SDA/Assofin Approfondimenti di diritto
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SDA/Assofin Approfondimenti di diritto Avv. Diego Corrado Copyright SDA Copyright Bocconi SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 1
La disciplina della "Trasparenza" Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 2
Perché una disciplina di "Trasparenza"? Quando si parla di "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" si intende un insieme di regole volte ad assicurare ai clienti un'informazione corretta, chiara ed esauriente, che agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti e ne consenta la facile comparabilità con altre offerte. Può accadere infatti che la documentazione elaborata dagli intermediari, sebbene completa nei contenuti, risulti difficile da leggere e capire, soprattutto se si è poco esperti di credito o finanza, per la quantità di informazioni fornite, per la loro complessità e tecnicità o per l'uso di un linguaggio non sempre facilmente comprensibile. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 3
segue Fonte primaria della disciplina è il Titolo VI del TUB (artt. 115 e seguenti), da ultimo modificati dal d.lgs. 141/2010. La Banca d'Italia, in attuazione delle previsioni di legge, ha emanato a sua volta disposizioni su "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" anche con il contributo delle segnalazioni ricevute dall'utenza bancaria e finanziaria (Provvedimento del 9.2.2011 che integra il Provvedimento del 29.7.2009). Le previsioni definiscono standard minimi e generali di redazione dei documenti informativi predisposti per la clientela (struttura dei documenti, informazioni essenziali da fornire, scelte lessicali, standardizzazione di alcune tipologie di contratti più diffusi) e introducono per gli intermediari bancari e finanziari, anche per la commercializzazione dei servizi bancari tradizionali, obblighi di natura organizzativa ovvero di controllo per il rispetto della disciplina di trasparenza e la correttezza nei rapporti con l'utenza. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 4
segue Le disposizioni di trasparenza si applicano all'acquisto di prodotti bancari e finanziari tradizionali (ad es. conti correnti e altre forme di deposito, finanziamenti, strumenti di pagamento) e in ogni fase del rapporto tra intermediario e cliente: la fase precontrattuale, quella cioè che precede la sottoscrizione del contratto (documento sui diritti del cliente e foglio informativo, diffusione di indicatori sintetici di costo, prevenzione del contenzioso attraverso presidi organizzativi), la fase di stipula del contratto (documento di sintesi, forma dei contratti) e quella post-contrattuale, ossia la relazione tra intermediari e clienti (documentazione periodica, gestione del contenzioso). Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 5
segue Le regole si affiancano a quelle previste da altri comparti dell'ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela, quali, ad esempio, quelle relative all'offerta di servizi di investimento, disciplinata dal Testo Unico della Finanza (TUF), o di prodotti assicurativi o alle previsioni contenute nel Codice del Consumo. Il rispetto di queste previsioni, oggetto di particolare attenzione nell'ambito dei controlli di vigilanza, apporta benefici al singolo cliente e al sistema bancario e finanziario nel suo complesso; informazioni chiare e comprensibili accompagnate da una adeguata diffusione della cultura finanziaria, consentono di effettuare scelte più ponderate e coerenti con le esigenze finanziarie, famigliari e professionali. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 6
I PRINCIPI GUIDA IN MATERIA DI TRASPARENZA I PRINCIPI GENERALI Le nuove regole sono finalizzate al rafforzamento della tutela della clientela e al miglioramento della correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti, e si ispirano a principi di: - semplificazione e standardizzazione della documentazione messa a disposizione della clientela - correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni da rendere - comparabilità delle offerte Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 7
A QUALI OPERAZIONI E SERVIZI SI APPLICA? Le regole di trasparenza si applicano, come previsto dal Testo Unico Bancario (TUB), a tutte le operazioni e ai servizi di natura bancaria e finanziaria, incluso il credito ai consumatori e i servizi Bancoposta, offerti dalle banche (italiane e comunitarie) e dagli intermediari finanziari. Non si applicano ai servizi e alle attività di investimento e al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 8
A QUALI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI SI APPLICA? I destinatari della disciplina sono: - le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie - gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo106 TUB e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del TUB - i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del TUB o nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB - gli Istituti emittenti moneta elettronica (Imel) autorizzati in Italia e comunitari - Poste Italiane S.p.A., per le attività di Bancoposta - i mediatori creditizi e i cambiavalute (ai quali si applica parte delle disposizioni). Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 9
A TUTELA DI CHI? La disciplina sulla trasparenza tutela tutti i clienti. Alcune previsioni tuttavia sono pensate esclusivamente per i rapporti con i consumatori o con i clienti al dettaglio. Consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; la clientela (o clienti) al dettaglio è rappresentata da: i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 10
