Intermediari bancari e finanziari: l'(ancora) incompleta implementazione della IV Direttiva AML

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Intermediari bancari e finanziari: l'(ancora) incompleta implementazione della IV Direttiva AML
Febbraio 2019

Periodico di approfondimento del diritto dei mercati finanziari

Intermediari bancari e finanziari: l’(ancora) incompleta
implementazione della IV Direttiva AML

Nel corso degli ultimi anni la disciplina relativa al      prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di
sistema di prevenzione del riciclaggio e di                riciclaggio o finanziamento del terrorismo” (“IV
finanziamento del terrorismo è stata oggetto di            Direttiva Antiriciclaggio”) è stata pubblicata
rilevanti interventi di riforma che hanno                  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5
interessato ogni livello normativo (legislativo            giugno 2015, entrata in vigore il successivo 25
europeo e nazionale, nonché regolamentare).                giugno 2015 e recepita nell’ordinamento nazionale
                                                           con il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.
In tale ambito, a livello europeo l’attività del           90 (“D.lgs. 90/2017”), pubblicato nella Gazzetta
legislatore si è caratterizza per una produzione           Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 ed entrato in
normativa “incalzante” (essendo già stata emanata          vigore il 4 luglio 2017.
la c.d. “V Direttiva Antiriciclaggio”), mentre a
livello nazionale, a distanza di quasi un anno e           Come descritto nella relazione illustrativa del D.lgs.
mezzo dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo       90/2017, “la natura mutevole delle minacce
25 maggio 2017, n. 90 (di recepimento della c.d. “IV       costituite dal riciclaggio e dal finanziamento del
Direttiva Antiriciclaggio”) è attualmente n vigore         terrorismo, facilitata dalla continua evoluzione
solo una delle quattro disposizioni poste in               della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei
consultazione da Banca d’Italia, a partire dalla           criminali, rende imprescindibile l'adozione di più
primavera scorsa, al fine di recepire la novella           efficaci misure di contrasto che consentano di
antiriciclaggio nell’ambito della regolamentazione         adeguare il sistema di prevenzione a nuove ipotesi
degli intermediari bancari e finanziari.                   di riciclaggio. Da qui l'esigenza di un intervento
                                                           d'insieme volto a migliorare l'aderenza del quadro
Posto che la riforma in questione introduce alcune         normativo nazionale alla nuova disciplina
novità rilevanti, con impatti di carattere                 comunitaria, nonché a correggere incongruenze, a
organizzativo ed operativo, l’attuale situazione           chiarire dubbi interpretativi e a rimuovere le
pone alcuni dubbi interpretativi ed applicativi per        difficoltà emerse nel corso degli anni, in sede di
gli operatori tenuti a conformarvisi.                      applicazione del D.lgs. 21 novembre 2007, n.231, al
                                                           fine di rendere la disciplina funzionale al migliore
Attuale situazione normativa generale                      assolvimento dei compiti imposti dal Legislatore
                                                           europeo”.
È ancora in corso il completamento dell’attuazione
della riforma della disciplina relativa al contrasto       Uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina
del riciclaggio e del finanziamento del                    è certamente rappresentato dal più sistematico
terrorismo che ha preso avvio, a livello europeo,          ricorso al c.d. “approccio basato sul rischio”
nel (ormai lontano) 2015 e che, ad oggi, è ancora          (“risk based approach”), quale principio cardine che
priva, a livello nazionale, delle disposizioni attuative   deve orientare le scelte dei destinatari
da parte delle competenti Autorità di settore con          nell’individuare, valutare e gestire i rischi connessi
riferimento al mondo del settore finanziario. Come         con il riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
noto, la Direttiva (UE) 2015/849, “relativa alla

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Un altro tema di particolare interesse e di rilevante     controlli in materia di antiriciclaggio;
impatto è l’introduzione dell’obbligo, posto in capo a
tutti i destinatari della normativa in commento, di       c) Disposizioni in materia di adeguata verifica
svolgere l’esercizio di autovalutazione.                  della clientela;

Peraltro, nelle more dell’emanazione dei                  d) Disposizioni specifiche per la conservazione e
provvedimenti attuativi delle Autorità di vigilanza di    l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini
settore, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale      antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del
dell’Unione europea del 19 giugno 2018 la Direttiva       terrorismo.
(UE) 2018/843 “relativa alla prevenzione dell’uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio o           Relativamente a tutti i sopracitati provvedimenti
finanziamento del terrorismo e che modifica le            sono state avviate - e si sono anche concluse - le
direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE” (“V                   pubbliche consultazioni. Tuttavia, ad oggi, sono state
Direttiva Antiriciclaggio”), il cui termine per il        pubblicate, in data 15 gennaio 2019,
recepimento da parte degli Stati Membri è previsto        esclusivamente le Disposizioni in materia di
per il 10 gennaio 2020 e che apporta una serie di         sanzioni e procedura sanzionatoria
modifiche proprio alla IV Direttiva. Tra esse si          amministrativa, in vigore dal 22 febbraio 2019 e
segnalano, in particolare: l’ulteriore ampliamento        applicabili ai procedimenti sanzionatori avviati dopo
del perimetro dei soggetti obbligati; l’introduzione di   tale data.
un nuovo sistema di pubblicità delle informazioni sui
titolari effettivi volto a migliorare la trasparenza      Di seguito si tratteggiano dunque quelli che, allo
sulla titolarità di società e trust; la maggior           stato attuale - fatte salve le eventuali modifiche che
attenzione posta sui rischi connessi a carte prepagate    verranno apportate in sede di emanazione definitiva
e valute virtuali; l’adozione di criteri e procedure      della regolamentazione - possono considerarsi gli
volte a garantire e favorire la cooperazione tra le       aspetti più rilevanti e impattanti per i soggetti
unità di informazione finanziaria; il potenziamento       destinatari.
dei controlli sulle operazioni che coinvolgono i paesi
terzi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento   Disposizioni in materia di sanzioni e
del terrorismo.                                           procedura sanzionatoria amministrativa

Evoluzione del quadro regolamentare con                   La procedura sanzionatoria amministrativa è
riferimento agli intermediari bancari e                   stata adeguata alle novità apportate al regime delle
finanziari                                                sanzioni antiriciclaggio dal D.lgs. 90/2017 e, con
                                                          l’occasione, la medesima procedura è stata altresì
Come noto, al fine di agevolare l’attività degli          allineata a quanto previsto sul piano sanzionatorio
intermediari obbligati nel corso del regime               nel D.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. “Testo
transitorio, in attesa dell’entrata in vigore delle       Unico della Finanza”) in attuazione delle Direttive
nuove disposizioni secondarie attuative della IV          (UE) 91/2014 (c.d. “UCITS V”) e 65/2014 (c.d.
Direttiva, in data 9 febbraio 2018, Banca d’Italia ha     “MiFID II”).
emanato una Comunicazione con la quale ha
fornito le indicazioni alle quali attenersi al fine di    Relativamente alle modifiche apportate, appare
adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal      interessante segnalare come, a seguito delle
Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231              osservazioni ricevute nell’ambito della
(“D.lgs. 231/2007”), come modificato dal D.lgs.           consultazione, Banca d’Italia abbia:
90/2017, il cui rispetto dovrebbe garantire agli
intermediari la conformità con il nuovo quadro            i. chiarito che la nozione di “titolari” di funzioni
legislativo fino all’entrata in vigore dei modificati     di amministrazione, direzione e controllo
provvedimenti di normativa secondaria. In                 include non solo gli esponenti aziendali (componenti
particolare, questi ultimi sono rappresentati da:         del consiglio di amministrazione, del collegio
                                                          sindacale e direttore generale) ma anche le figure
a) Disposizioni in materia di sanzioni e                  manageriali titolari di tali funzioni all’interno
procedura sanzionatoria amministrativa;                   dell’organizzazione aziendale (ad es. i responsabili
                                                          delle funzioni di controllo, incluso il responsabile
b) Disposizioni su organizzazione, procedure e            antiriciclaggio);

