Intermediari bancari e finanziari: l'(ancora) incompleta implementazione della IV Direttiva AML
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Febbraio 2019 Periodico di approfondimento del diritto dei mercati finanziari Intermediari bancari e finanziari: l’(ancora) incompleta implementazione della IV Direttiva AML Nel corso degli ultimi anni la disciplina relativa al prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di sistema di prevenzione del riciclaggio e di riciclaggio o finanziamento del terrorismo” (“IV finanziamento del terrorismo è stata oggetto di Direttiva Antiriciclaggio”) è stata pubblicata rilevanti interventi di riforma che hanno nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 5 interessato ogni livello normativo (legislativo giugno 2015, entrata in vigore il successivo 25 europeo e nazionale, nonché regolamentare). giugno 2015 e recepita nell’ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. In tale ambito, a livello europeo l’attività del 90 (“D.lgs. 90/2017”), pubblicato nella Gazzetta legislatore si è caratterizza per una produzione Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 ed entrato in normativa “incalzante” (essendo già stata emanata vigore il 4 luglio 2017. la c.d. “V Direttiva Antiriciclaggio”), mentre a livello nazionale, a distanza di quasi un anno e Come descritto nella relazione illustrativa del D.lgs. mezzo dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 90/2017, “la natura mutevole delle minacce 25 maggio 2017, n. 90 (di recepimento della c.d. “IV costituite dal riciclaggio e dal finanziamento del Direttiva Antiriciclaggio”) è attualmente n vigore terrorismo, facilitata dalla continua evoluzione solo una delle quattro disposizioni poste in della tecnologia e dei mezzi a disposizione dei consultazione da Banca d’Italia, a partire dalla criminali, rende imprescindibile l'adozione di più primavera scorsa, al fine di recepire la novella efficaci misure di contrasto che consentano di antiriciclaggio nell’ambito della regolamentazione adeguare il sistema di prevenzione a nuove ipotesi degli intermediari bancari e finanziari. di riciclaggio. Da qui l'esigenza di un intervento d'insieme volto a migliorare l'aderenza del quadro Posto che la riforma in questione introduce alcune normativo nazionale alla nuova disciplina novità rilevanti, con impatti di carattere comunitaria, nonché a correggere incongruenze, a organizzativo ed operativo, l’attuale situazione chiarire dubbi interpretativi e a rimuovere le pone alcuni dubbi interpretativi ed applicativi per difficoltà emerse nel corso degli anni, in sede di gli operatori tenuti a conformarvisi. applicazione del D.lgs. 21 novembre 2007, n.231, al fine di rendere la disciplina funzionale al migliore Attuale situazione normativa generale assolvimento dei compiti imposti dal Legislatore europeo”. È ancora in corso il completamento dell’attuazione della riforma della disciplina relativa al contrasto Uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina del riciclaggio e del finanziamento del è certamente rappresentato dal più sistematico terrorismo che ha preso avvio, a livello europeo, ricorso al c.d. “approccio basato sul rischio” nel (ormai lontano) 2015 e che, ad oggi, è ancora (“risk based approach”), quale principio cardine che priva, a livello nazionale, delle disposizioni attuative deve orientare le scelte dei destinatari da parte delle competenti Autorità di settore con nell’individuare, valutare e gestire i rischi connessi riferimento al mondo del settore finanziario. Come con il riciclaggio e finanziamento del terrorismo. noto, la Direttiva (UE) 2015/849, “relativa alla 1
Un altro tema di particolare interesse e di rilevante controlli in materia di antiriciclaggio; impatto è l’introduzione dell’obbligo, posto in capo a tutti i destinatari della normativa in commento, di c) Disposizioni in materia di adeguata verifica svolgere l’esercizio di autovalutazione. della clientela; Peraltro, nelle more dell’emanazione dei d) Disposizioni specifiche per la conservazione e provvedimenti attuativi delle Autorità di vigilanza di l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini settore, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del dell’Unione europea del 19 giugno 2018 la Direttiva terrorismo. (UE) 2018/843 “relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o Relativamente a tutti i sopracitati provvedimenti finanziamento del terrorismo e che modifica le sono state avviate - e si sono anche concluse - le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE” (“V pubbliche consultazioni. Tuttavia, ad oggi, sono state Direttiva Antiriciclaggio”), il cui termine per il pubblicate, in data 15 gennaio 2019, recepimento da parte degli Stati Membri è previsto esclusivamente le Disposizioni in materia di per il 10 gennaio 2020 e che apporta una serie di sanzioni e procedura sanzionatoria modifiche proprio alla IV Direttiva. Tra esse si amministrativa, in vigore dal 22 febbraio 2019 e segnalano, in particolare: l’ulteriore ampliamento applicabili ai procedimenti sanzionatori avviati dopo del perimetro dei soggetti obbligati; l’introduzione di tale data. un nuovo sistema di pubblicità delle informazioni sui titolari effettivi volto a migliorare la trasparenza Di seguito si tratteggiano dunque quelli che, allo sulla titolarità di società e trust; la maggior stato attuale - fatte salve le eventuali modifiche che attenzione posta sui rischi connessi a carte prepagate verranno apportate in sede di emanazione definitiva e valute virtuali; l’adozione di criteri e procedure della regolamentazione - possono considerarsi gli volte a garantire e favorire la cooperazione tra le aspetti più rilevanti e impattanti per i soggetti unità di informazione finanziaria; il potenziamento destinatari. dei controlli sulle operazioni che coinvolgono i paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento Disposizioni in materia di sanzioni e del terrorismo. procedura sanzionatoria amministrativa Evoluzione del quadro regolamentare con La procedura sanzionatoria amministrativa è riferimento agli intermediari bancari e stata adeguata alle novità apportate al regime delle finanziari sanzioni antiriciclaggio dal D.lgs. 90/2017 e, con l’occasione, la medesima procedura è stata altresì Come noto, al fine di agevolare l’attività degli allineata a quanto previsto sul piano sanzionatorio intermediari obbligati nel corso del regime nel D.