I PRINCIPALI DOCUMENTI DI TRASPARENZA L’informativa precontrattuale 1. il documento sui “Principali diritti del cliente”richiama l'attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei Clienti; riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevista dal d.lgs. N. 385/1993 (Testo unico bancario) e dalle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; non riguarda la trasparenza dei servizi di investimento e del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari disciplinata dal d.lgs. N. 58/1998 (Testo unico finanza) e dalle disposizioni della Consob. 2. il foglio informativo: fornisce informazioni sull’intermediario, sulle caratteristiche e sui rischi dell’operazione, sulle condizioni economiche (tassi, costi, ecc.) e sulle principali clausole contrattuali. Riguardo alle condizioni economiche dell'operazione o del servizio vanno indicati: 1) i tassi d’interesse per le operazioni attive e passive; 2) la periodicità e le regole di calcolo degli interessi, che va eseguito, per le operazioni attive e passive, con riferimento alla durata dell'anno civile; 3) gli interessi di mora; 4) il prezzo e ogni altro onere, commissione o spesa - incluse le spese postali, di scritturazione contabile, d’istruttoria, di comunicazioni al cliente - comunque denominati, gravanti sui clienti anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto contrattuale; 5) le eventuali penali; 6) il TAEG o l’indicatore sintetico di costo (ISC), ove previsti. 3. copia completa del contratto: Il cliente, che ne faccia richiesta, ha diritto di ottenere, prima della conclusione del contratto, per una attenta valutazione del contenuto, una copia completa del testo contrattuale, idonea per la stipula (informazione precontrattuale). La copia da consegnare al cliente deve comprendere il testo delle condizioni generali di contratto e il "documento di sintesi". Il diritto di ottenere la copia non può essere sottoposto a termini o condizioni. La banca deve acquisire un'apposita attestazione, in calce allo schema contrattuale, nella quale il cliente dichiara se intende avvalersi di tale diritto e, ove le parti addivengano alla conclusione del contratto, l'attestazione è conservata dalla banca. Se le condizioni contrattuali vengono modificate rispetto a quelle indicate nella copia consegnata, il cliente ha diritto ad essere informato e a ricevere, se lo desidera, una copia completa, idonea per la stipula, del nuovo testo contrattuale. I soggetti incaricati dell'offerta fuori sede sono tenuti agli stessi obblighi in tema di consegna della copia del contratto. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 11
I PRINCIPALI DOCUMENTI DI TRASPARENZA L’informativa precontrattuale 4. il “documento di sintesi” delle principali condizioni: riporta – affinché l’attenzione del cliente si soffermi su di esse - le più rilevanti condizioni economiche e contrattuali praticate. Il documento di sintesi viene anche utilizzato per informare il cliente delle variazioni unilaterali apportate alle clausole del contratto. Il contratto e il documento di sintesi, quando hanno ad oggetto mutui, anticipazioni bancarie o altri finanziamenti, devono riportare un "Indicatore Sintetico di Costo“, ISC (salvo che nel caso di aperture di credito a favore di imprese medio/grandi), calcolato conformemente alla disciplina sul "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG). 5. la “Guida pratica”: illustra in maniera semplice caratteristiche, funzionamento e costi di determinati prodotti o le modalità per l’esercizio dei connessi diritti. Per agevolare gli intermediari e garantire ai documenti elevati standard di comprensibilita, la Banca d'Italia ha predisposto i modelli che gli intermediari si limiteranno a riprodurre; le guide potranno essere integrate, anche attraverso iniziative di autoregolamentazione. Attualmente è prevista la predisposizione di guide sui conti correnti e gli strumenti di pagamento ad essi associati (assegni, carte di pagamento), sui mutui ipotecari e sui meccanismi di risoluzione non giudiziali delle controversie fra intermediari e clienti. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 12
LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. FORMA E CONTENUTO I contratti sono redatti (salve poche e tassative deroghe, come ad esempio nel caso delle operazioni regolate in conto corrente) in forma scritta. Nel caso di inosservanza della forma prescritta, salvo i casi in cui la normativa non la ritiene obbligatoria (ad es. per i prodotti di moneta elettronica non ricaricabili), il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali, è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dall’intermediario. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 13
segue Per quanto riguarda i contenuti è essenziale che il contratto indichi espressamente: - il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora (sono nulle le clausole che rinviano agli usi); - le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni alla clientela e le commissioni spettanti all’intermediario; - la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione (clausola vessatoria), con clausola approvata specificamente dal cliente (art. 117, comma 5, del TUB); - ove convenuta, nei contratti di durata, (sempre con clausola espressamente approvata per iscritto) la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni qualora sussista un giustificato motivo; - la periodicità di capitalizzazione, e cioè la possibilità che gli interessi producano a loro volta interessi. Nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 14
