A cura della Commissione Fiscalità - Manovra correttiva 2017 (schema di Decreto Legge del 14 aprile 2017) - UGDCEC Milano
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Manovra correttiva 2017 (schema di Decreto Legge del 14 aprile 2017) a cura della Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano 21/04/2017 – Milano
Manovra correttiva 2017 INDICE • Split payment; • Compensazioni; • Detrazioni IVA; • ACE; • Patent Box; • Transfer price; • Definizione agevolata delle liti pendenti; • Procedura di reclamo/mediazione; • Regime fiscale delle locazioni brevi. Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 SPLIT PAYMENT - REGOLE GENERALI IN VIGORE NORMA art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 • fornitore emette la fattura elettronica di vendita MECCANISMO con applicazione dell’iva • acquirente (P.A.) versa l’iva all'erario cessioni di beni e prestazioni di servizi AMBITO A APPLICATIVO Pubblica Amministrazione (stato, organi dello stato e altri enti pubblici) prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla ESCLUSIONI fonte a titolo di imposta sul reddito Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 SPLIT PAYMENT - NOVITÀ 1) estensione dell’ambito applicativo a: • società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato • società controllate direttamente o indirettamente dagli enti pubblici territoriali AMBITO (regioni, provincie, comuni) APPLICATIVO • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della borsa italiana 2) sono ricomprese anche le operazioni assoggettate a ritenute alla fonte (liberi professionisti) DECORRENZA fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 COMPENSAZIONI- REGOLE GENERALI IN VIGORE art. 1 co. 574 della Legge n. 147/2013 NORMA art. 10 del D.L. n. 78/2009 art. 37 del D.L. n. 223/2006 LIMITE libere < 15.000 euro COMPENSAZIONI con visto di conformità > 15.000 euro TIPOLOGIA DI IRES, IRPEF, IRAP, ritenute, addizionale regionale, CREDITI crediti d’imposta quadro RU, IVA Per i titolari di partita iva che PROCEDURE TELEMATICHE utilizzano in compensazione i crediti IVA > 5.000 euro Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 COMPENSAZIONI- NOVITÀ LIMITE libere < 5.000 euro COMPENSAZIONI con visto di conformità > 5.000 euro TIPOLOGIA DI IRES, IRPEF, IRAP, ritenute, add. regionale, crediti CREDITI d’imposta quadro RU, IVA Per i titolari di partita iva PROCEDURE che utilizzano in compensazione crediti d’imposta TELEMATICHE > 5.000 euro a partire dal data di entrata in vigore del decreto DECORRENZA (dichiarazioni Redditi 2017 e IRAP 2017) Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 DETRAZIONI IVA - REGOLE GENERALI IN VIGORE NORMA art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 TERMINE al momento di esigibilità dell'imposta INIZIALE entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto medesimo è sorto TERMINE FINALE fatture relative all’anno 2017 termine del 30 aprile 2020 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 DETRAZIONI IVA - NOVITÀ entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo a quello in cui il diritto medesimo è sorto TERMINE FINALE fatture relative all’anno 2017 termine del 30 aprile 2019 a partire dal data di entrata in vigore del decreto DECORRENZA (no disciplina transitoria) fatture per le quali non è stato esercitato il diritto di FATTURE ANNI esercizio alla detrazione 2015 E 2016 possibilità di perdere il diritto alla detrazione Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) Incentivare le imprese che si finanziano con capitale di OBIETTIVO rischio mediante una riduzione della imposizione sui redditi: + equity - debito 1. Interpello probatorio facoltativo 2. Legge di stabilità 2017 i. Riduzione del coefficiente ACE; ii. Introduzione di una nuova rettifica alla base ACE; iii. Allineamento della base ACE tra società di PRINCIPALI persone e società di capitali; NOVITA’ iv. Il test di vitalità; v. Sopravvenienze detassate; vi. Ace e società neo quotate. 3. Decreto mille-proroghe 2017 i. Allineamento OIC-IAS. 4. Manovra correttiva 2017 i. Riduzione del periodo di osservazione ACE. Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) • L’art. 10 del Decreto Ministeriale 14 marzo 2012 («Decreto ACE») individua specifiche disposizioni antielusive che possono essere disapplicate mediante presentazione di un apposito interpello (ovvero mediante «comunicazione» in dichiarazione). • All’interno della Circolare n. 21/E del 2015 è stata INTERPELLO introdotta la possibilità di presentare interpello PROBATORIO disapplicativo anche in relazione ai conferimenti in FACOLTATIVO denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi diversi da quelli che scambiano informazioni con l’Italia (D.M. 4 settembre 1996, aggiornato dal D.M. 23 marzo 2017). • In seguito all’introduzione del D.LGS. n. 156 del 24 settembre 2015 l’interpello PROBATORIO è divenuto FACOLTATIVO. Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) Con la legge di bilancio 2017 sono state apportate LEGGE DI significative novità alla disciplina ACE, che né hanno STABILITA’ 2017 fortemente diminuito l’appeal nei confronti di investitori nazionali ed internazionali: i. Riduzione del 2016: 4,75% 2017: 2,3% 2018: 2,7% coefficiente ACE • «Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze ii. Introduzione dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 di una nuova dicembre 2010». rettifica alla • Efficacia (retroattiva) a decorrere dal periodo d’imposta base ACE successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015 («rectius»: dall’esercizio 2016 per i solari). • Non è una previsione antielusiva e, pertanto, non è possibile «disapplicarla» (cfr. Circ. 8/E 2017). Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 ACE: LEGGE DI STABILITA’ 2017 (CONTINUA) FINO AL 2015: Patrimonio netto risultante dal bilancio al iii. termine di ciascun esercizio. Allineamento della DAL 2016: base imponibile differenza positiva tra il patrimonio netto al 31 dicembre delle società di persone a quella 2015 e quello al 31 dicembre 2010 delle società d + capitali incremento patrimoniale formatosi nel 2016 secondo le regole IRES. • Le eccedenze ACE nelle operazioni straordinarie devono soggiacere al test di vitalità e al limite del patrimonio netto di cui agli articoli (i) 172, comma 7, (ii) 173, comma 10, e (iii) 181, comma 1, TUIR. iv. • Alle eccedenze ACE si applica il test di vitalità di cui il test di vitalità all’art. 84, comma 3, TUIR, in caso di (i) «change of control» e (ii) «change of business». • Nessuna limitazione è prevista per la «base ACE» maturata nel corso degli anni. Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 ACE: LEGGE DI STABILITA’ 2017 (CONTINUA) Sia l’eccedenza ACE, che la deduzione di periodo, v. costituiscono «tax asset» da «consumare» in caso di Sopravven. detassate emersione di sopravvenienze attive detassate ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR. vi. La maggiorazione del 40% della base ACE per le ACE e società neo società neo quotate è stata abrogata e, di fatto, mai quotate entrata in vigore. Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) Allineamento OIC-IAS: • Attese entro il 30 aprile 2017 le correzioni al Decreto ACE per coordinare le norme previste per DECRETO i soggetti IAS Adopter e le imprese che applicano MILLE le disposizioni del Codice Civile. PROROGHE 2017 Possibili profili di interesse • Acquisto di «azioni proprie»; • Riserve da «fair value» dei derivati di copertura da «cash flow hedge». Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE) - NOVITÀ Con il Decreto correttivo sono state apportate ulteriori modifiche che hanno ristretto l’ambito temporale di applicazione della disciplina. • L’ACE si calcola sugli incrementi patrimoniali effettuati a partire dal quinto anno precedente, e non più dal 1° gennaio 2011. MANOVRA • A decorrere dal 2017 la base ACE si quantificherà CORRETTIVA sommando gli incrementi (al netto dei decrementi) 2017 rilevanti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2013 (i.e. rispetto al patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2012). • Tale previsione è già efficace per gli acconti 2017 (ricalcolo degli acconti!). • Novità anche per il «nuovo» regime ACE applicabile alle società di persone! Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 PATENT BOX - REGOLE GENERALI IN VIGORE NORMA art. 1 co. 37 - 45 della Legge n. 190/2014 titolari di reddito d'impresa che abbiano diritto allo AMBITO sfruttamento economico dei beni immateriali e che SOGGETTIVO svolgano attività di ricerca e sviluppo • software coperto da copyright • brevetti industriali REDDITI • marchi d'impresa DERIVANTI • disegni e modelli DALL’UTILIZZO • processi, formule e informazioni relativi ad DI BENI IMMATERIALI esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 PATENT BOX - REGOLE GENERALI IN VIGORE anni 2015 e 2016: • tramite apposito modello • entro il periodo d'imposta in cui ha inizio il regime di tassazione (soggetti solari entro il 31 ESERCIZIO dicembre) OPZIONE dal 2017 • in dichiarazione dei redditi (soggetti solari entro il 30 settembre 2018, Redditi 2018) 5 esercizi sociali DURATA (opzione effettuata entro il 31 dicembre 2016 vale sino il 31 dicembre 2020) Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 PATENT BOX - NOVITÀ • software coperto da copyright • brevetti industriali REDDITI • marchi d'impresa DERIVANTI • disegni e modelli DALL’UTILIZZO DI BENI • processi, formule e informazioni relativi ad IMMATERIALI esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 PATENT BOX - NOVITÀ • per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta per i quali le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016; • per i soggetti con esercizio non coincidente con DECORRENZA l’anno solare, a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016. Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate e, comunque, non oltre il 30 NORMA giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate TRANSITORIA per i primi due periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014. Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 PATENT BOX - NOVITÀ valide sino al compimento del quinquennio MARCHI esercizio 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 OPZIONI opzione sui marchi effettuata il 31 dicembre 2016 ESERCITATE opzione valida detassazione redditi sino al 31 dicembre 2020 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 PATENT BOX - NOVITÀ la preclusione alla detassazione sui marchi scatterà a decorrere dal 3° periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e comunque MARCHI non oltre il 30 giugno 2021 OPZIONI NON ESERCITATE esercizio 1 agosto 2016 - 31 luglio 2017 scadenza ALLA DATA DI opzione il 31 luglio 2017 ENTRATA IN VIGORE DEL DECERETO opzione valida detassazione redditi sino al 30 giugno 2021 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 TRANSFER PRICE - REGOLE GENERALI IN VIGORE art. 110 co. 7 del Tuir NORMA art. 9 del Tuir operazioni effettuate da una società ITA con società non residenti che, direttamente o indirettamente: REQUISITI • controllano l'impresa ITA; SOGGETTIVI • sono controllate dall'impresa ITA; • o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ITA prezzo di trasferimento dei beni e dei servizi tra TRANSFER imprese consociate PRICE determinato secondo il criterio del valore normale Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 TRANSFER PRICE - NOVITÀ prezzo di trasferimento dei beni e dei servizi tra imprese consociate determinato facendo riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in TRANSFER circostanze comparabili PRICE Criterio del valore normale sostituito dal Criterio di libera concorrenza (art. 9 modello di convenzione OCSE) Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 TRANSFER PRICE - NOVITÀ con un decreto del MEF verranno indicate le linee CRITERIO guida per l’applicazione dei criteri e dei metodi di DI LIBERA CONCORRENZA applicazione del transfer pricing in aderenza alle direttive OCSE DECORRENZA a partire dalla data di entrata in vigore del decreto Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 TRANSFER PRICE - NOVITÀ Fattispecie: rettifiche ai prezzi di trasferimento effettuate dallo Stato estero della controparte di gruppo possono generare una diminuzione del reddito in capo all'impresa ITA Riconoscimento della diminuzione del reddito dell’impresa ITA: a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità NUOVO ART. competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure 31-QUATER amichevoli (convenzioni internazionali o Convenzione DEL D.P.R. 90/436/CE del 23 luglio 1990) n. 600/1973 b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti; c) a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni che consenta