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. “Testo transitorio, in attesa dell’entrata in vigore delle Unico della Finanza”) in attuazione delle Direttive nuove disposizioni secondarie attuative della IV (UE) 91/2014 (c.d. “UCITS V”) e 65/2014 (c.d. Direttiva, in data 9 febbraio 2018, Banca d’Italia ha “MiFID II”). emanato una Comunicazione con la quale ha fornito le indicazioni alle quali attenersi al fine di Relativamente alle modifiche apportate, appare adempiere agli obblighi antiriciclaggio previsti dal interessante segnalare come, a seguito delle Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 osservazioni ricevute nell’ambito della (“D.lgs. 231/2007”), come modificato dal D.lgs. consultazione, Banca d’Italia abbia: 90/2017, il cui rispetto dovrebbe garantire agli intermediari la conformità con il nuovo quadro i. chiarito che la nozione di “titolari” di funzioni legislativo fino all’entrata in vigore dei modificati di amministrazione, direzione e controllo provvedimenti di normativa secondaria. In include non solo gli esponenti aziendali (componenti particolare, questi ultimi sono rappresentati da: del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e direttore generale) ma anche le figure a) Disposizioni in materia di sanzioni e manageriali titolari di tali funzioni all’interno procedura sanzionatoria amministrativa; dell’organizzazione aziendale (ad es. i responsabili delle funzioni di controllo, incluso il responsabile b) Disposizioni su organizzazione, procedure e antiriciclaggio); 2
ii. fornito alcuni criteri in base ai quali desumere la Una delle novità rilevanti introdotte dal D.lgs. sussistenza delle fattispecie qualificanti della 90/2017, per gli intermediari diversi dalle banche (le violazione, rappresentate dalla “gravità, quali, infatti, erano già tenute ad assolvere a tale ripetitività, sistematicità, ovvero pluralità” in obbligo), riguarda l’esercizio di autovalutazione presenza delle quali la sanzione viene inasprita del rischio di riciclaggio e di finanziamento rispetto alla fattispecie “base”. del terrorismo che gli intermediari sono tenuti a condurre e che rappresenta il punto di partenza Disposizioni su organizzazione, procedure e per la definizione e l’attuazione delle strategie e delle controlli misure organizzative e procedurali da implementare, rispetto alla quale lo stesso D.lgs. 90/2017 rimette in Il documento sottoposto a consultazione pubblica capo alle autorità di vigilanza di settore e agli rappresenta un’evoluzione del Provvedimento di organismi di autoregolamentazione il compito di Banca d’Italia dell’11 marzo 2011 ed è volto, dunque, dettare criteri e metodologie per svolgere tale a dare attuazione alle previsioni in materia di analisi. Su tale presupposto, nel documento organizzazione, procedure e controlli interni sottoposto a consultazione Banca d’Italia ha definito per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del i principi generali sulla base dei quali gli terrorismo, contenute nel D.lgs. 231/2007 come intermediari obbligati dovranno condurre il modificato dal D.lgs. 90/2017. suddetto esercizio. Come anticipato, uno degli aspetti sicuramente più Nella relazione di accompagnamento del documento significativi è il più sistematico ricorso posto in consultazione viene, invece, precisato che i all’approccio basato sul rischio, quale principio criteri specifici della metodologia di cardine per individuare, valutare e gestire i rischi autovalutazione applicabili alle varie categorie di connessi con il riciclaggio e il finanziamento del intermediari bancari e finanziari saranno forniti con terrorismo. A fronte della possibilità di graduare gli successive comunicazioni della Banca d’Italia. assetti procedurali e di controllo in base al rischio, le disposizioni richiedono agli intermediari di definire Per quanto riguarda la “Funzione nella propria policy antiriciclaggio, in modo Antiriciclaggio”, le novità rispetto alla disciplina analitico e motivato, le scelte che i medesimi, in previgente riguardano: concreto, intendono compiere al fine di dare (i) le procedura di nomina e di revoca del relativo attuazione ai principi di proporzionalità e di responsabile, che spetta all’organo con funzione di approccio al rischio. supervisione strategica, sentito l’organo con funzione di controllo e In tale ambito, l’Autorità di vigilanza ha inoltre (ii) l’obbligo di trasmissione alla Banca d’Italia, chiarito che, al fine di applicare coerentemente unitamente alla Relazione annuale, dei risultati del l’altro importante principio che permea la normativa citato esercizio di autovalutazione. in questione, quale il principio di proporzionalità, i destinatari sono tenuti a Relativamente alla segnalazione delle considerare le seguenti circostanze: (i) il totale di operazioni sospette (“SOS”), le disposizioni in bilancio; (ii) la presenza geografica e il volume di consultazione introducono l’obbligo, in capo al attività in ciascuna area; (iii) la forma giuridica Responsabile SOS, di valutare le operazioni adottata e l’eventuale appartenenza ad un gruppo; sospette delle quali abbia avuto conoscenza in (iv) i tipi di attività esercitate, nonché la loro natura qualunque modo, quindi anche senza un input di e complessità; (v) il modello di business scelto e le primo livello. Ciò sicuramente comporta una strategie adottate; (vi) il tipo di struttura maggiore attenzione e sforzo nello svolgimento di organizzativa; (vii) la strategia complessiva questa attività. Inoltre, viene assegnato a predisposta per l’efficace gestione dei rischi; (viii) gli quest’ultimo anche il compito di effettuare verifiche, assetti proprietari e le modalità di finanziamento; anche a campione, sulla congruità delle valutazioni (ix) la tipologia di clienti e la complessità dei dell’operatività della clientela da parte delle prodotti e dei contratti; (x) le attività esternalizzate e strutture che effettuano il primo livello di analisi. i canali di distribuzione. 3
Con riferimento agli intermediari facenti parte basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del di un gruppo le novità riguardano il “modello terrorismo. accentrato” (con delega conferita a un delegato di gruppo) che trova applicazione in caso di gruppo In merito all’adeguata verifica rafforzata, si italiano e per le sole controllate con sede in Italia; segnalano novità sia sostanziali (con l’introduzione per i gruppi di maggiori complessità viene di nuove fattispecie ritenute a rischio elevato) che confermata la possibilità di designare più delegati, “procedurali” (con riferimento alle modalità per con l’individuazione di criteri che assicurino la l’assolvimento degli obblighi rafforzati). ripartizione delle competenze tra i medesimi. Nei casi di operatività a distanza le novità Infine, la capogruppo è tenuta anche a istituire una riguardano l’inclusione, tra gli strumenti di verifica, base informativa comune che consenta a tutte le di meccanismi di riscontro basati su affidabili società del gruppo di valutare in modo omogeneo la soluzioni tecnologicamente innovative quali, ad