INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - Pino Zingale 2020

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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
                       SEDE DI TRENTO

                 INAUGURAZIONE
            DELL’ANNO GIUDIZIARIO
                           2020

             RELAZIONE DEL PRESIDENTE
                      Pino Zingale

                   TRENTO, 6 MARZO 2020
       SALA GRANDE DEL CASTELLO DEL BUON CONSIGLIO
Prima di dichiarare formalmente aperta la solenne udienza di inaugurazione
dell’anno giudiziario 2020, invito l’avv. Gabriele Fava, membro non togato e
rappresentante del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, a rivolgere un
indirizzo di saluto a tutti i presenti.

                          RELAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2020

Autorità, signore e signori, colleghe e colleghi, gentili ospiti,

desidero, innanzitutto, rivolgere un cordiale indirizzo di benvenuto, anche a nome
di tutti i magistrati contabili qui presenti, alle autorità civili, militari e religiose
intervenute alla cerimonia, esprimendo una sincera gratitudine per la costante e
fattiva attenzione riservata a questa Corte.
Un caloroso benvenuto all’avv. Gabriele Fava, membro non togato del Consiglio di
Presidenza della Corte dei conti ed al Consigliere Donato Centrone, rappresentante
dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti: Li ringrazio per la loro presenza
che, al di là dell’aspetto protocollare, è indice, per il prestigio e l’apprezzamento che
li circondano, di grande attenzione della Corte nel suo complesso per questa Sezione
e per la articolata realtà nella quale essa opera.
Mi sia consentito, infine, di dare un particolare benvenuto agli studenti universitari
e degli istituti di istruzione secondaria presenti in sala ed ai sindaci di trenta comuni
della Provincia Autonoma di Trento che qui rappresentano la complessa e variegata
condizione sociale ed amministrativa degli enti locali trentini.
Gli studenti sono il domani di questa Regione e Provincia Autonoma. Ad essi va
fatta comprendere e devono essere resi consapevoli della funzione dei principali

 2 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
organismi che presiedono alle regole del vivere civile, primi fra tutti quelli deputati
all’amministrazione della giustizia.
A ciascuno di essi deve essere reso chiaro il senso ed il significato di cerimonie come
quella alla quale stanno assistendo, che non costituisce una sterile se pur solenne
liturgia laica, radicata nella tradizione e lontana dai bisogni e dagli interessi più
pressanti del cittadino comune, ma un significativo momento di rafforzamento e
cristallizzazione dei valori civili ed etici, ed in qualche caso persino morali, sui quali
si fonda la nostra società.
Stimolare l’interesse dei giovani per il funzionamento e le finalità delle istituzioni
pubbliche significa porre solide basi per la formazione di una nuova classe dirigente
consapevole dei propri e degli altrui diritti, significa avvicinare l’oggi al domani
evitando pericolosi salti nel buio e sottraendo ad una ristretta elite o, peggio, ad una
improvvisata classe di governo, la gestione dei destini di un’intera collettività, suo
malgrado, sprofondata nell’apatia.
Ai sindaci, qui presenti per la prima volta nella storia di questa Sezione in numero
così consistente ed in forma istituzionale, voglio rivolgere il mio apprezzamento per
l’impegno profuso quotidianamente e talora con grande sacrificio personale nella
gestione di piccole comunità locali delle quali è composta la realtà trentina,
confrontandosi con la scarsezza di risorse e personale che connota il presente
momento storico. A voi rivolgo l’invito a non considerare la magistratura contabile
un cerbero pronto a colpire ad ogni minimo errore ma, anche nella sua funzione
giudicante, un utile faro per la corretta gestione della cosa pubblica, facendo tesoro
delle elaborazioni giurisprudenziali enucleate sulla base delle singole vicende
trattate ed avendo cura di accrescere la professionalità e l’etica del dovere del
personale amministrativo e tecnico a supporto della delicata funzione a voi affidata,
atteggiamenti che costituiscono uniche vere garanzie di corretta applicazione delle
regole amministrative.

 3 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
RELAZIONE

Prima di ogni altra considerazione desidero ricordare come il trascorso anno
giudiziario abbia visto le celebrazioni connesse al ventesimo anniversario del
Decreto Legislativo 14 giugno 1999, n. 212, il quale ha sancito, con norma
rinforzata, la presenza nel Trentino Alto Adige/Südtirol delle sezioni giurisdizionali
della Corte dei conti e delle relative procure, istituite dalla legge 14 gennaio 1994, n.
19, con sede – e ciò costituisce un unicum sul territorio nazionale – presso i rispettivi
capoluoghi di provincia.
Si tratta dell’unica realtà territoriale ove in un’unica regione esistono due sezioni
giurisdizionali della Corte che, comunque le si voglia denominare, regionali o
provinciali, esercitano la propria competenza territoriale esclusivamente sul
territorio provinciale delle rispettive sedi.
D’altronde, quella di Trento (come pure quella di Bolzano) non ha mai portato,
significativamente, l’attributo di regionale e non lo potrebbe ai sensi del vigente art.
9 del c.g.c. il quale distingue nettamente tra gli organi di giurisdizione contabile di
primo grado, le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione e
con competenza estesa al territorio regionale e quelli aventi sede nella regione
Trentino-Alto Adige, ove sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la
sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione giurisdizionale con sede in
Bolzano, con competenza estesa al rispettivo territorio provinciale, stabilendo,
addirittura, che queste ultime restino disciplinate dallo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della
normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche.
Ciò non deve meravigliare o, peggio, scandalizzare, perché si tratta di una soluzione
non peculiare della Corte dei conti ma comune ad altre magistrature, nel solco delle
specificità di questa terra: in Trentino-Alto Adige non esiste una Commissione
Tributaria Regionale, come in tutte le altre regioni d’Italia, esistono due

