Diritti (diritto costituzionale) - DIGESTO Aggiornamento - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

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ALFONSO CELOTTO

Diritti (diritto
costituzionale)
                   Estratto da:

           DIGESTO
          delle Discipline Pubblicistiche

                Aggiornamento
                   *******
                     diretto da
                  Rodolfo Sacco

                     a cura di
Raffaele Bifulco – Alfonso Celotto – Marco Olivetti
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INDICE

Acquisizione sanante di MARTINA CONTICELLI         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.    1
Ambiente (diritto all’) di CELESTE CHIARIELLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »         18
Atti impugnabili (diritto tributario) di FEDERICO RASI . . . . . . . . . . . . . . . . . »      47
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di MATTEO PIGNATTI . . . . . . . . . . . »            73
Banca centrale europea di RENATO IBRIDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »           90
Capacità contributiva (principio di) di GIUSEPPE MELIS . . . . . . . . . . . . . . . . » 106
Casse previdenziali di CHRISTIAN IAIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 132
Città metropolitane di FEDERICA FABRIZZI e ALESSANDRO STERPA . . . . . . . . . . . » 159
Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto (Commissione di Venezia)
di VALENTINA VOLPE          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 182
Cooperazione amministrativa europea di ROBERTO CAVALLO PERIN e GABRIELLA M. RACCA » 191
Corruzione (dir. amm.) di GABRIELLA M. RACCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 208
Costituzionalismo sociale (teoria del) di ANGELO JUNIOR GOLIA . . . . . . . . . . . . » 217
Diritti (diritto costituzionale) di ALFONSO CELOTTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 261
Doppio grado di giurisdizione (diritto costituzionale) di GIOVANNI SERGES . . . . . . . » 297
Farmacia di PIERMASSIMO CHIRULLI         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 312
Incandidabilità, sospensione e decadenza dalle cariche elettive nelle amministrazioni lo-
cali e regionali di GIUSEPPE LICHERI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 325
Intese tra le Regioni di ALESSANDRO STERPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 342
Joint venture (contratti pubblici) di ELENA GENTILE      . . . . . . . . . . . . . . . . . » 385
Lavoro nelle pubbliche amministrazioni di MARIO RUSCIANO e DARIO SIMEOLI . . . . . » 397
Natura (diritti della) di MICHELE CARDUCCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 486
Non discriminazione fiscale nell’Unione europea (principio di) di ALESSIO PERSIANI . . » 521
Nullità e annullabilità dell’atto amministrativo di ROBERTO CAVALLO PERIN . . . . . . » 551

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XVIII                                      INDICE

Ottemperanza (giudizio di) di STEFANO TARULLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 559
Perequazione urbanistica di FRANCESCO ANGELINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 591
Protezione dei dati personali di SIMONE CALZOLAIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 594
Recall (diritto comparato) di FRANCESCO CAMPODONICO . . . . . . . . . . . . . . . . » 636
Risarcimento del danno nei contratti pubblici di ELENA DEMICHELIS . . . . . . . . . . » 659
Soccorso istruttorio di MARCELLO DI FRANCESCO TORREGROSSA . . . . . . . . . . . . » 670
Unioni civili (diritto costituzionale) di MICHELE BELLETTI . . . . . . . . . . . . . . . » 689

                                                                             #   Wolters Kluwer Italia
Diritti (diritto costituzionale)                                              zione, 6 voll., Torino, 2007; FLORES, Storia dei diritti umani, Torino,
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Bibliografia: L’ampiezza dei temi che riguardano i diritti rende pres-        Napoli, 2011; GAMBINO (a cura di), Diritti fondamentali e Unione
soché sterminata la bibliografia di riferimento. Oltre alle opere nelle      Europea. Una prospettiva costituzional-comparatistica, Milano,
note a piè di pagina, ci si limita a qualche indicazione di livello          2009; GIORGIS-GROSSO-LOSANA (a cura di), Diritti uguali per tutti?
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fondamentali. Atti dell’incontro di studio svoltosi a Messina il 14-12-       2002; GROSSI, Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella
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262                                          DIRITTI (DIRITTO COSTITUZIONALE)

