Le basi teoriche ed i metodi dei diritto tributario comparato
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Le basi teoriche ed i metodi dei diritto tributario comparato * di Carlo Garbarino Sommario: 1. Premessa su basi teoriche, metodi ed oggetto dei diritto tributario comparato. - 2. Le basi teoriche dei diritto tributario mmparato: a) Alcuni problemi di "incomparabilitA" di norme positive e dogmatiche nazio nali tributarie. b) I modelli per effettuare la comparazione tributaria: la teoda generale di stampo analitico-lin guistico. - cl (segue): la strultura evolutiva degli ordinamenti tributari. - d) Breve disgressione sulle norme tribu tarie singolari. - 3. I metodi dei diritto tributario comparato: a) La questione dei metodo: I'impostazione funzio nalista. b) La dissociazione dei formanti nel diritto tributario comparato. - c) L'impostazione fattuale 0 "wmmon core" dei meccanismi imp05itivi. - d) L'analisi economica nel diritto tributario comparato. - e) La circolazione dei modelli impositivi (ed un rinvio alla convergenza/divergenza). - fJ (segue) I'impostazione neo-istituziona listiea. - 4. Conclusioni sul metodo ed indicazioni circa la evoluzione e la circolazione dei modelli 1. Gli ordinamenti tributari nazionali e la teoria della tassazione ad essi correlata si sono svi luppati nel corso dei secolo scorso in ambiti in cui i prineipali concetti tributari risultano essere condizionati esclusivamente dai diversi diritti positivi nazionali. Per contro, il processo di interna zionalizzazione dell'economia ha gradualmente condotto una unitaria teoria della tassazione transnazionale che si articola in sistemi nazionali di "diritto tributario internazionale" e si raccorda ad un "diritto internazionale tributario" costituito da un esteso corpus di regole e principi. Questa duplice evoluzione nazionale e sopranazionale e dovuta a complesse dinamiche, quali i lavori delle organizzazioni in~ernazionali, 10 sviluppo delle convenzioni bilaterali, I'apporto della dottri na e le evoluzioni normative interne 1. Invero dette regole per la tassazione dei reddito transna zionale sono rapportabili alle regole dei c.d. "conflict of laws", 50no eioe essenzialmente rivolte ad evitare 0 ridurre i conflitti delle pretese impositive statuali, senza giungere tuttavia a sviluppare indagini di tipo comparatistico. Non esiste quindi, allo stato attuale, un diritto tributario comparato 1, mentre le discipline comparatistiche in altri settori hanno avuto un forte impulso e sviluppo. 11 fine di queste artico e 10 di porre le basi teoriche dei diritto tributario comparato al fine di individuare i metodi di tale disciplina J • II paradigma comparativista ha gia da tempo evidenziato I'importanza della , L'articolo e stato sviluppato neWambito dei programma "Rieerea di base" dell'Universih\ L. Boeconi, Milano, dal titolo ,
1060 - Questioni di metodo e aspetti generali Questioni di metodo e aspetti generali -- 1061 analisi delle soluzioni effettive basate sui eomponenti strutturali dei diritto (i c.d. "formanti")4. norme sopranazionali), eome anche dal diritto tributario internazionale (ehe attiene alla tassazio L'intento di questo studio e pe rb di porre autonomamente le basi teoriehe dei diritto tributario ne dei residenti owero dei non residenti dalla prospettiva di un singolo Stato). comparato, evidenziando ehe la teoria generale di stampo analitieo-linguistieo ed i eontributi Se dunque il diritto tributario comparato non e ne diritto positive interno ne diritto interna di teoria generale relativi alla struttura evolutiva degli ordinamenti tributari (lvi incluso il diritto zionale, esso non pub ehe avere appunto ad oggetto la eomparazione di lisistemi li diversi 6• Non pubblico comparato) consentono di formulare un solido impianto metodologieo anehe per iI e pe rb eorretto comparare le norme positive dei diversi sistemi tributari, bensi i sistemi tributari diritto tributario. In queste studio saranno inoltre eonsiderate eriticamente ai fini dell'appli nella loro eomplessita strutturale (vedi infra par. 1.c.). Questo e il prima aspetto della "incom cazione al diritto tributario, i principali metodi comparatistiei e eioe la teoria dei formanti, parabilita": il diritto tributario eomparato non ha ad oggetto le norme positive dei diversi Stati I'impostazione fattuale 0 "common core", I'analisi economiea dei diritto e la tes! della eireola e quindi la giustapposizione dei dati legislativi dei diversi sistemi assolve soltanto ad un fine zione dei modelli. informativo, prodromico rispetto ad un effettivo lavoro di diritto tributario eomparato. Edel Chiarito il discorso suJ/e basi e sul metodo dei diritto tributario comparato, la fase successiva reste e a tutti evidente ehe, attesa la elevata eomplessita e mutevolezza dei diritti tributari legi sara quella della individuazione degli oggetti di indagine dei diritto tributario comparato slativi nazionali, una opera di comparazione dei materiali normativi "bruti" sarebbe eomunque nel/'ambito di una coneezione delle norme tributarie nazionali come strumen ti per risolvere destinata al fallimento. problemi impositivi. Questi argomenti della comparazione dei eonereti meceanismi impositivi Per eomparare in diritto tributario e quindi neeessario eonsiderare non soltanto le norme so nella loro evoluzione tra i sistemi sono oggetto di una ulteriore rieerea ma non rientra nel stanziaJi, ma anehe le norme procedurali (eioe relative al/'applicazione delle norme sostanziali), I'ambito di questo articolo relativo ai modelli impositivi, in cui si trattera piu diffusamente delle nonche una serie di e/ementi sistemici distinti rispetto al contenuto letterale delle norme, inten aree di convergenza e divergenza degli assetti, nonehe circa delle modalita della evoluzione dei dendosi per tali sia i nessi di derivazione nomodinamiea che la struttura stessa dei sistema giuridi meeeanismi impositivi (ehe si pongono nei termini della circolazione dei modelli owero della co. Ad esempio non e possibile eomparare soltanto le norme sostanziali impositive in materia di evoluzione autonoma dei sistemi). fusioni, ma bisogna considerare anehe la diseiplina delle plusvalenze azionarie, il ru/ing, i temi dell'elusione; oppure non e sufficiente includere nell'analisi comparata delle fusioni I'elemento 2. a) - Una adeguata rieerea comparatistica in materia tributaria deve eonsistere essenzialmen dei ruling senza chiarire eome esso si col/achi nel sistema delle fonti, e cosl via 7• te di tre fasi: 1) la individuazione delle prineipali metodologie e modelli offerti dalla scienza giu Come nota si usa distinguere tra uno speeifico diritta tributario "nazionale" inteso eome insie ridica comparatistiea per I'applieazione al settore tributario; 2) la raeeolta dei dati legislativ!, giuri me delle norme e la dogmatiea tributaria relativa a quel diritto tributario, intesa appunto eome 10 sprudenziali e dottrinali negli ordinamenti esteri; 3) la elaborazione dei dati eomparati seeondo studio sistematieo delle norme tributarie eminentemente attuato dalla dottrina. Ed a/lora se non si un adeguato modello esplicativo, al fine di fomire una sintesi. Una indagine ehe adempia a que possono comparare le norme tributarie dei diversi sistemi sembrerebbe ehe si possano comparare ste tre fasi applicando iI metodo ai materiali e fornendo un modello esplicativo eostituisce un ef le rieostruzioni dogmatiehe e dottrinali dei diversi 5istemi tributari. Questa operazione di compa fettivo lavoro di diritto tributario eomparato. Questo artieolo si sofferma solo sulla questione dei razione di eaneetti e opportuna, ma soltanto a eondizione che sia utilizzato un adeguato apparato metodo e si limita ad enuneiare un programma di ricerea applieativo ehe integri la fase 2 (la rae analitico che eonsenta di considerare eritieamente gti enuneiati delle singole dogmatiehe naziona colta dei dati) e la fase 3 (sintesi esplieativa)5. 11. Ad esempio espressioni quali «indisponibilitil della pretesa tributaria», 0 «Iegalitil dell'imposi Nel diritto tributario comparato bisogna distinguere una fase di metodo ed una fase di applica zione, poiehe i dati raccolti in relazione ai diversi sistemi devono coneretamente essere inseriti in • II diritto comparato notoriamente ha ad oggetto le norme di Stati diversi; seeondo la tesi standard della teoria un eontesto esplicativo. Una ricerca eomparatistica infatti non si esaurisce nella mera giustapposi generale (N. Bobbio, Teoria generale dei diritto, Torino, Ciappichelli, 1993, 162) un ordinamento (0 sistemal zione dei dati, ma deve riferirsi a ehiare premesse di metodo. La questione essenziale e prelimi dien e un insieme di norme valide, onde e eomunemente invalsa la convenzione di identificare I'ordinamento e nare quindi quella dei metodo, ed essa pub essere risolta eonsiderando le diverse impostazioni vuoi eon il diritto di un certo Stato, vuoi con le norme di quel diritto attinenti un certo settore. Quindi espressioni ad esemoio, il «diritto italiano» designano un maero·insieme di norme giuridiche i cui componenti sono tutti proposte nel dibattito eomparatistico in generale, al fine di individuare una corretta quanta flessi un comune fondamento di validita espressivo di una norma fondamentale, tipicamente una Costi bile metodologia da applicarsi al settore tributario. tuzione formale e materiale, mentre espressioni quali, ad esempio, il «diritto tributario (italiano») designano un 11 diritto tributario comparato non e un settore dei diritto tributario positivo, esso eioe non e un insieme di norme giuridiche ehe fanno parte dell'ordinamento designato. In particolare il diritto cd ordinamento insieme di norme ehe abbiano ad oggetto i rapporti tributari. Esso si distingue anehe dal diritto tributariD di un certo Stato einteso come I'insieme delle norme di quello Stato (relative ai tributi). Trattasi eviden temente di classificazione formale ehe fa coincidere iI diritto col territorio (coincidenza ampiamente pasta in crisi intemazionale tributario (che ha ad oggetto i rapporti tra gli Stati enti impositori e 10 sviluppo di sviluppi dei diritto transnazionale); per convenzione quindi, d'ora innanzi si tara indifferentemente riferimen to a "sistema" fiscale 0 tributario. "diritto tributario" ete.; per riferirsi a siffatto insieme di norme interne oggetto di comparazione. M. Rotondi, Dirilto Lompararo. 7 Ogni singolo ordinamento tributario e generalmente considerato come I'iosieme delle norme di legge di un in 8 Tul. L Rev., certo Stato ehe disciplinano I'atto di coazione (iI prelievo dei tributo presidiato dalle sanzioni); questa visione ehe The Science ollomparative Law. in L.i., 1939,94. e (definita imperativisticaJ si fooda sulla coincidenza tra diritto tributario elegge tributaria ampiamente superata e , R. Sacco, Formante, in Dlg. disc. priv. sez. civ., VIII. Torino, 1992,438; R. Sacco, Formants, aDynamie iI singolo ordinamento tributario va individuato eon riferimento anche alle norme procedurali ed ai nessi 10 Comparative Law, in 39 Am. i. Comp. L.. 1991, 1. eon I'ordinamento giuridico. Eanche superata I'idea secondo cui I'applicazione della legge sia la riprodu primo esempio di applicazione dei metorli discussi in questo articolo si trova in C. Garbarino, Analisi zione meccanica, in tutti i casi 10picamente sU5sumibili, nella fattispecie legale, di un significato normativo gia economica e comparazione delle wtele giustiziali con accordi tra fisco e contribuenti, in Riv. dir. (in. sc. (in., compiutamente fissato una volta per tutte, cosiccne particolare rilievo assumono I'interpretazione e la discreziona 2004, 1 ss. lila.
1062 - Questioni di metodo e aspetti generali Questioni di metodo e aspetti generali - 1063 zione», vengono usate dagli operatori acriticamente owero spesso eelano ideologie giuridiehe od dono alla applieazione delle norme tributarie". In un continuo processo di interdipendenza, la intenti sostanziali sottostanti. Inoltre eontrapporre le elaborazioni coneettuali delle diverse dog dogmatica tributaria di secondo livello mutua da quella di primo livello i concetti generalizzanti matiehe nazionali determina rilevanti problemi, spesso di vera e propria incomunieabilitä lingui adattandoli ai casi conereti, mentre la dogmatica di primo livello procede ad una generalizzazio stieo-eoneettuale. Ad esempio ad un tributarista anglosassone il prineipio della "indisponibilitä ne delle tecniehe elaborate dalla dogmatica di seeondo livello. 11 diritto tributario non coineide della pretesa tributaria" risulta ineomprensibile, oltre ehe intradueibile. Questo il secondo e con le norme tributarie, ma e prodotto dalle diverse visioni dogmatiche spesso dialettica aspetto della "incomparabi/itä": non e eorretto 0 possibile comparare, tout court inveee ehe iI mente contrapposte. dato legislativo, le rieostruzioni dogmatiehe e dottrinali "nazionali". La dogmatiea tributaria si caratterizza per essere un discorso 5ul diritto ma interno al diritto ehe si Per comprendere il ruolo della eomparazione delle dogmatiehe e allora utile preeisare ehe eosa differenzia COSI dai diseorsi metagiuridici od extragiuridici, quali la soeiologia, la storia dei diritto, si intenda per "dogmatica" tributaria, adottando una impostazione analitieo-linguistiea. 