International Police Association - Statuto Internazionale e Regolamento Internazionale (2012)

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International Police Association

                                  © IPA 1974

       Statuto Internazionale

                 e

     Regolamento Internazionale
   __________________________

              (2012)

                                               1
Statuto Internazionale

A. Principi fondamentali

1.    Denominazione, Motto, Loghi e Lingue
2.    Scopi dell’Associazione
3.    Composizione e Sede

B. Sezioni Nazionali

4.    Fondazione ed ammissione
5.    Soci
6.    Statuto
7.    Amministrazione e Struttura
8.    Sospensione
9.    Espulsione

C. Consiglio Esecutivo Internazionale - IEC (International Executive Council)

10.   Compiti e composizione

D. Comitato Esecutivo Permanente - PEB (Permanent Executive Bureau)

11.   Elezione e Composizione
12.   Responsabilità del PEB
13.   Comitato di crisi
14.   Organi Statutari

E. Finanze

15.   Gestione Finanziaria
16.   Verifica dei conti

F. Altre Disposizioni

17.   Imparzialità
18.   Pubblicazioni
19.   Dissoluzione
20.   Regolamento, Direttive e Documenti Procedurali
21.   Revisione dello Statuto
22.   Entrata in vigore

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A. Principi Fondamentali

Articolo 1 - Denominazione, Motto, Loghi e Lingue

1.   La denominazione dell’Associazione è “International Police Association” (IPA).

2.   Il motto, in Esperanto, è “Servo per Amikeco” (Servire attraverso l’Amicizia).

3.   I Loghi dell’IPA sono protetti dal copyright e non possono essere utilizzati al di
     fuori dell’Associazione.

4.   Le lingue ufficiali di lavoro dell’Associazione sono l’inglese, il francese, il
     tedesco e lo spagnolo. In caso di diversità d’interpretazione tra le varie versioni
     linguistiche dei documenti, farà fede la versione inglese.

Articolo 2 – Scopi dell'Associazione

1.   L'International Police Association è una associazione indipendente che riunisce
     senza distinzione di grado/incarico, sesso, razza, colore, lingua o religione i
     membri, in servizio o in quiescienza, appartenenti alle Forze di Polizia delle
     Sezioni Nazionali associate, con lo scopo di creare dei legami di amicizia e
     promuovere la cooperazione internazionale.

     Si basa sui principi enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti
     dell’Uomo, adottata dalle Nazioni Unite nel 1948 e riconosce che qualsiasi
     forma di tortura o costrizione è assolutamente contraria a questi principi.

     Mira a favorire lo sviluppo delle relazioni culturali tra i soci, l'ampliamento delle
     loro conoscenze generali, lo scambio di esperienze professionali; incoraggia
     inoltre l’aiuto reciproco nella sfera sociale. Contribuisce infine, nel limite delle
     sue possibilità, all'intesa pacifica tra i popoli ed al mantenimento della pace nel
     mondo.

2.   A questo fine si impegna a :

     a)   Incoraggiare i contatti personali organizzando scambi di visite di singoli
          individui e gruppi, organizzando viaggi di gruppo ed anche attraverso la
          corrispondenza postale;
     b)   Promuovere il rispetto della legge e dell’ordine tra gli appartenenti alle
          Forze di Polizia di ogni Sezione Nazionale;
     c)   Sviluppare le attività sociali e culturali e favorire lo scambio di esperienze
          professionali;
     d)   Aumentare il prestigio delle Forze di Polizia nei paesi ove hanno sede le
          Sezioni Nazionali e migliorare le relazioni tra le Forze di Polizia e i
          cittadini;
     e)   Promuovere gli scambi e gli incontri internazionali dei giovani al fine di
          rafforzare lo spirito di tolleranza e la reciproca comprensione tra i popoli,
          così come la comprensione del lavoro delle Forze di Polizia;
     f)   Facilitare lo scambio regolare di pubblicazioni tra le Sezioni Nazionali e
          sviluppare un servizio di informazioni per le pubblicazioni nazionali IPA, su
          tematiche inerenti l’area di interesse dell’Associazione;
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g)    Promuovere delle pubblicazioni internazionali e collaborare nella stesura
            di una bibliografia delle opere delle Forze di Polizia e, per quanto
            possibile, di tutte le pubblicazioni di natura legale e giuridica;
      h)    Facilitare la cooperazione internazionale attraverso contatti di amicizia tra
            gli appartenenti alle Forze di Polizia di tutto il mondo e rafforzare la
            reciproca comprensione delle problematiche di servizio.

Articolo 3 – Composizione e Sede

1.    L'Associazione è composta esclusivamente dalle Sezioni Nazionali che
      collaborano con l’International Executive Council (IEC) per il raggiungimento dei
      fini comuni. Tutte le decisioni prese dall’IEC devono essere adottate dalle
      Sezioni, a meno che non contravvengano al sistema giuridico esistente nel loro
      paese.

2.     La sede dell' Associazione si trova a Ginevra (Svizzera). Si applicheranno le
       leggi del Codice Civile Svizzero ( a partire dall’ Art. 60 del Codice Civile della
       Svizzera – CCS).

3.     Il passivo dell' Associazione sarà limitato all'attivo dell’Associazione ( Art. 75a -
      CCS). Il passivo di ogni Sezione Nazionale è limitato all’ importo della propria
      quota annuale.

B. Sezioni Nazionali

Articolo 4 – Fondazione ed Ammissione

Le Sezioni possono essere fondate in qualsiasi Stato dove non esista nessuna
Sezione Nazionale IPA. La procedura è regolamentata dalla Direttiva per la
Fondazione ed Ammissione delle Sezioni Nazionali.

Articolo 5 – Soci

Le Sezioni iscrivono i propri Soci entro gli appartenenti alle Forze di Polizia del loro
Stato, nel rispetto dei principi esposti nell’articolo 2.1. dello Statuto Internazionale
(IS).

