STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI - Data Management HRM
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NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 13_2019 DEL 26 MARZO 2019 2018 A cura di: DATA MANAGEMENT Presidio Normativo Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare: info@datamanagement.it Powered by STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI
NEWSLETTER n. 13 2019 Indice Argomenti GENNAIO 2016 2016 ADEMPIMENTI .............................................................................................................................................................................. 2 OTTOBRE 2015il coefficiente di rivalutazione per il mese di Febbraio 2019 ............................................................ 2 TFR Aggiornato SCADENZARIO MARZO 2019 ..................................................................................................................................................... 3 31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO ** ................................................................................................................ 3 31 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU** ................................................................................................. 3 31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA** ............................................................................................................... 3 31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS ** ........................................................................................................... 3 31 MARZO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ...................................................................................................................... 3 31 MARZO: DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO LAVORI USURANTI ....................................................................... 3 SCADENZARIO APRILE 2019 ..................................................................................................................................................... 4 1 APRILE: ANF ............................................................................................................................................... 4 1 APRILE: COB .............................................................................................................................................. 4 5 APRILE: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ................................ 4 10 APRILE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO .......................................................................................................... 4 15 APRILE: MODELLO 730 PRECOMPILATO ............................................................................................................... 4 16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI ........................................................................................................................... 4 16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE .................................................. 5 16 APRILE: NUOVI MINIMALI INPS ............................................................................................................................. 5 16 APRILE: RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DISTACCATI ALL’ESTERO ANNO 2019 ................................................... 5 20 APRILE: CONTRIBUTI PREVINDAI* ........................................................................................................... 5 30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO ...................................................................................................................... 6 30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS ............................................................................................................................. 6 FESTIVITÀ ...................................................................................................................................................................................... 7 MARZO 2019 .............................................................................................................................................................. 7 APRILE 2019 ............................................................................................................................................................... 7 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO ............................................................................................................................................. 8 CASSAZIONE, IL RISARCIMENTO PER PERDITA DI CHANCE NON È IMPONIBILE ........................................................ 8 LE NUOVE ISTRUZIONI PER LA RICEZIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730-4 .......................................................... 10 AL VAGLIO DEL GOVERNO LA DEFINIZIONE DEL SALARIO MINIMO ........................................................................ 11 FOCUS ............................................................................................................................................................................................13 BONUS FISCALI PER LE VITTIME DEL CROLLO DEL PONTE MORANDI ...................................................................... 