11 diritto I'analisi eeonomiea dei diritto tributario14 . In queste senso le dogmatiche tributarie sono orientate tributario va riguardato eome un insieme materiale di disposizioni di legge owero come un in alle norme dei sistema tributario e non agli effetti delle stesse, eon la eonseguenza ehe il discorso sieme di discorsi sulle norme8. Siffatta separazione e posta con ehiarezza adottando I'imposta dei giurista si limita, in sede dogmatica, all'elaborazione dei dato normativo, e si estende, in sede zione analitiea seeondo cui deve distinguersi tra illinguaggio oggetto - le disposizioni normative di politica dei diritto, a teeniehe di social engineering, e eioe ai cd. discorsi de jure eondendo • 1S ed il metalinguaggio - iI discorso dei giuristi sulle norme. 11 diritto t6butario pua cosl essere inteso In conclusione le dogmatiche tributarie "nazionali" possono essere allora eomparate, ma 501 eome il diseorso dei giuristi sulle norme tributarie, e non solo eome I'insieme delle tanto a condizione ehe siano considerate come elementi strutturali owero "formanti" dei diritto positive. (nella aeeezione dei comparatisti, su cui infra paragrafo 2.b.) e cioe relativizzate proprio nella re E quindi corretto distinguere tra il diritto tributario inteso come insieme delle norme ogget ciproca giustapposizione e comparazione: spesso il giurista considera soluzioni di altri ordina to di analisi e la seienza giuridiea 0 dogmatica tributaria intesa eome scienza ehe ha per og menti a problemi giuridici come in eontrasto ed ineoneiliabili con i principi e dogmi dei proprio getto le norme positive. In questa prospettiva 10 studio sistematieo della legislazione tributaria non awedendosi ehe ciü e il risultato di una operazione di ideologia giuridica assolutizza viene a eoineidere eon la dogmatiea tributaria, intesa eome rieostruzione sistematiea dei dirit re la dogmatica nazionale ehe rende impossibile la eomparazione. to positivo in una unitä razionale 9 . Superando gli assunti della dogmatiea tradizionale di origi Si devono distinguere il primo ed il secondo livello di dogmatiea tributaria neUo studio eompa ne pandettistiea elaborati soprattutto nel XIX secolo dalla giurisprudenza dei eoneetti lO, la rato dei diversi sistemi fiscali. Ed infatti I'interazione tra eoneetti di primo e secondo livello awie e dogmatica giuridica attuale si venuta evolvendo nel sense di costituire il corpus dei ne all'interno di un singolo sistema, ma anche tra sistemi diversi: ad esempio non ha sense eom e criteri generali che consentono di comprendere il diritto 0 settori di esso, quale parare tout court la dottrina anglosassone delle 5ubstance over form con la dottrina tedesea oggetto di dell'abuso dei diritto, mentre e signifieativo de-costruire gli indirizzi dei cd. "diritto vivente" dei La dogmatiea tributaria, assolve cosl a preeipue funzioni nei diversi sistemi. In primo luogo, sistemi 16 (impostazioni dottrinali, giurisprudenziali, di prassi) diacronicamente (eioe eom una funzione espositivo-didattica ehe produee un sapere sistematico, superando la dispersivita parativamente nella loro evoluzione nei diversi sistemi). Eda rende possibile eomparare le dog dei dato normativo e giurisprudenziale. In seeondo luogo, una funzione euristica, nel senso di matiche nazionali. interpretazione orientata da eoneetti dogmatici che consente una manipolazione dei dato let Ma I'opera di comparazione delle dogmatiche "nazionali" e uno strumento ineompleto in terale attraverso un'attivita ermeneutica owero una elaborazione di modelli di decisioni inte la comparazione richiede un modello esplicativo eomune che funga da tertium compara grative delle lacune dei diritto, per addivenire ad un grado di «ineertezza tollerabile» dei diritto tionis, di un apparato teorico distinto dalle diverse "dogmatiche" nazionali (vedi infra i tributario. Infine, una funzione piu strettamente decisorio-prescrittiva, nel sense di definizione due paragrafi 1.b. e 1.c). dei eriteri di deeidibilitä dei casi dubbi stabilendo le «condizioni di eiü che e giuridicamente possibile»ll. e b) - Oltre alla dogmatica tributaria eonfigurabile anche una teoria dei diritto tributario, e e possibile considerare gli istituti oggetto di comparazione anehe dal punto di vista di sif Possono cosl distinguersi due livelli di dogmatica tributaria: il primo livello e quello che elabora teoria generale. Prima di addentrarsi su questo punto specifico sono pera necessarie alcune i eoncetti sistematici di piu ampia portata e di maggiore astrazione secondo ricostruzioni teoriehe premesse riguardo alla teoria generale dei diritto. Essa si differenzia dalla cd. filosofia dei diritto talvolta differenziate 12 ; il secondo livello e quello che sviluppa le tecniche giuridiehe ehe presie e la soluzione giurisprudenziale ibrida dei dibattito tra diehiarativisti e costitutivisti dalla 8 C. Tarello, Diritto, enunciati, usi. Stad! di teoria e metateoria dei diritto, Bologna, Filosofia ana/itica e giurisprudenza, Milano, Cisalpino, 1953; Id. (CUL), Viritto ed analisi prodotti da queste diseipline non dalla dogmatica giuri Edizioni di Comunita, 1976. La presenza di un "di5COrsO .lulle norme", e quindi di una sistematica ehe travalica le come sembra avvenire, 3d esempio per certi modelli di alle eonseguenze elaborati seelte legislative costituisce il fattore distintivo delle discipline giuridiche dotate di una autonomia in di analisi economica dei diritto, su cui P. Chiassoni, and Economio, Torino, Giappichelli, 1992, alle legisJazioni di settore. Sulle logiche ehe rendono il diritto tributario una disciplina autonoma 271 SS. rispetto ad altri settori dei diritto vedasi R. Lupi, Manuale giuridico professionale di diritto tributariü, ilssago, La distinzione tra metalinguaggio dogmatico e linguaggio oggetto normativo consente di evidenziare la fallacia I; Milanofiori, 2001, 1755. della impressione, tanto superficiale quanto diffusa, secondo eui il diritto tributario coincida eon le norme tributa "In tal senso A Belvedere, R. Cuastini, P. Zatti, V. Zenü-Zencovich, Glossario, Milanü, Giuffre, 1994, p. 121. I'idea eioe ehe iI diritto tributario null'altro sia ehe le norme tributarie. Tutt'affatto, il diritto tributario e prodot G Fass(), La filosafia dei diritlo dell'ottocenro e dei novecento, Bologna, il Mulino.1984, 54 S5. diverse vision i dogmatiche 0 tesi dottrinali spesso dialettieamente contrapposte, ed una scienza di tale " N.luhman, Sistema giudiziario e dogmatica giuridica. Bologna, il Mulino, 1978, 19 e 50. rn~n'endersi solo in siffatta prospettiva. " Esempio nel diritto tributario italiano e il dibattito tra dichiarativisti e lOstitutivisti. Diritto vivente, in Vig. disc. priv. .\ez. civ., VI, Torino, 1990, 445.
