GUIDA AL BONUS FACCIATE - edilportale.com
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GUIDA AL BONUS FACCIATE Elaborazione a cura dalla redazione di Edilportale. edilportale.com
SOMMARIO 1. LA DETRAZIONE FISCALE PER IL RECUPERO DELLE FACCIATE 2. SOGGETTI BENEFICIARI 2.1 Chi può ottenere il bonus 2.2 Possesso dell’immobile 2.3 Sconto in fattura e cessione del credito 2.4 Condizioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito 3. INTERVENTI AGEVOLATI 3.1 Le zone interessate 3.2 Gli interventi agevolati 4. BONUS FACCIATE E RISPARMIO ENERGETICO 4.1 Calcolo della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio 4.2 Requisiti di risparmio energetico 5. ADEMPIMENTI 5.1 Autorizzazioni 5.2 Obbligo di applicazione del contratto collettivo 5.3 Modalità di pagamento 5.4 Tempi dei pagamenti 5.5 Dopo i lavori 6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO Aggiornamento aprile 2022 2
1. LA DETRAZIONE FISCALE PER IL RECUPERO DELLE FACCIATE La detrazione fiscale per il recupero delle facciate degli edifici è stata introdotta con l’obiettivo di incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e migliorare la qualità degli ambienti urbani. È possibile detrarre dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (IRES) il 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, o nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022, per gli interventi di recupero e restauro delle strutture opache delle facciate degli edifici esistenti. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef o dell’Ires dovuta per l’anno in questione. L’importo eventualmente eccedente non può essere rimborsato né conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo. La detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi (come, ad esempio, la detrazione del 65% per l’efficientamento energetico degli edifici). Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie sia in quelle per il risparmio, il contribuente può scegliere solo uno dei due benefici fiscali. >> 3
2. SOGGETTI BENEFICIARI 2.1 Chi può Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o all’imposta ottenere il bonus sul reddito delle società (Ires) che sostengono le spese per la realizzazione degli interventi. Possono richiedere il bonus facciate: - le persone fisiche; - gli esercenti arte e professioni; - gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali; - le società semplici - le associazioni tra professionisti; - le società di persone; - le società di capitali. Sono esclusi i professionisti o gli imprenditori che conseguono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva, come ad esempio i professionisti che applicano il regime forfetario. Per ottenere il bonus facciate, i soggetti devono possedere a vario titolo l’immobile su cui sono effettuati i lavori. 2.2 Possesso dell’immobile Possono richiedere il bonus facciate: - i proprietari; - i nudi proprietari; - i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); - i promissari acquirenti, a condizione di essere entrati in possesso dell’immobile; - i locatari o comodatari. I contratti di locazione devono risultare regolarmente registrati al momento dell’inizio dei lavori o in quello in cui sono sostenute le spese (se antecedente all’avvio dei lavori). È inoltre necessario ottenere il permesso del proprietario. Accedono alla detrazione fiscale anche i conviventi del proprietario o detentore dell’immobile, che sostengono in tutto o in parte le spese. Per conviventi si intendono: - i familiari (coniuge, componente dell’unione civile, parente entro il 3° grado, affine entro il 2° grado); - i conviventi di fatto (L 76/2016). La convivenza deve sussistere al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese (se antecedente all’avvio dei lavori). Sono agevolabili le spese per interventi effettuati su immobili, anche diversi dall’abitazione principale, in cui può avvenire la convivenza. >> 4
2. SOGGETTI BENEFICIARI Sono esclusi i conviventi dei proprietari o detentori di immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione. Chi esegue i lavori in proprio può richiedere il bonus facciate limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati. 2.3 Sconto in Per effetto del Decreto Rilancio, in alternativa alla detrazione fiscale, i contribuenti fattura e cessione che sostengono le spese possono temporaneamente optare: - per un contributo, sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, del credito anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari - per la cessione del credito ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione dell’intervento, ad altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), ad istituti di credito e intermediari finanziari. L’opzione può essere esercitata al termine dei lavori o in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori secondo le modalità contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 283847/2020. I crediti d’imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro, né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Non si applica il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro. Il contribuente che opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito deve: - acquisire l’asseverazione della congruità delle spese, rilasciata sulla base del DM Requisiti tecnici e massimali di costo e di un decreto del Mite (che sarà emanato entro il 1° febbraio 2022); - richiedere ad uno dei professionisti abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio) il visto di conformità che attesta i presupposti che danno diritto alla detrazione (asseverazioni e attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici). >> 5
2. SOGGETTI BENEFICIARI 2.4 Condizioni per Il contribuente che opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito deve: - acquisire l’asseverazione della congruità delle spese; lo sconto in fattura - richiedere ad uno dei professionisti abilitati (dottori commercialisti, ragionieri, e la cessione del periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di credito Commercio) il visto di conformità che attesta i presupposti che danno diritto alla detrazione (asseverazioni e attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici). I crediti possono essere ceduti al massimo tre volte. Le due cessioni successive alla prima possono essere effettuate soltanto a favore di: - banche; - intermediari finanziari; - società appartenenti a un gruppo bancario; - imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Dal 1° maggio 2022 è in vigore il divieto di cessione parziale successiva alla prima. Al credito viene attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. >> 6