13 NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY .........................................................................................................................................15 IL RUOLO PRIVACY DEL CONSULENTE DEL LAVORO TRA FINZIONE E REALTÀ ......................................................... 15 IL QUESITO DEL MESE ...............................................................................................................................................................18 DETRAZIONE FIGLI A CARICO ................................................................................................................................... 18 NOVITA’ IN MATERIA PENSIONISTICA .................................................................................................................................19 CU 2019 INPS, DISPONIBILI I MODELLI ONLINE ....................................................................................................... 19 N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l’indice per visualizzare l’argomento di interesse. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 13 2019 ADEMPIMENTI GENNAIO 2016 2016 TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Febbraio 2019 OTTOBRE 2015 I l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 Febbraio 2019 al 14 Marzo 2019, è pari a 0,396915. RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat D i seguito il calendario Istat 2019 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR. Periodo di riferimento Data di emissione Coefficiente di rivalutazione Dicembre 2018 Mercoledì 16 Gennaio 2,241840 Gennaio 2019 Giovedì 21 Febbraio 0,198457 Febbraio 2019 Venerdì 15 Marzo 0,396915 Marzo 2019 Mercoledì 17 Aprile Aprile 2019 Giovedì 16 Maggio Maggio 2019 Venerdì 14 Giugno Giugno 2019 Martedì 16 Luglio Luglio 2019 Venerdì 9 Agosto Agosto 2019 Lunedì 16 Settembre Settembre 2019 Mercoledì 16 Ottobre Ottobre 2019 Venerdì 15 Novembre Novembre 2019 Lunedì 16 Dicembre E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 13 2019 SCADENZARIO GENNAIO 2016 MARZO 2019 2016 31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO ** OTTOBRE 2015 I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente. 31 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU** T ermine ultimo per la consegna al lavoratore dipendente o autonomo (interessato alla redazione del modello 730 precompilato) della Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nel periodo d’imposta 2018. 31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA** L e nuove aziende costituite nell’anno 2018 che a fine dicembre 2018 hanno raggiunto il limite dei 50 dipendenti, devono inviare all’Inps l’apposita dichiarazione entro il termine previsto per la trasmissione delle denunce contributive riferite al periodo di febbraio 2019, per il versamento al Fondo Tesoreria Inps delle quote di Tfr non destinate alla previdenza complementare. 31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS ** I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente. Con successivo comunicato stampa dell’INPS, in contraddizione con il precedente dei CdL, si precisa che l’esposizione dell’elemento è stata solo temporaneamente sospesa per dare il tempo ai datori di lavoro di reperire l’informazione, e che pertanto non è stata eliminata dal flusso Uniemens. 31 MARZO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL T ermine entro cui l’INAIL rende disponibili, al datore di lavoro, gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo. 31 MARZO: DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO LAVORI USURANTI T ermine entro cui inviare la comunicazione annuale dei lavori usuranti (LAV_US), al Ministero del Lavoro, tramite il portale Cliclavoro. ** Termine posticipato al 1° Aprile, in quanto cadente di domenica E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 13 2019 SCADENZARIO GENNAIO 2016 APRILE 2019 2016 1 APRILE: ANF OTTOBRE 2015 A decorrere da questa data le domande di ANF dovranno essere presentate esclusivamente in maniera telematica sul sito dell’INPS. Gli importi spettanti saranno calcolati direttamente dall’Istituto e messi a disposizione del datore di lavoro, il quale potrà prenderne visione attraverso una specifica utility presente nel cassetto previdenziale aziende (circolare INPS 45/2019). 1 APRILE: COB A decorrere dal mese di Aprile 2019 il campo Retribuzione/Compenso delle COB dovrà riportare l’informazione puntuale, e non un valore indicativo, in quanto ai fini dell’erogazione del reddito di cittadinanza l’INPS farà riferimento proprio a tale campo. 5 APRILE: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE I l 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell’industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine L10 APRILE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati. L e aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente): L - Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl; - Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl; - Previr (Fondo A. Pastore) a mezzo mod. C/01 tramite Bnl. 15 APRILE: MODELLO 730 PRECOMPILATO A far data dal 15 Aprile 2019, è a disposizione di tutti i contribuenti, nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate, il modello 730 precompilato relativo ai redditi 2018. 