La difesa civica della Regione del Veneto: un'istituzione per la tutela del cittadino
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CONSIGLIO REGIONALE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA DEL VENETO Centro interdipartimentale di Ufficio del ricerca e servizi sui diritti Difensore civico della persona e dei popoli Vittorio Bottoli difensore civico della Regione del Veneto La difesa civica della Regione del Veneto: un’istituzione per la tutela del cittadino proposte educative e materiali didattici Contributi di Mariella Mazzucchelli e Stefano Piazza
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Ufficio del Difensore civico UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA Centro interdipartimentale di Vittorio Bottoli difensore civico della Regione del Veneto ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli La difesa civica della Regione del Veneto: un’istituzione per la tutela del cittadino proposte educative e materiali didattici Contributi di Mariella Mazzucchelli e Stefano Piazza
3 INDICE PRESENTAZIONE Pag. 5 PARTE I – LA BASE GIURIDICA DELLA DIFESA CIVICA: I DIRITTI UMANI E LA LORO EVOLUZIONE Pag. 7 PARTE II – LA GARANZIA DELL’EFFETTIVITA’ DEI DIRITTI. MODALITA’ DI TUTELA A CONFRONTO Pag. 15 PARTE III – LE ORIGINI EUROPEE DELLA DIFESA CIVICA Pag. 25 PARTE IV – LA DIFESA CIVICA IN ITALIA. LA DIFESA CIVICA DELLA REGIONE DEL VENETO Pag. 32 APPENDICE Pag. 47 - GLOSSARIO Pag. 48 - PER SAPERNE DI PIU’ Pag. 51 - BREVE BIBLIOGRAFIA Pag. 52 - IL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE DEL VENETO IN RETE Pag. 53 - RICHIESTA DI INTERVENTO AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE (SUGGERIMENTI) Pag. 54 - PERCORSO DIDATTICO Pag. 55
5 PRESENTAZIONE Cari lettori, Un ulteriore traguardo, questo, che si inserisce in un percorso che ha visto attivarsi la Difesa civica regionale per far sì che a tutti i livelli, isti- la Regione del Veneto con legge n. 28 del 6 giugno 1988 ha istituito il tuzionali e civili, la stessa venga conosciuta. Difensore civico regionale investendolo del compito di intervenire nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni per la tutela dei diritti dei sin- Questo volume articolato in 4 parti a cui segue un’appendice, è costi- goli cittadini ovvero per la tutela degli interessi propri di una collettività tuito da una serie di tavole a colori, ciascuna preceduta da brevi testi a di persone (interessi diffusi), nei casi in cui la Pubblica Amministrazione, commento che ne illustrano il contenuto; esso si propone come una con la sua azione, leda o possa ledere, questi diritti o interessi protetti. guida che conduce il lettore a capire cos’è la Difesa civica e perché esiste, a conoscerne le funzioni e a cogliere la specificità di questo Attraverso il suo intervento, il Difensore civico promuove il diritto di tutte Istituto rispetto ad altri strumenti di tutela dei diritti. le persone ad una Amministrazione trasparente, responsabile, disponi- bile e, quale conseguenza mediata, contribuisce a migliorare il rappor- Percorso cognitivo, questo, che non avrebbe certo potuto tralasciare di to tra i cittadini e gli organi amministrativi con cui i primi entrano in con- volgere lo sguardo al contesto europeo in cui l’istituto della Difesa civi- tatto. ca ha avuto origine, né trascurare il processo di universalizzazione, internazionalizzazione e moltiplicazione dei diritti umani, vale a dire di Quanto appena detto, tuttavia, non descrive ancora pienamente i com- quei diritti fondamentali di cui ogni individuo, in quanto persona, è tito- piti che il Difensore civico regionale, per legge, è chiamato a svolgere. lare ed alla tutela dei quali la Difesa civica offre il proprio contributo. La legge regionale n. 28, infatti, investe il Difensore civico dell’ulteriore Ed ora, quale Difensore civico della Regione del Veneto, non mi resta compito di promuovere la conoscenza dell’esistenza di questa che consegnare idealmente questa pubblicazione nelle mani dei suoi Istituzione e di informare circa l’attività svolta per la tutela degli interes- lettori, accompagnando questo gesto con un augurio: l’augurio che si dei cittadini singoli o associati. Perché vi sia, infatti, una compiuta essa possa contribuire alla formazione dei giovani cittadini di oggi, che difesa civica è necessario che i cittadini abbiano consapevolezza dei sappia, altresì, sollecitarli ad essere curiosi osservatori dell’azione delle diritti di cui sono titolari e sovrani ed abbiano altresì conoscenza di tutti Amministrazioni pubbliche e li aiuti, inoltre, a cogliere che oggi l’istituto i mezzi previsti per la tutela degli stessi. della Difesa civica della Regione del Veneto, chiamato a rispondere alle esigenze quotidiane di ogni persona, è un patrimonio della nostra A tali esigenze risponde questa pubblicazione, la cui realizzazione è Regione. stata promossa dall’Ufficio del Difensore civico della Regione del Veneto avvalendosi della collaborazione e competenza scientifica del Venezia, dicembre 2003 “Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli” dell’Università degli Studi di Padova diretto dal Prof. Antonio Vittorio Bottoli Papisca e dal Prof. Marco Mascia, nonché dei contributi della Dott.ssa Difensore civico Mariella Mazzucchelli e del Prof. Stefano Piazza del Centro stesso. della Regione del Veneto
PA RT E I l’esistenza della difesa civica non può che muovere dalla Carta Costituzionale della nostra Repubblica. LA BASE GIURIDICA DELLA DIFESA CIVICA: I DIRITTI UMANI E LA LORO EVOLUZIONE Conoscere la difesa civica significa non solo poter rispon- dere alla domanda “cos’è la difesa civica”, ma prelimi- narmente significa capire “perché esiste la difesa civica”. Ed è proprio a questa domanda preliminare che si vuole dare risposta attraverso il contenuto di questo capitolo de- dicato all’individuazione dei presupposti della Difesa civica: i diritti umani. I diritti umani possono essere definiti come quel complesso di valori essenziali alla vita stessa dei membri di una comu- nità. I cittadini - membri della comunità affidano allo Stato ed ai suoi organi rappresentativi il soddisfacimento di questi bisogni vitali o diritti fondamentali; conseguentemente, pro- prio per questo pactum fiduciae, i cittadini sono portatori nei confronti dello Stato del diritto ad una Amministrazione trasparente, responsabile e disponibile. Pertanto la ricerca dei principi fondamentali che giustificano
PA RT E I LA BASE GIURIDICA DELLA DIFESA CIVICA: 7 I DIRITTI UMANI E LA LORO EVOLUZIONE Per comprendere appieno l’istituto della Difesa civica e la sua peculiarità, è neces- sario intraprendere un percor- so cognitivo prendendo in esame i diritti umani nella loro configurazione normativa ed evolutiva. I DIRITTI UMANI
PA RT E I LA BASE GIURIDICA DELLA DIFESA CIVICA: I DIRITTI UMANI E LA LORO EVOLUZIONE 8 Tutte le persone hanno bisogni vitali comuni, sia materiali che spirituali. La Dichiarazione univer- sale dei diritti umani adot- tata dall’Assemblea Gene- rale delle Nazioni Unite nel 1948, all’articolo 1 così Tutte le persone proclama: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed hanno bisogni vitali comuni, uguali in libertà e diritti. Essi sono dotati di ragione e di sia materiali che spirituali coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. Bisogno vitale di alimentarsi e di Si definiscono, quindi, “fon- vivere decorosamente; DIRITTO damentali” i diritti che quindi di guadagnare un salario AL LAVORO attengono a questi bisogni “vitali” e che, pertanto, non sufficiente per sè e per la propria sono diritti accessori o famiglia superflui. Poiché senza di essi non sarebbe possibile la pacifica convivenza, se non la vita Bisogno vitale DIRITTO stessa, tali diritti sono di apprendere per formarsi ALL'ISTRUZIONE riconosciuti come innati e, quindi, inalienabili, irrinun- ciabili e imprescrittibili.