La modifica unilaterale delle condizioni del contratto Solo se previsto dal contratto, con una clausola specificamente approvata dal cliente, la banca ha la possibilità di modificare in senso sfavorevole le condizioni inizialmente concordate (jus variandi). La facoltà è comunque sottoposta a condizioni, da rispettare a pena di inefficacia delle modifiche, le quali sono state recentemente riviste dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248. Al cliente deve essere data comunicazione scritta delle variazioni almeno trenta giorni prima della data prevista per la decorrenza delle stesse. L’informativa va fornita con uno specifico schema denominato “Proposta di modifica unilaterale del contratto”. Il correntista, entro 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, ha il diritto di rifiutarne l’applicazione richiedendo la chiusura del rapporto (recesso). In tal caso, alla banca è esclusa la possibilità di applicare penali o spese di chiusura; devono inoltre essere rispettate le condizioni previste nel contratto prima dell’intervento di modifica. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 15
Le comunicazioni alla clientela durante il rapporto Nei contratti di durata, si ha diritto a ottenere dagli intermediari, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. La comunicazione periodica consiste nell’invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle principali condizioni economiche. In mancanza di opposizione scritta (cioè ove il cliente non contesti singole voci o l’intero contenuto dell’estratto conto), le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. I costi addebitati alla clientela quale corrispettivo delle comunicazioni periodiche non sono superiori alle spese sostenute per il loro invio. Il rendiconto coincide con l’estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente e indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto. Il documento di sintesi relativo ai contratti di conto corrente conclusi con i consumatori riporta inoltre l’ISC pubblicizzato sul relativo foglio informativo e richiama l’attenzione del consumatore sulla possibilità di confrontare il totale delle spese sostenute con l’ISC riportato nel documento di sintesi e invita il consumatore a verificare se vi sono servizi più adatti alle sue esigenze. A questi fini, le banche riportano in modo chiaro, alla fine del riepilogo, la frase seguente: «Può confrontare il totale delle spese sostenute nell’anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel riquadro 'Quanto costa il conto corrente' del documento di sintesi allegato. Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue esigenze; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei». In ogni caso il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 16
L’offerta di prodotti e servizi bancari “fuori sede” o mediante tecniche di comunicazione a distanza Le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di soggetti esterni alla struttura organizzativa (diversi quindi dai dipendenti), definiti collaboratori esterni per promuovere e collocare i loro prodotti anche al di fuori delle loro sedi e dipendenze o procedere all’offerta attraverso canali di comunicazione alternativi quali Internet, la posta elettronica o anche canali più tradizionali come la posta. Nel primo caso si parla di “offerta fuori sede”, nel secondo di “tecniche di comunicazione a distanza”. Quale che sia tra queste la modalità prescelta dall’intermediario per offrire i propri prodotti si applicano comunque le disposizioni in materia di trasparenza. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 17
L’offerta di prodotti e servizi bancari “fuori sede” Nel caso di offerta fuori sede il soggetto che entra in rapporto con il cliente deve consegnare i documenti informativi (foglio informativo, documento di sintesi, guida) che, oltre alle informazioni sull’intermediario per conto del quale è svolta l’offerta fuori sede, devono indicare i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il cliente (ad esempio, dipendente, promotore finanziario, agente in attività finanziaria) e, in caso di contratto di finanziamento, consegna anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”). Il cliente attraverso tali documenti, che devono obbligatoriamente essergli consegnati prima della conclusione del contratto, potrà verificarne la legittimazione dell’offerente ad operare e conoscere gli eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tali modalità di offerta. E’ compito dell’intermediario committente verificare che il soggetto incaricato dell'offerta rispetti gli obblighi di trasparenza e le finalità della disciplina in materia di trasparenza. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 18
