SDA/Assofin Approfondimenti di diritto

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SDA/Assofin Approfondimenti di diritto
SDA/Assofin

       Approfondimenti di diritto
                                    Avv. Diego Corrado
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La disciplina della
                          "Trasparenza"

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Perché una disciplina di "Trasparenza"?
       Quando si parla di "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e
       finanziari" si intende un insieme di regole volte ad assicurare ai clienti
       un'informazione corretta, chiara ed esauriente, che agevoli la
       comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti
       finanziari offerti e ne consenta la facile comparabilità con altre offerte.
       Può accadere infatti che la documentazione elaborata dagli intermediari,
       sebbene completa nei contenuti, risulti difficile da leggere e capire,
       soprattutto se si è poco esperti di credito o finanza, per la quantità di
       informazioni fornite, per la loro complessità e tecnicità o per l'uso di un
       linguaggio non sempre facilmente comprensibile.

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Fonte primaria della disciplina è il Titolo VI del TUB (artt. 115 e seguenti),
   da ultimo modificati dal d.lgs. 141/2010.
La Banca d'Italia, in attuazione delle previsioni di legge, ha emanato a sua
   volta disposizioni su "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
   e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" anche
   con il contributo delle segnalazioni ricevute dall'utenza bancaria e
   finanziaria (Provvedimento del 9.2.2011 che integra il Provvedimento
   del 29.7.2009).
Le previsioni definiscono standard minimi e generali di redazione dei
   documenti informativi predisposti per la clientela (struttura dei
   documenti, informazioni essenziali da fornire, scelte lessicali,
   standardizzazione di alcune tipologie di contratti più diffusi) e
   introducono per gli intermediari bancari e finanziari, anche per la
   commercializzazione dei servizi bancari tradizionali, obblighi di natura
   organizzativa ovvero di controllo per il rispetto della disciplina di
   trasparenza e la correttezza nei rapporti con l'utenza.

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     Le disposizioni di trasparenza si applicano all'acquisto di prodotti
     bancari e finanziari tradizionali (ad es. conti correnti e altre forme
     di deposito, finanziamenti, strumenti di pagamento) e in ogni fase
     del rapporto tra intermediario e cliente: la fase precontrattuale,
     quella cioè che precede la sottoscrizione del contratto (documento
     sui diritti del cliente e foglio informativo, diffusione di indicatori
     sintetici di costo, prevenzione del contenzioso attraverso presidi
     organizzativi), la fase di stipula del contratto (documento di sintesi,
     forma dei contratti) e quella post-contrattuale, ossia la relazione tra
     intermediari e clienti (documentazione periodica, gestione del
     contenzioso).

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 Le regole si affiancano a quelle previste da altri comparti
 dell'ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei
 comportamenti nei confronti della clientela, quali, ad esempio, quelle
 relative all'offerta di servizi di investimento, disciplinata dal Testo
 Unico della Finanza (TUF), o di prodotti assicurativi o alle previsioni
 contenute nel Codice del Consumo.
 Il rispetto di queste previsioni, oggetto di particolare attenzione
 nell'ambito dei controlli di vigilanza, apporta benefici al singolo cliente
 e al sistema bancario e finanziario nel suo complesso; informazioni
 chiare e comprensibili accompagnate da una adeguata diffusione della
 cultura finanziaria, consentono di effettuare scelte più ponderate e
 coerenti con le esigenze finanziarie, famigliari e professionali.

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I PRINCIPI GUIDA IN MATERIA DI
                     TRASPARENZA

                         I PRINCIPI GENERALI

 Le nuove regole sono finalizzate al rafforzamento della tutela della
     clientela e al miglioramento della correttezza dei rapporti tra
     intermediari e clienti, e si ispirano a principi di:
 - semplificazione e standardizzazione della documentazione messa
     a disposizione della clientela

 - correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni da
     rendere

 - comparabilità delle offerte

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A QUALI OPERAZIONI E SERVIZI SI APPLICA?

Le regole di trasparenza si applicano, come previsto dal
   Testo Unico Bancario (TUB), a tutte le operazioni
   e ai servizi di natura bancaria e finanziaria,
   incluso il credito ai consumatori e i servizi
   Bancoposta, offerti dalle banche (italiane e
   comunitarie) e dagli intermediari finanziari.

Non si applicano ai servizi e alle attività di
  investimento e al collocamento di prodotti finanziari
  aventi finalità di investimento.

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A QUALI INTERMEDIARI BANCARI E
                             FINANZIARI SI APPLICA?

 I destinatari della disciplina sono:
 - le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie
 - gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo106
     TUB e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107
     del TUB
 - i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del TUB o nell'apposita
     sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB
 - gli Istituti emittenti moneta elettronica (Imel) autorizzati in Italia e comunitari
 - Poste Italiane S.p.A., per le attività di Bancoposta
 - i mediatori creditizi e i cambiavalute (ai quali si applica parte delle disposizioni).

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A TUTELA DI CHI?
       La disciplina sulla trasparenza tutela tutti i clienti. Alcune previsioni
       tuttavia sono pensate esclusivamente per i rapporti con i consumatori o
       con i clienti al dettaglio.
       Consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
       imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente
       svolta;
       la clientela (o clienti) al dettaglio è rappresentata da: i consumatori, le
       persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti
       senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e
       realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori
       a 2 milioni di euro.