3. INTERVENTI AGEVOLATI 3.1 Le zone Accedono alla detrazione gli interventi di recupero e restauro delle facciate di edifici esistenti situati nelle zone A o B ai sensi del DM 1444/1968. interessate Le zone A sono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. Le zone B sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq. Sono agevolabili anche gli interventi realizzati in parti del territorio assimilabili alle zone A e B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’assimilazione alle zone A o B deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Le certificazioni non possono essere redatte dai liberi professionisti. 3.2 Gli interventi La detrazione fiscale si applica alle spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, o parti di essi, di qualsiasi categoria agevolati catastale, compresi quelli strumentali. La detrazione spetta per: - gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi; - gli interventi di recupero, restauro, rinnovamento e consolidamento della facciata, compresi balconi, ornamenti o fregi; - gli interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici; - la sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata; - gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento; - gli interventi di rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie della facciata del fabbricato; - il trattamento dei ferri dell’armatura. Nell’ambito degli interventi sui balconi, la detrazione spetta per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo e il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino. La detrazione non spetta per il rifacimento di terrazzi e lastrici solari, che sono invece pareti orizzontali (Risposta 185/2020). >> 7
3. INTERVENTI AGEVOLATI Il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone (parapetti), trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso (Risposta 289/2020). Sono detraibili anche: - le spese per l’acquisto dei materiali; - le spese per la progettazione degli interventi; - le spese per le prestazioni professionali connesse ai lavori (perizie, sopralluoghi, rilascio dell’attestato di prestazione energetica – APE); - i costi collegati agli interventi (installazione ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi); - le imposte connesse alla realizzazione degli interventi (Iva, imposta di bollo, diritti per la richiesta dei titoli abilitativi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico). Sono escluse le spese sostenute per: - gli interventi effettuati sulle facciate interne non visibili dalle strade o dai suoli ad uso pubblico; - gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni; - la sostituzione di vetrate, infissi, portoni e cancelli; - gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile; - gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile (compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione con stessa volumetria classificabili come ristrutturazione edilizia). >> 8
4. BONUS FACCIATE E RISPARMIO ENERGETICO Se gli interventi, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, sono influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è necessario seguire la normativa sulla prestazione energetica degli edifici. La superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio comprende pareti verticali, 4.1 Calcolo pavimenti, tetti e infissi confinanti con l’esterno, vani freddi o terreno. della superficie disperdente Prima di iniziare i lavori, è necessario calcolare quanta parte di intonaco sarà interessata dai lavori. Se alcune parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibili gli interventi influenti dal punto di vista termico, se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio, il calcolo va fatto eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva disperdente. Se si supera il 10%, bisogna attenersi ai requisiti di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015 e ai requisiti della tabella 2 (trasmittanza termica utile delle strutture componenti l’involucro edilizio) del DM 26 gennaio 2010. (Agenzia delle Entrate, Circolare 2/E/2020) 4.2 Requisiti Il DM 26 giugno 2015 definisce le modalità di calcolo della prestazione energetica e i requisiti minimi di efficienza per gli edifici di nuova costruzione e per quelli di risparmio sottoposti a ristrutturazione. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli energetico sottoposti a ristrutturazioni importanti, il rispetto dei requisiti minimi è verificato confrontando l’edificio realizzato o ristrutturato con un edificio di riferimento (identico per geometria, orientamento, ubicazione, destinazione d’uso). I requisiti degli elementi edilizi e degli impianti tecnici sono determinati in base alle zone climatiche. Il DM 26 gennaio 2010 ha aggiornato il DM 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici e rivisto i requisiti tecnici di ammissibilità alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. Il decreto fissa in particolare i limiti di trasmittanza da rispettare perché, a seguito di un intervento di riqualificazione energetica, si possa ottenere l’ecobonus. >> 9
4. BONUS FACCIATE E RISPARMIO ENERGETICO La tabella 2 riporta i valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m²K). strutture opache orizzontali o strutture opache oblique Chiusure apribili e assimilabili zona climatica verticali (**) coperture pavimenti (*) A 0,54 0,32 0,60 3,7 B 0,41 0,32 0,46 2,4 C 0,34 0,32 0,40 2,1 D 0,29 0,26 0,34 2,0 E 0,27 0,24 0,30 1,8 F 0,26 0,23 0,28 1,6 (*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno (**) Conformemente a quanto previsto all’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, che fissa il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi.” >> 10
