STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI - Data Management HRM

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STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI - Data Management HRM
NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI

  NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 16_2019 DEL 16 APRILE 2019
                              2018
A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

        Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
                                                info@datamanagement.it

                                                                           Powered by     STUDIO
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                                                                                          CORINALDESI
NEWSLETTER n. 15 2019

Indice Argomenti
  GENNAIO 2016
                   2016
      ADEMPIMENTI .............................................................................................................................................................................. 2
        OTTOBRE    2015il coefficiente di rivalutazione per il mese di Marzo 2019 ................................................................ 2
        TFR Aggiornato
      SCADENZARIO APRILE 2019 ..................................................................................................................................................... 3
        20 APRILE: CONTRIBUTI PREVINDAI* ......................................................................................................................... 3
        30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO ...................................................................................................................... 3
         30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS                                           ............................................................................................................... 3
      SCADENZARIO MAGGIO 2019 ................................................................................................................................................... 5
         2 MAGGIO: MODIFICA ED INVIO MODELLO 730 PRECOMPILATO ............................................................................. 5
         6 MAGGIO: CU CON SANZIONE RIDOTTA .................................................................................................................. 5
         16 MAGGIO: VERSAMENTI UNIFICATI ........................................................................................................................ 5
         16 MAGGIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL .................................................................................................................... 5
         16 MAGGIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE ............................................... 6
         28 MAGGIO: CORREZIONE DEL 730 PRECOMPILATO ................................................................................................ 6
         31 MAGGIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO ................................................................................................................... 6
         31 MAGGIO: FASI ....................................................................................................................................................... 6
         31 MAGGIO: DENUNCIA UNIEMENS .......................................................................................................................... 6
      CHECK LIST .................................................................................................................................................................................... 8
         CHECK LIST PAGHE APRILE ......................................................................................................................................... 8
      FESTIVITÀ ...................................................................................................................................................................................... 8
         APRILE 2019 ............................................................................................................................................................... 8
         MAGGIO 2019 ............................................................................................................................................................ 8
      NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO ............................................................................................................................................. 9
         PONTE MORANDI, MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LE AGEVOLAZIONI ................... 9
         LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO SE IL FATTO CONTESTATO RIENTRA NELLA PRASSI TOLLERATA DALL’AZIENDA ..... 11
         MANCATA PROROGA DEL BONUS BABY SITTING DAL 1° GENNAIO 2019................................................................ 13
      FOCUS ............................................................................................................................................................................................15
         I BENEFICIARI DELLA PACE FISCALE: COME AFFRONTARE LE LITI PENDENTI ........................................................... 15
      NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY .........................................................................................................................................17
         IL CONSENSO DEI LAVORATORI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ............................................................... 17
      IL QUESITO DEL MESE ...............................................................................................................................................................19
         LUL PER DISTACCATI................................................................................................................................................. 19

N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l’indice per visualizzare l’argomento di interesse.
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                                                     Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                                     del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                                                                             20
                                                     nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                                                                      Indice
NEWSLETTER n. 15 2019

ADEMPIMENTI
  GENNAIO 2016
             2016
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Marzo 2019
        OTTOBRE 2015

I    l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 Marzo 2019 al 14 Aprile 2019, è
     pari a 0,66883.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat
D        i seguito il calendario Istat 2019 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

            Periodo di riferimento               Data di emissione                                 Coefficiente di rivalutazione
            Dicembre 2018                        Mercoledì 16 Gennaio                              2,241840
            Gennaio 2019                         Giovedì 21 Febbraio                               0,198457
            Febbraio 2019                        Venerdì 15 Marzo                                  0,396915
            Marzo 2019                           Mercoledì 17 Aprile                               0,66883
            Aprile 2019                          Giovedì 16 Maggio
            Maggio 2019                          Venerdì 14 Giugno
            Giugno 2019                          Martedì 16 Luglio
            Luglio 2019                          Venerdì 9 Agosto
            Agosto 2019                          Lunedì 16 Settembre
            Settembre 2019                       Mercoledì 16 Ottobre
            Ottobre 2019                         Venerdì 15 Novembre
            Novembre 2019                        Lunedì 16 Dicembre

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                                 Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                 del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                           20
                                 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                        Indice
NEWSLETTER n. 15 2019

SCADENZARIO
  GENNAIO 2016 APRILE 2019
             2016
20 APRILE: CONTRIBUTI PREVINDAI*
     OTTOBRE 2015
S   cade il 20 Aprile il versamento al Fondo Previndai. La data del 20 Aprile deve corrispondere anche alla
    data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello
stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza
del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente
la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per
predisporre il bonifico.

