I REATI IN MATERIA DI ARMI - dddd Vastità del fenomeno e frammentarietà della normativa
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I REATI IN MATERIA DI ARMI dddd • Vastità del fenomeno e frammentarietà della normativa • Tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità pubblica quale ratio della disciplina
FONTI NORMATIVE • Codice penale • Legislazione speciale • RD 773/1931 (TULPS) e R.D. 635/1940 (regolamento esecuzione TULPS) • L . 895/1967 e successive modificazioni (l. 497/1974) • L. 110/1975 e successive modificazioni • D.lgs. 204/2010 e modificazioni
LA DEFINIZIONE DI ARMA • Pluralità di definizioni sparse nelle diverse fonti normative • Art. 585 c.p. “agli effetti della legge penale” • Art. 704 c.p. “agli effetti delle contravvenzioni del c.p.” • Art. 30 TULPS “agli effetti del TULPS” • Artt. 44, 45 Reg. TULPS («agli effetti del art. 30 del TULPS») • Art. 80 Reg. TULPS («a norma dell’art. 42 del TULPS») • Artt. 1 – 5 L. 110/75 “agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia» • D. Lgs. 204/10 e succ. mod. – Recepimento direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi e modifiche alla leggi sulle armi
ART. 585 C.P. • Art. 585 comma 2 c.p. : definizione di armi «agli effetti della legge penale» • 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona (ARMI PROPRIE) • 2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo (ARMI IMPROPRIE) • Assimilate alle armi: materie esplodenti, gas asfissianti o accecanti • N.B: ambito di rilevanza limitato della definizione: quella ex art. 585 c.p. non interessa la disciplina penalistica in materia di armi
Art. 704 C.P. • Art. 704 c.p.: definizione ai fini delle contravvenzioni in materia di armi nel codice penale (artt. 695-703 c.p.) • 1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona; • 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero gas asfissianti o accecanti
Art 30 TULPS Art 30 TULPS: definizione delle armi proprie 1) le arme proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona ; 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero gas asfissianti o accecanti
ART. 44 e 45, 1° comma Reg. TULPS Art. 44 Reg. TULPS: elenco delle armi proprie da sparo (tra cui fucili e pistole) ed equiparate: armi da bersaglio da sala e ad aria compressa Art. 45, 1° comma Reg. TULPS: armi proprie non da sparo: strumenti da punta e da taglio con destinazione naturale l’offesa alla persona (es. pugnali)
Artt. 45, comma 2 Reg. TULPS Art. 45, 2° comma Reg. TULPS: strumenti da punta e da taglio che non sono considerati armi perché la destinazione naturale non è l’offesa alla persona • Ratio della scelta del legislatore: circoscrivere la nozione di arma
Art. 80 Reg. TULPS • art. 80 Reg. TULPS: strumenti da punta e da taglio atti ad offendere che non possono portarsi senza giustificato motivo e distingue lunghezza della lama ecc. • NB: l’art.80 fa riferimento ad art. 42 del TULPS nella parte abrogata dalla l.110/1975 e deve ritenersi implicitamente abrogato (cfr. Cass. 450/1993 e Cass. 1482/2019)
CLASSIFICAZIONI DELLE ARMI • L’importanza dell’esatta classificazione dell’arma • Armi proprie e improprie • Armi comuni/da guerra • Armi da sparo e bianche • Armi clandestine e alterate
ARMI PROPRIE E IMPROPRIE • Arma PROPRIA: art. 585, 2° comma n°1) c.p. • «quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona • Arma IMPROPRIA: art. 585, 2° comma n° 2) c.p. • «tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in assoluto ovvero senza giustificato motivo
ARMI PROPRIE NON DA SPARO • armi bianche (den. tradizionale) e altre tipologie (cd. armi da botta) • Art. 704 cp riferito a contravvenzioni ex art. 697 cp e 699 cp; • Caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, i pugnali o gli stiletti: la punta acuta e la lama a due tagli • Coltello a scatto: il bloccaggio della lama da solo non determina l’arma bianca: necessitano lama a doppio filo e punta acuta (Cass. 17255/2019)
ARMI BIANCHE (E NON) Bastone animato Katana Machete
COLTELLI E CLASSIFICAZIONE Coltello a serramanico Coltello a scatto