16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking I in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta L nel mese precedente; b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 13 2019 c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e GENNAIO 2016 continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi 2016 dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente; OTTOBRE 2015 f) la rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente; g) importi sottoposti a regime di detassazione; i non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso: h) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: i) Uffici postali abilitati; j) Concessionario della riscossione. 16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline. 16 APRILE: NUOVI MINIMALI INPS I datori di lavoro hanno tempo fino a questa data per adeguare la retribuzione ai nuovi minimali INPS (Circolare INPS n. 6 del 25/01/2019). 16 APRILE: RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DISTACCATI ALL’ESTERO ANNO 2019 I datori di lavoro che non hanno regolarizzato le retribuzioni nel mese di Gennaio 2019, possono farlo, senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro questa data, esponendo in Uniemens le differenze da regolarizzare (Circolare INPS n. 13 del 30/01/2019). 20 APRILE: CONTRIBUTI PREVINDAI* S cade il 20 Aprile il versamento al Fondo Previndai. La data del 20 Aprile deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 13 2019 30 APRILE: GENNAIOLIBRO 2016 UNICO DEL LAVORO I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro 2016 o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di pagaOTTOBRE 2015 precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente. 30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla E contribuzione del mese precedente. L *Termine posticipato al 22/04 in quanto cadente di sabato E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 13 2019 FESTIVITÀ GENNAIO 2016 2016 MARZO 2019 OTTOBRE 2015 Nessuna festività prevista APRILE 2019 Domenica 21 Aprile – Pasqua: secondo le diposizioni di legge la Pasqua non è considerata come festività e pertanto non viene retribuita. Alcuni CCNL però la riconoscono come festività ed in questo caso viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale). Lunedì 22 Aprile - Lunedì di Pasqua (Pasquetta): festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL. Giovedì 25 Aprile – Festa della Liberazione: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 13 2019 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO GENNAIO 2016 2016 CASSAZIONE, IL RISARCIMENTO PER PERDITA DI CHANCE NON È IMPONIBILE OTTOBRE 2015 C on l’ordinanza n. 3632 del 7 Febbraio 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette ad IRPEF solo se destinate a L ricompensare un danno derivante dalla mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi ripaghino un pregiudizio di natura diversa. Il dipendente di un istituto di credito versava l’IRPEF su somme ricevute dal datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno, derivante dalla perdita di chance per effetto di alcune irregolarità riscontrate nello svolgimento di un concorso interno per la promozione a funzionario. Successivamente, inviava all’Agenzia delle Entrate un’istanza di rimborso dell’imposta versata, in quanto riteneva tali somme non imponibili ai fini fiscali. A seguito dell’inerzia da parte dell’Amministrazione Finanziaria, il contribuente presentava ricorso presso la Commissione Tributaria competente. Favorevole il parere dei giudici della CTR, i quali ritenevano che il danno da perdita di chance costituisse un danno emergente e non un lucro cessante; come tale esso è risarcibile indipendentemente da un pregiudizio patrimoniale futuro, non ha natura reddituale e non è assoggettabile a tassazione. Di diverso avviso i giudici della Corte di Appello, i quali, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, statuivano che la perdita di chances costituisse un’ipotesi di lucro cessante per il danno patrimoniale futuro e che rientrasse tra le ipotesi previste all’art. 6 T.U.I.R., secondo cui le indennità, anche a titolo risarcitorio, conseguite in sostituzione di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria e vanno assoggettate a tassazione. Avverso la sentenza proponeva opposizione il contribuente, con un unico motivo: denunciava la violazione e la falsa applicazione del citato articolo 6 del T.U.I.R. Tale articolo, al secondo comma contiene una norma di carattere generale, la quale dispone che “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. La norma ha portata generale ed è applicabile a tutti i casi di indennità, anche risarcitorie, sostitutive della retribuzione; tuttavia, già in altre occasioni la Suprema Corte aveva ribadito che “in tema di imposte sui redditi, in base all’art. 6, comma 2, del D.P.R. 22 Dicembre 1986, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa”. Infatti, il risarcimento del danno connesso alla “perdita di chance” non ha natura reddituale, poiché consiste nella refusione di un danno emergente dalla perdita di una possibilità attuale; ne consegue che la chance è anch’essa una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente percepiva delle somme a titolo di risarcimento per la perdita di possibilità conseguente ad irregolarità verificatesi nello svolgimento di un concorso interno per la promozione a funzionario. Per di più, il giudice del lavoro riconosceva al ricorrente il risarcimento del danno emergente (consistente appunto nella perdita delle possibilità ricollegate complessivamente alla progressione di carriera) e, per la quantificazione dell’importo dovuto, ha fatto ricorso al criterio di valutazione equitativa con riferimento al maggior stipendio non conseguito. