SCHEMA DI CONTRATTO - "POTENZIAMENTO TRATTA MILANO AFFORI - VAREDO. REALIZZAZIONE TERZO BINARIO NELLA TRATTA COMPRESA TRA LA STAZIONE DI MILANO ...

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“POTENZIAMENTO TRATTA MILANO AFFORI –
 VAREDO. REALIZZAZIONE TERZO BINARIO
NELLA TRATTA COMPRESA TRA LA STAZIONE
 DI MILANO AFFORI E LA NUOVA STAZIONE
    UNIFICATA DI CORMANO – CUSANO
              MILANINO”

    SCHEMA DI CONTRATTO

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TRA

FERROVIENORD S.p.A., con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 -

Capitale Sociale € 5.250.000,00.= interamente versato - Partita I.V.A. e C.F.

n. 06757900151, in seguito denominata “Committente”, rappresentata

dall’Ing. ______________, nato a ____ il ______, in qualità di

_____________, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la

firma del presente Contratto

                                           E

………………………………………………………………, con sede in

……………… (……), Via …………………………………, …… - Capitale

Sociale € …………………………….= interamente versato - Partita I.V.A. e

C.F. n. ………………………, in seguito denominata “Appaltatore”,

rappresentata     dal     Sig.        ……………………………,                         nato      a

…………………………                  (……)           il      ………………,           in   qualità    di

Amministratore Unico, che dichiara di essere munito dei necessari poteri per

la firma del presente Contratto

                               PREMESSO CHE

− con DGR n. X-4823 del 15/02/2016, pubblicata sul BURL n. 8 del

  23/02/2016,     Regione      Lombardia           ha   deliberato   di   affidare   a

  FERROVIENORD S.p.A. la concessione per la realizzazione, l’esercizio e

  la gestione della rete ferroviaria regionale dal 18/03/2016 fino al

  31/10/2060;

− in data 28/07/2016 – a seguito della DGR n. X/5476 del 25/07/2016 – è

  stato sottoscritto il nuovo “Contratto di Programma per gli investimenti e

  le manutenzioni straordinarie sulla rete ferroviaria regionale in

                                  Pagina 2 di 18
concessione a FERROVIENORD S.p.A. tra Regione Lombardia e

  FERROVIENORD S.p.A. relativo al periodo 28/07/2016 - 31/12/2022”;

− il predetto contratto agli artt. 8 e seguenti definisce il “PROGRAMMA

  INTERVENTI DI SVILUPPO E AMMODERNAMENTO” e tra le

  categorie di intervento è prevista quella di “Ammodernamento e

  potenziamento infrastrutturale”;

− in particolare la relazione relativa agli “INVESTIMENTI” (Allegato 1 –

  Parte 2) individua i potenziamenti infrastrutturali necessari per garantire lo

  sviluppo del modello di esercizio ferroviario previsto da Regione

  Lombardia sulla rete in concessione a FERROVIENORD e tra questi “il

  potenziamento della linea in uscita da Bovisa in direzione Seveso con la

  realizzazione del Terzo binario volto alla stabilizzazione di tutti i servizi

  linea Brianza in uscita da Milano, comprensivo della nuova linea S12”

− nella tabella B – PARTE SECONDA (interventi prioritari e urgenti)

  l’intervento “Realizzazione Terzo binario tratta Affori – Cusano M.” è

  riportato   nella   categoria      “Ammodernamento        e     potenziamento

  infrastrutturale”, con indice di priorità 1 per un importo stimato di €

  28.000.000,00;

− con Deliberazione n° X/3963 del 31/07/2015 Regione Lombardia ha

  proceduto all’assunzione delle determinazioni della Conferenza di Servizi

  ed    all’approvazione      del       progetto   preliminare,     impegnando

  FERROVIENORD a procedere alla redazione del progetto definitivo;

− con Contratto n. 17308 del 01/10/2015 FERROVIENORD ha affidato a

  NORD_ING la progettazione definitiva del terzo binario della linea

  Bovisa – Seveso – Asso nella tratta Milano Affori – Cormano/Cusano

                                Pagina 3 di 18
comprendente, oltre alla posa del terzo binario, l’adeguamento degli

  impianti T.E., segnalamento e telecomunicazioni, nonché le opere

  sostitutive del Passaggio a livello di via Oroboni a Milano (sottopasso

  veicolare e sottopasso ciclopedonale), le piste ciclopedonali di Bruzzano e

  del Parco Nord, il prolungamento di via Giotto a Cormano;