I Soci si dividono secondo le seguenti categorie:

     a) Soci Ordinari,
     b) Soci Stranieri Associati (Foreign Associate Membership – FAM),
     c) Soci Straordinari.

Le modalità e i criteri relativi allo status di socio sono esposti nell’Art. 2 del
Regolamento Internazionale (IR).

Articolo 6 - Statuto
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1.   Le Sezioni Nazionali devono dotarsi di uno Statuto che non sia in
     contraddizione con lo Statuto Internazionale.

2.   Qualsiasi violazione dello Statuto Internazionale, del Regolamento
     Internazionale o delle Direttive è di competenza della Sezione di appartenenza
     del socio che ha commesso la violazione. In caso di mancata reazione della
     Sezione, la stessa sarà ritenuta responsabile della violazione e potrà essere
     sanzionata in base a quanto stabilito dall’articolo 5.1.a. del Regolamento
     Internazionale.

3.   Ogni Sezione Nazionale dovrà includere nel proprio Statuto la seguente
     dichiarazione: " I Soci si impegnano a rispettare i principi enunciati nella
     Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dalle Nazioni Unite nel
     1948 e riconoscono che qualsiasi forma di tortura o costrizione è assolutamente
     contraria a questi principi".

Articolo 7 – Amministrazione e Struttura

1.   Ogni Sezione elegge un Comitato Esecutivo Nazionale (National Executive
     Committee): la durata del suo mandato viene fissata dallo Statuto Nazionale. Il
     Comitato suddetto deve essere composto almeno da:

     - Presidente,
     - Segretario Generale,
     - Tesoriere.

2.   Le Sezioni sono indipendenti per quanto riguarda la propria amministrazione.

3.   Le Sezioni devono accettare le disposizioni del Regolamento Internazionale.

Articolo 8 – Sospensione

1.   Una Sezione può essere sospesa previa decisione dell’IEC o, in casi
     eccezionali, del Comitato Esecutivo Permanente (Permanent Executive Bureau
     - PEB).

2.   I motivi di sospensione e la conseguente procedura da adottare sono esposti
     nell’art. 5 del Regolamento Internazionale.

Articolo 9 – Espulsione

1.   L'espulsione avviene a seguito di una misura di sospensione ed unicamente
     nella misura in cui i motivi di tale sospensione persistono. Per l’espulsione è
     richiesta una maggioranza dei due terzi dei voti delle Sezioni presenti o
     rappresentate ad un Congresso Mondiale dell’IPA o a una Conferenza IEC.

2.   Se una Sezione viene espulsa, i suoi soci possono diventare Soci Stranieri
     Associati (FAM) di un’altra Sezione, conformemente all’articolo 2.1.b. del
     Regolamento Internazionale.
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C. Consiglio Esecutivo Internazionale - IEC
   (International Executive Council)

Articolo 10 – Compiti e Composizione

1.   L'IEC è l’organo supremo dell’Associazione e ne esercita il pieno controllo.

2.   L'IEC è composto da un delegato per Sezione, nonchè dal PEB. Si riunisce
     ogni tre anni in sede di Congresso Mondiale dell’IPA e, tra i Congressi,
     annualmente, in sede di Conferenza IEC.

3.   Almeno i tre quarti di tutte le Sezioni ed almeno cinque membri del PEB devono
     essere presenti o rappresentati in occasione di un Congresso Mondiale dell’IPA
     o di una Conferenza IEC.

4.   Il Comitato Esecutivo Permanente (PEB) convoca il Congresso Mondiale
     dell’IPA o la Conferenza IEC: il luogo e la data vengono approvati dall’IEC.
     Qualsiasi motivato cambiamento deve essere sottomesso alla decisione del
     PEB.

5.   Un Congresso Mondiale Straordinario dell’IPA può essere convocato nel caso
     in cui:

         Almeno la metà di tutte le Sezioni presentino una mozione scritta in questo
          senso al PEB, oppure

         Si necessiti di nuove elezioni a seguito della costituzione di un Comitato di
          Crisi, conformemente all’articolo 13.1. dello Statuto Internazionale. Tali
          elezioni anticipate dovranno svolgersi non più tardi di un anno dopo la
          costituzione del Comitato di Crisi. Se durante tale periodo è già in
          programma una Conferenza IEC, la stessa viene convocata come
          Congresso Mondiale Straordinario dell'IPA;

         Sia necessaria la risoluzione di una contraddizione interna allo Statuto
          Internazionale, come previsto dall’articolo 21.4 dello Statuto Internazionale.

6.    Ogni Sezione membro, così come il PEB, ha diritto ad un voto all’interno
      dell’IEC.

7.    Un rappresentante dell’ «IBZ Schloss Gimborn » (Centro Internazionale di
      Formazione del Castello di Gimborn) sarà ugualmente invitato ad assistere ai
      Congressi Mondiali dell’IPA ed alle Conferenze IEC a spese
      dell’Associazione. Tale rappresentante può intervenire solo sulle questioni
      inerenti l’IBZ Schloss Gimborn e non ha diritto di voto.

8.    Le condizioni di partecipazione ai Congressi Mondiali dell’IPA ed alle
      Conferenze IEC sono stabilite dall’Art. 10 del Regolamento Internazionale.

D. Comitato Esecutivo Permanente - PEB
   (Permanent Executive Bureau)
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Articolo 11 – Elezioni e Composizione

1.   Il PEB viene eletto al Congresso Mondiale dell’IPA, per un mandato di tre anni.

2.   E’ composto da :

     - Presidente Internazionale,
     - Tre Vice-Presidenti Internazionali,
     - Segretario Generale Internazionale,
     - Segretario Generale Internazionale Aggiunto,
     - Tesoriere Internazionale,
     - Tesoriere Internazionale Aggiunto.

     I membri del PEB possono essere rieletti.

