OSSERVATORIO sull'E-COMMERCE - CONSUMATORE dell'E-COMMERCE Report nuove frontiere - Movimento Difesa del ...

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OSSERVATORIO sull'E-COMMERCE - CONSUMATORE dell'E-COMMERCE Report nuove frontiere - Movimento Difesa del ...
OSSERVATORIO
sull’E-COMMERCE

           Report nuove frontiere
           dell’E-COMMERCE
               e TUTELA del
           CONSUMATORE
OSSERVATORIO sull'E-COMMERCE - CONSUMATORE dell'E-COMMERCE Report nuove frontiere - Movimento Difesa del ...
INDICE

Tendenze e inversioni di marcia:
L’e-commerce e le attese del mercato                   5

Pratiche commerciali scorrette nell’e-commerce
e strumenti di tutela per il consumatore               8

La diffusione del mobile payments                     10

L’ecommerce dei servizi Multimediali, il roaming
e la tutela del consumatore                           15
PRESENTAZIONE

S
        iamo al centro di una società in profonda mutazione, che consente lo straordinario
        privilegio di una duplicità di manifestazioni, affiancando le resistenze e persistenze
        del mondo pre-digitale con quanto al contrario ha fatto seguito all’avvento e allo svi-
luppo della rete. In particolare, nella distribuzione delle merci sembra si siano manifestati
i cambiamenti più vistosi, o quanto meno quelli che impattano in modo molto sensibile
sulle nostre esistenze quotidiane.
Ancora, la tecnologia mobile conferisce un potere crescente al consumatore, sempre più
digitalizzato: App per il retail, integrazione social, QR, tutto contribuisce allo sviluppo in
questa direzione, ulteriormente potenziata grazie al progresso delle tecnologie portabili.
In un elevato numero di paesi europei, i consumatori hanno rapidamente adottato i pa-
gamenti contactless. Diverse banche, venditori retail ed aziende di trasporto si sono già
orientati completamente verso il mondo del cashless, non accettando più il contante come
modalità di pagamento. I pagamenti face to face realizzati tramite smartphone, a differenza
di quelli tramite carte di pagamento, rappresentano lo step successivo del percorso che
porterà alla costruzione di una società cashless.
Numerosi, infatti, i punti critici: se il mondo digitale ha sicuramente consentito un accesso
multicanale e globalizzato all’offerta di beni e di servizi, lo spostamento temporale tra il
momento dell’acquisto ed il possesso del bene (o la fruizione del servizio), nonché la
mancanza di un contatto fisico diretto tra consumatore e professionisti/imprese ha com-
portato l’emersione di aspetti problematici, diminuendo di fatto la certezza dell’acquisto,
ed esponendo il consumatore a maggiori rischi.

L’avvento delle tecnologie telematiche e la loro diffusione, inoltre, hanno avuto un impatto
significativo anche sulle modalità di fruizione dei servizi audio-video.
Grazie al miglioramento delle tecnologie di trasmissioni dati, l’offerta legale di contenuti
sul web è divenuta molto appetibile e sono cosi nati diversi portali che mettono a disposi-
zione contenuti da guardare direttamente sul browser internet o tramite app.
Al di là dei servizi forniti dalle più importanti emittenti televisive nazionali, gli ultimi anni
hanno conosciuto la crescita esponenziale della fornitura dei servizi audiovideo attraverso
la rete secondo modelli in abbonamento o pay per view, che permettono all’utenza di
costruire l’offerta in base alle proprie personali preferenze.
In tal modo il consumatore si trova di fronte ad una ampia gamma di contenuti ai quali
poter accedere abbonamento alla Pay TV, satellitare, digitale terrestre, in modalità IPTV
(televisione via internet, streaming.

Il lavoro dell’Osservatorio sull’E-commerce, incentrato su un settore che involge numerose
problematiche ed in continua e costante evoluzione, è stato principalmente incentrato
sugli aspetti, quali l’acquisto di beni e servizi on line, i pagamenti cashless, la fruizione
di contenuti audio-video nella rete, maggiormente discussi ed attuali del panorama che
involge i rapporti tra consumatori ed imprese nel mondo digitale.

Dott.ssa Giulia Ceriani - Avv. Annamaria Colucci - Prof. Oreste Calliano - Avv. Fulvio Sarzana
TENDENZE E INVERSIONI DI MARCIA:                             nare l’ambiente dei social network stessi. Le aziende
    L’E-COMMERCE E LE ATTESE DEL MERCATO                         attive sui social network ne valorizzano conseguente-
    Dott.ssa Giulia Ceriani                                      mente al meglio le potenzialità vendendo direttamen-
                                                                 te i propri prodotti tramite loro, coinvolgendo i propri
    1. VERSO UNA NUOVA ESPERIENZA RETAIL                         follower sui diversi canali mediali: come nell’esempio
    L’evoluzione dell’e-commerce ha seguito in paral-            di OnePiece, vetrina di abbigliamento casual online
    lelo quella della rete, marcandone le tappe salienti.        che consente ai follower di determinare il prezzo d’ac-
    Dall’e-commerce a matrice tecnologica a quello go-           quisto in base alla propria influenza social, ovvero alla
    vernato da una logica strettamente commerciale alla          quantità di seguaci di cui dispongono (la #socialcur-
    relazione di rete guidata dalle dinamiche mobili, social     rency consente di pagare attraverso i propri followers).
    e locali che caratterizzano il nostro tempo.
    In particolare, sappiamo che la diffusione degli smar-       2. LE NUOVE TENDENZE
    tphone ha dotato i potenziali consumatori non solo di        Il mercato online appare dunque relativamente matu-
    uno strumento di interconnessione garante di accessi-        ro, e pronto a fare un nuovo balzo in avanti. Le attese
    bilità diffusa, ma anche e soprattutto di un “accessorio”    saranno fondate sui due pilastri essenziali del supporto
    che consegna loro un potere straordinario tale da ren-       social di cui abbiamo detto più sopra, e delle mobile
    dere il loro stesso centro il centro del mondo: la con-      apps che ne sono di fatto il braccio operativo. Queste
    suetudine all’essere costantemente connessi impone           faranno riferimento a un cloud computing sempre più
    di considerare l’acquisto come la tappa provvisoria di       evoluto e capiente, che consentirà di mettere a frutto
    un viaggio inarrestabile che prevede immediata soddi-        il social profiling attraverso il quale i navigatori-consu-
    sfazione, dove la spazio-temporalità attesa e percepita      matori sono tracciati e aggregati. Ma la nuova frontiera
    soffre di qualunque interruzione.                            è, paradossalmente, l’e-commerce di prossimità, dove
    Si inserisce in questo filone anche l’acceleratore del-       le app mobili serviranno (e già servono) a rastrellare
    le tecnologie indossabili, grazie al quale il mercato        velocemente il meglio o il più opportuno nelle imme-
    M-Commerce continuerà a dominare sostenuto dalla             diate vicinanze di un utilizzatore ovviamente geoloca-
    loro crescente espansione, dove i dispositivi wearable       lizzato, per restituirgli in real-time quanto necessario
    stanno ampliando le caratteristiche connettive e inte-       o anche solo desiderato. I contenuti UGC, usergene-
    rattive già rese disponibili dai device mobili.              rated, saranno massimamente sollecitati, senza pre-
    Ora, sappiamo che, se nel ’94 l’e-commerce non esi-          occupazione di sovraesposizione individuale, dove la
    steva, nel 2015 arriva a coinvolgere 1,4 bilioni di consu-   preoccupazione per la privacy resterà un fenomeno di
    matori nel mondo. In questo breve periodo di tempo,          nicchia (a differenza di quello per la sicurezza online
    è stato più volte reinventato: oggi siamo nel bel mezzo      dei pagamenti, ormai completamente smaterializzati).
    dell’effervescenza social dove, attraverso il supporto       Abbiamo provato a riassumere le nuove dinamiche
    dei social media e l’integrazione tecnologica, ha preso      evolutive in 4 scenari e 12 macro-tendenze, secondo
    piede una rivoluzione profonda nel marketing e nella         l’output fornito dalla ricerca annuale Trend Monitor®
    comunicazione. Va da sé che, stante il proliferare di        (babaconsulting, Forecast 2017-18).
    questo genere di narrazioni, incentrate sulla condivi-       Eccoli di seguito:
    sione dell’esperienza di acquisto, l’e-commerce si pre-
    occupa sempre di più di fornire non contenuti social         1. Modification Scenario evolutivo dedicato alla tra-
    soltanto, ma che siano rilevanti per il destinatario in      sformazione prudente (Reshaping), al controllo (Ru-
    questione, profilato al meglio dai tag della sua stessa       ling), all’adattamento (Suiting) compatibile con un
    navigazione in rete. Non solo: nell’era del commercio        consumatore in transizione-> molti esempi di e-com-
    online e imprescindibilmente social, ai consumatori è        merce evoluto per ciascuna delle tre aree di tendenza:
    dato il potere di discutere, esplorare e consigliare pro-    per Reshaping, dall’espansione online di punti vendita
    dotti ai propri amici, e acquistare senza mai abbando-       tradizionali all’interno di una strategia multicanale (vedi