 4 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
Commissioni Tributarie di secondo grado, una per ciascuna provincia autonoma; in
Trentino Alto Adige quello che in tutte le regioni è il Tribunale Amministrativo
Regionale è diventato Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa con due
sedi, una a Trento ed una a Bolzano, formalmente e sostanzialmente autonome
l’una dall’altra, la cui denominazione, regionale, tradisce l’effettiva competenza
territoriale di ciascuno, limitata al rispettivo territorio provinciale.
La celebrazione dello scorso anno è stata, per l’intera Regione, un momento di
grande attenzione mediatica, anche per la presenza della Presidente del Senato della
Repubblica, che certamente non deve esaurire il proprio slancio nel solenne
momento liturgico della commemorazione, ma deve richiamare costantemente tutti
coloro che rivestono cariche pubbliche in questa regione alle pressanti responsabilità
che la gestione delle autonomie speciali contempla, vieppiù se fortemente
caratterizzate, affinché possano sempre essere percepite dall’intera comunità statale
come strumento di tutela e promozione delle particolari esigenze di uno specifico
territorio, come idonei strumenti di autogoverno ed integrazione, nel rispetto delle
tradizioni e delle sensibilità di ogni singola comunità e non come ingiustificate e
talora odiose situazioni di privilegio e disparità.
Va sempre tenuto a mente che è più facile distruggere che costruire e che gli eccessi,
specie se ingiustificati, sono sempre causa di reazioni a volte anche radicali.
In tale ottica la funzione di garanzia ed equilibrio della Corte dei conti, giudice
naturale della contabilità pubblica ai sensi dell’art. 103 della Costituzione, è
fondamentale ed insostituibile, sia nella sua veste di giudice della responsabilità
amministrativa che di controllore della Pubblica Amministrazione e delle risorse
pubbliche.
Ciò è pure dimostrato dall’interesse che semplici cittadini, organi di stampa,
organizzazioni di tutela di interessi diffusi e di categoria, manifestano con sempre
maggiore attenzione nei confronti dell’attività della Corte dei conti, individuando
in essa un sicuro garante della finanza pubblica, sia sul fronte del controllo che della

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giurisdizione, capace di indirizzare ed all’occorrenza sanzionare con rigore ed
effettività comportamenti connotati da dispregio per l’interesse pubblico o dal
perseguimento di interessi puramente privati e personali.
In tal ottica merita particolare segnalazione ed apprezzamento la valorizzazione
operata dal legislatore anche della funzione consultiva della Corte dei conti verso gli
enti locali, utile strumento di supporto ad una corretta azione amministrativa,
funzione che sarebbe forse opportuno allargare anche ad altri enti statali e locali,
non necessariamente territoriali e non escluso il complesso mondo delle società
pubbliche, parimenti bisognevoli di un utile e qualificato supporto interpretativo
nella ormai assai complessa materia della contabilità pubblica.
Tutto ciò anche in una visione organica e complessiva del nostro sistema
costituzionale che ha voluto, a differenza di altri, e nel solco della rivoluzione
liberale francese, che la Corte dei conti fosse una magistratura, in posizione
obiettiva e di terzietà, a tutela dell’interesse dell’ordinamento generale, a garanzia
delle regole e dei principi che devono guidare la sana e proficua gestione delle risorse
pubbliche, e che scopo dell’azione del giudice contabile, come più volte sottolineato
dalla Corte costituzionale, fosse non solo quello di reintegrare il patrimonio leso o di
sanzionare il responsabile del danno, ma anche quello di concorrere, in tal modo, ad
indirizzare l’azione dei pubblici amministratori e funzionari, vieppiù attraverso
l’ampliamento della sua funzione consultiva, già in nuce presente fin dalla sua
creazione ma che negli ultimi anni ha conosciuto uno straordinario ed opportuno
ampliamento e valorizzazione.
Questo richiede, però, che la Corte sia messa in condizione di svolgere effettivamente
ed efficacemente le proprie funzioni nell’interesse del Paese, delle Istituzioni e,
soprattutto, dei cittadini.
Da questo punto vista la situazione della Sezione giurisdizionale di Trento presenta
delle peculiarità che meritano di essere sottolineate.

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In forza delle norme di attuazione il personale sia amministrativo che magistratuale
è rigorosamente ingessato nel numero e nelle qualifiche: basti pensare alla recente
vicenda della riforma introdotta al codice di giustizia contabile dal Decreto
Legislativo 7 ottobre 2019, n. 114, il quale oltre a recare una serie di correttivi al
rito ha pure previsto che alle Procure regionali possano essere assegnati, come capi,
solo magistrati con qualifica di Presidente di Sezione, diversamente da quanto
avveniva in passato allorché erano scelti fra i consiglieri. Ebbene, poiché le norme
di attuazione – norme statali di rango legislativo ordinario ma rafforzato –
prevedono, sia per Trento che per Bolzano, che ivi debbano essere assegnati dei
consiglieri, la nuova disposizione codicistica non sarà applicabile e, sino a quando la
norma di attuazione non verrà mutata, la procura di Trento continuerà ad essere
diretta da un consigliere, vanificando la ratio perseguita dal legislatore che ha
voluto che a tale delicata funzione fossero assegnati magistrati con maggiore
esperienza derivante da una più lunga permanenza nei ruoli e da una più ampia
conoscenza delle varie articolazioni della magistratura contabile, qualità non di
rado associate ad un maggiore equilibrio nella funzione.
Ho avuto modo di richiamare l’attenzione degli organi politici della Regione su tale
problema, con riferimento agli organici del personale amministrativo, in occasione
delle precedenti cerimonie di apertura dell’anno giudiziario, ma sino ad oggi devo
registrare che nulla è accaduto.
Il prevedere in modo rigido la composizione numerica e qualitativa degli uffici della
Corte dei conti in questa Regione e nelle Province Autonome che la compongono,
non risponde a nessuna regola di buona amministrazione che richiede, innanzitutto,
che la composizione di una struttura sia nel tempo ed in modo elastico adattata ai
flussi di lavoro, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, ponendo
eventuali requisiti ritenuti indispensabili per il personale, ma lasciando
all’Amministrazione, e nel caso di una magistratura al suo organo di autogoverno,

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le esclusive valutazioni sul personale da assegnare in relazione alle esigenze del
singolo periodo.
A tal proposito non posso, tuttavia, non ringraziare il Consiglio di Presidenza della
Corte dei conti che, dopo moltissimi anni, su mia sollecitazione ha ripristinato la
piena copertura dell’organico di magistratura della Sezione, consentendo così che
nell’arco di un anno i singoli processi di responsabilità abbiano il loro naturale esito
in primo grado, termine che rischiava di dilatarsi in ragione dell’aumentato numero
di processi sia di responsabilità che pensionistici.
Ma un grazie veramente sentito devo pure rivolgere ai Sindaci di quegli enti locali
trentini che, con un significativo sacrificio personale, hanno consentito a propri
dipendenti di spostarsi in posizione di comando presso la nostra Sezione, ed al
Segretariato Generale della Corte dei conti che ha assentito a tali comandi: solo
grazie a tali contributi è stato possibile potenziare le attività di revisione nel settore
dei conti giudiziali e rinforzare la segreteria che, con l’aumento dell’attività
giurisdizionale registrata nell’ultimo anno, ben difficilmente sarebbe stata in grado
di far fronte alle nuove esigenze operative.
Ciò premesso, anche quest’anno, come è consuetudine, la relazione di inaugurazione
dell’anno giudiziario della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti - Sede di
Trento intende illustrare, sinteticamente, l’attività svolta, nell’anno decorso, nel
nome e nell’interesse dell’intera comunità, evidenziando le decisioni più rilevanti
emesse dalla Sezione nei tre settori in cui si articola l’attività della stessa: giudizi di
responsabilità amministrativa, giudizi di conto e giudizi in materia di pensioni.

