Esperibile anche nei confronti degli eredi dell’autore dell’illecito
  ma solo nei limiti dell’arricchimento dagli stessi conseguito a causa
  del dolo e non infamante
• Actio doli
• C. Aquilius iudex esto. Si paret dolo malo N.
  Negidii factum esse, ut A. Agerius N. Negidio
  fundum quo de agitur mancipio daret neque plus
  quam annus est, cum experiundi potestas fuit,
  neque ea res arbitrio C. Aquilii iudicis restituetur,
  quanti ea res erit tantam pecuniam C. Aquilius
  iudex N. Negidium A. Agerio condemnato; si non
  paret absolvito
METUS (VIS)

• timore generato dall’altrui violenza
• violenza morale, vis compulsiva o vis animo illata
• il male minacciato deve essere ingiusto e la minaccia
  seria
• In linea di principio, il negozio estorto con la minaccia era
  iure civili valido ed efficace.
• il convenuto con una azione ex fide bona
• I secolo a.C.
• exceptio metus (uperflua a fronte di iudicia bonae fidei,
  giovava al convenuto con azioni di stretto diritto
• si in ea re nihil metus causa factum est
• ‘se al riguardo nulla è stato fatto a causa di
  timore’
• espressa impersonalmente
• in rem scripta
•   Actio quod metus causa
•   penale
•   Pretoria
•   arbitraria
•   Nossale
•   in rem scripta
• in integrum restitutio propter metum
OBBLIGAZIONE (OBLIGATIO ->
          OB-LIGATIO)
• Inst. 3.13pr.
• Oblìgatio est ìurìs vinculum, quo necessitate
  adstrìngimur alicuius solven-dae rei secundum
  nostrae civitatis iura,
• L’obbligazione è un vincolo giuridico in forza
  del quale siamo astretti dalla necessità di
  adempiere una qualche prestazione, secondo il
  diritto della nostra comunità politica
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