In che modo gli investitori possono tutelarsi da offerenti di servizi finanziari che ope- rano in maniera illecita

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In che modo gli investitori
possono tutelarsi da
offerenti di servizi finanziari
che ope- rano in maniera
illecita
Berna, 10 settembre 2021
Sommario
1   Punti chiave ............................................................................................. 4

2   Non esistono rendimenti privi di rischi: due casi esemplificativi ...... 6

3   Le pratiche degli offerenti di servizi finanziari che operano in
    maniera illecita ........................................................................................ 8

    3.1      La vendita di azioni prive di valore, una truffa frequente ................. 8
    3.2      Azioni con un valore nominale molto basso usate come esca ........ 9
    3.3      Il numero di valore svizzero come presunto elemento di sicurezza10
    3.4      Giacimenti minerari, miniere d’oro e metalli preziosi utilizzati come
             esca ...............................................................................................10
    3.5      Investimenti sostenibili, uno specchietto per le allodole ................10
    3.6      Il risanamento del debito, una soluzione fittizia .............................11
    3.7      La trappola dei siti Internet clonati .................................................11
    3.8      Offerte di risarcimento delle perdite, un meschino tranello ...........11
    3.9      Le opzioni binarie, presunta fonte di rapidi profitti .........................12
    3.10 Il marketing di rete, un perfido strumento di proliferazione ...........12

4   Altre attività soggette all’obbligo di autorizzazione ..........................13

    4.1      Valute virtuali (p. es. bitcoin) .........................................................13
    4.2      Initial coin offering (ICO) ................................................................14
    4.3      Crowdfunding ................................................................................15
    4.4      Commercio di divise online ...........................................................16
    4.5      Gestori patrimoniali esterni............................................................17
    4.6      Commercio di polizze vita di seconda mano (second-hand) .........17

5   Dieci raccomandazioni per tutelarsi dagli offerenti poco seri ..........18

6   Gli strumenti di cui la FINMA dispone per lottare contro gli offerenti
    di servizi finanziari che operano in maniera illecita ..........................20

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6.1   Il mandato della FINMA .................................................................20
6.2   Come agisce la FINMA .................................................................20
6.3   I provvedimenti della FINMA .........................................................21
6.4   Le possibilità di cui la FINMA dispone in dialogo con
      gli investitori...................................................................................23

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1    Punti chiave

Mediante la stesura del rapporto «In che modo gli investitori possono tute-
larsi da offerenti di servizi finanziari che operano in modo non autorizzato»,
la FINMA persegue tre obiettivi:

   primo, informare sul suo operato nella lotta contro l’intermediazione fi-
    nanziaria non autorizzata e fraudolenta;
   secondo, sensibilizzare sui capisaldi tematici e sulle pratiche frequenti
    degli intermediari finanziari che operano in modo illegale;
   terzo, esortare gli investitori a ponderare ogni decisione di acquisto con
    la massima scrupolosità. L’investitore deve procedere all’investimento
    solo se ne ha compreso realmente le caratteristiche (v. capitolo 5 Dieci
    raccomandazioni per tutelarsi dagli offerenti poco seri).

Il compito e la funzione della FINMA

       Protezione collettiva dei clienti: il compito della FINMA è proteggere i
        creditori, gli investitori e gli assicurati, nonché tutelare la funzionalità
        dei mercati finanziari. Il concetto di tutela dei clienti è inteso in senso
        collettivo: ad essere protetto non è il singolo, bensì la totalità degli
        investitori e dei creditori. La solidità finanziaria (solvibilità) delle im-
        prese sorvegliate riveste un’importanza centrale, anche per i clienti.

       Imposizione dell’obbligo di autorizzazione sul mercato finanziario: la
        FINMA è una sorta di «guardia di confine» del mercato finanziario
        svizzero. Essa deve fare in modo che le attività per le quali è previ-
        sto l’obbligo di autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finan-
        ziari non vengano esercitate anche da offerenti che – consapevol-
        mente o meno – non si sono procurati la necessaria autorizzazione
        e pertanto operano sul mercato finanziario in maniera illecita.

       Procedura ai sensi del diritto amministrativo: nel quadro del diritto in
        materia di vigilanza la FINMA non può tutelare gli interessi del sin-
        golo investitore o assicurato. Spesso gli investitori hanno già subito
        un danno prima che la FINMA possa intervenire dal punto di vista
        del diritto in materia di vigilanza e i capitali investiti sono andati com-
        pletamente o parzialmente persi. Gli investitori devono chiedere agli
        offerenti il risarcimento dei danni subiti appellandosi al diritto civile o,
        all’occorrenza, al diritto penale.

       Accertamenti e procedimenti concernenti i partecipanti al mercato
        che operano in maniera illecita: la FINMA sorveglia in modo perma-
        nente gli istituti finanziari autorizzati. Per quanto riguarda eventuali
        offerenti che operano senza autorizzazione, la FINMA non sorveglia

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attivamente il mercato finanziario, ma interviene se sussiste un so-
       spetto fondato di esercizio di un’attività illecita. Ogni anno la FINMA
       dà seguito a diverse centinaia di segnalazioni e conduce numerosi
       procedimenti nei confronti di partecipanti al mercato privi della ne-
       cessaria autorizzazione. Le segnalazioni da parte di investitori e cre-
       ditori sono importanti per la FINMA, tuttavia devono essere fondate
       su indizi concreti di violazione delle leggi sui mercati finanziari. In
       linea di principio, la FINMA non tratta domande generiche concer-
       nenti la serietà di un’impresa.

      Denuncia penale: chi esercita un’attività soggetta all’obbligo di auto-
       rizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari senza esserne in
       possesso può essere perseguito penalmente. In questo caso la
       FINMA sporge denuncia al Servizio diritto penale del Dipartimento
       federale delle finanze, competente del perseguimento penale.

A che cosa devono prestare attenzione gli investitori?

      Messa in guardia da promesse di rendimento irrealisticamente ele-
       vato: i rendimenti – corrisposti nella migliore delle ipotesi all’inizio,
       ma nella maggior parte dei casi non corrisposti affatto – promessi da
       offerenti non autorizzati sono spesso nettamente superiori ai para-
       metri di riferimento di offerenti autorizzati e come tali assoggettati
       alla vigilanza. In un contesto in cui i redditi prospettati con gli investi-
       menti tradizionali (conti di risparmio, obbligazioni o anche azioni e
       fondi) sono piuttosto modesti, agli occhi degli investitori tali offerte
       possono risultare allettanti. Il terreno è propizio per cadere nella
       trappola di operatori fraudolenti.