clientela. esempio, quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico. Inoltre, viene definita Disposizioni in materia di adeguata verifica una procedura per effettuare l’adeguata verifica in della clientela digitale da remoto tramite strumenti di registrazione audio/video. Anche le nuove disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela sono volte a dare Infine, per quanto riguarda l’adeguata verifica attuazione alle previsioni contenute nel D.lgs. tramite terzi, Banca d’Italia - in coerenza con la 231/2007 come modificato dal D.lgs. 90/2017; nel progressiva evoluzione tecnologica - ha consentito la dettaglio, vengono altresì recepiti da Banca d’Italia facoltà di avvalersi dell’adeguata verifica svolta da gli Orientamenti emanati congiuntamente dalle un altro intermediario anche quando il terzo vi abbia Autorità di Vigilanza europee (EBA, ESMA e EIOPA) provveduto a distanza. sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori Disposizioni per la conservazione e l’utilizzo di rischio, pubblicati il 4 gennaio 2018 (gli dei dati e delle informazioni “Orientamenti Congiunti”). Con riguardo alla conservazione e all’utilizzo Anche in tale ambito, il più sistematico ricorso dei dati e delle informazioni, il Provvedimento all’approccio basato sul rischio rappresenta il sottoposto a pubblica consultazione aggiorna le principio cardine che orienta le modalità e la modalità di conservazione dei dati, prevedendo che profondità delle analisi che gli intermediari devono gli intermediari e, più in generale, tutti i soggetti condurre per lo svolgimento degli obblighi di obbligati possano assolvere all’obbligazione di adeguata verifica, in modo coerente con l’effettiva registrazione e conservazione dei dati relativi ai esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento rapporti continuativi ed ai movimenti del terrorismo. finanziari mediante qualsiasi sistema tecnico- informatico che rispetti specifici requisiti, Relativamente all’adeguata verifica prescindendo, pertanto, dall’obbligatorio utilizzo semplificata, il D.lgs. 90/2017 ha abrogato le dell’Archivio Unico Informatico (“AUI”). fattispecie qualificate ex lege come a basso rischio, limitandosi esclusivamente ad indicare alcuni indici La nuova disciplina sulla conservazione dei dati, di basso rischio rimettendo, tuttavia, agli prevista dall’articolo 34 del D.lgs. 231/2007, intermediari il compito di valutare caso per caso, garantisce pertanto agli intermediari - in particolare sulla base del richiamato approccio basato sul a quelli di nuova costituzione che non abbiano già rischio, le situazioni effettivamente idonee ad essere adottato, alimentato e implementato l’AUI - una trattate con il regime semplificato. maggiore facoltà di scelta e potenziali margini di riduzione dei costi. Inoltre, le Autorità avrebbero a A proposito di fattori di basso rischio di disposizione i dati classificati secondo criteri riciclaggio, Banca d’Italia ha previsto che - in linea uniformi e standardizzati, nel rispetto dei con le indicazioni contenute negli Orientamenti principi di semplificazione, economicità ed efficienza congiunti delle Autorità di Vigilanza europee - lo che ispirano il D.lgs. 231/2007. status di intermediario bancario o finanziario possa essere considerato un (mero) fattore di potenziale 4
Considerazioni conclusive L’attuale carenza di un aggiornato quadro regolamentare impedisce agli intermediari di aggiornare i propri processi, le procedure e, più in generale, di conformarsi definitivamente alla normativa legislativa relativa al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In tale contesto, appare evidente come risulti opportuno valutare anticipatamente - sulla base dei testi in consultazione - quali saranno gli impatti che a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni definitive ne conseguiranno. 5
Entrata in vigore delle disposizioni in materia di governo e controllo dei prodotti bancari Nel mese di dicembre 2018 Banca d’Italia ha Altra fondamentale novità riguarda l’efficacia delle finalmente adottato, mediante integrazioni e disposizioni in commento, applicabili dal 1° modifiche alle Disposizioni in materia di gennaio 2019 nei confronti delle banche e degli “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari intermediari finanziari, fatta eccezione per gli e finanziari. Correttezza delle relazioni tra “intermediari di minori dimensioni”, quali le banche intermediari e clienti”, le nuove disposizioni in di credito cooperativo (BCC), gli intermediari materia di governo e controllo dei prodotti bancari, appartenenti a gruppi con attivo di bilancio in attuazione degli Orientamenti EBA pubblicati in consolidato pari o inferiore ad Euro 3,5 miliardi e gli data 22 marzo 2016. intermediari, non appartenenti a gruppi, con attivo di bilancio pari o inferiore ad Euro 3,5 miliardi, ai In particolare, le politiche e le procedure previste quali tali disposizioni si applicheranno soltanto a dalle nuove disposizioni hanno ad oggetto i prodotti partire dal 1° gennaio 2020. elaborati e offerti sul mercato (inclusi quelli sostanzialmente modificati) e risultano già Puntualizzazioni in tema di attività dei applicabili, a far data dallo scorso 1° gennaio 2019, produttori con talune eccezioni. Le Disposizioni in materia di “Trasparenza delle Peraltro, con riferimento allo specifico mondo dei operazioni e dei servizi bancari e finanziari. prodotti bancari, sussistono taluni rilevanti aspetti Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” che non sono stati chiariti da Banca d’Italia chiariscono che gli intermediari devono dotarsi di un nemmeno in ultima battuta, tra i quali i confini del efficiente sistema di controlli interni che coinvolga perimetro di applicazione oggettivo della direttamente l’organo con funzione di supervisione normativa in esame. strategica nel periodico riesame e nell’approvazione procedure di governo e controllo sui prodotti, con la Ultime puntualizzazioni in merito all’ambito partecipazione delle funzioni di controllo interno di applicazione oggettivo e soggettivo nell’ambito della valutazione delle procedure. Negli esiti della consultazione, Banca d’Italia non ha Negli esiti della consultazione, infatti, Banca d’Italia chiarito il confine del perimetro di applicazione ha escluso che tale attività possa essere delegata a oggettivo della normativa in materia di governo e funzioni aziendali interne al fine di garantire che i controllo dei prodotti bancari. vertici dell’intermediario siano adeguatamente responsabilizzati. Come noto, infatti, in sede di consultazione era stato chiesto un chiarimento circa la delimitazione Con particolare riferimento alla fase di dell’ambito applicativo dei contratti di elaborazione del prodotto, la quale consiste finanziamento nella forma del leasing