30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I  datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro
   o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di
paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati
su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del
Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano
apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via
  telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla

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contribuzione del mese precedente.
A decorrere dall’Uniemens di competenza Marzo (inviato a fine Aprile) ci saranno le seguenti novità:
     Le aziende appartenenti ai settori contributivi (tabelle Inps) nei quali è presente il contributo di
L      malattia e a prescindere se nel mese sono presenti o meno eventi di malattia, dovranno compilare
       l’elemento  secondo le indicazioni contenute nel msg. INPS 803/2019. La mancanza
       in questo momento comunque non determina nessun errore (infatti con successivo msg. INPS 1475
       è stato chiarito che l’obbligo decorre dal flusso di Maggio – Unimens inviato a fine Giugno).
     I datori di lavoro che assumono detenuti hanno diritto ad uno sgravio contributivo pari al 95%
       dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta. Ai fini UniEmens tali lavoratori sono
       caratterizzati con il  79, mentre nell’elemento  deve essere
       indicata la contribuzione già ridotta. Per quanto concerne invece il recupero degli sgravi relativi ad
       assunzioni pregresse i datori esporranno, per i soli mesi di competenza marzo, aprile e maggio
       2019, nell’elemento   il nuovo codice causale “R667” avente il
       significato di “Beneficio contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000 – recupero arretrati
       2019 -” e nell’elemento  l’importo da recuperare. Per il recupero degli arretrati
       riferiti agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 i datori esporranno, per i soli mesi di
       competenza marzo, aprile e maggio 2019, nell’elemento   il
       nuovo codice causale “R666” avente il significato di “Esonero contributivo detenuti e internati,
       Legge n.193/2000 – recupero anni 2013-2018 -” e nell’elemento  l’importo da
       recuperare (circ. INPS 27/2019).

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                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       20
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 15 2019

*Termine posticipato al 22/04 in quanto cadente di sabato
    GENNAIO 2016
             2016
        OTTOBRE 2015

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                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                    Indice
NEWSLETTER n. 15 2019

SCADENZARIO
  GENNAIO 2016 MAGGIO 2019
             2016
2 MAGGIO: MODIFICA ED INVIO MODELLO 730 PRECOMPILATO
        OTTOBRE 2015

A       partire da questa data è possibile accettare, modificare ed inviare il modello 730 precompilato. Il 730
        potrà essere inviato fino al 23 Luglio.

6 MAGGIO: CU CON SANZIONE RIDOTTA

P       er le Certificazioni Uniche trasmesse entro 60 giorni dalla scadenza originaria, ovvero entro il 07.05.
        2018, la sanzione viene ridotta di 1/3.

16 MAGGIO: VERSAMENTI UNIFICATI

I  contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio
   Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking

I
in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:
     a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta
         nel mese precedente;
L    b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga
         scaduto il mese precedente;
     c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e
         continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
     d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
     e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
     f) la rateizzazione dell’addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino,
         relativa al conguaglio anno precedente;
     g) importi sottoposti a regime di detassazione;
     h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e
         Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d’imposta per conto del sostituito;
I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle
compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:
     i) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;
oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:
     j) Uffici postali abilitati;
     k) Concessionario della riscossione.

16 MAGGIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

I     datori di lavoro soggetti all’assicurazione Inail devono procedere alla predisposizione
      dell’autoliquidazione tramite le seguenti operazioni:

L       - calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) ed il conguaglio per l’anno precedente
            (regolazione);
        - conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
        - pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il «modello F24» o il «modello di pagamento F24
            Enti Pubblici»;
E’

                               Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                               del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                         20
                               nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                      Indice
NEWSLETTER n. 15 2019

       - Sempre alla medesima data sono stati differiti i termini del 16/02/2019 e del 28/02/2019 relativi
        GENNAIO 2016
          rispettivamente all’invio della comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte e alla
          presentazione
            2016        telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni.
   OTTOBRE 2015
16 MAGGIO:   INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I  datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il
   mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati,
   che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito
in L. n. 248/2006).
Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata
dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e
FiscoOnline.

28 MAGGIO: CORREZIONE DEL 730 PRECOMPILATO

A     partire da questa data, e fino al 20 Giugno 2019, il contribuente che ha compilato il precompilato on-
     line e che si accorge di aver commesso degli errori nel modello inviato, può annullare l’invio e
trasmettere una nuova dichiarazione.

31 MAGGIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I  datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro
   o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di
paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati
su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del
Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano
apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 MAGGIO: FASI

 L     e aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i
       contributi per i dirigenti on servizio relativi al 2° trimestre 2019.

L31 MAGGIO: DENUNCIA UNIEMENS
 I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via
   telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla

 E
contribuzione del mese precedente.
I datori di lavoro che assumono detenuti hanno diritto ad uno sgravio contributivo pari al 95% dell’aliquota
contributiva complessivamente dovuta.
Per
L quanto concerne il recupero degli sgravi relativi ad assunzioni pregresse i datori esporranno, per i soli
mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2019, nell’elemento   il
nuovo codice causale “R667” avente il significato di “Beneficio contributivo detenuti e internati, Legge
n.193/2000 – recupero arretrati 2019 -” e nell’elemento  l’importo da recuperare.
Per il recupero degli arretrati riferiti agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 i datori esporranno, per i
soli mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2019, nell’elemento   il
nuovo codice causale “R666” avente il significato di “Esonero contributivo detenuti e internati, Legge
E’

                              Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                              del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                        20
                              nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 15 2019

n.193/2000 – recupero anni 2013-2018 -” e nell’elemento  l’importo da recuperare (circ.
    GENNAIO 2016
INPS 27/2019).
         2016
31 MAGGIO:   DIFFERIMENTO CONTRIBUTI PER FERIE COLLETTIVE
   OTTOBRE 2015

L   e aziende che sospendono la propria attività, entro il 31 Maggio, possono richiedere all'INPS, per via
    telematica, il differimento dei contributi per la fruizione delle ferie collettive, accedendo al sito
dell’Istituto e compilando il modulo 445 “Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie
collettive”.

