I REATI IN MATERIA DI ARMI - dddd Vastità del fenomeno e frammentarietà della normativa

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I REATI IN MATERIA DI ARMI - dddd Vastità del fenomeno e frammentarietà della normativa
I REATI IN MATERIA DI ARMI
                      dddd

• Vastità del fenomeno e frammentarietà della
  normativa
• Tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità
  pubblica quale ratio della disciplina
I REATI IN MATERIA DI ARMI - dddd Vastità del fenomeno e frammentarietà della normativa
FONTI NORMATIVE
• Codice penale
• Legislazione speciale
• RD 773/1931 (TULPS) e R.D. 635/1940
  (regolamento esecuzione TULPS)
• L . 895/1967 e successive modificazioni (l.
  497/1974)
• L. 110/1975 e successive modificazioni
• D.lgs. 204/2010 e modificazioni
I REATI IN MATERIA DI ARMI - dddd Vastità del fenomeno e frammentarietà della normativa
LA DEFINIZIONE DI ARMA
• Pluralità di definizioni sparse nelle diverse fonti normative
• Art. 585 c.p. “agli effetti della legge penale”
• Art. 704 c.p. “agli effetti delle contravvenzioni del c.p.”
• Art. 30 TULPS “agli effetti del TULPS”
• Artt. 44, 45 Reg. TULPS («agli effetti del art. 30 del TULPS»)
• Art. 80 Reg. TULPS («a norma dell’art. 42 del TULPS»)
• Artt. 1 – 5 L. 110/75 “agli effetti delle leggi penali, di quelle
  di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o
  regolamentari in materia»
• D. Lgs. 204/10 e succ. mod. – Recepimento direttiva
  2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della
  detenzione di armi e modifiche alla leggi sulle armi
I REATI IN MATERIA DI ARMI - dddd Vastità del fenomeno e frammentarietà della normativa
ART. 585 C.P.
• Art. 585 comma 2 c.p. : definizione di armi «agli effetti
  della legge penale»
• 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione
  naturale è l’offesa alla persona (ARMI PROPRIE)
• 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla
  legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza
  giustificato motivo (ARMI IMPROPRIE)
• Assimilate alle armi: materie esplodenti, gas asfissianti
  o accecanti
• N.B: ambito di rilevanza limitato della definizione:
  quella ex art. 585 c.p. non interessa la disciplina
  penalistica in materia di armi
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Art. 704 C.P.
• Art. 704 c.p.: definizione ai fini delle
  contravvenzioni in materia di armi nel codice
  penale (artt. 695-703 c.p.)
• 1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte
  le altre la cui destinazione naturale è l’offesa
  alla persona;
• 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro
  contenente materie esplodenti, ovvero gas
  asfissianti o accecanti
I REATI IN MATERIA DI ARMI - dddd Vastità del fenomeno e frammentarietà della normativa
Art 30 TULPS
Art 30 TULPS: definizione delle armi proprie
1) le arme proprie, cioè quelle da sparo e
tutte le altre la cui destinazione naturale è
l’offesa alla persona ;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro
contenente materie esplodenti, ovvero gas
asfissianti o accecanti
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ART. 44 e 45, 1° comma Reg. TULPS
Art. 44 Reg. TULPS: elenco delle armi proprie da
sparo (tra cui fucili e pistole) ed equiparate: armi
da bersaglio da sala e ad aria compressa
Art. 45, 1° comma Reg. TULPS: armi proprie
non da sparo: strumenti da punta e da taglio
con destinazione naturale l’offesa alla persona
(es. pugnali)
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Artt. 45, comma 2 Reg. TULPS
Art. 45, 2° comma Reg. TULPS: strumenti da
punta e da taglio che non sono considerati armi
perché la destinazione naturale non è l’offesa
alla persona
• Ratio della scelta del legislatore: circoscrivere
   la nozione di arma
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Art. 80 Reg. TULPS
• art. 80 Reg. TULPS: strumenti da punta e da
  taglio atti ad offendere che non possono
  portarsi senza giustificato motivo e distingue
  lunghezza della lama ecc.
• NB: l’art.80 fa riferimento ad art. 42 del TULPS
  nella parte abrogata dalla l.110/1975 e deve
  ritenersi implicitamente abrogato (cfr. Cass.
