GARANZIE DEI DIRITTI DELL'UOMO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE - MILANO * DOTT. A. GIUFFRE EDITORE * 1983
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PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'UNIVERSITA DI ROMA 18 FLAVIA LATTANZI GARANZIE DEI DIRITTI DELL'UOMO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE MILANO * DOTT. A. GIUFFRE EDITORE * 1983
INDICE-SOMMARIO INTRODUZIONE pag. 1. L'individuo nel diritto internazionale sino alia seconda guerra mondiale: assenza di norme a tutela della persona umana in quanto tale · · 1 2. Rilievo assunto, nel diritto internazionale contemporaneo, dalla tutela dei diritti dell'uomo . 12 3. Peculiarita dei problemi attinenti aile garanzie eli realizzazione delle norme internazionali sui diritti dell'uomo 26 4. Piano dell'indagine 38 PARTE PRIMA PREMESSE A UNO STUDIO SULLE GARANZIE INTERNAZIONALI DEI DIRITTI DELL'UOMO CAPI'COLO I NOZIONE DI GARANZIA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE E SUA VALIDITA' IN MATERIA DI DIRITTI DELL'UOMO 5. Garanzia come reallzzazione delle norme . 45
II INDICE-SOMMARIO INDICE-SOMMARIO III 6. Elemento esecutivo-riparatorio ed elemento afflittivo nella ga- ranzia del diritto in genere e nella garanzia del diritto interna- 17. Interesse giuridico di tutti gli Stati alia reintegrazione dell'or- zionale in ispecie 46 dine giuridico 100 7. La garanzia come reazione del corpo sodale organizzato e I'ac- 18. Interesse giuridico di tutte le parti di un accorda multilaterale certamento come conditio sine qua non di tale garanzia. Inac- a esigerne il rispetto 101 cettabilita di queste nozioni specie nel diritto internazionale 52 19. Interesse giuridico di tutte le parti a esigere il rispetto delle 8. La garanzia come sanzione-coercizione e il diritto internazionale 56 norme contenute in accordi multilaterali che « istituzionaliz- zino » determinati interessi 104 9. La pura azione sanzionatoria come garanzia . 59 20. Interesse giuridico di tutti gli Stati o delle > 10. Spontanea osservanza e rimedi offerti dagli ordinamenti intemi a esigere il rispetto delle norme che tutelino interessi fondamen- quali garanzie delle norme internazionali 63 tali della « comunita internazionale nel suo insieme >> • 107 11. L'opinione pubblica 68 21. Fondamento della pretesa o dell'azione degli Stati « terzi >> o delle « entita protette » secondo le dottrine considerate: teoria 12. Nozione di garanzia accolta 73 dell'interesse legittimo e teoria dell'actio popularis 111 22. segue: esame critico della teoria dell'interesse legittimo 114 CAPITOLO II 23. segue: esame critico della teoria dell'actio popularis 118 TITOLO A ESIGERE IL RISPETTO DELLE NORME INTERNAZIONALI Sezione terza SUI DIRITTI DELL'UOMO COSTRUZIONE PROPOSTA: IL TITOLO A ESIGERE IL RISPE'f'l'O PREMESSA DELLE NORME INTERNAZIONALI UMANITARIE 13. Natura degli interessi tutelati dalle norme sui diritti dell'uomo 24. La titolarita del diritto sostanziale come fondamento della pre- e preteso carattere oggettivo di tali norme 79 tesa a esigere il rispetto delle norme internazionali 120 Sezione prima 25. II diritto soggettivo degli Stati partecipanti all'accordo in ma- teria di diritti dell'uomo come fondamento della pretesa a esigere DANNO E RESPONSABILITA INTERNAZIONALE il rispetto 1'24 14. II danno come condizione della responsabilitil internazionale. 