SCHEMA DI CONTRATTO - "POTENZIAMENTO TRATTA MILANO AFFORI - VAREDO. REALIZZAZIONE TERZO BINARIO NELLA TRATTA COMPRESA TRA LA STAZIONE DI MILANO ...
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“POTENZIAMENTO TRATTA MILANO AFFORI – VAREDO. REALIZZAZIONE TERZO BINARIO NELLA TRATTA COMPRESA TRA LA STAZIONE DI MILANO AFFORI E LA NUOVA STAZIONE UNIFICATA DI CORMANO – CUSANO MILANINO” SCHEMA DI CONTRATTO Pagina 1 di 18
TRA FERROVIENORD S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 - Capitale Sociale € 5.250.000,00.= interamente versato - Partita I.V.A. e C.F. n. 06757900151, in seguito denominata “Committente”, rappresentata dall’Ing. ______________, nato a ____ il ______, in qualità di _____________, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente Contratto E ………………………………………………………………, con sede in ……………… (……), Via …………………………………, …… - Capitale Sociale € …………………………….= interamente versato - Partita I.V.A. e C.F. n. ………………………, in seguito denominata “Appaltatore”, rappresentata dal Sig. ……………………………, nato a ………………………… (……) il ………………, in qualità di Amministratore Unico, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente Contratto PREMESSO CHE − con DGR n. X-4823 del 15/02/2016, pubblicata sul BURL n. 8 del 23/02/2016, Regione Lombardia ha deliberato di affidare a FERROVIENORD S.p.A. la concessione per la realizzazione, l’esercizio e la gestione della rete ferroviaria regionale dal 18/03/2016 fino al 31/10/2060; − in data 28/07/2016 – a seguito della DGR n. X/5476 del 25/07/2016 – è stato sottoscritto il nuovo “Contratto di Programma per gli investimenti e le manutenzioni straordinarie sulla rete ferroviaria regionale in Pagina 2 di 18
concessione a FERROVIENORD S.p.A. tra Regione Lombardia e FERROVIENORD S.p.A. relativo al periodo 28/07/2016 - 31/12/2022”; − il predetto contratto agli artt. 8 e seguenti definisce il “PROGRAMMA INTERVENTI DI SVILUPPO E AMMODERNAMENTO” e tra le categorie di intervento è prevista quella di “Ammodernamento e potenziamento infrastrutturale”; − in particolare la relazione relativa agli “INVESTIMENTI” (Allegato 1 – Parte 2) individua i potenziamenti infrastrutturali necessari per garantire lo sviluppo del modello di esercizio ferroviario previsto da Regione Lombardia sulla rete in concessione a FERROVIENORD e tra questi “il potenziamento della linea in uscita da Bovisa in direzione Seveso con la realizzazione del Terzo binario volto alla stabilizzazione di tutti i servizi linea Brianza in uscita da Milano, comprensivo della nuova linea S12” − nella tabella B – PARTE SECONDA (interventi prioritari e urgenti) l’intervento “Realizzazione Terzo binario tratta Affori – Cusano M.” è riportato nella categoria “Ammodernamento e potenziamento infrastrutturale”, con indice di priorità 1 per un importo stimato di € 28.000.000,00; − con Deliberazione n° X/3963 del 31/07/2015 Regione Lombardia ha proceduto all’assunzione delle determinazioni della Conferenza di Servizi ed all’approvazione del progetto preliminare, impegnando FERROVIENORD a procedere alla redazione del progetto definitivo; − con Contratto n. 17308 del 01/10/2015 FERROVIENORD ha affidato a NORD_ING la progettazione definitiva del terzo binario della linea Bovisa – Seveso – Asso nella tratta Milano Affori – Cormano/Cusano Pagina 3 di 18
comprendente, oltre alla posa del terzo binario, l’adeguamento degli impianti T.E., segnalamento e telecomunicazioni, nonché le opere sostitutive del Passaggio a livello di via Oroboni a Milano (sottopasso veicolare e sottopasso ciclopedonale), le piste ciclopedonali di Bruzzano e del Parco Nord, il prolungamento di via Giotto a Cormano; − FERROVIENORD con nota n. 2012 del 21/03/2016 ha trasmesso il progetto definitivo delle opere relative alla REALIZZAZIONE DEL TERZO BINARIO SULLA LINEA FERROVIARIA MILANO - SEVESO - ASSO NELLA TRATTA COMPRESA TRA LA STAZIONE DI MILANO AFFORI E LA NUOVA STAZIONE UNIFICATA DI CORMANO – CUSANO MILANINO, redatto da NORD_ING s.r.l. ed ha richiesto a