un adeguato scambio di informazioni Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ tutti gli atti impositivi impugnati difronte al giudice tributario aventi quali controparte l’Agenzia delle Entrate 1) Io grado – CTP: ricorso depositato entro il 31 dicembre 2016 LITI PENDENTI 2) IIo grado – CTR: pronuncia non definitiva alla data di presentazione della richiesta di definizione 3) IIIo grado – Cassazione: pronuncia non definitiva alla data di presentazione della richiesta di definizione DECORRENZA a partire dalla data di entrata in vigore del decreto Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ controversie concernenti anche solo in parte: • le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, LITI PENDENTI del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del ESCLUSE Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ invio richiesta MODALITÀ per ciascun atto impugnato TERMINE entro il 30 settembre 2017 in unica soluzione entro il 30 settembre 2017 se importi dovuti > 2.000 Euro VERSAMENTO possibilità di rateazione I rata 40% del dovuto – 30 settembre 2017 II rata 40% del dovuto – 30 novembre 2017 III rata saldo – 30 giugno 2018 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ Liti relative a imposte, sanzioni e interessi Versamento delle imposte e degli interessi No versamento sanzioni collegate ai tributi AMMONTARE No versamento interessi di mora DEL VERSAMENTO liti relative ai soli interessi di mora e a sanzioni non collegate ai tributi Versamento del 40% degli importi in contestazione Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI - NOVITÀ liti relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono AMMONTARE DEL VERSAMENTO non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 RECLAMO/MEDIAZIONE - REGOLE GENERALI IN VIGORE NORMA art. 17-bis del DLgs. 546/1992 CONTROVERSIE valore < 20.000 euro AMBITO provvedimenti impositivi emessi da qualsiasi ente APPLICATIVO impositore negoziare la pretesa con l’ente impositore PROCEDURA sanzioni ridotte del 35% del minimo Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 RECLAMO/MEDIAZIONE - NOVITÀ AMBITO provvedimenti impositivi emessi da qualsiasi ente APPLICATIVO impositore e dall’agente della riscossione CONTROVERSIE valore < 50.000 euro atti impugnabili notificati a decorrere DECORRENZA dal 1° gennaio 2018 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI - REGOLE GENERALI IN VIGORE art. 3 del DLgs. n. 23/2011 (cedolare secca) NORMA art. 37 del TUIR (regime ordinario IRPEF) art. 67 del Tuir (reg. ord. IRPEF - loc. turistica) • locatore persona fisica CEDOLARE • titolare del diritto di proprietà o di altro diritto AMBITO reale di godimento sull'immobile SOGGETTIVO • locazione fuori dall’esercizio d’impresa CEDOLARE AMBITO locazione di immobili ad uso abitativo OGGETTIVO CEDOLARE 21% contratto «libero» ALIQUOTA 10% contratto concordato Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI - NOVITÀ locazioni abitative (comprese prestazioni di servizi di pulizia e fornitura LOCAZIONI di biancheria) SUB-LOCAZ. COMODATI durata < 30 giorni medesimi ambiti oggettivi e soggettivi previsti per la AMBITI cedolare secca • regime cedolare secca - aliquota del 21%; o TASSAZIONE • regime ordinario DECORRENZA Contratti stipulati dal 1° giugno 2017 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Manovra correttiva 2017 REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI - NOVITÀ trasmettere all’AdE tutti i dati relativi ai contratti (locatore, locatario, canone, ecc.) OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI se intervengano nella fase di pagamento dei canoni devono operare la ritenuta del 21% all’atto di avvenuto pagamento COMUNICAZIONI • Termine: stabilito con provvedimento dell’AdE DEI DATI • Sanzione: da 250 a 2.000 Euro • Termine: entro il 16 del mese successivo VERSAMENTO (modello F24) RITENUTA • Sanzione: medesime per le ritenute DECORRENZA Contratti stipulati dal 1° giugno 2017 Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano Componenti del gruppo di studio: Dott. Comm. Giorgio Frigerio Dott. Comm. Giulio Tombesi Dott. Comm. Pierandrea Colucci
Grazie a tutti per l’attenzione Commissione Fiscalità UGDCEC di Milano
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