  450/1993 e Cass. 1482/2019)
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CLASSIFICAZIONI DELLE ARMI
• L’importanza dell’esatta classificazione dell’arma
           • Armi proprie e improprie
            • Armi comuni/da guerra
           • Armi da sparo e bianche
          • Armi clandestine e alterate
ARMI PROPRIE E IMPROPRIE
• Arma PROPRIA: art. 585, 2° comma n°1) c.p.
• «quelle da sparo e tutte le altre la cui
  destinazione naturale è l’offesa alla persona
• Arma IMPROPRIA: art. 585, 2° comma n° 2)
  c.p.
• «tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali
  è dalla legge vietato il porto in assoluto ovvero
  senza giustificato motivo
ARMI PROPRIE NON DA SPARO
• armi bianche (den. tradizionale) e altre tipologie
  (cd. armi da botta)
• Art. 704 cp riferito a contravvenzioni ex art. 697
  cp e 699 cp;
• Caratteristiche tipiche delle armi bianche corte,
  quali, i pugnali o gli stiletti: la punta acuta e la
  lama a due tagli
• Coltello a scatto: il bloccaggio della lama da solo
  non determina l’arma bianca: necessitano lama a
  doppio filo e punta acuta (Cass. 17255/2019)
ARMI BIANCHE (E NON)
Bastone animato    Katana

                      Machete
COLTELLI E CLASSIFICAZIONE

Coltello a serramanico   Coltello a scatto
ARMI COMUNI DA SPARO
• Art. 2 l. 110/1975: elencazione delle armi
  comuni da sparo (fucili, rivoltelle, pistole: cfr.
  elencazione dettagliata)
• NB: se sono automatiche sono sempre da
  guerra o tipo guerra
• Art. 2, 2° comma l.110/1975 su divieto di
  commercio armi corte 9x19 parabellum e ratio
  del divieto
ARMI DA GUERRA E TIPO GUERRA
• Art. 1 l. 110/1975: definizione di armi da
  guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra
• Caratteristiche generali : spiccata potenzialità
  offensiva e destinazione all’armamento delle
  truppe per impiego bellico
• Predisposizione al funzionamento automatico
  (art. 1, 2° comma l. 110/75)
ARMI DA GUERRA
CASO PARTICOLARE: BOTTIGLIE INCENDIARIE (MOLOTOV)
• Art. 1, 1° comma l. 110/1975: «bottiglie e involucri
  incendiari
• Cass. 17218/2001 «una semplice bottiglia contenente
  benzina non può essere equiparata ad un'arma da
  guerra, ben può esserlo, invece, allorché oltre a
  contenere benzina sia anche munita, come nel caso di
  specie, di uno stoppino che è stato acceso al momento
  del lancio, rendendo così possibile, allorché il vetro sia
  rotto, la trasmissione della fiamma al liquido contenuto
  nella bottiglia». Giur. successiva conforme
MUNIZIONI
• Definizione di munizioni: art. 1 bis d.lgs. 527/1992
  introdotto dal d.lgs. 204/2010 in materia di carta
  europea d’arma da fuoco
• Art. 1, 3° comma l. 110/1975 definisce le munizioni da
  guerra: «le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o
  parti di esse destinati al caricamento delle armi da
  guerra»
• Cass. 4156/1986 definisce le munizioni per distinguere
  dagli esplosivi: «Le munizioni consistono in involucri,
  metallici o di altro materiale (definiti di volta in volta
  proiettili, cartucce, granate, bombe, ecc.), occorrenti
  per la carica delle armi da fuoco; tali involucri per il
  loro funzionamento debbono necessariamente
  contenere materiale esplodente.»
MUNIZIONI
• La moderna cartuccia da arma da fuoco si
  compone di più parti: bossolo, innesco, carica da
  lancio e proiettile (o palla)
• Il calibro della cartuccia: che significa ad es. 9x21?
     9 mm è il diametro della palla
     21 mm è l’altezza del bossolo
• Armi di un certo calibro possono essere abbinate
  a cartucce diverse purchè dello stesso diametro;
  peso e forma della palla possono cambiare
MUNIZIONI

Quattro esempi di cartucce
   calibro 9 millimetri
MUNIZIONI
• Distinzione importante tra munizioni da guerra e munizioni
  destinate alle armi comuni da sparo
• La destinazione al caricamento delle armi da guerra comporta
  la qualificazione come munizione da guerra
  indipendentemente dalla maggiore potenzialità offensiva (art.