Regione Lombardia l’attivazione della procedura di Conferenza di Servizi per la valutazione e l'approvazione del progetto ai sensi dell'art.19 della Legge regionale 4 maggio 2001 n. 9 ("Procedure di concertazione inerenti ai progetti infrastrutturali"); − in data 12/05/2016 si è tenuta la prima seduta di Conferenza dei Servizi; − in sede di prima seduta di Conferenza sono state richieste - da parte dei Comuni di Milano e di Cormano - alcune modifiche e integrazioni al progetto; − in sede di Conferenza è stato dato mandato a FERROVIENORD di sviluppare alcune delle richieste del Comune di Milano e in particolare: eliminazione dal progetto del sottopasso veicolare di via Pesaro; progettazione di un nuovo sottopasso ciclopedonale, alternativo a quello previsto, posto in asse al PL e di maggiore larghezza; − con nota n. 4819 del 22/07/2016 FERROVIENORD ha trasmesso la Pagina 4 di 18
revisione del progetto definitivo che recepisce le predette richieste di modifica; − con Decreto del Dirigente della Struttura di Valutazione di Impatto Ambientale n. 13142 del 13/12/2016, Regione Lombardia ha escluso il progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale a condizione che siano ottemperate le prescrizioni contenute nella relazione istruttoria; − in data 09/03/2017 si è tenuta la II^ seduta della Conferenza di Servizi; − nel corso di tale seduta sono state acquisite agli atti e valutate ulteriori osservazioni pervenute per iscritto da parte dei soggetti convocati ma risultati assenti; sono state approfondite le ulteriori osservazioni e valutazioni proposte dagli Enti ed Amministrazioni invitati e presenti; − la Conferenza ha licenziato favorevolmente il progetto definitivo dell’infrastruttura in oggetto, dando mandato a FERROVIENORD di sviluppare il progetto esecutivo tenendo conto delle prescrizioni emerse; − non essendo emersi elementi ostativi alla chiusura dei lavori della Conferenza la seduta convocata è coincisa con la sessione conclusiva della Conferenza stessa; − con D.G.R. 19 giugno 2017 - n. X/6733 Regione Lombardia ha assunto le determinazioni della Conferenza di Servizi ed ha approvato il progetto definitivo dell’opera con la relativa la copertura finanziaria garantita dagli impegni assunti sul capitolo 6279 nel bilancio pluriennale 2017/2019 (quota parte impegni 5438, 5681 assunti sull’esercizio 2017 ed impegni 8072, 8077 assunti sull’esercizio 2018); − la Committente, con bando pubblicato sulla GUCE n. ……. del ……………… e sulla GURI – V° Serie Speciale Contratti Pubblici n. Pagina 5 di 18
…………. del ………………., ha indetto procedura di gara aperta per l’affidamento dell’appalto di lavori; − l’Appaltatore ha presentato la migliore offerta e con lettera prot. n. ………………………… del ……………………… gli è stata comunicata l’aggiudicazione del presente Contratto; − l’Appaltatore dà atto che: prima di presentare la propria offerta o ha effettuato uno studio approfondito del progetto, ritenendolo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; o si è recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori, eseguendo tutte le necessarie indagini e studi e prendendo conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari influenti sulla determinazione del prezzo d’offerta e delle condizioni contrattuali; il prezzo è compensativo di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione delle opere oggetto del Contratto, ed in particolare dei vincoli derivanti dalla presenza dell’esercizio ferroviario e dall’applicazione delle misure di sicurezza previste nel piano di coordinamento e sicurezza di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e da quella che si rendesse necessaria adottare in corso d’opera TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Pagina 6 di 18