3.   La procedura       elettorale   viene    definita    dall’Art.   15.   del   Regolamento
     Internazionale.

4.   A seguito dell'elezione di un nuovo Presidente Internazionale, quello uscente
     può essere nominato Consigliere del PEB dall'IEC, ma senza diritto di voto.
     Può inoltre svolgere qualsiasi compito IPA affidatogli dall'IEC o dal PEB.

Articolo 12 – Responsabilità del PEB

1.   Il PEB è responsabile dell’amministrazione dell’Associazione e dell’applicazione
     delle decisioni prese dall’IEC. Ha inoltre il potere di agire in nome dell’IEC in
     qualsiasi occasione necessiti di una decisione immediata.

2.   Il Presidente Internazionale ed un secondo membro del PEB rappresentano
     l’Associazione, anche in caso di contestazioni in tribunale.

3.   Le metodologie       di   lavoro   del    PEB       sono   definite    nel   Regolamento
     Internazionale.

Articolo 13 – Comitato di Crisi

1.   Se il PEB dovesse trovarsi nell'incapacità di proseguire il suo lavoro, si
     costituisce un Comitato di Crisi composto dai Presidenti delle cinque Sezioni più
     anziane (Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Francia e Norvegia). Se una di
     queste Sezioni non dovesse più esistere a seguito di scioglimento o espulsione,
     verrà sostituita dalla Sezione successiva per ordine di anzianità.

2.   Il Comitato di Crisi è responsabile dell’amministrazione dell’Associazione fino a
     nuove elezioni, conformemente a quanto stabilito dall’Art. 10.5. dello Statuto
     Internazionale.

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Articolo 14 – Organi Statutari

A.    Relazioni Interne - Commissioni Internazionali

1.   Per il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione, quattro Commissioni
     permanenti supportano il lavoro del PEB in merito alle attività culturali, interne,
     professionali e sociali:

     - Commissione Culturale Internazionale – ICC
       (International Cultural Commission)
     - Commissione Internazionale Interna – IIC
       (International Internal Commission)
     - Commissione Professionale Internazionale – IPC
       (International Professional Commission)
     - Commissione Sociale Internazionale – ISC
       (International Social Commission)

2.    La nomina dei membri di queste quattro Commissioni, i loro compiti e le
      metodologie di lavoro devono conformarsi alla Direttiva per le Commissioni
      Internazionali.

B.   Relazioni Esterne - Organizzazione Non-Governativa
     (NGO - Non-govermental Organisation)

1.   Per il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione, la Commissione per le
     Relazioni Esterne ( ERC - External Relations Commission ) supporta il lavoro
     del PEB in merito alle relazioni con le varie istituzioni internazionali.

2.   L'Associazione si adopera per rispettare gli obblighi statutari di una
     organizzazione non governativa ( NGO ) con quegli organismi internazionali
     approvati dall'IEC.

3.   L'Associazione è: an NGO with Consultative (Special) Status with the Economic
     and Social Council (ECOSOC) of the United Nations; in Consultative Status with
     the Council of Europe, the Organization of American States ( OAS ) and
     UNESCO; an International NGO maintaining operational relations within
     EUROPOL.

4.   I Rappresentanti dell'Associazione devono risiedere nella località ove si trovano
     le sedi degli organismi internazionali e devono essere approvati dalle
     rispettive Sezioni Nazionali.

5.   I Rappresentanti vengono approvati dal PEB.

6. Qualsiasi rappresentanza IPA presso le organizzazioni internazionali deve essere
   approvata dall'IEC.

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E.    Finanze

Articolo 15 – Amministrazione finanziaria

1.   Il Tesoriere Internazionale gestisce il patrimonio dell’Associazione in accordo
     con le decisioni dell’IEC e del PEB.

2.   Tutti i pagamenti effettuati dal Tesoriere Internazionale per eventuali spese di
     viaggio o di soggiorno devono essere conformi alla Direttiva per le Spese di
     Viaggio e Soggiorno.

3.   La quota annuale internazionale dei Soci è stabilita dall'IEC. Ogni Sezione deve
     versare le proprie quote annuali internazionali alla Tesoreria Internazionale
     conformemente a quanto stabilito dall’Art. 20 del Regolamento Internazionale.

4.   L'anno contabile coincide con l’anno solare. Il Tesoriere Internazionale deve
     chiudere la contabilità entro il 31 dicembre di ogni anno e presentare all’IEC i
     rapporti sulla situazione finanziaria dell’Associazione.

Articolo 16 – Verifiche dei Conti

1.   Un esperto-contabile esterno viene incaricato annualmente di verificare i libri
     contabili, le ricevute, gli estratti conti, etc.

2.   I Revisori dei Conti interni vengono eletti in sede di Congresso Mondiale
     dell’IPA per un mandato di tre anni. Il loro incarico è rinnovabile solo per un
     altro triennio. La procedura elettorale ed i loro compiti sono descritti nell’Art. 17
     del Regolamento Internazionale.

F. Altre disposizioni

Articolo 17 – Imparzialità

I membri del PEB, delle Commissioni Internazionali, i Revisori dei Conti, nonché i
membri del Comitato di Crisi svolgono il proprio mandato indipendentemente dagli
interessi delle proprie Sezioni ed esclusivamente per il bene dell’Associazione.

Articolo 18 – Pubblicazioni

1.   E’ proibita qualsiasi pubblicazione e/o dichiarazione per conto dell’Associazione
     su tematiche politiche, religiose o razziali.

     In tutte le pubblicazioni deve essere scrupolosamente rispettata la rigorosa
     politica di neutralità dell’Associazione.

2.   Documenti, relazioni e verbali con la dicitura « internal » non possono essere
     pubblicati, né divulgati a persone non autorizzate.
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Articolo 19 – Dissoluzione

1.   La dissoluzione dell'IPA può avvenire solamente in sede di un Congresso
     Mondiale Straordinario dell’IPA con la maggioranza dei due terzi di tutti i voti
     delle Sezioni presenti o rappresentate.