nella creazione, sviluppo ed eventuale modifica del (prevalentemente offerti a soggetti diversi dai prodotto medesimo, la Banca d’Italia ha meglio consumatori), alla luce della riscontrata difficoltà di chiarito il concetto di “modifica sostanziale” del differenziare il prodotto a seconda che fosse rivolto prodotto, definita come “variazione significativa alla clientela al dettaglio (e.g. professionisti e micro- delle caratteristiche di un prodotto già offerto che imprese) o ad altre fasce di clientela imprenditoriale. consegue a una decisione dell’intermediario, (...) anche quando la decisione dell’intermediario Tuttavia, Banca d’Italia non ha fornito una risposta consegua a mutamenti del quadro normativo o esaustiva, limitandosi a richiamare genericamente il della situazione di mercato”. principio di proporzionalità e della graduazione degli obblighi gravanti sugli intermediari, basato Le ipotesi di modifica sostanziale del prodotto nel sulla rischiosità e complessità dei prodotti e delle senso sopra descritto, inoltre, devono essere diverse tipologie di clienti. individuate dall’intermediario nell’ambito 6
delle procedure interne adottate e mediante Resta fermo che i dealers dovranno avere modalità idonee ad assicurare il pieno rispetto delle un’adeguata conoscenza del target market nonché finalità sottese alla disciplina prevista dal paragrafo adottare procedure interne idonee ad assicurare che 1-bis della Sezione XI (Requisiti organizzativi) del i prodotti siano effettivamente offerti al mercato di Provvedimento. riferimento. Con riferimento alla fase di monitoraggio, Banca Considerazioni conclusive d’Italia ha chiarito che tale attività possa essere condotta anche avvalendosi di questionari e altre Gli intermediari che hanno avviato e/o attività di rilevazione della customer satisfaction. implementato l’adeguamento organizzativo e procedurale richiesto dalla nuova normativa nelle Da ultimo, con riferimento al concetto di “ciclo di lunghe more della fase di consultazione, potranno vita del prodotto”, la Banca d’Italia ha chiarito che trovarsi a riconsiderare talune scelte sulla base “il ciclo di vita di un prodotto ha inizio con la sua dell’intervenuta emanazione della normativa, elaborazione ed ha termine al momento nonché di taluni rilevanti chiarimenti offerti da dell’estinzione di un numero rilevante di rapporti Banca d’Italia. contrattuali relativi al prodotto instaurati con la clientela”, precisando che gli intermediari dovranno Diversamente, le BCC e i soggetti di minore definire nell’ambito delle procedure interne il dimensione hanno a questo punto più tempo per numero dei rapporti rilevante ai fini della avviare il processo di adeguamento, potendo altresì conclusione del ciclo di vita di un prodotto entro la contare sull’avviamento e la risoluzione di eventuali data di cessazione dell’offerta del prodotto aspetti critici che si sono già trovati a dover medesimo sul mercato, avendo riguardo, tra l’altro, affrontare i soggetti già coinvolti. agli indici di proporzionalità ed eventuali criticità riscontrate nella fase di commercializzazione. Resta comunque fermo l’obbligo degli intermediari di assicurare in ogni caso la correttezza sostanziale nei rapporti con i clienti anche dopo la fine del ciclo di vita del prodotto. Puntualizzazioni in tema di product testing In occasione della pubblicazione del Provvedimento è stata meglio precisata anche la portata applicativa, le graduazioni degli obblighi e le eventuali esenzioni riferite ai “canali di distribuzione indiretti”. Un primo chiarimento ha riguardato l’inclusione fra i c.d. “canali distributivi indiretti” anche dei mediatori creditizi. Un secondo chiarimento ha riguardato la ricomprensione dei dealers nella categoria dei “distributori”, con conseguente assoggettamento al rispetto dei relativi obblighi in tema di governo e controllo dei prodotti bancari; tuttavia, in virtù del principio di proporzionalità e delle caratteristiche e dell’operatività di tali soggetti, i dealers non saranno tenuti ad effettuare il monitoraggio continuativo dei prodotti venduti. 7
PSD2: recenti novità nazionali ed europee Dal 13 gennaio 2018 la Direttiva PSD2 relativa ai 15 dicembre 2017 n. 218 il quale ha apportato le servizi di pagamento nel mercato interno si applica opportune modifiche al decreto legislativo 1 negli Stati membri dell’Unione Europea. settembre 1993 n. 385 (di seguito, “TUB”) e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (di seguito, Alcune disposizioni tecniche, dettate dagli RTS, si “D. Lgs. 11/2010”). applicheranno dal 14 settembre 2019. Già dal 14 marzo 2019, tuttavia, ai PSP (prestatori di servizi Il procedimento di regolamentazione secondaria è di pagamento) è richiesto di predisporre alcune articolato e non è ad oggi ancora terminato. In data delle misure tecniche ed informatiche necessarie, 11 luglio 2018 Banca d’Italia ha, infatti, posto in informandone le Autorità di Vigilanza. pubblica consultazione i documenti che apportano modifiche alle Disposizioni in In tale contesto, Banca d’Italia ha pubblicato in materia di “Trasparenza delle operazioni e consultazione alcuni provvedimenti attuativi delle dei servizi bancari e finanziari. Correttezza nuove disposizioni senza tuttavia aver ancora delle relazioni tra intermediari e clienti” emanato i testi definitivi, lasciando in tal modo nonché le “Disposizioni di vigilanza per gli profili di incertezza rispetto alla prestazione dei istituti di pagamento e gli istituti di moneta nuovi servizi di pagamento. elettronica”. Premesse Nelle more di emanare la relativa normativa, Banca d’Italia ha pubblicato altresì, in data 11 ottobre 2018, Nell’ambito del processo di regolamentazione il Provvedimento di attuazione dell’articolo 2, avviato negli ultimi anni, la Direttiva (UE) comma 4-bis, D. Lgs. 11/2010, che ha recepito il 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel nuovo regime di operatività in esenzione mercato interno (di seguito, “PSD2”) ha abrogato la rispetto alla disciplina dei servizi di pagamento; precedente Direttiva 2007/64/CE (di seguito, nonché, in data 4 gennaio 2019, ha pubblicato una “PSD1”). Comunicazione contenente le istruzioni rivolte ai prestatori di servizi di pagamento con radicamento Il nuovo quadro regolamentare ha ridefinito le dei conti online per chiedere all’Autorità di Vigilanza principali caratteristiche del mercato dei pagamenti di beneficiare di esenzione dall'obbligo di realizzare al dettaglio, estendendo, in primo luogo, l’ambito di una specifica interfaccia alternativa volta a garantire applicazione della normativa sui servizi di l’accesso ai conti (c.d. “procedura di pagamento ad attività che precedentemente erano contingency” o “fall-back solution”), ai sensi rimaste estranee dall’alveo della