5. ADEMPIMENTI 5.1 Autorizzazioni Alla detrazione fiscale sul recupero e restauro delle facciate si applica il DM 41 del 18 febbraio 1998 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. Prima di iniziare i lavori è necessario dotarsi dei titoli abilitativi eventualmente necessari per i lavori che si intendono effettuare. Per i lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali è necessaria una delibera assembleare per l’approvazione dei lavori e la ripartizione delle spese e della detrazione sulla base delle tabelle millesimali. È inoltre necessario comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni in vigore sulla sicurezza dei cantieri. Dal 27 maggio 2022, i lavori edili indicati nell’allegato X del D.lgs. 81/2008, di 5.2 Obbligo di importo superiore a 70.000 euro, possono ottenere il superbonus solo se eseguiti applicazione da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e del contratto territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative. collettivo L’obbligo riguarda i cantieri temporanei o mobili relativi a lavori di: - costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento; - trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici; - scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico 5.2 Modalità di bancario o postale, da cui devono risultare: pagamento - la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986); - il codice fiscale del beneficiario della detrazione; - il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. È possibile utilizzare i bonifici già predisposti per usufruire del Bonus Ristrutturazioni e dell’Ecobonus inserendo nella causale, se possibile, gli estremi della Legge 160/2019. Nel caso in cui non sia possibile riportare i riferimenti normativi, l’agevolazione potrà comunque essere riconosciuta, a patto che non sia >> 11
5. ADEMPIMENTI pregiudicato in maniera definitiva l’obbligo di operare la ritenuta dell’8% da parte degli istituti bancari o postali. I soggetti Ires non hanno l’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza. Per consentire i controlli dovuti, le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettono all’Agenzia delle Entrate in via telematica, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti. Alle persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali si 5.3 Tempi dei applica il criterio di cassa e fa fede la data in cui si effettua il pagamento. pagamenti Le imprese individuali, le società e gli enti commerciali possono detrarre le spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Per loro vale il criterio di competenza e si considera la data in cui l’intervento è ultimato e la spesa viene registrata nella contabilità. I condomìni ottengono il bonus facciate se il bonifico è effettuato nel 2022. Non fa testo la data di versamento della rata condominiale da parte dei singoli condòmini. È necessario conservare, ed esibire in caso di controlli, la documentazione relativa 5.3 Dopo i lavori agli interventi realizzati: - le fatture comprovanti le spese sostenute; - la ricevuta del bonifico; - le autorizzazioni per i lavori svolti o, se l’intervento non richiede alcun titolo abilitativo, l’autocertificazione contenente la data di inizio lavori e la circostanza che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili; - la copia della domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti; - le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti; - la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese; - la dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori, se effettuati dal detentore dell’immobile. Solo per gli interventi influenti dal punto di vista termico, è necessario: - acquisire e conservare l’asseverazione con cui un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti; - acquisire e conservare l’attestato di prestazione energetica (APE), redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori, per ogni unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali; - trasmettere all’Enea, entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso il sito https://detrazionifiscali.enea.it/: - i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese; >> 12
5. ADEMPIMENTI - la tipologia di intervento effettuato; - il risparmio annuo di energia che ne è conseguito; - il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali; - l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Per ottenere la detrazione, nella dichiarazione dei redditi devono essere indicati i dati catastali identificativi dell’immobile. Se i lavori sono effettuati dal detentore, è necessario indicare anche gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo. Questo adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Si perde la detrazione in caso di violazione dell’obbligo di indicazione dei dati catastali, effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste, esecuzione di opere edilizie difformi da quelle eventualmente comunicate, violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. >> 13
6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO La detrazione fiscale delle spese per il recupero o il restauro delle facciate è stata introdotta dai commi 219 e seguenti della Legge di Bilancio per il 2020 (Legge 160/2019) e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020. I primi chiarimenti applicativi sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 2/E/2020. Con la Risposta 11/06/2020 n. 182, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le competenze sulla classificazione delle zone urbanistiche. Con la Risposta 12/06/2020 n. 185 e la Risposta 289/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito spiegazioni su balconi e terrazzi. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 283847/2020 è stata regolata la cessione del credito e lo sconto in fattura. La Legge di Bilancio per il 2021 (Legge 178/2020) ha prorogato la durata del bonus al 31 dicembre 2021. La Legge di Bilancio per il 2022 (Legge 234/2021) ha prorogato la durata del bonus al 31 dicembre 2022, ma ha abbassato l’aliquota dal 90% al 60%. Il Decreto “Antifrode ha introdotto l’obbligo del visto di congruità e dell’asseverazione della congruità delle spese in caso di sconto in fattura e cessione del credito. Il Decreto Sostegni-ter (Legge 25/2022) ha introdotto il limite di tre passaggi per la cessione del credito, l’obbligo del contratto collettivo nazionale e le sanzioni per i professionisti Consulta lo speciale Bonus facciate https://www.edilportale.com/news/bonus_facciate >> 14
La presente Guida è frutto di una elaborazione della normativa curata dalla redazione di Edilportale.com. Edilportale declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in essa contenuti edilportale.com
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