2.   In caso di dissoluzione, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto a una o
     più organizzazioni di rilievo internazionale scelte in sede di un Congresso
     Mondiale Straordinario dell’IPA.

Articolo 20 – Regolamento Internazionale, Direttive e Documenti Procedurali

1.   Il Regolamento Internazionale completa lo Statuto Internazionale.

2.   Le tematiche procedurali più complesse o che richiedono spiegazioni più
     dettagliate rispetto a quelle che si trovano nello Statuto Internazionale o nel
     Regolamento sono regolamentate dalle apposite Direttive o dai Documenti
     Procedurali.

3.   Il Regolamento Internazionale, le Direttive e i Documenti Procedurali
     costituiscono parte integrante dello Statuto Internazionale.

Articolo 21 – Revisione dello Statuto

1.   Gli emendamenti allo Statuto Internazionale possono essere approvati
     unicamente in sede di un Congresso Mondiale dell’IPA e richiedono una
     maggioranza dei due terzi dei voti delle Sezioni presenti o rappresentate al
     Congresso.

2.   Tutti gli emendamenti entrano in vigore immediatamente dopo la chiusura del
     Congresso.

3.   Il Segretario Generale Internazionale ( ISG ), per conto del PEB, deve
     verificare se eventuali modifiche dello Statuto vanno a creare delle
     contraddizioni con qualsiasi altro articolo dello Statuto e del Regolamento
     Internazionale. Se questo è il caso e la Sezione proponente ha presentato la
     mozione originaria entro il termine previsto, è sua facoltà di modificare/cambiare
     la mozione e rinviarla senza alcun pregiudizio.

4.   Se un emendamento allo Statuto deciso in sede di un Congresso Mondiale
     dell’IPA dovesse in seguito rivelarsi in conflitto con un qualsiasi altro articolo
     dello Statuto e del Regolamento Internazionale, la seguente Conferenza IEC
     sarà convocata come un Congresso Mondiale Straordinario dell’IPA, con il solo
     fine di ovviare a tale incompatibilità. La riunione proseguirà poi come Conferenza
     IEC.

5.   Qualsiasi questione d’interpretazione relativa allo Statuto deve essere
     provvisoriamente risolto dal PEB, sino alla decisione dell’IEC.

                                                                                     10
Articolo 22 – Entrata in vigore

Il presente Statuto Internazionale è stato approvato al 18° Congresso Mondiale
dell'IPA svoltosi a Ljubljana, Slovenia, ed è entrato in vigore il 22 Settembre 2006.

Modificato nel mese di ottobre 2009 - Congresso Mondiale - Antalya - Turchia.
Modificato nel mese di settembre 2012 - Congresso Mondiale - Eilat - Israele.

                                    MODIFICHE

Year                                       Revised IS Article(s)
                                           IS Art 2.1    amended
                                           IS Art 2.2 h) amended
                                           IS Art 20.2 amended
2009
                                           IS Art 20.3 amended
                                           IS Art 22     addition

                                           IS Art 6.3    addition
                                           IS Art 10.5   amended reference
                                           IS Art 11.4   addition
2012                                       IS Art 14     replacement
                                           IS Art 15.3   amended
                                           IS Art 21.3   addition

                                                                                  11
REGOLAMENTO INTERNAZIONALE

A. Principi fondamentali

1.    Principi fondamentali

B. Sezioni nazionali

2.    Soci
3.    Statuti
4.    Gestione e Struttura
5.    Sospensione
6.    Tutela dei Loghi
7.    Tessere sociali
8.    Rappresentanza
9.    Osservatori

C. Consiglio Esecutivo Internazionale - IEC (International Executive Council)

10.   Convocazione delle riunioni
11.   Perdita del diritto di voto
12.   Ordine del Giorno
13.   Presidenza
14.   Procedura relativa alle riunioni

D. Comitato Esecutivo Permenente - PEB (Permanent Executive Bureau)

15.   Elezioni
16.   Consigliere
17.   Revisori dei Conti
18.   Presidenza e Sostituzioni
19.   Centro Amministrativo Internazionale - IAC (International Administration
      Centre)

E. Finanze

20.   Pagamento della quota annuale internazionale

F. Altre disposizioni

21.   Imprese economiche
22.   Documenti interni
23.   Revisione del Regolamento, delle Direttive e dei Documenti Procedurali
24.   Entrata in vigore.

                                                                                 12
A. Principi fondamentali

Articolo 1 – Principi fondamentali

L'articolo 20 dello Statuto Internazionale costituisce la base del Regolamento
Internazionale.

B. Sezioni nazionali

Articolo 2 – Soci

1.    I Soci si dividono secondo le seguenti categorie e condizioni:

      a) Soci Ordinari
      Ogni Sezione stabilisce chi può essere considerato appartenente alle Forze di
      Polizia e può essere ammesso in qualità di Socio. Ogni Sezione può anche
      limitare l'iscrizione ai soli appartenenti alle Forze di Polizia. E’ possibile
      distinguere tra il personale propriamente detto e gli impiegati civili delle Forze
      di Polizia. I criteri di ammissione e loro eventuali modifiche devono essere
      comunicati al PEB.