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La Martina), all’incremento di experience shopping in          merce blog-generated di Chiara Ferragni, le campagne
    particolare nel lusso (vedi Mytheresa, tra gli altri), alla    contro i falsi di portali del lusso come Vestiaire (Col-
    trasformazione progressiva di eBay da catalogo onli-           lective), che sviluppa il modello commerciale in forma
    ne a bazar; per Suiting, l’e-payment che progressiva-          di community; e ancora, per la seconda tendenza, lo
    mente sostituisce le banconote e il POS, la gestione           sviluppo dell’ intelligenza artificiale via assistenti vir-
    online della mobilità, il delivery food e la gig economy       tuali, le etichette digitalantifake di Moncler, i vesititi su
    in generale; per Ruling, la discussione sui “confini di-        misura nati dalla cooperazione Google-H&M; non ul-
    gitali”, per la globalizzazione dei prezzi, la tracciabilità   tima, per Infinity, la galleria d’arte Saatchi, che cambia
    dei prezzi online, le forme assicurative evolute per la        i processi decisionali del mondo dell’arte, la cancella-
    sharing economy.                                               zione di casse e scontrini di AmazonGo, i sistemi di
    2. Transformation Uno scenario che riassume l’in-              pagamento Apple paymentsystem.
    versione di tendenza rappresentata dall’e-commerce
    con l’inaugurazione di nuovi concetti di retailing che         3. LA COSTRUZIONE DELL’E-SHOPPER
    alludono (Simulate), mischiano (Mash up) o ibridano            Il destinatario costruito all’interno della relazione pro-
    (Trans) elementi di provenienza dal fronte gia’ noto-          posta dall’e-commerce è dunque affatto nuovo: sa ser-
    > ne sono esempi nel primo caso Shopshops, che                 virsi della tecnologia senza pregiudizio, confida nella
    connette retailers fisici con le richieste di consumatori       valutazione collettiva, oscilla tra l’impulso consentito
    globali e specie cinesi, Jumia, che svolge analogo ser-        dalla scelta solipsistica e la razionalità del confronto
    vizio per l’Africa, ma anche e su un altro fronte la linea     frontale con il prodotto; chiede al brand immersività e
    di lingerie Amazon, ad imitazione di Victoria’s Secrets;       contenuti ma anche agilità, garanzia e servizio. Le istan-
    nel caso di Mash up ecco l’integrazione di Carrefour           ze si mescolano: chiara è però l’esigenza di segmenta-
    tra sito e e-commerce, il cammino da offline a online           re in modo alternativo i pubblici potenziali, andando a
    degli occhiali Demenego, il rapporto glocal di eBay per        cogliere le peculiarità di incrocio che la proposta digita-
    4Gifters; e per Trans infine, oltre alle nuove forme di         le ha creato. Se guardiamo alla segmentazione (fig. 1)
    moneta elettronica spendibili online, le piattaforme del       proposta da baba-Trend Monitor per il Forecast 2017-
    fresco, le piattaforme per servizi di pulizia.                 18, 4 sono le tipologie di target identificate, in relazione
    3. Interruption Dove l’evoluzione dell’e-commerce              ai 4 scenari già discussi: Guardians(scenario:Modifica-
    registra l’intenzione di ancorarsi nelle certezze del          tion)/ Jumpers (scenario: Transformation)/ Barbarians
    mondo offline, per recuperare un’utilita’ (Extrareal),          (scenario: Interruption)/ Explorers (scenario: Change):
    una solidita’ (Backward), un attestato di volonta’ (Ex-        utili, ci sembra, all’identificazione di alcune linee di ten-
    treme)-> nel primo caso segnaliamo la sempre mag-              denza maggiori anche per gli e-shoppers, sotto il pa-
    giore importanza del packaging nella home delivery,            radigma del mood #Inversion che questo osservatorio
    ma anche, per la seconda tendenza, il rapporto arre-           considera come parola chiave della congiuntura.
    trato dell’e-commerce in Italia rispetto ad altri Paesi e
    in particolare all’Inghilterra (3,6% vs 41,4%), e infine,
    per la terza, la saturazione di messaggi ingannevoli che
    Google attesta di rimuovere, a validazione, in qualche
    modo, della legittimità dell’insieme della propria offer-
    ta commerciale e promozionale.
    4. Change Scenario per tecno-entusiasti, che svilup-
    pano al massimo le potenzialità dell’e-commerce
    (Immersion) e le peculiarità del boosting tecnologico
    (Cyber) per cancellare (Infinity) le frontiere tra la realtà
    online e quella offline -> nel primo caso ecco la rea-
    lizzazione dei pagamenti-selfie di Mastercard, l’e-com-

