IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) La nuova imposta: La legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147) all’art. 1, comma 639, ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, legato alla loro natura e valore, e l’altro connesso all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC, pertanto, si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una duplice componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti Le sue componenti: Imposta Municipale Propria (IMU) L'imposta, di istituzione precedente alla IUC, ed ora facente parte di essa, deve, come di consueto, essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati ed aree fabbricabili) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie). Immobili per i quali non si deve pagare l’IMU: ABITAZIONE PRINCIPALE (con esclusione dei fabbricati di categoria A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze (una per tipologia C/2, C/6, C/7); UNITA’ IMMOBILIARI EQUIPARATE PER LEGGE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE: 1. unità abitative appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2. alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 3. abitazione coniugale assegnata al coniuge separato; 4. alloggi delle forze di polizia, vigili del fuoco e prefettura: l’art.1, comma 1, lettera c) del d.l. 133/2013 dispone l’esenzione per gli immobili (purché diversi da A1, A8 e A9) posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in assenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze; SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi Gubbio - Piazza San Pietro, 1 Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
UNITA’ IMMOBILIARI EQUIPARATE CON REGOLAMENTO COMUNALE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE: abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; ALTRI IMMOBILI CHE NON PAGANO L’IMU IN QUANTO ESENTI AI SENSI DEL D.LGS. 23/2011: 1. immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 2. fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9; 3. fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni; 4. fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze; 5. fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810; 6. fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 7. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette; 8. immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso degli immobili, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore; 9. terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina in base all’elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9. 10. fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 11. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Compreso nella tipologia esente anche il fabbricato SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi Gubbio - Piazza San Pietro, 1 Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
acquistato dall’impresa costruttrice sul quale la stessa procede ad interventi di incisivo recupero ai sensi dell’art. 3, comma1, lettera c), d), f), del DPR. N. 380, del 06 giugno 2001. Nel periodo dei lavori, oggetto imponibile è l’area edificabile e all’ultimazione dei lavori il fabbricato rientra nell’esenzione di cui al primo periodo dal presente comma. N.B.: L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. Definizioni Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare ed intestatari abbiano residenze in immobili diversi nel Comune di Gubbio, l’IMU non va pagata solo sull’immobile dove la famiglia ha la residenza principale. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Modalità di calcolo L’IMU va versata interamente al comune per tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale, ad eccezione dei fabbricati appartenenti al gruppo D per i quali va versata sia la quota statale che quella comunale. La base imponibile per il calcolo dell’IMU è la rendita risultante in catasto, rivalutata del 5%, e moltiplicata per uno dei seguenti moltiplicatori distinti per categoria di immobile: CATEGORIE CATASTALI MOLTIPLICATORE MOLTIPLICATORE A ABITAZIONI (DA A/1 AD A/9) 160 A/10 UFFICI 80 B COLLEGI, OSPEDALI, UFFICI PUBBLICI, SCUOLE, 140 ORATORI C/1 NEGOZI 55 C/3, C/4 e C/5 LABORATORI ARTIGIANALI; PALESTRE 140 (SENZA FINI DI LUCRO); STABILIMENTI BALNEARI C/2 CANTINE 160 C/6 GARAGE 160 C/7 TETTOIE 160 D IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE (escluso D5) 65 D/5 ISTITUTI DI CREDITO 80 Fabbricati privi di rendita catastale - si considera la rendita