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I PRINCIPALI DOCUMENTI DI TRASPARENZA
 L’informativa precontrattuale
 1. il documento sui “Principali diritti del cliente”richiama l'attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela
       previsti a favore dei Clienti; riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevista dal
       d.lgs. N. 385/1993 (Testo unico bancario) e dalle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei
       servizi bancari e finanziari; non riguarda la trasparenza dei servizi di investimento e del servizio di
       consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari disciplinata dal d.lgs. N. 58/1998 (Testo
       unico finanza) e dalle disposizioni della Consob.
 2. il foglio informativo: fornisce informazioni sull’intermediario, sulle caratteristiche e sui rischi
      dell’operazione, sulle condizioni economiche (tassi, costi, ecc.) e sulle principali clausole contrattuali.
      Riguardo alle condizioni economiche dell'operazione o del servizio vanno indicati: 1) i tassi d’interesse
      per le operazioni attive e passive; 2) la periodicità e le regole di calcolo degli interessi, che va eseguito,
      per le operazioni attive e passive, con riferimento alla durata dell'anno civile; 3) gli interessi di mora; 4)
      il prezzo e ogni altro onere, commissione o spesa - incluse le spese postali, di scritturazione contabile,
      d’istruttoria, di comunicazioni al cliente - comunque denominati, gravanti sui clienti anche con
      riferimento a quelli da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto contrattuale; 5) le
      eventuali penali; 6) il TAEG o l’indicatore sintetico di costo (ISC), ove previsti.
 3. copia completa del contratto: Il cliente, che ne faccia richiesta, ha diritto di ottenere, prima della
     conclusione del contratto, per una attenta valutazione del contenuto, una copia completa del testo
     contrattuale, idonea per la stipula (informazione precontrattuale). La copia da consegnare al cliente deve
     comprendere il testo delle condizioni generali di contratto e il "documento di sintesi". Il diritto di
     ottenere la copia non può essere sottoposto a termini o condizioni. La banca deve acquisire un'apposita
     attestazione, in calce allo schema contrattuale, nella quale il cliente dichiara se intende avvalersi di tale
     diritto e, ove le parti addivengano alla conclusione del contratto, l'attestazione è conservata dalla banca.
     Se le condizioni contrattuali vengono modificate rispetto a quelle indicate nella copia consegnata, il
     cliente ha diritto ad essere informato e a ricevere, se lo desidera, una copia completa, idonea per la
     stipula, del nuovo testo contrattuale. I soggetti incaricati dell'offerta fuori sede sono tenuti agli stessi
     obblighi in tema di consegna della copia del contratto.

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I PRINCIPALI DOCUMENTI DI TRASPARENZA
 L’informativa precontrattuale

 4. il “documento di sintesi” delle principali condizioni: riporta – affinché l’attenzione del
    cliente si soffermi su di esse - le più rilevanti condizioni economiche e contrattuali
    praticate. Il documento di sintesi viene anche utilizzato per informare il cliente delle
    variazioni unilaterali apportate alle clausole del contratto. Il contratto e il documento di
    sintesi, quando hanno ad oggetto mutui, anticipazioni bancarie o altri finanziamenti,
    devono riportare un "Indicatore Sintetico di Costo“, ISC (salvo che nel caso di aperture di
    credito a favore di imprese medio/grandi), calcolato conformemente alla disciplina sul
    "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG).

 5. la “Guida pratica”: illustra in maniera semplice caratteristiche, funzionamento e costi di
    determinati prodotti o le modalità per l’esercizio dei connessi diritti. Per agevolare gli
    intermediari e garantire ai documenti elevati standard di comprensibilita, la Banca d'Italia
    ha predisposto i modelli che gli intermediari si limiteranno a riprodurre; le guide potranno
    essere integrate, anche attraverso iniziative di autoregolamentazione. Attualmente è
    prevista la predisposizione di guide sui conti correnti e gli strumenti di pagamento ad
    essi associati (assegni, carte di pagamento), sui mutui ipotecari e sui meccanismi di
    risoluzione non giudiziali delle controversie fra intermediari e clienti.

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LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
            FORMA E CONTENUTO
       I contratti sono redatti (salve poche e tassative deroghe, come ad
       esempio nel caso delle operazioni regolate in conto corrente) in
       forma scritta. Nel caso di inosservanza della forma prescritta, salvo
       i casi in cui la normativa non la ritiene obbligatoria (ad es. per i
       prodotti di moneta elettronica non ricaricabili), il contratto è nullo;
       la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
       Un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali,
       è consegnato al cliente. La consegna è attestata mediante apposita
       sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto,
       apposta sull'esemplare del contratto conservato dall’intermediario.

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segue
Per quanto riguarda i contenuti è essenziale che il contratto indichi espressamente:
- il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di
     credito, gli eventuali oneri di mora (sono nulle le clausole che rinviano agli usi);
- le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni alla
     clientela e le commissioni spettanti all’intermediario;
- la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro
    prezzo e condizione (clausola vessatoria), con clausola approvata specificamente dal
    cliente (art. 117, comma 5, del TUB);
- ove convenuta, nei contratti di durata, (sempre con clausola espressamente approvata per
    iscritto) la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni
    qualora sussista un giustificato motivo;
- la periodicità di capitalizzazione, e cioè la possibilità che gli interessi producano a loro volta
     interessi. Nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della
     clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Le
     clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono
     specificamente approvate per iscritto.