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ii. fornito alcuni criteri in base ai quali desumere la      Una delle novità rilevanti introdotte dal D.lgs.
sussistenza delle fattispecie qualificanti della             90/2017, per gli intermediari diversi dalle banche (le
violazione, rappresentate dalla “gravità,                    quali, infatti, erano già tenute ad assolvere a tale
ripetitività, sistematicità, ovvero pluralità” in            obbligo), riguarda l’esercizio di autovalutazione
presenza delle quali la sanzione viene inasprita             del rischio di riciclaggio e di finanziamento
rispetto alla fattispecie “base”.                            del terrorismo che gli intermediari sono tenuti a
                                                             condurre e che rappresenta il punto di partenza
Disposizioni su organizzazione, procedure e                  per la definizione e l’attuazione delle strategie e delle
controlli                                                    misure organizzative e procedurali da implementare,
                                                             rispetto alla quale lo stesso D.lgs. 90/2017 rimette in
Il documento sottoposto a consultazione pubblica             capo alle autorità di vigilanza di settore e agli
rappresenta un’evoluzione del Provvedimento di               organismi di autoregolamentazione il compito di
Banca d’Italia dell’11 marzo 2011 ed è volto, dunque,        dettare criteri e metodologie per svolgere tale
a dare attuazione alle previsioni in materia di              analisi. Su tale presupposto, nel documento
organizzazione, procedure e controlli interni                sottoposto a consultazione Banca d’Italia ha definito
per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del       i principi generali sulla base dei quali gli
terrorismo, contenute nel D.lgs. 231/2007 come               intermediari obbligati dovranno condurre il
modificato dal D.lgs. 90/2017.                               suddetto esercizio.

Come anticipato, uno degli aspetti sicuramente più           Nella relazione di accompagnamento del documento
significativi è il più sistematico ricorso                   posto in consultazione viene, invece, precisato che i
all’approccio basato sul rischio, quale principio            criteri specifici della metodologia di
cardine per individuare, valutare e gestire i rischi         autovalutazione applicabili alle varie categorie di
connessi con il riciclaggio e il finanziamento del           intermediari bancari e finanziari saranno forniti con
terrorismo. A fronte della possibilità di graduare gli       successive comunicazioni della Banca d’Italia.
assetti procedurali e di controllo in base al rischio, le
disposizioni richiedono agli intermediari di definire        Per quanto riguarda la “Funzione
nella propria policy antiriciclaggio, in modo                Antiriciclaggio”, le novità rispetto alla disciplina
analitico e motivato, le scelte che i medesimi, in           previgente riguardano:
concreto, intendono compiere al fine di dare                 (i) le procedura di nomina e di revoca del relativo
attuazione ai principi di proporzionalità e di               responsabile, che spetta all’organo con funzione di
approccio al rischio.                                        supervisione strategica, sentito l’organo con
                                                             funzione di controllo e
In tale ambito, l’Autorità di vigilanza ha inoltre           (ii) l’obbligo di trasmissione alla Banca d’Italia,
chiarito che, al fine di applicare coerentemente             unitamente alla Relazione annuale, dei risultati del
l’altro importante principio che permea la normativa         citato esercizio di autovalutazione.
in questione, quale il principio di
proporzionalità, i destinatari sono tenuti a                 Relativamente alla segnalazione delle
considerare le seguenti circostanze: (i) il totale di        operazioni sospette (“SOS”), le disposizioni in
bilancio; (ii) la presenza geografica e il volume di         consultazione introducono l’obbligo, in capo al
attività in ciascuna area; (iii) la forma giuridica          Responsabile SOS, di valutare le operazioni
adottata e l’eventuale appartenenza ad un gruppo;            sospette delle quali abbia avuto conoscenza in
(iv) i tipi di attività esercitate, nonché la loro natura    qualunque modo, quindi anche senza un input di
e complessità; (v) il modello di business scelto e le        primo livello. Ciò sicuramente comporta una
strategie adottate; (vi) il tipo di struttura                maggiore attenzione e sforzo nello svolgimento di
organizzativa; (vii) la strategia complessiva                questa attività. Inoltre, viene assegnato a
predisposta per l’efficace gestione dei rischi; (viii) gli   quest’ultimo anche il compito di effettuare verifiche,
assetti proprietari e le modalità di finanziamento;          anche a campione, sulla congruità delle valutazioni
(ix) la tipologia di clienti e la complessità dei            dell’operatività della clientela da parte delle
prodotti e dei contratti; (x) le attività esternalizzate e   strutture che effettuano il primo livello di analisi.
i canali di distribuzione.