attribuita a fabbricati similari (rendita presunta) da trasformare in valore imponibile con i coefficienti indicati. Aree fabbricabili - la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). Locazione finanziaria - Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (locatario finanziario) a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing. Riduzioni La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le seguenti fattispecie: · per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; · per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione IMU. In alternativa, il SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi Gubbio - Piazza San Pietro, 1 Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
contribuente ha facoltà di presentare in merito una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da allegare alla dichiarazione IMU. Una volta calcolata la base imponibile, si moltiplica questa per l’aliquota deliberata, che viene individuata sulla base della seguente tabella desunta dalla Delibera di Consiglio Comunale n.37 del 08/09/2014: DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE Riserva Stato Abitazione principale in categoria catastale A/1, 0,6% €200,00 No A/8, A/9 e relative pertinenze (per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali) Fabbricati iscritti o iscrivibili nelle categorie 1,01% No catastali C/1, C/3, C/4 Abitazioni e pertinenze concessi in uso gratuito 0,96% No a parenti di primo grado in linea retta e da questi destinati ad abitazione principale Altri immobili 1,06% No Aree fabbricabili 0,96% No Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo 1,01% 0,76% catastale D, esclusi D/5 e D/10 Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo 1,06% No catastale B Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo 1,06% No catastale A/10 (Uffici e studi privati) Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo 1,06% 0,76% catastale D/5 (Istituti di credito, e assicurazione) Per gli immobili appartenenti alla categoria D occorre calcolare sia la quota STATO con aliquota pari allo 0,76 per cento, sia la rimanente quota comunale. Il risultato così ottenuto va ancora moltiplicato per la percentuale di possesso e per il numero dei mesi di possesso in dodicesimi (per le sole abitazioni principali catt. A/1, A/8 e A/9 va applicata la detrazione di €200,00, come meglio specificato più avanti). Una volta determinata in tal modo l’IMU dovuta per l’intero anno 2014, si scorpora l’acconto versato a giugno e si provvede al pagamento del saldo, come differenza, entro la scadenza del 16 dicembre 2014. Esempio di pagamento per immobile tenuto a disposizione: Immobile cat.A/3 Calcoli Risultati Rendita €400,00 €400 Rivalutazione 5 % €400,00*1,05 €420,00 Moltiplicatore 160 €420,00 *160 €67.200,00 Aliquota 1,06 per cento €67.200,00*1,06/100 €712,32 % possesso 100 % €712,32*100/100 €712,32 Periodo possesso (12 mesi) €712,32*12/12 €712,32 Imposta annua da versare €712,32 SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi Gubbio - Piazza San Pietro, 1 Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
Imposta in acconto calcolata con aliquota €712,32*50% €356,16 1,06% (anno 2013) Imposta a saldo €712,32 - €356,16 €356,16 Imposta da versare dopo arrotondamento €356,00 Detrazioni Dall'imposta dovuta per l’unità immobiliare appartenente alla categoria A/1, A/8, A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione spetta una sola volta per nucleo familiare. Calcolo on line Per facilitare i contribuenti, nel sito del Comune di Gubbio, all’indirizzo www.comune.gubbio.pg.it, entrando su “Servizi al cittadino”, sul lato destro si può accedere a “CALCOLO IUC”, dove, oltre a poter consultare i regolamenti e le delibere inerenti alle aliquote, si può effettuare il calcolo online e stampare il modello F24 per il versamento. Si raccomanda di verificare, comunque, che l’aliquota sia aggiornata; altrimenti aggiornarla con i dati 2014 di cui alla presente guida ed agli atti pubblicati sul sito dell’Ente, nonché sul portale del MEF. Prossime Scadenze: Saldo 2014: entro il 16 dicembre 2014 Modalità di versamento Il pagamento dovrà essere effettuato tramite modello F24, indicando i seguenti codici: CODICE TRIBUTO DESCRIZIONE 3912 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE CATEGORIE A/1, A/8 E A/9 3916 AREE EDIFICABILI 3918 ALTRI FABBRICATI (ESCLUSA CATEGORIA D) 3925 IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO D – STATO 3930 IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO D – INCREMENTO COMUNE Inoltre è possibile procedere al pagamento mediante apposito bollettino di conto corrente postale disponibile presso tutti gli uffici postali. L'importo minimo per il versamento al Comune di Gubbio è pari a 12,00 euro. Il codice catastale del comune di Gubbio da utilizzare per la compilazione del modello F24 è: E256. N.B. i versamenti per ogni contitolare devono essere effettuati con distinti modelli F24 intestati al singolo contribuente. SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi Gubbio - Piazza San Pietro, 1 Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