PA RT E I LA BASE GIURIDICA DELLA DIFESA CIVICA: 9 I DIRITTI UMANI E LA LORO EVOLUZIONE Possiamo quindi affermare l’esistenza di una equazione imprescindibile: i diritti umani sono l’equi- valente degli originari bisogni vitali. BISOGNI VITALI I primi possono, a seconda del bene tutelato, essere classificati in varie categorie e, quindi avremo i diritti DIRITTI UMANI civili, politici, economici, sociali e culturali. CIVILI POLITICI DIRITTI ECONOMICI UMANI SOCIALI CULTURALI
PA RT E I LA BASE GIURIDICA DELLA DIFESA CIVICA: I DIRITTI UMANI E LA LORO EVOLUZIONE 10 Questa classificazione dei diritti umani è propria anche di due Patti internazionali: Patto internazionale sui Assemblea Generale dellíO.N.U. 16 dicembre 1966 diritti civili e politici, adot- Assemblea Generale dell'O.N.U. 16 dicembre 1966 tato dall’Assemblea Gene- rale delle Nazioni Unite il 16 PATTO PATTO INTERNAZIONALE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI SUI DIRITTI UMANI dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976; reso esecutivo in Italia con legge CIVILI CIVILI n. 881 del 25 ottobre 1977 ed POLITICI POLITICI entrato in vigore per l’Italia il 15 dicembre 1978. - -diritto dirittoalla allavita vitae ea a non non esserne esserne arbitrariamente arbitrariamente privato (art. 6) privato (art. 6) Patto internazionale sui - -diritto alal libero convincimento (art. 7)7) - -diritto dirittodidipartecipare partecipare diritto libero convincimento (art. alla direzione deglidegli alla direzione diritti economici, sociali e - -diritto alla libert‡ personale (art. 8) diritto alla libertà personale (art. 8) affaripubblici affari pubblici culturali, adottato dall’As- - -diritto alla sicurezza della propria persona semblea Generale delle diritto (artt. 9 alla ñ 11) (artt. 9 - 11) sicurezza della propria persona - -diritto dirittodidivotare votareeded essere eletto essere eletto Nazioni Unite il 16 dicembre - -diritto dirittoalla allalibert‡ libertàdidimovimento movimentoeedidicircolazione circolazione sul - dirittodidiaccesso, accesso,inin 1966 ed entrato in vigore il 3 sul territorio dello Stato(artt. territorio dello Stato (artt.12-13) 12-13) - diritto gennaio 1976; reso esecuti- - -diritto dirittoalla allariservatezza ri servatezzanellanellavita vitaprivata privata(art. (art.17) 17) condizioni didi condizioni uguaglianza,aiai uguaglianza, vo in Italia con legge n. 881 - -diritto alla libert‡ di pensiero, coscienza, diritto alla libertà di pensiero, coscienza, religione religione pubbliciuffici ufficidel del (art. pubblici del 25 ottobre 1977 ed entra- (art.18) 18) proprio Paese - -diritto proprio Paese to in vigore per l’Italia il 15 dirittodidisposarsi sposarsieefondarefondareunaunafamiglia famiglia(art. (art.23) 23) (art. 25) (art. 25) dicembre 1978; - -diritto del fanciullo alla propria identit‡ diritto del fanciullo alla propria identità personalepersonale (diritto (dirittoalla allaregistrazione registrazionedelladellanascita, nascita,diritto dirittoalal nome, diritto alla cittadinanza) nome, diritto alla cittadinanza) (art. 24)(art. 24)
PA RT E I LA BASE GIURIDICA DELLA DIFESA CIVICA: 11 I DIRITTI UMANI E LA LORO EVOLUZIONE Assemblea Generale dellíO.N. Assemblea Generale dell'O.N.U. 16 dicembre 1966 PATTO PATTO INTERNAZIONALE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI SUI DIRITTI UMANI ECONOMICI SOCIALI SOCIALI CULTURALI CULTURALI ECONOMICI - -ddiritto - diritto alla costituzione iritto al al lavoro lavoro ee - diritto alla costituzione - - diritto diritto all'istruzione allíistruzione didiguadagnarsi guadagnarsi lala didisindacati sindacati(art. (art.8)8) (art. 1) vita (art. 1) vita(art. (art.6)6) - diritto alla sicurezza - - diritto alla sicurezza - dirittoaapartecipare - diritto partecipare - -diritto diritto aa godere godere di di sociale sociale(art. (art. 9)9) alla vita culturale, un salario equo alla vita culturale, un salario equo - diritto alla protezione (art. (art.7)7) - diritto alla protezione - -diritto diritto aa godere godere del del ed assistenzaalla alla ed assistenza progresso progresso scientificoee scientifico - -diritto dirittoad essere famiglia famiglia(art. (art.1010) ) delle promossi,nel ad essere dellesuesueapplicazioni, applicazioni, promossi,nel - diritto ad un livello di - diritto a godere della proprio - diritto ad un livello di - diritto a godere della propriolavoro, lavoro,allaalla vita vitaadeguato adeguatoper per sésÈ ee tutela degli interessi tutela degli interessi categoria categoria per la propria famiglia morali superiore superiore per la propria famiglia morali ee materiali materiali (art. (art.11) 11) connessi connessi al al diritto diritto di di appropriata appropriata(art. (art.7)7) autore (art. 15) - diritto alla salute fisica autore (art. 15) - diritto alla salute fisica eementale mentale(art. (art.12)12)
PA RT E I LA BASE GIURIDICA DELLA DIFESA CIVICA: I DIRITTI UMANI E LA LORO EVOLUZIONE 12 La Costituzione della no- stra Repubblica, entrata in vigore il primo gennaio 1948, prevede un’analoga classificazione dei diritti 11gennaio gennaio1948 1948 umani, così come illustrato COSTITUZIONE COSTITUZIONEITALIANA ITALIANA nella tavola della pagina seguente. DIRITTI DIRITTICIVILI CIVILI DIRITTI POLITICI DI RITTI POLITICI E’ importante sottolineare Artt. Artt.13 13ñ30 - 30Cost. Cost. Artt.48 48-ñ51 51Cost. Cost. Artt. che tutte le Costituzioni democratiche assegnano ai diritti umani il primo posto - -diritto dirittoalla allalibert‡ libertàpersonale personale nell’architettura dei loro det- - -diritto diritto all'inviolabilitàdel allíinviolabilit‡ deldomicilio domicilio tati. - -diritto dirittoalla allasegretezza segretezzadella della - - diritto diritto di di voto voto corrispondenza corrispondenza - -diritto dirittodidi In effetti, la nostra Carta - -diritto