      Analisi scrupolosa degli offerenti e delle offerte: gli investitori devono
       operare le proprie scelte in materia d’investimento in maniera ocu-
       lata. Prima di prendere una decisione concreta in merito all’investi-
       mento, occorre analizzare scrupolosamente gli offerenti e le offerte
       così come i rischi a essi collegati. Nel capitolo 5 del presente rap-
       porto sono formulate dieci raccomandazioni per evitare che gli inve-
       stitori soccombano erroneamente alle proposte di offerenti di servizi
       finanziari che operano in modo illecito e fraudolento.

      Fonti di informazioni sul sito Internet della FINMA: sul sito Internet
       della FINMA sono disponibili informazioni sintetiche sui fornitori di
       servizi finanziari che esercitano la loro attività in maniera illecita e
       sull’educazione finanziaria, come pure la lista di allerta della FINMA.

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2    Non esistono rendimenti privi di rischi: due casi esem-
     plificativi

Chi investe denaro, si attende un rendimento. Ma non esistono investi-
menti privi di rischi.

Già da diverso tempo, molte categorie di investimenti non generano pratica-
mente più alcun rendimento. Nel contesto della persistente fase storica di
bassi tassi di interesse, gli investitori sono dunque particolarmente esposti
alla tentazione di affidare il proprio denaro a offerenti che promettono rendi-
menti nettamente più cospicui. Tuttavia, quanto più elevato è il rendimento,
tanto maggiori sono, di regola, anche i rischi. Molto spesso dietro a rendi-
menti estremamente allettanti si celano offerenti poco seri. In pratica: quanto
più elevati sono i rendimenti promessi, tanto più gli investitori devono analiz-
zare accuratamente le offerte e i rispettivi offerenti prima di procedere all’in-
vestimento.

Nella maggior parte dei casi, gli investitori perdono il loro denaro quando af-
fidano i propri capitali a imprese che operano in maniera illegale. Ciò av-
viene perlopiù sotto forma di prestiti oppure mediante la vendita di azioni
prive di valore. Gli offerenti illegali e soprattutto i truffatori sono assai inge-
gnosi ed escogitano continuamente nuovi modelli operativi per poter estor-
cere denaro agli investitori. Due esempi estrapolati dall’attività pratica della
FINMA (i nomi sono fittizi) illustrano i raggiri compiuti da fornitori di servizi
finanziari sfrontati e senza scrupoli a danno degli investitori.

Le centrali geotermiche usate come esca: la pubblicità ingannevole di
XYZ Crash SA

XYZ Crash SA ha presumibilmente investito in progetti di costruzione di cen-
trali geotermiche in Germania. Per attirare soprattutto gli investitori tedeschi,
la ditta si è avvalsa di numerosi intermediari e ha condotto costose campa-
gne pubblicitarie, promuovendo l’iniziativa su siti Internet allestiti a regola
d’arte. Ai potenziali investitori era stato promesso un rendimento molto ele-
vato. XYZ Crash SA ha pertanto accettato somme di denaro dell’ordine dei
milioni di franchi svizzeri provenienti dalla Svizzera. Gli investitori hanno però
perso tutti i capitali investiti, perché i loro investimenti si sono rivelati privi di
valore.

XYZ Crash SA ha continuato a garantire che la prima centrale elettrica sarà
collegata alla rete nel 2013. Gli investitori che hanno riposto la loro fiducia in
XYZ Crash SA hanno investito valori di riscatto che spettavano loro in ra-
gione di contratti previdenziali e contratti di risparmio edilizio. XYZ Crash SA
aveva promesso agli investitori che il rendimento ottenuto alla scadenza del
contratto si sarebbe moltiplicato. Complessivamente XYZ Crash SA ha ac-
cettato più di 50 milioni di franchi da più di 4000 investitori. Diversamente da

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quanto promesso nella strategia d’investimento, gran parte di tale denaro è
confluito in una filiale che ha trasferito a una società terza 10 milioni di dollari
statunitensi sotto forma di un prestito non garantito.

In seguito a una complessa procedura d’indagine in Svizzera e all’estero, la
FINMA ha dovuto liquidare diverse società in Svizzera, fra cui XYZ Crash
SA, in quanto aveva accettato denaro dei clienti senza disporre della neces-
saria autorizzazione. Nei confronti dei principali responsabili di XYZ Crash
SA la FINMA ha imposto un divieto di pubblicità che è stato pubblicato per
cinque anni sul sito Internet della FINMA.

Le macchinazioni di Main Capital Solutions

Henning Blechschmid, il proprietario di Main Capital Solutions, aveva acqui-
stato, mediante una propria società ubicata sul territorio britannico d’oltre-
mare delle Bermuda, azioni di diverse imprese di piccole dimensioni e le
aveva poi rivendute a investitori tramite una società istituita appositamente a
tale scopo. Gli investitori tuttavia non sapevano che Blechschmid vendeva
loro le azioni a un prezzo molto più elevato rispetto a quello da lui pagato,
sebbene nei contratti fosse stato pattuito che essi avrebbero pagato le azioni
al relativo prezzo di acquisto e che a Blechschmid sarebbe spettata unica-
mente una partecipazione del 20 per cento sul guadagno netto dell’investi-
mento.

Quando la truffa è naufragata, il Ministero pubblico di Zurigo ha condotto un
procedimento penale nei confronti di Blechschmid e bloccato i valori patri-
moniali ancora disponibili. In questo caso la FINMA ha potuto basarsi sugli
atti che il Ministero pubblico aveva sequestrato durante una perquisizione
nella sede della Main Capital Solutions a Zurigo. È emerso subito chiara-
mente che la società con sede alle Bermuda non operava dallo Stato carai-
bico, bensì, di fatto, dagli uffici della Main Capital Solutions a Zurigo.
Quest’ultima esercitava dunque, insieme alla società con sede alle Ber-
muda, un’attività quale ditta di emissione a partire dalla Svizzera. La società
ha così accettato investimenti nell’ordine di 60 milioni di franchi da circa 30
persone.

La FINMA ha disposto la liquidazione delle società. Essendo insolventi e in
una situazione di sovraindebitamento, la FINMA ha aperto una procedura di
fallimento, vietando inoltre al proprietario Henning Blechschmid l’esercizio di
qualsiasi attività soggetta all’obbligo di autorizzazione. Il divieto è stato pub-
blicato sul sito Internet della FINMA per un periodo di cinque anni.