26. Estensione della soluzione adottata a! problema del fondamento Critica 86 della pretesa a esigere il rispetto delle norme cogenti 131 15. segue: Danno e responsabilitil in tema di trattamento degli 27. La « pretesa umanitaria » e gli accordi « universali » in materia stranieri 88 di diritti dell'uomo 139 Sezione seconda Sezione quarta TEORIE CORRENTI SULL'ESERCIZIO DELLA PRETESA L'INDIVIDUO E L'ESERCIZIO AL RISPETTO DELLE NORME INTERNAZIONALI DI « PRETESE UMANITARIE » INTERNAZIONALI INDIPENDENTEMENTE DALLA TITOLARITA DEL DIRITTO SOSTANZIALE 28. II ruolo dell 'individuo secondo Ia dottrina dominante 148 16. Teorie recenti e meno recenti in tema eli garanzia di interessi generali 29. Costruzione proposta. I.'individuo come strumento materiale di 97 pretese di Stati 153
IV INDICE-SOMMARIO INDICE-SOMMARIO v PARTE SECONDA 40. La sodelisfazione come riparazione nei casi eli violazione eli norme sui diritti dell'uomo: la punizione dei funzionari respon- LE SINGOLE GARANZIE DELLE NORME INTERNAZIONALI sabili . . . . . . . . . . . . . 217 SUI DIRITTI DELL'UOMO 41. segue: Ia punizione dei funzionari responsabili come adempi- mento dell'obbligo primario ovvero dell'obbligo secondario (responsabilita) 224 CAPITOLO III 42. La repressione delle violazioni poste in essere da privati . 227 RIPARAZIONE IN FORMA SPECIFICA 43. I punitive damages 230 E RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE IN MATERIA Dl DIRITTI DELL'UOMO 44. II risarcimento dei danni materiali e morali del privata come oggetto dell'obbligo interstatale eli riparazione . . . . 234 PREMESSA 45. segue: a) prassi della Corte europea dei eliritti dell'uomo . 236 30. Obbligo di riparare e violazioni di norme internazionali volte 46. segue: b) prassi del Comitate dei diritti dell'uomo . 237 alia tutela eli interessi individuali 159 Sezione prima CAPITOLO IV DANNO E RIPARAZIONE RAPPRESAGLIA E RITORSIONE 31. Coincidenza fra danno dell'individuo e danno della State. Critica 164 A GARANZIA DEI DIRITTI DELL'UOMO 32. Rilevanza dell'interesse individuale in tema eli trattamento dei sudeliti stranieri 169 PREMESSA 33. Danno e riparazione: a) nella prassi e nella dottrina meno 47. Le nozioni eli rappresaglia e di ritorsione. Tratti elistintivi della recenti 182 rappresaglia rispetto alia legittima difesa e allo state eli necessita 241 34. segue: b) nella prassi e nella dottrina contemporanee . 186 Sezione prima 35. L'obbligo di riparare in alcuni accoreli internazionali sui eliritti RAPPRESAGLIA E DIRITTI DELL'UOMO dell'uomo 192 As PETTI GENERAL! Sezione seconda 48. Problematica dell'ammissibiliti\ della rappresaglia 248 L'OBBLIGO DI RIPARARE COME CONSEGUENZA DELLA VIOLAZIONE 49. Rapporto fra rappresaglia e riparazione 252 DELLE NORME INTERNAZIONALI SUI DIRITTI DELL'UOMO 50. Rapporto fra rappresaglia e mezzi eli soluzione pacifica delle 36. Riparazione in forma specifica: a) adempimento specifico (ob- controversie 258 blighi di non fare) . 197 37. segue: b) restitutio in integrum (obblighi di non fare) 203 Sezione seconda 38. La riparazione in forma specifica: a) nella prassi della Corte INAMMISSIBILITA DELLA RAPPRESAGLIA ARMATA europea dei diritti dell'uomo 207 51. Considerazioni prellminari 262 39. segue: h) nella prassi del Comitate dei diritti dell'uomo istituito con il Patto sui diritti civili e politici . . . . . . 214 52. II elivieto della rappresaglia armata nel eliritto internazionale