regolamentazione. dell’articolo 33 paragrafo 6 del Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione del A tal fine, si è reso necessario introdurre nuove 27 novembre 2017, che integra la direttiva PSD2 per tipologie di servizi di pagamento, quali il servizio quanto riguarda le norme tecniche di di disposizione di ordini di pagamento regolamentazione per l’autenticazione forte del (payment initiation service fornito dai c.d. “PISP”) cliente e gli standard aperti di comunicazione e il servizio di informazione sui conti di comuni e sicuri (di seguito, “RTS”). pagamento (account information service fornito dai c.d. “AISP”), nonché incrementare il regime di Banca d’Italia ha poi avviato, in data 9 gennaio trasparenza dei servizi di pagamento e gli standard 2019, un’ulteriore consultazione pubblica al fine di sicurezza delle operazioni di pagamento. di recepire, all’interno della Circolare 285/2013 recante “Disposizioni di Vigilanza per le banche”, L’attuazione in Italia di PSD2 e gli interventi alcuni degli Orientamenti dell’Autorità Bancaria di Banca d’Italia Europea (di seguito, “EBA”) in materia. A livello nazionale, le disposizioni europee sono state recepite attraverso il decreto legislativo 8
Infine, con Comunicazione del 24 gennaio b) unicamente per l'acquisto di una gamma molto 2019, Banca d'Italia ha fornito a istituti di limitata di beni o servizi (gli “strumenti a pagamento e agli istituti di moneta elettronica le spendibilità limitata”) istruzioni per la compilazione di una nuova segnalazione, con decorrenza dall’11 febbraio 2019, nel caso in cui il valore complessivo delle operazioni in materia di distribuzione di servizi di di pagamento eseguite nell'anno solare precedente a pagamento da parte di agenti. quello in cui si effettua la notifica sia superiore all'importo di 1 milione di euro; Il provvedimento di Banca d’Italia che attua l’articolo 37 della PSD2 (ii) fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di Come noto, la PSD2 ha ampliato l’ambito di comunicazione elettronica, consentono a un utente applicazione soggettivo della normativa in materia di della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamenti, introducendo nuovi soggetti abilitati a pagamento addebitandole alla relativa fattura o pre- prestare nuove tipologie di servizi di pagamento; alimentando il proprio conto presso il fornitore di dall’altro lato, tuttavia, ha ampiamente disciplinato reti o servizi di comunicazione elettronica, a il c.d. “negative scope”, escludendo dal proprio condizione che: ambito di applicazione alcuni servizi e operazioni di (1) il valore di ciascuna operazione non superi i 50 pagamento, al ricorrere di determinate condizioni. Euro, ed il valore complessivo delle operazioni non superi, per singola utenza, un importo medio A tal riguardo, la Direttiva ha eliminato la possibilità mensile pari a Euro 300, calcolato su base annuale e per gli operatori di beneficiare di una esenzione dal che (2) l’operazione di pagamento sia posta in regime di prestazione dei servizi di pagamento senza essere: (a) per l’acquisto di contenuti digitali e consultare l'Autorità, introducendo, all’articolo 37, servizi a tecnologia vocale; (b) da o tramite un l’obbligo di notifica all’Autorità di Vigilanza per i dispositivo elettronico per l’acquisto di biglietti prestatori di servizi che emettono strumenti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi; (c) a spendibilità limitata e per gli operatori di da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di reti o di servizi di comunicazione elettronica. un’attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate a organizzazioni senza scopo di Tale obbligo è stato espressamente recepito a livello lucro. L’obbligo di comunicazione da parte di questi nazionale nell’articolo 2, comma 4-bis, D. Lgs. soggetti sussiste a prescindere dal volume di attività. 11/2010, introdotto dal D. lgs. 218/2017 di recepimento della Direttiva, mentre le modalità e i La notifica a Banca d’Italia deve essere effettuata: termini per l’invio delle informazioni sono state specificate, di recente, dal Provvedimento di (i) la prima volta, per i prestatori di servizi basati su Banca d’Italia dell’11 ottobre 2018. strumenti a spendibilità limitata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento Nel dettaglio, l’obbligo di notifica a Banca d’Italia dell’operatività, e per i fornitori di reti o servizi di riguarda i prestatori di servizi che emettono comunicazione elettronica entro 120 giorni dalla strumenti a spendibilità limitata e gli operatori di chiusura contabile dell’esercizio, ai fini reti o di servizi di comunicazione elettronica dell’iscrizione in una specifica sezione dell’albo degli (rispettivamente, i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, istituti di pagamento, con la precisazione di tutte le lettera “m”, punti 1 e 2 e art. 2, comma 2, lettera “n”, informazioni funzionali all’Autorità a valutare D. Lgs. 11/2010), ed in particolare: l’attività svolta dall’operatore, utilizzando gli schemi in allegato al Provvedimento; (i) i prestatori di servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati: (ii) in caso di aggiornamento o variazione delle informazioni comunicate nella precedente a) per acquistare beni o servizi soltanto nei locali comunicazione; dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo (iii) con cadenza annuale, relativamente ad commerciale con l'emittente o informazioni di carattere quantitativo. 9
Ciò posto, pertanto ad oggi, nonostante l’operatività ottobre 2012 (c.d. “Segnalazione Agenti SdP – in regime di esenzione, gli operatori interessati Istruzioni”), da intendersi abrogata dall’8 febbraio dovranno se del caso essere iscritti in apposita 2019. sezione dell’albo degli istituti di pagamento. Le informazioni relative ad agenti e relativi accordi A tal fine, come prima notifica, i soggetti che di distribuzione in essere alla data di avvio della prestano servizi basati su strumenti a spendibilità nuova procedura “GIAVA-Agenti”, già acquisite dalla limitata, sussistendo le condizioni richieste, e i Banca d’Italia secondo le vecchie modalità, saranno fornitori di reti o servizi di comunicazione rese disponibili agli Istituti negli archivi del nuovo elettronica, devono comunicare a Banca d’Italia sistema. rispettivamente entro il 30 aprile 2019 ed entro 120 giorni dalla chiusura contabile dell’esercizio, le Le recenti consultazioni di Banca d’Italia per informazioni richieste, riferite al periodo recepire gli Orientamenti di EBA in materia intercorrente tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre PSD2 2018. Come anticipato, in data 9 gennaio 2019 Banca La Banca d’Italia dovrà notificare ad EBA i d’Italia ha avviato una consultazione pubblica nominativi dei