ARMI COMUNI DA SPARO • Art. 2 l. 110/1975: elencazione delle armi comuni da sparo (fucili, rivoltelle, pistole: cfr. elencazione dettagliata) • NB: se sono automatiche sono sempre da guerra o tipo guerra • Art. 2, 2° comma l.110/1975 su divieto di commercio armi corte 9x19 parabellum e ratio del divieto
ARMI DA GUERRA E TIPO GUERRA • Art. 1 l. 110/1975: definizione di armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra • Caratteristiche generali : spiccata potenzialità offensiva e destinazione all’armamento delle truppe per impiego bellico • Predisposizione al funzionamento automatico (art. 1, 2° comma l. 110/75)
ARMI DA GUERRA CASO PARTICOLARE: BOTTIGLIE INCENDIARIE (MOLOTOV) • Art. 1, 1° comma l. 110/1975: «bottiglie e involucri incendiari • Cass. 17218/2001 «una semplice bottiglia contenente benzina non può essere equiparata ad un'arma da guerra, ben può esserlo, invece, allorché oltre a contenere benzina sia anche munita, come nel caso di specie, di uno stoppino che è stato acceso al momento del lancio, rendendo così possibile, allorché il vetro sia rotto, la trasmissione della fiamma al liquido contenuto nella bottiglia». Giur. successiva conforme
MUNIZIONI • Definizione di munizioni: art. 1 bis d.lgs. 527/1992 introdotto dal d.lgs. 204/2010 in materia di carta europea d’arma da fuoco • Art. 1, 3° comma l. 110/1975 definisce le munizioni da guerra: «le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di esse destinati al caricamento delle armi da guerra» • Cass. 4156/1986 definisce le munizioni per distinguere dagli esplosivi: «Le munizioni consistono in involucri, metallici o di altro materiale (definiti di volta in volta proiettili, cartucce, granate, bombe, ecc.), occorrenti per la carica delle armi da fuoco; tali involucri per il loro funzionamento debbono necessariamente contenere materiale esplodente.»
MUNIZIONI • La moderna cartuccia da arma da fuoco si compone di più parti: bossolo, innesco, carica da lancio e proiettile (o palla) • Il calibro della cartuccia: che significa ad es. 9x21? 9 mm è il diametro della palla 21 mm è l’altezza del bossolo • Armi di un certo calibro possono essere abbinate a cartucce diverse purchè dello stesso diametro; peso e forma della palla possono cambiare
MUNIZIONI Quattro esempi di cartucce calibro 9 millimetri
MUNIZIONI • Distinzione importante tra munizioni da guerra e munizioni destinate alle armi comuni da sparo • La destinazione al caricamento delle armi da guerra comporta la qualificazione come munizione da guerra indipendentemente dalla maggiore potenzialità offensiva (art. 1, 3° comma . 110/1975) • Art. 2, 4° comma l. 110/1975: munizioni che non possono essere destinate alle armi comuni da sparo: - perforanti, traccianti, incendiari, esplosive, ecc. • Giurisprudenza costante: se le munizioni hanno queste caratteristiche sono munizioni da guerra: «Il proiettile munito di incamiciatura ha effetto perforante e rientra, pertanto, tra le munizioni da guerra, indipendentemente dal suo calibro, poiché l'adozione di detta caratteristica conferisce all'arma un'aggressività non compatibile con gli scopi meramente difensivi delle armi comuni da sparo.» (Cass. 51880/19)
MUNIZIONI • Caso particolare: cartucce cal. 9x19 parabellum non sono da munizioni da guerra • Precedente orientamento giurisprudenziale superato, ora cfr. Cass. 18509/17: «Le cartucce cal. 9 x 19 "parabellum" devono essere considerate munizioni di arma comune da sparo, la cui detenzione integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. « • Diversa ratio del divieto di acquisto di armi cal. 9x19 parabellum (immediata riferibilità ad armi in uso alle forze armate ed ai corpi di polizia)