      Gli appartenenti alle Forze di Polizia, in servizio o in quiescienza, non soci
      IPA, siano essi Soci IPA o no, che eleggono a propria residenza un altro
      paese, possono esservi ammessi come Soci di quella Sezione se a norma di
      quanto sopra. Se già Soci presso una Sezione, possono mantenere la propria
      affiliazione presso la stessa. oppure spostarla presso la Sezione di pertinenza
      del nuovo domicilio. Tali disposizioni si applicano anche agli appartenenti delle
      Forze di Polizia in missione all’estero.

      b) Soci Stranieri Associati (FAM - Foreign Associate Membership)
      Gli appartenenti alle Forze di Polizia di un paese in cui l’IPA non è presente,
      possono affiliarsi alle Sezioni già esistenti in qualità di Soci Stranieri Associati.
      Tale affiliazione termina nel momento in cui nel paese di residenza viene
      fondata una Sezione Nazionale IPA.

      c) Soci straordinari
      Le Sezioni possono ammettere le vedove o i vedovi dei Soci in qualità di Soci
      Straordinari. I Soci Straordinari hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci
      Ordinari. Tuttavia non possono ricoprire cariche statutarie.

Articolo 3 – Statuti

1.   Dopo essere stati adottati o modificati, gli Statuti delle Sezioni Nazionali devono
     essere sottomessi all’approvazione del PEB in una delle lingue ufficiali di lavoro
     dell’Associazione.

2.   Eventuali contraddizioni tra gli Statuti nazionali e quello Internazionale
     imputabili alle leggi nazionali, devono essere sottomesse all’esame dell’IEC. In
                                                                                        13
ogni caso non devono assolutamente vertere sui principi fondamentali stabiliti
     dal capitolo A dello Statuto Internazionale.

Articolo 4 – Gestione e struttura

1.   Le Sezioni, all’occorrenza, si suddividono in Delegazioni Regionali, sulla base di
     criteri geografici, per meglio servire i propri Soci e garantire una gestione
     ottimale.

2.   Tali Delegazioni Regionali svolgono solamente delle competenze regionali, non
     sono     indipendenti    e      possono     essere    rappresentate,    all’interno
     dell'Associazione, solo per il tramite del Comitato Esecutivo Nazionale.

3.   Senza il consenso preliminare dell’IEC, è fatto divieto ad ogni Sezione o
     Delegazione Regionale di associarsi o affiliare l'Associazione ad altre
     organizzazioni.

4.   Eventuali gruppi di lavoro ed altri gruppi di interesse specifico, siano essi a
     carattere internazionale, non possono presentare le proprie richieste se non per
     il tramite della propria Sezione Nazionale.

5.   Le Sezioni possono attivare delle Case IPA nei rispettivi paesi, conformemente
     alle disposizioni descritte nella Direttiva per le Case IPA.

Articolo 5 – Sospensione

1.   Une Sezione può essere sospesa dall’IEC :

     a)   Per il mancato rispetto dello Statuto e del Regolamento Internazionale,
          nonché delle Direttive;

     b)   Quando delle circostanze esterne non permettono alla Sezione di
          esercitare, in termini ragionevoli, un'attività conforme allo Statuto,
          particolarmente quando le leggi nazionali impediscono l'applicazione dei
          principi fondamentali stabiliti nel capitolo A dello Statuto Internazionale;

     c)   Quando la Sezione non è in regola con il pagamento della propria quota
          internazionale per un periodo di due anni e non rispetta i propri impegni
          finanziari malgrado il sollecito scritto trasmesso dal Tesoriere
          Internazionale;

     d)   Se la Sezione non rispetta l’obbligo di presentare il Rapporto Annuale
          (Progress Reports) o altre informazioni richieste dal PEB per un periodo di
          due anni;

     e)   Se la Sezione non raggiunge il numero minimo di 50 soci, come stabilito
          nella Direttiva che regolamenta la Fondazione e l’Ammissione delle
          Sezioni Nazionali;

     f)   Quando la Sezione ne fa esplicita richiesta. La domanda non richiede
          alcuna motivazione.
                                                                                     14
2.   Su proposta del PEB, l'IEC può incaricare una Sezione di rappresentare, senza
     diritto di voto, gli interessi della Sezione che è stata sospesa, e cercare di
     sollevarla dalla misura di sospensione.

3.   In circostanze eccezionali, il PEB può decretare la sospensione immediata di
     una Sezione se ritiene che la situazione contravvenga la Sezione A dello
     Statuto Internazionale e che la decisione non possa essere rinviata alla
     prossima riunione dell’IEC. In questo caso il PEB nomina immediatamente una
     Sezione a rappresentare la Sezione sospesa, come previsto dall’Art. 5.2. del
     Regolamento Internazionale.

4.   Una Sezione sospesa perde il diritto di voto: potrà dunque inviare, a proprie
     spese, solo degli Osservatori al Congresso Mondiale dell’IPA e alle Conferenze
     IEC.

5.   I Soci di una Sezione sospesa conservano il proprio status di appartenenza
     all’IPA nei confronti delle altre Sezioni; potranno partecipare alle manifestazioni
     poste in essere e beneficiare della stessa considerazione, anche se la loro
     tessera sociale non è più valida.

6.   Le funzioni esercitate dai membri di una Sezione sospesa all'interno delle
     Commissioni Internazionali, o a margine di esse, rimangono inalterate.

7.   Le Sezioni sospese continueranno a ricevere informazioni, circolari e simili, se il
     loro Comitato Esecutivo Nazionale è ancora operativo.

8.   Qualsiasi caso di sospensione deve essere esaminata dall’IEC in sede della
     prossima riunione utile. La Sezione selezionata a rappresentare gli interessi
     della Sezione sospesa presenterà una relazione. Se il motivo della sospensione
     persiste, l'IEC può prolungare i termini di essa o decidere l’espulsione della
     Sezione in conformità all’Art. 9 dello Statuto Internazionale.

9.   Solo la decisione dell’IEC può revocare la sospensione.

10. Prima di revocare la sospensione, l'IEC procede a regolare, su indicazione del
    PEB, la questione delle quote internazionali di spettanza della Sezione
    sospesa.

Articolo 6 – Tutela dei Loghi

1.   I Loghi dell’IPA non possono essere sfruttati per fini commerciali.

2.   Le Sezioni possono autorizzare le proprie Delegazioni Regionali e i loro Soci ad
     utilizzare i Loghi solamente in conformità con il punto 1) di cui sopra. In caso di
     utilizzo del Logo, il simbolo del Copyright deve essere ben visibile ed
     identificabile.