ART. 1 – PREMESSE Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. ART. 2 – OGGETTO 2.1. Oggetto del presente Contratto è l’esecuzione dei “LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA TRATTA MILANO AFFORI – VAREDO, CON REALIZZAZIONE DEL TERZO BINARIO NELLA TRATTA COMPRESA TRA LA STAZIONE DI MILANO AFFORI E LA NUOVA STAZIONE UNIFICATA DI CORMANO – CUSANO MILANINO”. I lavori, per la cui completa individuazione si rimanda agli elaborati del Progetto Esecutivo, allegato al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale, come da successivo art. 2, consistono principalmente nelle seguenti attività: 1) Posa e attivazione del 3° binario da Milano Affori alla nuova stazione unificata di Cormano Cusano; 2) Adeguamento impianti di Trazione Elettrica, Segnalamento, Telecomunicazioni e SCMT; 3) Realizzazione di un collegamento ciclopedonale tra via del Reno e la stazione di Milano Affori (Milano) e riorganizzazione della sosta su via del Reno, via del Tago e via Carli a Milano; 4) Realizzazione di un sottopasso pedonale in corrispondenza del PL di via Oroboni (Milano) e chiusura del PL; 5) Realizzazione di una pista ciclabile all’interno del Parco Nord e lungo via Verga a Cormano; 6) Realizzazione parcheggio in via Giotto e rotatoria su via Bizzozzero a Pagina 7 di 18
Cormano. così come meglio individuato e specificato nei documenti allegati al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale e di cui all’art. 3 successivo. In ogni caso, si intendono comprese nell’oggetto del Contratto tutte quelle opere complementari ed accessorie e anche di piccole dimensioni, che risultano necessarie per dare completamente finte ed idonee all’uso cui sono destinate le opere costituenti oggetto del contratto, anche se non descritte esplicitamente dal progetto esecutivo o facenti parte dei dettagli costruttivi. 2.2. Con la sottoscrizione del presente Contratto d’Appalto, l’Appaltatore dichiara di avere effettuato tutte le necessarie indagini e studi in merito alla situazione del suolo e del sottosuolo, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate e che pertanto gli elaborati progettuali sono corretti ed adeguati anche in considerazione delle condizioni locali. Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Appaltatore assume altresì gli impegni dichiarati nell’Offerta Tecnica, presentata in sede di gara, e valutati positivamente in sede di aggiudicazione. ART. 3 – DOCUMENTI CONTRATTUALI – PRIORITA’ TRA DOCUMENTI 3.1. Costituiscono parte integrante del presente Contratto i seguenti documenti allegati e non, che anche se non allegati si richiamano in via pattizia nel seguente ordine che ne determina la prevalenza degli uni sugli altri: I. Capitolato d’Appalto per i contratti di Lavori FERROVIENORD; Pagina 8 di 18
II. Progetto Esecutivo (relazioni, elaborati grafici, Elenco prezzi, Piano di Sicurezza e Coordinamento comprensivo di “Norme per il Servizio del Personale di Linea - Istruzione per la Protezione dei Cantieri di Lavoro – Ed. 2009 – Ristampa 2012”), come da elenco elaborati allegato e come integrato dalle eventuali modifiche, migliorative per la Committente, proposte dall’Appaltatore in sede di Offerta Tecnica e valutate positivamente in sede di gara; III. Offerta Tecnica presentata in sede di gara, inclusiva delle proposte migliorative per la Committente, valutate positivamente in sede di gara; IV. Programma Lavori; V. W.B.S.; VI. Piano della Qualità; VII. Istruzione Operativa FERROVIENORD “Gestione degli impatti ambientali nei Cantieri”. Non costituiscono elaborato contrattuale i computi metrici. 3.2. Priorità nella validità dei documenti contrattuali In caso di difformità nel disposto dei documenti richiamati al precedente paragrafo, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello successivo, secondo l’ordine nel quali i documenti stessi sono stati sopraelencati, fatto salvo il caso in cui nel documento seguente si disponga in maniera esplicita che non abbia valore quanto detto in quello precedente e fatte salve le norme di sicurezza. 3.3. Elenco Prezzi Per quanto riguarda le voci di tariffa di cui all’allegato “Elenco Prezzi”, in Pagina 9 di 18
