IN TEMA DI WEB TAX IL LEGISLATORE PROCEDE PER STEP - Gianni, Origoni ...
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FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN TEMA DI WEB TAX IL LEGISLATORE PROCEDE PER STEP Sandro Maria GALARDO Dottore Commercialista - Of Counsel Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners Nell’attesa di indirizzi internazionali, il legislatore è intervenuto in materia di digital eco- nomy dapprima con discipline procedurali che presumono l’esistenza (nel settore dei gio- chi) o favoriscono l’emersione (cd. web tax transitoria) di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e da ultimo, con la legge di bilancio 2018, introducendo una imposta sulle transazioni digitali che, seppure già in vigore, non è ancora operativa. Il LA GESTIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE 1 2018 nuovo tributo, salvi gli esiti di una valutazione di compatibilità con i trattati europei e dei profili di costituzionalità, sembra presentare diverse criticità. 1 to sulla tassazione delle imprese digitali1. Nell’attesa dei nuovi indirizzi internazionali, il Premessa legislatore italiano è intervenuto sulla digital economy dapprima presumendo l’esistenza L’imposizione dei cd. “giganti del web” rap- (nel settore dei giochi) o favorendo l’emersio- presenta un tema di stretta attualità, spesso ne (cd. web tax transitoria) di stabili organiz- al centro anche del dibattito politico. zazioni nel territorio dello Stato di soggetti L’individuazione della corretta tassazione non residenti. Tuttavia, le due disposizioni, dell’effettivo valore generato sul territorio tuttora in vigore, non sembrano aver contri- 104 italiano dall’economia digitale rappresenta buito in maniera rilevante alla soluzione del una problematica delicata in quanto normal- tema della corretta imposizione dell’econo- mente vede coinvolto il potere impositivo di mia digitale. diversi Stati, la cui interazione è regolata sul- Con la legge di bilancio 2018, il legislatore – la base delle convenzioni stipulate e, in ogni oltre ad ampliare la nozione domestica di caso, dai principi dell’Unione Europea. stabile organizzazione – ha introdotto una Infatti, proprio per tenere in considerazione la vera e propria nuova imposta sulle transa- natura transnazionale delle “regole del gioco”, zioni digitali. Il nuovo tributo, seppure già in il G7 dei ministri delle Finanze, nel maggio vigore, non è ancora operativo e, salvi gli esiti del 2017, ha demandato all’OCSE (e in parti- di una valutazione di compatibilità con i trat- colare alla Taskforce on the digital economy) tati europei e dei profili di costituzionalità, la definizione di nuove opzioni di interven- sembra presentare alcuni tratti critici. 1 Parallelamente, la Commissione Europea ha pubblicato il 21.9.2017 una Comunicazione in cui evidenzia che il sistema impositivo attuale è inadeguato alla tassazione nei confronti dell’economia digitale e che in assenza di una soluzione condivisa a livello internazionale intende procedere con la modifica delle disposizioni europee.
2 l’Agenzia delle Entrate comunica agli inter- mediari finanziari e agli altri soggetti eser- Presunzione di stabile centi attività finanziaria, di cui alla disciplina organizzazione nel settore dei dell’antiriciclaggio, l’accertamento della stabile giochi organizzazione. In conseguenza della segna- lazione, i sopra richiamati soggetti finanziari La legge di stabilità 20162 ha introdotto nel sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo settore dei giochi una presunzione concer- d’acconto nella misura del 25% sugli impor- nente la configurabilità di una stabile orga- ti delle transazioni verso il beneficiario non nizzazione in Italia di un soggetto non re- residente. sidente connessa al realizzo di determinati La disposizione in commento trova la sua ratio presupposti: la raccolta di giocate deve essere nel seguente “iter” logico3: poiché le giocate effettuata da soggetti residenti per conto di sono perfezionate in Italia secondo un assun- soggetti non residenti o comunque sulla base to legislativo contenuto nella L. 190/2014 e di contratti di ricevitoria o intermediazione il centro trasmissione dati non svolge attività con i soggetti terzi. Nello specifico, la presun- di intermediazione di tali giocate in quanto zione esplica i propri effetti qualora il sogget- tale attività è preclusa dalla legge, qualora la to residente metta a disposizione dei fruitori raccolta sia rilevante si presume che sia im- finali del servizio strumenti per effettuare la putabile al soggetto non residente che la sta giocata, quali le apparecchiature telematiche