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 13 2019 Per questi motivi le somme percepite non sono riconducibili alle ipotesi previste all’art. 6 poiché non aventi GENNAIO 2016 natura reddituale o sostitutiva del reddito non percepito. Pertanto, la Suprema Corte accoglieva il ricorso e cassava la2016 sentenza, procedendo alla compensazione delle spese procedurali. OTTOBRE 2015 E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 13 2019 LE NUOVE GENNAIOISTRUZIONI 2016 PER LA RICEZIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730-4 Ľ Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 12 Marzo 2019, n. 58168, ha approvato il modello della 2016 comunicazione del nuovo indirizzo telematico per la ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4 con le OTTOBRE 2015 L relative istruzioni e le specifiche tecniche per effettuare la trasmissione. Il presente modello deve essere utilizzato anche per comunicare l’eventuale variazione dei dati già forniti. I sostituti d’imposta appartenenti ad un gruppo societario possono indicare la sede telematica di una società appartenente allo stesso gruppo. Più specificatamente, l'Agenzia ha individuato i termini e le modalità per la scelta da parte dei sostituti d'imposta dell’indirizzo telematico presso cui ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni del modello 730 dei propri dipendenti. Sono state definite anche le modalità e le specifiche tecniche mediante le quali il sostituto d’imposta rende noto di non essere tenuto all’effettuazione del conguaglio nei confronti di un percipiente. Se l’Agenzia delle Entrate è nell’impossibilità di rendere disponibili i modelli 730-4, li restituisce ai soggetti che hanno prestato l’assistenza fiscale che provvederanno autonomamente a trasmetterli ai sostituti d’imposta. Tale modello dovrà essere utilizzato a decorrere dalla mensilità di Marzo 2019 e consentirà ai sostituti d’imposta di adempiere all’obbligo di comunicare al fisco, anche tramite un intermediario abilitato, la sede telematica per la ricezione dei 730-4 dei propri dipendenti. Infatti, come ogni anno, i CAF, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta che prestano assistenza direttamente, comunicano in via telematica, con il modello 730-4, il risultato finale delle dichiarazioni all’AE, che provvede a renderlo disponibile ai sostituti d’imposta o a loro incaricati. I sostituti d’imposta sono tenuti a indicare la sede telematica presso cui ricevere, dall’Agenzia delle Entrate, il flusso con i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4) la cui trasmissione può essere effettuata anche tramite un intermediario incaricato. Il provvedimento, a tal proposito, ha anche individuato i termini e le modalità per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d'imposta dell’indirizzo telematico presso cui ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri dipendenti. Tra l’altro sono contenute le modalità di richiesta di re-inoltro dei dati già resi disponibili dall’Agenzia in caso di variazione del soggetto delegato a riceverli e specifica le modalità per consentire al soggetto delegato di poter comunicare l’avvenuta cessazione del rapporto di delega nel caso di inerzia del sostituto. Infine, il documento individua le modalità e le specifiche tecniche mediante le quali il sostituto d’imposta rende noto di non essere tenuto all’effettuazione del conguaglio nei confronti di un percipiente. Pertanto, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio ne deve dare comunicazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. In questo caso la comunicazione è effettuata entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 13 2019 AL VAGLIO GENNAIO DEL 2016 GOVERNO LA DEFINIZIONE DEL SALARIO MINIMO U na delle 2016tematiche che è stata oggetto di discussione al Senato è stata quella del salario minimo. Il salario minimo, OTTOBRE 2015 nel diritto del lavoro, corrisponde alla paga oraria, giornaliera o mensile che i datori L di lavoro pagano ai propri dipendenti o collaboratori. Il “salario minimo garantito” è una misura che il Movimento Cinque Stelle intende introdurre, in modo complementare al reddito di cittadinanza, al fine di ridurre lo sfruttamento dei lavoratori e contrastare il fenomeno di impoverimento degli occupati. Al riguardo, il 20 Marzo scorso si è tenuto un incontro al Ministero del Lavoro tra sindacati e governo finalizzato a discuterne la contrattazione. Nel corso dell’incontro, il dicastero ha emesso il disegno di legge 658, ovvero il testo che prevede un salario minimo orario non inferiore a 9 euro al lordo degli oneri contributivi e previdenziali. Il trattamento economico sarebbe costantemente adeguato nel tempo e verrebbe applicato a tutti i contratti di lavoro subordinato e parasubordinato. Tuttavia, tale proposta ha incontrato forti perplessità da parte di altri partiti politici e una bocciatura da parte dei sindacati e delle imprese, che reputano insostenibile fissare un salario legale temendo una “fuga dal contratto nazionale di lavoro” e, conseguentemente, l’ennesimo