E’

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                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       20
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 15 2019

CHECK
  GENNAIOLIST
          2016
             2016
CHECK LIST PAGHE APRILE
      OTTOBRE 2015

I  l sostituto d’imposta che ha accettato di versare le trattenute fiscali sospese a causa del sisma che ha
   colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017, per conto del sostituito deve
iniziare, a decorrere dalle paghe di Aprile (pagamento mese su mese) ad effettuare la trattenuta a livello di
busta paga.

FESTIVITÀ
APRILE 2019
Domenica 21 Aprile – Pasqua: secondo le diposizioni di legge la Pasqua non è considerata come festività e
pertanto non viene retribuita. Alcuni CCNL però la riconoscono come festività ed in questo caso viene
retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in
caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).
Lunedì 22 Aprile - Lunedì di Pasqua (Pasquetta): festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già
inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta
alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.
Giovedì 25 Aprile – Festa della Liberazione: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa
nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore
lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

MAGGIO 2019
1 Maggio – Festa dei Lavoratori: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella
normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore
lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 15 2019

NOVITÀ    IN MATERIA DI LAVORO
  GENNAIO 2016
             2016
PONTE MORANDI, MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER
    OTTOBRE 2015
LE AGEVOLAZIONI

Ľ    articolo 8 del decreto-legge 109/2018 ha istituito una zona franca urbana nel comune di Genova a
    seguito del crollo del Ponte Morandi avvenuto nella mattinata del 14 Agosto 2018. Il medesimo articolo
ha affidato la perimetrazione della zona franca urbana ad un successivo provvedimento del Commissario
delegato per l'emergenza, insieme alla Regione Liguria ed al Comune di Genova. L’articolo 1, comma 1020,
della legge 30 Dicembre 2018, n. 145, modificando l’articolo 8 del decreto-legge 109/2018, ha esteso le
agevolazioni fiscali e contributive al periodo di imposta 2019 per le imprese, di qualsiasi dimensione ed ai
titolari di reddito di lavoro autonomo che abbiano subito, a causa dell’evento, una riduzione del fatturato di
almeno il 25%. Inoltre, ha altresì riconosciuto le medesime agevolazioni, limitatamente al primo anno di
attività, anche alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca urbana entro il 31
Dicembre 2019.
La circolare MISE n. 73726 del 7 Marzo 2019 ha fornito chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni,
ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni, nel rispetto di quanto stabilito
dall’articolo 8 del decreto-legge 109/2018 e le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di
agevolazione da parte delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo.
L’istanza per l’accesso all’agevolazione deve essere presentata in via esclusivamente telematica accedendo
direttamente al sito istituzionale del Ministero www.mise.gov.it. L’accesso alla procedura informatica
prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti
rappresentanti legali dell’impresa, oppure ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Il rappresentante legale
dell’impresa o il lavoratore autonomo, può delegare un altro soggetto alla compilazione, alla sottoscrizione
digitale ed alla presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica. In fase di compilazione
dell’istanza, la procedura informatica consente di verificare la sussistenza di alcuni dei requisiti di
ammissibilità alle agevolazioni. Tali accertamenti sono effettuati mediante consultazione ed elaborazione
dei dati estratti in modalità telematica dal Registro delle imprese, il registro pubblico informatico tenuto
dalle Camere di commercio ai sensi della legge 29 Dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e
integrazioni. L’esito di tali accertamenti, qualora negativo, è bloccante al fine della presentazione
dell’istanza stessa. Pertanto, si invitano le imprese interessate, al fine di consentire agli enti preposti di
effettuare le eventuali variazioni nel tempo utile, a verificare tempestivamente la propria posizione. Ai fini
del completamento della compilazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto proponente è
richiesto il possesso di una PEC attiva. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è obbligatoria
per la presentazione della domanda e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica. Nell’istanza,
il soggetto richiedente deve indicare:
       1. gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute a titolo di de minimis e in termini di “impresa
          unica” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi
          finanziari precedenti;
       2. il reddito d’impresa al lordo delle perdite precedenti, oppure di lavoro autonomo nel caso di titolari
          di reddito di lavoro autonomo, riportato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di
          invio della medesima istanza.