caso di duplicazione di voci o dubbi interpretativi, circa l’applicazione delle stesse, si stabilisce che verrà applicata la voce di tariffa più vantaggiosa per FERROVIENORD. ART. 4 – CORRISPETTIVO 4.1. Corrispettivo a corpo L’importo dell’appalto a corpo è di € ……………………….=, di cui € ____________.= a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. L’importo dei lavori sopra indicato è al netto del ribasso d’asta del ………% (…………%) e dell’Imposta sul Valore Aggiunto vigente al momento dell’emissione del singolo titolo di spesa. Ad oggi, per tale intervento è applicabile l’I.V.A. al 10% (diecipercento). Il succitato prezzo a corpo compensa le prestazioni cui al presente Contratto, oltre a quelle elencate al successivo art. 4.2., il tutto in conformità a quanto previsto dall’art. 14 del CAL. In ogni caso, si intendono comprese nel corrispettivo a corpo tutte quelle opere complementari ed accessorie e anche di piccole dimensioni, che risultano necessarie per dare completamente finte ed idonee all’uso cui sono destinate le opere costituenti oggetto del contratto, anche se non descritte esplicitamente dal progetto esecutivo o facenti parte dei dettagli costruttivi. 4.2. Prestazioni Integrative Saranno a carico dell’Appaltatore, e ritenute compensate nell’importo a corpo, anche le seguenti prestazioni: a) la redazione di planimetrie dettagliate delle fasi lavorative e dei percorsi alternativi per l’utenza da sottoporre a FERROVIENORD Pagina 10 di 18
per approvazione e – una volta approvata – la predisposizione e il posizionamento della relativa cartellonistica informativa, ai fini della esecuzione di tutte le lavorazioni che comportino limitazioni all’utilizzo delle banchine ferroviarie, dell’accessibilità all’impianto ferroviario da parte degli utenti, o della viabilità pedonale o veicolare; b) l’esecuzione dei lavori con mantenimento dell’esercizio ferroviario secondo l’orario in vigore nonché della circolazione sulla viabilità; c) il coordinamento con gli Enti competenti per la programmazione delle interruzioni e/o della modifica e/o delle limitazioni della viabilità esistente; d) il mantenimento e la salvaguardia di tutte le dorsali con cavi; e) la eventuale richiesta della deroga per il superamento dei limiti acustici generati dal cantiere; f) la custodia permanente dei cantieri con recinzioni e chiusure delle singole entrate ai vari manufatti; g) l’ottenimento di autorizzazioni, se richieste, per le opere in appalto, ed il rilascio di dichiarazioni di conformità e quant’altro previsto dalla Legge n. 46/1990 come modificata dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008; h) la denuncia ex art. 4 della Legge n. 1086/1971. 4.3. Invariabilità dei prezzi L’importo a corpo deve intendersi fisso ed invariabile e non è soggetto a revisione dei prezzi. ART. 5 - ATTREZZATURE E SERVIZI DI CANTIERE Pagina 11 di 18
Saranno a carico dell’Appaltatore, e ritenute compensate nel corrispettivo a corpo di cui al precedente art. 4 le seguenti attività, attrezzature e servizi di cantiere: a) apprestamento nei luoghi designati dalla Direzione dei Lavori di locali ad uso ufficio a disposizione esclusiva di quest’ultima e del suo personale. Gli uffici devono essere completi di servizi igienici, arredamento, illuminazione, riscaldamento, fax, collegamento WI-FI e PC con visualizzatore AUTOCAD; b) apprestamento nelle aree di cantiere di apposito box/gabbia con serratura, le cui chiavi devono essere consegnate alla DIREZIONE LAVORI, per la custodia di cubetti di calcestruzzo prelevati, delle barre di armatura, dei campioni e in genere di ogni materiale di interesse della Direzione Lavori, c) la fornitura alla Direzione Lavori di un’autovettura per gli spostamenti lungo i cantieri ed i collaudi presso i fornitori con Telepass e relativa carta carburante; d) la fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico abilitato, attrezzi e strumenti di misura, adeguati alla tipologia delle opere in oggetto per l’effettuazione dei rilievi e misure di controllo per le opere da eseguire ed eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime. Gli strumenti dovranno essere certificati a norma di legge. Tutti i canoni e le spese relativi ai servizi di cui sopra, ivi compresa l’autovettura, sono a carico dell’Appaltatore, il quale provvede alle pratiche necessarie per i vari permessi presso gli Enti e Società interessati. Sono altresì a carico dell’Appaltatore le spese di manutenzione ed i lavori per eventuale trasformazione ed adattamento dei locali anzidetti, nonché le spese Pagina 12 di 18