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La modifica unilaterale delle condizioni del contratto
 Solo se previsto dal contratto, con una clausola specificamente approvata
    dal cliente, la banca ha la possibilità di modificare in senso sfavorevole
    le condizioni inizialmente concordate (jus variandi).
 La facoltà è comunque sottoposta a condizioni, da rispettare a pena di
    inefficacia delle modifiche, le quali sono state recentemente riviste dalla
    Legge 4 agosto 2006 n. 248.
 Al cliente deve essere data comunicazione scritta delle variazioni almeno
    trenta giorni prima della data prevista per la decorrenza delle stesse.
 L’informativa va fornita con uno specifico schema denominato “Proposta
    di modifica unilaterale del contratto”.
 Il correntista, entro 60 giorni successivi al ricevimento della
    comunicazione, ha il diritto di rifiutarne l’applicazione richiedendo la
    chiusura del rapporto (recesso). In tal caso, alla banca è esclusa la
    possibilità di applicare penali o spese di chiusura; devono inoltre essere
    rispettate le condizioni previste nel contratto prima dell’intervento di
    modifica.

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Le comunicazioni alla clientela durante il rapporto
Nei contratti di durata, si ha diritto a ottenere dagli intermediari, alla scadenza del contratto e, comunque,
almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo
svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. La comunicazione
periodica consiste nell’invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle principali
condizioni economiche.
In mancanza di opposizione scritta (cioè ove il cliente non contesti singole voci o l’intero contenuto
dell’estratto conto), le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal
ricevimento. I costi addebitati alla clientela quale corrispettivo delle comunicazioni periodiche non sono
superiori alle spese sostenute per il loro invio.
Il rendiconto coincide con l’estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente e indica tutte le
movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni
altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto.
Il documento di sintesi relativo ai contratti di conto corrente conclusi con i consumatori riporta inoltre
l’ISC pubblicizzato sul relativo foglio informativo e richiama l’attenzione del consumatore sulla possibilità
di confrontare il totale delle spese sostenute con l’ISC riportato nel documento di sintesi e invita il
consumatore a verificare se vi sono servizi più adatti alle sue esigenze. A questi fini, le banche riportano in
modo chiaro, alla fine del riepilogo, la frase seguente: «Può confrontare il totale delle spese sostenute
nell’anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel riquadro 'Quanto costa il conto corrente' del
documento di sintesi allegato. Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è
il più adatto alle sue esigenze; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet
per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei».
In ogni caso il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei
suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta
giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi
dieci anni.

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L’offerta di prodotti e servizi bancari “fuori sede”
o mediante tecniche di comunicazione a distanza

   Le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di
   soggetti esterni alla struttura organizzativa (diversi quindi dai
   dipendenti), definiti collaboratori esterni per promuovere e
   collocare i loro prodotti anche al di fuori delle loro sedi e
   dipendenze o procedere all’offerta attraverso canali di
   comunicazione alternativi quali Internet, la posta elettronica o
   anche canali più tradizionali come la posta.
   Nel primo caso si parla di “offerta fuori sede”, nel secondo di
   “tecniche di comunicazione a distanza”.
   Quale che sia tra queste la modalità prescelta dall’intermediario
   per offrire i propri prodotti si applicano comunque le disposizioni
   in materia di trasparenza.

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L’offerta di prodotti e servizi bancari “fuori sede”

Nel caso di offerta fuori sede il soggetto che entra in rapporto con il
cliente deve consegnare i documenti informativi (foglio informativo,
documento di sintesi, guida) che, oltre alle informazioni
sull’intermediario per conto del quale è svolta l’offerta fuori sede,
devono indicare i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con
il cliente (ad esempio, dipendente, promotore finanziario, agente in
attività finanziaria) e, in caso di contratto di finanziamento, consegna
anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM)
previsti dalla legge n. 108/1996 (c.d. “legge antiusura”). Il cliente
attraverso tali documenti, che devono obbligatoriamente essergli
consegnati prima della conclusione del contratto, potrà verificarne la
legittimazione dell’offerente ad operare e conoscere gli eventuali costi ed
oneri aggiuntivi derivanti da tali modalità di offerta. E’ compito
dell’intermediario committente verificare che il soggetto incaricato
dell'offerta rispetti gli obblighi di trasparenza e le finalità della disciplina
in materia di trasparenza.

