IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Pagina creata da Benedetta Lazzari
 
CONTINUA A LEGGERE
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

La nuova imposta:
La legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147) all’art. 1, comma 639, ha istituito la
IUC (Imposta Unica Comunale). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili, legato alla loro natura e valore, e l’altro connesso all’erogazione e alla
fruizione di servizi comunali. La IUC, pertanto, si compone dell’imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, e di una duplice componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

Le sue componenti:

     Imposta Municipale Propria (IMU)
L'imposta, di istituzione precedente alla IUC, ed ora facente parte di essa, deve, come
di consueto, essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati ed aree
fabbricabili) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi e superficie).

Immobili per i quali non si deve pagare l’IMU:

    ABITAZIONE PRINCIPALE (con esclusione dei fabbricati di categoria A/1 A/8 A/9) e
    relative pertinenze (una per tipologia C/2, C/6, C/7);
    UNITA’ IMMOBILIARI EQUIPARATE PER LEGGE ALL’ABITAZIONE
    PRINCIPALE:

   1. unità abitative appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
      abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
   2. alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o
      dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità
      degli IACP;
   3. abitazione coniugale assegnata al coniuge separato;
   4. alloggi delle forze di polizia, vigili del fuoco e prefettura: l’art.1, comma 1, lettera c) del
      d.l. 133/2013 dispone l’esenzione per gli immobili (purché diversi da A1, A8 e A9)
      posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente
      alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente
      delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei
      vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in assenza delle
      condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della
      disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze;

SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi   Gubbio - Piazza San Pietro, 1   Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
UNITA’ IMMOBILIARI EQUIPARATE                                CON REGOLAMENTO                        COMUNALE
    ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE:

     abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che
     ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
     a condizione che la stessa non risulti locata;

    ALTRI IMMOBILI CHE NON PAGANO L’IMU IN QUANTO ESENTI AI SENSI DEL
    D.LGS. 23/2011:

1. immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle
   Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove
   non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
   istituzionali;

2. fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;

3. fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e
   successive modificazioni;

4. fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le
   disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;

5. fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
   Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;

6. fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista
   l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi
   esecutivi in Italia;

7. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati
   alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in
   cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

8. immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre
   1986 n. 917 (TUIR), fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, che restano
   comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso degli immobili,
   destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività
   assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali,
   ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a
   condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale
   utilizzatore;

9. terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina in base all’elenco riportato nella circolare
   del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9.

10. fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30
    dicembre 1993, n. 557, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui
    all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

11. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
    destinazione e non siano in ogni caso locati. Compreso nella tipologia esente anche il fabbricato

SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi   Gubbio - Piazza San Pietro, 1   Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
acquistato dall’impresa costruttrice sul quale la stessa procede ad interventi di incisivo recupero
    ai sensi dell’art. 3, comma1, lettera c), d), f), del DPR. N. 380, del 06 giugno 2001. Nel periodo
    dei lavori, oggetto imponibile è l’area edificabile e all’ultimazione dei lavori il fabbricato
    rientra nell’esenzione di cui al primo periodo dal presente comma.

N.B.: L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Definizioni
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare ed
intestatari abbiano residenze in immobili diversi nel Comune di Gubbio, l’IMU non va pagata solo
sull’immobile dove la famiglia ha la residenza principale.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Modalità di calcolo
L’IMU va versata interamente al comune per tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale, ad
eccezione dei fabbricati appartenenti al gruppo D per i quali va versata sia la quota statale che
quella comunale.
La base imponibile per il calcolo dell’IMU è la rendita risultante in catasto, rivalutata del 5%,
e moltiplicata per uno dei seguenti moltiplicatori distinti per categoria di immobile:
CATEGORIE CATASTALI MOLTIPLICATORE                                    MOLTIPLICATORE
A ABITAZIONI (DA A/1 AD A/9)                                                                   160
A/10 UFFICI                                                                                    80
B COLLEGI, OSPEDALI, UFFICI PUBBLICI, SCUOLE,                                                  140
ORATORI
C/1 NEGOZI                                                                                     55
C/3, C/4 e C/5 LABORATORI ARTIGIANALI; PALESTRE                                                140
(SENZA FINI DI LUCRO); STABILIMENTI BALNEARI
C/2 CANTINE                                                                                    160
C/6 GARAGE                                                                                     160
C/7 TETTOIE                                                                                    160
D IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE (escluso D5)                                                65
D/5 ISTITUTI DI CREDITO                                                                        80