Per quanto riguarda i dati numerici rappresentativi del contenzioso faccio rinvio
alle tavole sinottiche allegate a questa relazione, limitandomi ad un commento
esplicativo delle fattispecie ritenute più rilevanti, non senza segnalare, però, sin da
subito, un aumento del contenzioso in materia di responsabilità amministrativa
rispetto all’anno precedente, confermando un trend ormai costante, con un

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corrispondente aumento dei danni contestati, passati da 1.322.788,74 euro nel 2018
a 2.476.348,89 euro nel 2019, con condanne lievitate da 657.552,47 euro a 985.671,68
euro, evenienza che di per sé non significa un peggioramento etico del sostrato
amministrativo della provincia trentina.
Quello che si evidenzia, piuttosto, e preoccupa, è il mutato rapporto tra danni
contestati e danni pervenuti a condanna, passato dal 49,7% dello scorso anno al
39,8% del 2019, tenuto conto che ad ogni assoluzione segue la liquidazione delle
spese in favore del convenuto.
A sintetica dimostrazione dell’aumentata produttività della Sezione mi sia
consentito solo segnalare che le udienze in materia pensionistica sono passate dalle
10 del 2018 alle 18 del 2019; quelle di responsabilità da 21 a 28; le sentenze di
responsabilità da 30 a 32, quelle in materia di conti da 7 a 9 e le pensionistiche da
10 a 38.

 9 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
1 GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ PER DANNO ERARIALE
Il giudizio di responsabilità, come è noto, si instaura per i danni erariali prodotti da
soggetti legati da un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione per
comportamenti dolosi o gravemente colposi e viene definito, salvo l’ipotesi di
pronunce meramente processuali, con sentenze di condanna del convenuto al
risarcimento del danno erariale e delle spese di giustizia oppure di assoluzione con
la rifusione delle spese di difesa al convenuto assolto nel merito, poste a carico
dell’Amministrazione di appartenenza.
Le regole processuali del giudizio di responsabilità amministrativa si rinvengono nel
codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016 n.
174, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha introdotto una disciplina
organica dei giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, facendo solo un
parziale rinvio ad alcune specifiche norme del codice di procedura civile e ad “altre
disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali” (art. 7
c.g.c.).
Va segnalato, a tal riguardo, il nuovo rito abbreviato, che ha fatto registrare lo
scorso anno due casi di applicazione in ambito trentino, il quale dovrebbe consentire
la più veloce definizione, su base concordata tra P.M. e responsabile, dei giudizi di
più evidente e conclamata responsabilità, come pure il quasi “gemello” rito
monitorio, di più radicata tradizione nel rito contabile e di più frequente
applicazione, il quale rende possibile, per i fatti dannosi di lieve entità
patrimonialmente lesiva (non superiore ai 10.000,00 euro), la chiusura del
procedimento con decreto presidenziale e con accettazione di un ridotto addebito.
Anche per il rito monitorio deve registrarsi una certa ritrosia alla sua accettazione
da parte di coloro ai quali viene proposto, e ciò perché, al di là delle entità assai
modeste alle quali può essere applicato, il suo esito costituisce pur sempre una
pronuncia di condanna alla quale il soggetto convinto della propria innocenza ben
difficilmente accetta di sottoporsi, anche a rischio di una condanna di maggiore

 10 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
entità. Nel corso del 2019, infatti, su 28 decreti di definizione col monitorio ne sono
stati accettati solo 10 e sono state emesse, quindi, 12 ordinanze di chiusura dei
processi, due delle quali riferite a monitori avviati nel 2018.

Dall’esame delle sentenze emesse dalla Sezione Giurisdizionale nei giudizi di
responsabilità amministrativa, nel corso del 2019, si evidenzia una certa preminenza
delle sentenze di condanna rispetto a quelle di assoluzione, anche se queste ultime
appaiono lievitate rispetto all’anno precedente e ad esse si associano alcune
pronunce di nullità degli atti di citazione che dovrebbero richiamare a maggiore
attenzione l’attività dell’Ufficio del P.M.

In particolare, la sussistenza della responsabilità erariale ha riguardato danni
cagionati da dipendenti pubblici, da amministratori pubblici ed anche da soggetti
privati, nei cui confronti è stata affermata la giurisdizione contabile in virtù del
consolidato orientamento secondo il quale la condotta di un soggetto privato può
essere fonte di responsabilità amministrativa ove si venga a concretare il c.d.
rapporto di servizio in senso lato. Condizione, quest’ultima, che si verifica con
l’inserimento, anche solo occasionale e temporaneo, del privato nell’attività propria
dell’apparato amministrativo, con la conseguente imputazione dell’attività posta
in essere dallo stesso in capo all’Ente pubblico.
A titolo esemplificativo e con metodo di estrema sintesi dei fatti produttivi di danno
erariale, possono essere ricordate fattispecie riguardanti:
Sentenza n. 4/2019 - CONDANNA € 10.000,00
Un Ufficiale dell’Esercito Italiano è stato ritenuto responsabile per aver cagionato
un danno all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza, in conseguenza di
una condotta penalmente rilevante (istigazione alla corruzione per atto contrario ai
doveri di ufficio).
Sentenza n. 5/2019 - CONDANNA € 600,00

