A cura della Commissione Fiscalità - Manovra correttiva 2017 (schema di Decreto Legge del 14 aprile 2017) - UGDCEC Milano

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A cura della Commissione Fiscalità - Manovra correttiva 2017 (schema di Decreto Legge del 14 aprile 2017) - UGDCEC Milano
Manovra correttiva 2017
(schema di Decreto Legge del 14 aprile 2017)

     a cura della Commissione Fiscalità
                UGDCEC di Milano

               21/04/2017 – Milano
Manovra correttiva 2017
                                 INDICE

• Split payment;
• Compensazioni;
• Detrazioni IVA;
• ACE;
• Patent Box;
• Transfer price;
• Definizione agevolata delle liti pendenti;
• Procedura di reclamo/mediazione;
• Regime fiscale delle locazioni brevi.

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017

        SPLIT PAYMENT - REGOLE GENERALI IN VIGORE

     NORMA                       art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972

                    • fornitore emette la fattura elettronica di vendita
   MECCANISMO         con applicazione dell’iva
                    • acquirente (P.A.) versa l’iva all'erario

                             cessioni di beni e prestazioni di servizi
     AMBITO                                              A
   APPLICATIVO                      Pubblica Amministrazione
                          (stato, organi dello stato e altri enti pubblici)

                      prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla
    ESCLUSIONI
                            fonte a titolo di imposta sul reddito

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017

                   SPLIT PAYMENT - NOVITÀ

                    1) estensione dell’ambito applicativo a:
                    • società        controllate    direttamente    o
                       indirettamente dallo Stato
                    • società        controllate    direttamente    o
                       indirettamente dagli enti pubblici territoriali
    AMBITO             (regioni, provincie, comuni)
  APPLICATIVO       • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB
                       della borsa italiana

                    2) sono ricomprese anche le operazioni
                    assoggettate a ritenute alla fonte (liberi
                    professionisti)

   DECORRENZA             fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017

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        COMPENSAZIONI- REGOLE GENERALI IN VIGORE

                              art. 1 co. 574 della Legge n. 147/2013
      NORMA                          art. 10 del D.L. n. 78/2009
                                    art. 37 del D.L. n. 223/2006

      LIMITE                           libere < 15.000 euro
  COMPENSAZIONI               con visto di conformità > 15.000 euro

   TIPOLOGIA DI       IRES, IRPEF, IRAP, ritenute, addizionale regionale,
      CREDITI                  crediti d’imposta quadro RU, IVA

                                   Per i titolari di partita iva che
     PROCEDURE
    TELEMATICHE             utilizzano in compensazione i crediti IVA
                                             > 5.000 euro

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                  COMPENSAZIONI- NOVITÀ

      LIMITE                            libere < 5.000 euro
  COMPENSAZIONI                con visto di conformità > 5.000 euro

   TIPOLOGIA DI       IRES, IRPEF, IRAP, ritenute, add. regionale, crediti
      CREDITI                     d’imposta quadro RU, IVA

                                  Per i titolari di partita iva
     PROCEDURE
                     che utilizzano in compensazione crediti d’imposta
    TELEMATICHE
                                         > 5.000 euro

                     a partire dal data di entrata in vigore del decreto
   DECORRENZA
                         (dichiarazioni Redditi 2017 e IRAP 2017)

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        DETRAZIONI IVA - REGOLE GENERALI IN VIGORE

     NORMA                          art. 19 del D.P.R. n. 633/1972

     TERMINE
                              al momento di esigibilità dell'imposta
     INIZIALE

                    entro il termine di presentazione della dichiarazione
                     IVA relativa al 2° anno successivo a quello in cui il
                                  diritto medesimo è sorto
    TERMINE
     FINALE
                                    fatture relative all’anno 2017
                                     termine del 30 aprile 2020

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                  DETRAZIONI IVA - NOVITÀ

                    entro il termine di presentazione della dichiarazione
                      IVA relativa all’anno successivo a quello in cui il
                                  diritto medesimo è sorto
    TERMINE
     FINALE
                                    fatture relative all’anno 2017
                                     termine del 30 aprile 2019

                     a partire dal data di entrata in vigore del decreto
   DECORRENZA
                                 (no disciplina transitoria)

                    fatture per le quali non è stato esercitato il diritto di
  FATTURE ANNI
                                   esercizio alla detrazione
   2015 E 2016
                       possibilità di perdere il diritto alla detrazione