Ci sono numerosi esempi di società che, mediante offerte apparentemente
allettanti e presunti rendimenti da sogno, hanno indotto gli investitori a inve-
stire. Non si finirà mai di mettere in guardia da offerte troppo vantaggiose

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per essere vere. In molti casi si tratta di sistemi piramidali o di scenari analo-
ghi di appropriazione indebita e truffa, che promettono rendimenti molto ele-
vati. Spesso all’inizio – per instaurare fiducia – i rendimenti vengono perfino
versati, ma alla fine le somme investite non vengono più restituite. Quando il
caso diventa di dominio pubblico e viene portato alla conoscenza delle auto-
rità, i patrimoni sono stati ormai dissipati e gli investitori non possono fare
altro che constatare la perdita di gran parte dei capitali da essi investiti. A
questo punto spetta alle autorità competenti stabilire se sussistono gli
estremi per perseguire penalmente i responsabili.

3     Le pratiche degli offerenti di servizi finanziari che ope-
      rano in maniera illecita

3.1    La vendita di azioni prive di valore, una truffa frequente

La vendita di azioni prive di valore è sempre architettata secondo
schemi simili.

Di che tipo di società si tratta in genere?

La FINMA riceve continuamente segnalazioni di vendite, attuate con metodi
aggressivi, di azioni prive di valore emesse da presunte aziende start-up. In
molti casi si tratta di società che apparentemente operano in settori partico-
larmente promettenti come quello delle energie alternative (energia eolica e
solare), delle materie prime (miniere d’oro, petrolio, ecc.) o delle tecnologie
mediche.

Per quanto riguarda il prezzo d’acquisto e la commissione, di quali aspetti
occorre tenere conto?

Il prezzo d’acquisto delle azioni (prive di valore) è solitamente elevato ri-
spetto al loro valore nominale. Inoltre, in genere i venditori addebitano anche
una commissione salata.

In che modo vengono raggirati i potenziali investitori?

Le azioni prive di valore vengono ampiamente pubblicizzate e commercializ-
zate. Spesso i potenziali acquirenti vengono assillati telefonicamente, pe-
santemente manipolati e spinti all’acquisto. In molti casi, gli operatori telefo-
nici lavorano da call center ubicati all’estero. Mediante queste cosiddette
«cold calling» viene per esempio pubblicizzato un prossimo ingresso in
Borsa, che dovrebbe determinare un rialzo del valore dell’azione di un dato
fattore x. A tale scopo vengono presentati siti Internet allestiti a regola d’arte
o costosi opuscoli patinati, che alcuni investitori interpretano erroneamente
come un indice di serietà della società.

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Dove va a finire il denaro investito?

Nella maggior parte dei casi si tratta per lo più di vuoti pacchetti azionari di
società che non sono mai state operative. Il denaro incassato è di norma im-
mediatamente prelevato dalle società che, dopo un certo periodo, vengono
poste in liquidazione. L’esperienza ha dimostrato che ne consegue una per-
dita totale per gli investitori.

I truffatori sono consegnati alla giustizia?

Chi regge segretamente i fili di tale raggiro, spesso da un Paese estero, agi-
sce di norma tramite un prestanome. Per questo motivo è difficile intentare
una causa ai sensi del diritto in materia di vigilanza e penale.

In che modo gli investitori possono tutelarsi da decisioni di investimento sba-
gliate?

Sebbene una società possa vendere azioni proprie, per molte altre attività
nel settore della compravendita di azioni è necessaria un’autorizzazione
della FINMA. Spesso di primo acchito gli investitori non sono in grado di sta-
bilire il confine tra la vendita di azioni non soggetta all’obbligo di autorizza-
zione e quella che invece prevede tale obbligo. Pertanto, si raccomanda a
chi intende acquistare azioni di imprese start-up sconosciute di informarsi
accuratamente sulla società in questione. Un primo riscontro lo si ottiene
consultando il registro di commercio. La modifica frequente del nome della
società e della sede oppure numerosi aumenti di capitale mediante azioni
con un valore nominale molto basso (le cosiddette «penny stock») possono
essere campanelli d’allarme. È inoltre opportuno verificare il bilancio dell’im-
presa e appurare se il corso delle azioni può realisticamente corrispondere a
un effettivo valore aziendale.

3.2    Azioni con un valore nominale molto basso usate come
       esca

Spesso le azioni quotate e quelle non quotate in borsa vengono con-
fuse.

Non di rado le azioni non quotate vengono vendute nel cosiddetto mercato
fuori borsa. Le azioni negoziate al di fuori del sistema borsistico tedesco non
sono però sottoposte alla sorveglianza della borsa. I prezzi di queste azioni
possono variare in maniera estremamente rapida e marcata, soprattutto se
si tratta di penny stock con un valore nominale dell’ordine di pochi centesimi.
Spesso, dopo un crollo del corso dei cambi, tali azioni non possono più es-
sere rivendute.

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3.3    Il numero di valore svizzero come presunto elemento di si-
       curezza

Il numero di valore di un titolo di per sé non fornisce alcuna garanzia.

Il valore è un numero di identificazione inequivocabile che in Svizzera viene
attribuito dalla SIX Financial Information per identificare i titoli e gli strumenti
finanziari. Tuttavia, il valore attesta solo l’esistenza del titolo corrispondente,
ma non garantisce né la serietà né il valore intrinseco di un prodotto. Anche
un fondo d’investimento domiciliato alle Isole Cayman o ad Antigua e non
autorizzato in Svizzera può essere dotato di un numero di valore svizzero,
ma ciò non garantisce che le corrispondenti quote di fondi possano poi es-
sere rivendute.

3.4    Giacimenti minerari, miniere d’oro e metalli preziosi utiliz-
       zati come esca

Nel caso di società che apparentemente operano nel settore dei metalli
preziosi si raccomanda la massima cautela: non è tutto oro quello che
luccica!

Per gli investitori è difficile accertare se dietro ai titoli della società in que-
stione vi sia una concreta attività commerciale. Internet è indulgente e al-
cune aziende non mantengono ciò che l’attraente sito Internet promette. È
difficile verificare la serietà di giacimenti minerari e miniere ubicati in Paesi
geograficamente lontani. Spesso società poco raccomandabili offrono anche
oro o platino oppure titoli su questi metalli preziosi. Tuttavia, una volta con-
clusa la compravendita, i metalli preziosi, che agli occhi di molti investitori
sono ancora sinonimo di sicurezza, non vengono consegnati.

3.5    Investimenti sostenibili, uno specchietto per le allodole

Molti offerenti fanno consapevolmente leva sulla coscienza ecologica
dei potenziali investitori.

Piantagioni di alberi in Sud America o Romania, parchi eolici in Polonia: il
ventaglio di investimenti sostenibili è ampio. I fornitori speculano sull’inten-
zione di molti investitori di operare un investimento responsabile dal punto di
vista ecologico.