dirittodidicircolazione circolazionee esoggiorno soggiorno associazione in associazione in Costituzionale, dopo i primi - -libert‡ di riunione libertà di riunione partiti partiti - -libert‡ libertàdidiassociazione - -diritto dirittodidipetizione petizione dodici articoli riguardanti i associazione “principi fondamentali”, -diritto - dirittoalla allalibert‡ libertàdidimanifestazione manifestazionedel del alle Camere Camere pensiero alle riconosce (artt. 13 – 54) i pensiero diritti umani. - -diritto dirittoalalriconoscimento riconoscimentodella dellacapacit‡ capacità - -diritto dirittoalle allecariche cariche giuridica, elettive elettive giuridica,alalnome,nome,alla allacittadinanza cittadinanza - -libert‡ libertàdidiagire agireiningiudizio giudizio -responsabilit‡ - responsabilità dei funzionarie edei dei funzionari dei dipendenti dipendentidello delloStato Stato(e(econseguente conseguente diritto dirittodel delcittadino) cittadino) - -diritto alla famiglia diritto alla famiglia
PA RT E I LA BASE GIURIDICA DELLA DIFESA CIVICA: 13 I DIRITTI UMANI E LA LORO EVOLUZIONE 11gennaio gennaio1948 1948 COSTITUZIONE COSTITUZIONEITALIANA ITALIANA DIRITTI DIRITTIECONOMICI ECONOMICI DIRITTI DIRITTISOCIALI SOCIALI DIRITTICULTURALI CULTURALI DIRITTI Artt. Artt.35 35ñ- 47 47Cost. Artt. Cost. Artt.31 31ñ- 34 34Cost. Cost. Art.6,6,art. Art. art.99co. co.1-1-22Cost. Cost. --diritto dirittoalallavoro lavoro --diritto dirittoalla alla - -diritto dirittoalla allatutela tutela --diritto ad una diritto ad una delle minoranze protezione protezionedella della delle minoranze retribuzione retribuzione linguistiche famiglia linguistiche proporzionata proporzionata famiglia -- diritto -- diritto diritto alla alla salute salute - -diritto diritto alla alla diritto promozionedella promozione della allíorganizzazione -- diritto all'organizzazione sindacale diritto allí cultura, della ricerca cultura, della ricerca sindacale istruzione ed ed all'istruzione scientificaeetecnica scientifica tecnica --diritto dirittodi disciopero sciopero allíeducazione --diritto di iniziativa all'educazione - -diritto dirittoalla allatutela tuteladel del diritto di iniziativa paesaggio, paesaggio, del del economica economica patrimoniostorico storicoee privata patrimonio privata artistico della artistico della --diritto dirittoalla alla Nazione Nazione propriet‡ proprietà privata privata
PA RT E I LA BASE GIURIDICA DELLA DIFESA CIVICA: I DIRITTI UMANI E LA LORO EVOLUZIONE 14 Siamo ora in grado di com- prendere come il c.d. “patto sociale” - che in un sistema democratico è posto a fonda- mento del vivere civile – abbia, quali soggetti con- traenti, le persone. SOVRANITA' Poiché soltanto le persone I diritti umani - bisogni vitali costituiscono sono portatrici di bisogni l'assunto ontologico, non soltanto logico, della vitali e, quindi, portatrici di diritti, inevitabilmente sono democrazia ovvero del potere del popolo titolari della sovranità. POPOLO POPOLOSOVRANO SOVRANO LEGITTIMITAíDELLO LEGITTIMITA' DELLO La legittimità dello Stato e STATO STATO dei suoi organi rappresenta- Le Lepersone personeumane umaneche che tivi, sta nella sua idoneità a concorrono Lalegittimità La legittimit‡dello delloStato, Stato,in in garantire l’obiettivo primario concorrono a costituireilil a costituire popolo quantoEnte quanto Entederivante derivantedal dal del soddisfacimento dei popolosovrano sovranosonosono portatrici pattosociale, patto sociale,risiede risiedenella nellasua sua bisogni vitali – diritti fonda- portatrici di bisognivitali di bisogni vitaliee quindi idoneit‡aaperseguire idoneità perseguire mentali quindititolari titolaridi didiritti diritti innati; come tali sono líobiettivoprimario l'obiettivo primariodel del innati; come tali sono soggetti soddisfacimentodei soddisfacimento deibisogni bisogni soggetticostituenti costituentidel delpatto patto sociale posto a fondamento vitali-ñdiritti vitali dirittifondamentali fondamentali sociale posto a fondamento del ditutti di tuttiiimembri membridella della delvivere viverecivile. civile. comunit‡. comunità.
PA RT E II Il suo organo è il Difensore civico; la sua sede non è pres- so un Tribunale, ma si trova presso il Consiglio regionale LA GARANZIA ovvero provinciale o comunale; le caratteristiche della sua DELL’EFFETTIVITÁ DEI DIRITTI. azione sono la gratutità, la tempestività e l’equità. Inoltre la tutela offerta dalla difesa civica interviene anche MODALITÁ DI TUTELA in via preventiva, vale a dire prima che vi sia stata A CONFRONTO lesione della norma. La difesa civica non opera attraverso un’azione di scontro, Garantire i diritti dei singoli cittadini significa non solo bensì attraverso un’azione mite e di persuasione. Queste le prevederne l’esistenza, ma soprattutto garantire il loro espli- motivazioni per cui, a buona ragione, si può parlare di uni- carsi e la loro tutela. In una parola, significa garantire la cità della difesa civica come di qualcosa che non può loro effettività. essere sostituito da altre forme di tutela. A tal fine interviene lo Stato attraverso il proprio ordinamen- to giuridico prevedendo l’esistenza di appositi organi ai quali viene affidato il compito di tutelare i diritti mediante l’at- tuazione di procedure prestabilite. Il complesso di questi organi costituisce l’autorità giudiziaria; le sedi presso cui questa autorità opera sono i Tribunali; la procedura attra- verso cui agisce è il processo o procedimento giuri- sdizionale; i provvedimenti che adotta a tutela dei diritti prendono il nome di sentenze. Ma vi è anche un altro tipo di tutela dei diritti; questa opera, in particolare, nei rapporti tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione: la difesa civica. E’ questa una forma di tutela a volte alternativa a volte complementare rispetto a quella offerta dall’autorità giudiziaria.