− FERROVIENORD con nota n. 2012 del 21/03/2016 ha trasmesso il

  progetto definitivo delle opere relative alla REALIZZAZIONE DEL

  TERZO BINARIO SULLA LINEA FERROVIARIA MILANO -

  SEVESO - ASSO NELLA TRATTA COMPRESA TRA LA STAZIONE

  DI MILANO AFFORI E LA NUOVA STAZIONE UNIFICATA DI

  CORMANO – CUSANO MILANINO, redatto da NORD_ING s.r.l. ed ha

  richiesto a Regione Lombardia l’attivazione della procedura di Conferenza

  di Servizi per la valutazione e l'approvazione del progetto ai sensi

  dell'art.19 della Legge regionale 4 maggio 2001 n. 9 ("Procedure di

  concertazione inerenti ai progetti infrastrutturali");

− in data 12/05/2016 si è tenuta la prima seduta di Conferenza dei Servizi;

− in sede di prima seduta di Conferenza sono state richieste - da parte dei

  Comuni di Milano e di Cormano - alcune modifiche e integrazioni al

  progetto;

− in sede di Conferenza è stato dato mandato a FERROVIENORD di

  sviluppare alcune delle richieste del Comune di Milano e in particolare:

  eliminazione dal progetto del sottopasso veicolare di via Pesaro;

  progettazione di un nuovo sottopasso ciclopedonale, alternativo a quello

  previsto, posto in asse al PL e di maggiore larghezza;

− con nota n. 4819 del 22/07/2016 FERROVIENORD ha trasmesso la

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revisione del progetto definitivo che recepisce le predette richieste di

  modifica;

− con Decreto del Dirigente della Struttura di Valutazione di Impatto

  Ambientale n. 13142 del 13/12/2016, Regione Lombardia ha escluso il

  progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale a condizione

  che siano ottemperate le prescrizioni contenute nella relazione istruttoria;

− in data 09/03/2017 si è tenuta la II^ seduta della Conferenza di Servizi;

− nel corso di tale seduta sono state acquisite agli atti e valutate ulteriori

  osservazioni pervenute per iscritto da parte dei soggetti convocati ma

  risultati assenti; sono state approfondite le ulteriori osservazioni e

  valutazioni proposte dagli Enti ed Amministrazioni invitati e presenti;

− la Conferenza ha licenziato favorevolmente il progetto definitivo

  dell’infrastruttura in oggetto, dando mandato a FERROVIENORD di

  sviluppare il progetto esecutivo tenendo conto delle prescrizioni emerse;

− non essendo emersi elementi ostativi alla chiusura dei lavori della

  Conferenza la seduta convocata è coincisa con la sessione conclusiva della

  Conferenza stessa;

− con D.G.R. 19 giugno 2017 - n. X/6733 Regione Lombardia ha assunto le

  determinazioni della Conferenza di Servizi ed ha approvato il progetto

  definitivo dell’opera con la relativa la copertura finanziaria garantita dagli

  impegni assunti sul capitolo 6279 nel bilancio pluriennale 2017/2019

  (quota parte impegni 5438, 5681 assunti sull’esercizio 2017 ed impegni

  8072, 8077 assunti sull’esercizio 2018);

− la Committente, con bando pubblicato sulla GUCE n. ……. del

  ……………… e sulla GURI – V° Serie Speciale Contratti Pubblici n.

                                Pagina 5 di 18
…………. del ………………., ha indetto procedura di gara aperta per

  l’affidamento dell’appalto di lavori;

− l’Appaltatore ha presentato la migliore offerta e con lettera prot. n.

  ………………………… del ……………………… gli è stata comunicata

  l’aggiudicazione del presente Contratto;

− l’Appaltatore dà atto che:

      prima di presentare la propria offerta

          o ha effettuato uno studio approfondito del progetto, ritenendolo

              adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta

              presentata;

          o si è recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori,

              eseguendo tutte le necessarie indagini e studi e prendendo

              conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le

              circostanze generali e particolari influenti sulla determinazione

              del prezzo d’offerta e delle condizioni contrattuali;

      il prezzo è compensativo di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti

      derivanti dalla corretta esecuzione delle opere oggetto del Contratto,

      ed in particolare dei vincoli derivanti dalla presenza dell’esercizio

      ferroviario e dall’applicazione delle misure di sicurezza previste nel

      piano di coordinamento e sicurezza di cui all’art. 100 del D.Lgs. n.