Dove pagare Il pagamento tramite modello F24 può essere effettuato presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (il servizio è completamente gratuito). Il pagamento tramite bollettino di c/c postale va effettuato presso un qualsiasi ufficio postale. Dichiarazione I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) Si tratta del nuovo tributo, istituito con Legge dello Stato n.147 del 27 dicembre 2013, volto alla copertura dei servizi indivisibili. Il Consiglio Comunale ha deliberato il Regolamento per la disciplina della TASI (D.C.C. n.34 del 08/9/2014) e le aliquote per l’anno 2014 (D.C.C. n.35 del 08/9/2014) consultabili anche sul sito del Comune di Gubbio. L'imposta, per gli immobili presenti nel Comune di Gubbio, riguarda tutti coloro che possiedono o detengono i seguenti fabbricati, secondo le medesime definizioni in vigore per l’IMU anche per quanto concerne le equiparazioni per legge e da regolamento comunale: ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (tranne categorie A/1, A/8 E A/9) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (cosiddetti "immobili merce") N.B.: Per tutte le altre categorie catastali (comprese le abitazioni principali in A/1, A/8 e A/9), la medesima delibera ha stabilito un’aliquota pari allo 0,00% e, pertanto, esse non pagano la TASI per l’anno 2014. Altri immobili per i quali non si deve pagare la TASI in forza di legge: Immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi Gubbio - Piazza San Pietro, 1 Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
Sono soggetti passivi del tributo: Il possessore dell’immobile, vale a dire: il proprietario; l’usufruttuario; l’usuario; il titolare del diritto di abitazione (es: il coniuge supersite o assegnatario per la casa coniugale); il detentore dell’immobile (eventualità che -per l’anno 2014- concerne solo la locazione del fabbricato rurale strumentale), cioè colui che dispone dell’immobile pur non essendo titolare di diritti reali sullo stesso, ad esempio il locatario, il comodatario, l’occupante a qualsiasi altro titolo. A fronte di una pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali. In presenza, tuttavia, di contratto di affitto di durata pluriennale, si considera soggetto passivo d’imposta anche il detentore nel periodo di anno solare in cui l’affitto ha avuto inizio o termine benché inferiore ai sei mesi (es: contratto di anni quattro stipulato il 12 ottobre 2014: il detentore paga l’imposta per la propria quota dalla stipula del contratto e quindi per tre mesi nel 2014). Secondo quanto stabilito nella Delibera di Consiglio Comunale n.35 di cui sopra, nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare (per il 2014 questa eventualità può riguardare solo i fabbricati rurali strumentali), l'occupante/detentore versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, applicando l’aliquota sotto riportata e la restante parte (90%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (possessore). Modalità di calcolo La TASI va versata per gli immobili sopra specificati posseduti o detenuti nel territorio del Comune di Gubbio. La base imponibile per il calcolo della TASI è la medesima dell’IMU e, pertanto, si ottiene dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, per il moltiplicatore (vedere tabella nella sezione IMU). Tale risultato va moltiplicato per l’aliquota, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 08/9/2014: Tipologia immobile aliquota abitazione principale e relative pertinenze (tranne categorie A/1, A/8 e 0,33% A/9) fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 0,25% (cosiddetti "immobili merce") Si moltiplica quindi il valore così ottenuto per la percentuale di possesso e per il numero dei mesi di possesso in dodicesimi, ottenendo, in tal modo, l’imposta dovuta per l’annualità corrente, sulla quale vanno applicate, ove spettanti, le detrazioni di cui al paragrafo seguente. SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi Gubbio - Piazza San Pietro, 1 Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