E’

                               Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                               del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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NEWSLETTER n. 15 2019

Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalle ore 10:00 dell’11 Aprile 2019 e sino alle ore 10:00
     GENNAIO 2016
del 16 Maggio 2019 e dovranno essere dotate dei documenti del legale rappresentante e dell’eventuale
delegato alla
          2016presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Le istanze presentate fuori dai
predetti termini, così come le istanze presentate con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte,
     OTTOBRE 2015
non saranno prese in considerazione dal Ministero. Per i soggetti amministrati da una o più persone
giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura telematica può avvenire solo previo
accreditamento degli stessi e successiva verifica dei poteri di firma del legale rappresentante.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 15 2019

LICENZIAMENTO
    GENNAIO 2016 ILLEGITTIMO SE IL FATTO CONTESTATO RIENTRA NELLA PRASSI
TOLLERATA
       2016
             DALL’AZIENDA

C    on l’ordinanza n. 1634 del 22.01.2019, la Cassazione ha ritenuto illegittimo, per difetto di
     OTTOBRE 2015
     proporzionalità, il licenziamento del dipendente reo di aver tenuto una condotta considerata prassi
tollerata dall’azienda.
Il dipendente di una fabbrica automobilistica veniva licenziato poiché trovato in possesso di cinque
lampadine da proiettori occultate nella tasca del proprio giaccone. Avverso tale provvedimento si opponeva
al tribunale sostenendo che l'operazione di smontaggio dei proiettori e di prelevamento delle lampadine,
seppur non oggetto di una vera e propria prassi, era comunque tollerata dall'azienda e non era avvertita dai
dipendenti come illecita. I giudici di primo grado, tuttavia, rigettavano le doglianze del dipendente poiché la
condotta addebitata legittimava il provvedimento disciplinare espulsivo. In riforma della sentenza, i giudici
della Corte accertavano l’illegittimità del licenziamento rilevando come anche altri testimoni confermavano
che l'operazione di smontaggio dei proiettori e di prelevamento delle lampadine (per il successivo
assemblaggio di pezzi per ottenere un elemento funzionante) non era oggetto di una prassi, ma integrava
un'operazione quanto meno tollerata dall'azienda e non avvertita come illecita. Pertanto si riteneva
illegittimo il licenziamento per difetto di proporzionalità e si condannava la società datrice alla reintegra del
dipendente.
Avverso la sentenza della Corte proponeva ricorso la parte datrice, affidando le proprie pretese a cinque
motivi. Con il primo motivo, ritenuto inammissibile, denunciava violazioni di ordine procedurale. Con il
secondo motivo lamentava l’omesso esame della circostanza per cui la Corte aveva dato per accertato che
l’asportazione delle lampadine avvenisse da materiali difettosi e di scarto, ricostruendo in altra maniera la
vicenda: secondo la ricorrente, infatti, le lampadine sottratte all’azienda erano nuove. Di pari tenore anche
il terzo motivo, con il quale la società contestava le deduzioni della Corte sulla asserita tolleranza, o
comunque sulla ritenuta non illegittimità della condotta posta in essere dal dipendente. Con il quarto
motivo si contestava la sentenza della parte in cui i giudici ritenevano “irrilevante” il danno subito dalla
ricorrente, determinando la sproporzionalità della sanzione rispetto la condotta contestata al lavoratore.
Secondo la ricorrente il fatto addebitato al proprio dipendente era idoneo a ledere irrimediabilmente il
vincolo fiduciario in quanto quest’ultimo, alle richieste di esibizione delle lampadine sottratte, opponeva
resistenza. Infine, con il quinto motivo, la società denunciava la violazione degli articoli del CCNL di
riferimento poiché la Corte ha erroneamente ritenuto che, in caso di "furto in azienda", fosse necessario
l'ulteriore requisito del "grave nocumento morale e materiale".
Ad avviso dei giudici della Suprema Corte, il secondo ed il terzo motivo erano da rigettarsi: le contestazioni
della ricorrente, lungi dal denunciare vizi formali della sentenza o errori interpretativi, contenevano una
celata richiesta di ricostruzione fattuale che, come ricordato dagli Ermellini, è sempre inammissibile in sede
di ricorso per Cassazione.
Con riferimento agli altri motivi del ricorso, la Cassazione ha statuito che la comprovata consapevolezza da
parte della società datrice dell'esistenza di determinate pratiche e la diffusività delle stesse in ambito
aziendale non permette al datore di lavoro di comminare un licenziamento per giusta causa nei confronti
del dipendente per aver posto in essere tali condotte. Infatti, in tali circostanze vi sarebbe una evidente
mancanza di proporzionalità tra il comportamento contestato e la sanzione comminata a prescindere da
ogni altra considerazione, come ad esempio quella relativa al modico valore della merce sottratta.