Fabbricati privi di rendita catastale - si considera la rendita attribuita a fabbricati similari (rendita presunta) da
trasformare in valore imponibile con i coefficienti indicati.
Aree fabbricabili - la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di
imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92).
Locazione finanziaria - Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
finanziaria, l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (locatario finanziario) a decorrere dalla data
della stipula e per tutta la durata del contratto di leasing.

Riduzioni
La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le seguenti fattispecie:
· per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
· per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione IMU. In alternativa, il

SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi       Gubbio - Piazza San Pietro, 1   Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
contribuente ha facoltà di presentare in merito una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da allegare alla dichiarazione IMU.

Una volta calcolata la base imponibile, si moltiplica questa per l’aliquota deliberata, che viene
individuata sulla base della seguente tabella desunta dalla Delibera di Consiglio Comunale n.37 del
08/09/2014:

DESCRIZIONE                                                ALIQUOTA             DETRAZIONE                  Riserva Stato
Abitazione principale in categoria catastale A/1,              0,6%                €200,00                           No
A/8, A/9 e relative pertinenze (per pertinenze
si intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di una sola unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali)

Fabbricati iscritti o iscrivibili nelle categorie              1,01%                                                 No
catastali C/1, C/3, C/4
Abitazioni e pertinenze concessi in uso gratuito               0,96%                                                 No
a parenti di primo grado in linea retta e da
questi destinati ad abitazione principale

Altri immobili                                                 1,06%                                                 No

Aree fabbricabili                                              0,96%                                                 No

Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo                   1,01%                                             0,76%
catastale D, esclusi D/5 e D/10

Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo                   1,06%                                                 No
catastale B

Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo                   1,06%                                                 No
catastale A/10 (Uffici e studi privati)
Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo                   1,06%                                             0,76%
catastale D/5 (Istituti di credito, e
assicurazione)

Per gli immobili appartenenti alla categoria D occorre calcolare sia la quota STATO con aliquota pari allo 0,76 per
cento, sia la rimanente quota comunale.

Il risultato così ottenuto va ancora moltiplicato per la percentuale di possesso e per il numero dei
mesi di possesso in dodicesimi (per le sole abitazioni principali catt. A/1, A/8 e A/9 va applicata la
detrazione di €200,00, come meglio specificato più avanti).

Una volta determinata in tal modo l’IMU dovuta per l’intero anno 2014, si scorpora l’acconto
versato a giugno e si provvede al pagamento del saldo, come differenza, entro la scadenza del 16
dicembre 2014.

Esempio di pagamento per immobile tenuto a disposizione:

Immobile cat.A/3                                         Calcoli                                   Risultati
Rendita €400,00                                          €400
Rivalutazione 5 %                                        €400,00*1,05                              €420,00
Moltiplicatore 160                                       €420,00 *160                              €67.200,00
Aliquota 1,06 per cento                                  €67.200,00*1,06/100                       €712,32
% possesso 100 %                                         €712,32*100/100                           €712,32
Periodo possesso (12 mesi)                               €712,32*12/12                             €712,32
Imposta annua da versare                                                                           €712,32

SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi          Gubbio - Piazza San Pietro, 1   Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
Imposta in acconto calcolata con aliquota €712,32*50%                                       €356,16
1,06% (anno 2013)
Imposta a saldo                           €712,32 - €356,16                                 €356,16
Imposta da versare dopo arrotondamento                                                      €356,00

Detrazioni
Dall'imposta dovuta per l’unità immobiliare appartenente alla categoria A/1, A/8, A/9 adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, €200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae
tale destinazione.