PA RT E II LA GARANZIA DELL’EFFETTIVITÁ DEI DIRITTI. MODALITÁ DI TUTELA A CONFRONTO 16 Nel capitolo precedente abbiamo ricordato i principi fondamentali su cui si fonda uno Stato democratico, ma è necessario, poi, dare ese- cuzione agli stessi. Si rendono, pertanto, neces- sarie appropriate istituzioni e appropriate procedure Per garantire i diritti umani sono perché il patto sociale, sotto- scritto tra i cittadini sovrani e necessarie appropriate istituzioni ed le istituzioni delegate, possa trovare il necessario compi- appropriate procedure. mento al fine di impedire che i cittadini, per far valere i pro- pri diritti, si facciano giustizia La nostra tuttora dominante cultura da sé. giuridico - statualista guarda ai diritti umani come ad una materia che porterebbe - prevalentemente se non esclusivamente - ad una proposizione negativa: “ne cives ad arma veniant”
PA RT E II LA GARANZIA DELL’EFFETTIVITÁ DEI DIRITTI. 17 MODALITÁ DI TUTELA A CONFRONTO Viene, quindi, istituito l’Ordine giudiziario distinto nei rami del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo che, in forza della delega avuta dal cittadi- no sovrano, ha il compito di dirimere le controversie nei rapporti tra i cittadini (diritto CIVILE civile), nei rapporti tra lo Stato e il cittadino che com- pie un reato (diritto penale) e AUTORITA' PENALE nel rapporto tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione GIUDIZIARIA (diritto amministrativo). In base a questo sistema, AMMINISTRATIVA l’Ordinamento giudiziario interverrà applicando la sanzione, ma soltanto dopo VIOLAZIONE DEI DIRITTI che si sia verificata la vio- lazione dei diritti. SANZIONE = GIUSTIZIABILITA' SANZIONATORIA - OTTICA DEL DOPO -
PA RT E II LA GARANZIA DELL’EFFETTIVITÁ DEI DIRITTI. MODALITÁ DI TUTELA A CONFRONTO 18 Questo sistema, peraltro, non è più sufficiente a garan- tire il bisogno primario della tutela dei diritti anche per- ché, a partire dalla fine della PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI DIRITTI UMANI II guerra mondiale, si è assistito al fenomeno della universalizzazione, della CARTA DELLE NAZIONI UNITE ovvero moltiplicazione e del STATUTO DELLE NAZIONI UNITE riconoscimento giuridico Conferenza delle Nazioni Unite internazionale dei diritti San Francisco, 26 giugno 1945 umani. Il processo di universaliz- DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI zazione, in particolare, ha Assemblea Generale delle Nazioni Unite Parigi, 10 dicembre 1948 portato al riconoscimento dei diritti umani sul piano A LIVELLO internazionale senza di- MONDIALE PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI stinzione alcuna per ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI ragioni di razza, di colore, Assemblea Generale delle Nazioni Unite di sesso, di lingua, di reli- New York, 16 dicembre 1966 gione, opinione politica o altro. PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI Il riconoscimento giuridico CIVILI E POLITICI internazionale dei diritti Assemblea Generale delle Nazioni Unite umani, infatti, trova espres- New York, 16 dicembre 1966
PA RT E II LA GARANZIA DELL’EFFETTIVITÁ DEI DIRITTI. 19 MODALITÁ DI TUTELA A CONFRONTO sione attraverso le previsioni normative contenute nei patti stipulati fra gli Stati e risulta oggi organizzato in un si- stema di livello mondiale PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI DIRITTI UMANI avente come riferimento le Nazioni Unite ed in sistemi di livello regionale tra Stati CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI quali: il Consiglio d’Europa, DELL'UOMO E DELLE LIBERTÁ FONDAMENTALI l’Organizzazione degli Stati Consiglio d'Europa Roma, 4 novembre 1950 Americani, l’Unione Africana, la Lega degli Stati Arabi. CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA Parlamento Europeo, Consiglio, Commissione Nizza, 7 dicembre 2000 CONVENZIONE AMERICANA dei DIRITTI UMANI A LIVELLO Organizzazione degli Stati Americani REGIONALE S. Josè di Costarica, 22 novembre 1969 CARTA AFRICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEI POPOLI Organizzazione dell'Unità Africana, ora Unione Africana Nairobi, 28 giugno1981 CARTA ARABA DEI DIRITTI UMANI Lega degli Stati Arabi Cairo, 15 settembre 1994
PA RT E II LA GARANZIA DELL’EFFETTIVITÁ DEI DIRITTI. MODALITÁ DI TUTELA A CONFRONTO 20 Contestualmente a questi processi di universaliz- zazione ed internazionaliz- zazione dei diritti umani, si assiste al fenomeno della specificazione degli stessi. Diritti Diritti della della donna donna Vengono così stipulati trattati per la protezione di gruppi specifici di persone, ovvero Diritti Diritti del del fanciullo fanciullo si affacciano sulla scena internazionale trattati relativi al campo delle manipolazioni genetiche e della bioetica, MOLTIPLI SPECIFI- Diritti Diritti dellíanziano dell'anziano delle nuove tecnologie della CAZIONE CAZIONE comunicazione. Diritti Diritti del del malato malato DEI DEI DIRITTI DIRITTI Diritti Diritti dei dei lavoratori lavoratori migranti migranti UMANI UMANI e edelle delleloro lorofamiglie famiglie Diritti Diritti delle delle persone persone con con disabilit‡ disabilità Diritti Dirittidel delconsumatore consumatore
PA RT E II LA GARANZIA DELL’EFFETTIVITÁ DEI DIRITTI. 21 MODALITÁ DI TUTELA A CONFRONTO In questo nuovo contesto, il procedimento giurisdizionale ordinario entra in crisi perché esso, come abbiamo visto, ha il limite di non poter agire in via preventiva, ma soltanto LA TRADIZIONALE DOTTRINA dopo che vi sia stata la vio- lazione del diritto. ITALIANA SI TROVA IN Esso, inoltre, è particolar- DIFFICOLTA' mente lento ed oneroso e, agendo soltanto in via giuri- sdizionale, non tutela tutte quelle situazioni e quei rap- porti estranei al rapporto Il procedimento a) agisce solo ex post giurisdizionale e che, quindi, debbono essere tutelati con giurisdizionale altre forme. togato rituale b) è particolarmente oneroso (giustiziabilità sanzionatoria) c) non è tempestivo è in crisi perchè: d) agisce solo in via giurisdizionale
PA RT E II LA GARANZIA DELL’EFFETTIVITÁ DEI DIRITTI. MODALITÁ DI TUTELA A CONFRONTO 22 Senza escludere, pertanto, l’ordinamento giudiziario, in alcuni casi l’unico possibile, si rende necessario predi- sporre altre forme di tutela, alternative o complementari a quella giudiziaria, in parti- colare nei rapporti tra il cit- CIVILE tadino e la Pubblica Amministrazione. AUTORITA' PENALE In tal modo, dalla propo- sizione negativa “ ne cives GIUDIZIARIA ad arma veniant” si passa a quella positiva “ut cives digne vivant”. AMMINISTRATIVA NECESSITA' DI ALTRE FORME DI TUTELA
PA RT E II LA GARANZIA DELL’EFFETTIVITÁ DEI DIRITTI. 23 MODALITÁ DI TUTELA A CONFRONTO Questa nuova forma di tutela è opportuno che possa inter- venire anche in via preventi- va, prima, cioè, che vi sia stata la violazione della Il procedimento giurisdizionale norma. e la difesa civica a confronto E’ opportuno, inoltre, che non sia onerosa, al fine di Il procedimento La Difesa Civica offrire tutela anche alle classi giurisdizionale é particolarmente più deboli, che, inoltre, possa intervenire tempestivamente togato rituale é in crisi attuale ed anche in via equitativa. perché: perché: Per soddisfare queste esi- agisce solo ex post agisce anche ex ante genze nasce, quindi, la dife- sa civica, con il compito di é particolarmente é assolutamente gratuita tutelare il cittadino nei rap- porti tra questi e la Pubblica oneroso Amministrazione. é un procedimento é un procedimento di lunga durata tempestivo é un'azione di “scontro” é un'azione “mite” e di persuasione
PA RT E II LA GARANZIA DELL’EFFETTIVITÁ DEI DIRITTI. MODALITÁ DI TUTELA A CONFRONTO 24 Queste caratteristiche della difesa civica, rispetto alla giurisdizione ordinaria, costi- tuiscono la sua “unicità”. Senza la difesa civica, migliaia UNICITA' della DIFESA CIVICA - SCHEMA RIASSUNTIVO di cittadini della nostra regione non potrebbero sod- La difesa dei diritti La difesa dei diritti disfare il bisogno vitale di attuata dalla difesa civica in via giurisdizionale (T.A.R.) giustizia e, cioè, per l’equi- regionale é assolutamente é estremamente valenza di cui prima abbiamo gratuita onerosa parlato, il diritto di avere ergo giustizia. Ne consegue che la difesa civi- SENZA LA DIFESA CIVICA MIGLIAIA DI CITTADINI DELLE CLASSI MENO ca è un diritto dei cittadini. ABBIENTI RIMARREBBERO PRIVI DI TUTELA DEI PROPRI DIRITTI La difesa civica I Tribunali Amministrativi opera anche in via operano solo in via equitativa giurisdizionale ergo SENZA LA DIFESA CIVICA MIGLIAIA DI CITTADINI, A FRONTE DI COMPORTAMENTI DELLA P.A. NON ILLEGITTIMI, MA INIQUI E TARDIVI, RIMARREBBERO PRIVI DI TUTELA
PARTE III LE ORIGINI EUROPEE DELLA DIFESA CIVICA L’apparizione in forma istituzionale della Difesa civica si ha in Svezia all’inizio del XIX secolo, più precisamente nel 1809, dove venne ad assumere il nome di “ombudsman”. Tale figura venne ben presto fatta propria dai Paesi vicini quali Danimarca e Finlandia ed ora appartiene alla realtà istituzionale di tutti i Paesi europei. Le funzioni sono quelle, già viste, del controllo della Pubblica Amministrazione, della denuncia dei fatti che pos- sono dar luogo a procedimento disciplinare nei confronti dei preposti agli uffici ed ancora favorire la composizione amichevole delle controversie fra privati e la Pubblica Amministrazione e ciò al fine di evitare il sempre di- spendioso e defatigante ricorso alle vie giudiziarie.