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L’offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza
  Regole specifiche sono state introdotte anche per il caso di impiego di tecniche di comunicazione a
  distanza nelle quali rientrano le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari,
  che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell’intermediario o di un suo
  incaricato. Esempio classico è l’internet banking ma anche la posta, anche quella elettronica, o altre
  tecniche di comunicazione che consentono comunicazioni individuali come il telefono.
  In via generale tali regole si applicano solo quando l’attività è svolta in Italia e quando i destinatari
  sono residenti o hanno sede in Italia; le istruzioni della Banca d’Italia dettano le disposizioni per
  individuare in quali casi e quale legislazione nazionale si applichi.
  Anche nel caso di offerta “a distanza” è bene sapere che il cliente, prima di concludere il contratto, deve
  in via generale, poter accedere alle informazioni sul prodotto o sul servizio perciò, se l’offerta avviene:
  - via Internet gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di operazioni e servizi bancari e
  finanziari pubblicano sul sito i documenti informativi (“Principali diritti del cliente”, le Guide e i fogli
  informativi         relativi        alle         operazioni        e         ai        servizi        offerti).
  - attraverso altre tecniche (via mail, posta ecc.) i documenti informativi devono essere messi a
  disposizione con la stessa tecnica impiegata per far pervenire il contratto;
  - mediante telefonia vocale, all’inizio della conversazione l’intermediario o il soggetto incaricato
  dell’offerta oltre alla propria identità e il fine commerciale della chiamata deve - previo consenso del
  consumatore - fornire obbligatoriamente informazioni sulle caratteristiche e i costi del servizio offerto e
  la possibilità o meno di recedere dal contratto (entro 14 gg) e indicazioni sulle modalità per reperire altre
  informazioni utili.
  Qualunque sia il canale utilizzato i documenti devono chiarire se e quali sono i costi e gli oneri specifici
  connessi con il mezzo utilizzato e come poter in alternativa contattare direttamente l’intermediario e
  comunicare con lui.
  Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale deve essere
  fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole.
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Ulteriori definizioni in tema di trasparenza
   Annuncio pubblicitario: messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo di
   promuovere la vendita di prodotti e la prestazione di servizi;
   Contratto di credito collegato: un contratto di credito finalizzato esclusivamente a
   finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre
   almeno una delle seguenti condizioni:
   - il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per
   promuovere o concludere il contratto di credito;
   - il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;
   - "costo totale del credito", tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte
   e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e
   di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai
   servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito,
   qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia
   obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.
   Intermediario del credito: l'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché
   il soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale
   o professionale, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico
   oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, conclude
   contratti di credito per conto del finanziatore ovvero svolge attività di presentazione o
   proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali
   contratti;
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(segue)
   Intermediario committente: l'intermediario per conto del quale è svolta un'offerta fuori sede;
   Locale aperto al pubblico o dipendenza: la succursale dell'intermediario (come definita per le banche al
   titolo III, capitolo 2, delle Istruzioni di vigilanza per le banche) e qualunque locale dell'intermediario
   adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è
   sottoposto a forme di controllo;
   Offerta fuori sede: l'offerta (ossia la promozione e il collocamento di operazioni e servizi bancari e
   finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario;
   Prodotti composti: schemi negoziali composti da due o più contratti tra loro collegati che realizzano
   un'unica operazione economica;
   Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio
   lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione;
   Servizi accessori: i servizi offerti, anche gratuitamente, insieme a un servizio principale, su base
   obbligatoria o facoltativa, anche se non strettamente connessi con esso (ad esempio, contratti di
   assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.)
   Servizio accessorio connesso con il contratto di credito: il servizio obbligatorio per la conclusione del
   contratto di credito o (sia esso obbligatorio o facoltativo) offerto dal finanziatore congiuntamente al
   contratto di credito . Il servizio si intende obbligatorio quando - anche sulla base di disposizioni di legge -
   il consumatore non può stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il
   servizio accessorio oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza
   stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio.
   Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui
   personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo
   adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle
   informazioni memorizzate;
   Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci
   pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un
   suo incaricato.

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LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CON
           GLI INTERMEDIARI

  È bene infine ricordare che le questioni relative all'interpretazione e alla
     validità dei contratti o di singole clausole sono rimesse ai rapporti tra
     banca e cliente e, in ultima analisi, alle valutazioni dell'autorità
     giudiziaria.
  I clienti però per evitare lunghe e costose procedure giudiziarie possono
      anche rivolgersi a organismi conciliativi o arbitrali che aiutano a
      risolvere le controversie su questioni relative al rapporto con
      l'intermediario bancario o finanziario in tempi molto più contenuti.
  In questo caso si parla di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

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Di cosa si tratta?

 Per "risoluzione extragiudiziale" si intende una procedura che, a prescindere dalle specifiche modalità,
     porta alla conclusione delle liti fra consumatori e intermediari bancari e finanziari, tramite l'intervento
     attivo di un organo di risoluzione di controversie che propone (conciliazione) o impone (arbitrato) una
     soluzione, diversa dai processi che si svolgono di fronte all'autorità giudiziaria.
 La conciliazione è uno strumento di risoluzione delle controversie attraverso il quale due o più soggetti in
     lite volontariamente si rivolgono ad un terzo imparziale - il conciliatore - che ha il compito di assistere
     le     parti    nella      negoziazione,     facilitando      il    raggiungimento        di     un'intesa.
     Con la clausola di arbitrato le parti di un contratto si impegnano a deferire a uno o più arbitri la
     soluzione di determinate controversie per renderla più spedita e sollecita.

 In via generale, questi organismi possono essere istituiti per legge o sulla base di accordi tra intermediari e
      associazioni di categoria (degli stessi intermediari o dei consumatori), con iniziative di autodisciplina.
      L'adesione da parte degli intermediari a questi sistemi alternativi può essere obbligatoria (ad es.
      prevista dalla stessa legge istitutiva), o volontaria (ad es. nel caso di iniziative di autodisciplina).
 Rivolgersi a tali organismi non preclude comunque la possibilità, in un secondo momento, di percorrere le
     vie ordinarie legali mentre non è più possibile ricorrere a questi sistemi alternativi una volta scelta la
     via giudiziaria ordinaria.