La detrazione spetta una sola volta per nucleo familiare.

Calcolo on line
Per facilitare i contribuenti, nel sito del Comune di Gubbio, all’indirizzo www.comune.gubbio.pg.it,
entrando su “Servizi al cittadino”, sul lato destro si può accedere a “CALCOLO IUC”, dove, oltre a
poter consultare i regolamenti e le delibere inerenti alle aliquote, si può effettuare il calcolo online
e stampare il modello F24 per il versamento.
Si raccomanda di verificare, comunque, che l’aliquota sia aggiornata; altrimenti aggiornarla
con i dati 2014 di cui alla presente guida ed agli atti pubblicati sul sito dell’Ente, nonché sul
portale del MEF.

Prossime Scadenze:
Saldo 2014: entro il 16 dicembre 2014

Modalità di versamento
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite modello F24, indicando i seguenti codici:
CODICE TRIBUTO DESCRIZIONE
3912                    ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE CATEGORIE A/1, A/8 E
                        A/9
3916                    AREE EDIFICABILI
3918                    ALTRI FABBRICATI (ESCLUSA CATEGORIA D)
3925                    IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO D
                        – STATO
3930                    IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO D
                        – INCREMENTO COMUNE

Inoltre è possibile procedere al pagamento mediante apposito bollettino di conto corrente postale
disponibile presso tutti gli uffici postali.

L'importo minimo per il versamento al Comune di Gubbio è pari a 12,00 euro.
Il codice catastale del comune di Gubbio da utilizzare per la compilazione del modello F24 è: E256.

N.B. i versamenti per ogni contitolare devono essere effettuati con distinti modelli F24 intestati al
singolo contribuente.

SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi   Gubbio - Piazza San Pietro, 1   Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
Dove pagare
Il pagamento tramite modello F24 può essere effettuato presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello
Bancario (il servizio è completamente gratuito).
Il pagamento tramite bollettino di c/c postale va effettuato presso un qualsiasi ufficio postale.

Dichiarazione
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini
della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo
9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta
dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la
dichiarazione.

     Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

Si tratta del nuovo tributo, istituito con Legge dello Stato n.147 del 27 dicembre 2013, volto alla
copertura dei servizi indivisibili.

Il Consiglio Comunale ha deliberato il Regolamento per la disciplina della TASI (D.C.C. n.34 del
08/9/2014) e le aliquote per l’anno 2014 (D.C.C. n.35 del 08/9/2014) consultabili anche sul sito del
Comune di Gubbio.

L'imposta, per gli immobili presenti nel Comune di Gubbio, riguarda tutti coloro che
possiedono o detengono i seguenti fabbricati, secondo le medesime definizioni in
vigore per l’IMU anche per quanto concerne le equiparazioni per legge e da
regolamento comunale:

     ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (tranne categorie A/1, A/8 E A/9)
     FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
     FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA
     VENDITA (cosiddetti "immobili merce")

N.B.: Per tutte le altre categorie catastali (comprese le abitazioni principali in A/1, A/8 e A/9),
la medesima delibera ha stabilito un’aliquota pari allo 0,00% e, pertanto, esse non pagano la TASI
per l’anno 2014.

Altri immobili per i quali non si deve pagare la TASI in forza di legge:
Immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni,
dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi,
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si
applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi   Gubbio - Piazza San Pietro, 1   Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
Sono soggetti passivi del tributo:
     Il possessore dell’immobile, vale a dire:
  il proprietario;
  l’usufruttuario;
  l’usuario;
  il titolare del diritto di abitazione (es: il coniuge supersite o assegnatario per la casa coniugale);
     il detentore dell’immobile (eventualità che -per l’anno 2014- concerne solo la locazione del
     fabbricato rurale strumentale), cioè colui che dispone dell’immobile pur non essendo titolare
     di diritti reali sullo stesso, ad esempio il locatario, il comodatario, l’occupante a qualsiasi altro
     titolo.