VI INDICE-SOMMARIO INDICE-SOMMARIO Vii anteriore alia Carta delle Nazioni Unite: il Patto della Societe delle Nazioni e il Patto Briand-Kellogg . 267 65. Violazione di atti costitutivi di organizzazioni 324 53. L'illiceita della rappresaglia armata come parte del divieto Sezione settima espresso nell'art. 2 (4) della Carta delle Nazioni Unite . 273 RI'I'ORSIONE E GARANZIA DEI DIRITTI DELL'UOMO Sezione terza 66. La ritorsione come garanzia di fatto dell'osservanza di norme MISURE COERCITIVE DIVERSE internazionali 3 33 DALLA FORZA ARMATA E DIRITTI DELL'UOMO 67. Esempi eli misure di ritorsione adottate in materia eli diritti 54. La coercizione politica ed economica nel sistema delle Nazioni dell'nomo 344 Unite: !'art. 2 (4) della Carta . 280 55. Rilevanza in tema di coercizione politica ed economica di altri CAPITOLO v strumenti internazionali 284 LA REPRESSIONE DEI DELICTA ]URIS GENTIUM Sezione quarta CONTRO LA PERSONA UMANA « lNADIMPLENTI NON EST ADIMPLENDUM » PREMESSA E RISPETTO DEI DIRITTI DELL'UOMO 68. I « crimini di diritto internazionale >> (delicta iuris gentium) 351 56. Considerazioni preliminari 293 69. Delicta iuris gentium e crimine internazionale dello Stato 358 57. II divieto di rappresaglie in violazione dei ptincipi di umanita nei conflitti internazionali 295 Sezione prima 58. II divieto di rappresaglie in violazione dei principi di umanita l « CRIMINI INDIVIDUAL! CONTRO IL DIRITTO INTERNAZIONALE, » nei conflitti interni e il II Protocollo aggiuntivo aile Convenzioni NEL PERIODO PRECEDENT£ LA SECONDA GUERRA lYIONDIALE di Ginevra del 1949 500 70. La responsabilita internazionale per violazione dei principi fon- 59. II divieto di rappresaglie in violazione di norme umanitarie e damentali di umanite nel periodo precedente il Trattato di gli accordi sui diritti dell'uomo . 302 Versailles 362 Sezione quinta 71. La punizione degli individui-organi alla Conferenza della Pace di Parigi 36 7 PROPORZIONALITA., « JUS COGENSOBBLIGHI « ERGA OMNES >~ »E QUALI LIMIT! ALLA RAPPRESAGLIA 72. La repressione dei > nel periodo fra Ie due guerre, nei lavori della Societe 60. La proporzionalite della rappresaglia . 306 delle Nazioni e di alcune organizzazioni non governative 372 61. ]us cogens, crimini internazionali dello Stato e rappresaglia 309 Sezione Seconda 62. Obblighi erga omnes e rappresaglia . 314 I CRIMINI Dl GUERRA, I C:RIMINI CONTRO LA PACE Se:don~ sesta E I CRIMINI CONTRO L'UMANITA NELL'ESPERIENZA- DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE VIOLAZIONE DI ALTRE NORME GENERAL! 0 PA'I'TIZIE E GARANZIA DEI DIRITTI DELL 'UOMO 73. I crimini di guerra nel corso del secondo conflitto mondiale e nello statuto di Norimberga 376 63. Violazione di norme generali 316 74. I crimini contro Ia pace e i crimini contro l'umanite nel corso 64. Sospensione e risoluzione di accordi 318 del secondo conflitto moneliale e nello Statuto del Tribunale i I