  1, 3° comma . 110/1975)
• Art. 2, 4° comma l. 110/1975: munizioni che non possono
  essere destinate alle armi comuni da sparo:
    - perforanti, traccianti, incendiari, esplosive, ecc.
• Giurisprudenza costante: se le munizioni hanno queste
  caratteristiche sono munizioni da guerra: «Il proiettile munito
  di incamiciatura ha effetto perforante e rientra, pertanto, tra
  le munizioni da guerra, indipendentemente dal suo calibro,
  poiché l'adozione di detta caratteristica conferisce all'arma
  un'aggressività non compatibile con gli scopi meramente
  difensivi delle armi comuni da sparo.» (Cass. 51880/19)
MUNIZIONI
• Caso particolare: cartucce cal. 9x19 parabellum
  non sono da munizioni da guerra
• Precedente orientamento giurisprudenziale
  superato, ora cfr. Cass. 18509/17: «Le cartucce
  cal. 9 x 19 "parabellum" devono essere
  considerate munizioni di arma comune da sparo,
  la cui detenzione integra la contravvenzione
  prevista dall'art. 697 cod. pen. «
• Diversa ratio del divieto di acquisto di armi cal.
  9x19 parabellum (immediata riferibilità ad armi in
  uso alle forze armate ed ai corpi di polizia)
MUNIZIONI
• I bossoli esplosi sono parti di munizioni o materiale inerte?
• Giurisprudenza contrastante su detenzione dei singoli componenti utilizzati
  delle munizioni per armi da guerra
• Cass. 11197/2020: «La detenzione di un bossolo esploso relativo a
  munizioni da guerra integra il reato di cui all'art. 2, legge 2 ottobre 1967 n.
  895 a condizione che il giudice ne verifichi la concreta idoneità a porre in
  pericolo il bene giuridico tutelato dell'ordine pubblico e della pubblica
  incolumità in relazione alla possibilità di una sua agevole riutilizzazione nel
  corpo di una nuova munizione.»
• Bossoli per armi comuni da sparo: la detenzione non integra reato (e del
  resto non vi è obbligo di denuncia ex art. 38 TULPS che si riferisce alle
  «munizioni finite»
• Cass. 29668/2014 «La detenzione di bossoli di cartucce per armi comuni da
  sparo non costituisce reato nè ai sensi dell'art. 697 cod. pen, riferendosi
  questo alle sole "munizioni" e non anche a "parti di esse", nè ai sensi
  dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n.895, il quale si riferisce alle sole
  munizioni da guerra, quali definite dall'art.1, comma terzo, della legge 18
  aprile 1975 n.110»
CASI PARTICOLARI
 ARMI A MODESTA CAPACITA’ OFFENSIVA
• Armi ad aria o gas compressi con energia non superiore
  a 7,5 joule (art. 2 co. 3 l. 110/75 modificato dalla l.
  526/1999 e D.M. 362/2001): non sono considerate
  armi comuni da sparo
• Regime di libera vendita (non necessita nulla osta) e
  libera detenzione (non necessita denuncia: art. 8 DM
  362/2001
• Il porto non è sottoposto ad autorizzazione ma è
  necessario un giustificato motivo, pena la sanzione
  amministrativa (artt. 9 e 16 D.M. 362/2001)
CASI PARTICOLARI
ARMI AD ARIA COMPRESSA PER PAINTBALL
• non sono considerate armi nei limiti di energia
  (12,7 joule) e calibro fissati dall’art. 2, comma 3
  l.110/1975: regime di libera vendita e detenzione
STRUMENTI RIPRODUCENTI ARMI (SOFTAIR) E
SCACCIACANI
• non sono considerati armi nei limiti di energia
  fissati dall’art. 5, comma 4 l.110/1975: regime di
  libera vendita e detenzione
• NB: il porto ingiustificato di questi strumenti è
  sanzionato ex art. 4 comma 2. l.110/1975
CASI PARTICOLARI
BOMBOLETTE SPRAY
• orientamenti giurisprudenziali difformi: arma da guerra
  perché contenente aggressivi chimici (Cass. 6106/2009) o
  arma comune da sparo ad emissione di gas (Cass.