1064 - Queslioni di metodo e aspetti generali Questioni di metodo e aspetti generali - 1065 perehe muove da speeifici problemi eoneettuali nati nell'ambito dei diritto stesso 17 e si presenta Queste predsazioni eonsentono di eomprendere che in eampo comparatistieo si deve ricorrere eome strumento per i giuristi "pratiei". In partieolare, la teoria generale dei diritto, ove assuma un alla teoria deI diritto tributario. 11 diritto tributario comparato assume forti connotazioni di teoria indirizzo analitieo, e direttamente eollegata al diseorso dei giuristi 1ß . Si deve prineipalmente ad Alf dei diritto (tributario) perche eomparare signifiea innanzittutto valutare criticamente (0 de-costrui Ross I'idea seeondo cui anche la teoria dei diritto eostituisce un metodo, quello deU'analisi logiea re) le dogmatiche nazionali. Ecosl nel diritto tributario eomparato ehe si awale della teoria gene dellinguaggio. rale si individuano tre livelli di linguaggio: a) illinguaggio degli speeifiei legislatori nazionali, cioe Ecoslla teoria generale dei diritto si rivolge all'apparato eoneettuale della seienza giuridiea stessa I'insieme delle disposizioni che eompongono i diversi sistemi fiscali; bJ il metalinguaggio delle - eioe alla dogmatica - sottoponendo a eritica quei eoncetti 14 • L'oggetto di questa disciplina non e dogmatiehe tributarie "nazionali"; cl il metalinguaggio di secondo livello della teoria dei diritto il diritto inteso eome insieme di norme, bensIlo studio dei diritto, essenzialmente la dog tributario in sede eomparativa. Si identifiea una triade tributaria «teoria-dogmatiehe-norme» in eonseguentemente la teoria generale dei diritto si eonfigura eome un diseorso di seeondo eui le norme tributarie "nazionali" sono oggetto delle relative dogmatiehe tributarie "nazionali", e grado - 0 metadiseorso - il cui diseorso-oggetto e eostituito dai discorsi della dogmatiea20 • le varie dogmatiche tributarie "nazionali" sono oggetto dei diritto tributario comparato (inteso co Se dunque questa teoria dei diritto di indirizzo analitico a eui si fa riferimento si eonfigura eo me teoria dei diritto tributario). me metascienza della scienza giuridica (intesa eome dogmatiea), ne deriva ehe teoria dei diritto e diritto tributario comparato, essendo un diseorso teorico, e eosl svincolato sia rispetto alle nor dogmatiea non hanno 10 stesso oggetto perche si eollocano su due diversi livelli di linguaggio. Si me positive ehe alle dogmatiehe nazionali, anzi esse eostituiseono il suo oggetto di indagine. 11 dirit configurano quindi tre livelli di linguaggio: a) il linguaggio dei legislatore, eioe I'insieme delle to tributario eomparato e quindi diretto all'elaborazione di modelli comuni ehe traseendono la spe norme tributarie; b) il metalinguaggio della dogmatiea tributaria; e) il meta-metalinguaggio della eificita teenieo-linguistica dei dato giuridico. In questo senso il diritto comparato appartiene alla teo teoria dei diritto tributario. A fronte della asistematicita dei dato normativo tributario, illavoro dei ria dei diritto perehe elabora spiegazioni e modelli di portata generale. 11 diritto tributario eomparato giuristi dogmatiei e dunque quello di operare generalizzazioni sistematiehe, mentre il lavoro dei non e un diritto positivo ed ha "funzione eritica" dei sapere giuridieo interno ai singoli sistemi. giuristi teorici e una riflessione eritiea sul discorso dogmatie021 • La teoria generale dei diritto, utilizzata in ambito eomparatistieo, consente inoltre di de-eon Nell'ambito della teoria dei diritto (0 metagiurispruenza) eosl intesa e poi opportuno distingue testualizzare la apparente univocita delle ricostruzioni dogmatiehe nazionali, facendole accedere re tra una teoria di tipo descrittivo e una teoria di tipo preserittivo 21 • La metagiurisprudenza de ad un'arena ove esse, attraverso una serie di trasformazioni concettuali, divengono eomparabili in scrittiva e la descrizione da un
1066 Questioni di metodo eJspetti generali Que,t;oni di melodo e a'pelli general; 1067 tura evolutiva dei diritti tributari nazionali: esistono invece impostazioni, rieostruzioni teoriehe ehe si (ja rende assai complesso I'ordinamento tributario nella sua evoluzione. L'ordinamento si contrappongono, e tra esse iI comparatista deve effettuare una scelta quando procede in eoncreto evolve infatti per il eambiamento diaeronico (nel eorso dei tempo) delle norme generali, ma an· alla comparazione 24 . Non si deve quindi aderire ad una teoria dei diritto come spiegazione ineon ehe per I'artieolarsi sineronieo (in un eerto momento dato) delle norme singolari. L'ordinamento tributario e cosl eostituito, oltre ehe dalle norme generali, anehe dalle norme singolari • Queste 27 trovertibile, ma piu limitatamente operare eostante riferimento ad essa eome modello esplicativo e nella conereta opera di eomparazione. 11 punto quindi non seegliere una teoria descrittiva della sono norme dei caso, eioe dirette sistemazioni legali di una fattispeeie e quindi, eon riguardo ad realta giuridica eome empirieamente vera, ma adottare una teoria a fini esplieativi. esse, non vi e la sieroniea compresenza di piu potenziali interpretazioni. Eopportuno al riguardo un breve ehiarimento epistemologico di ca rattere generalissimo: gli (on le norme singolari (sentenze, prowedimenti amministrativi, rulings, aeeordi) I'ordinamento elementi dei modelli rieostruttivi della realta soeiale (ivi inclusi i modelli dei diritto ehe si in· tributario si evolve in base alle situazioni individuali seeondo moduli autoritativi, giurisdizionali, tendano adottare) non eoincidono ontologieamente con la realta materiale e sociale ehe inten owero bilatera/i eoneordati. Nella eomparazione rientrano quindi, oltre alla evoluzione delle dono deserivere, ma aequisiscono uno status astratto ehe conferisee ad essi comunque una ca norme generali, anehe la evoluzione delle norme singolari nei loro aggregati significanti. In parole pacita esplieativa e la possibilita di manipolarli per eostruire sistemi che spieghino la realtä 2i • semplici, oltre a eomparare le leggi e le interpretazioni delle leggi ehe si susseguono, bisogna Quindi, una volta adottato un certo modello di teoria generale (di eui siano spiegati i fonda eomparare le prassi amministrative, la giurisprudenza e eosl via, eioe I'aggregarsi di piu norme menti costitutivi egli elementi) per la eomparazione dei sistemi fiseali, non vi e alcun problema singolari in Iinee evolutive. In questo modo risulta possibile "to bridge the gap" tra i sistemi norM a seguire tale modello come se esso rappresentasse la realta e eonsentendo quindi di eompara· mativi ehe includono gli oggetti di eomparazione. re oggetti apparentemente divers; (i diversi sistemi "nazionali tt ). 