A fronte di una pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento
dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno
solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali. In presenza, tuttavia, di contratto di
affitto di durata pluriennale, si considera soggetto passivo d’imposta anche il detentore nel periodo
di anno solare in cui l’affitto ha avuto inizio o termine benché inferiore ai sei mesi (es: contratto di
anni quattro stipulato il 12 ottobre 2014: il detentore paga l’imposta per la propria quota dalla
stipula del contratto e quindi per tre mesi nel 2014).

Secondo quanto stabilito nella Delibera di Consiglio Comunale n.35 di cui sopra, nel caso di unità
immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare (per il 2014 questa eventualità può
riguardare solo i fabbricati rurali strumentali), l'occupante/detentore versa la TASI nella misura
del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, applicando l’aliquota sotto riportata e la restante
parte (90%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (possessore).

Modalità di calcolo
La TASI va versata per gli immobili sopra specificati posseduti o detenuti nel territorio del Comune
di Gubbio.

La base imponibile per il calcolo della TASI è la medesima dell’IMU e, pertanto, si ottiene dalla
rendita catastale, rivalutata del 5%, per il moltiplicatore (vedere tabella nella sezione IMU).
Tale risultato va moltiplicato per l’aliquota, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.35
del 08/9/2014:

Tipologia immobile                                                                                        aliquota
abitazione principale e relative pertinenze (tranne categorie A/1, A/8 e                                   0,33%
A/9)

fabbricati rurali ad uso strumentale                                                                      0,10%

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita                                   0,25%
(cosiddetti "immobili merce")

Si moltiplica quindi il valore così ottenuto per la percentuale di possesso e per il numero dei mesi di
possesso in dodicesimi, ottenendo, in tal modo, l’imposta dovuta per l’annualità corrente, sulla
quale vanno applicate, ove spettanti, le detrazioni di cui al paragrafo seguente.

SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi   Gubbio - Piazza San Pietro, 1   Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
Detrazioni
Il consiglio Comunale, nella deliberazione di approvazione delle aliquote per l’anno d’imposta 2014
ha stabilito alcune detrazioni per l’abitazione principale e relative pertinenze (definite come per
l’IMU, cui si rimanda):

     detrazione in base alla fascia di rendita:

Rendita catastale (non rivalutata) in €                          Detrazione in €
Fino a 450,00                                                    100,00
Da 451,00 a 600,00                                               60,00
Da 601,00 a 700,00                                               30,00
Oltre 700,00                                                     0,00

     detrazione di Euro 35,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché
     dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
     abitazione principale. Tale detrazione va applicata indipendentemente da quella relativa alla
     fascia di rendita.

Esempi di calcolo
Es: abitazione principale di unico proprietario con rendita catastale pari ad €450,00 e relativa
pertinenza avente rendita pari ad €80,00, relativamente ad una famiglia in cui convivono e
risiedono due figli entrambi di età inferiore ai 26 anni:

Calcolo: 450,00*1,05=472,50*160=75.600,00*0,33%=249,48*100%=249,48*12/12=249,48.
Nell’esempio, abbiamo considerato il possesso da parte del proprietario per tutto l’anno.
Applichiamo ora le detrazioni previste per giungere all’imposta dovuta:
249,48-100,00=149,48-70,00=€79,48.
Per la pertinenza, la stessa modalità di calcolo conduce ad un’imposta dovuta pari ad €44,35.
n.b.: la fascia di rendita su cui opera la detrazione va calcolata al netto della rivalutazione e,
pertanto, nell’esempio su 450,00 euro e non su 472,50.