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Di seguito una breve descrizione dei profili di questi         di far vivere l’esperienza online come forma di realtà
    4 target:                                                     aumentata, in cui entrare in modo fluido. Non sarà
                                                                  tuttavia esente dalle esigenze di sostenibilità del mon-
    • Guardians Si muovono con prudenza all’interno del           do “fisico”, né dal dialogo con le realtà commerciali
    percorso di cambiamento, preoccupati del controllo            offline, con le quali anzi andrà sempre più integran-
    e della conservazione dei propri principi di riferimen-       dosi (vedi il recente caso degli Amazon bookshops).
    to; sensibili, in ambito di e-commerce, al tema della
    contraffazione. A loro si rivolgono le iniziative di piat-    Le condizioni perché tutto questo avvenga saranno
    taforme che cercano un consenso valoriale come la             anzitutto due:
    già menzionata Vestiaire (collective) con la campagna         • che la marca sia consapevole di muoversi in due
    “say no fakes”, o la diffusione delle app per smartwa-        ambienti complementari (on e off) o che, quando si
    tch per identificare i falsi                                   muove in uno solo come accade per alcuni brand me-
    • Jumpers Colgono l’instabilità come opportunità              dia provider (Netflix; Apple; ecc), sappia integrare le
    di sperimentare identità alternative, fruiscono del           necessita’ di relazione di quello opposto
    cambiamento come cosa ovvia, in modo fluido e                  • che il movimento dall’ ‘experience economy’ alla
    dell’e-commerce colgono il lato ludico, l’esibizio-           ‘transformation economy’(Pine &Gilmore) sia accom-
    ne e l’accesso; sono per loro le aree commerciali di          pagnato da correttezza e da un sistema di regole av-
    Snapchat, Wechat, Instagram                                   vertito, che consentano di mantenere nel mondo di-
    • Barbarians Sono contrari all’innovazione tout               gitale le conquiste di matrice etica per le quali il retail
    court, ritengono che minacci la loro identità; colgono        offline ha lottato.
    dell’e-commerce la dimensione di semplificazione e
    servizio, si proteggono (vedi la tecnologia Perspective
    di Google, per analizzare i commenti “tossici”) e pre-
    diligono piattaforme comparative
    • Explorers Sono al centro del cambiamento, earlya-
    dopters compulsivi, per cui la tecnologia è una neces-
    sità esistenziale, governano un’idea di onnipotenza
    ottimistica attraverso immaterialità e virtualizzazione;
    l’e-commerce è il loro riferimento per ogni transazio-
    ne commerciale e a loro sono indirizzati i modelli più
    avanzati e le sfide più alte come quelle dei retailers
    del lusso (Vogue UK lancia per loro i chatbot, ma i
    riferimenti online degli Explorers sono crosscategory).

    Presente e in crescita in ognuno dei segmenti, il retail
    online è destinato a una sempre maggiore diffusione
    e articolazione: poco importa che le ragioni a monte
    risiedano nella ridotta mobilità, nell’automazione dei
    processi, nella facilitazione dei pagamenti, oppure
    nell’allargamento del fronte dell’offerta e nella con-
    suetudine alla disintermediazione.

    In particolare, l’e-commerce sarà favorito dal progres-
    so tecnologico per quanto concerne l’impiego di in-
    telligenza artificiale e realtà virtuale, tali da consentire

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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE                              venda il proprio prodotto su piattaforme gestite da
    NELL’E-COMMERCE E STRUMENTI                                 terzi (ad es., Amazon market place).): in tutti i casi
    DI TUTELA PER IL CONSUMATORE                                le omissioni riguardavano l’identità e la reperibilità
    Avv. Annamaria Colucci                                      del professionista, il diritto di recesso, e le garanzie
                                                                per difformità dei beni venduti, l’esatta ed attuale di-
    1. ANALISI DEL TREND IN TEMA                                sponibilità dei beni messi in vendita.Si segnala, per
    DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE                           quest’ultimo aspetto, che risultato difficile per il con-
    NEL MERCATO DIGITALE                                        sumatore esercitare il suo diritto di recesso ed otte-
    Il Codice del Consumo (d. lgs. n. 206/2005) prevede         nere il rimborso, a causa della inadeguatezza delle
    la possibilità per il consumatore di tutelarsi avverso      informazioni fornite dal professionista.
    pratiche commerciali scorrette (ingannevoli ed ag-          • Si segnala una rilevante attività sanzionatoria nei
    gressive) agli artt. 21- 26, affidandone la competenza       confronti di attività indirizzate alla vendita on line di
    all’Autorità Garante della Concorrenza e del Merca-         prodotti di lusso contraffatti (dalle indagini svolte da
    to. Nell’ambito dell’attività posta in essere dall’AGCM     questo osservatorio risulta che il consumatore acqui-
    dell’ultimo biennio, sono emersi importanti trend e         sta on line principalmente beni di lusso).
    problematiche:
    • In primo luogo, un eccessivo carico di lavoro per gli     2. LE PROSPETTIVE EUROPEE IN MATERIA
    organi dell’Autorità. I tempi di emersione delle con-       DI COMMERCIO ELETTRONICO
    dotte scorrette sono abbastanza lenti: a fronte di se-      In linea con quanto disposto nelle politiche per il mer-
    gnalazioni pervenute negli anni 2014-2015, l’Autorità       cato unico digitale 2011-2020, il 25 maggio 2016 la
    provvede entro un anno. Di fatto per il consumatore         Commissione Europea ha presentato un pacchetto
    potrebbe risultare essere un tempo abbastanza lun-          legislativo articolato in tre proposte, che mira a raf-
    go, tenuto conto che le sanzioni emanate dall’AGCM          forzare ed incrementare il commercio elettronico,
    sono di carattere pubblicistico, per cui nulla ricono-      anche transfrontaliero, all’interno del mercato unico
    sciuto allo stesso, che dovrà in seguito adire l’Autorità   europeo.
    Giudiziaria per la tutela dei suoi diritti. Una soluzione
    potrebbe essere il ricorso tempestivo alle ADR per il       Tre gli obiettivi fissati dalla Commissione:
    tramite delle associazioni di categoria.                    • Migliorare l’accesso on line a beni e servizi, attra-
    • Una scarsa emersione del fenomeno delle pratiche          verso l’eliminazione dei blocchi geografici ingiustifica-
    scorrette nel settore dell’e-commerce, dovuto princi-       ti, un’applicazione più equa e rigorosa delle norme in
    palmente alla penuria di segnalazioni (che usualmen-        tutto il territorio UE, la diminuzione dei prezzi per la
    te sono poste in essere dai consumatori stessi o dalle      consegna transfrontaliera;
    associazioni di categoria);                                 • Creare un clima di fiducia tra i consumatori e
    • Nell’ambito delle pratiche accertate e sanzionate         maggiore certezza, attraverso la diminuzione dei
    dall’AGCM, le principali violazioni attengono alla ine-     prezzi per la consegna transfrontaliera, la semplifica-
    sattezza delle informazioni precontrattuali relative ai     zione dei metodi di pagamento, la previsione di nor-
    dati dell’impresa ed al diritto di recesso, che di fatto    me contrattuali comuni e di un comune orientamento
    impediscono al consumatore di esercitare il proprio         in tema di pratiche commerciali sleali;
    diritto qualora la merce acquistata non sia corrispon-      • Ridurre i costi di transazione e gli oneri ammini-
    dente a quanto ordinato attraverso il web (recesso,         strativi, attraverso la riduzione degli oneri IVA, la ridu-
    risoluzione, rimborso, cambio del prodotto). Si tratta,     zione dei costi derivanti dalla frammentazione delle
    nella maggior parte dei casi, di omissioni ingannevo-       norme contrattuali, la diminuzione dei prezzi per la
    li sulla qualità e disponibilità del prodotto, aggravate    consegna transfrontaliera.
    dalla circostanza che spesso il consumatore non è in        In alcuni casi, come si potrà vedere nel prosieguo,
    grado di risalire al venditore, nei casi in cui l’impresa   l’UE ha già provveduto ad adottare importanti provve-

