PENA DI MORTE E DIRITTI UMANI RELATIVITÀ DELLE VALUTAZIONI GIURIDICHE? - Sergio Marchisio - Master Diritti Umani

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PENA DI MORTE E DIRITTI UMANI RELATIVITÀ DELLE VALUTAZIONI GIURIDICHE? - Sergio Marchisio - Master Diritti Umani
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE A. A. 2018/2019

PENA DI MORTE E DIRITTI UMANI
RELATIVITÀ DELLE VALUTAZIONI
         GIURIDICHE?

            Sergio Marchisio
PENA DI MORTE E DIRITTI UMANI RELATIVITÀ DELLE VALUTAZIONI GIURIDICHE? - Sergio Marchisio - Master Diritti Umani
DOMANDE

Possiamo affermare che esiste una
 norma consuetudinaria del diritto
 internazionale che vieta agli Stati di
 comminare la pena di morte?

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                                             PROF. SERGIO MARCHISIO
PENA DI MORTE E DIRITTI UMANI RELATIVITÀ DELLE VALUTAZIONI GIURIDICHE? - Sergio Marchisio - Master Diritti Umani
RELATIVITÀ DELLE VALUTAZIONI GIURIDICHE

• Il principio   della   relatività      delle        valutazioni
  giuridiche

• La pena di morte tra diritto interno e diritto
  internazionale

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DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI
         UMANI 10 DICEMBRE 1948

Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza
  della propria persona.

Risoluzione 2857 (XXVI) AGNU sulla pena capitale:
“3. Affirms that, in order fully to guarantee the right to life,
  provided for in article 3 of the UDHR, the main objective to
  be pursued is that of progressively restricting the number of
  offences for which capital punishment may be imposed,
  with a view to the desirability of abolishing this punishment
  in all countries;”
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PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E
         POLITICI - 16 DICEMBRE 1966
Articolo 6

1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve
   esser protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente
   privato della vita.

2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza
   capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in
   conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu
   commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni
   del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la
   punizione del delitto di genocidio.

3. Tale pena può essere eseguita soltanto in base ad una sentenza
  definitiva resa da un tribunale competente.

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PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E
             POLITICI (SEGUE)

4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la
   commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la
   commutazione della pena di morte possono essere accordate
   in tutti i casi.

5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti
   commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei
   confronti di donne incinte.

6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata
   per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad
   opera di uno Stato parte del presente Patto.

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II PROTOCOLLO OPZIONALE AL PATTO DEI DIRITTI
CIVILI E POLITICI SULL’ABOLIZIONE PENA MORTE, 1989

Article 1
1. No one within the jurisdiction of a State Party to the present
   Protocol shall be executed.
2. Each State Party shall take all necessary measures to abolish
   the death penalty within its jurisdiction.

Article 2
   No reservation is admissible to the present Protocol, except
  for a reservation made at the time of ratification or accession
  that provides for the application of the death penalty in time
  of war pursuant to a conviction for a most serious crime of a
  military nature committed during wartime.

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CONSIGLIO D’EUROPA – CEDU, ROMA 4
              NOVEMBRE 1950
Articolo 2 CEDU – Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge.
   Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita,
   salvo che in esecuzione di una sentenza capitale
   pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia
   punito dalla legge con tale pena.

 Evoluzione successiva verso l’abolizione della pena di
morte, si estende anche agli atti commessi in tempo di guerra.

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PROTOCOLLO N. 6 ALLA CEDU RELATIVO
   ALL’ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE, 1983

Art. 1 - Abolizione della pena di morte
 La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a
  tale pena, né giustiziato.

Art. 2 - Pena di morte in tempo di guerra
 Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte
  per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di
  guerra; una tale pena sarà applicata solo nei casi previsti dalla
  detta legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Questo
  Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d’Europa
  le disposizioni in materia della suddetta legislazione.
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PROTOCOLLO N. 6 ALLA CEDU RELATIVO
     ALL’ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE

Art. 3 Divieto di deroghe

  Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente
  Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.