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Con riferimento agli intermediari facenti parte           basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del
di un gruppo le novità riguardano il “modello             terrorismo.
accentrato” (con delega conferita a un delegato di
gruppo) che trova applicazione in caso di gruppo          In merito all’adeguata verifica rafforzata, si
italiano e per le sole controllate con sede in Italia;    segnalano novità sia sostanziali (con l’introduzione
per i gruppi di maggiori complessità viene                di nuove fattispecie ritenute a rischio elevato) che
confermata la possibilità di designare più delegati,      “procedurali” (con riferimento alle modalità per
con l’individuazione di criteri che assicurino la         l’assolvimento degli obblighi rafforzati).
ripartizione delle competenze tra i medesimi.
                                                          Nei casi di operatività a distanza le novità
Infine, la capogruppo è tenuta anche a istituire una      riguardano l’inclusione, tra gli strumenti di verifica,
base informativa comune che consenta a tutte le           di meccanismi di riscontro basati su affidabili
società del gruppo di valutare in modo omogeneo la        soluzioni tecnologicamente innovative quali, ad
clientela.                                                esempio, quelle che prevedono forme di
                                                          riconoscimento biometrico. Inoltre, viene definita
Disposizioni in materia di adeguata verifica              una procedura per effettuare l’adeguata verifica in
della clientela                                           digitale da remoto tramite strumenti di registrazione
                                                          audio/video.
Anche le nuove disposizioni in materia di adeguata
verifica della clientela sono volte a dare                Infine, per quanto riguarda l’adeguata verifica
attuazione alle previsioni contenute nel D.lgs.           tramite terzi, Banca d’Italia - in coerenza con la
231/2007 come modificato dal D.lgs. 90/2017; nel          progressiva evoluzione tecnologica - ha consentito la
dettaglio, vengono altresì recepiti da Banca d’Italia     facoltà di avvalersi dell’adeguata verifica svolta da
gli Orientamenti emanati congiuntamente dalle             un altro intermediario anche quando il terzo vi abbia
Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA)         provveduto a distanza.
sulle misure semplificate e rafforzate di
adeguata verifica della clientela e sui fattori           Disposizioni per la conservazione e l’utilizzo
di rischio, pubblicati il 4 gennaio 2018 (gli             dei dati e delle informazioni
“Orientamenti Congiunti”).
                                                          Con riguardo alla conservazione e all’utilizzo
Anche in tale ambito, il più sistematico ricorso          dei dati e delle informazioni, il Provvedimento
all’approccio basato sul rischio rappresenta il           sottoposto a pubblica consultazione aggiorna le
principio cardine che orienta le modalità e la            modalità di conservazione dei dati, prevedendo che
profondità delle analisi che gli intermediari devono      gli intermediari e, più in generale, tutti i soggetti
condurre per lo svolgimento degli obblighi di             obbligati possano assolvere all’obbligazione di
adeguata verifica, in modo coerente con l’effettiva       registrazione e conservazione dei dati relativi ai
esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento   rapporti continuativi ed ai movimenti
del terrorismo.                                           finanziari mediante qualsiasi sistema tecnico-
                                                          informatico che rispetti specifici requisiti,
Relativamente all’adeguata verifica                       prescindendo, pertanto, dall’obbligatorio utilizzo
semplificata, il D.lgs. 90/2017 ha abrogato le            dell’Archivio Unico Informatico (“AUI”).
fattispecie qualificate ex lege come a basso rischio,
limitandosi esclusivamente ad indicare alcuni indici      La nuova disciplina sulla conservazione dei dati,
di basso rischio rimettendo, tuttavia, agli               prevista dall’articolo 34 del D.lgs. 231/2007,
intermediari il compito di valutare caso per caso,        garantisce pertanto agli intermediari - in particolare
sulla base del richiamato approccio basato sul            a quelli di nuova costituzione che non abbiano già
rischio, le situazioni effettivamente idonee ad essere    adottato, alimentato e implementato l’AUI - una
trattate con il regime semplificato.                      maggiore facoltà di scelta e potenziali margini di
                                                          riduzione dei costi. Inoltre, le Autorità avrebbero a
A proposito di fattori di basso rischio di                disposizione i dati classificati secondo criteri
riciclaggio, Banca d’Italia ha previsto che - in linea    uniformi e standardizzati, nel rispetto dei
con le indicazioni contenute negli Orientamenti           principi di semplificazione, economicità ed efficienza
congiunti delle Autorità di Vigilanza europee - lo        che ispirano il D.lgs. 231/2007.
status di intermediario bancario o finanziario possa
essere considerato un (mero) fattore di potenziale

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Considerazioni conclusive

L’attuale carenza di un aggiornato quadro
regolamentare impedisce agli intermediari di
aggiornare i propri processi, le procedure e, più in
generale, di conformarsi definitivamente alla
normativa legislativa relativa al contrasto al
riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

In tale contesto, appare evidente come risulti
opportuno valutare anticipatamente - sulla base dei
testi in consultazione - quali saranno gli impatti che
a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni
definitive ne conseguiranno.

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Entrata in vigore delle disposizioni in materia di governo e
controllo dei prodotti bancari

Nel mese di dicembre 2018 Banca d’Italia ha                 Altra fondamentale novità riguarda l’efficacia delle
finalmente adottato, mediante integrazioni e                disposizioni in commento, applicabili dal 1°
modifiche alle Disposizioni in materia di                   gennaio 2019 nei confronti delle banche e degli
“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari         intermediari finanziari, fatta eccezione per gli
e finanziari. Correttezza delle relazioni tra               “intermediari di minori dimensioni”, quali le banche
intermediari e clienti”, le nuove disposizioni in           di credito cooperativo (BCC), gli intermediari
materia di governo e controllo dei prodotti bancari,        appartenenti a gruppi con attivo di bilancio
in attuazione degli Orientamenti EBA pubblicati in          consolidato pari o inferiore ad Euro 3,5 miliardi e gli
data 22 marzo 2016.                                         intermediari, non appartenenti a gruppi, con attivo
                                                            di bilancio pari o inferiore ad Euro 3,5 miliardi, ai
In particolare, le politiche e le procedure previste        quali tali disposizioni si applicheranno soltanto a
dalle nuove disposizioni hanno ad oggetto i prodotti        partire dal 1° gennaio 2020.
elaborati e offerti sul mercato (inclusi quelli
sostanzialmente modificati) e risultano già                 Puntualizzazioni in tema di attività dei
applicabili, a far data dallo scorso 1° gennaio 2019,       produttori
con talune eccezioni.
                                                            Le Disposizioni in materia di “Trasparenza delle
Peraltro, con riferimento allo specifico mondo dei          operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
prodotti bancari, sussistono taluni rilevanti aspetti       Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”
che non sono stati chiariti da Banca d’Italia               chiariscono che gli intermediari devono dotarsi di un
nemmeno in ultima battuta, tra i quali i confini del        efficiente sistema di controlli interni che coinvolga
perimetro di applicazione oggettivo della                   direttamente l’organo con funzione di supervisione
normativa in esame.                                         strategica nel periodico riesame e nell’approvazione
                                                            procedure di governo e controllo sui prodotti, con la
Ultime puntualizzazioni in merito all’ambito                partecipazione delle funzioni di controllo interno
di applicazione oggettivo e soggettivo                      nell’ambito della valutazione delle procedure.

Negli esiti della consultazione, Banca d’Italia non ha      Negli esiti della consultazione, infatti, Banca d’Italia
chiarito il confine del perimetro di applicazione           ha escluso che tale attività possa essere delegata a
oggettivo della normativa in materia di governo e           funzioni aziendali interne al fine di garantire che i
controllo dei prodotti bancari.                             vertici dell’intermediario siano adeguatamente
                                                            responsabilizzati.
Come noto, infatti, in sede di consultazione era stato
chiesto un chiarimento circa la delimitazione               Con particolare riferimento alla fase di
dell’ambito applicativo dei contratti di                    elaborazione del prodotto, la quale consiste
finanziamento nella forma del leasing                       nella creazione, sviluppo ed eventuale modifica del
(prevalentemente offerti a soggetti diversi dai             prodotto medesimo, la Banca d’Italia ha meglio
consumatori), alla luce della riscontrata difficoltà di     chiarito il concetto di “modifica sostanziale” del
differenziare il prodotto a seconda che fosse rivolto       prodotto, definita come “variazione significativa
alla clientela al dettaglio (e.g. professionisti e micro-   delle caratteristiche di un prodotto già offerto che
imprese) o ad altre fasce di clientela imprenditoriale.     consegue a una decisione dell’intermediario, (...)
                                                            anche quando la decisione dell’intermediario
Tuttavia, Banca d’Italia non ha fornito una risposta        consegua a mutamenti del quadro normativo o
esaustiva, limitandosi a richiamare genericamente il        della situazione di mercato”.
principio di proporzionalità e della graduazione
degli obblighi gravanti sugli intermediari, basato          Le ipotesi di modifica sostanziale del prodotto nel
sulla rischiosità e complessità dei prodotti e delle        senso sopra descritto, inoltre, devono essere
diverse tipologie di clienti.                               individuate dall’intermediario nell’ambito

                                                                                                                6
delle procedure interne adottate e mediante                Resta fermo che i dealers dovranno avere
modalità idonee ad assicurare il pieno rispetto delle      un’adeguata conoscenza del target market nonché
finalità sottese alla disciplina prevista dal paragrafo    adottare procedure interne idonee ad assicurare che
1-bis della Sezione XI (Requisiti organizzativi) del       i prodotti siano effettivamente offerti al mercato di
Provvedimento.                                             riferimento.