  44994/2007)
• Art. 3 co. 32 l. 94/2009 e DM 103/11 fissano i limiti entro i
  quali la bomboletta può contenere spray urticante estratto
  dalle piante di peperoncino tra cui - miscela non superiore a
  20 ml - concentrazione non superiore al 10 per cento e gittata
  e non superiore a tre metri.
• La bomboletta conforme può essere liberamente portata; se
  non rispetti i requisiti è considerata arma ed il porto (che non
  può essere autorizzato) sanzionato ex art. 699 comma 2 c.p.
  (Cass. 57624/2017)
CASI PARTICOLARI
TASER e STORDITORE ELETTRICO
• Distinzione tra mezzo che provoca una scarica a
  distanza (Taser) e strumento utilizzabile a
  contatto (c.d. stuntgun)
• Taser assimilato ad arma comune da sparo per le
  modalità di funzionamento (Cass. 49325/2016)
• Storditore elettrico è in libera vendita ma con
  divieto assoluto di porto fuori dall’abitazione (art.
  4, 1° comma l. 110/75 modificato dal d.lgs.
  204/2010): Cass. 5830/2019
EFFICIENZA DELL’ARMA
• Riferimenti normativi: artt. 1,2, 7 l.895/1967
• Efficienza piena vs. efficienza potenziale
• Giurisprudenza rigorosa: cfr. Cass. 28796/2018:
  “È qualificabile come arma anche quella
  temporaneamente inefficiente perché mancante
  di un pezzo essenziale, qualora, sebbene i
  componenti della stessa non siano più in
  commercio, detto pezzo possa essere riattato
  anche artigianalmente, con conseguente
  recupero delle potenzialità di tiro.»
EFFICIENZA DELLE MUNIZIONI
• Il principio vale anche per le munizioni: Cass.
  17744/2918 «ai fini della configurabilità del reato di cui
  all'art. 697 cod. pen., le munizioni per arma comune da
  sparo devono possedere un requisito minimo di
  efficienza che le renda idonee all'impiego».
• Cass. 12620/19 «Ai fini della configurabilità del reato di
  cui all'art. 697 cod. pen., non è indispensabile disporre
  perizia per accertare l'efficienza delle munizioni,
  potendo il giudice trarre anche da altri elementi il suo
  convincimento, purché adeguatamente motivato.»
  (Fattispecie di detenzione di cartucce, all'interno di un
  pacchetto di sigarette riposto in un mobile in ambiente
  chiuso e protetto).
FATTISPECIE DI REATO PIU’ COMUNI
R
DETENZIONE ILLEGALE DI ARMA
          COMUNE DA SPARO
• Art. 38 TULPS: obbligo di denuncia all’Autorità di P.S.
• Presupposto dell’obbligo: la materiale detenzione dell’arma
• Cass. 42886/2017 “per la configurazione del delitto di
  detenzione abusiva d'arma comune da sparo è necessaria
  una relazione stabile del soggetto con la cosa, in quanto il
  concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di
  permanenza del rapporto materiale tra detentore e cosa
  detenuta ed un minimo apprezzabile di autonoma
  disponibilità del bene da parte del soggetto”
• Oggetto materiale della detenzione: armi. parti di armi (es.
  canna, tamburo, carrello), munizioni finite
• Tempo della denuncia: 72 ore dalla materiale disponibilità
DETENZIONE ILLEGALE DI ARMA
• Armi e munizionamento: unica denuncia e limiti
  al numero di armi (art. 10 co. 6 l. 110/1975) e
  munizioni (art. 97 Reg. TULPS) detenibili.
• Detenzione di armi in numero superiore:
  violazione art. 10 comma 11 l. 110/1975
• Modalità di acquisizione dell’arma (acquisto,
  successione ereditaria) e tempo della denuncia
• Obbligo di ripetizione della denuncia in caso di
  trasferimento (art. 38 comma 7 TULPS)
DETENZIONE ILLEGALE DI ARMI
• DETENZIONE DI ARMI DA GUERRA (ART. 2 L.
  895/1967)
• Oggetto: armi da guerra o tipo guerra, parti di
  arma atte all’impiego, munizioni da guerra
  (cfr. definizione art. 1 l.110/1975)
• NB: include le munizioni da guerra
• Arresto obbligatorio in flagranza (art. 380,
  comma 2 lett. g) c.p.p.)