Art. 4 Divieto di riserve

  Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente
  Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della Convenzione.

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PROTOCOLLO N. 6 ALLA CEDU RELATIVO
    ALL’ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE

Questo Protocollo è stato il primo strumento
 giuridico obbligatorio in Europa e nel mondo che
 ha sancito l’abolizione della pena di morte in tempo
 di pace, non essendo permesse deroghe             in
 situazioni di emergenza né riserve.

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PROTOCOLLO N. 13 ALLA CEDU RELATIVO
     ALL’ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE IN
  QUALSIASI CIRCOSTANZA - VILNIUS, 3 MAGGIO 2002

• Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente
  Protocollo,

• Rilevando che il Protocollo n° 6 non esclude la pena di morte per
  atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di
  guerra,

• Determinati a compiere il passo definitivo al fine di abolire la
  pena di morte in qualsiasi circostanza,

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PROTOCOLLO N. 13 ALLA CEDU RELATIVO
ALL’ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE IN QUALSIASI
                 CIRCOSTANZA (SEGUE)

Articolo 1 – Abolizione della pena di morte
  La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a
  tale pena né giustiziato.

Articolo 2 – Divieto di deroghe
  Nessuna deroga è autorizzata alle norme del presente
  Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione

Articolo 3 – Divieto di riserve
  Nessuna riserva è ammessa alle norme del presente Protocollo
  ai sensi dell’articolo 57 della Convenzione
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PROTOCOLLO N. 13 ALLA CEDU RELATIVO
  ALL’ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE IN
             QUALSIASI CIRCOSTANZA

• Entrata in vigore: 10 Ratifiche. Data : 1 luglio 2003

• Numero totale di ratifiche/adesioni : 44

 Stati membri del Consiglio d’Europa: 47
(Armenia e Arzebaijan e Federazione russa non hanno
ratificato il Protocollo)
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UNIONE EUROPEA: GUIDELINES DEL 1998
Nel giugno 1998, l’UE ha adottato "Guidelines to EU Policy
 Toward Third Countries on the Death Penalty" che fra l’altro
 statuiscono l'opposizione dell’UE alla pena di morte in ogni
 caso.

• Where States insist on maintaining the death penalty, the EU
  considers it important that the following minimum standards
  should be met:

(i) Capital punishment may be imposed only for the most
  serious crimes, it being understood that their scope should not
  go beyond intentional crimes with lethal or other extremely
  grave consequences. The death penalty should not be
  imposed for non-violent financial crimes or for non-violent
  religious practice or expression of conscience.

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UNIONE EUROPEA: GUIDELINES DEL 1998

(ii) Capital punishment may be imposed only for a crime for
   which the death penalty was prescribed at the time of its
   commission, it being understood that if, subsequent to the
   commission of the crime, provision is made by law for the
   imposition of a lighter penalty, the offender shall benefit
   thereby.

(iii) Capital punishment may not be imposed on:
     • persons below 18 years of age at the time of the
       commission of their crime;
     • pregnant women or new mothers;
     • persons who have become insane.

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UE: LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
Proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000

Articolo 2
• Ogni individuo ha diritto alla vita.
• Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo 19
• Le espulsioni collettive sono vietate.
• Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno
  Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di
  morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o
  degradanti

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STATUTI TRIBUNALI PENALI
           INTERNAZIONALI AD HOC

• Ris. 827 (1993) Consiglio di Sicurezza ONU –
  Tribunale ex Jugoslavia - 25 maggio 1993

• Ris. 955 (1994) Consiglio di Sicurezza ONU –
  Tribunale Ruanda - 8 novembre 1994

La pena di morte è stata esclusa dalle pene che i
  tribunali sono autorizzati a comminare.