In parole povere, se prendiamo l’esempio della piantagione di alberi, l’ob-
bligo di autorizzazione dell’attività dipende in particolare dalla possibilità di
assegnare al cliente un numero ben definito di alberi a titolo di proprietà, i
quali in caso di fallimento del fornitore possono essere scorporati a favore
degli investitori. Qualora non sia possibile assegnare nessun bene all’inve-

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stitore, può trattarsi di un servizio o di un prodotto finanziario soggetto all’ob-
bligo di autorizzazione. È difficile per gli investitori valutare questo aspetto
nei singoli casi. In caso di dubbio, per sapere con certezza se una data im-
presa è autorizzata o meno, gli investitori possono contattare la FINMA
(questions@finma.ch).

3.6    Il risanamento del debito, una soluzione fittizia

I servizi di risanamento del debito si rivelano spesso una soluzione fit-
tizia in un contesto di difficoltà finanziarie.

Sul mercato finanziario viene offerta la possibilità di risanamenti privati dei
debiti, per i quali è però preventivamente richiesto il versamento di un cospi-
cuo importo a titolo di acconto. I crediti promessi destinati all’estinzione dei
debiti non vengono tuttavia mai erogati. In questi casi è consigliabile rivol-
gersi ai competenti consulenti cantonali e non stipulare contratti con società
private di risanamento del debito.

3.7    La trappola dei siti Internet clonati

La FINMA constata con sempre maggiore frequenza siti Internet con-
traffatti di imprese autorizzate.

Sono sempre più frequenti i casi di siti web «clonati», che divergono solo in
minima parte dalla pagina Internet della vera impresa. Per i siti web di im-
prese che fanno riferimento a un’autorizzazione rilasciata dalla FINMA è per-
tanto opportuno verificare se si tratta del sito Internet originale della società
o di una copia. Potrebbe trattarsi di un operatore finanziario non autorizzato
che utilizza il nome dell’impresa in modo fraudolento. Le informazioni di con-
tatto (numero di telefono e indirizzo e-mail) o l’indirizzo URL consentono di
identificare un sito Internet clonato. In questo modo gli investitori possono
tutelarsi da un’eventuale truffa.

3.8    Offerte di risarcimento delle perdite, un meschino tranello

A volte gli investitori danneggiati passano dalla padella alla brace: di-
sperati per la loro perdita finanziaria, s’infilano immediatamente in un
altro caso di frode.

Alcuni operatori finanziari fanno leva sul fatto che gli investitori già incappati
in una truffa sperano di recuperare il denaro perso. Occorre agire con la
massima cautela quando qualcuno si avvicina a una vittima di frode e finge
di sapere in che modo può riparare le sue perdite. Pare che in rete circolino
elenchi con i nominativi delle vittime sul mercato, venduti a nuovi truffatori.
Gli investitori che hanno già subito perdite abboccando a offerte di questo

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tipo vengono in genere raggirati una seconda volta e portati a sborsare ulte-
riore denaro, a scambiare le azioni senza valore o le criptovalute con altri
prodotti allettanti o a pagare commissioni per servizi che alla fine non ven-
gono forniti.

3.9    Le opzioni binarie, presunta fonte di rapidi profitti

Le offerte che promettono rapidi profitti comportano solitamente rischi
elevati. È il caso anche delle opzioni binarie.

Le piattaforme sulle quali sono negoziate le cosiddette opzioni binarie atti-
rano gli investitori in quanto viene promesso un rapido profitto a fronte di un
basso capitale iniziale. Le opzioni binarie speculano sul fatto che un sotto-
stante (come il corso di un’azione, di un indice o di una valuta) raggiunga, a
breve termine, un valore superiore o inferiore allo strike price alla scadenza
del contratto. Oltre ad alcuni fornitori seri, anche molte pecore nere si stanno
muovendo in questo mercato. La maggior parte dei fornitori di opzioni bina-
rie sono domiciliati all’estero e non tutti sono autorizzati e controllati nel loro
paese d’origine. Si consiglia pertanto di esaminare sempre con la massima
attenzione e con congruo anticipo i fornitori interessati. Per evitare perdite, è
opportuno esaminare scrupolosamente se un impegno finanziario corri-
sponde al proprio profilo di rischio finanziario.

3.10 Il marketing di rete, un perfido strumento di proliferazione

Non di rado i clienti vengono incoraggiati a reclutare altri clienti. In tal
modo, possono essere inconsapevolmente perseguibili penalmente.

In un momento in cui la comunicazione attraverso i social network sta acqui-
sendo importanza, anche i fornitori di servizi finanziari poco raccomandabili
si avvalgono di questi canali. I sistemi di marketing in cui gli investitori reclu-
tano altri potenziali investitori attraverso i social media e le reti personali o
tramite roadshow richiamano l’attenzione sulle relative offerte vengono esa-
minati criticamente da tutte le autorità di vigilanza. Spesso gli offerenti di ser-
vizi finanziari non autorizzati utilizzano tali opportunità di comunicazione per
divulgare la loro offerta e conquistare rapidamente molti sostenitori. Gli inve-
stitori devono sempre essere consapevoli del fatto che tali offerte possono
essere la spia di un sistema piramidale. Spesso sono solo i primi parteci-
panti a beneficiarne, gli altri restano a mani vuote o perdono il denaro inve-
stito. È inoltre consigliabile chiarire in quali rischi di natura penale si può in-
correre personalmente se si reclutano altri investitori che potrebbero subire
una perdita economica.

Il ventaglio delle pratiche ingannevoli è ampio e viene continuamente perfe-
zionato e adeguato ai nuovi standard tecnologici. In tutti questi casi vale la

                                                                                      12/23
stessa regola: in caso di dubbio è meglio stare alla larga da questo tipo di af-
fari e offerte!

4     Altre attività soggette all’obbligo di autorizzazione

4.1    Valute virtuali (p. es. bitcoin)

È sempre più diffuso l’acquisto di beni su Internet. A questo commer-
cio si aggiunge ora anche il flusso di denaro virtuale: le criptovalute
sono a dir poco proliferate.

Da diverso tempo i flussi di denaro non scorrono più esclusivamente attra-
verso i canali convenzionali, come emittenti di carte di credito o fornitori spe-
cializzati di servizi di pagamento (Paypal, ecc.). Di recente hanno visto la
luce anche le cosiddette valute virtuali (p. es. bitcoin o ether). Il commercio
con criptovalute funziona a livello decentrale e indipendentemente da istitu-
zioni statali e banche. I bitcoin possono per esempio essere scambiati su
apposite borse contro valute reali come euro o dollari.