      81/2008 e da quella che si rendesse necessaria adottare in corso

      d’opera

                            TUTTO CIÒ PREMESSO

                 LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO

                               QUANTO SEGUE

                                 Pagina 6 di 18
ART. 1 – PREMESSE

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Contratto.

ART. 2 – OGGETTO

2.1.     Oggetto del presente Contratto è l’esecuzione dei “LAVORI DI

POTENZIAMENTO DELLA TRATTA MILANO AFFORI – VAREDO,

CON REALIZZAZIONE DEL TERZO BINARIO NELLA TRATTA

COMPRESA TRA LA STAZIONE DI MILANO AFFORI E LA NUOVA

STAZIONE UNIFICATA DI CORMANO – CUSANO MILANINO”.

I lavori, per la cui completa individuazione si rimanda agli elaborati del

Progetto Esecutivo, allegato al presente contratto per costituirne parte

integrante e sostanziale, come da successivo art. 2, consistono principalmente

nelle seguenti attività:

1) Posa e attivazione del 3° binario da Milano Affori alla nuova stazione

       unificata di Cormano Cusano;

2) Adeguamento         impianti     di      Trazione   Elettrica,   Segnalamento,

       Telecomunicazioni e SCMT;

3) Realizzazione di un collegamento ciclopedonale tra via del Reno e la

       stazione di Milano Affori (Milano) e riorganizzazione della sosta su

       via del Reno, via del Tago e via Carli a Milano;

4) Realizzazione di un sottopasso pedonale in corrispondenza del PL di

       via Oroboni (Milano) e chiusura del PL;

5) Realizzazione di una pista ciclabile all’interno del Parco Nord e lungo

       via Verga a Cormano;

6) Realizzazione parcheggio in via Giotto e rotatoria su via Bizzozzero a

                                  Pagina 7 di 18
Cormano.

così come meglio individuato e specificato nei documenti allegati al presente

contratto per formarne parte integrante e sostanziale e di cui all’art. 3

successivo.

In ogni caso, si intendono comprese nell’oggetto del Contratto tutte quelle

opere complementari ed accessorie e anche di piccole dimensioni, che

risultano necessarie per dare completamente finte ed idonee all’uso cui sono

destinate le opere costituenti oggetto del contratto, anche se non descritte

esplicitamente dal progetto esecutivo o facenti parte dei dettagli costruttivi.

2.2.     Con la sottoscrizione del presente Contratto d’Appalto, l’Appaltatore

dichiara di avere effettuato tutte le necessarie indagini e studi in merito alla

situazione del suolo e del sottosuolo, della viabilità di accesso, delle cave

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate e che pertanto gli

elaborati progettuali sono corretti ed adeguati anche in considerazione delle

condizioni locali.

Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Appaltatore assume altresì gli

impegni dichiarati nell’Offerta Tecnica, presentata in sede di gara, e valutati

positivamente in sede di aggiudicazione.

ART. 3 – DOCUMENTI CONTRATTUALI – PRIORITA’ TRA

DOCUMENTI

3.1.     Costituiscono parte integrante del presente Contratto i seguenti

documenti allegati e non, che anche se non allegati si richiamano in via

pattizia nel seguente ordine che ne determina la prevalenza degli uni sugli

altri:

 I.      Capitolato d’Appalto per i contratti di Lavori FERROVIENORD;

                                 Pagina 8 di 18
II.   Progetto Esecutivo (relazioni, elaborati grafici, Elenco prezzi, Piano

        di Sicurezza e Coordinamento comprensivo di “Norme per il Servizio

        del Personale di Linea - Istruzione per la Protezione dei Cantieri di

        Lavoro – Ed. 2009 – Ristampa 2012”), come da elenco elaborati

        allegato e come integrato dalle eventuali modifiche, migliorative per la

        Committente, proposte dall’Appaltatore in sede di Offerta Tecnica e

        valutate positivamente in sede di gara;

III.    Offerta Tecnica presentata in sede di gara, inclusiva delle proposte

        migliorative per la Committente, valutate positivamente in sede di

        gara;

 IV.    Programma Lavori;

  V.    W.B.S.;

 VI.    Piano della Qualità;

VII.    Istruzione Operativa FERROVIENORD “Gestione degli impatti

        ambientali nei Cantieri”.

Non costituiscono elaborato contrattuale i computi metrici.

3.2.    Priorità nella validità dei documenti contrattuali

In caso di difformità nel disposto dei documenti richiamati al precedente

paragrafo, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello

successivo, secondo l’ordine nel quali i documenti stessi sono stati

sopraelencati, fatto salvo il caso in cui nel documento seguente si disponga in

maniera esplicita che non abbia valore quanto detto in quello precedente e

fatte salve le norme di sicurezza.