L’imposta complessiva relativa ai due immobili (abitazione principale e pertinenza) è, pertanto, pari
ad €123,83.
Una volta determinata in tal modo la TASI dovuta per l’intero anno 2014, si divide l’importo a
metà, versando l’acconto entro il 16 ottobre ed il saldo entro il 16 dicembre 2014 (sempre
nell’esempio: 123,83/2=61,92, arrotondati a 62,00 a rata).

Es: rurale strumentale cat. D/10 (rendita 3.946,00) di proprietà di due soggetti che lo hanno
affittato in data 20 luglio 2014 ad un locatario per fini agricoli:

Calcolo per ciascuno dei 2 proprietari:
3.946,00*1.05=4.143,30*65=269.314,50*0,10%=269,31*50%=134,66*7/12=78,55*90%=
70,70 (IMPOSTA DA PAGARE PER L’ANNO 2014).
Come per l’esempio precedente tale importo va diviso a metà e pagato in due rate di pari importo
(€35,35 a rata).

Calcolo per il locatario:

SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi        Gubbio - Piazza San Pietro, 1   Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
3.946,00*1.05=4.143,30*65=269.314,50*0,10%=269,31*5/12=112,21*10%=11,22        (IMPOSTA
DA PAGARE PER L’ANNO 2014), ma trattandosi di importo inferiore ai 12 euro (limite minimo
per il pagamento come stabilito nel Regolamento Comunale per l’applicazione della TASI) il
versamento non va effettuato.

Calcolo on line
Per facilitare i contribuenti, nel sito del Comune di Gubbio, all’indirizzo www.comune.gubbio.pg.it,
entrando su “Servizi al cittadino”, sul lato destro si può accedere a “CALCOLO IUC”, dove, oltre a
poter consultare i regolamenti e le delibere inerenti alle aliquote, si può effettuare il calcolo online
e stampare il modello F24 per il versamento.
Si raccomanda di verificare, comunque, che l’aliquota sia aggiornata; altrimenti aggiornarla
con i dati 2014 di cui alla presente guida ed agli atti pubblicati sul sito dell’Ente, nonché sul
portale del MEF.

Scadenze:

Acconto: entro il 16 ottobre 2014

Saldo: entro il 16 dicembre 2014

Modalità di versamento
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite modello F24, indicando i seguenti codici:
CODICE TRIBUTO DESCRIZIONE
3958                    abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9
3959                    fabbricati rurali ad uso strumentale
3961                    altri fabbricati (nella fattispecie:”immobili merce”)

Per consentire il versamento tramite modello F24 EP (ENTI PUBBLICI) sono, altresì attivi, i
seguenti codici:
374E “TASI –fabbricati rurali ad uso strumentale”;
376E “TASI –altri fabbricati”.

In alternativa è possibile procedere al pagamento mediante apposito bollettino di conto corrente
postale disponibile presso tutti gli uffici postali.

L’importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 12,00, da intendersi come tributo
complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell’immobile che dall’eventuale
occupante. Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo
dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.

Il codice catastale del comune di Gubbio da utilizzare per la compilazione del modello F24 è: E256.

N.B. i versamenti per ogni contitolare devono essere effettuati con distinti modelli F24 intestati al
singolo contribuente.

Dove pagare
Il pagamento tramite modello F24 può essere effettuato presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello
Bancario (l'utilizzo è completamente gratuito).

SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi   Gubbio - Piazza San Pietro, 1   Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
Il pagamento tramite bollettino di c/c postale va effettuato presso un qualsiasi Ufficio Postale.

Dichiarazione
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data
di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di
occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da
uno solo degli occupanti.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni
dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va
presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette
modificazioni.
Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la
presentazione della dichiarazione dell'IMU.

     Tassa Rifiuti (TARI)

Si tratta del Tributo che dal primo gennaio 2014 sostituisce la TARES per la riscossione delle
entrate tributarie relative al servizio di igiene urbana.