E’

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                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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NEWSLETTER n. 15 2019

Per i giudici di legittimità, la predetta interpretazione è conforme al principio secondo cui l'inadempimento
     GENNAIO 2016
va valutato in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della "non scarsa
importanza"2016 di cui all'art. 1455 c.c., cui consegue che l'irrogazione della massima sanzione disciplinare
risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero
      OTTOBRE 2015
addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.
Pertanto, rigettato il ricorso, la Suprema Corte confermava l’illegittimità del licenziamento condannando la
ricorrente alla refusione delle spese procedurali.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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NEWSLETTER n. 15 2019

MANCATA
  GENNAIOPROROGA
         2016    DEL BONUS BABY SITTING DAL 1° GENNAIO 2019

C    on il messaggio
           2016        Inps n. 1353 del 2019, l’Istituto ha analizzato la mancata proroga da parte della Legge
     di bilancio 2019 della possibilità di fruizione del bonus asilo nido o del libretto famiglia per servizi di
babyOTTOBRE      2015
      sitting come  alternativa al congedo parentale, in vigore in via sperimentale fino al 31 Dicembre 2018.
Pertanto a partire dal 1° Gennaio 2019 le dipendenti madri non potranno più presentare domanda per
l’accesso a tali benefici.
I benefici residui, ancora spettanti a chi ha presentato domanda nel 2018, dovranno essere fruiti
improrogabilmente entro il 31 Dicembre 2019, in caso di opzione per il Libretto famiglia, ovvero entro il 31
Luglio 2019 in caso di contributo per la frequenza dell’asilo nido.
Più specificatamente, attraverso il messaggio in questione, l’INPS fornisce le informazioni utili alla gestione
delle pratiche presentate entro il 31 Dicembre 2018.
La procedura rimarrà disponibile fino al 29 febbraio 2020, nell’apposita sezione del Libretto Famiglia, ma
non sarà ammesso lo svolgimento delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting oltre la data del 31
Dicembre 2019.
In caso di intere mensilità rimanenti di beneficio residuo, le stesse saranno considerate oggetto di rinuncia
con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi interi di congedo parentale. Pertanto, a titolo
esemplificativo, nel caso di una lavoratrice che abbia ottenuto un contributo baby-sitting di tre mesi
(importo 1.800 euro) e abbia utilizzato il contributo, al 31 Dicembre 2019, per un importo pari a 610 euro, si
considera oggetto di rinuncia un solo mese, mentre gli altri due si considerano entrambi fruiti in ragione del
superamento dell’importo di 600 euro, che determina l’impossibilità di frazionare il secondo mese di
fruizione.
La procedura del Libretto Famiglia, a partire dal 31 Dicembre 2019, bloccherà la possibilità di fruire del
contributo in oggetto, recuperando dal Libretto stesso gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio
residui.
Tale beneficio era rivolto alle generalità delle lavoratrici dipendenti, sia del settore privato che del pubblico
impiego, nonché alle lavoratrici iscritte presso la gestione separata dell'Inps (sia collaboratrici che
professioniste con partita Iva) a condizione che non risultassero iscritte presso altre gestioni previdenziali
obbligatorie. Dal 2016 il beneficio è stato esteso anche alle altre lavoratrici autonome ed imprenditrici
iscritte ad altra gestione previdenziale dell'Inps.
Esso consisteva nella possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità
e in alternativa al congedo parentale, un voucher di 600 euro mensili per l'acquisto di servizi di babysitting,
ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi
privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei
mesi (tre mesi le autonome).
Per le madri che avevano scelto di fruire del bonus nella forma dei servizi di babysitting, dal 1° Gennaio
2018 il pagamento della prestazione lavorativa avveniva tramite il nuovo Libretto Famiglia.
In particolare, sia la madre che la prestatrice dei servizi di baby-sitting dovevano registrarsi
telematicamente al portale delle eliminare corsivo dell'Inps; la madre, una volta riconosciuto il diritto al
contributo, doveva caricare sulla piattaforma Inps l'importo (cd. appropriazione del contributo) e
comunicare telematicamente all'Inps l’inizio e la fine di ciascuna prestazione lavorativa da parte della baby-
sitter.
E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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NEWSLETTER n. 15 2019

Per quanto concerne il contributo per far fronte agli oneri degli asili nido, invece viene prevista la sua
     GENNAIO 2016
fruizione fino alla data del 31 Luglio 2019, termine oltre il quale non saranno prese in considerazioni le
richieste di pagamento inviate dagli asili nido per periodi di fruizione dei servizi per l’infanzia successivi a
          2016
tale termine.
     OTTOBRE 2015
Anche in questo caso, gli eventuali mesi interi di beneficio non fruiti entro il termine suddetto saranno
considerati oggetto di rinuncia, con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi di congedo parentale.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       20
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 15 2019