11 prossimo paragrafo fornirä Avendo eosl ricostruito la struttura evolutiva degli ordinamenti eon riguardo alle norme general i indieazioni circa una ipotesi di modello 0 teoria dei diritto a cui fare riferimento nella compa e singolari, diviene possibile eontestualizzare illivello normativo degli oggetti di comparazionei ad razione tributaria. esempio spesso si potranno eomparare gli sviluppi degli ordinamenti ehe awengono mediante La teoria dei diritto tributario si risolve anehe in un'analisi delsistema delle (onti dei diritto tri· ereazione di norme singolari (si pensi alle evoluzioni giurisprudenziali, alle prassi amministrative, butario stesso, in quanto ogni istituto oggetto di comparazione si inserisee in un sistema giuridico alle dinamiehe degli interpelli), owero mediante ereazione di norme generali (Je evoluzioni nor ehe deve essere inteso nella sua globalita. In questa prospettiva eomparatistica e quindi neeessa mative in senso propriol, rispetto agli sviluppi ehe awengono a livello dottrinale owero di prassi rio considerare come la corrente nozione di ordinamento (0 sistema) tributario debba essere in al di fuori di dinamiehe normative. (ia eonferisee omogeneita agli oggetti di eomparazione ed tegrata, in modo da tener eonto nella evoluzione dei diritto, oltre ehe delle norme tributarie ge indiea chiaramente ehe non si pua comparare se non si aeeede, almeno metodologieamente, ad nerali, anehe delle norme tributarie singo/ari. una ipotesi sistematieo-rieostruttiva dei diritto. La nozione dei diritto inteso eome ordinamento statuale e quella secondo eui il diritto null'altro In eonclusione, se la teoria dei diritto tributario che indiea la struttura evolutiva di esso (fonti, e ehe I'insieme delle norme generajj26, onde una norma e giuridica in quanto appartiene all'or norme generali e singolari) eostituisee I'ambito per la effettuazione della eomparazione tributaria, dinamento. Uno speeifieo ordinamento tributario ehe divenga oggetto di comparazione allora per procedere alla comparazione degli istituti tributari e neeessario svolgere un prelimina ad altri non e un unieo insieme di norme; esso e eostituito da piu insiemi di norme genera/i ehe si lavoro di diritto pubblico eomparato, e eioe eomparare le fonti dei diritto, la struttura dei potere susseguono nel tempo. Infatti sotto il profilo diaeronico (eioe eonsiderando un susseguirsi di mo giudiziario ed amministrativo, le forme di Stato e di govern0 2B . Ad esempio, anehe se non ha sen menti nel tempo), I'ordinamento tributario muta perehe nuove disposizioni (norme generali) ven so comparare la dottrina anglosassone substance over (orm con la dottrina tedesea dell'abuso dei gono introdotte mentre disposizioni esistenti vengono eliminate e sostituite. diritto, ha senso verifieare quali siano i proeessi giuridici nell'ambito dei quali esse si attuano, e se Sotto un profilo sincronico (cioe eonsiderando un singolo momento dato) eoesistono poi diversi questi proeessi presentino analogie e differenze. Ed aneora, non ha senso eomparare le forme di insiemi di norme singolari ritratti dalla interpretazione perehe eoesistono diverse interpretazioni "negoziazione" tra Fiseo e eontribuenti, senza avere previamente svolto un'analisi dell'ordina delle vigenti disposizioni ehe prendono forma di sentenza od atti amministrativi (e similari atti Infatti ogni norma generale interpretata ed applieata ad una fattispeeie concreta gene 27 l'espressione "norme singolar;" e intesa nella prospettiva normativistiea kelseniana secondo cui I'ordinamento ra una norma singolare (ia norma deI easo). Ed allora piu insiemi di norme generali sineroniea si presenta come un insieme, gerarchicamente ordinato, di nnrme sia generali ehe singolari. Sotto il profiilo mente esistenti sul piano diaeronieo (ehe sostituiseono norme generali preeedenti) generano dinamico consta invece di una molteplicita di atti normativi: ed infatti ogni atto normativa si presenta al contempo norme singolari ehe sono neeessariamente tra loro difformi, proprio per la loro singolaritä, eome come applicazione di una norma gerarehicamente superiore e come creazione di una norma gerarehica ogni deeisione nel eommon law e distinta normativamente rispetto ad ogni altra (anehe se colle inferiore, di modo ehe creazione ed applieazione di norme non sono distinguibili. La legge applica la Costituzlone gata dal vineolo dello stare decisis). il prowedimento impositivo applica la legge e crea norme singolari applieando la legge, e eosl via (H. Kelsen, La dottrina pura dei diri!!o, Torino, Einaudi, 1966, 217 55.). Anehe adottanda una impostilzione giusrealistica, ehe muove dalla distinzione tra disposiziane e norma (ci si riferisee aUe apere di G. Tarello, su cui l. 14 Questo e uno snodo dl estrcmo rilievo: II secolo scorso ha visto florire scuole di penslero giuridico ehe si sono Gianformaggio, Giusrealismi giuridiei italiani, in Analisi e diritto 1991, Torino, Giappiehelli, 1992, 1b1) il diritto tri contrapposte in un continuum ehe va da impostazioni normativistlche kelseniane ad impostazioni funzionalistiche butario non c costituita solo dalla ereazione a livello legislativo delle disposizioni tributarie, ma anche dalla appli (glusrealismo). Tutte queste teoriehe ambiscono, a ragione, cl iI diritto, ed ognuna di esse muove da cazione di esse da parte dell'Amministrazione finanziaria (e dei giudiciJ. l'attivita dell'Amministrazione finanziaria messe eoistemolol!iche eorrette, ma nessuna deve essere assunta come premessa vincolante nelle analisi dei deve dunque essere intesa came non solo meramente annlic'ltivrl cli norme generali. ma anche ereativa di norme perlomeno (ociale, Milano, Edizioni di Comunita, 1996. G. Lombardi, Preme,5c al cor~o di diritw pubbfico eamparato, problem i di "R. Guastini, Ordinamento giuridico, in Oig. IV, disc pubbI.. X, Torino, 19%,414; G. Tarello, Ordinamento Pizzorusso, COr>o di diritto comparato, Milano, Giuffre, 1983; A. Pizzorusso, Law in the giuridico, in Cultura giuridiG3 e poliUea dei diritro, 1980, Survey, Berlin, Heidelb~g. 1988; A. Pizzorusso. Sistemi giuridici comparati, Milana, Giuffre,
1068 Questionl di mftodo e aspetti general i Questioni di metodo e aspetti generall - 1069 mento amministrativo-tributario in cui si collocano. Equindi necessario calare I'analisi in un con norma generale viene resa espressa mediante il sillogismo giudiziale34 • Per contro in sede di prov testo istituzionalistico, in un'idea di diritto come processo. vedimenti impositivi giustificati in base a criteri di vario genere a cui gli uffiei ricorrano utilizzando d) - E utile precisare la distinzione tra norme generali e singolari appena tratteggiata. AI ri le diversificate forme di udiscrezionalita tributaria", la innovativita della norma singolare piu ri e guardo e essenziale la distinzione tra norme di condotta e di competenza. Le norme tributarie levante in quanto viene ereato ex nova un contenuto normativo non logicamente implieito nella di condotta 50no gli enunciati prescrittivi direttamente rivolti ai contribuenti: nella maggior par norma generale. te dei casi trattasi di norme ehe pongono I'obbligazione tributaria, ma vi sono anche norme In conclusione, poiche vi sono le norme di competenza, gli ordinamenti tributari si presentano tributarie di condotta di tipo permissivo (ad es. opzioni 0 agevolazionil. Costituiscono invece come insiemi di norme sia generali ehe singolari gerarchicamente ordinate3S • Gli ordinamenti tri norme tributarie di competenza 29 innanzitutto le norme eostituzionali ehe disciplinano il pro butari vanno quindi riguardati sotto il profilo delle gerarehie rispettivamente tra (I) norme generali cedimento di formazione della legge, nonehe le norme ehe attribuiseono all'Eseeutivo la pote superiori e inferiori, e (ii) norme generali superiori enorme singolari-prowedimentali inferiori. Si sta normativa regolamentare JO Costituiseono altresl norme tributarie di competenza quelle ehe individuano quindi gerarehie in relazione alle norme singolari, e non solo a quelle generalP6. Una attribuiseono agli uffici deli' Amministrazione finanziaria il potere prowedimentale. Si indivi norma prowedimentale singolare-inferiore e considerata come valida (owero invalida) rispetto duano cosl, oltre alle norme generali ed astratte legislative e regolamentari ("norme tributarie alla norma generale superiore indieata dalla relativa norma di competenza in ragione dei nesso di generali"), anche le norme individuali e eonerete prowedimentali ("norme tributarie singo/ari"l. gerarchia37 • Questa validitaJinvalidita e denominata a livello dogmatico legittimitMJlegittimita. Ed