3.   Qualsiasi modifica dei Loghi vanifica il copyright e ne mette in pericolo la sua
     validità, pertanto non è consentita. I modelli originali nelle due forme depositate
     sono custoditi presso il Segretario Generale Internazionale.

                                                                                     15
Articolo 7 – Tessere sociali

1.   Sono previsti due tipi di Tessera sociale:

     a) la tessera blu con l’applicazione del bollino annuale;
     b) la tessera tipo « carta di credito », con validità annuale.

     Ogni Sezione può decidere autonomamente quale tipologia adottare.

2.   Solamente queste tessere sociali standard, comuni a tutte le Sezioni Nazionali
     e valide per l’anno in corso, certificano che il socio è membro dell’Associazione.

3.   La Tesoreria Internazionale è responsabile della stampa della tessera sociale
     IPA blu. Le Sezioni ordineranno le tessere sociali ed i bollini annuali dalla
     Tesoreria Internazionale.

     La Tesoreria Internazionale ha il compito di fornire il modello della tessera
     sociale formato « carta di credito », in un formato pronto per la produzione. Le
     Sezioni che optano per tale modello devono provvederne alla realizzazione.

4.   Le tessere sociali devono contenere le seguenti informazioni relative al titolare,
     in una delle lingue ufficiali: cognome e nome, Sezione, numero di tessera ed
     anno di iscrizione all'IPA. La Sezione potrà apporre sul retro della tessera
     qualsiasi informazione ritenga necessaria. E' facoltà di ogni Sezione decidere
     se apporre sulla tessera una fotografia del Socio.

5.   Le tessere rimangono di proprietà della Sezione rilasciante.

6.   Le tessere sociali IPA non valide per l'anno in corso possono essere ritirate e
     riconsegnate alla Sezione rilasciante, se scadute da almeno un anno. Tale
     disposizione non si applica per i Soci delle Sezioni sospese (Art. 5.5. del
     Regolamento Internazionale).

Articolo 8 – Rappresentanza

1.   Il Presidente Nazionale rappresenta la propria Sezione in ambito di IEC in
     qualità di Delegato; allo stesso modo è il rappresentante nazionale, con diritto di
     voto, in sede del Congresso Mondiale dell’IPA e della Conferenza IEC.

2.   Come Delegato IEC, il Presidente Nazionale può farsi rappresentare ai
     Congressi Mondiali dell’IPA e alle Conferenze IEC, in conformità all’Art. 10.4.
     del Regolamento Internazionale.

Articolo 9 – Osservatori

Ogni Sezione può inviare a proprie spese ai Congressi Mondiali dell’IPA e alle
Conferenze IEC un massimo di due Osservatori.

                                                                                     16
C. Consiglio Esecutivo Internazionale - IEC
   (International Executive Council)

Articolo 10 – Convocazione delle riunioni

1.   Il Delegato di ogni Sezione il cui diritto di voto non sia stato sospeso in base
     all’articolo 8 dello Statuto Internazionale è invitato a partecipare ai Congressi
     Mondiali dell’IPA e alle Conferenze IEC a spese dell’Associazione.

2.   Il nome e l’indirizzo del Delegato, nonchè degli Osservatori di ogni Sezione,
     devono essere comunicati al Segretario Generale Internazionale almeno
     novanta giorni prima dell’inizio del Congresso Mondiale dell'IPA o della
     Conferenza IEC.

3.   Nel caso in cui il nome e l’indirizzo del Delegato o degli Osservatori non siano
     comunicati novanta giorni prima dell’inizio del Congresso Mondiale o della
     Conferenza IEC, il numero dei partecipanti dovrà essere notificato
     conformemente a quanto previsto dall’Art. 10.2. di cui sopra. In ogni caso, i
     nominativi e gli indirizzi dovranno essere comunicati al Segretario Generale
     prima dell’inizio della riunione.

4.   Se il Delegato non è il Presidente Nazionale come stabilito dall’ Art. 8 del
     Regolamento Internazionale, l’iscrizione non sarà ritenuta valida se non
     debitamente firmata dal Presidente e dal Segretario Generale della Sezione.

5.   Se una Sezione desidera essere rappresentata da un’altra Sezione ad un
     Congresso Mondiale dell’IPA o ad una Conferenza IEC, deve notificarlo per
     iscritto al Segretario Generale Internazionale almeno novanta giorni prima
     dell’inizio dell'assemblea. Se la Sezione richiedente è già iscritta
     conformemente all’Art. 10.2. di cui sopra, la comunicazione può essere
     effettuata in ogni momento prima dell’inizio dell'assemblea. In ogni caso, la
     notifica non sarà considerata valida se non effettuata mediante il modello
     d’iscrizione apposito, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale della
     Sezione. Il modello dovrà ugualmente contenere il consenso scritto del
     Presidente della Sezione nominata a rappresentarla.

     La delega è valida per tutti gli scrutini ed eventuali elezioni ai Congressi
     Mondiali dell’IPA e alle Conferenze IEC e non può essere limitata. Ogni
     Delegato può rappresentare al massimo un’altra Sezione.

6.   In caso di improvviso impedimento del Delegato precedentemente iscritto, il
     sostituto della stessa Sezione deve presentare al PEB, prima di partecipare
     all’assemblea, una lettera a firma del Presidente Nazionale, nella quale viene
     espressamente nominato come suo sostituto.

7.   Tutte le comunicazioni possono essere inoltrate per fax. Le comunicazioni che
     non richiedono alcuna firma specifica possono essere inviate per posta
     elettronica ( artt. 10.2 e 10.3 del Regolamento Internazionale). In caso di invio
     per posta, le Sezioni sono invitate ad utilizzare la posta raccomandata.