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La legge sul risparmio (L.262/2005)
la legge sul risparmio (L.262/2005), ha istituito due nuovi sistemi prevedendo:
•procedure di conciliazione e arbitrato dinanzi alla Consob relative a controversie
insorte tra i risparmiatori o gli investitori (esclusi quelli professionali) e gli intermediari
circa l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza stabiliti dal Testo unico
della finanza (TUF); riferimenti sul funzionamento di questo sistema sono disponibili
sul sito della Consob;

•che gli intermediari bancari e finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di
risoluzione stragiudiziale per la soluzione di controversie con i clienti relative a
operazioni e servizi bancari e finanziari. La disciplina deve assicurare l'imparzialità
dell'organo decidente e la rappresentatività dei soggetti interessati; le procedure devono
garantire la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della
tutela, senza pregiudicare per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro
mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

Per dare attuazione alla previsione del punto 2 è stato istituito un apposito sistema di
risoluzione stragiudiziale delle controversie relative a operazioni e servizi bancari e
finanziari l’Arbitro Bancario Finanziario.

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L’Arbitro Bancario e Finanziario

       Previsto dall’art. 128-bis TUB, introdotto dalla legge 262/2005,
       l'Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione delle
       controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari
       che si articola sul territorio nei collegi di Roma, Milano e Napoli. Si
       tratta di un organismo indipendente e imparziale, che
       garantisce tempi rapidi e costi minimi.

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segue
  L'ABF è istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB),
  introdotto dalla legge 262/2005 (legge sul risparmio). Secondo questa norma, le
  banche e gli altri intermediari finanziari sono obbligati ad aderire a sistemi di
  risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
  Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) con Delibera
  del 29 luglio 2008 ha stabilito i criteri per svolgere le procedure di risoluzione
  delle controversie e ha affidato alla Banca d'Italia l'organizzazione e il
  funzionamento dei sistemi.
  La Banca d'Italia ha adottato le disposizioni di attuazione della Delibera del
  CICR.

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segue
       In base alla normativa sull'ABF, se ritiene che l'intermediario abbia
       avuto un comportamento scorretto o poco trasparente, il cliente deve
       rivolgersi in prima battuta all'Ufficio Reclami istituito presso
       l'intermediario stesso, che è tenuto a rispondere entro 30 giorni.
       Se la risposta dell'intermediario non lo ha soddisfatto, il cliente può
       presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, che deciderà sulla
       questione in pochi mesi. Il ricorso va all’ABF va proposto comunque
       entro 12 mesi dalla proposizione del reclamo all’intermediario.
       L'Arbitro Bancario Finanziario decide per le controversie che
       riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari di valore non
       superiore a 100 mila euro. Le sue decisioni non sono vincolanti come
       quelle del giudice, ma gli intermediari di solito le rispettano, anche
       perché la loro inadempienza è resa pubblica.
       Ai sensi della legge che ha introdotto la mediazione obbligatoria, nella
       materia bancaria e finanziaria il ricorso all'ABF assolve la condizione di
       procedibilità per poter poi eventualmente rivolgersi al giudice.

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segue

 In particolare, il decreto legislativo sulla mediazione finalizzata alla
    conciliazione delle controversie civili e commerciali (d.lgs. n.
    28/2010), in vigore dal 21 marzo 2011, stabilisce che per instaurare
    un procedimento civile in materia di contratti bancari e finanziari è
    necessario ricorrere preventivamente alla procedura di
    conciliazione/mediazione disciplinata dal medesimo decreto o alla
    procedura davanti all'ABF.
 Va tuttavia tenuto presente che l'ABF ha regole di competenza e di
    funzionamento specifiche.

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segue

       Il procedimento davanti all'ABF può essere attivato esclusivamente
       dal cliente, mentre il procedimento disciplinato dal decreto
       legislativo n. 28/2010 - quale quello, ad esempio, davanti al
       Conciliatore Bancario Finanziario - può essere attivato sia dal cliente
       sia dall'intermediario. Per quanto riguarda gli esiti, il procedimento
       davanti all'ABF si conclude con la pronuncia di un organo cui è
       affidato il compito di decidere "chi ha torto e chi ha ragione", mentre
       le procedure di mediazione/conciliazione si concludono - in caso di
       successo - con un verbale di conciliazione della controversia, nel
       quale le parti danno atto di aver raggiunto un accordo grazie all'opera
       del mediatore. Mentre la pronuncia dell'ABF è priva di esecutività, il
       verbale di conciliazione può essere omologato dal giudice e
       acquistare valore di titolo esecutivo.

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segue
       Il ricorso all'ABF si presenta attraverso un modulo, disponibile sul sito
       web dell' e presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico.
       L'Arbitro Bancario Finanziario è composto da un Organo decidente e da
       una Segreteria tecnica.
       L'Organo decidente è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi:
       uno a Milano, uno a Roma e uno a Napoli.
       Ciascun collegio dell’Arbitro Bancario Finanziario è costituito da un
       presidente e due membri scelti dalla Banca d'Italia; un membro designato
       dalle associazioni degli intermediari; un membro designato dalle
       associazioni rappresentative dei clienti.