Piu precisamente le norme tributarie sono generali in quanto si riferiseono ad una classe di fat aJlora se si rapporta la norma singolare-prowedimentale tributaria alla norma tributaria generale tispecie impositive, ed astratte in quanta si riferiscono a fattispecie impositive ehe non sono di eui costituisce applicazione, la validita e in termini di legittimita dei prowedimento. ancora awenute. Le norme tributarie sono invece singolari in quanta si riferiscono ad una sin L'operare delle norme di competenza inoltre fa SI ehe ogni atto normativo (sia esso una norma gala fattispeeie impositiva, e concrete in quanta assumono come condizione una fattispecie generale 0 singolare) sia al contempo applicazione di una norma superiore e ereazione di una impositival1• norma (inferiore rispetto a quella di cui eostituisce applicazione)lB. Vi e soltanto un easo in cui Epoi necessario distinguere tra la creazione e la applicazione della norma tributaria. Ed infat e I'applicazione si riduce ad un fatto materiale, 0 eioe quando data attuazione concreta alla nor ti illegislatore (owero l'Esecutivo nell'esercizio dei potere normativo regolamentare) creano la ma (generale 0 singolare), mentre tutti gli altri casi di applicazione eonsistono in atti normativ!. norma generale ehe reca la fattispecie impositiva (apodosi) egli effetti obbligatori Non vi e quindi una contrapposizione tra atti esclusivamente produttivi ed atti esclusivamente mentre l'Amministrazione finanziaria applica la norma generale rilevando ehe, nel easo concre applicativi di diritto in base alla quale gli atti dell'Amministrazione finanziaria siano soltanto ese to, si e verificata la fattispecie generale ed astratta e creando una norma singolare per il caso di cuzione della legge e privi di ogni carattere normativo. L'attivita prowedimentale (anehe per eon specie. La norma tributaria singolare costituisce quindi applicazione concreta di quella genera senso) dell'Amministrazione finanziaria non e dunque mera esecuzione della legge, bensl al con tempo applicazione della legge e ereazione di norme singolari J9 . len. Mentre la norma tributaria generale "dispone" - eioe crea la fattispecie ehe costituisee la premessa dei sillogismo ll -,la norma tributaria singolare "prowede", e quindi si distingue tra e norma di legge e prowedimento impositivo (0 sentenza). Vi cosl la creazione delle norme l4 Anche nelle impostazioni costitutivistiche I'obbligazione tributaria diseende dalla coesistenza di presupposto e dichiarazione; ad esempio F. Tesauro, Istituzioni di diritto rributario, I, Torino, UTET, 1997, 180 5S. Evidentemente tributarie generali ad opera dellegislatore (owero dell'Eseeutivo nell'esercizio dei potere nor se si fa di5cendere I'obbligazione tributaria dalla sola dichiarazione bisogna assumere ehe il eontribuente abbia mativo regolamentare) e la applieazione delle stesse da parte dell'Amministrazione finanziaria competenze normative sui generis, operazione logiea ehe pone in essere G. FalsiUa, Manuale di diritto tributario, (owero da parte dei giudici). Padova, CEDAM, 1997, 29755. 1\ H. Kelsen, Teoria generale dei dirilw e dello Slato, Milano, Edizioni di Comunita, 1954; H. Kelsen, Doltrina La innovativita della norma tributaria singolare non e particolarmente rilevante in sede di prov pura, eil., 251 ss. vedimenti impositivi di primo grade in quanto in tali casi una norma singolare implieita nella J61n questo senso R. Guastini, Teoria e dogmatica, ci!., 121 ss. Da un punto di vista (nomo)statieo I'ordinamento tributario e quindi costituito da rapporti di gerarchia tra le norme. In particolare si intende per gerarchia formale 'lia istituita da una norma tributaria di tra essa ed una norma tributaria di condoUa. Le norme di " Sulle norme secondarie 0 norme su norme: H. Kelsen, Lineament; di dottrina pura dei diritto, Torino, Einaudi, condotta gerarchicamente inferiori traggono propria legittimita dalle norme superiori perehe una norma di 1967,9555.; A. Ross, op. dt., cap. I, 3855.; H.L.A. Hart, The cancept of law. Oxford, Clarendon Press, 1981, 77 campetenza distinta rispetto ad esse ha istituito una gerarehia formale. Le norme inferiori sia generali ehe 55.; G. Gavaui, Norme primarie enorme secondarie, Torioo, Giappichelli, 1967; N. Bobbio, Studi per una teoria trawono la propria legittimitä dalle rispettive norme superiori. generale dei diritto, Torino, Giappichelli, 1970; ). Raz, 11 concetto di sistema giuridico, Bologna, il Mulino, 1975; A. 7 Ad esempio una legge ordinaria e invalida rispetto all 'art. 53 Cos!., inteso come parametro di legiuimita Catania, Argomenti per una teoria dell'ordinamento giuridico, Napoli, )ovene, 1976; R. Guastini, In tema di norme costituzionale e non come fondamento dell'imposizione. sulla produzione giuridica, in Analisi e diritto 1995, Torino, Giappichelli, 1995. JB Nella "eoncatenazione produttiva" di norme ad un estremo si colloea un atto ehe e esc/usivamente normativo IV Una norma tributaria di competenza e quindi un enunciato ehe conferisce ad uno specifieo ufficio norma fondamentale - all'estremo opposto si colloca un fatto ehe e esclusivamente esecutivo I'atto eoattivo dell'Amministrazione finanziaria il potere di creare od applicare le norme tributarie di condotta (generali 0 sin finale - mentre tutti gli atti ehe si collocano tra questi due estremi costituiscono sia creazione di norme ehe golariJ. L'insieme delle norme di competenza e dei proeedimenti da esse istituti costiluisce dunque il diritto e applicazione di norme. L'espressione di H. Kelsen, Lineamenti, eil. tributario formale 0 procedimentale, mentre I'insieme delle norme di condotta costituisce il diritto tributario J9 In base alla nozione materiale di fonte, le fonti di produzione 50no gli att! (0 fatti) ehe produeono diritto nella sostanziale. forma di norme generali, vuoi introducendo nuove norme generali, vuoi abrogando 0 sostituendo norme esistenti. J1 R. Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, eil., 40. prospettiva non eostituiseono fonti materiali gli alli amministrativi quali i prowedimenti imoositivi. ehe II r \ .. __._ nozione si rinviene in H. Kelsen, La dOUrina pura dei dirirto, eit.. 267 e in M.S. Giannini. DiriUo producono norme singolari e ehe, qUindi, non hanno contenuto normativo generale. 11, Milano, Giuffre, 1993, 285 55. sono invece fonti formali dei diritto'tributario. Ed infatti atti (0 fatti) costituiscono fonti formali perche sono In questo senso R. Guastini, Teoria e dogmatica, ci!., 41. in base a soecifiche nonne di competenza. Nell'ambito della nozione formale di fonte eostituisce quindi