vrn INDICE-SOMMARIO INDICE-SOMMARIO IX di Norimberga 378 Sezione prima Lo SVILUPPO DELLA NOZIONE DI CRIMINE INTERNAZIONALE Sezione terza 82. Tracce di una nozione di critnine internazionale precedenti Ia LA NUOVA NOZIONE DI CRIMINE CONTRO L'UMANITA seconda guerra mondiale 422 E LA SUA REPRESSION£ NEGLI STRUMENTI ADOTTATI DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 83. L'affermazione della nozione di crimine internazionale dopo Ia seconda guerra mondiale, con particolare riferimento alia materia · 75. I crimini contro l'umanita e Ia !oro repressione nella Conven- umanitaria 428 zione contto il genocidio 385 84. II crimine internazionale nelle Convenzioni sulla prevenzione e 76. I crimini contro !'urnanita e Ia !oro repressione nelle Conven- repressione dei delicta juris gentium in materia umanitaria . 435 zioni di Ginevra sui diritto umanitario applicabile nei conflitti 85. II crimine internazionale nel I Protocollo di Ginevra sui diritto armati 389 umanitario applicabile nei conflitti armati 438 77. I crimini contro l'umanita e Ia !oro repressione negli altri atti internazionali adottati dopo Ia seconda guerra mondiale 392 Sezione seconda Sezione quarta IL CRIMINE INTERNAZIONALE IN SEDE DI CODIFICAZIONE DELLE REGOLE LA REPRESSION£ DEI CRIMINI DI GUERRA SULLA RESPONSABILITA DEGLI STAT! E DEI CRIMINI CONTRO L'UMANITA. NEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE IN VIGORE 86. II cnmme internazionale nei lavori della Commissione del diritto internazionale sui rrogetto di articolo 19 . 442 78. La repressione dei crimini di guerra e dei crimini contro l'uma- 87. Conseguenze ricollegabili ai crimini internazionali alla !nee dei ~r nita secondo il criteria territoriale, personale attivo e perso- progetti di articoli 33 (stato di necessita) e 34 (legitima difesa) 454 nale passivo 399 88. I lavori della Commissione del diritto internazionale sulla 79. La repressione dei critnini di guerra e dei critnini contro l'uma- second a parte del progetto di articoli 46 7 nit~ secondo il criteria dell'universalita 402 89. La oosizione degli Stati in seno alia VI Commissione dell'As- 80. II problema dell'imprescrittibilita dei crimini di guerra e dei semblea penerale delle Nazioni Unite: a) nei dibattiti sui nro- crimini contra l'umanita e il problema dell'esttadizione degli getto di articolo 19 e sulla seconda parte del progetto di articoli 474 individui accusati 411 90. se~ue: b) nei dibattiti sui pro~etti di articoli 33 (stato di neces- sit~) e 34 (legittima difesa) 478 CAPITOLO VI Sezione terza CRIMINE INTERNAZIONALE E DIRITTI DELL'UOMO !L CRIMINE INTERNAZIONALE IN ALTRE MANIFESTAZIONI DELLA PRASSI PREMESSA 91. II crimine internazione nell'attivita degli organi politici delle Nazioni Unite 485 81. Insufficienza della repressione dei delicta ;uris gentium neUe 92. II crimine internazionale nell'azione concreta degli Stati 492 ipotesi di violazione grave, perpettata a livello della comples- siva organizzazione statale, delle norme internazionali sui 93. II crimine internazionale nella giurisprudenza della Corte inter- diritti essenziali della persona umana 419 nazionale di giustizia 501
X INDICE-SOMMARIO Sezione quatta !L CRIMINE INTERNAZIONALE NELLA DOTTRINA 94. Gli atteggiamenti della dottrina in favore della nozione di cri· mine internazionale . . . . . .. · · · · · 506 95. Le critiche della dottrina alla scelta operata nel progetto di INTRODUZIONE .. articolo 19 517 'i. :\. Sezione quinta SOMMARIO: L L'individuo nel diritto internazionale sino alla seconda guerra mondiale: assenza di norme a tutela della persona urhana' 'ili CoNSIDERAZIONI CONCLUSIVE SUL CRIMINE INTERNAZIONALE quanto tale. - 2. Rilievo as!'llnto, nel diritto intemazionale contem, E SULLE CONSEGUENZE GIURIDICHE AD ESSO RICOLLEGATE poraneo, dalla tutela dei diritti dell'uomo. - 3. Peculiarita dei pr~ 96. Il contenuto degli obblighi Ia cui violazione comporta Ia qualifica blemi attinenti aile garanzie di realizzaziOJ)e delle norme intemazionali di crimine internazionale . 