Con riferimento alla fase di monitoraggio, Banca           Considerazioni conclusive
d’Italia ha chiarito che tale attività possa essere
condotta anche avvalendosi di questionari e altre          Gli intermediari che hanno avviato e/o
attività di rilevazione della customer satisfaction.       implementato l’adeguamento organizzativo e
                                                           procedurale richiesto dalla nuova normativa nelle
Da ultimo, con riferimento al concetto di “ciclo di        lunghe more della fase di consultazione, potranno
vita del prodotto”, la Banca d’Italia ha chiarito che      trovarsi a riconsiderare talune scelte sulla base
“il ciclo di vita di un prodotto ha inizio con la sua      dell’intervenuta emanazione della normativa,
elaborazione ed ha termine al momento                      nonché di taluni rilevanti chiarimenti offerti da
dell’estinzione di un numero rilevante di rapporti         Banca d’Italia.
contrattuali relativi al prodotto instaurati con la
clientela”, precisando che gli intermediari dovranno       Diversamente, le BCC e i soggetti di minore
definire nell’ambito delle procedure interne il            dimensione hanno a questo punto più tempo per
numero dei rapporti rilevante ai fini della                avviare il processo di adeguamento, potendo altresì
conclusione del ciclo di vita di un prodotto entro la      contare sull’avviamento e la risoluzione di eventuali
data di cessazione dell’offerta del prodotto               aspetti critici che si sono già trovati a dover
medesimo sul mercato, avendo riguardo, tra l’altro,        affrontare i soggetti già coinvolti.
agli indici di proporzionalità ed eventuali criticità
riscontrate nella fase di commercializzazione.

Resta comunque fermo l’obbligo degli intermediari
di assicurare in ogni caso la correttezza
sostanziale nei rapporti con i clienti anche dopo la
fine del ciclo di vita del prodotto.

Puntualizzazioni in tema di product testing

 In occasione della pubblicazione del Provvedimento
è stata meglio precisata anche la portata applicativa,
le graduazioni degli obblighi e le eventuali esenzioni
riferite ai “canali di distribuzione indiretti”.

Un primo chiarimento ha riguardato l’inclusione fra
i c.d. “canali distributivi indiretti” anche dei
mediatori creditizi.

Un secondo chiarimento ha riguardato la
ricomprensione dei dealers nella categoria dei
“distributori”, con conseguente assoggettamento al
rispetto dei relativi obblighi in tema di governo e
controllo dei prodotti bancari; tuttavia, in virtù del
principio di proporzionalità e delle caratteristiche e
dell’operatività di tali soggetti, i dealers non saranno
tenuti ad effettuare il monitoraggio continuativo dei
prodotti venduti.

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PSD2: recenti novità nazionali ed europee

Dal 13 gennaio 2018 la Direttiva PSD2 relativa ai       15 dicembre 2017 n. 218 il quale ha apportato le
servizi di pagamento nel mercato interno si applica     opportune modifiche al decreto legislativo 1
negli Stati membri dell’Unione Europea.                 settembre 1993 n. 385 (di seguito, “TUB”) e al
                                                        decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (di seguito,
Alcune disposizioni tecniche, dettate dagli RTS, si     “D. Lgs. 11/2010”).
applicheranno dal 14 settembre 2019. Già dal 14
marzo 2019, tuttavia, ai PSP (prestatori di servizi     Il procedimento di regolamentazione secondaria è
di pagamento) è richiesto di predisporre alcune         articolato e non è ad oggi ancora terminato. In data
delle misure tecniche ed informatiche necessarie,       11 luglio 2018 Banca d’Italia ha, infatti, posto in
informandone le Autorità di Vigilanza.                  pubblica consultazione i documenti che
                                                        apportano modifiche alle Disposizioni in
In tale contesto, Banca d’Italia ha pubblicato in       materia di “Trasparenza delle operazioni e
consultazione alcuni provvedimenti attuativi delle      dei servizi bancari e finanziari. Correttezza
nuove disposizioni senza tuttavia aver ancora           delle relazioni tra intermediari e clienti”
emanato i testi definitivi, lasciando in tal modo       nonché le “Disposizioni di vigilanza per gli
profili di incertezza rispetto alla prestazione dei     istituti di pagamento e gli istituti di moneta
nuovi servizi di pagamento.                             elettronica”.

Premesse                                                Nelle more di emanare la relativa normativa, Banca
                                                        d’Italia ha pubblicato altresì, in data 11 ottobre 2018,
Nell’ambito del processo di regolamentazione            il Provvedimento di attuazione dell’articolo 2,
avviato negli ultimi anni, la Direttiva (UE)            comma 4-bis, D. Lgs. 11/2010, che ha recepito il
2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel          nuovo regime di operatività in esenzione
mercato interno (di seguito, “PSD2”) ha abrogato la     rispetto alla disciplina dei servizi di pagamento;
precedente Direttiva 2007/64/CE (di seguito,            nonché, in data 4 gennaio 2019, ha pubblicato una
“PSD1”).                                                Comunicazione contenente le istruzioni rivolte ai
                                                        prestatori di servizi di pagamento con radicamento
Il nuovo quadro regolamentare ha ridefinito le          dei conti online per chiedere all’Autorità di Vigilanza
principali caratteristiche del mercato dei pagamenti    di beneficiare di esenzione dall'obbligo di realizzare
al dettaglio, estendendo, in primo luogo, l’ambito di   una specifica interfaccia alternativa volta a garantire
applicazione della normativa sui servizi di             l’accesso ai conti (c.d. “procedura di
pagamento ad attività che precedentemente erano         contingency” o “fall-back solution”), ai sensi
rimaste estranee dall’alveo della regolamentazione.     dell’articolo 33 paragrafo 6 del Regolamento
                                                        delegato (UE) 2018/389 della Commissione del
A tal fine, si è reso necessario introdurre nuove       27 novembre 2017, che integra la direttiva PSD2 per
tipologie di servizi di pagamento, quali il servizio    quanto riguarda le norme tecniche di
di disposizione di ordini di pagamento                  regolamentazione per l’autenticazione forte del
(payment initiation service fornito dai c.d. “PISP”)    cliente e gli standard aperti di comunicazione
e il servizio di informazione sui conti di              comuni e sicuri (di seguito, “RTS”).
pagamento (account information service fornito
dai c.d. “AISP”), nonché incrementare il regime di      Banca d’Italia ha poi avviato, in data 9 gennaio
trasparenza dei servizi di pagamento e gli standard     2019, un’ulteriore consultazione pubblica al fine
di sicurezza delle operazioni di pagamento.             di recepire, all’interno della Circolare 285/2013
                                                        recante “Disposizioni di Vigilanza per le banche”,
L’attuazione in Italia di PSD2 e gli interventi         alcuni degli Orientamenti dell’Autorità Bancaria
di Banca d’Italia                                       Europea (di seguito, “EBA”) in materia.