PARTE III LE ORIGINI EUROPEE DELLA DIFESA CIVICA 26 La Difesa civica è tanto più necessaria quanto più i citta- dini siano consapevoli di essere sovrani e, quindi, soggetti originari di diritti innati. Di converso, la Difesa civica nasce e si sviluppa tanto più L E O R I G I N I lo Stato sia sensibile nella tutela dei bisogni vitali e, quindi, nel riconoscimento OMBUDSMAN dei diritti innati di ogni per- sona. Non a caso la Difesa civica moderna nasce originaria- mente in uno degli Stati a costituzione democratica avanzata come la Svezia. “COLUI CHE FA DA TRAMITE” PREVISTO PER LA PRIMA VOLTA NELLA COSTITUZIONE SVEDESE DEL 6 GIUGNO 1809
PARTE III 27 LE ORIGINI EUROPEE DELLA DIFESA CIVICA Oggi, la Difesa civica più sviluppata ed avanzata fa capo alla Spagna, non a caso lo Stato europeo con la Costituzione più recente e, IL ILDIFENSORE DIFENSORECIVICO CIVICOIN INEUROPA EUROPA quindi, più sensibile alla tutela dei diritti. SVEZIA 1809 NORVEGIA 1952 DANIMARCA 1953 REPUBBLICA FED. TEDESCA 1957 GRAN BRETAGNA 1967 FRANCIA 1973 PORTOGALLO 1976 SPAGNA 1978
PARTE III LE ORIGINI EUROPEE DELLA DIFESA CIVICA 28 La Difesa civica è oggi un fenomeno europeo e mon- diale, sulla base di quella universalizzazione dei diritti di cui prima abbiamo parlato. Anche l’Unione Europea si IL DIFENSORE CIVICO EUROPEO è dimostrata sensibile a queste istanze istituendo un L'Unione Europea con il Trattato di Maastricht ha ritenuto di darsi proprio Difensore civico, con compiti di tutela del cit- un proprio Difensore civico chiamato, sulla base della tradizione tadino nei confronti delle francese, “mediateur”. Istituzioni europee per vio- lazione delle norme di diritto “ il Parlamento europeo nomina un Mediatore abilitato a ricevere le comunitario. denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione ... riguardanti i casi di cattiva amministrazione ... Il Mediatore ... procede alle indagini che ritiene giustificate ... Presenta ogni anno una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini” Lo statuto é stato approvato dal Parlamento europeo nel marzo del 1994. Il primo mediatore europeo é stato nominato nel 1995.
PARTE III 29 LE ORIGINI EUROPEE DELLA DIFESA CIVICA La Carta dei diritti fonda- mentali dell’Unione euro- pea proclamata in occasione del Consiglio Europeo di Nizza del 7 dicembre 2000, VIENE SCELTO TRA ESERCITA LE SUE chiarisce ai cittadini quali CANDIDATI CHE FUNZIONI NELLA PIU' diritti fondamentali gli organi OFFRONO GARANZIE COMPLETA e le istituzioni dell’Unione DI INDIPENDENZA E INDIPENDENZA, europea devono rispettare, VIENE COMPETENZA NELL'INTERESSE prevedendo, all’art. 43 il NOMINATO GENERALE DELLE diritto di qualsiasi cittadi- DAL COMUNITA' E DEI PARLAMENTO CITTADINI DELL'UNIONE no dell’Unione di sotto- porre al mediatore i casi di EUROPEO cattiva amministrazione. AGISCE SU RICHIESTA DEL Da qui l’impegno del media- CITTADINO O DI tore a far sì che la Carta MEDIATORE QUALSIASI FAVORISCE LA PERSONA FISICA venga seriamente rispettata CONCILIAZIONE EUROPEO O GIURIDICA CHE dalle Istituzioni europee nella AMICHEVOLE NEL ABBIA SEDE loro attività quotidiana. CASO SI VERSI IN NELL'UNIONE IPOTESI DI CATTIVA AMMINISTRAZIONE AGISCE ANCHE RICHIEDE AGLI ORGANI DI PROPRIA COMUNITARI INFORMAZIONI INIZIATIVA O DOCUMENTI OPPORTUNI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUESTIONE TRATTATA
PARTE III LE ORIGINI EUROPEE DELLA DIFESA CIVICA 30 Nel contesto dell’Europa si registra, inoltre, sin dal 1988 l’esistenza di un’associa- zione internazionale di cui sono attualmente parte pres- soché tutti i difensori civici Sviluppare e presenti negli Stati europei. diffondere il concetto di ombudsman Quest’associazione è nota con la sigla E.O.I., ovvero European Ombudsman In- Promuovere la stitute. trattazione Avere un scientifica di L’istituto Europeo dell’Om- ruolo attivo OBIETTIVI questioni budsman è un organismo nello PRINCIPALI afferenti i diritti internazionale a livello euro- sviluppo e DELL'E.O.I. dell'uomo, la peo, con carattere scientifico, nella Statuto par. 2 E.O.I. tutela dei diritti senza scopo di lucro ed civili nonchè diffusione indipendente. promuovere Fondato nel 1988, ha la sua dei diritti sociali, l'attività sede ad Innsbruck, in Tirolo, economici, istituzionale ed è soggetto al diritto au- culturali dell'ombudsman striaco. Fornire un supporto scientifico alle istituzioni degli ombudsmen locali, regionali, nazionali, internazionali
PARTE III 31 LE ORIGINI EUROPEE DELLA DIFESA CIVICA Quanto alla diffusione a li- vello mondiale della Difesa civica, è necessario ricordare l’esistenza di un’associa- zione internazionale che rappresenta 86 Paesi nel I principi che sostengono l'azione dell'istituto dell'I.O.I. sono: mondo organizzati in 6 regioni: Africa, Asia, • il rispetto per i diritti umani e delle libertà fondamentali Australia e Pacifico, Euro- • il rispetto delle norme di legge pa, America Latina e Caraibi, Nord America: • il sostegno per una democrazia efficace e per un governo aperto l’I.O.I., ovvero International e responsabile Om-budman Institute. • l'accesso alla giustizia per tutti. Quest’Istituto ha la sua sede in Canada presso la facoltà di Legge dell’Università di Alberta. Gli scopi principali dell'I.O.I. sono: • promuovere il concetto di mediatore e consigliare il relativo sviluppo nel mondo intero • sviluppare lo scambio di esperienze fra mediatori • prevedere progetti di formazione personale • diffondere dati di ricerca ed informazioni sull'azione del mediatore