Rischi di truffa, perdita e riciclaggio di denaro assai elevati nel com-
mercio di valute virtuali

La peculiarità dei bitcoin consiste nel fatto che un’identificazione dei partner
commerciali è possibile solo mediante specifici provvedimenti tecnici. In ra-
gione di tale anonimato i bitcoin svolgono dunque un ruolo fondamentale per
le attività dell’economia sommersa. I pagamenti effettuati mediante i bitcoin
non possono essere revocati: il denaro erroneamente versato non può es-
sere riaccreditato per il tramite di un’istanza centrale. Inoltre, se l’utente non
conosce il proprio partner commerciale o se quest’ultimo non può essere
identificato, in caso di problemi non è possibile contattare o citare in giudizio
il venditore di tali valute virtuali. Per di più, il corso delle monete virtuali subi-
sce forti oscillazioni. Per le ragioni sopraesposte si può quindi affermare che,
complessivamente, nel commercio con valute virtuali da parte di commer-
cianti non autorizzati i rischi di truffa, perdita e riciclaggio di denaro sono as-
sai elevati.

Le norme del diritto in materia di vigilanza

Il diritto in materia di vigilanza non sancisce concrete disposizioni in materia
di valute virtuali. Tuttavia, a seconda del modello operativo, il commercio
con i bitcoin (o con un’altra valuta virtuale) può sottostare all’obbligo di auto-
rizzazione.

Le imprese con modelli operativi che comprendono l’acquisto e la vendita a
titolo professionale di valute virtuali contro mezzi di pagamento legali oppure

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offrono piattaforme per lo scambio o il commercio di valute virtuali sono per-
tanto assoggettate alla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Tali imprese
devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto dalla FINMA
(OAD) oppure richiedere a quest’ultima un’autorizzazione come intermedia-
rio finanziario direttamente sottoposto (IFDS).

Se vengono accettate valute virtuali con la promessa di restituirle in un se-
condo momento, potrebbe essere necessaria anche un’autorizzazione a
operare come banca. In questo caso, in linea di principio si applicano le
stesse norme che vigono per l’accettazione di valute nazionali. Anche le va-
lute virtuali possono costituire depositi del pubblico.

Attenzione al marketing piramidale contestuale alle valute virtuali

Negli ultimi tempi la FINMA ha sottoposto a una sorveglianza più serrata le
imprese che offrono agli investitori l’acquisto di una (propria) valuta virtuale
prospettando loro ingenti guadagni, come quelli conseguiti o talvolta pro-
messi dal mercato dei bitcoin. Spesso queste valute virtuali sono inserite in
un cosiddetto sistema di marketing piramidale: se in tale sistema l’investitore
A acquisisce i nuovi investitori B e C, riceverà le rispettive commissioni. Se,
a loro volta, gli investitori B e C reclutano altri investitori, oltre agli investitori
B e C anche l’investitore A beneficerà di questo sistema piramidale. Di
norma, tuttavia, non è sempre possibile ricostruire con precisione il funziona-
mento di questo modello operativo. A differenza dei bitcoin, ad esempio,
spesso le valute virtuali offerte non sono gestite a livello decentralizzato. Se
le imprese che offrono tali valute assumono a titolo professionale obblighi di
rimborso (condizionali) nei confronti degli investitori, necessitano di un’auto-
rizzazione da parte della FINMA ai sensi della Legge sulle banche. Può al-
tresì configurarsi un assoggettamento dell’attività alla LRD. La FINMA racco-
manda pertanto di valutare attentamente un investimento in valute virtuali e
di effettuarlo soltanto se il modello operativo dell’offerente è realmente com-
prensibile e intelligibile. È possibile che gli impostori puntino a sfruttare l’eu-
foria collettiva suscitata dalle valute virtuali.

4.2    Initial coin offering (ICO)

Sotto la spinta dell’euforia suscitata dalle criptovalute e dalla correlata
tecnologia blockchain, si è sviluppato un nuovo tipo di finanziamento
aziendale che utilizza le ICO. Gli investimenti in tali ICO sono associati
a rischi elevati per gli investitori, i quali possono perfino subire una
perdita totale.

Le initial coin offering (ICO) o i token generating event consentono di racco-
gliere, in forma digitale, capitale per scopi imprenditoriali sulla base della
tecnologia blockchain. Il concetto di ICO si fonda su quello di IPO (initial pu-
blic offering). Mentre in un’offerta pubblica di acquisto in borsa l’investitore
acquista azioni e quindi anche partecipazioni in un’impresa o riceve diritti di

                                                                                          14/23
voto, di norma ciò non avviene nel caso delle ICO. Come contropartita, i fi-
nanziatori che versano gli importi generalmente in valute virtuali ricevono
«coin» o «token» basati su blockchain, che presentano una correlazione di-
retta con un determinato progetto o con l’impresa dell’organizzatore di ICO.

La struttura concreta delle ICO si differenzia fortemente nel singolo caso
sotto il profilo tecnico, funzionale ed economico, rendendo quindi impossibile
categorizzare in modo onnicomprensivo se e per quale modello vi sia l’ob-
bligo di assoggettamento ai sensi delle leggi sui mercati finanziari. Inoltre,
spesso per gli investitori è difficile giudicare in che modo i fondi investiti ven-
gono realmente utilizzati dall’organizzatore di ICO e quale tecnologia o
scopo aziendale essi servono a finanziare.

Gli investitori devono inoltre essere consapevoli del fatto che investire in
un’ICO è altamente speculativo. Non sempre le informazioni sui rendimenti e
sull’andamento previsto dei corsi dei coin o dei token emessi sono affidabili.
Inoltre, la FINMA non può escludere che le attività ICO, in particolare alla
luce degli attuali sviluppi di mercato, vengano attuate con finalità fraudo-
lente.

Per quanto riguarda la classificazione giuridica delle ICO, la FINMA ha pub-
blicato un’apposita guida pratica.

4.3    Crowdfunding

La FINMA constata che gli organizzatori di raccolte di fondi e gli inve-
stitori si avvalgono sempre più frequentemente delle piattaforme online
anziché delle banche autorizzate.

Le cosiddette piattaforme di crowdfunding in Internet costituiscono una rete
d’intermediazione privata tra gli organizzatori di raccolte di fondi e gli investi-
tori: i primi indicano sulla piattaforma il progetto a cui i fondi sono destinati e
l’importo desiderato, nonché l’ammontare degli interessi che sono disposti a
corrispondere. Chi intende investire alle condizioni esposte, può presentare
un’offerta tramite la piattaforma.

Le piattaforme di crowdfunding sono soggette all’obbligo di autorizza-
zione?