A livello nazionale, le disposizioni europee sono
state recepite attraverso il decreto legislativo

                                                                                                           8
Infine, con Comunicazione del 24 gennaio                   b) unicamente per l'acquisto di una gamma molto
2019, Banca d'Italia ha fornito a istituti di              limitata di beni o servizi (gli “strumenti a
pagamento e agli istituti di moneta elettronica le         spendibilità limitata”)
istruzioni per la compilazione di una nuova
segnalazione, con decorrenza dall’11 febbraio 2019,        nel caso in cui il valore complessivo delle operazioni
in materia di distribuzione di servizi di                  di pagamento eseguite nell'anno solare precedente a
pagamento da parte di agenti.                              quello in cui si effettua la notifica sia superiore
                                                           all'importo di 1 milione di euro;
Il provvedimento di Banca d’Italia che attua
l’articolo 37 della PSD2                                   (ii) fornitori di reti o servizi di comunicazione
                                                           elettronica che, in aggiunta a detti servizi di
Come noto, la PSD2 ha ampliato l’ambito di                 comunicazione elettronica, consentono a un utente
applicazione soggettivo della normativa in materia di      della rete o del servizio di effettuare operazioni di
pagamenti, introducendo nuovi soggetti abilitati a         pagamento addebitandole alla relativa fattura o pre-
prestare nuove tipologie di servizi di pagamento;          alimentando il proprio conto presso il fornitore di
dall’altro lato, tuttavia, ha ampiamente disciplinato      reti o servizi di comunicazione elettronica, a
il c.d. “negative scope”, escludendo dal proprio           condizione che:
ambito di applicazione alcuni servizi e operazioni di      (1) il valore di ciascuna operazione non superi i 50
pagamento, al ricorrere di determinate condizioni.         Euro, ed il valore complessivo delle operazioni non
                                                           superi, per singola utenza, un importo medio
A tal riguardo, la Direttiva ha eliminato la possibilità   mensile pari a Euro 300, calcolato su base annuale e
per gli operatori di beneficiare di una esenzione dal      che (2) l’operazione di pagamento sia posta in
regime di prestazione dei servizi di pagamento senza       essere: (a) per l’acquisto di contenuti digitali e
consultare l'Autorità, introducendo, all’articolo 37,      servizi a tecnologia vocale; (b) da o tramite un
l’obbligo di notifica all’Autorità di Vigilanza per i      dispositivo elettronico per l’acquisto di biglietti
prestatori di servizi che emettono strumenti               relativi esclusivamente alla prestazione di servizi; (c)
a spendibilità limitata e per gli operatori di             da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di
reti o di servizi di comunicazione elettronica.            un’attività di beneficenza, per effettuare erogazioni
                                                           liberali destinate a organizzazioni senza scopo di
Tale obbligo è stato espressamente recepito a livello      lucro. L’obbligo di comunicazione da parte di questi
nazionale nell’articolo 2, comma 4-bis, D. Lgs.            soggetti sussiste a prescindere dal volume di attività.
11/2010, introdotto dal D. lgs. 218/2017 di
recepimento della Direttiva, mentre le modalità e i        La notifica a Banca d’Italia deve essere effettuata:
termini per l’invio delle informazioni sono state
specificate, di recente, dal Provvedimento di              (i) la prima volta, per i prestatori di servizi basati su
Banca d’Italia dell’11 ottobre 2018.                       strumenti a spendibilità limitata entro il 30 aprile
                                                           dell’anno successivo a quello di riferimento
Nel dettaglio, l’obbligo di notifica a Banca d’Italia      dell’operatività, e per i fornitori di reti o servizi di
riguarda i prestatori di servizi che emettono              comunicazione elettronica entro 120 giorni dalla
strumenti a spendibilità limitata e gli operatori di       chiusura contabile dell’esercizio, ai fini
reti o di servizi di comunicazione elettronica             dell’iscrizione in una specifica sezione dell’albo degli
(rispettivamente, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2,   istituti di pagamento, con la precisazione di tutte le
lettera “m”, punti 1 e 2 e art. 2, comma 2, lettera “n”,   informazioni funzionali all’Autorità a valutare
D. Lgs. 11/2010), ed in particolare:                       l’attività svolta dall’operatore, utilizzando gli schemi
                                                           in allegato al Provvedimento;
(i) i prestatori di servizi basati su strumenti
che possono essere utilizzati:                             (ii) in caso di aggiornamento o variazione delle
                                                           informazioni comunicate nella precedente
a) per acquistare beni o servizi soltanto nei locali       comunicazione;
dell'emittente o all'interno di una rete limitata di
prestatori di servizi vincolati da un accordo              (iii) con cadenza annuale, relativamente ad
commerciale con l'emittente o                              informazioni di carattere quantitativo.

                                                                                                               9
Ciò posto, pertanto ad oggi, nonostante l’operatività      ottobre 2012 (c.d. “Segnalazione Agenti SdP –
in regime di esenzione, gli operatori interessati          Istruzioni”), da intendersi abrogata dall’8 febbraio
dovranno se del caso essere iscritti in apposita           2019.
sezione dell’albo degli istituti di pagamento.
                                                           Le informazioni relative ad agenti e relativi accordi
A tal fine, come prima notifica, i soggetti che            di distribuzione in essere alla data di avvio della
prestano servizi basati su strumenti a spendibilità        nuova procedura “GIAVA-Agenti”, già acquisite dalla
limitata, sussistendo le condizioni richieste, e i         Banca d’Italia secondo le vecchie modalità, saranno
fornitori di reti o servizi di comunicazione               rese disponibili agli Istituti negli archivi del nuovo
elettronica, devono comunicare a Banca d’Italia            sistema.
rispettivamente entro il 30 aprile 2019 ed entro 120
giorni dalla chiusura contabile dell’esercizio, le         Le recenti consultazioni di Banca d’Italia per
informazioni richieste, riferite al periodo                recepire gli Orientamenti di EBA in materia
intercorrente tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre      PSD2
2018.
                                                           Come anticipato, in data 9 gennaio 2019 Banca
La Banca d’Italia dovrà notificare ad EBA i                d’Italia ha avviato una consultazione pubblica
nominativi dei soggetti iscritti nell’albo nonché una      volta a recepire nell’ordinamento nazionale alcuni
descrizione dell’attività da essi svolta, ai fini della    Orientamenti emanati da EBA ai sensi della PSD2.
iscrizione degli stessi in un registro centrale europeo
in materia.                                                 Orientamenti di EBA sulle misure di
                                                             sicurezza per i rischi operativi e di
La comunicazione di Banca d’Italia del 24                    sicurezza dei servizi di pagamento e
gennaio relativa ad agenti che distribuiscono                Orientamenti in materia di segnalazione
servizi di pagamento                                         dei gravi incidenti