L’offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza Regole specifiche sono state introdotte anche per il caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza nelle quali rientrano le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell’intermediario o di un suo incaricato. Esempio classico è l’internet banking ma anche la posta, anche quella elettronica, o altre tecniche di comunicazione che consentono comunicazioni individuali come il telefono. In via generale tali regole si applicano solo quando l’attività è svolta in Italia e quando i destinatari sono residenti o hanno sede in Italia; le istruzioni della Banca d’Italia dettano le disposizioni per individuare in quali casi e quale legislazione nazionale si applichi. Anche nel caso di offerta “a distanza” è bene sapere che il cliente, prima di concludere il contratto, deve in via generale, poter accedere alle informazioni sul prodotto o sul servizio perciò, se l’offerta avviene: - via Internet gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di operazioni e servizi bancari e finanziari pubblicano sul sito i documenti informativi (“Principali diritti del cliente”, le Guide e i fogli informativi relativi alle operazioni e ai servizi offerti). - attraverso altre tecniche (via mail, posta ecc.) i documenti informativi devono essere messi a disposizione con la stessa tecnica impiegata per far pervenire il contratto; - mediante telefonia vocale, all’inizio della conversazione l’intermediario o il soggetto incaricato dell’offerta oltre alla propria identità e il fine commerciale della chiamata deve - previo consenso del consumatore - fornire obbligatoriamente informazioni sulle caratteristiche e i costi del servizio offerto e la possibilità o meno di recedere dal contratto (entro 14 gg) e indicazioni sulle modalità per reperire altre informazioni utili. Qualunque sia il canale utilizzato i documenti devono chiarire se e quali sono i costi e gli oneri specifici connessi con il mezzo utilizzato e come poter in alternativa contattare direttamente l’intermediario e comunicare con lui. Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale deve essere fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 19
Ulteriori definizioni in tema di trasparenza Annuncio pubblicitario: messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo di promuovere la vendita di prodotti e la prestazione di servizi; Contratto di credito collegato: un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: - il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; - il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito; - "costo totale del credito", tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte. Intermediario del credito: l'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 20
(segue) Intermediario committente: l'intermediario per conto del quale è svolta un'offerta fuori sede; Locale aperto al pubblico o dipendenza: la succursale dell'intermediario (come definita per le banche al titolo III, capitolo 2, delle Istruzioni di vigilanza per le banche) e qualunque locale dell'intermediario adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo; Offerta fuori sede: l'offerta (ossia la promozione e il collocamento di operazioni e servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario; Prodotti composti: schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione economica; Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione; Servizi accessori: i servizi offerti, anche gratuitamente, insieme a un servizio principale, su base obbligatoria o facoltativa, anche se non strettamente connessi con esso (ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.) Servizio accessorio connesso con il contratto di credito: il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di credito o (sia esso obbligatorio o facoltativo) offerto dal finanziatore congiuntamente al contratto di credito . Il servizio si intende obbligatorio quando - anche sulla base di disposizioni di legge - il consumatore non può stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio. Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 21
LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CON GLI INTERMEDIARI È bene infine ricordare che le questioni relative all'interpretazione e alla validità dei contratti o di singole clausole sono rimesse ai rapporti tra banca e cliente e, in ultima analisi, alle valutazioni dell'autorità giudiziaria. I clienti però per evitare lunghe e costose procedure giudiziarie possono anche rivolgersi a organismi conciliativi o arbitrali che aiutano a risolvere le controversie su questioni relative al rapporto con l'intermediario bancario o finanziario in tempi molto più contenuti. In questo caso si parla di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 22
Di cosa si tratta? Per "risoluzione extragiudiziale" si intende una procedura che, a prescindere dalle specifiche modalità, porta alla conclusione delle liti fra consumatori e intermediari bancari e finanziari, tramite l'intervento attivo di un organo di risoluzione di controversie che propone (conciliazione) o impone (arbitrato) una soluzione, diversa dai processi che si svolgono di fronte all'autorità giudiziaria. La conciliazione è uno strumento di risoluzione delle controversie attraverso il quale due o più soggetti in lite volontariamente si rivolgono ad un terzo imparziale - il conciliatore - che ha il compito di assistere le parti nella negoziazione, facilitando il raggiungimento di un'intesa. Con la clausola di arbitrato le parti di un contratto si impegnano a deferire a uno o più arbitri la soluzione di determinate controversie per renderla più spedita e sollecita. In via generale, questi organismi possono essere istituiti per legge o sulla base di accordi tra intermediari e associazioni di categoria (degli stessi intermediari o dei consumatori), con iniziative di autodisciplina. L'adesione da parte degli intermediari a questi sistemi alternativi può essere obbligatoria (ad es. prevista dalla stessa legge istitutiva), o volontaria (ad es. nel caso di iniziative di autodisciplina). Rivolgersi a tali organismi non preclude comunque la possibilità, in un secondo momento, di percorrere le vie ordinarie legali mentre non è più possibile ricorrere a questi sistemi alternativi una volta scelta la via giudiziaria ordinaria. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 23