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                AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

                       Incentivare le imprese che si finanziano con capitale di
    OBIETTIVO          rischio mediante una riduzione della imposizione sui
                       redditi: + equity - debito

                       1.     Interpello probatorio facoltativo
                       2.     Legge di stabilità 2017
                              i.    Riduzione del coefficiente ACE;
                              ii. Introduzione di una nuova rettifica alla base
                                    ACE;
                              iii. Allineamento della base ACE tra società di
   PRINCIPALI                       persone e società di capitali;
    NOVITA’                   iv. Il test di vitalità;
                              v. Sopravvenienze detassate;
                              vi. Ace e società neo quotate.
                       3.     Decreto mille-proroghe 2017
                              i.    Allineamento OIC-IAS.
                       4.     Manovra correttiva 2017
                              i.    Riduzione del periodo di osservazione ACE.

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                AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

                       •     L’art. 10 del Decreto Ministeriale 14 marzo 2012
                             («Decreto ACE») individua specifiche disposizioni
                             antielusive che possono essere disapplicate mediante
                             presentazione di un apposito interpello (ovvero
                             mediante «comunicazione» in dichiarazione).
                       •     All’interno della Circolare n. 21/E del 2015 è stata
   INTERPELLO                introdotta la possibilità di presentare interpello
  PROBATORIO                 disapplicativo anche in relazione ai conferimenti in
  FACOLTATIVO                denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi
                             diversi da quelli che scambiano informazioni con
                             l’Italia (D.M. 4 settembre 1996, aggiornato dal D.M. 23
                             marzo 2017).
                       •     In seguito all’introduzione del D.LGS. n. 156 del 24
                             settembre 2015 l’interpello PROBATORIO è divenuto
                             FACOLTATIVO.

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Manovra correttiva 2017
                      AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

                             Con la legge di bilancio 2017 sono state apportate
     LEGGE DI                significative novità alla disciplina ACE, che né hanno
  STABILITA’ 2017            fortemente diminuito l’appeal nei confronti di investitori
                             nazionali ed internazionali:

   i. Riduzione del
                                     2016: 4,75%              2017: 2,3%            2018: 2,7%
   coefficiente ACE

                             •     «Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di
                                   assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non
                                   ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze
  ii. Introduzione                 dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto
                                   a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31
   di una nuova
                                   dicembre 2010».
     rettifica alla          •     Efficacia (retroattiva) a decorrere dal periodo d’imposta
       base ACE                    successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015
                                   («rectius»: dall’esercizio 2016 per i solari).
                             •     Non è una previsione antielusiva e, pertanto, non è possibile
                                   «disapplicarla» (cfr. Circ. 8/E 2017).

                                 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017
                   ACE: LEGGE DI STABILITA’ 2017 (CONTINUA)

                           FINO AL 2015: Patrimonio netto risultante dal bilancio al
          iii.             termine di ciascun esercizio.
 Allineamento della        DAL 2016:
  base imponibile
                           differenza positiva tra il patrimonio netto al 31 dicembre
   delle società di
  persone a quella         2015 e quello al 31 dicembre 2010
   delle società d         +
       capitali            incremento patrimoniale formatosi nel 2016 secondo le
                           regole IRES.

                           •     Le eccedenze ACE nelle operazioni straordinarie
                                 devono soggiacere al test di vitalità e al limite del
                                 patrimonio netto di cui agli articoli (i) 172, comma 7,
                                 (ii) 173, comma 10, e (iii) 181, comma 1, TUIR.
          iv.
                           •     Alle eccedenze ACE si applica il test di vitalità di cui
  il test di vitalità
                                 all’art. 84, comma 3, TUIR, in caso di (i) «change of
                                 control» e (ii) «change of business».
                           •     Nessuna limitazione è prevista per la «base ACE»
                                 maturata nel corso degli anni.

                               Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017
                ACE: LEGGE DI STABILITA’ 2017 (CONTINUA)

                        Sia l’eccedenza ACE, che la deduzione di periodo,
        v.
                        costituiscono «tax asset» da «consumare» in caso di
   Sopravven.
    detassate           emersione di sopravvenienze attive detassate ai
                        sensi dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR.

        vi.             La maggiorazione del 40% della base ACE per le
 ACE e società neo      società neo quotate è stata abrogata e, di fatto, mai
     quotate            entrata in vigore.