Banca d’Italia, in data 24 gennaio 2019, ha                In primo luogo, Banca d’Italia ha posto in pubblica
pubblicato la comunicazione “Nuova                         consultazione il testo volto ad apportare modifiche
segnalazione degli agenti che distribuiscono               ed integrazioni alla Circolare n. 285/2013
servizi di pagamento. Istruzioni per gli                   (“Disposizioni di Vigilanza per le Banche”), ed in
istituti di pagamento e gli istituti di moneta             particolare ai relativi Capitoli 4 (“Sistema
elettronica italiani”, relativa alle modalità di           informativo”) e 5 (“Continuità operativa”) del Titolo
compilazione e trasmissione della segnalazione da          IV, Parte Prima al fine di recepire
parte di istituti di pagamento e istituti di moneta        nell'ordinamento nazionale gli Orientamenti di
elettronica (di seguito, gli “Istituti”) concernente gli   EBA in materia di segnalazione dei gravi incidenti
agenti in attività finanziaria, iscritti nell'elenco       del 19 dicembre 2017 e gli Orientamenti di EBA sulle
dell'OAM di cui all'art. 128-quater, c. 2 e 6 del TUB,     misure di sicurezza per i rischi operativi e per la
con i quali gli Istituti hanno stipulato accordi di        sicurezza dei servizi di pagamento del 12 gennaio
distribuzione per la promozione e la conclusione di        2018.
contratti relativi alla prestazione di servizi di
pagamento in Italia.                                       Tali disposizioni europee, stante il livello di
                                                           dettaglio, lasciano poco margine di discrezionalità
Nel dettaglio, gli Istituti dovranno utilizzare tale       alle Autorità di Vigilanza nazionali. Banca d’Italia,
procedura al fine di comunicare il conferimento e la       pertanto, intende recepire integralmente i citati
cessazione dei mandati relativi ad accordi di              Orientamenti mediante l’inserimento di un rinvio
distribuzione, tempestivamente e comunque non              nei Capitoli 4 e 5; le Disposizioni presenti in questi
oltre 15 giorni dall’evento.                               due capitoli sono già largamente coerenti con quanto
                                                           previsto da tali Orientamenti; pertanto gli interventi
Tale segnalazione, da inviarsi tramite la procedura        proposti dall'Autorità sono interventi di
denominata “GIAVA – Agenti”, a far data dall’11            raccordo tra gli obblighi già vigenti e quelli previsti
febbraio 2019, sostituisce l'invio all’Autorità di         da EBA.
Vigilanza dei messaggi di posta elettronica previsti
dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 3

                                                                                                            10
Nel dettaglio, il framework di cui agli Orientamenti      singolo evento o serie di eventi collegati, non
EBA recepiti in tema di misure di sicurezza per i         pianificati dal prestatore di servizi di pagamento che
rischi operativi e per la sicurezza dei servizi di        ha, o probabilmente avrà, un impatto negativo
pagamento si compone di alcune novità come di             sull’integrità, la disponibilità, la riservatezza,
seguito illustrate.                                       l’autenticità e/o la continuità dei servizi relativi ai
                                                          pagamenti;
In primo luogo, i prestatori di servizi di pagamento
devono gestire i rischi operativi e di sicurezza          (ii) introdurre indicatori di preallerta che
secondo un livello di dettaglio proporzionato alle        consentano l’individuazione rapida di incidenti
dimensioni, natura, scopo, complessità e rischiosità      operativi o di sicurezza;
dei servizi di pagamento prestati, definendo un
framework per la gestione dei rischi operativi e di       (iii) definire una procedura per la segnalazione
sicurezza, ossia i rischi derivanti dall’inadeguatezza    all’alta dirigenza degli incidenti operativi o di
o dalla mancanza di processi interni oppure da            sicurezza nonché dei reclami dei clienti in materia di
eventi esogeni che hanno, o potrebbero avere, un          sicurezza;
effetto negativo sulla disponibilità, integrità e
riservatezza dei sistemi che impiegano le tecnologie      (iv) gestire le risorse informatiche e i sistemi
dell’informazione e della comunicazione e/o delle         informatici che devono essere in grado di garantire
informazioni utilizzate per la prestazione dei servizi    continuità operativa per limitare le perdite in caso di
di pagamento (di seguito, “Framework per la               gravi interruzioni, rilevanti per il loro impatto
gestione dei rischi”).                                    sull’operatività dal punto di vista quantitativo e
                                                          qualitativo nonché per le loro possibili ripercussioni.
Il Framework per la gestione dei rischi,
pertanto, dovrebbe:                                       In secondo luogo, i prestatori di servizi di
                                                          pagamento, in caso di avvenuto grave
(i) comprendere un esauriente documento relativo          incidente operativo o di sicurezza, devono
alla politica di sicurezza;                               sottoporre all’Autorità di Vigilanza un rapporto
                                                          iniziale sull’incidente, entro quattro ore dalla
(ii) essere coerente con la propensione al rischio del    rilevazione dell’errore, nonché un ulteriore rapporto
prestatore di servizi di pagamento;                       finale contenente l’analisi delle cause che hanno
                                                          originato l’incidente.
(iii) definire e attribuire i ruoli e le responsabilità
fondamentali e le linee di riporto gerarchico             A tal riguardo, Banca d’Italia non ha esercitato la
necessarie per rafforzare le misure di sicurezza e        discrezionalità lasciata alle Autorità di Vigilanza
gestire i rischi operativi e di sicurezza;                nazionali che consentirebbe agli intermediari di
                                                          delegare ad un terzo l’invio di tale comunicazione,
(iv) stabilire le procedure e i sistemi necessari per     confermando in tal modo l’impostazione
individuare, misurare, monitorare e gestire la            attualmente prevista per i gravi incidenti di
gamma di rischi derivanti dalle attività connesse ai      sicurezza informatica per il complesso di attività e
servizi di pagamento.                                     servizi bancari, in base alla quale le banche
                                                          effettuano direttamente una comunicazione
A tal fine, i prestatori di servizi di pagamento          all’Autorità di Vigilanza.
devono, inter alia, definire e aggiornare
periodicamente un inventario di funzioni aziendali,        Orientamenti di EBA sulle condizioni per
risorse informatiche e processi, classificati sotto il      beneficiare dell’esenzione dal meccanismo
profilo della criticità, e rivedere periodicamente gli      di emergenza (“fall-back exemption”)
scenari di rischio e le relative misure preventive.
                                                          Infine, come già anticipato nella Comunicazione del
I prestatori di servizi di pagamento devono:              4 gennaio 2019, Banca d’Italia ha inteso conformarsi
                                                          agli Orientamenti di EBA del 4 dicembre 2018 sulle
(i) definire criteri e soglie appropriati per la          condizioni per beneficiare dell’esenzione dal
classificazione di un evento come “incidente              meccanismo di emergenza (procedura di
operativo o di sicurezza”, per tale intendendosi il       contingency o “fall-back solution”) a norma