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fondamentali e Costituzione, Torino 1996; VILLEY, La formazione
del pensiero giuridico moderno, Milano, 1985; VINCENTI, Diritti e              (‘‘droit’’, ‘‘derecho’’, ‘‘Recht’’). Possiamo fare un
dignità umana, Roma-Bari, 2009; VIOLA, Dalla natura ai diritti. I             esempio per cogliere i due significati giuridicamente
luoghi dell’etica contemporanea, Roma-Bari 1997; ZAGREBELSKY, Il               più rilevanti: «il diritto statale pone regole per i diritti
diritto mite, Torino, 1992; ID., Diritti per forza, Torino, 2017; ZULLO,       dei cittadini». Nella stessa frase coesistono diritto
La dimensione normativa dei diritti sociali, Torino, 2013.
                                                                               oggettivo e diritto soggettivo: è evidente la differenza
Legislazione: la produzione normativa sui diritti è molto ampia.
Ogni Costituzione a partire dalla fine del Settecento contiene norme           di significato. Nel primo senso, per ‘‘diritto’’ si inten-
di tutela dei diritti e l’applicazione legislativa è vastissima. A livello    de il complesso di regole poste dell’autorità, cioè il
internazionale si moltiplicano Trattati e Carte di tutela. Volendo             diritto oggettivo (in inglese, ‘‘law’’). Nel secondo, si
rammentare gli atti più significativi di riconoscimento e tutela dei          indica una posizione soggettiva, una pretesa dei sin-
diritti nella storia abbiamo: Magna Charta Libertatum (1215); Ha-
beas corpus Act (1679); Bill of Rights (1689); Dichiarazione dei               goli soggetti (in inglese, ‘‘right’’). La differenza emer-
Diritti dell’uomo e del Cittadino (1789); da ultimo, Dichiarazione             ge in maniera ancora più chiara se utilizziamo i ter-
Universale dei Diritti Umani approvata dall’Assemblea Generale                 mini al plurale: il plurale di diritto nel primo signifi-
dell’ONU (1948), Convenzione Europea dei diritti dell’uomo                     cato è ‘‘ordinamenti giuridici’’, nel secondo ‘‘dirit-
(1950); Convenzione americana dei diritti umani (1969); Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea (2001). Si rinvia comun-
                                                                               ti’’ (3).
que al testo della voce per indicazioni più puntuali.                         Qui esaminiamo specificamente questa seconda ac-
Sommario: 1. Nozione di ‘‘diritti’’. – 2. La storia dei diritti: il lungo      cezione, cioè le posizioni giuridiche dei soggetti.
cammino verso i diritti dell’uomo. – 3. (Segue). Dalla attribuzione            In tale ambito, possiamo partire dalla idea che avere
statale alla tutela universale. – 4. Generazioni dei diritti. – 5. Cate-       un diritto significa avere una pretesa. Non una pre-
gorie di diritti (costituzionali, fondamentali, inviolabili, umani). – 6.
Titolarità. – 7. Contenuto dei diritti. – 8. Impianto e portata dei
                                                                               tesa arbitraria, ma una pretesa giusta, legittima, giu-
diritti nella Costituzione italiana. – 9. (Segue). Quali sono i diritti        stificata. Altrimenti ciascuno potrebbe pretendere di
‘‘inviolabili’’? – 10. I ‘‘nuovi’’ diritti. – 11. La garanzia dei diritti. –   avere un numero infinito di diritti. La pretesa può
12. I limiti ai diritti. – 13. I conflitti fra i diritti: interpretazione e    essere rivendicata come ‘‘diritto’’ quando subentrano
bilanciamento. – 14. Il futuro dei diritti.
                                                                               riconoscimento e tutela nel gruppo sociale: la pretesa
1. Nozione di ‘‘diritti’’.                                                     diventa ‘‘diritto’’ quando coinvolge il comportamen-
Da decenni, nella letteratura filosofica e giuridica                           to degli altri consociati e dello Stato, in un complica-
come nel dibattito politico e giornalistico, si parla                          to intreccio di posizioni giuridiche attive e passive. A
in maniera sempre più ampia e frequente di diritti                            un diritto corrisponde in linea di principio un obbli-
umani, diritti fondamentali, diritti inviolabili, diritti                      go, corredato da una serie di forme di uso legittimo
costituzionali, diritti della persona e cosi via. A livello                    della forza per ottenere un comportamento confor-
analitico, si declinano e si pretendono sempre ‘‘nuo-                          me alla pretesa: in sostanza, affinché un diritto sia
vi’’ diritti (come all’acqua, a internet, a procreare). A                      effettivo occorrono meccanismi idonei a proteggerlo
livello sistematico, si propongono tutele sempre più                          (garanzie). Da tale nozione preliminare emergono gli
universali, con Dichiarazioni, Carte, Corti, Tribunali,                        elementi essenziali di un diritto: titolari, contenuto
oltre che con convegni e seminari.                                             della pretesa, forme di tutela e garanzia.
Del resto, il dibattito sempre più vasto sui diritti altro                    Gli ordinamenti giuridici attuali si compongono di un
non è se non il «segno premonitore del progresso                              fascio di diritti e obblighi dei loro membri (4), con la
morale dell’umanità» (1). Tuttavia, allo stato attuale,                       particolarità – salvo a non accedere a impostazioni
tale ‘‘progresso’’ sembra confuso e disordinato, al                            giusnaturalistiche o di filosofia della giustizia – che
punto da mettere in dubbio la stessa effettività della                        tali diritti altro non sono che ciò che i singoli ordina-
tutela dei diritti. Nati come garanzie della persona                           menti, nelle diverse epoche e nei diversi ambiti, sta-
contro le ingerenze del potere, i diritti rischiano sem-                       biliscono e riconoscono (5).
pre di più di diventare strumenti di esercizio di po-                         Ovviamente, qui non ci interessa esaminare le posi-
tere e di grandi interessi: nessuno oggi può negare                           zioni soggettive che nascono nell’ambito del diritto
quanto i diritti più elementari di moltissimi siano                           privato, nei rapporti fra individui, cioè i diritti con-
calpestati da povertà, analfabetismo, schiavitù, per-                        trattuali, ma delle posizioni soggettive che si svilup-
secuzioni, tortura, sparizioni, migrazioni forzate,                            pano nel diritto pubblico, e più in particolare in di-
sfruttamento, ammassamenti in quartieri fantasma.                              ritto costituzionale, cioè rispetto all’organizzazione e
Eppure, paradossalmente, siamo nel pieno dell’età                             al funzionamento dello Stato, cioè i diritti costituzio-
dei diritti (2).                                                               nali e legali (6).
Questa voce cerca di mettere ordine nel dibattito,                             Allora, quali sono i diritti?
con particolare riferimento al sistema costituzionale                          Nei decenni sono state tentate una serie di classifica-
italiano, senza alcuna pretesa esaustiva.                                      zioni tipologiche per circoscrivere l’ambito dei diritti,
A livello terminologico, la parola ‘‘diritto’’ – consi-                        quali libertà, diritti umani, diritti inviolabili, diritti
derazione banale, ma necessaria – è impiegata con                             fondamentali. Si tratta di concetti, come vedremo,

                                                                                                                      #   Wolters Kluwer Italia
DIRITTI (DIRITTO COSTITUZIONALE)                                                                 263