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La procedura del ricorso all’ABF
I criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e
di composizione dell’organo decidente sono disciplinate da una
deliberazione emanata dal CICR, su proposta della Banca d’Italia.
L’istruttoria sul ricorso presentato da un cliente all’Arbitro Bancario
Finanziario è effettuata dalla segreteria tecnica territorialmente
competente, esclusivamente in base alla documentazione prodotta dal
cliente ed eventualmente dall’intermediario.
Non può essere proposto ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario nel caso
in cui la controversia sia già sottoposta all'autorità giudiziaria, sia rimessa
a decisione arbitrale ovvero rispetto ad essa sia già pendente un tentativo
di conciliazione ai sensi di norme di legge.
Nel caso in cui sia stata già intrapresa una procedura conciliativa, ma
questa sia fallita, è possibile presentare ricorso all’Arbitro Bancario
Finanziario, ma il ricorso può essere proposto esclusivamente entro 6 mesi
dal fallimento del tentativo di conciliazione, anche qualora sia decorso il
termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario.

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La procedura del ricorso all’ABF (segue)

Se ci si avvale di un’azione collettiva risarcitoria, ex articolo 140-bis del
Codice del Consumo, è preclusa la possibilità di proporre ricorso
all’Arbitro Bancario e Finanziario, dal momento dell’atto di adesione
all’azione collettiva.
L’esperimento del reclamo presso l’intermediario da parte del cliente, ai
sensi delle delibere Cicr 29 luglio 2008, n. 275 e della Banca d’Italia 18
giugno 2009, è condizione preliminare e necessaria per l’accesso
all’Arbitro Bancario Finanziario.
Ai sensi delle delibere Cicr 29 luglio 2008, n. 275 e della Banca d’Italia
18 giugno 2009, l’intermediario deve pronunciarsi sul reclamo proposto
dal cliente entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo, indicando, in
caso di accoglimento, i tempi previsti per l’adempimento.
L’oggetto del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, di cui all’art. 128-
bis, del d.lgs. n. 385/1993 deve riportare la stessa contestazione del
reclamo presentato dal cliente all’intermediario.

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Soggetti obbligati all'adesione

       Sono obbligati ad aderire all'Arbitro Bancario Finanziario:
                         le banche;
                         gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti
                         dagli artt. 106 e 107 del Testo unico bancario (TUB),
                         ivi inclusi i confidi (articolo 155, comma 4 del TUB) e
                         i cambiavalute (articolo 155, comma 5 del TUB);
                         le banche e gli intermediari esteri che svolgono in
                         Italia le operazioni e i servizi disciplinati dal Titolo VI
                         del TUB;
                         gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL);
                         Poste Italiane per le attività di Bancoposta.

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LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

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Linee guida della disciplina
La Direttiva 2005/60/CE (c.d. Terza Direttiva) ha allineato la
  disciplina europea agli standard internazionali.
La Direttiva è stata recepita in Italia con due provvedimenti:
• il d.lgs. 109/2007 (contiene misure per prevenire e reprimere
  il finanziamento del terrorismo, esplicitando l’obbligo di
  segnalare operazioni sospette sotto questo aspetto, già
  implicito nel previgente d.l. 369/2001, conv. in l. 431/2001;
  sistematizza inoltre obblighi degli intermediari in caso di
  sospetto);
• Il d.lgs. 231/2007: riordina l’intera disciplina                                     di
  prevenzione, rivisitando il ruolo di Bankitalia.

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Linee guida della disciplina (segue)
Rivisitazione del ruolo di Bankitalia:
- Viene costituita nel suo ambito l’Unità di Informazione
  Finanziaria (UIF), entità autonoma e indipendente, deputata
  all’analisi dei flussi finanziari ed in particolare delle
  segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai destinatari
  della disciplina antiriclaggio;
- Sono attribuite alla Vigilanza Bancaria e Finanziaria potestà
  regolamentari, di controllo e sanzionatorie verso i soggetti
  vigilati. In particolare l’attività di regolazione concerne:
    - Adeguata verifica della clientela;
    - Registrazione dei relativi dati;
    - Organizzazione, procedure e controlli interni finalizzati
      all’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio.

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Linee guida della disciplina (segue)

Obiettivo della nuova disciplina è l’integrità del sistema
  bancario e finanziario e, indirettamente, la stabilità dello
  stesso, attraverso norme dirette a preservare il sistema stesso
  dal     rischio    di   essere      strumentalizzato     anche
  inconsapevolmente, per il compimento di attività illecite.
Approccio di “collaborazione attiva”.
Rispetto al passato è anticipata la soglia di tutela: regole
  imposte su piena e “adeguata” conoscenza del cliente sono
  dettagliate e rafforzate, sino a prevedere (in mancanza di
  piena disclosure) divieto di instaurare il rapporto o obbligo
  di interromperlo.

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Linee guida della disciplina (segue)

La disciplina poggia su una serie di obblighi, rivolti a ampia
  platea di destinatari (intermediari finanziari, imprese non
  finanziarie, professionisti), ispirati a tre istituti fondamentali:
- “adeguata verifica” della clientela con la quale si instaurano
  rapporti o si effettuano operazioni;
- registrazione dei rapporti e delle operazioni e conservazione
  dei relativi documenti di supporto per un periodo di dieci
  anni;
- Segnalazione delle operazioni sospette (senza ritardo, ove
  possibile prima di eseguire l'operazione, comunque appena il
  soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli
  elementi di sospetto).