La legge sul risparmio (L.262/2005) la legge sul risparmio (L.262/2005), ha istituito due nuovi sistemi prevedendo: •procedure di conciliazione e arbitrato dinanzi alla Consob relative a controversie insorte tra i risparmiatori o gli investitori (esclusi quelli professionali) e gli intermediari circa l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza stabiliti dal Testo unico della finanza (TUF); riferimenti sul funzionamento di questo sistema sono disponibili sul sito della Consob; •che gli intermediari bancari e finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale per la soluzione di controversie con i clienti relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. La disciplina deve assicurare l'imparzialità dell'organo decidente e la rappresentatività dei soggetti interessati; le procedure devono garantire la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela, senza pregiudicare per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento. Per dare attuazione alla previsione del punto 2 è stato istituito un apposito sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari l’Arbitro Bancario Finanziario. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 24
L’Arbitro Bancario e Finanziario Previsto dall’art. 128-bis TUB, introdotto dalla legge 262/2005, l'Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari che si articola sul territorio nei collegi di Roma, Milano e Napoli. Si tratta di un organismo indipendente e imparziale, che garantisce tempi rapidi e costi minimi. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 25
segue L'ABF è istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB), introdotto dalla legge 262/2005 (legge sul risparmio). Secondo questa norma, le banche e gli altri intermediari finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) con Delibera del 29 luglio 2008 ha stabilito i criteri per svolgere le procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d'Italia l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi. La Banca d'Italia ha adottato le disposizioni di attuazione della Delibera del CICR. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 26
segue In base alla normativa sull'ABF, se ritiene che l'intermediario abbia avuto un comportamento scorretto o poco trasparente, il cliente deve rivolgersi in prima battuta all'Ufficio Reclami istituito presso l'intermediario stesso, che è tenuto a rispondere entro 30 giorni. Se la risposta dell'intermediario non lo ha soddisfatto, il cliente può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, che deciderà sulla questione in pochi mesi. Il ricorso va all’ABF va proposto comunque entro 12 mesi dalla proposizione del reclamo all’intermediario. L'Arbitro Bancario Finanziario decide per le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari di valore non superiore a 100 mila euro. Le sue decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma gli intermediari di solito le rispettano, anche perché la loro inadempienza è resa pubblica. Ai sensi della legge che ha introdotto la mediazione obbligatoria, nella materia bancaria e finanziaria il ricorso all'ABF assolve la condizione di procedibilità per poter poi eventualmente rivolgersi al giudice. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 27
segue In particolare, il decreto legislativo sulla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (d.lgs. n. 28/2010), in vigore dal 21 marzo 2011, stabilisce che per instaurare un procedimento civile in materia di contratti bancari e finanziari è necessario ricorrere preventivamente alla procedura di conciliazione/mediazione disciplinata dal medesimo decreto o alla procedura davanti all'ABF. Va tuttavia tenuto presente che l'ABF ha regole di competenza e di funzionamento specifiche. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 28
segue Il procedimento davanti all'ABF può essere attivato esclusivamente dal cliente, mentre il procedimento disciplinato dal decreto legislativo n. 28/2010 - quale quello, ad esempio, davanti al Conciliatore Bancario Finanziario - può essere attivato sia dal cliente sia dall'intermediario. Per quanto riguarda gli esiti, il procedimento davanti all'ABF si conclude con la pronuncia di un organo cui è affidato il compito di decidere "chi ha torto e chi ha ragione", mentre le procedure di mediazione/conciliazione si concludono - in caso di successo - con un verbale di conciliazione della controversia, nel quale le parti danno atto di aver raggiunto un accordo grazie all'opera del mediatore. Mentre la pronuncia dell'ABF è priva di esecutività, il verbale di conciliazione può essere omologato dal giudice e acquistare valore di titolo esecutivo. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 29
segue Il ricorso all'ABF si presenta attraverso un modulo, disponibile sul sito web dell' e presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. L'Arbitro Bancario Finanziario è composto da un Organo decidente e da una Segreteria tecnica. L'Organo decidente è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi: uno a Milano, uno a Roma e uno a Napoli. Ciascun collegio dell’Arbitro Bancario Finanziario è costituito da un presidente e due membri scelti dalla Banca d'Italia; un membro designato dalle associazioni degli intermediari; un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 30