Articolo 11 – Perdita del diritto di voto
                                                                                   17
I Delegati non iscritti conformemente all’Art. 10 del Regolamento Internazionale,
nonché i Delegati di quelle Sezioni che non hanno regolarizzato il pagamento delle
quote internazionali come stabilito dall’Art. 20 dello Statuto, non hanno diritto di voto
durante l’assemblea. Inoltre, le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per la
conferenza non verranno rimborsate.

Articolo 12 – Ordine del Giorno

1.   Soltanto le mozioni presentate per iscritto al Segretario Generale Internazionale
     almeno novanta giorni prima della seduta sono messe all’O.d.G. provvisorio.
     Tali mozioni devono essere motivate; le questioni per le quali si richiede la
     discussione devono essere dettagliatamente spiegate, così come eventuali
     implicazioni finanziarie.

2.   Le mozioni per la modifica dello Statuto Internazionale devono essere
     presentate per iscritto al Segretario Generale Internazionale almeno sei mesi
     prima dell'inizio del Congresso Mondiale dell'IPA.

3.   Le mozioni per la modifica del Regolamento Internazionale, delle Direttive e dei
     Documenti Procedurali devono essere presentate per iscritto al Segretario
     Generale Internazionale almeno quattro mesi prima l’inizio del Congresso
     Mondiale dell’IPA o della Conferenza IEC.

4.   All’Ordine del Giorno devono figurare le relazioni:

     - del Segretario Generale Internazionale,
     - del Tesoriere Internazionale,
     - dei Revisori dei Conti,
     - delle Commissioni Internazionali
     - delle Sezioni come previsto nell’Articolo 5.8 del Regolamento.

     Tali rapporti devono essere presentati al Segretario Generale Internazionale
     almeno novanta giorni prima dell’inizio della seduta.

5.   Le mozioni per l’ammissione di nuove Sezioni proposte dal PEB devono essere
     specificate singolarmente e devono essere poste come ultimo punto dell’O.d.G.
     prima delle ”Varie ed eventuali”.

6.   Quarantacinque giorni prima dell’inizio del Congresso Mondiale dell’IPA o della
     Conferenza IEC, il Segretario Generale Internazionale invia ad ogni Sezione
     iscritta i seguenti documenti ed informazioni nella lingua ufficiale richiesta:

     - O.d.G. provvisorio,
     - lista dei candidati al PEB e dei Revisori dei Conti,
     - le mozioni,
     - le relazioni conformemente all’articolo 12.4. del Regolamento Internazionale,
     - la lista dei Delegati,
     - la lista degli Osservatori,
     - la lista delle deleghe conformemente all’articolo 10.5. del Regolamento
       Internazionale .

7.   L'ordine del giorno deve essere approvato dai Delegati all’inizio della seduta.
                                                                                       18
Articolo 13 – Presidenza

Il Presidente Internazionale, o in sua assenza il suo rappresentante, presiede il
Congresso Mondiale dell’IPA e le Conferenze IEC.

Articolo 14 – Svolgimento delle Sedute

I Congressi Mondiali e le Conferenze IEC si svolgono conformemente a quanto
stabilito nella Direttiva per lo Svolgimento delle Sedute.

D. Comitato Esecutivo Permanente - PEB
   (Permanent Executive Bureau)

Articolo 15 - Elezioni

1.   Le candidature per il PEB devono essere comunicate al Segretario Generale
     Internazionale almeno novanta giorni prima dell’inizio del Congresso Mondiale
     dell’IPA. Dopo la scadenza del termine dei novanta giorni non potrà più essere
     presentata alcuna candidatura, a meno che al momento delle elezioni non ci sia
     nessun candidato per una carica. In questo caso dei candidati potranno essere
     proposti dall’IEC. I candidati non possono essere nominati o eletti agli incarichi
     internazionali senza il loro consenso, nè senza l'esplicita candidatura e
     sostegno della propria Sezione Nazionale.

2.   Le elezioni devono essere presiedute da un Delegato o da un membro uscente
     del PEB, scelto tra i partecipanti all’assemblea. Egli può nominare un consono
     numero di scrutatori necessario per lo spoglio.
     Il Presidente della Commissione Elettorale e gli scrutatori non possono essere
     candidati e non devono essere membri delle stesse Sezioni dei candidati.

3.   L'elezione del PEB segue il seguente ordine:

     - Presidente Internazionale,
     - Primo Vice-Presidente Internazionale,
     - Secondo Vice-Presidente Internazionale,
     - Terzo Vice-Presidente Internazionale,
     - Segretario Generale Internazionale,
     - Segretario Generale Internazionale Aggiunto,
     - Tesoriere Internazionale,
     - Tesoriere Internazionale Aggiunto.

4.   La votazione avviene a scrutinio segreto. I Delegati ricevono una scheda per
     ogni turno di votazione. Le schede vengono conservate per un anno a partire
     dalla data delle elezioni. Se per una carica è proposto un solo candidato, è
     possibile votare per alzata di mano.

5.   Un candidato viene eletto quando raccoglie più della metà dei voti emessi.

                                                                                    19
In caso di più candidati, nessuno dei quali abbia raggiunto il quorum richiesto, si
     procede ad un secondo turno di votazioni tra i due candidati che abbiano
     precedentemente ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 16 – Consigliere

Nel caso in cui l'IEC abbia nominato un Consigliere, in caso di necessità il suo
mandato può essere prorogato di anno in anno, per un massimo di tre anni. Tale
decisione è di spettanza dell'IEC a seguito di raccomandazione del PEB.

Articolo 17 – Revisori dei Conti

1.   Il Congresso Mondiale dell’IPA elegge due Revisori dei Conti. La procedura
     elettorale segue quanto stabilito dagli Artt. 15.1, 15.4 et 15.5 del Regolamento
     Internazionale.

