STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI - Data Management HRM
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NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 16_2019 DEL 16 APRILE 2019 2018 A cura di: DATA MANAGEMENT Presidio Normativo Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare: info@datamanagement.it Powered by STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI
NEWSLETTER n. 15 2019 Indice Argomenti GENNAIO 2016 2016 ADEMPIMENTI .............................................................................................................................................................................. 2 OTTOBRE 2015il coefficiente di rivalutazione per il mese di Marzo 2019 ................................................................ 2 TFR Aggiornato SCADENZARIO APRILE 2019 ..................................................................................................................................................... 3 20 APRILE: CONTRIBUTI PREVINDAI* ......................................................................................................................... 3 30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO ...................................................................................................................... 3 30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS ............................................................................................................... 3 SCADENZARIO MAGGIO 2019 ................................................................................................................................................... 5 2 MAGGIO: MODIFICA ED INVIO MODELLO 730 PRECOMPILATO ............................................................................. 5 6 MAGGIO: CU CON SANZIONE RIDOTTA .................................................................................................................. 5 16 MAGGIO: VERSAMENTI UNIFICATI ........................................................................................................................ 5 16 MAGGIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL .................................................................................................................... 5 16 MAGGIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE ............................................... 6 28 MAGGIO: CORREZIONE DEL 730 PRECOMPILATO ................................................................................................ 6 31 MAGGIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO ................................................................................................................... 6 31 MAGGIO: FASI ....................................................................................................................................................... 6 31 MAGGIO: DENUNCIA UNIEMENS .......................................................................................................................... 6 CHECK LIST .................................................................................................................................................................................... 8 CHECK LIST PAGHE APRILE ......................................................................................................................................... 8 FESTIVITÀ ...................................................................................................................................................................................... 8 APRILE 2019 ............................................................................................................................................................... 8 MAGGIO 2019 ............................................................................................................................................................ 8 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO ............................................................................................................................................. 9 PONTE MORANDI, MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LE AGEVOLAZIONI ................... 9 LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO SE IL FATTO CONTESTATO RIENTRA NELLA PRASSI TOLLERATA DALL’AZIENDA ..... 11 MANCATA PROROGA DEL BONUS BABY SITTING DAL 1° GENNAIO 2019................................................................ 13 FOCUS ............................................................................................................................................................................................15 I BENEFICIARI DELLA PACE FISCALE: COME AFFRONTARE LE LITI PENDENTI ........................................................... 15 NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY .........................................................................................................................................17 IL CONSENSO DEI LAVORATORI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ............................................................... 17 IL QUESITO DEL MESE ...............................................................................................................................................................19 LUL PER DISTACCATI................................................................................................................................................. 