La procedura del ricorso all’ABF I criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente sono disciplinate da una deliberazione emanata dal CICR, su proposta della Banca d’Italia. L’istruttoria sul ricorso presentato da un cliente all’Arbitro Bancario Finanziario è effettuata dalla segreteria tecnica territorialmente competente, esclusivamente in base alla documentazione prodotta dal cliente ed eventualmente dall’intermediario. Non può essere proposto ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario nel caso in cui la controversia sia già sottoposta all'autorità giudiziaria, sia rimessa a decisione arbitrale ovvero rispetto ad essa sia già pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Nel caso in cui sia stata già intrapresa una procedura conciliativa, ma questa sia fallita, è possibile presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, ma il ricorso può essere proposto esclusivamente entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione, anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 31
La procedura del ricorso all’ABF (segue) Se ci si avvale di un’azione collettiva risarcitoria, ex articolo 140-bis del Codice del Consumo, è preclusa la possibilità di proporre ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario, dal momento dell’atto di adesione all’azione collettiva. L’esperimento del reclamo presso l’intermediario da parte del cliente, ai sensi delle delibere Cicr 29 luglio 2008, n. 275 e della Banca d’Italia 18 giugno 2009, è condizione preliminare e necessaria per l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario. Ai sensi delle delibere Cicr 29 luglio 2008, n. 275 e della Banca d’Italia 18 giugno 2009, l’intermediario deve pronunciarsi sul reclamo proposto dal cliente entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l’adempimento. L’oggetto del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, di cui all’art. 128- bis, del d.lgs. n. 385/1993 deve riportare la stessa contestazione del reclamo presentato dal cliente all’intermediario. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 32
Soggetti obbligati all'adesione Sono obbligati ad aderire all'Arbitro Bancario Finanziario: le banche; gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del Testo unico bancario (TUB), ivi inclusi i confidi (articolo 155, comma 4 del TUB) e i cambiavalute (articolo 155, comma 5 del TUB); le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia le operazioni e i servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB; gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL); Poste Italiane per le attività di Bancoposta. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 33
LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO Copyright SDA Copyright Bocconi SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 34
Linee guida della disciplina La Direttiva 2005/60/CE (c.d. Terza Direttiva) ha allineato la disciplina europea agli standard internazionali. La Direttiva è stata recepita in Italia con due provvedimenti: • il d.lgs. 109/2007 (contiene misure per prevenire e reprimere il finanziamento del terrorismo, esplicitando l’obbligo di segnalare operazioni sospette sotto questo aspetto, già implicito nel previgente d.l. 369/2001, conv. in l. 431/2001; sistematizza inoltre obblighi degli intermediari in caso di sospetto); • Il d.lgs. 231/2007: riordina l’intera disciplina di prevenzione, rivisitando il ruolo di Bankitalia. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 35
Linee guida della disciplina (segue) Rivisitazione del ruolo di Bankitalia: - Viene costituita nel suo ambito l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), entità autonoma e indipendente, deputata all’analisi dei flussi finanziari ed in particolare delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai destinatari della disciplina antiriclaggio; - Sono attribuite alla Vigilanza Bancaria e Finanziaria potestà regolamentari, di controllo e sanzionatorie verso i soggetti vigilati. In particolare l’attività di regolazione concerne: - Adeguata verifica della clientela; - Registrazione dei relativi dati; - Organizzazione, procedure e controlli interni finalizzati all’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 36
Linee guida della disciplina (segue) Obiettivo della nuova disciplina è l’integrità del sistema bancario e finanziario e, indirettamente, la stabilità dello stesso, attraverso norme dirette a preservare il sistema stesso dal rischio di essere strumentalizzato anche inconsapevolmente, per il compimento di attività illecite. Approccio di “collaborazione attiva”. Rispetto al passato è anticipata la soglia di tutela: regole imposte su piena e “adeguata” conoscenza del cliente sono dettagliate e rafforzate, sino a prevedere (in mancanza di piena disclosure) divieto di instaurare il rapporto o obbligo di interromperlo. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 37
Linee guida della disciplina (segue) La disciplina poggia su una serie di obblighi, rivolti a ampia platea di destinatari (intermediari finanziari, imprese non finanziarie, professionisti), ispirati a tre istituti fondamentali: - “adeguata verifica” della clientela con la quale si instaurano rapporti o si effettuano operazioni; - registrazione dei rapporti e delle operazioni e conservazione dei relativi documenti di supporto per un periodo di dieci anni; - Segnalazione delle operazioni sospette (senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, comunque appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto). Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 38