La tassa va pagata da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La TARI non va pagata relativamente a:
    aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
    aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o
    occupate in via esclusiva;
    locali ed aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono
    stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica
obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno
solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione o superficie.
In presenza, tuttavia, di contratto di affitto di durata pluriennale, si considera soggetto passivo
d’imposta il detentore nel periodo di anno solare in cui l’affitto ha avuto inizio o termine benché
inferiore ai sei mesi (es: contratto di anni quattro stipulato il 12 ottobre 2014: il detentore paga
l’imposta per la propria quota dalla stipula del contratto e quindi per tre mesi nel 2014).

Criteri di determinazione della tariffa
Per le utenze domestiche la determinazione della tariffa avviene prendendo in considerazione
superficie e numero degli occupanti.
Per le utenze non domestiche (attività produttive) la determinazione avviene sulla base della
superficie.

SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi   Gubbio - Piazza San Pietro, 1   Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
Superficie assoggettabile
La superficie assoggettabile, è costituita da quella calpestabile dei locali o delle aree soggette.
Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti
prelievi sui rifiuti.
Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili
nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari
all'80 per cento della superficie catastale.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di
essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti
a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli
urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni
della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il
produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il
medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili
e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio
di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

Riduzioni ed esenzioni
Il Comune nel Regolamento approvato con Delibera di Consiglio n.45 del 23/9/2014, ha previsto
particolari casi di esenzione o riduzione in ordine a particolari condizioni in cui possano venire a
trovarsi gli immobili (obiettive condizioni di inutilizzabilità, uso stagionale, residenza all’estero per
più di 6 mesi all’anno, distanza dal punto di raccolta, compostaggio, gestione dei rifiuti da attività
non domestiche in proprio tramite riciclo).

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma
obbligazione tributaria.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime suddivise in
categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
La tariffa si compone di una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, e di una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed
all’entità dei costi di gestione.

N.B.: La TARI va versata sulla base degli importi indicati negli avvisi di pagamento recapitati ai
contribuenti.
Per comodità, agli avvisi vengono allegati i modelli F24 precompilati per il versamento.

Prossime scadenze:
II rata di acconto: entro il 31 ottobre 2014

Saldo a conguaglio: entro il 31 gennaio 2015

SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi    Gubbio - Piazza San Pietro, 1   Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
Versamento
Il versamento della TARI è effettuato tramite modello F24 presso qualsiasi Ufficio Postale o
Sportello Bancario (l'utilizzo è completamente gratuito), ovvero tramite apposito bollettino di conto
corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali.
Il versamento non è dovuto qualora l’importo annuale, sia inferiore ai 12 euro.

Dichiarazione
In ordine all’applicazione della TARI restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dei precedenti
prelievi sui rifiuti.

Variazione che comporta modifiche nel calcolo dell’imposta:
I soggetti passivi hanno l’obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio possesso o
detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo mediante consegna al Servizio Tributi del
Comune della dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti e messi a disposizione,
entro il termine di novanta giorni dalla data dell’inizio di possesso o detenzione. La dichiarazione,
sottoscritta dal dichiarante, può essere consegnata direttamente al Servizio Tributi o spedita allo
stesso per posta tramite raccomandata AR o inviata per via telematica con posta certificata.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso il
contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di
novanta giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione
della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.

Tariffe
Nel sito del Comune di Gubbio, all’indirizzo www.comune.gubbio.pg.it, entrando su “Servizi al
cittadino”, sul lato destro, al di sotto del banner “CALCOLO IUC” si può prendere visione delle
Tariffe TARI come deliberate con atto di Consiglio Comunale n.46 del 23 settembre 2014.

SETTORE FINANZIARIO - Servizio Tributi   Gubbio - Piazza San Pietro, 1   Email: tributi@comune.gubbio.pg.it
Puoi anche leggere