per la pulizia giornaliera degli stessi. ART. 6 - PAGAMENTI 6.1. Pagamenti in acconto L’Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull’importo dell’appalto in conformità a quanto disposto all’art. 15 del CAL. I relativi pagamenti avverranno a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, fine mese data della fattura, che sarà emessa previo Certificato di Pagamento. 6.2 Anticipazione sul valore stimato dell’appalto E’ riconosciuta all’Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% del valore del Contratto d’appalto e quindi pari a euro _______. ART. 7 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 7.1. Garanzia definitiva L’Appaltatore ha costituito e consegnato alla Committente la garanzia definitiva di cui all’art. 16.1 del CAL mediante: ___________________ n. ________________ emessa il _____________ dell’importo di euro ____________. 7.1.1. Garanzia di risoluzione L’Appaltatore ha costituito e consegnato alla Committente la garanzia di risoluzione di cui all’art. 16.3 del CAL mediante: ___________________ n. ________________ emessa il _____________ dell’importo di euro ____________. 7.2. Garanzia per anticipazione L’Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia fideiussoria ai fini del pagamento dell’anticipazione sul prezzo di cui all’art. 6.2.. 7.3. Polizze assicurative Pagina 13 di 18
In conformità a quanto disposto dall’art. 17 del CAL, all’atto della stipula del presente contratto l’Appaltatore ha consegnato le seguenti polizze di assicurazione: a) Polizza assicurativa “tutti i rischi” (CAR) per tutti danni alle opere in corso di esecuzione od eseguite o preesistenti, da qualsiasi causa determinati, ai sensi dello schema tipo (2.3 sez. A) previsto dal D.M. n. 123/2004 opportunamente integrati, mediante _____ n. _____ emessa il _______, b) Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e/o cose (mobili ed immobili) ai sensi dello schema tipo (2.3 sez. B) previsto dal D.M. n. 123/2004, mediante _____ n. _____ emessa il _______. 7.4. Polizze successive alla ultimazione dei lavori L’Appaltatore si impegna a presentare, all’atto della emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o di regolare esecuzione le polizze indicate all’art. 17.2. del CAL, pena il mancato svincolo delle ritenute in garanzie e della garanzia definitiva di cui al precedente art. 7.1, con i massimali indicati al medesimo articolo del CAL. La polizza di cui alla lettera b) dell’art. 17.2 del CAL, cioè la polizza indennitaria e risarcitoria biennale, dovrà avere ammontare pari a _________. ART. 8 - TERMINE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI LAVORI 8.1. Termine di ultimazione lavori Il termine utile per dare ultimati e funzionanti tutte le opere, i lavori, le forniture e le prestazioni oggetto del presente Contratto è fissato in ______ Pagina 14 di 18
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. Nel considerare i termini sopra citati si è tenuto conto del normale andamento stagionale sfavorevole. ART. 9 – CONSEGNA DEI LAVORI 9.1. Consegna dei lavori La consegna dei lavori avverrà secondo le indicazioni fornite all’art. 21 del CAL. 9.2. Consegna parziale dei lavori L’Appaltatore conferma la facoltà riconosciuta dall’art. 22.2 del CAL a FERROVIENORD, di disporre la consegna parziale dei lavori. L’Appaltatore dà atto e riconosce che la consegna parziale dei lavori non gli conferisce alcun titolo per richiedere compensi o indennizzi di sorta. ART. 10 – PRESCRIZIONI INTEGRATIVE E PRECISAZIONI 10.1. Interferenze con l’esercizio ferroviario A rettifica di quanto previsto all’art. 30.2 del CAL, il costo orario delle prestazioni degli agenti di FERROVIENORD è di euro 61,00 (sessantuno/00) per ogni ora o frazione di ora di effettivo utilizzo e per ogni agente utilizzato. 