comunque vaghi, ambigui e relativi. Spesso utilizzati                       (7) RICCOBONO, «Diritti», in Enciclopedia Italiana – VI App.,
quasi come sinonimi. Ad ogni modo, è preferibile                           Roma, 2000, 3.
                                                                            (8) Sulla ‘‘varietà’’ delle situazioni soggettive costituzionalmente
utilizzare il termine diritti in senso riassuntivo. La
                                                                            riconosciute e garantite all’uomo e al cittadino cfr. in sintesi
caduta dell’aggettivazione indica «non tanto la se-                         PACE, Problematica delle libertà costituzionali, p. gen.3, Padova,
condarietà dell’esigenza di rispettare terminologie                        2003, 25 ss., che ripercorre anche in maniera puntuale come tale
convenzionali, spesso intercambiabili e riguardanti                         varietà emerga già nei tentativi dogmatici di sistematizzare i c.d.
la medesima casistica, quanto la difficoltà di immet-                      diritti pubblici soggettivi.
                                                                            (9) BOBBIO, L’età dei diritti, cit., 11.
tere in tali elenchi pretese e fattispecie distanti dai
contenuti tipici dei diritti» (7).
Effettuare una analisi in generale sui diritti sarebbe                     2. La storia dei diritti: il lungo cammino verso i diritti
una ricognizione complessa e comunque dai confini                          dell’uomo.
incerti. Per individuare le singole situazioni soggetti-                   I diritti nascono con l’uomo. L’organizzazione a base
ve di carattere pubblicistico occorrerebbe una verifi-                     giuridica discende dalla formazione di un gruppo so-
ca casistica, fattispecie per fattispecie, utilizzando co-                 ciale (ubi societas, ibi ius), nel quale emergono im-
me cartina di tornasole gli interessi e valori a cui si                    mediatamente posizioni soggettive, basate prima sul-
collegano.                                                                 la forza e poi sulle consuetudini. Cosı̀, l’evoluzione
Per non disperdersi fra una ampia serie di posizioni                       della storia umana conosce una complessa evoluzio-
giuridiche, in sede definitoria possiamo ritenere che i                    ne del concetto di diritti, quali condizioni della coesi-
diritti rilevanti in ambito costituzionalistico siano i                    stenza: ad ogni modo, la qualificazione di una prero-
diritti riconosciuti e garantiti costituzionalmente, in                    gativa soggettiva come ‘‘diritto’’ dipende dalla prote-
maniera espressa o implicita, cioè che sono conferiti                     zione che l’organizzazione giuridica riconosce ai sin-
agli individui dalla Costituzione e attuati dalle leggi                    goli soggetti.
nei confronti dello Stato. Del resto, le Costituzioni a                    In Occidente, si fa risalire al diritto romano l’origine
partire dalla fine del Settecento riconoscono e garan-                     del riconoscimento in capo al singolo cives di un di-
tiscono situazioni soggettive assai diverse tra loro                       ritto di ottenere tutela giuridica di posizioni previste
(diritti di libertà, diritti sociali, diritti a contenuto                 a priori dall’ordinamento. Come momento fondativo
patrimoniale) difficilmente riconducibili a una cate-                      di tale passaggio, si ricorda l’episodio di Gneo Flavio
goria unitaria (8). Poi, il tentativo di creare tale ca-                   che rivela alla civitas le formule procedurali prima
tegoria diventa ancora più complesso nei decenni più                     tenute segrete dai pontefici: è il passaggio simbolico
recenti, quando la tutela dei diritti a livello superiore                  da una giustizia amministrata a discrezione dei de-
alla legislazione viene compresa anche in Carte e                          tentori del potere a un sistema nel quali ai diritti dei
Trattati internazionali (ovvii gli esempi della Cedu                       cittadini fa riscontro una tutela giuridica (anno 304
e della Carta di Nizza in ambito dell’Unione Euro-                         a.C.) (10).
pea).                                                                      Quest’origine, sospesa fra il mito e la storia, ha in-
In fondo, il contenuto specifico di tali diritti rappre-                   dotto gli studiosi a ricostruire il problema dei diritti a
senta una nozione variabile che dipende dai singoli                        partire da una prospettiva evolutiva, che di volta in
momenti storici dei singoli ordinamenti. Del resto,                        volta privilegia la prospettiva propriamente evoluzio-
come dice Bobbio, la «classe dei diritti dell’uomo ...                     nista, oppure quella giusnaturalistica, oppure ancora
oltre a essere mal definibile e variabile ... è anche                     collega inscindibilmente l’idea moderna di diritti al
eterogenea» (9).                                                           sorgere dello Stato liberale. Si spiegano cosı̀ le tre
Per comprendere meglio ambito e portata dei diritti,                       modalità differenti per impostare origini e natura
occorre partire da qualche cenno storico.                                  dei diritti. Alcuni privilegiano un approccio storicisti-
                                                                           co, nel senso di ritenere i diritti quale evoluzione
    (1) BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, 1990, 49 s.                    storica dei rapporti sociali e politici nei diversi ordi-
    (2) Cfr., da ultimo, ZAGREBELKSY, Diritti per forza, Torino, 2017.     namenti, facendone risalire le origini al Medioevo,
    (3) Per queste precisazioni terminologiche, per tutti, GUASTINI,
    Diritti, ora in ID., Distinguendo. Studi di teoria e metateoria del
                                                                           con le prime limitazioni al potere politico di impe-
    diritto, Torino, 1996, 147 ss.                                         rium e soprattutto in Inghilterra. Altri puntano ad
    (4) In via generale, cfr. COSTA, Diritti, in Lo Stato moderno in       una impostazione individualistica, in cui i diritti spet-
    Europa – Istituzioni e diritto15, a cura di Fioravanti, Roma-Bari,     tano a ciascun individuo in quanto tale, richiamando-
    2016, 37 ss.
    (5) Cosı̀, per tutti, FERRAJOLI, Iura paria. I fondamenti della de-
                                                                           si alle teorie giusnaturalistiche: lo Stato ne opererà
    mocrazia costituzionale, Napoli, 2015, 123 ss.                         soltanto un riconoscimento e una garanzia, soprattut-
    (6) È ovvio che la distinzione fra diritti costituzionali e diritti   to a partire dalla rivoluzione francese. Altri ancora
    legali è pensabile soltanto negli ordinamenti con una Costituzio-     preferiscono un approccio stuatualistico, in cui si po-
    ne ‘‘rigida’’, cioè non modificabile da leggi ordinarie. In questi
    ordinamenti, allora, i diritti costituzionali avranno una valenza
                                                                           ne lo Stato al centro del riconoscimento dei diritti, in
    superiore proprio in quanto protetti costituzionalmente dalla          quanto è solo lo Stato – a partire dall’Ottocento – a
    modificabilità ad opera di leggi.                                     determinare contenuto, limiti e garanzie dei dirit-