Poiché il ventaglio delle strutture delle piattaforme di crowdfunding è assai
diversificato, non si può stabilire in via generale se tali piattaforme siano o
meno soggette all’obbligo di autorizzazione. La FINMA deve esaminare sin-
golarmente ogni modello operativo. Se il denaro procacciato tramite una
piattaforma non viene gestito a livello centrale tramite i conti del gestore
della piattaforma (pooling), bensì effettivamente solo veicolato, in linea di
principio il gestore della piattaforma non è assoggettato all’obbligo di autoriz-

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zazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari. Devono prestare atten-
zione coloro che accettano denaro per il tramite di una piattaforma di
crowdfunding (p.es. i mutuatari) senza osservare i requisiti sanciti dall’Ordi-
nanza sulle banche (OBCR), poiché tale attività può implicare l’obbligo di
autorizzazione da parte della FINMA (in particolare ai sensi della Legge sulle
banche). Il 1° agosto 2017 è entrata in vigore la versione sottoposta a revi-
sione dell’Ordinanza sulle banche, che introduce agevolazioni anche per il
crowdfunding. Il termine per il trasferimento dei depositi è ora stato esteso a
60 giorni, a vantaggio delle piattaforme (prima erano al massimo 7 giorni la-
vorativi). Inoltre, se sono soddisfatte determinate condizioni, le imprese pos-
sono accettare senza obbligo di autorizzazione depositi fino a un valore di
soglia di un milione di franchi, indipendentemente dal numero di depositanti.

Gli investitori devono tuttavia essere consapevoli del fatto che agiscono a
proprio rischio e pericolo. Essi trasferiscono somme di denaro secondo il di-
ritto privato, la cui remunerazione e il cui rimborso dipendono dalle intenzioni
e dalla situazione finanziaria del destinatario dei fondi. Per questa ragione gli
investitori devono informarsi accuratamente sui propri partner contrattuali.

4.4    Commercio di divise online

Dal 2008 tutti i commercianti di divise con sede in Svizzera devono di-
sporre di un’autorizzazione bancaria per l’esercizio della loro attività.

Tutti i commercianti hanno avuto più di un anno di tempo per sospendere la
propria attività commerciale o inoltrare alla FINMA una domanda di autoriz-
zazione. Poiché la trafila per il rilascio di un’autorizzazione bancaria è piutto-
sto lunga, la maggioranza dei commercianti di divise operativi in Svizzera ha
cessato completamente la propria attività. È tuttavia aumentato il numero di
rimostranza di clienti inoltrate alla FINMA concernenti commercianti esteri di
divise che offrono i loro servizi mediante una piattaforma online. Spesso tali
società forniscono un indirizzo di contatto in Svizzera e per le loro attività
commerciali utilizzano conti bancari svizzeri.

Succursali a tutti gli effetti di società estere in Svizzere

Il modello operativo descritto può rappresentare una succursale a tutti gli
effetti di una società estera, la quale necessita dell’autorizzazione della
FINMA per l’esercizio della sua attività. La FINMA interviene se giunge in
possesso di indizi di un’attività illegale di commercio di divise. Tuttavia, se la
società finge una presenza in Svizzera unicamente per godere della buona
reputazione della piazza finanziaria svizzera, la FINMA non può procedere
direttamente nei confronti di essa.

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4.5   Gestori patrimoniali esterni

«Avere fiducia va bene, ma controllare è meglio».

I gestori patrimoniali svolgono un ruolo importante sul mercato finanziario. I
reclami finora presentati hanno tuttavia dimostrato che alcuni gestori
patrimoniali dispongono di una procura bancaria sui conti e i depositi dei
loro clienti, ma non esercitano tale procura nell’interesse dell’investitore.
L’autorizzazione da parte della FINMA e la vigilanza da parte dell’OV non
consentono sempre di evitare un possibile comportamento scorretto di un
gestore patrimoniale. Per questo è sempre valido il principio: «Avere fiducia
va bene, ma controllare è meglio». Per esempio, ogni cliente dovrebbe farsi
recapitare i propri estratti bancari direttamente dalla banca, e non dal
gestore patrimoniale. In questo modo il cliente può esercitare un controllo e,
in caso di incongruenze, contattare direttamente la banca.

4.6   Commercio di polizze vita di seconda mano (second-
      hand)

Si raccomanda di agire con cautela quando si investe in polizze di se-
conda mano. Di norma non vi è alcun controllo o vigilanza sulla solvibi-
lità dei fornitori di tali polizze. Tali investimenti sono pertanto soggetti
a rischi: la controparte è esposta a rischi di insolvenza e l’esperienza
dimostra che per gli investitori è difficile far valere legalmente i propri
crediti nei confronti degli offerenti.

                                                                                 17/23
Il mercato secondario delle polizze per l’assicurazione sulla vita è un mer-
cato in cui i contraenti trasferiscono, durante la durata contrattuale, i loro di-
ritti derivanti da contratti di assicurazione sulla vita in essere e ricevono un
indennizzo. Si parla anche di polizze di seconda mano (second-hand).

Se le compagnie di assicurazione estere offrono polizze di questo tipo a per-
sone domiciliate in Svizzera, la società necessita di un’autorizzazione a se-
conda della struttura giuridica, per esempio come impresa di assicurazione
o, in caso di intermediazione, di una registrazione come intermediario assi-
curativo. Tuttavia, spesso si possono osservare strutture per le quali non è
richiesto l’obbligo di autorizzazione né l’assoggettamento alla vigilanza in
Svizzera.

Come funziona il commercio? Per esempio, un investitore assume contrat-
tualmente le pretese del contraente dell’assicurazione originario. L’investi-
tore corrisponde al contraente dell’assicurazione originario un prezzo per il
trasferimento del diritto regolato in un contratto. L’importo dipende dalla peri-
zia di un esperto che stima la speranza di vita del contraente dell’assicura-
zione originario. Oltre al prezzo di acquisto della polizza, la perizia influisce
anche sul previsto successo dell’investimento per l’investitore.

Il commercio di polizze di seconda mano è spesso strutturato in modo tale
che gli investitori non abbiano stipulato alcun contratto con l’impresa di assi-
curazione estera, bensì con una società terza che funge da intermediario.
Gli investitori non hanno quindi alcuna pretesa diretta nei confronti di un’im-
presa di assicurazione, bensì nei confronti di un intermediario che di norma
non è soggetto a vigilanza né all’estero né in Germania. Ciò comporta un
aumento dei rischi di insolvenza. Nella stipula di tali polizze/contratti si rac-
comanda quindi di verificare sempre il profilo del vostro partner contrattuale
e contro chi, in quale foro e a quale costo potete far valere i vostri diritti.