MUNIZIONI • I bossoli esplosi sono parti di munizioni o materiale inerte? • Giurisprudenza contrastante su detenzione dei singoli componenti utilizzati delle munizioni per armi da guerra • Cass. 11197/2020: «La detenzione di un bossolo esploso relativo a munizioni da guerra integra il reato di cui all'art. 2, legge 2 ottobre 1967 n. 895 a condizione che il giudice ne verifichi la concreta idoneità a porre in pericolo il bene giuridico tutelato dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità in relazione alla possibilità di una sua agevole riutilizzazione nel corpo di una nuova munizione.» • Bossoli per armi comuni da sparo: la detenzione non integra reato (e del resto non vi è obbligo di denuncia ex art. 38 TULPS che si riferisce alle «munizioni finite» • Cass. 29668/2014 «La detenzione di bossoli di cartucce per armi comuni da sparo non costituisce reato nè ai sensi dell'art. 697 cod. pen, riferendosi questo alle sole "munizioni" e non anche a "parti di esse", nè ai sensi dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n.895, il quale si riferisce alle sole munizioni da guerra, quali definite dall'art.1, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n.110»
CASI PARTICOLARI ARMI A MODESTA CAPACITA’ OFFENSIVA • Armi ad aria o gas compressi con energia non superiore a 7,5 joule (art. 2 co. 3 l. 110/75 modificato dalla l. 526/1999 e D.M. 362/2001): non sono considerate armi comuni da sparo • Regime di libera vendita (non necessita nulla osta) e libera detenzione (non necessita denuncia: art. 8 DM 362/2001 • Il porto non è sottoposto ad autorizzazione ma è necessario un giustificato motivo, pena la sanzione amministrativa (artt. 9 e 16 D.M. 362/2001)
CASI PARTICOLARI ARMI AD ARIA COMPRESSA PER PAINTBALL • non sono considerate armi nei limiti di energia (12,7 joule) e calibro fissati dall’art. 2, comma 3 l.110/1975: regime di libera vendita e detenzione STRUMENTI RIPRODUCENTI ARMI (SOFTAIR) E SCACCIACANI • non sono considerati armi nei limiti di energia fissati dall’art. 5, comma 4 l.110/1975: regime di libera vendita e detenzione • NB: il porto ingiustificato di questi strumenti è sanzionato ex art. 4 comma 2. l.110/1975
CASI PARTICOLARI BOMBOLETTE SPRAY • orientamenti giurisprudenziali difformi: arma da guerra perché contenente aggressivi chimici (Cass. 6106/2009) o arma comune da sparo ad emissione di gas (Cass. 44994/2007) • Art. 3 co. 32 l. 94/2009 e DM 103/11 fissano i limiti entro i quali la bomboletta può contenere spray urticante estratto dalle piante di peperoncino tra cui - miscela non superiore a 20 ml - concentrazione non superiore al 10 per cento e gittata e non superiore a tre metri. • La bomboletta conforme può essere liberamente portata; se non rispetti i requisiti è considerata arma ed il porto (che non può essere autorizzato) sanzionato ex art. 699 comma 2 c.p. (Cass. 57624/2017)
CASI PARTICOLARI TASER e STORDITORE ELETTRICO • Distinzione tra mezzo che provoca una scarica a distanza (Taser) e strumento utilizzabile a contatto (c.d. stuntgun) • Taser assimilato ad arma comune da sparo per le modalità di funzionamento (Cass. 49325/2016) • Storditore elettrico è in libera vendita ma con divieto assoluto di porto fuori dall’abitazione (art. 4, 1° comma l. 110/75 modificato dal d.lgs. 204/2010): Cass. 5830/2019
EFFICIENZA DELL’ARMA • Riferimenti normativi: artt. 1,2, 7 l.895/1967 • Efficienza piena vs. efficienza potenziale • Giurisprudenza rigorosa: cfr. Cass. 28796/2018: “È qualificabile come arma anche quella temporaneamente inefficiente perché mancante di un pezzo essenziale, qualora, sebbene i componenti della stessa non siano più in commercio, detto pezzo possa essere riattato anche artigianalmente, con conseguente recupero delle potenzialità di tiro.»
EFFICIENZA DELLE MUNIZIONI • Il principio vale anche per le munizioni: Cass. 17744/2918 «ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., le munizioni per arma comune da sparo devono possedere un requisito minimo di efficienza che le renda idonee all'impiego». • Cass. 12620/19 «Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 697 cod. pen., non è indispensabile disporre perizia per accertare l'efficienza delle munizioni, potendo il giudice trarre anche da altri elementi il suo convincimento, purché adeguatamente motivato.» (Fattispecie di detenzione di cartucce, all'interno di un pacchetto di sigarette riposto in un mobile in ambiente chiuso e protetto).