svolgendo nel territorio dello Stato mediante e i locali presso cui scommettere, e allorché i una stabile organizzazione. flussi finanziari, relativi alle suddette attività e Circa la natura della norma in esame, va detto intercorsi tra il gestore e il soggetto non resi- che non si tratta di una disposizione di natura dente, superino, nell’arco di sei mesi, l’importo sostanziale ma procedurale, laddove si pre- di cinquecentomila euro. vede l’inversione dell’onere della prova circa L’intermediario finanziario e gli altri soggetti la sussistenza di una stabile organizzazione esercenti attività finanziaria indicati nell’art. facendo rinvio per la definizione di quest’ulti- 11 commi 1 e 2 del DLgs. 21.11.2007 n. 231 ma all’art. 162 del TUIR. devono inviare un’informativa all’Agenzia del- La norma non appare scevra da incertezze. le Entrate qualora riscontrino tali presupposti. In primo luogo, dalla lettura della stessa è Il soggetto non residente e il gestore, con i evidente come il legislatore abbia omesso del quali l’Amministrazione finanziaria deve in- tutto di specificare se la presunzione attenga 105 staurare un apposito procedimento di con- alla configurabilità di una stabile organizza- tradditorio, possono fornire prova contraria zione materiale o personale, così come manca rispetto alla suddetta presunzione, in man- completamente la disciplina dell’attribuzione canza della quale è emesso l’atto di accerta- del reddito alla “presunta” branch. D’altronde, mento che liquida l’imposta sul reddito pro- non essendo specificata la tipologia di stabile dotto dalla stabile organizzazione e irroga le organizzazione che la legge presume, risulta sanzioni. altrettanto poco chiara la relativa attribuzio- A seguito dell’emissione dell’atto impositivo, ne del reddito. 2 Art. 1 co. 927 - 931 della L. 28.12.2015 n. 208. 3 La relazione illustrativa chiarisce che la norma prende avvio dalla circostanza secondo cui “la raccolta di gioco da remoto è incentrata sull’adozione obbligatoria di un contratto di conto di gioco tra il giocatore ed il concessionario, che deve essere predisposto nel rispetto di alcune condizioni minime e che in alcun modo può essere utilizzato ‘per la raccolta o l’intermedia- zione di giocate altrui’ (comma 19, lett. c) [legge del 7 luglio 2009, n. 88 - N.d.R.]. Contratto di gioco che, peraltro, a norma dell’art. 1, comma 643, della Legge n. 190/2014, si considera perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale”.
La norma proposta prevede esclusivamente diante la quale il soggetto non residente eser- che, a seguito dell’accertamento della stabile citerebbe l’attività nel territorio dello Stato. organizzazione, gli intermediari finanziari e In seguito, si avvia un’interlocuzione ad esito gli altri soggetti esercenti attività finanzia- della quale, nell’ipotesi in cui sia configurata ria applichino una ritenuta a titolo d’acconto da parte dell’Agenzia delle Entrate la sussi- nella misura del 25% sugli importi delle tran- stenza di una stabile organizzazione, è previ- sazioni verso il beneficiario non residente. sta una procedura simile a quella della volun- In secondo luogo, la disposizione, individuan- tary disclosure. do (per presunzione) una tipologia di stabile Infatti, il soggetto non residente infatti rice- organizzazione del tutto assente nelle con- ve un invito per l’accertamento con adesione, venzioni contro le doppie imposizioni, potreb- anche se, a differenza della collaborazione be generare fenomeni di doppia imposizione volontaria, le sanzioni amministrative sono non neutralizzabili in via pattizia. Talune cri- ridotte alla metà ad esito del contraddittorio ticità, tra l’altro, si potrebbero evidenziare in e non sulla base dell’invito. relazione alla qualificazione, ai fini conven- La seconda parte della procedura è probabil- zionali, del reddito imputabile al non residen- mente la più delicata. In questa sede, infatti, te che viene assoggettato in Italia a ritenuta deve avvenire la determinazione degli utili e LA GESTIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE 1 2018 alla fonte. delle perdite riferibili alla stabile organizza- zione tenendo conto delle funzioni svolte, dei 3 rischi assunti e dei beni utilizzati, consideran- do la stabile organizzazione quale entità se- Web tax transitoria parata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o L’art. 1-bis del DL 24.4.2017 n. 50 ha intro- similari. dotto una cd. “web tax transitoria”, che, a Costituisce causa di non punibilità del rea- dispetto del nome, in realtà non introduce to di omessa dichiarazione l’“estinzione del una nuova imposta bensì un procedimento