ridimensionamento del proprio ruolo. Questi ultimi, infatti, hanno ribadito la richiesta di estensione del minimo retributivo a ciascun contratto di settore. L’applicazione del salario minimo legale di 9 euro lordi all’ora innalzerebbe gli stipendi di quasi tre milioni di lavoratori (soprattutto apprendisti, operai, addetti ai servizi di alloggio e ristorazione, etc.), ma l’aumento della massa salariale, stimata intorno ai 3,2 miliardi, comporterebbe un aggravio di costo per le imprese che, se non trasferito sui prezzi, porterebbe ad una compressione del margine operativo lordo in misura pari all’1,2% e del valore aggiunto in misura pari allo 0,5%, contraendone gli investimenti. Fissare un salario minimo potrebbe essere controproducente soprattutto per le micro imprese, le quali uscirebbero dalle associazioni datoriali al fine di non applicare l’aumento impostogli. Si verificherebbe così un paradosso, in quanto gli stipendi, anziché aumentare, potrebbero diminuire (le imprese infatti potrebbero fare riscorso al part time e scaricare alcuni costi sullo Stato, il quale paga il reddito di cittadinanza) e potrebbe altresì aumentare il lavoro in nero. Ecco perché sia il ministero del Lavoro che i sindacati concordano nella necessità di instaurare maggiori controlli e vigilanza sul lavoro nero, nonché sui cosiddetti “accordi pirata” che definiscono bassi livelli salariali senza considerare l’effettiva rappresentatività sindacale delle parti. Pertanto, è possibile affermare che il nodo principale del dibattito è la contrattazione. Infatti, il segretario generale aggiunto della CISL Luigi Sbarra ha sostenuto che ciò che serve è garantire erga omnes i minimi stabiliti dai contratti collettivi per evitare di far perdere ai lavoratori tutte le altre tutele previste dalla contrattazione. Inoltre, i sindacati hanno sottolineato che nel caso in cui il Parlamento stabilisse un salario che prescinde dalla contrattazione e che può essere addirittura inferiore ai limiti contrattuali, ciò potrebbe diventare una norma di legge che andrebbe a contraddire la contrattazione collettiva, in contrasto con gli obiettivi sindacali. Secondo l’Ocse e il CNEL per combattere la povertà dei lavoratori sono necessari altri strumenti, mentre secondo Confindustria condizione importante è che deve essere garantito il rispetto delle regole e della giusta retribuzione previsto dal contratto nazionale. Pertanto, qualora non venissero rispettate tali condizioni, c’è il rischio di fuga dal contratto collettivo. Le parti sociali più rappresentative hanno iniziato un percorso per individuare il contratto collettivo di riferimento per ogni settore come salvaguardia e stabilire il livello di salario minimo solo nei settori non regolati espressamente da contratti collettivi. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 13 2019 Dunque, per avere un giusto equilibrio, dovrebbe essere emanato un decreto ministeriale sotto accordo GENNAIO 2016 con le parti sociali più rappresentative, individuando i contratti a cui ampliare la disciplina del salario minimo con 2016le eventuali esclusioni e occorrerebbe sanzionare il datore di lavoro qualora dovesse erogare una somma inferiore. OTTOBRE 2015 E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 13 2019 FOCUS GENNAIO 2016 2016 BONUS FISCALI PER LE VITTIME DEL CROLLO DEL PONTE MORANDI OTTOBRE 2015 A seguito del crollo del ponte Morandi nel comune di Genova lo scorso 14 Agosto 2018, è stata istituita una zona franca urbana nel territorio della città metropolitana (comprendente i comuni di L Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò, nonché i municipi Valpolcevera, Centro Ovest, Centro Est, Medio Ponente e Ponente del comune di Genova) per effetto dell’articolo 8 del Decreto Legge n. 109/2018, successivamente convertito dalla Legge n. 130/2018. Inoltre, l’articolo 1 della Legge n. 145/2018 aveva esteso le agevolazioni relative al periodo d’imposta 2019, precedentemente riconosciute alle imprese ed ai titolari di reddito di lavoro autonomo che avessero subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% a causa della calamità, a tutti coloro che avessero avviato la propria attività all’interno della ZFU entro il 31 Dicembre 2019. Con la circolare n. 73726 del 7 Marzo 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso a tali agevolazioni, nonché i requisiti di cui i soggetti devono essere in possesso al momento della domanda: iscrizione al Registro delle Imprese; ubicazione della sede principale o operativa ed esercizio della professione all’interno della zona franca urbana, come risultante dal certificato camerale o dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (valida per le sole imprese attive dopo la data dell’incidente); soggezione al regolamento de minimis in relazione al Codice ATECO 2007 con riferimento alla sola o ad una delle attività svolte, garantendo un’accurata distinzione dei costi e dei redditi prodotti fuori dalla ZFU; assenza di liquidazione volontaria, di procedure concorsuali, di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 231/2001, dei benefici correlati agli articoli 3 e 4 del Decreto Legge n. 109/2018 o del regime fiscale di vantaggio per imprenditorialità giovanile e forfettario per i contribuenti minimi. Una prima franchigia è rappresentata dall’esenzione del reddito derivante dall’attività d’impresa esercitata nella zona franca urbana dal pagamento delle relative