19 N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l’indice per visualizzare l’argomento di interesse. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 20 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 ADEMPIMENTI GENNAIO 2016 2016 TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Marzo 2019 OTTOBRE 2015 I l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 Marzo 2019 al 14 Aprile 2019, è pari a 0,66883. RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat D i seguito il calendario Istat 2019 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR. Periodo di riferimento Data di emissione Coefficiente di rivalutazione Dicembre 2018 Mercoledì 16 Gennaio 2,241840 Gennaio 2019 Giovedì 21 Febbraio 0,198457 Febbraio 2019 Venerdì 15 Marzo 0,396915 Marzo 2019 Mercoledì 17 Aprile 0,66883 Aprile 2019 Giovedì 16 Maggio Maggio 2019 Venerdì 14 Giugno Giugno 2019 Martedì 16 Luglio Luglio 2019 Venerdì 9 Agosto Agosto 2019 Lunedì 16 Settembre Settembre 2019 Mercoledì 16 Ottobre Ottobre 2019 Venerdì 15 Novembre Novembre 2019 Lunedì 16 Dicembre E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 20 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 SCADENZARIO GENNAIO 2016 APRILE 2019 2016 20 APRILE: CONTRIBUTI PREVINDAI* OTTOBRE 2015 S cade il 20 Aprile il versamento al Fondo Previndai. La data del 20 Aprile deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico. 30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente. 30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla E contribuzione del mese precedente. A decorrere dall’Uniemens di competenza Marzo (inviato a fine Aprile) ci saranno le seguenti novità: Le aziende appartenenti ai settori contributivi (tabelle Inps) nei quali è presente il contributo di L malattia e a prescindere se nel mese sono presenti o meno eventi di malattia, dovranno compilare l’elemento secondo le indicazioni contenute nel msg. INPS 803/2019. La mancanza in questo momento comunque non determina nessun errore (infatti con successivo msg. INPS 1475 è stato chiarito che l’obbligo decorre dal flusso di Maggio – Unimens inviato a fine Giugno). I datori di lavoro che assumono detenuti hanno diritto ad uno sgravio contributivo pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta. Ai fini UniEmens tali lavoratori sono caratterizzati con il 79, mentre nell’elemento deve essere indicata la contribuzione già ridotta. Per quanto concerne invece il recupero degli sgravi relativi ad assunzioni pregresse i datori esporranno, per i soli mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2019, nell’elemento il nuovo codice causale “R667” avente il significato di “Beneficio contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000 – recupero arretrati 2019 -” e nell’elemento l’importo da recuperare. Per il recupero degli arretrati riferiti agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 i datori esporranno, per i soli mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2019, nell’elemento il nuovo codice causale “R666” avente il significato di “Esonero contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000 – recupero anni 2013-2018 -” e nell’elemento l’importo da recuperare (circ. INPS 27/2019). E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 20 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 *Termine posticipato al 22/04 in quanto cadente di sabato GENNAIO 2016 2016 OTTOBRE 2015 E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 20 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 SCADENZARIO GENNAIO 2016 MAGGIO 2019 2016 2 MAGGIO: MODIFICA ED INVIO MODELLO 730 PRECOMPILATO OTTOBRE 2015 A partire da questa data è possibile accettare, modificare ed inviare il modello 730 precompilato. Il 730 potrà essere inviato fino al 23 Luglio. 6 MAGGIO: CU CON SANZIONE RIDOTTA P er le Certificazioni Uniche trasmesse entro 60 giorni dalla scadenza originaria, ovvero entro il 07.05. 2018, la sanzione viene ridotta di 1/3. 16 MAGGIO: VERSAMENTI UNIFICATI I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking I in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta nel mese precedente; L b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente; f) la rateizzazione dell’addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente; g) importi sottoposti a regime di detassazione; h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d’imposta per conto del sostituito; I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso: i) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: j) Uffici postali abilitati; k) Concessionario della riscossione. 16 MAGGIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL I datori di lavoro soggetti all’assicurazione Inail devono procedere alla predisposizione dell’autoliquidazione tramite le seguenti operazioni: L - calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) ed il conguaglio per l’anno precedente (regolazione); - conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; - pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il «modello F24» o il «modello di pagamento F24 Enti Pubblici»; E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 20 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 - Sempre alla medesima data sono stati differiti i termini del 16/02/2019 e del 28/02/2019 relativi GENNAIO 2016 rispettivamente all’invio della comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte e alla presentazione 2016 telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni. OTTOBRE 2015 16 MAGGIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline. 28 MAGGIO: CORREZIONE DEL 730 PRECOMPILATO A partire da questa data, e fino al 20 Giugno 2019, il contribuente che ha compilato il precompilato on- line e che si accorge di aver commesso degli errori nel modello inviato, può annullare l’invio e trasmettere una nuova dichiarazione. 