soggetti iscritti nell’albo nonché una volta a recepire nell’ordinamento nazionale alcuni descrizione dell’attività da essi svolta, ai fini della Orientamenti emanati da EBA ai sensi della PSD2. iscrizione degli stessi in un registro centrale europeo in materia. Orientamenti di EBA sulle misure di sicurezza per i rischi operativi e di La comunicazione di Banca d’Italia del 24 sicurezza dei servizi di pagamento e gennaio relativa ad agenti che distribuiscono Orientamenti in materia di segnalazione servizi di pagamento dei gravi incidenti Banca d’Italia, in data 24 gennaio 2019, ha In primo luogo, Banca d’Italia ha posto in pubblica pubblicato la comunicazione “Nuova consultazione il testo volto ad apportare modifiche segnalazione degli agenti che distribuiscono ed integrazioni alla Circolare n. 285/2013 servizi di pagamento. Istruzioni per gli (“Disposizioni di Vigilanza per le Banche”), ed in istituti di pagamento e gli istituti di moneta particolare ai relativi Capitoli 4 (“Sistema elettronica italiani”, relativa alle modalità di informativo”) e 5 (“Continuità operativa”) del Titolo compilazione e trasmissione della segnalazione da IV, Parte Prima al fine di recepire parte di istituti di pagamento e istituti di moneta nell'ordinamento nazionale gli Orientamenti di elettronica (di seguito, gli “Istituti”) concernente gli EBA in materia di segnalazione dei gravi incidenti agenti in attività finanziaria, iscritti nell'elenco del 19 dicembre 2017 e gli Orientamenti di EBA sulle dell'OAM di cui all'art. 128-quater, c. 2 e 6 del TUB, misure di sicurezza per i rischi operativi e per la con i quali gli Istituti hanno stipulato accordi di sicurezza dei servizi di pagamento del 12 gennaio distribuzione per la promozione e la conclusione di 2018. contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento in Italia. Tali disposizioni europee, stante il livello di dettaglio, lasciano poco margine di discrezionalità Nel dettaglio, gli Istituti dovranno utilizzare tale alle Autorità di Vigilanza nazionali. Banca d’Italia, procedura al fine di comunicare il conferimento e la pertanto, intende recepire integralmente i citati cessazione dei mandati relativi ad accordi di Orientamenti mediante l’inserimento di un rinvio distribuzione, tempestivamente e comunque non nei Capitoli 4 e 5; le Disposizioni presenti in questi oltre 15 giorni dall’evento. due capitoli sono già largamente coerenti con quanto previsto da tali Orientamenti; pertanto gli interventi Tale segnalazione, da inviarsi tramite la procedura proposti dall'Autorità sono interventi di denominata “GIAVA – Agenti”, a far data dall’11 raccordo tra gli obblighi già vigenti e quelli previsti febbraio 2019, sostituisce l'invio all’Autorità di da EBA. Vigilanza dei messaggi di posta elettronica previsti dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 3 10
Nel dettaglio, il framework di cui agli Orientamenti singolo evento o serie di eventi collegati, non EBA recepiti in tema di misure di sicurezza per i pianificati dal prestatore di servizi di pagamento che rischi operativi e per la sicurezza dei servizi di ha, o probabilmente avrà, un impatto negativo pagamento si compone di alcune novità come di sull’integrità, la disponibilità, la riservatezza, seguito illustrate. l’autenticità e/o la continuità dei servizi relativi ai pagamenti; In primo luogo, i prestatori di servizi di pagamento devono gestire i rischi operativi e di sicurezza (ii) introdurre indicatori di preallerta che secondo un livello di dettaglio proporzionato alle consentano l’individuazione rapida di incidenti dimensioni, natura, scopo, complessità e rischiosità operativi o di sicurezza; dei servizi di pagamento prestati, definendo un framework per la gestione dei rischi operativi e di (iii) definire una procedura per la segnalazione sicurezza, ossia i rischi derivanti dall’inadeguatezza all’alta dirigenza degli incidenti operativi o di o dalla mancanza di processi interni oppure da sicurezza nonché dei reclami dei clienti in materia di eventi esogeni che hanno, o potrebbero avere, un sicurezza; effetto negativo sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei sistemi che impiegano le tecnologie (iv) gestire le risorse informatiche e i sistemi dell’informazione e della comunicazione e/o delle informatici che devono essere in grado di garantire informazioni utilizzate per la prestazione dei servizi continuità operativa per limitare le perdite in caso di di pagamento (di seguito, “Framework per la gravi interruzioni, rilevanti per il loro impatto gestione dei rischi”). sull’operatività dal punto di vista quantitativo e qualitativo nonché per le loro possibili ripercussioni. Il Framework per la gestione dei rischi, pertanto, dovrebbe: In secondo luogo, i prestatori di servizi di pagamento, in caso di avvenuto grave (i) comprendere un esauriente documento relativo incidente operativo o di sicurezza, devono alla politica di sicurezza; sottoporre all’Autorità di Vigilanza un rapporto iniziale sull’incidente, entro quattro ore dalla (ii) essere coerente con la propensione al rischio del rilevazione dell’errore, nonché un ulteriore rapporto prestatore di servizi di pagamento; finale contenente l’analisi delle cause che hanno originato l’incidente. (iii) definire e attribuire i ruoli e le responsabilità fondamentali e le linee di riporto gerarchico A tal riguardo, Banca d’Italia non ha esercitato la necessarie per rafforzare le misure di sicurezza e discrezionalità lasciata alle Autorità di Vigilanza gestire i rischi operativi e di sicurezza; nazionali che consentirebbe agli intermediari di delegare ad un terzo l’invio di tale comunicazione, (iv) stabilire le procedure e i sistemi necessari per confermando in tal modo l’impostazione individuare, misurare, monitorare e gestire la attualmente prevista per i gravi incidenti di gamma di rischi derivanti dalle attività connesse ai sicurezza informatica per il complesso di attività e servizi di pagamento. servizi bancari, in base alla quale le banche effettuano direttamente una comunicazione A tal fine, i prestatori di servizi di pagamento all’Autorità di Vigilanza. devono, inter alia, definire e aggiornare periodicamente un inventario di funzioni aziendali, Orientamenti di EBA sulle condizioni per risorse informatiche e processi, classificati sotto il beneficiare dell’esenzione dal meccanismo profilo della criticità, e rivedere periodicamente gli di emergenza (“fall-back exemption”) scenari di rischio e le relative misure preventive. Infine, come già anticipato nella Comunicazione del I prestatori di servizi di pagamento devono: 4 gennaio 2019, Banca d’Italia ha inteso conformarsi agli Orientamenti di EBA del 4 dicembre 2018 sulle (i) definire criteri e soglie appropriati per la condizioni per beneficiare dell’esenzione dal classificazione di un evento come “incidente meccanismo di emergenza (procedura di operativo o di sicurezza”, per tale intendendosi il contingency o “fall-back solution”) a norma 11