1070 - Questioni di metodu e dspetti general; Questioni di metodo e aspetti general i 1071 3. Nel preeedente paragrafo 1 si sono poste le base teoriehe per la eomparazione; bisogna va), e (ii) I'impostazione fattuale 0 "eommon core", cioe il eonfronto delle soluzioni giuridiehe a ara rivolgersi al metodo. (on riguardo alle basi teoriehe, si e evidenziato ehe il diritto tributario problemi eomuni indipendentemente dalle qualifieazioni eoneettuali deve riferirsi ad una teoria generale analitiea dei diritto ed a modelli ehe spieghino la struttura Questo schema funzionalista pub essere adottato nella eomparazione tributaria; nell'analisi evolutiva dei diritti tributari nazionali. La rieerea eomparativa in materia tributaria ha quindi I'am funzionale dei diritti tributari il eomparatista distingue quindi due plani d'indagine: il piano delle biziosa pretesa (ehe non compete ai diritti positivi) di affrontare le diversifieate forme giustifieazioni delle regole, ed il piano dei eontenuto delle c.d. "regale operative", eioe delle so dell'imposizione, eonfrontandosi eoi diversi sistemi tributari per eogliere modelli =:nhr,t.ui luzioni effettive apprantate dal sistema nel eoncreto ed effettivo operare dei diritto tributario vi eomparazione non solo statica, ma anehe evolutiva. vente42 • 11 compito dei eomparatista eonsiste proprio nell'individuare siffatte regale operative, ve (on riguardo al metodo, si pub subito affermare ehe nel diritto tributario eomparato non esiste rifieare se esse sono simili 0 diverse, e rilevare eome queste regole sono giustificate nei vari ordi un metoda pura della eomparazione, bensl piu metodi ehe possono essere eombinati insieme. namenti tributari. Tali "regole operative" vengono poi calate nei proeessi dei sistemi tributari con 11 diritto tributario comparato e quindi una disciplina giuridiea ehe si earatterizza per i metodi siderati ehe sono anch'essi raffrantati con riguardo alle funzioni pratiehe da essi svolte, ignorando ehe gli sono propri e pertanto la ragione strumenta/e eostituisee I'elemento earatterizzante il dirit iI dato formale 4J • to tributario eomparato fondato su una idea strutturale ed evolutiva dei diritto. Se poi si eonsidera che i diritti tributari nazionali si evolvono non soltanto per processi interni a) - Se si e dimostrata la ineomparabilita delle leggi e delle dogmatiehe e la neeessita di riferirsi ma anehe per eause esogene determinate dalla interdipendenza dei sistemi, altre alla imposta aHa teoria dei diritto ehe considera I'elemento dinamico dei diritto, e evidente ehe iI metodo non zione funzionalista appena eitata, viene in rilievo anehe una importante impostazione, quella possa essere ehe di tipo funzionale, e quindi avere ad oggetto le funzioni delle regole ed i processi eioe della cireo/azione dei modelli giurldici, ehe riguarda la reeezione/trasmissione dei modellilisti ehe presiedono alla lora applieazione per spiegare similitudini e diversitä dei sistemi. tuti impositivi nell'ottica dell'interdipendenza degli ordinamenti 44 • Ad essa va aggiunta I'imposta 11 metodo di comparazione tributaria e quindi funzionalista perche si coneentra sulle funzioni zione della analisi eeonomiea deI dirltto nell'ambito della comparazione, e eioe I'analisi della eir delle norme tributarie nel proeesso di applieazione eonereto: faeendo riferimento alla struttura colazione e sviluppo dei modelli mediante la valutazione dei costi transattivi edella efficienza dei evolutiva degli ordinamenti tributari con riguardo alle norme generali e singolari, I'analisi funzio meceanismi impositivi. nale ha ad oggetto le modalita giuridiehe dei diritto vivente di risoluzione dei diversi prob/emi Di queste diverse impostazioni eomparatistiehe edella lora applieazione al diritto tributario si impositivi. I diversi sistemi 0 miera-sistemi di norme eostituiseono quindi, di volta in volta, iI dira piil approfonditamente nei prossimi paragrafi 3.c. e 3.d. 11 punto essenziale da mettere qui in "meeeanismo impositivo", il "sistema impositivo" (0 di "tassazione"), il "model/o" adottato in un evidenza e ehe, di fronte al potenziale coneorso di diverse metodologie funzionaliste, I'analisi di determinato sistema e la comparazione ha prapriamente ad oggetto siffatti aggregati funzionali di diritto tributario eomparato deve, di volta in volta e a seconda del/'oggetto, awa/ersi della norme. stazione esplieativamente piu uti/e. Spesso aeeadra inoltre ehe I'utilizzo di metodi funzionalismo e una modalita d'indagine dei sistemi di diritto tributario ehe non si ferma ai diversi eonduea, seppur i pereorsi seguiti si differenzino, a risultati simili. In questi easi I'analogia dati formali delle norme 0 delle istituzioni giuridiehe, ma ha ad oggetto le soluzioni eonerete ehe di risultati ottenuta seppur con metodologie distinte (ma aeeomunate dalla impostazione funzio vengono adottate. La comparazione e pereib relativa ad "oggetti", siano questi norme od istitu nale) eostituira un utile strumento di verifiea. Aeeade cosi ehe possano anehe essere utiIizzati piu zioni, che perseguono 10 stesso scopo, ehe assolvono la stessa funzione. La funzione arriva ad as metodi per eondurre una eerta ricerea eomparatistiea. Ad esempio sia la eircolazione dei modelli surgere al rango di tertium eomparationis, punto di partenza e base di ogni analisi comparata, e ehe I'analisi eeonomiea possono dimostrare ehe un modella impositiva "circola" perehe e effi quindi anche I'analisi nel diritto tributario comparato si aeeentra sullo scopo e ratio dei meccani ciente. smi impositivi, eioe sulla loro funzione. metodo comparatistieo nel diritto tributario, in relazione ad un determinato oggetto di com Se si seorre la letteratura comparatistiea generale {quindi al di fuori dei diritto tributariol si indi parazione, deve essere basato in una serie di ipotesi di eui verificare la validita nella elaborazione vidua invera una matriee eomune di tipo funzionalista ai metodi generalmente proposti ed adot dei dati raeeolti utilizzando il metodo (od i metodi) funzionale di cui sopra. 11 metodo eorretto tati, onde da essi pare comunque necessario prendere le mosse per individuare il metodo per la andrebbe quindi seelto easo per easo in modo da applieare il metodo (0 la combinazione di me eomparazione nel diritto tributario. Questi metodi funzionali sono: (I) I'impostazione per "for todi funzionali) piu adatto al tema specifieo oggetto di indagine"'. L'analisi per formanti consente manti"40, eioe la comparazione delle e.d. "regale operative" mediante I'analisi degli elementi di individuare diversita e similitudini di regole operative nei diversi sistemi. 11 metodo dei com strutturali dei sistema giuridieo {c.d. formanti dottrinale, giurisprudenziale, legislativo e normati 41 La impostazione metodologiea denominata common core e stata sviluppata da Rudolf Schlesinger; vedi infra aUo (0 fatto) - inelusi i prowedimenti imposilivi - ehe e autorizzalo a produrre diritto, indipendenlemenle dal paragrafo 3.b. conlenulo normativo generale owero singolare cosl prodouo. 11 crilerio di riconoscimento delle fonli cosl inlese e 41 In questo senso: R. Sacco, Che cos'e il rJirilto comparato, Milano, Giuffre, 1992; R. Sacco, Diritto Comparato e quindi formale poiche neeessario verificare apriori se un certo aUo (o fallo) sia auloriualo a ereare diritto. Veda e Straniero, in Ene. giur" VI, Roma, 1988; R. Saeeo, Introduzione al diritto comparato, Torino, UTET, 1992, 2755.; si per tutti L. Paladin, Le {onli dei diritto italiano, Bologna, il Mulino, 1986; V. Crisafulli, Lezioni di diritto coslitu R. Sacco, L'apporto della comparalione alla scienza giuridiea, Milano, Giuffre, 1980. ziona/e. Le fonti normative, Padova, CEDAM, 1976. Per riconoscere una fonte materiale e necessario verificare a Hin tal senso U. Mattei, P.G. Monateri, Introduzione breve al diritlO comparato, Padova, CEDAM, 1997. se un certo illto (0 fatto) abbia eontenuto normalivo generale. In questa prospettiva eostituiscono fonti "A. Watson, Comparalive Law and Legal Change, in 37 Cambridge L.}, 1978,313 ss.; Id., Legal Transplants.· An materiali dei diritto Iribulario le feggi e gfi atli equiparali ed i regolamenli ehe hanno un conlenulo normalivo to Comparative Law, Edimburgo, Scotti5n Academic Press, 1974; Id., Legal Transplants and Law Reform, generale ma non i prowedimenti ehe hanno un eonlenulo normativo L.Q. Rev, 1976, 79; in sense erit1co L. Lupoi. Sistemi giuridici comparati, Napoli, ESI, 2001. 40 L'espressione "formanti" e stata eoniala da Rodolfo Saeeo; vedi supra " K. Zweigert, H. Kotz, Irltroduzione al diriUo comparato, Milano,