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Linee guida della disciplina (segue)

L’adeguata verifica impone ai destinatari della disciplina di
   commisurare il rigore degli obblighi di identificazione dei clienti
   al rischio di riciclaggio desumibile dalla natura della controparte,
   dal tipo di servizio richiesto, dall’area geografica di riferimento
   (c.d. approccio basato sul rischio).
L’elemento rischio deve essere valutato non solo ai fini della
   segnalazione delle operazioni sospette, ma anche a quelli della
   commisurazione delle misure di identificazione e controllo da
   adottare.
Si tratta di un dovere di customer due diligence, da espletarsi per
   mezzo di informazioni su cliente, titolare effettivo, natura e scopo
   della relazione d’affari, commportante un monitoraggio continuo
   sull’andamento del rapporto.

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Linee guida della disciplina (segue)

La possibilità di valutare il livello di rischio, nel rendere più flessibili le condotte e
   le soluzioni organizzative di volta in volta richieste, comporta maggiore
   autonomia e responsabilità per i destinatari, chiamati a dotarsi di procedure,
   strumenti e controlli appropriati, la cui validità ed efficacia sono soggette a
   verifica da parte delle Autorità di vigilanza.
La registrazione dei dati va fatta con tempestività, in max 30 giorni.
In applicazione del principio di proporzionalità, l’istituzione di un archivio unico
    informativo (AUI: archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel
    quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite
    nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i
    principi previsti dalla normativa antiriciclaggio) per la registrazione dati non è
    prevista per tutti i destinatari.
L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (art. 41) continua a essere il
   fulcro della disciplina.

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Linee guida della disciplina (segue)

Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi del d.lgs. n. 231/2007
   non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto
   professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni
   imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o
   amministrative e, se poste in essere per le finalità previste dalla normativa e
   in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo
Al fine di tutelare la riservatezza nell’adempimento dell’obbligo di
  segnalazione delle operazioni sospette, i soggetti obbligati adottano
  adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle
  persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono
  indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta
  responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro
  delegato.

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Linee guida della disciplina (segue)

La definizione di riciclaggio adottata - a fini di prevenzione – dal
  d.lgs. 231/2007 recepisce quella della III Direttiva ed è più ampia
  rispetto alla fattispecie delineata agli artt. 648 bis e ter c.p.
Per il sistema penale il reato di riciclaggio infatti non si applica a chi
   ha commesso il reato presupposto: l’uso e l’occultamento dei
   proventi del reato da parte dei suoi autori (c.d. autoriciclaggio)
   sono considerati come post factum non punibile.
Il concetto di autoriciclaggio è invece compreso nella definizione ex
    art. 2 d.lgs. 231/2007, ancorché ai soli fini dell’individuazione
    dell’ambito applicativo degli obblighi e delle misure preventive
    individuate dal decreto stesso.

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LA III DIRETTIVA
                        ANTIRICICLAGGIO E IL
                 D.LGS 231 DEL 26/11/2007:
                            I CONTENUTI

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SOGGETTI DESTINATARI DELLA III
      DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO:
 Sono destinatari della disciplina, tra gli altri, i seguenti soggetti:

 •    Gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (art. 11, c. 1, lett. m);

 •    Gli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 CAP (art. 11, c. 3, lett. b);
 •    I mediatori creditizi iscritti nell’elenco ex art. 128-sexies TUB (art. 11,
      c. 3, lett. c);
 •    Gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco ex art. 128-quater
      TUB (art. 11, c. 3, lett. d);

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DISPOSIZIONI GENERALI E
                ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
Alla già consolidata IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
Si affiancano le novità:

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art 18 e 19)
APPROCCIO IN FUNZIONE DEL RISCHIO (art 20)

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ADEGUATA VERIFICA DELLA
                 CLIENTELA (art. 18)
Tale obbligo vale anche se partecipino facendo da tramite nell’operazione
    banche o poste per importi superiori o uguali a 15.000 euro (novità
    rispetto al passato)

Consiste in una doppia verifica:
-       dell’identità del cliente o dell’eventuale titolare effettivo
-       Dell’analisi dello scopo e natura del rapporto (attraverso l’analisi delle
        transazioni durante tutta la durata del rapporto)

Ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 231/2007, le disposizioni attuative per
    l'esecuzione degli adempimenti inerenti agli obblighi di adeguata verifica
    della clientela vengono adottate dal Ministro dell'economia e delle
    finanze, con proprio decreto,
        sentito il Comitato di sicurezza finanziaria.

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L’APPROCCIO IN FUNZIONE DEL
                RISCHIO
 L’obbligo di verifica dei clienti deve essere commisurato al grado di rischio di
    riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

 -che caratterizza il cliente (natura giuridica, attività svolta)
 - che caratterizza la tipologia di rapporto prestazione (ammontare, frequenza e
     ragionevolezza dell’operazione)
 Tale obbligo vale sia per i nuovi clienti che per quelli già acquisiti.