debito tributario”; in realtà – a scapito del- definito di “cooperazione e collaborazione la terminologia di stampo penale utilizzata rafforzata” riservato a tutti i soggetti non re- – tale effetto si realizza con il versamento sidenti, indipendentemente dal tipo di attività delle somme previste dall’accertamento con esercitata. adesione, non sussistendo un debito tributa- 106 Tale procedimento si basa su un’emersione rio pregresso. spontanea e concordata che dovrebbe essere Restano esclusi dalla procedura i sogget- facilitata dalla riduzione delle sanzioni e dalla ti che abbiano avuto formale conoscenza di scriminante penale. accessi, ispezioni e verifiche o dell’inizio di Più nel dettaglio, la norma prevede che al qualunque attività di controllo amministrati- ricorrere di determinati presupposti – fat- vo o dell’avvio di procedimenti penali relativi turato consolidato del gruppo multinaziona- all’ambito di applicazione delle disposizioni in le superiore a 1 miliardo di euro e cessioni esame, anche qualora la formale conoscenza di beni e prestazioni di servizi nel territorio sia stata acquisita dai soggetti residenti ap- dello Stato per un ammontare superiore a 50 partenenti al medesimo gruppo che svolgono milioni di euro, anche avvalendosi di soggetti funzioni di supporto. residenti appartenenti al medesimo gruppo – Circa le criticità che caratterizzano le dispo- possa essere attivato il regime di adempi- sizioni in esame, va detto che, come per la mento collaborativo ex DLgs. 128/2015, al norma riguardante la raccolta delle giocate, fine di chiedere all’Agenzia delle Entrate una la disposizione sulla web tax transitoria non valutazione della sussistenza dei requisiti che interviene in alcun modo sui criteri di attra- configurano una stabile organizzazione me- zione a imposizione delle attività che effetti-
vamente producono valore nel territorio dello Tuttavia, il presupposto impositivo del nuo- Stato. Anche in questo caso, pertanto, dovrà vo tributo si manifesta nel momento in cui la farsi riferimento alle disposizioni interne re- transazione digitale abbia quale controparte lative alla stabile organizzazione nonché alle uno dei sostituti d’imposta di cui all’art. 23 norme convenzionali in tema di permanent comma 1 del DPR 600/73 residenti in Italia establishment contenute nei trattati stipulati (escludendo i soggetti di minore dimensio- dall’Italia, ove presenti. ne)5, ovvero una stabile organizzazione ita- Il procedimento, dunque, non prevedendo al- liana di un soggetto non residente. Il tributo, cuna semplificazione rispetto all’ordinaria di- pertanto, non è dovuto se il destinatario della sciplina di individuazione e di determinazione prestazione è un soggetto “privato”. È rilevan- del reddito delle stabili organizzazioni, sembra, te, quindi, in relazione al requisito territoriale, dunque, poggiarsi sulla volontaria emersione la residenza del committente del servizio e da parte del contribuente favorita soltanto non quella del prestatore dello stesso. della riduzione delle sanzioni amministrative e Non sono soggette all’imposta sulle transa- dell’esclusione della rilevanza penale. zioni digitali le prestazioni rese nei confronti di soggetti c.d. di minore dimensione, ovvero 4 i soggetti in regime forfetario (art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014) e i soggetti in regime Imposta sulle transazioni di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (art. digitali 27 del DL 98/2011)6. Come detto, l’imposta di applica solo qualora La legge di bilancio 20184 ha introdotto un’im- le prestazioni di servizi digitali siano rese nei posta sulle transazioni digitali relative a pre- confronti di soggetti residenti nel territorio stazioni di servizi effettuate tramite mezzi dello Stato che rivestono la qualifica di sosti- elettronici, tributo che grava su tali transazio- tuto d’imposta ai sensi dell’art. 23 comma 1 ni nella misura del 3% dei corrispettivi. del DPR 600/73 o nei confronti di una stabile A differenza delle precedenti disposizioni in organizzazione italiana di un soggetto non tema di web tax sopra richiamate, le nuove residente. In relazione a quest’ultima previ- norme introducono effettivamente un prelie- sione, deve osservarsi che nella legge di bilan- vo fiscale sulle transazioni digitali, anche se cio 2018 è stata introdotta una disposizione, i suoi contorni appaiono comunque non com- dichiaratamente correlata all’imposta sulle piutamente definiti. transazioni digitali, che rivisita la nozio- 107 Per quanto concerne l’ambito soggettivo, la ne domestica di stabile organizzazione. In normativa in argomento non individua in