Linee guida della disciplina (segue) L’adeguata verifica impone ai destinatari della disciplina di commisurare il rigore degli obblighi di identificazione dei clienti al rischio di riciclaggio desumibile dalla natura della controparte, dal tipo di servizio richiesto, dall’area geografica di riferimento (c.d. approccio basato sul rischio). L’elemento rischio deve essere valutato non solo ai fini della segnalazione delle operazioni sospette, ma anche a quelli della commisurazione delle misure di identificazione e controllo da adottare. Si tratta di un dovere di customer due diligence, da espletarsi per mezzo di informazioni su cliente, titolare effettivo, natura e scopo della relazione d’affari, commportante un monitoraggio continuo sull’andamento del rapporto. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 39
Linee guida della disciplina (segue) La possibilità di valutare il livello di rischio, nel rendere più flessibili le condotte e le soluzioni organizzative di volta in volta richieste, comporta maggiore autonomia e responsabilità per i destinatari, chiamati a dotarsi di procedure, strumenti e controlli appropriati, la cui validità ed efficacia sono soggette a verifica da parte delle Autorità di vigilanza. La registrazione dei dati va fatta con tempestività, in max 30 giorni. In applicazione del principio di proporzionalità, l’istituzione di un archivio unico informativo (AUI: archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti dalla normativa antiriciclaggio) per la registrazione dati non è prevista per tutti i destinatari. L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (art. 41) continua a essere il fulcro della disciplina. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 40
Linee guida della disciplina (segue) Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità previste dalla normativa e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo Al fine di tutelare la riservatezza nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, i soggetti obbligati adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 41
Linee guida della disciplina (segue) La definizione di riciclaggio adottata - a fini di prevenzione – dal d.lgs. 231/2007 recepisce quella della III Direttiva ed è più ampia rispetto alla fattispecie delineata agli artt. 648 bis e ter c.p. Per il sistema penale il reato di riciclaggio infatti non si applica a chi ha commesso il reato presupposto: l’uso e l’occultamento dei proventi del reato da parte dei suoi autori (c.d. autoriciclaggio) sono considerati come post factum non punibile. Il concetto di autoriciclaggio è invece compreso nella definizione ex art. 2 d.lgs. 231/2007, ancorché ai soli fini dell’individuazione dell’ambito applicativo degli obblighi e delle misure preventive individuate dal decreto stesso. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 42
LA III DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO E IL D.LGS 231 DEL 26/11/2007: I CONTENUTI Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 43
SOGGETTI DESTINATARI DELLA III DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: Sono destinatari della disciplina, tra gli altri, i seguenti soggetti: • Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (art. 11, c. 1, lett. m); • Gli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 CAP (art. 11, c. 3, lett. b); • I mediatori creditizi iscritti nell’elenco ex art. 128-sexies TUB (art. 11, c. 3, lett. c); • Gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco ex art. 128-quater TUB (art. 11, c. 3, lett. d); Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 44
DISPOSIZIONI GENERALI E ADEMPIMENTI OBBLIGATORI Alla già consolidata IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Si affiancano le novità: ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art 18 e 19) APPROCCIO IN FUNZIONE DEL RISCHIO (art 20) Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 45
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art. 18) Tale obbligo vale anche se partecipino facendo da tramite nell’operazione banche o poste per importi superiori o uguali a 15.000 euro (novità rispetto al passato) Consiste in una doppia verifica: - dell’identità del cliente o dell’eventuale titolare effettivo - Dell’analisi dello scopo e natura del rapporto (attraverso l’analisi delle transazioni durante tutta la durata del rapporto) Ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 231/2007, le disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti inerenti agli obblighi di adeguata verifica della clientela vengono adottate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 46
L’APPROCCIO IN FUNZIONE DEL RISCHIO L’obbligo di verifica dei clienti deve essere commisurato al grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo -che caratterizza il cliente (natura giuridica, attività svolta) - che caratterizza la tipologia di rapporto prestazione (ammontare, frequenza e ragionevolezza dell’operazione) Tale obbligo vale sia per i nuovi clienti che per quelli già acquisiti. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 47
Obblighi rafforzati di adeguata verifica (art. 28) Sono individuate alcune situazioni considerate ad alto rischio per cui ci vuole un controllo maggiore: - cliente fisicamente non presente (accertarne l’identità tramite documenti, dati o informazioni supplementari; è necessario verificare che il pagamento sia effettuato da un conto intestato al cliente) - cliente politicamente esposto residente in un altro stato UE o extra UE (stabilire se la persona sia politicamente esposta; è necessario adottare le misure necessarie per stabilire l’origine dei fondi impiegati) Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 48