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STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
                (CPI, 1998)
• Adottato il 17 luglio 1998 a Roma

• Entrato in vigore il 1 luglio 2002

• Lo Statuto prevede (art. 77) che la Corte, a carico di una
  persona dichiarata colpevole dei reati di cui all'art. 5, può
  irrogare una delle seguenti pene: a) reclusione a termine, per
  un massimo di 30 anni (non è fissato un minimo); b) ergastolo,
  se l'estrema gravità del reato e la situazione personale del
  condannato lo giustificano.

• Resta esclusa la pena di morte.

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CONVEZIONE INTERAMERICANA DEI DIRITTI
     UMANI - SAN JOSÉ 22 NOVEMBRE 1969

Article 4
1. Every person has the right to have his life respected. This
   right shall be protected by law and, in general, from the
   moment of conception. No one shall be arbitrarily deprived
   of his life.

2. In countries that have not abolished the death penalty, it may
   be imposed only for the most serious crimes and pursuant to
   a final judgment rendered by a competent court and in
   accordance with a law establishing such punishment,
   enacted prior to the commission of the crime (…)

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INTERAMERICAN CONVENTION ON HUMAN
    RIGHTS - SAN JOSÉ 22 NOVEMBRE 1969

2. (…) The application of such punishment shall not be
  extended to crimes to which it does not presently apply.

3. The death penalty shall not be reestablished in states
   that have abolished it.

4. In no case shall capital punishment be inflicted for
   political offenses or related common crimes.

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INTERAMERICAN CONVENTION ON HUMAN
             RIGHTS (SEGUE)

5. Capital punishment shall not be imposed upon persons who,
   at the time the crime was committed, were under 18 years of
   age or over 70 years of age; nor shall it be applied to
   pregnant women.

6. Every person condemned to death shall have the right to
   apply for amnesty, pardon, or commutation of sentence,
   which may be granted in all cases. Capital punishment shall
   not be imposed while such a petition is pending decision by
   the competent authority

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PROTOCOL TO THE AMERICAN CONVENTION ON
      HUMAN RIGHTS TO ABOLISH THE DEATH
        PENALTY     – ASUNCIÓN 8 GIUGNO, 1990
Article 1
   The States Parties to this Protocol shall not apply the death
   penalty in their territory to any person subject to their
   jurisdiction.

Article 2
1. No reservations may be made to this Protocol. However, at the
   time of ratification or accession, the States Parties to this
   instrument may declare that they reserve the right to apply the
   death penalty in wartime in accordance with international law,
   for extremely serious crimes of a military nature.

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CONVENZIONE GINEVRA PROTEZIONE CIVILI IN
    TEMPO DI GUERRA - 12 AGOSTO 1949
• Le disposizioni di carattere penale emanate dalla Potenza occupante
  conformemente agli articoli 64 e 65 non possono prevedere la pena
  di morte nei confronti delle persone protette, salvo nel caso in cui
  queste siano colpevoli di spionaggio, di gravi atti di sabotaggio degli
  impianti militari della Potenza occupante o di infrazioni intenzionali
  che abbiano cagionato la morte di una o più persone, e a condizione
  che la legislazione vigente nel territorio occupato prima dell’inizio
  dell’occupazione pre-veda in tali casi la pena di morte.

• La pena di morte potrà essere pronunciata contro una persona
  protetta soltanto se l’attenzione del tribunale è stata specialmente
  richiamata sul fatto che l’accusato, non essendo cittadino della
  Potenza occupante, non è legato a questa da alcun dovere di fedeltà.

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CONVENZIONE GINEVRA PROTEZIONE CIVILI
                   IN TEMPO DI GUERRA

• The death penalty may not be pronounced against a protected
  person unless the attention of the court has been particularly
  called to the fact that, since the accused is not a national of the
  Occupying Power, he is not bound to it by any duty of
  allegiance.

• In any case, the death penalty may not be pronounced against a
  protected person who was under eighteen years of age at the
  time of the offence.