FOCUS
  GENNAIO 2016
             2016
I BENEFICIARI DELLA PACE FISCALE: COME AFFRONTARE LE LITI PENDENTI
     OTTOBRE 2015
C    on la Circolare n. 6/E del 1° Aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha divulgato l’elenco degli atti ammessi
     alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni grado e stato del giudizio,
purché il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 Ottobre 2018 e non esaurito alla data di
presentazione della domanda, nonché il dettaglio dei procedimenti esclusi dalla pace fiscale introdotta
dall’articolo 6 del Decreto Legge n. 119/2018.
Potranno pertanto essere oggetto di definizione le controversie aventi natura di “atto impositivo” (ad
esempio avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti
d’imposta indebitamente utilizzati) che il contribuente abbia instaurato contro l’Amministrazione
Finanziaria presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali, quelle di primo e secondo grado di
Trento e Bolzano o la Corte di Cassazione.
Non rientrano nell’ambito di applicazione le liti erroneamente istituite dinanzi alle Commissioni tributarie,
le vertenze intraprese contro enti impositori diversi dall’Agenzia delle Entrate o contro l’Agenzia di
Riscossione, i dinieghi di rimborso o di precedenti definizioni agevolate, le sanzioni per omesso o ritardato
versamento, le tasse automobilistiche, gli atti che non contengono una pretesa tributaria quantificata o
quelli concernenti risorse proprie dell’Unione Europea (per espressa previsione normativa), gli
accertamenti impugnati dalle società di persone riguardanti redditi di partecipazione, i ruoli e le cartelle
relative ad imposte e ritenute non versate ai sensi degli articoli 36-bis e 54-bis del DPR n. 600/1973.
La domanda deve essere inoltrata in via telematica da parte del ricorrente o del subentrato entro il 31
Maggio 2019, tramite apposito modello, all’Ufficio delle Entrate coinvolto. Il valore della lite coincide con
quello del tributo impugnato e le modalità di calcolo dell’importo dovuto in base allo stato ed al grado del
giudizio della controversia presuppone il pagamento:
          Di una somma pari al valore della stessa qualora, alla data del 24/10/2018, il ricorso in primo grado
           sia stato notificato all’Agenzia delle Entrate, ma non ancora depositato o trasmetto alla
           Commissione provinciale responsabile;
          Del 90% della stessa qualora il contribuente, alla data del 24/10/2018, si sia costituito in giudizio,
           ma non abbia ancora ottenuto una decisione giurisdizionale non cautelare;
          Del 40% o del 15% della stessa, a seconda che il giudizio sia in primo o secondo grado, qualora
           l’Amministrazione Finanziaria sia risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia
           giurisdizionale non cautelare depositata al 24/10/2018;
          Del 5% della stessa qualora la lite sia pendente innanzi alla Corte di Cassazione alla data del
           19/12/2018 e l’Agenzia delle Entrate sia risultata integralmente soccombente nei precedenti gradi
           di giudizio.

Le controversie inerenti sanzioni non collegate al tributo possono essere definite pagando il 15% del valore
della stessa in caso di soccombenza dell’Amministrazione Finanziaria nell’ultima pronuncia giurisdizionale
non cautelare o il 40% negli altri casi. Al contrario per le liti relative alle sanzioni collegate al tributo la
definizione sarà ultimata con la sola presentazione della domanda in caso di avvenuto pagamento del
tributo o sulla base delle percentuali descritte negli altri casi.
E’

                               Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                               del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                               nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 15 2019

Dall’importo lordo dovuto per la definizione andranno scomputati quelli versati in esecuzione dell’atto
     GENNAIO 2016
impugnato nonché le somme pagate ai fini della rottamazione-bis (qualora la liquidazione fosse maggiore
del necessario
         2016al contribuente non spetterà il rimborso della differenza).
Il pagamento
     OTTOBRErateale
               2015 sarà ammesso esclusivamente se l’importo da versare supera i 1000 euro per ciascuna
controversia e per un massimo di venti rate trimestrali di pari importo a decorrere dal 31/05/2019. Una
volta completato il versamento tramite modello F24 avvalendosi dei codici istituiti con la risoluzione
29/2019 la definizione agevolata retroagirà e prevarrà sull’efficacia di eventuali sentenze depositate dopo il
24/10/2018 o prima della medesima data se non passate in giudicato.
Presentata la domanda, il contribuente depositerà entro il 10 Giugno 2019 una copia della stessa e del
relativo versamento per ottenere la sospensione del giudizio sino al 31 Dicembre 2020, mentre i termini di
impugnazione delle pronunce risulteranno automaticamente sospesi per nove mesi.
Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate dovranno verificare la regolarità e la tempestività della domanda,
nonché la sussistenza formale e sostanziale dei presupposti (definibilità della lite, correttezza e
immediatezza dei versamenti effettuati e, in particolare, delle somme dovute per la rottamazione-bis entro
il 7/12/2018), comunicando l’eventuale diniego di definizione entro il termine perentorio del 31 Luglio
2020, cui l’interessato potrà opporsi con ricorso entro 60 giorni dalla notifica presso il medesimo giudice.
Infine, ai sensi dell’articolo 7 del DL 119/2018, per le società e le associazioni sportive dilettantistiche
iscritte al CONI al 31 Dicembre 2017 sono definibili solo le liti aventi ad oggetto avvisi di accertamento in
materia di IVA, IRES o IRAP (per quest’ultime la pace fiscale è preclusa qualora l’ammontare di ciascun
imposta fosse superiore a 30mila euro). In tal caso occorrerà versare: il 40% del valore della controversia ed
il 5% delle sanzioni se, alla data del 24/10/2018, penderà nel primo grado di giudizio; il 10% del valore della
controversia ed il 5% delle sanzioni in caso di soccombenza dell’AdE nell’ultima pronuncia giurisdizionale o
il 50% del valore della lite ed il 10% delle sanzioni in caso di soccombenza della società.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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NEWSLETTER n. 15 2019