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              AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

                     Allineamento OIC-IAS:

                     • Attese entro il 30 aprile 2017 le correzioni al
                       Decreto ACE per coordinare le norme previste per
    DECRETO
                       i soggetti IAS Adopter e le imprese che applicano
     MILLE
                       le disposizioni del Codice Civile.
   PROROGHE
      2017
                     Possibili profili di interesse
                     • Acquisto di «azioni proprie»;
                     • Riserve da «fair value» dei derivati di copertura
                        da «cash flow hedge».

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         AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) - NOVITÀ

                    Con il Decreto correttivo sono state apportate ulteriori
                    modifiche che hanno ristretto l’ambito temporale di
                    applicazione della disciplina.
                    • L’ACE si calcola sugli incrementi patrimoniali effettuati a
                       partire dal quinto anno precedente, e non più dal 1°
                       gennaio 2011.
   MANOVRA          • A decorrere dal 2017 la base ACE si quantificherà
  CORRETTIVA           sommando gli incrementi (al netto dei decrementi)
     2017              rilevanti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2013 (i.e.
                       rispetto al patrimonio netto esistente al 31 dicembre
                       2012).
                    • Tale previsione è già efficace per gli acconti 2017
                       (ricalcolo degli acconti!).
                    • Novità anche per il «nuovo» regime ACE applicabile
                       alle società di persone!

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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           PATENT BOX - REGOLE GENERALI IN VIGORE

      NORMA                   art. 1 co. 37 - 45 della Legge n. 190/2014

                     titolari di reddito d'impresa che abbiano diritto allo
      AMBITO
                     sfruttamento economico dei beni immateriali e che
    SOGGETTIVO
                              svolgano attività di ricerca e sviluppo

                    •     software coperto da copyright
                    •     brevetti industriali
     REDDITI
                    •     marchi d'impresa
    DERIVANTI
                    •     disegni e modelli
  DALL’UTILIZZO
                    •     processi, formule e informazioni relativi ad
     DI BENI
   IMMATERIALI            esperienze acquisite nel campo industriale,
                          commerciale o scientifico giuridicamente
                          tutelabili

                        Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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          PATENT BOX - REGOLE GENERALI IN VIGORE

                    anni 2015 e 2016:
                    • tramite apposito modello
                    • entro il periodo d'imposta in cui ha inizio il
                      regime di tassazione (soggetti solari entro il 31
   ESERCIZIO          dicembre)
   OPZIONE
                    dal 2017
                    • in dichiarazione dei redditi (soggetti solari entro
                       il 30 settembre 2018, Redditi 2018)

                                      5 esercizi sociali
     DURATA          (opzione effettuata entro il 31 dicembre 2016 vale
                                 sino il 31 dicembre 2020)

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017

                    PATENT BOX - NOVITÀ

                    •     software coperto da copyright
                    •     brevetti industriali
     REDDITI        •     marchi d'impresa
    DERIVANTI
                    •     disegni e modelli
  DALL’UTILIZZO
     DI BENI        •     processi, formule e informazioni relativi ad
   IMMATERIALI            esperienze acquisite nel campo industriale,
                          commerciale o scientifico giuridicamente
                          tutelabili

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                    PATENT BOX - NOVITÀ

                    • per i soggetti con esercizio coincidente con
                      l’anno solare, per i periodi d’imposta per i quali
                      le opzioni sono esercitate successivamente al 31
                      dicembre 2016;
                    • per i soggetti con esercizio non coincidente con
  DECORRENZA
                      l’anno solare, a decorrere dal terzo periodo
                      d’imposta successivo a quello in corso al 31
                      dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni
                      sono esercitate successivamente al 31 dicembre
                      2016.

                      Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente
                     alle modifiche operate e, comunque, non oltre il 30
     NORMA
                      giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate
   TRANSITORIA
                     per i primi due periodi d’imposta successivi a quelli
                                 in corso al 31 dicembre 2014.