dell’articolo 33 paragrafo 6 dell’RTS, introducendo quelli stabiliti per l’interfaccia utilizzata dai loro anche nel documento di consultazione del 9 gennaio utenti, non crei ostacoli alla prestazione di servizi di 2019 i dovuti riferimenti alla procedura riservata ai disposizione di ordini di pagamento e di prestatori di servizi di pagamento con radicamento informazione sui conti); dei conti online. (ii) sia stata progettata e testata conformemente, con A tal riguardo, l’articolo 33, paragrafo 6, dell’RTS ha soddisfazione dei prestatori di servizi di pagamento; previsto per i prestatori di servizi di pagamento con radicamento dei conti online l’obbligo di (iii) sia stata ampiamente utilizzata per almeno tre predisposizione, entro il 14 settembre 2019, di mesi dai prestatori di servizi di pagamento per un’interfaccia di accesso per consentire ai prestatori offrire servizi di informazione sui conti e servizi di di servizi di disposizione di ordini, ai prestatori di disposizione di ordine di pagamento e per informazione sui conti nonché ai prestatori di servizi confermare la disponibilità di fondi per i pagamenti di pagamento basati su carta (di seguito, “Terze basati su carta; Parti”) di svolgere la propria attività. (iv) gli eventuali problemi relativi all'interfaccia Tale obbligo è volto ad assicurare l’utilizzo di un dedicata siano stati risolti senza indebiti ritardi. canale sicuro di autenticazione e comunicazione tra il prestatore di servizi di Gli RTS prevedono che le interfacce dedicate siano pagamento con radicamento dei conti online e le rese disponibili, a fini di test, entro il 14 marzo Terze Parti ed è soddisfatto, alternativamente 2019, sei mesi prima dell’entrata in vigore degli RTS attraverso: stessi. A tal riguardo, peraltro, i prestatori di servizi di pagamento con radicamento dei conti online (i) la realizzazione ex novo di una interfaccia devono dimostrare che le interfacce siano state dedicata all’accesso delle Terze Parti; “ampiamente utilizzate” per almeno 3 mesi, prima di poter avanzare l’istanza di esenzione dalla soluzione (ii) l’adattamento dell’interfaccia utilizzata dal di fall-back. prestatore di servizi di pagamento con radicamento dei conti online per l’autenticazione e la Dati i tempi stringenti, Banca d’Italia ha inteso comunicazione con i propri clienti. adottare un termine per la conclusione del procedimento amministrativo su istanza di parte per In caso di adozione dell’interfaccia dedicata, si rende l’esenzione dalla soluzione di fall-back pari a circa necessario assicurare alle Terze Parti l’accesso ai 45 giorni e ha precisato, già nella Comunicazione del conti attraverso l’interfaccia utilizzata per i clienti in 4 gennaio 2019, che i test di funzionalità delle caso di indisponibilità o prestazioni inadeguate interfacce siano avviati “con tempestività”, dell’interfaccia dedicata (c.d. soluzione di fall preferibilmente entro i primi giorni del mese di back o “fall-back option”). febbraio 2019, e che le interfacce siano messe in esercizio entro il primo giugno 2019 Fatta salva In conformità di quanto previsto dall’RTS, le tale Comunicazione, Banca d’Italia ha altresì Autorità di Vigilanza nazionali possono esentare i precisato che gli intermediari, qualora intendano prestatori di servizi di pagamento con radicamento utilizzare soluzioni di soggetti terzi per l’accesso ai dei conti online dal predisporre le soluzioni di fall- conti, dovranno inviare la dovuta comunicazione back, qualora l’interfaccia dedicata rispetti le preventiva in materia di esternalizzazione di condizioni di funzionalità previste dall’articolo funzioni operative importanti. 33, paragrafo 6 dell’RTS, ed in particolare: (i) rispetti gli obblighi applicabili alle interfacce dedicate (e.g. offra in qualsiasi momento lo stesso livello di disponibilità e prestazione delle interfacce rese disponibili all’utente per accedere direttamente al suo conto di pagamento online, rispetti gli indicatori chiave di prestazione e gli obiettivi in materia di livello di servizio trasparenti e rigorosi di 12
Considerazioni conclusive Una parte significativa del quadro regolamentare in materia di specifiche tecniche dettate da PSD2 è stata attuata a livello nazionale, permettendo dunque ai soggetti destinatari della disciplina di provvedere già all’implementazione operativa e di effettuare le dovute comunicazioni a Banca d’Italia. La definizione in itinere, tuttavia, di alcune procedure e di alcuni chiarimenti operativi potrebbe rappresentare un ostacolo per i prestatori di servizi di pagamento alla normale operatività nonché richiedere un effort significativo, dal punto di vista di risorse umane, economiche e tecnologiche, al fine di implementare correttamente e tempestivamente le misure adeguate su ogni fronte richiesto. Ad oggi, si attendono ancora i testi definitivi dei molteplici provvedimenti posti in consultazione da Banca d’Italia, al fine di poter considerare completato l’iter legislativo relativo all’implementazione di PSD2 e di permettere l’effettiva operatività in Italia dei nuovi soggetti e la concreta prestazione nei confronti degli utenti dei nuovi servizi di pagamento di disposizione di ordini di pagamento e di informazione sui conti di pagamento. 13
Recepimento della Direttiva PAD. Modifica alle disposizioni in materia di trasparenza bancaria In data 27 dicembre 2018 Banca d’Italia ha posto in Le caratteristiche del conto di base e le spese consultazione alcune modifiche alle disposizioni in applicabili sono individuate dal Decreto del materia di “Trasparenza delle operazioni e dei Ministero dell’Economia del 3 maggio 2018, n. 70, servizi bancari e finanziari. Correttezza delle entrato in vigore in data 20 giugno 2018, (il “Decreto relazioni tra intermediari e clienti” (di cui al MEF”), sentita la Banca d’Italia. Provvedimento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni), al fine di adeguare Ad oggi, la ratio della normativa in esame sottoposta queste ultime alle novità introdotte dalla Direttiva a consultazione consiste nella realizzazione delle 2014/92/UE (c.d. Payment Account Directive – seguenti finalità: PAD) (“Direttiva PAD”). i. aumentare la trasparenza e la comparabilità La consultazione si concluderà il 25 febbraio 2019. delle spese legate a un conto di pagamento (incentivando così la concorrenza tra gli Attraverso la suddetta consultazione pubblica, intermediari); Banca d’Italia intende completare il recepimento ii. facilitare il trasferimento dei servizi di della Direttiva PAD nell’ordinamento nazionale, pagamento connessi al conto; mediante modifiche riguardanti la disciplina iii. favorire l’inclusione finanziaria, prevedendo sull’informativa precontrattuale, la disciplina l’obbligo di offrire un “conto di base” in capo ai sull’informativa periodica e la terminologia prestatori di pagamento e Poste Italiane S.p.A. per le impiegata nel Prototipo di foglio informativo del attività di bancoposta (di cui al D.P.R. 14 marzo del conto corrente offerto ai consumatori. 