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ti (11). Si tratta di tre impostazioni che contengono           zionale fra Giovanni senza terra e i baroni inglesi
elementi comunque convergenti, nello spiegare la                ribelli) (15). Comunque, anche questi erano diritti.
variegata storia dei diritti, che ovviamente non ha             Con il Cinquecento, la frattura non fu certo netta e
un andamento lineare, ma segue gli oscillanti sviluppi          improvvisa. Si può ritenere – semplificando – che tre
dell’eterna competizione fra posizione dell’individuo,          furono i fenomeni storici dai quali emerse una nuova
consolidazione dei rapporti di forza e organizzazione           visione dei diritti: la progressiva concentrazione del
del potere.                                                     potere nel monarca assoluto, la fine dell’unità cristia-
Ad ogni modo, volendo ragionare sui diritti per come            na (Calvino, Lutero), la scoperta delle nuove terre
li intendiamo oggi, possiamo ritenere che il discorso           americane. Con i nuovi Stati accentrati, si ampliò
‘‘moderno’’ sui diritti prenda origine dagli sviluppi           l’ambito del riconoscimento delle situazioni soggetti-
filosofici e storici del Cinquecento e del Seicento e           ve; con le guerre di religione emerse una nuova esi-
trovi il primo compimento positivo nelle Rivoluzioni            genza di tutela degli individui in quanto uomini, an-
americana a francese. È con queste Carte di fine               che per proteggerne la libertà di culto, in nome della
Settecento che si arriva ad ordinare e disciplinare i           tolleranza pluralistica; con le nuove terre ci si iniziò a
diritti dei soggetti, in chiave universale.                     interrogare sul carattere umano degli indios, quali
Non che i diritti dei soggetti siano una invenzione dei         possibili titolari di diritti (Seconda scolastica spagno-
moderni. Ma, prima di allora, i diritti erano collegati         la e soprattutto Francisco de Vitoria) (16).
ad uno status: solo chi apparteneva a un determinato            Parallelamente in filosofia, soprattutto a partire da
gruppo (nobili, militari, cittadini, liberi, schiavi, e cosı̀   Ugo Grozio, si sviluppò una impostazione del tutto
via) era titolare di diritti (o meglio di ‘‘privilegi’’).       differente, in cui appartenenze e gerarchie sparivano
Pertanto, i diritti erano visti in chiave più ristretta,       e i diritti discendevano direttamente dalla natura
di gruppo o di settore, non certo come posizione                umana del soggetto. Questa impostazione giusnatu-
collegabile alla natura umana.                                  ralistica trova sviluppo in Hobbes, Locke, Spinoza,
Cosı̀ è stato per tutta l’antichità, per i Greci, i Roma-     Kant, configurando l’ipotesi di uno Stato di natura, in
ni – pur non mancando spunti di apertura (12) – e               cui tutti gli individui sono liberi ed eguali: lo Stato
fino a tutto il Medioevo: i diritti erano sempre colle-         assume un carattere artificiale e strumentale, rispetto
gati alla facoltà o al potere di un singolo individuo, in      al fine di garantire i diritti spettanti per natura agli
ragione della sua appartenenza ad un gruppo. Del                individui.
resto, nel mondo antico, l’organizzazione del potere            Emerge cosı̀ – per quanto qui interessa – un nesso
non si basava sulla eguaglianza degli esseri umani,             diretto e immediato fra il soggetto e i diritti: i diritti
ma piuttosto sulla differenziazione: in senso verticale         non sono più privilegi del gruppo, ma prerogativa
(liberi e schiavi) e in senso orizzontale (cittadini, stra-     degli individui, per stato di natura. Soprattutto per-
nieri, nemici). È nota la distinzione di Constant: la          ché si inizia a predicare che gli uomini sono tutti
libertà degli antichi si sostanziava nel coinvolgimento        uguali.
con la vita della polis, come espressione della appar-          Contemporaneamente, in Inghilterra, si avviò la pri-
tenenza alla comunità, mentre la libertà dei moderni          ma lotta moderna per i diritti. A fronte del tentativo
consiste nella inviolabilità degli spazi individuali, su       di costruire poteri sovrani forti e accentrati che su-
base egalitaria (13).                                           perassero il particolarismo medioevale, emerse il
La svalutazione del Medioevo da parte della cultura             ruolo del Parlamento come custode dei diritti dei
illuministica si comprende in parte con la compres-             sudditi, rivendicando su base positiva e non naturale
sione dell’idea dei diritti che ha caratterizzato la fine       un ‘‘diritto’’ degli inglesi. Si arrivò cosı̀ alla Petition
del mondo antico e il diffondersi del cristianesimo. Se         of Rights del 1628, primo esempio di garanzia proce-
da un lato, la teologia cristiana ha riconosciuto l’u-          durale delle libertà, difendendo i sudditi dall’arresto
guaglianza di tutti gli uomini (liberi e servi, maschi e        arbitrario. Cui seguiranno l’Habeas corpus Act del
femmine, romani e barbari) di fronte a Dio, dall’altra          1679 e il Bill of Rights del 1689. È interessante notare
essa ha indotto un’attenuazione del radicamento dei             che sono Atti che mantengono l’impostazione strut-
diritti nei soggetti stessi, promuovendo piuttosto l’i-         turale tipica del common law, volta più a riaffermare
dea che ogni forma di godimento di beni materiali,              la validità di testi e consuetudini precedenti, che non
crediti o poteri dipenda dal favore accordato dal su-           ad innovare. Del resto, sono atti che non riconoscono
periore laico o ecclesiastico (14). Gli storici hanno           veri e propri diritti soggettivi individuali, ma piutto-
sottolineato la progressiva erosione di questo princi-          sto diritti comuni degli inglesi, garantiti dai giudici,
pio, che affiora in diversi contesti europei: nell’Euro-        nei confronti del potere politico statale (la Coro-
pa continentale ove alcune comunità ottengono ga-              na) (17).
ranzie dal potere sovrano (franchigie, iura, liberta-           Con questo nuovo approccio, il mondo dei diritti è
tes) e anche in Inghilterra, con la Magna Charta Li-            cambiato. In una vera e propria rivoluzione coperni-
bertatum del 1215 (sostanzialmente un patto costitu-            cana che parte dai destinatari: i diritti vengono rico-

                                                                                                      #   Wolters Kluwer Italia
DIRITTI (DIRITTO COSTITUZIONALE)                                                               265

nosciuti direttamente agli individui e non più ai grup-     poi l’elenco dei diritti, tutti riconosciuti agli uomini
pi. Ma altrettanto rivoluzionario è il fatto che agli       (artt. 2, 4, 7, 8, 9, 10) che «nascono e rimangono liberi
individui vengano attribuiti non più solo doveri verso      e uguali nei diritti» (art. 1), salvo i diritti politici,
la collettività di appartenenza. Si comincia ad intra-      riconosciuti ai cittadini (20).
vedere l’idea che la persona umana, con diritti e do-        I diritti avevano assunto un ruolo strategico nel con-
veri propri, non è più soltanto un suddito.                flitto storico-sociale, contro il parlamento inglese per
Nei secoli successivi troveremo tre diversi passaggi         i coloni americani, contro l’ordine gerarchico cetuale
che modificano ulteriormente l’approccio e affinano          in Francia.
la tutela dei diritti. A fine Settecento le rivoluzioni
porteranno l’individuo al centro della tutela, con l’af-      (10) Cfr. ROBLEDA, Introduzione allo studio del diritto privato
fermazione positiva di diritti spettanti a tutti gli uo-      romano, Roma, 1979, 101 s. testo e nota 187.
                                                              (11) Riassuntivamente su tali posizioni, con richiami bibliografi-
mini. Le Costituzioni liberali dell’Ottocento, in uno         ci, cfr. ora CARETTI, I diritti fondamentali3, Torino, 2011, 3 ss.
stato borghese, attribuiranno i diritti civili dei citta-     Ampiamente, anche con ulteriori tentativi di classificazione,
dini, con garanzie fondate sulla legge. Dopo la secon-        BALDASSARRE, «Diritti inviolabili», in Enc. giur., X, Roma,
da guerra mondiale, l’approccio ai diritti tiene conto        1989; PUGLIESE, Appunti per una storia della protezione dei diritti
                                                              dell’uomo, RTPC, 1989, 619 ss.; STOLFI, Riflessioni intorno al
del pluralismo e si interroga su come rinforzare le           problema dei ‘‘diritti soggettivi’’ fra esperienza antica ed elabora-
garanzie, con importanti aperture alla tutela interna-        zione moderna, SSe, 2006, 1, 157 ss. Per un quadro anche FER-
zionale e universale.                                         RARI, Le libertà e i diritti: categorie concettuali e strumenti di