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dimenti (in materia di transazioni cashless e di abbat-        Ai sensi della legislazione vigente, quindi, al consuma-
    timento delle barriere per la fruizione dei servizi nella      tore è data facoltà di ricorrere ad organismo di com-
    zona comunitaria), ed importante appare la proposta            posizione delle controversie, modellato sulla falsariga
    indirizzata ad estendere la responsabilità per pratiche        degli arbitrati (con la presenza di tre membri, che non
    commerciali scorrette non solo alle imprese venditrici,        devono versare in situazione di conflitto di interessi, di
    ma anche ai soggetti intermediari che forniscono la            cui uno indicato dal consumatore o dalle associazio-
    piattaforma digitale all’interno della quale vengono           ni, uno dal professionista, ed un terzo membro terzo
    conclusi i contratti.                                          rispetto alle parti, nominato dallo stesso organismo)
                                                                   al fine di garantire terzietà ed imparzialità, al fine di ve-
    3. PROSPETTIVE PER UNA PIÙ EFFICIENTE                          dere soddisfatta la propria pretesa inserita in reclamo
    TUTELA DEL CONSUMATORE                                         precedentemente indirizzato al professionista.
    Come si è avuto modo di vedere, sebbene la legisla-            Sebbene le norme presentino il pregio di essere co-
    zione comunitaria e nazionale in materia di pratiche           struite al fine di garantire una maggiore tutela al con-
    commerciali scorrette e di vendita conclusa fuori dai          sumatore (le ADR, così come strutturate, non sono
    locali commerciali ( Dir. 2001/83/UE) prevede regole           invocabili nel caso in cui il reclamo pervenga dal pro-
    stringenti a tutela dei diritti del consumatore.               fessionista nei confronti del consumatore; è previsto
    Il vulnus, tuttavia, è da registrarsi in ipotesi patologica,   in capo agli organismi stessi specifici obblighi infor-
    ovverosia nei casi in cui le imprese adottino compor-          mativi al consumatore, nonché la vincolatività dell’ac-
    tamenti vietati dalle norme in esame.                          cordo unicamente per quelle clausole non vessatorie)
    Al di là della tutela pubblicistica garantita dai provve-      devono rilevarsi alcuni punti di criticità nella legisla-
    dimenti della Commissione Europea (per illeciti di di-         zione italiana:
    mensioni comunitarie) e dalle competenti Authorities           L’art. 141 sexies, in linea con quanto previsto dalla
    nazionali, non soddisfa tuttavia le esigenze di ristoro        direttiva, impone al professionista che ha ricevuto il
    del torto subito vantate dai consumatori.                      reclamo dal consumatore di indicare gli organismi
    Instaurare un giudizio davanti alla magistratura ordi-         presso i quali possono instaurarsi le procedure di
    naria, infatti, risulta nella maggior parte dei casi abnor-    ADR. Sebbene la stessa legge preveda la pubblicazio-
    me, sia sotto il profilo dei tempi che dei costi, rispetto      ne, anche attraverso i siti, degli elenchi completi degli
    al danno subito.                                               organismi di ADR, tale previsione presta il fianco ad
    Ancora, soprattutto nelle ipotesi di vendita di prodotti       un atteggiamento abusivo da parte del professionista,
    contraffatti, posta in essere principalmente da soggetti       che potrebbe indicare solo organismi ad essa graditi:
    residenti in Paesi extra Ue, i consumatori si trovano          sarebbe auspicabile obbligare lo stesso ad indicare gli
    nella condizione di estrema difficoltà nell’individuare         elenchi, e non i singoli organismi.
    controparte processuale.                                       • Il 46mo considerando della direttiva consiglia, ma
    Per tali ragioni, una utile strada da intraprendere sa-        purtroppo non obbliga, gli Stati membri a prevedere
    rebbe quella dell’incentivare il ricorso alle Alternative      norme limitative relative al finanziamento da parte dei
    Dispute Resolutions (ADR), al fine di comporre la lite          privati degli organismi ADR, di modo tale da garantire
    tra consumatori ed imprese in via stragiudiziale.              una maggiore indipendenza. La legge italiana, tutta-
    La stessa Unione Europea ha in numerose occasioni              via, non ha recepito questo importante suggerimento,
    invitato gli Stati membri ad adottare nel loro ordina-         nulla disponendo in materia.
    mento percorsi legislativi che prevedano il ricorso alle       • La normativa italiana ammette il ricorso ad organi-
    ADR nelle controversie tra imprese e consumatori.              smi ADR anche transnazionali, in tal modo incentivan-
    Nel settore che ci interessa, la direttiva in questione        do il ricorso ad cd. forum shopping e di fatto renden-
    è la Dir. 2013/11/UE, recepita in Italia con il decreto        do arduo per il consumatore partecipare attivamente
    legislativo n. 130 del 2015, che novellato il Codice del       alla composizione della lite.
    Consumo.

9
della smaterializzazione dei trasferimenti in denaro.
     LA DIFFUSIONE DEL MOBILE PAYMENTS                           Analizzando l’impatto che ha avuto la direttiva
     Prof. Oreste Calliano                                       2007/64/CE e dalla consultazione sul Libro verde del-
                                                                 la commissione dell’11 gennaio 2012 dal titolo “Verso
     1. I MOBILE PAYMENTS V. POS                                 un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite
     I telefoni cellulari sono diventati oggigiorno uno stru-    carte, Internet e telefono mobile” è emerso che:
     mento sempre più indispensabile ed utilizzato per           • Rilevanti settori del mercato dei pagamenti, in par-
     finalizzare i pagamenti nei negozi, per gestire servizi      ticolare i pagamenti tramite carta, Internet e dispositi-
     legati al settore bancario e per gli acquisti online.       vo mobile rimangono frammentati lungo le frontiere
     Il termine Mobile Paymentdefinisce una vasta gam-           nazionali;
     ma di operazioni effettuate tramite cellulare, incluse      • Molti prodotti e servizi di pagamento innovativi non
     le transazioni peer to peer (P2P), il pagamento delle       rientrano, interamente o in buona parte, nell’ambito
     fatture e gli acquisti effettuati sui siti di e-commerce.   di applicazione della direttiva 2007/64/CE;
     Dall’altro lato invece con il termine Mobile Possi in-      • In alcuni casi l’ambito di applicazione della diretti-
     tendono quei terminali che permettono di effettuare         va 2007/64/CE e, in particolare, gli elementi da esso
     operazioni face to face tramite smartphone o tablet,        esclusi, come determinate attività connesse ai paga-
     dove l’utente effettua il pagamento del bene o servi-       menti, si sono rilevati in alcuni casi troppo ambigui,
     zio direttamente sul posto.                                 troppo generici o semplicemente superati rispetto
     Essenzialmente le modalità di mobile paymentsi dif-         all’evoluzione di mercato. Questa situazione ha quin-
     ferenziano in base alla diversa abilità degli smartpho-     di causato incertezza giuridica, potenziali rischi per la
     nes a lavorare con le differenti tecnologie:                sicurezza della catena di pagamento e la mancanza di
     • I pagamenti che si basano su sistemi di messaggisti-      protezione dei consumatori in alcuni settori.
     ca istantanea (SMS), come quelli abilitati dal servizio     L’obiettivo del regolatore è stato quello di stabilire
     M-Pesa in Africa, possono essere finalizzati tramite         nuove regole al fine di colmare le lacune regolamen-
     qualsiasi telefono cellulare.                               tari riscontrate nel vigore della PSD e di garantire la
     • I pagamenti che si basano sul Wireless Application        protezione dei consumatori che si avvalgono di que-
     Protocol(WAP) includendo quelli finalizzati tramite          sti nuovi servizi di pagamento, generando efficienza
     PayPal e QR code (Starbucks offre un’App ai suoi            nel sistema dei pagamenti, che a sua volta si traduce
     clienti che permette di scannerizzare il codice a barre     in una maggiore scelta e trasparenza, rafforzando così
     e pagare), possono essere effettuati tramite qualsiasi      la fiducia dei consumatori. Negli ultimi anni i rischi
     smartphone.                                                 di sicurezza relativi ai pagamenti elettronici sono
     • I pagamenti che sfruttano la tecnologia NFC (Ne-          aumentati; ciò è dovuto alla crescente complessità
     arfieldcommunication), come ad esempio Apple Pay             tecnica dei pagamenti, al loro continuo aumento nel
     e Samsung Pay, possono essere finalizzati solamente          mercato mondiale e all’avvento di nuovi tipi di servizi.
     dagli smartphones di ultima generazione che includo-        La sicurezza dei servizi di pagamento è quindi una
     no questa tecnologia.                                       condizione fondamentale per il buon funzionamento
                                                                 del mercato.
     2. IL CONTESTO NORMATIVO ATTUALE
     Negli ultimi anni il sistema europeo dei pagamenti è        3. LA DIRETTIVA 2015/2366 (UE) SUI SERVIZI
     stato interessato da un’evoluzione senza precedenti         DI PAGAMENTO
     che ne ha plasmato la fisionomia. Il progresso della         Un lungo iter legislativo ha permesso di promulgare la
     tecnologia ha in particolare determinato l’esigenza di      nuova direttiva sui servizi di pagamento: la c.d. PSD2,
     provvedere all’adeguamento del contesto normativo           che risponde al generale obiettivo di migliorare le
     di riferimento anche sulla base della sensibile accele-     condizioni di mercato, sia per i soggetti che prestano
     razione delle transazioni commerciali ed all’aumento        servizi di pagamento, sia per i consumatori.