2001, n. 144). La Direttiva PAD - attuata a livello nazionale dal Le modifiche normative in esame riguardano i Decreto Legislativo n. 37/2017 - attribuisce a tutti i contenuti della seguente documentazione: cittadini legalmente soggiornanti in uno Stato i. informativa precontrattuale; membro dell’Unione Europea il diritto di aprire un ii. informativa periodica; e conto di pagamento con caratteristiche di base, iii. terminologia impiegata nel “Prototipo di come definito dalla normativa di riferimento, senza foglio informativo” del conto corrente discriminazioni fondate sulla nazionalità o luogo di offerto ai consumatori. residenza. La terminologia standardizzata per i servizi più Quadro normativo e regolamentare rappresentativi collegati ad un conto di pagamento - e le relative definizioni - è definita nell’allegato del Il Decreto attuativo ha attuato nell’ordinamento Regolamento delegato (UE) 2018/32, in vigore nazionale le disposizioni introdotte dalla Direttiva dall’11 gennaio 2018; invece, il modello recante il PAD, mediante l’introduzione del Capo II-ter formato di presentazione standardizzato del (Disposizioni particolari relative ai conti di riepilogo delle spese e il formato di pagamento), all’interno del Titolo VI del Decreto presentazione standardizzato del documento Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo informativo sulle spese sono riportati, Unico Bancario” o il “TUB”). rispettivamente, negli allegati al Regolamento di esecuzione (UE) 2018/33 e al Regolamento di Come noto, Banca d’Italia, con Provvedimento del 3 esecuzione (UE) 2018/34, i quali sono in vigore a far agosto 2017, aveva già apportato alcune modifiche data dal 31 Gennaio 2018 (e direttamente applicabili alle Disposizioni sulla trasparenza per il in tutti gli Stati membri). recepimento delle suddette novità; in particolare, sono state aggiunte in quell’occasione le disposizioni normative attinenti al “conto di base”, come definito dall’articolo 126-decies, comma 3, lett. b) del TUB. 14
La disciplina dell’informativa Le informazioni ulteriori, non indicate nel FID e precontrattuale e periodica inerenti alle condizioni economiche saranno riportate, alternativamente: Al fine di realizzare le finalità sottese alla Direttiva - nel documento di sintesi, che non riporta le PAD, ossia aumentare il livello di trasparenza condizioni economiche contenute nel documento delle condizioni contrattuali dei conti di informativo sulle spese (SOF); ovvero pagamento e agevolare il confronto delle varie - nella copia completa del testo contrattuale idonea offerte commerciali da parte dei prestatori, l’art. per la stipula, il cui frontespizio sarà costituito dal 126-duodecies del TUB prevede che i prestatori dei documento informativo sulle spese (SOF). servizi di pagamento forniscano ai consumatori un “Documento informativo sulle spese”, Una volta effettuato l’adeguamento della contenente informazioni personalizzate (c.d. “Fee documentazione, si renderà necessario comunicare Information Document” o “FID”) nella fase alla clientela, tramite apposita informativa inserita antecedente alla stipula del contratto, nonché un nel documento di sintesi e nell’estratto conto, che il “Riepilogo delle spese” (c.d. “Statement of fees” o quadro completo delle condizioni economiche del “SOF”) durante l’esecuzione del rapporto rapporto risulta dalla lettura congiunta dei contrattuale. documenti italiani (documento di sintesi; estratto conto) e di quelli di matrice europea (FID e SOF). In particolare, è previsto che i nuovi documenti standardizzati a livello europeo siano consegnati o Le comunicazioni periodiche messi a disposizione da parte dei prestatori dei servizi di pagamento unitamente a quelli I prestatori dei servizi di pagamento sono tenuti, attualmente richiesti sulla base delle disposizioni in almeno una volta all’anno, a fornire materia di trasparenza bancaria (i.e. foglio gratuitamente ai consumatori titolari di un conto di informativo e documento di sintesi in fase pagamento il SOF (“Riepilogo delle spese”) precontrattuale ed estratto conto per la fase unitamente ad un estratto conto all’interno del quale successiva alla stipula del contratto). siano riportate tutte le informazioni rilevanti per la comprensione del rapporto (e.g. tassi di interesse Tale scelta dipende dal fatto che si intende garantire per i servizi collegati al conto di pagamento), nonché l’integrità e completezza del set informativo offerto un documento di sintesi delle condizioni ai consumatori, evitando che la nuova disciplina ed il economiche applicabili al rapporto. conseguente utilizzo dei documenti di sintesi possa qualche modo pregiudicare i consumatori medesimi. Si noti che, ai sensi dell’art. 126-decies del TUB, le disposizioni particolari relative ai conti di Pertanto, al fine di consentire agli intermediari di pagamento si applicano ai conti di pagamento offerti integrare esaustivamente la documentazione offerta o sottoscritti dai consumatori che consentano ai consumatori, è stato riconosciuto un termine di 18 almeno l’esecuzione di tutte le seguenti operazioni: mesi dalla data prevista per l’applicazione delle versamento di fondi, prelievo di contanti, esecuzione Disposizioni e, in particolare, per: e ricezione di operazioni di pagamento. - espungere dai documenti nazionali le informazioni già presenti nel FID e nel SOF; Il Prototipo di foglio informativo del conto - far confluire nel documento di sintesi le corrente offerto ai consumatori. informazioni contenute nel documento allegato allo Terminologia europea standardizzata stesso documento di sintesi. Al fine di realizzare i principi sottesi alla Direttiva I principali interventi in tema di modifiche PAD si è resa necessaria l’adozione di un all’informativa precontrattuale prevedono che, nel linguaggio uniforme che definisca il servizio caso di conti di pagamento offerti a o sottoscritti da prestato, consentendo in tal modo alla clientela un consumatori, i prestatori dei servizi di pagamento confronto più semplice ed efficace delle condizioni mettano a disposizione del consumatore il foglio economiche offerte dai diversi prestatori di servizi di informativo e gli consegnino, in tempo utile e prima pagamento. della conclusione del contratto, il FID contente informazioni personalizzate. 15
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