5    Dieci raccomandazioni per tutelarsi dagli offerenti poco
     seri

Attenendosi a queste dieci semplici regole di condotta, gli investitori possono
diminuire la probabilità di diventare vittime dei raggiri compiuti da offerenti
che operano in maniera illegale o fraudolenta.

1. Prendetevi sempre il tempo di analizzare oculatamente gli investimenti
   prima di decidere. Non fatevi mettere sotto pressione. Diversificate gli
   investimenti e non puntate mai tutto su un’unica carta.

2. Prima di operare qualsiasi investimento, effettuate accertamenti in pro-
   prio sull’offerente e i suoi prodotti. Non lasciatevi abbindolare da opu-
   scoli patinati o abili operatori di marketing telefonico. Appurate mediante

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Google o altri motori di ricerca se sono reperibili informazioni sugli offe-
    renti e i relativi prodotti. Agite a vostro rischio e pericolo, è quindi oppor-
    tuno che vi informiate sui vostri partner contrattuali.

3. Verificate se l’offerente è in possesso della necessaria autorizzazione
   della FINMA. L’elenco degli istituti assoggettati è disponibile sul sito
   https://www.finma.ch/it/finma-public/bewilligte-institute-personen-und-
   produkte/. Ricordatevi che non tutte le società assoggettate alla vigi-
   lanza della FINMA sono sottoposte a una sorveglianza serrata e cor-
   rente (prudenziale).

4. Verificate inoltre se l’offerente figura nella lista negativa della FINMA o
   nell’IOSCO Investor Alerts Portal. Se sì, raccomandiamo particolare at-
   tenzione e prudenza.

5. Se si tratta di offerenti svizzeri, controllate l’estratto del registro di com-
   mercio (www.zefix.ch). Diffidate di frequenti modifiche della ragione so-
   ciale, dell’indirizzo o degli aventi diritto di firma.

6. Relativamente a offerenti o offerte provenienti dall’estero, procuratevi
   sempre un contatto a cui potete rivolgervi in caso di problemi e informa-
   tevi sulle modalità per far valere eventuali pretese (contro chi, in quale
   foro competente e a quale costo).

7. Consultate e utilizzate gli appositi forum in Internet e i siti di consuma-
   tori. Eventuali segnalazioni da parte di investitori titubanti o già danneg-
   giati sono da considerare un campanello d’allarme.

8. Confrontate i prodotti, i rendimenti e le commissioni con quelli di altri of-
   ferenti. Qualora dovessero risultare particolarmente vantaggiosi rispetto
   a quelli degli istituti autorizzati dalla FINMA, si consiglia di agire con pru-
   denza.

9. Le tecnologie e i prodotti innovativi (ad es. le valute virtuali) esercitano
   senz’altro il fascino della novità, ma implicano anche rischi non trascura-
   bili. Sono pochi i casi in cui il colpo grosso riesce davvero. Informatevi.
   Investite solo se avete compreso la proposta d’investimento.

10. Tenete sempre presente la regola di base dell’investimento: rendimenti
    elevati comportano sempre rischi di perdita altrettanto elevati. Spesso i
    rischi di perdita sono molto più concreti rispetto alle possibilità di rendi-
    mento.

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6     Gli strumenti di cui la FINMA dispone per lottare contro
      gli offerenti di servizi finanziari che operano in maniera
      illecita

6.1    Il mandato della FINMA

Oltre a tutelare creditori, investitori e assicurati, la FINMA vigila sulla
funzionalità dei mercati finanziari.

La FINMA si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assi-
curati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Per adem-
piere il suo mandato legale, essa sorveglia gli istituti autorizzati, in partico-
lare banche, borse (infrastrutture del mercato finanziario), commercianti di
valori mobiliari, fondi (investimenti collettivi di capitale) e assicurazioni. Altri
offerenti di servizi finanziari che esercitano la loro attività a titolo professio-
nale, come gestori patrimoniali, società di credito o società di leasing, sono
sottoposti a vigilanza solo per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni in
materia di prevenzione del riciclaggio di denaro.

La FINMA deve inoltre imporre gli obblighi di autorizzazione e i divieti di
esercizio dell’attività prescritti dalle leggi sui mercati finanziari. Ciò significa
che la FINMA procede nei confronti di persone e imprese che esercitano
senza la necessaria autorizzazione.

L’applicazione degli obblighi di autorizzazione secondo le leggi sui mercati
finanziari non è di competenza esclusiva della FINMA: punire coloro che si
sono resi responsabili dell’intermediazione finanziaria illegale è compito
delle autorità penali.

6.2    Come agisce la FINMA

Ogni anno la FINMA effettua decine di accertamenti se ha il sospetto
che offerenti di servizi finanziari operino in maniera illecita.

Per tutelare la collettività degli investitori, la FINMA adotta vari provvedimenti
nei confronti di società e persone che operano senza autorizzazione. Tutta-
via, la FINMA non può vigilare in maniera sistematica e proattiva sull’intera
«zona grigia» in cui l’attività fermenta ai margini del settore finanziario auto-
rizzato e sottoposto a vigilanza. Solo se viene segnalata un’irregolarità o
un’eventuale attività illegale la FINMA svolge accertamenti e adotta le con-
seguenti misure coercitive (cfr. capitolo 6.3).

Il punto di partenza per gli accertamenti a carico di intermediari finanziari
che operano in maniera illecita è solitamente costituito da richieste e rimo-
stranze di clienti, ma anche da segnalazioni di autorità penali, di autorità

                                                                                       20/23
estere di vigilanza o di mass media. Spesso anche elementi acquisiti auto-
nomamente nell’ambito di procedimenti della FINMA in corso segnano l’ini-
zio di nuovi accertamenti.

Ogni anno alla FINMA pervengono varie centinaia di segnalazioni che ven-
gono scrupolosamente esaminate. Tuttavia, in ragione delle limitate risorse
disponibili a livello di personale, la FINMA è costretta a stabilire delle priorità.
Un’elevata priorità è conferita ai casi in cui pervengono segnalazioni da nu-
merosi investitori interessati o in cui gli importi di denaro in questione risul-
tano ingenti. Inoltre, la FINMA interviene senza indugio se un operatore pro-
muove le proprie attività utilizzando il logo protetto della FINMA o afferma in
modo fraudolento di disporre di un’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza. In
questo modo intende evitare che gli investitori si basino su falsi presupposti.