3.3.    Elenco Prezzi

Per quanto riguarda le voci di tariffa di cui all’allegato “Elenco Prezzi”, in

                                 Pagina 9 di 18
caso di duplicazione di voci o dubbi interpretativi, circa l’applicazione delle

stesse, si stabilisce che verrà applicata la voce di tariffa più vantaggiosa per

FERROVIENORD.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

4.1.      Corrispettivo a corpo

L’importo dell’appalto a corpo è di € ……………………….=, di cui €

____________.= a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

d’asta.

L’importo dei lavori sopra indicato è al netto del ribasso d’asta del ………%

(…………%) e dell’Imposta sul Valore Aggiunto vigente al momento

dell’emissione del singolo titolo di spesa. Ad oggi, per tale intervento è

applicabile l’I.V.A. al 10% (diecipercento).

Il succitato prezzo a corpo compensa le prestazioni cui al presente Contratto,

oltre a quelle elencate al successivo art. 4.2., il tutto in conformità a quanto

previsto dall’art. 14 del CAL.

In ogni caso, si intendono comprese nel corrispettivo a corpo tutte quelle

opere complementari ed accessorie e anche di piccole dimensioni, che

risultano necessarie per dare completamente finte ed idonee all’uso cui sono

destinate le opere costituenti oggetto del contratto, anche se non descritte

esplicitamente dal progetto esecutivo o facenti parte dei dettagli costruttivi.

4.2.      Prestazioni Integrative

Saranno a carico dell’Appaltatore, e ritenute compensate nell’importo a corpo,
anche le seguenti prestazioni:

       a) la redazione di planimetrie dettagliate delle fasi lavorative e dei

           percorsi alternativi per l’utenza da sottoporre a FERROVIENORD

                                    Pagina 10 di 18
per approvazione e – una volta approvata – la predisposizione e il

          posizionamento della relativa cartellonistica informativa, ai fini della

          esecuzione di tutte le lavorazioni che comportino limitazioni

          all’utilizzo delle banchine ferroviarie, dell’accessibilità all’impianto

          ferroviario da parte degli utenti, o della viabilità pedonale o

          veicolare;

       b) l’esecuzione dei lavori con mantenimento dell’esercizio ferroviario

          secondo l’orario in vigore nonché della circolazione sulla viabilità;

       c) il coordinamento con gli Enti competenti per la programmazione

          delle interruzioni e/o della modifica e/o delle limitazioni della

          viabilità esistente;

       d) il mantenimento e la salvaguardia di tutte le dorsali con cavi;

       e) la eventuale richiesta della deroga per il superamento dei limiti

          acustici generati dal cantiere;

       f) la custodia permanente dei cantieri con recinzioni e chiusure delle

          singole entrate ai vari manufatti;

       g) l’ottenimento di autorizzazioni, se richieste, per le opere in appalto,

          ed il rilascio di dichiarazioni di conformità e quant’altro previsto

          dalla Legge n. 46/1990 come modificata dal Decreto Ministeriale n.

          37 del 22 gennaio 2008;

       h) la denuncia ex art. 4 della Legge n. 1086/1971.

4.3.    Invariabilità dei prezzi

L’importo a corpo deve intendersi fisso ed invariabile e non è soggetto a

revisione dei prezzi.

ART. 5 - ATTREZZATURE E SERVIZI DI CANTIERE

                                 Pagina 11 di 18
Saranno a carico dell’Appaltatore, e ritenute compensate nel corrispettivo a

corpo di cui al precedente art. 4 le seguenti attività, attrezzature e servizi di

cantiere:

a) apprestamento nei luoghi designati dalla Direzione dei Lavori di locali ad

   uso ufficio a disposizione esclusiva di quest’ultima e del suo personale.

   Gli uffici devono essere completi di servizi igienici, arredamento,

   illuminazione, riscaldamento, fax, collegamento WI-FI e PC con

   visualizzatore AUTOCAD;
b) apprestamento nelle aree di cantiere di apposito box/gabbia con serratura,

   le cui chiavi devono essere consegnate alla DIREZIONE LAVORI, per la

   custodia di cubetti di calcestruzzo prelevati, delle barre di armatura, dei

   campioni e in genere di ogni materiale di interesse della Direzione Lavori,

c) la fornitura alla Direzione Lavori di un’autovettura per gli spostamenti

   lungo i cantieri ed i collaudi presso i fornitori con Telepass e relativa carta

   carburante;

d) la fornitura alla Direzione Lavori di personale tecnico abilitato, attrezzi e

   strumenti di misura, adeguati alla tipologia delle opere in oggetto per
   l’effettuazione dei rilievi e misure di controllo per le opere da eseguire ed

   eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime. Gli strumenti

   dovranno essere certificati a norma di legge.