modo particolare, tra le nuove disposizioni, è stata esplicito i soggetti passivi dell’imposta, in quanto introdotta la lett. f-bis) al comma 2 dell’art. è previsto che l’imposta si applichi “nei confronti 162 del TUIR in cui si prevede che costitui- del soggetto prestatore, residente o non residen- sca stabile organizzazione “una significativa te”, che effettua prestazioni di servizi tramite e continuativa presenza economica nel terri- mezzi elettronici e solo se il soggetto ha effet- torio dello Stato costruita in modo tale da non tuato nel corso di un anno solare un numero di fare risultare una sua consistenza fisica nel transazioni “digitali” superiore alle 3.000 unità. territorio stesso”7. 4 Art. 1 co. 1011 - 1019 della L. 27.12.2017 n. 205. 5 Diversi dai soggetti che hanno aderito al regime di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190, e dai soggetti di cui all’art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98, conv., con modificazioni, L. 15.7.2011 n. 111. 6 Con il decreto ministeriale attuativo potranno essere stabiliti ulteriori casi di esonero. 7 Sul tema si rinvia a Sansonetti D. “La disciplina interna della stabile organizzazione si conforma alle indicazioni BEPS”, in questo numero, p. 21 ss.
In relazione all’ambito oggettivo, l’impo- del corrispettivo dai soggetti committenti sta grava sulle “transazioni digitali relative a dei servizi, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che elettronici”. effettuano la prestazione indichino nella fat- A tal proposito, la norma precisa che “si con- tura relativa alla prestazione, o in altro docu- siderano servizi prestati tramite mezzi elettro- mento idoneo da inviare contestualmente alla nici quelli forniti attraverso internet o una rete fattura, di non superare i limiti di transazioni elettronica e la cui natura rende la prestazio- per l’applicazione dell’imposta. I committen- ne essenzialmente automatizzata, corredata ti dei servizi in qualità di sostituti d’imposta da un intervento umano minimo e impossi- devono versarla entro il giorno 16 del mese bile da garantire in assenza della tecnologia successivo. dell’informazione”. Vi è un richiamo alle disposizioni IVA, in È previsto che le prestazioni soggette all’im- quanto compatibili, in materia di accerta- posta sulle transazioni digitali saranno indivi- mento, sanzioni, riscossione e contenzioso. duate da un apposito decreto ministeriale che Anche se le disposizioni relative all’impo- dovrebbe essere emanato entro il 30 aprile sta sulle transazioni digitali sono in vigore 2018. dall’inizio del 2018, l’imposta non è attual- LA GESTIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE 1 2018 Deve tuttavia osservarsi che la predetta defi- mente operativa in quanto è previsto che si nizione di transazioni digitali riproduce quella applichi dal 1° gennaio dell’anno successi- contenuta nell’art. 7, § 18, del Regolamento vo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta dell’Unione Europea n. 282/2011 in materia di Ufficiale del decreto ministeriale che andrà IVA9. È pertanto presumibile che il decreto at- ad individuare le prestazioni soggette al tuativo nell’individuare le prestazioni di ser- nuovo tributo. vizi rilevanti ai fini dell’imposta ricalchi, più o meno pedissequamente, quanto contenuto 5 nel predetto regolamento comunitario10. L’imposta sulle transazioni digitali è dovuta Criticità con l’aliquota del 3%, su una base impo- nibile individuata nel “valore della singola Il legislatore italiano, nell’attesa di nuovi transazione”, intendendosi per tale il corri- indirizzi internazionali, è intervenuto con spettivo dovuto al netto dell’IVA. due disposizioni di natura procedurale, 108 Per ciò che concerne gli aspetti procedurali, dapprima presumendo l’esistenza, a deter- l’imposta è prelevata all’atto del pagamento minate condizioni, di stabili organizzazioni 8 “I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla direttiva 2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”. 9 Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio dell’Unione Europea del 15.3.2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto. 10 Sulla base del Regolamento n. 282/2011 (art. 7, § 2) rientrano nel campo di applicazione del § 1: a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti; b) i servizi che veicolano o supportano la pre- senza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web; c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario; d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer; e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.); f) i servizi elencati nell’allegato I del Regolamento.