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CONVENZIONE DI VIENNA SULLE RELAZIONI
              CONSOLARI 1963
Art. 36 – Comunicazione con i cittadini dello Stato d’invio
     1. Per agevolare l’esercizio delle funzioni consolari concernenti i cittadini
         dello Stato d’invio:
          a) il funzionario consolare deve avere la libertà di comunicare con i
               cittadini dello Stato d’invio e di recarsi da loro. I cittadini dello
               Stato d’invio devono avere la stessa libertà di comunicare con i
               funzionari consolari e di recarsi da loro;
          b) a domanda dell’interessato, le autorità competenti dello Stato di
               residenza devono avvertire senza indugio il posto consolare
               dello Stato d’invio allorché, nella sua circoscrizione consolare,
               un cittadino di questo Stato è arrestato, incarcerato o messo in
               stato di detenzione preventiva o d’ogni altra forma di
               detenzione. Ogni comunicazione indirizzata al posto consolare
               dalla persona arrestata, incarcerata o messa in stato di
               detenzione preventiva o d’ogni altra forma di detenzione deve
               parimente essere trasmessa senza indugio da tali autorità.
               Queste devono informare senza indugio l’interessato dei suoi
               diritti in conformità del presente capoverso;
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c) i funzionari consolari hanno il diritto di recarsi dal cittadino dello Stato di invio,
   che sia incarcerato, in stato di detenzione preventiva o d’ogni altra forma di
   detenzione, d’intrattenersi e corrispondere con lui e di provvedere alla sua
   rappresentanza in giudizio. Essi hanno parimente il diritto di recarsi da un
   cittadino dello Stato d’invio, che sia incarcerato o detenuto in esecuzione d’un
   giudizio nella loro circoscrizione. Nondimeno, i funzionari consolari devono
   astenersi dall’intervenire in favore d’un cittadino incarcerato oppure in stato di
   detenzione preventiva o di qualsiasi altra forma di detenzione qualora
   l’interessato s’opponga espressamente.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere esercitati
nell’ambito delle leggi e di regolamenti dello Stato di residenza, ma è inteso che
queste leggi e regolamenti devono permettere la piena attuazione degli scopi per i
quali i diritti sono accordati in virtù del presente articolo.

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CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

Sentenza 31 marzo 2004 Avena e altri Cittadini
Messicani (Mexico v. United States of America):

“The Court finds that the United States of America
has breached its obligations to Mr. Avena and 50
other Mexican nationals and to Mexico under the
Vienna Convention on Consular Relations”.

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CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA:
       Caso LaGrand (Germania c. USA)
Sentenza del 27 giugno 2001

"The Court finds that the United States has breached
  its obligations to Germany and to the LaGrand
  brothers under the Vienna Convention on Consular
  Relations."
The Court finds, for the first time in its history, that
  orders indicating provisional measures are legally
  binding.

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CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
               Paraguay c. USA

Case removed from the Court's List at the request of Paraguay 11
  November 1998 (Paraguay c. USA).

The dispute brought by Paraguay to the Court concerned alleged
 violations of the Vienna Convention on Consular Relations of
 24 April 1963 with respect to the case of Mr. Angel Francisco
 Breard, a Paraguayan national convicted of murder in Virginia
 (United States), whose execution had been scheduled for 14
 April 1998 and who was eventually executed on that date.

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CASE LAW IN USA

The United States Supreme Court has also considered three
  cases involving U.S. violations of the Consular Convention.

• Two of those cases, Breard v. Greene and Medellin v. Dretke,
  came as a result of two of the ICJ’s decisions mentioned
  above (in the cases involving Paraguay and Mexico,
  respectively).

• The third case, Sanchez-Llamas v. Oregon, involved two
  foreign nationals who had not been involved in any of the ICJ
  proceedings.

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THE TEXAS COURT OF CRIMINAL APPEALS
On November 15, 2006, the Texas Court of Criminal Appeals
 decided not to provide Medellin with the review he sought
 pursuant to the ICJ’s Avena decision and President Bush’s
 determination.