Ma andiamo con ordine.                                        garanzia, in Diritto costituzionale comparato, a cura di Carroz-
                                                              za-Di Giovine-Ferrari, Roma-Bari, 2009, 1000 ss.
Il primo risultato delle Rivoluzioni di fine Settecento       (12) In Aristotele, in Cicerone, ma anche in Gaio, Ulpiano e
è la ‘‘positivizzazione’’ dei diritti.                       nelle Istituzioni di Giustiniano, soprattutto ove di inizia a confi-
Il modello normativo a noi noto possiamo dire che             gurare una lex naturae e uno ius gentium. Cfr. riassuntivamente,
nasca con la Dichiarazione dei diritti della Virginia         ora, COSTA, «Diritti fondamentali (storia)», in Enc. dir., Annali,
                                                              II, 2, Milano, 2008, 367 ss.; più diffusamente ASCHERI, I diritti del
del 12 giugno 1776, con cui si inaugura il riconosci-
                                                              Medioevo italiano, Roma, 2000.
mento e della protezione dei diritti innati dell’uomo:        (13) CONSTANT, La libertà degli antichi paragonata a quella dei
«Tutti gli uomini sono per natura egualmente liberi e         moderni, [1819], edizione italiana a cura di Portinaro, Torino,
indipendenti, e hanno alcuni diritti innati, di cui, en-      2005.
                                                              (14) Cfr. CONTE, Gewere, vestitura, spolium: un’ipotesi di inter-
trando nello stato di società, non possono, mediante
                                                              pretazione, in www.academia.edu/2955790/Gewere_vestitura_-
convenzione, privare o spogliare la loro posterità;          spolium, 2009.
cioè, il godimento della vita, della libertà, mediante      (15) L’art. 39 recita: «Nessun uomo libero sarà preso o impri-
l’acquisto ed il possesso della proprietà, e il persegui-    gionato o espropriato o bandito o esiliato o in altro modo colpi-
re e ottenere felicità e sicurezza» (18).                    to, né noi andremo su di lui o su di lui manderemo, se non in
                                                              base ad un giudizio legale dei suoi pari e secondo la legge del
Formule analoghe erano contenute in gran parti del-           paese». Disposizione analoga è riportata anche nelle successive
lo Costituzioni degli Stati che andavano federandosi.         emanazioni della Carta (specie del 1225 di Enrico III, art. 29 e
Tuttavia la Costituzione federale USA del 1787 non            del 1297 di Edoardo I, art. 39).
conteneva un Catalogo dei diritti. Le Convenzioni di          (16) Lucida sintesi dei tre fenomeni in COSTA, «Diritti fondamen-
                                                              tali (storia)», cit., 372 ss. Anche PAZÈ, Diritti, Roma-Bari, 2013,
alcuni Stati – nel pieno del dibattito tra federalisti e      18 ss.
antifederalisti – chiesero con vigore un Bill of Rights       (17) Tali basi porteranno nel Settecento allo sviluppo di un mo-
che portò alla stesura dei primi 10 emendamenti, poi         dello inglese di diritti; cfr. COSTA, «Diritti fondamentali (storia)»,
entrati in vigore nel 1791, con l’importante novità di       cit. 39; PAZÈ, Diritti, cit., 15 ss.
                                                              (18) Bill of Rights della Virginia 12-6-1776, sez. 1: «That all men
approccio tesa a riconoscere i diritti anche nei con-         are by nature equally free and independent, and have certain
fronti del legislatore.                                       inherent rights, of which, when they enter into a state of society,
Parallelamente in Francia la rivoluzione consumava            they cannot, by any compact, deprive or divest their posterity,
la rottura con gli ordinamenti precedenti e affermava         namely, the enjoyment of life and liberty, with the means of
                                                              acquiring and possessing property, and pursuing and obtaining
con grande ampiezza i diritti dell’uomo, su base giu-         happiness and safety». Per un’analisi delle Carte anche degli altri
snaturalistica ma con approccio statalistico (nel senso       Stati, cfr. PAZÈ, Diritti, cit., 23 ss.
che è lo Stato a determinare contenuto, limiti e ga-         (19) Nel testo originale, il Preambolo della Dichiarazione del
ranzie dei diritti).                                          1789 prevede: «Les Représentants du Peuple Français, consti-
                                                              tués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’ou-
Emblematica è la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo         bli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des
e del Cittadino del 26 agosto 1789, che fin dal titolo        malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont
elimina tutte le precedenti distinzioni di status e le        résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits na-
riduce solo a due: uomini e cittadini, a cui lo Stato         turels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Décla-
                                                              ration, constamment présente à tous les Membres du corps so-
riconosce i diritti. Come conclude il Preambolo: ....
                                                              cial, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que
«l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in pre-          les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pou-
senza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i se-          vant être à chaque instant comparés avec le but de toute insti-
guenti diritti dell’uomo e del cittadino» (19). Segue         tution politique, en soient plus respectés; afin que les réclama-