NOVITA’    IN MATERIA DI PRIVACY
  GENNAIO 2016

Rubrica a 2016
          cura dell’Avv. Paolo Ricchiuto, partner dello studio legale Guerra – Ricchiuto
    OTTOBRE 2015
IL CONSENSO DEI LAVORATORI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

D     opo aver affrontato il tema generale della informativa ai lavoratori sul trattamento dei dati personali
      (cfr. Newsletter n. 6, 7, 8 e 9 di Febbraio 2019), è necessario concentrare l’attenzione sull’ulteriore
profilo, contiguo, relativo al consenso.
Nel vecchio regime del Codice Privacy, ed in quello nuovo disegnato dal GDPR, la prima domanda che un
datore di lavoro si doveva e si deve porre è la seguente: è veramente necessario acquisire un consenso?
Esistono delle sponde giuridiche ulteriori e diverse che permettano al datore di lavoro di limitarsi a dare
una informativa, senza acquisire il consenso?
Puntando il focus direttamente sugli istituti ad oggi vigenti (quelli enucleabili dal GDPR e dal decreto di
armonizzazione n. 101/18), si debbono fare le seguenti considerazioni:
       -   innanzitutto, già nei considerando (cioè, nelle “premesse”) del Regolamento Europeo, esiste un’
           importante chiave interpretativa relativa alle condizioni che devono sussistere a norma dell’art. 6
           affinché il consenso possa considerarsi “libero”, e quindi validamente prestato: “Per assicurare la
           libertà di espressione del consenso, è opportuno che il consenso non costituisca un valido
           presupposto per il trattamento dei dati personali in un caso specifico, qualora esista un evidente
           squilibrio tra l’interessato e il titolare del trattamento” (considerando n. 43). Questo principio, che
           vede nella alterazione dei rapporti di forza tra le parti un elemento dirimente per escludere la
           corretta funzionalità del consenso, è stato con ancora maggior chiarezza declinato, con riferimento
           ai rapporti di lavoro, in un importante documento interpretativo redatto dal Gruppo dei Garanti
           Europei (già Gruppo art. 29, oggi EDPB – European Data Protection Board): mi riferisco alle “Linee
           Guida sul consenso ai sensi del Regolamento Europeo”, all’interno delle quali si legge
           esplicitamente: “Lo squilibrio di potere sussiste anche nel contesto dell’occupazione. Data la
           dipendenza risultante dal rapporto datore di lavoro/dipendente, è improbabile che l’interessato sia
           in grado di negare al datore di lavoro il consenso al trattamento dei dati senza temere o rischiare di
           subire ripercussioni negative come conseguenza del rifiuto. È improbabile che il dipendente sia in
           grado di rispondere liberamente, senza percepire pressioni, alla richiesta del datore di lavoro di
           acconsentire, ad esempio, all’attivazione di sistemi di monitoraggio, quali la sorveglianza con
           telecamere sul posto di lavoro, o alla compilazione di moduli di valutazione18. Di conseguenza il
           Gruppo di lavoro ritiene problematico per il datore di lavoro trattare i dati personali dei dipendenti
           attuali o futuri sulla base del consenso, in quanto è improbabile che questo venga prestato
           liberamente. Per la maggior parte delle attività di trattamento svolte sul posto di lavoro, la base
           legittima non può e non dovrebbe essere il consenso del dipendente in considerazione della natura
           del rapporto tra datore di lavoro e dipendente”.
           È quindi possibile fissare un primo punto: la vera e propria fictio, che assegna il requisito della
           “libertà” al consenso prestato da un lavoratore subordinato, deve esser messa radicalmente in
           discussione, e se in passato si è largheggiato nell’utilizzo di moduli di informativa che prevedevano

E’

                               Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                               del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                               nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 15 2019