 11 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
Un Tenente dell’Esercito Italiano è stato ritenuto responsabile di aver fatto uso di
tessere VIACARD per pagare il pedaggio autostradale durante periodi di licenza o
di recupero compensativo.
Sentenza n. 6/2019 - CONDANNA € 16.726,22
Il responsabile dell’area amministrativa dell’Associazione Trento R.I.S.E è stato
riconosciuto responsabile della falsificazione di documenti e moduli di richiesta per
ottenere rimborsi di spese in realtà non sostenute oppure di indennità di missioni
mai eseguite (Danno patrimoniale) e di danno all’immagine subito dalla Provincia
Autonoma di Trento per fatti sanzionati dalla sentenza del Tribunale penale di
Trento n. 91/2017.
Sentenza 7/2019 - CONDANNA € 525,00
Un Capitano dell’Esercito Italiano è stato riconosciuto responsabile di avere
dolosamente causato un danno all’Amministrazione militare dal diretto ed indebito
utilizzo di sette tessere VIACARD per le quali gli incombeva un obbligo di custodia
e di restituzione a norma dell’art. 194 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
Sentenza 10/2019 - CONDANNA € 631,70
Riguarda il danno a seguito di affidamento di un incarico tecnico esterno. Il Collegio
ha evidenziato che, sulla base di una corretta lettura della disciplina contenuta nella
l.p. n. 26/1993, ed in particolare dell’art. 20, (affidamento degli incarichi di
progettazione e di altre attività tecniche), e dell’art. 22 (incarichi di direzione
lavori), le Amministrazioni Trentine, nell’espletamento delle funzioni che loro
competono, debbano avvalersi, in via prioritaria, del personale tecnico al proprio
servizio.
Sentenza 11/2019 - CONDANNA € 1.704,95
Danno a seguito di affidamento di un incarico tecnico esterno. La fattispecie di
responsabilità amministrativa sottoposta all’attenzione del Collegio concerne un
incarico esterno illegittimo in quanto affidato in violazione dell’art. 7, comma 6, del
d.lgs. n. 165/2001 e delle regole sulla concorrenza.

 12 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
Sentenza 12/2019 - CONDANNA € 126.717,50
I titolari di uno studio dentistico, convenzionato con l’A.P.S.S. di Trento ai sensi
della l.p. n. 22/2007, hanno percepito indebiti rimborsi pubblici, avendo
artatamente rappresentato all’Azienda sanitaria che 67 pazienti, di fatto curati
presso il loro studio privato di Cavalese, avevano ricevuto i trattamenti dentistici
sovvenzionati presso lo studio di Baselga di Pinè, solo per il quale era attivo il
convenzionamento con l’A.P.S.S. di Trento.
Sentenza 13/2019 - CONDANNA € 10.000,00 (DEFINITO EX ART 130 CODICE
GIUSTIZIA CONTABILE)
Sottostima di un bene pubblico ceduto, con conseguente riduzione del conguaglio in
danaro a vantaggio dei privati e con un danno per il Comune. Un convenuto ha
formulato istanza rito abbreviato.
Sentenza 14/2019 - CONDANNA € 10.000,00
Un Dirigente della PAT è stato ritenuto responsabile di avere affidato un incarico
di consulenza senza effettuare una reale ricerca della professionalità idonea allo
scopo, indipendentemente dagli eventuali “desiderata” dell’organo politico ed in
piena attuazione del principio di separazione tra la direzione politica e quella
amministrativa stigmatizzato dall’articolo 2 della l. 421/92 e dall’articolo 11,
comma 4, della l. 59/97.
Sentenza 15/2019 - CONDANNA € 2.961,36
Il Responsabile dell’area tecnica di un ente è stato ritenuto responsabile
dell’affidamento di un incarico tecnico esterno, in violazione dei principi di cui
all’art. 7, c. 6, del d.lgs. n. 165/2001, atteso che non è stato dimostrato che esso non
potesse essere svolto da personale interno alla stessa Area Tecnica.
Sentenza 19/2019 - ASSOLUZIONE
Il P.M. aveva ipotizzato che una consulenza esterna fosse illegittima in quanto
affidata in violazione dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Secondo il Collegio
le evidenze processuali non avrebbero dimostrano in alcun modo quanto sostenuto

 13 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
dal P.M. in ordine al fatto che l’esternalizzazione dell’incarico sarebbe stato il frutto
di un “atteggiamento disinvolto” del convenuto o che quest’ultimo avesse agito con
superficialità nel conferimento dell’incarico in questione in violazione degli obblighi
di servizio.
Sentenza 20/2019 - ASSOLUZIONE
Si trattava di un’operazione di permuta per la quale il P.M. sosteneva che da essa
fosse derivato un ingiusto danno all’erario comunale. Il Collegio ha assolto il
Segretario comunale in quanto non aveva presentato alcuna proposta al Consiglio
comunale, anche perché a ciò non abilitato, ed il Sindaco, perché non aveva in alcun
modo rappresentato una realtà dei fatti difforme da quella risultante dalla perizia
di stima.
Sentenza 21/2019 - CONDANNA € 4.869,36
La fattispecie afferisce alla prospettata responsabilità amministrativa della
Responsabile del Servizio Ragioneria Finanze e Tributi di un Comune che si era
autoliquidata degli emolumenti indebiti.
Sentenza 22/2019 - CONDANNA € 1.088,92
Danno a seguito di affidamento di un incarico tecnico esterno: anche in questo caso
illegittimo in quanto in violazione dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e delle
regole sulla concorrenza.
Sentenza 37/2019 - CONDANNA € 1.600,00
La fattispecie in esame riguarda il conferimento di un incarico di collaborazione a
soggetto estraneo all’Amministrazione, illegittimo in quanto affidato in violazione
dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e delle disposizioni in materia di
esternalizzazione degli incarichi di cui alla l.p. n. 23/1990.
Sentenza 41/2019 DIFETTO GIURISDIZIONE
La vicenda riguardava un danno erariale cagionato alla Provincia Autonoma di
Trento, per l’indebita percezione da parte di un Consorzio degli incentivi pubblici
previsti dall’art. 64 della l.p. n. 17/2010 per valorizzare i luoghi storici del