• "The ICJ Avena decision and the Presidential memorandum do
  not constitute binding federal law".

• The ICJ’s interpretation of the Consular Convention in the
  LaGrand and Avena cases was entitled only to “respectful
  consideration.” Thus it would not be binding on the Texas
  court.

(The Texas Court of Criminal Appeals Decides Medellin’s
  Consular Convention Case, By Frederic L. Kirgis)

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FRANCIA
• Gennaio 2007, Articolo unico Progetto di legge da inserire
  nella Costituzione:
    “Nul ne peut etre condamné à la peine de mort”.

• 2000 Legge Badinter ha abolito la pena di morte.

• Art. 421-1 del Codice penale autorizza la reintroduzione della
  pena di morte per gli autori di atti di terrorismo.

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ITALIA
• La pena di morte in Italia era stata abolita nel
  1948, dall’articolo 27 della Costituzione, per i reati
  comuni e per i reati militari commessi in tempo
  di pace.

• La legge 589 del 1994 ne aveva disposto
  l’abolizione anche dal codice militare di guerra e
  dalle leggi militari di guerra.

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ART. 27 COSTITUZIONE ITALIANA

• L’articolo 27 della Costituzione stabilisce ora che
  “non è ammessa la pena di morte”, dal momento
  che è stata cancellata la frase successiva: “se non
  nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”
Legge costituzionale n. 1 del 2 Ottobre 2007

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INIZIATIVA ITALIA E UE 2007

• Dichiarazione sulla pena di morte, su iniziativa
  dell’Italia, effettuata dall’UE e sostenuta da 85
  Stati delle Nazioni Unite.

• Iniziativa nel 2007 per arrivare alla sessione
  dell’Assemblea generale di ottobre con una
  risoluzione sulla pena di morte e la moratoria
  delle esecuzioni capitali.

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ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE
MORATORIA SULL'USO DELLA PENA DI MORTE

• Dal 2007, l’Assemblea generale ha adottato sei risoluzioni per la
  moratoria globale sulla pena di morte con una maggioranza di
  voti favorevoli sempre crescente.

• Il 19 dicembre 2016 l’Assemblea generale ha adottato la sua sesta
  risoluzione in favore di una moratoria sulle esecuzioni in vista
  dell’abolizione delle pena di morte. Il testo della risoluzione
  contiene forti richieste ai paesi mantenitori, tra cui ridurre il
  numero di reati capitali, aumentare la trasparenza rendendo
  pubbliche le informazioni sulle esecuzioni in programma e
  applicare procedure eque e trasparenti per chiedere clemenza.

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ONU

Res. 71/187 - Moratorium on the use of the death penalty
Invita tutti gli Stati che ancora hanno in vigore la pena di
morte a:

   • Restringere in modo progressivo l'uso della pena di
     morte e ridurre il numero dei reati per i quali essa è
     prevista;
   • Stabilire una moratoria sulle esecuzioni con lo scopo
     di abolire la pena di morte.

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SITUAZIONE ATTUALE
• 106 paesi hanno abolito la
  pena di morte per ogni reato;
• 7 paesi l’hanno abolita,
  eccetto che per i reati
  eccezionali (commessi in
  tempo di guerra);
• 29 paesi sono abolizionisti de
  facto - non vi sono esecuzioni
  da almeno dieci anni.

142 paesi hanno abolito la pena di morte nella legge o
  nella pratica.
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RAPPORTO AMNESTY 2018
    SUL PERIODO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2017

Almeno 993 condanne a morte sono state eseguite in 23 Stati (4% in
meno rispetto al 2016).
Almeno 2591 condanne a morte sono state emesse in 53 Stati (17%
in meno rispetto al 2016).

L’84% delle esecuzioni è
avvenuta in Iran, Arabia Saudita,
Iraq e Pakistan – in questo
ordine.
Questi dati non comprendono le
condanne a morte e le
esecuzioni in Cina i cui numeri
sono considerati segreto di stato

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