PARTE IV Nella Regione del Veneto il difensore civico è stato isti- LA DIFESA CIVICA IN ITALIA. tuito con la Legge regionale n. 28 del 6 giugno 1988; l’articolo 1 prevede che il Difensore civico (regionale) LA DIFESA CIVICA DELLA svolga la sua attività al servizio dei cittadini ed inter- REGIONE DEL VENETO venga nei casi di disfunzioni o abusi della Pubblica Amministrazione nonché a tutela degli interessi diffusi. Per quanto riguarda l’Italia il Mortati, illustre costituziona- lista, già nel 1967 aveva considerato l’opportunità di prevedere l’esistenza nell’ordinamento repubblicano del Difensore civico, al fine di evitare che l’unico mezzo per dirimere le controversie fra i cittadini e la Pubblica Amministrazione fosse solo quello giudiziale. Il Consiglio d’Europa attraverso la raccomandazione n. 13 del 1985 così si rivolgeva ai Governi degli Stati membri: “si raccomanda ai Governi degli Stati membri di esaminare la possibilità di nominare un Ombudsman, di prevedere di abilitare l’Ombudsman a prestare un’attenzione particolare alle questioni che afferiscono ai diritti dell’uomo; di prevedere di accrescere i poteri dell’Ombudsman in modo da incoraggiare l’effettivo rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nel funzionamento dell’Ammini- strazione”. Le Regioni, e prima fra tutte la Toscana nel 1974, hanno provveduto all’istituzione del difensore civico affidandogli le funzioni già ricordate nei precedenti capitoli.
PARTE IV LA DIFESA CIVICA IN ITALIA. 33 LA DIFESA CIVICA DELLA REGIONE DEL VENETO Abbiamo prima parlato della Svezia come il Paese che, già ai primi dell’ottocento, vantava una delle prime Costituzioni democra- tiche e della Spagna che ha, oggi, IL DIFENSORE CIVICO NAZIONALE la Costituzione più avanzata. In Italia, a partire dal 1968, sono state presentate in Parlamento diverse proposte di legge volte ad É ASSENTE UNA LEGGE NAZIONALE introdurre il Difensore civico nazionale, tra cui il disegno di legge intitolato “Norme in materia di difensore civico” ed indicato SULLA DIFESA CIVICA come Atto n.619 del 15/09/1998 della Camera dei Deputati. Questo disegno di legge si apriva con norme di carattere generale sull’ufficio del Difensore civico, per proseguire, poi, con norme più di dettaglio dedicate a ciascuno dei livelli di Difesa civica, vale a dire a Proposta di Legge recante quello nazionale, a quello regio- nale, ovvero provinciale e comu- “Norme in materia di difensore civico” nale. (Atto Camera n. 619) Ciononostante, e malgrado le sol- lecitazioni degli organismi inter- nazionali, non è stata ancora co- stituita in Italia una Difesa civica nazionale.
PARTE IV LA DIFESA CIVICA IN ITALIA. LA DIFESA CIVICA DELLA REGIONE DEL VENETO 34 Di fronte alle difficoltà del Parlamento nazionale di pervenire all’istituzione di un Difensore civico nazionale, a partire ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO NELLE REGIONI E NELLE PROVINCE AUTONOME dal 1974 le Regioni, così come le *Regioni in cui la legge istitutiva non ha ancora avuto attuazione; **Regioni che non hanno istituito il Difensore civico: Sicilia Province autonome di Trento e Bolzano, REGIONE TOSCANA LEGGE REG. 21 GENNAIO 1974 n. 8 iniziano ad approvare leggi istitutive di REGIONE LIGURIA LEGGE REG. 6 GIUGNO 1974 n. 17 un proprio Difensore civico regionale, a cui vengono conferiti poteri di intervento REGIONE CAMPANIA LEGGE REG. 11 AGOSTO 1978 n. 23 circoscritti - in genere - all’attività REGIONE UMBRIA LEGGE REG. 22 AGOSTO 1979 n.48 amministrativa dell’Ente di appartenen- REGIONE LOMBARDIA LEGGE REG. 18 GENNAIO 1980 n. 7 za ed al suo territorio d’azione. REGIONE LAZIO LEGGE REG. 28 FEBBRAIO 1980 n.17 Inoltre, i Difensori civici delle Regioni e i Difensori civici delle Province autonome REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA LEGGE REG. 23 APRILE 1981 n. 20 di Trento e Bolzano, sono di diritto mem- REGIONE PUGLIA* LEGGE REG. 9 LUGLIO 1981 n.38 bri del “Coordinamento Nazionale dei REGIONE MARCHE LEGGE REG. 14 OTTOBRE 1981 n. 29 Difensori civici delle Regioni e delle REGIONE PIEMONTE LEGGE REG. 9 DICEMBRE 1981 n. 50 Province autonome”. E’ questo un organismo associativo con sede a PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO LEGGE PROV. 20 DICEMBRE 1982 n. 28 Roma che opera per la concertazione e PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO LEGGE PROV. 09 GIUGNO 1983 n. 15 la valorizzazione del ruolo istituzionale REGIONE EMILIA ROMAGNA LEGGE REG. 06 LUGLIO 1984 n. 37 della Difesa civica e persegue finalità REGIONE CALABRIA* LEGGE REG. 16 GENNAIO 1985 n.4 quali: garantire a tutti i cittadini la tutela REGIONE BASILICATA LEGGE REG. 14 GIUGNO 1986 n. 11 nei confronti della Pubblica Amministrazione ad ogni livello (statale, REGIONE VENETO LEGGE REG. 6 GIUGNO 1988 n. 28 regionale, provinciale, comunale), ope- REGIONE SARDEGNA LEGGE REG. 17 GENNAIO 1989 n. 4 rare per la concreta attuazione delle di- REGIONE VALLE DíAOSTA LEGGE REG. 02 MARZO 1992 n. 5 sposizioni internazionali per la tutela REGIONE ABRUZZO LEGGE REG. 20 OTTOBRE 1995 n. 126 non giurisdizionale dei diritti umani civili, politici, sociali, economici, culturali. REGIONE MOLISE LEGGE REG. 14 APRILE 2000 n.26
PARTE IV LA DIFESA CIVICA IN ITALIA. 35 LA DIFESA CIVICA DELLA REGIONE DEL VENETO La Regione del Veneto, con la Legge 6 giugno 1988, n. 28, ha istituito il proprio Difensore civico. Nella legge regionale istituti- va, il Difensore civico è stato circondato da partico- IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE lari garanzie al fine di assi- curare sia la sua rappresen- tatività rispetto alla colletti- vità di individui di cui è difen- ISTITUITO DA CIASCUNA REGIONE sore (viene, infatti, eletto dal Consiglio) sia la sua CON PROPRIA LEGGE indipendenza. Quest’ultima si manifesta sia rispetto ai Consiglieri che lo hanno eletto (i quali non pos- sono presentare istanze al difensore regionale) così come nei confronti delle REGIONE DEL VENETO Amministrazioni in generale (molte sono, infatti, le incom- L. R. 6 giugno 1988, n. 28 patibilità che impediscono di ricoprire questo incarico a soggetti che svolgono deter- minate professioni o rico- prono già altri ruoli nella P.A.).