Tutti i canoni e le spese relativi ai servizi di cui sopra, ivi compresa

l’autovettura, sono a carico dell’Appaltatore, il quale provvede alle pratiche

necessarie per i vari permessi presso gli Enti e Società interessati.

Sono altresì a carico dell’Appaltatore le spese di manutenzione ed i lavori per

eventuale trasformazione ed adattamento dei locali anzidetti, nonché le spese

                                 Pagina 12 di 18
per la pulizia giornaliera degli stessi.

ART. 6 - PAGAMENTI

6.1.    Pagamenti in acconto

L’Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull’importo dell’appalto in

conformità a quanto disposto all’art. 15 del CAL.

I relativi pagamenti avverranno a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi,

fine mese data della fattura, che sarà emessa previo Certificato di Pagamento.

6.2     Anticipazione sul valore stimato dell’appalto

E’ riconosciuta all’Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al

20% del valore del Contratto d’appalto e quindi pari a euro _______.

ART. 7 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

7.1.    Garanzia definitiva

L’Appaltatore ha costituito e consegnato alla Committente la garanzia

definitiva di cui all’art. 16.1 del CAL mediante: ___________________ n.

________________        emessa     il   _____________    dell’importo   di   euro

____________.

7.1.1. Garanzia di risoluzione

L’Appaltatore ha costituito e consegnato alla Committente la garanzia di

risoluzione di cui all’art. 16.3 del CAL mediante: ___________________ n.

________________        emessa     il   _____________    dell’importo   di   euro

____________.

7.2.    Garanzia per anticipazione

L’Appaltatore è tenuto a presentare la garanzia fideiussoria ai fini del

pagamento dell’anticipazione sul prezzo di cui all’art. 6.2..

7.3.    Polizze assicurative

                                  Pagina 13 di 18
In conformità a quanto disposto dall’art. 17 del CAL, all’atto della stipula del

presente contratto l’Appaltatore ha consegnato le seguenti polizze di

assicurazione:

       a) Polizza assicurativa “tutti i rischi” (CAR) per tutti danni alle

          opere in corso di esecuzione od eseguite o preesistenti, da qualsiasi

          causa determinati, ai sensi dello schema tipo (2.3 sez. A) previsto dal

          D.M. n. 123/2004 opportunamente integrati, mediante _____ n. _____

          emessa il _______,

       b) Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) per

          danni a persone e/o cose (mobili ed immobili) ai sensi dello schema

          tipo (2.3 sez. B) previsto dal D.M. n. 123/2004, mediante _____ n.

          _____ emessa il _______.

7.4.      Polizze successive alla ultimazione dei lavori

L’Appaltatore si impegna a presentare, all’atto della emissione del certificato

di collaudo tecnico amministrativo o di regolare esecuzione le polizze indicate

all’art. 17.2. del CAL, pena il mancato svincolo delle ritenute in garanzie e
della garanzia definitiva di cui al precedente art. 7.1, con i massimali indicati

al medesimo articolo del CAL.

La polizza di cui alla lettera b) dell’art. 17.2 del CAL, cioè la polizza

indennitaria e risarcitoria biennale, dovrà avere ammontare pari a _________.

ART. 8 - TERMINE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DEI

LAVORI

8.1.      Termine di ultimazione lavori

Il termine utile per dare ultimati e funzionanti tutte le opere, i lavori, le

forniture e le prestazioni oggetto del presente Contratto è fissato in ______

                                  Pagina 14 di 18
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna

lavori.

Nel considerare i termini sopra citati si è tenuto conto del normale andamento

stagionale sfavorevole.

ART. 9 – CONSEGNA DEI LAVORI

9.1.      Consegna dei lavori

La consegna dei lavori avverrà secondo le indicazioni fornite all’art. 21 del

CAL.

9.2.      Consegna parziale dei lavori

L’Appaltatore conferma la facoltà riconosciuta dall’art. 22.2 del CAL a

FERROVIENORD, di disporre la consegna parziale dei lavori.