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Tra le principali novità introdotte dalla Direttiva:           terzi parte, delegandone eventualmente il compito
     • Ampliamento del c.d. “positive scope” (third parties         all’EBA, ma ribadisce la necessità di investire in sicu-
     providers, nuovi servizi di pagamento, transazioni             rezza, protezione dei dati e autenticazione.
     c.d. “oneleg”);
     • Rimodulazione del c.d. “negative scope”;                     4.2 AUTENTICAZIONE FORTE , SICUREZZA
     • Aggiornamento della disciplina della ripartizione            E COMUNICAZIONE TRA LE PARTI
     della responsabilità tra cliente e prestatore dei servizi      Le tecnologie che saranno adottate dovranno quindi
     di pagamento;                                                  garantire all’utente finale sicurezza sia per operazioni
     • Istituzione del Registro Elettronico Centrale dell’Au-       di accesso all’account che per transazioni tramite un
     torità Bancaria Europea;                                       canale remoto.
     • Applicazione di patiche di tariffazione omogenee e           La PSD2 a questo proposito indirizza un’armonizza-
     coordinate tra gli Stati;                                      zione delle prassi operative già in uso nella maggior
     • Regolamentazione dei rapporti tra prestatori di ser-         parte delle Banche e ribadito nel 16° aggiornamento
     vizi di pagamento.                                             delle “Disposizioni di vigilanza per le banche”, nell’a-
     • Alle operazioni di pagamento in una valuta che non           dozione di soluzioni atte ad accertare l’identità del
     è quella di uno Stato membro, laddove                          cliente per le operazioni di pagamento.
     Accanto ai nuovi servizi di pagamento la PSD2                  In particolare, richiede l’utilizzo di due o più strumenti
     all’art.65 introduce una nuova modalità di controllo           di autenticazione classificati come:
     della disponibilità dei fondi (c.d. “fund checking”).          • Knowledge: strumento che solo l’utente conosce,
     Si tratta della disponibilità, offerta ai prestatori di ser-   ad esempio un PIN
     vizi di pagamento basati su carta di ricevere conferma         • Possession: strumento che solo l’utente possiede,
     della disponibilità di fondi a fronte di un’operazione         ad esempio un Token*
     di pagamento richiesta dal pagatore attraverso piat-           • Inherence: strumento che solo l’utente è, ad esem-
     taforme online. Il dato comunicato dall’ASPSP relati-          pio l’impronta digitale o la firma grafometrica
     vamente alla disponibilità di fondi del pagatore cor-          Un’attenzione particolare è posta alla conservazione
     risponde ad una semplice conferma o diniego, non               dell’interdipendenza dei singoli elementi, per evita-
     potendo includere alcuna informazione sia di natura            re che l’eventuale violazione di una delle credenziali
     quantitativa, che qualitativa,e ciò a tutela della privacy.    abbia effetti sulle altre (ad esempio come potrebbe
                                                                    verificarsi nel caso in cui l’utente effettui un acquisto o
     4. I NUOVI DIRITTI DEL CONSUMATORE                             acceda al proprio account tramite un dispositivo mo-
     TELEMATICO TUTELATI DALLA DIRETTIVA                            bile e nello stesso tempo lo utilizzi per memorizzarne
     4.1 L’IMPATTO TECNOLOGICO                                      o riceverne le credenziali di accesso).
     L’introduzione dei nuovi servizi di pagamento di infor-        La Direttiva richiede inoltre l’adozione di strumenti
     mazione sui conti e di disposizione di ordini, consen-         per tutelare la riservatezza e l’integrità delle creden-
     tendo ai provider di servizi di pagamento certificati, di       ziali degli utenti limitando il rischio di phishing o altre
     accedere agli account dei clienti (open access e open          attività fraudolente.
     banking), sottintendono per le banche una spinta a             Tra i principali rischi identificati vi è la creazione e
     promuovere un mercato aperto. L’apertura dei conti,            la modifica delle credenziali di accesso, involonta-
     oltre al necessario adeguamento normativo, richie-             riamente trasmesse dall’utente (pishingmessage,
     derà la promozione di soluzioni tecnologiche che ga-           fraudulentwebsites o malware sul pc) ovvero inviate
     rantiscano un elevato livello di sicurezza per l’utente        tramite canali di comunicazione alternativi, quali linea
     finale e che consentano una facile integrazione con i           telefonica e tecnologie radio non adeguatamente pro-
     sistemi dei thirdpayment party provider.                       tette. Vengono quindi analizzate le adeguate modalità
     La Direttiva, tuttavia, non identifica le tecnologie che        di condivisione dei dati per accedere ai servizi forniti
     le Banche dovranno adottare per il colloquio con le            dai PISP e dagli AISP in sicurezza: ad oggi sono di-