31 MAGGIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente. 31 MAGGIO: FASI L e aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti on servizio relativi al 2° trimestre 2019. L31 MAGGIO: DENUNCIA UNIEMENS I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla E contribuzione del mese precedente. I datori di lavoro che assumono detenuti hanno diritto ad uno sgravio contributivo pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta. Per L quanto concerne il recupero degli sgravi relativi ad assunzioni pregresse i datori esporranno, per i soli mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2019, nell’elemento il nuovo codice causale “R667” avente il significato di “Beneficio contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000 – recupero arretrati 2019 -” e nell’elemento l’importo da recuperare. Per il recupero degli arretrati riferiti agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 i datori esporranno, per i soli mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2019, nell’elemento il nuovo codice causale “R666” avente il significato di “Esonero contributivo detenuti e internati, Legge E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 20 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 n.193/2000 – recupero anni 2013-2018 -” e nell’elemento l’importo da recuperare (circ. GENNAIO 2016 INPS 27/2019). 2016 31 MAGGIO: DIFFERIMENTO CONTRIBUTI PER FERIE COLLETTIVE OTTOBRE 2015 L e aziende che sospendono la propria attività, entro il 31 Maggio, possono richiedere all'INPS, per via telematica, il differimento dei contributi per la fruizione delle ferie collettive, accedendo al sito dell’Istituto e compilando il modulo 445 “Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive”. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 20 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 CHECK GENNAIOLIST 2016 2016 CHECK LIST PAGHE APRILE OTTOBRE 2015 I l sostituto d’imposta che ha accettato di versare le trattenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017, per conto del sostituito deve iniziare, a decorrere dalle paghe di Aprile (pagamento mese su mese) ad effettuare la trattenuta a livello di busta paga. FESTIVITÀ APRILE 2019 Domenica 21 Aprile – Pasqua: secondo le diposizioni di legge la Pasqua non è considerata come festività e pertanto non viene retribuita. Alcuni CCNL però la riconoscono come festività ed in questo caso viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale). Lunedì 22 Aprile - Lunedì di Pasqua (Pasquetta): festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL. Giovedì 25 Aprile – Festa della Liberazione: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL. MAGGIO 2019 1 Maggio – Festa dei Lavoratori: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 20 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO GENNAIO 2016 2016 PONTE MORANDI, MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER OTTOBRE 2015 LE AGEVOLAZIONI Ľ articolo 8 del decreto-legge 109/2018 ha istituito una zona franca urbana nel comune di Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi avvenuto nella mattinata del 14 Agosto 2018. Il medesimo articolo ha affidato la perimetrazione della zona franca urbana ad un successivo provvedimento del Commissario delegato per l'emergenza, insieme alla Regione Liguria ed al Comune di Genova. L’articolo 1, comma 1020, della legge 30 Dicembre 2018, n. 145, modificando l’articolo 8 del decreto-legge 109/2018, ha esteso le agevolazioni fiscali e contributive al periodo di imposta 2019 per le imprese, di qualsiasi dimensione ed ai titolari di reddito di lavoro autonomo che abbiano subito, a causa dell’evento, una riduzione del fatturato di almeno il 25%. Inoltre, ha altresì riconosciuto le medesime agevolazioni, limitatamente al primo anno di attività, anche alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca urbana entro il 31 Dicembre 2019. La circolare MISE n. 73726 del 7 Marzo 2019 ha fornito chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto-legge 109/2018 e le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di agevolazione da parte delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo. L’istanza per l’accesso all’agevolazione deve essere presentata in via esclusivamente telematica accedendo direttamente al sito istituzionale del Ministero www.mise.gov.it. L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa, oppure ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Il rappresentante legale dell’impresa o il lavoratore autonomo, può delegare un altro soggetto alla compilazione, alla sottoscrizione digitale ed alla presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica. In fase di compilazione dell’istanza, la procedura informatica consente di verificare la sussistenza di alcuni dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni. Tali accertamenti sono effettuati mediante consultazione ed elaborazione dei dati estratti in modalità telematica dal Registro delle imprese, il registro pubblico informatico tenuto dalle Camere di commercio ai sensi della legge 29 Dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni. L’esito di tali accertamenti, qualora negativo, è bloccante al fine della presentazione dell’istanza stessa. Pertanto, si invitano le imprese interessate, al fine di consentire agli enti preposti di effettuare le eventuali variazioni nel tempo utile, a verificare tempestivamente la propria posizione. Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto proponente è richiesto il possesso di una PEC attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è obbligatoria per la presentazione della domanda e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica. Nell’istanza, il soggetto richiedente deve indicare: 1. gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute a titolo di de minimis e in termini di “impresa unica” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti; 2. il reddito d’impresa al lordo delle perdite precedenti, oppure di lavoro autonomo nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, riportato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di invio della medesima istanza. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 20 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalle ore 10:00 dell’11 Aprile 2019 e sino alle ore 10:00 GENNAIO 2016 del 16 Maggio 2019 e dovranno essere dotate dei documenti del legale rappresentante e dell’eventuale delegato alla 2016presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come le istanze presentate con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, OTTOBRE 2015 non saranno prese in considerazione dal Ministero. Per i soggetti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura telematica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e successiva verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 20 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 LICENZIAMENTO GENNAIO 2016 ILLEGITTIMO SE IL FATTO CONTESTATO RIENTRA NELLA PRASSI TOLLERATA 2016 DALL’AZIENDA C on l’ordinanza n. 1634 del 22.01.2019, la Cassazione ha ritenuto illegittimo, per difetto di OTTOBRE 2015 proporzionalità, il licenziamento del dipendente reo di aver tenuto una condotta considerata prassi tollerata dall’azienda. Il dipendente di una fabbrica automobilistica veniva licenziato poiché trovato in possesso di cinque lampadine da proiettori occultate nella tasca del proprio giaccone. Avverso tale provvedimento si opponeva al tribunale sostenendo che l'operazione di smontaggio dei proiettori e di prelevamento delle lampadine, seppur non oggetto di una vera e propria prassi, era comunque tollerata dall'azienda e non era avvertita dai dipendenti come illecita. I giudici di primo grado, tuttavia, rigettavano le doglianze del dipendente poiché la condotta addebitata legittimava il provvedimento disciplinare espulsivo. In riforma della sentenza, i giudici della Corte accertavano l’illegittimità del licenziamento rilevando come anche altri testimoni confermavano che l'operazione di smontaggio dei proiettori e di prelevamento delle lampadine (per il successivo assemblaggio di pezzi per ottenere un elemento funzionante) non era oggetto di una prassi, ma integrava un'operazione quanto meno tollerata dall'azienda e non avvertita come illecita. Pertanto si riteneva illegittimo il licenziamento per difetto di proporzionalità e si condannava la società datrice alla reintegra del dipendente. Avverso la sentenza della Corte proponeva ricorso la parte datrice, affidando le proprie pretese a cinque motivi. Con il primo motivo, ritenuto inammissibile, denunciava violazioni di ordine procedurale. Con il secondo motivo lamentava l’omesso esame della circostanza per cui la Corte aveva dato per accertato che l’asportazione delle lampadine avvenisse da materiali difettosi e di scarto, ricostruendo in altra maniera la vicenda: secondo la ricorrente, infatti, le lampadine sottratte all’azienda erano nuove. Di pari tenore anche il terzo motivo, con il quale la società contestava le deduzioni della Corte sulla asserita tolleranza, o comunque sulla ritenuta non illegittimità della condotta posta in essere dal dipendente. Con il quarto motivo si contestava la sentenza della parte in cui i giudici ritenevano “irrilevante” il danno subito dalla ricorrente, determinando la sproporzionalità della sanzione rispetto la condotta contestata al lavoratore. Secondo la ricorrente il fatto addebitato al proprio dipendente era idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario in quanto quest’ultimo, alle richieste di esibizione delle lampadine sottratte, opponeva resistenza. Infine, con il quinto motivo, la società denunciava la violazione degli articoli del CCNL di riferimento poiché la Corte ha erroneamente ritenuto che, in caso di "furto in azienda", fosse necessario l'ulteriore requisito del "grave nocumento morale e materiale". Ad avviso dei giudici della Suprema Corte, il secondo ed il terzo motivo erano da rigettarsi: le contestazioni della ricorrente, lungi dal denunciare vizi formali della sentenza o errori interpretativi, contenevano una celata richiesta di ricostruzione fattuale che, come ricordato dagli Ermellini, è sempre inammissibile in sede di ricorso per Cassazione. Con riferimento agli altri motivi del ricorso, la Cassazione ha statuito che la comprovata consapevolezza da parte della società datrice dell'esistenza di determinate pratiche e la diffusività delle stesse in ambito aziendale non permette al datore di lavoro di comminare un licenziamento per giusta causa nei confronti del dipendente per aver posto in essere tali condotte. Infatti, in tali circostanze vi sarebbe una evidente mancanza di proporzionalità tra il comportamento contestato e la sanzione comminata a prescindere da ogni altra considerazione, come ad esempio quella relativa al modico valore della merce sottratta. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 20 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 Per i giudici di legittimità, la predetta interpretazione è conforme al principio secondo cui l'inadempimento GENNAIO 2016 va valutato in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza"2016 di cui all'art. 1455 c.c., cui consegue che l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero OTTOBRE 2015 addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Pertanto, rigettato il ricorso, la Suprema Corte confermava l’illegittimità del licenziamento condannando la ricorrente alla refusione delle spese procedurali. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 20 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 MANCATA GENNAIOPROROGA 2016 DEL BONUS BABY SITTING DAL 1° GENNAIO 2019 C on il messaggio 2016 Inps n. 1353 del 2019, l’Istituto ha analizzato la mancata proroga da parte della Legge di bilancio 2019 della possibilità di fruizione del bonus asilo nido o del libretto famiglia per servizi di babyOTTOBRE 2015 sitting come alternativa al congedo parentale, in vigore in via sperimentale fino al 31 Dicembre 2018. Pertanto a partire dal 1° Gennaio 2019 le dipendenti madri non potranno più presentare domanda per l’accesso a tali benefici. I benefici residui, ancora spettanti a chi ha presentato domanda nel 2018, dovranno essere fruiti improrogabilmente entro il 31 Dicembre 2019, in caso di opzione per il Libretto famiglia, ovvero entro il 31 Luglio 2019 in caso di contributo per la frequenza dell’asilo nido. Più specificatamente, attraverso il messaggio in questione, l’INPS fornisce le informazioni utili alla gestione delle pratiche presentate entro il 31 Dicembre 2018. La procedura rimarrà disponibile fino al 29 febbraio 2020, nell’apposita sezione del Libretto Famiglia, ma non sarà ammesso lo svolgimento delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting oltre la data del 31 Dicembre 2019. In caso di intere mensilità rimanenti di beneficio residuo, le stesse saranno considerate oggetto di rinuncia con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi interi di congedo parentale. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di una lavoratrice che abbia ottenuto un contributo baby-sitting di tre mesi (importo 1.800 euro) e abbia utilizzato il contributo, al 31 Dicembre 2019, per un importo pari a 610 euro, si considera oggetto di rinuncia un solo mese, mentre gli altri due si considerano entrambi fruiti in ragione del superamento dell’importo di 600 euro, che determina l’impossibilità di frazionare il secondo mese di fruizione. La procedura del Libretto Famiglia, a partire dal 31 Dicembre 2019, bloccherà la possibilità di fruire del contributo in oggetto, recuperando dal Libretto stesso gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio residui. Tale beneficio era rivolto alle generalità delle lavoratrici dipendenti, sia del settore privato che del pubblico impiego, nonché alle lavoratrici iscritte presso la gestione separata dell'Inps (sia collaboratrici che professioniste con partita Iva) a condizione che non risultassero iscritte presso altre gestioni previdenziali obbligatorie. Dal 2016 il beneficio è stato esteso anche alle altre lavoratrici autonome ed imprenditrici iscritte ad altra gestione previdenziale dell'Inps. Esso consisteva nella possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, un voucher di 600 euro mensili per l'acquisto di servizi di babysitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi (tre mesi le autonome). Per le madri che avevano scelto di fruire del bonus nella forma dei servizi di babysitting, dal 1° Gennaio 2018 il pagamento della prestazione lavorativa avveniva tramite il nuovo Libretto Famiglia. In particolare, sia la madre che la prestatrice dei servizi di baby-sitting dovevano registrarsi telematicamente al portale delle eliminare corsivo dell'Inps; la madre, una volta riconosciuto il diritto al contributo, doveva caricare sulla piattaforma Inps l'importo (cd. appropriazione del contributo) e comunicare telematicamente all'Inps l’inizio e la fine di ciascuna prestazione lavorativa da parte della baby- sitter. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 20 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 Per quanto concerne il contributo per far fronte agli oneri degli asili nido, invece viene prevista la sua GENNAIO 2016 fruizione fino alla data del 31 Luglio 2019, termine oltre il quale non saranno prese in considerazioni le richieste di pagamento inviate dagli asili nido per periodi di fruizione dei servizi per l’infanzia successivi a 2016 tale termine. OTTOBRE 2015 Anche in questo caso, gli eventuali mesi interi di beneficio non fruiti entro il termine suddetto saranno considerati oggetto di rinuncia, con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi di congedo parentale. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 20 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 FOCUS GENNAIO 2016 2016 I BENEFICIARI DELLA PACE FISCALE: COME AFFRONTARE LE LITI PENDENTI OTTOBRE 2015 C on la Circolare n. 6/E del 1° Aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha divulgato l’elenco degli atti ammessi alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni grado e stato del giudizio, purché il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 Ottobre 2018 e non esaurito alla data di presentazione della domanda, nonché il dettaglio dei procedimenti esclusi dalla pace fiscale introdotta dall’articolo 6 del Decreto Legge n. 119/2018. Potranno pertanto essere oggetto di definizione le controversie aventi natura di “atto impositivo” (ad esempio avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati) che il contribuente abbia instaurato contro l’Amministrazione Finanziaria presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali, quelle di primo e secondo grado di Trento e Bolzano o la Corte di Cassazione. Non rientrano nell’ambito di applicazione le liti erroneamente istituite dinanzi alle Commissioni tributarie, le vertenze intraprese contro enti impositori diversi dall’Agenzia delle Entrate o contro l’Agenzia di Riscossione, i dinieghi di rimborso o di precedenti definizioni agevolate, le sanzioni per omesso o ritardato versamento, le tasse automobilistiche, gli atti che non contengono una pretesa tributaria quantificata o quelli concernenti risorse proprie dell’Unione Europea (per espressa previsione normativa), gli accertamenti impugnati dalle società di persone riguardanti redditi di partecipazione, i ruoli e le cartelle relative ad imposte e ritenute non versate ai sensi degli articoli 36-bis e 54-bis del DPR n. 600/1973. La domanda deve essere inoltrata in via telematica da parte del ricorrente o del subentrato entro il 31 Maggio 2019, tramite apposito modello, all’Ufficio delle Entrate coinvolto. Il valore della lite coincide con quello del tributo impugnato e le modalità di calcolo dell’importo dovuto in base allo stato ed al grado del giudizio della controversia presuppone il pagamento: Di una somma pari al valore della stessa qualora, alla data del 24/10/2018, il ricorso in primo grado sia stato notificato all’Agenzia delle Entrate, ma non ancora depositato o trasmetto alla Commissione provinciale responsabile; Del 90% della stessa qualora il contribuente, alla data del 24/10/2018, si sia costituito in giudizio, ma non abbia ancora ottenuto una decisione giurisdizionale non cautelare; Del 40% o del 15% della stessa, a seconda che il giudizio sia in primo o secondo grado, qualora l’Amministrazione Finanziaria sia risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24/10/2018; Del 5% della stessa qualora la lite sia pendente innanzi alla Corte di Cassazione alla data del 19/12/2018 e l’Agenzia delle Entrate sia risultata integralmente soccombente nei precedenti gradi di giudizio. Le controversie inerenti sanzioni non collegate al tributo possono essere definite pagando il 15% del valore della stessa in caso di soccombenza dell’Amministrazione Finanziaria nell’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare o il 40% negli altri casi. Al contrario per le liti relative alle sanzioni collegate al tributo la definizione sarà ultimata con la sola presentazione della domanda in caso di avvenuto pagamento del tributo o sulla base delle percentuali descritte negli altri casi. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 20 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 Dall’importo lordo dovuto per la definizione andranno scomputati quelli versati in esecuzione dell’atto GENNAIO 2016 impugnato nonché le somme pagate ai fini della rottamazione-bis (qualora la liquidazione fosse maggiore del necessario 2016al contribuente non spetterà il rimborso della differenza). Il pagamento OTTOBRErateale 2015 sarà ammesso esclusivamente se l’importo da versare supera i 1000 euro per ciascuna controversia e per un massimo di venti rate trimestrali di pari importo a decorrere dal 31/05/2019. Una volta completato il versamento tramite modello F24 avvalendosi dei codici istituiti con la risoluzione 29/2019 la definizione agevolata retroagirà e prevarrà sull’efficacia di eventuali sentenze depositate dopo il 24/10/2018 o prima della medesima data se non passate in giudicato. Presentata la domanda, il contribuente depositerà entro il 10 Giugno 2019 una copia della stessa e del relativo versamento per ottenere la sospensione del giudizio sino al 31 Dicembre 2020, mentre i termini di impugnazione delle pronunce risulteranno automaticamente sospesi per nove mesi. Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate dovranno verificare la regolarità e la tempestività della domanda, nonché la sussistenza formale e sostanziale dei presupposti (definibilità della lite, correttezza e immediatezza dei versamenti effettuati e, in particolare, delle somme dovute per la rottamazione-bis entro il 7/12/2018), comunicando l’eventuale diniego di definizione entro il termine perentorio del 31 Luglio 2020, cui l’interessato potrà opporsi con ricorso entro 60 giorni dalla notifica presso il medesimo giudice. Infine, ai sensi dell’articolo 7 del DL 119/2018, per le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI al 31 Dicembre 2017 sono definibili solo le liti aventi ad oggetto avvisi di accertamento in materia di IVA, IRES o IRAP (per quest’ultime la pace fiscale è preclusa qualora l’ammontare di ciascun imposta fosse superiore a 30mila euro). In tal caso occorrerà versare: il 40% del valore della controversia ed il 5% delle sanzioni se, alla data del 24/10/2018, penderà nel primo grado di giudizio; il 10% del valore della controversia ed il 5% delle sanzioni in caso di soccombenza dell’AdE nell’ultima pronuncia giurisdizionale o il 50% del valore della lite ed il 10% delle sanzioni in caso di soccombenza della società. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 20 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY GENNAIO 2016 Rubrica a 2016 cura dell’Avv. Paolo Ricchiuto, partner dello studio legale Guerra – Ricchiuto OTTOBRE 2015 IL CONSENSO DEI LAVORATORI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D opo aver affrontato il tema generale della informativa ai lavoratori sul trattamento dei dati personali (cfr. Newsletter n. 6, 7, 8 e 9 di Febbraio 2019), è necessario concentrare l’attenzione sull’ulteriore profilo, contiguo, relativo al consenso. Nel vecchio regime del Codice Privacy, ed in quello nuovo disegnato dal GDPR, la prima domanda che un datore di lavoro si doveva e si deve porre è la seguente: è veramente necessario acquisire un consenso? Esistono delle sponde giuridiche ulteriori e diverse che permettano al datore di lavoro di limitarsi a dare una informativa, senza acquisire il consenso? Puntando il focus direttamente sugli istituti ad oggi vigenti (quelli enucleabili dal GDPR e dal decreto di armonizzazione n. 101/18), si debbono fare le seguenti considerazioni: - innanzitutto, già nei considerando (cioè, nelle “premesse”) del Regolamento Europeo, esiste un’ importante chiave interpretativa relativa alle condizioni che devono sussistere a norma dell’art. 6 affinché il consenso possa considerarsi “libero”, e quindi validamente prestato: “Per assicurare la libertà di espressione del consenso, è opportuno che il consenso non costituisca un valido presupposto per il trattamento dei dati personali in un caso specifico, qualora esista un evidente squilibrio tra l’interessato e il titolare del trattamento” (considerando n. 43). Questo principio, che vede nella alterazione dei rapporti di forza tra le parti un elemento dirimente per escludere la corretta funzionalità del consenso, è stato con ancora maggior chiarezza declinato, con riferimento ai rapporti di lavoro, in un importante documento interpretativo redatto dal Gruppo dei Garanti Europei (già Gruppo art. 29, oggi EDPB – European Data Protection Board): mi riferisco alle “Linee Guida sul consenso ai sensi del Regolamento Europeo”, all’interno delle quali si legge esplicitamente: “Lo squilibrio di potere sussiste anche nel contesto dell’occupazione. Data la dipendenza risultante dal rapporto datore di lavoro/dipendente, è improbabile che l’interessato sia in grado di negare al datore di lavoro il consenso al trattamento dei dati senza temere o rischiare di subire ripercussioni negative come conseguenza del rifiuto. È improbabile che il dipendente sia in grado di rispondere liberamente, senza percepire pressioni, alla richiesta del datore di lavoro di acconsentire, ad esempio, all’attivazione di sistemi di monitoraggio, quali la sorveglianza con telecamere sul posto di lavoro, o alla compilazione di moduli di valutazione18. Di conseguenza il Gruppo di lavoro ritiene problematico per il datore di lavoro trattare i dati personali dei dipendenti attuali o futuri sulla base del consenso, in quanto è improbabile che questo venga prestato liberamente. Per la maggior parte delle attività di trattamento svolte sul posto di lavoro, la base legittima non può e non dovrebbe essere il consenso del dipendente in considerazione della natura del rapporto tra datore di lavoro e dipendente”. È quindi possibile fissare un primo punto: la vera e propria fictio, che assegna il requisito della “libertà” al consenso prestato da un lavoratore subordinato, deve esser messa radicalmente in discussione, e se in passato si è largheggiato nell’utilizzo di moduli di informativa che prevedevano E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 20 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 al loro interno un box dedicato alla acquisizione del consenso dei lavoratori, l’operazione doveva GENNAIO 2016 considerarsi non solo (come si dirà) del tutto inutile, ma anche strutturalmente errata; 2016 - al di là di quanto già previsto in passato dal Codice Privacy, esistono oggi nel GDPR delle previsioni OTTOBRE 2015 applicabili al rapporto di lavoro, che concretano altrettante, idonee, basi giuridiche direttamente del trattamento svolto dal datore di lavoro in qualità di titolare, senza che sia necessario acquisire alcun consenso da parte del lavoratore-interessato. Con riferimento ai dati personali “comuni”, possono trovare diretta applicazione tanto l’art. 6 par. 1 lett. b) (trattamento necessario per la esecuzione di un contratto), quanto la lett. f) della stessa norma, quella relativa al nuovo istituto del “legittimo interesse”, che un titolare