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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                    PATENT BOX - NOVITÀ

                          valide sino al compimento del quinquennio

    MARCHI             esercizio 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016
    OPZIONI          opzione sui marchi effettuata il 31 dicembre 2016
   ESERCITATE

                                      opzione valida
                       detassazione redditi sino al 31 dicembre 2020

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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                    PATENT BOX - NOVITÀ

                    la preclusione alla detassazione sui marchi scatterà
                     a decorrere dal 3° periodo d’imposta successivo a
                      quello in corso al 31 dicembre 2014 e comunque
     MARCHI                      non oltre il 30 giugno 2021
     OPZIONI
      NON
   ESERCITATE        esercizio 1 agosto 2016 - 31 luglio 2017 scadenza
  ALLA DATA DI                    opzione il 31 luglio 2017
   ENTRATA IN
   VIGORE DEL
    DECERETO
                                        opzione valida
                          detassazione redditi sino al 30 giugno 2021

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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        TRANSFER PRICE - REGOLE GENERALI IN VIGORE

                                          art. 110 co. 7 del Tuir
     NORMA
                                               art. 9 del Tuir

                    operazioni effettuate da una società ITA con società
                    non residenti che, direttamente o indirettamente:
    REQUISITI       • controllano l'impresa ITA;
   SOGGETTIVI       • sono controllate dall'impresa ITA;
                    • o sono controllate dalla stessa società che
                      controlla l'impresa ITA

                      prezzo di trasferimento dei beni e dei servizi tra
    TRANSFER                         imprese consociate
      PRICE                             determinato
                           secondo il criterio del valore normale

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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                  TRANSFER PRICE - NOVITÀ

                       prezzo di trasferimento dei beni e dei servizi tra
                                       imprese consociate
                                          determinato
                     facendo riferimento alle condizioni e ai prezzi che
                      sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti
                       operanti in condizioni di libera concorrenza e in
   TRANSFER                         circostanze comparabili
     PRICE

                                    Criterio del valore normale
                                            sostituito dal
                                  Criterio di libera concorrenza
                              (art. 9 modello di convenzione OCSE)

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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                  TRANSFER PRICE - NOVITÀ

                     con un decreto del MEF verranno indicate le linee
    CRITERIO
                     guida per l’applicazione dei criteri e dei metodi di
    DI LIBERA
  CONCORRENZA         applicazione del transfer pricing in aderenza alle
                                       direttive OCSE

   DECORRENZA        a partire dalla data di entrata in vigore del decreto

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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                  TRANSFER PRICE - NOVITÀ
                                                Fattispecie:
                     rettifiche ai prezzi di trasferimento effettuate dallo Stato
                     estero della controparte di gruppo possono generare una
                           diminuzione del reddito in capo all'impresa ITA
                    Riconoscimento della diminuzione del reddito dell’impresa
                    ITA:
                    a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità
  NUOVO ART.           competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure
  31-QUATER            amichevoli (convenzioni internazionali o Convenzione
   DEL D.P.R.          90/436/CE del 23 luglio 1990)
  n. 600/1973       b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di
                       attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano
                       condivisi dagli Stati partecipanti;
                    c) a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte
                       di una rettifica in aumento definitiva e conforme al
                       principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato
                       con il quale è in vigore una convenzione contro le
                       doppie imposizioni che consenta un adeguato scambio
                       di informazioni

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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    DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ

                     tutti gli atti impositivi impugnati difronte al giudice
                      tributario aventi quali controparte l’Agenzia delle
                                               Entrate

                    1) Io grado – CTP: ricorso depositato entro il 31
                       dicembre 2016
  LITI PENDENTI
                    2) IIo grado – CTR: pronuncia non definitiva alla
                       data di presentazione della richiesta di
                       definizione
                    3) IIIo grado – Cassazione: pronuncia non definitiva
                       alla data di presentazione della richiesta di
                       definizione

   DECORRENZA        a partire dalla data di entrata in vigore del decreto

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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    DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ

                    controversie concernenti anche solo in parte:
                    • le risorse proprie tradizionali previste
                       dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle
                       decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio,
  LITI PENDENTI        del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del
     ESCLUSE           Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul
                       valore aggiunto riscossa all'importazione
                    • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
                       Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento
                       (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015

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    DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ

                                            invio richiesta
    MODALITÀ
                                     per ciascun atto impugnato