 14 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
commercio. il Collegio ha dichiarato il difetto di giurisdizione in quanto la
circostanza che un Consorzio si fosse avvalso, in base alla propria autonomia
organizzativa privata, dell’ausilio, delle forniture o della consulenza professionale
di società, per realizzare gli eventi finanziati dell’Ente pubblico, non può far
configurare la sussistenza di un rapporto di servizio così come inteso, anche nella
sua più lata estensione, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche tra i
collaboratori esterni del Consorzio e la Pubblica Amministrazione.
Sentenza 44/2019 - CONDANNA € 9.917,00 (DEFINITO EX ART 130 CODICE
GIUSTIZIA CONTABILE)
La dirigente del Servizio Centrale Unica di Emergenza della Provincia Autonoma
di Trento è stata ritenuta responsabile per avere determinato anomalie nello
svolgimento del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato.
Sentenza 47/2019 - CONDANNA € 88.813,94
Danno da affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni la PA. La sentenza si
incentra sul danno derivante dalla reiterata attribuzione di incarichi illegittimi da
parte di Dirigente generale della P.A.T. Il Collegio rileva come tutti gli incarichi si
presentano viziati sotto il profilo della mancanza di una reale ricognizione del
personale interno alla Provincia idoneo al relativo svolgimento; dell’incompetenza
del Dirigente convenuto al relativo conferimento; della mancanza del presupposto
di esigenze di carattere istituzionale specifiche, definite e temporanee e soprattutto,
dell’impossibilità di conferire l’incarico ex art. 39 duodecies l.p. n. 23/90 per il difetto
dei necessari presupposti normativi.
Sentenza 49/2019 - CONDANNA € 19.100,17
La fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta all’attenzione del
Collegio concerne l’assegnazione di un incarico esterno, in asserita violazione
dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Il Collegio ha ritenuto incontrovertibile
la sussistenza del danno corrispondente alle somme erogate dal comune quale

 15 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
conseguenza della scelta di gravare l’Amministrazione di un costo indebito,
rinunciando immotivatamente ad avvalersi della prestazione lavorativa dei
dipendenti in servizio presso l’Ufficio Tecnico in un appalto nel quale, per di più,
erano già state esternalizzate sia la progettazione che la direzione lavori, ben
potendo, almeno, l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva essere
svolto dai due dipendenti comunali provvisti dei necessari requisiti non essendo,
oltretutto, provata l’impossibilità per gli stessi di adempiere alla funzione rientrante
nei compiti istituzionali.
Sentenza 60/2019 - CONDANNA € 121.019,07
Danno da indebita percezione di un finanziamento gravante sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR). La questione sottoposta all’esame del Collegio attiene
alla responsabilità amministrativa di una società e della Amministratrice di detta
società, per aver indebitamente percepito un finanziamento gravante sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), in consapevole violazione delle prescrizioni
del bando che prevedevano l’obbligo di stabilire una struttura aziendale sul
territorio della Provincia di Trento. Il Collegio ha rilevato come dal corredo
probatorio in atti non fosse revocabile in dubbio che la condotta posta in essere dai
convenuti abbia inciso negativamente sul programma imposto dalla P.A.,
determinando uno sviamento dalle finalità perseguite e, in definitiva, un danno
erariale corrispondente all’intero finanziamento pubblico di euro 121.019,07,
indebitamente percepito dalla società in esecuzione del bando n. 1/2011 –
Programma operativo FESR 2007-2013 Asse 3 “Nuova imprenditorialità”.
Sentenza 61/2019 - ASSOLUZIONE e CONDANNA € 87.040,71
Con atto di citazione la Procura Regionale ha convenuto sindaco ed assessore ai
lavori pubblici del comune ed un professionista incaricato della direzione lavori per
la realizzazione di un impianto a biomassa per la produzione di energia elettrica. Il
P.M. aveva contestato agli amministratori comunali di aver illecitamente concorso
alla fraudolenta aggiudicazione dell’appalto, scegliendo una ditta manifestamente

 16 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
priva dei requisiti tecnici e per essersi adoperati per favorire la medesima impresa
al fine di agevolare pagamenti non dovuti in presenza di un’opera incompiuta e non
collaudabile e al direttore dei lavori, per avere quest’ultimo agito per favorire una
società, consentendo pagamenti non dovuti, specie in presenza di opera incompiuta
e non collaudabile, nonché “falsificando” la documentazione tecnica di sua
spettanza. Il Collegio ha ritenuto di assolvere il direttore lavori per assenza di
supporto probatorio e di condannare gli amministratori.
Sentenza 68/2019 - CONDANNA € 450.149,00
Si tratta di una ipotesi di danno da disservizio nella quale, peraltro, per la prima
volta dall’entrata in vigore del nuovo codice di giustizia contabile, si è fatta
applicazione della norma che prevede lo spostamento della competenza territoriale
per i giudizi a carico di magistrati della Corte dei conti, trattandosi in questo caso
di vicenda verificatasi a Venezia. La questione sottoposta all’esame del Collegio
attiene alla responsabilità amministrativa di un magistrato della Corte dei conti per
avere percepito tangenti che hanno determinato uno sviamento della funzione di
controllo per un lungo periodo (alcuni anni), in relazione al servizio prestato presso
la Sezione di controllo di Venezia. In sede penale il reato di corruzione era stato
dichiarato prescritto, e ciò ha determinato l’impossibilità di procedere per danno
all’immagine in assenza di sentenza penale di condanna, ma ha consentito alla
procura veneta di far valere il danno da disservizio che la Sezione ha individuato
nell’avere il magistrato piegato la propria funzione agli interessi del soggetto che
doveva essere, invece, destinatario della funzione di controllo, riducendo l’attività
di controllo della Corte ad una semplice liturgia di contenuto effettivo.
Sentenza 69/2019 - ASSOLUZIONE
Il P.M. aveva contestato ai convenuti di aver cagionato danno erariale per avere
disposto acquisti informatici presso alcune ditte fornitrici. Il Collegio ha ritenuto
che i convenuti dovessero essere assolti per mancanza di prova circa l’elemento del

 17 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
danno, considerato che gli acquisti contestati, ivi comprese le licenze, si sono, in
esito ad una messa a regime, rivelatati di definitiva utilità per l’Ente.
Sentenza 70/2019 - ASSOLUZIONE
La fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta all’esame del Collegio
riguardava, secondo il P.M., l’affidamento di una consulenza inutile e, quindi,
illegittima in materia di “assistenza e formazione per l’introduzione del controllo di
gestione dell’Ente Parco”. Il Collegio ha ritenuto del tutto legittimo che l’Ente
Parco avesse conferito l’incarico in questione poiché la legge provinciale n. 23/1990,
all’art. 39 sexies (recante “Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza”), prevede
la possibilità di affidare incarichi di consulenza per “assicurare supporti specialistici
all’Amministrazione, ivi compresi quelli relativi alla formazione del personale
dipendente” in presenza di determinati presupposti che, nella fattispecie in esame,
possono ritenersi sussistenti.