Detrazioni Il consiglio Comunale, nella deliberazione di approvazione delle aliquote per l’anno d’imposta 2014 ha stabilito alcune detrazioni per l’abitazione principale e relative pertinenze (definite come per l’IMU, cui si rimanda): detrazione in base alla fascia di rendita: Rendita catastale (non rivalutata) in € Detrazione in € Fino a 450,00 100,00 Da 451,00 a 600,00 60,00 Da 601,00 a 700,00 30,00 Oltre 700,00 0,00 detrazione di Euro 35,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione va applicata indipendentemente da quella relativa alla fascia di rendita. Esempi di calcolo Es: abitazione principale di unico proprietario con rendita catastale pari ad €450,00 e relativa pertinenza avente rendita pari ad €80,00, relativamente ad una famiglia in cui convivono e risiedono due figli entrambi di età inferiore ai 26 anni: Calcolo: 450,00*1,05=472,50*160=75.600,00*0,33%=249,48*100%=249,48*12/12=249,48. Nell’esempio, abbiamo considerato il possesso da parte del proprietario per tutto l’anno. Applichiamo ora le detrazioni previste per giungere all’imposta dovuta: 249,48-100,00=149,48-70,00=€79,48. Per la pertinenza, la stessa modalità di calcolo conduce ad un’imposta dovuta pari ad €44,35. n.b.: la fascia di rendita su cui opera la detrazione va calcolata al netto della rivalutazione e, pertanto, nell’esempio su 450,00 euro e non su 472,50. L’imposta complessiva relativa ai due immobili (abitazione principale e pertinenza) è, pertanto, pari ad €123,83. Una volta determinata in tal modo la TASI dovuta per l’intero anno 2014, si divide l’importo a metà, versando l’acconto entro il 16 ottobre ed il saldo entro il 16 dicembre 2014 (sempre nell’esempio: 123,83/2=61,92, arrotondati a 62,00 a rata). Es: rurale strumentale cat. D/10 (rendita 3.946,00) di proprietà di due soggetti che lo hanno affittato in data 20 luglio 2014 ad un locatario per fini agricoli: Calcolo per ciascuno dei 2 proprietari: 3.946,00*1.05=4.143,30*65=269.314,50*0,10%=269,31*50%=134,66*7/12=78,55*90%= 70,70 (IMPOSTA DA PAGARE PER L’ANNO 2014). Come per l’esempio precedente tale importo va diviso a metà e pagato in due rate di pari importo (€35,35 a rata). Calcolo per il locatario: SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi Gubbio - Piazza San Pietro, 1 Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
3.946,00*1.05=4.143,30*65=269.314,50*0,10%=269,31*5/12=112,21*10%=11,22 (IMPOSTA DA PAGARE PER L’ANNO 2014), ma trattandosi di importo inferiore ai 12 euro (limite minimo per il pagamento come stabilito nel Regolamento Comunale per l’applicazione della TASI) il versamento non va effettuato. Calcolo on line Per facilitare i contribuenti, nel sito del Comune di Gubbio, all’indirizzo www.comune.gubbio.pg.it, entrando su “Servizi al cittadino”, sul lato destro si può accedere a “CALCOLO IUC”, dove, oltre a poter consultare i regolamenti e le delibere inerenti alle aliquote, si può effettuare il calcolo online e stampare il modello F24 per il versamento. Si raccomanda di verificare, comunque, che l’aliquota sia aggiornata; altrimenti aggiornarla con i dati 2014 di cui alla presente guida ed agli atti pubblicati sul sito dell’Ente, nonché sul portale del MEF. Scadenze: Acconto: entro il 16 ottobre 2014 Saldo: entro il 16 dicembre 2014 Modalità di versamento Il pagamento dovrà essere effettuato tramite modello F24, indicando i seguenti codici: CODICE TRIBUTO DESCRIZIONE 3958 abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9 3959 fabbricati rurali ad uso strumentale 3961 altri fabbricati (nella fattispecie:”immobili merce”) Per consentire il versamento tramite modello F24 EP (ENTI PUBBLICI) sono, altresì attivi, i seguenti codici: 374E “TASI –fabbricati rurali ad uso strumentale”; 376E “TASI –altri fabbricati”. In alternativa è possibile procedere al pagamento mediante apposito bollettino di conto corrente postale disponibile presso tutti gli uffici postali. L’importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 12,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell’immobile che dall’eventuale occupante. Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo. Il codice catastale del comune di Gubbio da utilizzare per la compilazione del modello F24 è: E256. N.B. i versamenti per ogni contitolare devono essere effettuati con distinti modelli F24 intestati al singolo contribuente. Dove pagare Il pagamento tramite modello F24 può essere effettuato presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l'utilizzo è completamente gratuito). SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi Gubbio - Piazza San Pietro, 1 Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