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Obblighi rafforzati di adeguata verifica (art. 28)

  Sono individuate alcune situazioni considerate ad alto rischio per cui ci vuole un
     controllo maggiore:

  - cliente fisicamente non presente (accertarne l’identità tramite documenti, dati o
       informazioni supplementari; è necessario verificare che il pagamento sia
       effettuato da un conto intestato al cliente)

  - cliente politicamente esposto residente in un altro stato UE o extra UE (stabilire se
       la persona sia politicamente esposta; è necessario adottare le misure necessarie
       per stabilire l’origine dei fondi impiegati)

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LA DISCIPLINA ANTIUSURA

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LA NORMATIVA
   L'attuale legge "anti-usura" : n° 108 del 7 marzo 1996 (in vigore a tutti gli effetti
       il 3/4/1997) sostituisce definitivamente gli artt. 644 e 644-bis del cod. pen.
       (riguardanti rispettivamente l'usura vera e propria e quella impropria: la prima
       quando l'usurato versa in stato di bisogno e l'altra quando l'usurato svolge
       attività imprenditoriale o professionale e si trova in condizioni di difficoltà
       economico-finanziarie).

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NORMATIVA

   L'art.1 della predetta legge è il seguente:
   Chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in
   corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi
   usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a
   lire trenta milioni.

   Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo
   comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere,
   a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

   La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì
   usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che,
   avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni
   similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra
   utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in
   condizioni di difficoltà economica e finanziaria.

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NORMATIVA (segue)

   Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,
    remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
    collegate alla erogazione del credito.
    Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla
     metà: (1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di
     intermediazione finanziaria mobiliare, (2) se il colpevole ha richiesto in garanzia
     partecipazioni in quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; (3) se il reato è
     commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; (4) se il reato è commesso in
     danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; (5) se il reato è
     commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di
     prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e
     fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.
    Nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 CPP (c.d.
     patteggiamento), per uno dei delitti previsti dalla normativa anti-usura, è sempre
     ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di
     somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta
     persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi
     usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei
     danni.

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Elementi essenziali
Le novità sostanziali introdotte dalla predetta legge consistono:
1) Nel considerare lo stato di bisogno o di difficoltà economico-finanziaria non
   più necessarie per la configurazione del reato di usura, bensì quali aggravanti
   del reato stesso. (art.1).
2) Nel determinare (art.2) un limite di tasso oltre il quale gli interessi sono sempre
    usurari: "tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella G.U.,
    relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso,
    aumentato della metà".

           La predetta rilevazione è effettuata trimestralmente dal Ministro
           dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia,
           individua il tasso effettivo globale medio annuo (comprensivo di
           commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle
           per imposte e tasse) applicato da banche e società finanziarie nel trimestre
           precedente;
           tiene conto della variazione del tasso ufficiale di sconto (T.U.S.)
           correggendo i predetti valori;
           comporta la classificazione per categorie di operazioni omogenee in base
           alla natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie delle operazioni;
           prevede la pubblicazione sulla G.U. “senza ritardo” dei tassi medi rilevati.
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Elementi essenziali (segue)
3) Nell'inasprimento delle sanzioni (reclusione da uno a sei anni e multa da 6 a trenta milioni di
    lire.

4) Nella previsione di nuove ipotesi di aggravanti ( che fanno aumentare la pena da un terzo alla
    metà ) riguardanti l'attività bancaria in genere e l'attività di credito mobiliare alle imprese.
5) Nella determinazione della prescrizione (art.11) del reato di usura, decorrente dall'ultima
    riscossione sia degli interessi che del capitale.
6) Nell'introduzione di novità sanzionatorie:

            confisca dei beni di cui l'imputato non può giustificare la provenienza (art.6);
            incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art.7).

7) Nell'introduzione di novità procedurali:

            facoltà di procedere ad intercettazioni telefoniche (art. 8);
            applicazione di alcune norme già vigenti per la prevenzione della delinquenza di tipo
            mafioso (art.9);
            possibilità per le associazioni e fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno
            dell'usura di costituirsi parte civile nei giudizi penali contro l'usura stessa (art.10).

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Elementi essenziali (segue)
8) Nella variazione degli effetti, in campo civilistico, di ipotesi di usura con l'abrogazione del comma
    2, art.1815 cod. civ. che sanciva la nullità integrale del patto (usurario) rende ora inesistente ogni
    previsione contrattuale di interessi in misura usuraria, per cui il debitore può restituire il solo
    capitale.
9) Nella istituzione di due FONDI:

Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura (art.14), istituito presso l'ufficio del Commissario per il
   coordinamento delle iniziative anti-racket e antiusura del Ministero dell'Interno: è destinato
   all'erogazione di mutui a soggetti esercenti attività imprenditoriale o di lavoro autonomo che
   siano parti offese in procedimenti penali per il reato di usura; con riferimento a tale «Fondo», le
   somme erogate a titolo di mutuo in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo
   provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, secondo le condizioni previste
   dalla legge non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute
   dell'imprenditore fallito.
Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (art.15), istituito presso il Ministero
   dell’Economia e delle Finanze: è destinato all'erogazione di contributi a Consorzi o Cooperative
   di garanzia collettiva fidi ("CONFIDI") oppure a Fondazioni e Associazioni riconosciute (in
   quanto aventi le caratteristiche determinate dal M.ro del Tesoro) per la prevenzione del
   fenomeno dell'usura. Tutti i predetti Enti possono infatti contribuire alla prevenzione del
   fenomeno dell'usura garantendo le banche per finanziamenti a medio termine o linee di credito a
   breve termine a favore di piccole e medie imprese che già si sono viste rifiutare da una banca una
   domanda di intervento.

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