FATTISPECIE DI REATO PIU’ COMUNI R
DETENZIONE ILLEGALE DI ARMA COMUNE DA SPARO • Art. 38 TULPS: obbligo di denuncia all’Autorità di P.S. • Presupposto dell’obbligo: la materiale detenzione dell’arma • Cass. 42886/2017 “per la configurazione del delitto di detenzione abusiva d'arma comune da sparo è necessaria una relazione stabile del soggetto con la cosa, in quanto il concetto di detenzione per sua natura implica un minimo di permanenza del rapporto materiale tra detentore e cosa detenuta ed un minimo apprezzabile di autonoma disponibilità del bene da parte del soggetto” • Oggetto materiale della detenzione: armi. parti di armi (es. canna, tamburo, carrello), munizioni finite • Tempo della denuncia: 72 ore dalla materiale disponibilità
DETENZIONE ILLEGALE DI ARMA • Armi e munizionamento: unica denuncia e limiti al numero di armi (art. 10 co. 6 l. 110/1975) e munizioni (art. 97 Reg. TULPS) detenibili. • Detenzione di armi in numero superiore: violazione art. 10 comma 11 l. 110/1975 • Modalità di acquisizione dell’arma (acquisto, successione ereditaria) e tempo della denuncia • Obbligo di ripetizione della denuncia in caso di trasferimento (art. 38 comma 7 TULPS)
DETENZIONE ILLEGALE DI ARMI • DETENZIONE DI ARMI DA GUERRA (ART. 2 L. 895/1967) • Oggetto: armi da guerra o tipo guerra, parti di arma atte all’impiego, munizioni da guerra (cfr. definizione art. 1 l.110/1975) • NB: include le munizioni da guerra • Arresto obbligatorio in flagranza (art. 380, comma 2 lett. g) c.p.p.)
DETENZIONE ILLEGALE DI ARMI • DETENZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO (ART. 2 e 7 l. 895/67): • Oggetto: armi comuni da sparo o parti di arma atte all’impiego • Fattispecie autonoma di reato • Non include le sole munizioni (cfr. art. 697 c.p) • Unico reato con le munizioni per il rifornimento dell’arma ed in caso di più armi • Arresto obbligatorio in caso di più armi comuni da sparo con esclusione di quelle ex art. 2, 3° comma l.110/75 (380, 1° comma lett. g) c.p.p.)
DETENZIONE ILLEGALE DI ARMI • DETENZIONE DI ARMI PROPRIE NON DA SPARO: art. 697 c.p. • tipologia diversificata di armi, principalmente armi bianche ma anche manganelli, mazze ferrate e simili • Fattispecie estesa alle munizioni comuni ed ai caricatori ora soggetti a denuncia ex art. 38 TULPS
PORTO ILLEGALE DI ARMA • Le ipotesi di porto consentito dalla legge • Il porto autorizzato: art. 42 TULPS: fucili, pistole, rivoltelle e bastone animato (unica arma non da sparo di cui può essere autorizzato il porto) dietro licenza • Il porto lecito con giustificato motivo: art. 4, 2° comma l.110/1975
PORTO ILLEGALE DI ARMA • Nozione di porto vs. trasporto • Cass. 4970/2015: «In tema di porto d'arma in luogo pubblico, sebbene ai fini della consumazione del reato non sia richiesto che il soggetto agente tenga l'arma sulla sua persona, è necessario che questi possa acquisirne facilmente la disponibilità materiale per farne un uso immediato» (caso: pistola nel cofano dell’auto sotto la batteria >> escluso il porto) • Cass. 23702/2013 «È configurabile il reato di porto illegale di arma quando l'agente ne ha la pronta disponibilità per un uso quasi immediato, pur non avendola indosso; ricorre, invece, l'ipotesi del trasporto quando l'arma viene presa in considerazione solo come oggetto inerte di un'operazione di trasferimento da luogo a luogo, senza essere suscettibile di pronta utilizzazione (caso: stiletto e mazza ferrata rinvenuti nell’abitacolo >> ritenuto il porto)
PORTO ILLEGALE DI ARMA DA GUERRA • ART. 4 L. 895/1967: porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra e loro parti atte all’impiego, munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici e congegni micidiali • Luogo pubblico e aperto al pubblico • Aggravanti art. 4, 2° comma l. 895/67 a) persone travisate o riunite b) luoghi di istruzione c) istituti di credito e altri luoghi indicati
PORTO ILLEGALE DI ARMA BIANCA • ART. 699 comma 1 C.P.: PORTO ABUSIVO DI ARMA PER CUI E’ AMMESSA LICENZA (bastone animato): arresto fino a 18 mesi • ART. 699 comma 2 C.P.: PORTO ABUSIVO DI ARMA PER CUI NON E’ AMMESSA LICENZA (es. pugnale, katana) • Interpretazione costante su riferimento alle armi bianche dell’art. 699 comma 2 c.p. per distinguerlo dall’art. 4, 1° comma l. 110/75 che richiama le «armi» con possibilità astratta di licenza • Circostanze aggravanti ex art. 699 comma 3 c.p.