Un’attenzione particolare va riservata alle non poche assoluzioni intervenute per
carenza del supporto probatorio talora in ordine al danno effettivo e talora
all’elemento psicologico, non di rado stigmatizzate dalla Sezione nel contesto
motivazionale, ed alle pronunce di nullità dell’atto di citazione per vizi nei contenuti
dell’atto.
Si tratta di evenienze che vanno accuratamente ponderate e, se possibile, evitate,
pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà che spesso condizionano l’azione
del Pubblico Ministero.
Il processo è di per sé una pena, diceva il grande Carnelutti: bisogna fare in modo –
nei limiti, ovviamente, in cui ciò è possibile – che esso sia affrontato solo da chi è
veramente colpevole.
Ancora una volta, poi, gran parte dei processi si sono concentrati su fattispecie
relative al conferimento di incarichi all’esterno dell’ente e dei contratti in violazione

 18 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
delle regole di evidenza pubblica, sovente con carattere di ripetitività e serialità,
facendo registrare proprio a tal riguardo il maggior numero di assoluzioni.
Orbene, come già ho avuto modo di dire in precedenti analoghe occasioni (questa è
la mia terza apertura dell’anno giudiziario di questa Sezione) questa Corte ha
rilevato la particolare attenzione che la Procura ha riservato a tali situazioni, e si è
fatta carico, in linea con la giurisprudenza delle altre sezioni, di definire ed indicare
i corretti parametri ai quali lo stesso ufficio del P.M. ed i pubblici funzionari devono
attenersi nell’ottica della individuazione dei presupposti per un danno all’erario.
Si ribadisce, pertanto, con fermezza, che, se è pur vero che il conferimento di
incarichi all’esterno, di regola, non deve considerarsi ammissibile, è altrettanto vero
che in determinate eccezionali situazioni esso, nel rispetto dei canoni prefissati dalla
legge (carenza di personale, alta qualificazione richiesta, impossibilità di farvi fronte
con le risorse interne, ecc.), è assolutamente legittimo e non costituisce danno per
l’erario, anzi, in talune situazioni, costituisce una apprezzabile scelta obbligata.
A tal riguardo la prova della violazione di tali limiti deve essere fornita in modo
puntuale e circostanziato, senza mai lasciarsi fuorviare da semplici indizi,
indimostrate presunzioni o fuorvianti prospettazioni da parte del denunciante:
come affermava il Cardinale Richelieu, con due righe scritte da un uomo, si può fare
un processo al più innocente degli uomini.
In linea, poi, con l’affermazione del principio contenuto nell’art. 4 del c.g.c., secondo
cui il giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole
durata del processo, non può non esprimersi apprezzamento per la disposizione
contenuta nell’art. 66 del c.g.c., secondo la quale con l'invito a dedurre ai sensi
dell'articolo 67, comma 8, del medesimo codice, ad iniziativa del P.M., ovvero con
formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice
civile, il termine quinquennale di prescrizione possa essere interrotto per una sola
volta e che, a seguito di tale interruzione, al tempo residuo per raggiungere
l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si possa aggiungere un periodo

 19 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
massimo di due anni, con un termine complessivo di prescrizione che, comunque,
non può eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso, ferma restando la sospensione
del termine di prescrizione per il periodo di durata del processo.
Si tratta di una norma di civiltà giuridica che, però, meriterebbe di essere
ulteriormente        perfezionata prevedendo un meccanismo regolatorio della
prescrizione anche durante il processo, per evitare che un patologico allungamento
dei tempi processuali costringa il convenuto a processi senza fine.

 20 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
2 GIUDIZI DI CONTO, PER RESA DI CONTO E CONTI GIUDIZIALI
L’esame dei conti giudiziali rappresenta un ineludibile strumento giudiziale di
garanzia di una più efficace difesa della finanza pubblica.
I giudizi di conto, anche nel corso del 2019, hanno impegnato una considerevole
parte dell’attività di questa Sezione Giurisdizionale, con il grave ostacolo della già
segnalata carenza di personale amministrativo da assegnare alla revisione e, con il
nuovo codice, della consapevolezza che il magistrato relatore non possa, poi,
comporre il collegio giudicante in caso di deferimento, evenienza che inibisce, da ora
ed in futuro, la possibilità per il Presidente di autoassegnarsi l’esame di alcuni conti
in fase istruttoria, come fino ad adesso chi vi parla aveva fatto, non potendo
aprioristicamente porsi le basi affinché il collegio di eventuale deferimento non sia
funzionalmente presieduto dal presidente della Sezione, alterandosi in questo modo,
volontariamente, la composizione del giudice naturale precostituito per legge.
Gli agenti contabili si distinguono, rispetto agli altri soggetti sottoposti alla generale
responsabilità amministrativa, per avere “un potere materiale sui beni o valori
pubblici”; ed il discrimine fra responsabilità amministrativa e contabile è
individuato in ragione del contenuto dell’attività svolta dall’agente, secondo la
peculiare disciplina di cui all’art. 194 del R.D. n. 827/1924, che delinea rigorose
obbligazioni di custodia e di restituzione.
I conti giudiziali devono quindi essere presentati alla Sezione da parte di tutti i
soggetti che maneggiano denaro pubblico o che abbiano in consegna beni pubblici.
Tali soggetti, siano essi funzionari pubblici o privati appositamente incaricati dalle
pubbliche amministrazioni, oppure anche agenti operanti in via di mero fatto e
quindi senza alcuna formale attribuzione dell’incarico, rivestono la qualifica di
agente contabile per la disponibilità materiale, concreta ed effettiva, di denaro, beni
mobili, valori e materie di pertinenza pubblica, e l’attuato maneggio genera ex se
l’imprescindibile obbligo dell’agente di rendere documentale e giudiziale ragione
della gestione.