DETENZIONE ILLEGALE DI ARMI
• DETENZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 2 e 7
  l. 895/67):
• Oggetto: armi comuni da sparo o parti di arma atte
  all’impiego
• Fattispecie autonoma di reato
• Non include le sole munizioni (cfr. art. 697 c.p)
• Unico reato con le munizioni per il rifornimento
  dell’arma ed in caso di più armi
• Arresto obbligatorio in caso di più armi comuni da
  sparo con esclusione di quelle ex art. 2, 3° comma
  l.110/75 (380, 1° comma lett. g) c.p.p.)
DETENZIONE ILLEGALE DI ARMI
• DETENZIONE DI ARMI PROPRIE NON DA
  SPARO: art. 697 c.p.
• tipologia diversificata di armi, principalmente
  armi bianche ma anche manganelli, mazze
  ferrate e simili
• Fattispecie estesa alle munizioni comuni ed ai
  caricatori ora soggetti a denuncia ex art. 38
  TULPS
PORTO ILLEGALE DI ARMA
• Le ipotesi di porto consentito dalla legge
• Il porto autorizzato: art. 42 TULPS: fucili,
  pistole, rivoltelle e bastone animato (unica
  arma non da sparo di cui può essere
  autorizzato il porto) dietro licenza
• Il porto lecito con giustificato motivo: art. 4, 2°
  comma l.110/1975
PORTO ILLEGALE DI ARMA
• Nozione di porto vs. trasporto
• Cass. 4970/2015: «In tema di porto d'arma in luogo pubblico,
  sebbene ai fini della consumazione del reato non sia richiesto che il
  soggetto agente tenga l'arma sulla sua persona, è necessario che
  questi possa acquisirne facilmente la disponibilità materiale per
  farne un uso immediato» (caso: pistola nel cofano dell’auto sotto la
  batteria >> escluso il porto)
• Cass. 23702/2013 «È configurabile il reato di porto illegale
  di arma quando l'agente ne ha la pronta disponibilità per un uso
  quasi immediato, pur non avendola indosso; ricorre, invece,
  l'ipotesi del trasporto quando l'arma viene presa in considerazione
  solo come oggetto inerte di un'operazione di trasferimento da
  luogo a luogo, senza essere suscettibile di pronta utilizzazione (caso:
  stiletto e mazza ferrata rinvenuti nell’abitacolo >> ritenuto il porto)
PORTO ILLEGALE DI ARMA DA GUERRA
• ART. 4 L. 895/1967: porto in luogo pubblico o
  aperto al pubblico di armi da guerra e loro parti
  atte all’impiego, munizioni da guerra, esplosivi,
  aggressivi chimici e congegni micidiali
• Luogo pubblico e aperto al pubblico
• Aggravanti art. 4, 2° comma l. 895/67
      a) persone travisate o riunite
      b) luoghi di istruzione
      c) istituti di credito e altri luoghi indicati
PORTO ILLEGALE DI ARMA BIANCA
• ART. 699 comma 1 C.P.: PORTO ABUSIVO DI ARMA PER
  CUI E’ AMMESSA LICENZA (bastone animato): arresto
  fino a 18 mesi
• ART. 699 comma 2 C.P.: PORTO ABUSIVO DI ARMA PER
  CUI NON E’ AMMESSA LICENZA (es. pugnale, katana)
• Interpretazione costante su riferimento alle armi
  bianche dell’art. 699 comma 2 c.p. per distinguerlo
  dall’art. 4, 1° comma l. 110/75 che richiama le «armi»
  con possibilità astratta di licenza
• Circostanze aggravanti ex art. 699 comma 3 c.p.