                                                                                                            11
dell’articolo 33 paragrafo 6 dell’RTS, introducendo          quelli stabiliti per l’interfaccia utilizzata dai loro
anche nel documento di consultazione del 9 gennaio           utenti, non crei ostacoli alla prestazione di servizi di
2019 i dovuti riferimenti alla procedura riservata ai        disposizione di ordini di pagamento e di
prestatori di servizi di pagamento con radicamento           informazione sui conti);
dei conti online.
                                                             (ii) sia stata progettata e testata conformemente, con
A tal riguardo, l’articolo 33, paragrafo 6, dell’RTS ha      soddisfazione dei prestatori di servizi di pagamento;
previsto per i prestatori di servizi di pagamento con
radicamento dei conti online l’obbligo di                    (iii) sia stata ampiamente utilizzata per almeno tre
predisposizione, entro il 14 settembre 2019, di              mesi dai prestatori di servizi di pagamento per
un’interfaccia di accesso per consentire ai prestatori       offrire servizi di informazione sui conti e servizi di
di servizi di disposizione di ordini, ai prestatori di       disposizione di ordine di pagamento e per
informazione sui conti nonché ai prestatori di servizi       confermare la disponibilità di fondi per i pagamenti
di pagamento basati su carta (di seguito, “Terze             basati su carta;
Parti”) di svolgere la propria attività.
                                                             (iv) gli eventuali problemi relativi all'interfaccia
Tale obbligo è volto ad assicurare l’utilizzo di un          dedicata siano stati risolti senza indebiti ritardi.
canale sicuro di autenticazione e
comunicazione tra il prestatore di servizi di                Gli RTS prevedono che le interfacce dedicate siano
pagamento con radicamento dei conti online e le              rese disponibili, a fini di test, entro il 14 marzo
Terze Parti ed è soddisfatto, alternativamente               2019, sei mesi prima dell’entrata in vigore degli RTS
attraverso:                                                  stessi. A tal riguardo, peraltro, i prestatori di servizi
                                                             di pagamento con radicamento dei conti online
(i) la realizzazione ex novo di una interfaccia              devono dimostrare che le interfacce siano state
dedicata all’accesso delle Terze Parti;                      “ampiamente utilizzate” per almeno 3 mesi, prima di
                                                             poter avanzare l’istanza di esenzione dalla soluzione
(ii) l’adattamento dell’interfaccia utilizzata dal           di fall-back.
prestatore di servizi di pagamento con radicamento
dei conti online per l’autenticazione e la                   Dati i tempi stringenti, Banca d’Italia ha inteso
comunicazione con i propri clienti.                          adottare un termine per la conclusione del
                                                             procedimento amministrativo su istanza di parte per
In caso di adozione dell’interfaccia dedicata, si rende      l’esenzione dalla soluzione di fall-back pari a circa
necessario assicurare alle Terze Parti l’accesso ai          45 giorni e ha precisato, già nella Comunicazione del
conti attraverso l’interfaccia utilizzata per i clienti in   4 gennaio 2019, che i test di funzionalità delle
caso di indisponibilità o prestazioni inadeguate             interfacce siano avviati “con tempestività”,
dell’interfaccia dedicata (c.d. soluzione di fall            preferibilmente entro i primi giorni del mese di
back o “fall-back option”).                                  febbraio 2019, e che le interfacce siano messe in
                                                             esercizio entro il primo giugno 2019 Fatta salva
In conformità di quanto previsto dall’RTS, le                tale Comunicazione, Banca d’Italia ha altresì
Autorità di Vigilanza nazionali possono esentare i           precisato che gli intermediari, qualora intendano
prestatori di servizi di pagamento con radicamento           utilizzare soluzioni di soggetti terzi per l’accesso ai
dei conti online dal predisporre le soluzioni di fall-       conti, dovranno inviare la dovuta comunicazione
back, qualora l’interfaccia dedicata rispetti le             preventiva in materia di esternalizzazione di
condizioni di funzionalità previste dall’articolo            funzioni operative importanti.
33, paragrafo 6 dell’RTS, ed in particolare:

(i) rispetti gli obblighi applicabili alle interfacce
dedicate (e.g. offra in qualsiasi momento lo stesso
livello di disponibilità e prestazione delle interfacce
rese disponibili all’utente per accedere direttamente
al suo conto di pagamento online, rispetti gli
indicatori chiave di prestazione e gli obiettivi in
materia di livello di servizio trasparenti e rigorosi di

                                                                                                                12
Considerazioni conclusive

Una parte significativa del quadro regolamentare in
materia di specifiche tecniche dettate da PSD2 è
stata attuata a livello nazionale, permettendo
dunque ai soggetti destinatari della disciplina di
provvedere già all’implementazione operativa e di
effettuare le dovute comunicazioni a Banca d’Italia.

La definizione in itinere, tuttavia, di alcune
procedure e di alcuni chiarimenti operativi potrebbe
rappresentare un ostacolo per i prestatori di servizi
di pagamento alla normale operatività nonché
richiedere un effort significativo, dal punto di vista
di risorse umane, economiche e tecnologiche, al fine
di implementare correttamente e tempestivamente
le misure adeguate su ogni fronte richiesto.

Ad oggi, si attendono ancora i testi definitivi dei
molteplici provvedimenti posti in consultazione da
Banca d’Italia, al fine di poter considerare
completato l’iter legislativo relativo
all’implementazione di PSD2 e di permettere
l’effettiva operatività in Italia dei nuovi soggetti e la
concreta prestazione nei confronti degli utenti dei
nuovi servizi di pagamento di disposizione di ordini
di pagamento e di informazione sui conti di
pagamento.

                                                            13
Recepimento della Direttiva PAD. Modifica alle
disposizioni in materia di trasparenza bancaria
In data 27 dicembre 2018 Banca d’Italia ha posto in      Le caratteristiche del conto di base e le spese
consultazione alcune modifiche alle disposizioni in      applicabili sono individuate dal Decreto del
materia di “Trasparenza delle operazioni e dei           Ministero dell’Economia del 3 maggio 2018, n. 70,
servizi bancari e finanziari. Correttezza delle          entrato in vigore in data 20 giugno 2018, (il “Decreto
relazioni tra intermediari e clienti” (di cui al         MEF”), sentita la Banca d’Italia.
Provvedimento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009
e successive modificazioni), al fine di adeguare         Ad oggi, la ratio della normativa in esame sottoposta
queste ultime alle novità introdotte dalla Direttiva     a consultazione consiste nella realizzazione delle
2014/92/UE (c.d. Payment Account Directive –             seguenti finalità:
PAD) (“Direttiva PAD”).                                  i. aumentare la trasparenza e la comparabilità
La consultazione si concluderà il 25 febbraio 2019.      delle spese legate a un conto di pagamento
                                                         (incentivando così la concorrenza tra gli
Attraverso la suddetta consultazione pubblica,           intermediari);
Banca d’Italia intende completare il recepimento         ii. facilitare il trasferimento dei servizi di
della Direttiva PAD nell’ordinamento nazionale,          pagamento connessi al conto;
mediante modifiche riguardanti la disciplina             iii. favorire l’inclusione finanziaria, prevedendo
sull’informativa precontrattuale, la disciplina          l’obbligo di offrire un “conto di base” in capo ai
sull’informativa periodica e la terminologia             prestatori di pagamento e Poste Italiane S.p.A. per le
impiegata nel Prototipo di foglio informativo del        attività di bancoposta (di cui al D.P.R. 14 marzo del
conto corrente offerto ai consumatori.                   2001, n. 144).