Il pagamento tramite bollettino di c/c postale va effettuato presso un qualsiasi Ufficio Postale. Dichiarazione La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. Tassa Rifiuti (TARI) Si tratta del Tributo che dal primo gennaio 2014 sostituisce la TARES per la riscossione delle entrate tributarie relative al servizio di igiene urbana. La tassa va pagata da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI non va pagata relativamente a: aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; locali ed aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. In presenza, tuttavia, di contratto di affitto di durata pluriennale, si considera soggetto passivo d’imposta il detentore nel periodo di anno solare in cui l’affitto ha avuto inizio o termine benché inferiore ai sei mesi (es: contratto di anni quattro stipulato il 12 ottobre 2014: il detentore paga l’imposta per la propria quota dalla stipula del contratto e quindi per tre mesi nel 2014). Criteri di determinazione della tariffa Per le utenze domestiche la determinazione della tariffa avviene prendendo in considerazione superficie e numero degli occupanti. Per le utenze non domestiche (attività produttive) la determinazione avviene sulla base della superficie. SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi Gubbio - Piazza San Pietro, 1 Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
Superficie assoggettabile La superficie assoggettabile, è costituita da quella calpestabile dei locali o delle aree soggette. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Riduzioni ed esenzioni Il Comune nel Regolamento approvato con Delibera di Consiglio n.45 del 23/9/2014, ha previsto particolari casi di esenzione o riduzione in ordine a particolari condizioni in cui possano venire a trovarsi gli immobili (obiettive condizioni di inutilizzabilità, uso stagionale, residenza all’estero per più di 6 mesi all’anno, distanza dal punto di raccolta, compostaggio, gestione dei rifiuti da attività non domestiche in proprio tramite riciclo). La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. La tariffa si compone di una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e di una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione. N.B.: La TARI va versata sulla base degli importi indicati negli avvisi di pagamento recapitati ai contribuenti. Per comodità, agli avvisi vengono allegati i modelli F24 precompilati per il versamento. Prossime scadenze: II rata di acconto: entro il 31 ottobre 2014 Saldo a conguaglio: entro il 31 gennaio 2015 SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi Gubbio - Piazza San Pietro, 1 Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
Versamento Il versamento della TARI è effettuato tramite modello F24 presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario (l'utilizzo è completamente gratuito), ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il versamento non è dovuto qualora l’importo annuale, sia inferiore ai 12 euro. Dichiarazione In ordine all’applicazione della TARI restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Variazione che comporta modifiche nel calcolo dell’imposta: I soggetti passivi hanno l’obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio possesso o detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo mediante consegna al Servizio Tributi del Comune della dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti e messi a disposizione, entro il termine di novanta giorni dalla data dell’inizio di possesso o detenzione. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere consegnata direttamente al Servizio Tributi o spedita allo stesso per posta tramite raccomandata AR o inviata per via telematica con posta certificata. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di novanta giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare. Tariffe Nel sito del Comune di Gubbio, all’indirizzo www.comune.gubbio.pg.it, entrando su “Servizi al cittadino”, sul lato destro, al di sotto del banner “CALCOLO IUC” si può prendere visione delle Tariffe TARI come deliberate con atto di Consiglio Comunale n.46 del 23 settembre 2014. SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi Gubbio - Piazza San Pietro, 1 Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
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