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 tions des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et    tico è il caso dello Statuto albertino che dopo aver
 incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution        dedicato i primi 23 articoli alla persona del Re ‘‘sacra
 et au bonheur de tous.
                                                                         e inviolabile’’, disciplina i ‘‘diritti e doveri dei citta-
 En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaı̂t et déclare, en
 présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits sui-      dini’’ a partire dall’art. 24: «Tutti i regnicoli, qualun-
 vants de l’Homme et du Citoyen».                                        que sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla
 (20) Art. 6 Dichiarazione 1789: «La Legge è l’espressione della        legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e poli-
 volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere,       tici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari,
 personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua forma-
 zione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che     salve le eccezioni determinate dalle Leggi». Sono gli
 punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono          Stati che concedono e garantiscono i diritti, nel no-
 ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pub-      stro caso ai ‘‘regnicoli’’ (termine emblematico). La
 blici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella   garanzia della tutela – ma anche la chiave dei limiti
 delle loro virtù e dei loro talenti».
                                                                         – è la riserva di legge (artt. 24, 26, 2º co., 27, 28, 1º co.,
                                                                         e cosı̀ via), per quanto in un modello di costituzione
3. (Segue). Dalla attribuzione statale alla tutela uni-                  flessibile.
versale.                                                                 Questo impianto lo ritroviamo in tutte le Costituzioni
La stagione rivoluzionaria dei diritti dell’uomo fu                      dell’Ottocento e del primo Novecento, come possia-
breve. Soprattutto in Europa.                                            mo rilevare – con elencazioni comunque meno ampie
Il brusco superamento dello spirito rivoluzionario la-                   di quelle rivoluzionarie – ad es., nella Costituzione
sciò comunque ferma l’idea che i diritti (libertà e                    francese del 1830 (art. 1 ss.), nella Costituzione Ar-
proprietà innanzitutto) costituissero un aspetto es-                    gentina del 1853 (artt. 8, 36 ss.) nella Costituzione
senziale della modernità. Ma in un’ottica differente.                   dell’Impero Ottomano del 1876 (art. 8 ss.) la Costi-
Lo Stato liberale assunse le forme dello Stato di di-                    tuzione Spagnola del 1876 (art. 1 ss.) nella Costitu-
ritto per tutelare la società civile – o almeno parte di                zione dell’Impero del Giappone del 1889 (art. 18 ss.).
essa – dalle pretese dirigistiche dei pubblici poteri,                   Insomma, i diritti vengono riconosciuti dallo Stato, e
ma anche per rinsaldare le istituzioni politiche. Del                    hanno come titolari i cittadini e soltanto in alcuni casi
resto, la cultura rivoluzionaria, volontaristica e con-                  gli stranieri: come, ad es., nell’art. 2 della Costituzio-
trattualistica, aveva eccessivamente indebolito le isti-                 ne spagnola del 1876 o nell’art. 20 della Costituzione
tuzioni, facile preda dei partiti e dei gruppi, con ten-                 Russa del 1918 (23).
tazioni radicali e reazionarie (come dimostrano gli                      I modelli costituzionali dell’Ottocento seguono una
eventi francesi successivi al 1789). Lo Stato – a par-                   impostazione monoclasse borghese, per cui il diritto
tire dalla Germania (Hegel, von Savigny, ma anche                        di voto e quindi la partecipazione ai meccanismi po-
de Tocqueville) – si rafforza: irrobustisce il concetto                  litici sono riservati su base cetuale: anche se ricono-
di Nazione, torna ad essere autoritario, crea una Pub-                   sciuti a tutti i cittadini, vengono fortemente limitati
blica amministrazione robusta, avvia una legiferazio-                    dalla legislazione (24).
ne capillare (Stato di diritto), pone il principio di                    Proprio su questo terreno si consumò la lotta otto-
certezza del diritto, basato su un codice civile unita-                  centesca per i diritti (25): lotta per il suffragio uni-
rio. I diritti – secondo elaborazioni raffinate (Carrè                  versale, almeno maschile (Seyès, Kant), ma anche
de Malberg, V.E. Orlando) che porteranno alla ela-                       per il diritto al lavoro (padre di tutti i diritti ‘‘socia-
borazione della categoria dei diritti pubblici soggetti-                 li’’) (26). Furono le enormi innovazioni della rivolu-
vi (Jellinek) – non discendono più dal popolo o dalla                   zione industriale a portare nei programmi dei partiti,
natura, ma dallo Stato.                                                  a partire dalla socialdemocrazia tedesca, una lista di
I diritti sono nello Stato. Lo Stato viene prima degli                   diritti sociali (non a caso, qualificati diritti ‘‘socialisti’’
individui. I diritti diventano ‘‘civili’’. Ecco l’imposta-               da Schmitt) (27).
zione garantista che porta a riconoscere soprattutto                     Cosı̀ nella Costituzione messicana del 1917 (art. 123)
le libertà negative: sono diritti ‘‘di difesa’’, la cui di-             e nella Costituzione della Germania del 1919 (Wei-
sciplina viene affidata al legislatore. Non a caso tali                  mar) furono sanciti i primi diritti sociali (art. 159 ss.),
diritti sono riconosciuti squisitamente ai cittadini e                   come pure nella Costituzione della neonata Unione
non più agli individui, in quanto il potere deriva dallo                Sovietica del 1918 (artt. 3 e 18), sia pure seguendo un
Stato (21). E viene affidato al legislatore il compito                   percorso opposto, basato sulla creazione di una de-
di disciplinare e attuare i diritti, con i limiti che lo                 mocrazia ‘‘dei poveri’’, in cui si privilegia la colletti-
Stato – ovviamente – vorrà imporre (22): i diritti de-                  vità (Marx, Lenin) (28).
vono allo Stato la loro esistenza e nulla può quindi                    Il modello di stato borghese entrò in crisi nella prima
impedire allo Stato medesimo di intervenire per limi-                    parte del Novecento per la sua intrinseca debolezza
tarli, ove occorra.                                                      politica, la difficoltà di fronteggiare la crisi economi-
A livello positivo, le Costituzioni attribuiscono i di-                  ca e le tensioni sociali connesse all’emersione delle
ritti ai cittadini, con ampi rinvii alla legge. Emblema-                 nuove classi sociali (suffragio universale e supera-