 21 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
Qualora le irregolarità riscontrate in sede di esame monocratico del conto non
consentano il discarico dell’agente contabile, la questione deve essere deferita
all’esame collegiale e viene definita con sentenza.
Le sentenze emesse nel 2019, relative anche a tematiche di obbligo della resa del
conto, hanno comportato in parte l’esame di questioni nuove o di particolare
rilevanza, essendo state discusse nel mese di dicembre e non essendo ancora le
relative sentenze depositate, di esse sarà riferito in occasione della prossima
relazione.
Sul fronte dell’affermazione dell’obbligo della resa del conto, invece, vanno
segnalate due importanti vicende.
La prima si articola nella pronuncia di cui alle sentenze nn. 48 e 71 che hanno
definito i ricorsi in opposizione avanzati dall’ente interessato e dagli agenti contabili
ai quali era stata intimata la presentazione del conto.
Si tratta di una delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, il cui ricorso in
opposizione è stato dichiarato inammissibile affermandosi il principio che l’ente non
ha un interesse giuridicamente qualificato ad opporsi alla richiesta da parte della
Corte dei conti di presentazione del conto intimato ad un proprio dipendente,
trattandosi di azione a tutela dell’ente e non di obbligo che grava in capo all’ente.
Per quanto riguarda gli agenti contabili, la Sezione ha confermato l’obbligo della
presentazione del conto, trattandosi di enti pubblici istituzionali ed affermando
l’irrilevanza, a tal fine, del tipo di contabilità, economico-patrimoniale o
finanziaria, adottata dal singolo ente.
La seconda vicenda è stata definita in sede di decretazione presidenziale senza che,
finora, si siano registrati ricorsi in opposizione.
Si tratta dell’obbligo, finora non adempiuto, della presentazione del conto per
l’imposta provinciale di soggiorno da parte delle strutture alberghiere e degli altri
soggetti che la riscuotono, obbligo, invero, pretermesso anche a causa di una
singolare normativa provinciale che, nel trasformare in provinciale quella che

 22 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
altrove, in Italia, è un’imposta comunale, aveva loro impropriamente attribuito la
qualificazione di sostituti di imposta, spostando e concentrando in capo ad altro
soggetto la qualificazione di agente della riscossione, a differenza di quanto accade
nel restante territorio nazionale.
La trasformazione in imposta provinciale di un tributo istituito originariamente con
legge statale come comunale, comporta, peraltro, delicate questioni di legittimità
costituzionale che la Sezione si riserva di approfondire nel corso di quest’anno.
Sono adesso in corso tutti i necessari accertamenti e procedure affinché il predetto
obbligo acquisti carattere di effettività in capo a chi vi è tenuto, consentendo di
verificare eventuali sacche di evasione che fuori da questa provincia autonoma, in
taluni casi, hanno fatto emergere ingenti somme non versate o addirittura non
riscosse alla fonte.
Purtroppo, la scarsità di risorse di personale amministrativo, che svolge
l’importantissima funzione di revisione dei conti giudiziali, e di magistratura,
chiamata all’applicazione di regole giuridiche a detti riscontri tecnici, solo
recentemente in parte risolta, ha compresso l’attività della Sezione dal punto di
vista quantitativo e qualitativo, attività che da quest’anno dovrebbe trovare un
rinnovato impulso.
In ogni caso, il principio di necessarietà del giudizio di conto non dà la certezza ad
alcun agente contabile di essere sottratto a controlli, con il realizzarsi di un effetto
di “deterrenza” ampiamente positivo. Inoltre, l’efficiente sistema di diffusione delle
informazioni tra amministrazioni ha consentito una virtuosa applicazione diffusa
di alcune decisioni correttive dell’agire amministrativo di singoli enti, con il
conseguente effetto di tutela generalizzata delle risorse pubbliche.
Significativo, pure, il numero di segnalazioni da parte della Sezione all’Ufficio del
P.M. per l’avvio del giudizio per resa di conto, per i contabili per i quali era stata
rilevata la mancata presentazione del relativo conto, segnalazioni che non sempre
hanno trovato, però, un tempestivo riscontro.

 23 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
Va segnalato, infine, che per la prima volta (ma altri ne sono stati emessi all’inizio
di quest’anno) è stato emesso un decreto ai sensi dell’art. 141, comma 6, del c.g.c.,
il quale prevede che decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto,
il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d’ufficio
del conto, a spese dell’agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati
motivi, determina l’importo della sanzione pecuniaria a carico di quest’ultimo, in
misura non superiore alla metà degli stipendi, aggio o indennità al medesimo dovuti
in relazione al periodo cui il conto si riferisce.
È un segnale che si vuole dare con forza a tutti gli agenti contabili operanti nel
territorio della Provincia Autonoma e della Regione: questa Corte non consentirà a
nessuno di coloro che vi sono tenuti, avendo maneggio di denaro pubblico, di non
adempiere impunemente all’obbligo della resa del conto per la verifica della
correttezza della loro gestione.

 24 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
3 GIUDIZI PENSIONISTICI
Per quanto riguarda il contenzioso pensionistico, i ricorsi sono stati assegnati ai
singoli giudici nel rigoroso rispetto dell’ordine cronologico del loro arrivo, senza
alcuna distinzione per materia, demandando ai singoli magistrati di stabilire, a
norma dell’art. 155, 1° comma, del codice di giustizia contabile, il calendario delle
udienze monocratiche, stabilendo, con proprio decreto, la data di trattazione dei
relativi giudizi, nel rispetto dei termini introdotti dalla novella normativa.
A tal riguardo desidero segnalare le disposizioni introdotte ai commi 4 e 6 del
predetto articolo con il d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, le quali impongono un termine
di almeno 120 giorni, cioè quattro mesi, tra la data di deposito in segreteria del
ricorso e l’udienza di discussione, e di almeno 90 giorni, cioè tre mesi, tra la data di
notifica all’amministrazione del decreto di fissazione dell’udienza, a cura del
ricorrente, e l’udienza di discussione.
Si tratta di termini, forse, eccessivamente dilatati che comportano di per sé un
allungamento del processo che spesso, per sua natura, in moltissimi casi, sarebbe
velocemente esitabile. Per fortuna l’art. 161 del c.g.c. ha previsto tempi assai più
rapidi per la tutela cautelare che, nelle ipotesi più gravi, può soccorrere il ricorrente.