imposte fino a concorrenza di euro 100.000,00. La maggiorazione è pari a 5.000,00 euro per ciascun neo-dipendente assunto a tempo indeterminato per lo svolgimento di lavoro subordinato. Il secondo ed il terzo vantaggio corrispondono, rispettivamente, all’esenzione del valore della produzione netta dalla liquidazione dell’IRAP nel limite di euro 200.000,00 e alla non imposizione dell’imposta municipale sugli immobili destinati all’attività economica per ciascun periodo d’imposta ammesso. Infine ai soggetti beneficiari è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a 12 mesi nelle sedi presenti all’interno della ZFU. L’istanza deve essere presentata telematicamente tramite il sito istituzionale del Ministero www.mise.gov.it, cui è possibile accedere attraverso la Carta Nazionale dei Servizi a disposizione del rappresentante legale dell’azienda o del lavoratore autonomo. Questi, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dal Registro tenuto dalle Camere di Commercio ai sensi della Legge n. 580/1993, E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 13 2019 comunica la propria PEC censita nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata e richiede GENNAIO 2016 sia gli importi delle agevolazioni già ottenute che il reddito riportato nell’ultima dichiarazione presentata. 2016 Le istanze potranno essere inviate dalle ore 12.00 del 16 Aprile 2019 alle ore 12.00 del 21 Maggio 2019 e dovranno OTTOBREessere corredate dell’eventuale documentazione utile a identificare le persone giuridiche o gli 2015 enti diversi dalle persone fisiche che perfezionano la richiesta. Del totale delle agevolazioni il 40% è ripartito in egual misura tra gli appellanti al fine di assicurare una quota minima di risorse per l’efficacia dello strumento e la produzione di ricadute nella ZFU, mentre il restante 60% è distribuito in funzione del rapporto tra il reddito d’impresa e la somma dei medesimi redditi registrati da tutti i soggetti beneficiari appartenenti alla ZFU tenendo conto del fabbisogno e del potenziale d’utilizzo delle risorse economiche erogate dallo Stato. La fruizione è correlata alla riduzione dei versamenti effettuabili mediamente modello F24 sino al 31 Dicembre 2020 per i soggetti già operanti nella zona franca urbana al 14 Agosto 2018 e per i soli 12 mesi successivi alla data d’inizio attività per i contribuenti ancora non esistenti al momento dell’incidente. Per estendere l’esenzione anche ai soci delle società “trasparenti” occorrerà indicarne i rispettivi dati anagrafici e, qualora l’importo elargito superasse 10.000,00 euro, il beneficiario dovrà adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 124/2017. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 13 2019 NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY GENNAIO 2016 Rubrica a 2016 cura dell’Avv. Paolo Ricchiuto, partner dello studio legale Guerra – Ricchiuto OTTOBRE 2015 IL RUOLO PRIVACY DEL CONSULENTE DEL LAVORO TRA FINZIONE E REALTÀ C’ è una storia che merita di esser raccontata, e che testimonia meglio di qualsiasi altra come l’avventatezza di certe prese di posizione in materia di protezione dei dati personali, possa creare problemi inutili, che con un minimo di prudenza si sarebbero potuti agevolmente evitare. Mi riferisco in particolare al tema della corretta individuazione dei ruoli soggettivi, a livello privacy, nel rapporto tra datore di lavoro/titolare del trattamento e consulente del lavoro presso il quale siano esternalizzate attività quali, in primis, la elaborazione delle buste paga, che comportano naturalmente il trattamento dei dati personali dei dipendenti (compresi quelli che nel vecchio regime del Codice Privacy erano qualificati come dati sensibili - oggi dati particolari, secondo la definizione di cui all’art. 9 GDPR). Nella pratica quotidiana, si è fatto negli anni larghissimo e correttissimo uso della designazione del consulente esterno come responsabile del trattamento, anche sulla base degli insegnamenti del Garante, che in tantissimi provvedimenti relativi alle molteplici forme che può assumere l’outsourcing di servizi, aveva chiarito la piena coerenza con il dato normativo di questa soluzione (in alcuni casi fatta oggetto addirittura di una vera e propria prescrizione). C’è sempre stato chi ha ritenuto, nonostante ciò, che la designazione a responsabile potesse risolversi in una sorta di limitazione all’autonomia del consulente del lavoro, premura questa accompagnata spesso dal malcelato timore che la designazione a responsabile potesse, in quanto tale, spostare l’asse della responsabilità dal titolare/datore di lavoro al consulente. È in questo contesto che si è ritenuto di agganciare il treno delle novità introdotte a maggio scorso dal GDPR nel nostro ordinamento, per utilizzarle come una sorta di occasione per rimettere mano al tema, e perorare una tesi apparentemente più cautelativa per gli outsourcer di servizi legati alla gestione del personale. Ecco quindi che il 23 luglio 2018, il Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro, senza sentire il bisogno di una preventiva validazione della propria posizione interpretativa da parte del Garante, ha ritenuto di poter emanare una circolare (http://www.consulentidellavoro.gov.it/files/PDF/2018/Circolare_n1150_RegolamentoUE.pdf) nella quale ha operato una ricostruzione a dir poco sorprendente, nel metodo e nei contenuti, del ruolo del consulente del