1072 Questioni di metodo e aspetli generali Questioni di metodo e aspetti geol'rali -1073 mon core consente di individuare gli elementi comuni dei sistemi tributari, a prescindere dalle pretazione ed applieazione delle formulazioni 0 disposizioni positive. 11 significato non preesiste norme formal i e dai concetti dogmatici. 11 metodo della circolazione dei modelli consente di rin al proeesso applieativo, anzi ne dipende, onde non pub affermarsi che le leggi tributarie traceiare i tratti comuni (0 differenti) che si trasferiscono da un sistema tributario aWaltro. L'analisi Dreesistano alla Dropria applicazione. economiea dei diritto tributario consente di spiegare perehe e come eerti istituti si evolvano e parte delle "teorie dei diritto" il diritto e diritto vivente, e il risultato di processi, prendano il soprawento su altri, mediante eireolazione tra i sistemi od evoluzione autonoma dei elementi (formanti)49. Quindi iI diritto tributario comparato assume, per neeessita sistemi stessi. una funzione eritiea delle teorie imperativistiche 0 legalistiche dei diritto tributario Quindi, in sede di diritto tributario comparato, queste impostazioni 50no interseambiabili ed a stesso, entro cui I'ordinamento tributario e eonsiderato eome I'organizzazione della coercizione, dottabili in modo eongiunto. Evidentemente, una volta seelto il metodo (od j metodi), ecco ehe si e eioe I'insieme delle norme di legge ehe direttamente od indirettamente disdDlinano I'atto di sviluppa la comparazione, e da essa emerge il modello esplieativo applieato all'oggetto di studio. Ad coazione (il prelievo dei tributo presidiato dalle sanzioni). Ne eonsegue ehe nel esempio analizzando le forme di aeeordo tra Fisco e contribuenti nei diversi sistemi fiseali, I'analisi comparato non si deve eadere nella fallacia imperativistiea confondendo improwlCla per formanti mostra che, aneorehe vi sia diversita di proeedure e regole formali, le regole operative "formu/azione" della regola operativa con la Ifregola operativa"; si devono invece comparare le sono eomuni nei diversi sistemi in quanta essi aeeolgono forme esplieite od implicite di aecordi; il modalita eon eui si dan no le regole operative nell'operare eomplessivo dei formanti ma non le metodo dei common core consente di individuare gli elementi eomuni dei sistemi tributari in questo formulazioni delle regole owero il signifieato delle disposizioni adottato da singoli formanti (ad settore, mostrando una eonvergenza dei sistemi, a prescindere dalle norme formal i e dai coneetti esempio comparando la sola prassi applicativa della giurisprudenza, owero la sola dottrina). metodo della eireolazione dei modelli eonsente di verificare ehe questa eonvergenza e e Questo punto e essenziale perehe, eome si vedra innanzi, possibile studiare non solo la di awenuta in via autonoma, senza ehe eireolasse un unieo ed identifieabile modello; I'analisi econo vergenza dei sistemi tributari, ma anehe la convergenza di essi, doe quel processo in cui, ancor miea dei diritto tributario consente infine di spiegare che questa eonvergenza e determinata dall'ef ehe le disposizioni formulate differiseano nei diversi sistemi, non differisca invece la regola opera ficienza dei meeeanismi di aeeordo ehe ridueono i costi transattivi tiva. JI diritto tributario eomparato eonsente cosl di non limitarsi al la mera apparenza delle dispo In eonclusione il diritto tributario comparato si awale di una silioni formulate, ma di accedere all'ana/isi della convergenza/divergenza effettiva. di base (dissociazione per formanti e impostazione fattuale) per lormre un diritto tributario eomparato non ha dunque ad oggetto le formulazioni di regole di ordina sincronico (cioe in un eerto momente dato), mentre I'impostazione della eireolazione dei modelli menti diversi, ma le modalita con eui si determinano le regole operative, sia a livello di interpre e dell'analisi eeonomiea dei diritto servono essenzialmente a rieostruire gl, es!ti e le modalita della tazione ed applieazione delle norme generali ehe a livello di vera e propria produzione di norme evoluzione dei meeeanismi impositivi in un quadro comparatistico diaeronico (eioe in un eerto Ealtresl evidente ehe in materia tributaria i formanti e eioe la regola legale, le proposi areo di tempo). la f!iurisorudenza, la orassi ministeriale tendono a non coincidere (ne sincroni b} L'assunto earatterizzante della impostazione funzionale e ehe I'indagine eomparativa non il signifieato della legge. Ed infatti la distinzione (e prescindere dallo studio dei formanti nel diritto tributario. Lo studio delle basi teoriehe dei la potenziale dissociazione) fondamentale, in tema di formanti, corre fra le re!wle tributarie tributario eomparato svolto supra nel paragrafo 1 evidenzia peraltro una serie di elementi razionali, da un lato, e le formulazioni elaborate per giustifieare le strutturali ehe anehe la teoria dei formanti pone in luee seppur con un lessico diverso e piu sem lato (ivi inclusa la mera enuneiazione dei dato letterale come avente sionifir::>tn alla teoria generale dei diritto. Questi elementi sono: (i) la non eomparabilita di lineano cosl vari insiemi di regole, eoesistenti in unico ordinamento, valore critico della eomparazione nei riguardi delle manti" dell'ordinamento tributario. la adozione di un modello dinamieo dei diritto che eonsideri la evolu Per ogni ordinamento tributario ed in relazione ai diversi istituti esiste un formante legale, un zione degli elementi strutturali degli oggetti di formante dottrinale, uno giurisprudenziale, uno amministrativo, etc., che non coincidono neces Nellessieo sacchiano, una fondamentale distinzione si pone tra la "formulazione" della norma sariamente. Vi e infatti un ineliminabile elemento dinamieo: il legislatore crea la norma, la dottri tributaria generale e la "regola operativa" stessa 47 • Questa distinzione, nellessieo della teoria na, la giurisprudenza e l'Amministrazione finanziaria interpretano e applicano questa volonta, la nerale, si pone tra "disposizione" e "norma". Nellessieo eomparatistico quindi, per dottrina erea la dogmatica di primo e secondo livello, e cosl via in un proeesso continuo. La rego ne" della regola operativa si intende I'enuneiato legislativo nella sua formulazione la tributaria operativa non e uniea e predefinita ma risulta dell'operare dei formanti in un com "disposizione" nella teoria generale), mentre per "regola operativa" si intende il significato attri gioeo di interrelazioni: ad esempio la giurisprudenza adotta uno schema dogmatico, la buito all'enunciato stesso mediante il processo interpretativo ed applicativo (la "norma" nella teo un'altro schema ehe illegislatore adotta, e cosl via. ria generale}48. 11 diritto e composto da regole operative e eioe dalle norme risultanti dalla inter- della dissociazione dei formanti 0, in sense piu lato, la considerazione dinamica degli elementi strutturali dei diritto, si applicano, sia eon riferimento ad un singolo ordinamento per individuare la evoluzione di regole ed istituti nel eorso dei temDO. che con riferimento a Diu ordi Analisi economica e comparazione, eil. namenti, andando a comparare tra loro le evoluzioni di eit.; Id., Irltroduzione al diritto comparato, eil.; Id., L'apporto della L., 1995,455. "disnosizione" (un enunciato in forma linguistica compiuta ehe e " Ci si riferisce alle piu disparate esperienze teoriche, dalJ'istituzionalismo aHa teoria pura dei diritto mternreta7ionel, con la conseguenzd ehe una disposizione PUQ keJseniana, al giusrealismo, all'ermeneutica giuridica, di cui qui non e owi motivi, dare contezza; nel R. Guastini, Lezioni 5ullinguaggio giuridico, Torino, diritto comparalo I'opera di Rodolfo ~acco ha ben messo in evidenza questo wilunmndo Ja tearia dei DisDosizione (e normal, in [ne. dir., XIII, Milano, 1964, 19,). "formanti".
Puoi anche leggere