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sponibili sistemi di codifica (ad esempio le one-time         quanto strettamente connessa con quella che può es-
     password) e soluzioni che prevedono la creazione di          sere individuata come la maggior novità introdotta dal-
     un collegamento dinamico (dyanmic link) al fine di            la PSD2, ossia l’estensione dell’ambito di applicazione
     garantire che l’autenticazione per una transazione a         della Direttiva anche ai PISP ed AISP.
     distanza non venga utilizzata per altri scopi rispetto a     In particolare, come già accennato, la PSD2 non subor-
     quanto originariamente previsto dal pagatore.                dina la prestazione di servizi di disposizione di ordini
     Sul piano tecnologico l’impatto più significativo ri-         (informazioni sui conti) all’esistenza di un rapporto
     guarda tuttavia la richiesta della Direttiva di facilitare   contrattuale tra il PISP/AISP ed il prestatore di servizi di
     le operazioni di accesso ai conti da parte di provider       pagamento di radicamento del conto (ASPSP).
     esterni, per la raccolta di informazioni o per l’elabo-      Questa circostanza, unitamente al disposto dell’art. 73
     razione di un pagamento. Le soluzioni identificate            co. 2 della Direttiva, che stabilisce che, nel caso in cui
     dovranno garantire il giusto equilibrio tra le potenzia-     sia stata disposta un’operazione di pagamento non au-
     lità derivanti dallo sviluppo di un linguaggio comune        torizzata mediante un paymentinitiation service provi-
     tra Banche e terze parti coinvolte nelle operatività di      der, l’ASPSP sarà chiamato a rimborsare, prima facie, il
     pagamento, ed il rischio di definire standard troppo          pagatore dell’importo corrispondente all’operazione di
     rigidi che imbriglino la futura innovazione. Secondo         pagamento non autorizzata, pone quindi una delicata
     una soluzione ampiamente condivisa tra le istituzioni        questione di ripartizione di responsabilità tra prestatori
     finanziarie e le Fintech attive nel settore, la proble-       di servizi di pagamento. È dunque vero che la mede-
     matica in oggetto potrebbe trovare una soluzione con         sima disposizione introduce un diritto di regresso in
     l’utilizzo delle c.d. “API” (Application Programming         capo all’ASPSP nei confronti del PISP qualora quest’ul-
     Interface). Le API invero rappresentano uno specifi-          timo sia responsabile dell’operazione di pagamento
     co approccio architetturale che garantisce scalabilità,      non autorizzata (a riguardo si fa riferimento anche a
     sicurezza e riusabilità del codice.                          quanto previsto dall’art. 92 co. 1 della PSD2), tuttavia
     Attraverso questa tecnologia, inoltre, è possibile ga-       l’eventuale assenza di un rapporto contrattuale potreb-
     rantire che solo le funzioni per cui il cliente ha espli-    be rendere meno agevole l’applicazione di tale norma.
     citamente acconsentito siano a disposizione dei third
     party provider.                                              4.4 IL VALORE PROBATORIO DEI NUOVI
                                                                  STANDARD DI SICUREZZA: LA PROVA
     4.3 LA RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ                     DELLA DILIGENZA
     TRA PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO                       Gli standard tecnologici avranno un ruolo fondamen-
     Si ritiene, da parte dei primi interpreti della direttiva,   tale da un punto di vista giuridico risultando determi-
     che a seguito delle regole tecniche/linee guida da par-      nanti in caso di controversie aventi ad oggetto la ripar-
     te dell’EBA ed all’attuazione della normativa nei singoli    tizione delle responsabilità tra i diversi PSP coinvolti in
     Stati membri, siano presi in considerazione i numerosi       una stessa operazione di pagamento.
     aspetti che ad oggi restano da chiarire.                     In particolare, la valenza probatoria che la PSD2 sem-
     Tra i temi lasciati in sospeso rilevante è quello dei di-    bra attribuire a determinate soluzioni tecniche (e.g. la
     ritti e degli obblighi posti in capo a ciascuna parte nei    c.d. “autenticazione forte” di cui all’art. 97 della PSD2),
     rapporti intercorrenti tra i prestatori dei nuovi servizi    nonché la possibilità di fornire la prova dell’avvenuta
     di pagamento (paymentinitiation service ed account           corretta esecuzione, registrazione e contabilizzazione,
     information service), i singoli pagatori ed i prestatori     mediante il ricorso a soluzioni prettamente operative,
     di servizi di pagamento presso cui sono radicati i conti     determinerà la necessità di procedere ad un’adeguata
     dei pagatori, regolando al contempo il regime delle re-      interpretazione del dato normativo al fine di compren-
     sponsabilità in capo a ciascuno.                             dere ed implementare correttamente gli sviluppi dei
     La ripartizione delle responsabilità tra i diversi sogget-   sistemi informativi necessari per cogliere le nuove op-
     ti coinvolti rappresenta infatti una tematica cruciale in    portunità offerte dalla PSD2.

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5. I RISCHI PER IL CONSUMATORE                                  5.2 IL PHISHING
     Le principali tipologie di rischi che caratterizzano            Tecnica in cui si finge fraudolentemente di essere un
     gli scambi via internet e i relativi i pagamenti sono:          mittente noto (azienda, istituzione, università ), che
     • Accessi non autorizzati                                       richiede al destinatario del messaggio la ridigitazione
     • Modifiche non autorizzate                                      di dati personali riservati dell’utente, per poi utilizzarli
     • Distruzione o furto di dati                                   a suo danno. È quindi una frode on line volta a sot-
     • Interruzione di servizio                                      trarre con l’inganno password, PIN, numeri di carte di
     Il commercio via internet richiede infatti che il sistema       credito o di altri strumenti di pagamento e determina
     di pagamento elettronico sia sicuro, efficiente e facile         una pluralità di condotte criminose che si ripercuotono
     da utilizzare. La Commissione europea ha raccoman-              pesantemente sulla sicurezza dei pagamenti.
     dato sin dal 1997 ( COM 97/353) agli Stati Membri               La condotta di phishing (ripescaggio) integra i reati di
     di contribuire ad una miglior definizione normativa              falsificazione, alterazione o soppressione del contenu-
     dei pagamenti elettronici garantendo validità, effica-           to di comunicazioni informatiche o telematiche (art.
     cia, trasparenza, sicurezza, responsabilità e modalità          617-sexies c.p., e di frode informatica (art. 640-ter) in
     di risarcimento in caso di disservizio e di intervento di       quanto alterando il funzionamento di un sistema tele-
     terzi indebito o fraudolento.                                   matico o intervenendo senza diritto con qualsiasi mo-
                                                                     dalità sui dati, informazioni… Procura a sé o ad altri un
     5.1 LO SNIFFING                                                 ingiusto profitto con altrui danno.
     Si considera sniffing l’attività svolta con qualsiasi stru-     Inoltre allorquando si fa apparire sul monitor dell’utente
     mento, software o apparato hardware, che raccoglie              che si connette al sito “ vero” di un operatore economi-
     informazioni in rete. Con i programmi chiamati sniffer          co telematico una finestra pop up attraverso cui l’utente
     (fiutatori) si possono intercettare le comunicazioni che         viene dirattato al sito falso in cui inserire i suoi dati si
     transitano in una rete locale mal configurata: si può            integra il reato di accesso abusivo a un sistema informa-
     leggere la posta elettronica di altri utenti, visionare i       tico o telematico (art. 615-ter c.p.).
     siti da loro visitati, leggere i dati delle carte di credito.   Sono stati creati, soprattutto per impulso degli operato-
     Si tratta di una attività criminale assi pericolosa sia per     ri bancari e assicurativi, sistemi di prevenzione quali la
     i danni cagionati al singolo utente sia per la perdita          Netcraft Anti-Phishing Toolbar
     di fiducia nel sistema che genera. Nel 2008 si verificò
     in Stati Uniti il più grave caso di clonazione di carte         5.3 IL BOXING
     di credito: tre cittadini americani e altri di nazionalità      Ovvero il prelievo dei dati riportati dalla carta di credito
     cinese, ucraina, estone e bielorussa sono stati ritenuti        direttamente durante la fase di spedizione, ovvero nel
     responsabili della clonazione di 40 milioni di carte di         tragitto banca – abitazione utente. Per limitare la dif-
     credito utilizzate poi per acquisti in rete. In Italia nel      fusione di questa tecnica e quindi i casi di clonazione,
     2014 sono stati denunciati 15 mila casi di utilizzo ille-       molte banche sono solite inviare le carte di
     cito di moneta elettronica in rete per un danno di 1,8          credito e i relativi codici pin attraverso strumenti di po-
     milioni di euro ( dati ABI ) ( Rapporto statistico sulle        sta tradizionali.
     frodi con le carte di pagamento n.4/2014 del ministe-
     ro dell’Economia e delle Finanze, sul sito http://www.          5.4 LO SNIFFING
     dt.tesoro.it ).Questa attività, se posta in opera con fi-        In questo caso il prelievo dei dati avviene attraverso il
     nalità fraudolente, configura gli estremi del reato di           ricorso a particolari strumenti software sniffer (odora-
     intercettazione di comunicazioni sanzionata dall’art.           tori) di intercettazione passiva dei dati che transita-
     617 quater del codice penale ( Intercettazione, impe-           no in una rete telematica volti a intercettano i singoli
     dimento o interruzione illecita di comunicazioni infor-         pacchetti, decodificando le varie intestazioni di livello
     matiche o telematiche ) introdotto dalla l. 547/1993            datalink, rete, trasporto, applicativo.
     sui reati informatici.                                          Per evitare questo pericolo il consumatore deve sempre