lavoro. In quella Circolare infatti, senza mezzi termini, e con affermazioni la cui stentorea assertività le faceva sembrare delle verità rivelate (anche perché provenienti da un Organo Istituzionale cui tutti i consulenti del lavoro ovviamente guardano come un punto di riferimento), è atterrata sul mercato la teoria secondo la quale il ruolo naturale del consulente del lavoro non potrebbe esser quello del responsabile esterno del trattamento, bensì quello ben diverso, ed asseritamente più rassicurante, di co-titolare. Si legge in particolare nelle conclusioni della circolare: “La co-titolarità del trattamento è ruolo fisiologico per il E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 13 2019 Consulente del lavoro e discende dal mandato professionale assunto per la gestione dei rapporti di lavoro. In GENNAIO 2016 forza di tale ruolo il Consulente-titolare è autonomo nella gestione dei dati delle aziende assistite all'interno del proprio2016studio, restando escluso e deresponsabilizzato dalle eventuali violazioni della richiamata normativa OTTOBREda parte 2015del proprio cliente nella gestione della propria organizzazione”. Sulla base di questa indicazione, il sistema si è imballato. Ed è stata esperienza quotidiana di tantissime funzioni HR, il doversi misurare con una sorta di levata di scudi da parte di consulenti del lavoro esterni, che “visto quanto previsto dal GDPR”, e “visto quello che ci ha indicato il Consiglio Nazionale”, hanno iniziato a rifiutarsi di accettare di operare come responsabili del trattamento nella nuova veste delineata dall’art 28 GDPR, sottoponendo ai loro committenti accordi di contitolarità scopiazzati dalla rete, che in alcuni casi sono stati anche sottoscritti pur di non fermare la operatività giornaliera. Rispetto a questo scenario, moltissimi avevano evidenziato la totale erroneità della circolare, nei presupposti e negli approdi, sottolineando come la scelta esegetica del Consiglio Nazionale non potesse esser presa per oro colato. Anzi!! E’ in questo contesto, che va collocata la nota appena pubblicata dal Garante sulla Newletter del 07.02.19, (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb%20display/docweb/9080970) che rappresenta, fuor di metafora, un vero e proprio cartellino rosso nei confronti di quella avventatissima iniziativa. Leggendo questa comunicazione (che, attenzione, l’Autorità non ha nemmeno ritenuto di adottare in una forma particolarmente sacramentale, essendo affidata ad una mera nota del Dirigente dell‘Ufficio che si occupa di diritto del lavoro), si scopre innanzitutto una divertente anomalia, e cioè che il Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro, prima ha emanato la circolare del 23 luglio, e subito dopo, il 24 settembre, ha sottoposto al Garante un “quesito sul ruolo del consulente del lavoro alla luce del GDPR”. Basterebbe questo per sollevare tutte le perplessità possibili, essendo ben lecito aspettarsi che dal Garante a chiedere un parere un Consiglio Nazionale debba andare prima di emettere una circolare, e non dopo! Ma la lettura della risposta al quesito data dal Garante, rende ancor più clamorosa la bocciatura del documento, fatto letteralmente a pezzi sotto tutti i punti di vista. Rinviando alla lettura della nota del Garante per ogni approfondimento, i suoi punti cardine sono i seguenti: - non c’è nessuna novità nel GDPR che abiliti a sostenere che la situazione dei ruoli soggetti debba esser oggetto di una rilettura (anzi, chiarisce il Garante che “l’articolo 28 del Regolamento (UE) 679/2016 ha semmai, rispetto alla disciplina previgente, precisato e delimitato i compiti che possono essere attribuiti dal titolare al responsabile, individuando espressamente l’ambito delle rispettive responsabilità e gli obblighi di cooperazione cui è tenuto il responsabile esclusivamente in funzione delle attività svolte per conto del titolare (v. artt. 30, 33, par. 2 e 82 del Regolamento); - il ruolo di responsabile del trattamento si determina sulla base del substrato sostanziale che caratterizza il rapporto tra titolare ed outsourcer: “anche in base alla nuova disciplina pienamente in vigore nel E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 13 2019 nostro ordinamento a far data dal 25 maggio 2018 rimane connotata dallo svolgimento di attività GENNAIO 2016 delegate dal titolare il quale, all’esito di proprie scelte organizzative, può individuare un soggetto 2016 particolarmente qualificato allo svolgimento delle stesse (in termini di conoscenze specialistiche, di affidabilità, OTTOBRE 2015di struttura posta a disposizione, v. considerando 81, Reg. cit.), delimitando l’ambito delle rispettive attribuzioni e fornendo specifiche istruzioni sui trattamenti da effettuare. Il titolare pertanto è il soggetto che, alla luce del concreto contesto nel quale avviene il trattamento, assume le decisioni di fondo relative a finalità e modalità di un trattamento lecitamente effettuato in base ad uno dei criteri di legittimazione individuati dall’ordinamento (v. artt. 6 e 9 del Regolamento); - il consulente del lavoro, per la tipologia di attività svolta, rientra a pieno titolo nella definizione di soggetto che svolge attività “per conto del titolare”, ed al pari degli altri outsourcers dei singoli segmenti di trattamento relativi alla gestione del rapporto di lavoro, assume naturalmente (ci sarebbe da dire, “fisiologicamente”….), il ruolo di responsabile del