LA DISCIPLINA ANTIUSURA Copyright SDA Copyright Bocconi SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 49
LA NORMATIVA L'attuale legge "anti-usura" : n° 108 del 7 marzo 1996 (in vigore a tutti gli effetti il 3/4/1997) sostituisce definitivamente gli artt. 644 e 644-bis del cod. pen. (riguardanti rispettivamente l'usura vera e propria e quella impropria: la prima quando l'usurato versa in stato di bisogno e l'altra quando l'usurato svolge attività imprenditoriale o professionale e si trova in condizioni di difficoltà economico-finanziarie). Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 50
NORMATIVA L'art.1 della predetta legge è il seguente: Chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 51
NORMATIVA (segue) Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: (1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare, (2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni in quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; (3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; (4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; (5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione. Nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 CPP (c.d. patteggiamento), per uno dei delitti previsti dalla normativa anti-usura, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 52
Elementi essenziali Le novità sostanziali introdotte dalla predetta legge consistono: 1) Nel considerare lo stato di bisogno o di difficoltà economico-finanziaria non più necessarie per la configurazione del reato di usura, bensì quali aggravanti del reato stesso. (art.1). 2) Nel determinare (art.2) un limite di tasso oltre il quale gli interessi sono sempre usurari: "tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella G.U., relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà". La predetta rilevazione è effettuata trimestralmente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, individua il tasso effettivo globale medio annuo (comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse) applicato da banche e società finanziarie nel trimestre precedente; tiene conto della variazione del tasso ufficiale di sconto (T.U.S.) correggendo i predetti valori; comporta la classificazione per categorie di operazioni omogenee in base alla natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie delle operazioni; prevede la pubblicazione sulla G.U. “senza ritardo” dei tassi medi rilevati. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 53
Elementi essenziali (segue) 3) Nell'inasprimento delle sanzioni (reclusione da uno a sei anni e multa da 6 a trenta milioni di lire. 4) Nella previsione di nuove ipotesi di aggravanti ( che fanno aumentare la pena da un terzo alla metà ) riguardanti l'attività bancaria in genere e l'attività di credito mobiliare alle imprese. 5) Nella determinazione della prescrizione (art.11) del reato di usura, decorrente dall'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale. 6) Nell'introduzione di novità sanzionatorie: confisca dei beni di cui l'imputato non può giustificare la provenienza (art.6); incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art.7). 7) Nell'introduzione di novità procedurali: facoltà di procedere ad intercettazioni telefoniche (art. 8); applicazione di alcune norme già vigenti per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (art.9); possibilità per le associazioni e fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura di costituirsi parte civile nei giudizi penali contro l'usura stessa (art.10). Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 54
Elementi essenziali (segue) 8) Nella variazione degli effetti, in campo civilistico, di ipotesi di usura con l'abrogazione del comma 2, art.1815 cod. civ. che sanciva la nullità integrale del patto (usurario) rende ora inesistente ogni previsione contrattuale di interessi in misura usuraria, per cui il debitore può restituire il solo capitale. 9) Nella istituzione di due FONDI: Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura (art.14), istituito presso l'ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative anti-racket e antiusura del Ministero dell'Interno: è destinato all'erogazione di mutui a soggetti esercenti attività imprenditoriale o di lavoro autonomo che siano parti offese in procedimenti penali per il reato di usura; con riferimento a tale «Fondo», le somme erogate a titolo di mutuo in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, secondo le condizioni previste dalla legge non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito. Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (art.15), istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze: è destinato all'erogazione di contributi a Consorzi o Cooperative di garanzia collettiva fidi ("CONFIDI") oppure a Fondazioni e Associazioni riconosciute (in quanto aventi le caratteristiche determinate dal M.ro del Tesoro) per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Tutti i predetti Enti possono infatti contribuire alla prevenzione del fenomeno dell'usura garantendo le banche per finanziamenti a medio termine o linee di credito a breve termine a favore di piccole e medie imprese che già si sono viste rifiutare da una banca una domanda di intervento. Copyright SDA Bocconi Diego Corrado – Corso di formazione Assofin 55
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