può porre a base di qualsiasi trattamento, purché “non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato”: sul punto, non è un caso che il considerando 47, nell’illustrare esemplificativamente quali possano essere i casi di utilizzabilità di questa sponda normativa, espressamente prevede quanto segue: “Ad esempio, potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l’interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l’interessato è un cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamento”. Spostandosi, poi, sui dati cd. particolari (cioè a dire, quelli che il Codice Privacy qualificava in precedenza come dati sensibili), trova applicazione, come base giuridica del trattamento diversa ed ulteriore rispetto al consenso, quella delineata dall’art. 9 par. 1 lett. b: è lecito il trattamento da parte del datore di lavoro-titolare, qualora lo stesso sia “necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”. Si tratta, come si vede, di una formulazione ampissima, alla quale possono essere ricondotti tutti i trattamenti di dati particolari che normalmente vengono svolti da un datore di lavoro – es: malattia, iscrizione ai sindacati, permessi ex L. 104 etc.etc.. Sullo sfondo, resta quanto previsto dall’art. 88 del GDPR, che lascia comunque agli Stati Membri la possibilità di introdurre, per legge o tramite la contrattazione collettiva, norme specifiche ed ulteriori “per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali” dei lavoratori (tra queste, trova ovviamente uno spazio, ad esempio, quella relativa ai controlli a distanza di cui all’art. 4 L. 300/70). Alla luce di tutto quanto appena evidenziato, si può quindi concludere che, nella fisiologica operatività connessa alla gestione di un rapporto di lavoro, il titolare-datore di lavoro può limitarsi ad indicare in esplicito nella informativa le norme appena indicate, come basi giuridiche del trattamento dei dati comuni e particolari dell’interessato-lavoratore, senza alcuna necessità di acquisire un consenso. Ed è quindi solo in relazione a fattispecie specifiche, che il datore dovrà porsi il problema della legittimazione al trattamento dei dati del personale (un esempio, può esser quello della diffusione della immagine dei lavoratori durante un evento aziendale, effettuata tramite pubblicazione su una pagina social dell’azienda: in tale caso il trattamento, in quanto non direttamente funzionale al rapporto di lavoro, potrebbe ritenersi cautelativamente non coperto dalle basi giuridiche sopra richiamate, e potrebbe indurre a ritenere opportuna la acquisizione di un consenso). E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 20 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 IL QUESITO GENNAIO 2016 DEL MESE 2016 LUL PER DISTACCATI OTTOBRE 2015 Richiesta: La casistica è la seguente: per un periodo alcuni commerciali dell’azienda Alfa, lavoreranno in una sede di Beta. A tali dipendenti è stata consegnata una lettera di distacco. Che registrazioni vanno effettuate nel LUL della società Beta? Risposta: Secondo le indicazioni espresse nel Vademecum del LUL, i distaccati dovranno essere iscritti nel LUL della distaccataria (società Beta) riportando le seguenti informazioni: • nome, cognome e codice fiscale (dati anagrafici); • qualifica e livello di inquadramento contrattuale (dati del rapporto di lavoro); • nominativo della società distaccante In pratica si tratta dei soli dati anagrafici (no presenze, no dati retributivi), da inserire all'inizio ed alla fine del distacco (ferma restando la possibilità di procedere alla registrazione anche in tutti i mesi di impiego). Le registrazioni possono essere realizzate senza particolare obbligo di formato, anche in forma di elenco, ferma restando la numerazione sequenziale. Per tutta la durata del distacco vanno inseriti negli elenchi riepilogativi del personale in forza e contano ai fini numerici per la realizzazione di quell’adempimento specifico, ma non contano nel computo numerico ai fini dell’applicazione delle sanzioni. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 20 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una GENNAIO 2016 partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende: 2016 OTTOBRE Newsletter 2015settimanale sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro; News Flash, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l’eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva; Assistenza telefonica nell’interpretazione normativa attraverso apposito numero; Parere sintetico, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa; Parere articolato, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale; Corsi On Demand su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda; Altre tipologie di consulenze come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste. Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale. Per avere maggiori informazioni sull’offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica: info@datamanagement.it. La rubrica dedicata alla Privacy è a cura dell’Avv. Paolo Ricchiuto ed i contenuti forniti non potranno in nessuna forma esser utilizzati per finalità diverse ed ulteriori rispetto alla pubblicazione sulla Newsletter. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 20 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
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