525 sui diritti dell'uomo. - 4; Piano dell'ilidagine. 97. Le conseguenze del crimine internazionale sui piano della respon- sabilitli: a) responsabilitli erga omnes; b) contenuto della re- 1. Fino ad epoca recente le norme intetnazionalL prende- sponsabilitli 528 vano in considerazione l'individuo soltarito in ..quanto stranjero, per asskurare ad esso 'una tutela .che acquistava contenuti diversi· da situazione a situazione. E cos{ che in periodo di pace allo CONCLUSION! straniero veniva garantito uno standard minimo di tratiamenti) che aveva riguardo sia alia sua persona che ai suoi beni ('). II di- I 98. Il rispetto dei diritti dell'uomo come condizione della pace internazionale 535 99. Rapporti interstatali di diritto-obbligo quale oggetto delle nor· 1 ( ) Si davano in veritil posizioni diverse quanto agli obb!ighi inter- me umanitarie · · 537 nazionali degli Stati in merito al. trattamento degli stranieri. Nei rapporti 100. Tutti gli Stati partecipi di un certo ambito normativo come fra paesi europei si • affermava di solito l'obbligo al riconoscimento del destinatari della pretesa umanitaria 539 trattamento nazionale (cfr. in La prassi italiana di diritto inter~iazionale, 101. Dh-itti dell'uomo e non intervento 541 Prima serie (1861-1887), vol. II, New York, 1970, i casi riportati ai nn. 637, 643, 644, 672), mentre nei rapporti fr.a paesiC!Jropei e quelli 102. Dh-itti dell'uomo e garanzie riparatorie 542 estranei al vecchio continente, i primi pretendevano che si rjconoscesse, 103. Diritti dell'uomo e garanzie sanzionatorie 544 ai !oro cittadini all'estero, un minimum standard di trattamento. Questa pretesa si fondava sulla asserita superioritil della dvilta dell'Europa (cfr, 104. La repressione dei delicta juris gentium in materia umanitaria 545 ibidem il caso n. 670). La richiesta dj un minimum ~tandard di trattac 105. Le conseguenze speciali del crimine internazionale in materia mento riguardava pero essenzialmente il rispetto di fondamentali norrhe di umanitaria 545 umanita. Quanta invece ai diritti piu specifici da assicurare allo straniero, 106. Le garanzie internazionali dei diritti dell'uomo quale mezzo l'Italia ha avuto occ•sione di affermare ripetutamente, per esempio, che per permettere agli individui e ai popoli di cohquistare i « gli stranieri non devono pretendere di essere in condizione migliore .dei propri diritti 547 nazionali » (ili La prassi italiana, cit., Secondo serie (1887-1918),. vol. II, caso n. 1902) e che, « gli stranieri residenti » nei nuovi paesi d'America « devono ormai persuadersi che, come profittano dei facili e larghi gua- INDICE DEGLI AUTORI 549 dagni che qui trovano, cosl e del pari necessaria che si rassegnino aile INDICE DEI CASI 557 eventuali difficolta e perdite che possono incontrarvi a causa delle iliec vitabili condizioni locali, in rapporto aile quali il patrio Governo non puo INDICE PER MATERIA 567 nulla fare>> (ibidem, caso n. 1904). Sui minimum standard e sui trattamento nazionale cfr. RoTH, The
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