PORTO DI ARMI IMPROPRIE
• Art. 4, 1° comma l.110/75: divieto di porto
  ASSOLUTO di armi improprie (diverse dalle
  armi bianche): mazze ferrate, bastoni ferrati,
  sfollagente, noccoliere, storditori elettrici
• Il porto è sempre vietato, non è necessario
  investigare sull’esistenza o meno di un
  giustificato motivo
ART. 4 comma 1 l. 110/75
- oggetto materiale della condotta: arma in
  senso proprio (con sottrazione di armi da
  sparo ed armi bianche)
- condotta tipica: porto dell’arma «fuori dalla
  propria abitazione o delle appartenenze di
  essa»
- unica eccezione che rende lecita la condotta è
  l’autorizzazione ex art. 42 TULPS
PORTO DI ARMI IMPROPRIE E
    DI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE
• Art. 4, 2 comma l.110/75 (prima parte): divieto di
  porto RELATIVO senza giustificato motivo:
  bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti
  da punta o da taglio atti ad offendere (es. forbici,
  taglierino), mazze, tubi, catene, fionde, bulloni,
  sfere metalliche
• Condotta tipica: porto al di fuori della propria
  abitazione o dalle appartenenze di essa
• L’assenza di giustificato motivo è elemento tipico
  della fattispecie che deve essere provato
Art. 4 comma 2 l. 110/75
• elencazione espressa nella prima parte della norma:
  bastoni appuntiti, mazze, strumenti da punta o da
  taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde ,
  puntatori laser e strumenti di cui all’art. 5 (armi
  giocattolo)
• clausola generale nella seconda parte della norma
  «qualsiasi altro strumento non considerato
  espressamente come arma da punta o da taglio,
  chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e
  di luogo, per l’offesa alla persona» (es. cacciavite,
  martello, chiave inglese, ma anche la balestra)
• nei casi non tipizzati è richiesta la prova
  dell’utilizzabilità offensiva in concreto(Cass. 1482/19)
Art. 4 l. 110/75
• Co.3: sanzioni per le fattispecie dei commi 1 e
  2; casi di lieve entità e casistica limitata ai soli
  oggetti atti ad offendere
• Co. 4: porto arma in riunione pubblica con e
  senza licenza
• Co 5. porto di strumento atto ad offendere in
  una riunione pubblica
• Co 6. aggravante per porto nelle circostanze ex
  art. 4 l. 895/67
OMESSA RIPETIZIONE DI DENUNCIA

• Art. 38, 7° comma TULPS (introdotto da d.lgs.
  204/2010): obbligo di ripresentare la denuncia
  di detenzione ogni qual volta l’arma venga
  trasferita «in un luogo diverso»
• Luogo diverso vs. località diversa
• Termine per la ripetizione della denuncia: non
  vale la regola delle 72 ore (Cass. 10197/2017)
OMESSA RIPETIZIONE DI DENUNCIA
• NB: l’omessa ripetizione della denuncia è
  contravvenzione ora sanzionata dall’art. 17
  TULPS con pena alternativa dell’arresto fino a
  tre mesi o dell’ammenda fino a 206 euro (in
  precedenza art. 58 Reg. TULPS sanzionato da
  art. 221 TULPS);
• Ratio della sanzione più lieve rispetto
  all’omessa denuncia
OMESSA CUSTODIA DI ARMI
• Art. 20, 1° comma l.110/1975 : principio di
  diligenza nella custodia delle armi
• Contravvenzione ex art. 20 l. 110/75 in caso di
  inosservanza delle prescrizioni attinenti alla
  diligenza (es. collocazione in locale o armadio
  chiuso a chiave non accessibile)
• Si applica solo alle armi da sparo (riferimento agli
  artt. 1 e 2 l.110/1975), non alle armi bianche
  (Cass. 18931/2013) né alle munizioni (Cass.
  15940/2013)
OMESSA CUSTODIA DI ARMI
• Art. 20 bis, 2° comma l.110/75: ipotesi
  speciale nel caso di omessa custodia rispetto
  ai minori ed altri soggetti
• Si applica anche alle munizioni per espressa
  previsione normativa
ALTERAZIONE DI ARMA, DETENZIONE
  E PORTO DI ARMA CLANDESTINA
         E RICETTAZIONE
• Art. 3 l. 110/1975: alterazione di arma
• Art. 23,1° comma l. 110/1975: definizione di
  arma clandestina
• Fabbricazione e cessione di armi clandestine
• Detenzione e porto di arma clandestina
• Cancellazione dei segni distintivi
• Ipotesi di ricettazione e concorso di reati
CONCORSO DI PERSONE E ARMI
          IN MATERIA DI ARMI
• c

• concorso morale e materiale: principi generali del concorso
  calato su reati in materia di armi
• codetenzione, concorso nella detenzione vs. connivenza:
  distinzioni fondamentali
• concorso nel porto
• casi pratici e giurisprudenza (cfr. Cass. 12308/2020)
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