nel territorio dello Stato di soggetti non zi elettronici effettuate nei confronti dei residenti operanti nel settore dei giochi, sostituti d’imposta o se invece debbano successivamente introducendo un’articola- computarsi tutte le prestazioni di servizi ta procedura, basata principalmente sulla di tale natura effettuate nei confronti di scriminante penale, che dovrebbe favorire qualsiasi soggetto. Dal tenore della lettera l’emersione delle permanent establishment della norma11, sembrerebbe che siano ri- di soggetti non residenti operanti in qual- levanti le operazioni dell’anno corrente e siasi ramo di attività (cd. web tax transi- non quelle dell’ultimo anno precedente (o toria). di più anni anteriori), con la conseguenza Tali discipline, tuttora vigenti, non sembra- che un prestatore di servizi digitali potreb- no allo stato aver prodotto risultati rile- be divenire soggetto passivo dell’imposta vanti anche perché, secondo le notizie di sul tali transazioni anche l’ultimo giorno stampa, i gruppi multinazionali dell’eco- del periodo d’imposta. Inoltre, essendo irri- nomia digitale operano comunque in Italia levante l’importo delle singole prestazioni, per mezzo di soggetti residenti. Non risulta potrebbe generarsi l’ipotesi in cui la qua- dunque agevole (e forse anche non effi- lifica di soggetto passivo venga assunta ciente) tentare di configurare una nuova per aver operato più di tremila transazioni entità (la stabile organizzazione) quando dal valore unitario di qualche euro mentre il gruppo è già radicato sul territorio dello l’imposta non si renderebbe applicabile a Stato avendo costituito una legal entity. fronte di prestazioni di servizi effettuate Inoltre, e questo è l’elemento più delica- tramite mezzi elettronici per importi par- to, risulta problematico definire funzioni, ticolarmente rilevanti, in quanto sotto la rischi e asset riferibili alla stabile organiz- soglia quantitativa di tremila unità. Non zazione autonomamente da quelli, in ogni sono chiare, inoltre, quali siano le conse- caso, attribuibili al soggetto residente del guenze di un non corretto monitoraggio medesimo gruppo. delle attività digitali da parte dei presta- Presumibilmente tenendo in considerazio- tori, considerato che l’applicazione o meno ne le predette criticità, il legislatore con la del tributo da parte dei sostituti d’imposta legge di bilancio 2018 – oltre ad ampliare si basa su un’autodichiarazione fornita del la nozione domestica di stabile organizza- prestatore stesso. zione – ha introdotto una vera e propria Per quanto riguarda i profili di compatibili- nuova imposta sulle transazioni digitali. tà con le disposizioni sovranazionali, l’im- 109 La nuova imposta, che si applica nei con- posta dovrebbe avere natura di tributo fronti di soggetti residenti e non residen- indiretto e quindi non rientrare nell’ambi- ti, si basa sull’applicazione della stessa da to applicativo dei trattati contro le doppie parte del sostituto d’imposta, solo a segui- imposizioni. Considerato, tuttavia, la simi- to del superamento della soglia delle tre- larità con l’IVA del presupposto impositivo mila unità di transazioni. (medesima definizione di servizi digitali del In relazione a tale soglia, non è chiaro se Regolamento IVA, base imponibile fondata debbano essere prese in considerazione sul corrispettivo e applicazione alle presta- soltanto le prestazioni di servizi con mez- zioni di servizi tra imprese) la nuova im- 11 “L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni di cui al comma 1011 superiore a 3.000 unità” (co. 1013 secondo periodo).
posta potrebbe rivelarsi in contrasto con il differenziazione venga considerata irragio- sistema comunitario. nevole o arbitraria o ingiustificata, poiché Inoltre l’imposta, la cui applicazione è li- secondo la Consulta “ogni diversificazione mitata ad una sola tipologia di soggetti (i del regime tributario, per aree economiche prestatori di specifici servizi digitali indivi- o per tipologia di contribuenti, deve essere duati in funzione della natura del commit- supportata da adeguate giustificazioni, in tente dei servizi stessi), potrebbe presenta- assenza delle quali la differenziazione de- re profili di incostituzionalità qualora tale genera in arbitraria discriminazione”12. LA GESTIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE 1 2018 110 12 Corte Cost. 11.2.2015 n. 10/2015.
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