                                                                                                                 #   Wolters Kluwer Italia
DIRITTI (DIRITTO COSTITUZIONALE)                                                  267

mento della concezione elitaria del potere), nonché          sizioni di alcuni gruppi: ad es. pari opportunità per
per l’assenza di ogni forma di controllo degli abusi          donne; portatori di handicap, minori, etc.).
del Parlamento rispetto alla Costituzione. Cosı̀ fu           Parallelamente, anche per superare i totalitarismi e le
agevole per i modelli autoritari travolgerne l’impian-        filosofie di guerra, si amplia la visuale in senso uni-
to (Germania, Italia, Spagna), estremizzare lo statua-        versalistico dei diritti, in un giusnaturalismo del tutto
lismo e attuare politiche repressive e fortemente li-         rinnovato (31). Cosı̀ si spiegano i riferimenti ai diritti
mitative dei diritti, anche con forme di esaltazione          dell’uomo nei preamboli di alcune Costituzioni, co-
della razza e relative persecuzioni (degli ebrei, degli       me Francia e Germania (32).
armeni, ma anche di rom, omosessuali, disabili, con           Ma ancor più le aperture ad una tutela internazionale
tutta una serie di inconcepibili ‘‘pulizie etniche’’).        dei diritti, a fine di promovimento, controllo, garan-
Dopo i totalitarismi e la seconda Guerra mondiale, si         zia (33). Prendono piede Carte internazionali dei di-
recuperò il primato della persona e la tutela dei di-        ritti, a partire dalla Dichiarazione Universale dei Di-
ritti fondamentali, per costruire modelli che limitas-        ritti Umani approvata dall’Assemblea Generale del-
sero l’onnipotenza statale. I diritti vengono procla-         l’ONU nel 1948, il cui Preambolo esordisce «Consi-
mati come garanzie contro le ingiustizie, comunque            derato che il riconoscimento della dignità inerente a
affidati alla protezione di una Autorità pubblica (29).      tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti,
Emblematico è il lavoro della Assemblea costituente          uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della
italiana che non a caso sceglie di collocare i diritti        libertà, della giustizia e della pace nel mondo». In
nella prima parte della Costituzione, per indicare an-        ambito ONU operano una serie di Convenzioni (34)
che plasticamente la valenza portante dei diritti nella       recepite da molti stati e, con funzione di supervisione
nuova costruzione.                                            e informazione, l’Alto Commissariato delle Nazioni
Ma intanto il tessuto sociale è profondamente cam-           unite per i diritti umani (UNHCHR nella sigla ingle-
biato, in senso pluralista. E le Costituzioni della se-       se), e il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni
                                                              unite (UNHRC), entrambi con sede a Ginevra.
conda parte del Novecento non sono più lo specchio
                                                              Interessante è il passaggio successivo che ha portato
garantista della (solida ma fragile) società borghese.
                                                              alla proclamazione di documenti per specifiche aree
Si amplia cosı̀ il novero dei diritti e dei valori, quali
                                                              geo-politiche e per specifiche classi di soggetti, fino
fondamenti della convivenza organizzata e strumenti
                                                              ad arrivare a Dichiarazioni dei diritti, a valenza con-
di alleggerimento della conflittualità (Haberle, Den-
                                                              tinentale, anche accompagnate dallo strumento di
ninger, Luhmann, Smend). Cosı̀ vengono riconosciu-
                                                              tutela di una apposita Corte.
ti, con maggior vigore, diritti non più solo negativi,
                                                              È il caso della Convenzione europea per la salva-
ma anche positivi (diritti sociali, diritti di partecipa-
                                                              guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
zione politica) (30); se ne differenzia la titolarità (dei
                                                              mentali (Cedu), firmata a Roma nel 1950, ora sotto-
singoli, dei cittadini, dei gruppi) e, pur affidandone la     scritta da 47 Stati europei, in cui opera un meccani-
disciplina al legislatore, se ne rafforza la garanzia,        smo giurisdizionale permanente che consenta a ogni
con stringenti limiti alla revisione costituzionale e         individuo di richiedere la tutela dei diritti garantiti
modelli di controllo di costituzionalità. Ma spesso la       (peraltro soltanto di libertà), attraverso il ricorso alla
garanzia è direttamente nella Costituzione, con affer-       Corte Europea dei diritti dell’uomo (con sede a Stra-
mazioni nette come la ‘‘inviolabilità’’ (artt. 2, 13, 14,    sburgo). Con la modifica del 1994, alla Corte euro-
15 e 24 Cost. italiana del 1947) o la previsione di           pea possono rivolgersi non solo gli Stati membri che
riserve di legge ‘‘rinforzate’’, che indirizzano in ma-       lamentano l’inadempimento degli obblighi da parte
niera precisa il successivo intervento del legislatore.       di un altro Stato membro, ma gli stessi cittadini che
Del resto, la riserva di legge nata come strumento di         hanno patito la violazione dei loro diritti: in tal caso,
garanzia (spesso non realizzato) nell’Ottocento divie-        la Corte può condannare lo Stato colpevole a rista-
ne piuttosto strumento di sviluppo e attuazione della         bilire il diritto violato o a risarcire la vittima.
Costituzione, oltre che tutela contro l’Esecutivo, ab-        Analoga è la Convenzione americana dei diritti uma-
binata al principio di legalità, quale ulteriore vincolo     ni (Patto di San Josè di Costarica), del 1969, a cui
di predeterminazione della incidenza dei poteri pub-          oggi aderiscono 25 Stati (spicca l’assenza di Canada e
blici anche su diritti e libertà.                            USA), nel cui sistema opera la Corte interamericana
Si tratta sempre di diritti riconosciuti in linea di mas-     dei diritti (con sede in Costarica). In altre aree geo-
sima ai cittadini. Anche se con interessanti differen-        grafiche abbiamo ulteriori Carte, anche con ricono-
ziazioni in base ai gruppi. Non più come fino al Me-         scimenti di forme interessanti di diritti di ‘‘terza ge-
dioevo per garantire le posizioni di pochi, ma soprat-        nerazione’’, come la Carta africana dei diritti dell’uo-
tutto al fine di recuperare posizioni di svantaggio,          mo e dei popoli (1981) e la Carta araba dei diritti
cosı̀ da consentire un godimento più universale dei          dell’uomo (1994) (35).
diritti (eguaglianza sostanziale che promuove le po-          Da ultimo anche l’Unione europea, nata negli anni

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268                                          DIRITTI (DIRITTO COSTITUZIONALE)