PARTE IV LA DIFESA CIVICA IN ITALIA. LA DIFESA CIVICA DELLA REGIONE DEL VENETO 36 Il Difensore civico della Regione del Veneto è caratte- rizzato, pertanto, da una piena libertà ed indipendenza di DIFENSORE CIVICO REGIONALE fronte alle altre Istituzioni, e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o fun- L.R. 6 giugno 1988, n. 28 zionale. ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO Indipendenza, ma non indif- ferenza rispetto all’Assemblea Art. 1 - Istituzione e funzioni legislativa della Regione. Il Difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini Il Difensore civico, infatti, ha in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna l’obbligo di sottoporre annual- mente all’esame del Consiglio forma di controllo gerarchico o funzionale. regionale una propria relazione sull’attività svolta. Art. 13 - Relazione annuale e informazione Quest’obbligo sussiste in capo 1. Il Difensore civico entro i primi tre mesi di ogni anno al Difensore civico regionale sottopone all'esame del Consiglio Regionale una relazione anche nei confronti del sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni Parlamento italiano, obbligo normative o amministrative. che, in questa seconda ipotesi, trova fondamento nell’attività per la tutela dei diritti del cittadi- no che il Difensore regionale svolge nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato.
PARTE IV LA DIFESA CIVICA IN ITALIA. 37 LA DIFESA CIVICA DELLA REGIONE DEL VENETO La difesa civica regionale è titolare di un doppio livello di competenza: - un livello di competenza propria; - un livello di competenza COMPETENZA DELLA DIFESA CIVICA REGIONALE sussidiaria. PROPRIA Il primo opera nei confronti dell’Amministrazione regio- nale nonché degli Enti e delle Aziende da essa dipen- Organi Enti delegatari di Qualsiasi altra denti. dell'Amministrazione funzioni Amministrazione in Il secondo opera, in attesa regionale, Enti o amministrative caso di omissione dell’istituzione del Difensore Aziende dipendenti regionali di atti obbligatori civico nazionale, nei confron- per legge ti delle articolazioni peri- feriche dello Stato, nonché nei confronti delle Ammini- SUSSIDIARIA strazioni delle Province e dei Comuni, per funzioni loro proprie, quando non sia stato istituito il Difensore civico Organi Organi locale. Amministrazioni statali periferiche dell'Amministrazio- dell'Amministra- ne provinciale zione comunale
PARTE IV LA DIFESA CIVICA IN ITALIA. LA DIFESA CIVICA DELLA REGIONE DEL VENETO 38 La competenza della Difesa civica regionale – così come illustrato nella tavola che segue - si delinea ulterior- COMPETENZA DELLA DIFESA CIVICA REGIONALE mente sia sotto il profilo soggettivo, vale a dire in RISPETTO AGLI ENTI RISPETTO ALLE MATERIE ordine alle Amministrazioni o Enti nei cui confronti può intervenire; sia sotto il profi- Amministrazione regionale Sanità ed igiene lo oggettivo, vale a dire con riferimento alle materie o agli Enti ed aziende dipendenti Territorio ed ambiente ambiti di intervento. dalla Regione Tasse, tributi, canoni, sanzioni Enti delegatari di funzioni amministrative amministrative regionali Partecipazione al procedimento Unità locali socio-sanitarie amministrativo Qualsiasi altra Attività produttive amministrazione pubblica (in caso di disfunzioni) Istruzione e formazione Amministrazioni periferiche personale dello Stato, esclusi i settori della difesa, della sicurezza Esclusa materia del pubblico pubblica e della giustizia impiego Art.16 L. 127/97
PARTE IV LA DIFESA CIVICA IN ITALIA. 39 LA DIFESA CIVICA DELLA REGIONE DEL VENETO Il Difensore civico regionale, non solo tutela il diritto del singolo cittadino nei confron- ti della Pubblica Ammini- strazione, ma protegge, anche d’ufficio, gli “interessi diffusi”, che riguardano, ULTERIORI POTERI cioè, un numero indetermi- DELLA DIFESA CIVICA REGIONALE nato di cittadini. Si pensi, ad esempio, al dirit- to alla salubrità, al non inquinamento ed alla pro- Oltre a tutelare i diritti dei cittadini nei confronti della pubblica tezione dell’ambiente. amministrazione a livello regionale e statale: Esercita, inoltre, i poteri so- • Tutela gli interessi diffusi stitutivi, nomina, cioè, un • Organizza le sedi decentrate “commissario ad acta”, che si sostituisce alla Pubblica • Esercita i poteri di sostituzione (commissari ad acta) Amministrazione qualora questa non ponga in essere • Nomina i presidenti delle Commissioni Miste Conciliative atti obbligatori per legge. • É membro di diritto del Comitato di Bioetica • É membro del Coordinamento Nazionale della difesa civica regionale italiana • É associato agli organismi internazionali di difesa civica
PARTE IV LA DIFESA CIVICA IN ITALIA. LA DIFESA CIVICA DELLA REGIONE DEL VENETO 40 Abbiamo, prima, parlato del- l’obbligo che ha il Difensore civico di relazionare annual- mente il Consiglio regionale. IL ILCIRCOLO CIRCOLOVIRTUOSO VIRTUOSODELLA DELLADIFESA DIFESACIVICA CIVICA In effetti, attraverso tale rap- porto, si viene a creare un circolo virtuoso per cui il Consiglio, attraverso la relazione del Difensore civi- CONSIGLIO co, può, con la sua potestà legislativa, porre in essere gli atti necessari alla migliore Relazioni tutela dei diritti dei cittadini. Audizioni DIFENSORE AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE CIVICO CITTADINO
PARTE IV LA DIFESA CIVICA IN ITALIA. 41 LA DIFESA CIVICA DELLA REGIONE DEL VENETO Le rappresentazioni, per CLASSIFICAZIONE PER AREE DI PROVENIENZA mezzo di proiezioni stati- stiche, dell’attività svolta da ANNO 2002 quest’Ufficio (tra l’altro rela- N. PROVINCE N. ISTANTI % tive all’anno precedente a PRATICHE quello di redazione di tale Venezia 229 1617 22,25% pubblicazione), dimostrano Vicenza 90 254 3,50% come l’Ufficio del Difensore Belluno 38 69 0,95% civico regionale sia un riferi- Rovigo 18 709 9,76% Padova 121 183 2,52% mento noto ad un numero Verona 190 3500 48,17% considerevole di cittadini che Treviso 102 904 12,44% ad esso ogni anno si rivolgo- Fuori Regione 30 30 0,41% no, come la sua azione inte- TOTALE 818 7.266 100% ressi una pluralità di settori di intervento e sia altresì diffusa su tutto il territorio regionale. Venezia A buon motivo, dunque,la Vicenza Difesa civica della Regione Belluno Rovigo del Veneto, chiamata a Padova rispondere alle esigenze Verona quotidiane di tutela di ogni Treviso persona nei confronti della Fuori Regione P.A., può davvero affermare, con soddisfazione, di essere un patrimonio della nostra Regione.