La FINMA può dare seguito unicamente a segnalazioni concrete, che la-
sciano presumere una violazione delle leggi sui mercati finanziari. In linea di
principio non considera né approfondisce segnalazioni o domande formulate
in modo generico. La procedura concreta adottata dalla FINMA varia in am-
pia misura in funzione del singolo caso. In una prima fase viene verificata la
possibilità di ripristinare la situazione di legalità senza dover avviare un pro-
cedimento formale. Ciò si verifica, per esempio, se il partecipante al mercato
in questione adegua il proprio modello operativo, i contratti o l’attività pubbli-
citaria, si avvale di un revisore abilitato dalla FINMA, si pone volontaria-
mente in liquidazione oppure ottiene la necessaria autorizzazione della
FINMA o l’affiliazione a un organismo di autodisciplina.

Il requisito preliminare è che un’impresa e/o il suo modello operativo e i rela-
tivi responsabili mostrino un certo livello di serietà e che i capitali degli inve-
stitori non siano messi a repentaglio. Non devono inoltre sussistere indizi di
reati. Sia i responsabili che le imprese devono adottare nei confronti della
FINMA un atteggiamento cooperativo nonché reagire con tempestività e
onestà. La FINMA prende contatti con le società interessate, talvolta le invita
per un colloquio e chiede conferme.

Il Rapporto sull’enforcement contiene informazioni aggiornate concernenti gli
intermediari finanziari che operano in maniera illecita e gli accertamenti con-
dotti dalla FINMA.

6.3    I provvedimenti della FINMA

Se le vengono segnalate violazioni del diritto in materia di vigilanza, la
FINMA effettua gli accertamenti del caso.

Se sussistono indizi concreti di una grave violazione del diritto dei mercati
finanziari e la situazione di legalità non può essere ripristinata altrimenti, la
FINMA avvia un procedimento di enforcement nei confronti dei rispettivi offe-

                                                                                       21/23
renti e, all’occorrenza, anche delle persone fisiche coinvolte. In un tale pro-
cedimento la FINMA, disponendo di poteri sovrani, appura la fattispecie e
ordina provvedimenti nei confronti delle società e delle persone in questione.

Per accertare la fattispecie, la FINMA può avvalersi di un esperto indipen-
dente e in possesso di conoscenze specialistiche quale incaricato dell’in-
chiesta e disporre un controllo in loco. In un’apposita decisione la FINMA
fissa i compiti dell’incaricato dell’inchiesta e le sue competenze. Cerca inol-
tre di assicurare i crediti dei clienti ancora disponibili. Se sussiste il sospetto
che non solo sia stato violato il diritto dei mercati finanziari, ma siano stati
compiuti anche crimini o delitti di diritto comune, la FINMA coordina il proprio
intervento con le autorità penali cantonali. Talvolta le autorità operano anche
in modo congiunto in loco.

Una volta che la fattispecie rilevante è stata accertata e il sospetto di viola-
zione del diritto dei mercati finanziari è stato confermato, la FINMA emana
una decisione finale e ordina le misure necessarie per ripristinare la situa-
zione di legalità. Nel caso di offerenti che operano in maniera illegale,
spesso si procede alla liquidazione della società. A tale scopo la FINMA no-
mina un liquidatore e ne sorveglia l’attività. Se la società è sovraindebitata o
insolvente, viene avviata una procedura fallimentare. La FINMA stessa op-
pure un liquidatore del fallimento esterno procedono a liquidare la società.

La FINMA può inoltre vietare alle persone fisiche responsabili l’esercizio
dell’attività illecita e della relativa pubblicità. Può anche disporre un divieto di
esercizio della professione o confiscare i proventi ottenuti violando il diritto
dei mercati finanziari. Perseguendo un’azione di deterrenza, possono anche
essere pubblicate alcune parti della decisione finale, segnatamente l’ordine
di astenersi dall’esercizio di un’attività assoggettata senza la necessaria au-
torizzazione e il divieto di esercizio dell’attività. Per l’esercizio di un’attività
non autorizzata, la FINMA sporge inoltre denuncia al Servizio diritto penale
del Dipartimento federale delle finanze.

Se sussiste il sospetto di attività svolta in modo illecito e il rispettivo offerente
non adempie il vigente obbligo d’informazione nei confronti della FINMA, tal-
volta quest’ultima non è in grado di procedere a ulteriori accertamenti e,
all’occorrenza, di disporre e applicare i provvedimenti necessari. Un caso
concreto è quando l’offerente non ha una presenza fisica in Svizzera, ma
sussiste un legame con la Svizzera (ad es. ha fornito un falso indirizzo o un
numero di telefono in Svizzera sul sito Internet o nei documenti pubblicitari o
di altro tipo). In questi casi la FINMA pubblica i nomi delle società o delle
persone nella sua lista d’allerta e nella black list dell’Organizzazione Interna-
zionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari IOSCO. All’occor-
renza la FINMA procede al blocco del sito Internet e dei numeri telefonici
svizzeri.

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6.4    Le possibilità di cui la FINMA dispone in dialogo con gli in-
       vestitori

Le segnalazioni aiutano la FINMA a proteggere gli investitori.

La FINMA prende seriamente le segnalazioni di presunte attività non autoriz-
zate e le esamina scrupolosamente. Le segnalazioni degli investitori aiutano
la FINMA a rintracciare gli offerenti di servizi finanziari che operano in ma-
niera illecita e a procedere contro di essi. Tuttavia la FINMA può dare se-
guito solo a segnalazioni concrete, che lasciano presumere una violazione
delle leggi sui mercati finanziari. Segnalazioni formulate in modo generico o
domande del tipo «L’impresa X è seria?» oppure «Dovrei investire nell’im-
presa Y?» non sono sufficientemente circostanziate.

Chi segnala alla FINMA eventuali irregolarità, non può aspettarsi di venire
informato/a in merito agli accertamenti e ai procedimenti in atto. Il denun-
ciante non ha qualità di parte. Per rivendicare i propri interessi, deve ricor-
rere a un procedimento civile o penale. In linea di principio, la FINMA non
rilascia informazioni concernenti i suoi procedimenti; se interpellata, non
conferma, non smentisce e non commenta le indagini. Si riserva tuttavia il
diritto di rettificare informazioni false o fuorvianti. La FINMA non è autoriz-
zata a prendere posizione in merito a controversie di diritto civile, essendo
queste di competenza dei tribunali civili. La FINMA tiene però un elenco de-
gli istituti assoggettati. In caso di dubbio, gli investitori possono così consul-
tare il sito Internet dell’Autorità di vigilanza per sapere quali società o per-
sone fisiche dispongono di un’autorizzazione da essa rilasciata. Per ulteriori
informazioni è possibile inviare una richiesta all’indirizzo que-
stions@finma.ch.

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