Le questioni affrontate dai Giudici unici in materia pensionistica sono state
variegate a fronte di un contenzioso che nel corso dell’anno 2019 sembra avere
trovato un rinnovato vigore rispetto agli ultimi anni.
Sentenze 3, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 - ACCOGLIMENTO
Le fattispecie più numerose sono rappresentate da ricorsi presentati da ex militari
in merito all’applicabilità dell’art. 54 del d.p.r. n. 1092 del 1973 nell’ipotesi in cui il
ricorrente: abbia maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità in attività
di servizio di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile; sia destinatario del

 25 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto”; sia stato collocato a riposo quando era
in possesso di più di 20 anni di servizio utile.
L’orientamento della Sezione è favorevole ai ricorrenti, anche a conferma del
consolidato orientamento formatosi in sede di appello (cfr. Corte conti, Sezione
Prima Centrale d’Appello, n. 422/2018; id. n. 61/2019; Sezione Seconda Centrale
d’Appello n. 208/2019; id. n. 370/2019) secondo cui la disciplina in esame non è
affatto connotata dal carattere della specialità, in quanto definisce i criteri di calcolo
della pensione normale per tutti i militari, prescindendo dalle cause di cessazione
dal servizio.
Sentenza 9 - ACCOGLIMENTO
Una ex dipendente della Provincia Autonoma di Trento in quiescenza dal 1°
settembre 2014, allegando la determinazione con la quale la Provincia Autonoma
di Trento le ha riconosciuto, attesa la certificazione del Commissariato del Governo
per la Provincia di Trento, il beneficio previsto per gli orfani di guerra e soggetti
assimilati dall'art. 2 della legge 2 maggio 1970, n. 336, ha rappresentato che la stessa
Provincia aveva trasmesso all'INPS un nuovo modello PA04 al fine di consentire la
riliquidazione della pensione considerando anche detti benefici economici. Pertanto,
affermando l'applicabilità dell'art. 2 comma 1 legge 336/70 alle pensioni liquidate
con metodo di calcolo contributivo, quale quella in godimento, la ricorrente ha
chiesto che sia accertato e dichiarato il suo diritto al beneficio pensionistico previsto
dall'art. 2 legge 24.5.1970, n. 336 ed alla conseguente riliquidazione della pensione
in godimento con le maggiorazioni retributive riconosciute dalla Provincia
Autonoma di Trento e certificate nel modello PA04 del 10.5.2015, con la
conseguente condanna dell’INPS a riliquidare in tali termini la sua pensione con
decorrenza dal 1° settembre 2014, a corrispondere gli arretrati maturati da detta
data con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, e a rifondere
le spese legali, con accessori di legge.
Sentenza 17 - ACCOGLIMENTO

 26 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
Con il ricorso in esame, proposto avverso la Provincia Autonoma di Trento, l’INPS,
ha chiesto l’applicazione del disposto dell’art. 8, comma 2, del DPR n. 538/1986,
affermando che detta norma è espressione di un principio generale, ritenuto
estensibile anche nei rapporti tra Amministrazioni previdenziali e Amministrazioni
statali, secondo cui l’Ente ordinatore primario del trattamento pensionistico è
responsabile delle indebite erogazioni pensionistiche derivanti dall’applicazione dei
dati contenuti nelle certificazioni trasmesse; opponendo la propria qualità di mero
ordinatore secondario di spesa e la propria irresponsabilità per il lungo lasso di
tempo trascorso tra il momento di liquidazione del trattamento pensionistico
provvisorio e quello del trattamento definitivo, che ha determinato la irripetibilità
dell’indebito nei confronti del pensionato, ha quindi chiesto di accertare e dichiarare
che la Provincia di Trento è debitrice nei confronti dell’INPS “…dell’importo
complessivo di € 12.842,29 in sorte capitale, o nella misura minore che sarà ritenuta
di giustizia, oltre accessori legali dalla data del pagamento indebito e sino al saldo”,
e di condannare la stessa Provincia a corrispondere all’Istituto previdenziale la
predetta somma. Nel merito, l’art. 8, 2° comma del DPR 8 agosto 1986, n. 538
prevede che “Qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di
appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento
pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di riversibilità, ovvero un
trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a
fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a
rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato
medesimo”. Il Giudice ha condannato le Amministrazioni (l’allora Ministero della
Pubblica Istruzione e la Provincia Autonoma di Trento) a versare all’Istituto di
previdenza la somma indebitamente corrisposta.
Sentenza 18 - RESPINTO
Un Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio per inabilità
assoluta il 23 novembre 2010, e titolare di trattamento pensionistico di privilegio

 27 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
corrisposto dall’INPS, ha rivendicato il diritto alla “rideterminazione e/o
riliquidazione del trattamento pensionistico nel rispetto ed in applicazione del
disposto normativo di cui all’articolo 3, comma 7, del d.lgs. 165/1997, con
conseguente corresponsione di tutte le somme maturate e non percepite a far data
dal giorno della liquidazione della pensione fino all’effettivo soddisfo, maggiorate di
interessi e rivalutazione monetaria”. Il Giudice ha osservato che il ricorrente era
cessato dal servizio per inidoneità permanente al servizio militare e d’istituto senza
avere avuto i requisiti per l’accesso all’ausiliaria, ovvero i 60 anni di età o i 40 anni
di servizio effettivo a norma dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/1997 e successive modifiche
ed integrazioni ed ha stabilito che non si può accedere alla tesi di avere in ogni caso
diritto al richiesto beneficio in quanto avente astrattamente i requisiti per il
collocamento in ausiliaria, con riferimento alla legge 1 febbraio 1989 n. 53,
inapplicabile all’Arma dei Carabinieri e, in ogni caso, perché essa disponeva la
cessazione dal servizio, e quindi il collocamento nella categoria dell’ausiliaria, di
alcune categorie di militari al compimento del cinquantaseiesimo anno di età,
mentre il ricorrente all’atto della cessazione dal servizio per inabilità assoluta, aveva
un’età anagrafica di 47 anni e qualche mese.
Sentenza 25 - RESPINTO
Un Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri, in congedo a decorrere dal 7 giugno
2016, data alla quale aveva maturato una anzianità contributiva di anni 36, mesi 7
e giorni 29, ha rivendicato la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico
con l’applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di
rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, anziché quella del
35% di cui al precedente art. 44 dello stesso T.U. n. 1092/73 attualmente applicata
e riguardante i dipendenti civili dello Stato. Il Giudice ha rilevato che l’art. 54 del
D.P.R. n. 1092/1973 prevede che “…la pensione spettante al militare che abbia
maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44
per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del

 28 Corte dei conti | Relazione del Presidente della Sezione – Udienza d’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020
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