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verificare che nell’url sia presente la dicitura https e nel-   promesse di gratuità o “formule di invito all’acquisto
     la schermata di navigazione del browser sia raffigurato         volte a far leva su reazioni emotive e/o ad ingenerare
     un lucchetto chiuso.                                           sensi di colpa nel giocatore” (si cita a titolo di esempio
                                                                    la formula: “i tuoi animali sono infelici, compragli dei
     6. MINIPAGAMENTI E MINORI                                      giochi o saranno tristi”).
     Secondo una ricerca condotta in esclusiva da IPSOS             Apple, per iTunes, assicura adeguamenti alla modalità
     per Save the Children alla vigilia del Safer Internet          degli acquisti in-app prevedendo che, al momento del
     Day del 2017 , il 50% degli adulti e il 58% dei ragazzi        primo acquisto, sia l’utente a scegliere la modalità di au-
     accetta che una app acceda ai propri contatti, pur di          tenticazione, optando per l’inserimento della password
     usarla, considerandolo il giusto prezzo per essere pre-        del proprio account per ogni operazione di acquisto
     senti online; 9 su 10 non fanno nulla per proteggere la        o per finestre temporali che consentono di effettuare
     propria immagine online, come cancellare post passati          acquisti entro un determinato intervallo di tempo. Gli
     o rimuovere tag del proprio nome da una foto. Quasi            stessi provvedimenti sono stati assicurati da Google, già
     un ragazzo su dieci utilizza carte prepagate o sistemi         convinta ad adeguarsi nei mesi scorsi, mentre Amazon,
     di pagamento online per scommesse e giochi legali              che ritiene i propri utenti sufficientemente informati e
     on line, come poker o casino, ed altri siti riservati agli     tutelati da meccanismi di parental control, si è limitata
     adulti r                                                       ad illustrare gli strumenti che mette a disposizione. Tutte
     L’ultima iniziativa europea è rappresentata da un’azio-        e tre le piattaforme non proporranno più i prodotti che
     ne congiunta della Commissione e degli stati membri            prevedono un sistema di acquisti in-app,con la sempli-
     avviata in seguito a diverse denunce in forza del rego-        ce dicitura “gratis”o”free”: in questo modo l’utente sarà
     lamento relativo alla cooperazione in materia di tutela        più informato e consapevole.
     dei consumatori (CTC) (regolamento CE n.2006/2004).            L’AGCM ha ritenuto che le proposte delle aziende siano
     L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ita-        soddisfacenti, e le ha rese vincolanti, chiudendo così l’i-
     liana, in parallelo con la mobilitazione della Commis-         struttoria senza accertare le infrazioni.
     sione Europea, nel mese di maggio 2014 aveva aperto            Infine, l una serie di consigli a Polizia postale ha svilup-
     un’istruttoria nei confronti di Google, Apple, Amazon e        pato una serie di consigli concordati con alcune Regioni
     Gameloft: si contestava alle aziende la scarsa trasparen-      e con le associazioni di consumatori da diffondere:
     za rispetto alla proposta di titoli come Littlest Pet Shop,
     sviluppato da Gameloft e a disposizione sugli app store        I consigli per proteggere i propri acquisti online
     delle aziende. Il Garante aveva osservato come tali ap-        1. Se si riceve un’email simile a una comunicazione uf-
     plicazioni freemium potessero trarre in inganno il con-        ficiale della banca personale che suggerisce di inserire i
     sumatore, inducendolo ad acquisti imprevisti (o incauti,       dati personali e quelli relativi alla carta, non rispondere
     soprattutto da parte dei minori) nel contesto dell’app,        e avvertire subito la banca e le forze dell’ordine, stando
     presentata sulle piattaforme di Apple, Google e Ama-           attenti a non eliminare la mail.
     zon come gratuita.                                             2. Verificare sempre che sul sito sia riportato un indiriz-
     L’ AGCM ha sollecitato delle proposte da parte dei sog-        zo fisico e telefonico attraverso cui sia possibile contat-
     getti coinvolti nell’istruttoria: le aziende si sono impe-     tare l’azienda.
     gnate per offrire maggiore trasparenza, analogamente a         3. Assicurarsi sempre che i siti utilizzino protocolli di
     quanto promesso in sede europea. Gameloft ha assicu-           sicurezza per la protezione dei dati e che la pagina in cui
     rato maggiore chiarezza rispetto al funzionamento delle        vengano inseriti i dati sia criptata con la dicitura “https”
     proprie app, dei pagamenti per i contenuti aggiuntivi e        in corrispondenza dell’indirizzo della pagina.
     delle modalità per inibirli o controllarli, sia nei tutorial   4. Utilizzare sempre, se possibile, carte prepagate non
     sia nelle descrizioni dei prodotti ospitate sulle piattafor-   direttamente collegabili al conto corrente.
     me di distribuzione. Anche sul fronte della pubblicità, lo     5. Stampare e conservare con cura le ricevute di paga-
     sviluppatore promette di non sollecitare gli utenti con        mento.