PORTO DI ARMI IMPROPRIE • Art. 4, 1° comma l.110/75: divieto di porto ASSOLUTO di armi improprie (diverse dalle armi bianche): mazze ferrate, bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici • Il porto è sempre vietato, non è necessario investigare sull’esistenza o meno di un giustificato motivo
ART. 4 comma 1 l. 110/75 - oggetto materiale della condotta: arma in senso proprio (con sottrazione di armi da sparo ed armi bianche) - condotta tipica: porto dell’arma «fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa» - unica eccezione che rende lecita la condotta è l’autorizzazione ex art. 42 TULPS
PORTO DI ARMI IMPROPRIE E DI OGGETTI ATTI AD OFFENDERE • Art. 4, 2 comma l.110/75 (prima parte): divieto di porto RELATIVO senza giustificato motivo: bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere (es. forbici, taglierino), mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche • Condotta tipica: porto al di fuori della propria abitazione o dalle appartenenze di essa • L’assenza di giustificato motivo è elemento tipico della fattispecie che deve essere provato
Art. 4 comma 2 l. 110/75 • elencazione espressa nella prima parte della norma: bastoni appuntiti, mazze, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde , puntatori laser e strumenti di cui all’art. 5 (armi giocattolo) • clausola generale nella seconda parte della norma «qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona» (es. cacciavite, martello, chiave inglese, ma anche la balestra) • nei casi non tipizzati è richiesta la prova dell’utilizzabilità offensiva in concreto(Cass. 1482/19)
Art. 4 l. 110/75 • Co.3: sanzioni per le fattispecie dei commi 1 e 2; casi di lieve entità e casistica limitata ai soli oggetti atti ad offendere • Co. 4: porto arma in riunione pubblica con e senza licenza • Co 5. porto di strumento atto ad offendere in una riunione pubblica • Co 6. aggravante per porto nelle circostanze ex art. 4 l. 895/67
OMESSA RIPETIZIONE DI DENUNCIA • Art. 38, 7° comma TULPS (introdotto da d.lgs. 204/2010): obbligo di ripresentare la denuncia di detenzione ogni qual volta l’arma venga trasferita «in un luogo diverso» • Luogo diverso vs. località diversa • Termine per la ripetizione della denuncia: non vale la regola delle 72 ore (Cass. 10197/2017)
OMESSA RIPETIZIONE DI DENUNCIA • NB: l’omessa ripetizione della denuncia è contravvenzione ora sanzionata dall’art. 17 TULPS con pena alternativa dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a 206 euro (in precedenza art. 58 Reg. TULPS sanzionato da art. 221 TULPS); • Ratio della sanzione più lieve rispetto all’omessa denuncia
OMESSA CUSTODIA DI ARMI • Art. 20, 1° comma l.110/1975 : principio di diligenza nella custodia delle armi • Contravvenzione ex art. 20 l. 110/75 in caso di inosservanza delle prescrizioni attinenti alla diligenza (es. collocazione in locale o armadio chiuso a chiave non accessibile) • Si applica solo alle armi da sparo (riferimento agli artt. 1 e 2 l.110/1975), non alle armi bianche (Cass. 18931/2013) né alle munizioni (Cass. 15940/2013)
OMESSA CUSTODIA DI ARMI • Art. 20 bis, 2° comma l.110/75: ipotesi speciale nel caso di omessa custodia rispetto ai minori ed altri soggetti • Si applica anche alle munizioni per espressa previsione normativa
ALTERAZIONE DI ARMA, DETENZIONE E PORTO DI ARMA CLANDESTINA E RICETTAZIONE • Art. 3 l. 110/1975: alterazione di arma • Art. 23,1° comma l. 110/1975: definizione di arma clandestina • Fabbricazione e cessione di armi clandestine • Detenzione e porto di arma clandestina • Cancellazione dei segni distintivi • Ipotesi di ricettazione e concorso di reati
CONCORSO DI PERSONE E ARMI IN MATERIA DI ARMI • c • concorso morale e materiale: principi generali del concorso calato su reati in materia di armi • codetenzione, concorso nella detenzione vs. connivenza: distinzioni fondamentali • concorso nel porto • casi pratici e giurisprudenza (cfr. Cass. 12308/2020)
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