          al loro interno un box dedicato alla acquisizione del consenso dei lavoratori, l’operazione doveva
        GENNAIO 2016
          considerarsi non solo (come si dirà) del tutto inutile, ma anche strutturalmente errata;
            2016
       - al di là di quanto già previsto in passato dal Codice Privacy, esistono oggi nel GDPR delle previsioni
        OTTOBRE   2015 applicabili al rapporto di lavoro, che concretano altrettante, idonee, basi giuridiche
          direttamente
          del trattamento svolto dal datore di lavoro in qualità di titolare, senza che sia necessario acquisire
          alcun consenso da parte del lavoratore-interessato. Con riferimento ai dati personali “comuni”,
          possono trovare diretta applicazione tanto l’art. 6 par. 1 lett. b) (trattamento necessario per la
          esecuzione di un contratto), quanto la lett. f) della stessa norma, quella relativa al nuovo istituto del
          “legittimo interesse”, che un titolare può porre a base di qualsiasi trattamento, purché “non
          prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato”: sul punto, non è un caso
          che il considerando 47, nell’illustrare esemplificativamente quali possano essere i casi di
          utilizzabilità di questa sponda normativa, espressamente prevede quanto segue: “Ad esempio,
          potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata
          tra l’interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l’interessato è un cliente o è alle
          dipendenze del titolare del trattamento”.
          Spostandosi, poi, sui dati cd. particolari (cioè a dire, quelli che il Codice Privacy qualificava in
          precedenza come dati sensibili), trova applicazione, come base giuridica del trattamento diversa ed
          ulteriore rispetto al consenso, quella delineata dall’art. 9 par. 1 lett. b: è lecito il trattamento da
          parte del datore di lavoro-titolare, qualora lo stesso sia “necessario per assolvere gli obblighi ed
          esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del
          lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto
          dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in
          presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”. Si tratta,
          come si vede, di una formulazione ampissima, alla quale possono essere ricondotti tutti i
          trattamenti di dati particolari che normalmente vengono svolti da un datore di lavoro – es:
          malattia, iscrizione ai sindacati, permessi ex L. 104 etc.etc..
           Sullo sfondo, resta quanto previsto dall’art. 88 del GDPR, che lascia comunque agli Stati Membri la
           possibilità di introdurre, per legge o tramite la contrattazione collettiva, norme specifiche ed
           ulteriori “per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali” dei lavoratori (tra
           queste, trova ovviamente uno spazio, ad esempio, quella relativa ai controlli a distanza di cui all’art.
           4 L. 300/70).
Alla luce di tutto quanto appena evidenziato, si può quindi concludere che, nella fisiologica operatività
connessa alla gestione di un rapporto di lavoro, il titolare-datore di lavoro può limitarsi ad indicare in
esplicito nella informativa le norme appena indicate, come basi giuridiche del trattamento dei dati comuni
e particolari dell’interessato-lavoratore, senza alcuna necessità di acquisire un consenso.
Ed è quindi solo in relazione a fattispecie specifiche, che il datore dovrà porsi il problema della
legittimazione al trattamento dei dati del personale (un esempio, può esser quello della diffusione della
immagine dei lavoratori durante un evento aziendale, effettuata tramite pubblicazione su una pagina social
dell’azienda: in tale caso il trattamento, in quanto non direttamente funzionale al rapporto di lavoro,
potrebbe ritenersi cautelativamente non coperto dalle basi giuridiche sopra richiamate, e potrebbe indurre
a ritenere opportuna la acquisizione di un consenso).

E’

                                Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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NEWSLETTER n. 15 2019

IL QUESITO
   GENNAIO 2016 DEL MESE
             2016
LUL PER DISTACCATI
        OTTOBRE 2015

                   Richiesta:
La casistica è la seguente: per un periodo alcuni commerciali dell’azienda Alfa, lavoreranno in una sede di
Beta.
A tali dipendenti è stata consegnata una lettera di distacco.
Che registrazioni vanno effettuate nel LUL della società Beta?

                   Risposta:
Secondo le indicazioni espresse nel Vademecum del LUL, i distaccati dovranno essere iscritti nel LUL della
distaccataria (società Beta) riportando le seguenti informazioni:
         • nome, cognome e codice fiscale (dati anagrafici);
         • qualifica e livello di inquadramento contrattuale (dati del rapporto di lavoro);
         • nominativo della società distaccante
In pratica si tratta dei soli dati anagrafici (no presenze, no dati retributivi), da inserire all'inizio ed alla fine
del distacco (ferma restando la possibilità di procedere alla registrazione anche in tutti i mesi di impiego).
Le registrazioni possono essere realizzate senza particolare obbligo di formato, anche in forma di elenco,
ferma restando la numerazione sequenziale. Per tutta la durata del distacco vanno inseriti negli elenchi
riepilogativi del personale in forza e contano ai fini numerici per la realizzazione di quell’adempimento
specifico, ma non contano nel computo numerico ai fini dell’applicazione delle sanzioni.

E’

                              Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                              del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                              nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 15 2019

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una
     GENNAIO 2016
partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della
Consulenza  del Lavoro, che comprende:
         2016
    OTTOBRE
       Newsletter
               2015settimanale sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
          News Flash, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare
           rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con
           l’eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
          Assistenza telefonica nell’interpretazione normativa attraverso apposito numero;
          Parere sintetico, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle
           pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria
           esigenze informative di natura operativa;
          Parere articolato, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo
           e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della
           normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività
           operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
          Corsi On Demand su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che
           verrà in azienda;
          Altre tipologie di consulenze come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente
           richieste.
Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di
Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.
Per avere maggiori informazioni sull’offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le
relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta
elettronica:

info@datamanagement.it.

La rubrica dedicata alla Privacy è a cura dell’Avv. Paolo Ricchiuto ed i contenuti forniti non potranno in
nessuna forma esser utilizzati per finalità diverse ed ulteriori rispetto alla pubblicazione sulla Newsletter.

E’

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                               nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                      Indice
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