‘50 come accordo economico e commerciale, ha                                  di sopravvivenza a chi non è in grado di lavorare». Lo stesso
espressamente regolato la tutela dei diritti, prima                           concetto si ritrova nella Costituzione della Seconda Repubblica
                                                                              del 1848: «La Costituzione garantisce ai cittadini la libertà del
con il richiamo nell’art. F del Trattato di Maastricht
                                                                              lavoro e dell’industria. – La società favorisce ed incoraggia lo
sull’Unione europea (1992), poi con la cosiddetta                             sviluppo del lavoro mercé l’insegnamento primario gratuito, l’e-
Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’U-                        ducazione professionale, l’eguaglianza di rapporti fra il padrone
nione europea) del 2001, ora recepita nel Trattato di                         e l’operaio, gli istituti di previdenza e di credito, gli istituti agri-
Lisbona del 2007, che riconosce a tutti gli individui                         coli, le associazioni volontarie, e stabilendo da parte dello Stato,
                                                                              dei dipartimenti e dei comuni lavori pubblici atti ad impiegare le
una serie di diritti di libertà e ai cittadini degli Stati                   braccia non occupate; fornisce l’assistenza ai ragazzi abbandona-
membri una serie di diritti sociali e politici.                               ti, agli infermi e ai vecchi senza risorse, e che le loro famiglie non
A conferma dell’espansione delle forme di tutela so-                          possono soccorrere» (art. 13).
vranazionale dei diritti, in molti Stati europei opera-                       (27) SCHMITT, Dottrina della Costituzione (1928), ed. it., Milano,
                                                                              1984, spec. 50 ss.
no poi specifiche Autorità per la tutela dei diritti                         (28) Cfr. COSTA, «Diritti fondamentali (storia)», cit., 393 s.
umani. Alcune con incisivi poteri quasi giudiziari                            (29) Su questo ‘‘paradosso’’, da ultimo ANGIOLINI, Sulla rotta dei
(Equality and Human Rights Commission nel Regno                               diritti, Torino, 2016, 3 ss.
Unito, Human Rights Commission in Irlanda, Defen-                             (30) Fanno peraltro eccezione la Legge fondamentale tedesca
                                                                              del 1949 e la Costituzione giapponese del 1946; oltre che la Cedu
sor del Pueblo in Spagna); altre con finalità politiche                      del 1950.
e consultive (Commission nationale consultative des                           (31) COSTA, «Diritti fondamentali (storia)», cit., 395 ss.
droits de l’homme in Francia; Beauftragter für Men-                          (32) Costituzione IV Repubblica Francese (1946): «All’indoma-
schenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe in Germa-                            ni della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno
                                                                              tentato di asservire e di degradare la persona umana, il popolo
nia; Commissione nazionale per i diritti umani in                             francese proclama di nuovo che ogni essere umano, senza distin-
Grecia). Non va poi dimenticato il ruolo fondamen-                            zione di razza, di religione e di credenza, possiede inalienabili e
tale di promozione e tutela ad opera di Organizza-                            sacri diritti. Riafferma solennemente i diritti e le libertà dell’uo-
zioni Non Governative (come Amnesty Internatio-                               mo e del cittadino consacrati dalla Dichiarazione dei diritti del
                                                                              1789 ed i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Re-
nal, Human Rights Watch) (36).                                                pubblica».
                                                                              Costituzione tedesca (1949): «Animato dal desiderio di garantire
 (21) Ampiamente FIORAVANTI, Appunti di storia delle Costituzio-              le libertà e i diritti dell’uomo, di imprimere all’attività della co-
 ni moderne, Torino, 2014, 99 ss.; e AMATO, Le istituzioni della              munità e dell’economia uno spirito di giustizia sociale, di servire
 democrazia, Bologna, 2014, 39 ss.                                            la causa del progresso della società, di sviluppare l’amicizia con
 (22) Limpida era stata l’intuizione di Rosmini di affidare ad una            tutti i popoli e di garantire la pace, il popolo tedesco si è dato la
 suprema corte di giustizia il controllo del rispetto sostanziale dei         seguente Costituzione».
 diritti (ROSMINI, La Costituzione secondo la giustizia sociale               (33) Sono queste le finalità dell’attività degli organismi interna-
 [1848], ora a cura di Picenardi, Roma, 2012).                                zionali per la tutela dei diritti individuate da BOBBIO, L’età dei
 (23) Che rispettivamente prevedono:                                          diritti, cit., 35 s.
 Art. 2 «Gli stranieri possono stabilirsi liberamente sul territorio          (34) Le principali sono il Patto sui diritti civili e politici e il Patto
 spagnuolo, esercitare la loro industria, darsi a qualunque profes-           sui diritti economici, sociali e culturali del 1966; su tali basi ope-
 sione, purché l’esercizio non sia subordinato dalla legge a titoli di       rano decine di altre Convenzioni su tematiche specifiche (per
 attitudine rilasciati dall’autorità spagnuola. – Gli stranieri che          eliminare la discriminazione razziale e quella contro le donne;
 non sono naturalizzati non possono esercitare in Spagna alcun                sui diritti del bambino, contro la tortura e altri trattamenti o
 ufficio che implichi autorità o giurisdizione».                             punizioni degradanti, sullo status dei rifugiati e per la prevenzio-
 Art. 20 «In forza della solidarietà dei lavoratori di tutte le na-          ne e la punizione del crimine del genocidio; sui diritti delle per-
 zioni, la Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa accor-            sone che appartengono a minoranze nazionali, etniche, religiose
 da tutti i diritti politici dei cittadini russi agli stranieri che risie-    o linguistiche, il diritto allo sviluppo, i diritti dei difensori dei
 dano sul territorio della Repubblica Russa per ragioni di lavoro             diritti umani).
 e che appartengano alla classe operaia oppure ai contadini che               (35) Per un quadro recente sulla tutela dei diritti nelle varie aree
 non si avvalgano di lavoro altrui, e riconosce ai Soviet locali il           geografiche FRANCESCHINI, Lavoro e diritto in Cina, Bologna,
 diritto di accordare a tali stranieri i diritti della cittadinanza russa     2016; NARDOCCI, Razza e etnia. La discriminazione tra individuo
 senza ulteriori difficoltose formalità».                                    e gruppo nella dimensione costituzionale e sovranazionale, Na-
 (24) Basta ricordare che nel 1861 l’Italia aveva 22.176.477 di               poli, 2016; ZAGREBELSKY-CHENAL-TOMASI, Manuale dei diritti
 abitanti. Il voto era limitato ai soli maschi di almeno 25 anni,             fondamentali in Europa, Bologna, 2016; BASSU, Tutela giurisdi-
 alfabetizzati e di un censo elevato (per pagamento di imposte o              zionale dei diritti e metodo comparato: esperienze dagli antipodi,
 appartenenza a determinate categorie). Cosı̀ erano iscritti alle             Padova, 2017; PASCALE, La tutela internazionale dei diritti dell’uo-
 liste elettorali in 418.695 e i votanti alle prime elezioni italiane         mo nel continente africano, Napoli, 2017; POSTIGLIONE, I diritti
 furono 239.583: praticamente il 2% di aventi diritto e 1% di                 dell’uomo nell’islam, Roma, 2017.
 votanti. Eleggendo, su 443 deputati, un centinaio di nobili e il             (36) ZAPPALÀ, La tutela internazionale dei diritti umani, Bologna,
 resto di alta borghesia e militari.                                          2011; TUOSTO, Il sistema delle Nazioni Unite per la tutela dei diritti
 (25) Per una sintesi, COSTA, «Diritti fondamentali (storia)», cit.,          umani, Napoli, 2012; SCOVAZZI, Tutela internazionale dei diritti
 388 ss.                                                                      umani, Milano, 2013; FRANCHI-VIARENGO, Tutela internazionale
 (26) Peraltro non mancano tentativi precedenti di riconoscimen-              dei diritti umani. Casi e materiali, Torino, 2017.
 to di diritti ‘‘sociali’’. La Costituzione francese del 1793, (che,
 come noto, non entrò mai in vigore), includeva nella Dichiara-
 zione dei diritti l’art. 21: «L’assistenza pubblica è un obbligo           4. Generazioni dei diritti.
 sacro. La società deve provvedere al sostentamento dei cittadini           L’evoluzione storica dei diritti può essere classificata
 poveri, sia procurando ad essi un lavoro, sia assicurando i mezzi           anche in base alle loro ‘‘generazioni’’.

                                                                                                                             #   Wolters Kluwer Italia
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