PARTE IV LA DIFESA CIVICA IN ITALIA. LA DIFESA CIVICA DELLA REGIONE DEL VENETO 42 CLASSIFICAZIONE PER MATERIA N. MATERIA N. ISTANTI % PRATICHE Sicurezza sociale 127 143 3,99% Sanità e Igiene 67 67 1,87% Istruzione e Formazione Professionale 41 36 1,00% Lavoro e Attività Produttive 75 316 8,81% Tasse, Tributi e Sanzioni 114 11 0,31% Amministrative Territorio 251 2392 66,70% Sicurezza sociale Istituti di Partecipazione e 72 606 16,90% Procedimento Amministrativo Sanità e Igiene Affari Generali - Istituzioni 10 8 0,22% Non di competenza 17 4 0,11% Istruzione e Formazione Varie 20 3 0,08% Professionale TOTALE 794 3586 100,00% Lavoro e Attività Produttive Tasse, Tributi e Sanzioni Amministrative Territorio Istituti di Partecipazione e Procedimento Amministrativo Affari Generali - Istituzioni Non di competenza Varie
PARTE IV LA DIFESA CIVICA IN ITALIA. 43 LA DIFESA CIVICA DELLA REGIONE DEL VENETO Per quanto riguarda gli Enti locali (Province, Comuni, Comunità montane), la pos- sibilità di introdurre il Difensore civico è stata pre- ISTITUZIONE E PREROGATIVE DELLA DIFESA CIVICA LOCALE vista, per la prima volta, all’art. 8 della Legge statale 8 giugno 1990, n. 142. co.1: Lo statuto comunale e quello provinciale La Legge 142/1990 è stata, possono prevedere l'istituzione del difensore poi, abrogata dal Decreto civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Legislativo del 18 agosto amministrazione comunale o provinciale, 2000, n. 267 (Testo unico segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, delle leggi sull’ordinamento le disfunzioni, le carenze ed i ritardi sugli Enti locali)e la previ- dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. IL DIFENSORE sione di cui all’art. 8 è stata CIVICO trasfusa nel testo dell’art. 11 co. 2: Lo statuto disciplina l'elezione, le di questo Decreto Legislativo ARTICOLO 11 prerogative ed i mezzi del difensore civico attualmente in vigore. D. LGS. 267/2000 nonchè i suoi rapporti con il consiglio comunale L’articolo 11 delinea in via o provinciale. generale i poteri che sono attribuiti al Difensore civico locale, conferendogli una co. 3: Il difensore civico comunale e quello fisionomia analoga a quella provinciale svolgono altresì la funzione di del Difensore regionale, vale controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127 a dire quella di garante del buon andamento e dell’im- parzialità dell’Amministra- zione a tutela dei diritti dei cittadini.
PARTE IV LA DIFESA CIVICA IN ITALIA. LA DIFESA CIVICA DELLA REGIONE DEL VENETO 44 Nello stesso tempo, riserva agli Statuti provinciali ed agli Statuti comunali il compito di completare la disciplina nor- mativa di questa istituzione. co. co.11Le Ledeliberazioni deliberazionidella dellaGiunta Giuntaeedel delconsiglio consigliosono sonosottoposte sottoposte Quanto alla competenza dei Difensori alalcontrollo, controllo,nei neilimiti limitidelle delleillegittimità illegittimit‡denunziate, denunziate,quando quandoun un civici locali (Comunale e Provinciale), la quarto quartodei deiconsiglieri consiglieriprovinciali provincialiooun unquarto quartodeideiconsiglieri consiglierinei nei comuni comunicon conpopolazione popolazionesuperiore superioreaa15.000 15.000abitanti abitantiovvero ovveroun un stessa si esplica nei confronti quinto quintodei deiconsiglieri consiglierinei neicomuni comunicon conpopolazione popolazionesino sinoaa15.000 15.000 dell’Amministrazione di appartenenza abitanti abitantinenefacciano faccianorichiesta richiestascritta scrittaeemotivata motivataconconl'indicazione l'indicazione del Difensore nonché nei confronti delle delle dellenorme normeviolate, violate,entro entrodieci diecigiorni giornidall'affissione dall'affissioneall'albo all'albo pretorio, pretorio, quando le deliberazioni stesseriguardino: quando le deliberazioni stesse riguardino: Aziende dalla stessa dipendenti. a)a)appalti appaltieeaffidamento affidamentodidiservizi serviziooforniture fornituredidiimporto importosuperiore superiore alla allasoglia sogliadidirilievo rilievocomunitario; comunitario; E’ prevista inoltre la possibilità di creare b) b)dotazioni dotazioniorganiche organicheeerelative relativevariazioni; variazioni; forme di coordinamento tra la Difesa c)c)assunzioni del personale. assunzioni del personale. CONTROLLO civica regionale e le diverse espressioni EVENTUALE della Difesa civica locale, sia essa co. co.22Nei Neicasi casiprevisti previstidal dalcomma comma1,1,ililcontrollo controlloèËesercitato esercitatodaldal ARTICOLO 127 comitato comitato regionale di controllo ovvero, se istituito,dal regionale di controllo ovvero, se istituito, daldifensore difensore provinciale o comunale. civico D. LGS. 267/2000 civicocomunale comunaleooprovinciale. provinciale.L'organo L'organochecheprocede procedealalcontrollo, controllo,se se Nella Regione del Veneto, in partico- ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da comunicazione lare, il Difensore civico regionale ed i all'ente, all'ente,entro entroquindici quindicigiorni giornidalla dallarichiesta, richiesta,eeloloinvita invitaad adeliminare eliminarei i vizi vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificarelala riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare Difensori civici locali hanno costituito la delibera, delibera,essa essaacquista acquistaefficacia efficaciase seviene vieneconfermata confermatacon conililvoto voto “Conferenza permanente dei Difensori favorevole favorevoledella dellamaggioranza maggioranzaassoluta assolutadeideicomponenti componentiililconsiglio. consiglio. civici del Veneto”. E’ questo un organismo associativo volto a promuovere sul territorio, attra- co. co.33 La LaGiunta Giuntapuò puÚaltresì altresÏsottoporre sottoporrealalcontrollo controllopreventivo preventivodidi verso la costituzione di una rete, una legittimità legittimit‡dell'organo dell'organoregionale regionaledidicontrollo controlloogni ognialtra altradeliberazione deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui all'articolo 133 tutela più efficace dei diritti fondamen- tali della persona, degli interessi diffusi e collettivi rispetto all’agire della Pubblica Amministrazione.
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