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L’ECOMMERCE DEI SERVIZI                                    Attualmente i cittadini che viaggiano all’interno
     MULTIMEDIALI, IL ROAMING                                   dell’UE non possono fruire di servizi di contenuti
     E LA TUTELA DEL CONSUMATORE                                online quali film, trasmissioni sportive, musica, e-bo-
     Avv. Fulvio Sarzana                                        ok o giochi per accedere ai quali hanno pagato nel
                                                                proprio paese di origine, perché i fornitori possono
     1. TUTELA E CIRCOLAZIONE DEI CONTENUTI                     applicare restrizioni territoriali all’offerta.
     SU INTERNET: LA REGOLAMENTAZIONE                           A volte questo risponde a una politica commerciale
     COMUNITARIA                                                diretta a massimizzare la potenzialità del contenuto,
     Mentre le modalità di fruizione dei contenuti appare       altre volte accade perché i titolari dei diritti sui con-
     oramai chiara, al netto dei cambiamenti tecnologici        tenuti digitali impongono di metterli a disposizione
     sempre possibili, non altrettanto appare per quan-         degli utenti solo in alcuni territori.
     to attiene la regolamentazione giuridica nazionale,          È il caso, ad esempio, degli eventi in esclusiva, ri-
     e soprattutto comunitaria in tema di contenuti sul         spetto a cui i fornitori ottengono dai titolari dei diritti
     web. Questo in quanto l’armonizzazione dei dirit-          un’esclusiva limitata a uno o più stati, con l’obbligo
     ti audiovisivi sulla rete e la frammentazione della        di non diffondere il contenuto all’estero.
     disciplina della tutela dei contenuti non ha ancora        Gli attuali ostacoli alla portabilità transfrontaliera dei
     permesso la creazione di una disciplina unitaria in        servizi di contenuti online derivano dal fatto che i
     grado di fornire una tutela generalizzata del con-         diritti per la trasmissione di contenuti protetti dal di-
     sumatore Comunitario. Ne è una testimonianza la            ritto d’autore e/o da diritti connessi, come le opere
     grande difficoltà incontrata dal legislatore Comuni-        audiovisive nonché i diritti di eventi sportivi ad ele-
     tario nel regolamentare in concreto il digital single      vato valore commerciale, sono spesso concessi in
     market, che avrebbe dovuto rappresentare, nelle            licenza su base territoriale.
     intenzioni del legislatore UE, lo strumento in grado       I titolari dei diritti in altre parole adottano soluzioni
     di accomunare tutti gli Stati sotto la “bandiera” della    cd di geo-blocking che impediscono la fruizione di
     digitalizzazione.                                          contenuti regolarmente pagati in un Paese diverso
     Con il termine esemplificativo di digital single mar-       rispetto a quello in cui il consumatore ha acquistato
     ket si intende un mercato unico ristretto ai vasti con-    il servizio.
     fini dell’Unione europea dove sia garantita la libertà       Un veto che impedisce una migliore circolazione dei
     di movimento di beni, persone, servizi e capitali e        contenuti, una maggiore offerta per i consumatori
     dove cittadini e imprese possano facilmente avere          europei e un accesso più ampio ai contenuti creativi
     accesso ai beni online e ai servizi. Senza distinzioni     online. Si tratta di una prassi molto diffusa: un’inda-
     di nazionalità, ovunque essi vivano.                       gine antitrust nel settore dell’e-commerce nell’Unio-
     Partito come obiettivo ambizioso della Commissione         ne Europea realizzata dalla Commissione europea
     e come testimonianza dell’attenzione comunitaria           ha accertato che il 68% dei fornitori di contenuti
     alla figura del Consumatore digitale, anche rispetto        digitali on line applica geoblocchi nei confronti degli
     ai mercati dell’audiovisivo ( al fine di contrapporre       utenti residenti in altri Stati membri.
     un sistema europeo unitario a quello statunitense          Per risolvere questo problema, almeno nel settore
     e a quello dei mercati emergenti) il progetto del di-      dei contenuti transfrontalieri, la Commissione UE
     gital single market,a tre anni dalla presentazione, si     ha presentato la proposta n 627 del 9.12.2015 COM
     è spezzettato in sottotemi più modesti rispetto alle       (2015) 2015/0284 (COD) di REGOLAMENTO DEL
     intenzioni iniziali a causa di molteplici spinte contra-   PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, che
     rie, non ultimi i tentennamenti nazionali espressi dai     garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di
     Singoli stati in sede di Consiglio Europeo.                contenuti online nel mercato interno.
     Ne è un esempio uno delle limitazioni simbolo della        La proposta di regolamento sulla portabilità tran-
     libera circolazione dei contenuti, il cd Geoblocking.      sfrontaliera dei servizi di contenuti online intende

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“combattere le restrizioni alla portabilità dei conte-      • L’articolo 1 Della definisce l’obiettivo e l’ambito
     nuti audiovisivi per consentire ai cittadini dell’UE che    di applicazione della proposta. La proposta introdur-
     si spostano in un altro Stato membro di continuare          rà un approccio comune al fine di garantire che gli
     ad accedere ai contenuti digitali che hanno acquista-       abbonati a servizi di contenuti online nell’Unione,
     to o per i quali hanno sottoscritto un abbonamento          prestati su base portabile, possano avere accesso a
     nel proprio paese di origine”. Il 27 maggio 2016 il         tali servizi durante soggiorni temporanei in altri Stati
     Consiglio ha approvato un progetto di regolamento           membri (portabilità transfrontaliera).
     inteso a garantire la portabilità transfrontaliera dei
     servizi di contenuti online nel mercato interno.            • L’articolo 2 Contiene le definizioni che dovranno
     Il 7 febbraio scorso Consiglio e il Parlamento euro-        essere interpretate in modo uniforme nell’UE. Un
     peo hanno raggiunto un accordo informale su un set          “abbonato” è definito come il consumatore che,
     di regole minimo che dovrà ora essere formalmente           sulla base di un contratto per la prestazione di un
     approvato dalla commissione affari giuridici dell’Eu-       servizio di contenuti online, può accedere a tale ser-
     roparlamento, dal Parlamento e dal Consiglio Ue.            vizio e fruirne nello Stato membro di residenza. Per
     Secondo questo ultimo accordo Il nuovo regola-              “consumatore” si intende qualsiasi persona fisica
     mento si applicherà ai servizi di contenuti online che      che, nei contratti oggetto del presente regolamento,
     sono prestati contro pagamento di un corrispettivo          agisca per fini che non rientrano nell’esercizio della
     in denaro. I servizi in chiaro, come quelli forniti dalle   sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale
     emittenti pubbliche, potranno beneficiare del rego-          o professionale. L’articolo 2 contiene inoltre le defi-
     lamento a condizione di verificare il paese di resi-         nizioni di “Stato membro di residenza”, “tempora-
     denza dei loro abbonati.                                    neamente presente”, “servizio di contenuti online”
     Le nuove misure assicureranno la parità di acces-           e “portabile”. Per “Stato membro di residenza” si
     so dall’estero ai contenuti che sono stati acquistati       intende lo Stato membro in cui l’abbonato risiede
     legalmente o per i quali si è sottoscritto un abbo-         abitualmente. Per “temporaneamente presente”
     namento nel paese di residenza in caso di presenza          si intende che l’abbonato è presente in uno Stato
     temporanea in un altro Stato membro, ad esempio             membro diverso dal suo Stato membro di residenza.
     durante le vacanze, i viaggi d’affari o i soggiorni di      Un “servizio di contenuti online” è oggetto della
     studio limitati.                                            proposta allorché: i) il servizio è prestato legalmente
     Per evitare abusi, i fornitori dei servizi verificheranno    online nello Stato membro di residenza; ii) il servi-
     il paese di residenza degli abbonati. Le verifiche sa-       zio è prestato su base portabile; iii) il servizio è un
     ranno effettuate nel rispetto delle norme UE in ma-         servizio di media audiovisivo ai sensi della direttiva
     teria di protezione dei dati.                               2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
     Dopo l’approvazione formale del regolamento da              o un servizio la cui caratteristica principale è costitu-
     parte del Consiglio e del Parlamento, il nuovo siste-       ita dalla fornitura di accesso a opere, altri materiali
     ma inizierà ad applicarsi nove mesi dopo la pubbli-         o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevi-
     cazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.        siva. Ai fini del presente regolamento è “portabile”
     Attualmente la proposta di Regolamento è al vaglio          un servizio di contenuti online al quale gli abbonati
     delle Commissioni per il mercato interno e la prote-        possono accedere e di cui possono fruire effettiva-
     zione dei consumatori (IMCO) e Giustizia (IURI) del         mente nello Stato membro di residenza senza essere
     Parlamento Europeo.                                         vincolati a un luogo specifico. In merito ai servizi di
     L’accordo dovrebbe portare al superamento del geo-          contenuti online si presentano due scenari: i) servizi
     blocking per il 2018. Trattandosi di un Regolamento,        prestati contro pagamento (diretto o indiretto) di un
     una volta adottato sarà direttamente applicabile ne-        corrispettivo in denaro; ii) servizi che sono prestati
     gli Stati membri dell’UE. Vediamo i punti salienti del-     senza il pagamento di un corrispettivo in denaro, a
     la proposta originaria della Commissione Europea:           condizione che lo Stato membro di

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