La Direttiva PAD - attuata a livello nazionale dal       Le modifiche normative in esame riguardano i
Decreto Legislativo n. 37/2017 - attribuisce a tutti i   contenuti della seguente documentazione:
cittadini legalmente soggiornanti in uno Stato           i. informativa precontrattuale;
membro dell’Unione Europea il diritto di aprire un       ii. informativa periodica; e
conto di pagamento con caratteristiche di base,          iii. terminologia impiegata nel “Prototipo di
come definito dalla normativa di riferimento, senza      foglio informativo” del conto corrente
discriminazioni fondate sulla nazionalità o luogo di     offerto ai consumatori.
residenza.
                                                         La terminologia standardizzata per i servizi più
Quadro normativo e regolamentare                         rappresentativi collegati ad un conto di pagamento -
                                                         e le relative definizioni - è definita nell’allegato del
Il Decreto attuativo ha attuato nell’ordinamento         Regolamento delegato (UE) 2018/32, in vigore
nazionale le disposizioni introdotte dalla Direttiva     dall’11 gennaio 2018; invece, il modello recante il
PAD, mediante l’introduzione del Capo II-ter             formato di presentazione standardizzato del
(Disposizioni particolari relative ai conti di           riepilogo delle spese e il formato di
pagamento), all’interno del Titolo VI del Decreto        presentazione standardizzato del documento
Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo     informativo sulle spese sono riportati,
Unico Bancario” o il “TUB”).                             rispettivamente, negli allegati al Regolamento di
                                                         esecuzione (UE) 2018/33 e al Regolamento di
Come noto, Banca d’Italia, con Provvedimento del 3       esecuzione (UE) 2018/34, i quali sono in vigore a far
agosto 2017, aveva già apportato alcune modifiche        data dal 31 Gennaio 2018 (e direttamente applicabili
alle Disposizioni sulla trasparenza per il               in tutti gli Stati membri).
recepimento delle suddette novità; in particolare,
sono state aggiunte in quell’occasione le
disposizioni normative attinenti al “conto di
base”, come definito dall’articolo 126-decies,
comma 3, lett. b) del TUB.

                                                                                                           14
La disciplina dell’informativa                             Le informazioni ulteriori, non indicate nel FID e
precontrattuale e periodica                                inerenti alle condizioni economiche saranno
                                                           riportate, alternativamente:
Al fine di realizzare le finalità sottese alla Direttiva   - nel documento di sintesi, che non riporta le
PAD, ossia aumentare il livello di trasparenza             condizioni economiche contenute nel documento
delle condizioni contrattuali dei conti di                 informativo sulle spese (SOF); ovvero
pagamento e agevolare il confronto delle varie             - nella copia completa del testo contrattuale idonea
offerte commerciali da parte dei prestatori, l’art.        per la stipula, il cui frontespizio sarà costituito dal
126-duodecies del TUB prevede che i prestatori dei         documento informativo sulle spese (SOF).
servizi di pagamento forniscano ai consumatori un
“Documento informativo sulle spese”,                       Una volta effettuato l’adeguamento della
contenente informazioni personalizzate (c.d. “Fee          documentazione, si renderà necessario comunicare
Information Document” o “FID”) nella fase                  alla clientela, tramite apposita informativa inserita
antecedente alla stipula del contratto, nonché un          nel documento di sintesi e nell’estratto conto, che il
“Riepilogo delle spese” (c.d. “Statement of fees” o        quadro completo delle condizioni economiche del
“SOF”) durante l’esecuzione del rapporto                   rapporto risulta dalla lettura congiunta dei
contrattuale.                                              documenti italiani (documento di sintesi; estratto
                                                           conto) e di quelli di matrice europea (FID e SOF).
In particolare, è previsto che i nuovi documenti
standardizzati a livello europeo siano consegnati o        Le comunicazioni periodiche
messi a disposizione da parte dei prestatori dei
servizi di pagamento unitamente a quelli                   I prestatori dei servizi di pagamento sono tenuti,
attualmente richiesti sulla base delle disposizioni in     almeno una volta all’anno, a fornire
materia di trasparenza bancaria (i.e. foglio               gratuitamente ai consumatori titolari di un conto di
informativo e documento di sintesi in fase                 pagamento il SOF (“Riepilogo delle spese”)
precontrattuale ed estratto conto per la fase              unitamente ad un estratto conto all’interno del quale
successiva alla stipula del contratto).                    siano riportate tutte le informazioni rilevanti per la
                                                           comprensione del rapporto (e.g. tassi di interesse
Tale scelta dipende dal fatto che si intende garantire     per i servizi collegati al conto di pagamento), nonché
l’integrità e completezza del set informativo offerto      un documento di sintesi delle condizioni
ai consumatori, evitando che la nuova disciplina ed il     economiche applicabili al rapporto.
conseguente utilizzo dei documenti di sintesi possa
qualche modo pregiudicare i consumatori medesimi.          Si noti che, ai sensi dell’art. 126-decies del TUB, le
                                                           disposizioni particolari relative ai conti di
Pertanto, al fine di consentire agli intermediari di       pagamento si applicano ai conti di pagamento offerti
integrare esaustivamente la documentazione offerta         o sottoscritti dai consumatori che consentano
ai consumatori, è stato riconosciuto un termine di 18      almeno l’esecuzione di tutte le seguenti operazioni:
mesi dalla data prevista per l’applicazione delle          versamento di fondi, prelievo di contanti, esecuzione
Disposizioni e, in particolare, per:                       e ricezione di operazioni di pagamento.
- espungere dai documenti nazionali le informazioni
già presenti nel FID e nel SOF;                            Il Prototipo di foglio informativo del conto
- far confluire nel documento di sintesi le                corrente offerto ai consumatori.
informazioni contenute nel documento allegato allo         Terminologia europea standardizzata
stesso documento di sintesi.
                                                           Al fine di realizzare i principi sottesi alla Direttiva
I principali interventi in tema di modifiche               PAD si è resa necessaria l’adozione di un
all’informativa precontrattuale prevedono che, nel         linguaggio uniforme che definisca il servizio
caso di conti di pagamento offerti a o sottoscritti da     prestato, consentendo in tal modo alla clientela un
consumatori, i prestatori dei servizi di pagamento         confronto più semplice ed efficace delle condizioni
mettano a disposizione del consumatore il foglio           economiche offerte dai diversi prestatori di servizi di
informativo e gli consegnino, in tempo utile e prima       pagamento.
della conclusione del contratto, il FID contente
informazioni personalizzate.

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