10.2. Costi orari agenti di scorta A rettifica di quanto previsto all’art. 30.3 del CAL, il costo orario della scorta degli agenti di FERROVIENORD è di euro 74,00 (settantaquattro/00) all’ora, per ogni agente assegnato. 10.3. Interferenze con l’esercizio ferroviario - Regime di interruzione del binario Ad integrazione di quanto previsto all’art. 31.7 del CAL, gli intervalli notturni Pagina 15 di 18
di interruzione della circolazione ferroviaria verranno concessi nella fascia oraria indicativamente compresa tra le ore 01,00 e le ore 05,30, fatti salvi i tempi tecnici per le operazioni di accertamento di interruzione della circolazione, disalimentazione e alimentazione della linea di contatto, ecc. … ART. 11 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO PER RITARDO A specificazione di quanto previsto all’art. 41.4 del CAL, qualora il ritardo nell’avanzamento dei lavori superi i 90 giorni FERROVIENORD ha la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. nonché ex art. 46.2. del CAL. ART. 12 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE A tutti gli effetti del Contratto, l‘Appaltatore dichiara il proprio domicilio in ……………………………………………………. ART. 13 - TRASPARENZA DEI PREZZI L’Appaltatore espressamente e irrevocabilmente: dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto; dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate e controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili, o comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso; si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. Pagina 16 di 18
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto d’Appalto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. ART. 14 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI A specificazione dell’art. 12 del CAL, l’Appaltatore è tenuto ad indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (CIG): _________ e il Codice Unico di Progetto (CUP): E24H11000030002. ART. 15 - FORO COMPETENTE Per eventuali controversie le Parti terranno esclusivamente competente il Foro di Milano. Milano, lì ____________ LA COMMITTENTE L’APPALTATORE Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Codice Civile, l’Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e approvare i seguenti articoli del CAL: art. 3 (“Impegno di riservatezza – Proprietà dei documenti), art. 9 (“Modifiche soggettive”), art. 15.3. (“Pagamenti diretti al subappaltatore), art. 15.4. (“Sospensione dei pagamenti”), art. 23.2 (“Compiti e poteri della DL”), art. 26 (“Sottoservizi”), art. 29.4 (“Sospensioni disposte dalla DL”), art. 29.5 (“Danno da sospensione illegittima”), art. 31.9 (“Rallentamenti alla Pagina 17 di 18
circolazione ferroviaria non programmati”), art. 31.10 (“Inosservanza delle precauzioni e/o delle prescrizioni”), art. 32 (“Piano della Qualità”), art. 32.2 (“Non conformità”), art. 38 (“Elaborati As Built e Certificazioni”), art. 41.1 (“Penali per ritardo nell’avanzamento lavori”), art. 41.2 (“Penali per ritardi/inadempimenti di altra natura”), art. 41.3 (“Disciplina generale delle penali”), art. 41.4. (“Risoluzione del contratto per mancato rispetto del termine di ultimazione”), art. 46 (“Risoluzione del contratto”), art. 48 (“Recesso”), Art. 49 (“Riserve dell’appaltatore”), 50.2 (“Accordo bonario”) 51 (“Definizione delle controversie”) nonché i seguenti articoli del presente contratto d’appalto: art. 9.2. (“Consegna parziale dei lavori”), art. 9.3 (“Consegna frazionata dei lavori”), art. 11. (“Risoluzione del contratto per mancato rispetto del termine di ultimazione”), Art. 15 (“Foro competente”). L’APPALTATORE Pagina 18 di 18
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