L’Appaltatore dà atto e riconosce che la consegna parziale dei lavori non gli

conferisce alcun titolo per richiedere compensi o indennizzi di sorta.

ART. 10 – PRESCRIZIONI INTEGRATIVE E PRECISAZIONI
10.1. Interferenze con l’esercizio ferroviario

A rettifica di quanto previsto all’art. 30.2 del CAL, il costo orario delle

prestazioni degli agenti di FERROVIENORD è di euro 61,00 (sessantuno/00)

per ogni ora o frazione di ora di effettivo utilizzo e per ogni agente utilizzato.

10.2. Costi orari agenti di scorta

A rettifica di quanto previsto all’art. 30.3 del CAL, il costo orario della scorta

degli agenti di FERROVIENORD è di euro 74,00 (settantaquattro/00) all’ora,

per ogni agente assegnato.

10.3. Interferenze con l’esercizio ferroviario - Regime di interruzione

del binario

Ad integrazione di quanto previsto all’art. 31.7 del CAL, gli intervalli notturni

                                 Pagina 15 di 18
di interruzione della circolazione ferroviaria verranno concessi nella fascia

oraria indicativamente compresa tra le ore 01,00 e le ore 05,30, fatti salvi i

tempi tecnici per le operazioni di accertamento di interruzione della

circolazione, disalimentazione e alimentazione della linea di contatto, ecc. …

ART. 11 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO PER

RITARDO

A specificazione di quanto previsto all’art. 41.4 del CAL, qualora il ritardo

nell’avanzamento dei lavori superi i 90 giorni FERROVIENORD ha la facoltà

di procedere alla risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. nonché ex

art. 46.2. del CAL.

ART. 12 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE

A tutti gli effetti del Contratto, l‘Appaltatore dichiara il proprio domicilio in

…………………………………………………….

ART. 13 - TRASPARENZA DEI PREZZI

L’Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:

   dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la

   conclusione del presente Contratto;

   dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,

   direttamente o attraverso imprese collegate e controllate, somme e/o altri

   corrispettivi a titolo di intermediazione o simili, o comunque volte a

   facilitare la conclusione del Contratto stesso;

   si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a
   facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del

   Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni

   comunque volte agli stessi fini.

                                 Pagina 16 di 18
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle

dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l’Appaltatore non

rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente

Contratto d’Appalto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e

per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore,

che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti

dalla risoluzione.

ART. 14 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

A specificazione dell’art. 12 del CAL, l’Appaltatore è tenuto ad indicare nei

documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (CIG):

_________ e il Codice Unico di Progetto (CUP): E24H11000030002.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie le Parti terranno esclusivamente competente il

Foro di Milano.

Milano, lì ____________

LA COMMITTENTE                                        L’APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Codice Civile, l’Appaltatore dichiara

espressamente di conoscere e approvare i seguenti articoli del CAL: art. 3

(“Impegno di riservatezza – Proprietà dei documenti), art. 9 (“Modifiche

soggettive”), art. 15.3. (“Pagamenti diretti al subappaltatore), art. 15.4.
(“Sospensione dei pagamenti”), art. 23.2 (“Compiti e poteri della DL”), art.

26 (“Sottoservizi”), art. 29.4 (“Sospensioni disposte dalla DL”), art. 29.5

(“Danno da sospensione illegittima”), art. 31.9 (“Rallentamenti alla

                                 Pagina 17 di 18
circolazione ferroviaria non programmati”), art. 31.10 (“Inosservanza delle

precauzioni e/o delle prescrizioni”), art. 32 (“Piano della Qualità”), art. 32.2

(“Non conformità”), art. 38 (“Elaborati As Built e Certificazioni”), art. 41.1

(“Penali per ritardo nell’avanzamento lavori”), art. 41.2 (“Penali per

ritardi/inadempimenti di altra natura”), art. 41.3 (“Disciplina generale delle

penali”), art. 41.4. (“Risoluzione del contratto per mancato rispetto del

termine di ultimazione”), art. 46 (“Risoluzione del contratto”), art. 48

(“Recesso”), Art. 49 (“Riserve dell’appaltatore”), 50.2 (“Accordo bonario”)

51 (“Definizione delle controversie”)

nonché i seguenti articoli del presente contratto d’appalto: art. 9.2. (“Consegna
parziale dei lavori”), art. 9.3 (“Consegna frazionata dei lavori”), art. 11.

(“Risoluzione del contratto per mancato rispetto del termine di ultimazione”),

Art. 15 (“Foro competente”).

L’APPALTATORE

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