trattamento; - non è affatto vero che la designazione a responsabile limita l’autonomia organizzativa del consulente del lavoro (preoccupazione, questa, che era alla base della improvvida circolare): ed infatti il GDPR “ha attribuito direttamente al responsabile del trattamento compiti specifici in ordine alla individuazione e predisposizione delle idonee misure di sicurezza adeguate al rischio, attraverso misure tecniche ed organizzative (v. art. 32 del Regolamento). Al consulente che operi in qualità di responsabile del trattamento è dunque attribuito un apprezzabile margine di autonomia (e correlativa responsabilità) nella individuazione dei sistemi e delle misure idonee a garantire la sicurezza dei dati gestiti nei propri archivi. - la soluzione della contitolarità non coglie gli aspetti fondanti di questa ricostruzione, e peraltro (ci tiene a chiarire il Garante) non tiene nemmeno nella debita considerazione i problemi che questa soluzione porta con sé, anche in termini di semplice ricognizione della base giuridica del trattamento (che ad esempio, non potrebbe esser quella prevista dall’art. 9 par. 2 lett. b GDPR laddove il consulente operi come titolare o contitolare). Ecco chiarito allora uno scenario che tutte le Direzioni HR dovrebbero a questo punto avere ben presente: a) la circolare del Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro deve considerarsi integralmente superata; b) la soluzione della con-titolarità, anche!; c) la regolamentazione dei rapporti con il consulente del lavoro può esser ricondotta alla naturale dinamica titolare/responsabile. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 13 2019 IL QUESITO GENNAIO 2016 DEL MESE 2016 DETRAZIONE FIGLI A CARICO OTTOBRE 2015 Richiesta: La modifica sull'art. 12 del Testo Unico cita che a partire dall’1/01/2019, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, viene elevato da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico. Ciò premesso, nel caso in cui un figlio con reddito complessivo di 3.000,00 euro, compie 24 anni l’1/11/2019, la detrazione in che misura compete? Risposta: “Il requisito anagrafico permane per l'intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade, dunque a prescindere dalla data del compimento degli anni”. Pertanto la detrazione compete per l’intero anno. Non essendoci documenti di prassi su questa detrazione, l’interpretazione sopracitata, condivisa anche in sede di Telefisco 2018, prende spunto da una precedente circolare dell’AdE, n. 34/2008, risposta 9.2, relativa alla detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani. Nulla toglie che l’AdE, in un futuro documento di prassi, possa cambiare orientamento. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 13 2019 NOVITA’ IN MATERIA PENSIONISTICA GENNAIO 2016 2016 CU 2019 INPS, DISPONIBILI I MODELLI ONLINE OTTOBRE 2015 C on un comunicato sul proprio sito istituzionale, l’Inps ha reso noto che sono disponibili online le Certificazioni Uniche 2019 di quei soggetti che percepiscono redditi dall’Istituto. Di seguito il testo del L messaggio. La Certificazione Unica (CU) 2019 relativa ai redditi percepiti nel 2018 è disponibile per chi ha INPS come sostituto di imposta. Per ottenere il modello CU, necessario per la presentazione della dichiarazione dei redditi, occorre accedere con le proprie credenziali (SPID o codice fiscale e PIN o CNS) al servizio online dedicato. Il servizio consente di visualizzare, scaricare e stampare il modello della CU 2019. I pensionati possono utilizzare anche il servizio Cedolino della pensione. Le certificazioni relative agli anni precedenti possono essere consultate e scaricate, invece, tramite il servizio Fascicolo Previdenziale del cittadino. È possibile ottenere la Certificazione Unica anche tramite posta elettronica certificata (PEC) con la richiesta che va trasmessa all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it completa di copia del documento di identità del richiedente. La Certificazione Unica sarà inviata alla casella PEC utilizzata per la richiesta. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 13 2019 HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una GENNAIO 2016 partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende: 2016 OTTOBRE Newsletter 2015settimanale sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro; News Flash, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l’eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva; Assistenza telefonica nell’interpretazione normativa attraverso apposito numero; Parere sintetico, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa; Parere articolato, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale; Corsi On Demand su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda; Altre tipologie di consulenze come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste. Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale. Per avere maggiori informazioni sull’offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica: info@datamanagement.it. La rubrica dedicata alla Privacy è a cura dell’Avv. Paolo Ricchiuto ed i contenuti forniti non potranno in nessuna forma esser utilizzati per finalità diverse ed ulteriori rispetto alla pubblicazione sulla Newsletter. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 21 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
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