     TERMINE                          entro il 30 settembre 2017

                          in unica soluzione entro il 30 settembre 2017

                                  se importi dovuti > 2.000 Euro
  VERSAMENTO
                                       possibilità di rateazione
                          I rata 40% del dovuto – 30 settembre 2017
                          II rata 40% del dovuto – 30 novembre 2017
                                  III rata saldo – 30 giugno 2018

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    DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ

                          Liti relative a imposte, sanzioni e interessi

                          Versamento delle imposte e degli interessi
                          No versamento sanzioni collegate ai tributi
  AMMONTARE                   No versamento interessi di mora
      DEL
  VERSAMENTO
                     liti relative ai soli interessi di mora e a sanzioni non
                                         collegate ai tributi

                    Versamento del 40% degli importi in contestazione

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    DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ

                    liti relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai
                                     tributi cui si riferiscono

  AMMONTARE
      DEL
  VERSAMENTO
                                  non è dovuto alcun importo
                          qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato
                           definito anche con modalità diverse dalla
                                           definizione

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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    RECLAMO/MEDIAZIONE - REGOLE GENERALI IN VIGORE

     NORMA                         art. 17-bis del DLgs. 546/1992

  CONTROVERSIE                            valore < 20.000 euro

     AMBITO          provvedimenti impositivi emessi da qualsiasi ente
   APPLICATIVO                        impositore

                           negoziare la pretesa con l’ente impositore
   PROCEDURA
                               sanzioni ridotte del 35% del minimo

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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                 RECLAMO/MEDIAZIONE - NOVITÀ

     AMBITO           provvedimenti impositivi emessi da qualsiasi ente
   APPLICATIVO            impositore e dall’agente della riscossione

  CONTROVERSIE                             valore < 50.000 euro

                               atti impugnabili notificati a decorrere
   DECORRENZA
                                        dal 1° gennaio 2018

                      Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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  REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI - REGOLE GENERALI IN VIGORE

                           art. 3 del DLgs. n. 23/2011 (cedolare secca)
     NORMA                  art. 37 del TUIR (regime ordinario IRPEF)
                          art. 67 del Tuir (reg. ord. IRPEF - loc. turistica)

                    • locatore persona fisica
    CEDOLARE
                    • titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
     AMBITO
                      reale di godimento sull'immobile
   SOGGETTIVO
                    • locazione fuori dall’esercizio d’impresa

    CEDOLARE
     AMBITO                   locazione di immobili ad uso abitativo
    OGGETTIVO

    CEDOLARE                           21% contratto «libero»
    ALIQUOTA                          10% contratto concordato

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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       REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI - NOVITÀ

                                   locazioni abitative
                    (comprese prestazioni di servizi di pulizia e fornitura
   LOCAZIONI                          di biancheria)
   SUB-LOCAZ.
   COMODATI
                                            durata < 30 giorni

                    medesimi ambiti oggettivi e soggettivi previsti per la
      AMBITI
                                     cedolare secca

                    • regime cedolare secca - aliquota del 21%; o
   TASSAZIONE
                    • regime ordinario

   DECORRENZA                 Contratti stipulati dal 1° giugno 2017

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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       REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI - NOVITÀ

                      trasmettere all’AdE tutti i dati relativi ai contratti
                             (locatore, locatario, canone, ecc.)
  OBBLIGHI DEGLI
  INTERMEDIARI       se intervengano nella fase di pagamento dei canoni
                        devono operare la ritenuta del 21% all’atto di
                                   avvenuto pagamento

  COMUNICAZIONI     • Termine: stabilito con provvedimento dell’AdE
     DEI DATI       • Sanzione: da 250 a 2.000 Euro

                    • Termine: entro il 16 del mese successivo
   VERSAMENTO
                      (modello F24)
     RITENUTA
                    • Sanzione: medesime per le ritenute

    DECORRENZA                Contratti stipulati dal 1° giugno 2017

                     Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Commissione Fiscalità
           UGDCEC di Milano

Componenti del gruppo di studio:
      Dott. Comm. Giorgio Frigerio
      Dott. Comm. Giulio Tombesi
     Dott. Comm. Pierandrea Colucci
Grazie a tutti per l’attenzione

       Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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