2.   I Revisori dei Conti sono incaricati di controllare dettagliatamente le entrate e le
     uscite della Tesoreria Internazionale e di stabilirne la conformità allo Statuto
     Internazionale, al Regolamento ed alle decisioni dell'IEC e del PEB. Presentano
     inoltre una relazione scritta all'IEC in sede di ogni Congresso Mondiale dell'IPA
     e Conferenza IEC.

Articolo 18 – Presidenza e Sostituzioni

1.   Il PEB si riunisce almeno una volta l'anno, per verificare la gestione
     amministrativa dell'Associazione. All'infuori di queste riunioni, le materie sono
     gestite per corrispondenza o tramite qualsiasi altro mezzo utile.

2.   Il Presidente Internazionale assume la presidenza del PEB ed ha voto
     preponderante in caso di parità di voto.

3.   Le sostituzioni devono seguire l’ordine seguente :

     - Il Presidente Internazionale è sostituito da uno dei tre Vice-Presidenti
     Internazionali nel loro ordine gerarchico.

     - Il Segretario Generale Internazionale e il Tesoriere Internazionale sono
     sostituiti dai loro aggiunti.

     Questo regolamento viene applicato anche in caso di successione fino alla
     scadenza del mandato.

Articolo 19 – Centro Amministrativo Internazionale - IAC
             (International Administration Centre)

1.   Il PEB dispone di un Centro Amministrativo Internazionale - IAC (International
     Administration Centre).

                                                                                      20
2.   Lo IAC ricade sotto la responsabilità del Segretario Generale Internazionale e
     deve facilitare il lavoro dell’Associazione.

3.   Il PEB è responsabile delle domande di locazione, dell’affitto e dei contratti di
     lavoro.

4.   All’interno della sua relazione (Art. 12.4. del Regolamento Internazionale), il
     Segretario Generale Internazionale deve provvedere ad informare l’IEC
     sull’operato svolto dallo IAC.

E. Finanze
Articolo 20 – Pagamento della quota annuale internazionale

Ogni Sezione deve versare le proprie quote internazionali, così come fissate dall'IEC,
prima dell'inizio di ogni Congresso Mondiale dell'IPA o Conferenza IEC.

F. Altre disposizioni

Articolo 21 – Imprese economiche

Il PEB, le Sezioni e le Delegazioni Regionali sono autorizzate a concludere dei
contratti e accordi con qualsiasi organizzazione o impresa economica, fintanto che
tali organizzazioni o imprese non acquisiscano alcun controllo o influenza su
qualsiasi aspetto della vita associativa dell’IPA.

Articolo 22 – Questioni interne

1.   Quelle comunicazioni e verbali considerati riservati, ai sensi dell’Art. 18.2 dello
     Statuto, devono portare la dicitura "internal" su ogni pagina ed indicare in
     fondo le motivazioni che ne hanno fatto un documento privato. Deve inoltre
     figurarvi la lista dei destinatari autorizzati.

2.   Tale status di riservatezza dei documenti e dei verbali è stabilito dal PEB, ad
     eccezione dei documenti presentati all’IEC, il quale ne stabilisce direttamente lo
     status.

3.   La decisione delle Sezioni o delle loro Delegazioni Regionali di considerare
     riservato un documento, deve essere rispettata da tutti i Soci dell’Associazione.

4.   Solo i documenti la cui pubblicazione può nuocere all'Associazione sono da
     considersi come riservati.

5.   I verbali di tutte le riunioni del PEB vengono redatti e sono disponibili per le
     successive Conferenze IEC o Congressi Mondiali dell'IPA e sono soggetti alla
     legge sulla privacy.

                                                                                     21
Articolo 23 – Revisione del Regolamento Internazionale, delle Direttive e dei
Documenti Procedurali

1.     Gli emendamenti al Regolamento Internazionale, alle Direttive e ai Documenti
       Procedurali si possono attuare unicamente in sede del Congresso Mondiale
       dell’IPA o della Conferenza IEC e richiedono una maggioranza dei due terzi dei
       voti delle Sezioni presenti o rappresentate all’assemblea.

2.     Gli emendamenti entreranno in vigore immediatamente dopo la chiusura del
       Congresso Mondiale dell’IPA o della Conferenza IEC .

3.     Se una mozione di emendamento del Regolamento Internazionale è già stata
       presentata a un Congresso Mondiale dell’IPA o a una Conferenza IEC, lo
       stesso argomento non può essere discusso per un periodo di tre anni, se non
       per evitare o rimediare ad eventuali contraddizioni con un altro articolo dello
       Statuto Internazionale e del Regolamento.

4.     Qualsiasi domanda di interpretazione che scaturisca dal Regolamento
       Internazionale, dalle Direttive o dai Documenti Procedurali, deve essere
       provvisoriamente risolta dal PEB fino alla decisione definitiva dell’IEC.

Articolo 24 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento Internazionale è stato approvato dal 18° Congresso
Mondiale dell’IPA svoltosi a Ljubljana, Slovenia, ed è entrato in vigore il 22 settembre
2006.

Modificato nel mese di settembre 2008 - Conferenza IEC - Mosca - Russia
Modificato nel mese di ottobre 2009 - Congresso Mondiale - Antalya - Turchia.
Modificato nel mese di settembre 2012 - Congresso Mondiale - Eilat - Israele.

                                     MODIFICHE

Year                                        Revised IR Article(s)
                                            IR 7.4       amended
2008
                                            IR Art 2.1.a)   amended
                                            IR Art 12.3     amended
                                            IR Art 22.1     amended
2009
                                            IR Art 22.4     amended
                                            IR Art 23       additional

                                            IR Art 11       amended reference
                                            IR Art 15.1     amended
                                            IR Art 16       amended
2012                                        IR Art 20       additional
                                            IR Art 21-24    renumbered
                                            IR Art 22.5     additional

                                                                                     22
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